Ho Un Immobile Cointestato Con Un’altra Persona: Cosa Succede Se Ci Sono Debiti

Ho un immobile cointestato con un’altra persona: cosa succede se ci sono debiti? La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento, cioè quando il debito ha smesso di essere un problema di bilancio familiare ed è diventato un titolo esecutivo, un precetto, a volte già un atto di pignoramento trascritto in Conservatoria. E arriva con una convinzione di fondo che va subito soppesata: l’idea che la cointestazione funzioni come uno scudo, perché “metà casa è di un’altra persona che non ha debiti”. Le cose stanno diversamente, ma stanno diversamente anche rispetto alla paura opposta, quella per cui la casa sarebbe già perduta. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa cointestazione produce conseguenze profondamente diverse a seconda che si tratti di comunione ordinaria, comunione legale tra coniugi o comunione ereditaria, e a seconda del punto della procedura in cui ci si trova quando si decide di muoversi.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Il tema è, nella sua sostanza, un tema di esecuzione forzata e di impugnazioni: si discute della validità di un pignoramento, della correttezza di un’ordinanza del giudice dell’esecuzione, dei rimedi oppositivi da far valere nella sede giusta ed entro termini brevissimi, e la materia si gioca su orientamenti di legittimità che cambiano la sorte concreta del bene. Per questo è rilevante che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo sia avvocato cassazionista: la difesa su un immobile in comproprietà si costruisce sapendo già, dal primo atto, come quella linea reggerà davanti all’ultimo grado di giudizio. E poiché una delle strade praticabili passa per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, pesa altrettanto la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC: sono i titoli che consentono di valutare quella via non come ipotesi astratta, ma dall’interno del meccanismo che la governa.

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Il quadro di partenza: che cosa può davvero aggredire il creditore

Il punto di avvio è l’art. 2740 c.c.: il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Se fra questi beni c’è una quota di un immobile, quella quota è aggredibile. La cointestazione non sottrae nulla alla garanzia patrimoniale: ne delimita l’oggetto.

Da qui in avanti, però, le strade si separano, e la prima cosa da accertare non è il debito ma il titolo di provenienza dell’immobile.

Nella comunione ordinaria — due conviventi che acquistano insieme, due soci, due fratelli che hanno comprato pro indiviso, due coniugi in regime di separazione dei beni — ciascun comproprietario è titolare di una quota ideale. Il creditore può pignorare soltanto la quota del proprio debitore, e l’espropriazione segue le regole degli artt. 599-601 c.p.c., dedicate ai beni indivisi. L’art. 599 c.p.c. consente il pignoramento di beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore, e impone che del pignoramento sia notificato avviso anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. Il comproprietario estraneo al debito non diventa debitore, ma diventa a tutti gli effetti un soggetto coinvolto nella procedura, con un bene immobilizzato e un destino processuale che non ha scelto.

Nella comunione legale tra coniugi il meccanismo è un altro, e il rovescio della medaglia è pesante. La comunione legale non è una comunione per quote: i coniugi non sono titolari di due metà ideali sul singolo bene, ma contitolari solidali dell’intera massa. Ne discende che il creditore personale di un solo coniuge, in via sussidiaria rispetto ai beni personali del debitore ai sensi dell’art. 189, comma 2, c.c., pignora il bene per intero e non per la metà, con scioglimento della comunione limitatamente a quel bene al momento della vendita o dell’assegnazione, e con diritto del coniuge non debitore a percepire la metà della somma lorda ricavata. È il principio fissato dalla Cassazione nel 2013 e mai smentito da allora. Chi si attende l’applicazione degli artt. 599 e seguenti c.p.c. in questo scenario si attende la norma sbagliata.

Nella comunione ereditaria — due o più eredi che si ritrovano contitolari della casa del genitore — si torna alla logica delle quote, ma con la disciplina della divisione ereditaria sullo sfondo: l’art. 713 c.c., per cui i coeredi possono sempre chiedere la divisione, e l’art. 720 c.c., che governa la sorte degli immobili non comodamente divisibili.

Un’ultima precisazione sul quadro comune, perché orienta tutto il resto. Quando il bene è indiviso, il creditore quasi mai riesce a monetizzare direttamente la quota: una quota ideale del 50% di un appartamento abitato dall’altro comproprietario è un prodotto che il mercato delle aste tratta con diffidenza. L’art. 600 c.p.c. prevede allora che il giudice dell’esecuzione, sentiti gli interessati, provveda quando possibile alla separazione in natura della quota spettante al debitore su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari; se la separazione non è chiesta o non è possibile, dispone che si proceda alla divisione secondo il codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa a un prezzo pari o superiore al valore determinato a norma dell’art. 568 c.p.c. È in questo snodo — l’udienza ex art. 600 c.p.c. — che si decide la fisionomia dell’intera vicenda, e chi vi arriva senza una strategia già formata subisce la scelta altrui invece di orientarla.

Due elementi completano il quadro e vanno verificati prima di qualunque decisione. Il primo è l’esistenza di un’ipoteca sull’immobile, tipicamente iscritta a garanzia del mutuo con cui l’acquisto è stato finanziato. L’ipoteca grava sul bene nella sua interezza, non sulla quota di chi ha smesso di pagare: se il mutuo è cointestato, entrambi i contitolari sono obbligati verso la banca, e il creditore ipotecario non ha alcun bisogno di passare per la disciplina dei beni indivisi, perché aggredisce l’intero. In quella situazione il comproprietario che si ritiene estraneo non è estraneo affatto, ed è una scoperta che molti fanno tardi.

