Quando un’impresa che fa parte di un’ATI o di un raggruppamento temporaneo (RTI) entra in crisi, le domande arrivano tutte insieme e quasi sempre in modo disordinato: “perdiamo la gara?”, “chi paga i lavori già fatti?”, “posso sostituire il partner?”, “il contratto salta?”. Per questo abbiamo scelto un formato diverso dal solito: le domande che riceviamo più spesso, formulate come ce le fanno davvero, con risposte complete e verificate sulla normativa vigente e sulla giurisprudenza più recente.
Il quadro normativo, in sintesi, poggia su due codici che si parlano tra loro. Da una parte il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), che disciplina i raggruppamenti (art. 68), le cause di esclusione (artt. 94-97) e la sorte dell’appalto in caso di procedura di insolvenza (art. 124). Dall’altra il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), che all’art. 95 detta le regole speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni dell’impresa in concordato. In mezzo, un filone giurisprudenziale fitto: Corte costituzionale, Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, Corte di giustizia UE e Cassazione.
Perché questo tema è nel cuore dello Studio Monardo? Perché la crisi di un’impresa raggruppata si gioca su due tavoli contemporaneamente: quello della crisi d’impresa (concordato, composizione negoziata, liquidazione giudiziale) e quello del contenzioso (esclusioni, pagamenti, legittimazione ad agire). L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio nello strumento pensato per gestire la crisi prima che diventi insolvenza, ed è avvocato cassazionista, quindi può seguire le controversie che ne nascono fino all’ultimo grado di giudizio. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando la crisi di un partner riguarda flussi finanziari, garanzie e rapporti con le banche.
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BLOCCO A — LE BASI
“Ma ATI e RTI sono la stessa cosa? E cosa c’entra la crisi di una sola impresa con tutte le altre?”
Sì, nella sostanza sono la stessa cosa: “ATI” è il nome storico, “raggruppamento temporaneo” è quello usato dal codice. Si tratta di più imprese che si mettono insieme per partecipare a una gara e, se la vincono, per eseguire l’appalto. Non nasce una nuova società: il raggruppamento resta un modulo organizzativo, e ogni impresa conserva la propria autonomia giuridica, patrimoniale e fiscale.
Il collante è un mandato collettivo speciale con rappresentanza: le imprese “mandanti” conferiscono a una di loro, la “mandataria” (o capogruppo), il potere di rappresentarle davanti alla stazione appaltante. È la mandataria che firma il contratto in nome e per conto di tutte.
Ed ecco perché la crisi di una sola impresa riguarda tutte le altre. Il raggruppamento viene valutato dalla stazione appaltante come un unico concorrente: i requisiti di partecipazione, l’offerta, le garanzie, l’esecuzione sono “del raggruppamento”. Se un pezzo del mosaico cede, l’amministrazione si chiede subito se il mosaico regge ancora.
C’è poi un secondo livello, meno visibile ma altrettanto importante: i rapporti interni tra le imprese. Il mandato che lega mandanti e mandataria è un contratto di diritto privato, e le procedure concorsuali incidono proprio su quel contratto. Come vedremo, la Cassazione ha chiarito che il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) di un’impresa del raggruppamento scioglie il mandato, con conseguenze molto concrete su chi può incassare e chi può agire in giudizio.
In pratica, quando un’impresa del raggruppamento va in crisi bisogna ragionare su tre piani distinti:
- la gara (se l’appalto non è ancora aggiudicato): il raggruppamento rischia l’esclusione?
- il contratto (se l’appalto è in corso): il rapporto con l’amministrazione prosegue, si modifica o si interrompe?
- i soldi e le responsabilità tra le imprese: chi incassa, chi risponde dei ritardi, chi paga i danni?
Tenere separati questi tre piani è il primo passo per non farsi travolgere.
“Se una delle imprese del raggruppamento va in crisi, siamo tutti fuori dalla gara?”
