Differenza Tra Concordato Fallimentare E Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Cosa È Cambiato Con Il Codice Della Crisi

Se stai leggendo questa guida, molto probabilmente ti trovi dentro una procedura concorsuale — o ci sta entrando qualcuno che ti riguarda da vicino — e hai sentito pronunciare due espressioni che sembrano sinonimi: “concordato fallimentare” e “concordato nella liquidazione giudiziale”. Ti è stato detto che sono la stessa cosa con un nome diverso. È una risposta comoda, ed è sbagliata per quasi tutti.

Non esiste una sola risposta alla domanda “cosa è cambiato”: dipende da chi sei dentro quella procedura. Se sei l’imprenditore che vorrebbe chiudere la partita, il Codice della crisi ti ha messo addosso un vincolo economico che prima non esisteva e che può rendere la tua proposta semplicemente impresentabile. Se sei un creditore chirografario, il cambiamento riguarda soprattutto chi può votare accanto a te e con quale peso. Se sei un creditore ipotecario, è cambiata — nel 2024 — perfino la formula con cui si misura quanto ti spetta. Se sei un terzo che valuta di assumere il concordato, il perimetro di ciò che puoi comprare si è allargato. Se sei un socio illimitatamente responsabile o un fideiussore, la notizia è che su di te quasi nulla è cambiato, e questo è precisamente il problema. Se sei l’Erario o un ente previdenziale, dal settembre 2024 il tuo voto contrario non è più l’ultima parola.

E poi c’è la domanda che precede tutte le altre, quella che nessuno ti fa e che decide tutto: la tua procedura è governata dalla legge fallimentare o dal Codice della crisi? Perché se il ricorso è stato depositato prima del 15 luglio 2022, tu sei ancora dentro il “fallimento” e dentro gli articoli 124 e seguenti della legge fallimentare, anche se siamo nel 2026. La Cassazione, su questo, è stata netta e lo ha ripetuto più volte nel 2025.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa linea di faglia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a operare dentro gli strumenti con cui il legislatore ha riscritto la gestione dell’insolvenza d’impresa; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze che entrano in gioco ogni volta che la liquidazione tocca persone fisiche, soci garanti o imprenditori minori; ed è avvocato cassazionista, requisito non decorativo in una materia dove il decreto di omologazione, dopo il reclamo in Corte d’appello, finisce davanti alla Corte di cassazione (art. 247 CCII). Il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario consente infine di trattare insieme ciò che in questi concordati viaggia sempre insieme: il diritto delle procedure, la stima dell’attivo e il trattamento dei crediti bancari e pubblici.

Qui sotto trovi le regole comuni a tutti, e poi sei sezioni: una per ogni profilo. Vai alla tua, ma leggi prima le regole comuni: senza quelle, la tua sezione non funziona.

📩 Se sei dentro una di queste situazioni, non studiarla da solo e non lasciarla maturare: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida. Una proposta di concordato ha finestre temporali che si chiudono, e quando si chiudono non si riaprono.


Le regole che valgono per chiunque tu sia

Prima di entrare nel tuo profilo, c’è una base comune che devi conoscere. È la stessa per l’imprenditore, per il creditore, per l’assuntore e per il garante.

Che cos’è, in sostanza, questo concordato

Il concordato di cui parliamo non è una procedura alternativa alla liquidazione: è un modo per chiuderla in anticipo. La liquidazione giudiziale è già aperta, il curatore è già in carica, i beni sono già spossessati. A quel punto qualcuno propone ai creditori un accordo: io metto sul piatto questa somma, o questi beni, o questo impegno, e in cambio la procedura si chiude e ciascuno prende quello che la proposta prevede, invece di aspettare anni la liquidazione analitica dell’attivo. Se i creditori approvano e il tribunale omologa, la procedura si chiude.

Sotto la legge fallimentare questo istituto si chiamava concordato fallimentare e stava negli artt. 124-141 l.fall. Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) si chiama concordato nella liquidazione giudiziale e sta negli artt. 240-253, nel Capo VII del Titolo V. È stato poi ritoccato dal correttivo-ter, cioè il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024, che ha modificato gli artt. 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 249.

La prima cosa da dire è quella che la dottrina ripete in modo quasi unanime: l’art. 240 CCII è largamente sovrascritto sull’art. 124 l.fall. Chi si aspettava una riforma radicale non l’ha trovata. Chi dice “è identico”, però, sbaglia su almeno sei punti, e sono esattamente i sei punti che cambiano la vita a sei categorie diverse di persone.

Chi può proporlo

Legittimati sono i creditori, i terzi e il debitore. Creditori e terzi possono muoversi subito, anche prima che lo stato passivo sia esecutivo, a una condizione: che il debitore abbia tenuto la contabilità e che quei dati, insieme alle altre notizie disponibili, permettano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. È una condizione che era già nell’art. 124 l.fall. e che era già stata criticata allora, perché consente a un debitore che abbia occultato le scritture di bloccare di fatto le proposte altrui. Il Codice l’ha riprodotta senza modifiche.

Il curatore non è legittimato a proporre: la norma non lo annovera tra i soggetti dotati di legittimazione attiva. Il suo ruolo è un altro, e lo vedremo.

Come si arriva all’omologazione

La proposta si presenta con ricorso al giudice delegato (art. 241 CCII). Il giudice chiede il parere del curatore, che deve esprimersi in particolare sul presumibile risultato della liquidazione e sulle garanzie offerte, e acquisisce il parere del comitato dei creditori. Segue la comunicazione ai creditori, la votazione, e — se la proposta è approvata — il giudizio di omologazione davanti al tribunale (art. 245 CCII).

Il concordato è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, serve anche che quella maggioranza sia raggiunta nel maggior numero di classi. Vale la regola del silenzio-assenso: chi non si esprime non blocca nulla.

Se non vengono proposte opposizioni, su richiesta del proponente il tribunale omologa. Se ci sono opposizioni, si apre una fase contenziosa. Il decreto è reclamabile in Corte d’appello (art. 247 CCII) e il provvedimento della Corte d’appello è ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Attenzione a un dettaglio che fa perdere cause: i termini processuali sono soggetti alla sospensione feriale, che decorre dal 1° al 31 agosto e non in altri periodi né per altre durate.

Cosa succede dopo

Omologato il concordato, il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale. L’art. 248 CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza di apertura, compresi quelli che non hanno mai presentato domanda di ammissione al passivo; a questi ultimi, però, non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. Il secondo comma della stessa norma conserva ai creditori l’azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso: su questo torneremo, perché è il punto dolente di un intero profilo.

L’adempimento è sorvegliato dal giudice delegato, dal curatore e dal comitato dei creditori secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (art. 249 CCII). Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie, ciascun creditore può chiedere la risoluzione entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto (art. 250 CCII); l’annullamento segue l’art. 251 CCII. Sia la sentenza di risoluzione sia quella di annullamento sono provvisoriamente esecutive e riaprono la liquidazione giudiziale, con gli effetti regolati dagli artt. 238 e 239 CCII.

La domanda preliminare: quale legge si applica a te

Questa è la regola comune più importante di tutte, e viene prima di qualsiasi ragionamento di merito.

L’art. 390 CCII dispone che i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare depositati prima dell’entrata in vigore del Codice sono definiti secondo il r.d. 267/1942, e che le procedure di fallimento pendenti a quella data, così come quelle aperte a seguito della definizione di quei ricorsi, sono anch’esse definite secondo la legge fallimentare.

La Cassazione ne ha dato una lettura ampia e, nel 2025, l’ha consolidata. Con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025 ha affermato che l’istanza di esdebitazione proposta dopo il 15 luglio 2022 da un soggetto dichiarato fallito prima resta disciplinata dalla legge fallimentare, perché l’art. 390 CCII non menziona l’esdebitazione e perché gli artt. 278 ss. CCII riservano il beneficio a chi sia stato dentro una liquidazione giudiziale o controllata. Con la sentenza n. 24247 del 31 agosto 2025 ha stabilito che la richiesta di fallimento in estensione, in una procedura dichiarata sotto la legge fallimentare, resta governata dalla legge fallimentare. Con la pronuncia n. 30108 del 14 novembre 2025 ha proseguito nella stessa direzione in materia di esdebitazione del fallito.

Sul punto specifico che ci interessa — una proposta di concordato depositata dopo il 15 luglio 2022 dentro un fallimento aperto prima — il Tribunale di Massa, Ufficio Procedure Concorsuali, con decreto del 10 febbraio 2025 (G.D. Alessandro Pellegri) ha ritenuto che anche il sub-procedimento concordatario debba essere disciplinato dalla legge fallimentare, per coerenza sistematica e processuale, pur dando atto che il tenore letterale dell’art. 390, primo comma, CCII potrebbe suggerire il contrario. La questione resta discussa in dottrina, ma la direzione della prassi è questa.

