Questa guida raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso da chi ha chiuso una ditta individuale con una procedura di liquidazione o di esdebitazione e vuole ripartire. Le abbiamo lasciate come ce le fanno, con le parole di tutti i giorni, e abbiamo risposto come si risponde in studio: in modo diretto, dicendo quando la risposta è “sì”, quando è “no” e quando è “dipende”, e spiegando da cosa dipende.
Il quadro normativo, in poche righe. Dal 15 luglio 2022 la materia è regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), corretto da ultimo dal D.Lgs. 136/2024. L’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti, è disciplinata dagli artt. 278-283 CCII: può arrivare al termine di una liquidazione giudiziale (per le imprese sopra soglia), di una liquidazione controllata (per le imprese minori e le persone fisiche) oppure, per chi non ha nulla da offrire ai creditori, attraverso l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Nessuna di queste norme vieta all’ex imprenditore di tornare a fare impresa. Ma ciascuna lascia dietro di sé vincoli, tempi e obblighi che, se ignorati, possono trasformare una ripartenza in una seconda crisi.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo passaggio, e non per affinità generica. L’esdebitazione del debitore persona fisica passa per la liquidazione controllata o per la procedura dell’incapiente, che si costruiscono con l’Organismo di Composizione della Crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno l’organo che redige la relazione, segnala i fatti rilevanti al giudice e vigila sugli obblighi successivi al decreto. La nuova attività, poi, è un’impresa che va protetta fin dal primo giorno, ed è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che l’Avvocato possiede.
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Ho ottenuto l’esdebitazione: cosa significa davvero per me?
Significa che i debiti rimasti insoddisfatti nella procedura non possono più esserti richiesti, con alcune eccezioni precise. Non significa che quei debiti “spariscono” in senso assoluto, né che tutti i tuoi debiti sono stati cancellati.
L’art. 278 CCII descrive l’esdebitazione come liberazione dai debiti che comporta l’inesigibilità, nei tuoi confronti, dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della liquidazione giudiziale o controllata. La parola chiave è “inesigibilità”: il credito, in astratto, resta; ma il creditore non può più pretenderlo da te, né con un decreto ingiuntivo né con un pignoramento.
Tre limiti vanno fissati subito, perché sono quelli che pesano di più su chi riparte.
Il primo riguarda i creditori che non hanno partecipato alla procedura. Se un creditore anteriore non si è insinuato al passivo, l’esdebitazione opera nei suoi confronti solo per la parte che eccede la percentuale pagata ai creditori del suo stesso grado. Se i chirografari hanno preso il 6%, a quel creditore assente resta esigibile il 6% del suo credito.
Il secondo riguarda i garanti. L’esdebitazione libera te, non chi ha firmato per te. Fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso restano esposti per l’intero: se tuo padre ha garantito il fido della ditta, la banca può ancora rivolgersi a lui.
Il terzo riguarda i debiti esclusi per legge. L’art. 278, comma 6, CCII lascia fuori gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
C’è poi un aspetto che riguarda il futuro, non il passato: l’esdebitazione copre i debiti anteriori, e nient’altro. Ogni obbligazione che assumerai con la nuova attività è un debito nuovo, che nessun decreto passato potrà mai coprire. È il punto da cui parte tutto il resto di questa guida.
Esiste una legge che vieta a un ex fallito o a un ex titolare esdebitato di aprire una nuova ditta?
No. Nessuna norma vieta in via generale all’ex imprenditore, esdebitato o no, di iniziare una nuova attività, anche nello stesso settore. Il cosiddetto “registro dei falliti” e le incapacità personali automatiche legate al fallimento sono state eliminate dalla riforma del 2006 e non sono tornate con il Codice della crisi.
La giurisprudenza lo afferma da tempo, persino per chi è ancora dentro la procedura. La Cassazione penale (sez. V, n. 9812 del 2006) ha riconosciuto che il fallito conserva il diritto di intraprendere una nuova attività lavorativa; il Tribunale di Catania, 29 aprile 2020, ha precisato che il fallito non perde la capacità negoziale e che nulla gli impedisce di proseguire o avviare un’impresa fuori dal fallimento, salve le ragioni dei creditori concorsuali. Se è vero durante la procedura, a maggior ragione è vero dopo l’esdebitazione.
Detto questo, “nessun divieto generale” non vuol dire “nessun ostacolo”. Gli ostacoli reali sono di quattro tipi, e li vedremo uno per uno:
- vincoli temporali, se la procedura non è ancora chiusa o l’esdebitazione non è ancora intervenuta (domande successive sulla liquidazione controllata e sull’incapiente);
- incapacità specifiche, come quella ad amministrare società durante la liquidazione giudiziale;
- pene accessorie, solo se c’è stata una condanna per bancarotta;
- ostacoli di fatto: accesso al credito, segnalazioni nelle banche dati, fiducia dei fornitori.
Il primo e l’ultimo sono quelli che riguardano quasi tutti. Gli altri due riguardano una minoranza, ma con effetti pesanti.
Quando posso considerarmi davvero “libero” di ripartire?
Dipende da quale procedura hai fatto, e il momento giusto non coincide sempre con la fine della procedura. È la domanda su cui si commettono più errori, perché si confondono tre date diverse: l’apertura, l’esdebitazione e la chiusura.
Se hai fatto una liquidazione controllata, l’art. 282, comma 1, CCII stabilisce che l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura oppure, se prima, decorsi tre anni dall’apertura. Dopo il correttivo del 2024 è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, ed è iscritta nel registro delle imprese. Fino a quel momento, quello che guadagni con la nuova attività, oltre il necessario per vivere, appartiene alla procedura.
