Domanda con riserva, domanda piena o composizione negoziata: tre strade a confronto per l’impresa in difficoltà
Conviene depositare subito una domanda di concordato “in bianco”, riservandosi di presentare piano e proposta nelle settimane successive, oppure è più prudente arrivare in tribunale con un piano già attestato, o ancora tentare prima la via stragiudiziale della composizione negoziata? È questa la domanda che si pone quasi ogni imprenditore nel momento in cui i debiti scaduti superano la capacità di cassa, un fornitore annuncia il ricorso per la liquidazione giudiziale o una banca notifica il primo pignoramento sui conti. Non esiste una risposta valida per tutte le imprese, ed è proprio questo il punto: la stessa scelta che mette in sicurezza un’azienda può esporne un’altra a una revoca o a un’accusa di abuso dello strumento.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal terzo correttivo, D.Lgs. 136/2024) disciplina il concordato “in bianco” all’art. 44, con il nome tecnico di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito della documentazione. Accanto a esso, però, il sistema offre almeno altre due strade realmente percorribili, e il valore di ciascuna si misura solo in rapporto alle altre.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia con una competenza specifica e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a operare proprio in quella composizione negoziata che oggi rappresenta l’alternativa più diretta al concordato con riserva, e conosce quindi dall’interno entrambe le rive del bivio. A ciò si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire la scelta compiuta oggi anche nei reclami e fino al giudizio di legittimità, e il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti che lavora sui numeri del piano oltre che sulle norme.
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Il quadro di partenza: che cosa hanno in comune le tre strade
Prima di confrontare le opzioni occorre fissare il terreno comune su cui poggiano, perché è da lì che derivano i criteri di scelta.
Il presupposto: crisi o insolvenza. Tutte le strade qui esaminate presuppongono un’impresa in difficoltà, ma non tutte richiedono lo stesso grado di difficoltà. Il concordato preventivo, pieno o preceduto dalla riserva, è accessibile all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza. La composizione negoziata, invece, è pensata per una fase anteriore o comunque ancora reversibile: richiede uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza e, soprattutto, che il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. Già qui emerge un primo elemento dirimente: più la situazione è compromessa, più si restringe lo spazio della soluzione stragiudiziale.
Il procedimento unitario. Il Codice ha riunito in un unico procedimento (artt. 40 e seguenti) l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e la liquidazione giudiziale. Ne deriva che, quando pende un ricorso di un creditore per la liquidazione giudiziale, la domanda di concordato del debitore non apre un binario separato, ma si innesta nello stesso contenitore processuale. L’art. 7 CCII stabilisce che le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi sono trattate con priorità, a condizione che non siano manifestamente inammissibili e che il piano non sia manifestamente inadeguato. L’art. 40, comma 10, fissa poi un limite temporale: quando è già pendente un ricorso per la liquidazione giudiziale, la domanda del debitore deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza, salvo l’eccezione prevista per il caso in cui sia appena terminata una composizione negoziata.
La protezione del patrimonio. Il motivo per cui la maggior parte delle imprese valuta il concordato “in bianco” è la protezione dalle azioni dei creditori. Due livelli vanno tenuti distinti. Il primo è automatico: dal deposito della domanda si producono gli effetti dell’art. 46 CCII (necessità di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione, impossibilità per i creditori di acquisire diritti di prelazione con efficacia verso gli altri creditori, inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda). Il secondo livello è su richiesta: le misure protettive dell’art. 54, comma 2, CCII, cioè il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, vanno domandate espressamente nel ricorso, decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese e devono essere confermate dal tribunale con il procedimento dell’art. 55. La durata complessiva delle misure protettive incontra il tetto generale di dodici mesi fissato dall’art. 8 CCII, nel quale si computano anche quelle eventualmente già fruite in composizione negoziata.
I tempi non si sospendono ad agosto. L’art. 44, comma 3, CCII prevede espressamente che i termini per il deposito del piano, per gli obblighi informativi e per il versamento delle spese non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini, che per il resto opera dal 1° al 31 agosto. È un dettaglio che, nella pratica, ha un peso notevole per le domande depositate in estate.
Il controllo del tribunale sull’abuso. Infine, un filo conduttore comune a tutte le opzioni: la giurisprudenza di legittimità considera inammissibile la domanda di concordato, piena o con riserva, presentata non per regolare la crisi ma con il palese scopo di differire l’apertura della procedura liquidatoria. Il principio, affermato da Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2021, n. 8982, e ribadito da Cass. civ., Sez. I, ord. 22 maggio 2023, n. 13997, attraversa l’intero confronto: ogni strada è legittima se usata per risanare o per regolare la crisi, nessuna lo è se usata soltanto per guadagnare tempo.
Su questo terreno comune si innestano tre opzioni: la domanda con riserva (il concordato “in bianco” in senso proprio), la domanda di concordato piena, la composizione negoziata come percorso preliminare. Ciascuna ha un profilo ideale, e nessuna è una trappola in sé.
Opzione 1 — Il concordato “in bianco”: la domanda con riserva dell’art. 44 CCII
In cosa consiste
Con la domanda con riserva il debitore deposita il ricorso previsto dall’art. 40 CCII corredato soltanto della documentazione indicata dall’art. 39, comma 3 (i bilanci degli ultimi tre esercizi o, per chi non vi è tenuto, le dichiarazioni fiscali e le scritture, oltre all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione), riservandosi di presentare in un secondo momento la proposta, il piano e gli accordi.
