Questa guida nasce da un elenco di domande vere. Sono le domande che riceviamo più spesso da imprenditori, soci, familiari che hanno garantito, creditori e potenziali assuntori quando scoprono che una liquidazione giudiziale aperta può ancora essere chiusa in anticipo con un concordato. Qui trovate le domande così come ci vengono poste, con risposte complete, i termini di legge e i tempi che si osservano davvero nei tribunali.
Il quadro normativo è quello degli articoli 240 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificati dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024. Il concordato nella liquidazione giudiziale è l’erede del vecchio concordato fallimentare: non è una procedura autonoma, è l’uscita anticipata da una procedura già aperta. Può proporlo il debitore, ma anche un creditore o un terzo. E non ha una durata unica, perché il tempo dipende da chi propone, da quando propone e soprattutto da quante opposizioni incontra.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è esattamente il terreno in cui si incrociano le due abilitazioni più pertinenti dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è la qualificazione tecnica riconosciuta per costruire e negoziare soluzioni concordate dell’insolvenza d’impresa, e quella di avvocato cassazionista, che conta perché il percorso del concordato non finisce con l’omologazione: prosegue con il reclamo in Corte d’appello previsto dall’art. 247 CCII e può arrivare fino alla Corte di cassazione. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, indispensabile quando la proposta deve reggere un confronto numerico con i presumibili risultati della liquidazione.
📩 Se state valutando una proposta di concordato o ne avete appena ricevuta comunicazione dal curatore, scriveteci oggi stesso: qui il calendario conta più di ogni altra cosa e tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono in fondo a questa guida.
“Ma cos’è esattamente il concordato nella liquidazione giudiziale?”
È l’accordo che chiude in anticipo una liquidazione giudiziale già aperta, sostituendo alla vendita di tutto l’attivo un impegno di pagamento approvato dai creditori e omologato dal tribunale.
Il punto da fissare subito è che non si tratta di un’alternativa alla liquidazione giudiziale: è un’uscita da dentro. La sentenza di apertura c’è già stata, il curatore è già stato nominato, lo stato passivo è in formazione o già esecutivo. Il concordato interviene a quel punto e dice, in sostanza: invece di aspettare che il curatore venda capannone, macchinari, crediti e partecipazioni nei prossimi sei anni, c’è chi mette sul tavolo adesso una somma o un impegno, i creditori votano, e se la proposta passa la procedura si chiude.
Chi mette la somma può essere il debitore stesso, con l’apporto di risorse esterne, oppure un creditore, oppure un terzo del tutto estraneo — l’assuntore — che acquisisce l’attivo e si accolla i debiti nella misura concordata.
La differenza con il concordato preventivo è netta e vale la pena chiarirla perché genera confusione. Il concordato preventivo si propone prima che l’insolvenza venga accertata, per evitare la liquidazione giudiziale. Il concordato nella liquidazione giudiziale arriva dopo, quando la liquidazione giudiziale è già aperta e produce effetti. Il concordato semplificato, ancora diverso, è l’esito eventuale di una composizione negoziata non riuscita. Tre strumenti, tre momenti, tre discipline.
Un’altra precisazione che facciamo spesso: chi è sovraindebitato e non fallibile — consumatore, professionista, piccolo imprenditore sotto soglia — non ha accesso a questo strumento, perché la liquidazione controllata ha regole proprie. Lì il percorso passa da altri istituti, disciplinati dagli artt. 268 e seguenti del Codice.
“Quindi quanto dura, in media, dalla proposta alla chiusura?”
Da circa cinque-sei mesi nei casi lineari e non contestati, a due anni e oltre se ci sono opposizioni, reclamo in Corte d’appello e ricorso per cassazione. È una forbice ampia, ma non è vaghezza: la forbice è esattamente dove si gioca la partita.
Scomponiamola. Il blocco dei termini “secchi” previsti dal Codice, quelli che il tribunale non può comprimere, occupa in tutto poche settimane: venti-trenta giorni per il voto dei creditori, dieci giorni per chiedere l’omologazione una volta comunicata l’approvazione, quindici-trenta giorni per eventuali opposizioni, trenta giorni per il reclamo. Sommati fanno meno di quattro mesi. Tutto il resto — e nella pratica è la maggior parte del tempo — dipende da tre variabili che non sono nel Codice: quanto impiega il curatore a formulare il parere sui presumibili risultati della liquidazione, quanto impiega il comitato dei creditori a riunirsi ed esprimersi, e quanto impiega quel preciso tribunale a fissare e decidere.
Il confronto con l’alternativa rende il numero leggibile. Secondo le elaborazioni Cerved sui dati delle procedure concorsuali, nel 2021 i creditori hanno atteso in media sette anni e tre mesi per la chiusura di un fallimento, dato in lieve miglioramento rispetto ai 7,4 anni del 2020, con una dispersione enorme: circa tre anni nei tribunali più efficienti e oltre diciotto in quelli più lenti, e con una quota di procedure ultraquindicennali che sfiorava l’undici per cento di quelle chiuse. Il Codice ha introdotto un argine, fissando all’art. 213 il completamento della liquidazione dell’attivo entro cinque anni dall’apertura, prorogabili a sette nei casi di particolare complessità, ma resta un tetto, non una media.
Messa così, la domanda cambia forma. Non è “il concordato è lento o veloce”, è “il concordato chiude in mesi ciò che la liquidazione chiuderebbe in anni”. Anche un concordato contestato, che impieghi due anni tra omologa e impugnazioni, resta in genere molto più rapido della vendita integrale dell’attivo.
“Chi può presentare la proposta e da quando?”
Creditori e terzi possono farlo praticamente subito; il debitore e le società a lui collegate devono aspettare un anno. La distinzione è scritta nell’art. 240 CCII e ha una logica precisa.
