Come Si Scrive Una Proposta Di Concordato Nella Liquidazione Giudiziale

Chi si siede a redigere una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale si accorge in fretta che il testo degli articoli 240 e seguenti del Codice della crisi dice molto meno di quanto servirebbe. La norma elenca i soggetti legittimati, fissa gli sbarramenti temporali, indica il contenuto possibile del piano. Non dice però chi ha diritto di votare quando il credito è stato ceduto a un veicolo di cartolarizzazione dopo l’apertura della procedura; non dice se un accordo separato con il creditore ipotecario, che accetta di degradare al chirografo una parte del proprio credito, sia valido o invece alteri l’ordine delle cause di prelazione; non dice che cosa resta in piedi delle garanzie offerte se il concordato, una volta omologato, viene risolto per inadempimento. Non chiarisce nemmeno che cosa accade alle altre proposte quando quella omologata viene dichiarata inammissibile in sede di reclamo.

Su tutti questi punti hanno deciso i giudici, e hanno deciso in gran parte negli ultimi tre anni, con un ritmo che è cresciuto man mano che il Codice della crisi ha sostituito la legge fallimentare nelle procedure di nuova apertura. Il risultato è che oggi la qualità di una proposta di concordato si misura meno sulla sua aderenza letterale all’articolo 240 e più sulla sua tenuta rispetto agli orientamenti di legittimità consolidati: una clausola scritta senza conoscere Cass. 3220/2025 può far saltare il conteggio delle maggioranze; una cessione di azioni descritta in modo generico può essere dichiarata inefficace; una condizione sospensiva mal congegnata può trasformarsi in causa di risoluzione.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia nella doppia veste che il tema richiede. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e nel concordato della liquidazione giudiziale il percorso che porta dal ricorso al giudice delegato fino al reclamo in Corte d’appello e al ricorso per cassazione è un percorso unico, che va impostato fin dalla prima riga della proposta da chi quel grado conosce. È inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una proposta di concordato in liquidazione giudiziale è, prima ancora che un atto processuale, un’operazione negoziata con il curatore, con il comitato dei creditori e con i creditori di peso, e quella abilitazione è esattamente la competenza certificata che quel tipo di trattativa richiede.

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Il quadro normativo in breve: su che cosa i giudici si sono pronunciati

Il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli articoli 240 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo risultante dagli interventi correttivi e, da ultimo, dal D.Lgs. 136/2024. Sostituisce il vecchio concordato fallimentare degli articoli 124 e seguenti della legge fallimentare, che resta però applicabile alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022: su questo punto il Tribunale di Massa, con provvedimento del 10 febbraio 2025, ha chiarito che una proposta di concordato depositata oggi, ma riferita a un fallimento dichiarato in epoca anteriore, resta regolata dalla legge fallimentare anche quanto al sub-procedimento concordatario. È la prima verifica da fare prima ancora di scrivere: sbagliare il regime applicabile significa scrivere il ricorso sulla norma sbagliata.

La struttura è questa. L’articolo 240 individua i legittimati e il contenuto della proposta. Creditori e terzi possono proporre il concordato anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, a condizione che la contabilità del debitore e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Il debitore, le società cui partecipa e quelle sottoposte a comune controllo incontrano invece un doppio sbarramento temporale: non prima di un anno dalla sentenza di apertura, non dopo due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. A questo si aggiunge uno sbarramento economico: la proposta del debitore è ammissibile solo se prevede un apporto di risorse che incrementi il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.

Il comma 2 elenca il contenuto possibile: suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati fra classi, ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o altri strumenti finanziari oggetto della proposta, i portatori di quei titoli sono costituiti in classe. Il comma 4 governa il punto più delicato, il trattamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca: possono non essere soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, valore che deve essere indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. Il comma 5 consente, quando la proposta viene da uno o più creditori o da un terzo, la cessione non solo dei beni dell’attivo ma anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il comma 4-bis, introdotto dal correttivo del 2024, disciplina il caso della liquidazione giudiziale unitaria di gruppo aperta ai sensi dell’articolo 287.

Gli articoli successivi governano l’iter. L’articolo 241 prevede che la proposta si presenti con ricorso al giudice delegato, che chiede il parere del curatore con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte; in caso di pluralità di proposte, dopo il correttivo del 2024 tutte sono sottoposte all’approvazione dei creditori, salvo che curatore e comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti. Il giudice delegato fissa un termine, non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni, entro il quale i creditori devono far pervenire le eventuali dichiarazioni di dissenso: il silenzio vale come voto favorevole. L’articolo 243 regola il diritto di voto; l’articolo 244 l’approvazione, che richiede la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in caso di classi, il raggiungimento di quella maggioranza nel maggior numero di classi, e che oggi, in presenza di più proposte, premia quella che ha conseguito la maggioranza più elevata, con precedenza alla prima depositata in caso di parità. L’articolo 245 disciplina l’omologazione, il termine di dieci giorni dalla comunicazione entro il quale il proponente deve chiedere l’omologa, l’opposizione dei dissenzienti e il meccanismo di superamento del dissenso del creditore di classe dissenziente che contesti la convenienza. Gli articoli 246 e 247 governano efficacia del decreto e reclamo; gli articoli 248-252 effetti, esecuzione, risoluzione, annullamento e riapertura.