No, non automaticamente. Ed è la novità più importante del codice del 2023.
Con il vecchio codice (d.lgs. 50/2016) vigeva un principio molto rigido: la composizione del raggruppamento non si poteva modificare rispetto a quella dichiarata in offerta, salvo eccezioni strette. La giurisprudenza aveva poi allargato un po’ le maglie, ma l’impostazione restava quella dell’immodificabilità.
Oggi l’art. 97 del d.lgs. 36/2023 ha rovesciato la prospettiva. Se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di esclusione (artt. 94 e 95) o perde un requisito di qualificazione, il raggruppamento può dimostrare di averlo estromesso oppure sostituito con un altro soggetto munito dei requisiti, purché l’offerta non venga modificata nella sostanza. Se la stazione appaltante ritiene le misure sufficienti e tempestive, il raggruppamento resta in gara; se le ritiene tardive o insufficienti, lo esclude con decisione motivata.
Attenzione però alla parola chiave: tempestive. La norma non è una rete di sicurezza che scatta da sola. Impone oneri precisi di comunicazione, con tempi diversi a seconda che la causa di esclusione si sia verificata prima o dopo la presentazione dell’offerta (ne parliamo nel Blocco B). Chi tace, o si muove tardi, rischia di perdere la protezione che la legge gli offre.
Inoltre, restano fuori dalla “salvezza” dell’art. 97 le ipotesi dell’art. 96 richiamate dalla norma stessa, e resta fermo il limite dell’immodificabilità sostanziale dell’offerta: non si può usare la sostituzione per cambiare le carte in tavola, ad esempio per migliorare il prezzo o l’offerta tecnica.
“Chi comanda nel raggruppamento? La mandataria può decidere anche per me?”
Verso la stazione appaltante, sì: la mandataria ha la rappresentanza esclusiva delle mandanti, anche in giudizio. L’art. 68 del codice lo dice chiaramente: alla mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Il mandato è gratuito e irrevocabile, e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti dell’amministrazione. C’è però un’eccezione pensata proprio per i momenti di crisi: in caso di inadempimento della mandataria è ammessa la revoca del mandato per consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto alle altre imprese del raggruppamento. È uno strumento prezioso quando la capogruppo è in difficoltà e trattiene (o rischia di non girare) le somme incassate.
Questa rappresentanza esclusiva ha un effetto collaterale che molte mandanti scoprono troppo tardi: la mandante, di regola, non può agire da sola contro l’amministrazione per farsi pagare. La giurisprudenza, anche di merito recente, ha ritenuto nullo il decreto ingiuntivo ottenuto dalla sola mandante, proprio perché la legittimazione spetta alla capogruppo; né una prassi di pagamenti diretti basta a superare questa regola, visto che i contratti pubblici e le loro modifiche richiedono la forma scritta.
Le cose cambiano radicalmente se interviene una procedura concorsuale: in quel caso, come vedremo, il mandato si scioglie e ciascuna impresa recupera la propria autonomia di azione. Ma finché il mandato è in piedi, la regola è che parla la mandataria.
“Quali procedure di crisi contano davvero per la gara? Basta un ritardo nei pagamenti?”
No, un semplice ritardo nei pagamenti non è di per sé una causa di esclusione. Contano le procedure concorsuali formali, e contano in modo diverso tra loro.
L’art. 94 del codice dei contratti considera causa di esclusione automatica la sottoposizione a liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta, il concordato preventivo e anche la semplice pendenza di un procedimento per l’accesso a una di queste procedure, facendo però salve le regole speciali dell’art. 95 del Codice della crisi e dell’art. 124 del codice dei contratti. Tradotto: il concordato non chiude automaticamente le porte, perché il Codice della crisi consente all’impresa in concordato di partecipare alle gare se autorizzata dal tribunale.