I creditori e i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a una condizione sola: che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati che ne risultano, insieme alle altre notizie disponibili, consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. È una condizione sostanziale, non formale. Se le scritture sono inattendibili o mancanti, quell’elenco non si riesce a costruire e la finestra anticipata si chiude di fatto, anche se nessuno pronuncia una dichiarazione di inammissibilità.
Il debitore, le società cui partecipa e le società sottoposte a comune controllo, invece, non possono presentare la proposta se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale, e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La ragione è dichiarata nei lavori preparatori: si vuole evitare che l’imprenditore usi la liquidazione giudiziale come leva, lasciando che la pendenza della procedura induca i creditori ad accettare proposte peggiori di quelle che avrebbe potuto fare prima, con uno strumento di regolazione della crisi.
C’è un requisito ulteriore che riguarda solo il debitore e i suoi collegati: la proposta deve prevedere un apporto di risorse che incrementi l’attivo di almeno il dieci per cento. Non basta ridistribuire ciò che c’è già; bisogna portare qualcosa che nella liquidazione non ci sarebbe.
Per i creditori e i terzi, dopo l’esecutività dello stato passivo, il Codice non indica un termine finale esplicito. L’orientamento consolidato è che la proposta possa essere formulata fino al decreto di chiusura della liquidazione giudiziale: finché la procedura è aperta, la porta resta aperta.
“Entro quando devo muovermi, concretamente, se il debitore sono io?”
Avete una finestra sola, e si apre e si chiude su due date diverse che vanno segnate il giorno stesso in cui arriva la sentenza. La prima è la data della sentenza di apertura: da lì si contano dodici mesi, prima dei quali la proposta è inammissibile. La seconda è la data del decreto che rende esecutivo lo stato passivo: da lì si contano ventiquattro mesi, dopo i quali la proposta è tardiva.
L’errore che vediamo più spesso non è il ritardo: è l’illusione di avere tempo. Quelle due date non corrono in parallelo. Se lo stato passivo viene reso esecutivo molto presto — e nelle procedure ben organizzate accade già a sei-otto mesi dall’apertura — la finestra utile può ridursi a poco più di un anno effettivo: si apre al dodicesimo mese e si chiude al ventiquattresimo dall’esecutività, cioè poco oltre i due anni e mezzo dall’apertura. Se invece lo stato passivo si forma tardi, per impugnazioni o domande tardive, la finestra si sposta in avanti e si allarga.
Dentro quella finestra bisogna materialmente aver pronto tutto: la provvista o l’impegno del finanziatore, la relazione giurata del professionista indipendente sul valore di mercato dei beni gravati da prelazione se si intende incidere sui creditori privilegiati, l’eventuale suddivisione in classi, la documentazione che consente al curatore di esprimere il parere. Costruire questo materiale richiede in genere dalle sei alle dodici settimane di lavoro, e vanno sottratte alla finestra, non aggiunte.
Una sola avvertenza di metodo: la data di riferimento è quella del deposito del ricorso, non quella in cui si inizia a ragionarci. Chi arriva al nostro studio al ventunesimo mese dall’esecutività dello stato passivo ha ancora margine; chi arriva al ventitreesimo molto raramente ce l’ha.
“Dove si deposita la proposta e cosa succede nelle prime settimane?”
Si deposita con ricorso al giudice delegato, e nelle prime settimane non succede nulla di visibile: succede tutto nei pareri.
L’art. 241 CCII disegna una sequenza breve sulla carta. Il giudice delegato, ricevuto il ricorso, chiede il parere del curatore, che deve pronunciarsi con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte dal proponente. È il documento più importante dell’intera fase, perché mette a confronto due numeri: quanto prenderebbero i creditori proseguendo la liquidazione, e quanto prenderebbero accettando il concordato. Un parere scritto bene fa viaggiare la proposta; un parere generico la ferma.
Poi serve il parere del comitato dei creditori. Qui occorre essere espliciti, perché è il punto in cui molte proposte muoiono in silenzio: il parere favorevole del comitato è presupposto di procedibilità. Se il comitato esprime parere contrario, il giudice delegato non può sottoporre la proposta al voto. Il comitato valuta il merito e la convenienza, non la legittimità; il controllo di legittimità resta al giudice delegato. E il parere deve essere motivato, non una formula.
Quanto tempo prendono questi due passaggi? Il Codice non fissa un termine per il parere del curatore. Nella pratica, tra richiesta del giudice, esame della documentazione, eventuali integrazioni richieste al proponente e deposito, passano in genere dalle tre alle otto settimane. Il comitato dei creditori, quando è costituito e funziona, aggiunge due-quattro settimane. Quando il comitato non è costituito — ipotesi tutt’altro che rara nelle procedure piccole — il giudice delegato procede comunque, con il solo controllo di legittimità che gli compete.
Due accorgimenti pratici fanno la differenza su questa fase. Il primo: depositare la proposta già corredata del materiale che serve al curatore per il parere, invece di aspettare che lo chieda. Il secondo: se la proposta prevede garanzie, depositarne la prova documentale contestualmente, perché il curatore deve pronunciarsi proprio su quelle.
“Quanto dura la votazione dei creditori e come funziona davvero?”
Il giudice delegato fissa un termine tra venti e trenta giorni, e chi tace vota sì. È la regola che sorprende sempre, e che va capita bene perché cambia la strategia di tutti.
Ritenuta ammissibile la proposta e acquisiti i pareri, il giudice delegato ordina al curatore di comunicarla ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, insieme al parere del curatore e a quello del comitato, indicando dove reperire i dati utili alla valutazione. Nello stesso provvedimento fissa un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni entro il quale i creditori devono far pervenire in cancelleria le eventuali dichiarazioni di dissenso. Si vota per esclusione: il silenzio vale adesione.
Quando i creditori sono molti, l’art. 242 CCII consente al giudice di autorizzare forme di comunicazione diverse dalla PEC individuale, purché idonee. Serve a non far naufragare procedure con centinaia di posizioni su un problema di notifiche.