Questo è il perimetro. Dentro questo perimetro, le decisioni che contano sono quelle che seguono.


L’orientamento consolidato: i punti fermi che nessuna proposta può ignorare

Esistono alcuni approdi che la Suprema Corte considera ormai acquisiti e che chi scrive una proposta deve assumere come vincoli di redazione, non come opzioni.

Il primo riguarda l’oggetto della cessione all’assuntore. La vicenda tipica è quella di un terzo che si propone come assuntore e che, oltre ai beni, chiede di rendersi cessionario delle azioni revocatorie già promosse dal curatore. Con l’ordinanza del 2023, n. 7960, la Prima Sezione civile ha affrontato il caso di un’assuntrice che, dopo aver acquisito la titolarità di una revocatoria già autorizzata, aveva agito anche per ottenere la restituzione dei frutti del bene oggetto dell’atto dichiarato inefficace. La Suprema Corte ha chiarito che la cessione dell’azione revocatoria già autorizzata include implicitamente la legittimazione dell’assuntore a far valere anche la pretesa restitutoria dei frutti, trattandosi di una conseguenza dell’accertamento di inefficacia e non di un’azione diversa. Il principio, calato nella pratica, significa che la clausola di cessione non deve necessariamente elencare ogni singola conseguenza dell’azione ceduta, ma deve identificare l’azione con precisione: è l’identificazione dell’azione a reggere tutto il resto. Resta fermo, perché la norma lo impone testualmente, che il ricorso debba contenere la specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Una clausola che ceda genericamente “tutte le azioni di pertinenza della massa” non soddisfa quel requisito.

Il secondo punto fermo riguarda la sorte delle azioni cedute dopo la chiusura della procedura. L’orientamento si è consolidato nel senso che la chiusura della liquidazione giudiziale, conseguente al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, non determina l’improcedibilità delle azioni revocatorie cedute: si verifica una successione a titolo particolare dell’assuntore nel diritto controverso, secondo un principio affermato già da Cass. n. 4766/2007 e mai smentito. Chi redige la proposta deve quindi preoccuparsi di coordinare il momento della chiusura con quello del subentro processuale, perché la continuità del giudizio pendente dipende da come quel passaggio è scritto.

Il terzo punto fermo riguarda la posizione del curatore dopo l’omologazione. Con l’ordinanza del 19 maggio 2025, n. 13337, la Prima Sezione ha affermato che l’intervenuta omologazione definitiva del concordato e la predisposizione da parte del curatore del conto di gestione comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva, nella quale si completano la liquidazione dei beni e il pagamento dei creditori, e che in quella fase permane in capo al curatore una legittimazione anche processuale. In altre parole: la chiusura non spegne la figura del curatore, che resta il soggetto attraverso cui passa l’esecuzione. Per chi scrive la proposta, la ricaduta è concreta: il piano deve indicare chi fa che cosa nella fase esecutiva, perché la sovrapposizione fra assuntore e curatore è una delle prime fonti di contenzioso post-omologa.

Il quarto punto fermo riguarda i termini di impugnazione. La Suprema Corte, con la pronuncia n. 27328/2023, ha escluso che al termine per proporre reclamo contro il provvedimento di omologazione del concordato si applichi la sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto. L’orientamento si salda con la precedente pronuncia che aveva già escluso la sospensione feriale per il giudizio di omologazione. Il principio, calato nella pratica, significa che chi riceve un decreto di omologa nel mese di agosto non guadagna un solo giorno: il termine corre, e corre per intero. Su questa linea si colloca anche Cass. 8365/2025, del 30 marzo 2025, che ha ribadito la tassatività del termine in materia di concordato affrontando al tempo stesso il tema della legittimazione processuale del curatore quando la procedura si chiude in pendenza del giudizio di legittimità.

Il quinto punto fermo riguarda i limiti del controllo giudiziale. La distinzione tra fattibilità e convenienza, elaborata in materia di concordato preventivo e trasposta nel concordato concorsuale, resta il perno: al giudice spetta il controllo di legalità e di fattibilità giuridica, con possibilità di arrestare il procedimento quando la proposta sia manifestamente inidonea a raggiungere gli obiettivi dichiarati; ai creditori spetta la valutazione di convenienza. Il Tribunale di Milano, in una decisione divenuta punto di riferimento sul potere del giudice delegato, ha precisato che quest’ultimo, pur non potendo più valutare la convenienza, conserva il potere di arrestare il procedimento di fronte a una proposta illegittima, e che il controllo sulla ritualità può essere esercitato anche prima dell’acquisizione del parere del comitato dei creditori quando quel passaggio risulti inutile per l’illegittimità della proposta stessa. La conseguenza operativa è netta: il vero filtro della proposta non è il voto, è il controllo tecnico-giuridico che la precede.


Prima questione aperta: chi vota davvero, e che cosa succede se il conteggio è sbagliato

La questione

È il dubbio che si presenta per primo a chi costruisce una proposta: so chi sono i creditori, ma non so chi di loro voterà e con quale peso. Il passivo di una liquidazione giudiziale è quasi sempre popolato di crediti ceduti, spesso in blocco, spesso dopo l’apertura della procedura, spesso a veicoli di cartolarizzazione. Se il peso di quei crediti entra nel conteggio, le maggioranze si costruiscono in un modo; se ne resta fuori, in un altro. E se il conteggio viene fatto male, che cosa accade al concordato già omologato?

