La risposta breve è sì: la cessione del credito a un fondo o a una società di cartolarizzazione non sottrae quel debito all’esdebitazione. Ma tra il “sì” della legge e la liberazione effettiva c’è una serie di errori che l’imprenditore commette con sorprendente regolarità, e ciascuno di essi può trasformare un debito inesigibile in un debito che il fondo continua a riscuotere per anni.
Chi ha avuto un’impresa in crisi conosce bene la sequenza: la banca revoca gli affidamenti, il credito finisce “a sofferenza”, poi un giorno arriva una lettera di una società mai sentita, un servicer che scrive per conto di un veicolo di cartolarizzazione o di un fondo, e che si presenta come il nuovo titolare del debito. Da quel momento l’imprenditore si chiede se la procedura di crisi che sta valutando, o che ha già avviato, lo proteggerà anche da questo nuovo interlocutore, che spesso compra il credito a una frazione del valore nominale ma pretende l’intero importo.
La legge è chiara nel principio: l’esdebitazione, disciplinata dagli artt. 278 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024), rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti al termine della liquidazione giudiziale o controllata, senza alcuna distinzione tra il creditore originario e chi ha acquistato il credito. Il fondo subentra nella stessa posizione della banca, con gli stessi limiti. Gli errori nascono quando si passa dal principio alla pratica. I sei più frequenti, in ordine di gravità, sono questi:
- Credere che il fondo “non c’entri” con la procedura perché ha acquistato il credito dopo, o perché è un soggetto diverso dalla banca.
- Non contestare la titolarità del credito quando il fondo si insinua al passivo.
- Dare per scontato che il fondo non insinuato perda tutto (o, al contrario, che possa pretendere tutto).
- Sbagliare i tempi e le forme dell’istanza di esdebitazione.
- Confondere la propria esdebitazione con quella della società, dimenticando le fideiussioni personali.
- Subire in silenzio il recupero del fondo dopo l’esdebitazione, o pagare ciò che non è più esigibile.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio tra procedure di crisi e crediti ceduti perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono entrambe le metà del problema: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, di professionista fiduciario di un OCC e di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa riguarda il percorso che porta all’esdebitazione; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario riguarda la verifica di ciò che il fondo ha realmente acquistato; la qualifica di cassazionista garantisce che, se il fondo insiste in giudizio, la stessa linea difensiva possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.
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Errore n. 1 — Pensare che il fondo sia un creditore “estraneo” alla procedura
L’errore
Un imprenditore individuale ha un mutuo chirografario e uno scoperto di conto corrente con la stessa banca. Durante la liquidazione controllata apprende che i due crediti sono stati ceduti in blocco a un veicolo di cartolarizzazione. Si convince che il nuovo titolare, non essendo “la banca con cui aveva firmato”, resti fuori dal perimetro della procedura e dell’esdebitazione, e che dovrà trattare con lui separatamente, magari pagando qualcosa per “chiudere la posizione”. Oppure, all’opposto, teme che la cessione abbia fatto nascere un debito nuovo, posteriore all’apertura, e quindi non coperto dal beneficio.
Perché è un errore
La cessione del credito, sia quella ordinaria degli artt. 1260 e seguenti del codice civile, sia la cessione in blocco dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, sia la cartolarizzazione della L. 130/1999, non crea un debito nuovo: trasferisce lo stesso credito, con la stessa causa e la stessa data di origine, da un titolare a un altro. L’art. 1263 c.c. aggiunge che con il credito passano i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori; l’art. 58 TUB conferma che le garanzie conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.
Il criterio che conta per l’esdebitazione non è l’identità del creditore, ma la causa del credito. L’art. 278 CCII, al comma 1, stabilisce che l’esdebitazione comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata; al comma 2 si riferisce ai creditori “per fatto o causa anteriori”. Il mutuo erogato nel 2019 resta un credito “per causa anteriore” all’apertura della procedura anche se è stato ceduto nel 2024 o nel 2026. Il fondo che lo ha comprato è, a tutti gli effetti, un creditore concorsuale.
La Cassazione lo ha ribadito da un’angolazione diversa ma complementare: con l’ordinanza n. 30758 del 22 novembre 2025 ha precisato che il cessionario subentra nel rapporto senza poter vantare una posizione migliore di quella del creditore originario, e che il debitore può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente (con alcune limitazioni specifiche per le cartolarizzazioni, di cui si dirà). Se il fondo non può stare meglio della banca, non può nemmeno sottrarsi agli effetti che la procedura avrebbe prodotto nei confronti della banca.
Conviene anche sapere con chi si ha a che fare, perché la parola “fondo” copre realtà diverse. Nella cessione in blocco dell’art. 58 TUB il cessionario è di regola una banca o un intermediario finanziario, e la cessione diventa opponibile ai debitori con l’iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale. Nella cartolarizzazione della L. 130/1999 il credito è acquistato da una società veicolo, che si finanzia emettendo titoli e che, per legge, non gestisce direttamente il recupero: lo affida a un servicer, cioè a una banca o a un intermediario iscritto all’albo. Esistono poi i fondi di investimento che acquistano portafogli di crediti deteriorati, spesso tramite veicoli dedicati. In tutte queste ipotesi, dal punto di vista dell’esdebitazione, la conclusione non cambia: chi acquista un credito anteriore all’apertura della procedura acquista un credito concorsuale. Cambiano invece i documenti da chiedere e le eccezioni opponibili, come si vedrà nell’errore n. 2. Il servicer che scrive, telefona o notifica atti agisce in nome e per conto del titolare, e anche la sua legittimazione a rappresentarlo può essere oggetto di verifica.
Le conseguenze
Chi commette questo errore di solito lo paga in due modi. Il primo è economico: tratta con il fondo in parallelo alla procedura e gli versa somme che, se il credito fosse stato gestito correttamente nel concorso, sarebbero state dovute solo nella misura del riparto. Il secondo è procedurale: pagare un singolo creditore fuori dal concorso, mentre la procedura è aperta, può alterare la par condicio creditorum e, nella liquidazione giudiziale, esporre il debitore a contestazioni sulla sua condotta proprio nel momento in cui il tribunale dovrà valutare le condizioni per concedergli l’esdebitazione (art. 280 CCII). In altre parole, l’accordo “privato” con il fondo può costare più del debito stesso, perché mette a rischio il beneficio su tutti gli altri debiti.
Cosa fare invece
Il credito ceduto va trattato esattamente come qualsiasi altro credito concorsuale. In concreto: segnalare al curatore o al liquidatore l’avvenuta cessione, indicando il nuovo titolare e il servicer, in modo che le comunicazioni previste dalla procedura raggiungano il soggetto giusto; non concludere accordi separati né effettuare pagamenti diretti al fondo durante la procedura; indirizzare ogni richiesta del servicer verso gli organi della procedura. Se il fondo scrive direttamente all’imprenditore, la risposta corretta è una comunicazione scritta che segnala la pendenza della procedura e invita a rivolgersi al curatore o al liquidatore.