Il secondo elemento riguarda la provenienza del denaro con cui l’immobile è stato pagato. Quando la cointestazione è meramente formale — una quota intestata a chi non ha contribuito all’acquisto, o viceversa un bene pagato dal debitore ma intestato interamente a un terzo — la questione si sposta dal piano esecutivo a quello sostanziale, e diventa terreno di azioni di simulazione o di accertamento dell’interposizione, con oneri probatori severi e in entrambe le direzioni. Il creditore può sostenere che l’intestazione nasconde una titolarità del debitore; il contitolare può sostenere il contrario. A fronte di questo vantaggio potenziale va messo in conto il rovescio: sono giudizi lunghi, costosi e a esito incerto, che raramente convivono bene con l’urgenza di una procedura esecutiva già avviata.

Opzione 1: restare dentro l’esecuzione e governare la liquidazione della quota

La prima strada consiste nel non uscire dal processo esecutivo, ma nel presidiarlo. Non è una scelta passiva: è la decisione di spostare il terreno di gioco dal “se” si vende al “come” e “a quanto” si vende, e di usare le regole dell’espropriazione di beni indivisi come leva.

In cosa consiste. La base normativa è il combinato disposto degli artt. 599, 600 e 601 c.p.c., integrato dagli artt. 180 e 181 delle disposizioni di attuazione. Dopo il pignoramento della quota e l’avviso ai comproprietari, il giudice fissa l’udienza di convocazione; lì si determina la modalità di liquidazione fra tre alternative tipizzate: separazione in natura della quota, vendita della quota indivisa, giudizio di divisione. Se la strada prescelta è la divisione, l’esecuzione resta sospesa ai sensi dell’art. 601 c.p.c. in attesa dell’esito divisorio. Il giudizio di divisione che si innesta sull’espropriazione — la cosiddetta divisione endoesecutiva — è funzionalmente collegato all’esecuzione ma resta un processo autonomo di scioglimento della comunione, non una sua fase interna.

Quando ha senso. Tre scenari concreti la rendono preferibile. Il primo: l’immobile è oggettivamente frazionabile — una bifamiliare, un fabbricato con due unità censite separatamente, un terreno — e la separazione in natura è praticabile, perché in quel caso il pignoramento si concentra sulla porzione assegnata al debitore e il comproprietario estraneo esce indenne con la sua parte materiale. Il secondo: il comproprietario non debitore ha la capacità, o la può costruire nel tempo della procedura, di chiedere l’assegnazione dell’intero bene con conguaglio in sede divisoria, trasformando l’esito in un acquisto a valore di stima anziché in un’asta al ribasso. Il terzo: la perizia di stima o il prezzo base contengono errori, e la contestazione tempestiva nella sede propria può modificare sensibilmente il ricavato distribuibile.

Come si esegue in sintesi. Si presidia l’udienza ex art. 600 c.p.c. con una posizione argomentata sulla modalità di liquidazione, anziché limitarsi a comparire; si verificano la regolarità della notifica dell’avviso ai comproprietari, l’esatta individuazione della quota pignorata e la corrispondenza fra il diritto colpito e quello effettivamente in titolarità; si interviene sulla stima e sul valore ex art. 568 c.p.c.; se si apre la divisione, si imposta già lì la domanda di assegnazione ex art. 720 c.c. del comproprietario interessato; e si collocano le eventuali contestazioni sulla validità degli atti esecutivi nella sede giusta, cioè nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non dentro il giudizio divisorio.

I vantaggi. Il primo è il tempo: fra udienza ex art. 600, giudizio di divisione, eventuale assegnazione o vendita dell’intero, l’orizzonte si misura in anni, e il tempo è la risorsa che consente di costruire la provvista per un’altra soluzione. Il secondo è il valore: la divisione, rispetto alla vendita della quota indivisa, porta sul mercato un bene intero, generalmente più liquido, con un ricavato superiore e quindi con una quota residua più consistente da distribuire. Il terzo è che l’assegnazione ex art. 720 c.c. al condividente che ne faccia richiesta è un esito tutt’altro che marginale: la vendita è il rimedio residuale, al quale si ricorre quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero.

C’è poi un vantaggio strutturale che si apprezza solo guardando all’esito. Quando la divisione si conclude, il vincolo del pignoramento non si dissolve: si concentra. Se la separazione in natura è possibile, il pignoramento si trasferisce sulla porzione materialmente assegnata al debitore, e il resto dell’immobile esce definitivamente dalla procedura. Se il bene viene assegnato a un condividente con conguaglio, oppure venduto per intero, il vincolo si sposta sulla somma corrispondente al valore della quota pignorata, mentre la parte spettante al contitolare estraneo gli viene attribuita. Le riforme degli ultimi anni hanno inoltre spinto verso la semplificazione e la delega delle operazioni divisionali, con l’effetto pratico di rendere la divisione una strada meno impervia di quanto fosse un tempo: un elemento che andava soppesato diversamente dieci anni fa e che oggi rende questa opzione più frequentemente percorribile.

I rischi e gli svantaggi, detti con onestà. Il presidio processuale non estingue il debito: lo accompagna. Gli interessi continuano a maturare, le spese della procedura si accumulano e gravano sul ricavato, e i creditori possono intervenire aumentando l’importo da soddisfare. L’autonomia del giudizio divisorio ha un costo pratico preciso: le contestazioni sul processo esecutivo introdotte in quella sede non vengono esaminate, e chi sbaglia sede perde il rimedio perché i termini per l’opposizione sono nel frattempo decorsi. Il giudizio di divisione, poi, ha una sua complessità tecnica — determinazione della massa, stima, comoda divisibilità, conguagli — e una sua esposizione a spese di giustizia e di consulenza tecnica. Infine, l’esito non è controllabile fino in fondo: se nessun condividente chiede l’assegnazione e il bene non è comodamente divisibile, si arriva comunque alla vendita dell’intero. Il profilo ideale per questa opzione è il comproprietario, debitore o non debitore, che ha un bene potenzialmente divisibile o la prospettiva concreta di rilevarlo, e che ha bisogno di tempo per costruire una soluzione economica senza subire nel frattempo una vendita a prezzo depresso.

