Costi Del Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Spese Di Procedura, Compensi E Garanzie

Introduzione: una procedura che si misura in giorni, non in buone intenzioni

Il concordato nella liquidazione giudiziale non fallisce quasi mai per l’idea. Fallisce per il conto. Una proposta arriva sul tavolo del giudice delegato con un’architettura elegante — percentuali, classi, un assuntore pronto — e si ferma davanti a una domanda che nessuno può aggirare: chi paga le spese della procedura, il compenso del curatore, i crediti prededucibili maturati in mesi o anni di liquidazione, e con quali garanzie si assicura che quei pagamenti avvengano davvero? Chi sa quali costi si attivano, in quale giorno e in quale ordine, costruisce una proposta che regge; chi li scopre strada facendo si trova a rincorrere un fabbisogno che cresce mentre il calendario corre.

La sequenza è lunga e ha tappe precise: l’apertura della liquidazione giudiziale, la maturazione progressiva delle prededuzioni, il deposito del ricorso al giudice delegato, il parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, il voto dei creditori nel termine fissato tra venti e trenta giorni, i dieci giorni perentori per chiedere l’omologazione, la finestra tra quindici e trenta giorni per le opposizioni, il decreto, i trenta giorni di reclamo, il rendiconto, la liquidazione del compenso del curatore, la chiusura, l’esecuzione sorvegliata. Ogni tappa ha un costo che si accende e una garanzia che deve reggere.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa materia perché il concordato nella liquidazione giudiziale sta nel punto in cui si incrociano le tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è una procedura concorsuale d’impresa, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a costruire e negoziare soluzioni di regolazione dell’insolvenza; è una procedura che si decide su numeri di attivo, passivo e prededuzioni, e lo studio coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso fascicolo; ed è una procedura i cui snodi — omologazione, reclamo, ricorso per cassazione ex art. 247 CCII — arrivano fino all’ultimo grado, dove serve un avvocato cassazionista che abbia impostato la linea difensiva fin dal primo giorno.

📩 Se stai valutando una proposta di concordato in una liquidazione giudiziale già aperta, o se la tua impresa è dentro una procedura e il tempo utile si sta assottigliando, contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo.


La mappa temporale: dove si accendono i costi

Prima di entrare nel dettaglio, conviene vedere l’intera sequenza a colpo d’occhio. La colonna dei costi non è un elenco di tariffe: sono le voci che la legge pone a carico della procedura o del proponente, e che la proposta deve coprire per essere anche solo ammissibile. Ogni riga rimanda alla tappa in cui il meccanismo viene sviluppato.

TappaQuandoNormaCosa si attiva sul piano dei costi e delle garanzie
Apertura della liquidazione giudizialeGiorno 0artt. 121 e ss. CCIIContributo unificato della procedura (€ 851, art. 13 co. 5 d.P.R. 115/2002); inizia a maturare la prededuzione
Maturazione delle prededuzioniDal giorno 1artt. 6, 221, 222 CCIICompenso e spese del curatore, spese di giustizia, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura
Costruzione della propostaPrima del depositoart. 240 CCIIRelazione giurata del professionista indipendente designato dal tribunale; quantificazione del fabbisogno prededucibile; costo delle garanzie
Deposito del ricorso al giudice delegatoGiorno del depositoart. 241 CCIISpese di iscrizione; attivazione del subprocedimento concordatario dentro la procedura madre
Parere del curatore e del comitatoGiorni successiviart. 241 CCIIValutazione sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte
Comunicazione ai creditori e votoTermine tra 20 e 30 giorniartt. 241, 242, 243 CCIISpese di comunicazione PEC a carico della procedura; silenzio = adesione
Esito del voto e richiesta di omologa10 giorni dalla comunicazioneartt. 244, 245 CCIITermine perentorio: se salta, saltano tutti i costi già sostenuti
OpposizioniTermine tra 15 e 30 giorniart. 245 CCIIContributo unificato e spese del subprocedimento di opposizione
Decreto di omologazioneA seguireartt. 245, 246 CCIIEffetti immediati dalla pubblicazione; pubblicità e trascrizioni
Reclamo in corte d’appello30 giorni dalla notificazioneart. 247 CCIIContributo unificato maggiorato per le impugnazioni; rischio raddoppio
Rendiconto e chiusuraDopo la definitivitàartt. 231, 233, 246 CCIILiquidazione del compenso del curatore (art. 137 CCII e D.M. 30/2012)
Esecuzione e sorveglianzaMesi o anniart. 249 CCIIEscussione delle garanzie in caso di inadempimento
Risoluzione o annullamentoEntro i termini di leggeartt. 250, 251, 252 CCIILe garanzie sopravvivono alla caduta del concordato

Giorno 0: la sentenza di apertura e il contatore che parte

Cosa succede. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale. Da quel momento il patrimonio dell’imprenditore è sottratto alla sua disponibilità, viene nominato il curatore, si forma il comitato dei creditori, parte l’inventario e si avvia l’accertamento del passivo. Per chi guarda al concordato, questo è il giorno zero: senza una liquidazione giudiziale già aperta non esiste alcuna proposta di concordato ai sensi dell’art. 240 CCII. È la procedura madre a generare lo spazio in cui il concordato può nascere.

La norma. L’art. 240, comma 1, CCII stabilisce che, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a condizione che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati che ne risultano, insieme alle altre notizie disponibili, consentano al curatore di predisporre un elenco attendibile dei creditori.

I termini che si attivano. Qui nasce l’asimmetria più importante dell’istituto, ed è una asimmetria di calendario. Creditori e terzi possono muoversi subito. Il debitore no: la proposta del debitore, delle società cui partecipa o delle società sottoposte a comune controllo non può essere presentata prima che sia decorso un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Due paletti, uno iniziale e uno finale, che disegnano una finestra. E a quella finestra si aggiunge una condizione economica secca: la proposta del debitore è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.

Cosa succede ai costi. Dal giorno 0 comincia a girare un contatore che nessuno spegne: quello delle prededuzioni. L’art. 6 CCII definisce le categorie di crediti prededucibili, e l’art. 221 CCII impone che le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo siano destinate anzitutto al loro soddisfacimento. Il compenso del curatore, le spese anticipate, il contributo unificato della procedura — fissato in € 851 dall’art. 13, comma 5, del d.P.R. 115/2002 per la procedura che va dalla sentenza di apertura alla chiusura — i costi di gestione e conservazione del patrimonio, i compensi degli ausiliari: tutto questo si accumula mese dopo mese e andrà pagato prima di qualunque creditore concorsuale.

Cosa può fare il debitore ora. Poco, sul piano concordatario, e moltissimo sul piano preparatorio. La contabilità è il primo requisito di accesso: se i libri non consentono al curatore di predisporre l’elenco dei creditori, la strada del concordato si chiude in partenza, anche per un terzo volenteroso. È in questa fase che si verifica la completezza della documentazione contabile, si ricostruiscono i rapporti bancari, si mappano le posizioni che finiranno in prededuzione.

L’errore tipico di questa fase. Considerare il concordato un’ipotesi da esaminare “più avanti”. Più avanti significa più prededuzioni maturate, più attivo già liquidato, meno materia su cui costruire un’offerta che convenga ai creditori. Il tempo, qui, lavora contro la proposta.

Quanto dura realmente. Dalla sentenza di apertura all’esecutività dello stato passivo passano normalmente alcuni mesi; nelle procedure con passivo numeroso o con molte impugnazioni si arriva comodamente oltre l’anno. È un dato che il proponente deve conoscere, perché il secondo paletto dell’art. 240 — i due anni dall’esecutività dello stato passivo — decorre da lì.