Conclusione operativa: prima di leggere la tua sezione, guarda la data di deposito del ricorso che ha aperto la procedura. Se è anteriore al 15 luglio 2022, le novità che leggerai qui sotto, nella tua vicenda, molto probabilmente non si applicano — e sapere che non si applicano vale quanto sapere che si applicano.


Se sei il debitore: l’imprenditore che vorrebbe chiudere

La tua situazione

Sei l’imprenditore individuale o l’amministratore della società su cui è stata aperta la liquidazione giudiziale. Hai perso l’amministrazione del patrimonio, il curatore sta liquidando, e vedi un orizzonte di anni. Hai però una possibilità concreta — un familiare disposto a mettere risorse, un investitore interessato, un immobile fuori procedura che qualcuno è disposto a monetizzare — e pensi: propongo un concordato, chiudo, ricomincio.

È la strada giusta. Ma per te, e solo per te, il Codice della crisi ha alzato due sbarre.

Cosa cambia per te

La prima sbarra è temporale, ed è la stessa che c’era prima: non puoi presentare la proposta se non è decorso un anno dalla sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale, e non puoi più presentarla quando sono decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (art. 240, comma 1, CCII). Il divieto si estende alle società cui tu partecipi e a quelle sottoposte a comune controllo: non puoi aggirarlo facendo proporre il concordato a una tua scatola.

La ratio è dichiarata nella Relazione illustrativa: indurti a cercare prima soluzioni concordate, anticipando la liquidazione, perché la pendenza della procedura può spingere i creditori ad accettare proposte deteriori. Tradotto: il legislatore non vuole che tu usi il tempo della liquidazione come leva negoziale contro i tuoi creditori.

La seconda sbarra è economica, e questa è nuova. La tua proposta è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. Non c’era nell’art. 124 l.fall. È un requisito modellato su quello del concordato preventivo liquidatorio ed è imposto al solo debitore: creditori e terzi non lo devono rispettare.

Questa è la regola che devi ricordare: tu non puoi limitarti a offrire ai creditori ciò che già è loro. Devi aggiungere qualcosa che oggi, nel patrimonio della procedura, non c’è. Le risorse devono essere esterne, cioè nuova finanza o nuovi beni, non una diversa valorizzazione di quanto il curatore già amministra.

I numeri

Il punto su cui si litiga nella pratica è il parametro di calcolo del dieci per cento: dieci per cento di che cosa, e misurato quando? Il testo parla di incremento del “valore dell’attivo”, ma non chiarisce se il riferimento sia il valore all’apertura della procedura o quello alla data della proposta — e la differenza, dopo due anni di liquidazione parziale, può essere enorme. Parte della dottrina osserva inoltre che un requisito ancorato al solo attivo, e non alla soddisfazione dei chirografari, produce esiti poco coerenti con la logica dell’istituto.

Esempio di calcolo. L’attivo residuo della procedura, come stimato dal curatore alla data della proposta, vale 1.240.000 €. L’apporto minimo richiesto è il 10%, cioè 124.000 € di risorse esterne. Se la tua proposta ne offre 131.750 €, il requisito è soddisfatto con un margine di 7.750 €. Se ne offre 118.000 € — magari perché hai conteggiato come “apporto” il maggior valore che prevedi di ricavare da un capannone già compreso nell’attivo — la proposta è inammissibile, e lo è in limine, senza che nessuno arrivi a votarla.

Secondo esempio, sul tempo. Sentenza di apertura 14 marzo 2024; decreto di esecutività dello stato passivo 9 ottobre 2024. La tua finestra si apre il 14 marzo 2025 e si chiude il 9 ottobre 2026: diciotto mesi e ventisei giorni. Se arrivi il 20 ottobre 2026 con un progetto perfetto e un assegno circolare, sei fuori tempo.

I rischi specifici

Il rischio che corri più di chiunque altro è quello di perdere la finestra senza accorgertene, perché i due termini decorrono da eventi diversi e nessuno ti avvisa quando il secondo sta per scadere. La seconda insidia è costruire l’apporto in modo contestabile: se il curatore, nel parere richiesto dal giudice delegato, osserva che le risorse che offri erano già aggredibili dalla procedura, l’intera operazione cade.

C’è poi un rischio che riguarda la tua posizione personale dopo. Il concordato non è l’esdebitazione: sono due cose diverse. L’esdebitazione è disciplinata dagli artt. 278 e seguenti CCII e consiste nella liberazione dai debiti, con inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una liquidazione giudiziale o controllata; l’art. 279 CCII riconosce al debitore il diritto a conseguirla decorsi tre anni dall’apertura della procedura o al momento della chiusura, se anteriore. Il Codice ha ampliato il perimetro soggettivo rispetto all’art. 142 l.fall., che riservava il beneficio al “fallito persona fisica”. Ma se la tua procedura è un fallimento ante 15 luglio 2022, resti sotto gli artt. 142-143 l.fall., come ha ribadito Cass. 14835/2025: e lì i requisiti, i termini e la logica sono diversi.

Le mosse giuste

  1. Datare la finestra, subito. Prendi la sentenza di apertura e il decreto di esecutività dello stato passivo e scrivi su un foglio le due date limite. È la prima cosa, prima ancora di cercare le risorse.
  2. Costruire l’apporto in modo documentabile e in modo esterno. Bonifico tracciato, fideiussione bancaria, atto di apporto di un bene non compreso nell’attivo: serve che il curatore possa scrivere nel suo parere che quelle risorse la procedura non le avrebbe mai viste.
  3. Far stimare l’attivo prima di quantificare il 10%. Un apporto calcolato su una base sbagliata è un apporto insufficiente.
  4. Decidere con consapevolezza se passare per un terzo. Se non riesci a soddisfare le due condizioni, valuta se la proposta possa essere presentata da un terzo interessato — che non è soggetto né al termine annuale né all’apporto del 10% — senza che l’operazione si traduca in un aggiramento del divieto.
  5. Verificare quale legge ti governa, perché se sei in un fallimento ante 15 luglio 2022 non devi alcun apporto del dieci per cento e il tuo ragionamento economico cambia completamente.

Su questo profilo pesa in modo diretto l’abilitazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: due qualifiche che riguardano esattamente il passaggio dall’impresa insolvente alla sua chiusura ordinata, ed è lì che la proposta del debitore vive o muore.

Giurisprudenza dedicata

Va segnalata Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18082/2024, che ha affermato che il silenzio del giudice delegato sulla domanda tempestiva di insinuazione equivale a rigetto e che i creditori non ancora insinuati al momento del deposito della proposta restano portatori di un interesse giuridicamente rilevante rispetto alla vicenda concordataria. Per il debitore proponente la lezione è pratica: la platea di chi può contestare la tua proposta è più larga dell’elenco che hai in mano.

Sul fronte del regime applicabile, Cass. civ., ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 e Cass. civ., n. 24247 del 31 agosto 2025 sono le due pronunce che devi leggere prima di qualsiasi altra, perché decidono se il tuo problema è l’art. 240 CCII o l’art. 124 l.fall.


Se sei un creditore chirografario: quello che vota e che può opporsi

La tua situazione

Hai un credito non assistito da garanzie — una fornitura, una prestazione, un finanziamento non garantito — e sei stato ammesso al passivo in chirografo. Ricevi una comunicazione: c’è una proposta di concordato, ti si chiede di esprimerti. Sai che se la proposta passa non prenderai quasi nulla, ma sospetti che nella liquidazione prenderesti anche meno, e non hai gli strumenti per verificarlo.

Il tuo problema, nel Codice della crisi, non è tanto cosa ti offrono: è chi vota accanto a te.

Cosa cambia per te

L’art. 243 CCII disciplina il diritto di voto. Hanno diritto di votare i creditori chirografari ammessi, anche con riserva. Non hanno diritto di voto i creditori tardivi non ancora ammessi. E qui arriva la novità che la dottrina indica come la più significativa dell’intero Capo VII: l’esclusione dal voto dei creditori che si trovino in conflitto di interessi rispetto alla massa.

Sotto la legge fallimentare il tema era affrontato dalla giurisprudenza, che aveva per esempio escluso dal voto e dal computo delle maggioranze le società che controllano la proponente, sono da essa controllate o sono sottoposte a comune controllo. Il Codice ha portato la regola nel testo di legge, con una clausola generale. I soggetti in conflitto — tipicamente il creditore proponente e le sue collegate — possono votare soltanto se la proposta li colloca in una classe apposita; e l’art. 243, comma 6, CCII prevede l’obbligo di classe anche per i portatori di obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta.

La regola che ti interessa davvero è questa: se nel conteggio delle maggioranze è stato ammesso a votare chi non doveva, o è stato escluso chi doveva, la delibera è viziata e tu hai lo strumento per dirlo — ma devi dirlo con l’opposizione all’omologazione, non dopo.