Il tribunale, con decreto, compie quattro operazioni indicate dall’art. 44, comma 1:
- fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese, per il deposito della proposta di concordato con il piano, l’attestazione e la documentazione completa, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; il termine è prorogabile, su istanza del debitore, fino a ulteriori sessanta giorni, in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi;
- nomina sempre un commissario giudiziale, con il compito di riferire immediatamente su atti di frode non dichiarati o su condotte che pregiudichino una soluzione efficace della crisi;
- impone obblighi informativi almeno mensili sulla gestione finanziaria e sull’avanzamento del piano, con deposito di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria che viene iscritta nel registro delle imprese;
- ordina il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura fino alla scadenza del termine concesso.
Il terzo correttivo ha aggiunto tre commi di rilievo. Il comma 1-bis chiarisce che dal deposito della domanda si producono gli effetti dell’art. 46 e, per lo stesso periodo, non operano gli obblighi di ricapitalizzazione per perdite né la causa di scioglimento per riduzione del capitale; resta invece ferma, per il periodo anteriore al deposito, la disciplina dell’art. 2486 c.c. sulla gestione conservativa. Il comma 1-ter sancisce l’inefficacia degli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione e la conseguente revoca del decreto. Il comma 1-quater introduce la cosiddetta riserva “qualificata”: se il debitore deposita, con la domanda o successivamente, un progetto conforme allo strumento prescelto, può chiedere di giovarsi fin da subito del regime proprio di quello strumento. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 2 novembre 2025, ha applicato questa logica a una domanda prenotativa dichiaratamente orientata al concordato in continuità, ritenendo operanti da subito le regole proprie di quell’istituto.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Primo scenario. Un’impresa manifatturiera con un portafoglio ordini ancora sano subisce un pignoramento presso terzi sul conto su cui transitano gli incassi dei clienti. Il piano di risanamento è abbozzato, ma l’attestatore ha bisogno di almeno sei-otto settimane per verificare i dati. La riserva consente di chiedere subito le misure protettive e di lavorare sul piano senza che la cassa venga prosciugata nel frattempo.
Secondo scenario. Un creditore ha depositato ricorso per la liquidazione giudiziale e la prima udienza è fissata a breve. Il termine di decadenza dell’art. 40, comma 10, impone di presentare la domanda entro quell’udienza; se il piano non è pronto, la domanda con riserva è spesso l’unico modo tecnicamente disponibile per non perdere la possibilità di proporre una soluzione concordata.
Terzo scenario. Un gruppo di creditori bancari si è detto disponibile a un accordo di ristrutturazione, ma la sottoscrizione richiede passaggi deliberativi interni agli istituti. La riserva consente di “prenotare” lo strumento degli accordi (art. 57 CCII) mantenendo, nel frattempo, la protezione del patrimonio.
Il profilo ideale della domanda con riserva è quello dell’impresa che ha già un progetto credibile di risanamento, ma non ancora il tempo tecnico per trasformarlo in un piano attestato, e che nel frattempo è esposta ad azioni esecutive o a un ricorso per la liquidazione giudiziale.
Come si esegue, in sintesi
Il ricorso va depositato presso il tribunale competente, che la Cassazione individua nel luogo in cui si trova il centro degli interessi principali dell’impresa: per Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620, esso coincide di regola con la sede legale, salvo prova che la sede effettiva, riconoscibile dai terzi, si trovi altrove; nello stesso senso Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865. Occorre la delibera dell’organo amministrativo nei termini dell’art. 120-bis CCII per le società, la documentazione dell’art. 39, comma 3, l’eventuale istanza di misure protettive e, se si vuole la riserva qualificata, il progetto conforme allo strumento prescelto. L’elenco dei creditori non è un adempimento formale: la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 23 luglio 2024, n. 20476, in continuità con Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2021, n. 22454) lo ha qualificato come requisito di ammissibilità della domanda con riserva, in un’affermazione resa in regime di legge fallimentare ma ritenuta estensibile all’art. 44.
I vantaggi, motivati
Il primo vantaggio è la tempestività della protezione: gli effetti dell’art. 46 decorrono dal deposito, e le misure protettive dalla pubblicazione, senza dover attendere il completamento del piano. Il secondo è la sospensione degli obblighi societari sul capitale, che evita agli amministratori di trovarsi nella necessità di convocare l’assemblea per ricapitalizzare o sciogliere la società mentre lavorano al risanamento. Il terzo è la flessibilità dell’approdo: nella riserva generica il debitore può ancora scegliere, entro il termine, tra concordato, accordi di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Il quarto è la consecuzione tra le procedure: se la soluzione concordata fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, i periodi sospetti per le revocatorie vengono calcolati a ritroso dalla data della domanda originaria, il che tutela anche i creditori e rende la domanda meno “pericolosa” per il sistema.
Rischi e svantaggi, senza reticenze
A fronte di questi vantaggi, il rovescio della medaglia è significativo. Il commissario giudiziale è nominato subito, e con lui la gestione dell’impresa entra in una fase di sorveglianza costante: ogni atto di straordinaria amministrazione richiede autorizzazione, pena l’inefficacia e la revoca del decreto. Gli obblighi informativi mensili sono pubblici, perché la relazione viene iscritta nel registro delle imprese: clienti, fornitori e concorrenti possono leggerla. Il deposito per spese è perentorio: Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523, ha chiarito che il decreto che lo dispone non è autonomamente reclamabile, e le contestazioni sulla misura possono essere fatte valere solo nel reclamo contro l’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; nel regime vigente, poi, il mancato versamento è espressamente causa di revoca (art. 44, comma 2), a differenza di quanto accadeva nella legge fallimentare, dove Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12352, ha escluso effetti automatici.
Ancora: i termini sono brevi e, come si è anticipato, non si sospendono ad agosto. E, soprattutto, la domanda con riserva è lo strumento più esposto al sospetto di finalità dilatorie, perché per sua natura differisce la decisione sul merito. La Cassazione, tuttavia, ha precisato che la sola presentazione della domanda, anche a ridosso dell’udienza, non basta a dimostrare l’abuso: servono ulteriori elementi che, nel loro insieme, rivelino l’intento di sottrarsi alla liquidazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 22 maggio 2023, n. 13997, che ha cassato una decisione che aveva desunto l’abuso dalla sola rinuncia a una prima domanda seguita da una nuova proposta a distanza di mesi).