Il dettaglio che pochi conoscono
La cessione può avvenire anche dopo che il credito è già stato ammesso allo stato passivo. In questo caso il fondo non deve ripetere l’insinuazione: subentra nella posizione della banca ammessa, dimostrando la cessione agli organi della procedura, e riceverà i riparti al posto del cedente. Per l’imprenditore non cambia nulla: il credito resta quello ammesso, con l’importo e il rango accertati, e l’esdebitazione opererà sul residuo esattamente come avrebbe operato nei confronti della banca. Chi non lo sa, di fronte alla lettera del nuovo creditore, pensa che “si riapra tutto”: non è così.
Errore n. 2 — Non contestare la titolarità del fondo quando si insinua al passivo
L’errore
Il fondo deposita la domanda di ammissione al passivo per 184.000 euro, allegando l’avviso di cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, un estratto conto della banca cedente e una dichiarazione del servicer. L’imprenditore, pensando che “tanto il debito c’è”, non segnala nulla al curatore e non partecipa all’udienza di verifica. Il credito viene ammesso così come richiesto.
Perché è un errore
Il tema della prova della cessione è diventato, tra il 2023 e il 2026, uno dei più frequentati dalla Cassazione. Il principio che emerge è netto: chi agisce affermando di essere cessionario deve provare di esserlo, e l’avviso in Gazzetta Ufficiale da solo non basta a dimostrare che quel preciso credito rientri nell’operazione. L’avviso rende la cessione opponibile ai debitori ceduti, ma non dimostra che un determinato rapporto sia compreso nel perimetro dei crediti trasferiti.
Proprio sul terreno concorsuale, la Cassazione con l’ordinanza n. 23849 del 25 agosto 2025 ha applicato questo onere al cessionario che proponeva opposizione allo stato passivo fallimentare: chi chiede di partecipare al concorso come cessionario deve dimostrare la propria titolarità. Con le pronunce n. 21983 e n. 21984 del 30 luglio 2025 la Corte ha precisato che serve una prova documentale della legittimazione sostanziale e che, quando viene contestata l’esistenza stessa del contratto di cessione (anche da parte del curatore), il cessionario deve produrlo. La sentenza n. 25547 del 17 settembre 2025 ha ribadito che la pubblicazione in Gazzetta non è sufficiente.
Nella fase di accertamento del passivo, il debitore può esaminare il progetto di stato passivo predisposto dal curatore e presentare osservazioni scritte e documenti prima dell’udienza (art. 203 CCII). È lì che la contestazione va fatta, o quantomeno segnalata al curatore perché la faccia valere.
Le conseguenze
L’errore è grave per una ragione che molti non considerano: la non contestazione può valere come riconoscimento implicito della titolarità del cessionario. Con l’ordinanza n. 33966 del 24 dicembre 2025 la Cassazione ha confermato che, se il debitore ceduto non contesta in modo specifico e tempestivo la legittimazione del cessionario o l’inclusione del credito nella cessione, quel silenzio può essere valutato come elemento a favore del cessionario. Al contrario, con l’ordinanza n. 34641 del 29 dicembre 2025 ha ricordato che, quando la contestazione è sollevata nei tempi e nei modi giusti, il giudice deve pretendere la prova della cessione.
Ma perché l’imprenditore dovrebbe preoccuparsi di chi riceve il riparto, se il residuo sarà comunque esdebitato? Per tre motivi concreti. Primo: se il credito ammesso è gonfiato (interessi non dovuti, commissioni illegittime, importi già pagati), una quota più grande dell’attivo va a quel creditore e una quota più piccola agli altri, compresi quelli, come gli obbligati alimentari o i creditori per illecito, i cui crediti non verranno toccati dall’esdebitazione e che resteranno quindi da pagare per intero. Secondo: se esistono fideiussori o terzi datori di ipoteca, l’importo ammesso diventa un punto di riferimento anche per le pretese nei loro confronti. Terzo: la percentuale di riparto ai creditori di pari grado è la misura che determina quanto potranno ancora pretendere i creditori non insinuati (art. 278, comma 2, CCII: si veda l’errore n. 3).
Cosa fare invece
Prima dell’udienza di verifica occorre esaminare la domanda del fondo con la stessa attenzione che si dedicherebbe a un decreto ingiuntivo. Verificare se è stato prodotto il contratto di cessione o un suo estratto autentico, se è presente l’elenco dei crediti ceduti e se quel rapporto vi compare in modo identificabile, se l’importo corrisponde alla documentazione bancaria, se sono stati calcolati interessi moratori o commissioni contestabili. Le osservazioni vanno depositate nei termini, con i documenti a supporto, e sottoposte al curatore, che ha interesse a non ammettere crediti non provati perché ogni ammissione indebita riduce la massa per gli altri creditori.
Una precisazione importante riguarda le cartolarizzazioni. La Cassazione, con la già citata ordinanza n. 30758/2025, ha chiarito che i crediti cartolarizzati ai sensi della L. 130/1999 costituiscono un patrimonio separato, sicché il debitore ceduto non può opporre al veicolo la compensazione con crediti vantati verso la banca cedente o proporre contro di esso domande basate su tali crediti. Le contestazioni sull’esistenza e sull’ammontare del credito ceduto restano invece pienamente possibili. È una distinzione tecnica che va fatta caso per caso.
Sul piano pratico, la verifica dei documenti del fondo segue un ordine preciso. Prima si controlla l’avviso in Gazzetta Ufficiale: data, cedente, cessionario e criteri di individuazione dei crediti ceduti (per esempio, rapporti classificati a sofferenza entro una certa data, in una certa area geografica, con una certa forma tecnica). Poi si confrontano quei criteri con i dati del proprio rapporto: se il credito è passato a sofferenza dopo la data indicata, o riguarda una forma tecnica non compresa, l’inclusione è già dubbia. Infine si chiede il contratto di cessione e l’elenco dei rapporti trasferiti, che la giurisprudenza considera la prova più affidabile. Ogni scostamento tra i criteri dell’avviso e le caratteristiche del proprio rapporto è un argomento concreto da sottoporre al curatore, non una sottigliezza formale. Lo stesso esame va ripetuto per ogni passaggio, quando il credito è stato ceduto più volte: il fondo che si insinua deve dimostrare l’intera catena, non solo l’ultimo anello. E va ricordato che le contestazioni sull’importo restano distinte da quelle sulla titolarità: un fondo può essere pienamente legittimato e, allo stesso tempo, pretendere interessi o commissioni non dovuti, che nella verifica del passivo possono essere esclusi con osservazioni documentate.