Il correttivo-ter ha poi riscritto l’art. 244, comma 4, CCII sulle proposte concorrenti: quando più proposte sono sottoposte al voto, si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, in caso di parità, quella presentata per prima. Il criterio è per crediti, non per teste. E l’art. 241 CCII, sempre per effetto del correttivo-ter, prevede ora che in caso di più proposte siano sottoposte all’approvazione dei creditori tutte le proposte, e non più soltanto quella selezionata dal comitato, salva l’individuazione di una o più proposte maggiormente convenienti secondo valutazione congiunta di curatore e comitato dei creditori. È un cambiamento che aumenta il tuo potere: scegli tu tra le opzioni, non il comitato per te.

Resta la regola del silenzio-assenso: se non voti, il tuo credito è computato come favorevole. È il punto in cui più spesso i chirografari si fanno male da soli.

I numeri

Ipotesi concreta. Crediti ammessi al voto per complessivi 4.780.000 €. Un creditore collegato al proponente ha un credito di 920.000 €. Se quel credito è ammesso al voto, la maggioranza si raggiunge a 2.390.001 €; i voti favorevoli sono 2.510.000 €, dei quali 920.000 € provenienti dal creditore in conflitto. La proposta risulta approvata.

Se invece quel credito viene correttamente escluso ai sensi dell’art. 243 CCII, la base di calcolo scende a 3.860.000 €, la maggioranza si colloca a 1.930.001 € e i favorevoli residui sono 1.590.000 €: la proposta non è approvata. Lo stesso identico piano, con lo stesso identico attivo, cambia esito solo per effetto di chi è stato ammesso al voto.

Secondo calcolo, sulla convenienza. La proposta ti offre il 7,5% su un credito chirografario di 86.400 €, cioè 6.480 €, pagabili entro novanta giorni dall’omologazione definitiva. Il curatore stima che la liquidazione analitica produrrebbe per i chirografari una percentuale tra il 4% e il 9%, con tempi tra i trenta e i quarantotto mesi. Il tuo giudizio di convenienza non si fa confrontando 7,5% con 9%: si fa confrontando un importo certo a novanta giorni con un importo incerto a tre o quattro anni, al netto del rischio che nel frattempo l’attivo si deteriori.

I rischi specifici

Il rischio principale è il silenzio. Non votare equivale a votare sì. Un chirografario che riceve la comunicazione, la archivia perché “tanto non prendo nulla” e poi scopre che il concordato è passato non ha più nulla da fare: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, anche per chi non ha mai presentato domanda di ammissione al passivo (art. 248 CCII).

Il secondo rischio è procedurale ed è severo. Se vuoi impugnare il decreto di omologazione, devi aver proposto formale opposizione nel giudizio di omologazione. Chi non l’ha fatto non è legittimato a reclamare. Il terzo rischio è di tempistica: se sei un tardivo non ancora ammesso al momento del voto, non voti.

Le mosse giuste

  1. Rispondere sempre, anche per dire no. È l’azione a costo più basso e a rendimento più alto dell’intera vicenda.
  2. Chiedere e leggere il parere del curatore, che per legge si esprime sul presumibile risultato della liquidazione: è il documento con cui si costruisce o si smonta il giudizio di convenienza.
  3. Verificare la composizione dell’elenco dei votanti, cercando collegamenti societari tra il proponente e i creditori di peso. È qui che si gioca il conflitto di interessi dell’art. 243 CCII.
  4. Proporre opposizione formale se c’è un vizio, nelle forme e con il patrocinio richiesti, perché senza opposizione non c’è reclamo.
  5. Valutare se esiste spazio per una proposta concorrente, da solo o insieme ad altri creditori: dopo il correttivo-ter tutte le proposte vanno al voto, e questo rende la competizione realistica.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22843 del 7 agosto 2025 è la pronuncia che devi conoscere: ha riconosciuto che il creditore il cui voto dissenziente determinante sia stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze ha interesse ad agire e può far valere con l’opposizione all’omologa l’irregolarità dell’approvazione. La stessa ordinanza ha chiarito che, fuori dall’ipotesi di abuso del diritto di voto, le motivazioni del votante — comprese quelle personali — sono insindacabili.

Cass. civ., Sez. I, n. 725/2024 ha escluso dal voto i creditori divenuti tardivi dopo la presentazione della proposta, anche se privilegiati: un criterio che incide direttamente sulla base di calcolo delle maggioranze.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19810 del 17 luglio 2025 ha ribadito che il reclamo contro il decreto di omologazione presuppone una formale opposizione, presentata tramite avvocato e depositata in cancelleria: senza quella, la legittimazione a reclamare manca.


Se sei un creditore privilegiato, pignoratizio o ipotecario

La tua situazione

Hai un’ipoteca sul capannone, un pegno su un macchinario, un privilegio sul credito di lavoro o professionale. La tua posizione è migliore di quella del chirografario, e lo sai. Ti arriva una proposta di concordato che non ti paga per intero, e la prima reazione è che non sia possibile. Lo è: lo era già sotto la legge fallimentare e lo è oggi. Quello che è cambiato è come si misura quanto ti spetta, e la modifica è recentissima.

Cosa cambia per te

L’art. 240, comma 4, CCII consente alla proposta di prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, a una condizione precisa: che il trattamento offerto non sia inferiore a quanto realizzabile sui beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quel valore non è un’opinione delle parti: deve risultare da una relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 CCII e designato dal tribunale. Dal valore di realizzo si detraggono le spese di procedura inerenti al bene o diritto e la quota parte delle spese generali.

Qui sta la novità del correttivo-ter, e passa quasi inosservata perché è questione di poche parole. Il d.lgs. 136/2024 ha sostituito la formula di riferimento: il trattamento non può essere inferiore a quello “realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”, dove prima il testo era costruito diversamente. Il parametro, cioè, è stato ancorato in modo più esplicito alla liquidazione del bene gravato.

La regola da ricordare è questa: la tua prelazione non ti garantisce l’integrale pagamento, ti garantisce il valore del bene su cui insiste — e quel valore lo determina un perito nominato dal tribunale, non il proponente e non tu. Per la parte di credito eccedente quel valore sei degradato a chirografo, e per quella parte voti insieme ai chirografari.

Il secondo tema che ti riguarda è la classazione. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, con trattamenti differenziati tra classi. Se la società ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta, i portatori devono essere costituiti in classe: è una regola obbligatoria, non facoltativa.

I numeri

Ipotesi. Hai un credito ipotecario di 612.000 € su un immobile industriale. Il professionista indipendente designato dal tribunale stima il valore di realizzo in sede liquidatoria in 430.000 €. Da questo importo si detraggono le spese di procedura inerenti al bene (stima, pubblicità, compenso del professionista delegato, oneri condominiali e fiscali di competenza) per 38.500 € e la quota parte delle spese generali per 21.400 €. Il netto è 370.100 €.

Risultato: la proposta può offrirti 370.100 € in prelazione, e per i residui 241.900 € sei degradato a chirografo. Se i chirografari ricevono il 7,5%, su quella porzione prendi altri 18.142,50 €. Totale 388.242,50 € su 612.000 €, cioè il 63,4% del tuo credito. E per 241.900 € di credito degradato voti con i chirografari, con un peso che può risultare decisivo.

Se invece il perito stima il realizzo in 505.000 € e le detrazioni restano le stesse, il netto in prelazione sale a 445.100 €, la parte degradata scende a 166.900 € e il tuo peso nella votazione chirografaria si riduce di conseguenza. La perizia non decide solo quanto prendi: decide anche quanto pesi.

I rischi specifici

Il rischio più serio è subire una stima bassa senza contestarla nei tempi e nelle forme giuste. Una perizia che sottovaluta il bene produce due danni simultanei: riduce il tuo soddisfacimento in prelazione e aumenta la quota degradata, cioè ti trasferisce dal lato forte della procedura al lato debole.

Il secondo rischio riguarda i patti individuali. Non è infrequente che il proponente cerchi un accordo separato con il creditore ipotecario per fargli accettare il degrado di una porzione del credito. Operazioni di questo tipo non sono per definizione illegittime, ma vanno costruite con attenzione, perché incidono sulle maggioranze e sulla trasparenza della votazione.

Il terzo rischio è di tempo: se diventi tardivo dopo la proposta, perdi il voto anche se sei privilegiato.