Chi vota? Il diritto di voto spetta ai creditori chirografari indicati nello stato passivo reso esecutivo, compresi quelli ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta è anteriore all’esecutività dello stato passivo, votano i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato. Non votano i creditori tardivi non ancora ammessi. L’art. 243 CCII disciplina poi le esclusioni e le situazioni di conflitto di interessi rispetto alla massa.
La proposta è approvata, secondo l’art. 244, con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, serve anche che quella maggioranza sia raggiunta nel maggior numero di classi. Si contano i crediti, non le teste.
Scaduto il termine, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sull’esito delle votazioni. Nella pratica questa relazione arriva entro una-due settimane. Fin qui, da deposito del ricorso a esito del voto, siamo mediamente tra i tre e i cinque mesi.
“E l’omologazione quanto dura?”
Da poche settimane, se nessuno si oppone, a diversi mesi se le opposizioni ci sono. La forcella si decide in un termine di quindici-trenta giorni.
Se la proposta è approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione via PEC al proponente, perché richieda l’omologazione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione — termine introdotto dal D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto correttivo-ter, e per questo sfuggito a molti — e ai creditori dissenzienti. La richiesta di omologazione si propone con ricorso.
Con decreto pubblicato ai sensi dell’art. 45 CCII, il giudice fissa poi un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni per due cose insieme: la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata con il parere definitivo. Se il comitato non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
Da qui la strada si biforca. Senza opposizioni, il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione e omologa con decreto motivato: nella pratica, da due a otto settimane dalla scadenza del termine. Con opposizioni, si apre un sub-procedimento con contraddittorio, assunzione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, eventuale delega istruttoria a un componente del collegio: qui si va ragionevolmente dai tre ai sei mesi, e nelle situazioni complesse di più.
C’è poi un’ipotesi specifica di omologazione nonostante il dissenso: se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa comunque quando ritiene che quel credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. È il confronto con l’alternativa liquidatoria, e vince chi lo documenta meglio.
Tabella dei passaggi e dei termini
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Legittimazione (creditori/terzi) | Ricorso con proposta | Anche prima dell’esecutività dello stato passivo, se la contabilità consente l’elenco provvisorio; poi fino al decreto di chiusura | Giudice delegato |
| Legittimazione (debitore e collegate) | Ricorso con apporto che incrementi l’attivo di almeno il 10% | Non prima di 1 anno dalla sentenza di apertura e non oltre 2 anni dall’esecutività dello stato passivo | Giudice delegato |
| Istruttoria preliminare | Parere del curatore su presumibili risultati della liquidazione e garanzie | Nessun termine di legge (in pratica 3-8 settimane) | Curatore |
| Istruttoria preliminare | Parere del comitato dei creditori (favorevole = presupposto di procedibilità) | Nessun termine di legge (in pratica 2-4 settimane) | Comitato dei creditori |
| Voto | Comunicazione PEC ai creditori e dichiarazioni di dissenso | Termine fissato dal GD, non inferiore a 20 e non superiore a 30 giorni; silenzio = assenso | Cancelleria del tribunale |
| Esito | Relazione del curatore sull’esito delle votazioni | Dopo la scadenza del termine di voto | Giudice delegato |
| Omologazione | Richiesta di omologazione del proponente | 10 giorni dalla comunicazione dell’approvazione | Tribunale |
| Omologazione | Opposizioni e relazione finale motivata del comitato | Termine fissato dal GD, non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni (relazione sostitutiva del curatore nei 7 giorni successivi) | Tribunale |
| Omologazione | Decreto motivato di omologazione | Nessun termine di legge (in pratica 2-8 settimane senza opposizioni) | Tribunale |
| Impugnazione | Reclamo contro il decreto | 30 giorni perentori dalla notificazione a cura della cancelleria; tra notifica e udienza non meno di 30 giorni; resistenti costituiti almeno 10 giorni prima a pena di decadenza | Corte d’appello |
| Impugnazione | Ricorso per cassazione | 30 giorni | Corte di cassazione |
| Chiusura | Conto della gestione del curatore e decreto di chiusura | Dopo la definitività del decreto di omologazione | Tribunale |
| Esecuzione | Adempimento sorvegliato da GD, curatore e comitato | Secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione | Giudice delegato |
| Patologia | Istanza di risoluzione per inadempimento | Entro 1 anno dalla scadenza del termine per l’ultimo adempimento | Tribunale |
| Patologia | Domanda di annullamento | Entro 6 mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre 2 anni dalla scadenza del termine per l’ultimo adempimento | Tribunale |
“Dal decreto di omologazione alla chiusura effettiva quanto passa?”
Trenta giorni per la definitività, poi il tempo tecnico del conto della gestione: in genere uno-tre mesi, se nessuno reclama.
L’art. 246 CCII regola l’efficacia: la proposta diventa efficace quando scadono i termini per opporsi all’omologazione o quando si esauriscono le impugnazioni. Il decreto diventa definitivo se non viene reclamato entro trenta giorni dalla notificazione a cura della cancelleria. A quel punto il curatore rende il conto della gestione e il tribunale dichiara la chiusura della liquidazione giudiziale.
È un passaggio che molti sottovalutano perché lo immaginano automatico. Non lo è. Il conto della gestione è un rendiconto analitico, va esaminato, può essere contestato, e la liquidazione del compenso del curatore avviene dopo la sua approvazione. Se la procedura ha avuto una gestione articolata — contenziosi, affitti d’azienda, rapporti di lavoro — il conto richiede tempo. Tra decreto definitivo e decreto di chiusura è realistico mettere in conto da quattro a dodici settimane.
C’è una conseguenza pratica importante, e la Cassazione l’ha precisata chiaramente: l’omologazione definitiva unita alla predisposizione del conto di gestione da parte del curatore comporta la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva del concordato, con completamento della liquidazione dei beni e pagamento dei creditori, e il curatore conserva la propria legittimazione anche processuale. Tradotto: la chiusura non spegne tutto. Il curatore resta in scena per ciò che residua.
