Questa è, insieme a “quanto tempo ci resto”, la domanda che arriva più spesso allo studio da chi ha appena saldato una rata arretrata, un prestito personale o una cessione del quinto e si è visto rifiutare un finanziamento la settimana dopo. La risposta breve, quella che diamo al telefono in trenta secondi, è: pagare non cancella la segnalazione, la trasforma. Ma è una risposta che da sola non serve a nulla, perché la vera partita si gioca su cosa succede dopo il pagamento, su chi deve aggiornare il dato, entro quando, e soprattutto su quali sono i casi — e ce ne sono — in cui la cancellazione anticipata si può davvero ottenere.
Abbiamo raccolto in questa guida le domande esatte che riceviamo, nel linguaggio in cui ci arrivano, e abbiamo dato a ciascuna una risposta completa. Il quadro normativo di riferimento è duplice: da un lato il GDPR, che regola il trattamento dei dati personali e attribuisce all’interessato i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione; dall’altro il Codice di condotta per i sistemi di informazioni creditizie (i “SIC”: CRIF, Experian, CTC), approvato dal Garante per la protezione dei dati personali e sottoscritto dagli operatori del settore, che fissa i tempi massimi di conservazione dei dati negativi e gli obblighi di preavviso e aggiornamento a carico degli intermediari. Accanto a questi, l’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, le Istruzioni della Banca d’Italia per la Centrale dei Rischi e una giurisprudenza di legittimità che negli ultimi anni è diventata molto più precisa.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia per una ragione strutturale, non generica: il tema della segnalazione creditizia è diritto bancario applicato, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale proprio in diritto bancario e tributario, dove avvocati e commercialisti leggono insieme il contratto, l’estratto conto, la visura e la contabilità del rapporto. E poiché una contestazione sulla segnalazione può finire davanti all’ABF, davanti al tribunale in via d’urgenza e, nei casi più seri, fino in sede di legittimità, il fatto che l’Avvocato sia cassazionista significa che la linea difensiva può essere impostata fin dal primo reclamo pensando già all’ultimo grado di giudizio.
📩 Se ha appena pagato e si è accorto che nei sistemi risulta ancora come cattivo pagatore, non aspetti che il problema si sistemi da solo: ci scriva oggi stesso, tutti i riferimenti per contattarci li trova in fondo a questa pagina.
Ma che cos’è esattamente questa “segnalazione in CRIF”? È una lista nera?
No, e questo è il primo equivoco da sciogliere. Non esiste nessuna “lista nera dei cattivi pagatori”: esiste una banca dati privata che registra la storia dei suoi rapporti di credito, quelli andati bene e quelli andati male.
CRIF è un soggetto privato che gestisce uno dei sistemi di informazioni creditizie attivi in Italia. Gli altri principali sono Experian e CTC. Le banche e le finanziarie vi aderiscono volontariamente e vi comunicano i dati relativi ai finanziamenti concessi: importo, durata, andamento dei pagamenti, eventuali ritardi, eventuali estinzioni. Quando chiede un prestito, l’intermediario interroga questi archivi per valutare il rischio.
La distinzione che conta davvero è un’altra: una cosa sono i SIC privati, un’altra è la Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia. Sono due mondi con regole diverse, tempi diversi e presupposti diversi. Nei SIC finiscono anche i semplici ritardi di poche rate. In Centrale dei Rischi, invece, la classificazione “a sofferenza” presuppone qualcosa di molto più grave, e cioè che il debitore si trovi in uno stato di insolvenza o in una situazione sostanzialmente equiparabile. La Cassazione lo ha ripetuto da ultimo con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, affermando che il solo inadempimento contrattuale non è sufficiente a giustificare una segnalazione a sofferenza: serve una valutazione complessiva, documentata e attuale della situazione economico-patrimoniale del debitore.
Capire in quale archivio si trova il suo nominativo è il primo passaggio operativo, non un dettaglio accademico: le difese sono diverse, i termini di conservazione sono diversi e, come vedremo, anche l’effetto del pagamento è diverso.
Se pago tutto quello che devo, la segnalazione sparisce il giorno dopo?
No. Il pagamento non cancella il dato: lo aggiorna.
È il punto su cui riceviamo il maggior numero di telefonate deluse. Il meccanismo è questo: finché il debito è insoluto, nei SIC risulta un’informazione negativa non regolarizzata. Quando lei paga, l’intermediario ha l’obbligo di comunicare al sistema l’avvenuta regolarizzazione, e la posizione cambia stato: da “non regolarizzata” diventa “regolarizzata”, cioè resta la memoria che c’è stato un ritardo, ma accompagnata dall’informazione che quel ritardo è stato sanato.
Da quel momento comincia a decorrere il termine di conservazione, che il Codice di condotta dei SIC fissa in modo differenziato:
- ritardo fino a due rate o due mensilità, poi regolarizzato: 12 mesi dalla data di registrazione della regolarizzazione;
- ritardo superiore a due rate o due mensilità, poi regolarizzato: 24 mesi dalla data di registrazione della regolarizzazione;
- inadempimenti gravi mai sanati, morosità e sofferenze: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui era necessario l’ultimo aggiornamento.