Le mosse giuste

  1. Leggere la relazione giurata riga per riga, verificando criteri di stima, comparabili utilizzati, abbattimenti applicati e voci detratte. Le detrazioni per spese generali sono il punto più spesso gonfiato.
  2. Contestare la stima con una perizia di parte quando i valori divergono in modo significativo: la relazione giurata del professionista designato dal tribunale non è intoccabile, ma va aggredita con elementi tecnici.
  3. Calcolare subito la parte degradata, perché quella è la quota che determina il tuo peso nella votazione.
  4. Verificare la coerenza della classazione: una classe costruita male — che mette insieme posizioni non omogenee — è un vizio deducibile in sede di omologazione.
  5. Pretendere la detrazione corretta delle spese, distinguendo quelle realmente inerenti al bene dalle spese generali di procedura.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, n. 13331 del 19 maggio 2025 (Pres. Abete, Rel. Amatore) ha affrontato il patto concluso tra il proponente di un concordato fallimentare e il creditore ipotecario, con previsione di degrado al chirografo di parte del credito garantito, ritenendolo compatibile con una deroga al disposto dell’art. 124, terzo comma, l.fall. È la pronuncia di riferimento per capire quanto spazio negoziale esista intorno alla prelazione.

Cass. civ., Sez. I, n. 725/2024, già citata, rileva anche per te: esclude dal voto i creditori tardivi successivi alla proposta anche quando siano muniti di prelazione.


Se sei il terzo assuntore o l’investitore che valuta l’operazione

La tua situazione

Non sei un creditore e non sei il debitore. Sei un imprenditore, un fondo, una società che guarda a una procedura concorsuale e vede un’opportunità: un’azienda, un immobile, un marchio, un contenzioso potenzialmente fruttuoso. Vuoi capire che cosa puoi comprare, a quali condizioni e con quali rischi residui.

Per te il Codice della crisi ha allargato il campo, e ha anche fatto chiarezza su alcuni punti che prima erano lasciati alla prassi.

Cosa cambia per te

Primo: non sei soggetto né al termine di un anno né all’apporto del dieci per cento. Quei vincoli gravano sul debitore e sulle società a lui collegate. Tu puoi muoverti subito, anche prima che lo stato passivo sia esecutivo, a condizione che la contabilità del debitore consenta al curatore di predisporre l’elenco provvisorio dei creditori.

Secondo, e questa è la novità di contenuto più interessante: la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Significa che puoi acquisire, insieme ai beni, le azioni revocatorie e risarcitorie che la procedura potrebbe esercitare. È un asset a sé, e va prezzato come tale.

Terzo: puoi limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. Verso gli altri continua a rispondere il debitore. È il meccanismo che delimita il tuo rischio verso l’ignoto.

Quarto, sul piano della struttura dell’operazione: l’assunzione configura un accollo, che può essere liberatorio — il debitore è liberato dalle obbligazioni concordatarie — oppure cumulativo, se il debitore resta obbligato in solido con te. La scelta non è formale: incide sulla risoluzione, perché l’art. 250 CCII esclude che la risoluzione possa essere chiesta quando gli obblighi derivanti dal concordato siano stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore, e non può essere chiesta dai creditori verso i quali il terzo non abbia assunto responsabilità.

Quinto, una tutela nuova introdotta dal correttivo-ter e pensata esattamente per chi investe: l’art. 246 CCII è stato integrato con il comma 1-bis, secondo cui in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti ad essi collegati. È la norma che rende l’operazione bancabile: senza, nessun investitore serio metterebbe denaro prima dell’esaurimento delle impugnazioni. Sempre il correttivo-ter ha aggiunto all’art. 246 il comma 2-bis, per cui quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti davanti al tribunale si interrompono.

I numeri

Ipotesi di valutazione. Attivo della procedura stimato dal curatore in 2.370.000 €, di cui 1.820.000 € immobiliare, 310.000 € magazzino e impianti, 240.000 € crediti. Azioni di pertinenza della massa: una revocatoria per 480.000 € con probabilità di successo stimata dai tuoi legali al 45% e orizzonte di tre anni.

La tua proposta prevede: pagamento integrale della prededuzione (186.400 €), pagamento dei privilegiati per 742.300 € nei limiti del valore dei beni gravati risultante dalla relazione giurata, pagamento dei chirografari al 9,2% su una massa chirografaria di 5.140.000 €, cioè 472.880 €. Esborso complessivo: 1.401.580 €.

In cambio acquisisci beni per 2.370.000 € di stima e l’azione revocatoria. Il differenziale lordo è di 968.420 €, dal quale devi scontare il rischio di realizzo (gli immobili delle procedure si vendono raramente al valore di stima), i costi di gestione e il tempo. Il valore atteso dell’azione revocatoria, al 45% e attualizzato a tre anni, è un importo ulteriore ma marcatamente incerto.

Confronto con la seconda ipotesi: se nella tua proposta limiti gli impegni ai creditori ammessi, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione o domanda tardiva al tempo della proposta, escludi dal tuo perimetro una stima di 390.000 € di crediti potenziali non ancora emersi. Il risparmio non è un guadagno: è una riduzione di rischio, e per questo vale più di un pari importo di utile.

I rischi specifici

Il tuo rischio maggiore è l’emersione di passività non contemplate, e la clausola limitativa degli impegni è l’unico strumento che davvero lo contiene. Ricorda però che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, anche per chi non ha presentato domanda: a costoro non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi, ma la vincolatività resta.

Il secondo rischio è la stima dell’attivo. Un attivo sovrastimato dal curatore gonfia l’apporto richiesto, se la proposta viene dal debitore, e gonfia il prezzo che paghi, se la proposta viene da te.

Il terzo rischio è fiscale e riguarda la struttura dell’operazione. Non è un dettaglio: è la differenza tra un’operazione che torna e una che non torna.

Il quarto rischio è probatorio. Se la tua posizione dipende da documenti formati dall’impresa poi assoggettata alla procedura, devi sapere in anticipo che quelle scritture ti sono opponibili.

Le mosse giuste

  1. Fare due diligence sull’elenco provvisorio dei creditori prima di impegnare risorse, perché quell’elenco è il perimetro reale della tua esposizione.
  2. Prezzare separatamente le azioni di pertinenza della massa, chiedendo al giudice delegato l’autorizzazione con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento: un’autorizzazione generica non ti protegge.
  3. Scegliere consapevolmente tra accollo liberatorio e cumulativo, perché questa scelta determina chi potrà chiederti la risoluzione.
  4. Costruire la clausola di limitazione degli impegni con precisione, individuando esattamente le categorie incluse.
  5. Inserire nell’operazione i presìdi dell’art. 246, commi 1-bis e 2-bis, CCII nel cronoprogramma degli atti esecutivi.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, n. 33908/2023 ha affermato l’opponibilità all’assuntore del concordato delle scritture formate dall’imprenditore poi assoggettato alla procedura, con applicazione nei suoi riguardi degli artt. 2702 e 2735 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c. Tradotto per te: le scritture del debitore fanno prova anche contro di te, e questo va messo in conto nella valutazione del contenzioso che acquisisci.

Cass. civ., Sez. V tributaria, ord. n. 5882 del 5 marzo 2025 si è occupata del decreto di omologazione del concordato con terzo assuntore e del successivo decreto di trasferimento dei beni ai fini dell’imposta di registro, escludendo un’autonoma imposizione del decreto di trasferimento in quanto atto meramente esecutivo dell’omologazione.

Cass. civ., Sez. V tributaria, ord. n. 21144 del 29 luglio 2024 ha chiarito che il decreto di omologazione del concordato con terzo assuntore ha effetti traslativi e sconta l’imposta proporzionale, ma che l’importo del debito accollato dall’assuntore non concorre alla formazione della base imponibile; ha inoltre escluso la doppia imposizione rispetto all’atto tassato in misura fissa.

Cass. civ., Sez. I, n. 3220 dell’8 febbraio 2025 ha affrontato la posizione delle società di cartolarizzazione non iscritte nell’albo previsto dalla normativa bancaria nel contesto del concordato: un tema di legittimazione che intercetta un numero crescente di operazioni, dato che molti crediti concorsuali oggi viaggiano attraverso veicoli di cartolarizzazione.


Se sei un socio illimitatamente responsabile, un coobbligato o un fideiussore

La tua situazione

Hai firmato. Magari sei socio accomandatario di una s.a.s., magari sei socio di una s.n.c., magari hai semplicemente garantito il fido bancario della società di tuo figlio o di tuo fratello. La società è in liquidazione giudiziale, si parla di un concordato, e tu speri che quel concordato chiuda la questione anche per te.

Per i fideiussori e i coobbligati, nella grandissima parte dei casi, non la chiude. È la cosa più importante che leggerai in questa guida, ed è anche quella che le persone nella tua posizione scoprono più tardi.

Cosa cambia per te

L’art. 248, comma 2, CCII è di una chiarezza che non lascia margini: i creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. La norma riproduce il principio già contenuto nell’art. 135 l.fall. Nulla è cambiato con il Codice della crisi, e questo è precisamente il punto: tutta la discussione sulle novità del concordato non ti riguarda, perché la regola che decide la tua sorte è rimasta identica.