Dal giorno 1: la prededuzione cresce e definisce il fabbisogno

Cosa succede. Mentre la liquidazione va avanti, il curatore inventaria, custodisce, assicura, incarica stimatori, avvia cause, paga canoni, gestisce conti. Ciascuna di queste attività genera obbligazioni che non si mescolano con il passivo concorsuale: stanno sopra. Sono crediti prededucibili. Per il proponente un concordato questo è il capitolo più insidioso, perché è l’unico che non si può falcidiare e che cresce mentre si lavora alla proposta.

La norma. L’art. 6 CCII individua le categorie generali di prededucibilità: i crediti così espressamente qualificati dalla legge e quelli legalmente sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata, oltre alle ipotesi funzionali espressamente tipizzate. L’art. 221 CCII colloca i prededucibili al primo posto nell’ordine di distribuzione delle somme. L’art. 222 CCII precisa che essi sono soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti; e consente, al comma 3, che i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura, se liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare, siano pagati fuori dal riparto, quando l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfarli tutti.

I termini che si attivano. Non c’è un termine unico: c’è un flusso. Ma due regole temporali contano. La prima: i prededucibili pagabili fuori riparto possono essere soddisfatti in qualunque momento, il che significa che l’attivo può ridursi mentre si negozia. La seconda: gli interessi sui crediti prededucibili maturano fino all’effettiva soddisfazione, e la Cassazione ha confermato, con la pronuncia della Sez. I del 22 luglio 2025, n. 20739, che gli interessi corrispettivi maturati nel corso della procedura sui crediti prededucibili hanno anch’essi natura prededucibile e vanno riconosciuti al tasso convenuto tra le parti. Tradotto: il fabbisogno prededucibile non è una fotografia, è un film.

Cosa può fare il debitore ora. Pretendere una quantificazione aggiornata. Il curatore conosce il dato; il proponente ha bisogno di quel dato con una data accanto, perché una proposta costruita su prededuzioni di sei mesi prima è una proposta sottostimata. Si verifica anche la fondatezza delle singole poste: non tutto ciò che si presenta come prededucibile lo è. La Cassazione, Sez. I, 12 luglio 2025, n. 19167, ha ribadito che il fornitore che chiede l’ammissione al passivo in prededuzione per forniture eseguite in corso di procedura deve provare l’avvenuta consegna con i documenti di trasporto: l’etichetta non basta, serve la prova. E la Sez. I, con la decisione 28 marzo 2025, n. 8210, ha chiarito che i crediti prededucibili fondati su un titolo giudiziario opponibile alla procedura non richiedono un autonomo accertamento nelle forme della verifica del passivo, al pari di quelli non contestati dal curatore.

L’errore tipico di questa fase. Trattare la prededuzione come una voce residuale da stimare a forfait. È invece la variabile che determina se la proposta è sostenibile. Una sottostima del venti per cento su un fabbisogno prededucibile di qualche centinaio di migliaia di euro non si recupera: si traduce in una proposta che il curatore giudicherà non coperta.

Quanto dura realmente. Il fabbisogno prededucibile cresce in modo non lineare: i primi mesi pesano per inventario, custodia e stime; poi la curva si appiattisce; risale se si aprono contenziosi o se prosegue un esercizio dell’impresa. In procedure di media dimensione la differenza tra il fabbisogno al mese sei e quello al mese ventiquattro può essere molto rilevante.


Prima del deposito: la relazione giurata e il costo della verità

Cosa succede. Qui la proposta prende forma numerica. Se si intende offrire ai creditori privilegiati meno del cento per cento — ed è l’ipotesi normale, perché è quella che libera risorse — serve un documento che la legge pretende e che ha un costo tutto suo: la relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale.

La norma. L’art. 240, comma 4, CCII consente che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali. Quel valore va indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. Il correttivo-ter ha riscritto proprio questo passaggio, sostituendo il riferimento alla liquidazione “dei beni” con una formulazione che aggancia il confronto a quanto realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti gravati.

I termini che si attivano. Non un termine processuale, ma un vincolo di sequenza: senza la relazione, la proposta che degrada i privilegiati è incompleta e il giudice delegato non la dichiarerà ammissibile. La designazione del professionista da parte del tribunale introduce un tempo tecnico che va messo in conto nel calendario.

Cosa si paga, per legge, in questa fase. Tre voci, tutte riconducibili ai costi di giustizia e alla procedura, non a scelte discrezionali: il compenso del professionista indipendente designato dal tribunale, che è un ausiliario e il cui compenso segue le regole proprie degli ausiliari del giudice; le spese tecniche di stima necessarie a sostanziare la relazione; e il costo di costituzione delle garanzie che si intendono offrire — la commissione di una fideiussione bancaria o assicurativa, i costi notarili e di trascrizione se si costituisce un’ipoteca o un vincolo su un immobile.

Il dettaglio che cambia i conti. La norma non chiede un confronto astratto. Chiede il valore di realizzo al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali. È il punto in cui il tema dei costi entra dentro la struttura stessa della proposta: più la liquidazione giudiziale è costosa, più basso è il netto che il creditore ipotecario otterrebbe proseguendola, e quindi più basso è il livello minimo che la proposta deve garantirgli. I costi di procedura non sono solo un onere da coprire: sono anche il metro di paragone su cui si misura la legittimità del degrado.

Cosa può fare il debitore ora. Lavorare sulla qualità della stima. Una relazione generica, che non esplicita metodologia, tempi di realizzo e decurtazioni, è la prima cosa che un creditore ipotecario dissenziente attaccherà in sede di opposizione all’omologazione.

L’errore tipico di questa fase. Confondere il valore di mercato con il valore di realizzo in sede concorsuale. Sono grandezze diverse e la distanza tra le due, in presenza di beni industriali o immobili a destinazione specifica, può essere drammatica.

Quanto dura realmente. Tra designazione del professionista, acquisizione dei dati dalla curatela e redazione della relazione giurata passano di norma alcune settimane; quando il compendio comprende rami d’azienda o immobili complessi si entra nell’ordine dei mesi.


Il giorno del deposito: il ricorso al giudice delegato

Cosa succede. La proposta viene depositata con ricorso al giudice delegato. Da questo momento la procedura madre ospita un subprocedimento che ha un suo calendario, suoi atti e suoi costi.

La norma. L’art. 241 CCII dispone che la proposta di concordato sia presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso proviene da un terzo, deve contenere l’indicazione dell’indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni.

I termini che si attivano. Il deposito cristallizza la posizione del proponente ma non blocca la liquidazione: l’attivo continua a essere liquidato secondo il programma, salvo i poteri di sospensione che il giudice delegato può esercitare. Le proposte di concordato, compresa quella del debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori: è la finestra di manovra per correggere la proposta dopo aver letto i pareri.

Cosa può fare il debitore ora. Due cose concrete. La prima: assicurarsi che il ricorso quantifichi in modo analitico la copertura dei prededucibili e delle spese di procedura, perché è il primo elemento che il curatore verificherà. La seconda: allegare le garanzie in forma già operativa, o almeno in forma di impegno vincolante e verificabile, perché il parere del curatore su quelle garanzie è espressamente previsto dalla legge e un parere tiepido pesa sul voto.

L’errore tipico di questa fase. Depositare una proposta “aperta”, con la riserva di integrare le garanzie in seguito. Il concordato nella liquidazione giudiziale non è una trattativa a tappe: il parere del curatore si forma su quello che legge, e il giudizio sulla serietà delle garanzie è un giudizio che si fa una volta sola.

Quanto dura realmente. Dal deposito al provvedimento del giudice delegato che ordina la comunicazione ai creditori passano in genere poche settimane, se i pareri arrivano senza intoppi; i tempi si allungano quando il comitato dei creditori non è ancora costituito o deve essere integrato.


I pareri: il curatore misura le garanzie, il comitato decide se aprire la porta

Cosa succede. Il giudice delegato acquisisce il parere del curatore e il parere del comitato dei creditori. Questa è la tappa in cui il tema delle garanzie smette di essere un capitolo della proposta e diventa un giudizio tecnico scritto da un soggetto terzo.

