Debiti Fiscali Nel Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Come Funziona La Transazione Con Erario E Inps

La maggior parte delle proposte di concordato nella liquidazione giudiziale che si arenano sul debito fiscale non fallisce perché il Fisco è irragionevole: fallisce perché chi le ha costruite ha applicato al concordato “finale” regole scritte per un’altra procedura. È un errore quasi invisibile, perché nasce da una buona intenzione — replicare lo schema collaudato della transazione fiscale del concordato preventivo — e si scopre troppo tardi, quando il tribunale ha già fissato il termine per le opposizioni e l’attestazione che si ha in mano risponde alla domanda sbagliata.

Gli errori che vediamo ripetersi, in ordine di gravità e di frequenza, sono sei:

  1. Presentare una “transazione fiscale” ex art. 63 o ex art. 88 CCII dentro una procedura che non la prevede.
  2. Attestare la convenienza rispetto al parametro sbagliato, dimenticando la riscrittura dell’art. 245, comma 5, CCII.
  3. Falcidiare il credito privilegiato di Erario e INPS senza rispettare il limite del valore di liquidazione e senza classare la parte degradata.
  4. Ignorare i debiti fiscali maturati durante la procedura e i tributi che la procedura stessa genera.
  5. Trattare l’INPS come se fosse l’Agenzia delle Entrate, con la stessa struttura di credito e la stessa filiera decisionale.
  6. Credere che il “no” dei creditori pubblici chiuda la partita — oppure, all’opposto, che l’omologazione forzosa sia un automatismo.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa materia perché la materia è, per sua natura, doppia: concorsuale e tributaria insieme. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — l’abilitazione che riguarda proprio la valutazione comparativa degli strumenti di regolazione della crisi per le imprese gravate da debiti verso enti pubblici — ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, dove avvocati e commercialisti ricostruiscono la posizione fiscale e contributiva mentre si costruisce la proposta. È la combinazione che serve qui: chi conosce solo il Codice della crisi sbaglia il trattamento del credito erariale, chi conosce solo il diritto tributario sbaglia la procedura.

📩 Se stai valutando una proposta di concordato in una liquidazione giudiziale già aperta e il passivo fiscale o contributivo è la parte che non torna, non lasciare che sia il calendario a decidere per te: scrivici ora, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono in fondo a questa pagina.


Errore 1 — Presentare una “transazione fiscale” in una procedura che non la contempla

L’errore

La proposta di concordato è pronta. Il professionista che ha seguito l’impresa prima dell’apertura della liquidazione giudiziale prepara, per abitudine, il fascicolo che conosce: proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi, deposito presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, copia alla Direzione INPS, attesa del riscontro. Poi comincia il conto alla rovescia di un termine che, in questa procedura, nessuna norma prevede. Nel frattempo il curatore ha già chiesto al giudice delegato di fissare le operazioni di voto.

Perché è un errore

Il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli artt. 240 e seguenti CCII e non contiene alcun rinvio all’art. 88 CCII, che regola il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo, né all’art. 63 CCII, che regola la transazione su crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione. Non si tratta di una dimenticanza del legislatore: è una scelta coerente con la struttura della procedura. Nel concordato preventivo la transazione fiscale è un sub-procedimento che si innesta su una proposta formulata dal debitore ancora in bonis; qui la proposta può venire dai creditori o dai terzi, il patrimonio è già nelle mani del curatore e il confronto con l’alternativa liquidatoria non è un’ipotesi da attestare, è la realtà in corso.

La disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale, come è stato osservato subito dopo il correttivo, non prevede per la definizione con il Fisco un procedimento analogo a quello del concordato preventivo. Erario e INPS sono creditori come gli altri: votano ai sensi dell’art. 243 CCII, le maggioranze si calcolano ai sensi dell’art. 244 CCII, e il loro eventuale dissenso trova risposta nell’art. 245, comma 5, secondo periodo, CCII. Non c’è un atto transattivo da negoziare, non c’è un ufficio che “aderisce”, non c’è un termine di novanta giorni che faccia maturare un silenzio qualificato.

Le conseguenze

La prima conseguenza è il tempo perso, e nel concordato “finale” il tempo è la risorsa più scarsa: la proposta del debitore, delle società a cui partecipa o di società sottoposte a comune controllo è ammessa solo dopo un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (art. 240, comma 1, CCII). Chi consuma mesi in attesa di un’adesione che la legge non richiede può trovarsi fuori dalla finestra utile.

La seconda è più insidiosa. Chi imposta il fascicolo come una transazione fiscale finisce per scrivere una proposta condizionata al consenso del creditore pubblico: percentuali che “si applicano in caso di adesione”, clausole di risoluzione legate al mancato assenso, piani di pagamento costruiti su un accordo che non esiste. Una proposta così è fragile davanti alle opposizioni, perché mostra di non reggersi sulle proprie gambe.

Cosa fare invece

La proposta va costruita come proposta concordataria pura, ai sensi dell’art. 240 CCII, trattando il credito fiscale e contributivo con gli strumenti che quella norma mette a disposizione: suddivisione in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati tra classi, ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni, accollo o altre operazioni straordinarie. Il canale di comunicazione con Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS resta fondamentale, ma cambia natura: non si chiede un’adesione, si mette l’ente in condizione di valutare correttamente la convenienza prima di esprimere il voto, perché un voto contrario espresso su dati incompleti è un problema che poi si scarica sull’omologazione.

Questo significa, in concreto: ricostruire il credito ammesso allo stato passivo distinguendolo per titolo e per grado di privilegio, allegare il raffronto con il realizzo atteso dalla prosecuzione della liquidazione, e anticipare agli uffici gli elementi che l’ente dovrà verificare. È un lavoro di trasparenza, non di negoziazione.

Il dettaglio che pochi conoscono

Esiste un terreno dove la confusione è legittima, ed è il motivo per cui l’errore è così diffuso: il correttivo del 2024 ha effettivamente portato nella liquidazione giudiziale il meccanismo dell’omologazione nonostante il dissenso dei creditori pubblici, sostituendo il comma 5 dell’art. 245 CCII. Ciò che è stato importato è l’esito — la possibilità che il tribunale ometta di dare peso decisivo al “no” del Fisco — non il procedimento. È una differenza che cambia tutto il fascicolo: chi legge i commenti che parlano di “transazione fiscale con cram down anche nella liquidazione giudiziale” deve ricordare che la formula è una sintesi giornalistica di un meccanismo che, tecnicamente, non passa da alcuna transazione.


Errore 2 — Attestare la convenienza rispetto al parametro sbagliato

L’errore

L’attestazione c’è, è firmata da un professionista indipendente, ed è anche ben fatta. Dice che il trattamento offerto all’Agenzia delle Entrate è migliore rispetto “alle alternative concretamente praticabili”, e sviluppa il confronto con un ipotetico scenario di cessione d’azienda che il curatore aveva valutato due anni prima. Il creditore pubblico vota contro. In sede di omologazione il tribunale chiede su quale base dovrebbe superare quel voto, e la risposta non c’è.