Significa che se il concordato paga i chirografari al 7,5%, la banca che ti ha in garanzia può chiederti il 100% — non il 92,5% residuo, l’intero credito, salvo poi imputare quanto incassato dal concordato. La tua obbligazione di garanzia resta autonoma rispetto alla sorte del debitore principale.

La posizione del socio illimitatamente responsabile è diversa, e qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. L’art. 256 CCII stabilisce che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale di una società di persone produce l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, anche se non persone fisiche, previa loro convocazione a norma dell’art. 41 CCII. Ma vale anche il corollario favorevole: salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. E gli artt. 265-267 CCII disciplinano le modalità di sottoscrizione e di adozione della proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società, i suoi effetti e il concordato del socio: nella liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascun socio può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura aperta nei suoi confronti.

Vale poi la pena ricordare che l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Un’altra ragione per non confondere la posizione del socio con quella del garante esterno.

Un’ultima avvertenza di perimetro: il concordato di cui stiamo parlando è quello della liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 23 luglio 2024, ha dichiarato inammissibile una proposta di concordato presentata in una liquidazione controllata, escludendo l’applicazione analogica della disciplina degli artt. 240 e seguenti CCII. Se tu o il tuo familiare siete in liquidazione controllata da sovraindebitamento, questa strada non è percorribile e occorre guardare agli strumenti propri di quel sistema.

I numeri

Ipotesi. Debito bancario della società: 318.000 €, assistito da tua fideiussione personale omnibus. Il concordato nella liquidazione giudiziale paga i chirografari al 7,5%: la banca incassa dalla procedura 23.850 €.

Se sei fideiussore, la banca può agire contro di te per 294.150 €, cioè l’intero residuo, e lo farà con il titolo che ha, senza attendere la conclusione dell’esecuzione del concordato. L’omologazione non ti protegge. Il tuo eventuale regresso verso la società è, nella sostanza, carta.

Se sei socio illimitatamente responsabile di quella società e il concordato non contiene un patto contrario, il concordato ha efficacia anche nei tuoi confronti: resti obbligato nei limiti della proposta, cioè nei limiti di quel 7,5%, e non per 294.150 €.

La differenza tra le due posizioni, su un unico debito di 318.000 €, è di 294.150 € contro una quota proporzionale. È la differenza tra due vite. Ed è per questo che la prima verifica da fare, su qualunque posizione di terzo obbligato, è la qualificazione esatta del titolo.

I rischi specifici

Il rischio che corri più di chiunque altro è l’illusione di essere protetto da un concordato che non ti riguarda, con la conseguenza di non difenderti e di lasciar maturare esecuzioni individuali mentre tutta l’attenzione è concentrata sulla procedura della società.

Il secondo rischio riguarda i soci: se la proposta contiene un patto contrario che esclude l’efficacia verso i soci illimitatamente responsabili, quella clausola va intercettata prima del voto, non dopo l’omologazione.

Il terzo rischio è il regresso: anche quando lo hai, lo eserciti verso un soggetto che ha appena chiuso una liquidazione giudiziale.

Le mosse giuste

  1. Qualificare il titolo con precisione: socio illimitatamente responsabile, coobbligato solidale, fideiussore, terzo datore di ipoteca. Le quattro posizioni hanno esiti diversi e non sono intercambiabili.
  2. Se sei socio, leggere la proposta a caccia del patto contrario e, se c’è, valutarne l’impugnabilità.
  3. Se sei fideiussore, aprire da subito un fronte autonomo di difesa, che è cosa diversa dal partecipare alla procedura della società: la verifica della validità e dell’estensione della garanzia non si fa dentro la procedura concorsuale.
  4. Se sei socio e vi sono creditori particolari, valutare il concordato del socio ai sensi degli artt. 265-267 CCII.
  5. Se sei una persona fisica non imprenditore, verificare con un professionista qualificato se la tua posizione personale possa essere trattata attraverso gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Giurisprudenza dedicata

La Corte d’appello di Palermo, nel provvedimento commentato in dottrina sulla proposta di concordato cosiddetta espropriativa, ha affermato — richiamando orientamenti recenti della Cassazione — la legittimazione del socio della società in procedura a opporsi alla proposta concordataria, e ha ricondotto il limite di ammissibilità della proposta ex art. 240 CCII e, prima, ex art. 124 l.fall., al divieto di presentare soluzioni larvatamente espropriative dei beni o dei crediti che residuano al termine del procedimento. Per chi è socio, è il punto di appoggio per entrare nel giudizio di omologazione come parte e non come spettatore.


Se sei l’Erario o un ente previdenziale (e se la proposta li coinvolge)

La tua situazione

Questa sezione parla a chi si trova dall’altro lato: il creditore pubblico. Ma riguarda da vicino anche il proponente, perché nelle procedure concorsuali il credito pubblico è quasi sempre una massa capace, da sola, di determinare le maggioranze. Se nella tua proposta l’Erario o l’INPS valgono il 38% dei crediti ammessi al voto, il loro orientamento decide tutto.

Qui il Codice della crisi, con il correttivo-ter, ha introdotto la modifica più strutturale dell’intero Capo VII.

Cosa cambia

Sotto la legge fallimentare, nel concordato fallimentare, il voto contrario del creditore pubblico determinante era un ostacolo che si poteva aggirare solo in parte. Il correttivo-ter ha riscritto l’art. 245 CCII introducendo anche nel concordato nella liquidazione giudiziale una forma di cram-down nei confronti dei creditori pubblici.

Il meccanismo è questo: quando il voto dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è determinante per il raggiungimento delle maggioranze, il tribunale può comunque omologare se, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento di quei creditori risulta conveniente rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.

E qui sta l’altra modifica, più sottile ma non meno importante. Il correttivo-ter ha chiarito che, in caso di contestazione della convenienza, la valutazione del tribunale riguarda il trattamento del credito in misura non inferiore all’ipotesi di prosecuzione della liquidazione giudiziale. Il parametro di confronto, cioè, non è un generico “valore di liquidazione” astratto: è la prosecuzione concreta di quella procedura, con i suoi tempi e i suoi costi effettivi. È un parametro più puntuale, e rende il giudizio di convenienza meno opinabile.

La regola da ricordare, per chi propone: oggi un voto contrario dell’Erario non chiude più la partita, purché tu possa dimostrare con una relazione tecnica che l’alternativa liquidatoria produrrebbe per il creditore pubblico un risultato peggiore.

I numeri

Ipotesi. Crediti ammessi al voto per 6.930.000 €, di cui crediti erariali e contributivi per 2.620.000 € (37,8%). La proposta offre al creditore pubblico, per la parte privilegiata, 914.000 €, e per la parte degradata il 6,8% su 1.706.000 €, cioè 116.008 €. Totale 1.030.008 €.

Il creditore pubblico vota contro e il suo voto è determinante: senza di lui i favorevoli si fermano a 3.180.000 € su una base di 6.930.000 €, sotto la maggioranza di 3.465.001 €.

Sotto il regime previgente, qui la proposta moriva. Oggi il tribunale può verificare la convenienza: la relazione del professionista indipendente stima che la prosecuzione della liquidazione giudiziale produrrebbe per il credito pubblico un recupero tra 760.000 € e 880.000 €, in un orizzonte di trentasei-quarantadue mesi, al netto delle spese di procedura. Poiché 1.030.008 € eccede il valore massimo dell’alternativa liquidatoria, il presupposto per l’omologazione nonostante il voto contrario sussiste.

Inverti un solo dato: se la relazione stimasse un recupero liquidatorio tra 1.050.000 € e 1.240.000 €, il cram-down non opererebbe, perché la proposta sarebbe deteriore rispetto alla prosecuzione.

I rischi specifici

Per il creditore pubblico, il rischio è che una relazione tecnica debole o compiacente faccia passare per conveniente una proposta che non lo è: la difesa non è il voto, è la contestazione tecnica della stima nel giudizio di omologazione.

Per il proponente, il rischio speculare è costruire la relazione in modo generico. Un’attestazione che si limita ad affermare la convenienza senza misurarla contro la prosecuzione concreta della liquidazione non regge a una contestazione seria.

Le mosse giuste

  1. Ancorare la relazione alla prosecuzione effettiva della liquidazione, con tempi, costi di procedura e percentuali di realizzo documentati per singola categoria di attivo.
  2. Distinguere con rigore la parte privilegiata da quella degradata del credito pubblico, perché il trattamento è diverso e il peso nel voto pure.
  3. Per il creditore pubblico: contestare la stima nel giudizio di omologazione, non limitarsi al voto contrario, che da solo non è più risolutivo.
  4. Documentare l’orizzonte temporale, perché il fattore tempo è la variabile su cui il confronto tra concordato e liquidazione si decide più spesso.