Le pronunce a supporto
Oltre a quelle già richiamate, va segnalato l’orientamento sulla riproposizione seriale: Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 11 ottobre 2018, n. 25210, ha ravvisato l’abuso nella presentazione, a pochi giorni dalla risoluzione di un concordato omologato e rimasto inadempiuto, di una nuova domanda priva di reali elementi di novità. E Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2021, n. 8996, ha affrontato gli effetti della rinuncia alla domanda prima dell’ammissione sulle ipoteche giudiziali iscritte nel periodo anteriore, rinviando, per la loro sorte, al meccanismo della consecuzione e della revocabilità più che a un’inefficacia automatica.
Una scelta nella scelta: riserva generica o riserva qualificata
All’interno della stessa opzione 1 il terzo correttivo ha aperto un ulteriore bivio, che va soppesato con attenzione. La riserva generica lascia al debitore la massima libertà sull’approdo finale, ma comporta l’applicazione del regime generale dell’art. 46 CCII, con le sue regole sull’autorizzazione degli atti e sui pagamenti. La riserva qualificata del comma 1-quater, invece, richiede il deposito di un progetto già conforme allo strumento prescelto e, in cambio, consente di applicare da subito le regole proprie di quello strumento: per il concordato in continuità, ad esempio, le disposizioni pensate per salvaguardare i rapporti con fornitori strategici e la prosecuzione dell’attività. Secondo la giurisprudenza di merito, se lo strumento non viene indicato o il progetto non viene depositato, opera il regime generale, le cui lacune possono essere colmate richiamando le norme sul concordato preventivo.
A fronte del vantaggio di un regime più aderente all’obiettivo, il rovescio della medaglia è la minore reversibilità: dichiarare fin dall’inizio lo strumento significa esporsi a un controllo più penetrante sulla coerenza del progetto e rendere meno agevole un cambio di rotta. L’elemento dirimente è quindi la maturità della strategia: quando la direzione è chiara e solo i numeri sono incompleti, la riserva qualificata tende a offrire più di quanto chiede; quando la direzione è ancora incerta, la riserva generica conserva uno spazio di scelta che può rivelarsi prezioso.
Opzione 2 — La domanda di concordato “piena”: piano, proposta e attestazione depositati subito
In cosa consiste
La seconda strada consiste nel depositare il ricorso dell’art. 40 CCII già completo della proposta di concordato, del piano con il contenuto richiesto dall’art. 87 CCII, dell’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano rilasciata da un professionista indipendente, e dell’intera documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2. Il tribunale, verificata l’ammissibilità della proposta e la ritualità, pronuncia il decreto di apertura dell’art. 47, nominando giudice delegato e commissario giudiziale e fissando le operazioni di voto.
Rispetto all’opzione 1 la struttura degli effetti è in larga parte identica: anche qui dal deposito si producono gli effetti dell’art. 46, anche qui si possono chiedere le misure protettive dell’art. 54, anche qui opera il controllo sull’abuso. Per evitare duplicazioni, si rinvia a quanto illustrato nell’opzione precedente. Ciò che cambia è la sequenza temporale: non esiste una fase di “attesa” del piano, perché il piano c’è già.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Primo scenario. Un’impresa commerciale ha lavorato per mesi, con i propri consulenti, a un piano di concordato in continuità che prevede la cessione di un ramo non strategico e il pagamento dilazionato dei creditori chirografari. Nessun creditore ha ancora avviato azioni esecutive significative. In questo quadro, anteporre una fase di riserva significherebbe sottoporsi a sessanta giorni di obblighi informativi pubblici senza alcun beneficio reale.
Secondo scenario. Un’impresa ha già depositato in passato una domanda di concordato poi rinunciata o dichiarata inammissibile. Presentarsi nuovamente con una riserva esporrebbe al rischio concreto che il tribunale legga la nuova iniziativa come ripetizione dilatoria; una domanda piena, con un piano sostanzialmente diverso dal precedente, consente invece al giudice di valutarne subito la serietà. È la logica che la giurisprudenza ha applicato alle domande reiterate, fin da Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2017, n. 5677.
Terzo scenario. Un’impresa con un unico grande creditore bancario, già informato e collaborativo, deve dare al mercato un segnale di solidità: comunicare subito l’esistenza di un piano attestato riduce l’effetto di allarme che una domanda “in bianco” talvolta produce presso fornitori e clienti.
Il profilo ideale della domanda piena è quello dell’impresa che ha avuto il tempo di preparare il piano prima che la pressione dei creditori diventasse acuta, oppure di quella che, per la propria storia processuale, ha bisogno di dimostrare subito al tribunale la concretezza della proposta.
Come si esegue, in sintesi
Il percorso richiede, a monte del deposito, la costruzione del piano (con la scelta tra continuità diretta, continuità indiretta o liquidazione), la sua verifica da parte dell’attestatore, la classificazione dei creditori, la redazione della proposta. Sul piano processuale, il ricorso contiene anche l’eventuale istanza di misure protettive e, se ne ricorrono i presupposti, di autorizzazione a contrarre finanziamenti o a pagare crediti anteriori strategici. Valgono le stesse regole di competenza illustrate per l’opzione 1.
I vantaggi, motivati
Il vantaggio più evidente è la credibilità immediata: il tribunale e i creditori conoscono da subito la proposta, e la sua valutazione di ammissibilità avviene su un piano concreto, non su una promessa. Ne discende una minore esposizione alla censura di abuso, perché la domanda piena difficilmente può essere letta come puro espediente dilatorio. Vi è poi un risparmio di passaggi: niente fase intermedia di relazioni mensili, niente deposito per spese della fase prenotativa, niente istanza di proroga. Infine, la domanda piena consente di arrivare prima al voto dei creditori e quindi all’omologazione.