Perché è un errore

Il comma 5 dell’art. 245 CCII, nella versione in vigore dal 28 settembre 2024, è costruito su un parametro preciso e uno solo. Nel caso di contestazione della convenienza da parte di un creditore appartenente a una classe dissenziente, il tribunale omologa se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. E allo stesso modo il tribunale provvede in caso di voto contrario dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando quel voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 244, comma 1, CCII e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all’art. 240, comma 4, CCII, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti è conveniente rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.

La versione precedente della norma usava, per l’opposizione di convenienza, il riferimento generico alle “alternative concretamente praticabili”. Il correttivo lo ha sostituito proprio per eliminare l’incertezza: l’alternativa, qui, è una sola ed è già in corso. Non si confronta la proposta con scenari di risanamento immaginari, la si confronta con ciò che i creditori ricaverebbero se la liquidazione giudiziale proseguisse fino alla fine.

Le conseguenze

Senza un’attestazione tarata sul confronto con la prosecuzione della liquidazione giudiziale, il tribunale non ha il presupposto tecnico per omologare nonostante il voto contrario del Fisco o dell’INPS, e la proposta cade anche quando nel merito era migliore dell’alternativa liquidatoria. È la conseguenza più grave di tutto l’articolo, perché è irreparabile nel breve periodo: la relazione va rifatta, i tempi si allungano e, nel frattempo, il curatore prosegue la liquidazione dei beni che la proposta presupponeva ancora in massa.

C’è poi una conseguenza più sottile. Un’attestazione che sposta il confronto su scenari alternativi espone il proponente all’accusa di avere costruito un raffronto di comodo, e offre al creditore pubblico opponente un argomento facile: se il perimetro del confronto è arbitrario, lo è anche il risultato.

Cosa fare invece

L’attestazione va impostata come una comparazione a due colonne: da un lato il realizzo atteso dalla prosecuzione della liquidazione giudiziale, al netto delle spese di procedura e dei crediti prededucibili e tenuto conto dei tempi effettivi di realizzo; dall’altro il soddisfacimento offerto dalla proposta allo stesso creditore, alla stessa data e con la stessa misura di attualizzazione. Sul lato liquidatorio vanno valorizzati tutti gli elementi che il curatore ha già acquisito: esiti delle vendite tentate, stime aggiornate, azioni recuperatorie di pertinenza della procedura e loro ragionevole prospettiva di realizzo, costo e durata dei contenziosi pendenti.

La relazione del professionista indipendente di cui all’art. 240, comma 4, CCII diventa il perno dell’intera architettura, perché è la stessa norma sull’omologazione a richiamarla espressamente come base del giudizio di convenienza. Non è un allegato di cortesia: è il documento su cui il tribunale appoggia il potere di superare il dissenso.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il parametro non è solo quantitativo. Nel ragionamento della giurisprudenza di legittimità sul meccanismo gemello previsto per il concordato preventivo, il giudizio che il tribunale è chiamato a compiere riguarda la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore: la Corte di cassazione, con la pronuncia n. 10723/2026, ha escluso che il comportamento fiscale pregresso possa trasformarsi in un filtro morale all’omologazione forzosa. È un principio che vale a maggior ragione nel concordato “finale”, dove la proposta può provenire da un terzo che con quel comportamento non ha nulla a che vedere.


Errore 3 — Falcidiare il privilegio di Erario e INPS senza rispettare il limite di legge e senza classare la parte degradata

L’errore

La proposta offre il 18% a tutti i crediti tributari e contributivi, privilegiati e chirografari insieme, in un’unica classe chiamata “creditori pubblici”. Nessuna relazione giurata sul valore dei beni gravati, nessuna distinzione tra la quota che il privilegio copre e quella che il privilegio non copre. Sembra una semplificazione ragionevole: in fondo l’attivo è quello che è.

Perché è un errore

L’art. 240 CCII consente che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, ma a una condizione sostanziale precisa: il piano deve prevedere la loro soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, valore che deve risultare dalla relazione giurata di un professionista indipendente. Il trattamento del credito privilegiato, in altre parole, non è libero: è ancorato al valore della garanzia.

Per i crediti erariali e contributivi questo significa fare i conti con privilegi generali mobiliari: IVA e imposte dirette trovano collocazione ai sensi dell’art. 2752 c.c., i contributi dovuti agli istituti previdenziali ai sensi dell’art. 2753 c.c., mentre gli accessori seguono il regime più restrittivo dell’art. 2754 c.c. e le sanzioni civili restano, secondo l’impostazione prevalente, al chirografo. Un privilegio generale mobiliare si misura sul ricavato dei beni mobili al netto di quanto spetta ai privilegi di grado anteriore secondo l’ordine dell’art. 2778 c.c.: se quel ricavato è incapiente, la parte non coperta degrada al chirografo.

E qui scatta il secondo profilo: la quota degradata non può essere confusa con il resto. L’art. 240 CCII consente la suddivisione in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e la parte di credito privilegiato che degrada al chirografo ha una posizione giuridica che non coincide né con quella del privilegio residuo né con quella del chirografo originario.

Le conseguenze

Le conseguenze sono due e viaggiano in direzioni opposte. La prima: un creditore pubblico che riceve meno di quanto il privilegio gli garantirebbe sul valore dei beni gravati ha in mano un’opposizione fondata, e il tribunale non può superarla con il giudizio di convenienza, perché il limite dell’art. 240 CCII è un presupposto di legittimità della proposta, non una questione di merito economico.

La seconda riguarda il voto, ed è quella che fa più danni silenziosi: se le classi sono costruite male, la maggioranza va calcolata su un perimetro sbagliato, e un errore di classamento può rendere determinante un voto che non lo era o, viceversa, far perdere il concordato per una classe mancante. Il concordato è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, ove siano previste diverse classi, se quella maggioranza si verifica anche nel maggior numero di classi (art. 244, comma 1, CCII). Spostare un milione di euro di credito erariale dalla classe giusta a quella sbagliata può ribaltare l’esito.

Cosa fare invece

Prima di scrivere una sola percentuale, va costruita la matrice del passivo fiscale e contributivo: per ciascun credito ammesso, titolo, annualità, importo, natura (imposta, contributo, sanzione, interesse), grado di privilegio e quota capiente sul valore dei beni gravati. Solo dopo si decide il trattamento, e il trattamento deve essere scritto in modo che un terzo possa verificarlo senza rifare i calcoli da capo. La parte degradata va collocata in una classe dedicata, con il suo trattamento e il suo diritto di voto; la parte capiente va pagata nei limiti che il privilegio impone.