Opzione 2: chiudere l’esecuzione pagando, in un’unica soluzione o a rate

La seconda strada rovescia l’impostazione: invece di discutere su come si liquida il bene, si toglie il bene dal tavolo sostituendolo con denaro.

In cosa consiste. Lo strumento tipico è la conversione del pignoramento prevista dall’art. 495 c.p.c.: il debitore chiede al giudice dell’esecuzione di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, per capitale, interessi e spese, maggiorato delle spese di esecuzione. L’istanza va proposta prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione e deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dal deposito di una somma non inferiore a un sesto dell’importo complessivo. Il giudice determina con ordinanza la somma sostitutiva, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza, e può disporre, se ricorrono giustificati motivi, la rateizzazione mensile entro il termine massimo di quarantotto mesi, con interessi scalari al tasso convenzionale pattuito o, in difetto, al tasso legale. Accanto alla conversione si colloca la variante negoziale: l’accordo transattivo con il creditore, eventualmente sostenuto finanziariamente dal comproprietario non debitore, che porti alla rinuncia agli atti esecutivi.

Quando ha senso. Primo scenario: esiste una capacità di rimborso, propria o del nucleo familiare, che non basta a pagare tutto subito ma regge una rata mensile per quattro anni. Secondo scenario: il comproprietario estraneo al debito ha disponibilità o accesso al credito e preferisce impiegarli per liberare l’immobile, anziché rischiare di vederlo venduto e doverne poi ricomprare la metà sul mercato. Terzo scenario: il debito complessivo è sproporzionato per difetto rispetto al valore dell’immobile — un’esposizione di qualche decina di migliaia di euro su una casa che ne vale molte di più — ipotesi in cui subire la liquidazione forzata significa sacrificare un patrimonio per estinguere una frazione del suo valore.

Come si esegue in sintesi. Si ricostruisce con esattezza il monte debitorio attuale, comprensivo degli interventi, perché l’importo da convertire non è quello del precetto ma quello cristallizzato al momento in cui il giudice provvede; si reperisce e si deposita il sesto; si documentano i giustificati motivi che sorreggono la richiesta di rateizzazione e la sostenibilità del piano; si presidia l’udienza di determinazione della somma, contestando eventuali poste non dovute; e si organizza il flusso dei versamenti con un margine di sicurezza, perché il meccanismo sanzionatorio è rigido.

I vantaggi. È l’unica opzione che produce un risultato definitivo sul bene: con il versamento integrale della somma determinata, le cose pignorate sono liberate dal pignoramento. Chiude il contenzioso anziché amministrarlo, ferma la spirale delle spese di procedura, e restituisce al comproprietario non debitore un immobile pulito e di nuovo commerciabile. A fronte di questo vantaggio, consente una dilazione lunga e disciplinata per legge, non rimessa alla benevolenza del creditore.

Accanto alla conversione va soppesata la variante puramente negoziale, che segue una logica diversa. Il saldo e stralcio consiste nel proporre al creditore il pagamento di una somma inferiore al dovuto a fronte della rinuncia agli atti esecutivi e della liberazione del bene: è percorribile soprattutto quando il credito è stato ceduto a operatori specializzati, che valutano la propria posizione in termini di recupero atteso e di tempi, e che davanti a un immobile indiviso dal realizzo incerto e lontano possono trovare conveniente incassare meno e subito. Il rovescio della medaglia è che si tratta di una trattativa, non di un diritto: non esiste alcun obbligo di accettare, l’esito non è prevedibile a priori, e un accordo mal documentato — senza la rinuncia formale agli atti e senza la cancellazione della trascrizione — lascia il debitore esposto esattamente come prima.

I rischi e gli svantaggi. Il primo è il rigore del termine: la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sulla previsione di una scadenza per l’istanza, qualificandola come ragionevole contemperamento fra il diritto all’abitazione e l’effettività della tutela del credito. Chi arriva dopo l’ordinanza di vendita trova la porta chiusa, e non c’è equità del caso concreto che la riapra. Il secondo è il rigore dell’esecuzione del piano: l’omesso versamento della somma determinata, oppure l’omissione o il ritardo superiore a trenta giorni anche di una sola rata, comporta la decadenza e le somme versate entrano a far parte dei beni pignorati, con la procedura che riprende il suo corso. Il terzo è di ordine finanziario: il sesto iniziale richiede una liquidità immediata che non tutti hanno, e la rata mensile su quarantotto mesi può risultare impegnativa, perché comprende anche spese e interessi. Il quarto riguarda i rapporti interni alla comproprietà: se è il comproprietario non debitore a mettere il denaro, occorre regolare per iscritto la natura di quell’apporto — mutuo, rimborso, acquisto di quota — altrimenti si prepara una lite futura. Il profilo ideale per questa opzione è il comproprietario che dispone di un flusso di reddito stabile o del sostegno dell’altro contitolare, con un debito circoscritto rispetto al valore dell’immobile e con una procedura ancora nella fase anteriore all’ordinanza di vendita.

Opzione 3: spostare la partita su un binario concorsuale con il sovraindebitamento

La terza strada non discute il singolo pignoramento: cambia la cornice, portando l’intera esposizione debitoria dentro una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

In cosa consiste. L’art. 65 CCII individua gli strumenti riservati ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), il concordato minore per chi esercita attività d’impresa o professionale (artt. 74 e seguenti), la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti). Il tratto che interessa qui è l’effetto sulle esecuzioni individuali: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice, con il decreto di apertura e su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, comma 4, CCII); nel concordato minore, su istanza del debitore, dispone che fino alla definitività dell’omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali (art. 78, comma 2, lett. d, CCII). Rileva inoltre l’art. 67, comma 5, CCII, che apre alla prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione principale quando il debitore sia in regola o sia stato rimesso in termini, e l’art. 66 CCII, che consente procedure familiari quando più membri della stessa famiglia sono sovraindebitati.