Giurisprudenza dedicata

Sul metodo del confronto tra proposta e alternativa liquidatoria merita attenzione Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22960 del 9 luglio 2026 (Pres. Ferro, Rel. Farolfi) che, pur resa in materia di concordato preventivo in continuità, ha enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c. un principio di metodo trasferibile: la comparazione tra piano e liquidazione dà luogo a un giudizio prognostico alternativo che non può essere destrutturato e disancorato dalla realtà concreta della procedura, potendo il curatore profittare, in una eventuale liquidazione giudiziale, degli stessi incrementi di valore prospettati nel piano. È la misura con cui si giudica una relazione tecnica seria.


Stesso attivo, sei esiti: i numeri profilo per profilo

Prendiamo una sola procedura e vediamo che cosa produce, in concreto, per ciascuno dei profili visti sopra. I dati sono fissati una volta sola; a cambiare è soltanto chi li guarda.

Dati della procedura. Liquidazione giudiziale aperta con sentenza del 14 marzo 2024; stato passivo esecutivo con decreto del 9 ottobre 2024. Attivo residuo stimato dal curatore alla data della proposta: 1.240.000 €. Passivo: prededuzione 142.600 €; privilegiati 1.318.000 €; chirografari 3.410.000 €. Fideiussione personale del socio a favore di una banca per 318.000 €.

Simulazione 1 — Il debitore. Vuole proporre. Finestra aperta dal 14 marzo 2025 al 9 ottobre 2026. Apporto minimo richiesto: 10% di 1.240.000 €, cioè 124.000 €. Offre 131.750 € di risorse esterne documentate con bonifico da un terzo familiare. Requisito soddisfatto, margine 7.750 €. Se avesse offerto la rinuncia a un credito già compreso nell’attivo per 180.000 €, l’apporto sarebbe stato pari a zero e la proposta inammissibile, nonostante il valore nominale superiore.

Simulazione 2 — Il chirografario. Credito ammesso 86.400 €. La proposta offre il 7,5%, cioè 6.480 €, entro novanta giorni dall’omologazione definitiva. Il parere del curatore stima nella liquidazione una forbice tra il 4% (3.456 €) e il 9% (7.776 €) in trenta-quarantotto mesi. Esito: la proposta è conveniente nello scenario mediano e in quello pessimistico, non in quello ottimistico — ma solo trascurando il fattore tempo. Non votare equivale a votare sì.

Simulazione 3 — L’ipotecario. Credito 612.000 €, immobile stimato dal professionista designato dal tribunale 430.000 €, detrazioni per spese inerenti 38.500 € e quota parte di spese generali 21.400 €. In prelazione: 370.100 €. Degradati a chirografo: 241.900 €, su cui matura il 7,5%, cioè 18.142,50 €. Totale 388.242,50 €, pari al 63,4% del credito. Peso nel voto chirografario: 241.900 € su 3.410.000 €, cioè il 7,09%.

Simulazione 4 — L’assuntore. Esborso complessivo 1.401.580 € (prededuzione 186.400 €, privilegiati 742.300 €, chirografari 472.880 €). Acquisisce beni per 2.370.000 € di stima più un’azione revocatoria da 480.000 € nominali con probabilità stimata al 45%. Differenziale lordo sui beni: 968.420 €, da scontare per rischio di realizzo e tempo. Con la clausola limitativa degli impegni esclude 390.000 € di passività potenziali non ancora emerse.

Simulazione 5 — Il fideiussore e il socio. Debito bancario garantito 318.000 €. La banca incassa dalla procedura, in chirografo, 23.850 €. Il fideiussore resta esposto per 294.150 €: il concordato omologato non lo libera (art. 248, comma 2, CCII). Il socio illimitatamente responsabile, in assenza di patto contrario, è invece vincolato nei limiti della proposta.

Simulazione 6 — Il creditore pubblico. Credito erariale e contributivo 2.620.000 € su 6.930.000 € ammessi al voto, pari al 37,8%: voto determinante. La proposta offre 1.030.008 €. La relazione del professionista indipendente stima il recupero in prosecuzione di liquidazione tra 760.000 € e 880.000 € in trentasei-quarantadue mesi. Il tribunale può omologare nonostante il voto contrario. Se la stima liquidatoria fosse stata tra 1.050.000 € e 1.240.000 €, non avrebbe potuto.

Un solo attivo, sei letture, sei esiti. È esattamente la ragione per cui “cosa è cambiato con il Codice della crisi” non ha una risposta unica.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà quasi nessuno sta in una casella sola. Ecco le combinazioni che si incontrano più spesso e come si sciolgono.

Sei socio illimitatamente responsabile e anche fideiussore della società. È la situazione più frequente nelle società di persone che lavorano con il credito bancario. Le due qualità non si assorbono: convivono. Come socio, salvo patto contrario, sei vincolato nei limiti della proposta concordataria; come fideiussore, verso quella specifica banca, resti esposto per l’intero ai sensi dell’art. 248, comma 2, CCII. La conseguenza pratica è che su un unico patrimonio — il tuo — insistono due regimi: uno protetto dal concordato, l’altro no. La difesa va costruita su due binari separati, e il secondo è quello che richiede più urgenza.

Sei creditore e anche collegato al proponente. Capita quando una società del gruppo è creditrice della società in procedura e il concordato è proposto da un’altra società dello stesso gruppo. Qui scatta l’art. 243 CCII: il conflitto di interessi rispetto alla massa. Potrai votare solo se la proposta ti colloca in una classe apposita, e il tuo voto sarà comunque osservato con attenzione. L’alternativa è scendere a creditore silente, lasciando che il silenzio-assenso faccia il suo effetto; ma se qualcuno contesta, l’intero conteggio delle maggioranze diventa terreno di battaglia.

Sei creditore ipotecario e, per la parte degradata, chirografario. Non è un caso eccezionale: è la condizione normale di ogni privilegiato non integralmente capiente. Voti in due vesti, e devi gestirle insieme. Una scelta che massimizza la posizione in prelazione — accettare una stima più bassa del bene in cambio di una tempistica certa — riduce automaticamente il tuo soddisfacimento sulla parte degradata e, se la classazione è costruita in un certo modo, può alterare il tuo peso nel voto. Vanno valutate le due componenti insieme, mai separatamente.

Sei debitore di una società e insieme amministratore esposto ad azioni di responsabilità. Qui il tema è il perimetro delle azioni di pertinenza della massa. Se la proposta di un terzo prevede la cessione di quelle azioni con autorizzazione del giudice delegato, tu ti ritrovi con un contraddittore nuovo: non più il curatore, ma l’assuntore, che ha comprato la pretesa e ha ogni interesse economico a coltivarla fino in fondo. È un elemento da pesare prima di appoggiare o avversare una proposta.

Sei imprenditore individuale in liquidazione giudiziale e persona fisica con debiti personali. Le due masse non coincidono e gli strumenti non sono gli stessi. Il concordato nella liquidazione giudiziale chiude la procedura; l’esdebitazione, disciplinata dagli artt. 278 e seguenti CCII, incide sui crediti rimasti insoddisfatti. E se parte della tua esposizione personale non rientra nella procedura maggiore, lo strumento corretto appartiene al sistema della composizione della crisi da sovraindebitamento — ricordando che, secondo il provvedimento del Tribunale di Milano del 23 luglio 2024, la disciplina degli artt. 240 ss. CCII non si applica per analogia alla liquidazione controllata.

Sei dentro una procedura di gruppo. Il correttivo-ter ha aggiunto all’art. 240 CCII il comma 4-bis: quando il tribunale dispone l’apertura di una liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell’art. 287 CCII, la proposta può essere presentata con unica domanda, con più domande tra loro coordinate o con domanda autonoma, applicandosi le disposizioni del concordato preventivo di gruppo quanto a voto ed effetti. È una novità senza equivalenti nella legge fallimentare e apre operazioni che prima erano semplicemente impraticabili.


Il confronto, in una tabella

Riassumiamo. Nella colonna di sinistra gli aspetti che contano; nelle altre, il modo in cui ciascun profilo li vive.