Cosa hanno deciso i giudici

Con la sentenza dell’8 febbraio 2025, n. 3220, la Corte di Cassazione, Sezione I civile, ha affrontato il caso di crediti trasferiti dopo la dichiarazione di fallimento a una società di cartolarizzazione non iscritta nell’albo degli intermediari finanziari previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario. La regola di partenza è che i trasferimenti di crediti avvenuti dopo l’apertura della procedura non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano stati effettuati a favore di banche o di altri intermediari finanziari. La Suprema Corte ha chiarito che le società veicolo utilizzate nelle operazioni di cartolarizzazione non sono assimilabili agli “altri intermediari finanziari” e restano quindi escluse dal voto, a meno che non abbiano acquisito quello status iscrivendosi all’albo. La Corte ha valorizzato la scelta del legislatore di tenere distinto il trattamento delle due categorie, osservando che il patrimonio separato delle società di cartolarizzazione, destinato al soddisfacimento dei portatori dei titoli emessi, è cosa diversa dalla dotazione patrimoniale richiesta agli intermediari vigilati.

Sul versante opposto, la Prima Sezione civile con la sentenza del 3 febbraio 2026, n. 2258, si è occupata dell’ipotesi in cui a proporre il concordato sia un terzo e si discuta se il voto del proponente stesso e delle società a lui correlate debba essere escluso dal computo delle maggioranze. La Corte ha escluso che quel voto vada neutralizzato in sede di riscontro dell’avvenuta approvazione, non ravvisando un conflitto di interessi strutturale fra proponente terzo e massa. La traduzione pratica è che le esclusioni dal voto non si creano in via interpretativa: valgono quelle che la legge prevede.

Resta poi la questione dell’errore nel conteggio. Con l’ordinanza del 7 agosto 2025, n. 22843, la Prima Sezione ha affermato che il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal computo delle maggioranze, e che risulti potenzialmente determinante, ha diritto di proporre opposizione all’omologazione senza dover giustificare la propria iniziativa con il maggior vantaggio ricavabile dalla prosecuzione della liquidazione. La Corte ha precisato che non è richiesta alcuna motivazione dell’opposizione, e che l’unico limite è rappresentato dall’abuso del diritto sotteso al cosiddetto mercato di voto.

Se c’è contrasto

Qui più che un contrasto c’è una tensione fra due esigenze: la certezza del conteggio e la tutela del singolo. L’orientamento prevalente è quello appena descritto, che privilegia la correttezza formale della votazione come presupposto dell’omologazione. L’assunzione prudenziale per chi redige la proposta è che ogni posizione creditoria dubbia vada mappata e qualificata prima del deposito, non dopo il voto: un credito ceduto a un soggetto la cui legittimazione è incerta è un credito che va trattato come potenzialmente contestabile in entrambe le direzioni.

Cosa significa per te

Se stai costruendo una proposta, la verifica della legittimazione al voto dei cessionari non è un adempimento accessorio: è l’operazione che determina il numeratore e il denominatore delle maggioranze. Una proposta approvata con il concorso di voti che non dovevano essere computati è una proposta esposta all’opposizione e al reclamo, anche a distanza di mesi. Su questo punto il lavoro è prima di tutto documentale: estrarre dal passivo le posizioni cedute, datare le cessioni rispetto alla sentenza di apertura, verificare l’iscrizione dei cessionari negli albi pertinenti. È il tipo di verifica che lo Studio Monardo imposta fin dall’inizio nella veste dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come avvocato cassazionista, perché è esattamente il materiale su cui poi si gioca l’eventuale reclamo e l’eventuale ricorso per cassazione, ed è anche il terreno in cui il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario fa la differenza, trattandosi quasi sempre di crediti bancari ceduti in blocco.


Seconda questione aperta: fin dove può spingersi la proposta sui creditori privilegiati

La questione

È la domanda che decide la sostenibilità economica dell’intera operazione. Se devo pagare integralmente tutti i privilegiati, molte proposte non stanno in piedi. La norma consente di non soddisfarli per intero, ma fissa un pavimento: non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni o dei diritti su cui insiste la causa di prelazione. Chi stabilisce quel valore? E posso negoziare con il singolo creditore ipotecario un trattamento diverso da quello che il piano prevede per la sua categoria?

Cosa hanno deciso i giudici

Il punto di partenza è il testo dell’articolo 240, comma 4, come riscritto dal correttivo del 2024: la soddisfazione non deve essere inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali, valore che deve risultare dalla relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell’albo dei revisori legali e designato dal tribunale. La modifica ha sostituito il precedente riferimento più ampio, ancorando il confronto al realizzo del singolo bene gravato. La conseguenza redazionale è immediata: la relazione del professionista indipendente non è un allegato di contorno, è l’atto che regge la legittimità del degrado.