Se invece il decreto viene reclamato, il calendario si allunga di un blocco intero. Il reclamo si propone con ricorso da depositare in cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione; tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni; le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell’udienza. Realisticamente, un giudizio di reclamo porta via dai sei ai quindici mesi, e un eventuale ricorso per cassazione aggiunge comunemente dodici-ventiquattro mesi.
“E se qualcuno si oppone: di quanto si allunga tutto?”
Mediamente di sei-dodici mesi per il solo giudizio di omologazione contestato, e di altri sei-quindici mesi se si arriva al reclamo. Ma la cosa più utile da sapere è chi può opporsi, perché questo si può anticipare.
Si oppongono, tipicamente, i creditori dissenzienti che contestano la convenienza della proposta rispetto alla prosecuzione della liquidazione. La Cassazione ha chiarito un profilo che pesa molto sul calendario: il creditore che abbia visto il proprio voto dissenziente illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze ha diritto a proporre opposizione all’omologazione, senza dover giustificare la propria posizione dimostrando un maggior vantaggio ricavabile dalla prosecuzione della liquidazione, e senza necessità di una motivazione particolare; l’unico limite è l’abuso del diritto sotteso al mercato dei voti. Significa che un errore nel computo delle maggioranze non è un dettaglio formale: è la porta d’ingresso di un’opposizione difficilmente arginabile.
Si oppone talvolta anche un creditore che contesta il trattamento dei privilegiati. La proposta può prevedere che i creditori muniti di prelazione non siano soddisfatti integralmente, ma solo entro il limite del valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione — valore che deve risultare dalla relazione giurata di un professionista indipendente. Se quella relazione è debole, l’opposizione nasce lì.
E può opporsi, in teoria, qualsiasi altro interessato, perché il termine fissato dal giudice è aperto anche a soggetti diversi dai creditori.
La contromisura non è processuale, è preventiva: la quasi totalità delle opposizioni che allungano i tempi nasce da tre difetti nati mesi prima — un confronto con l’alternativa liquidatoria costruito su stime generose, una classazione dei creditori discutibile, un computo delle maggioranze approssimativo. Nel nostro Studio, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo lavora su questa materia come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come avvocato cassazionista: la proposta viene costruita fin dall’inizio nella forma che dovrà reggere non solo il voto, ma anche l’opposizione e l’eventuale reclamo.
“E se la proposta la fa un terzo assuntore? Cambia la durata?”
Cambia poco la durata del procedimento e molto quella della fase esecutiva. Vale la pena distinguere i due piani, perché quando le persone chiedono “quanto dura” spesso stanno sommando cose diverse.
Il procedimento — proposta, pareri, voto, omologazione, chiusura — segue gli stessi termini a prescindere da chi propone. Un concordato con assuntore non ha un binario più veloce.
La fase esecutiva, invece, cambia radicalmente. Il concordato con assuntore comporta il trasferimento all’assuntore delle attività della liquidazione giudiziale, eventualmente comprese le azioni di pertinenza della procedura, e l’accollo dei debiti nei limiti pattuiti. Quando l’assuntore paga subito e integralmente, la fase esecutiva dura poche settimane. Quando il piano prevede pagamenti dilazionati, la sorveglianza prosegue per tutta la durata della dilazione.
Qui si innesta anche un profilo che l’imprenditore non si aspetta, ma che incide sui tempi reali: il trattamento fiscale del decreto di omologa. La Cassazione si è pronunciata sul decreto di omologazione del concordato con terzo assuntore e sul conseguente decreto di trasferimento dei beni ai fini dell’imposta di registro, e la questione è stata oggetto anche di presa di posizione dell’Amministrazione finanziaria. Non è un tema astratto: se il carico di registro non è stato stimato correttamente nel piano, l’assuntore si trova con una voce di costo non prevista proprio nel momento in cui deve adempiere, e l’adempimento slitta.
Un ultimo punto specifico. La proposta può prevedere la limitazione degli impegni ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. È una clausola che accorcia i tempi di definizione perché chiude il perimetro, ma verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore: va spiegato con chiarezza a chi propone e a chi vota.
“La mia procedura è stata aperta prima del luglio 2022, con la vecchia legge fallimentare. Vale ancora?”
Sì, ma si applicano regole diverse, e la differenza si sente soprattutto sulle impugnazioni. È una domanda ricorrente perché molte procedure ancora pendenti sono nate sotto il R.D. 267/1942.
Il principio è quello della disciplina applicabile alla procedura in corso: alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022 continuano ad applicarsi, in linea generale, le norme della legge fallimentare, compresi gli artt. 124 e seguenti sul concordato fallimentare. La questione specifica — quale disciplina valga per una proposta presentata nella vigenza del Codice della crisi con riferimento a una procedura maggiore aperta prima di quella data — è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito, segno che il confine non è sempre pacifico.
Nella sostanza, i tempi non cambiano in modo drammatico: la struttura del concordato fallimentare e quella del concordato nella liquidazione giudiziale sono sovrapponibili, e la finestra temporale per la proposta del debitore è la stessa — un anno dall’apertura, due anni dall’esecutività dello stato passivo.
Cambiano però alcuni riferimenti processuali importanti. Il reclamo contro il decreto di omologazione, nel sistema della legge fallimentare, è quello dell’art. 131 l.fall.; nel Codice è quello dell’art. 247 CCII. Il termine di dieci giorni per la richiesta di omologazione, introdotto dal correttivo-ter, è una novità del Codice e non ha un corrispondente nel vecchio testo. Sbagliare norma di riferimento significa, nella migliore delle ipotesi, costituirsi male; nella peggiore, lasciar decorrere un termine perentorio.
Il consiglio operativo è semplice: la prima verifica da fare, prima ancora di valutare la convenienza della proposta, è la data della sentenza di apertura. È quella che determina quale codice si legge.
“Ad agosto i termini si fermano? Posso prendermi una pausa?”
No. Nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale non opera, e agosto corre come qualsiasi altro mese.
Va detta con precisione, perché è l’errore che costa più caro di tutti. La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla legge 742/1969, va dal 1° al 31 agosto. L’art. 9 CCII stabilisce però che quella sospensione non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo che il Codice stesso non disponga diversamente. Le deroghe esistono — la più nota riguarda il procedimento di accertamento del passivo — ma sono eccezioni espresse, e non si estendono per analogia.
La giurisprudenza aveva già consolidato l’approdo sotto la legge fallimentare: la Cassazione ha affermato che il termine per impugnare il provvedimento di omologa del concordato fallimentare non è soggetto al regime della sospensione feriale, in ragione dell’esigenza di assicurare un regime uniforme al giudizio di omologazione e di preservare le finalità acceleratorie della riforma. Lo stesso principio è stato ribadito, in materia di liquidazione giudiziale, a proposito del termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione, espressamente ricondotto alla regola dell’art. 9, comma 1, CCII.
Conseguenza pratica, senza giri di parole: se il decreto di omologazione vi viene notificato il 5 agosto, il termine di trenta giorni per il reclamo scade il 4 settembre. Non il 4 ottobre. Chi conta agosto come mese “neutro” perde l’impugnazione.
Lo stesso vale, a maggior ragione, per i termini interni alla procedura: il termine di venti-trenta giorni per le dichiarazioni di dissenso, quello di dieci giorni per la richiesta di omologazione, quello di quindici-trenta giorni per le opposizioni. Agosto non li tocca.
“Rischio di perdere ancora più tempo, se ci provo e va male?”
Sì, ma il tempo che si perde è molto meno di quanto si teme, e in genere non pregiudica la liquidazione. Diciamolo onestamente: una proposta respinta costa mesi, non anni.
Se il comitato dei creditori esprime parere contrario, la proposta diventa improcedibile e la procedura prosegue come se nulla fosse: si perdono le settimane dell’istruttoria preliminare. Se la proposta viene sottoposta al voto e non raggiunge le maggioranze, si perdono anche i venti-trenta giorni del voto e il tempo della relazione del curatore. Se viene approvata ma non omologata, il conto sale a qualche mese in più.
Nel frattempo la liquidazione dell’attivo non si ferma automaticamente: il programma di liquidazione prosegue salvo che il giudice disponga diversamente, e questo attenua molto il danno da ritardo. Il rischio reale non è il tempo: è la sequenza. Una proposta bocciata lascia tracce — il parere negativo del curatore, la relazione del comitato — che rendono più difficile farne passare una seconda a condizioni simili.
Va aggiunto un limite che è bene conoscere in partenza: la Cassazione ha escluso che il decreto con cui la Corte d’appello, confermando il diniego, respinge il reclamo contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di risoluzione o annullamento del concordato sia impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., proprio perché quel provvedimento non decide in via definitiva, potendo la medesima istanza essere riproposta. È una logica che attraversa l’intera materia: molti dinieghi non sono definitivi, ma la loro riproponibilità non restituisce il tempo trascorso.
“Se il proponente poi non paga, si riapre tutto? E quanto tempo resta addosso?”
Si riapre, sì, ma solo se qualcuno chiede e ottiene la risoluzione, e i termini per chiederla sono stretti.
L’istanza di risoluzione per inadempimento va proposta entro un anno dalla scadenza del termine fissato in proposta per l’ultimo adempimento. L’annullamento, che presuppone il dolo — passivo dolosamente esagerato, parte rilevante dell’attivo sottratta o dissimulata — va chiesto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine per l’ultimo adempimento. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva.
Due chiarimenti che tolgono ansia a chi legge, e due che invece la giustificano.
Primo chiarimento rassicurante: la riapertura non è automatica né discrezionale. La Cassazione ha precisato che perché una procedura chiusa a seguito di omologa possa essere riaperta è necessario che quel concordato sia stato prima risolto o annullato. Non esistono scorciatoie: nessun creditore può ottenere la riapertura semplicemente lamentando di non essere stato pagato.
Secondo chiarimento rassicurante, questa volta per i creditori: le garanzie prestate per assicurare la serietà della proposta non evaporano con la patologia del concordato. La Cassazione ha affermato che, intervenuta la risoluzione e riapertasi la procedura, i creditori aderenti continuano a beneficiare del vincolo di destinazione istituito dal proponente su un proprio immobile, qualificato come forma di garanzia atipica; nella stessa direzione si era espressa la Procura Generale.
I due profili che invece giustificano attenzione. Il primo: il termine di un anno per la risoluzione decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto in proposta, e individuare quella data non è sempre banale quando la proposta subordina gli adempimenti alla definitività dell’omologa. Il secondo: una volta riaperta la procedura, i termini per le insinuazioni sono abbreviati, e chi non si muove subito resta fuori.
“Quanto tempo ho davvero? Mi dica un numero.”
Se è il debitore: dal dodicesimo mese dopo la sentenza di apertura fino al ventiquattresimo mese dall’esecutività dello stato passivo, e dentro quella finestra servono almeno due-tre mesi di preparazione. Se è un creditore o un terzo: tecnicamente fino al decreto di chiusura, praticamente molto meno.
Spieghiamo il “praticamente molto meno”, perché è il dato che nessuno dice. La convenienza di un concordato si misura sul confronto con i presumibili risultati della liquidazione. Quel confronto si deteriora man mano che il curatore vende. Quando l’immobile principale è già stato aggiudicato e il ricavato è in cassa, l’argomento “io vi do subito ciò che voi otterreste tra anni” perde forza, perché buona parte dell’attivo è già realizzata. La finestra giuridica resta aperta; quella economica si chiude molto prima.