La norma. L’art. 241 CCII subordina la prosecuzione all’acquisizione del parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, e al parere favorevole del comitato dei creditori. Ritenuta ammissibile la domanda, il giudice delegato ordina al curatore di comunicare ai creditori la proposta unitamente ai pareri espressi, fissando il termine entro il quale far pervenire le eventuali dichiarazioni di dissenso.

I termini che si attivano. Il provvedimento del giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta entro il quale i creditori devono far pervenire in cancelleria le dichiarazioni di dissenso. È il cuore del meccanismo del voto: chi tace, aderisce.

Quali garanzie “reggono”. Il panorama è più ampio di quanto si creda e la giurisprudenza lo ha progressivamente allargato. Ci sono le garanzie reali tipiche — ipoteca, pegno — le garanzie personali tipiche, prima fra tutte la fideiussione bancaria o assicurativa, e le garanzie atipiche, dove rientrano l’assunzione degli obblighi concordatari da parte di un terzo, la cessione dei beni ai creditori e strumenti di segregazione patrimoniale. Proprio su questo fronte è intervenuta la Corte di cassazione, Sez. I, con la decisione 24 marzo 2026, n. 7059, che ha qualificato come garanzia atipica il vincolo di destinazione costituito da un terzo su un proprio immobile ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. per il buon esito della procedura, riconoscendogli la funzione di assicurare la serietà dell’impegno, di evitare iniziative dilatorie o pretestuose e di trasferire sul proponente il rischio della mancata attuazione della proposta.

Cosa può fare il debitore ora. È la finestra in cui una proposta si salva o si perde, e il margine tecnico è stretto: si può ancora rafforzare il pacchetto di garanzie prima del voto, perché le modifiche sono ammesse fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione. Qui la competenza che pesa è quella dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: il parere del curatore si contrasta solo con numeri verificabili e con garanzie costruite in forma giuridicamente resistente, non con dichiarazioni di intenti.

L’errore tipico di questa fase. Sottovalutare il parere del comitato dei creditori. Il parere favorevole del comitato è un presupposto, non un’opinione: senza, la domanda non arriva ai creditori.

Quanto dura realmente. Tra richiesta e rilascio dei pareri passano settimane; il collo di bottiglia più frequente è il comitato dei creditori, che nelle procedure con pochi creditori attivi fatica a riunirsi.


Dal ventesimo al trentesimo giorno: il voto e la regola del silenzio

Cosa succede. Il curatore comunica ai creditori la proposta e i pareri. I creditori, entro il termine fissato, possono manifestare il dissenso. Decorso il termine, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sull’esito delle votazioni.

La norma. L’art. 243 CCII disciplina il voto, con le esclusioni soggettive e la regola sui trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza di apertura. L’art. 244 CCII stabilisce che il concordato è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se sono previste classi, quando tale maggioranza si raggiunge nel maggior numero di classi. Il correttivo-ter ha riscritto il comma 4: quando sono sottoposte al voto più proposte, si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.

I termini che si attivano. Il termine fissato dal giudice delegato per le dichiarazioni di dissenso, compreso tra venti e trenta giorni, è il momento in cui il silenzio produce effetti giuridici: la mancata risposta vale come voto favorevole. È una regola che va letta nelle due direzioni: favorisce chi propone, penalizza il creditore distratto.

Il nodo del conflitto di interessi. Chi vota e chi no è materia di contenzioso costante, e tocca direttamente il valore economico dell’operazione. La Cassazione, Sez. I, con la pronuncia 3 febbraio 2026, n. 2258, ha affermato che, con riferimento alla proposta presentata da un terzo, in sede di verifica dell’avvenuta approvazione non va escluso dal computo il voto del proponente e delle società a esso correlate, non ravvisandosi un conflitto di interessi tra i partecipanti. È un principio che sposta pesi reali nelle maggioranze.

Cosa può fare il debitore ora. Verificare il perimetro dei crediti ammessi al voto: errori di computo in questa fase non restano senza conseguenze. La Corte di cassazione, Sez. I, con la decisione 7 agosto 2025, n. 22843, ha riconosciuto che il creditore dissenziente il cui voto sia stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze ha diritto di proporre opposizione all’omologazione, senza dover giustificare l’iniziativa dimostrando un maggior vantaggio ricavabile dalla prosecuzione della liquidazione; l’unico limite indicato è l’abuso del diritto sotteso al mercato dei voti, sanzionato dall’art. 339 CCII.

L’errore tipico di questa fase. Dare per acquisito il consenso dei grandi creditori senza aver verificato come sono stati ammessi al passivo e in quale misura. Un errore nel computo è una porta aperta sull’opposizione.

Quanto dura realmente. Dalla comunicazione alla relazione del curatore sull’esito del voto passano, nella migliore delle ipotesi, cinque o sei settimane: il termine di venti-trenta giorni più i tempi materiali di raccolta e verifica.


Entro dieci giorni: il termine perentorio che nessuno può recuperare

Cosa succede. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo PEC al proponente e ai creditori dissenzienti. Da quella comunicazione parte il termine più breve e più pericoloso dell’intera sequenza.

La norma. L’art. 245 CCII prevede che il proponente, ricevuta la comunicazione, chieda l’omologazione del concordato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il giudice delegato fissa quindi un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito degli atti difensivi. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

I termini che si attivano. Dieci giorni dalla comunicazione per chiedere l’omologazione: è un termine perentorio, e la sua scadenza travolge mesi di lavoro, l’intero investimento istruttorio e la maggioranza faticosamente raggiunta. A seguire, la finestra tra quindici e trenta giorni per le opposizioni, fissata di volta in volta dal giudice delegato nel decreto.

Una precisazione sul calendario estivo. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale riguarda esclusivamente il periodo dal 1° al 31 agosto: nessuna altra data, nessun computo diverso. In materia concorsuale, però, la questione dell’applicabilità va verificata termine per termine, perché numerosi procedimenti in questa materia sono trattati come urgenti e sottratti alla sospensione. Calcolare a occhio, in agosto, su un termine perentorio di dieci giorni, è il modo più rapido per perdere un concordato approvato.

Il controllo del tribunale sulla convenienza. L’art. 245 CCII prevede che, nell’ipotesi di cui all’art. 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il correttivo-ter ha inoltre rimodulato il giudizio di omologazione, chiarendo ai commi 2 e 3 le fasi del procedimento e la tipologia degli atti, e introducendo una forma di omologazione anche in presenza del voto contrario dei creditori pubblici quando la proposta di soddisfacimento risulti più conveniente dell’alternativa liquidatoria.

Cosa può fare il debitore ora. Presidiare il termine e preparare in anticipo il ricorso per l’omologazione, perché dieci giorni non bastano a scrivere da zero un atto che deve reggere alle opposizioni. E predisporre la difesa sui due fronti classici: regolarità della procedura e convenienza comparativa.

L’errore tipico di questa fase. Attendere la notifica formale invece di monitorare la PEC. Il termine decorre dalla comunicazione.

Quanto dura realmente. Dalla richiesta di omologazione al decreto, in assenza di opposizioni, passano normalmente alcune settimane. Con opposizioni, si entra in un giudizio che può durare mesi.


Il decreto e i trenta giorni di reclamo: quando l’esecuzione parte comunque

Cosa succede. Il tribunale omologa. E — questa è una delle novità più pesanti sul piano pratico — gli effetti non aspettano che il provvedimento diventi definitivo.