AspettoDebitoreChirografarioPrivilegiato/ipotecarioAssuntore/terzoSocio o fideiussoreCreditore pubblico
Può proporre?Sì, con limitiSì, senza limitiSì, senza limitiSì, senza limitiIl socio sì (artt. 265-267)Non è profilo proponente
Vincolo temporaleDopo 1 anno dalla sentenza, entro 2 anni dall’esecutività dello stato passivoNessunoNessunoNessunoSecondo la disciplina societaria—
Apporto 10%Obbligatorio (novità CCII)NoNoNoNo—
Diritto di votoNoSì, se ammesso anche con riservaSì per la parte degradataSolo se creditoreSolo se creditoreSì
Esclusione per conflitto—Sì, art. 243 CCIISì, art. 243 CCIISì se creditore collegatoSì se collegatoNo
Tutela principaleFinestra temporale e apporto documentatoOpposizione all’omologaRelazione giurata del perito designato dal tribunaleClausola limitativa + art. 246, co. 1-bisPatto contrario (socio) / difesa autonoma (fideiussore)Contestazione della convenienza
Effetto dell’omologaChiusura della proceduraVincolo anche senza insinuazioneVincolo nei limiti della stimaAcquisizione beni e azioniIl socio è vincolato; il fideiussore resta esposto per l’interoVincolo, salvo cram-down contestato
Rischio principalePerdere la finestraIl silenzio-assensoStima bassa del benePassività occulteCredere di essere liberatoStima liquidatoria compiacente

Le domande che valgono per tutti

Il concordato fallimentare esiste ancora? Sì, per le procedure nate da ricorsi depositati prima del 15 luglio 2022. Quelle procedure continuano a chiamarsi fallimento e restano governate dal r.d. 267/1942 fino alla chiusura, in forza dell’art. 390 CCII e dell’interpretazione ampia che ne ha dato la Cassazione nel 2025. Per ogni ricorso depositato dal 15 luglio 2022 in poi si apre la liquidazione giudiziale e si applicano gli artt. 240 ss. CCII.

Che cosa succede se la mia posizione cambia durante la procedura — da creditore a tardivo, da socio a ex socio? Il momento rilevante non è sempre lo stesso. Per il diritto di voto conta la condizione al tempo della proposta e della votazione: Cass. 725/2024 ha escluso dal voto i creditori divenuti tardivi dopo la presentazione della proposta, anche se privilegiati. Per la responsabilità del socio contano le regole societarie sullo scioglimento del rapporto sociale e sulla cessazione della responsabilità illimitata, con i termini annuali previsti dal Codice. Per il fideiussore, invece, non cambia nulla: la garanzia sopravvive alla procedura.

Fino a quando si può presentare una proposta di concordato? La legge non fissa un termine finale espresso. Si ritiene, nel silenzio della norma, che la proposta possa essere presentata fino alla chiusura della liquidazione giudiziale. Il debitore, però, ha il suo sbarramento specifico: due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Se il concordato viene omologato e poi non viene adempiuto, che cosa accade? Ciascun creditore può chiedere la risoluzione entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto (art. 250 CCII). La risoluzione non può essere chiesta dai creditori verso i quali il terzo non abbia assunto responsabilità, né quando gli obblighi siano stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. La sentenza di risoluzione è provvisoriamente esecutiva e riapre la liquidazione giudiziale, con gli effetti degli artt. 238 e 239 CCII. Lo stesso vale per l’annullamento ex art. 251 CCII.

Se il decreto di omologazione viene riformato o cassato, perdo tutto quello che è stato fatto? No, e questa è una delle garanzie introdotte dal correttivo-ter. L’art. 246, comma 1-bis, CCII fa salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti collegati. È una tutela pensata per la stabilità delle operazioni, e vale per chi ha comprato, per chi ha pagato e per chi ha incassato.

Quando si considera davvero chiusa la procedura? Con l’omologazione definitiva il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale, ma l’esecuzione del concordato continua, sorvegliata dal giudice delegato, dal curatore e dal comitato dei creditori. Cass. civ., Sez. I, n. 13337 del 19 maggio 2025 ha chiarito che l’intervenuta omologazione definitiva e la predisposizione da parte del curatore del conto di gestione comportano la chiusura del fallimento e l’avvio della fase esecutiva, con il completamento della liquidazione dei beni e il pagamento dei creditori. Chiusura della procedura e fine degli obblighi non coincidono.


La giurisprudenza, profilo per profilo

Di seguito i riferimenti citati nel corso della guida, raccolti e ordinati secondo il profilo per cui rilevano. I principi sono riformulati.

Per chi deve capire quale legge si applica

Cass. civ., ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 — L’istanza di esdebitazione proposta dopo il 15 luglio 2022 da chi sia stato dichiarato fallito prima resta disciplinata dalla legge fallimentare: l’art. 390 CCII non menziona l’esdebitazione e gli artt. 278 ss. CCII riservano il beneficio a chi sia passato per una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: è la pronuncia che impedisce di importare le regole più favorevoli del Codice dentro una procedura nata sotto il regime precedente.

Cass. civ., Sez. I, n. 24247 del 31 agosto 2025 — La richiesta di apertura in estensione, formulata in una procedura dichiarata sotto la legge fallimentare, resta governata dalla legge fallimentare. Rilevanza: conferma che il regime segue la procedura originaria e non la data dell’iniziativa successiva.

Cass. civ., n. 30108 del 14 novembre 2025 — Si colloca sulla stessa linea in materia di esdebitazione del soggetto dichiarato fallito. Rilevanza: consolida un orientamento ormai stabile sull’ultrattività del r.d. 267/1942.

Trib. Massa, Ufficio Procedure Concorsuali, decreto 10 febbraio 2025 (G.D. Alessandro Pellegri) — Una proposta di concordato con assuntore depositata dopo il 15 luglio 2022, in un fallimento aperto prima, va disciplinata dalla legge fallimentare anche quanto al sub-procedimento concordatario, per coerenza sistematica e processuale. Rilevanza: è il precedente di merito più diretto sul punto specifico che interessa chi deposita oggi una proposta in una vecchia procedura.

Trib. Milano, provvedimento 23 luglio 2024 — Inammissibile la proposta di concordato presentata in una liquidazione controllata: esclusa l’applicazione analogica degli artt. 240 ss. CCII. Rilevanza: delimita il perimetro dell’istituto e impedisce di trasferirlo nel sovraindebitamento.

Per il creditore chirografario

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22843 del 7 agosto 2025 — Il creditore il cui voto dissenziente determinante sia stato illegittimamente escluso dal computo delle maggioranze ha interesse ad agire e può dedurre con l’opposizione all’omologazione l’irregolarità dell’approvazione; fuori dall’abuso del diritto di voto, le ragioni del votante sono insindacabili. Rilevanza: è lo strumento con cui si aggredisce un conteggio viziato.

Cass. civ., Sez. I, n. 725/2024 — Esclusi dal voto i creditori divenuti tardivi dopo la presentazione della proposta, anche se muniti di prelazione. Rilevanza: incide sulla base di calcolo e quindi sull’esito della votazione.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18082/2024 — Il silenzio del giudice delegato sulla domanda tempestiva di insinuazione equivale a rigetto; i creditori non ancora insinuati al momento del deposito della proposta sono comunque pregiudicati dal concordato e portatori di interesse a opporsi. Rilevanza: allarga la platea dei legittimati oltre l’elenco formale.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19810 del 17 luglio 2025 — Senza formale opposizione all’omologazione, proposta tramite avvocato e depositata in cancelleria, manca la legittimazione a reclamare contro il decreto. Rilevanza: è l’errore procedurale che annulla le difese sostanziali migliori.

Cass. civ., Sez. I, n. 25924 del 2 settembre 2022 — L’opposizione all’omologazione proponibile da “qualsiasi interessato” richiede che il giudice accerti in concreto l’incidenza negativa del concordato, rispetto alla procedura, sulla situazione giuridica dell’opponente. Rilevanza: fissa il test di ammissibilità dell’opposizione.

Cass. civ., Sez. I, n. 16932 del 19 giugno 2024 — Pur resa in materia di concordato preventivo, delimita la nozione di “qualunque interessato” ai fini dell’opposizione all’omologazione e dell’impugnazione del decreto. Rilevanza: costituisce riferimento interpretativo per la lettura della corrispondente formula concorsuale.

Per il creditore privilegiato o ipotecario

Cass. civ., Sez. I, n. 13331 del 19 maggio 2025 (Pres. Abete, Rel. Amatore) — È ammissibile il patto concluso tra proponente e creditore ipotecario che preveda il degrado al chirografo di parte del credito garantito, configurando una possibile deroga all’art. 124, terzo comma, l.fall. Rilevanza: definisce lo spazio negoziale intorno alla prelazione, oggi trasposto nell’art. 240, comma 4, CCII.

Per il terzo assuntore

Cass. civ., Sez. I, n. 33908/2023 — Le scritture formate dall’imprenditore poi assoggettato alla procedura sono opponibili all’assuntore del concordato, con applicazione nei suoi confronti degli artt. 2702 e 2735 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c. Rilevanza: definisce il rischio probatorio che l’assuntore eredita insieme all’attivo.