Se hai fatto una liquidazione giudiziale, l’art. 279 CCII ti riconosce il diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura, se anteriore, e l’art. 281 richiede un’istanza. La Corte costituzionale, con la sentenza 12 maggio 2026, n. 74, ha chiarito che la “contestualità” tra decreto di chiusura ed esdebitazione è logica e non strettamente cronologica: l’istanza presentata subito dopo la chiusura non è inammissibile per questo solo motivo.
Se hai ottenuto l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), sei libero dal giorno del decreto, ma per quattro anni porti con te un obbligo che pochi conoscono: lo vediamo più avanti, perché è decisivo proprio per chi apre una nuova attività.
In sintesi: sei davvero libero quando c’è un decreto di esdebitazione, non quando “ti sembra” che la procedura sia finita. Chi riparte prima può farlo, ma con regole diverse.
Posso aprire la nuova partita IVA mentre la procedura è ancora in corso?
Sì, puoi. Ma i guadagni netti che superano quanto serve a mantenere te e la tua famiglia vanno alla procedura. Non è un divieto di lavorare: è un vincolo sulla destinazione degli utili.
Nella liquidazione giudiziale la regola è l’art. 142, comma 2, CCII: entrano nella procedura anche i beni che ti pervengono durante il suo svolgimento, dedotte le passività sostenute per acquistarli e conservarli. Nella liquidazione controllata, l’art. 272, comma 3-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, dice la stessa cosa con una precisazione importante: vi rientrano i beni che ti arrivano sino all’esdebitazione.
Che cosa significa, in concreto, “i guadagni della nuova attività”? La Cassazione ha dato una risposta che resta il riferimento: con la sentenza n. 11541 dell’11 maggio 2018 ha stabilito che, se il fallito avvia una nuova impresa dopo l’apertura, la procedura può pretendere il saldo attivo corrispondente all’utile, non la restituzione dei pagamenti fatti ai fornitori della nuova attività. In altre parole: alla procedura va l’utile, non il fatturato. I costi della nuova impresa sono deducibili.
E la quota per vivere? Il giudice la fissa tenendo conto del tuo nucleo familiare (art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale; art. 268 per la controllata). Tutto ciò che sta sotto quella soglia resta a te.
Il limite temporale, nella liquidazione controllata, lo ha tracciato la Corte costituzionale con la sentenza 19 gennaio 2024, n. 6: l’apprensione dei beni sopravvenuti è collegata al triennio che porta all’esdebitazione, che funziona da tetto massimo e, se ci sono creditori ancora da pagare, anche da durata minima. Tradotto: per tre anni dall’apertura la nuova attività lavora anche per i vecchi creditori; dopo l’esdebitazione, lavora solo per te.
Un’avvertenza, che anticipiamo e riprendiamo più avanti: chi apre una nuova attività durante la procedura e la tiene nascosta al curatore o al liquidatore non sta “proteggendo il futuro”. Sta mettendo a rischio l’esdebitazione e, nei casi più gravi, rischia un’imputazione penale.
Quali passaggi devo fare, in ordine, per riaprire senza errori?
Cinque passaggi, e l’ordine conta più del contenuto. Li riepiloghiamo in tabella; nelle risposte successive approfondiamo quelli dove si sbaglia di più.
| Fase | Atto o adempimento | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| 1. Verifica della posizione | Controllo di data di apertura, stato della procedura, esistenza del decreto di esdebitazione e sua iscrizione nel registro delle imprese | Prima di aprire la partita IVA | Cancelleria del tribunale, registro delle imprese |
| 2. Se la procedura è aperta | Comunicazione della nuova attività al curatore o al liquidatore; richiesta di fissazione o revisione della quota di mantenimento | Subito, prima di incassare | Curatore / liquidatore; giudice delegato |
| 3. Rendicontazione | Contabilità separata della nuova attività; rendiconto periodico; versamento dell’eccedenza | Per tutta la durata della procedura o fino all’esdebitazione | Curatore / liquidatore |
| 4. Istanza di esdebitazione | Deposito dell’istanza (liquidazione giudiziale) o istanza/segnalazione (liquidazione controllata) | Decorsi 3 anni dall’apertura, o alla chiusura se anteriore | Tribunale della procedura |
| 5. Se esdebitato incapiente | Dichiarazione annuale delle sopravvenienze rilevanti, nei termini fissati dal decreto | Per 4 anni dal decreto | Giudice, con vigilanza dell’OCC |
Due avvertenze sulla tabella. La prima: i termini processuali del Codice della crisi non beneficiano della sospensione feriale. La sospensione feriale ordinaria va dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 9 CCII ne esclude l’applicazione ai procedimenti regolati dal Codice, salvo diversa previsione: chi conta su agosto per guadagnare tempo in un reclamo concorsuale rischia di trovarsi fuori termine. La seconda: le fasi 2 e 3 non esistono se, quando apri, sei già esdebitato e la procedura è chiusa. In quel caso il percorso si riduce alla fase 1 e, se sei un incapiente, alla fase 5.
Devo dire al liquidatore che ho aperto una nuova ditta?
Sì, sempre, e prima di incassare il primo euro. È l’adempimento più semplice e quello più spesso trascurato.
Nella liquidazione giudiziale l’obbligo di collaborazione è scritto: il debitore deve fornire agli organi della procedura le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento, e la mancata collaborazione è una delle condizioni che fanno perdere l’esdebitazione (art. 280, comma 1, lett. c, CCII). Nella liquidazione controllata la stessa condizione si applica per richiamo dell’art. 282, comma 2, che vi aggiunge l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella causazione del sovraindebitamento.