Sul versante della negoziazione individuale, la Prima Sezione civile con l’ordinanza del 19 maggio 2025, n. 13331, ha esaminato un patto concluso direttamente fra il proponente il concordato e il creditore ipotecario, con cui quest’ultimo accettava il degrado al chirografo di una parte del proprio credito ipotecario. La Suprema Corte ha ritenuto che un simile accordo possa costituire una legittima deroga alla regola generale sul trattamento dei privilegiati, trattandosi di una disposizione posta a tutela del creditore prelatizio e di cui lo stesso può disporre. Il principio, calato nella pratica, significa che la rigidità del pavimento non è assoluta: è una tutela rinunciabile da chi ne è titolare, purché la rinuncia sia effettiva, consapevole e documentata.

Va poi considerato il trattamento dei creditori pubblici. Il correttivo del 2024 ha introdotto anche nel concordato della liquidazione giudiziale una forma di superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali: il tribunale può omologare quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento di quei creditori risulti conveniente rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale. È un meccanismo che cambia la strategia di redazione, perché rende possibile costruire proposte che non dipendono più integralmente dall’adesione del creditore pubblico, a condizione che il confronto con l’alternativa liquidatoria sia dimostrato e non asserito.

Se c’è contrasto

Il punto delicato è il perimetro della deroga pattizia. Un conto è l’accordo con il singolo creditore prelatizio che rinuncia a parte della propria collocazione preferenziale; altro conto sarebbe un’alterazione dell’ordine delle cause di prelazione imposta nel piano a creditori che non vi hanno consentito, che resta preclusa. L’orientamento prevalente consente la rinuncia individuale e vieta l’alterazione unilaterale: l’assunzione prudenziale è che ogni deroga debba essere accompagnata da una manifestazione di volontà scritta e specifica del creditore interessato, allegata alla proposta.

Cosa significa per te

Se sei il proponente, il trattamento dei privilegiati è il capitolo in cui si decide se la proposta è ammissibile o no. Non basta scrivere una percentuale: occorre che la relazione giurata del professionista indipendente costruisca il valore di realizzo bene per bene, al netto delle spese, e che il piano si confronti con quel numero. Se vuoi spingerti oltre quel pavimento, la strada non è il piano, è l’accordo scritto con il creditore che accetta il degrado. Se sei invece un creditore ipotecario destinatario di una proposta, il tuo primo controllo riguarda proprio quella relazione: un valore di realizzo sottostimato è il modo più semplice per far apparire conveniente una proposta che non lo è.


Terza questione aperta: che cosa può essere ceduto all’assuntore, e con quali parole

La questione

Il concordato con assuntore è la forma più diffusa nella pratica, perché consente di portare risorse esterne a fronte dell’acquisizione dell’attivo. Ma l’attivo di una liquidazione giudiziale non è fatto solo di beni: è fatto anche di azioni, pendenti o solo ipotizzabili, che in molti casi rappresentano la parte più consistente del valore. La domanda è duplice: che cosa si può cedere, e come va scritta la clausola perché regga.

Cosa hanno deciso i giudici

Il comma 5 dell’articolo 240 consente al creditore o al terzo proponente di prevedere la cessione, oltre che dei beni dell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Sono cedibili, in particolare, le azioni revocatorie concorsuali. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente letto il requisito della specifica indicazione come un requisito sostanziale, non formale: serve a permettere ai creditori di valutare che cosa stanno cedendo e a che prezzo.

Su questa base, Cass. n. 7960/2023 ha stabilito, come si è visto, che la cessione dell’azione revocatoria già autorizzata include la legittimazione dell’assuntore a esercitare anche l’azione volta a ottenere la restituzione dei frutti del bene alienato, una volta riconosciuta l’inefficacia dell’atto. L’orientamento si è consolidato nel senso che l’assuntore cessionario agisce in forza di un diritto proprio e succede non al debitore ma alla massa, con la conseguenza che gli atti e le situazioni non opponibili alla massa e al curatore non sono opponibili nemmeno a lui.

La giurisprudenza ha anche precisato che la cessione riguarda, di regola, le azioni già proposte alla data di deposito della proposta di concordato: è un limite che chi scrive deve conoscere, perché impone di coordinare il calendario delle iniziative del curatore con quello del deposito. Una proposta che contempli la cessione di azioni non ancora promosse si espone a una contestazione di indeterminatezza.

C’è poi un profilo che incide sul calcolo economico dell’operazione. Con l’ordinanza del 5 marzo 2025, n. 5882, la Sezione tributaria si è occupata del trattamento ai fini dell’imposta di registro del decreto di omologazione del concordato con terzo assuntore e del successivo decreto di trasferimento dei beni emesso dal giudice delegato, escludendo che quest’ultimo sia autonomamente assoggettabile all’imposta, perché gli effetti traslativi si producono già con l’omologazione. Per l’assuntore è un dato da mettere in conto fin dalla costruzione della proposta: il carico fiscale dell’operazione si determina in base alla natura dell’atto che produce il trasferimento, non al numero di provvedimenti che lo attuano.

Se c’è contrasto

La zona grigia riguarda l’ampiezza della nozione di “azione di pertinenza della massa”, che il diritto positivo non definisce. L’orientamento prevalente include senz’altro le revocatorie concorsuali; più discusse restano altre azioni, come quelle di responsabilità, che pure vengono comunemente cedute. L’assunzione prudenziale è di descrivere ciascuna azione con il suo titolo, le parti, il petitum e la causa petendi, e di chiedere al giudice delegato un’autorizzazione specifica per ciascuna, invece di affidarsi a formule riassuntive.