Sul rapporto tra crediti tributari e contributivi privilegiati e regole distributive la Corte di cassazione si era già misurata nel regime della legge fallimentare con la sentenza n. 17155 del 26 maggio 2022, definendo condizioni e limiti entro cui quei crediti possono essere soddisfatti nel concordato senza un’applicazione rigidamente gerarchica dell’ordine delle cause di prelazione: è la cornice dentro cui ogni proposta deve muoversi.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il tema dell’IVA merita una riga a parte, perché molti professionisti ragionano ancora con il riflesso condizionato dell’art. 182-ter l.f. e della sua regola di intangibilità, affermata dalla Corte di cassazione con le sentenze nn. 22931 e 22932 del 4 novembre 2011. Quel divieto nacque in un contesto normativo oggi superato: la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 7 aprile 2016 nella causa C-546/14, ha escluso che il diritto dell’Unione imponga l’intangibilità del credito IVA nelle procedure concorsuali, quando un esperto indipendente attesti che il credito non riceverebbe un trattamento migliore nell’alternativa liquidatoria. Nel concordato nella liquidazione giudiziale l’IVA segue quindi il regime comune del suo privilegio e il limite del valore di liquidazione: non è un credito intoccabile, ma non è neppure un credito come un altro, perché il suo grado di privilegio incide sul calcolo della capienza.


Errore 4 — Ignorare i debiti fiscali maturati dentro la procedura e i tributi che la procedura stessa genera

L’errore

Il passivo fiscale viene letto sullo stato passivo e nient’altro. Tutto ciò che è accaduto dopo la sentenza di apertura — l’IVA sulle vendite dei beni, le ritenute operate sui compensi, l’IMU sugli immobili ancora in massa, le imposte che l’omologazione stessa farà nascere — resta fuori dalla proposta, perché “quelli non sono crediti concorsuali”. Formalmente è vero. Praticamente, è il modo più rapido per rendere il concordato inattuabile il giorno dopo l’omologazione.

Perché è un errore

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, ma non cancella né falcidia ciò che è sorto dopo. I debiti tributari maturati in corso di procedura hanno natura prededucibile o comunque extraconcorsuale e vanno soddisfatti integralmente: se la proposta non li quantifica e non li copre, la copertura finanziaria del piano è semplicemente falsa, e lo diventa in modo verificabile già in sede di parere del curatore, che l’art. 241 CCII chiama a pronunciarsi sul presumibile risultato della liquidazione e sulle garanzie offerte.

C’è poi il capitolo delle imposte generate dall’operazione concordataria. Il decreto di omologazione di un concordato con terzo assuntore è un atto fiscalmente rilevante: la Corte di cassazione ha affermato che esso sconta l’imposta di registro in misura proporzionale, precisando però che l’importo del passivo accollato dall’assuntore non entra nella base imponibile, che va calcolata sul valore effettivo degli attivi trasferiti. Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13 del 19 febbraio 2025, che ha esaminato il trattamento ai fini del registro del decreto di omologa estendendo il ragionamento alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, istituto che sul piano sostanziale non presenta differenze rispetto al concordato fallimentare.

Le conseguenze

La prima conseguenza è l’inattuabilità. Un piano che non copre la fiscalità corrente e i tributi dell’operazione si scontra con la realtà alla prima scadenza utile, e il concordato inadempiuto espone alla risoluzione ai sensi dell’art. 250 CCII, con riapertura della liquidazione giudiziale. Il proponente che abbia già eseguito pagamenti parziali si trova così ad aver pagato senza aver ottenuto la chiusura, e i creditori tornano al punto di partenza con un attivo ridotto.

La seconda conseguenza riguarda l’assuntore. Chi assume le passività concordatarie senza aver mappato la fiscalità generata dall’operazione si ritrova con un costo che non aveva messo a bilancio, e che incide proprio sulla convenienza che aveva calcolato per decidere se presentare la proposta.

La terza riguarda il credito IVA: la gestione delle compensazioni dentro la liquidazione giudiziale è un terreno dove la prassi dell’amministrazione finanziaria è restrittiva, e dare per scontato che un credito IVA maturato possa essere utilizzato in compensazione con debiti di periodi diversi è un’assunzione che va verificata prima, non dopo.

Cosa fare invece

La proposta va accompagnata da un prospetto della fiscalità di procedura che distingua tre blocchi: debiti tributari anteriori ammessi al passivo, debiti tributari sorti dopo l’apertura e da soddisfare integralmente, imposte generate dall’esecuzione del concordato. Ogni blocco ha una fonte di copertura dedicata e dichiarata. Il prospetto va condiviso con il curatore prima del deposito, perché è il curatore a conoscere i movimenti della procedura e a dover esprimere il parere sulle garanzie offerte.

È il punto in cui la composizione della squadra professionale conta più della singola competenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la ricostruzione della fiscalità di procedura e la costruzione giuridica della proposta avanzano in parallelo, non in sequenza. È l’unico modo per evitare che il piano venga scritto su numeri che il fisco corrente smentisce.

Il dettaglio che pochi conoscono

Esiste un effetto che quasi nessuno considera al momento di valutare la convenienza: l’adempimento del debito tributario in sede concorsuale produce conseguenze anche sul versante penale. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 35840/2025, ha affermato che in materia di confisca del profitto dei reati tributari l’integrale adempimento del debito d’imposta intervenuto in sede concorsuale impedisce la sopravvivenza dell’ablazione, per assenza di giusta causa e nel rispetto del principio di proporzionalità. Di segno opposto, e altrettanto importante da conoscere, la pronuncia della Terza Sezione penale n. 1043 del 10 gennaio 2025, secondo cui l’omologazione di per sé non esclude la configurabilità dell’omesso versamento di ritenute certificate né impedisce il sequestro preventivo. Il punto, per chi costruisce la proposta, è che il trattamento del debito fiscale ha un peso che eccede il perimetro concorsuale.


Errore 5 — Trattare l’INPS come se fosse l’Agenzia delle Entrate

L’errore

Nel fascicolo c’è una sola voce: “debiti verso enti pubblici”. Dentro ci sono imposte, contributi, sanzioni tributarie e sanzioni civili, tutte trattate con la stessa percentuale e inserite nella stessa classe. La comunicazione viene inviata all’Agenzia delle Entrate e, per conoscenza, a un indirizzo generico dell’INPS. Quando arriva il verbale delle votazioni, il voto dell’Istituto è contrario e la motivazione cita una posta che nel piano non compariva nemmeno.

Perché è un errore

Il credito contributivo ha una struttura sua. I contributi previdenziali e assistenziali, gli accessori diversi dalle sanzioni e le sanzioni civili occupano posizioni diverse nell’ordine dei privilegi, e il contributo per il quale si offre una percentuale non è la stessa cosa della sanzione civile che lo accompagna. Chi applica una percentuale unica al monte complessivo, nel migliore dei casi paga troppo su ciò che è chirografario e troppo poco su ciò che è privilegiato; nel peggiore, costruisce un trattamento che viola il limite dell’art. 240 CCII sulla quota capiente.

C’è poi un secondo livello, che è organizzativo ma produce effetti giuridici. Nell’INPS la decisione sul trattamento dei crediti contributivi nelle procedure di regolazione della crisi segue una filiera interna definita, con una competenza decisoria a livello regionale e un’articolazione territoriale che materialmente esprime la posizione dell’Istituto. Una comunicazione che non raggiunge l’ufficio competente non produce un’omissione dell’ente: produce un voto formato senza gli elementi che il proponente voleva far valere.