La Cassazione, sul terreno della liquidazione controllata, è stata molto chiara sul valore della trasparenza. Con l’ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28576, ha confermato la revoca dell’apertura di una procedura in cui il debitore aveva taciuto un’operazione patrimoniale rilevante, affermando che il controllo del giudice sulla relazione dell’OCC e sulla documentazione depositata dal debitore deve essere sostanziale, non formale. Se il silenzio su un fatto del passato può far cadere la procedura, il silenzio su un’attività in corso pesa allo stesso modo sull’esdebitazione.
Che cosa comunicare, concretamente? La data di inizio e il tipo di attività; il conto corrente dedicato; la previsione di ricavi e costi; e poi, periodicamente, il rendiconto dell’utile. Una collaborazione non documentata, in sede di esdebitazione, vale quanto una collaborazione non prestata. Per questo conviene che ogni comunicazione sia fatta per PEC e conservata.
Un’ultima cosa: non usare il conto della vecchia ditta per la nuova. Nel caso deciso dalla Cassazione nel 2018 il problema nasceva proprio dall’utilizzo di un conto preesistente, con tutte le difficoltà che ne derivano per distinguere i flussi vecchi da quelli nuovi.
Posso lavorare nello stesso settore, magari con gli stessi clienti?
Sì, nello stesso settore puoi lavorare. Quello che non puoi fare è usare beni, crediti o avviamento che appartengono alla procedura. La linea di confine passa tra il tuo lavoro, che è libero, e il patrimonio della vecchia impresa, che non è più tuo da gestire.
Fare lo stesso mestiere, sfruttare la propria competenza e le proprie relazioni professionali è legittimo. Il problema nasce quando la nuova attività “assorbe” ciò che era della vecchia: l’attrezzatura non ancora venduta dal curatore, il magazzino, i crediti verso i clienti della ditta liquidata, l’insegna e l’avviamento. Quei beni appartengono alla procedura finché non sono stati liquidati, e utilizzarli senza titolo significa sottrarli ai creditori.
La Cassazione penale ha tracciato il confine con nettezza. Con la sentenza della sez. V, 27 marzo 2024, n. 12730, ha ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta post-fallimentare nella condotta di chi, dopo il fallimento, aveva costituito una nuova società per proseguire l’attività e vi aveva dirottato ricavi eccedenti il mantenimento familiare, senza conferirli alla procedura. Il caso era estremo, ma il principio vale per tutti: la libertà di lavorare non autorizza a far transitare nella nuova attività ciò che spetta ai creditori della vecchia.
Se, dopo l’esdebitazione e la chiusura, vuoi riacquistare i beni strumentali della vecchia ditta, puoi farlo come qualunque terzo, acquistandoli dalla procedura alle condizioni del programma di liquidazione o sul mercato. Ciò che conta è che il passaggio sia trasparente, documentato e a valori di mercato.
Mi hanno detto che non posso fare l’amministratore di una società. È vero?
È vero solo mentre è aperta una liquidazione giudiziale a tuo carico, oppure se hai riportato una condanna penale che lo impedisce. Fuori da questi casi, non ci sono preclusioni.
L’art. 2382 c.c., coordinato con il Codice della crisi (che all’art. 349 sostituisce i riferimenti al fallimento con quelli alla liquidazione giudiziale), stabilisce che non può essere nominato amministratore, e se nominato decade, chi è sottoposto a liquidazione giudiziale. Regole analoghe valgono per sindaci (art. 2399 c.c.) e liquidatori di società (art. 2487-bis c.c.). È un’incapacità legata alla pendenza della procedura: cessa con la chiusura.
Per la liquidazione controllata la norma non contiene un rinvio espresso di questo tipo. La prudenza, però, consiglia di non assumere incarichi gestori in società finché la procedura è aperta senza averne prima parlato con il liquidatore: il compenso da amministratore è comunque un’entrata che rientra nella valutazione delle somme eccedenti il mantenimento.
Cosa diversa è fare il socio. Puoi costituire una s.r.l. o entrare in una società, ma se lo fai mentre la procedura è aperta, il conferimento non può provenire da beni della procedura, e la quota stessa, essendo un bene sopravvenuto, potrebbe interessare il curatore o il liquidatore. Dopo l’esdebitazione e la chiusura, invece, il tema non si pone più.
Restano infine le pene accessorie penali, di cui parliamo nella prossima risposta: sono l’unico caso in cui il divieto di amministrare o di fare impresa sopravvive alla procedura.
Ho avuto un procedimento per bancarotta: posso comunque aprire un’impresa?
Dipende dall’esito del procedimento. Se c’è stata una condanna definitiva con pene accessorie, per tutto il tempo fissato dal giudice non puoi esercitare un’impresa commerciale né ricoprire uffici direttivi. Se il procedimento si è chiuso senza condanna, nessuna preclusione.
Il Codice della crisi prevede, in caso di condanna per bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII), l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa; per la bancarotta semplice (art. 323 CCII) le stesse pene accessorie, fino a due anni.
Sulla durata c’è stato un passaggio importante. Con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 222, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la vecchia previsione che fissava le pene accessorie della bancarotta fraudolenta in una misura rigida di dieci anni, imponendo una durata “fino a dieci anni”. Le Sezioni Unite penali, con la sentenza 3 luglio 2019, n. 28910, hanno poi chiarito che quella durata va commisurata dal giudice caso per caso, secondo i criteri dell’art. 133 c.p. Oggi, dunque, la durata dell’inabilitazione è scritta nella sentenza di condanna, e da lì va letta.