Cosa significa per te

La clausola di cessione è il punto in cui una proposta ben congegnata può perdere il suo valore principale. Se l’azione è descritta genericamente, rischi che l’autorizzazione non copra ciò che volevi acquisire e che la controparte revocata eccepisca il difetto di legittimazione nel giudizio proseguito. Scrivere la clausola significa, in concreto, aprire i fascicoli delle cause pendenti e trasferirne gli estremi nel ricorso, uno per uno.


La pronuncia più recente e rilevante: le garanzie atipiche sopravvivono alla risoluzione

La decisione che più di ogni altra sta ridisegnando il modo di costruire una proposta è l’ordinanza della Prima Sezione civile del 24 marzo 2026, n. 7059.

Il contesto è quello di un concordato omologato e poi risolto per inadempimento, con conseguente riapertura della procedura concorsuale. Il proponente aveva offerto, a sostegno della serietà della propria proposta, un vincolo di destinazione costituito su un immobile di sua proprietà: una forma di garanzia atipica, non riconducibile alle figure classiche del pegno, dell’ipoteca o della fideiussione, ma pensata proprio per rassicurare i creditori chiamati a votare. La domanda che si poneva era se quel vincolo, una volta venuto meno il concordato, cadesse con esso.

La Suprema Corte ha risposto che il vincolo non viene meno: la risoluzione del concordato non travolge la garanzia atipica, che continua a operare a vantaggio dei creditori anteriori che avevano aderito alla proposta. Nella stessa direzione si erano espresse le conclusioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione del 21 gennaio 2026, che aveva chiesto l’affermazione del principio secondo cui le garanzie offerte per assicurare la serietà della proposta non vengono meno per effetto della risoluzione o dell’annullamento della stessa.

La motivazione, tradotta in linguaggio piano, è questa: la garanzia non è un accessorio della proposta destinato a seguirne le sorti, ma è lo strumento con cui il proponente ha indotto i creditori a votare in un certo modo. Se cadesse insieme al concordato, l’affidamento che ha generato il voto resterebbe senza tutela proprio nel momento in cui quella tutela serve. Il principio protegge quindi i creditori che hanno aderito, e protegge la funzione stessa del meccanismo concordatario.

Lo stesso giorno, con l’ordinanza n. 7054, la Prima Sezione ha affrontato il profilo complementare: la riapertura della procedura chiusa a seguito dell’omologazione di un concordato presuppone necessariamente che quel concordato sia stato prima risolto o annullato. Non si può riaprire invocando le condizioni ordinarie di riapertura, perché finché il concordato è valido ed efficace i rapporti obbligatori restano cristallizzati nei termini stabiliti dalla proposta omologata. È un principio che vale come avvertimento per i creditori insoddisfatti: la strada non è l’istanza di riapertura, è l’azione di risoluzione.

Che cosa cambia rispetto a prima? Cambia il peso delle garanzie nella costruzione della proposta. Fino a queste decisioni, un creditore prudente poteva ritenere che una garanzia atipica offerta dal proponente fosse una promessa destinata a svuotarsi proprio nello scenario peggiore. Oggi quella garanzia ha una tenuta riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, e questo la rende uno strumento molto più efficace per conquistare il voto di creditori diffidenti. Per chi scrive la proposta, la ricaduta è diretta: vale la pena costruire con cura il presidio di garanzia, perché è un argomento che regge anche alla prova dell’inadempimento. Per chi vota, la ricaduta è altrettanto diretta: una proposta che non offre alcuna garanzia e una che ne offre una, oggi, non sono più paragonabili.


I principi applicati ai casi reali

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di comodo, non casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare come i principi appena esaminati si traducono in numeri e in date.

Prima ipotesi — la verifica delle maggioranze con crediti ceduti. Liquidazione giudiziale aperta con sentenza del 14 febbraio 2024. Passivo esecutivo: 4.317.000 € complessivi, di cui 1.186.000 € di privilegio e 3.131.000 € di chirografo. All’interno del chirografo, 912.000 € sono riferiti a tre posizioni bancarie cedute in blocco il 9 settembre 2024, quindi dopo l’apertura, a un veicolo di cartolarizzazione non iscritto all’albo degli intermediari finanziari. Un terzo deposita proposta di concordato il 3 marzo 2026; il giudice delegato fissa in venti giorni il termine per il dissenso. Alla scadenza pervengono dichiarazioni di dissenso per 1.402.000 €, di cui 912.000 € provenienti proprio dal veicolo. Alla luce di Cass. 3220/2025, quei 912.000 € non attribuiscono diritto di voto e vanno espunti dal denominatore: la base di calcolo scende a 2.219.000 € di crediti ammessi al voto nel chirografo, il dissenso computabile si riduce a 490.000 €, e il meccanismo del silenzio-assenso porta la proposta ampiamente sopra la maggioranza. Se invece lo stesso veicolo si fosse iscritto all’albo prima del voto, il conteggio sarebbe stato opposto e la proposta sarebbe stata respinta. La differenza fra approvazione e rigetto, in questa ipotesi, sta in una verifica documentale di dieci minuti fatta prima del deposito.