Infine c’è la posizione del debito contributivo corrente. I contributi che maturano durante la procedura, con le sanzioni civili e gli interessi che continuano a decorrere, non si sommano magicamente al pregresso: restano una partita autonoma, che incide sulla regolarità contributiva e, se l’attività è proseguita in esercizio provvisorio, sulla possibilità stessa di dare esecuzione al concordato.

Le conseguenze

La conseguenza più grave è che un trattamento contributivo mal costruito consegna all’INPS un’opposizione di convenienza tecnicamente solida, e in quella sede il tribunale deve verificare se il credito dell’Istituto sia soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale: se la matrice del credito è sbagliata, il confronto è impossibile da svolgere e l’opposizione vince per difetto di prova.

La seconda conseguenza è che l’errore si propaga al calcolo delle maggioranze. Un credito contributivo classato male può rendere determinante il voto dell’Istituto in una classe in cui non avrebbe dovuto trovarsi, trasformando un concordato approvato in un concordato che dipende dall’applicazione dell’art. 245, comma 5, CCII — cioè da un giudizio ulteriore, con un’alea ulteriore.

La terza è di sistema: la posizione contributiva irregolare pesa su qualunque prospettiva di continuazione dell’attività in capo all’assuntore, e un assuntore che scopre tardi questo aspetto rivede le proprie valutazioni quando ormai la proposta è stata depositata.

Cosa fare invece

Il debito contributivo va ricostruito per gestione e per titolo prima di qualunque offerta: contributi IVS, altri contributi, accessori, sanzioni civili, con separata evidenza dei periodi accertati e di quelli ancora in corso di definizione. La proposta deve poi riflettere questa stratificazione nelle classi e nelle percentuali, e la documentazione va trasmessa alla struttura INPS competente per territorio e per materia, non a un indirizzo generico.

Vale anche la regola inversa, meno intuitiva: non tutto ciò che è contributivo va necessariamente falcidiato. In alcuni settori — l’edilizia è l’esempio tipico — la continuità dipende dalla regolarità contributiva, e un piano che paga integralmente i contributi e concentra il sacrificio altrove può essere, per l’insieme dei creditori, più conveniente di un piano che taglia ovunque in modo uniforme. È una scelta di strategia, e va motivata nell’attestazione.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’INPS, per i rapporti non ancora confluiti in procedure concorsuali, ha riscritto nel 2026 il proprio regolamento sulle dilazioni, introducendo tra l’altro una valutazione integrata dello strumento della rateazione con gli istituti del Codice della crisi. È un dato che, nel concordato nella liquidazione giudiziale, non entra direttamente — la procedura è già aperta — ma che conta moltissimo per l’assuntore che proseguirà l’attività e per le posizioni contributive che resteranno in capo a soggetti terzi, come i coobbligati e i soggetti che hanno prestato garanzie.


Errore 6 — Credere che il “no” del Fisco chiuda la partita, o che l’omologazione forzosa sia automatica

L’errore

Due errori speculari, commessi dalle stesse persone in momenti diversi. Il primo: arrivato il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, il proponente rinuncia, convinto che senza il consenso del creditore pubblico non ci sia nulla da fare. Il secondo: il proponente deposita una proposta che scarica l’intero sacrificio sul creditore pubblico e sull’INPS, confidando che tanto il tribunale “omologa comunque”, perché il cram down esiste.

Perché è un errore

Il primo errore ignora che il secondo periodo dell’art. 245, comma 5, CCII è stato scritto proprio per questo: il tribunale omologa anche in caso di voto contrario dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando quel voto è determinante per il raggiungimento delle maggioranze e quando la proposta è conveniente rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale. Che il voto sia espressamente contrario e non semplicemente non espresso è irrilevante: sul meccanismo parallelo del concordato preventivo la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27782 del 28 ottobre 2024, ha chiarito che l’omologazione forzosa opera non solo nel silenzio del creditore pubblico, ma anche davanti a un dissenso esplicito.

Il secondo errore ignora che il meccanismo ha due condizioni cumulative e una terza, implicita, che la giurisprudenza ha reso esplicita. Le due condizioni scritte sono la determinanza del voto e la convenienza attestata. La terza è il divieto di uso distorto: la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4365 del 26 febbraio 2026, ha confermato il rigetto dell’omologazione di un piano che si risolveva in una mera falcidia imposta al solo creditore pubblico, qualificando quella richiesta come uso distorto dell’istituto. Nella stessa direzione si era mossa l’ordinanza n. 31892 del 7 dicembre 2025, che ha escluso che il meccanismo possa operare in assenza di un consenso reale, sia pure insufficiente, di altri creditori; e la sentenza n. 5918 del 16 marzo 2026, che ha ribadito il principio per il regime anteriore al correttivo.

Le conseguenze

Chi commette il primo errore perde una procedura che poteva chiudersi, e la perde definitivamente: una volta che la liquidazione prosegue e i beni vengono venduti, la proposta non è più ripetibile negli stessi termini. È l’unico errore di questo elenco che non lascia tracce: nessuno saprà mai che quel concordato era omologabile.

Chi commette il secondo errore ottiene un rigetto motivato sull’abuso, e porta con sé un precedente scomodo per qualunque proposta successiva: un tribunale che ha già giudicato distorsiva un’impostazione difficilmente cambia lettura su una riproposizione cosmetica.

Cosa fare invece

La proposta va costruita perché l’omologazione forzosa sia un’eventualità, non il piano A. Questo significa, in pratica: offrire ai creditori privati un trattamento che renda ragionevolmente attendibile il raggiungimento delle maggioranze, documentare il percorso di informazione verso gli enti pubblici, e far sì che il sacrificio imposto al Fisco e all’INPS sia proporzionato a quello imposto agli altri, salvo le differenze imposte dai gradi di privilegio.

E significa anche, sul piano documentale, preparare il fascicolo dell’omologazione come se l’opposizione del creditore pubblico fosse certa: relazione del professionista indipendente aggiornata, prospetto di comparazione con la prosecuzione della liquidazione, verifica della determinanza del voto classe per classe.

Il dettaglio che pochi conoscono

Se l’amministrazione finanziaria nega il proprio assenso o lo condiziona, il giudice davanti a cui portare la questione non è quello tributario. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8504 del 2021, hanno attribuito al giudice ordinario della procedura concorsuale le controversie relative al mancato assenso dell’agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari, valorizzando la natura ancillare di quella valutazione rispetto al procedimento concorsuale. Lo stesso criterio è stato seguito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20036 del 22 luglio 2024, che ha riconosciuto la giurisdizione ordinaria anche sull’azione risarcitoria proposta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la mancata adesione. Sapere dove si discute è spesso la differenza tra una contestazione tempestiva e una contestazione tardiva.