La condanna pesa anche sull’esdebitazione. L’art. 280, comma 1, lett. a), CCII esclude dal beneficio chi è stato condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o altri delitti connessi all’impresa, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19949 del 2025, ha precisato che la riabilitazione è l’unico rimedio che rimuove l’ostacolo e che la competenza a concederla spetta al tribunale di sorveglianza, non al tribunale della procedura. Se il procedimento penale è ancora in corso, dopo il correttivo del 2024 il tribunale rinvia la decisione sull’esdebitazione fino all’esito del giudizio.
La sequenza corretta, in questi casi, è: verificare il dispositivo della sentenza, calcolare la scadenza delle pene accessorie, valutare la riabilitazione, e solo dopo progettare la nuova attività.
Sono un esdebitato “incapiente”: cosa succede se la nuova attività va bene?
Per quattro anni dal decreto, se la nuova attività ti fa guadagnare abbastanza, devi pagare i vecchi creditori. È il punto che la maggior parte degli esdebitati incapienti scopre quando è troppo tardi.
L’art. 283 CCII consente al debitore persona fisica meritevole, che non possa offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno in prospettiva futura, di ottenere l’esdebitazione una sola volta nella vita. Ma la norma fa salvo l’obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto, se sopravvengono utilità rilevanti tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%.
Come si calcola la “rilevanza”? Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che la valutazione si fa su base annua, deducendo dal reddito le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, secondo parametri fissati dalla legge. Il punto pratico è che l’utile della tua nuova attività, al netto dei costi e del mantenimento, è esattamente ciò che verrà misurato.
E come lo verificano? Il decreto che concede il beneficio indica modalità e termine entro cui devi presentare ogni anno una dichiarazione sulle sopravvenienze rilevanti, a pena di revoca. Dopo il correttivo del 2024, l’OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto, vigila sulla tempestività di quella dichiarazione e, su richiesta del giudice, compie le verifiche sulle sopravvenienze.
C’è anche una buona notizia, utilissima per chi deve avviare un’attività: la norma esclude espressamente che i finanziamenti, in qualunque forma erogati, siano considerati utilità. Il prestito con cui acquisti i beni strumentali, il leasing, il microcredito per la start-up non fanno scattare l’obbligo di pagamento. A contare è il reddito che l’attività produce, non il capitale con cui la avvii.
Riepilogando: aprire un’attività dopo l’esdebitazione dell’incapiente è perfettamente lecito, ma la nuova impresa va pianificata sapendo che per quattro anni il suo successo, oltre una certa soglia, ha un costo. Chi omette la dichiarazione annuale per “non attirare l’attenzione” rischia la revoca del beneficio, cioè la perdita di tutto ciò che aveva ottenuto.
Ero già fallito con la vecchia legge e non ho chiesto l’esdebitazione: posso rimediare adesso?
Per gli stessi debiti del fallimento, non con l’esdebitazione dell’incapiente. Altre strade, però, possono esistere e vanno valutate caso per caso.
La Cassazione ha chiuso una porta che molti consideravano aperta. Con l’ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108, ha affermato che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che per qualsiasi ragione non abbia fruito dell’esdebitazione prevista dalla legge fallimentare (art. 142 l.fall.), non può invocare successivamente l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII, quando l’esposizione debitoria è quella già confluita nel fallimento. La stessa ordinanza lascia intendere che la conclusione potrebbe essere diversa per debiti maturati dopo la chiusura del fallimento.
Sulla legge applicabile si colloca anche l’ordinanza 3 giugno 2025, n. 14835: chi è stato assoggettato a una procedura aperta sotto la vecchia disciplina resta governato da quella disciplina anche per l’esdebitazione, pur se deposita l’istanza dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi.
Esiste, però, una strada che la giurisprudenza di merito ha ritenuto praticabile. Il Tribunale di Verona, con decisione del 13 giugno 2025, ha ammesso alla liquidazione controllata un imprenditore individuale già dichiarato fallito, ritenendo che la precedente dichiarazione di fallimento non costituisca un ostacolo all’apertura della nuova procedura. È un orientamento di merito, non ancora consolidato in Cassazione, e ogni posizione va esaminata con attenzione sulla base delle date e della composizione dei debiti.
La lezione per chi vuole ripartire è chiara: prima di aprire una nuova ditta, bisogna sapere se i debiti del passato sono stati davvero chiusi, e con quale strumento. Una nuova attività avviata con una “coda” di debiti fallimentari mai esdebitati è un’attività che i vecchi creditori possono aggredire non appena produce utili.
Che cosa cambia se la procedura era una liquidazione giudiziale e non controllata?
Cambiano tre cose: l’incapacità ad amministrare società durante la procedura, l’obbligo di istanza per l’esdebitazione e la severità del vaglio sulle condotte. Il principio di fondo, invece, è lo stesso: puoi lavorare, ma gli utili eccedenti vanno alla procedura fino al momento della liberazione.
Nella liquidazione giudiziale, come abbiamo visto, opera l’incapacità dell’art. 2382 c.c. finché la procedura è aperta. Inoltre l’esdebitazione richiede sempre un’istanza: la Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 74 del 2026, ha precisato che la contestualità tra chiusura ed esdebitazione è logica e non cronologica, e che un’istanza presentata subito dopo il decreto di chiusura non può essere respinta solo perché successiva. Non è un invito a ritardare: è una rete di sicurezza per chi ha già ritardato.