Seconda ipotesi — il pavimento dei privilegiati e l’accordo individuale. Immobile gravato da ipoteca di primo grado per 740.000 €. La relazione giurata del professionista indipendente designato dal tribunale stima il valore di mercato in 418.000 €, da cui vanno detratti 37.400 € di spese di procedura inerenti al bene e 11.600 € di quota parte delle spese generali: il valore di realizzo rilevante è quindi 369.000 €. Una proposta che offrisse al creditore ipotecario 310.000 € sarebbe inammissibile, perché scende sotto il pavimento fissato dall’articolo 240, comma 4. La stessa proposta diventa però percorribile se il creditore ipotecario, con atto scritto allegato al ricorso, accetta di degradare al chirografo 59.000 € del proprio credito, nella logica validata da Cass. 13331/2025: in quel caso la deroga non è imposta dal piano, è disposta dal titolare della prelazione. La clausola che regge non è quella scritta nel piano: è l’adesione firmata dal creditore.

Terza ipotesi — garanzia atipica e scenario di inadempimento. Proposta con assuntore che prevede il pagamento di 1.240.000 € in tre rate: 620.000 € entro sessanta giorni dall’omologazione definitiva, 310.000 € entro dodici mesi, 310.000 € entro ventiquattro mesi. A sostegno, l’assuntore costituisce un vincolo di destinazione su un immobile di sua proprietà stimato 540.000 €. Il concordato viene omologato con decreto del 6 aprile 2026; la prima rata viene pagata, le successive no. I creditori chiedono la risoluzione e la procedura viene riaperta. Alla luce di Cass. 7059/2026, il vincolo di destinazione non cade con il concordato risolto: i creditori anteriori che avevano aderito alla proposta continuano a beneficiare di quella forma di tutela sull’immobile. Se invece l’assuntore avesse offerto solo impegni personali senza alcun presidio reale, la riapertura della procedura avrebbe restituito ai creditori un patrimonio concorsuale e nulla più. La differenza fra i due scenari è di 540.000 €, e si è decisa nel momento in cui la proposta è stata scritta. Va aggiunto che, per Cass. 7054/2026, i creditori non avrebbero potuto chiedere direttamente la riapertura: la risoluzione era il passaggio obbligato.


La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue riepiloga tutte le decisioni richiamate nel corpo dell’articolo, con gli estremi, la questione decisa e la ricaduta sulla redazione o sulla valutazione di una proposta di concordato. È lo strumento da tenere accanto mentre si scrive il ricorso: ogni riga corrisponde a una scelta redazionale che va presa consapevolmente.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7059Sorte della garanzia atipica dopo la risoluzioneIl vincolo di destinazione costituito dal proponente non viene meno con la risoluzione del concordatoConviene costruire presidi di garanzia reali: reggono anche nello scenario peggiore
Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7054Riapertura della procedura chiusa con concordatoLa riapertura presuppone la previa risoluzione o l’annullamento del concordatoI creditori insoddisfatti devono agire per la risoluzione, non per la riapertura
Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258Voto del terzo proponente e delle società correlateQuel voto non va escluso dal computo delle maggioranzeLe esclusioni dal voto sono solo quelle previste dalla legge
Procura Generale presso la Cassazione, 21 gennaio 2026Garanzie offerte e risoluzione o annullamentoLe garanzie poste a presidio della serietà della proposta non vengono menoConferma la linea poi accolta dalla Corte
Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843Voto dissenziente illegittimamente esclusoIl creditore pretermesso può opporsi all’omologazione senza motivare, salvo abuso del dirittoUn conteggio errato espone il concordato all’opposizione
Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337Effetti dell’omologazione definitivaOmologa definitiva e conto di gestione determinano la chiusura e l’avvio della fase esecutiva, con permanenza della legittimazione del curatoreIl piano deve regolare i ruoli nella fase esecutiva
Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331Patto con il creditore ipotecarioÈ ammissibile il degrado al chirografo concordato con il titolare della prelazioneLa deroga al pavimento passa dall’accordo scritto, non dal piano
Cass. civ., Sez. V tributaria, 5 marzo 2025, n. 5882Imposta di registro su omologa e trasferimentoIl decreto di trasferimento non è autonomamente assoggettabile, producendo l’omologa gli effetti traslativiIl carico fiscale va calcolato sull’atto che trasferisce
Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2025, n. 8365Termini in materia di concordato e legittimazione del curatoreRibadisce la tassatività del termine e affronta la chiusura in pendenza del giudizio di legittimitàNessuna elasticità sui termini di impugnazione
Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220Voto dei cessionari di crediti dopo l’aperturaLe società di cartolarizzazione non iscritte all’albo ex art. 106 TUB sono escluse dal votoDetermina numeratore e denominatore delle maggioranze
Trib. Massa, 10 febbraio 2025Disciplina applicabile alle procedure anterioriAlla proposta riferita a procedura aperta prima del 15 luglio 2022 si applica la legge fallimentarePrima verifica da fare: quale regime governa il ricorso
Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2024, n. 6435Pluralità di proposte e inammissibilità di quella omologataLe altre proposte possono essere rimesse al tribunale per l’immediato rinnovo del votoDepositare una proposta concorrente ha un valore anche residuale
Cass. civ., 2023, n. 27328Sospensione feriale e reclamo contro l’omologaAl termine di reclamo non si applica la sospensione dal 1° al 31 agostoNessun giorno guadagnato in agosto
Cass. civ., Sez. I, 2023, n. 7960Cessione dell’azione revocatoria all’assuntoreLa cessione dell’azione già autorizzata include la pretesa restitutoria dei fruttiL’azione va identificata con precisione nel ricorso
Cass. civ., 2007, n. 4766Chiusura della procedura e azioni ceduteLa chiusura non rende improcedibili le revocatorie cedute: l’assuntore succede a titolo particolareVa coordinato il subentro processuale con la chiusura
Trib. Milano, poteri del giudice delegatoControllo sulla ritualità della propostaIl giudice delegato può arrestare il procedimento di fronte a una proposta illegittimaIl vero filtro precede il voto