C’è poi una differenza tecnica che conviene avere chiara, perché viene spesso trasferita per analogia dove non c’entra. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’art. 63 CCII subordina il superamento del dissenso dei creditori pubblici a condizioni quantitative espresse: un soddisfacimento dei creditori pubblici non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta, il carattere non liquidatorio dell’accordo, la presenza di altri creditori aderenti per una quota significativa del passivo e il pagamento di una percentuale minima delle sole imposte e dei soli contributi, al netto di sanzioni e interessi, con una soglia più elevata quando il piano prevede una dilazione lunga. Nell’art. 245, comma 5, CCII nulla di tutto questo compare: non ci sono soglie percentuali, non c’è una quota minima di creditori aderenti, non c’è un divieto di proposta liquidatoria — il che è ovvio, dato che la procedura è già liquidatoria per definizione. Il filtro, qui, è interamente qualitativo e si chiama convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Chi importa le soglie dell’art. 63 CCII dentro una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale si autoimpone un vincolo che la legge non prevede, e spesso rende la proposta meno sostenibile di quanto potrebbe essere; chi invece crede che l’assenza di soglie significhi assenza di limiti si scontra con il divieto di uso distorto dell’istituto, che la giurisprudenza di legittimità applica con rigore crescente.


GLI ERRORI IN CIFRE

I numeri che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per rendere visibile il costo degli errori descritti sopra. Non sono casi reali e non vogliono rappresentare esiti garantiti: servono a mostrare come si muovono le grandezze.

Prima simulazione — il parametro sbagliato dell’attestazione

Liquidazione giudiziale aperta il 14 marzo 2024. Passivo ammesso: 4.283.000 €, di cui 1.742.000 € di crediti erariali (IVA, imposte dirette, sanzioni e interessi), 386.000 € di crediti contributivi INPS, 1.455.000 € di chirografari ordinari, 700.000 € di privilegiati di grado anteriore. Un terzo assuntore deposita il 22 aprile 2026 una proposta che offre 1.120.000 € complessivi.

Il professionista stima che la prosecuzione della liquidazione giudiziale produrrebbe, al netto delle spese di procedura e dei prededucibili, un realizzo distribuibile di 612.000 € in un arco di quattro anni, di cui 198.400 € destinabili al credito erariale secondo il grado di privilegio. La proposta offre all’Erario 263.000 € entro dodici mesi dall’omologazione.

L’Agenzia delle Entrate vota contro e il suo voto è determinante. Se l’attestazione confronta i 263.000 € con i 198.400 € della prosecuzione della liquidazione, il tribunale dispone del presupposto per omologare ai sensi dell’art. 245, comma 5, CCII. Se la stessa attestazione confronta i 263.000 € con un ipotetico scenario di cessione d’azienda da 410.000 €, mai realizzabile perché l’azienda non esiste più, il raffronto depone contro la proposta e il concordato non viene omologato nonostante offra, nei fatti, il 32,5% in più dell’alternativa reale. Stessi numeri, esito opposto: cambia solo la colonna di confronto.

Seconda simulazione — il privilegio falcidiato oltre il limite

Stesso passivo. La proposta offre il 15% uniforme a tutti i crediti erariali e contributivi, senza distinguere. Il valore di mercato dei beni mobili su cui insistono i privilegi generali, attestato dalla relazione giurata, è di 540.000 €; dedotti i privilegi di grado anteriore per 310.000 €, residuano 230.000 € sui quali i privilegi generali di Erario e INPS trovano capienza.

Il 15% su 2.128.000 € di crediti pubblici complessivi fa 319.200 €, un importo apparentemente superiore ai 230.000 € di capienza. Ma la capienza non si distribuisce in modo uniforme: va imputata secondo l’ordine dell’art. 2778 c.c., e la quota di privilegio dei contributi, nell’esempio, assorbe 164.000 € dei 230.000 € disponibili. Al credito erariale privilegiato restano 66.000 € di capienza, mentre la proposta gliene attribuisce una frazione inferiore per effetto della percentuale uniforme: l’opposizione dell’Agenzia su questo punto non si supera con la convenienza, perché il limite dell’art. 240 CCII è un requisito di legittimità. Il rimedio costa una modifica della proposta e, se i termini sono decorsi, la perdita della procedura.

Terza simulazione — la fiscalità di procedura dimenticata

Proposta che prevede 1.120.000 € di apporto esterno, interamente destinati ai creditori concorsuali. Nel periodo compreso tra l’apertura e l’omologazione la procedura ha realizzato vendite che hanno generato 47.300 € di IVA a debito e la gestione ha prodotto 12.800 € tra ritenute e imposte locali. A ciò si aggiunge l’imposta di registro proporzionale sul decreto di omologazione con assuntore, calcolata sul valore degli attivi trasferiti.

Se queste poste non sono coperte, il concordato nasce già scoperto di oltre 60.000 € più l’imposta d’atto. Il piano regge sulla carta e si inceppa alla prima scadenza, aprendo la strada alla risoluzione ai sensi dell’art. 250 CCII: l’assuntore avrà pagato le prime rate senza ottenere la chiusura definitiva della procedura. Il costo dell’errore non è l’importo dimenticato: è l’intero apporto già erogato.


LA MAPPA DEGLI ERRORI

Ogni errore ha un momento preciso in cui si commette e una finestra, più o meno ampia, in cui si può ancora rimediare. L’esperienza insegna che la differenza tra un errore riparabile e un errore definitivo quasi mai dipende dalla gravità dell’errore in sé: dipende da quanto tempo passa prima che qualcuno se ne accorga. La tabella che segue mette in fila le sei situazioni descritte, indicando dove nascono, che cosa producono e se esiste un rimedio.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenzaRimedio possibile
Impostare la proposta come transazione fiscale ex artt. 63 o 88 CCIIPreparazione del fascicolo, prima del depositoTempi persi, proposta condizionata a un assenso non richiestoSì, se si è ancora nella finestra dell’art. 240, comma 1, CCII
Attestazione tarata su “alternative concretamente praticabili”Redazione della relazione del professionista indipendenteManca il presupposto per l’omologazione nonostante il voto contrarioParziale: integrazione o rinnovo della relazione, se i termini lo consentono
Falcidia del privilegio oltre il limite del valore di liquidazioneCostruzione delle percentuali di trattamentoOpposizione fondata, non superabile con il giudizio di convenienzaParziale: modifica della proposta prima del voto
Classamento errato della quota degradata al chirografoCostruzione delle classiMaggioranze calcolate su perimetro erratoParziale: solo prima delle operazioni di voto
Fiscalità di procedura e imposte dell’operazione non coperteQuantificazione dell’apportoPiano inattuabile, rischio di risoluzione ex art. 250 CCIISì prima dell’omologazione, molto difficile dopo
Debito INPS non stratificato e comunicazione all’ufficio sbagliatoRicostruzione del passivo e invio della documentazioneVoto formato su dati incompleti, opposizione di convenienzaParziale: integrazione documentale prima del voto
Rinuncia davanti al voto contrario del creditore pubblicoDopo il verbale delle votazioniPerdita di un concordato omologabileNo, se la liquidazione prosegue e i beni vengono venduti
Proposta che scarica il sacrificio sul solo creditore pubblicoImpostazione strategica della propostaRigetto per uso distorto del meccanismoNo nello stesso procedimento

LA CHECKLIST PREVENTIVA

Prima di depositare la proposta, verifica che ciascuna di queste operazioni sia stata effettivamente compiuta — non pensata, non delegata: compiuta e documentata nel fascicolo.