Ecco una mappa essenziale:
- Liquidazione giudiziale (l’ex fallimento): è la situazione più grave. L’impresa, di norma, non può partecipare; il curatore autorizzato all’esercizio provvisorio può però, con l’autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto se l’aggiudicazione era intervenuta prima della dichiarazione e proseguire i contratti già firmati (art. 124, comma 4, d.lgs. 36/2023).
- Concordato preventivo, anche con domanda “prenotativa” (il vecchio concordato in bianco): la partecipazione è possibile con autorizzazione del tribunale (o, dopo l’apertura, del giudice delegato, sentito il commissario) e con la relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempiere il contratto (art. 95 CCII).
- Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, oggi confluito nel Codice della crisi): non figura tra le procedure elencate come cause di esclusione. È uno dei motivi per cui, come spieghiamo nel Blocco C, può essere lo strumento più adatto per un’impresa che lavora con la pubblica amministrazione.
Ci sono poi cause di esclusione che non sono “concorsuali” ma che spesso accompagnano la crisi: le irregolarità contributive e fiscali gravi e definitivamente accertate. Chi è in difficoltà finanziaria, di solito, smette prima di pagare contributi e imposte. E una giurisprudenza ormai consolidata sull’art. 97 mostra che è proprio lì che molti raggruppamenti inciampano.
BLOCCO B — LA PROCEDURA
“Siamo in gara e una delle imprese del raggruppamento sta per depositare il concordato: cosa dobbiamo fare, e entro quando?”
Dipende da un elemento che pochi controllano: il momento in cui la causa di esclusione si è verificata rispetto alla presentazione dell’offerta.
L’art. 97, comma 1, del d.lgs. 36/2023 distingue due scenari.
Scenario 1 — la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta. In questo caso, già in sede di offerta, il raggruppamento deve:
- comunicare alla stazione appaltante la causa escludente (o il venir meno del requisito) e indicare quale impresa ne è interessata;
- dimostrare le misure adottate (estromissione o sostituzione) oppure l’impossibilità di adottarle prima di quella data.
Scenario 2 — la causa di esclusione si è verificata dopo la presentazione dell’offerta. Qui il raggruppamento deve adottare e comunicare le misure prima dell’aggiudicazione.
Il TAR Latina, con la sentenza 5 marzo 2024, n. 175, ha chiarito un punto decisivo: le condizioni del comma 2 (estromissione o sostituzione) e gli oneri del comma 1 (comunicazione tempestiva) vanno soddisfatti entrambi, perché la norma li lega con una congiunzione. Nel caso deciso, una mandante era priva della regolarità contributiva già al momento dell’offerta, ma il raggruppamento non l’aveva dichiarato: il TAR ha escluso che si potesse “recuperare” la situazione a posteriori con la sostituzione. Principio da ricordare: la sostituzione salva il raggruppamento solo se la si attiva nei tempi e nei modi che la legge prevede.
Sulla stessa linea il TAR Sicilia, sez. III, 22 gennaio 2024, n. 218, che ha sottolineato l’onere del raggruppamento di comunicare in sede di offerta la causa di esclusione, l’impresa interessata e le misure adottate (o le ragioni per cui non è stato possibile adottarle subito).
In concreto, se una delle imprese sta per depositare una domanda di concordato mentre la gara è in corso, la sequenza corretta è:
- valutare subito se l’impresa in crisi potrà ottenere l’autorizzazione del tribunale a partecipare (art. 95 CCII) e in che tempi;
- se l’autorizzazione è realistica, coordinarsi con il suo professionista attestatore e con gli organi della procedura;
- se non lo è, preparare in parallelo la misura alternativa: estromissione (se le imprese rimanenti hanno comunque tutti i requisiti) o sostituzione con un soggetto dotato dei requisiti;
- comunicare formalmente alla stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, l’evento e le misure.
Ciò che non bisogna fare è aspettare “per vedere come va”: il tempo gioca contro.
“Si può sostituire l’impresa in crisi con un’altra impresa che prima non c’era?”