C’è però un aspetto che quasi nessuno considera e che gioca a favore di chi paga: finché il debito resta insoluto, l’orologio non parte nemmeno. Il dato non regolarizzato continua a essere aggiornato e il termine finale si allontana a ogni aggiornamento. Pagare, quindi, non produce la cancellazione immediata, ma produce una cosa altrettanto concreta: fa partire il conto alla rovescia. Chi non paga pensando di “aspettare che scada” di solito scopre che il termine non scade mai nel modo in cui sperava.
Chi decide quanto resto segnalato: la banca o CRIF?
Nessuno dei due, nel senso in cui lo intende lei. I tempi non sono negoziabili né con la banca né con il gestore della banca dati: sono fissati dal Codice di condotta e valgono per tutti allo stesso modo.
La distinzione di ruoli è importante perché determina a chi scrivere. L’intermediario (la banca, la finanziaria, la società di recupero cessionaria del credito) è il soggetto che trasmette e aggiorna il dato: è lui che risponde dell’esattezza dell’informazione e della tempestività dell’aggiornamento. Il gestore del SIC è il soggetto che conserva il dato e lo rende consultabile agli altri aderenti, e risponde della corretta applicazione dei tempi di conservazione e del riscontro alle istanze dell’interessato.
Ne deriva una conseguenza pratica che vale la pena mandare a memoria: se il dato è sbagliato nel contenuto, il bersaglio principale è l’intermediario segnalante; se il dato è corretto ma è rimasto oltre il termine, il bersaglio è il gestore. Nella quasi totalità dei casi, il reclamo va indirizzato a entrambi, perché i due profili si intrecciano.
Va detto anche l’ovvio, perché l’ovvio in questa materia viene sistematicamente aggirato: nessun accordo privato con la banca può eliminare legittimamente un dato veritiero prima della scadenza. Se qualcuno le propone di “farsi cancellare” dietro pagamento di una somma a un intermediario che non sia il creditore, lei sta parlando con la persona sbagliata.
Da quando partono i 12 o i 24 mesi: da quando ho pagato o da quando la banca lo comunica?
Dipende, e qui si nasconde uno dei vizi più frequenti e meno contestati. Il termine decorre dalla registrazione della regolarizzazione nel sistema, non dal bonifico che lei ha fatto.
In teoria le due date dovrebbero quasi coincidere, perché l’intermediario è tenuto ad aggiornare il dato con tempestività, in genere entro il mese successivo rispetto al flusso informativo di riferimento. In pratica capita con una certa regolarità che il pagamento di marzo venga registrato a luglio, o che non venga registrato affatto perché nel frattempo il credito è stato ceduto e nessuno si è preso in carico l’aggiornamento.
Quattro mesi di ritardo nell’aggiornamento significano quattro mesi in più di permanenza del dato negativo. Non è un disagio teorico: è esattamente il periodo in cui il suo mutuo viene rifiutato.
Questo scarto è contestabile. Il principio di esattezza dei dati personali impone al titolare del trattamento di mantenere le informazioni aggiornate, e il ritardo nell’aggiornamento è una condotta che la giurisprudenza ha già ritenuto fonte di responsabilità. La strada corretta è chiedere la rettifica della data di regolarizzazione, documentando con la quietanza la data reale del pagamento, e domandare che il termine di conservazione sia ricalcolato a partire da quella. È una cancellazione anticipata a tutti gli effetti, solo che non si chiede come “favore”: si chiede come correzione di un dato inesatto.
Come faccio a sapere con precisione cosa risulta a mio nome?
Chiedendo una visura. È gratuita, è un suo diritto e deve essere il primo atto, prima di qualunque lettera.
L’accesso ai dati che la riguardano è un diritto riconosciuto dal GDPR e si esercita direttamente nei confronti del gestore del sistema. Va richiesta a ciascun SIC separatamente — CRIF, Experian e CTC sono archivi distinti e un dato presente in uno può non esserci in un altro — e, se il rapporto riguarda un’impresa o un affidamento bancario, va richiesta anche la visura della Centrale dei Rischi alla Banca d’Italia.
Il gestore deve riscontrare l’istanza entro trenta giorni. È un termine preciso: il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 23 ottobre 2025 (doc. web n. 10196194), intervenuto proprio su un reclamo relativo a un sistema di informazioni creditizie, ha confermato il carattere perentorio del termine di trenta giorni per il riscontro all’istanza di accesso, salva la possibilità di proroga fino a due mesi e a condizione che l’interessato sia informato dei motivi del ritardo entro il primo mese.
Cosa guardare nella visura, una volta ottenuta: il tipo di rapporto (credito al consumo, mutuo, cessione del quinto, scoperto di conto), la classificazione del dato, il numero di rate in ritardo registrate, la data di prima segnalazione negativa, la data di regolarizzazione e il soggetto segnalante. Sono cinque informazioni e da ciascuna può dipendere un vizio.
Ho pagato un mese fa e risulto ancora moroso: qual è la prima cosa da fare?
Prima di tutto, non telefoni. In questa materia la telefonata non lascia traccia e la traccia è l’unica cosa che poi conta davanti all’ABF o al giudice.
La sequenza corretta è: visura, raffronto documentale, diffida scritta. Nel raffronto documentale si mette in fila la quietanza o la contabile del pagamento, l’eventuale accordo transattivo o il piano di rientro, l’estratto conto del rapporto e la visura. Nella stragrande maggioranza dei casi lo scarto emerge subito: la data di regolarizzazione è assente, oppure è successiva di mesi, oppure il dato risulta ancora “non regolarizzato”.