Nella liquidazione controllata, invece, il vaglio è più articolato. La Cassazione, con la sentenza 31 luglio 2025, n. 22074, ha chiarito che l’accesso alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negato per un giudizio di non meritevolezza soggettiva: le condotte del debitore nella formazione dei debiti saranno valutate dopo, al momento dell’esdebitazione, alla luce degli artt. 280 e 282 CCII. Con l’ordinanza 28 aprile 2026, n. 11603, ha poi precisato che la relazione dell’OCC deve indicare cause dell’indebitamento e diligenza del debitore, a pena di inammissibilità della domanda, pur senza che ciò introduca un filtro di meritevolezza all’ingresso.
Che cosa significa per chi pensa già alla nuova attività? Che il modo in cui ti comporti durante la procedura, compresa la gestione trasparente della nuova impresa, è materia del giudizio finale sull’esdebitazione. Nella liquidazione controllata, la colpa grave, la malafede o la frode nella causazione del sovraindebitamento sono preclusioni ulteriori rispetto a quelle dell’art. 280.
È esattamente il crinale su cui lavoriamo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno la relazione e la segnalazione su cui il tribunale deciderà: impostare la nuova attività sapendo quali fatti verranno rappresentati al giudice cambia la qualità della difesa.
Se mi indebito di nuovo con la nuova attività, posso ottenere un’altra esdebitazione?
Sì, ma non subito e non all’infinito. È una domanda che quasi nessuno fa all’inizio, e che invece andrebbe fatta prima di firmare il primo contratto di finanziamento della nuova ditta.
L’art. 280, comma 1, CCII stabilisce che il debitore è ammesso all’esdebitazione a condizione che non abbia beneficiato di un’altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione (lett. d) e che non ne abbia già beneficiato per due volte (lett. e). Per l’incapiente, come visto, il limite è ancora più stretto: una sola volta nella vita.
Tradotto in pratica: se la nuova attività dovesse entrare in crisi nei primi anni, la “rete” dell’esdebitazione potrebbe non essere disponibile. La seconda impresa nasce con un paracadute più corto della prima, e va dimensionata di conseguenza: meno debito, più capitale proprio o di terzi a rischio, contratti più prudenti.
Non è un motivo per rinunciare. È un motivo per usare, se la nuova impresa dovesse incontrare difficoltà, gli strumenti di prevenzione della crisi prima di arrivare alla liquidazione: la composizione negoziata, il concordato minore, gli accordi con i creditori. Strumenti che funzionano solo se attivati per tempo.
Le banche mi faranno credito? E i fornitori si fideranno?
Le banche valuteranno la tua storia creditizia, e la procedura vi lascia una traccia. Il decreto di esdebitazione, però, è un documento che puoi e devi usare a tuo favore.
La procedura e il decreto di esdebitazione sono atti pubblici: l’art. 282 CCII prevede espressamente che il decreto di esdebitazione nella liquidazione controllata sia iscritto nel registro delle imprese. Le vecchie insolvenze, inoltre, possono risultare per un certo periodo nelle banche dati sul credito, secondo le regole dei rispettivi sistemi di informazione creditizia. Non è realistico pensare di presentarsi a una banca come se nulla fosse accaduto.
Questo non chiude le porte, ma cambia la strategia. Tre accorgimenti ricorrenti:
- presentare il decreto di esdebitazione insieme alla richiesta di credito, così che la vecchia esposizione risulti formalmente chiusa e non più esigibile;
- costruire un piano d’impresa prudente e documentato, con flussi di cassa realistici, che mostri da dove arriveranno le risorse per rimborsare;
- partire con forme di finanziamento meno dipendenti dal merito creditizio storico, come il leasing sui beni strumentali, il credito commerciale con fornitori disposti a dilazioni graduali, l’apporto di capitale da parte di soci o familiari.
Con i fornitori vale la stessa logica: la trasparenza sulla procedura conclusa, accompagnata da condizioni di pagamento iniziali più brevi, costruisce fiducia più rapidamente di una storia taciuta che emerge alla prima visura.
Rischio di perdere anche la nuova attività per colpa dei vecchi debiti?
Se sei esdebitato e la nuova attività è gestita correttamente, i debiti esdebitati non possono toccarla. Il rischio esiste solo per tre categorie di debiti, e va mappato prima di partire.
La nuova impresa è esposta ai vecchi creditori in questi casi:
- debiti esclusi dall’esdebitazione per legge (mantenimento e alimenti, risarcimenti da illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie non accessorie): i relativi creditori possono agire sui beni e sui redditi della nuova attività come su qualunque altro bene;
- creditori rimasti fuori dalla procedura, per la percentuale corrispondente a quella pagata ai creditori del loro grado;
- debiti mai esdebitati, per esempio perché l’istanza non è stata presentata, è stata respinta, oppure perché derivano da un fallimento per il quale non si è ottenuta la liberazione.
C’è poi il rischio, tutt’altro che teorico, della revoca del beneficio dell’incapiente, se non presenti la dichiarazione annuale o se emergono sopravvenienze rilevanti non dichiarate.
Il modo per non perdere la nuova attività è sapere, prima di aprirla, quali di queste tre categorie ti riguardano e per quali importi. Se la risposta è “nessuna”, puoi lavorare tranquillo. Se è “una o più”, la struttura della nuova attività va disegnata intorno a quel dato: tempi, forma giuridica, intestazione dei beni strumentali, accantonamenti.
Quanto tempo devo aspettare, davvero, prima di poter ripartire?
Per aprire, nessun tempo. Per tenere per te tutto l’utile, quello necessario ad arrivare all’esdebitazione. Sono due cose diverse, e confonderle porta a scelte sbagliate in entrambe le direzioni.
C’è chi aspetta anni senza motivo, convinto che una legge glielo impedisca, e perde opportunità e reddito. C’è chi, al contrario, apre subito e tiene la nuova attività lontano dagli occhi del liquidatore, convinto che “tanto ormai è finita”: e rischia proprio l’esdebitazione che sta aspettando.