Quando ha senso. Primo scenario: il pignoramento sulla quota non è il problema, ma il sintomo, perché accanto a quel creditore ce ne sono altri e pagare uno solo non risolve nulla. Secondo scenario: la capacità di rimborso esiste ma è insufficiente a coprire il debito integrale, sicché la conversione ex art. 495 c.p.c. risulta fuori portata mentre un piano che preveda un pagamento parziale è sostenibile. Terzo scenario: entrambi i comproprietari sono esposti, magari uno come debitore principale e l’altro come garante, e serve una soluzione che consideri la posizione del nucleo nel suo insieme.

Come si esegue in sintesi. Si verifica l’ammissibilità soggettiva e la qualificazione del debitore, perché consumatore e imprenditore seguono binari diversi; ci si rivolge a un OCC che nomina il gestore della crisi e redige la relazione; si costruisce la proposta misurandola sull’alternativa liquidatoria; si deposita il ricorso con l’istanza di sospensione delle esecuzioni pendenti, che non è un effetto automatico del deposito; si informa tempestivamente il giudice dell’esecuzione, perché la sospensione dell’esecuzione pendente la dispone lui una volta investito della questione.

I vantaggi. È l’unica via che guarda a tutti i debiti insieme e che può condurre all’esdebitazione, cioè alla liberazione dai debiti residui non soddisfatti. Consente, in presenza dei presupposti, di sterilizzare le azioni esecutive durante la procedura. Offre, nelle sue articolazioni, soluzioni calibrate sul reddito anziché sul valore del bene, e in alcune ipotesi consente di preservare la continuità del mutuo sull’abitazione principale.

Va considerata anche la dimensione familiare del dissesto, che nel caso di un immobile cointestato è spesso la dimensione reale. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune, con un’unica procedura e una sola relazione dell’OCC: è l’ipotesi tipica di due contitolari entrambi esposti, magari l’uno come obbligato principale e l’altro come garante. Resta, all’estremo opposto dello spettro, l’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 CCII per chi non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori — strumento che però presuppone, per definizione, l’assenza di un patrimonio liquidabile, e che quindi non è la via di chi ha una quota immobiliare da difendere.

I rischi e gli svantaggi. La protezione non è incondizionata: il creditore fondiario, in forza dell’art. 41 TUB, può avviare o proseguire l’esecuzione immobiliare anche in pendenza di procedura concorsuale, e questo ridimensiona l’aspettativa di uno scudo integrale proprio nel caso più frequente, quello del mutuo ipotecario sulla casa. La proposta deve rispettare la graduazione dei privilegi: nel concordato minore non è ammessa una deroga alla par condicio al di fuori delle previsioni di legge, e un piano costruito male viene dichiarato inammissibile. L’accesso richiede un’istruttoria documentale impegnativa e tempi tecnici che mal si conciliano con una vendita già fissata. E soprattutto: nella liquidazione controllata la quota dell’immobile entra nel patrimonio liquidabile e viene liquidata, sicché il bene si perde comunque, con il risultato — rilevante ma diverso — di chiudere la posizione debitoria complessiva. Il profilo ideale per questa opzione è il debitore con esposizione plurima e capacità di rimborso parziale, che non punta a salvare la quota a ogni costo ma a uscire definitivamente dalla condizione debitoria, e che dispone ancora di un margine temporale prima della vendita.

Le opzioni alla prova dei conti

Le differenze fra le tre strade diventano nitide quando si applicano gli stessi dati di partenza. L’ipotesi dimostrativa che segue non riproduce alcun caso reale: serve soltanto a far vedere come si muovono le variabili.

Dati comuni a tutte le simulazioni. Appartamento in comproprietà ordinaria al 50% fra Tizio, debitore, e Caio, estraneo al debito. Valore di stima dell’intero: 187.400 €. Debito del creditore procedente: 43.900 €. Pignoramento della quota di Tizio notificato il 7 marzo e trascritto il 19 marzo; avviso ai comproprietari notificato a Caio il 12 marzo. Udienza ex art. 600 c.p.c. fissata per il 23 settembre. Nessun creditore intervenuto alla data dell’udienza. Immobile non comodamente divisibile.

Prima simulazione — presidio della liquidazione (Opzione 1). All’udienza del 23 settembre il creditore chiede la vendita della quota indivisa; Caio chiede invece la divisione e manifesta l’intenzione di domandare l’assegnazione dell’intero. Il giudice, non ritenendo probabile la vendita della quota a un prezzo pari o superiore al valore determinato ex art. 568 c.p.c., dispone la divisione e sospende l’esecuzione ai sensi dell’art. 601 c.p.c. Nel giudizio divisorio il consulente conferma la non comoda divisibilità. Caio chiede l’assegnazione dell’intero con conguaglio: ottenuta l’attribuzione, deve versare il valore della quota di Tizio, 93.700 €, somma sulla quale si concentra il pignoramento. Il creditore viene soddisfatto per 43.900 € oltre interessi e spese; il residuo, al netto delle spese di procedura, torna a Tizio. Esito: nessuna asta, bene conservato in famiglia, debito estinto con risorse ricavate dal bene stesso. Orizzonte temporale realistico: alcuni anni, durante i quali gli interessi continuano a decorrere.

Seconda simulazione — conversione (Opzione 2). Tizio deposita il 15 settembre, quindi prima dell’udienza ex art. 600 e ben prima di qualsiasi ordinanza di vendita, istanza di conversione, versando contestualmente il sesto. Sulla base di un importo complessivo determinato dal giudice in 51.600 € — capitale, interessi maturati, spese del creditore e spese di esecuzione — il sesto da depositare ammonta a circa 8.600 €, che Caio anticipa a Tizio con scrittura privata che qualifica l’apporto come mutuo. Il giudice, ritenendo sussistenti i giustificati motivi, concede la rateizzazione in 48 mesi: il residuo di circa 43.000 €, maggiorato degli interessi scalari, si traduce in rate mensili di poco inferiori ai 1.000 €. Al 48° versamento l’immobile è liberato dal pignoramento. Esito: bene salvo e debito estinto, a condizione che nessuna rata salti oltre i trenta giorni di tolleranza, perché una sola inadempienza fa riprendere la procedura con le somme già versate acquisite al pignoramento.