La diffida va inviata a mezzo PEC o raccomandata, contemporaneamente all’intermediario segnalante e al gestore del SIC, e deve chiedere due cose distinte: l’aggiornamento immediato del dato e il ricalcolo del termine di conservazione dalla data effettiva del pagamento. Se il dato è intrinsecamente illegittimo — e più avanti vedremo quando lo è — si chiede direttamente la cancellazione.
Un dettaglio che fa la differenza: alleghi sempre copia del documento d’identità e indichi con precisione i riferimenti del rapporto (numero di contratto, importo, date). Le istanze generiche vengono respinte per difetto di identificazione del dato, e intanto passano altri trenta giorni.
A chi devo scrivere: alla banca o a CRIF?
A entrambi, con lo stesso atto e nello stesso momento. Scrivere a uno solo è l’errore procedurale più comune e il più costoso in termini di tempo.
La ragione è che i due soggetti hanno poteri diversi e si rimpallano le competenze. Il gestore del SIC, correttamente, risponde che non può modificare un dato trasmesso da un partecipante senza il consenso o la verifica di quest’ultimo. L’intermediario, altrettanto correttamente, risponde che il dato è conservato dal gestore. Se la diffida arriva a tutti e due, il rimpallo diventa documentato e, nel successivo ricorso, diventa un elemento a suo favore.
Esiste poi un meccanismo poco conosciuto e molto utile: durante la pendenza di una contestazione, il Codice di condotta prevede che il dato oggetto di controversia possa essere segnalato come contestato e che la sua visibilità agli altri aderenti possa essere limitata. Non è una cancellazione, ma in molti casi produce l’effetto pratico che le serve mentre la pratica è in corso. Va chiesta espressamente: nessuno la attiva d’ufficio.
Cosa devo scrivere esattamente nella richiesta?
Il contenuto di una diffida efficace è sempre lo stesso e non richiede acrobazie lessicali. Richiede precisione.
Servono: i suoi dati identificativi completi; l’indicazione esatta del dato contestato (contratto, importo, date, soggetto segnalante); il vizio dedotto, formulato in modo specifico (“omesso preavviso ai sensi dell’art. 125, comma 3, TUB”, “dato inesatto per mancata registrazione della regolarizzazione intervenuta il …”, “conservazione oltre il termine”); la richiesta espressa di rettifica o cancellazione; il termine entro cui attende riscontro; l’elenco degli allegati.
Il riferimento normativo corretto nella parte conclusiva sono gli articoli del GDPR che attribuiscono i diritti di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, oltre al principio di esattezza dei dati. E va aggiunta sempre una riserva: quella di adire il Garante con reclamo e l’autorità giudiziaria, anche in via d’urgenza, per il risarcimento del danno.
Una formulazione generica — “chiedo la cancellazione perché ho pagato” — produce quasi sempre un rigetto motivato con il richiamo ai tempi di conservazione. Ed è un rigetto tecnicamente corretto: il pagamento, da solo, non è un motivo di cancellazione anticipata. Il motivo deve essere il vizio.
E se non mi rispondono, o mi dicono di no?
Si apre il secondo livello, e qui le strade sono tre, non alternative tra loro.
La prima è il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che può ordinare al titolare di conformarsi, disporre la limitazione o il blocco del trattamento e, nei casi gravi, sanzionare. È gratuito, ma ha tempi non compatibili con l’urgenza di chi deve chiudere un mutuo.
La seconda è il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, che in materia di segnalazioni è un canale particolarmente efficace: i Collegi decidono con rapidità, la giurisprudenza arbitrale è abbondante e, come vedremo, in più occasioni hanno ordinato direttamente la cancellazione delle segnalazioni illegittime.
La terza è il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., che resta lo strumento d’elezione quando il pregiudizio è attuale e documentabile: revoca di affidamenti, diniego di un mutuo già deliberato, blocco di una cessione del quinto. Il fumus si costruisce sul vizio della segnalazione, il periculum sui documenti che provano il danno in corso. Vale la pena ricordare che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto e che i procedimenti cautelari non ne sono paralizzati: un ricorso d’urgenza può essere depositato e trattato anche in quel periodo.
Tabella dei passaggi e dei termini
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Accertamento | Istanza di accesso / visura | Riscontro entro 30 giorni (prorogabile fino a 2 mesi con informativa) | Gestore del SIC (CRIF, Experian, CTC) |
| Accertamento | Visura Centrale dei Rischi | Pochi giorni | Banca d’Italia |
| Contestazione | Diffida di rettifica/cancellazione | Riscontro entro 30 giorni | Intermediario segnalante + gestore SIC |
| Contestazione | Richiesta di annotazione di contestazione | Immediata, su istanza | Gestore SIC |
| Tutela amministrativa | Reclamo al Garante privacy | Nessun termine perentorio di proposizione | Garante per la protezione dei dati personali |
| Tutela stragiudiziale | Ricorso ABF | Dopo reclamo all’intermediario e decorsi 60 giorni senza riscontro soddisfacente | Collegio ABF territorialmente competente |
| Tutela giudiziale urgente | Ricorso ex art. 700 c.p.c. | Nessun termine, serve il periculum attuale | Tribunale civile |
| Tutela risarcitoria | Azione di risarcimento | Termini ordinari di prescrizione | Tribunale civile |
| Conservazione | Cancellazione automatica | 12 / 24 / 36 / 60 mesi secondo la casistica | Automatica a carico del gestore |
Ho fatto un saldo e stralcio: vale come pagamento integrale per la cancellazione?