La sintesi operativa

Dall’insieme delle decisioni esaminate si ricavano alcuni principi pratici, che valgono come lista di controllo per chi scrive o per chi riceve una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale.

  • Verifica per prima cosa quale disciplina si applica. Procedura aperta prima del 15 luglio 2022 significa legge fallimentare anche per il concordato, come ha chiarito il Tribunale di Massa il 10 febbraio 2025: il ricorso va scritto sulla norma giusta.
  • Mappa la legittimazione al voto prima del deposito, non dopo. Cass. 3220/2025 esclude dal voto i cessionari non iscritti all’albo degli intermediari finanziari: quella verifica cambia le maggioranze.
  • Non costruire esclusioni dal voto per via interpretativa. Cass. 2258/2026 ha rifiutato di neutralizzare il voto del terzo proponente e delle società correlate: valgono solo le esclusioni previste dalla legge.
  • Fai reggere il trattamento dei privilegiati sulla relazione giurata del professionista indipendente designato dal tribunale. È quel documento, non il piano, a stabilire il pavimento sotto il quale la proposta diventa inammissibile.
  • Se vuoi scendere sotto quel pavimento, procurati l’adesione scritta del creditore. Cass. 13331/2025 ammette il degrado concordato con il titolare della prelazione, non quello imposto dal piano.
  • Descrivi ogni azione ceduta con oggetto, parti e fondamento. La norma lo impone e Cass. 7960/2023 mostra che è l’identificazione dell’azione a sostenere tutto ciò che ne deriva, frutti compresi.
  • Coordina chiusura della procedura e subentro processuale. Per Cass. 4766/2007 l’assuntore succede a titolo particolare: la continuità del giudizio dipende da come è scritta la clausola.
  • Regola i ruoli della fase esecutiva. Cass. 13337/2025 conferma che dopo l’omologa definitiva il curatore conserva una legittimazione anche processuale: la sovrapposizione con l’assuntore va prevenuta nel piano.
  • Offri una garanzia reale o atipica se vuoi conquistare voti diffidenti. Cass. 7059/2026 ne ha riconosciuto la tenuta anche dopo la risoluzione del concordato.
  • Non contare sulla sospensione feriale. Per Cass. 27328/2023 il termine di reclamo contro l’omologa corre anche fra il 1° e il 31 agosto.
  • Se sei un creditore insoddisfatto, agisci per la risoluzione. Cass. 7054/2026 esclude che si possa riaprire la procedura senza prima rimuovere il concordato.
  • Deposita la tua proposta anche se un’altra è già in corsa. Dopo il correttivo del 2024 tutte le proposte vanno di regola sottoposte ai creditori, e Cass. 6435/2024 mostra che la proposta non omologata può tornare utile se quella omologata cade.

Le domande sul «quindi in pratica?»

Posso presentare la proposta io che sono il debitore? Sì, ma con due limiti temporali e uno economico. Non prima che sia trascorso un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, e non dopo che siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. In più, la proposta tua, delle società cui partecipi e di quelle sottoposte a comune controllo è ammissibile solo se prevede un apporto di risorse che incrementi il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. Creditori e terzi, invece, possono muoversi anche prima dell’esecutività dello stato passivo, purché la contabilità consenta al curatore di predisporre l’elenco provvisorio dei creditori.

Se non rispondo alla comunicazione del curatore, che cosa succede al mio voto? Vale come voto favorevole. Il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per far pervenire in cancelleria le dichiarazioni di dissenso, e il silenzio è trattato come adesione. È il motivo per cui, nel concordato della liquidazione giudiziale, l’inerzia del creditore è una scelta a tutti gli effetti.

Il mio voto è stato escluso dal conteggio: posso ancora fare qualcosa? Sì. Cass. 22843/2025 ha affermato che il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso, e che risulti potenzialmente determinante, può proporre opposizione all’omologazione senza dover dimostrare un maggior vantaggio ricavabile dalla prosecuzione della liquidazione, e senza obbligo di motivare l’opposizione. L’unico limite è l’abuso del diritto legato al mercato di voto.

Sono creditore ipotecario e la proposta mi offre meno del valore del bene: è legittima? Dipende da che cosa dice la relazione giurata del professionista indipendente designato dal tribunale. Il pavimento non è il valore nominale del tuo credito né il valore lordo del bene, ma il realizzo stimato al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali. Se la proposta scende sotto quel numero senza il tuo consenso scritto, è inammissibile; se invece sei tu ad aver accettato il degrado, Cass. 13331/2025 conferma che l’accordo è efficace.