Oggi, in fase di gara, sì: l’art. 97 lo consente espressamente. Con il vecchio codice, invece, no. È il punto in cui la riforma ha inciso di più.
Per capire la portata del cambiamento bisogna partire dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 27 maggio 2021, n. 10. Chiamata a interpretare l’art. 48 del vecchio codice, la Plenaria aveva escluso la cosiddetta “sostituzione per addizione”, cioè l’ingresso nel raggruppamento di un soggetto esterno che non aveva partecipato alla gara. Erano ammesse solo modifiche “interne”: ad esempio, il subentro di una mandante nel ruolo della mandataria in crisi, purché dotata dei requisiti adeguati alle prestazioni ancora da eseguire; in mancanza, la stazione appaltante doveva recedere dal contratto.
L’art. 97, comma 2, del d.lgs. 36/2023 va oltre: il raggruppamento può comprovare di aver estromesso il partecipante o di averlo sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti. La relazione al codice collega questa apertura all’art. 63 della direttiva 2014/24/UE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sez. IX, 3 giugno 2021, causa C-210/20), secondo cui non è compatibile con il diritto europeo un’esclusione automatica del concorrente senza consentirgli di sostituire il soggetto sulle cui capacità faceva affidamento.
I limiti, però, restano, e sono tre:
- l’offerta non può cambiare nella sostanza: il nuovo entrato deve fare proprie le condizioni già offerte, senza ritocchi di prezzo o di contenuto tecnico;
- il sostituto deve avere tutti i requisiti, generali e speciali, riferiti alla quota di prestazioni che assume;
- la stazione appaltante valuta sufficienza e tempestività delle misure, e se le ritiene inadeguate esclude con decisione motivata.
C’è poi un’area grigia su cui la giurisprudenza continua a lavorare: la carenza originaria dei requisiti speciali, che molte pronunce distinguono dalla perdita sopravvenuta, trattandola in modo più severo. Il ragionamento è intuitivo: un conto è un evento imprevedibile che colpisce un partner onesto durante la gara, altro conto è un raggruppamento che si presenta sapendo (o dovendo sapere) che uno dei suoi membri non ha i titoli.
“E se a entrare in crisi è proprio la mandataria?”
Qui la risposta è cambiata di recente, e molti operatori non se ne sono ancora accorti.
Fino al 31 dicembre 2023, l’art. 95, comma 5, del Codice della crisi (sulla scia dell’art. 186-bis della vecchia legge fallimentare) consentiva all’impresa in concordato di concorrere in raggruppamento purché non rivestisse la qualità di mandataria e nessun’altra impresa del raggruppamento fosse assoggettata a procedura concorsuale. La Corte costituzionale, con la sentenza 7 maggio 2020, n. 85, aveva giudicato legittimo questo trattamento differenziato: la mandataria, per la sua posizione di rappresentante esclusiva verso l’amministrazione per tutta la durata del rapporto, ha un ruolo di garanzia che il legislatore poteva ragionevolmente ritenere incompatibile con la condizione di impresa in concordato. La Consulta aveva però precisato che si trattava di una scelta discrezionale del legislatore, non di una soluzione obbligata.
E il legislatore ha cambiato idea. Il d.lgs. 36/2023 ha modificato l’art. 95, comma 5, CCII con efficacia dal 1° gennaio 2024: oggi la norma consente all’impresa in concordato di concorrere anche riunita in raggruppamento, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti sia assoggettata a una procedura concorsuale, senza più il divieto espresso per la mandataria.
Cosa significa in pratica?
- Per le gare bandite con il nuovo codice, la mandataria in concordato non è più esclusa per il solo fatto del ruolo che ricopre; restano ferme le condizioni generali (autorizzazione del tribunale, relazione del professionista indipendente) e il limite dell’unica impresa in procedura.