Vale come regolarizzazione, ma non è affatto garantito che venga registrata come tale, ed è una delle trappole più ricorrenti.
Nel saldo e stralcio lei paga una somma inferiore a quella dovuta e il creditore rinuncia al resto. Dal punto di vista del dato creditizio, la posizione dovrebbe risultare chiusa e regolarizzata. Capita invece che venga registrata come “estinta con perdita” o che resti indicata una quota residua, con un effetto reputazionale sensibilmente peggiore.
Il presidio è contrattuale e va costruito prima di firmare, non dopo: l’accordo transattivo deve contenere una clausola esplicita con cui il creditore si impegna, entro un termine determinato, a comunicare ai sistemi di informazione creditizia l’avvenuta integrale definizione della posizione e la data di regolarizzazione. Senza quella clausola, lei ha pagato e ha perso lo strumento per pretendere l’aggiornamento corretto.
Se l’accordo è già stato firmato senza clausola, non tutto è perduto: resta il principio di esattezza del dato. Una posizione definita transattivamente non è una posizione insoluta, e registrarla come tale è una rappresentazione inesatta della realtà contrattuale, contestabile con la diffida di rettifica.
Il debito era cointestato: risultiamo segnalati tutti e due?
Sì, se entrambi erano obbligati, e il pagamento effettuato da uno solo produce effetti su entrambe le posizioni. La regolarizzazione segue l’obbligazione, non la persona che materialmente ha pagato.
Il problema pratico si manifesta altrove: nei casi di coobbligazione e di garanzia, capita che la posizione del garante venga aggiornata con ritardo rispetto a quella del debitore principale, o che non venga aggiornata affatto. Succede soprattutto quando il garante non ha avuto rapporti diretti con l’intermediario e dunque nessuno lo ha avvisato di nulla.
Discorso parzialmente diverso per le società e per i soggetti collegati. Nella Centrale dei Rischi la segnalazione di un’impresa può riverberarsi su altre posizioni riconducibili allo stesso gruppo o agli stessi soci, e la Cassazione, nell’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, si è occupata proprio della propagazione degli effetti pregiudizievoli di una segnalazione illegittima oltre il soggetto formalmente segnalato.
Chi affronta questo tipo di verifiche deve saper leggere insieme il contratto, la contabilità e il flusso segnaletico: nello Studio Monardo questo lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario.
Sono uscito da una procedura di sovraindebitamento: la segnalazione resta?
È una domanda che merita una risposta onesta e articolata, perché la delusione, qui, è frequente.
L’esdebitazione libera il debitore dai debiti residui non soddisfatti: è l’effetto liberatorio tipico delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ma l’effetto giuridico sulla posizione debitoria non equivale a una cancellazione retroattiva della storia creditizia. Quello che la procedura produce è un fatto nuovo che deve essere registrato, non una gomma che cancella il passato.
Questo però significa qualcosa di concreto: dal momento in cui interviene il decreto di omologazione, e poi il provvedimento di esdebitazione, la posizione non può più essere rappresentata come un’esposizione insoluta e pendente. Rappresentarla così è un dato inesatto, con tutto ciò che ne consegue sul piano della rettifica. La diffida, in questi casi, si costruisce allegando i provvedimenti della procedura e chiedendo l’allineamento del dato alla situazione giuridica reale.
È il motivo per cui conviene che chi ha seguito la procedura sia lo stesso soggetto che poi gestisce la pulizia dei dati creditizi: i provvedimenti da allegare, le date rilevanti e la qualificazione corretta della posizione li conosce già.
Il credito è stato ceduto a una società di recupero: chi deve aggiornare il dato?
Chi segnala. E quindi, dopo la cessione, il cessionario, che subentra negli obblighi di esattezza e aggiornamento e non può limitarsi a ereditare passivamente la fotografia scattata dal cedente.
Il punto è stato affrontato con chiarezza dal Tribunale di Milano, Sezione VI civile, con ordinanza cautelare del 1° aprile 2026, che ha ordinato la cancellazione immediata di una segnalazione a sofferenza effettuata da una cessionaria sulla base di una risalente comunicazione della banca cedente, senza alcuna istruttoria autonoma e attuale sulla situazione finanziaria della debitrice. Il principio ha una portata pratica notevole per il contenzioso sui crediti ceduti in blocco: l’intermediario che segnala — cedente o cessionario che sia — ha un onere di valutazione propria, e non può usare la segnalazione come leva di pressione per il recupero di un credito contestato.
Dopo una cessione, quindi, due verifiche sono obbligate: che la posizione non risulti duplicata (segnalata sia dal cedente sia dal cessionario, con il risultato di raddoppiare l’esposizione apparente) e che il pagamento effettuato al cessionario sia stato registrato da quest’ultimo. È uno dei casi in cui il pagamento c’è stato e l’aggiornamento non arriva mai, semplicemente perché nel passaggio di consegne nessuno se n’è occupato.
Quindi non potrò avere un mutuo per due anni?