Terza simulazione — binario concorsuale (Opzione 3). Si scopre che, oltre ai 43.900 € del procedente, Tizio ha altri 78.200 € di esposizione verso soggetti diversi, e che il suo reddito consente un impegno mensile di 430 €. La conversione è fuori portata: richiederebbe la copertura dell’intero monte debitorio. Tizio, qualificabile come consumatore, accede alla ristrutturazione dei debiti del consumatore proponendo un piano quadriennale e chiede, con il decreto di apertura, la sospensione dell’esecuzione sulla quota. Due esiti possibili vanno tenuti distinti. Se il piano viene omologato e regolarmente eseguito, Tizio arriva all’esdebitazione del residuo e la quota resta nel suo patrimonio. Se invece il piano non regge e si approda alla liquidazione controllata, la quota viene liquidata: Caio, in quanto comproprietario estraneo, conserva il diritto alla parte del ricavato corrispondente alla propria quota, ma l’immobile viene venduto. Esito: il bene non è l’oggetto protetto, lo è la posizione debitoria complessiva.

Il confronto in tabella

Le simulazioni mostrano che le tre opzioni non si collocano su una scala di convenienza decrescente: rispondono a domande diverse. La prima chiede tempo e massimizzazione del valore; la seconda chiede definitività sul bene; la terza chiede definitività sul debito. La tabella che segue riassume i parametri che più spesso risultano dirimenti. Quanto ai costi, sono indicati soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge, perché sono gli unici che possono essere messi a confronto in astratto.

ParametroOpzione 1 — Presidio della liquidazioneOpzione 2 — Conversione ex art. 495 c.p.c.Opzione 3 — Sovraindebitamento
TempiLunghi: udienza ex art. 600, giudizio divisorio, eventuale vendita o assegnazione; orizzonte pluriennaleMedi e scanditi dalla legge: ordinanza entro 30 giorni dall’istanza, piano fino a 48 mesiMedi: istruttoria OCC, apertura, omologazione, esecuzione del piano
Complessità tecnicaAlta: coordinamento fra processo esecutivo e giudizio di divisione, rimedi da collocare nella sede correttaMedia: ricostruzione esatta del monte debitorio e prova dei giustificati motiviAlta: ammissibilità soggettiva, relazione dell’OCC, rispetto della graduazione dei privilegi
Rischi in caso di esito negativoVendita dell’intero bene all’asta, con decadenza dai rimedi proposti in sede sbagliataDecadenza per una sola rata omessa o ritardata oltre 30 giorni: le somme versate entrano nei beni pignoratiInammissibilità del piano o approdo alla liquidazione controllata, con liquidazione della quota
Effetti sull’esecuzioneSospensione ex art. 601 c.p.c. durante il giudizio di divisione; la procedura resta vivaLiberazione del bene dal pignoramento con il versamento integraleSospensione su istanza (artt. 70, comma 4, e 78, comma 2, lett. d, CCII), salvo il creditore fondiario ex art. 41 TUB
ReversibilitàAlta: resta possibile passare alla conversione finché non è disposta la venditaBassa una volta ammessi al piano: la decadenza non si recuperaMedia: la revoca o il mancato buon esito riconducono all’esecuzione
Posizione del comproprietario non debitoreCoinvolto attivamente: può chiedere la separazione in natura o l’assegnazione ex art. 720 c.c.Marginale sul piano processuale, centrale su quello finanziario se finanzia l’operazioneEstraneo alla procedura, conserva il diritto alla parte di ricavato corrispondente alla sua quota
Costi di giustiziaContributo unificato per il giudizio di divisione commisurato al valore, oltre spese di CTU e di procedura gravanti sul ricavatoNessun contributo autonomo per l’istanza; le spese di esecuzione confluiscono nella somma da convertireContributo unificato per la procedura e compensi degli organi secondo i parametri di legge

I criteri per scegliere

Nessuno dei tre percorsi è, in sé, migliore degli altri. L’elemento dirimente è la combinazione fra cinque variabili, che vanno pesate nell’ordine in cui si presentano nella realtà e non in quello che risulta più rassicurante.

Il primo criterio è il punto della procedura in cui ci si trova. È il criterio più brutale, perché è l’unico che chiude porte in modo irreversibile. Se non è ancora stata disposta la vendita, le tre opzioni sono tutte sul tavolo. Se l’ordinanza di vendita è già stata emessa, la conversione esce di scena e restano il presidio della liquidazione e il binario concorsuale, quest’ultimo con l’avvertenza che una procedura di sovraindebitamento avviata quando l’asta è già calendarizzata arriva spesso fuori tempo massimo. Se si è prima ancora del pignoramento, con il solo precetto notificato, l’intero ventaglio è aperto e vale la pena di occuparlo.

Il secondo criterio è il rapporto fra debito e valore della quota. Se la situazione presenta un’esposizione modesta a fronte di un immobile di valore significativo, generalmente la soluzione che sacrifica meno patrimonio è quella che estingue il debito con risorse esterne o con una dilazione, perché la liquidazione forzata distrugge valore in misura sproporzionata rispetto al credito da soddisfare. Se invece il debito si avvicina o supera il valore della quota, il presidio della liquidazione diventa un’operazione di contenimento e il baricentro si sposta sull’esdebitazione.

Il terzo criterio è la natura della cointestazione. In comunione ordinaria o ereditaria il comproprietario estraneo dispone di leve processuali reali: può chiedere la separazione in natura, può chiedere l’assegnazione dell’intero in sede divisoria, può far valere l’irregolarità dell’avviso ex art. 599 c.p.c. In comunione legale quelle leve non ci sono, perché il bene si pignora per intero e non esistono quote da separare: il coniuge non debitore può far valere la sussidiarietà del cespite rispetto ai beni personali del debitore, ma deve farlo con lo strumento oppositivo corretto, e il suo diritto si traduce poi nella metà del ricavato lordo.