Rischi e svantaggi, senza reticenze
Il rovescio della medaglia sta tutto nel tempo che precede il deposito. Finché il piano non è pronto, l’impresa non gode di alcuna protezione: in quelle settimane un creditore può pignorare, iscrivere ipoteca giudiziale, depositare ricorso per la liquidazione giudiziale. La tutela dell’art. 46 contro le ipoteche iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda copre solo una parte del rischio: non recupera le somme già assegnate in un pignoramento presso terzi, né neutralizza un ricorso per la liquidazione già pendente, rispetto al quale la decadenza dell’art. 40, comma 10, continua a operare. Se il ricorso per la liquidazione arriva prima che il piano sia pronto, l’impresa può trovarsi costretta a ripiegare comunque sulla riserva, ma in condizioni peggiori.
Un secondo rischio riguarda la rigidità: depositato un concordato pieno, cambiare strumento (ad esempio passare agli accordi di ristrutturazione) è possibile, ma richiede una modifica della domanda che il tribunale valuta con attenzione. La riserva generica, per definizione, lascia più aperta la scelta finale.
Le pronunce a supporto
Oltre a Cass. 5677/2017, rilevante per il rapporto tra domande successive, occorre tenere presente che il parametro di controllo del giudice è unitario nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca e omologazione, come ricordato anche da Cass. civ., Sez. I, 23 luglio 2024, n. 20476: la completezza della domanda piena si misura con lo stesso metro che verrà poi applicato in sede di omologazione, e ciò rende decisiva la qualità del piano fin dal primo deposito.
Opzione 3 — La composizione negoziata come anticamera (artt. 12 e seguenti CCII)
In cosa consiste
La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice (con le modifiche del D.Lgs. 136/2024), è un percorso stragiudiziale e riservato. L’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio; una commissione nomina un esperto indipendente che agevola le trattative con i creditori. L’imprenditore conserva la gestione dell’impresa e non viene nominato alcun commissario giudiziale. Possono essere chieste misure protettive (art. 18 CCII), che il tribunale conferma con il procedimento dell’art. 19, per una durata complessiva che non può superare i duecentoquaranta giorni.
Gli sbocchi possibili sono molteplici: un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo con effetti analoghi al piano attestato, un accordo di ristrutturazione, oppure, se le trattative non vanno a buon fine, il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies) o l’accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi, concordato preventivo compreso.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Primo scenario. Un’impresa di servizi ha un problema di liquidità concentrato su due o tre banche e sull’erario, ma un’attività operativa sostanzialmente in equilibrio. Qui la riservatezza è un bene prezioso: la composizione negoziata non comporta la pubblicazione di relazioni mensili né la presenza di un commissario, e consente di negoziare con i creditori principali senza allarmare clienti e fornitori.
Secondo scenario. L’imprenditore ha bisogno di tempo per trovare un investitore o un acquirente dell’azienda. La composizione negoziata consente, con l’ausilio dell’esperto, di strutturare la cessione con garanzie di trasparenza, e la giurisprudenza di merito riconosce in questa sede un ruolo centrale all’esperto e alle scelte dell’impresa, con poteri del tribunale più limitati rispetto al concordato.
Terzo scenario. L’impresa è ancora in una fase di crisi reversibile e non ha ricevuto ricorsi per la liquidazione giudiziale. Anteporre la composizione negoziata non chiude le altre strade: se le trattative falliscono, resta aperto l’accesso al concordato, con o senza riserva.
Il profilo ideale della composizione negoziata è quello dell’impresa ancora risanabile, con pochi creditori strategici con cui trattare, che attribuisce valore alla riservatezza e alla conservazione della gestione, e che non è ancora sotto la pressione di un ricorso per la liquidazione giudiziale.
Come si esegue, in sintesi
L’istanza si presenta sulla piattaforma con la documentazione richiesta (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, piano di risanamento anche in forma di progetto, elenco dei creditori, dichiarazioni sulle procedure pendenti). Nominato l’esperto e verificata con lui la concreta prospettiva di risanamento, si aprono le trattative. Se sono state chieste misure protettive, entro breve termine occorre depositare il ricorso al tribunale per la loro conferma.
I vantaggi, motivati
Il primo vantaggio è la riservatezza, che preserva il valore commerciale dell’impresa. Il secondo è la conservazione della gestione: l’imprenditore non subisce lo spossessamento attenuato tipico del concordato, anche se deve gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria. Il terzo è la pluralità degli sbocchi, dal semplice accordo al concordato semplificato. Il quarto è il clima negoziale che l’esperto contribuisce a creare, anche nei rapporti con il sistema bancario.
Rischi e svantaggi, senza reticenze
Il rovescio della medaglia è duplice. Anzitutto, la composizione negoziata non è un rifugio difensivo: la giurisprudenza di merito, in numerosi provvedimenti, ha negato misure protettive quando l’accesso appariva finalizzato solo a paralizzare i creditori in assenza di reali prospettive di risanamento. In secondo luogo, e soprattutto, l’ordine delle mosse conta. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856) ha affermato che l’istanza di composizione negoziata è inammissibile se proposta quando pende già una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, e che in tal caso non produce effetti impeditivi rispetto alla liquidazione giudiziale: chi ha già scelto la riserva non può tornare indietro verso la composizione negoziata. E Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13997, ha precisato che l’eccezione al termine di decadenza dell’art. 40, comma 10, per chi accede a uno strumento dopo la composizione negoziata presuppone che le trattative siano effettivamente giunte a conclusione: non basta una rinuncia strumentale alla composizione per riaprire i termini.