  • [ ] Hai verificato la legittimazione e la finestra temporale. Se la proposta proviene dal debitore, da società a cui partecipa o da società sottoposte a comune controllo, è decorso un anno dalla sentenza di apertura e non sono decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (art. 240, comma 1, CCII).
  • [ ] Hai escluso dal fascicolo ogni atto costruito come transazione fiscale ai sensi degli artt. 63 o 88 CCII, e la proposta non è condizionata ad alcuna adesione del creditore pubblico.
  • [ ] Hai ricostruito il credito erariale per titolo, annualità, natura e grado di privilegio, distinguendo imposta, sanzione e interesse per ciascuna posta ammessa allo stato passivo.
  • [ ] Hai ricostruito il credito contributivo per gestione, separando contributi, accessori e sanzioni civili, e hai verificato i periodi non ancora accertati.
  • [ ] Hai acquisito la relazione giurata sul valore di mercato dei beni e dei diritti gravati da prelazione e hai calcolato la quota capiente di ciascun privilegio secondo l’ordine di legge.
  • [ ] Hai collocato la quota degradata al chirografo in una classe dedicata, con il proprio trattamento e il proprio diritto di voto.
  • [ ] Hai fatto redigere la relazione del professionista indipendente di cui all’art. 240, comma 4, CCII confrontando la proposta con la prosecuzione della liquidazione giudiziale, e non con scenari alternativi.
  • [ ] Hai simulato il calcolo delle maggioranze classe per classe, verificando in quali scenari il voto dei creditori pubblici risulta determinante ai sensi dell’art. 244, comma 1, CCII.
  • [ ] Hai quantificato la fiscalità maturata dopo l’apertura della procedura e indicato la fonte di copertura, concordando i dati con il curatore.
  • [ ] Hai stimato le imposte generate dall’esecuzione del concordato, inclusa l’imposta di registro sul decreto di omologazione in caso di assuntore.
  • [ ] Hai trasmesso la documentazione agli uffici effettivamente competenti di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS, conservando prova dell’invio.
  • [ ] Hai predisposto il fascicolo dell’omologazione ipotizzando l’opposizione del creditore pubblico, con prospetto di comparazione già pronto.
  • [ ] Hai verificato i termini processuali e la loro decorrenza, ricordando che la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto e che la sua applicabilità ai singoli termini della procedura concorsuale va accertata caso per caso, mai presunta.

E SE L’ERRORE L’HO GIÀ FATTO?

Qui si separano due categorie, e la differenza non è morale: è processuale. Ci sono errori che si consumano solo con il decorso di un termine o con il compimento di un atto, e fino a quel momento restano reversibili. Ce ne sono altri che si consumano con l’esito del voto o con la vendita dei beni, e da quel momento nessuna diligenza successiva li recupera.

Se la proposta non è ancora stata sottoposta al voto, quasi tutto è recuperabile. La relazione del professionista indipendente può essere integrata o rinnovata sul parametro corretto; la proposta può essere modificata nelle percentuali e nel classamento; la documentazione può essere trasmessa agli uffici che non erano stati raggiunti. Il limite è dato dalla scansione procedimentale: una volta che il giudice delegato ha avviato le operazioni di voto sulla base di un determinato assetto di classi, intervenire su quell’assetto significa, nella sostanza, ricominciare.

Se il voto si è già tenuto e il creditore pubblico ha votato contro, la partita non è chiusa: è esattamente lo scenario per cui esiste l’art. 245, comma 5, secondo periodo, CCII. Occorre verificare due cose, in questo ordine: se il voto contrario sia stato determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze dell’art. 244, comma 1, CCII, e se esista — o possa essere prodotta in tempo utile — la relazione del professionista indipendente che attesti la convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Il termine per chiedere l’omologazione è di dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione (art. 245, comma 2, CCII): è una finestra stretta, e va presidiata.

Se è stata proposta opposizione, la fase istruttoria dell’omologazione è il momento in cui molti errori di impostazione possono ancora essere sanati sul piano probatorio. Il tribunale, ai sensi dell’art. 245, comma 4, CCII, assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio: è in quella sede che una comparazione economica incompleta può essere completata, e che una stima contestata può essere verificata. Il diritto del creditore dissenziente a opporsi è peraltro riconosciuto in termini ampi: la Corte di cassazione, con la pronuncia n. 22843/2025, ha affermato che il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal computo delle maggioranze ha diritto di proporre opposizione all’omologazione.

Se il decreto è stato pronunciato, resta la strada dell’impugnazione. Il decreto che provvede sull’omologazione è pubblicato a norma dell’art. 45 CCII ed è reclamabile ai sensi dell’art. 247 CCII; la decisione della corte d’appello è a sua volta ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione. È la fase in cui la continuità della difesa pesa di più, perché i motivi spendibili in sede di legittimità si costruiscono nei gradi precedenti: una comparazione di convenienza non introdotta davanti al tribunale non diventa un motivo di ricorso.

Dove invece la preclusione è definitiva è nella rinuncia. Se il proponente, davanti al voto contrario del Fisco, ha lasciato decorrere il termine per chiedere l’omologazione, non esiste rimedio processuale: la liquidazione prosegue. L’unica alternativa è una nuova proposta, che però deve fare i conti con un attivo nel frattempo ridotto dalle vendite e con i limiti temporali dell’art. 240, comma 1, CCII per le proposte provenienti dall’area del debitore.


LE DOMANDE DI CHI TEME DI AVER SBAGLIATO

“Ho depositato una proposta di transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate dentro la liquidazione giudiziale e non mi ha mai risposto: ho perso tempo o ho perso la procedura?” Quasi certamente solo tempo. Quell’atto non è richiesto dalla disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale e la sua mancata risposta non produce alcun effetto negativo sulla proposta. Il problema è un altro: controlla subito se la finestra temporale dell’art. 240, comma 1, CCII è ancora aperta e se il curatore ha nel frattempo venduto beni che il piano presupponeva.

“Il mio attestatore ha scritto ‘alternative concretamente praticabili’: devo rifare tutto?” Non tutto, ma quella parte sì. Se il confronto sostanziale è stato comunque svolto con la prosecuzione della liquidazione giudiziale, può bastare un’integrazione che espliciti il parametro e i dati. Se invece il confronto è stato costruito su uno scenario diverso, la relazione va rifatta nella sostanza, perché è su quella che il tribunale fonda il giudizio di convenienza.

“L’Agenzia ha votato contro: devo rinunciare?” No, e questa è la risposta più importante di tutto l’articolo. Verifica se il voto è determinante e se hai la relazione che attesta la convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione: se le due condizioni ricorrono, l’art. 245, comma 5, CCII consente l’omologazione nonostante il dissenso. Attenzione però al termine di dieci giorni per la richiesta di omologazione.