Non è esatto, ed è importante non trasformare un problema serio in una condanna che non esiste.
La presenza di un dato negativo regolarizzato nei SIC non è un divieto legale di accesso al credito: è un elemento di valutazione. Nessuna norma impedisce a una banca di concedere un finanziamento a chi ha un ritardo sanato nella propria storia creditizia. La decisione è rimessa alle politiche di rischio dell’intermediario, che valutano l’anzianità del dato, la gravità del ritardo, l’avvenuta regolarizzazione, il reddito, l’anzianità lavorativa e le garanzie offerte.
Nella pratica, un ritardo di una o due rate sanato dodici mesi fa pesa in modo molto diverso da una morosità mai regolarizzata. E un dato “regolarizzato” racconta, agli occhi di chi legge, una storia diversa da un dato lasciato aperto: racconta che il rapporto si è chiuso.
Detto questo, il limite reale va ammesso con altrettanta chiarezza: nei mesi in cui il dato negativo è visibile, alcuni canali di finanziamento si chiudono quasi automaticamente, e le operazioni più standardizzate sono proprio quelle meno flessibili. Promettere che “basta una lettera” sarebbe disonesto. Quello che si può fare è accorciare il periodo quando esiste un vizio, e assicurarsi che il dato visibile sia almeno esatto.
Allora mi conviene pagare, se tanto la segnalazione resta?
Sì, e per tre ragioni che non hanno nulla di morale e tutto di tecnico.
La prima la abbiamo già vista: finché non paga, il termine di conservazione non inizia a decorrere. Il dato non regolarizzato viene aggiornato periodicamente e la scadenza si sposta in avanti. Chi aspetta non sta “lasciando passare il tempo”: sta congelando il cronometro.
La seconda è che il debito insoluto non resta fermo. Produce interessi, può dare luogo a un decreto ingiuntivo, a un precetto e a un pignoramento, e il peso complessivo cresce. La segnalazione, in quel quadro, è il problema minore.
La terza è che il dato regolarizzato ha un peso valutativo diverso da quello insoluto, come appena detto.
C’è però una precisazione che va fatta e che riguarda chi ha più debiti e risorse limitate: pagare in modo disordinato, qualche rata qui e qualche acconto là, senza una strategia, può produrre il risultato peggiore — risorse esaurite e nessuna posizione effettivamente regolarizzata. In quei casi la scelta non è “pagare o non pagare”, ma quale posizione chiudere per prima e con quale strumento. È una valutazione da fare sui numeri, non sull’ansia.
Quelle società che promettono la cancellazione in 48 ore funzionano?
No, e la domanda giusta non è se funzionano ma su cosa si fondano.
Una cancellazione anticipata si ottiene in un solo modo: dimostrando che il dato è illegittimo, inesatto o conservato oltre il termine. Non esistono scorciatoie, canali privilegiati presso i gestori delle banche dati o accordi che consentano di rimuovere un’informazione veritiera prima della sua naturale scadenza. Chi promette un risultato a prescindere dal vizio sta promettendo qualcosa che non è nella sua disponibilità.
Il meccanismo tipico di queste offerte è semplice: si fa richiesta di cancellazione, nel frattempo scadono i termini ordinari di conservazione e il dato sparisce da solo, e il risultato viene presentato come frutto dell’attività svolta. Nei casi peggiori la richiesta non viene nemmeno inviata.
Il criterio per distinguere un’attività seria è uno e si applica prima di affidare l’incarico: deve esserle spiegato quale vizio specifico viene dedotto, su quale documento si fonda e quale strumento verrà azionato se la diffida non ottiene riscontro. Se nessuno le indica il vizio, nessuno sta facendo nulla. E vale la pena ricordare che un impegno professionale serio è sempre un impegno di mezzi: si può garantire l’analisi, la correttezza tecnica dell’azione e la tempestività, mai l’esito.
Posso chiedere i danni per il tempo in cui sono rimasto segnalato ingiustamente?
Sì, ma il risarcimento non è automatico, e su questo la giurisprudenza è netta.
Il danno da illegittima segnalazione non è “in re ipsa”: non basta dimostrare che la segnalazione era illegittima, occorre allegare e provare il pregiudizio concretamente subito. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sezione III, con l’ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024, in linea con quanto già affermato in precedenza in tema di danno all’immagine, qualificato come danno-conseguenza e non come danno-evento.
La buona notizia è che la stessa pronuncia chiarisce come la prova possa essere raggiunta anche per presunzioni: per l’imprenditore attraverso il peggioramento dell’affidabilità commerciale, per qualunque altro soggetto attraverso la maggiore difficoltà di accesso al credito. Significa che il lavoro difensivo è un lavoro documentale: il diniego scritto del finanziamento, la revoca dell’affidamento, la comunicazione dell’istituto che motiva il rifiuto con la presenza del dato negativo, la cronologia delle visure che fotografa il permanere del dato dopo il pagamento.
Il limite reale è questo: senza quei documenti, la domanda risarcitoria si ferma, anche quando la segnalazione era palesemente illegittima. Ed è il motivo per cui raccomandiamo sempre, fin dal primo giorno, di conservare ogni rifiuto scritto e di richiedere visure con cadenza regolare: sono la prova che serve tra sei mesi.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Due, costruiti su dati realistici. Non sono casi dello studio: sono simulazioni dimostrative, utili perché mostrano dove si sposta la data che fa la differenza.