- Per le gare e i contratti ancora regolati dal vecchio codice (bandi pubblicati prima dell’efficacia del d.lgs. 36/2023), la giurisprudenza formatasi sulla vecchia disciplina, compresa la sentenza della Consulta, mantiene tutto il suo peso. Il primo controllo da fare, sempre, è quale disciplina si applica alla specifica procedura.
- Resta comunque vero che la crisi della mandataria è più delicata di quella di una mandante: la mandataria stipula, incassa, rappresenta. Anche quando la legge non la esclude, la stazione appaltante guarderà con particolare attenzione alla sua capacità di adempiere.
“L’appalto è già in corso: il contratto si risolve se un’impresa del raggruppamento chiede il concordato?”
No: il deposito della domanda di concordato, da solo, non risolve il contratto con la pubblica amministrazione, e sono inefficaci le clausole contrattuali che dicono il contrario. Lo stabilisce l’art. 95, comma 1, del Codice della crisi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 97 CCII sui contratti pendenti (che consente, con autorizzazione, la sospensione o lo scioglimento dei contratti non coerenti con il piano).
Perché il contratto possa proseguire, però, serve un tassello preciso: un professionista indipendente deve attestare la conformità della prosecuzione al piano (se già predisposto) e la ragionevole capacità di adempimento (art. 95, comma 2, CCII). Senza questa attestazione, la prosecuzione diventa fragile.
Se invece l’impresa colpita è sottoposta a liquidazione giudiziale, lo scenario si fa più complesso e dipende dal ruolo che ricopre:
- se è la mandataria, la disciplina dei raggruppamenti consente alla stazione appaltante di proseguire il rapporto con un altro operatore costituito mandatario nei modi previsti dal codice, purché abbia requisiti adeguati alle prestazioni ancora da eseguire; in mancanza, l’amministrazione può recedere. Nella lettura dell’Adunanza plenaria n. 10/2021, questa riorganizzazione deve essere “interna”, cioè tra i membri originari;
- se è una mandante, la mandataria di regola deve eseguire le prestazioni direttamente o tramite le altre mandanti in possesso dei requisiti adeguati;
- in ogni caso, il curatore autorizzato all’esercizio provvisorio può, con l’autorizzazione del giudice delegato, proseguire i contratti già stipulati (art. 124, comma 4, d.lgs. 36/2023).
Se nessuna di queste strade è percorribile, entra in gioco l’art. 124, comma 1: in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo (oltre che di risoluzione per inadempimento e di altre ipotesi), la stazione appaltante interpella progressivamente i concorrenti della graduatoria originaria per affidare il completamento, se tecnicamente ed economicamente possibile, alle stesse condizioni offerte dall’originario aggiudicatario. La giurisprudenza amministrativa ha confermato la legittimità dello scorrimento anche quando il contratto era stato risolto per grave inadempimento (TAR Lazio, sez. III-quater, 16 aprile 2025, n. 7608).
Per le imprese sane del raggruppamento, l’art. 124 è un campanello d’allarme: se la crisi del partner non viene gestita in tempo, l’appalto può passare al secondo classificato.
“La capogruppo è fallita: chi mi paga i lavori che ho già fatto come mandante?”
Lei stessa, cioè la sua impresa, può agire direttamente contro l’amministrazione: con la procedura concorsuale della mandataria il mandato si scioglie e la mandante recupera la propria legittimazione.
È un orientamento consolidato della Cassazione. Già con la sentenza Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2011, n. 29737, la Corte aveva affermato che, se un’impresa del raggruppamento fallisce, viene meno il presupposto stesso del mandato collettivo, che si scioglie secondo le regole della legge fallimentare sui rapporti pendenti. Il principio è stato ribadito da Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 2023, n. 3546, con riferimento all’ipotesi speculare: il fallimento della mandante scioglie il mandato e fa venir meno i poteri gestori e rappresentativi della capogruppo; se il fallimento interviene prima dell’avvio della causa, la mandataria non è più legittimata a far valere i crediti della mandante verso il committente.