“Ho messo tutti i crediti pubblici in un’unica classe: è un vizio insanabile?” Dipende da quando te ne accorgi. Prima del voto è correggibile modificando la proposta. Dopo il voto diventa un terreno di opposizione, perché incide sul calcolo delle maggioranze. Sul tema dei voti e delle classi la giurisprudenza di legittimità è attenta: la Corte di cassazione, con la pronuncia n. 2258/2026, si è occupata del computo del voto del proponente e delle società correlate nel concordato fallimentare, segno che il perimetro dei votanti è questione tutt’altro che formale.

“Ho scoperto che ci sono 50.000 € di IVA maturata dopo l’apertura e il mio piano non li copre: posso aggiungerli?” Prima dell’omologazione sì, integrando l’apporto o riducendo in modo trasparente le percentuali offerte, con le conseguenze che ciò comporta sul voto. Dopo l’omologazione la situazione è molto più difficile, perché il concordato è ormai vincolante nel suo contenuto e quelle poste restano da pagare integralmente: è il percorso che porta alla risoluzione.

“Il mio comportamento fiscale passato è stato pessimo: il tribunale me lo userà contro?” Non come filtro di meritevolezza. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 10723/2026, ha affermato che nel concordato preventivo con omologazione forzosa il tribunale valuta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore. Resta però il piano penale, che segue regole proprie e va valutato separatamente.


GLI ERRORI DAVANTI AI GIUDICI

Quello che segue non è un elenco di massime: è la cronaca di che cosa è successo a chi ha commesso, in concreto, gli errori descritti sopra. Alcune pronunce riguardano il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione: le riportiamo perché i meccanismi di superamento del dissenso dei creditori pubblici sono costruiti sullo stesso schema logico e perché i tribunali, quando applicano l’art. 245, comma 5, CCII, ragionano su quelle coordinate.

Cass., Sez. Un., n. 8504/2021. Chi ha impugnato davanti al giudice tributario il diniego dell’amministrazione finanziaria si è visto dichiarare il difetto di giurisdizione: le controversie sul mancato assenso dell’agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari appartengono al giudice ordinario della procedura concorsuale, data la prevalenza della finalità concorsuale su quella fiscale. Rilevanza: individua la sede in cui si discute del “no” del creditore pubblico, e quindi dove va speso il tempo processuale.

Cass., Sez. Un., 22 luglio 2024, n. 20036. Lo stesso criterio è stato esteso all’azione risarcitoria promossa contro l’Agenzia delle Entrate per la mancata adesione alla proposta: competente è il giudice ordinario. Rilevanza: conferma che il rapporto tra proponente e creditore pubblico, dentro una procedura concorsuale, resta attratto nell’orbita concorsuale anche quando assume forma risarcitoria.

Cass., Sez. I civ., 28 ottobre 2024, n. 27782. Chi aveva dato per scontato che il superamento del dissenso operasse solo nel silenzio dell’ente si è visto smentire: il meccanismo opera anche davanti a un voto esplicitamente contrario. Rilevanza: è il principio che oggi consente di non rinunciare davanti a un verbale di voto negativo dell’Agenzia o dell’INPS.

Cass., Sez. I civ., 24 dicembre 2024, n. 34377. Il debitore che aveva chiesto l’omologazione senza attendere la scadenza del termine concesso all’amministrazione finanziaria per esprimersi ha visto la propria iniziativa censurata. Rilevanza: anche quando il consenso non è indispensabile, bruciare i tempi di risposta dell’ente è un errore procedurale autonomo.

Cass., Sez. I civ., 29 dicembre 2024, n. 34842. Negli accordi di ristrutturazione con trattamento dei crediti tributari e contributivi, il giudice deve verificare il rispetto della regola di priorità relativa nella distribuzione del valore. Rilevanza: mostra che il trattamento del credito pubblico non è mai solo una percentuale, ma una posizione dentro un ordine distributivo.

Cass., Sez. I civ., 18 aprile 2025, n. 10307. I crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità, durante la fase esecutiva, non godono della prededuzione nella successiva liquidazione giudiziale. Rilevanza: è il rovescio dell’errore sulla fiscalità di procedura — ciò che nasce fuori dal perimetro concorsuale resta fuori anche quando le cose vanno male.

Cass., Sez. I civ., 17 luglio 2025, n. 19810. Il creditore che non si era costituito in giudizio nella fase di omologazione si è visto dichiarare inammissibile il reclamo contro il decreto. Rilevanza: la contestazione sul trattamento del credito pubblico va portata nella fase in cui il contraddittorio si forma, non dopo.

Cass., Sez. I civ., n. 22843/2025. Al creditore dissenziente il cui voto era stato illegittimamente escluso dal computo delle maggioranze è stato riconosciuto il diritto di proporre opposizione all’omologazione del concordato fallimentare. Rilevanza: gli errori di classamento e di computo dei voti aprono una via di contestazione che non si chiude con la proclamazione del risultato.

Cass., Sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28574. Pronuncia che definisce quali regole del concordato preventivo siano esportabili nel concordato minore, anche in tema di ristrutturazione trasversale e di trattamento dei crediti erariali. Rilevanza: conferma che l’estensione analogica tra procedure concorsuali non è mai automatica e va verificata norma per norma — il cuore dell’errore n. 1.

Cass., Sez. I civ., ord. 7 dicembre 2025, n. 31892. La richiesta di omologazione forzosa è stata dichiarata inammissibile perché l’unico “accordo” invocato era stato raggiunto con professionisti che avevano assistito la stessa debitrice: mancava un consenso reale di creditori anteriori. Rilevanza: il superamento del dissenso pubblico presuppone una proposta che abbia una base di consenso autentica.

Cass., Sez. I civ., 26 febbraio 2026, n. 4365. È stato confermato il rigetto dell’omologazione di un piano che, in assenza di un numero congruo di creditori aderenti, si risolveva nell’imporre la falcidia al solo creditore pubblico: la Corte ha qualificato la richiesta come uso distorto dell’istituto. Rilevanza: è la pronuncia che smonta l’errore n. 6 nella sua versione speculare, quella di chi considera l’omologazione forzosa un automatismo.

Cass., Sez. I civ., 16 marzo 2026, n. 5918. Per il regime anteriore al correttivo, la Corte ha ribadito che il meccanismo presupponeva comunque adesioni di altri creditori, sia pure insufficienti a raggiungere le percentuali di legge. Rilevanza: chiarisce che il presupposto del consenso parziale non è un’invenzione del correttivo, ma un carattere strutturale dell’istituto.

Cass., Sez. I civ., 30 marzo 2026, n. 7663. Pronuncia in tema di omologazione forzosa nel concordato preventivo in continuità, che precisa i presupposti dell’intervento sostitutivo del tribunale. Rilevanza: fornisce le coordinate interpretative che i tribunali applicano anche quando operano sul parallelo art. 245, comma 5, CCII.