C’è poi un limite temporale complessivo: la protezione ottenuta in composizione negoziata “consuma” il tetto generale di dodici mesi. Il Tribunale di Massa, con provvedimento del 20 maggio 2026, ha ritenuto che un’impresa già protetta per il massimo di duecentoquaranta giorni in composizione negoziata possa ottenere ulteriori misure in un successivo concordato con riserva solo se ha almeno delineato, per grandi linee, un progetto di risanamento aggiornato e non implausibile.
Le pronunce a supporto
Le due pronunce di legittimità citate (Cass. 31856/2025 e Cass. 13997/2026) costituiscono oggi i punti di riferimento sul rapporto tra composizione negoziata e procedimento unitario. Sul fronte penale-tributario, merita un cenno anche la valorizzazione della composizione negoziata come fattore di stabilizzazione patrimoniale operata dalla Terza Sezione penale nel 2025, pur in un ambito diverso da quello qui esaminato.
Le opzioni alla prova dei conti
I confronti astratti rischiano di restare sulla carta. Le simulazioni che seguono applicano le tre opzioni agli stessi dati di partenza, per mostrare come la scelta modifichi tempi, protezione ed esiti. Si tratta di ipotesi dimostrative costruite a fini esplicativi, non di casi reali.
Simulazione 1 — Stessi numeri, nessun ricorso per liquidazione pendente
Dati di partenza. Una S.r.l. con esposizione complessiva di 1.847.300 €, di cui 612.480 € verso banche, 438.900 € verso fornitori e il resto verso altri creditori. Il 7 ottobre 2026 un fornitore ottiene l’assegnazione in un pignoramento presso terzi per 38.760 € sul conto principale; un secondo fornitore ha un decreto ingiuntivo esecutivo per 64.380 € e minaccia l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Nessun ricorso per la liquidazione giudiziale è ancora pendente. Il piano è in bozza; l’attestatore stima dieci settimane per completare le verifiche.
Con l’opzione 1 (riserva). Deposito il 14 ottobre 2026 con istanza di misure protettive; iscrizione del decreto il 16 ottobre. Il termine massimo di sessanta giorni scade il 15 dicembre 2026; con proroga di ulteriori sessanta giorni, il 13 febbraio 2027. Le dieci settimane dell’attestatore (fino al 23 dicembre circa) superano il primo termine, quindi la proroga è necessaria e va motivata con l’avanzamento del progetto. Dal deposito, il secondo fornitore non può più iscrivere un’ipoteca efficace verso gli altri creditori. Il pignoramento già concluso con assegnazione (38.760 €) resta però fuori dalla protezione. Nel periodo, l’impresa deposita quattro relazioni mensili pubbliche e versa entro dieci giorni la somma per spese fissata dal tribunale.
Con l’opzione 2 (domanda piena). Il piano è pronto intorno al 23 dicembre; considerando i tempi di redazione della proposta, il deposito avviene l’11 gennaio 2027 e la pubblicazione il 12 gennaio. Nel frattempo il secondo fornitore iscrive ipoteca giudiziale il 20 novembre 2026. I novanta giorni anteriori alla pubblicazione risalgono al 14 ottobre 2026: l’ipoteca del 20 novembre cade nel periodo e risulta inefficace verso i creditori anteriori. Ma nelle tredici settimane di scopertura un terzo creditore potrebbe avviare nuovi pignoramenti o depositare un ricorso per la liquidazione giudiziale, con il rischio di dover ripiegare sulla riserva.
Con l’opzione 3 (composizione negoziata). Istanza sulla piattaforma il 14 ottobre, con richiesta di misure protettive. L’impresa conserva la gestione e non pubblica relazioni mensili. Se le misure sono confermate, la protezione può durare fino a duecentoquaranta giorni complessivi, cioè approssimativamente fino a giugno 2027, un orizzonte più ampio dei quattro mesi massimi della riserva. Se le trattative falliscono, però, la protezione residua disponibile per un successivo concordato si riduce, perché il tetto generale di dodici mesi è in parte consumato.
Esito del confronto. In assenza di ricorsi per la liquidazione, la composizione negoziata offre più tempo e più riservatezza, la riserva offre una protezione immediata sotto controllo giudiziale, la domanda piena espone a tredici settimane di vulnerabilità. L’elemento dirimente è la prospettiva di accordo con le banche: se è concreta, la composizione negoziata è una candidata seria; se è remota, la riserva risulta più lineare.
Simulazione 2 — Stessi numeri, ma un ricorso per liquidazione già pendente
Dati di partenza. Identici alla simulazione 1, con una differenza: il 30 settembre 2026 un creditore ha depositato ricorso per la liquidazione giudiziale, e la prima udienza è fissata per il 3 novembre 2026.
Con l’opzione 1 (riserva). La domanda con riserva depositata entro il 3 novembre rispetta il termine di decadenza dell’art. 40, comma 10, e, grazie alla priorità di trattazione dell’art. 7, il ricorso del creditore viene accantonato finché la domanda del debitore è in corso di esame, salvo che risulti manifestamente inammissibile o abusiva.
Con l’opzione 2 (domanda piena). Il piano non sarà pronto prima del 23 dicembre: la domanda piena non può essere depositata entro la prima udienza. Restano due possibilità: ripiegare sulla riserva, oppure chiedere al tribunale un rinvio che non è in alcun modo garantito. In questo scenario, l’opzione 2 è di fatto impraticabile nei tempi.
Con l’opzione 3 (composizione negoziata). La presentazione dell’istanza di composizione negoziata in pendenza di un ricorso per la liquidazione giudiziale è oggetto di un dibattito ancora aperto nella giurisprudenza di merito; in ogni caso non paralizza di per sé il procedimento unitario, e la successiva domanda di accesso a uno strumento beneficia dell’eccezione dell’art. 40, comma 10, solo se le trattative si sono effettivamente concluse (Cass. 13997/2026). Inoltre, se il debitore depositasse prima una riserva e poi tentasse la composizione, l’istanza sarebbe inammissibile (Cass. 31856/2025).