Il quarto criterio è l’esistenza o meno di altri creditori. Un solo creditore e nessun intervento rendono razionale la soluzione bilaterale, negoziale o conversiva. Una pluralità di posizioni, anche solo potenziali, rende la soluzione bilaterale illusoria: si paga il procedente e il mese successivo si riparte con un altro pignoramento. In quel caso la domanda non è più come salvare l’immobile, ma come uscire dall’insolvenza.

Il quinto criterio è la sostenibilità effettiva, e non sperata, del flusso di pagamento. Una rateizzazione quarantottennale accettata al limite delle proprie possibilità non è una soluzione: è un rinvio con interessi, perché la decadenza per una sola rata riporta tutto al punto di partenza avendo però consumato le risorse versate. Meglio una valutazione prudente a monte che un piano ambizioso che si rompe al quattordicesimo mese.

Su tutti e cinque i criteri pesa un elemento di metodo, che vale la pena di esplicitare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: significa che la stessa persona che valuta la tenuta di un’opposizione fino all’ultimo grado di giudizio è anche in grado di misurare, dall’interno, se e quanto regge l’alternativa concorsuale. È una condizione poco frequente, e in una scelta fra percorsi che appartengono a mondi processuali diversi è precisamente ciò che evita di consigliare l’unica strada che si conosce.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì, e la direzione conta. Dal presidio della liquidazione si può passare alla conversione, purché non sia ancora stata disposta la vendita: è la ragione per cui il tempo guadagnato nel giudizio divisorio ha un valore che va oltre il rinvio. Il passaggio inverso, dalla conversione al presidio, è molto più problematico, perché la decadenza dal piano non si recupera e la procedura riprende dal punto in cui era rimasta. L’accesso a una procedura di sovraindebitamento resta teoricamente possibile in ogni fase, ma la sua utilità pratica decresce rapidamente man mano che l’esecuzione avanza.

E se scelgo quella sbagliata? Dipende da che cosa si intende per sbagliata. Una scelta inefficace costa tempo e spese; una scelta tardiva costa il rimedio. La distinzione è questa: gli errori di strategia si correggono quasi sempre, gli errori di termine quasi mai. Per questo la prima valutazione da fare non riguarda quale opzione preferire, ma quali finestre temporali siano ancora aperte.

Il comproprietario che non ha debiti rischia di perdere comunque la casa? Rischia di perdere l’immobile, non il suo valore. Se si arriva alla vendita dell’intero bene in sede divisoria, o se il bene è in comunione legale e viene espropriato per intero, il contitolare estraneo al debito conserva il diritto alla parte del ricavato corrispondente alla propria posizione — la metà della somma lorda nel caso della comunione legale. Resta il fatto che un diritto sul ricavato non è una casa, ed è esattamente questa differenza a rendere razionale, per lui, un coinvolgimento attivo e anticipato nella procedura.

Posso vendere adesso la mia quota all’altro comproprietario e risolvere tutto? È la mossa che viene in mente per prima ed è anche la più pericolosa. Un atto dispositivo compiuto dal debitore in presenza di un credito già sorto è esposto all’azione revocatoria ordinaria, e lo stretto legame familiare o personale fra alienante e acquirente è un indizio che i giudici valorizzano in modo deciso per ritenere provata la consapevolezza del pregiudizio. Se poi la vendita interviene dopo la trascrizione del pignoramento, non è opponibile al creditore procedente. Il risultato più frequente è di aver speso denaro in un atto notarile per poi ritrovarsi con l’immobile ugualmente aggredito e una causa in più da difendere.

Quanto dura, realisticamente, tutto questo? Nessuno può indicare una durata con precisione, perché dipende dal tribunale, dal carico dell’ufficio, dalla necessità di una consulenza tecnica e dal comportamento delle parti. Si può però dire che il giudizio di divisione endoesecutiva è la variabile che allunga di più i tempi, che la conversione ha scansioni legali definite e quindi più prevedibili, e che le procedure di sovraindebitamento stanno nel mezzo, con la variabile dell’istruttoria dell’OCC a monte del deposito.

Se l’altro comproprietario paga il debito al posto mio, poi che cosa può chiedermi? Può chiedere il rimborso, e la misura dipende da come l’operazione viene costruita. Chi paga un debito altrui per liberare un bene comune ha titolo per rivalersi su chi era obbligato, ma la forma conta: un versamento effettuato senza alcuna documentazione rischia di essere qualificato come adempimento spontaneo o, nei rapporti familiari, come attribuzione non ripetibile. Le alternative praticabili — un mutuo fra privati con scrittura registrata, l’acquisto della quota a valore di perizia una volta liberato l’immobile, la surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto — producono conseguenze diverse sul piano fiscale, su quello successorio e in caso di futura crisi del rapporto personale. È una scelta da compiere prima di versare il denaro, non dopo.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi e vanno sempre letti nel contesto della fattispecie concreta.

Pronunce che orientano l’Opzione 1 — la comproprietà, il pignoramento della quota e la divisione

Cass. civ., Sezioni Unite, 7 ottobre 2019, n. 25021. Le Sezioni Unite riconoscono alla divisione natura di atto costitutivo, sostanzialmente traslativo, e precisano che la divisione disposta nell’ambito dell’espropriazione individuale o di una procedura concorsuale è sottratta alla sanzione di nullità prevista dalla normativa urbanistica, perché strutturalmente funzionale alla liquidazione forzata della quota. Rilevanza: toglie dal tavolo l’obiezione — spesso sollevata quando sull’immobile esistono irregolarità edilizie — secondo cui la divisione endoesecutiva non potrebbe comunque essere disposta.