La norma. L’art. 246 CCII stabilisce che il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione. La relazione illustrativa è esplicita sulla ragione: evitare che il reclamo all’omologazione rappresenti un ostacolo all’esecuzione del concordato. Il correttivo-ter ha aggiunto il comma 1-bis: in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti a essi collegati. L’art. 247 CCII disciplina il reclamo: si propone con ricorso da depositare nella cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto effettuata dalla cancelleria del tribunale; tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni; il decreto della corte produce i propri effetti dalla pubblicazione ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. Il correttivo-ter ha introdotto, al comma 7, termini decadenziali per la costituzione delle parti resistenti nel procedimento di reclamo.

I termini che si attivano. Trenta giorni perentori dalla notificazione per il reclamo. Trenta giorni per il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello. Termini decadenziali per la costituzione delle parti resistenti. Tre scadenze che, nel giro di pochi mesi, decidono la stabilità dell’intera operazione.

I costi che si attivano. Il reclamo e il ricorso per cassazione sono impugnazioni, e come tali scontano il contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13 del d.P.R. 115/2002, maggiorato della metà ai sensi del comma 1-bis per i giudizi di impugnazione. Va messo in conto anche il comma 1-quater: quando l’impugnazione è integralmente respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione è dovuto, oltre al contributo, un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. Per le fasi endoprocedimentali di natura giurisdizionale la circolare del Ministero della Giustizia del 1° aprile 2016 ha ricostruito il quadro partendo dall’art. 13, comma 1, lett. b), che fissa in € 98 il contributo per i processi di volontaria giurisdizione, cui si aggiunge l’importo forfettario di € 27 previsto dall’art. 30 del medesimo testo unico.

Cosa può fare il debitore ora. Se il concordato è stato omologato su una proposta altrui e si ritiene che l’omologazione sia viziata, il reclamo va preparato prima, non dopo la notificazione: trenta giorni per impugnare un decreto motivato in materia concorsuale sono pochi. Qui serve la continuità: chi ha seguito il fascicolo dalla costruzione della proposta conosce i vizi, e la competenza di avvocato cassazionista dell’Avv. Monardo consente di impostare il reclamo già nella prospettiva dell’eventuale ricorso per cassazione ex art. 247 CCII, senza cambiare linea a metà percorso.

L’errore tipico di questa fase. Credere che il reclamo blocchi tutto. Non è più così: il decreto produce effetti dalla pubblicazione e gli atti di esecuzione legalmente compiuti restano salvi anche in caso di riforma. Chi impugna deve chiedere espressamente la sospensione, nei casi e nei limiti in cui è prevista.

Quanto dura realmente. Il procedimento di reclamo davanti alla corte d’appello si misura in mesi; l’eventuale fase di legittimità aggiunge un orizzonte ulteriore, con l’avvertenza che nel frattempo il concordato viene eseguito.


Dopo la definitività: rendiconto, compenso del curatore, chiusura

Cosa succede. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, la procedura madre si avvia alla chiusura. Il curatore rende conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale. È il momento in cui la voce di costo più importante dell’intera vicenda viene finalmente quantificata.

La norma. L’art. 246 CCII dispone che, quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore renda conto della gestione ai sensi dell’art. 231 CCII e il tribunale dichiari chiusa la procedura. L’art. 137 CCII attribuisce al tribunale la liquidazione del compenso del curatore, secondo le norme stabilite con decreto ministeriale: il riferimento è al D.M. 25 gennaio 2012, n. 30. La Cassazione, Sez. I, con la decisione 19 maggio 2025, n. 13337, ha chiarito che l’intervenuta omologazione definitiva e la predisposizione del conto di gestione da parte del curatore comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva, nella quale si completano la liquidazione dei beni e il pagamento dei creditori, permanendo la legittimazione anche processuale in capo al curatore.

Come si calcola il compenso del curatore. È il punto che più spesso viene quantificato male nelle proposte. La regola ordinaria dell’art. 1, comma 1, del D.M. 30/2012 commisura il compenso a una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato, con scaglioni decrescenti: dal 12% al 14% quando l’attivo non supera € 16.227,08, e poi via via in discesa fino allo 0,90%-1,80% sulle somme eccedenti € 811.353,79 e fino a € 2.434.061,37 e allo 0,45%-0,90% sulle somme che superano tale soglia; a ciò si aggiunge la componente calcolata sul passivo accertato ai sensi dell’art. 1, comma 2. L’art. 4, comma 1, fissa un compenso minimo di € 811,35. Ma quando la procedura si chiude con un concordato la base di calcolo cambia: l’art. 2, comma 2, del D.M. 30/2012 prevede che il compenso sia liquidato in proporzione all’opera prestata, senza però eccedere in nessun caso le percentuali dell’art. 1, comma 1, calcolate sull’ammontare complessivo di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori. La Corte di cassazione, Sez. VI, con l’ordinanza 13 gennaio 2022, n. 909, ha dato a questo meccanismo la sua lettura più netta: nella chiusura concordataria la liquidazione è in tutto o in parte opera di un soggetto diverso dal curatore, o è comunque superata dal trattamento riservato ai creditori dal proponente, e il regime descritto pone perciò un tetto alla discrezionalità liquidatoria, ancorandola a un calcolo riferito all’effettiva utilità percepita dai creditori.

I termini che si attivano. La liquidazione del compenso avviene dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato; sono ammessi acconti per giustificati motivi.

Cosa può fare il debitore ora. Poco, ed è proprio questo il motivo per cui il compenso va stimato all’inizio e non alla fine. Una proposta che attribuisce ai creditori € 1.248.000 porta con sé un tetto di compenso curatoriale calcolato su quella grandezza: se nel piano finanziario è stata iscritta una somma inferiore, il differenziale emerge quando non c’è più spazio per rinegoziare.

L’errore tipico di questa fase. Calcolare il compenso del curatore sull’attivo realizzato in procedura anziché sull’ammontare complessivo attribuito ai creditori con il concordato. È esattamente l’errore censurato dalla Cassazione nel 2022.

Quanto dura realmente. Tra definitività del decreto, rendiconto, eventuali osservazioni dei creditori, decreto di liquidazione del compenso e chiusura passano mesi; nelle procedure con contenzioso residuo, più di un anno.


L’esecuzione e la caduta: sorveglianza, risoluzione, garanzie che restano

Cosa succede. Chiusa la liquidazione giudiziale, il concordato entra nella fase in cui va eseguito. È la fase meno raccontata e la più rischiosa, perché qui si verifica se le garanzie servivano davvero a qualcosa.

La norma. L’art. 249 CCII stabilisce che, dopo l’omologazione, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. L’art. 250 CCII disciplina la risoluzione del concordato, l’art. 251 l’annullamento, l’art. 252 gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale. La regola storica, confermata nel sistema vigente, è che se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato, o se gli obblighi concordatari non sono regolarmente adempiuti, il curatore deve riferirne al tribunale.

I termini che si attivano. Il decreto di omologazione fissa le modalità e le scadenze dell’adempimento: sono quelle, non altre, a scandire la fase esecutiva. La domanda di risoluzione e quella di annullamento sono soggette ai termini di legge e la loro scadenza consolida definitivamente l’assetto.

Cosa accade alle garanzie se il concordato cade. Questa è la domanda che decide il valore economico reale di tutta l’operazione, e la giurisprudenza più recente ha dato una risposta molto chiara. La Corte di cassazione, Sez. I, con la decisione 24 marzo 2026, n. 7059, ha affermato che, in caso di riapertura della procedura a seguito di risoluzione del concordato, il vincolo di destinazione costituito dal terzo su un proprio immobile per il buon esito della procedura non viene meno: integra una garanzia atipica, alla quale si applica la disciplina sulla conservazione delle garanzie, perché la sua funzione è assicurare la serietà dell’impegno assunto, evitare iniziative dilatorie o pretestuose e trasferire sul proponente il rischio della mancata attuazione della proposta; la tutela resta a vantaggio dei creditori anteriori aderenti. Nella stessa direzione si era espressa la Procura Generale presso la Corte di cassazione con la requisitoria del 21 gennaio 2026, secondo cui la risoluzione o l’annullamento della proposta non determinano il venir meno delle garanzie offerte per assicurarne la serietà. E la Corte di cassazione, Sez. I, con la decisione 24 marzo 2026, n. 7054, ha precisato che la riapertura della procedura chiusa a seguito di omologa presuppone necessariamente che il concordato sia stato risolto o annullato: non esiste una riapertura “a prescindere”.