Prima ipotesi — il ritardo sanato e l’aggiornamento tardivo. Prestito personale di 14.320 €, rata mensile di 317 €. Il debitore salta le rate di gennaio, febbraio e marzo. L’intermediario invia il preavviso di segnalazione il 10 aprile; il debitore non regolarizza entro i quindici giorni successivi e il 2 maggio la prima informazione negativa diventa visibile nei SIC. Il 18 settembre il debitore paga l’intero arretrato, 951 € più interessi, e conserva la contabile.
Poiché il ritardo ha riguardato più di due rate, il termine di conservazione applicabile è di 24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione. Se l’intermediario aggiorna il dato nel mese successivo, come deve, il decorso parte da ottobre e la cancellazione automatica arriva due anni dopo. Se invece l’aggiornamento viene registrato solo il 14 febbraio dell’anno seguente — ipotesi tutt’altro che scolastica — la scadenza si sposta di quasi cinque mesi. Quei cinque mesi sono recuperabili: si chiede la rettifica della data di regolarizzazione allegando la contabile del 18 settembre e si domanda il ricalcolo del termine da quella data. Il risultato, in termini pratici, è una cancellazione anticipata di cinque mesi ottenuta senza contestare nulla della sostanza della segnalazione.
Seconda ipotesi — il pagamento prima della segnalazione. Credito al consumo per l’acquisto di un bene, importo residuo 2.780 €. Il finanziatore invia il preavviso di imminente segnalazione il 3 marzo, ricevuto il 7 marzo. Il debitore paga integralmente l’arretrato il 17 marzo, cioè entro i quindici giorni dalla ricezione. Il 29 marzo la segnalazione negativa compare ugualmente nei SIC.
Qui non siamo di fronte a un problema di tempi di conservazione: siamo di fronte a un dato che non avrebbe mai dovuto essere trasmesso, perché la funzione del preavviso è esattamente quella di consentire al debitore di evitare la segnalazione regolarizzando entro il termine. La richiesta corretta non è la riduzione della permanenza, ma la cancellazione integrale del dato, con contestuale riserva risarcitoria. La prova sta in tre documenti: il preavviso con la data di ricezione, la quietanza del 17 marzo e la visura del 29 marzo. In una situazione di questo tipo, se la diffida non ottiene riscontro e il debitore ha nel frattempo subito il diniego di un finanziamento, il ricorso d’urgenza è lo strumento proporzionato.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
Eccola, ed è talmente poco intuitiva che in dieci anni non ce l’ha mai posta nessuno spontaneamente:
“Qual è la data di regolarizzazione registrata nel sistema, chi l’ha inserita, e corrisponde alla data in cui ho effettivamente pagato?”
Tutti chiedono “quando sparisce”. Quasi nessuno chiede “da quale data stanno contando”. Eppure la seconda domanda contiene la prima, perché il termine di 12 o 24 mesi non decorre da un evento astratto ma da una data concreta, scritta da un operatore in un flusso informativo, che può essere giusta, sbagliata, assente o scritta mesi dopo.
Da questa domanda discendono tre verifiche che cambiano l’esito della pratica. La prima: se la data registrata è posteriore al pagamento reale, c’è un dato inesatto da rettificare, e la rettifica accorcia la permanenza. La seconda: se la data è assente e la posizione risulta ancora non regolarizzata, il termine non sta decorrendo affatto e lei sta accumulando mesi di segnalazione a vuoto, nella convinzione che il tempo stia passando a suo favore. La terza: se il dato è stato inserito da un soggetto diverso dal creditore attuale — tipicamente dopo una cessione — occorre capire chi risponde dell’aggiornamento, perché scrivere al soggetto sbagliato significa perdere un altro mese.
C’è poi una verifica collaterale che discende dalla stessa domanda: il numero di rate di ritardo registrato. La differenza tra “due rate” e “tre rate” è la differenza tra 12 e 24 mesi di conservazione, cioè dodici mesi di vita creditizia. Capita che il conteggio registrato non corrisponda a quello contrattuale, soprattutto quando ci sono stati acconti parziali imputati in modo diverso da come il debitore credeva. È un controllo che richiede di leggere insieme il piano di ammortamento e la visura, e che molto spesso nessuno fa.
Ma i giudici, e gli Arbitri, cosa dicono?
Questo è il quadro delle pronunce su cui si costruiscono oggi le contestazioni in materia. Le riportiamo con gli estremi completi e con il principio riformulato, perché è il principio che serve, non la massima.
1. Corte di cassazione, Sezione I civile, ordinanza 12 marzo 2026, n. 5593. La classificazione di un credito “a sofferenza” presuppone che il debitore versi in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in una condizione sostanzialmente equiparabile: il semplice inadempimento, da solo, non la giustifica, ed è necessaria una valutazione complessiva e attuale della situazione economico-patrimoniale. Rilevanza per il nostro tema: è la pronuncia che consente di aggredire alla radice le segnalazioni “automatiche” conseguenti al mancato pagamento, e quindi di chiedere una cancellazione che prescinde del tutto dai tempi di conservazione.