Dal punto di vista pratico, questo significa:
- se fallisce la mandataria: le mandanti possono chiedere il pagamento della propria quota direttamente alla stazione appaltante, senza passare dalla curatela della capogruppo. Occorre però muoversi in fretta, notificando all’amministrazione lo scioglimento del mandato e documentando la quota di lavori eseguiti da ciascuna impresa, per evitare che l’ente paghi ancora al curatore della mandataria somme che spettano ad altri;
- se fallisce una mandante: è il curatore di quella mandante a dover far valere i suoi crediti, e la mandataria non può più agire in nome della fallita;
- se la mandataria ha già incassato somme di spettanza delle mandanti prima della procedura, il credito delle mandanti verso la capogruppo diventa, di regola, un credito da insinuare nel passivo, con tutte le incertezze del caso. È per questo che la prevenzione (conti dedicati, pagamenti separati, clausole interne) conta più della cura.
Una nota su un tema affine: la Cassazione (Cass. civ., sez. I, 27 luglio 2022, n. 23522) ha affermato che il fallimento dell’appaltatore di opere pubbliche scioglie anche i patti che configurano un mandato in favore del subappaltatore, rendendo inammissibile il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante dopo il fallimento. Chi lavora in subappalto per un raggruppamento in crisi deve tenerne conto.
Tabella dei passaggi e dei termini
| Fase | Evento / atto | Termine o momento | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Gara | Causa di esclusione (o perdita requisito) verificatasi prima dell’offerta | Comunicazione e prova delle misure in sede di offerta (art. 97, c. 1, lett. a) | Stazione appaltante |
| Gara | Causa di esclusione verificatasi dopo l’offerta | Adozione e comunicazione delle misure prima dell’aggiudicazione (art. 97, c. 1, lett. b) | Stazione appaltante |
| Gara | Impresa in concordato che vuole partecipare | Autorizzazione del tribunale (o del giudice delegato dopo l’apertura, sentito il commissario) + relazione del professionista indipendente (art. 95 CCII) | Tribunale / giudice delegato |
| Gara | Domanda di concordato “prenotativa” | Autorizzazione da ottenere entro l’aggiudicazione (Ad. plen. n. 9/2021) | Tribunale |
| Esecuzione | Deposito domanda di concordato | Il contratto non si risolve; serve attestazione di conformità al piano e capacità di adempiere (art. 95, cc. 1-2, CCII) | Professionista indipendente; tribunale |
| Esecuzione | Liquidazione giudiziale della mandataria | Prosecuzione con nuova mandataria dotata dei requisiti, altrimenti recesso della stazione appaltante | Stazione appaltante |
| Esecuzione | Esercizio provvisorio | Prosecuzione dei contratti su autorizzazione (art. 124, c. 4) | Giudice delegato |
| Esecuzione | Impossibilità di proseguire | Interpello della graduatoria alle stesse condizioni (art. 124, cc. 1-2) | Stazione appaltante |
| Contenzioso | Impugnazione di esclusione o aggiudicazione | 30 giorni (rito appalti) | TAR |
| Contenzioso | Recupero crediti della mandante dopo scioglimento del mandato | Prescrizione ordinaria; sospensione feriale dei termini processuali civili dal 1° al 31 agosto | Giudice ordinario |
BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI
“Vale lo stesso se il partner ha depositato solo una domanda di concordato ‘in bianco’?”
Sì, ma con una precisazione che fa tutta la differenza: la domanda “prenotativa” non è una causa di esclusione automatica, se l’impresa ottiene l’autorizzazione a partecipare in tempo.
Il riferimento è l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 27 maggio 2021, n. 9. Chiamata a pronunciarsi sulla sorte del raggruppamento con una mandante che aveva depositato un concordato con riserva, la Plenaria ha affermato che questa situazione non comporta automaticamente la perdita dei requisiti generali, a condizione che l’autorizzazione del giudice a partecipare intervenga entro il momento dell’aggiudicazione.