Cosa può fare il debitore ora. Se è il proponente, documentare ogni adempimento secondo le modalità fissate nel decreto: la sorveglianza di giudice delegato, curatore e comitato è continua e un ritardo non documentato si trasforma rapidamente in una segnalazione al tribunale. Se è un creditore, verificare l’operatività della garanzia e i presupposti della sua escussione prima che maturino i termini per la risoluzione.

L’errore tipico di questa fase. Considerare la garanzia un adempimento formale assolto all’omologa. La garanzia vive per tutta la fase esecutiva ed è l’unico presidio che resta in piedi quando il concordato cade.

Quanto dura realmente. L’esecuzione di un concordato nella liquidazione giudiziale si misura in anni quando prevede pagamenti dilazionati o la liquidazione di cespiti da parte dell’assuntore; è molto più rapida quando il pagamento è integrale e immediato.


Il conto completo: quali voci compongono davvero le “spese di procedura”

Cosa succede. A questo punto della timeline la proposta esiste, i pareri sono stati espressi e i creditori stanno per votare. È il momento in cui chi vota si pone una sola domanda: quanto arriva davvero a me, dopo che tutto il resto è stato pagato? Per rispondere serve l’inventario completo delle voci che stanno sopra i creditori concorsuali.

La norma. L’art. 221 CCII fissa l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione: prima i crediti prededucibili, poi i crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge, poi i chirografari in proporzione, infine i postergati. L’art. 222 CCII stabilisce che i prededucibili siano soddisfatti per capitale, interessi e spese, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

L’inventario delle voci. Le “spese di procedura” di cui parla l’art. 240, comma 4, CCII quando impone di calcolare il valore di realizzo al netto non sono un’entità astratta. Si compongono di grandezze identificabili, che qui elenchiamo distinguendo quelle fisse per legge da quelle variabili.

VoceNaturaRiferimentoNota sul calcolo
Contributo unificato della proceduraFissoart. 13 co. 5 d.P.R. 115/2002€ 851 per la procedura dalla sentenza di apertura alla chiusura
Compenso del curatoreVariabile con tettoart. 137 CCII; D.M. 30/2012Percentuali su attivo e passivo; nella chiusura concordataria tetto su quanto attribuito ai creditori
Compenso minimo del curatoreFissoart. 4 co. 1 D.M. 30/2012€ 811,35
Spese anticipate dal curatoreVariabileartt. 6, 221, 222 CCIIRimborsate in prededuzione
Compensi degli ausiliari e dei delegatiVariabiledisciplina degli ausiliari del giudiceStimatori, custodi, professionisti delegati
Compenso del professionista indipendenteVariabileart. 240 co. 4 CCIIDesignato dal tribunale per la relazione giurata
Spese di custodia, assicurazione e conservazioneVariabileartt. 6 e 221 CCIICrescono con la durata della procedura
Spese legali della curatelaVariabileartt. 6 e 221 CCIIDifensori incaricati per i giudizi della procedura
Oneri bancari e di gestione del conto della proceduraVariabileartt. 6 e 221 CCIIVoce minore ma continuativa
Pubblicità, trascrizioni e cancellazioniVariabiledisciplina delle formalitàLegate agli atti liquidatori e all’esecuzione
Contributo unificato dei subprocedimentiFisso per scaglioneart. 13 co. 1 e 1-bis d.P.R. 115/2002Maggiorazione della metà per le impugnazioni
Importo forfettarioFissoart. 30 d.P.R. 115/2002€ 27 nei casi in cui è dovuto
Interessi sui crediti prededucibiliVariabileart. 222 CCIIPrededucibili a loro volta, al tasso convenuto

I termini che si attivano. Nessuno di questi costi ha un termine unico di esigibilità. Alcuni si pagano fuori riparto quando sono liquidi, esigibili e non contestati e l’attivo è presumibilmente sufficiente, ai sensi dell’art. 222, comma 3, CCII; altri attendono il riparto; il compenso del curatore attende il rendiconto. Il risultato pratico è che l’attivo può ridursi in qualunque momento, anche mentre la proposta è pendente: chi costruisce un piano su un attivo fotografato sei mesi prima costruisce su un dato già falso.

Cosa può fare il debitore ora. Chiedere la situazione aggiornata delle prededuzioni pagate e di quelle maturate ma non ancora pagate, distinguendole. Sono due numeri diversi e solo la somma dei due dice quale sia il fabbisogno reale. E verificare le voci variabili più aggredibili: compensi di ausiliari non ancora liquidati, poste contestabili per difetto di prova, spese di conservazione comprimibili se la liquidazione viene accelerata.

L’errore tipico di questa fase. Presentare ai creditori una percentuale “lorda”, calcolata prima della copertura integrale delle prededuzioni. È il modo più rapido per vedere la proposta smontata dal parere del curatore e, con essa, la fiducia dei creditori che si stavano convincendo.

Quanto dura realmente. La fotografia completa dei costi si ottiene in giorni se la curatela è organizzata; in settimane quando l’accertamento dei prededucibili è ancora in corso o pendono impugnazioni sulla loro collocazione.


Le garanzie: cosa accetta la procedura e cosa regge davvero alla prova

Cosa succede. Parallelamente al conto dei costi corre la verifica delle garanzie, ed è una verifica che il curatore compie per obbligo di legge. L’art. 241 CCII, nel richiedere il parere del curatore, lo chiede “con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte“. Sono due giudizi distinti: quanto renderebbe la liquidazione, e quanto è credibile l’impegno alternativo.

La norma. Non esiste nel Codice un elenco tassativo delle garanzie ammesse: esiste un criterio, quello della serietà, che il tribunale valuta in sede di omologazione insieme al merito della proposta. La disciplina storica dell’istituto è costruita attorno a due regole che il sistema vigente conserva: se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato, o se gli obblighi non sono regolarmente adempiuti, il curatore deve riferirne al tribunale; e le garanzie prestate sopravvivono alla caduta del concordato.

La tassonomia pratica.

  • Garanzie reali tipiche. Ipoteca su immobili del proponente o di un terzo, pegno su beni mobili o su strumenti finanziari. Hanno il pregio della opponibilità e il difetto di tempi e costi di costituzione, oltre al rischio di oscillazione del valore del bene nel tempo dell’esecuzione.
  • Garanzie personali tipiche. Fideiussione bancaria o assicurativa, preferibilmente a prima richiesta e senza termini di decadenza. È la forma che il curatore valuta più rapidamente, perché la solidità del garante è documentabile e l’escussione è lineare. Ha un costo di commissione che va iscritto nel piano finanziario della proposta.
  • Garanzie atipiche. Assunzione degli obblighi concordatari da parte di un terzo assuntore, cessione dei beni ai creditori, vincoli di destinazione. È il campo su cui la giurisprudenza ha lavorato di più. La Corte di cassazione, Sez. I, con la decisione 24 marzo 2026, n. 7059, ha riconosciuto al vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. costituito dal terzo per il buon esito della procedura la natura di garanzia atipica, sottolineandone la funzione: assicurare la serietà dell’impegno, evitare iniziative dilatorie o pretestuose, trasferire sul proponente il rischio della mancata attuazione della proposta.
  • Garanzie miste. La combinazione è frequente e spesso la più efficace: una fideiussione a copertura della tranche immediata, un’ipoteca a copertura della tranche dilazionata.