2. Corte di cassazione, Sezione I civile, 25 maggio 2021, n. 14382. In tema di segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie, l’onere di preventivo avviso al debitore che viene per la prima volta classificato negativamente assume rilievo, ai fini della legittimità della segnalazione, unicamente per le operazioni di credito al consumo; fuori da quel perimetro, la mancata prova del perfezionamento dell’avviso non determina di per sé l’illegittimità. Rilevanza: delimita con precisione chi può invocare il vizio di preavviso, e impone di verificare la natura del rapporto prima di impostare la contestazione.
3. Corte di cassazione, Sezione I civile, 13 dicembre 2021, n. 39769. Conferma e consolida il perimetro tracciato dalla pronuncia precedente, in un caso in cui la segnalazione riguardava inadempimenti relativi alle rate di un mutuo e non un’operazione di credito al consumo. Rilevanza: per i mutui e per i finanziamenti non destinati al consumo, la difesa va costruita su profili diversi dal preavviso.
4. Corte di cassazione, Sezione III civile, ordinanza 13 novembre 2024, n. 29252. Il danno da illegittima segnalazione non sussiste in re ipsa e deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, ma la prova può essere raggiunta anche per presunzioni: per l’imprenditore attraverso il peggioramento dell’affidabilità commerciale, per ogni altro soggetto attraverso la maggiore difficoltà di accesso al credito. Rilevanza: è la pronuncia che detta il metodo di costruzione della domanda risarcitoria.
5. Corte di cassazione, 28 marzo 2018, n. 7594. Il danno all’immagine derivante da illegittima segnalazione è un danno-conseguenza e non un danno-evento, e come tale non può ritenersi sussistente per il solo fatto dell’illegittimità. Rilevanza: fonda l’orientamento poi confermato nel 2024 e spiega perché la raccolta documentale va iniziata subito.
6. Corte di cassazione, Sezione I civile, 24 maggio 2010, n. 12626. La sofferenza non può essere desunta dal solo andamento del rapporto tra banca e cliente né da un apprezzamento generico dei bilanci: occorre una valutazione della complessiva situazione patrimoniale. Rilevanza: è il precedente storico dell’orientamento che l’ordinanza del 2026 ha confermato, e dimostra che non si tratta di una svolta recente ma di una linea stabile.
7. ABF, Collegio di Milano, decisione 28 febbraio 2025, n. 2298. Il preavviso di segnalazione è un adempimento dovuto nei confronti dei clienti consumatori in occasione della prima registrazione di informazioni negative; la sua omissione, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, non inficia di per sé la legittimità della segnalazione ma può produrre conseguenze sul piano risarcitorio. Rilevanza: segnala che il vizio di preavviso, davanti all’ABF, va dedotto insieme ad altri profili e non da solo.
8. ABF, Collegio di Bari, decisione 2 aprile 2025, n. 3435. Ai fini della legittimità di una segnalazione a sofferenza in un SIC, l’onere di provare l’effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente grava integralmente sull’intermediario, e il semplice caricamento del documento nell’area riservata non è sufficiente, non bastando la prova del regolare accesso del cliente alla propria area personale. Rilevanza: è la decisione da richiamare quando l’intermediario sostiene di aver “messo a disposizione” il preavviso nell’home banking.
9. ABF, Collegio di Milano, decisione 28 maggio 2025, n. 5192. La tutela del preavviso di prima segnalazione è prevista per i debitori persone fisiche e non per le società; la richiesta risarcitoria fondata sul rifiuto di un finanziamento da parte di un altro intermediario richiede comunque la prova del pregiudizio. Rilevanza: chiarisce il perimetro soggettivo e conferma che il danno va documentato.
10. ABF, Collegio di Milano, decisione 29 maggio 2025, n. 5208. L’intermediario che produce in giudizio preavvisi riferiti alle sole segnalazioni in Centrale dei Rischi non assolve l’onere relativo alle segnalazioni nei SIC: da qui l’illegittimità di queste ultime per omesso preavviso e l’ordine di cancellazione; per la Centrale dei Rischi, invece, il prolungato omesso pagamento è stato ritenuto integrare il presupposto sostanziale. Rilevanza: mostra plasticamente che i due archivi vanno contestati separatamente, con atti e argomenti distinti.
11. ABF, Collegio di Milano, decisione n. 8872/2025. Il Collegio ha ribadito il proprio orientamento sull’onere probatorio gravante sul cliente che lamenti l’illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi e nei SIC. Rilevanza: ricorda che l’iniziativa probatoria del ricorrente non può limitarsi all’allegazione del dato.
12. ABF, Collegio di Palermo, decisione 29 luglio 2025, n. 7385. Il Collegio si è pronunciato su una segnalazione in Centrale dei Rischi contestata per l’assenza ab origine dei relativi presupposti. Rilevanza: conferma che il vizio genetico della segnalazione è un profilo autonomo rispetto a quello formale del preavviso.
13. Tribunale di Milano, Sezione VI civile, ordinanza cautelare 1° aprile 2026. È stata ordinata la cancellazione immediata di una segnalazione a sofferenza effettuata da una cessionaria del credito sulla base di una risalente comunicazione della banca cedente, in difetto di qualunque istruttoria autonoma e attuale sulla situazione finanziaria della debitrice, affermando che la segnalazione non può essere utilizzata come strumento di pressione per il recupero di crediti contestati. Rilevanza: è il precedente di riferimento per le posizioni cedute in blocco e per l’uso dello strumento cautelare.
14. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 23 ottobre 2025, doc. web n. 10196194. Nel decidere un reclamo relativo all’accesso ai dati contenuti in un sistema di informazioni creditizie, l’Autorità ha confermato la perentorietà del termine di trenta giorni per il riscontro all’istanza dell’interessato, salva la proroga fino a due mesi condizionata all’informativa sui motivi del ritardo entro il primo mese. Rilevanza: è l’appiglio per contestare il silenzio del gestore e per fondare il successivo reclamo.
Due osservazioni di metodo su questo quadro. La prima: le decisioni dell’ABF non sono tutte allineate sulle conseguenze dell’omesso preavviso, e chi le cita in modo selettivo costruisce una difesa fragile. La seconda: nessuna di queste pronunce afferma che il pagamento produce la cancellazione anticipata. Tutte, invece, individuano i vizi che la producono.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco l’elenco di quello che lo Studio Monardo fa materialmente su una pratica di segnalazione creditizia dopo il pagamento del debito.
- Acquisiamo le visure complete presso tutti i SIC e, dove rileva, presso la Centrale dei Rischi, e le leggiamo voce per voce, perché un dato presente in un archivio può essere assente in un altro.
- Confrontiamo la data di regolarizzazione registrata con la data effettiva del pagamento, mettendo a raffronto quietanze, contabili bancarie, accordi transattivi e piano di ammortamento.
- Ricostruiamo il flusso del preavviso: verifichiamo se è stato inviato, con quale mezzo, se risulta ricevuto e se si riferisce al SIC o alla sola Centrale dei Rischi, perché su questo punto si gioca una parte consistente delle contestazioni vincenti.
- Qualifichiamo il rapporto sottostante (credito al consumo, mutuo, affidamento, cessione del quinto), perché da questa qualificazione dipende se il vizio di preavviso è spendibile o se la difesa va costruita altrove.
- Redigiamo e notifichiamo la diffida di rettifica o cancellazione all’intermediario segnalante e al gestore del sistema contemporaneamente, con l’indicazione specifica del vizio e la richiesta di annotazione della contestazione.
- Presentiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario quando il canale stragiudiziale è il più efficiente, costruendo il ricorso sulle decisioni dei Collegi pertinenti al caso concreto.
- Depositiamo il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando il pregiudizio è attuale e documentato, allegando dinieghi di credito, revoche di affidamento e cronologia delle visure.
- Proponiamo reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi di silenzio o di riscontro elusivo del gestore o dell’intermediario.
- Costruiamo il fascicolo risarcitorio fin dal primo giorno, raccogliendo i documenti che la Cassazione richiede per superare la soglia del danno-conseguenza, e proponiamo l’azione davanti al giudice ordinario quando il pregiudizio è provato.
- Verifichiamo l’allineamento del dato dopo ogni passaggio rilevante — pagamento, transazione, cessione del credito, omologazione o esdebitazione in una procedura di sovraindebitamento — perché è nei passaggi di consegne che gli aggiornamenti si perdono.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: una segnalazione creditizia non si contesta leggendo solo una visura, ma incrociando il contratto, il piano di ammortamento, l’imputazione dei pagamenti e i flussi segnaletici, cioè facendo lavorare insieme la competenza giuridica e quella contabile sullo stesso fascicolo. E quando la posizione è ceduta, duplicata o incrociata con una procedura di composizione della crisi, entrano in gioco anche le abilitazioni di Gestore della crisi e di fiduciario OCC, che consentono di collegare correttamente gli effetti della procedura all’aggiornamento del dato creditizio.
Lo stesso difensore segue la pratica dalla prima visura fino all’eventuale giudizio di legittimità: la qualità di cassazionista significa che la linea impostata nella diffida iniziale è già la linea che reggerà in appello e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione, senza cambi di impostazione a metà strada. Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, e questo evita il passaggio di consegne tra professionisti che, in materia di dati creditizi, è esattamente ciò che fa perdere i mesi che contano.
I tre messaggi da portare via
Il primo: pagare non cancella, ma fa partire il cronometro. Prima del pagamento il termine di conservazione non decorre affatto, e chi aspetta non sta guadagnando tempo.
Il secondo: la cancellazione anticipata esiste, ma passa dal vizio, non dal pagamento. Dato inesatto, data di regolarizzazione registrata in ritardo, preavviso mancante nei casi in cui rileva, segnalazione priva dei presupposti sostanziali, conservazione oltre il termine: sono questi i motivi che producono una cancellazione prima della scadenza ordinaria.
Il terzo: la prova va costruita subito, perché il risarcimento non è automatico e i documenti che servono tra sei mesi si raccolgono oggi.
Lo Studio Monardo affronta questa materia dal cuore del diritto bancario: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, guidato da un avvocato cassazionista, è esattamente ciò che serve quando il problema nasce da un flusso informativo tra intermediari e banche dati e può finire, se non risolto, davanti al giudice. E quando la segnalazione si intreccia con una situazione di sovraindebitamento, le abilitazioni di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC permettono di trattare insieme il debito e la sua rappresentazione negli archivi creditizi, che sono due facce dello stesso problema.
📩 Non lasci che siano i mesi a decidere al posto suo: ci contatti subito per una verifica della sua posizione — tutti i riferimenti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida.