La regola pratica, riepilogando quanto detto:
- liquidazione controllata aperta, esdebitazione non ancora intervenuta: puoi aprire, ma fino all’esdebitazione (al più tardi, tre anni dall’apertura) l’utile eccedente il mantenimento va alla procedura;
- liquidazione giudiziale aperta: puoi aprire come ditta individuale, non puoi amministrare società, e l’utile eccedente va alla procedura fino alla chiusura o all’esdebitazione;
- esdebitazione ordinaria ottenuta e procedura chiusa: nessun vincolo legato alla procedura, salvo i debiti non esdebitati;
- esdebitazione dell’incapiente ottenuta: piena libertà di aprire, con l’obbligo per quattro anni di dichiarare le sopravvenienze rilevanti ed eventualmente pagare;
- condanna con pene accessorie: il tempo lo decide la sentenza penale.
Il tempo che serve davvero non è quello dell’attesa, ma quello della preparazione: qualche settimana per verificare la propria posizione, mettere per iscritto le comunicazioni e impostare la contabilità separata. È un investimento che protegge sia l’esdebitazione sia la nuova impresa.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Certo. Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, costruiti per mostrare come le regole si traducono in numeri e date. Non sono casi reali, e l’esito concreto dipende sempre dalle valutazioni del giudice e dai documenti del singolo caso.
Simulazione 1 — Nuova ditta aperta durante la liquidazione controllata.
Ipotesi: ex titolare di ditta individuale, liquidazione controllata aperta il 18 novembre 2024, passivo ammesso di 96.730 €. Il giudice ha fissato la quota necessaria al mantenimento del nucleo familiare (tre persone) in 1.420 € al mese. Il 3 febbraio 2026 il debitore apre una nuova ditta nello stesso settore, con conto corrente dedicato, e lo comunica al liquidatore via PEC prima di emettere la prima fattura.
Sviluppo: nel 2026 la nuova ditta incassa 52.380 € di ricavi e sostiene 29.470 € di costi documentati. Utile netto: 52.380 − 29.470 = 22.910 €. Quota di mantenimento per gli undici mesi di attività: 1.420 × 11 = 15.620 €. Eccedenza da versare alla procedura: 22.910 − 15.620 = 7.290 €. In applicazione del principio di Cass. 11541/2018, la procedura acquisisce l’utile eccedente, non l’intero fatturato.
Il triennio dall’apertura scade il 18 novembre 2027. Se a quella data il tribunale dichiara l’esdebitazione, da quel giorno l’utile della nuova ditta resta interamente al titolare (art. 272, comma 3-bis, CCII; Corte cost. 6/2024). Nel 2027, ipotizzando lo stesso andamento, la quota acquisibile riguarderebbe solo il periodo fino al 18 novembre.
Esito alternativo: se il debitore avesse taciuto la nuova attività, l’eccedenza di 7.290 € non versata, scoperta in sede di segnalazione del liquidatore, potrebbe essere rappresentata al tribunale come violazione degli obblighi di collaborazione, con il rischio concreto di un diniego dell’esdebitazione su un passivo residuo che supera gli 80.000 €.
Simulazione 2 — Esdebitato incapiente che avvia un’attività artigiana.
Ipotesi: decreto di esdebitazione dell’incapiente depositato il 9 marzo 2026, debiti complessivi di 74.360 €. La soglia del 10% è quindi pari a 7.436 €. Il decreto fissa la presentazione della dichiarazione annuale sulle sopravvenienze entro il 31 marzo di ogni anno. Il 2 maggio 2026 l’ex titolare avvia una ditta artigiana, finanziando l’acquisto dell’attrezzatura con un prestito di 18.500 €.
Sviluppo, primo anno: il prestito di 18.500 € non è un’utilità ai sensi dell’art. 283, comma 1, CCII, perché i finanziamenti sono espressamente esclusi. Il reddito netto dell’attività nel 2026, al netto delle spese di produzione e della quota di mantenimento calcolata secondo i criteri di legge, risulta pari a 2.140 €: sotto la soglia di rilevanza. La dichiarazione del 31 marzo 2027 lo attesta, e non scatta alcun obbligo di pagamento.
Sviluppo, secondo anno: nel 2027 l’attività cresce e l’eccedenza netta, calcolata con gli stessi criteri, sale a 8.170 €. Questo importo supera la soglia del 10% (7.436 €): l’utilità è rilevante. Con la dichiarazione del 31 marzo 2028 il debitore deve rappresentarla, e scatta l’obbligo di pagamento verso i creditori nei limiti previsti, entro i quattro anni dal decreto (cioè entro il 9 marzo 2030).
Esito alternativo: se la dichiarazione del 2028 non venisse presentata, o fosse presentata omettendo l’utile del 2027, il debitore si esporrebbe alla revoca del beneficio, con la riviviscenza dell’intera esposizione di 74.360 €. È l’esito peggiore possibile, e dipende soltanto da un adempimento annuale.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Se la nuova attività dovesse andare male, avrò ancora una via d’uscita?”
È la domanda che quasi nessuno pone all’inizio, perché chi riparte dopo una procedura è, comprensibilmente, concentrato sulla ripartenza. Eppure è la domanda che dovrebbe guidare ogni scelta della nuova impresa.
La risposta onesta è: la via d’uscita esiste, ma è più stretta della prima volta. L’esdebitazione ordinaria non è concessa a chi ne ha beneficiato nei cinque anni precedenti e non può essere ottenuta più di due volte; quella dell’incapiente si ottiene una sola volta. Chi è stato esdebitato da incapiente nel 2026, e nel 2028 vede la nuova attività entrare in crisi, non potrà contare su una seconda esdebitazione da incapiente, e potrebbe trovarsi dentro la finestra quinquennale anche per gli altri strumenti.