Cass., Sez. I civ., n. 10723/2026. Nel concordato preventivo con superamento del dissenso fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non, in ogni caso, la meritevolezza del debitore. Rilevanza: toglie dal tavolo l’argomento della condotta fiscale pregressa come ostacolo all’omologazione.

Cass., Sez. I civ., 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale. Rilevanza: è il principio che, trasposto nella logica del concordato nella liquidazione giudiziale, conferma che la falcidia del credito pubblico non richiede necessariamente il veicolo della transazione, quando la procedura non lo prevede.

Cass., Sez. I civ., n. 2258/2026. In materia di concordato fallimentare, con riferimento alla proposta di un terzo, è stata affrontata la questione del computo del voto del proponente e delle società correlate. Rilevanza: il perimetro dei votanti incide direttamente sulla determinanza del voto dei creditori pubblici.

Cass., Sez. I civ., 26 maggio 2022, n. 17155. Nel regime della legge fallimentare la Corte ha definito condizioni e limiti entro cui i crediti tributari e contributivi privilegiati possono essere soddisfatti nel concordato senza un’applicazione rigidamente gerarchica dell’ordine delle prelazioni. Rilevanza: è la cornice del limite dell’art. 240 CCII sul trattamento dei privilegiati.

Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14. Il diritto dell’Unione non osta a che un imprenditore insolvente proponga il pagamento parziale del credito IVA, quando un esperto indipendente attesti che quel credito non riceverebbe un trattamento migliore nell’alternativa liquidatoria. Rilevanza: è la pronuncia che ha sgretolato il dogma dell’intangibilità dell’IVA su cui molti professionisti ragionano ancora.

Cass. pen., Sez. III, 10 gennaio 2025, n. 1043 e Cass. pen., n. 35840/2025. La prima esclude che l’omologazione, di per sé, impedisca la configurabilità dell’omesso versamento di ritenute certificate o il sequestro preventivo; la seconda afferma che l’integrale adempimento del debito tributario in sede concorsuale impedisce la sopravvivenza della confisca del profitto, per assenza di giusta causa e nel rispetto della proporzionalità. Rilevanza: la scelta su quanto pagare al Fisco produce effetti anche fuori dal tribunale fallimentare.

Nella giurisprudenza di merito, a titolo di indicazione della direzione in cui si muovono i tribunali, si segnalano la decisione del Tribunale di Spoleto del 17 aprile 2025 sull’applicazione nel tempo delle modifiche introdotte dal correttivo, la pronuncia del Tribunale di Torino del 17 luglio 2025 sulle condizioni dell’omologazione forzosa contro il voto dei creditori fiscali e previdenziali, la sentenza del Tribunale di Forlì del 19 agosto 2025 in tema di accordi con trattamento dei crediti tributari anche locali, e la sentenza del Tribunale di Oristano n. 26 del 9 dicembre 2025, che ha escluso che il sistematico mancato versamento delle imposte integri di per sé un atto in frode ai creditori.


COSA PUÒ FARE LO STUDIO MONARDO

Il nostro lavoro su questi fascicoli ha due tagli complementari: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando il termine è già decorso, verificare che cosa resta recuperabile. In concreto:

  1. Ricostruiamo il passivo fiscale e contributivo posta per posta, confrontando lo stato passivo con gli estratti di ruolo, gli avvisi di addebito e le comunicazioni degli enti, e separiamo imposta, contributo, sanzione e interesse per ciascuna annualità.
  2. Calcoliamo la quota capiente di ogni privilegio sul valore dei beni e dei diritti gravati, secondo l’ordine delle cause di prelazione, e determiniamo con precisione la parte che degrada al chirografo.
  3. Costruiamo l’architettura delle classi e simuliamo il calcolo delle maggioranze in più scenari di voto, per sapere in anticipo in quali casi il voto di Erario o INPS diventa determinante ai sensi dell’art. 244, comma 1, CCII.
  4. Impostiamo con il professionista indipendente la comparazione richiesta dall’art. 245, comma 5, CCII, tarata sulla prosecuzione della liquidazione giudiziale e non su scenari alternativi, e ne verifichiamo la tenuta documentale posta per posta.
  5. Quantifichiamo la fiscalità di procedura e le imposte dell’operazione, inclusa l’imposta di registro sul decreto di omologazione in caso di assuntore, e le colleghiamo a una fonte di copertura dichiarata nel piano.
  6. Gestiamo i rapporti con gli uffici competenti di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS, curando che la documentazione raggiunga la struttura che materialmente forma la posizione dell’ente.
  7. Redigiamo la proposta e il ricorso per l’omologazione nei termini dell’art. 245, comma 2, CCII, predisponendo fin dall’inizio il fascicolo nell’ipotesi che il creditore pubblico si opponga.
  8. Difendiamo la proposta nel giudizio di omologazione, articolando i mezzi istruttori sulla convenienza e replicando alle opposizioni di merito e di legittimità.
  9. Quando l’errore è già stato commesso, verifichiamo che cosa è ancora riparabile: integrazione o rinnovo dell’attestazione, modifica della proposta prima del voto, recupero dei termini per la richiesta di omologazione.
  10. Portiamo avanti l’impugnazione con il reclamo ai sensi dell’art. 247 CCII e, ove ne ricorrano i presupposti, con il ricorso per cassazione, costruendo i motivi fin dai gradi precedenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di cassazionista: gli errori sul trattamento dei crediti tributari e contributivi si riparano, quando si riparano, nei gradi successivi, e i motivi spendibili davanti alla Corte di cassazione si costruiscono nel giudizio di omologazione, non dopo. Essere seguiti dallo stesso difensore dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado significa che la comparazione di convenienza impostata nel primo atto è la stessa che sostiene il ricorso di legittimità, senza cambi di linea in corsa.

Allo stesso fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff: la ricostruzione del debito erariale e contributivo, il calcolo delle capienze e la quantificazione della fiscalità di procedura procedono in parallelo alla costruzione giuridica della proposta, perché in questa materia il numero sbagliato produce un vizio giuridico e la norma applicata male produce un danno economico.


In chiusura

Il concordato nella liquidazione giudiziale è l’ultima porta di una procedura che, per definizione, si era chiusa male. Proprio per questo ogni errore pesa il doppio: non c’è una seconda proposta pronta dietro l’angolo, non c’è un’azienda da rilanciare che compensi il passo falso, e il tempo gioca sempre a favore della liquidazione in corso. Il debito fiscale e contributivo è, quasi sempre, la variabile che decide se quella porta si apre o resta chiusa.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché richiede, contemporaneamente, le due competenze che qui non possono stare in stanze separate. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è esattamente ciò che serve per impostare la comparazione con la prosecuzione della liquidazione e il trattamento dei crediti di Erario e INPS; ed è avvocato cassazionista, il che significa che la difesa della proposta non si interrompe al decreto di omologazione ma prosegue, con la stessa linea e lo stesso difensore, nei gradi di impugnazione. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia più solida che i fatti consentono.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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