Il principio, pensato per il vecchio concordato in bianco della legge fallimentare, si adatta bene alla disciplina attuale: oggi il Codice della crisi parla di domanda di accesso “con riserva” di deposito del piano, e l’art. 95 prevede espressamente che l’impresa possa partecipare alle gare anche dopo la sola presentazione della domanda, previa autorizzazione del tribunale.
In pratica:
- se l’autorizzazione arriva prima dell’aggiudicazione, l’impresa resta in gara e con lei il raggruppamento;
- se non arriva, o viene negata, il raggruppamento deve essere pronto ad attivare l’art. 97 (estromissione o sostituzione) nei tempi visti sopra;
- se l’impresa in concordato non è l’unica del raggruppamento in procedura, scatta il limite dell’art. 95, comma 5, CCII, e la partecipazione non è consentita.
Il punto critico è il coordinamento dei tempi: la gara ha i suoi ritmi, il tribunale i suoi. Chi gestisce la crisi del partner deve conoscere il calendario della gara, e chi segue la gara deve sapere a che punto è la procedura concorsuale.
“E se l’impresa in difficoltà usa la composizione negoziata invece del concordato?”
È la domanda che vorremmo sentire più spesso, perché per un’impresa che lavora con la pubblica amministrazione la composizione negoziata è spesso lo strumento più intelligente da valutare per primo.
La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata nel Codice della crisi, è un percorso riservato e stragiudiziale: l’imprenditore, affiancato da un esperto indipendente, tratta con i creditori per trovare una soluzione prima che la difficoltà diventi insolvenza conclamata. Tre caratteristiche la rendono interessante nel mondo degli appalti:
- Non è tra le procedure che l’art. 94 del codice dei contratti indica come cause di esclusione (liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo e relativi procedimenti di accesso). Non va però sottovalutato che la crisi può produrre altre cause di esclusione, come le irregolarità contributive e fiscali gravi: la composizione negoziata non le “cancella”.
- Può essere accompagnata da misure protettive, e il Codice della crisi prevede che, durante le trattative, i creditori interessati non possano rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori.
- Lascia l’imprenditore alla guida dell’impresa, senza spossessamento, con l’esperto che facilita le trattative anche con i partner del raggruppamento.
Nella nostra esperienza professionale, costruita sull’abilitazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, il valore della composizione negoziata sta proprio nel poter governare la crisi prima che produca effetti espulsivi nelle gare in corso. Questo non significa che sia sempre la strada giusta: se l’insolvenza è già irreversibile, o se servono effetti vincolanti per tutti i creditori, può essere necessario passare a un concordato o a un accordo di ristrutturazione. Ma è la prima domanda da porsi, non l’ultima.
Un consiglio operativo: l’accesso alla composizione negoziata di un’impresa raggruppata va comunicato e gestito con i partner, non nascosto. Il raggruppamento risponde in solido verso la stazione appaltante, e la fiducia interna è un bene da proteggere quanto la continuità aziendale.
“Il raggruppamento può semplicemente ‘dimagrire’ e andare avanti senza l’impresa in crisi?”
Sì, se le imprese che restano hanno da sole tutti i requisiti necessari e la modifica non serve a nascondere un problema.
È la cosiddetta modifica “riduttiva” o “per sottrazione”. Già l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 25 gennaio 2022, n. 2, aveva ammesso, sotto il vecchio codice, la modifica soggettiva del raggruppamento anche in fase di gara in caso di perdita dei requisiti generali da parte della mandataria o di una mandante, purché in forma riduttiva e non elusiva. Oggi l’art. 97 del nuovo codice contempla espressamente l’estromissione come una delle due misure possibili.