C’è poi la variabile che incide più di ogni altra e che non è scritta in nessuna norma: il tribunale. La dispersione dei tempi tra sedi giudiziarie italiane è documentata e notevole — dai circa tre anni dei tribunali più rapidi agli oltre diciotto dei più lenti, nella rilevazione sulle procedure chiuse. Lo stesso identico concordato, con lo stesso piano e gli stessi creditori, può chiudersi in cinque mesi in una sede e in quattordici in un’altra. Non è un dettaglio: è un elemento da mettere nel piano, perché un piano che prevede pagamenti “entro sei mesi dall’omologa” in un tribunale lento diventa un piano a rischio di inadempimento.
La risposta onesta alla domanda, quindi, è duplice. Il tempo giuridico lo si calcola con precisione, ed è quello che abbiamo messo in tabella. Il tempo reale lo si stima, e si stima guardando tre cose: la sede, lo stato di avanzamento della liquidazione e la probabilità di opposizioni. Chi parte senza questa stima costruisce un piano che potrebbe non riuscire a rispettare.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Due ipotesi dimostrative, con dati realistici e date coerenti con i termini di legge. Non sono casi dello Studio: sono esercizi di calcolo, costruiti per mostrare come i termini si incastrano.
Ipotesi 1 — Proposta del terzo assuntore, nessuna opposizione. Società con passivo ammesso di 1.487.300 €, di cui 312.800 € privilegiati. Liquidazione giudiziale aperta il 14 marzo 2025; stato passivo reso esecutivo il 7 novembre 2025. Attivo residuo: un capannone stimato 430.000 € e crediti di dubbia esigibilità per 96.400 €. Il parere del curatore stima un realizzo complessivo tra 380.000 € e 410.000 € in un orizzonte di quattro-cinque anni.
Un terzo deposita il 3 febbraio 2026 una proposta di concordato con assunzione: paga integralmente i privilegiati e riconosce ai chirografari il 19%, con versamento entro novanta giorni dalla definitività dell’omologa. Il 2 marzo il curatore deposita parere favorevole, evidenziando che il valore attuale dell’offerta supera il realizzo liquidatorio scontato del tempo. Il comitato dei creditori si esprime favorevolmente il 19 marzo. Il giudice delegato ordina la comunicazione e fissa in trenta giorni il termine per il dissenso, con scadenza al 24 aprile: pervengono dichiarazioni di dissenso per 268.900 € di crediti su 1.174.500 € ammessi al voto, dunque la maggioranza dei crediti è raggiunta. Il 4 maggio il curatore deposita la relazione sull’esito; il 7 maggio arriva la comunicazione al proponente, che deposita la richiesta di omologazione il 14 maggio, nel termine di dieci giorni. Il giudice fissa in venti giorni il termine per le opposizioni, scaduto il 10 giugno senza opposizioni. Il tribunale omologa con decreto del 2 luglio, notificato il 6 luglio; nessun reclamo entro il 5 agosto — e qui si noti che agosto non sospende nulla. Conto della gestione depositato il 10 settembre, approvato, chiusura dichiarata il 29 settembre 2026. Esito: sette mesi e ventisei giorni dal deposito della proposta alla chiusura. Contro un orizzonte liquidatorio stimato in quattro-cinque anni.
Ipotesi 2 — Proposta del debitore, con opposizione. Stessa impresa, scenario diverso. La proposta la presenta il debitore con apporto di un familiare pari a 148.000 €, che incrementa l’attivo di circa il 12% — sopra la soglia minima del dieci per cento richiesta. Deposito il 20 marzo 2026: compatibile, perché è trascorso più di un anno dalla sentenza di apertura del 14 marzo 2025 e mancano ancora molti mesi ai due anni dall’esecutività dello stato passivo del 7 novembre 2025.
Pareri favorevoli entro il 12 maggio; voto con scadenza 15 giugno; approvazione con il 61% dei crediti ammessi. Il 29 giugno un creditore chirografario titolare di 142.600 € propone opposizione, contestando il valore attribuito al capannone nella relazione del professionista indipendente. Il tribunale dispone consulenza tecnica; l’elaborato arriva il 20 novembre e colloca il valore 46.000 € sopra la stima di parte. Il tribunale omologa comunque il 18 dicembre 2026, ritenendo che il credito dell’opponente risulti soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione. Decreto notificato il 23 dicembre; reclamo depositato il 20 gennaio 2027, nel termine di trenta giorni; udienza fissata oltre i trenta giorni dalla notificazione, decisione in corso d’anno. Esito: l’omologazione arriva a nove mesi dalla proposta; la chiusura slitta alla definizione del reclamo, quindi oltre i due anni complessivi. La differenza rispetto all’ipotesi 1 non sta nella proposta: sta in una perizia di valore che non ha retto.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“Da che data decorre, esattamente, il termine per l’ultimo adempimento previsto nella mia proposta?”
Nessuno la fa. Tutti chiedono quando si omologa, quando si chiude, quando si paga. Quasi nessuno chiede da quale evento preciso decorrano i termini di pagamento scritti nel piano. Ed è la domanda che determina, più di ogni altra, se il concordato arriverà a esecuzione o finirà risolto.
Il motivo è tecnico ma le conseguenze sono brutali. Una proposta può ancorare i pagamenti a eventi diversi: alla data di omologazione, alla definitività del decreto, alla pubblicazione, al decreto di chiusura. Sono date che possono distare mesi o anni l’una dall’altra, soprattutto se interviene un reclamo. Dalla data dell’ultimo adempimento previsto in proposta decorre poi il termine di un anno per l’istanza di risoluzione e quello biennale esterno per l’annullamento. Un’indicazione ambigua produce due effetti in contemporanea: il proponente non sa con certezza quando è in mora, e i creditori non sanno con certezza entro quando possono chiedere la risoluzione.
La giurisprudenza di merito si è dovuta occupare proprio di questo, individuando il dies a quo del termine annuale per l’istanza di risoluzione in funzione di come la proposta ha agganciato gli adempimenti, con esiti diversi a seconda che si faccia riferimento alla scadenza indicata in proposta o al momento in cui il decreto di omologazione diviene definitivo. E un tribunale ha ritenuto che costituisca inadempimento di non scarsa importanza, idoneo a giustificare la risoluzione, la proroga unilaterale del termine di avveramento della condizione sospensiva rappresentata dall’omologa definitiva, perché muta le condizioni che i creditori avevano valutato votando.