Cass. civ., Sez. III, 21 aprile 2022, n. 12703. Il giudizio di divisione innestato sull’espropriazione è un procedimento incidentale di cognizione, funzionalmente collegato all’esecuzione ma autonomo da essa: non è una fase della procedura espropriativa, e al suo interno non possono essere introdotte né decise le opposizioni esecutive. La stessa pronuncia ribadisce che non è ammissibile l’espropriazione della quota di un singolo bene indiviso quando la massa comune comprenda più beni della stessa specie. Rilevanza: è la regola di ingaggio che determina dove si fanno valere le contestazioni e, di riflesso, quali termini vanno rispettati.

Cass. civ., Sez. II, 14 ottobre 2025, n. 27406. In tema di espropriazione di beni indivisi nelle forme della divisione endoesecutiva, i due processi restano autonomi pur condividendo la finalità satisfattoria; le questioni relative alla prosecuzione o alla validità del processo esecutivo non trovano ingresso nel giudizio divisorio, e il provvedimento che dispone la vendita in quella sede va aggredito con il rimedio proprio degli atti esecutivi. La Corte precisa inoltre che il pignoramento di un diritto più ampio di quello effettivamente spettante al debitore non è per ciò solo nullo. Rilevanza: è la conferma più recente che la sede del rimedio non è un dettaglio formale, ma la condizione di esistenza della difesa.

Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575. La comunione legale è una comunione senza quote: l’espropriazione per crediti personali di uno solo dei coniugi ha a oggetto il bene nella sua interezza, con scioglimento della comunione limitatamente a quel bene al momento della vendita o dell’assegnazione e con diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata. Rilevanza: è la pronuncia che separa in modo netto il destino dell’immobile cointestato in comunione legale da quello dell’immobile in comproprietà ordinaria.

Cass. civ., ordinanza 4 gennaio 2023, n. 150. La Corte conferma che l’immobile in comunione legale può essere espropriato per l’intero dal creditore personale di uno dei coniugi, in via sussidiaria rispetto ai beni personali del debitore ai sensi dell’art. 189, comma 2, c.c. Rilevanza: segnala che l’orientamento del 2013 non è un precedente isolato ma una lettura stabilizzata, e che fondare la difesa sull’idea della “metà intoccabile” è una strategia perdente in partenza.

Cass. civ., Sez. III, 31 marzo 2016, n. 6230. Il coniuge non debitore, pur non essendo formalmente parte esecutata, subisce direttamente gli effetti dell’espropriazione; non può servirsi dell’opposizione di terzo per pretendere l’esclusione di una quota del bene, mentre può far valere con l’opposizione all’esecuzione la non sussidiarietà del cespite in presenza di beni personali del debitore utilmente aggredibili. Rilevanza: individua con precisione l’unico spazio difensivo realmente praticabile per il coniuge estraneo al debito.

Pronunce che orientano l’Opzione 2 — pagare per chiudere

Cass. civ., Sez. III, ordinanza 22 gennaio 2025, n. 1477. La previsione di un termine per proporre l’istanza di conversione del pignoramento è ragionevole e non contrasta con i parametri costituzionali invocati, perché realizza un contemperamento fra il diritto all’abitazione e l’interesse del creditore a una tutela effettiva e celere. Rilevanza: chiude la porta alle letture elastiche del termine e rende la tempestività dell’istanza un elemento non negoziabile della strategia.

Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 15241 del 2025. L’onere di rinnovare la trascrizione del pignoramento immobiliare prima della scadenza ventennale sussiste anche quando il processo esecutivo sia stato sospeso. Rilevanza: nelle procedure che si protraggono per la pendenza di un giudizio divisorio o di una sospensione concorsuale, la verifica della permanenza del vincolo trascritto può aprire spazi difensivi che nessuno aveva considerato.

Pronunce che orientano l’Opzione 3 — il binario concorsuale

Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549. La Corte conferma la sostanziale continuità fra la disciplina della legge n. 3/2012 e quella dell’art. 67 CCII in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Rilevanza: consente di utilizzare, come riferimento interpretativo, un patrimonio giurisprudenziale ben più ampio di quello formatosi sul solo Codice della crisi.

Cass. civ., 24 luglio 2025, n. 21048. In tema di merito creditizio, la negligenza del finanziatore nella concessione del credito e la colpa grave del debitore restano piani distinti: l’assenza di colpa grave propria va comunque dimostrata dal debitore. Rilevanza: chiarisce che l’inadeguata valutazione del merito creditizio da parte della banca non costituisce un salvacondotto automatico per l’accesso alla procedura.

Cass. civ., 22 luglio 2025, n. 20672. Il creditore che abbia colposamente concorso alla formazione dell’indebitamento non perde la legittimazione a contestare la legittimità della proposta, pur subendo limiti quanto alle contestazioni di convenienza. Rilevanza: va considerata nella costruzione del piano, perché anticipa il perimetro delle opposizioni prevedibili.

Cass. civ., n. 22074/2025. L’accesso alla liquidazione controllata non può essere negato sulla base di una generica carenza di meritevolezza del debitore. Rilevanza: amplia l’accessibilità dello strumento liquidatorio, che resta la via d’uscita quando il piano di ristrutturazione non è sostenibile.

Cass. civ., n. 28574/2025. Nel concordato minore non è ammessa la deroga all’ordine delle cause di prelazione al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Rilevanza: nelle situazioni con immobile ipotecato cointestato, è il vincolo tecnico che determina la struttura stessa della proposta.

Cass. civ., n. 22914/2024. Il creditore fondiario, in forza della disciplina speciale dell’art. 41 TUB, può avviare o proseguire l’esecuzione immobiliare anche in pendenza di una procedura di liquidazione controllata. Rilevanza: ridimensiona l’aspettativa di una protezione integrale del bene proprio nell’ipotesi più diffusa, quella dell’immobile gravato da mutuo.