Esito del confronto. Con un ricorso pendente e un piano non pronto, la riserva diventa lo strumento più coerente con i tempi processuali, a condizione che l’impresa sia in grado di dimostrare nei sessanta giorni successivi la concretezza del progetto.
Simulazione 3 — Il fattore estate
Dati di partenza. Stessa impresa; domanda con riserva depositata il 26 giugno 2027, decreto iscritto il 1° luglio 2027, termine concesso di quarantacinque giorni.
Calcolo. Poiché l’art. 44, comma 3, esclude la sospensione feriale per il termine di deposito del piano, i quarantacinque giorni si contano senza interruzioni: il termine scade il 15 agosto 2027. Chi, per abitudine, calcolasse la sospensione dal 1° al 31 agosto sposterebbe erroneamente la scadenza al 15 settembre, con il rischio concreto di revoca del decreto. Anche il deposito per spese, entro dieci giorni, e le relazioni mensili seguono lo stesso regime. Con l’opzione 2 il problema non si pone negli stessi termini, mentre con l’opzione 3 il calendario è scandito dalle trattative e dai provvedimenti di conferma delle misure. In un’impresa che in estate ha ridotto il personale amministrativo, la variabile calendario va soppesata quanto quella finanziaria.
Il confronto in tabella
La tabella che segue sintetizza le differenze emerse. Va letta con una cautela: le voci descrivono il funzionamento tipico dell’istituto, non l’esito di un caso concreto, che dipende sempre dalla qualità del piano e dalla condotta del debitore. Sul fronte economico, si riportano esclusivamente i costi di giustizia e procedurali previsti dalla legge, senza alcun riferimento ai compensi professionali.
| Criterio | Opzione 1 — Concordato con riserva (art. 44) | Opzione 2 — Domanda di concordato piena | Opzione 3 — Composizione negoziata (artt. 12 ss.) |
|---|---|---|---|
| Tempi | Termine 30-60 giorni dall’iscrizione, prorogabile fino a ulteriori 60; nessuna sospensione feriale | Nessuna fase intermedia; tempi di preparazione anteriori al deposito | Trattative con l’esperto; misure protettive fino a 240 giorni complessivi |
| Complessità | Ricorso snello, poi obblighi informativi mensili e piano completo entro il termine | Massima all’inizio: piano, proposta, attestazione, documentazione completa | Istanza telematica; complessità concentrata nelle trattative |
| Rischi in caso di esito negativo | Revoca del decreto o inammissibilità, con possibile apertura della liquidazione giudiziale | Inammissibilità o mancata omologazione, con possibile apertura della liquidazione giudiziale | Archiviazione; restano accessibili gli altri strumenti, con tetto di protezione in parte consumato |
| Effetti sull’esecuzione | Effetti dell’art. 46 dal deposito; misure protettive dalla pubblicazione, se confermate | Stessi effetti, ma solo dal deposito della domanda completa | Misure protettive su richiesta, soggette a conferma giudiziale |
| Reversibilità | Riserva generica: scelta finale tra concordato, accordi, PRO; non si torna alla composizione negoziata | Cambio di strumento possibile solo con modifica della domanda | Alta: sbocchi multipli, incluso il concordato con o senza riserva |
| Pubblicità | Decreto e relazioni mensili iscritti nel registro delle imprese | Domanda pubblicata nel registro delle imprese | Riservata, salvo pubblicazione dell’istanza di misure protettive |
| Costi di giustizia | Contributo unificato e anticipazioni previsti per le procedure concorsuali; deposito per spese della procedura fissato dal tribunale | Contributo unificato e anticipazioni previsti per le procedure concorsuali; spese di procedura fissate nel decreto di apertura | Diritti di segreteria camerali; compenso dell’esperto determinato secondo i criteri di legge; contributo unificato per il ricorso di conferma delle misure |
I criteri per scegliere
Nessuno dei criteri che seguono basta da solo a decidere. Il loro valore sta nel modo in cui si combinano nella situazione concreta dell’impresa.
Primo criterio: la pressione esterna in atto. Se la situazione presenta un ricorso per la liquidazione giudiziale già pendente, generalmente il margine per la domanda piena si riduce drasticamente, perché il termine di decadenza della prima udienza non attende i tempi dell’attestatore; la composizione negoziata, a sua volta, incontra i limiti che la Cassazione ha tracciato. Se invece non vi sono ricorsi pendenti e le azioni esecutive sono episodiche, tutte e tre le strade restano aperte e la scelta può essere guidata da altri fattori.
Secondo criterio: lo stato di avanzamento del piano. Se il piano è già maturo e l’attestatore ha concluso o quasi le verifiche, la fase di riserva aggiunge obblighi senza aggiungere tutela, e la domanda piena tende a essere preferibile. Se il piano è un progetto credibile ma incompleto, la riserva, meglio se qualificata ai sensi del comma 1-quater, consente di coprire il tempo mancante. Se il piano deve ancora nascere dal dialogo con i creditori, la composizione negoziata è il luogo naturale in cui costruirlo.
Terzo criterio: il grado della crisi. Se l’impresa è in una fase in cui il risanamento è ancora ragionevolmente perseguibile, la composizione negoziata è pienamente disponibile; se l’insolvenza è conclamata e la prospettiva è prevalentemente liquidatoria, la composizione rischia di essere letta come rifugio difensivo e gli strumenti concorsuali diventano la sede più appropriata.
Quarto criterio: il valore della riservatezza. Per imprese che vivono di fiducia commerciale (appalti, forniture continuative, rapporti con la grande distribuzione) la pubblicità delle relazioni mensili della riserva ha un costo reputazionale che va soppesato. Per altre imprese, con una clientela meno sensibile, quel costo è marginale.