Da questa consapevolezza discendono tre scelte concrete:
- la forma giuridica: una ditta individuale espone tutto il patrimonio personale; una società a responsabilità limitata separa il rischio d’impresa, ma va gestita con la massima correttezza (e, in liquidazione giudiziale aperta, non potresti amministrarla);
- il livello di indebitamento: meglio un avvio più lento, con meno debito, che una partenza veloce costruita su finanziamenti che, in caso di crisi, nessuna esdebitazione potrebbe coprire a breve;
- l’allerta precoce: alla prima difficoltà strutturale, gli strumenti di composizione della crisi (dalla composizione negoziata al concordato minore) vanno attivati subito, quando ancora proteggono, e non dopo, quando resta solo la liquidazione.
La vera garanzia della seconda impresa non è la possibilità di un’altra esdebitazione, ma la capacità di non averne bisogno.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco i riferimenti giurisprudenziali su cui si fondano le risposte di questa guida. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio riformulato con parole nostre e la ragione per cui conta per chi vuole riaprire un’attività dopo l’esdebitazione.
1. Corte costituzionale, sentenza 12 maggio 2026, n. 74. Principio: il vincolo per cui il tribunale si pronuncia sull’esdebitazione “contestualmente” alla chiusura della liquidazione giudiziale va inteso in senso logico, non strettamente cronologico; l’istanza presentata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo, nell’ambito della stessa procedura. Rilevanza: chi ha chiuso la vecchia ditta e non ha ancora l’esdebitazione può ancora chiederla, purché agisca con tempestività; ed è l’esdebitazione a rendere davvero libera la nuova attività.
2. Corte costituzionale, sentenza 19 gennaio 2024, n. 6. Principio: nella liquidazione controllata i beni e i redditi sopravvenuti possono essere acquisiti entro il limite del triennio collegato all’esdebitazione, che è tetto massimo e, se ci sono crediti da soddisfare, anche durata minima dell’apprensione. Rilevanza: fissa l’orizzonte entro cui l’utile della nuova attività aperta durante la procedura va condiviso con i vecchi creditori.
3. Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: l’accesso alla liquidazione controllata non è un premio e non può essere negato per indizi di negligenza nella formazione del debito; queste condotte si valutano nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: sposta il giudizio sulla condotta del debitore al momento finale, quello in cui pesa anche la gestione della nuova attività.
4. Cass. civ., sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576. Principio: il controllo del giudice sulla completezza e attendibilità della relazione dell’OCC e della documentazione del debitore è sostanziale; l’omissione di fatti patrimoniali rilevanti può giustificare la revoca dell’apertura. Rilevanza: conferma che la trasparenza è un requisito, non una cortesia; tacere una nuova attività espone a conseguenze analoghe.
5. Cass. civ., sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Principio: la relazione dell’OCC che accompagna la domanda di liquidazione controllata deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, a pena di inammissibilità, senza però introdurre un vaglio di meritevolezza in ingresso. Rilevanza: la ricostruzione delle cause della crisi della vecchia ditta è un atto fondativo, che condiziona l’intero percorso verso l’esdebitazione.
6. Cass. civ., sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: chi è stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può chiedere, per la stessa esposizione, l’esdebitazione dell’incapiente del Codice della crisi. Rilevanza: prima di riaprire, l’ex fallito deve sapere se i debiti fallimentari sono davvero chiusi; altrimenti la nuova attività resta esposta.
7. Cass. civ., sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. Principio: l’istanza di esdebitazione resta regolata dalla disciplina sotto cui la procedura è stata aperta e svolta, anche se presentata dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi. Rilevanza: individua la legge da applicare, e quindi termini e condizioni, per chi ha alle spalle un fallimento o una liquidazione del patrimonio “vecchio regime”.
8. Cass. civ., sez. I, ord. n. 19949 del 2025. Principio: in presenza di una condanna per bancarotta fraudolenta o per delitti connessi all’impresa, l’ostacolo all’esdebitazione si supera solo con la riabilitazione, di competenza del tribunale di sorveglianza. Rilevanza: indica il percorso obbligato per l’ex imprenditore condannato che vuole liberarsi dai debiti prima di ripartire.
9. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2018, n. 11541. Principio: se il fallito intraprende una nuova attività d’impresa dopo l’apertura della procedura, questa può acquisire l’utile corrispondente al saldo attivo, non la restituzione dei pagamenti eseguiti per gestire la nuova impresa. Rilevanza: è il criterio con cui si calcola quanto della nuova attività spetta alla procedura: l’utile, non il fatturato.
10. Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2024, n. 12730. Principio: commette bancarotta fraudolenta post-fallimentare chi, dopo la dichiarazione, avvia una nuova attività da cui trae ricavi eccedenti il mantenimento familiare e li sottrae alla procedura, ad esempio dirottandoli su una nuova società. Rilevanza: traccia il confine penale tra la legittima ripartenza e la sottrazione di risorse ai creditori.
11. Cass. pen., sez. V, n. 9812 del 2006. Principio: il fallito ha il diritto di intraprendere una nuova attività lavorativa; alla procedura spettano gli utili netti, dedotto quanto necessario al mantenimento. Rilevanza: conferma che non esiste un divieto di lavorare, nemmeno durante la procedura.
12. Corte costituzionale, sentenza 5 dicembre 2018, n. 222. Principio: è illegittima la previsione che fissava in modo rigido a dieci anni la durata delle pene accessorie della bancarotta fraudolenta; la durata va stabilita “fino a” dieci anni. Rilevanza: l’inabilitazione all’esercizio dell’impresa non è più automatica nella misura massima: per sapere quando si può ripartire bisogna leggere la sentenza di condanna.
13. Cass. pen., Sezioni Unite, 3 luglio 2019, n. 28910. Principio: la durata delle pene accessorie della bancarotta fraudolenta va determinata dal giudice in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 c.p. Rilevanza: conferma che il periodo di inabilitazione è personalizzato e può essere sensibilmente inferiore al massimo.
14. Tribunale di Verona, 13 giugno 2025. Principio: la precedente dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale non impedisce l’apertura di una liquidazione controllata. Rilevanza: apre una prospettiva, ancora di merito, per chi ha debiti residui da un fallimento e vuole chiuderli prima di ripartire.
15. Tribunale di Catania, 29 aprile 2020. Principio: il fallito non perde la capacità negoziale e può proseguire o intraprendere un’attività d’impresa fuori dal fallimento, salva l’inopponibilità degli atti alla procedura; i crediti della nuova attività non concorrono sulla massa se nessun utile è stato acquisito. Rilevanza: chiarisce che la nuova impresa ha una vita giuridica distinta da quella della procedura, con propri creditori e proprie regole.
E voi, concretamente, cosa fate?
Per chi vuole aprire una nuova attività dopo, o durante, una procedura di esdebitazione, lo Studio interviene con strumenti precisi. Eccoli.
- Verifichiamo lo stato della tua posizione: data di apertura della procedura, legge applicabile, esistenza e contenuto del decreto di esdebitazione, iscrizione nel registro delle imprese.
- Mappiamo i debiti che sopravvivono all’esdebitazione: obbligazioni alimentari, risarcimenti da illecito, sanzioni non accessorie, creditori rimasti fuori dal concorso, garanti esposti.
- Controlliamo il casellario e le sentenze penali, quando ci sono stati procedimenti per bancarotta, calcolando la scadenza delle pene accessorie e valutando i presupposti della riabilitazione.
- Redigiamo la comunicazione al curatore o al liquidatore sulla nuova attività e, se serve, l’istanza al giudice per la fissazione o la revisione della quota di mantenimento.
- Impostiamo con i commercialisti dello staff la contabilità separata della nuova attività e il rendiconto periodico dell’utile, in linea con il criterio dell’utile netto affermato dalla Cassazione.
- Calcoliamo il calendario dell’esdebitazione (triennio, chiusura anticipata, istanza) e depositiamo l’istanza nel momento corretto, anticipando le possibili osservazioni dei creditori.
- Predisponiamo, per l’esdebitato incapiente, le dichiarazioni annuali sulle sopravvenienze, verificando ogni anno se l’utile della nuova attività supera la soglia di rilevanza.
- Valutiamo la forma giuridica e la struttura finanziaria della nuova impresa alla luce dei limiti a una futura esdebitazione, privilegiando forme di finanziamento che non costituiscono utilità.
- Proponiamo reclamo contro i decreti sfavorevoli di diniego o revoca dell’esdebitazione e, quando il principio in gioco lo richiede, portiamo la questione fino in Cassazione.
- Attiviamo per tempo gli strumenti di composizione della crisi se la nuova attività incontra difficoltà, prima che l’unica strada rimasta sia quella liquidatoria.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia due qualifiche pesano più delle altre. Il ruolo di Gestore della crisi e di fiduciario OCC significa conoscere dall’interno l’organismo che, nelle procedure del debitore persona fisica, redige la relazione, segnala i fatti al giudice e, per l’incapiente, vigila per quattro anni sulle dichiarazioni annuali: chi apre una nuova attività dopo l’esdebitazione deve sapere esattamente che cosa quell’organismo guarderà. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa riguarda invece la nuova impresa: conoscere gli strumenti di composizione negoziata significa poterli attivare subito, se la seconda attività dovesse vacillare, invece di scoprirli quando è tardi.
L’abilitazione al patrocinio in Cassazione assicura la continuità della strategia: lo stesso difensore che imposta la comunicazione al liquidatore e deposita l’istanza di esdebitazione può seguire il reclamo e l’eventuale ricorso di legittimità, senza dispersione di informazioni e con la stessa linea dal primo all’ultimo grado.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano istanze, comunicazioni e impugnazioni; i commercialisti calcolano l’utile acquisibile, verificano le soglie di rilevanza e impostano la gestione separata della nuova attività. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia con gli strumenti che la legge mette a disposizione.
In chiusura
Tre messaggi restano, alla fine di tutte queste risposte. Primo: nessuna legge ti impedisce di aprire una nuova attività, nemmeno nello stesso settore e nemmeno mentre la procedura è aperta; i vincoli riguardano la destinazione degli utili, l’amministrazione di società durante la liquidazione giudiziale e, solo se c’è stata condanna, le pene accessorie. Secondo: la libertà piena arriva con il decreto di esdebitazione, non con la sensazione che la procedura sia finita, e per l’incapiente porta con sé quattro anni di dichiarazioni annuali. Terzo: la seconda impresa ha un paracadute più corto della prima, perché l’esdebitazione non si ripete a piacimento, e va costruita di conseguenza.
Lo Studio Monardo è specializzato in questo passaggio perché vi si incontrano le competenze certificate dell’Avvocato: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC per tutto ciò che riguarda l’esdebitazione del debitore persona fisica e gli obblighi successivi al decreto; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per proteggere la nuova attività; avvocato cassazionista per difendere la stessa linea fino all’ultimo grado di giudizio.
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