Il test che il curatore applica. Tre domande, sempre le stesse. La garanzia è già costituita o è promessa? Il garante è capiente e documentabile? L’escussione è azionabile senza passare da un accertamento di merito? Una garanzia che non supera queste tre domande non è una garanzia: è un impegno morale, e come tale viene pesata nel parere.

Cosa succede alle garanzie quando il concordato cade. È la verifica finale della loro utilità, e la risposta del sistema è protettiva verso i creditori. La Procura Generale presso la Corte di cassazione, nella requisitoria del 21 gennaio 2026, ha affermato che la risoluzione o l’annullamento della proposta non determinano il venir meno delle garanzie offerte per assicurarne la serietà; la Cassazione, Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7059 ha poi confermato che il vincolo di destinazione resta in piedi anche dopo la riapertura della procedura, a vantaggio dei creditori anteriori aderenti; e la Cassazione, Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7054 ha chiarito che la riapertura stessa presuppone la previa risoluzione o l’annullamento. Tre tasselli che compongono un quadro coerente: le garanzie servono precisamente per il momento in cui il concordato non funziona, e non si dissolvono insieme a esso.

Cosa può fare il debitore ora. Se è il proponente, costituire le garanzie prima del deposito o, al più tardi, entro il termine utile per la modifica della proposta — venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Se è un creditore chiamato a votare, leggere il parere del curatore sulle garanzie con più attenzione di quanta ne dedica alla percentuale offerta: la percentuale è una promessa, la garanzia è ciò che la rende esigibile.

L’errore tipico di questa fase. Accettare garanzie sottoposte a condizione o a termini di decadenza. Una fideiussione con clausole di decadenza stringenti, in una fase esecutiva che può durare anni, rischia di essere inutilizzabile proprio quando serve.

Quanto dura realmente. La costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa richiede settimane e un’istruttoria sul garante; un’ipoteca o un vincolo di destinazione richiedono l’atto notarile e le formalità pubblicitarie. Sono tempi che vanno collocati prima del deposito, non dopo.


La stessa procedura, due calendari

Due ipotesi dimostrative, costruite su dati coerenti con i termini di legge. Non sono casi reali: sono esercizi di calcolo che servono a mostrare come la stessa procedura produca esiti opposti a seconda di quando si agisce.

Calendario A — il proponente che presidia le finestre

Liquidazione giudiziale aperta il 14 marzo. Attivo stimato realizzabile € 1.063.500; passivo ammesso € 3.847.200, di cui € 912.300 privilegiati; fabbisogno prededucibile stimato al mese dodici € 187.400.

  • Mese 3. Un terzo interessato avvia la verifica. Ottiene dal curatore la quantificazione aggiornata dei prededucibili (€ 94.600 al mese tre) e il dato sulla curva di crescita.
  • Mese 7. Deposita ricorso ex art. 241 CCII: proposta con pagamento integrale di spese di procedura, crediti prededucibili e privilegiati, e 19% ai chirografari. Allegata relazione giurata del professionista indipendente designato dal tribunale sul valore di realizzo dei beni ipotecati al netto delle spese di procedura inerenti e della quota di spese generali. Garanzia: fideiussione bancaria a prima richiesta per € 326.000, operativa dal deposito.
  • Mese 8, giorno 12. Parere del curatore favorevole su presumibili risultati della liquidazione e garanzie offerte. Parere favorevole del comitato.
  • Mese 8, giorno 24. Il giudice delegato ordina la comunicazione ai creditori e fissa in 25 giorni il termine per le dichiarazioni di dissenso.
  • Mese 9, giorno 19. Scadenza del termine. Dissensi per € 1.104.600 su € 3.847.200: proposta approvata.
  • Mese 9, giorno 26. Comunicazione PEC al proponente. Il ricorso per l’omologazione viene depositato il quinto giorno, dentro il termine perentorio di dieci.
  • Mese 10. Il giudice delegato fissa in 20 giorni il termine per le opposizioni. Nessuna opposizione.
  • Mese 11. Decreto di omologazione motivato, non soggetto a gravame, efficace dalla pubblicazione.
  • Mese 13. Rendiconto, liquidazione del compenso del curatore entro il tetto dell’art. 2, comma 2, D.M. 30/2012 calcolato su quanto attribuito ai creditori, chiusura della liquidazione giudiziale.
  • Mese 14. Avvio della fase esecutiva sorvegliata ex art. 249 CCII.

Esito: quattordici mesi dall’apertura. Il fabbisogno prededucibile è stato congelato al mese sette anziché crescere fino al mese ventiquattro.

Calendario B — lo stesso compendio, otto mesi dopo

Stessa procedura, stessi numeri di partenza. Il proponente valuta, rinvia, torna sull’ipotesi al mese quindici.

  • Mese 15. Nel frattempo la curatela ha liquidato due cespiti su quattro. Attivo residuo liquidabile: € 441.800. Fabbisogno prededucibile maturato: € 238.900.
  • Mese 16. La proposta viene depositata, ma la percentuale offerta ai chirografari scende dal 19% al 7%, perché il fabbisogno prededucibile da coprire è cresciuto di € 51.500 e l’attivo su cui costruire l’offerta si è ridotto.
  • Mese 17, giorno 9. Il parere del curatore segnala che le garanzie offerte — un impegno a costituire ipoteca successivamente all’omologazione — non sono ancora operative.
  • Mese 17, giorno 28. Comunicazione ai creditori, termine di 30 giorni per il dissenso.
  • Mese 18, giorno 27. Dissensi per € 2.011.400: proposta non approvata. La liquidazione prosegue.
  • Mese 24. Riparto finale: ai chirografari nulla, interamente assorbiti da prededuzioni e privilegi.

Due calendari, lo stesso compendio. La differenza non sta nella qualità dell’idea: sta negli otto mesi in cui il contatore delle prededuzioni ha continuato a girare e nelle garanzie promesse invece che costituite.


I binari paralleli: come cambia il calendario se si attiva un rimedio

Il calendario della liquidazione giudiziale non è l’unico in corsa. Ogni rimedio attivato apre un binario che corre accanto al principale, con tempi propri e costi propri. Conoscerli serve a non trovarsi con due procedimenti che si ostacolano.

Il binario dell’opposizione all’omologazione. Quando un creditore si oppone nel termine fissato dal giudice delegato tra quindici e trenta giorni, il decreto di omologazione non arriva più “automaticamente”: si apre un contraddittorio che il tribunale definisce con decreto motivato, questa volta reclamabile. Il tempo si allunga di mesi e si aggiungono i costi del subprocedimento. Chi si oppone deve però sapere che la legittimazione è ampia — l’art. 245 CCII ammette l’opposizione anche di qualsiasi altro interessato — ma che la Cassazione ha delimitato anche l’abuso: la decisione della Sez. I 7 agosto 2025, n. 22843, pur riconoscendo al creditore illegittimamente escluso dal computo il diritto di opporsi senza dover motivare la maggiore convenienza della liquidazione, indica come unico impedimento l’abuso del diritto connesso al mercato dei voti.

Il binario del reclamo ex art. 247 CCII. Si apre con ricorso in corte d’appello entro trenta giorni perentori dalla notificazione del decreto. Qui la novità sostanziale è che il binario del reclamo non ferma il binario dell’esecuzione: il decreto di omologazione produce effetti dalla pubblicazione e, per effetto del comma 1-bis dell’art. 246 CCII, in caso di riforma o cassazione restano salvi gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti collegati. Chi reclama corre quindi contro un’esecuzione già avviata, e deve chiedere espressamente la sospensione.