Quinto criterio: la storia processuale dell’impresa. Se in passato sono state presentate e poi abbandonate altre domande di concordato, una nuova riserva sarà valutata con particolare attenzione sotto il profilo dell’abuso. In questi casi la domanda piena, con un piano sostanzialmente nuovo, offre una difesa più solida contro la censura di finalità dilatorie.
L’esperienza del confronto tra queste opzioni suggerisce che la scelta migliore raramente è quella più veloce in astratto: è quella che il tribunale, i creditori e il commissario percepiranno come coerente con la situazione reale dell’impresa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, valuta con lo staff dello studio quale strada sia sostenibile nel caso specifico, tenendo conto sia della fase negoziale sia dei possibili sviluppi davanti al tribunale e nei gradi successivi.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà percorso? Dipende dalla direzione. Dalla composizione negoziata si può passare al concordato, con o senza riserva, e le trattative svolte restano utili per costruire il piano. Il percorso inverso è invece precluso: con una domanda di concordato pendente, anche solo con riserva, l’istanza di composizione negoziata è inammissibile secondo Cass. 31856/2025. All’interno della riserva generica, invece, fino alla scadenza del termine è possibile scegliere lo strumento finale tra concordato, accordi di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
E se scelgo la strada sbagliata? Le conseguenze variano. Una riserva senza un piano credibile espone alla revoca del decreto e, se pende un ricorso di un creditore, all’apertura della liquidazione giudiziale. Una domanda piena depositata troppo tardi lascia l’impresa scoperta nelle settimane precedenti. Una composizione negoziata usata come mero scudo porta al diniego delle misure protettive e consuma tempo prezioso. Nessuno di questi esiti è inevitabile, ma ciascuno va messo in conto prima di muoversi.
Il concordato in bianco blocca subito i pignoramenti? Non automaticamente. Dal deposito si producono gli effetti dell’art. 46, che impediscono ai creditori di acquisire prelazioni efficaci verso gli altri creditori; il blocco delle azioni esecutive e cautelari richiede invece l’istanza di misure protettive, che decorrono dalla pubblicazione e devono essere confermate dal tribunale. Le somme già assegnate prima del deposito restano normalmente fuori dalla protezione.
Quanto tempo mi concede davvero la riserva? Il termine va da trenta a sessanta giorni dall’iscrizione del decreto, con una proroga fino a ulteriori sessanta giorni se il debitore dimostra, con un progetto concreto, di aver avviato la predisposizione del piano. In totale, dunque, al massimo quattro mesi circa, senza sospensione ad agosto.
Se rinuncio alla riserva, posso ripresentarla? Non vi è un divieto assoluto, ma la riproposizione di domande sostanzialmente identiche è il terreno tipico della censura di abuso (Cass. 25210/2018; Cass. 5677/2017). Al contrario, una nuova domanda fondata su elementi realmente diversi e non finalizzata a eludere un procedimento pendente non è di per sé abusiva, come ha precisato Cass. 13997/2023.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che ciascuna illumina. Per ognuna si indicano gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui rileva nel confronto.
Pronunce sulla domanda con riserva (opzione 1)
Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523. Il decreto che ordina al debitore di versare la somma per le spese della fase con riserva non è impugnabile con autonomo reclamo; le contestazioni sull’importo si fanno valere contro l’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: il deposito per spese è un passaggio da pianificare nella cassa dell’impresa fin dal primo giorno, senza contare su una sua rimodulazione immediata.
Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12352. Nel regime della legge fallimentare il mancato o insufficiente versamento delle spese non determinava automaticamente l’inammissibilità della domanda, mentre l’art. 44 CCII ha introdotto una regola espressa. Rilevanza: segna la differenza tra il vecchio e il nuovo regime, oggi più severo, in cui la violazione può condurre alla revoca.
Cass. civ., Sez. I, 23 luglio 2024, n. 20476. L’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti è requisito di ammissibilità della domanda con riserva, e il controllo giudiziale si svolge con un parametro unitario nelle varie fasi. Rilevanza: la domanda “snella” non è una domanda vuota; alcuni documenti sono indispensabili già al primo deposito.
Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2021, n. 22454. Precedente conforme in tema di elenco dei creditori come requisito della domanda prenotativa. Rilevanza: conferma la stabilità dell’orientamento.
Cass. civ., Sez. I, 19 novembre 2018, n. 29740. Pronuncia che la prassi ha assunto come riferimento, nel regime previgente, per la questione della decorrenza del termine concesso al debitore. Rilevanza: la questione è oggi in gran parte risolta dal testo dell’art. 44, che ancora il termine all’iscrizione del decreto nel registro delle imprese.
Pronunce sull’abuso dello strumento (opzioni 1 e 2)
Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2021, n. 8982. La domanda di concordato, ordinaria o con riserva, presentata allo scopo evidente di rinviare la liquidazione e non di regolare la crisi è inammissibile per abuso del processo. Rilevanza: è il limite che accompagna ogni scelta, e pesa soprattutto sulla riserva.
Cass. civ., Sez. I, ord. 22 maggio 2023, n. 13997. L’abuso non può essere desunto dalla sola rinuncia a una domanda seguita, a distanza di tempo, da una nuova proposta: occorre verificare in concreto il pregiudizio e il contesto. Rilevanza: tutela il debitore in buona fede che corregge la propria strategia.
Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 11 ottobre 2018, n. 25210. Integra abuso la riproposizione, a pochi giorni dalla risoluzione di un concordato omologato e inadempiuto, di una nuova domanda priva di novità. Rilevanza: indica il tipo di condotta che fa scattare la censura.
Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2017, n. 5677. Le proposte concordatarie meramente dilatorie, specie se reiterate, integrano abuso e non possono fare da barriera alla procedura liquidatoria. Rilevanza: orienta verso la domanda piena chi ha già alle spalle tentativi falliti.
Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2021, n. 8996. Sulla rinuncia alla domanda prima dell’ammissione e sulla sorte delle ipoteche giudiziali iscritte nel periodo anteriore, la Corte ha escluso l’applicazione automatica della regola di inefficacia propria del concordato ammesso, rimettendo la questione al piano della consecuzione e della revocabilità. Rilevanza: chi rinuncia alla riserva deve considerare che alcuni effetti protettivi non si consolidano.
Pronunce sulla competenza (opzioni 1 e 2)
Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620. La competenza per la domanda di accesso spetta al tribunale della sede effettiva, che coincide di norma con la sede legale salvo prova contraria fondata sulla riconoscibilità da parte dei terzi. Rilevanza: un errore sul tribunale può costare settimane decisive.
Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865. Conferma che il criterio è il centro degli interessi principali, presunto nella sede legale, superabile solo con prova rigorosa. Rilevanza: consolida il criterio anche nei casi di trasferimenti di sede recenti.
Pronunce sul rapporto con la composizione negoziata (opzione 3)
Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. L’istanza di composizione negoziata presentata quando è già pendente una domanda di concordato, anche con riserva, è inammissibile e non impedisce la dichiarazione di liquidazione. Rilevanza: fissa l’ordine delle mosse; la composizione può precedere il concordato, non seguirlo in pendenza di esso.
Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13997. L’eccezione al termine di decadenza della prima udienza per chi accede a uno strumento dopo la composizione negoziata presuppone la conclusione effettiva delle trattative, non una mera rinuncia. Rilevanza: impedisce di usare la composizione come espediente per riaprire i termini.
Provvedimenti di merito di orientamento
Tribunale di Massa, 20 maggio 2026. Dopo aver fruito del massimo di duecentoquaranta giorni di protezione in composizione negoziata, l’impresa può ottenere nuove misure in un concordato con riserva solo se prospetta almeno a grandi linee un progetto di risanamento aggiornato e plausibile. Rilevanza: misura il costo, in termini di protezione futura, della scelta di iniziare dalla composizione negoziata.
Tribunale di Milano, 2 novembre 2025. La domanda prenotativa che dichiara di essere orientata al concordato in continuità consente l’applicazione immediata delle regole proprie di quello strumento. Rilevanza: mostra l’utilità pratica della riserva qualificata del comma 1-quater.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un bivio di questo tipo, l’apporto dello studio non consiste nel suggerire in astratto l’opzione “migliore”, ma nel verificare quale delle strade possibili regga davvero nel caso concreto. In particolare:
- Ricostruiamo la mappa dei creditori e delle azioni in corso, verificando pignoramenti, decreti ingiuntivi, ipoteche e ricorsi per la liquidazione già depositati, con le relative date, per stabilire quali termini sono già in corsa.
- Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando lo stato di avanzamento del piano con i tempi processuali e con la storia delle domande eventualmente già presentate.
- Verifichiamo la competenza territoriale alla luce della sede legale ed effettiva dell’impresa, per evitare contestazioni che farebbero perdere tempo.
- Predisponiamo il ricorso con riserva, generica o qualificata ai sensi del comma 1-quater, completo della documentazione indispensabile e dell’istanza di misure protettive.
- Seguiamo il procedimento di conferma delle misure protettive e le eventuali istanze di autorizzazione per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione.
- Impostiamo il calendario degli obblighi informativi mensili e del deposito per spese, tenendo conto che questi termini non conoscono la sospensione del mese di agosto.
- Accompagniamo l’impresa nella composizione negoziata, dalla presentazione dell’istanza sulla piattaforma alla gestione delle trattative, valorizzando la conoscenza diretta dell’istituto.
- Costruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, il piano e la proposta in coordinamento con l’attestatore, perché il documento depositato sia coerente sia sul piano giuridico sia su quello contabile.
- Presidiamo il rischio di censura per abuso, predisponendo fin dall’inizio gli elementi che documentano la finalità di regolazione della crisi.
- Difendiamo la scelta compiuta nei reclami e fino in Cassazione, senza cambi di difensore e senza discontinuità di strategia.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di leggere dall’interno la composizione negoziata, cioè proprio l’alternativa che più spesso si contrappone al concordato in bianco. Ma la leva che il confronto tra opzioni mette in primo piano è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi tra riserva, domanda piena e composizione negoziata può essere messa in discussione domani in un reclamo contro la revoca del decreto o contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Come avvocato cassazionista, l’Avv. Monardo può difendere quella stessa scelta in tutti i gradi, senza che la linea costruita all’inizio debba passare di mano.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i profili procedurali e i numeri del piano non vengono trattati da professionisti separati che si parlano a distanza, ma da un gruppo coordinato che verifica in parallelo la sostenibilità giuridica e quella finanziaria della soluzione.
In chiusura
Il concordato “in bianco” è uno strumento prezioso, ma non è una soluzione in sé: è una delle tre porte con cui un’impresa in crisi può entrare nel sistema del Codice, accanto alla domanda di concordato piena e alla composizione negoziata. Ognuna ha un profilo ideale, ognuna ha costi e rischi, e l’ordine in cui vengono utilizzate produce effetti che la Cassazione ha già iniziato a definire con precisione. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, protezione e, talvolta, la possibilità stessa di proporre una soluzione concordata.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa valutazione perché riunisce le due prospettive del bivio: quella negoziale, presidiata dalla qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quella giudiziale, sostenuta dalla qualifica di avvocato cassazionista che consente di seguire la strategia fino all’ultimo grado. Lo staff di avvocati e commercialisti completa il quadro sul versante dei numeri.
📩 Prima che un termine decorra o che un creditore anticipi le tue mosse, scrivici: i contatti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa pagina.