C’è poi il risvolto più insidioso, quello che riguarda la pianificazione finanziaria. Se il piano prevede il pagamento “entro centottanta giorni dall’omologazione” e un creditore propone reclamo, il proponente si trova a dover pagare mentre il decreto non è ancora definitivo, oppure a dover scegliere se sospendere e rischiare la risoluzione. Se invece il piano prevede “entro centottanta giorni dalla definitività dell’omologazione”, il proponente è protetto, ma i creditori attendono un tempo che nessuno sa quantificare in anticipo.
Non esiste una formulazione giusta in assoluto: esiste la formulazione coerente con la probabilità di opposizione in quel caso concreto. Ed è una scelta che si fa prima di depositare, non dopo.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Questa è la parte documentale. Di seguito i riferimenti giurisprudenziali più utili a chi deve stimare i tempi di un concordato nella liquidazione giudiziale o di un concordato fallimentare ancora regolato dalla legge fallimentare. Per ciascuno: estremi, principio in sintesi, rilevanza sul tema della durata.
1. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 settembre 2023, n. 27328. Il termine per impugnare il provvedimento di omologa del concordato fallimentare, previsto dall’art. 131 l.fall., non beneficia della sospensione dei termini nel periodo feriale. Rilevanza: è la pronuncia che smonta l’errore di calendario più comune. Chi conta agosto come mese sospeso perde il reclamo.
2. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 7 agosto 2023, n. 23902. Il decreto con cui la Corte d’appello, in sede di reclamo, conferma il rigetto dell’istanza di un creditore volta alla risoluzione o all’annullamento del concordato non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché non decide in via definitiva, potendo l’istanza essere riproposta. Rilevanza: definisce fin dove arriva il percorso impugnatorio sulla fase patologica, e dunque quanto può allungarsi.
3. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 5 marzo 2025, n. 5882. Pronuncia in materia di decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore, di conseguente decreto di trasferimento dei beni e del relativo trattamento ai fini dell’imposta di registro. Rilevanza: il carico fiscale del trasferimento va stimato nel piano; se emerge dopo, l’adempimento slitta e il rischio di risoluzione cresce.
4. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 marzo 2025, n. 8365. Quando la procedura si chiude dopo la notifica del ricorso, il curatore conserva la legittimazione processuale nel giudizio di cassazione, senza subingresso del debitore; la pronuncia si sofferma anche sulla tassatività dei termini in materia concordataria. Rilevanza: chiarisce che la chiusura non interrompe i giudizi pendenti, e quindi non coincide con la fine effettiva della vicenda.
5. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13331. È possibile il patto, concluso tra il proponente il concordato fallimentare e il creditore ipotecario, che prevede il degrado al chirografo di parte del credito assistito da ipoteca, in deroga alla regola generale sul trattamento dei privilegiati. Rilevanza: un accordo preventivo con il principale creditore ipotecario è la leva che più riduce il rischio di opposizione, e quindi la durata.
6. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13337. L’omologazione definitiva del concordato fallimentare e la predisposizione del conto di gestione da parte del curatore comportano la chiusura della procedura e l’avvio della fase esecutiva, con completamento della liquidazione e pagamento dei creditori; il curatore conserva la legittimazione anche processuale. Rilevanza: è la pronuncia che spiega perché “chiusura” e “fine” non sono sinonimi, e perché il calendario reale prosegue oltre il decreto.
7. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 7 agosto 2025, n. 22843. Il creditore il cui voto dissenziente sia stato illegittimamente escluso dal computo delle maggioranze può proporre opposizione all’omologazione senza dover dimostrare un maggior vantaggio ricavabile dalla prosecuzione della liquidazione e senza necessità di specifica motivazione; l’unico limite è l’abuso del diritto connesso al mercato dei voti. Rilevanza: un errore nel conteggio dei voti apre un’opposizione che vale mesi di procedimento in più.
8. Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 26690/2025. In tema di liquidazione giudiziale, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 51, comma 13, CCII si applica anche al ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che dichiara aperta la procedura e non è soggetto alla sospensione feriale, in forza dell’art. 9, comma 1, CCII; il termine decorre dalla comunicazione integrale a mezzo PEC a cura della cancelleria. Rilevanza: conferma che la regola di non sospensione feriale è sistematica nel Codice, non un’eccezione della sola omologa.
9. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 3 febbraio 2026, n. 2258. Quando la proposta proviene da un terzo, in sede di verifica del raggiungimento della maggioranza non va escluso dal computo il voto del proponente e delle società a lui correlate, non sussistendo conflitto di interessi rilevante. Rilevanza: incide direttamente sull’esito del voto, e quindi sulla probabilità che la procedura prosegua o si arresti.
10. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 marzo 2026, n. 7054. Perché una procedura chiusa a seguito dell’omologazione di un concordato possa essere riaperta, è necessario che quel concordato sia stato previamente risolto o annullato. Rilevanza: fissa il presupposto della riapertura e dunque l’orizzonte temporale di rischio residuo dopo la chiusura.
11. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 marzo 2026, n. 7059. Intervenuta la risoluzione del concordato omologato e riapertasi la procedura, i creditori anteriori aderenti continuano a beneficiare del vincolo di destinazione istituito dal proponente su un proprio immobile, inteso come forma di garanzia atipica. Rilevanza: chi vota una proposta assistita da garanzie reali atipiche sa che quelle garanzie sopravvivono alla patologia.
12. Procura Generale della Corte di Cassazione, requisitoria del 21 gennaio 2026. La risoluzione o l’annullamento della proposta non determina il venir meno delle garanzie offerte per assicurarne la serietà. Rilevanza: conferma la linea poi recepita nella pronuncia sopra richiamata e orienta la costruzione delle garanzie in sede di proposta.