Il binario del contenzioso sui prededucibili. Mentre il concordato si costruisce, l’accertamento dei crediti prededucibili prosegue. È un binario che incide direttamente sul fabbisogno: ogni credito ammesso in prededuzione alza l’asticella che la proposta deve superare. Vale la pena ricordare due coordinate di legittimità: la Cassazione, Sez. I, 28 marzo 2025, n. 8210, ha escluso che i crediti prededucibili fondati su un titolo giudiziario opponibile alla procedura debbano passare per l’accertamento nelle forme della verifica del passivo; la Sez. I, 12 luglio 2025, n. 19167, ha invece richiesto al fornitore che invochi la prededuzione per forniture in corso di procedura la prova documentale della consegna. Due pronunce che, insieme, dicono una cosa sola: la prededuzione si accerta, non si presume.

Il binario della modifica della proposta. Fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, le proposte possono essere modificate. È il binario più sottovalutato: consente di reagire a un parere del curatore tiepido rafforzando le garanzie o rivedendo le percentuali, invece di andare al voto con una proposta che il curatore ha già indebolito.

Il binario della pluralità di proposte. L’art. 241 CCII impone che tutte le proposte siano sottoposte ai creditori. L’art. 244, comma 4, nella versione riscritta dal correttivo-ter, stabilisce che si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, in caso di parità, la proposta presentata per prima. La data di deposito, qui, smette di essere un dettaglio organizzativo e diventa un criterio di prevalenza.

Il binario del diritto transitorio. Per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 il calendario normativo è un altro. Il Tribunale di Massa, con provvedimento del 10 febbraio 2025, ha affermato che alla proposta di concordato depositata nella vigenza del Codice della crisi, in una procedura fallimentare pendente alla data del 15 luglio 2022, continua ad applicarsi la legge fallimentare anche con riferimento al procedimento concordatario. Sbagliare binario normativo significa sbagliare tutti i termini.


Le cinque finestre critiche

  1. La finestra dell’anno e dei due anni (art. 240 CCII). Per il debitore e per le società a lui collegate il concordato non è proponibile prima di un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Fuori da questa fascia, la proposta è inammissibile a prescindere dal suo contenuto economico.
  2. La finestra della quantificazione prededucibile. Non è un termine di legge, è un termine economico: ogni mese che passa, il fabbisogno da coprire cresce e l’attivo su cui costruire l’offerta si riduce. È la finestra che determina se la proposta può offrire qualcosa ai chirografari o soltanto coprire i costi.
  3. La finestra dei venti giorni prima del voto. Fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione le proposte possono essere modificate. È l’ultimo momento utile per rafforzare le garanzie dopo aver letto il parere del curatore. Superata, si va al voto con ciò che si ha.
  4. La finestra dei dieci giorni per chiedere l’omologazione (art. 245 CCII). È il termine perentorio più breve dell’intera sequenza e decorre dalla comunicazione PEC dell’approvazione. Dieci giorni persi azzerano una maggioranza conquistata.
  5. La finestra dei trenta giorni per il reclamo (art. 247 CCII). Termine perentorio dalla notificazione del decreto a cura della cancelleria. E va usata sapendo che il concordato, nel frattempo, si esegue: il decreto produce effetti dalla pubblicazione e gli atti compiuti in esecuzione restano salvi anche se il provvedimento viene poi riformato.

Le domande sul tempo

Sono passati quattordici mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale: posso ancora proporre un concordato come debitore? Sì, se è decorso un anno dalla sentenza di apertura — ed è decorso — e se non sono ancora trascorsi due anni dal decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo. È il secondo paletto a contare: occorre verificare la data di esecutività dello stato passivo, non quella della sentenza. E la proposta dovrà prevedere l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.

Quanto dura in tutto, dal deposito del ricorso alla chiusura della liquidazione giudiziale? Senza opposizioni e senza reclami, l’arco dal deposito al decreto di omologazione si misura in alcuni mesi: il tempo dei pareri, il termine di venti-trenta giorni per il dissenso, i dieci giorni per la richiesta di omologa, i quindici-trenta giorni per le opposizioni, la decisione. Si aggiungono poi i mesi necessari per rendiconto, liquidazione del compenso del curatore e chiusura. Con opposizioni o reclamo, l’orizzonte si sposta di mesi o anni, ma l’esecuzione del concordato nel frattempo prosegue.

Il termine di dieci giorni per chiedere l’omologazione si sospende ad agosto? La sospensione feriale dei termini processuali riguarda esclusivamente il periodo dal 1° al 31 agosto. In materia concorsuale, però, l’applicabilità va verificata termine per termine, perché molti procedimenti sono trattati come urgenti e sottratti alla sospensione. Su un termine perentorio di dieci giorni non si fanno calcoli presuntivi: si verifica il regime applicabile prima della scadenza.

Se il concordato viene risolto dopo tre anni, la fideiussione prestata all’epoca è ancora escutibile? La direzione della giurisprudenza più recente è nel senso della conservazione. La Cassazione, con la decisione 24 marzo 2026, n. 7059, ha escluso che la risoluzione faccia venir meno il vincolo di destinazione costituito dal terzo come garanzia atipica, e nello stesso senso si era espressa la Procura Generale il 21 gennaio 2026 con riguardo alle garanzie offerte per assicurare la serietà della proposta. Le garanzie servono proprio per l’ipotesi in cui il concordato non funzioni.

Quanto tempo passa prima che venga liquidato il compenso del curatore, e con quale base di calcolo? La liquidazione avviene dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato, salvi eventuali acconti per giustificati motivi. La base di calcolo, nella chiusura concordataria, non è l’attivo realizzato in procedura: l’art. 2, comma 2, del D.M. 30/2012 pone come tetto le percentuali dell’art. 1, comma 1, calcolate sull’ammontare complessivo di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori, secondo la lettura della Cassazione nell’ordinanza 13 gennaio 2022, n. 909.


Le pronunce che scandiscono la procedura

Ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono.

Fase di accesso e legittimazione

  1. Corte di cassazione, Sez. I civ., 8 febbraio 2025, n. 3220. La Corte si è occupata dei requisiti soggettivi dal lato del proponente-cessionario, con riferimento alle società di cartolarizzazione non iscritte nell’albo previsto dalla normativa di settore. Rilevanza: prima ancora di discutere di costi e garanzie, occorre verificare che chi propone o chi vanta i crediti su cui si fonda la proposta abbia i requisiti per starci dentro.
  2. Tribunale di Massa, Ufficio Procedure Concorsuali, 10 febbraio 2025. Alla proposta di concordato depositata nella vigenza del Codice della crisi, in una procedura fallimentare già pendente al 15 luglio 2022, si applica la legge fallimentare anche quanto alla disciplina del procedimento concordatario. Rilevanza: individua il binario normativo e quindi tutti i termini e i costi applicabili.

Fase della proposta e del trattamento dei privilegiati

  1. Corte di cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13331. È possibile un accordo tra il proponente e il creditore ipotecario che preveda il degrado al chirografo di parte del credito garantito, in deroga alla disciplina generale sul trattamento dei privilegiati. Rilevanza: apre uno spazio negoziale che può ridurre il fabbisogno della proposta senza violare il limite del valore di realizzo.

Fase del voto e delle maggioranze

  1. Corte di cassazione, Sez. I civ., 3 febbraio 2026, n. 2258. Quando la proposta proviene da un terzo, il voto del proponente e delle società a esso correlate non va escluso in sede di verifica dell’avvenuta approvazione, non sussistendo conflitto di interessi tra i partecipanti. Rilevanza: incide direttamente sul calcolo delle maggioranze e quindi sulla tenuta dell’approvazione.
  2. Corte di cassazione, Sez. I civ., 7 agosto 2025, n. 22843. Il creditore dissenziente il cui voto sia stato illegittimamente escluso dal conteggio può proporre opposizione all’omologazione senza dover dimostrare un maggior vantaggio ricavabile dalla prosecuzione della liquidazione; l’unico limite è l’abuso del diritto connesso al mercato dei voti. Rilevanza: un errore di computo nel voto si trasforma in un’opposizione legittima e in mesi di contenzioso.