Il dettaglio che pochi conoscono
In una delle vicende decise dalla Cassazione nel 2025 un fallimento era stato dichiarato su istanza di una società cessionaria e poi revocato in appello proprio per difetto di legittimazione: mancava la prova che il credito rientrasse nella cartolarizzazione. La legittimazione del fondo non è mai un presupposto scontato: va verificata a ogni snodo in cui il fondo pretende qualcosa, che si tratti di chiedere l’apertura di una procedura, di insinuarsi al passivo o di agire esecutivamente dopo la chiusura.
Errore n. 3 — Credere che il fondo non insinuato perda tutto (o che possa pretendere tutto)
L’errore
Il fondo riceve la comunicazione del curatore ma non presenta domanda di ammissione. Forse il servicer ha perso la pratica, forse ha valutato che il riparto sarebbe stato irrisorio. L’imprenditore conclude che quel credito “è morto”, perché il fondo non ha partecipato. Oppure conclude l’esatto contrario: che, non essendosi insinuato, il fondo potrà agire per l’intero importo dopo la chiusura, dato che l’esdebitazione riguarderebbe solo chi ha partecipato al concorso.
Perché è un errore
Entrambe le conclusioni sono sbagliate, e la norma che le smentisce è l’art. 278, comma 2, CCII: nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Tradotto: il fondo chirografario non insinuato non perde tutto, perché conserva il diritto di pretendere quella percentuale che avrebbe ottenuto partecipando; ma non conserva nemmeno tutto, perché il resto diventa inesigibile come per chi si è insinuato.
La regola risponde a una logica di equità: il creditore che resta fuori non deve stare meglio di chi ha partecipato, ma nemmeno essere espropriato del proprio diritto al riparto solo perché non si è attivato. La dottrina ha rilevato che la norma consente, in teoria, un comportamento strategico del creditore che non si insinua per non ridurre la percentuale degli altri e poi pretendere la propria quota dopo la chiusura.
Le conseguenze
L’errore più costoso è quello di chi, pensando che il fondo “abbia perso tutto”, ignora le sue successive richieste e si vede notificare un precetto o un decreto ingiuntivo per la quota percentuale, alla quale non si era preparato. Ma è costoso anche l’errore opposto: pagare l’intero importo a un fondo non insinuato, credendo che l’esdebitazione non lo riguardi, significa versare somme che la legge ha reso inesigibili nella parte eccedente la percentuale di riparto.
C’è poi un caso limite, emerso nella giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 18 luglio 2025 (iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2025 della Corte costituzionale), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, per il caso in cui i creditori insinuati di pari grado siano stati soddisfatti al 100%: in quell’ipotesi la “parte eccedente” è pari a zero e l’esdebitazione non opererebbe affatto nei confronti del creditore volontariamente rimasto fuori. Il giudice rimettente ha ritenuto la soluzione in possibile contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 della Costituzione e con la direttiva UE 2019/1023. Chi si trova in una situazione analoga deve verificare lo stato di quella questione al momento in cui presenta l’istanza, perché l’esito può cambiare in modo decisivo la sua posizione.
Cosa fare invece
Il comportamento corretto è in due tempi. Durante la procedura: verificare che il fondo abbia effettivamente ricevuto la comunicazione dell’apertura e del termine per insinuarsi, perché l’assenza di comunicazione al creditore effettivo può diventare argomento di discussione dopo la chiusura. Se la cessione è avvenuta dopo che il curatore ha inviato le comunicazioni alla banca, conviene segnalare al curatore il nuovo titolare. Dopo la chiusura: conservare il riparto finale e il decreto di esdebitazione, che consentono di calcolare con precisione l’unica quota che il fondo non insinuato potrà ancora pretendere. Ogni richiesta superiore a quella quota è contestabile.
Il calcolo della quota, in concreto, richiede tre dati: l’importo del credito del fondo non insinuato alla data di apertura della procedura, il rango che quel credito avrebbe avuto nel concorso e la percentuale effettivamente pagata ai creditori ammessi dello stesso rango secondo il piano di riparto finale. Se il fondo pretende interessi maturati dopo l’apertura, la pretesa va esaminata con particolare attenzione, perché durante la procedura il corso degli interessi sui crediti chirografari è sospeso e la quota esigibile va parametrata a ciò che i creditori di pari grado hanno realmente ricevuto. Una lettera che indica con precisione la percentuale, allega il riparto e offre esattamente quella somma chiude spesso la questione senza contenzioso; una lettera generica apre invece la porta a una trattativa in cui il fondo parte da cifre molto più alte.
Il dettaglio che pochi conoscono
La percentuale da applicare non è quella media della procedura, ma quella attribuita ai creditori “di pari grado”. Se il credito del fondo era assistito da un privilegio o da un’ipoteca su un bene che è stato venduto nella procedura, la percentuale di riferimento è quella dei creditori privilegiati di quel grado, non quella dei chirografari. Un credito ipotecario non insinuato, collegato a un immobile venduto in procedura, può quindi conservare una quota molto più alta di quella che l’imprenditore immagina. Allo stesso modo, un credito chirografario non può “agganciarsi” alla percentuale dei privilegiati. La qualificazione del rango, per un credito ceduto, va verificata sul titolo originario e sulle garanzie effettivamente trasferite.
Errore n. 4 — Sbagliare i tempi e le forme dell’istanza di esdebitazione
L’errore
L’imprenditore attende la chiusura della liquidazione giudiziale convinto che il tribunale concederà l’esdebitazione “in automatico”, come aveva letto in un articolo sulla liquidazione controllata. La procedura si chiude, il decreto di chiusura non dice nulla sull’esdebitazione, e qualche mese dopo il fondo notifica un atto di precetto sul residuo del credito. Oppure: l’imprenditore era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022, non aveva chiesto l’esdebitazione, e ora pensa di rimediare con le nuove norme del Codice della crisi.
Perché è un errore
Il Codice della crisi distingue percorsi diversi, con regole diverse, e il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha ulteriormente precisato il quadro. Nella liquidazione giudiziale l’esdebitazione richiede un’istanza del debitore: può essere chiesta decorsi tre anni dall’apertura, oppure al momento della chiusura se questa interviene prima (artt. 279 e 281 CCII); il tribunale la dichiara verificando le condizioni degli artt. 278, 279 e 280, sentiti gli organi della procedura e con il coinvolgimento dei creditori. Nella liquidazione controllata, dopo il correttivo, l’esdebitazione opera a seguito della chiusura o decorsi tre anni dall’apertura e può essere dichiarata su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore (art. 282 CCII). Il sovraindebitato incapiente, cioè la persona fisica meritevole che non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, segue invece un percorso autonomo, su domanda presentata tramite l’OCC (art. 283 CCII), che può essere utilizzato una sola volta.
Per chi è stato dichiarato fallito prima dell’entrata in vigore del Codice, poi, valgono ancora le regole della legge fallimentare. La Cassazione, con la sentenza n. 14835 del 2025, ha precisato che l’istanza presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito in precedenza resta disciplinata dalla legge fallimentare; con la pronuncia n. 1469 del 22 gennaio 2026 ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione il termine annuale previsto da quella disciplina per proporre l’istanza.
Le conseguenze
Il rischio più grave riguarda il fallito “del vecchio regime” che ha lasciato scadere il termine: con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 la Cassazione ha escluso che il debitore già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto per qualsiasi ragione l’esdebitazione della legge fallimentare, possa poi chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione debitoria. In pratica, per quei debiti, la porta si chiude. Se tra quei debiti ci sono crediti bancari ceduti a un fondo, il fondo potrà continuare ad agire nei limiti della prescrizione.
Per la liquidazione giudiziale del nuovo regime il quadro è stato in parte ammorbidito. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 12 maggio 2026, ha dichiarato non fondata la questione sollevata sull’art. 281, comma 1, CCII, ma ne ha dato una lettura costituzionalmente orientata: la “contestualità” tra decreto di chiusura ed esdebitazione è logica e funzionale, non strettamente cronologica, sicché l’istanza presentata subito dopo la chiusura non è inammissibile per il solo fatto di essere successiva. La stessa Corte ha però auspicato un intervento del legislatore per definire un lasso temporale più preciso: il margine esiste, ma non va trattato come una regola su cui fare affidamento.
Cosa fare invece
La regola operativa è semplice: l’istanza di esdebitazione va preparata mentre la procedura è ancora aperta, non dopo. Decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale, se la procedura è ancora in corso, si può già presentare; se la chiusura è vicina, va depositata prima del decreto di chiusura, così che il tribunale possa pronunciarsi con lo stesso provvedimento. Nella liquidazione controllata conviene non limitarsi ad attendere la segnalazione del liquidatore, ma verificare che la relazione finale dia conto delle condizioni per il beneficio. Per chi ha un fallimento “vecchio”, la prima verifica da fare è se il termine annuale della legge fallimentare sia ancora aperto.
Va curata anche la sostanza dell’istanza, non solo la data. L’art. 280 CCII subordina il beneficio, nella liquidazione giudiziale, a condizioni prevalentemente negative: tra le altre, l’assenza di condanne definitive per bancarotta fraudolenta o per delitti connessi all’esercizio dell’impresa, l’assenza di distrazioni dell’attivo o di passività inesistenti, la collaborazione con gli organi della procedura, il non aver aggravato il dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio. Un’istanza ben costruita documenta ciascuna di queste condizioni, anziché lasciare al tribunale il compito di ricostruirle.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il decreto che concede o nega l’esdebitazione è comunicato ai creditori, che possono reclamarlo. Il fondo cessionario, se è stato indicato correttamente come titolare del credito, riceve questa comunicazione e ha la possibilità di contestare il beneficio; se invece le comunicazioni continuano a essere inviate alla banca cedente, il fondo potrebbe in seguito sostenere di non essere stato messo in condizione di partecipare al subprocedimento. È un argomento che non necessariamente ha fondamento, ma che è preferibile non offrirgli. Per lo stesso motivo, nei procedimenti del Codice della crisi va tenuto presente che, in linea generale, non si applica la sospensione feriale dei termini (quella che per il processo civile ordinario va dal 1° al 31 agosto): chi calcola i termini di reclamo “contando agosto” come nei giudizi ordinari rischia di arrivare tardi.
Errore n. 5 — Confondere l’esdebitazione della società con quella personale, dimenticando le fideiussioni
L’errore
L’imprenditore è socio e amministratore di una S.r.l. che finisce in liquidazione giudiziale. Come quasi sempre accade, aveva firmato una fideiussione omnibus a garanzia degli affidamenti della società. Il credito della banca verso la società viene ceduto a un fondo, insieme alle garanzie. La liquidazione della società si chiude, e l’imprenditore ritiene che “con la chiusura della procedura della società sia finito tutto”. Due anni dopo il fondo gli pignora un quinto dello stipendio che percepisce come dipendente in un’altra azienda.
Perché è un errore
L’errore nasce da una confusione tra soggetti. La S.r.l. è un soggetto distinto dal socio; i suoi debiti non sono debiti personali del socio, salvo che il socio li abbia garantiti. Ma quando li ha garantiti, la fideiussione è un’obbligazione autonoma dell’imprenditore persona fisica, e l’art. 278, comma 6, CCII fa espressamente salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. L’esdebitazione della società, dunque, non libera il fideiussore.
Il comma 5 dello stesso articolo prevede che l’esdebitazione della società abbia efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili: vale per il socio di una S.n.c. o l’accomandatario di una S.a.s., non per il socio di una S.r.l. che ha firmato una fideiussione. E la cessione del credito al fondo non cambia nulla, perché ai sensi dell’art. 1263 c.c. la fideiussione passa al cessionario insieme al credito garantito.
Le conseguenze
La conseguenza è la più pesante tra quelle esaminate in questo articolo: l’imprenditore si ritrova personalmente esposto per l’intero residuo del debito della società, cioè per tutto ciò che il fondo non ha incassato dal riparto della liquidazione societaria, e resta esposto finché non avvia una propria procedura. Il fondo, che ha acquistato il credito con le garanzie, ha ogni interesse a escutere il fideiussore persona fisica, specie se questi ha un reddito da lavoro dipendente o beni personali. Spesso, peraltro, il fideiussore scopre la cessione solo quando riceve il precetto, perché le comunicazioni del servicer erano state indirizzate alla sede della società ormai liquidata.
Cosa fare invece
Il fideiussore persona fisica ha a disposizione i propri strumenti: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e, se non ha alcuna utilità da offrire, l’esdebitazione dell’incapiente. La scelta dipende dalla qualificazione del debito (la giurisprudenza discute da tempo se il socio fideiussore possa qualificarsi consumatore rispetto alla garanzia prestata per la società) e dalla situazione patrimoniale. La soluzione, in ogni caso, è una procedura personale del garante, coordinata con quella della società, che porti a un’esdebitazione autonoma anche per il debito di garanzia ceduto al fondo.
È esattamente il terreno su cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: il coordinamento tra la procedura della società e quella personale dell’imprenditore garante.
In concreto, l’ideale è impostare le due procedure in modo coordinato fin dall’inizio: mentre la società è in liquidazione giudiziale, verificare la posizione del fideiussore, la validità della fideiussione (anche sotto il profilo delle clausole derivanti dallo schema ABI censurato dall’Autorità antitrust) e la possibilità di accedere a una procedura personale prima che il fondo avvii l’esecuzione. Nella procedura personale, il fondo che si insinua come titolare della garanzia dovrà a sua volta dimostrare che la cessione ha riguardato anche la fideiussione e che il credito garantito rientra nell’operazione: le difese dell’errore n. 2 si ripropongono intere.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nella fase di crisi, prima ancora della liquidazione, l’imprenditore ha a disposizione la composizione negoziata della crisi d’impresa, guidata da un esperto indipendente. In quel contesto, i fondi che hanno acquistato crediti deteriorati sono interlocutori con cui si può impostare una trattativa strutturata, che tenga conto anche delle garanzie personali. Un accordo raggiunto quando l’impresa è ancora in funzione può evitare del tutto che la fideiussione diventi il debito personale di una vita. L’errore, qui, è attendere la liquidazione per pensare alle garanzie.
Errore n. 6 — Subire in silenzio il recupero dopo l’esdebitazione, o pagare ciò che non è più esigibile
L’errore
L’esdebitazione è stata concessa. Alcuni mesi dopo, il servicer del fondo invia un sollecito di pagamento, poi un secondo con toni più duri, infine telefona proponendo un “saldo e stralcio” al 15% del residuo, “un’occasione irripetibile”. L’imprenditore, stanco e spaventato, accetta e paga. Oppure non risponde a nulla e lascia che il fondo, con un titolo esecutivo ottenuto prima della procedura, notifichi un pignoramento presso terzi sul conto corrente.
Perché è un errore
Il decreto di esdebitazione produce un effetto preciso: i crediti rimasti insoddisfatti diventano inesigibili nei confronti del debitore. Inesigibili, non estinti: il credito non scompare dal mondo del diritto (ed è per questo che fideiussori e coobbligati restano esposti), ma il creditore non può più pretenderlo dal debitore esdebitato, né con azioni giudiziali né con azioni esecutive. Questo vale anche per il fondo cessionario, che, come si è visto, non può avere una posizione migliore di quella della banca cedente.
Se il fondo agisce comunque in via esecutiva, l’esdebitazione è un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo che esclude il diritto di procedere all’esecuzione, e si fa valere con l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Nel contesto dei crediti ceduti, peraltro, l’opposizione è l’occasione per far valere anche le altre difese tipiche verso il cessionario: la mancata prova della titolarità del credito, la mancata notifica del titolo e del precetto da parte del nuovo creditore, la differenza tra il credito esdebitato e quello eventualmente escluso dal beneficio.
Le conseguenze
Chi paga spontaneamente un debito dichiarato inesigibile si espone a un rischio concreto: ottenere la restituzione di quanto versato può essere tutt’altro che semplice, perché il credito non è estinto e il fondo sosterrà di aver ricevuto un pagamento volontario. Chi invece non reagisce a un pignoramento lascia che l’esecuzione prosegua fino all’assegnazione delle somme; una volta concluso il procedimento esecutivo, le possibilità di contestare il diritto di procedere si riducono drasticamente.
Occorre poi distinguere: non tutti i debiti sono coperti. L’art. 278, comma 7, CCII esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Un credito bancario ceduto non rientra, di regola, in nessuna di queste categorie; ma se il fondo ha acquistato, insieme ad altri, un credito risarcitorio, la risposta cambia.
Cosa fare invece
Di fronte a qualunque richiesta successiva all’esdebitazione, la prima mossa è una risposta scritta che opponga il decreto di esdebitazione, con i suoi estremi, e inviti il fondo a cessare ogni attività di recupero. Se il credito era non insinuato, la risposta indica anche la sola quota eventualmente ancora esigibile ai sensi dell’art. 278, comma 2. Se arriva un atto di precetto, si valuta l’opposizione a precetto; se arriva un pignoramento, l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione, con richiesta di sospensione. Nessun “saldo e stralcio” va firmato su un debito già esdebitato senza aver prima verificato se quella somma sia davvero dovuta.
È utile, inoltre, verificare le segnalazioni nelle banche dati creditizie: un credito esdebitato che continua a comparire come insoluto aperto, a nome del fondo, può ostacolare la ripartenza dell’imprenditore, che è esattamente lo scopo dell’istituto. La richiesta di aggiornamento va indirizzata al segnalante con il decreto allegato.
C’è poi un aspetto che riguarda proprio la quota che sopravvive all’esdebitazione, quella dei fondi non insinuati o dei crediti esclusi dal beneficio: su quelle somme continuano a valere le regole ordinarie, compresa la prescrizione. Un fondo che si fa vivo molti anni dopo la chiusura, per una quota percentuale, deve dimostrare che il suo diritto non si è nel frattempo prescritto, tenendo conto degli atti interruttivi e degli effetti della procedura. Prima di discutere l’importo, occorre sempre chiedersi se quella pretesa sia ancora azionabile.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il servicer che gestisce i solleciti spesso non è il titolare del credito, ma un mandatario del veicolo di cartolarizzazione; a volte la posizione è stata nel frattempo ceduta una seconda volta a un altro fondo. Ogni nuovo soggetto che si presenta deve dimostrare, di nuovo, la catena delle cessioni fino a sé, e ciascuno di essi resta vincolato all’esdebitazione concessa. La rivendita del credito, per quante volte avvenga, non riporta in vita l’esigibilità.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con importi realistici, costruite per mostrare quanto costa ciascun errore. Non sono casi seguiti dallo studio.
Simulazione A — Il fondo insinuato: cosa resta dopo l’esdebitazione. Ipotesi: imprenditore individuale in liquidazione controllata, con un debito chirografario verso la banca di 148.730 euro, ceduto a un veicolo di cartolarizzazione durante la procedura. Il fondo subentra nella domanda di ammissione. L’attivo liquidato consente di attribuire ai chirografari il 9,6%.
- Riparto al fondo: 148.730 × 9,6% = 14.278,08 euro.
- Residuo: 148.730 − 14.278,08 = 134.451,92 euro.
- Con l’esdebitazione, i 134.451,92 euro diventano inesigibili nei confronti dell’imprenditore.
Variante con l’errore n. 1: se durante la procedura l’imprenditore avesse versato al fondo 18.500 euro per “chiudere privatamente” la posizione, avrebbe pagato 4.221,92 euro più di quanto il fondo avrebbe ricevuto dal riparto, e avrebbe inoltre esposto la propria condotta a valutazioni negative in sede di esdebitazione.
Simulazione B — Il fondo non insinuato: la quota che sopravvive. Ipotesi: un secondo credito chirografario di 62.340 euro, ceduto a un altro fondo che non presenta domanda di ammissione. Percentuale attribuita ai chirografari di pari grado: 7,2%.
- Quota ancora esigibile dopo l’esdebitazione (art. 278, comma 2): 62.340 × 7,2% = 4.488,48 euro.
- Parte inesigibile: 62.340 − 4.488,48 = 57.851,52 euro.
Con l’errore n. 3 nella prima variante (credere che il fondo abbia perso tutto), l’imprenditore ignora una richiesta legittima di 4.488,48 euro e rischia un precetto con aggravio di spese. Nella seconda variante (credere che il fondo possa pretendere tutto), accetta un saldo e stralcio “scontato” di 25.000 euro: paga 20.511,52 euro in più di quanto il fondo potrebbe esigere.
Simulazione C — La fideiussione dimenticata. Ipotesi: S.r.l. in liquidazione giudiziale con un debito bancario di 213.900 euro, garantito dalla fideiussione personale del socio amministratore. Credito e fideiussione vengono ceduti a un fondo. Riparto ai chirografari nella liquidazione della società: 11,3%.
- Riparto al fondo: 213.900 × 11,3% = 24.170,70 euro.
- Residuo ancora escutibile nei confronti del fideiussore: 213.900 − 24.170,70 = 189.729,30 euro, oltre agli interessi maturati secondo il contratto di garanzia.
- Se il socio percepisce uno stipendio netto di 1.870 euro, il pignoramento del quinto (374 euro al mese, 4.488 euro all’anno) impiegherebbe oltre 42 anni per coprire il solo capitale residuo.
Con una procedura personale coordinata (errore n. 5 evitato), quel residuo può essere a sua volta ricondotto all’esdebitazione, alle condizioni previste dalla legge per la procedura scelta.
Il confronto rende evidente un fatto: l’errore più costoso non è quasi mai quello più visibile. Il saldo e stralcio pagato senza necessità pesa meno della fideiussione dimenticata, che trasforma la chiusura della società in un debito personale che nessuna procedura ha ancora toccato.
La mappa degli errori
La tabella che segue riassume, per ciascuno dei sei errori, il momento in cui si commette, la conseguenza tipica e la possibilità di rimediare. “Sì” indica che il rimedio è normalmente disponibile; “parziale” che dipende da termini o circostanze; “no” che, una volta commesso, l’errore è di regola difficilmente recuperabile.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| 1. Considerare il fondo estraneo alla procedura | Alla notizia della cessione, durante la procedura | Pagamenti fuori concorso; rischi sulla valutazione della condotta del debitore | Parziale |
| 2. Non contestare la titolarità del fondo | In fase di verifica del passivo | Ammissione di un credito non provato o sovrastimato; silenzio valutabile come riconoscimento | Parziale |
| 3. Fraintendere la sorte del fondo non insinuato | Dopo la chiusura, alle prime richieste | Pagamento di somme inesigibili o precetto per la quota esigibile ignorata | Sì |
| 4. Sbagliare tempi e forme dell’istanza | Alla chiusura della procedura (o dopo) | Perdita del beneficio; per il vecchio fallimento, preclusione anche della via dell’incapiente | Parziale / no |
| 5. Dimenticare le fideiussioni personali | Alla chiusura della procedura della società | Esposizione personale per l’intero residuo verso il fondo | Sì, con procedura personale |
| 6. Subire il recupero dopo l’esdebitazione | Dopo il decreto di esdebitazione | Pagamenti difficilmente ripetibili; esecuzione portata a termine | Sì, se si agisce prima dell’assegnazione |
La colonna che conta di più è l’ultima. Quasi tutti gli errori sono rimediabili se vengono intercettati in tempo; diventano definitivi quando si lascia che un termine scada o che una procedura esecutiva si concluda.
La checklist preventiva
Prima di avviare una procedura, di rispondere a un fondo o di presentare l’istanza di esdebitazione, verifica che:
- [ ] hai l’elenco completo dei tuoi debiti con indicazione, per ciascuno, del creditore originario e dell’eventuale cessionario attuale (con il nome del servicer);
- [ ] per ogni credito ceduto hai individuato l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e hai chiesto al fondo la documentazione della cessione e dell’inclusione del tuo rapporto;
- [ ] hai segnalato al curatore o al liquidatore le cessioni di cui sei a conoscenza, così che le comunicazioni raggiungano il titolare effettivo;
- [ ] non hai effettuato pagamenti né firmato accordi con singoli creditori o fondi durante la procedura senza la valutazione degli organi della stessa;
- [ ] hai esaminato il progetto di stato passivo e, per i crediti dei fondi, hai verificato prova della cessione, importo, interessi e commissioni, depositando le osservazioni nei termini;
- [ ] conosci il rango (privilegiato o chirografario) di ogni credito ceduto e le garanzie effettivamente trasferite al fondo;
- [ ] hai individuato tutte le fideiussioni e le garanzie personali rilasciate per debiti della società e valutato una procedura personale coordinata;
- [ ] sai se il tuo caso è regolato dal Codice della crisi o, per un fallimento dichiarato prima del 15 luglio 2022, dalla legge fallimentare, e conosci il termine applicabile per l’istanza;
- [ ] hai verificato di non trovarti in una delle condizioni ostative dell’art. 280 CCII (o, per la liquidazione controllata e l’incapiente, di non aver causato l’indebitamento con colpa grave, malafede o frode);
- [ ] hai preparato l’istanza di esdebitazione prima della chiusura della procedura, non dopo;
- [ ] conservi il riparto finale e il decreto di esdebitazione in copia conforme, pronti da opporre a qualunque richiesta successiva;
- [ ] sai che nei procedimenti del Codice della crisi, in linea generale, non si applica la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) prevista per il processo ordinario, e calcoli i termini di conseguenza.
Ogni voce non spuntata è un punto in cui la liberazione dai debiti ceduti può incepparsi.
E se l’errore l’ho già fatto?
L’esperienza insegna che chi arriva a chiedere aiuto dopo aver sbagliato tende a sovrastimare la gravità del proprio errore. In molti casi esistono ancora margini concreti; in altri la preclusione è definitiva, ed è meglio saperlo subito per concentrare le energie dove servono.
Hai pagato il fondo durante la procedura. Il pagamento eseguito fuori concorso può essere oggetto di iniziative degli organi della procedura. Il rimedio non consiste nel “nasconderlo”, ma nel segnalarlo al curatore o al liquidatore e ricostruirne le ragioni, in modo che la trasparenza della condotta sia valutata correttamente quando si deciderà sull’esdebitazione.
Il credito del fondo è stato ammesso senza contestazioni. Lo stato passivo divenuto definitivo non si rimette facilmente in discussione, e il debitore ha strumenti limitati. Restano però aperte strade diverse: la segnalazione al curatore di elementi nuovi che possano giustificare una revocazione, nei casi e nei termini previsti dal Codice; e soprattutto la tutela dei profili che l’ammissione non copre, come le pretese del fondo verso fideiussori o terzi garanti, dove la prova della cessione potrà essere contestata autonomamente.
Hai ignorato un fondo non insinuato che ora chiede la sua quota. Qui il rimedio è quasi sempre disponibile: si calcola la percentuale dei creditori di pari grado, si verifica la titolarità del fondo e si offre o si contesta esattamente quella quota, non un euro di più.
Non hai presentato l’istanza di esdebitazione prima della chiusura. Se la procedura è regolata dal Codice della crisi e la chiusura è recente, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 74/2026 l’istanza presentata subito dopo la chiusura non è inammissibile per il solo fatto di essere successiva: va depositata senza attendere oltre. Se invece si tratta di un fallimento del vecchio regime e il termine annuale è scaduto, la preclusione è seria: per quelle esposizioni la Cassazione (ord. 30108/2025) ha escluso anche la via dell’esdebitazione dell’incapiente. Resta da verificare, caso per caso, se esistano debiti non riconducibili a quella procedura.
Il fondo ti ha già pignorato come fideiussore. Si valuta anzitutto l’opposizione all’esecuzione, per contestare la titolarità del fondo e la validità della garanzia; in parallelo si imposta una procedura personale di composizione della crisi, la cui apertura incide sulle azioni esecutive individuali secondo le regole della procedura prescelta.
Hai pagato un saldo e stralcio dopo l’esdebitazione. Il recupero di quanto versato è la situazione più difficile, perché il fondo sosterrà di aver ricevuto un pagamento volontario. Si valuta se il consenso sia stato viziato o se l’accordo contenga clausole contestabili; la vera priorità, però, è evitare che si ripeta, perché la stessa posizione potrebbe essere rivenduta e riproposta da un altro soggetto.
Temi che la tua condotta durante la crisi possa costarti il beneficio. Accade spesso che l’imprenditore, negli ultimi mesi di attività, abbia pagato alcuni fornitori e non altri, abbia venduto un bene per far fronte alle spese correnti, abbia trascurato la contabilità. Non ogni irregolarità è una causa ostativa: l’art. 280 CCII guarda a condotte specifiche e gravi, come la distrazione dell’attivo, l’esposizione di passività inesistenti o l’aggravamento del dissesto tale da rendere difficile la ricostruzione del patrimonio. La risposta corretta è ricostruire e documentare quelle operazioni, spiegandone la ragione economica, e collaborare pienamente con il curatore o il liquidatore: la collaborazione durante la procedura è essa stessa una delle condizioni valutate dal tribunale. Nascondere un’operazione che poi emerge è, di regola, molto più dannoso dell’operazione stessa.
È qui che molti compromettono la propria posizione una seconda volta: dopo il primo errore, cercano di rimediare da soli con un secondo accordo, un secondo pagamento, una lettera improvvisata. Il rimedio efficace comincia sempre da una ricostruzione completa della situazione.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Il mio debito è stato venduto a un fondo dopo l’apertura della liquidazione: è ancora coperto dall’esdebitazione?” Sì. Ciò che conta è la causa del credito, che resta anteriore all’apertura anche se la cessione è successiva. Il fondo subentra nella posizione della banca, compresi gli effetti dell’esdebitazione.
“Il fondo non si è insinuato e io ho ottenuto l’esdebitazione: posso stare tranquillo?” Non del tutto. Il fondo non insinuato può ancora pretendere la sola percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado; il resto è inesigibile. Conserva il riparto finale: ti servirà per calcolare con precisione quella quota. E verifica l’esito della questione sollevata dal Tribunale di Verona sull’art. 278, comma 2, se nella tua procedura i creditori di pari grado sono stati soddisfatti integralmente.
“Non ho contestato la domanda del fondo al passivo. Ho perso ogni difesa?” Non ogni difesa. Nella procedura la posizione si è consolidata, ma le contestazioni sulla titolarità del credito restano rilevanti in ogni altra sede in cui il fondo agisca, per esempio verso i tuoi garanti o, dopo la chiusura, per la parte eventualmente ancora esigibile.
“Ho ottenuto l’esdebitazione della mia S.n.c.: vale anche per me?” Se sei socio illimitatamente responsabile, l’art. 278, comma 5, CCII estende a te l’efficacia dell’esdebitazione della società, purché le condizioni di meritevolezza sussistessero anche nei tuoi confronti (art. 278, comma 4). Diverso è il caso del socio di S.r.l. fideiussore: lì serve una procedura personale.
“Il servicer mi ha proposto di pagare il 10% per chiudere tutto, dopo l’esdebitazione. Mi conviene?” Se il credito è stato esdebitato, prima di valutare la convenienza occorre chiedersi se quella somma sia dovuta. Nella maggior parte dei casi la risposta è no, salvo che si tratti di un credito non insinuato (per la sola quota percentuale) o di un debito escluso per legge dal beneficio.
“Ero fallito nel 2019 e non ho mai chiesto l’esdebitazione: è finita?” Dipende dal termine annuale previsto dalla legge fallimentare e dalla data di chiusura della tua procedura. Se il termine è scaduto, la Cassazione ha escluso che tu possa ottenere, per gli stessi debiti, l’esdebitazione dell’incapiente. Se esistono debiti diversi, estranei a quella procedura, la valutazione cambia.
“Il fondo ha un’ipoteca sulla casa di mia moglie, che l’aveva concessa a garanzia del mio mutuo: con la mia esdebitazione cade anche quella?” No. Chi ha concesso un’ipoteca su un proprio bene a garanzia del debito altrui è un terzo garante, e l’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e garanti. Il fondo, che ha acquistato il credito con le garanzie ai sensi dell’art. 1263 c.c., potrà agire sul bene ipotecato nei limiti del credito garantito. Anche in questo caso restano però aperte tutte le verifiche sulla titolarità del credito e sulla validità della garanzia, e occorre valutare la posizione del terzo nel suo complesso.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono documentano che cosa accade a chi commette gli errori descritti e quali principi il debitore può invocare. I principi sono riformulati in parole nostre.
1. Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 12 maggio 2026. Principio: la “contestualità” tra decreto di chiusura della liquidazione giudiziale ed esdebitazione (art. 281, comma 1, CCII) va intesa in senso logico e funzionale; l’istanza presentata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo, nell’ambito della stessa procedura. Rilevanza: riguarda chi ha commesso l’errore n. 4, lasciando chiudere la procedura senza istanza; offre un margine, che va però usato senza indugi.
2. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 30758 del 22 novembre 2025. Principio: il cessionario non può pretendere una posizione migliore del cedente e il debitore può opporgli le eccezioni opponibili a quest’ultimo; nelle cartolarizzazioni, tuttavia, il patrimonio separato del veicolo impedisce di opporre compensazioni o domande fondate su crediti verso la banca cedente. Rilevanza: fonda la regola dell’errore n. 1 (il fondo subisce gli stessi limiti della banca) e delimita le contestazioni dell’errore n. 2.
3. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23849 del 25 agosto 2025. Principio: il cessionario che propone opposizione allo stato passivo deve provare la titolarità del credito di cui chiede l’ammissione. Rilevanza: conferma che, nella verifica del passivo, la legittimazione del fondo non è scontata (errore n. 2).
4. Cassazione civile, Sez. I, n. 21983 del 30 luglio 2025. Principio: il cessionario in blocco che agisce in giudizio deve fornire una prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Rilevanza: indica quali documenti pretendere dal fondo prima di accettarne la pretesa (errori n. 2 e n. 6).
5. Cassazione civile, Sez. I, n. 21984 del 30 luglio 2025. Principio: quando il debitore ceduto, o il curatore, contesta l’esistenza stessa del contratto di cessione, il cessionario deve dimostrarla e non basta la prova dell’inclusione del credito in una categoria. Rilevanza: legittima il curatore a sollevare la contestazione nell’interesse della massa, su segnalazione del debitore (errore n. 2).
6. Cassazione civile, n. 25547 del 17 settembre 2025. Principio: la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non basta, da sola, a dimostrare che un determinato credito sia stato trasferito. Rilevanza: smonta la prova più frequentemente offerta dai fondi (errori n. 2 e n. 6).
7. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33966 del 24 dicembre 2025. Principio: la mancata contestazione specifica e tempestiva della legittimazione del cessionario può essere valutata come riconoscimento implicito della sua titolarità. Rilevanza: documenta la conseguenza dell’errore n. 2, ossia il silenzio del debitore.
8. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 34641 del 29 dicembre 2025. Principio: se il debitore contesta tempestivamente l’esistenza della cessione, il giudice deve esigere dal cessionario la relativa prova. Rilevanza: è il rovescio della pronuncia precedente e mostra il valore della contestazione fatta nei tempi giusti.
9. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025. Principio: il debitore già dichiarato fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione debitoria. Rilevanza: è la conseguenza più severa dell’errore n. 4 per chi proviene dal vecchio regime.
10. Cassazione civile, n. 14835 del 2025. Principio: l’istanza di esdebitazione proposta dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito in precedenza resta regolata dalla legge fallimentare. Rilevanza: individua la disciplina applicabile, premessa di ogni calcolo dei termini (errore n. 4).
11. Cassazione civile, Sez. I, n. 1469 del 22 gennaio 2026. Principio: il termine annuale previsto dalla legge fallimentare per l’istanza di esdebitazione è compatibile con il diritto dell’Unione europea. Rilevanza: conferma che quel termine va rispettato e non può essere aggirato invocando la direttiva (errore n. 4).
12. Cassazione civile, n. 17944 del 2023. Principio: nelle cessioni in blocco, l’elenco analitico dei crediti ceduti è un elemento essenziale per dimostrare che un credito rientra nell’operazione. Rilevanza: orientamento richiamato frequentemente nella giurisprudenza di merito successiva per negare la legittimazione dei cessionari che non lo producono (errori n. 2 e n. 6).
13. Tribunale di Verona, ordinanza del 18 luglio 2025 (reg. ord. Corte cost. n. 230/2025). Principio: il giudice ha ritenuto non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, CCII, nella parte in cui non fa operare l’esdebitazione verso i creditori volontariamente non insinuati quando i creditori insinuati di pari grado sono stati soddisfatti per intero. Rilevanza: riguarda direttamente l’errore n. 3 e il caso limite del fondo che resta fuori dal concorso; l’esito della questione va verificato al momento dell’istanza.
Il punto che sfugge quasi sempre è che queste pronunce parlano due lingue diverse, quella del diritto concorsuale e quella del diritto bancario, e che la difesa dell’imprenditore con debiti ceduti funziona solo quando le due vengono tenute insieme.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello studio su questi casi ha un doppio taglio, coerente con la logica degli errori: prevenire quelli non ancora commessi e rimediare, dove la legge lo consente, a quelli già fatti.
1. Mappiamo tutti i debiti e tutte le cessioni. Ricostruiamo, per ogni posizione, creditore originario, cessionario attuale, servicer, avvisi in Gazzetta Ufficiale e catena delle cessioni successive.
2. Verifichiamo la legittimazione di ogni fondo. Chiediamo e analizziamo contratto di cessione, elenco dei crediti ceduti e documentazione del rapporto, per stabilire se il fondo ha titolo a pretendere ciò che chiede.
3. Esaminiamo il credito nel merito. Lo staff di diritto bancario controlla estratti conto, interessi, commissioni, clausole contrattuali e validità delle fideiussioni, individuando le somme contestabili.
4. Scegliamo la procedura più adatta. Valutiamo tra composizione negoziata, concordato minore, liquidazione controllata o giudiziale ed esdebitazione dell’incapiente, secondo la natura dell’impresa e del patrimonio.
5. Presidiamo la verifica del passivo. Predisponiamo le osservazioni sulle domande dei fondi e forniamo al curatore o al liquidatore gli elementi per contestare i crediti non provati.
6. Coordiniamo la procedura della società con quella personale del garante. Impostiamo in parallelo la posizione dell’imprenditore fideiussore, perché l’esdebitazione copra anche il debito di garanzia ceduto al fondo.
7. Prepariamo l’istanza di esdebitazione nei tempi giusti. Verifichiamo le condizioni degli artt. 278-283 CCII, o della legge fallimentare per i casi del vecchio regime, e depositiamo l’istanza prima che la procedura si chiuda.
8. Opponiamo l’esdebitazione a ogni richiesta successiva. Rispondiamo per iscritto a solleciti e proposte di saldo e stralcio, calcolando l’eventuale quota ancora esigibile dai fondi non insinuati.
9. Proponiamo le opposizioni esecutive. Quando il fondo notifica precetto o pignoramento, agiamo con opposizione a precetto o all’esecuzione, chiedendo la sospensione.
10. Difendiamo la stessa linea in ogni grado. Se la controversia prosegue, la strategia costruita all’inizio viene sostenuta dallo stesso difensore fino alla Corte di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista pesa in modo particolare quando l’errore va riparato nei gradi successivi: un reclamo contro il diniego dell’esdebitazione, un’opposizione contro il fondo che agisce dopo la chiusura, una questione sulla prova della cessione possono arrivare fino alla Suprema Corte, e la continuità del difensore evita che la strategia venga ricostruita da capo a ogni passaggio. Allo stesso tempo, le qualifiche di Gestore della crisi, di fiduciario OCC e di Esperto Negoziatore consentono di seguire l’imprenditore dall’inizio della crisi fino alla liberazione dai debiti.
Accanto all’Avvocato opera uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la verifica dei conti bancari, la ricostruzione patrimoniale e la strategia processuale non vengono affidate a professionisti che non si parlano, ma costruite in un’unica linea.
Chiusura
La domanda da cui siamo partiti ha una risposta giuridica chiara: l’esdebitazione copre anche i debiti comprati dai fondi, perché la cessione non cambia la causa del credito e il cessionario non può stare meglio della banca da cui ha acquistato. La differenza tra la liberazione effettiva e un debito che continua a essere riscosso sta però nei dettagli: la prova della cessione, la percentuale dei non insinuati, i tempi dell’istanza, le fideiussioni personali, la reazione alle richieste successive.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato ne coprono ogni passaggio: come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero, fiduciario OCC ed Esperto Negoziatore segue il percorso che porta all’esdebitazione; come coordinatore di uno staff nazionale di diritto bancario verifica che cosa il fondo abbia realmente acquistato; come cassazionista difende la stessa linea fino all’ultimo grado, se il fondo decide di non arrendersi. Ogni caso viene analizzato sui documenti, senza promesse di risultato ma con un impegno preciso a costruire la strategia più solida che la legge consente.
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