13. Tribunale di Massa, 10 febbraio 2025. Pronuncia sulla disciplina applicabile alla proposta di concordato fallimentare presentata nella vigenza del Codice della crisi con riferimento a una procedura maggiore aperta anteriormente al 15 luglio 2022. Rilevanza: è il punto di partenza obbligato per chiunque operi su procedure nate sotto la legge fallimentare e ancora pendenti.
14. Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 16707/2020. Pronuncia relativa al termine per la proposizione dell’istanza di omologazione del concordato fallimentare e alle verifiche che il tribunale è tenuto a svolgere, anche d’ufficio, in sede di giudizio di omologazione. Rilevanza: chiarisce che il giudizio di omologa non è una ratifica notarile, ed è questa l’origine di gran parte del tempo che intercorre tra voto e decreto.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco il lavoro, strumento per strumento. Non “aiutiamo a”, ma quello che facciamo materialmente.
- Verifichiamo la finestra temporale sul calendario della procedura: estraiamo la data della sentenza di apertura e quella del decreto di esecutività dello stato passivo dal fascicolo, calcoliamo il giorno di apertura e il giorno di chiusura della legittimazione del debitore e indichiamo la data ultima utile per il deposito.
- Ricostruiamo lo scenario liquidatorio alternativo insieme ai commercialisti dello staff: valutiamo l’attivo residuo, i tempi di realizzo per ciascun cespite, i costi di procedura e la prededuzione, e otteniamo il numero con cui la proposta dovrà confrontarsi nel parere del curatore.
- Costruiamo la proposta e il piano di pagamento, scegliendo l’ancoraggio dei termini di adempimento — omologa, definitività o chiusura — in funzione della probabilità di opposizione stimata in quella specifica procedura.
- Predisponiamo la suddivisione in classi quando serve, e coordiniamo la relazione giurata del professionista indipendente sul valore di mercato dei beni gravati da prelazione, verificando che regga a una consulenza tecnica d’ufficio.
- Interloquiamo con il curatore prima del deposito, consegnando la documentazione su cui dovrà formarsi il parere relativo ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, così da non perdere settimane in richieste di integrazione.
- Prepariamo il passaggio davanti al comitato dei creditori, perché il parere favorevole è presupposto di procedibilità e un parere contrario chiude la partita prima del voto.
- Controlliamo il computo delle maggioranze sul verbale del curatore, posizione per posizione: crediti ammessi al voto, ammissioni con riserva, esclusioni, posizioni in conflitto. È qui che nascono le opposizioni più difficili da respingere.
- Depositiamo la richiesta di omologazione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione e presidiamo il termine per le opposizioni, predisponendo le difese sulle contestazioni di convenienza.
- Redigiamo e discutiamo il reclamo ex art. 247 CCII davanti alla Corte d’appello, curando la costituzione nei termini di decadenza, e proseguiamo con il ricorso per cassazione quando la questione lo merita.
- Seguiamo la fase esecutiva fino alla chiusura: monitoriamo le scadenze del piano, verifichiamo con il giudice delegato l’accertamento della completa esecuzione, lo svincolo delle garanzie e la cancellazione delle iscrizioni, e presidiamo i termini annuale e biennale della risoluzione e dell’annullamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualificazione tecnica specificamente prevista dall’ordinamento per chi costruisce e negozia soluzioni concordate dell’insolvenza d’impresa, ed è esattamente quello che un concordato nella liquidazione giudiziale richiede — un confronto numerico con l’alternativa liquidatoria e una trattativa con curatore, comitato e creditori strategici. Accanto a questa, pesa la qualifica di avvocato cassazionista, perché il percorso del concordato non si esaurisce con il decreto di omologazione: passa per il reclamo in Corte d’appello e può arrivare fino alla Corte di cassazione.
La continuità è il punto: la stessa linea difensiva costruita al momento del deposito del ricorso viene portata avanti nel voto, nell’omologazione, nel reclamo e, se necessario, in Cassazione, senza passaggi di mano e senza che qualcuno debba ricostruire da capo la strategia a metà percorso. E il lavoro è sempre congiunto: avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo, perché una proposta di concordato è al tempo stesso un atto processuale e un modello finanziario, e i due pezzi devono dire la stessa cosa.
In tre frasi
Dalle risposte raccolte in questa guida emergono tre messaggi.
Il primo: il tempo giuridico del concordato nella liquidazione giudiziale è calcolabile con precisione — venti-trenta giorni per il voto, dieci per la richiesta di omologazione, quindici-trenta per le opposizioni, trenta per il reclamo — mentre il tempo reale dipende dal tribunale, dallo stato di avanzamento della liquidazione e dal numero di opposizioni, e per questo va stimato caso per caso prima di scrivere il piano.
Il secondo: la finestra del debitore si apre un anno dopo la sentenza di apertura e si chiude due anni dopo l’esecutività dello stato passivo, e la finestra economica si chiude ancora prima, man mano che il curatore vende.
Il terzo: quasi tutti i ritardi nascono prima del deposito, in un confronto con l’alternativa liquidatoria costruito male, in una perizia di valore fragile o in un computo delle maggioranze approssimativo.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché il concordato nella liquidazione giudiziale è precisamente la soluzione negoziata dell’insolvenza d’impresa per cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è abilitato come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e perché la sua qualifica di avvocato cassazionista consente di accompagnare la stessa strategia dal ricorso al giudice delegato fino all’ultimo grado di giudizio, mentre lo staff di avvocati e commercialisti costruisce i numeri su cui la proposta dovrà reggere il confronto con la liquidazione.
📩 Non lasciate che siano i termini a decidere al posto vostro: se avete una liquidazione giudiziale aperta e volete sapere se e quando è ancora possibile chiuderla con un concordato, contattateci subito — tutti i riferimenti dello Studio sono al termine di questa pagina.