Il concordato è stato omologato ma l’assuntore non paga: posso chiedere la riapertura della procedura? Non direttamente. Cass. 7054/2026 ha chiarito che la riapertura presuppone la previa risoluzione o l’annullamento del concordato: finché il concordato resta valido ed efficace, i rapporti obbligatori sono cristallizzati dalla proposta omologata. La strada è l’azione di risoluzione. E se il proponente aveva costituito una garanzia atipica, come un vincolo di destinazione su un proprio immobile, Cass. 7059/2026 conferma che quella garanzia continua a operare a vantaggio dei creditori anteriori aderenti anche dopo la risoluzione.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio applica al tuo fascicolo gli orientamenti che hai letto sopra, con interventi specifici e verificabili.

  1. Verifichiamo il regime applicabile confrontando la data della sentenza di apertura con il 15 luglio 2022, perché da quella data dipende se il ricorso va costruito sugli articoli 240 e seguenti del Codice della crisi o sugli articoli 124 e seguenti della legge fallimentare.
  2. Ricostruiamo l’elenco dei legittimati al voto estraendo dal passivo le posizioni cedute, datando ogni cessione rispetto all’apertura della procedura e verificando l’iscrizione dei cessionari all’albo degli intermediari finanziari, secondo il criterio fissato da Cass. 3220/2025.
  3. Calcoliamo le maggioranze in via prognostica prima del deposito, simulando numeratore e denominatore nelle diverse ipotesi di ammissione o esclusione delle posizioni dubbie, e indicando la soglia oltre la quale la proposta regge.
  4. Costruiamo il trattamento dei creditori privilegiati leggendo e contestando, dove occorre, la relazione giurata del professionista indipendente, e ricalcolando il valore di realizzo al netto delle spese inerenti al bene e della quota parte delle spese generali.
  5. Negoziamo e formalizziamo gli accordi individuali di degrado con i creditori prelatizi disponibili, redigendo l’atto di adesione da allegare al ricorso secondo lo schema validato da Cass. 13331/2025.
  6. Redigiamo le clausole di cessione delle azioni di pertinenza della massa aprendo i fascicoli delle cause pendenti e trasferendone nel ricorso estremi, parti, petitum e causa petendi, così da soddisfare il requisito della specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa.
  7. Progettiamo il presidio di garanzia scegliendo fra garanzie tipiche e atipiche in funzione del profilo dei creditori da convincere, alla luce della tenuta che Cass. 7059/2026 ha riconosciuto al vincolo di destinazione anche dopo la risoluzione.
  8. Predisponiamo la memoria di opposizione all’omologazione quando assistiamo un creditore pretermesso o dissenziente, e il ricorso per l’omologa nel termine di dieci giorni dalla comunicazione quando assistiamo il proponente.
  9. Gestiamo il reclamo contro il decreto di omologazione calcolando il termine senza applicare la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, esclusa in questa materia da Cass. 27328/2023.
  10. Seguiamo la fase esecutiva e il contenzioso successivo, dalla domanda di risoluzione per inadempimento all’escussione delle garanzie, coordinando i rapporti con il curatore che conserva legittimazione anche processuale secondo Cass. 13337/2025.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: gli orientamenti che hai letto in questa guida sono orientamenti di legittimità, e una proposta che li ignora viene smontata esattamente nella sede in cui sono stati formati. Impostare il ricorso al giudice delegato sapendo già come quella clausola verrà letta in Corte d’appello e in Cassazione è ciò che distingue una proposta che regge da una proposta che si ferma al primo reclamo. Accanto a questa, nel concordato della liquidazione giudiziale pesa l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, perché la proposta nasce da una trattativa con curatore, comitato dei creditori e creditori di peso prima ancora di diventare un atto.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale del passivo fino all’eventuale giudizio di cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna consegna del fascicolo a terzi nel passaggio da un grado all’altro. Sul singolo caso lavorano insieme avvocati e commercialisti: il calcolo delle maggioranze, la lettura della relazione giurata sul valore di realizzo e la costruzione del piano finanziario dell’assuntore non sono operazioni che si possano separare dal lavoro giuridico, e nello Studio vengono svolte sullo stesso fascicolo e nello stesso momento.


Scrivere una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale significa comporre un atto che dovrà superare tre filtri diversi: il controllo tecnico-giuridico del giudice delegato, il voto dei creditori e, molto spesso, il vaglio del reclamo. Chi la redige guardando solo al testo dell’articolo 240 sta lavorando su un terzo della materia. Il resto lo hanno scritto le decisioni di legittimità degli ultimi anni, ed è lì che si decide se una clausola regge.

È la ragione per cui lo Studio Monardo è specializzato proprio su questo terreno: la qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo significa che la proposta viene costruita fin dalla prima riga con in mente il grado in cui quegli orientamenti si formano, e la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa che la stessa proposta viene costruita anche come operazione da far accettare a interlocutori reali, non solo come atto da depositare. Non promettiamo esiti: analizziamo il passivo, verifichiamo le legittimazioni, costruiamo il piano e lo difendiamo in ogni grado.

📩 Non lasciare che siano i termini a decidere per te: il termine per proporre la proposta, quello per il dissenso, quello per l’opposizione e quello per il reclamo corrono tutti in fretta e alcuni non si fermano nemmeno ad agosto. Scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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