Fase dell’omologazione e della chiusura

  1. Corte di cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13337. L’omologazione divenuta definitiva e la predisposizione del conto di gestione da parte del curatore determinano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva, nella quale il curatore conserva la legittimazione anche processuale. Rilevanza: fissa il momento esatto in cui la procedura madre si chiude e in cui matura la liquidazione del compenso.
  2. Corte di cassazione, Sez. V civ. tributaria, 5 marzo 2025, n. 5882. Il decreto con cui il giudice delegato trasferisce i beni in esecuzione del concordato omologato con terzo assuntore non è assoggettato a imposta di registro. Rilevanza: elimina una voce di costo che veniva spesso iscritta per prudenza nei piani finanziari delle proposte con assuntore.

Fase del compenso del curatore e delle prededuzioni

  1. Corte di cassazione, Sez. VI civ., ordinanza 13 gennaio 2022, n. 909. Nella chiusura concordataria il compenso del curatore va liquidato secondo l’art. 2, comma 2, del D.M. 30/2012, entro il tetto delle percentuali dell’art. 1, comma 1, calcolate sull’ammontare complessivo attribuito ai creditori con il concordato: il parametro è l’utilità effettivamente percepita dai creditori. Rilevanza: è la regola che determina la voce di costo più pesante della chiusura.
  2. Corte di cassazione, Sezioni Unite, 31 dicembre 2021, n. 42093. Il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura concordataria è prededucibile anche nella successiva procedura, secondo criteri di funzionalità e di utilità della prestazione. Rilevanza: determina quali compensi professionali entrano nel fabbisogno prededucibile che la proposta deve coprire.
  3. Corte di cassazione, Sez. I civ., 28 marzo 2025, n. 8210. I crediti prededucibili fondati su un titolo giudiziario opponibile alla procedura non richiedono un accertamento nelle forme della verifica del passivo, al pari di quelli non contestati dal curatore. Rilevanza: alcuni prededucibili entrano nel conto senza passare dal contraddittorio sul passivo.
  4. Corte di cassazione, Sez. I civ., 12 luglio 2025, n. 19167. Il fornitore che chiede l’ammissione in prededuzione per forniture eseguite in corso di procedura deve provare l’avvenuta consegna mediante i documenti di trasporto. Rilevanza: consente di contestare poste prededucibili non documentate che gonfiano il fabbisogno.
  5. Corte di cassazione, Sez. I civ., 22 luglio 2025, n. 20739. Gli interessi corrispettivi maturati nel corso della procedura sui crediti prededucibili sono a loro volta prededucibili e vanno riconosciuti al tasso convenuto tra le parti. Rilevanza: il fabbisogno cresce anche per effetto degli interessi, e va stimato con quella dinamica.

Fase dell’esecuzione, della risoluzione e delle garanzie

  1. Corte di cassazione, Sez. I civ., 24 marzo 2026, n. 7059. Il vincolo di destinazione costituito dal terzo su un proprio immobile ex art. 2645-ter c.c. per il buon esito della procedura integra una garanzia atipica che non viene meno con la risoluzione del concordato e la riapertura della procedura, restando a tutela dei creditori anteriori aderenti; la sua funzione è assicurare la serietà dell’impegno ed evitare iniziative dilatorie. Rilevanza: è la pronuncia che oggi definisce il perimetro delle garanzie atipiche nel concordato.
  2. Procura Generale presso la Corte di cassazione, requisitoria 21 gennaio 2026. La risoluzione o l’annullamento della proposta non determinano il venir meno delle garanzie offerte per assicurarne la serietà. Rilevanza: conferma la direzione interpretativa poi recepita in sede di legittimità.
  3. Corte di cassazione, Sez. I civ., 24 marzo 2026, n. 7054. La procedura chiusa a seguito dell’omologazione del concordato può essere riaperta soltanto se il concordato è stato risolto o annullato. Rilevanza: individua il presupposto necessario della riapertura e, con esso, il momento in cui le garanzie tornano operative.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene alla tappa in cui ti trovi, perché gli strumenti utili cambiano radicalmente a seconda del punto della timeline.

  1. Ricostruiamo la posizione temporale esatta del fascicolo: data della sentenza di apertura, data di esecutività dello stato passivo, scadenza della finestra di un anno e di quella di due anni ex art. 240 CCII, calendario della liquidazione in corso.
  2. Quantifichiamo il fabbisogno prededucibile con il curatore, voce per voce, con la data di riferimento e la proiezione di crescita, inclusi gli interessi maturandi sui crediti prededucibili.
  3. Contestiamo le poste prededucibili non documentate, verificando titoli, documenti di trasporto e provvedimenti che ne sostengono la collocazione, per riportare il fabbisogno alla sua misura reale.
  4. Costruiamo il piano finanziario della proposta calcolando il tetto del compenso del curatore sull’ammontare attribuito ai creditori secondo l’art. 2, comma 2, del D.M. 30/2012, e non sull’attivo di procedura.
  5. Progettiamo il pacchetto di garanzie — reali, personali o atipiche — e lo rendiamo operativo prima del deposito, perché il parere del curatore si forma su garanzie costituite, non promesse.
  6. Redigiamo e depositiamo il ricorso ex art. 241 CCII e interloquiamo con curatore e comitato dei creditori sui pareri.
  7. Presidiamo i termini perentori: i dieci giorni per la richiesta di omologazione, i quindici-trenta giorni per le opposizioni, i trenta giorni per il reclamo ex art. 247 CCII.
  8. Proponiamo o resistiamo all’opposizione all’omologazione, verificando computo dei voti, formazione delle classi e giudizio di convenienza rispetto alle alternative concretamente praticabili.
  9. Seguiamo il reclamo in corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione, chiedendo le sospensioni dove previste, consapevoli che il decreto produce effetti dalla pubblicazione.
  10. Assistiamo nella fase esecutiva e nell’escussione delle garanzie, fino alla risoluzione o all’annullamento quando il concordato non viene adempiuto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021: il concordato nella liquidazione giudiziale è, nella sostanza, una negoziazione condotta dentro una procedura concorsuale aperta, dove ogni euro di prededuzione e ogni garanzia costituita spostano il consenso dei creditori. E pesa la qualifica di cassazionista, perché la catena impugnatoria di questo istituto arriva per legge fino al ricorso per cassazione ex art. 247 CCII: la linea impostata al momento del deposito è la stessa che si difende in corte d’appello e, se serve, in Cassazione, con lo stesso difensore e senza cambi di strategia a metà percorso. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: il piano finanziario della proposta e la sua tenuta giuridica non sono due documenti separati, sono lo stesso documento.


Chiusura: il tempo è l’unica risorsa che il debitore non può ricostituire

In un concordato nella liquidazione giudiziale si può ritrovare un investitore, si può rinegoziare una percentuale, si può rafforzare una garanzia. Non si può recuperare un termine perentorio scaduto, né si possono riportare indietro i mesi in cui le prededuzioni hanno continuato a maturare mentre l’attivo veniva liquidato. Questa è l’unica asimmetria davvero irreversibile della procedura, ed è anche la ragione per cui i costi vanno calcolati all’inizio: alla fine sono soltanto un conto da subire.

Lo Studio Monardo lavora su questo istituto perché le competenze certificate dell’Avvocato ne coprono esattamente i tre assi portanti: la negoziazione della crisi d’impresa, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, che è la materia di cui una proposta concordataria è fatta; la lettura economica integrata, garantita dal coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti, indispensabile dove il diritto si decide su prededuzioni, tetti di compenso e valori di realizzo; e la continuità fino all’ultimo grado, perché l’omologazione, il reclamo e il ricorso per cassazione previsti dall’art. 247 CCII richiedono un difensore cassazionista che abbia costruito la linea dal primo giorno.

📩 Non aspettare che il contatore delle prededuzioni mangi lo spazio della tua proposta: scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO