Srl Con Debiti Verso Banche E Fondi: Il Cross-class Cram Down Può Imporre Il Piano Al Fondo Dissenziente?

Questa guida raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che amministratori e soci di Srl indebitate con banche e fondi di investimento ci pongono più spesso quando si parla di ristrutturazione trasversale. Le domande sono scritte come arrivano davvero, a voce o per email; le risposte sono complete, ma ognuna si può leggere anche da sola.

Il contesto normativo, in quattro frasi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) consente, nel concordato preventivo in continuità aziendale, di ottenere l’omologazione del piano anche quando una o più classi di creditori votano contro: è la “ristrutturazione trasversale dei debiti”, o cross-class cram down, disciplinata dall’art. 112, comma 2, CCII, che recepisce l’art. 11 della Direttiva UE 2019/1023. La norma è stata riscritta dal terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), e nel 2026 la Corte di Cassazione è intervenuta per la prima volta in modo diretto sulla sua interpretazione. Accanto al concordato, il Codice offre altri strumenti per vincolare banche e cessionari che non firmano, in primo luogo gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa dell’art. 61 CCII, con regole diverse e spesso confuse con quelle del cram down.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la domanda del titolo sta all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La crisi di una Srl si affronta spesso partendo dalla composizione negoziata, terreno su cui l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La controparte, qui, è una banca o un fondo che ha acquistato crediti bancari: per leggerne la posizione serve il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. E l’omologazione forzosa viene quasi sempre impugnata, fino alla Corte di Cassazione, dove l’Avvocato, cassazionista, può seguire la stessa linea difensiva dal primo all’ultimo grado.

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LE BASI

“Cos’è esattamente questo cross-class cram down di cui mi parla il commercialista?”

È il potere del tribunale di omologare un concordato in continuità anche contro il voto di una o più classi di creditori, se il piano rispetta precise regole di distribuzione del valore.

Partiamo da come funziona normalmente. Nel concordato preventivo in continuità aziendale i creditori non votano tutti insieme: sono divisi in classi, cioè gruppi di creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei (per esempio: banche con ipoteca, banche chirografarie, fornitori strategici, fornitori occasionali). L’art. 109, comma 5, CCII stabilisce che in questo tipo di concordato la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore. Dentro ciascuna classe si decide a maggioranza: la classe approva se vota a favore la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se votano a favore i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato creditori che rappresentano almeno la metà dei crediti della classe.

Il problema è evidente. Basta una classe contraria per far cadere l’unanimità. E se in quella classe c’è un creditore che pesa molto, per esempio un fondo che ha comprato in blocco i crediti di due banche, quel creditore da solo può decidere il voto della classe e, di riflesso, il destino del piano.

Il cross-class cram down serve proprio a superare questo stallo. Il termine inglese significa, più o meno, “imposizione trasversale tra classi”: il tribunale “impone” il piano alla classe dissenziente, a patto che quella classe non venga trattata peggio di come la legge consente. La versione italiana è la “ristrutturazione trasversale dei debiti”, e la norma che la disciplina è l’art. 112, comma 2, CCII.

Due precisazioni importanti fin da subito. La prima: il meccanismo non è automatico. Lo deve chiedere il debitore, e il tribunale lo concede solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni, che vedremo una per una più avanti. La seconda: non va confuso con il “cram down fiscale” dell’art. 88 CCII, che riguarda il voto contrario o il silenzio dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali. Sono due istituti diversi, che possono anche combinarsi nello stesso concordato.

“Vale per qualsiasi procedura o solo per alcune?”

No, non vale ovunque: la ristrutturazione trasversale in senso proprio esiste solo nel concordato preventivo in continuità aziendale.

È uno degli equivoci più diffusi. Proviamo a fare ordine, strumento per strumento, dal punto di vista di una Srl che deve “convincere” un fondo che non vuole firmare.

Nel concordato preventivo liquidatorio il voto non richiede l’unanimità delle classi: la proposta è approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se ci sono classi, quella maggioranza deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi (art. 109, comma 1, CCII). Il fondo può quindi essere “messo in minoranza” dal voto, ma non esiste il meccanismo dell’art. 112, comma 2: se le maggioranze non ci sono, il piano non passa.

Nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO, art. 64-bis CCII) serve il voto favorevole di tutte le classi, e la norma esclude espressamente l’applicazione dell’art. 112: se una classe vota contro, il cram down non è disponibile, e la strada è semmai la conversione in concordato preventivo.

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, il principio di base è opposto: l’accordo vincola solo chi lo firma, e i creditori estranei devono essere pagati per intero (art. 57 CCII). L’eccezione è l’accordo ad efficacia estesa dell’art. 61 CCII, che consente di estendere gli effetti ai non aderenti della stessa categoria. Non è un cram down tra classi, ma un’estensione dentro la categoria: ne parliamo in un’apposita risposta, perché per le Srl con debito prevalentemente bancario è spesso la soluzione più adatta.

Nella composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, oggi artt. 12 e seguenti CCII) nessuno può essere costretto: è un percorso volontario. Può però preparare il terreno a uno degli strumenti precedenti, e in un caso specifico abbassa le soglie richieste.

In sintesi, se la domanda è “posso imporre il piano al fondo dissenziente con il voto contrario della sua intera classe?”, la risposta tecnica è: sì, ma solo dentro un concordato in continuità, diretta o indiretta, e solo alle condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII.

“Un fondo che ha comprato il credito dalla banca vota come la banca?”

Sì: il fondo subentra nel credito così com’era, con il suo rango e le sue garanzie, e vota per l’importo ammesso al voto.

Quando parliamo di “fondi”, nelle crisi delle Srl, quasi sempre intendiamo uno di questi soggetti: un veicolo di cartolarizzazione che ha acquistato un portafoglio di crediti deteriorati (i cosiddetti NPL o UTP) da una o più banche, gestito da un servicer; oppure un fondo di investimento che ha rilevato crediti verso imprese, talvolta con l’obiettivo di partecipare alla ristrutturazione. In entrambi i casi il fondo è un cessionario: ha acquistato il credito dalla banca originaria.

Con la cessione, il credito passa al nuovo titolare insieme ai privilegi, alle garanzie personali e reali e agli altri accessori (art. 1263 c.c.). Questo significa che il fondo non diventa un creditore “di serie B”: se il mutuo ceduto era ipotecario, il fondo è un creditore ipotecario; se era un fido di conto corrente chirografario, il fondo è un chirografario. Lo stesso legislatore, con il correttivo del 2024, ha preso atto di questa realtà, inserendo espressamente i cessionari dei crediti di banche e intermediari nella disciplina speciale dell’art. 61, comma 5, CCII.

Ai fini del concordato, quindi, il fondo va collocato nella classe che corrisponde alla natura del suo credito. Il prezzo che ha pagato per acquistarlo (spesso molto inferiore al nominale) non riduce il suo diritto di voto: vota per l’importo per cui il credito è ammesso al voto. È proprio questa la ragione per cui un fondo può diventare decisivo: con pochi euro investiti nell’acquisto, controlla una quota di voto pari al valore nominale del credito.

Resta aperta, e va valutata caso per caso, una questione di costruzione delle classi: se l’interesse economico di un cessionario specializzato sia davvero identico a quello di una banca che ha erogato il finanziamento e conserva un rapporto con l’impresa. La Cassazione, nella sentenza n. 9378 del 2018, ha chiarito che l’omogeneità degli interessi economici guarda anche alla tipologia socio-economica del creditore e al suo specifico tornaconto: è un criterio che, applicato con rigore, può giustificare una classe autonoma per i cessionari, ma che non autorizza classi costruite solo per isolare chi vota contro.

“Se il fondo vota no, la sua classe è automaticamente contraria?”

Dipende da quanto pesa il fondo dentro la classe. Se il suo credito supera la metà dei crediti della classe ammessi al voto, il suo “no” basta da solo a rendere la classe dissenziente.

Ricordiamo la regola dell’art. 109, comma 5, CCII: la classe approva se vota a favore la maggioranza dei crediti ammessi al voto, oppure i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbia votato almeno la metà dei crediti della classe. Facciamo due esempi semplici.

Classe “banche chirografarie” con crediti ammessi per 1.000.000 €; il fondo ne ha 420.000 €. Se tutte le altre banche (580.000 €) votano sì, la classe approva comunque: il fondo è in minoranza ed è vincolato dal voto della sua classe, senza bisogno di alcun cram down.

Stessa classe, ma il fondo ha 620.000 €. Se vota no, la maggioranza dei crediti ammessi è irraggiungibile, e anche la seconda via (due terzi dei votanti) è preclusa, perché il fondo partecipa al voto e il suo voto contrario supera il terzo. La classe è dissenziente, e l’unica strada per arrivare all’omologazione è la ristrutturazione trasversale.

C’è un terzo scenario, più sottile: il fondo non vota. In questo caso il suo credito resta nel conteggio della maggioranza dei crediti ammessi al voto, ma non a favore. Il silenzio, nel concordato del Codice della crisi, non vale come assenso. Per l’impresa significa che ogni astensione va trattata come un rischio, non come un voto neutro.


LA PROCEDURA

“Come si arriva concretamente all’omologazione se una classe dice no?”

Con una richiesta espressa del debitore al tribunale, dopo il voto, accompagnata dalla dimostrazione che ricorrono tutte le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII.

Vediamo la sequenza in pratica, così come si sviluppa per una Srl.

Prima del deposito, il piano deve essere costruito già “a prova di cram down”. Se c’è un fondo che può controllare una classe, chi redige il piano deve presumere fin dall’inizio che quella classe voterà contro, e verificare che le regole distributive dell’art. 112, comma 2, siano rispettate anche in quello scenario. Correggere un piano dopo il voto è molto più difficile.

Poi c’è la fase di ammissione: il tribunale apre la procedura con decreto (art. 47 CCII) e nomina il commissario giudiziale. La Corte d’Appello di Firenze ha chiarito, con riferimento al cram down fiscale, che in questa fase il controllo è limitato alla ritualità della proposta e alla sua non manifesta inidoneità: le valutazioni sul futuro cram down si fanno dopo, in sede di omologazione.

Segue il voto delle classi. Il commissario giudiziale ne riferisce, e il tribunale verifica l’esito. Se tutte le classi hanno approvato, si procede con l’omologazione ordinaria. Se una o più classi hanno votato contro, il debitore può chiedere che il giudizio di omologazione si apra comunque, ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII.

Nel giudizio di omologazione il tribunale verifica, insieme, i requisiti “ordinari” del primo comma dell’art. 112 (regolarità della procedura, corretta formazione delle classi, parità di trattamento dentro ciascuna classe, fattibilità del piano, e così via) e le quattro condizioni speciali del secondo comma. È il momento in cui il fondo dissenziente, se vuole, si oppone.

Infine, la sentenza di omologazione è soggetta a reclamo in Corte d’Appello e poi a ricorso per cassazione (art. 51 CCII). È proprio qui che la scelta del difensore pesa di più: la difesa del piano deve restare coerente dall’istanza iniziale fino all’ultimo grado.

La tabella che segue riassume i passaggi.

FaseAttoTermineDavanti a chi
AccessoDomanda di concordato in continuità, eventualmente “con riserva” (art. 44 CCII)Termine assegnato dal tribunale per il deposito di piano e proposta, se la domanda è con riservaTribunale
ProtezionePubblicazione della domanda nel registro delle imprese e misure protettive (art. 54 CCII)Da confermare o modificare dal tribunale; durata complessiva massima prevista dalla leggeTribunale
AmmissioneDecreto di apertura (art. 47 CCII) e nomina del commissarioDopo il deposito di piano, proposta e attestazioneTribunale
VotoEspressione del voto per classi (artt. 107 e 109 CCII)Fissato nel decreto di aperturaCommissario giudiziale (procedura telematica)
Istanza di cram downRichiesta del debitore di omologazione ai sensi dell’art. 112, comma 2Dopo l’esito del voto, nella fase di omologazioneTribunale
OpposizioneCostituzione del creditore dissenziente nel giudizio di omologazione (art. 48 CCII)Termine perentorio prima dell’udienza fissato dalla leggeTribunale
ImpugnazioneReclamo contro la sentenza (art. 51 CCII)30 giorni dalla notificazione della sentenzaCorte d’Appello
Ultimo gradoRicorso per cassazione (art. 51 CCII)30 giorni dalla notificazione della decisioneCorte di Cassazione

Un’avvertenza sui termini: l’art. 9 CCII esclude, salvo diversa previsione, l’applicazione ai procedimenti del Codice della crisi della sospensione feriale dei termini, quella che nel processo civile ordinario opera dal 1° al 31 agosto. Chi riceve un provvedimento a fine luglio non deve contare su un mese di tregua.

“Quali sono le quattro condizioni che il tribunale controlla?”

Sono quattro, devono esserci tutte insieme, e riguardano come il piano distribuisce il valore tra le classi. Le spiego senza formule, con il linguaggio che usiamo con i clienti.

Prima condizione (lettera a): il valore di liquidazione va distribuito rispettando l’ordine delle prelazioni. Si immagina che l’impresa venga liquidata: quanto si ricaverebbe? Quella “torta” va divisa rigorosamente secondo i gradi di privilegio: prima chi ha l’ipoteca sul bene, poi i privilegiati generali nell’ordine di legge, poi i chirografari. Su questa parte del valore vale la regola della priorità assoluta: nessuno di grado inferiore può prendere qualcosa se quelli di grado superiore non sono soddisfatti.

Seconda condizione (lettera b): il valore in più, quello generato dalla continuità, va distribuito in modo che le classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore. Qui opera la cosiddetta priorità relativa. Il “plusvalore da continuità” non deve seguire l’ordine rigido dei privilegi, ma la classe del fondo che ha votato no non può essere trattata peggio delle classi di pari rango che hanno votato sì. Se il piano offre il 38% ai fornitori chirografari che hanno votato a favore e il 26% alle banche chirografarie dove il fondo ha votato contro, la condizione salta.

Terza condizione (lettera c): nessun creditore può ricevere più del proprio credito. Sembra ovvia, ma serve a impedire che qualcuno venga “premiato” oltre il dovuto per comprarne il voto.

Quarta condizione (lettera d): il piano deve avere almeno un certo consenso. Nella versione oggi vigente dopo il correttivo del 2024, serve l’approvazione della maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione; oppure, in mancanza, l’approvazione di almeno una classe di creditori ai quali è offerto un importo non integrale e che sarebbero almeno in parte soddisfatti applicando l’ordine delle prelazioni anche al valore eccedente quello di liquidazione.

Questa quarta condizione è il vero snodo dell’istituto: il cram down non è un’omologazione “senza voto”, ma un’omologazione con un consenso minimo qualificato. Sulla seconda ipotesi della lettera d) è intervenuta la Cassazione nel 2026, e ne parliamo nella risposta successiva.

A queste quattro condizioni si aggiunge una tutela individuale: il singolo creditore dissenziente, anche il fondo, può contestare la convenienza della proposta. In quel caso il tribunale verifica che, secondo il piano, il suo credito sia soddisfatto in misura non inferiore a quella che otterrebbe nella liquidazione giudiziale (il cosiddetto best interest of creditors test).

“Basta che una sola classe voti sì?”

Sì, può bastare, ma non una classe qualsiasi: deve essere una classe che, in una distribuzione rigorosamente gerarchica dell’intero valore del piano, riceverebbe comunque qualcosa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha risolto un contrasto che aveva diviso i tribunali. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che l’omologazione trasversale richiedesse sempre il voto favorevole della maggioranza delle classi. La Corte ha respinto questa lettura e ha confermato l’omologazione forzosa di un concordato in continuità approvato da una classe di creditori privilegiati che sarebbe stata penalizzata dalla liquidazione giudiziale. Il ragionamento è stato questo: l’espressione “in mancanza” contenuta nella lettera d) si riferisce proprio alla mancanza della maggioranza delle classi, e la norma va letta in parallelo con l’art. 11 della Direttiva UE 2019/1023, che prevede espressamente l’alternativa tra maggioranza delle classi e approvazione di almeno una classe di creditori “interessati”. La pronuncia è stata resa sulla versione della norma anteriore al correttivo del 2024, ma il principio è coerente con il testo attuale, che rende l’alternativa ancora più esplicita.

Prima ancora, il Tribunale di Brindisi, con la sentenza n. 72 del 7 luglio 2025, aveva omologato un concordato approvato da sole quattro classi su quindici, grazie al voto decisivo della cosiddetta golden class: una classe che sarebbe stata almeno in parte soddisfatta rispettando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Come si verifica se la classe che ha votato sì ha davvero questa qualità? Con un “test distributivo”. Il Tribunale di Monza, in un provvedimento massimato dall’Osservatorio Unijuris, ha spiegato che occorre simulare la distribuzione dell’intero valore del piano secondo la priorità assoluta, compreso il valore eccedente la liquidazione: se, all’esito, la classe favorevole non riceverebbe nulla, la condizione manca e la ristrutturazione trasversale non si può applicare.

Per una Srl con un fondo dissenziente la conseguenza pratica è chiara. Se il fondo controlla una classe che vota no, e altre classi votano no, il piano può ancora essere salvato da una sola classe favorevole, purché sia “in the money”: tipicamente una classe di privilegiati non integralmente soddisfatti, o una classe di chirografari in un piano che genera abbastanza valore da arrivare fino a loro. Una classe di chirografari che, in una distribuzione gerarchica, non vedrebbe un euro non è sufficiente, anche se vota compatta a favore.

“Chi deve chiederla e quando?”

La chiede solo il debitore, e la chiede dopo il voto, quando è chiaro che l’unanimità delle classi non c’è. Il tribunale non può applicarla d’ufficio.

Questa regola ha una conseguenza strategica che molti sottovalutano. La richiesta di omologazione trasversale non è un atto “di emergenza” da improvvisare: deve essere preparata insieme al piano, perché le condizioni dell’art. 112, comma 2, si verificano sui numeri del piano, non su numeri nuovi. Se al momento del voto si scopre che la classe del fondo, votando contro, riceve meno di una classe di pari rango, non basta chiedere il cram down: occorre aver previsto, prima, un trattamento che superi la lettera b).

In pratica, chi assiste una Srl con un fondo potenzialmente ostile dovrebbe:

  • individuare fin dall’inizio le classi “a rischio”, cioè quelle in cui un singolo creditore controlla la maggioranza;
  • costruire la distribuzione del plusvalore in modo che quelle classi non ricevano un trattamento inferiore alle classi dello stesso grado;
  • verificare con un test distributivo quale classe potrebbe fungere da “classe interessata” se la maggioranza delle classi venisse meno;
  • far analizzare tutto questo dall’attestatore, così che la relazione copra anche lo scenario del cram down;
  • documentare il confronto con la liquidazione giudiziale credito per credito, perché il fondo lo contesterà.

Quanto al momento, l’istanza si colloca dopo l’esito della votazione e prima o all’interno del giudizio di omologazione. Il Tribunale di Mantova, già nel 2024, si era occupato dell’instaurazione del giudizio per l’omologazione “trasversale” in un concordato in continuità, confermando che si tratta di un passaggio distinto, attivato dal debitore.

“Il fondo può fare opposizione? E dopo, reclamo?”

Sì, e lo farà quasi sempre: il fondo dissenziente ha tutti gli strumenti per difendersi nel giudizio di omologazione e nei gradi successivi.

L’opposizione all’omologazione è il primo strumento. Il fondo si costituisce nel giudizio di omologazione e contesta, tipicamente, tre cose: la formazione delle classi (per esempio, sostenendo che la classe “interessata” è stata costruita su misura); il rispetto delle quattro condizioni dell’art. 112, comma 2 (soprattutto la lettera b, la priorità relativa); la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, con una propria stima degli attivi.

Se il tribunale omologa, il fondo può proporre reclamo alla Corte d’Appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 51 CCII), e poi ricorso per cassazione. La sentenza n. 7663/2026 è nata proprio da un ricorso contro un’omologazione forzosa: segno che la partita, su questi temi, arriva spesso fino all’ultimo grado.

Un limite, però, va ricordato, almeno per gli accordi di ristrutturazione: la Cassazione, con la sentenza n. 5828 del 15 marzo 2026, ha affermato che il reclamo contro la sentenza che decide sull’omologazione degli accordi spetta solo a chi è stato parte del giudizio di omologazione, salvo che faccia valere un vizio procedurale che gli ha impedito di partecipare. Il creditore che, regolarmente informato, non si oppone in primo grado non può di regola recuperare la contestazione con il reclamo. Lo stesso principio era già stato espresso, per gli accordi ad efficacia estesa, dalla Corte d’Appello di Firenze il 7 marzo 2025.

Per l’impresa la conclusione è duplice: da un lato bisogna aspettarsi l’opposizione e prepararsi come se fosse certa; dall’altro, una procedura impeccabile sotto il profilo delle comunicazioni chiude al fondo la possibilità di entrare in partita più tardi.


I CASI PARTICOLARI

“E se il fondo ha l’ipoteca sul capannone?”

Il fondo con ipoteca è un avversario più forte, ma non invincibile. Il cram down non può togliergli il valore del bene ipotecato in caso di liquidazione, ma può imporgli un piano che lo paghi in modo diverso da come vorrebbe.

Qui entra in gioco la prima condizione dell’art. 112, comma 2: il valore di liquidazione va distribuito rispettando le prelazioni. Se il capannone, in una vendita forzata, si venderebbe per 905.000 €, il creditore ipotecario ha diritto a vedersi riconoscere quel valore, nella misura del suo credito. Il piano non può dare ai chirografari parte del ricavato “di liquidazione” del capannone a scapito del fondo ipotecario.

La parte del credito che eccede il valore del bene, invece, viene “degradata” al rango chirografario e trattata nella relativa classe. È qui che il fondo può perdere peso: con il credito diviso in due, la sua quota privilegiata sta in una classe e la sua quota degradata in un’altra, e il suo potere di voto si distribuisce.

Su questo punto la giurisprudenza di merito è attenta. La Corte d’Appello di Brescia, in una decisione segnalata nell’aprile 2026, ha affermato che, ai fini della verifica della priorità relativa della lettera b), i creditori privilegiati degradati non sono equiparabili ai chirografari ab origine. In pratica: non si può dare per scontato che la quota degradata del fondo possa essere trattata esattamente come un fornitore chirografario fin dall’inizio; il confronto per la priorità relativa va fatto con attenzione.

C’è poi un aspetto di voto. Nel concordato in continuità, i creditori con diritto di prelazione che il piano paga integralmente e in denaro entro un termine breve dall’omologazione non votano, perché non subiscono alcun sacrificio. Se invece il piano dilaziona o riduce il pagamento del privilegiato, quel creditore vota. Per l’impresa è una leva da considerare: pagare integralmente e subito la parte privilegiata del fondo può “togliergli” il voto in quella classe, ma richiede liquidità.

Infine, un dettaglio che diventa sostanziale: la stima del bene è il terreno su cui il fondo combatterà. Se il piano attribuisce al capannone un valore di liquidazione basso, al fondo spetta meno nella “torta” della liquidazione, e il fondo contesterà la perizia. Una stima prudente ma documentata, redatta da un perito indipendente e coerente con i ribassi tipici delle vendite in procedura, è la migliore difesa.

“La mia è una continuità indiretta, con affitto o cessione d’azienda: vale lo stesso?”

In linea di principio sì, perché anche la continuità indiretta è continuità aziendale; ma qui c’è un orientamento restrittivo che chi costruisce il piano non può ignorare.

Il concordato in continuità indiretta è quello in cui l’azienda prosegue l’attività in capo a un soggetto diverso dal debitore, tipicamente un affittuario o un acquirente. Rimane “continuità” ai fini del Codice, con le classi obbligatorie e l’applicazione della priorità relativa sul plusvalore.

Il problema nasce quando il valore distribuito ai creditori non deriva da un vero plusvalore generato dalla continuità, ma da finanza esterna o dal prezzo di cessione dell’azienda. Il Tribunale di Mantova, il 14 marzo 2024, ha escluso l’omologazione trasversale in un concordato in continuità indiretta in cui la proposta non prevedeva un plusvalore da continuità e l’apporto del terzo era costituito da finanza esterna. La Corte d’Appello di Brescia, Sez. I civ., con la decisione del 17 novembre 2024, ha respinto il reclamo e ha confermato questa lettura, ritenendo che il correttivo del 2024 la rafforzi: in assenza di un surplus da distribuire, non c’è spazio per la ristrutturazione trasversale.

In dottrina si sostiene anche una lettura più ampia, secondo cui basterebbe il voto di una qualunque classe “interessata”, a prescindere dall’origine del valore; ma, allo stato, chi presenta un concordato in continuità indiretta con un fondo dissenziente deve presumere che il tribunale cercherà un vero plusvalore da continuità, e costruire il piano in modo da dimostrarlo.

Su un tema collegato, la Cassazione ha precisato più di recente (la decisione n. 22960/2026 è stata segnalata nel luglio 2026) che nel concordato in continuità indiretta il giudice deve verificare che il valore di liquidazione indicato dal debitore sia compatibile con la soluzione della crisi in concreto proposta. È un segnale chiaro: il valore di liquidazione non è un numero che il debitore può fissare a piacimento, e su quel numero si regge l’intero test del cram down.

“Le banche possono essere vincolate anche con un accordo di ristrutturazione invece del concordato?”

Sì, ed è spesso la strada migliore per una Srl il cui debito è soprattutto bancario: l’accordo ad efficacia estesa dell’art. 61 CCII consente di vincolare la banca o il fondo che non firma, se appartiene a una categoria in cui la grande maggioranza ha aderito.

Il meccanismo è diverso dal cram down. Non si “superano” le classi dissenzienti: si estende l’accordo a chi non l’ha firmato dentro una stessa categoria omogenea. Le condizioni principali (art. 61, comma 2, CCII) sono queste: tutti i creditori della categoria devono essere stati informati delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede, con informazioni complete e aggiornate; l’accordo deve avere carattere non liquidatorio; i crediti degli aderenti devono rappresentare il 75% di tutti i crediti della categoria; i non aderenti devono poter essere soddisfatti in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale; l’accordo, la domanda e i documenti devono essere notificati ai non aderenti.

Per le Srl con forte esposizione bancaria c’è poi una regola speciale. Quando l’impresa ha debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo può individuare categorie tra questi creditori e chiedere l’estensione anche se non ha carattere non liquidatorio, fermi i diritti degli altri creditori (art. 61, comma 5, CCII). I cessionari, cioè i fondi, sono stati aggiunti dal correttivo del 2024.

La soglia del 75% può scendere al 60% se l’accordo è raggiunto al termine della composizione negoziata e risulta dalla relazione finale dell’esperto (art. 23, comma 2, CCII). Il Tribunale di Venezia, Sez. I, il 24 giugno 2025, ha omologato un accordo ad efficacia estesa applicando proprio la soglia del 60% per ciascuna categoria.

Due limiti importanti. Alla banca o al fondo cui viene esteso l’accordo non si possono imporre nuove prestazioni, nuovi affidamenti, il mantenimento di quelli esistenti o nuovi finanziamenti (art. 61, comma 4, CCII). E la costruzione delle categorie è sotto stretta osservazione: la Cassazione, con la sentenza n. 2817/2026 (depositata l’8 febbraio 2026), primo intervento di legittimità sugli accordi ad efficacia estesa, ha affermato che le categorie omogenee sono un presupposto necessario, che i loro criteri sono vicini a quelli delle classi del concordato e che il tribunale le verifica anche d’ufficio, senza consentire accorpamenti di crediti disomogenei costruiti per raggiungere la soglia.

È proprio in questa scelta di strumento che le competenze certificate dello Studio diventano operative: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, può valutare se la Srl debba passare dalla composizione negoziata per accedere alla soglia ridotta, o se convenga puntare direttamente sul concordato in continuità con cram down.

“E se tra i creditori c’è anche il Fisco?”

Il Fisco segue regole proprie: il suo voto contrario o il suo silenzio si superano con il cram down fiscale dell’art. 88 CCII, che si coordina con la ristrutturazione trasversale ma non coincide con essa.

Per una Srl che ha anche debiti tributari e previdenziali, il quadro si complica. Nel concordato preventivo l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali votano sulla proposta di transazione fiscale contenuta nel piano. Se non aderiscono, il tribunale può comunque omologare a condizioni specifiche, tra cui la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale.

Nel concordato in continuità, il coordinamento tra artt. 88, 109 e 112 CCII è stato oggetto di dibattito. Il Tribunale di Pavia, il 13 febbraio 2025, ha ritenuto il cram down fiscale e previdenziale compatibile anche con il concordato in continuità aziendale. Il Tribunale di Brindisi (sentenza n. 72/2025) ha però precisato che, ai fini del calcolo delle classi favorevoli nella ristrutturazione trasversale, il voto delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali conta solo se è espresso positivamente, e non per effetto dell’omologazione forzosa.

Sul piano della convenienza, la Cassazione, con l’ordinanza n. 10723/2026, ha chiarito che nel cram down fiscale del concordato preventivo conta la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione, e non un autonomo giudizio di “meritevolezza” sulla condotta passata del debitore.

Per la nostra Srl con un fondo dissenziente, il messaggio pratico è questo: non si può costruire la maggioranza delle classi contando su un’adesione “forzosa” del Fisco. Il piano deve reggere sulle classi che votano realmente a favore, e il trattamento del Fisco va calibrato in modo da superare autonomamente il test di convenienza.


LE PAURE FINALI

“Rischio che il fondo mi faccia fallire comunque?”

Il rischio esiste, ed è giusto dirlo con chiarezza. Se il concordato non viene omologato, o se viene omologato e poi non eseguito, il fondo può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale.

Durante la procedura, però, la Srl non è indifesa. Dalla pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese operano le misure protettive (art. 54 CCII): i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, per il periodo stabilito e nei limiti di durata previsti dal Codice. Anche l’eventuale istanza di liquidazione giudiziale presentata dal fondo viene coordinata con la procedura di concordato pendente, che ha la precedenza se il piano è serio.

Il punto critico, quindi, non è il “durante”, ma il “dopo”. Se l’omologazione forzosa viene negata perché manca una delle quattro condizioni, la Srl si ritrova senza piano e con un fondo che ha dimostrato di essere disposto a portare la partita fino in fondo. È per questo che conviene non usare il cram down come scommessa, ma come strumento da costruire in anticipo e da verificare con il test distributivo prima del deposito.

C’è anche una rassicurazione fondata. Il fondo, come ogni creditore finanziario, ragiona sul confronto con l’alternativa. Se il piano dimostra con numeri che in liquidazione giudiziale il fondo otterrebbe meno, e che il cram down è solido, la convenienza del fondo a combattere si riduce molto. Un piano costruito per reggere al cram down è spesso anche il piano che porta il fondo a trattare.

“Il fondo può rifarsi su di me che ho firmato la fideiussione?”

Sì, ed è il limite che più spesso sorprende gli amministratori-garanti: l’omologazione del concordato protegge la società, non automaticamente chi l’ha garantita.

L’art. 117 CCII stabilisce che i creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. In una Srl, il socio o l’amministratore che ha firmato una fideiussione a favore della banca resta esposto, e il fondo che ha acquistato quel credito subentra anche nella garanzia.

In pratica: se il piano paga al fondo il 30% del credito chirografario, il fondo può chiedere al fideiussore la differenza, nei limiti della garanzia. Non c’è nulla, nel cram down, che cambi questa regola.

Le strade per proteggersi esistono, ma vanno pensate in anticipo. Si può negoziare con il fondo una liberazione o una riduzione delle garanzie personali come parte dell’accordo complessivo; si possono verificare i profili di validità della fideiussione stessa, sotto il profilo bancario; e, per il garante persona fisica che non riesce a far fronte all’esposizione, si possono valutare gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, che sono procedure distinte e con presupposti propri. Non bisogna aspettare l’omologazione per pensare ai garanti: la loro posizione si difende meglio quando il tavolo con il fondo è ancora aperto.

“Il fondo ha già pignorato: è troppo tardi?”

No, non è automaticamente troppo tardi: la domanda di concordato, con le misure protettive, blocca le azioni esecutive in corso.

Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, se il debitore ne fa richiesta, i creditori non possono proseguire le azioni esecutive già iniziate né avviarne di nuove sul patrimonio dell’impresa (art. 54 CCII). Il tribunale conferma, modifica o revoca le misure con un proprio provvedimento, e la loro durata complessiva è limitata dalla legge.

Due limiti reali. Il primo: le misure protettive non sono eterne, e se nel frattempo il piano non prende forma il fondo riprende la sua azione. Il secondo: la domanda deve essere seria. Una domanda presentata solo per guadagnare tempo, senza un piano credibile, espone la Srl alla revoca delle misure e, nei casi più gravi, all’apertura della liquidazione giudiziale.

Il pignoramento già avviato, quindi, non chiude la partita, ma la rende più urgente. Ogni settimana conta, perché la pressione del fondo cresce e la possibilità di costruire un piano “a prova di cram down” si riduce.

“E se alla fine il cram down non riesce?”

Allora si valutano le alternative, che esistono, ma ciascuna ha un costo diverso. Lo dico con franchezza: il cram down non è l’unica via, e non sempre è la migliore.

Se il fondo controlla una classe e il piano non riesce a soddisfare la priorità relativa per quella classe, si può rivedere la proposta, migliorando il trattamento della classe dissenziente fino al livello delle classi di pari grado. Se il problema è la mancanza di una classe “interessata”, si può riconsiderare la composizione delle classi, sempre nel rispetto dei criteri di omogeneità. Se il debito è prevalentemente bancario, si può valutare un accordo ad efficacia estesa, eventualmente passando dalla composizione negoziata per beneficiare della soglia del 60%. Se il debito verso il fondo è contenuto rispetto al totale, si può valutare di pagarlo integralmente come estraneo in un accordo di ristrutturazione ordinario, concentrando il sacrificio sugli altri creditori consenzienti.

Il limite reale è che nessuna di queste strade si improvvisa dopo un rigetto. La scelta dello strumento va fatta all’inizio, sulla base di una mappatura completa dei creditori e del loro peso di voto.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati di fantasia per mostrare come si fanno i conti. Non descrivono casi reali dello Studio.

Simulazione 1 — Il fondo controlla la classe delle banche chirografarie

Situazione di partenza. Alfa Srl presenta un concordato in continuità diretta. I creditori sono suddivisi in quattro classi:

  • C1, creditori con privilegio generale non integralmente soddisfatti: 214.600 €, offerta 85% in tre anni;
  • C2, banche e cessionari chirografari: 1.476.500 €, di cui 863.400 € in capo al Fondo Gamma, che ha acquistato i crediti di due banche (58,48% della classe);
  • C3, fornitori strategici chirografari: 712.900 €;
  • C4, altri creditori chirografari: 318.600 €.

La prima versione del piano offre il 26% a C2, il 38% a C3 e il 26% a C4. Il valore di liquidazione, secondo l’attestatore, consentirebbe ai chirografari un recupero del 9,7%.

Il voto. C1 approva, C3 approva, C4 approva. In C2 il Fondo Gamma vota no: con il 58,48% dei crediti, la classe è dissenziente.

Lettera d). Tre classi su quattro hanno approvato, e tra queste c’è C1, formata da creditori con diritto di prelazione. La condizione della maggioranza delle classi è soddisfatta.

Lettera b), il punto debole. La classe dissenziente C2 deve ricevere un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado. C3, di pari grado chirografario, riceve il 38%; C2 solo il 26%. La priorità relativa non è rispettata, e il cram down verrebbe negato. È esattamente il tipo di verifica su cui il Tribunale di Roma, il 29 ottobre 2025, ha insistito: rispetto della lettera b) e corretta individuazione delle classi dello stesso grado.

Correzione. Il piano, prima del deposito, porta C2 al 38%. Costo aggiuntivo: 1.476.500 × 12% = 177.180 €, da coprire con i flussi della continuità. C4, che ha approvato, può restare al 26%: la tutela della lettera b) protegge le classi dissenzienti, non quelle che hanno votato a favore.

Il test di convenienza del fondo. Il Fondo Gamma si oppone sostenendo che la proposta non gli conviene. I conti: con il piano riceve 863.400 × 38% = 328.092 €; in liquidazione giudiziale riceverebbe 863.400 × 9,7% = 83.750 € circa. Il suo credito è soddisfatto in misura nettamente superiore all’alternativa.

Esito. Con la correzione, ricorrono le condizioni dell’art. 112, comma 2, e il tribunale può omologare il concordato nonostante il voto contrario del fondo. Senza la correzione, lo stesso piano, con gli stessi voti, sarebbe stato respinto.

Simulazione 2 — Nessuna maggioranza delle classi: serve la “classe interessata”

Situazione di partenza. Beta Srl ha un debito complessivo articolato così:

  • spese e crediti prededucibili: 162.400 €;
  • Fondo Delta, cessionario di un mutuo ipotecario per 1.150.000 €; il capannone vale, in liquidazione, 780.000 €; la quota degradata a chirografo è quindi di 370.000 €;
  • dipendenti privilegiati: 238.500 €, pagati integralmente e subito (non votano);
  • crediti privilegiati erariali e previdenziali: 516.700 €;
  • chirografari finanziari: 780.300 € (370.000 € Fondo Delta degradato, 296.000 € Fondo Zeta, 114.300 € Banca Epsilon);
  • fornitori chirografari: 1.032.600 €.

Valore di liquidazione: 1.540.000 €. Valore complessivo distribuito con il piano in continuità: circa 2.115.000 €.

Classi e voto. C1 (Fondo Delta, quota ipotecaria pagata in cinque anni): no. C2 (privilegiati erariali, offerta 72%): nessuna adesione. C3 (chirografari finanziari, offerta 31%): Delta e Zeta votano no, la classe è dissenziente. C4 (fornitori, offerta 31%): sì. Una sola classe su quattro approva. Manca la maggioranza delle classi.

Prima verifica: la lettera a). Il valore di liquidazione di 1.540.000 € va distribuito secondo l’ordine delle prelazioni: 162.400 € prededucibili, 780.000 € al Fondo Delta sul capannone, 238.500 € ai dipendenti; restano 359.100 € per i privilegiati erariali, cioè il 69,5% dei loro 516.700 €; ai chirografari non arriva nulla. Il piano offre ai privilegiati erariali il 72%: più del 69,5% della liquidazione. Il Fondo Delta riceve con il piano l’intero valore di liquidazione del capannone. Condizione rispettata.

Seconda verifica: C4 è davvero una classe “interessata”? Si fa il test distributivo, applicando l’ordine delle prelazioni all’intero valore del piano (2.115.000 €): prededucibili 162.400 €, ipotecario 780.000 €, dipendenti 238.500 €, privilegiati erariali 516.700 €. Totale: 1.697.600 €. Restano 417.400 € per i chirografari (780.300 + 1.032.600 = 1.812.900 €), cioè il 23,02%. I fornitori di C4 sarebbero almeno in parte soddisfatti, e il piano offre loro un importo non integrale: C4 è una classe “interessata”, e il suo solo voto favorevole può reggere il cram down.

Terza verifica: la lettera b). La classe dissenziente C3 riceve il 31%, come C4 di pari grado: rispettata. La classe dissenziente C2 riceve il 72%, più delle classi chirografarie di grado inferiore: rispettata.

La variante che fa saltare tutto. Supponiamo che il valore complessivo del piano sia solo di 1.640.000 €. Il test distributivo dà: 162.400 + 780.000 + 238.500 + 516.700 = 1.697.600 €, che supera già 1.640.000 €. Ai chirografari, in una distribuzione rigorosamente gerarchica, non arriverebbe nulla: C4 non è una classe “interessata”, e il suo voto favorevole non basta. È esattamente lo scenario descritto dal Tribunale di Monza: senza una classe favorevole “in the money”, la ristrutturazione trasversale non è applicabile.

Esito. Nella versione da 2.115.000 € il cram down è percorribile anche con tre classi contrarie su quattro, in linea con il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 7663/2026. Nella versione da 1.640.000 € non lo è, e il piano deve essere ripensato prima del deposito.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Siamo sicuri che quel fondo possa votare, e proprio per quell’importo?”

Quasi tutti i clienti partono dal presupposto che il fondo dissenziente sia un dato: ha il credito, ha il voto, ha la maggioranza della classe. Non è sempre così, e verificarlo può cambiare l’intero equilibrio della votazione.

La prima verifica riguarda la titolarità del credito. Il fondo vota perché è cessionario: deve quindi dimostrare la catena delle cessioni, e che lo specifico credito verso la Srl rientra davvero nel portafoglio acquistato. Nelle cessioni in blocco e nelle cartolarizzazioni la pubblicità della cessione e l’individuazione dei crediti ceduti seguono regole proprie; se la documentazione è lacunosa, la legittimazione del fondo può essere contestata. Lo stesso vale per i poteri del servicer che esprime il voto per conto del veicolo.

La seconda verifica riguarda l’importo. Il credito ammesso al voto non è necessariamente quello che il fondo dichiara. Interessi, commissioni, spese e capitalizzazioni possono essere oggetto di contestazione sotto il profilo bancario. Ridurre di qualche decina di migliaia di euro l’importo ammesso al voto del fondo può farlo scendere sotto la metà dei crediti della sua classe, e trasformare una classe dissenziente in una classe favorevole, senza alcun bisogno di cram down.

La terza verifica riguarda la collocazione nelle classi. Come ha chiarito la Cassazione n. 9378/2018, l’omogeneità della posizione giuridica tiene conto anche dell’esistenza di contestazioni sul credito e delle garanzie che lo assistono. Un credito contestato, o assistito da garanzie di terzi, può legittimamente stare in una classe diversa da un credito pacifico.

Nessuna di queste verifiche serve a “fare sparire” un creditore legittimo. Servono a far votare ciascuno per quello che gli spetta davvero. Ed è un lavoro che richiede, insieme, competenze processuali e competenze di diritto bancario.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che oggi orientano la risposta alla domanda del titolo. I principi sono riformulati in sintesi e vanno sempre letti sul testo integrale prima di essere utilizzati in un atto.

1. Cassazione civile, Sez. I, sentenza 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: nel concordato in continuità, l’omologazione forzosa è possibile anche senza la maggioranza delle classi, quando la proposta è approvata da una classe qualificata di creditori che sarebbero penalizzati dalla liquidazione e almeno in parte soddisfatti seguendo l’ordine delle prelazioni; l’espressione “in mancanza” si riferisce al difetto della maggioranza delle classi. Rilevanza: è il riferimento principale di legittimità per superare il voto contrario di più classi, compresa quella controllata da un fondo.

2. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2817/2026, depositata l’8 febbraio 2026. Principio: negli accordi ad efficacia estesa le categorie omogenee sono un presupposto necessario, con criteri vicini a quelli delle classi del concordato; il tribunale le controlla anche d’ufficio e non ammette accorpamenti disomogenei finalizzati alla soglia. Rilevanza: delimita la strada alternativa per vincolare banche e cessionari che non firmano.

3. Cassazione civile, Sez. I, sentenza 16 aprile 2018, n. 9378. Principio: l’omogeneità delle classi si valuta guardando sia alla posizione giuridica del credito (natura, rango, garanzie, contestazioni, titolo esecutivo) sia agli interessi economici del creditore (fonte e tipologia del credito, tornaconto specifico); non serve l’identità, bastano tratti comuni preponderanti. Rilevanza: è il criterio con cui si decide se il fondo cessionario può stare con le banche o merita una classe propria.

4. Cassazione civile, ordinanza n. 10723/2026. Principio: nel cram down fiscale del concordato preventivo il parametro decisivo è la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, non un giudizio di meritevolezza sulla condotta del debitore. Rilevanza: rilevante per le Srl che, accanto al fondo, hanno anche debiti tributari.

5. Cassazione civile, Sez. I, sentenza 15 marzo 2026, n. 5828. Principio: negli accordi di ristrutturazione il reclamo contro la sentenza sull’omologazione spetta a chi è stato parte del giudizio, salvo che si deduca un vizio procedurale che ha impedito la partecipazione. Rilevanza: chiude la “seconda chance” al creditore finanziario che non si è opposto nei termini.

6. Cassazione civile, n. 22960/2026 (segnalata nel luglio 2026). Principio: nel concordato in continuità indiretta il giudice deve verificare che il valore di liquidazione indicato dal debitore sia compatibile con la soluzione della crisi proposta. Rilevanza: il valore di liquidazione è la base di tutto il test del cram down e non può essere fissato liberamente.

7. Tribunale di Brindisi, sentenza 7 luglio 2025, n. 72. Principio: il concordato in continuità può essere omologato con il voto di poche classi, purché tra esse vi sia una classe che sarebbe almeno in parte soddisfatta seguendo l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente la liquidazione; il voto degli enti fiscali conta solo se realmente favorevole. Rilevanza: precedente di merito che ha anticipato la lettura poi accolta dalla Cassazione.

8. Tribunale di Monza (provvedimento massimato dall’Osservatorio Unijuris). Principio: per verificare se la classe favorevole è “interessata” si simula la distribuzione dell’intero valore del piano secondo la priorità assoluta; se quella classe non riceverebbe nulla, il cram down non si applica. Rilevanza: fornisce il metodo del test distributivo usato nella Simulazione 2. Gli estremi completi vanno verificati sulla fonte prima dell’uso in giudizio.

9. Tribunale di Roma, 29 ottobre 2025. Principio: nella richiesta di omologazione trasversale va verificato con rigore il rispetto della priorità relativa della lettera b), a partire dall’individuazione delle classi dello stesso grado. Rilevanza: è il controllo su cui cade il piano che tratta la classe del fondo peggio di classi di pari rango.

10. Corte d’Appello di Brescia, Sez. I civ., 17 novembre 2024. Principio: nel concordato in continuità indiretta privo di un plusvalore da continuità, con apporto costituito da finanza esterna, non opera la ristrutturazione trasversale; il correttivo del 2024 conferma questa lettura. Rilevanza: orientamento restrittivo da considerare in ogni piano con affitto o cessione d’azienda.

11. Tribunale di Mantova, 14 marzo 2024. Principio: esclusa l’omologazione trasversale in un concordato in continuità indiretta che non generava plusvalore da continuità. Rilevanza: è la decisione confermata dalla Corte d’Appello di Brescia.

12. Corte d’Appello di Brescia (decisione segnalata nell’aprile 2026). Principio: ai fini della priorità relativa della lettera b), i creditori privilegiati degradati non sono equiparabili ai chirografari originari. Rilevanza: incide direttamente sul trattamento della quota degradata del fondo ipotecario.

13. Tribunale di Brescia, sentenza 30 dicembre 2025, n. 511. Principio: respinta una domanda di omologazione trasversale per il mancato rispetto di una delle condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII. Rilevanza: conferma che le condizioni sono cumulative e che basta il difetto di una sola per perdere il cram down.

14. Tribunale di Pavia, 13 febbraio 2025. Principio: il cram down fiscale e previdenziale è compatibile anche con il concordato in continuità aziendale, alla luce del coordinamento tra artt. 88, 109 e 112 CCII. Rilevanza: utile quando il fondo dissenziente si somma al dissenso del Fisco.

15. Tribunale di Venezia, Sez. I, 24 giugno 2025. Principio: nell’accordo ad efficacia estesa raggiunto al termine della composizione negoziata, per ciascuna categoria basta il 60% di adesioni; il tribunale verifica il grado di soddisfazione dei non aderenti. Rilevanza: rende praticabile l’alternativa all’art. 112 per Srl con debito prevalentemente bancario.

16. Corte d’Appello di Firenze, 7 marzo 2025. Principio: il creditore non aderente, regolarmente notificato, che non propone opposizione all’accordo ad efficacia estesa non può poi proporre reclamo contro l’omologazione. Rilevanza: rafforza la stabilità dell’accordo verso il fondo che resta inerte.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Lavoriamo sul piano prima che il fondo voti: costruiamo la struttura delle classi e la distribuzione del valore in modo che il cram down regga, verifichiamo il peso reale del fondo e difendiamo l’omologazione in ogni grado. In concreto:

  1. Mappiamo i creditori e il loro peso di voto. Ricostruiamo l’intera esposizione della Srl, individuiamo i cessionari e calcoliamo, classe per classe, dove un singolo fondo può determinare il voto.
  2. Verifichiamo la legittimazione del fondo. Esaminiamo la catena delle cessioni, la pubblicità, l’inclusione del credito nel portafoglio ceduto e i poteri del servicer.
  3. Controlliamo l’importo del credito. Con lo staff di diritto bancario analizziamo interessi, commissioni e spese, per far ammettere al voto il credito per quanto effettivamente dovuto.
  4. Progettiamo le classi. Costruiamo classi omogenee secondo i criteri della Cass. n. 9378/2018 e ne scriviamo la motivazione, evitando classi “su misura” che il tribunale smonterebbe.
  5. Eseguiamo il test distributivo prima del deposito. Simuliamo la distribuzione dell’intero valore del piano secondo la priorità assoluta per individuare la classe “interessata” che può reggere l’omologazione.
  6. Verifichiamo la priorità relativa. Controlliamo che ogni classe potenzialmente dissenziente riceva almeno quanto le classi di pari grado e più delle classi di grado inferiore.
  7. Lavoriamo con l’attestatore sul confronto con la liquidazione. Con i commercialisti dello staff esaminiamo il valore di liquidazione, le perizie sui beni in garanzia e il trattamento di ciascun creditore rispetto alla liquidazione giudiziale.
  8. Confrontiamo gli strumenti. Valutiamo se la Srl abbia più possibilità con il concordato in continuità e il cram down, con un accordo ad efficacia estesa o passando dalla composizione negoziata.
  9. Redigiamo l’istanza di omologazione trasversale e replichiamo alle opposizioni. Difendiamo nel giudizio di omologazione classi, distribuzione e convenienza con la documentazione già preparata.
  10. Seguiamo reclamo e Cassazione. Difendiamo la sentenza di omologazione nei gradi successivi con la stessa linea impostata dall’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 è quella che pesa di più su questo tema: consente di conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata, che spesso precede il concordato in continuità o l’accordo ad efficacia estesa e che può essere il luogo in cui il fondo dissenziente viene riportato al tavolo prima di arrivare al voto. Il patrocinio in Cassazione completa il quadro: l’omologazione forzosa è, per sua natura, un provvedimento che la parte dissenziente impugna, e lo stesso difensore può seguire la strategia dall’analisi iniziale delle classi fino all’ultimo grado di giudizio, senza che la linea venga ricostruita da capo in ogni fase.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché il cram down si decide sui numeri tanto quanto sulle norme: un test distributivo sbagliato o un valore di liquidazione fragile fanno cadere anche il piano giuridicamente meglio costruito.


Chiusura

Dalle risposte emergono tre messaggi. Il primo: un fondo che controlla la propria classe può rendere la classe dissenziente, ma non può da solo bloccare un concordato in continuità costruito correttamente, perché l’art. 112, comma 2, CCII consente l’omologazione con la maggioranza delle classi o, secondo la Cassazione n. 7663/2026, anche con una sola classe “interessata”. Il secondo: il cram down si vince o si perde sui numeri, cioè sulla priorità relativa, sul test distributivo e sul confronto con la liquidazione, e quei numeri vanno verificati prima del deposito, non dopo il voto. Il terzo: il cram down non è l’unica strada, e per una Srl con debito prevalentemente bancario l’accordo ad efficacia estesa, eventualmente preparato in composizione negoziata, può essere più adatto.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché richiede esattamente le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la conoscenza della composizione negoziata come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario per leggere la posizione di banche e fondi cessionari, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per difendere l’omologazione fino all’ultimo grado. Analizzeremo la posizione della tua Srl, verificheremo il peso reale del fondo nelle classi e costruiremo la strategia più adatta.

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