Cass. civ., n. 22715/2023. Spetta al giudice dell’esecuzione, e non al giudice della procedura di sovraindebitamento, disporre la sospensione dell’esecuzione già pendente, una volta che ne sia informato. Rilevanza: il deposito del ricorso non produce da solo alcun effetto sul fascicolo esecutivo, e l’omissione di questo passaggio è uno degli errori più frequenti e più costosi.

Pronunce trasversali — ciò che non funziona

Cass. civ., Sezioni Unite, 27 gennaio 2025, n. 1898. Le Sezioni Unite intervengono sull’elemento soggettivo della revocatoria ordinaria, precisando i contorni della dolosa preordinazione richiesta quando l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito. Rilevanza: chi pensa di avere messo l’immobile al sicuro trasferendolo prima che il debito maturasse deve misurarsi con un perimetro di contestabilità più ampio di quanto immagini.

Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 34448, pubblicata il 28 dicembre 2025. Nell’azione revocatoria che investe trasferimenti immobiliari a familiari, la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta da presunzioni fondate su indizi gravi, precisi e concordanti, fra i quali il legame familiare e la tempistica dell’operazione. Rilevanza: è la risposta della giurisprudenza alla mossa più istintiva, cioè la cessione della quota al coniuge, al convivente o al figlio.

Cass. civ., n. 22186/2025. La consapevolezza dell’evento dannoso in capo al terzo contraente, quale condizione dell’azione revocatoria, va accertata secondo i criteri ordinari di prova, anche presuntiva. Rilevanza: completa il quadro sui limiti della pianificazione difensiva realizzata con atti dispositivi tardivi.

Cass. civ., 10 ottobre 2025, n. 27178. In tema di fondo patrimoniale, l’esecuzione sui beni e sui frutti è preclusa soltanto per i debiti che il creditore sapesse essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Rilevanza: il fondo patrimoniale è spesso evocato come rimedio per l’immobile cointestato, ma la sua efficacia protettiva è molto più stretta di quanto si creda e va verificata caso per caso.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un immobile cointestato con debiti in corso, lo Studio Monardo interviene con attività definite e verificabili:

  1. Ricostruiamo il titolo di provenienza e il regime della cointestazione esaminando l’atto di acquisto, le visure ipocatastali e, dove rilevante, l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, per stabilire se si applichi la disciplina dei beni indivisi o quella della comunione legale.
  2. Verifichiamo la regolarità del pignoramento e dell’avviso ai comproprietari ex art. 599 c.p.c. confrontando le relate di notifica, la data di trascrizione e l’esatta corrispondenza fra il diritto colpito e quello risultante dai registri immobiliari.
  3. Controlliamo la notifica del titolo esecutivo e del precetto e calcoliamo i termini di decadenza ancora disponibili per l’opposizione all’esecuzione e per l’opposizione agli atti esecutivi.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, mettendo a confronto presidio della liquidazione, conversione e accesso a una procedura concorsuale sulla base dei dati reali della procedura e non di schemi generali.
  5. Prepariamo e sosteniamo la posizione all’udienza ex art. 600 c.p.c., argomentando la separazione in natura, la divisione o la non praticabilità della vendita della quota indivisa a seconda di ciò che conviene alla strategia impostata.
  6. Assistiamo il comproprietario non debitore nel giudizio di divisione, formulando la domanda di assegnazione ai sensi dell’art. 720 c.c. e contestando la stima quando non riflette il valore effettivo del bene.
  7. Redigiamo e depositiamo l’istanza di conversione del pignoramento, ricostruendo l’esatto monte debitorio comprensivo degli interventi, documentando i giustificati motivi della rateizzazione e presidiando l’udienza di determinazione della somma.
  8. Costruiamo la procedura di sovraindebitamento con l’OCC, dalla verifica dei presupposti soggettivi alla proposta, fino all’istanza di sospensione delle esecuzioni pendenti e alla comunicazione al giudice dell’esecuzione.
  9. Difendiamo in sede di azione revocatoria chi abbia compiuto atti dispositivi sulla quota, e valutiamo in via preventiva il rischio di impugnazione prima che un atto venga stipulato.
  10. Seguiamo la fase distributiva, verificando il progetto di distribuzione e il corretto riconoscimento della parte di ricavato spettante al comproprietario o al coniuge non debitore, e proponendo le contestazioni quando il riparto non rispecchia le posizioni sostanziali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia costruita su bivi, l’abilitazione che pesa di più è quella che garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta compiuta oggi all’udienza ex art. 600 c.p.c. è la stessa che, due o tre anni più tardi, dovrà reggere davanti alla Corte di legittimità, e affidarla a mani diverse in ciascun grado significa accettare che la linea cambi per strada. Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, perché la valutazione di sostenibilità di un piano di rientro e la tenuta processuale di un’opposizione sono due facce della stessa decisione.

In conclusione

Chi possiede un immobile insieme a un’altra persona e si trova davanti a un debito esigibile non ha una sola domanda a cui rispondere, ne ha due: che cosa può fare il creditore, e che cosa conviene fare prima che il creditore lo faccia. La cointestazione non protegge il bene, ma struttura la procedura in un modo che lascia spazi di manovra reali — spazi che però si chiudono uno dopo l’altro man mano che l’esecuzione avanza, e che sbagliare a valutarli costa tempo, denaro e, nei casi peggiori, l’immobile stesso.

Il motivo per cui lo Studio Monardo si occupa stabilmente di questa materia sta nella natura del problema. Si tratta di esecuzione forzata e di impugnazioni, e la qualifica di avvocato cassazionista consente di impostare la difesa sapendo già come ciascuna opzione reggerà fino all’ultimo grado di giudizio; e si tratta, quando il debito non è isolato, di crisi da sovraindebitamento, terreno sul quale incidono le qualifiche di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC. Sono esattamente le due competenze fra le quali si gioca la scelta descritta in questa guida, ed è per questo che la valutazione comparativa può essere fatta senza pregiudizi verso l’una o l’altra strada.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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