Cass. civ., Sez. V tributaria, ord. n. 5882 del 5 marzo 2025 — Il decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato in esecuzione dell’omologazione del concordato con terzo assuntore non è autonomamente soggetto a imposta proporzionale, trattandosi di atto esecutivo dell’omologazione. Rilevanza: evita una duplicazione impositiva sull’operazione.

Cass. civ., Sez. V tributaria, ord. n. 21144 del 29 luglio 2024 — Il decreto di omologazione del concordato con terzo assuntore ha effetti traslativi e sconta l’imposta proporzionale; il debito accollato dall’assuntore non concorre alla base imponibile; esclusa la doppia imposizione rispetto all’atto tassato in misura fissa. Rilevanza: incide direttamente sul costo complessivo dell’operazione di assunzione.

Cass. civ., Sez. I, n. 3220 dell’8 febbraio 2025 — Affronta la posizione delle società di cartolarizzazione non iscritte nell’albo previsto dalla normativa bancaria nell’ambito del concordato. Rilevanza: tocca un numero crescente di operazioni, dato il peso dei veicoli di cartolarizzazione tra i creditori concorsuali.

Per il socio e per chi ha garantito

Corte d’appello di Palermo, nel provvedimento commentato in dottrina in materia di proposta di concordato espropriativa — Riconosce la legittimazione del socio della società in procedura a opporsi alla proposta concordataria e individua nel divieto di soluzioni larvatamente espropriative dei beni o dei crediti residui un limite di ammissibilità della proposta ex art. 240 CCII e, prima, ex art. 124 l.fall. Rilevanza: consente al socio di entrare nel giudizio come parte.

Per chi misura la convenienza

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22960 del 9 luglio 2026 (Pres. Ferro, Rel. Farolfi) — In materia di concordato preventivo in continuità, ha enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c. che la verifica di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, e che la comparazione tra piano e liquidazione è un giudizio prognostico alternativo che non può essere disancorato dalla realtà concreta della procedura. Rilevanza: è il metro con cui si giudica la relazione tecnica che sorregge ogni giudizio di convenienza, compreso quello dell’art. 245 CCII.

Cass. civ., Sez. I, n. 13337 del 19 maggio 2025 — L’omologazione definitiva e la predisposizione del conto di gestione da parte del curatore comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva, con il completamento della liquidazione e il pagamento dei creditori. Rilevanza: chiarisce che chiusura formale ed esaurimento degli obblighi non coincidono.

Cass. civ., Sez. I, n. 34840 del 29 dicembre 2024 (Pres. Ferro, Est. Fidanzia) — In materia di omologazione, la legittimazione a proporre reclamo spetta a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nelle precedenti fasi del giudizio. Rilevanza: rafforza la regola per cui l’opposizione formale è la porta d’accesso a ogni impugnazione successiva.

Cass. civ., ord. n. 16358 del 26 maggio 2026 — In materia di concordato con riserva, ha ribadito il rigore del termine ex art. 44 CCII, escludendone la proroga in pendenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale, e ha affermato che lo strumento non può essere impiegato in funzione meramente dilatoria. Rilevanza: segnala l’atteggiamento complessivo della Corte verso gli usi strumentali dei tempi concorsuali.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo su questa materia, declinati per profilo dove ha senso farlo.

  1. Determiniamo quale legge governa la tua procedura, recuperando la data di deposito del ricorso introduttivo e la sentenza di apertura, e stabiliamo se si applicano gli artt. 240 ss. CCII o gli artt. 124 ss. l.fall. ai sensi dell’art. 390 CCII e della giurisprudenza del 2025. È il primo atto, e condiziona tutto il resto.
  2. Per il debitore, datiamo la finestra temporale confrontando sentenza di apertura e decreto di esecutività dello stato passivo, e calcoliamo l’apporto minimo del dieci per cento sulla base dell’attivo effettivamente stimato, non su quello dichiarato.
  3. Costruiamo e documentiamo l’apporto di risorse esterne nella forma che regge al parere del curatore: provvista tracciata, garanzia bancaria, atto di apporto di beni estranei all’attivo.
  4. Per i creditori chirografari, analizziamo l’elenco dei votanti alla ricerca di collegamenti societari rilevanti ai sensi dell’art. 243 CCII e ricalcoliamo le maggioranze depurate dai crediti in conflitto, producendo il conteggio alternativo da far valere in opposizione.
  5. Per i privilegiati e gli ipotecari, esaminiamo la relazione giurata del professionista designato dal tribunale, contestiamo i criteri di stima e le detrazioni per spese generali e quantifichiamo la quota degradata e il peso che ne deriva nel voto.
  6. Per gli assuntori e gli investitori, redigiamo la proposta con la clausola di limitazione degli impegni, la richiesta di autorizzazione alla cessione delle azioni di pertinenza della massa con specifica indicazione di oggetto e fondamento, e il cronoprogramma degli atti esecutivi protetti dall’art. 246, commi 1-bis e 2-bis, CCII.
  7. Per i soci e i garanti, qualifichiamo il titolo — socio illimitatamente responsabile, coobbligato, fideiussore, terzo datore — e apriamo per il garante un fronte difensivo autonomo rispetto alla procedura della società, perché l’art. 248, comma 2, CCII non lo libera.
  8. Depositiamo e coltiviamo l’opposizione all’omologazione nelle forme richieste, presupposto necessario del reclamo in Corte d’appello e del successivo ricorso per cassazione.
  9. Predisponiamo, con i commercialisti dello Studio, l’analisi comparativa tra la proposta e la prosecuzione concreta della liquidazione giudiziale, con tempi, costi e percentuali di realizzo per categoria di attivo: è il documento su cui si gioca il giudizio di convenienza e, quando il voto dei creditori pubblici è determinante, il cram-down dell’art. 245 CCII.
  10. Seguiamo la fase esecutiva e, se necessario, l’azione di risoluzione o di annullamento ex artt. 250 e 251 CCII, inclusi gli effetti della riapertura regolati dagli artt. 238 e 239 CCII.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. L’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 è la qualifica costruita esattamente sul terreno su cui vive il concordato nella liquidazione giudiziale: il passaggio da un’impresa insolvente a una chiusura ordinata e negoziata della sua esposizione. Il Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e il ruolo di fiduciario OCC entrano in gioco ogni volta che accanto alla procedura maggiore compaiono persone fisiche — soci, garanti, imprenditori minori — la cui posizione personale richiede strumenti diversi da quelli dell’impresa.

La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia: la stessa analisi iniziale, la stessa linea difensiva e lo stesso difensore dal ricorso al giudice delegato fino all’opposizione all’omologazione, al reclamo in Corte d’appello e al ricorso per cassazione. In una materia dove — come mostra l’elenco di pronunce riportato sopra — l’esito dipende spesso da un passaggio processuale compiuto o omesso nel grado precedente, non dover ricostruire la vicenda da capo davanti a ogni nuovo giudice non è un dettaglio organizzativo: è ciò che tiene insieme la difesa.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo e nello stesso tempo, perché in questi concordati il diritto e i numeri non si possono separare: la stima dell’attivo, il calcolo del dieci per cento, la perizia sul bene ipotecato, il confronto con l’alternativa liquidatoria e il trattamento del credito pubblico sono questioni tecnico-contabili che producono effetti giuridici immediati. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo quale disciplina ti governa e costruiremo con te la strategia più adatta al profilo in cui ti trovi.


In chiusura

Il primo passo non è capire che cosa dice l’art. 240 CCII. Il primo passo è capire qual è il tuo profilo dentro la procedura, e quale legge governa quella procedura. Il secondo passo è agire secondo le regole che valgono per te — non secondo quelle che valgono per il tuo vicino di banco al tavolo dei creditori, che sembrano identiche e non lo sono.

Perché la verità su “cosa è cambiato con il Codice della crisi” è questa: per il debitore è cambiato moltissimo, e in senso restrittivo; per i creditori è cambiato il modo in cui si costruiscono le maggioranze e si misura la convenienza; per i privilegiati è cambiata, nel 2024, la formula con cui si calcola quanto spetta loro; per il terzo investitore si sono aperti spazi nuovi e si sono rafforzate le tutele sulla stabilità degli atti; per i creditori pubblici il voto contrario non è più l’ultima parola; e per i fideiussori non è cambiato nulla, che è il modo peggiore in cui una riforma possa toccare qualcuno.

Lo Studio Monardo opera su questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato vi coincidono in modo diretto: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda esattamente il governo della crisi d’impresa e la sua chiusura negoziata, che è la funzione del concordato nella liquidazione giudiziale; la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC coprono il versante delle persone fisiche che la procedura maggiore travolge senza proteggere — i soci, i garanti, gli imprenditori minori; e la qualifica di avvocato cassazionista assicura che la stessa linea difensiva regga fino all’ultimo grado, in una materia che davanti alla Corte di cassazione ci arriva per disegno normativo, non per eccezione.

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