Le condizioni da verificare, in concreto, sono:
- le imprese residue devono possedere integralmente i requisiti di qualificazione richiesti dal bando, anche per la quota di prestazioni che prima spettava all’impresa estromessa;
- la modifica non deve essere finalizzata ad aggirare la mancanza di un requisito;
- l’offerta resta quella presentata, senza modifiche sostanziali.
La giurisprudenza più recente continua ad applicare questi principi. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1277 del febbraio 2026, ha ricondotto alla modifica in diminuzione un caso di riorganizzazione interna del raggruppamento (con recesso di alcune imprese e rimodulazione delle quote), ritenendola ammissibile perché non elusiva e perché le imprese residue conservavano tutti i requisiti.
Un aspetto da non trascurare riguarda la distribuzione dei requisiti tra le imprese. La Corte di giustizia UE (28 aprile 2022, causa C-642/20) ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo una norma nazionale che imponga alla mandataria di possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. E il Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599, ha chiarito che negli appalti di servizi e forniture la regola supplettiva è che il requisito di capacità tecnica sia posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, salvo diversa previsione della legge di gara. Tradotto: prima di estromettere un partner, bisogna leggere con attenzione il bando per capire se i requisiti vanno posseduti “dal gruppo” o “da ciascuno per la sua quota”.
“E se in crisi non è un’impresa del raggruppamento, ma l’impresa ausiliaria di cui usiamo i requisiti?”
In questo caso la regola europea è ancora più netta: il concorrente deve poter sostituire l’ausiliaria che perde i requisiti, senza esclusione automatica.
Proprio da questo filone nasce la citata sentenza della Corte di giustizia, 3 giugno 2021, causa C-210/20, che ha escluso la legittimità di un’esclusione automatica senza possibilità di sostituire l’impresa ausiliaria. Nel nuovo codice l’avvalimento è disciplinato dall’art. 104, che prevede la sostituzione dell’ausiliaria in presenza di cause di esclusione o di carenza di requisiti.
Due cautele, però:
- la sostituzione non è un rimedio universale contro le dichiarazioni inesatte. Con la già citata sentenza n. 1277/2026, il Consiglio di Stato ha escluso la sostituzione dell’ausiliaria quando la perdita dei requisiti era nota al concorrente, che non l’aveva dichiarata: il meccanismo protegge chi subisce un evento, non chi lo nasconde;
- l’avvalimento non è uno strumento per rimediare tardivamente alla perdita di requisiti del concorrente. La giurisprudenza amministrativa ha escluso che si possa ricorrere a un avvalimento “postumo”, in corso di procedura o dopo l’aggiudicazione, per colmare la perdita di un requisito essenziale: l’avvalimento è pensato per il momento della partecipazione.
Se l’impresa ausiliaria entra in concordato o in liquidazione giudiziale, quindi, la reazione deve essere la stessa vista per i membri del raggruppamento: informarsi subito, informare la stazione appaltante, individuare il sostituto.
BLOCCO D — LE PAURE FINALI
“Rischio di perdere un appalto importante per colpa di un’altra impresa?”
Il rischio esiste, ma oggi è molto più governabile di qualche anno fa. È una risposta onesta: né allarmistica, né consolatoria.
Il codice del 2023 ha scelto una logica conservativa: il raggruppamento non viene espulso perché un partner inciampa, a patto che reagisca bene. Il margine di manovra c’è: estromissione, sostituzione anche con un soggetto esterno in fase di gara, autorizzazione del tribunale per l’impresa in concordato, prosecuzione del contratto con attestazione del professionista.
I limiti reali, però, sono tre, e vanno detti con chiarezza:
- il tempo: le misure devono essere tempestive, e la valutazione della tempestività spetta alla stazione appaltante;
- l’informazione: se l’impresa in crisi non avvisa i partner, e i partner non avvisano la stazione appaltante, la protezione si perde;
- i requisiti: se le imprese residue non riescono a coprire da sole i requisiti del bando, e non si trova un sostituto adeguato, l’esclusione o il recesso diventano concreti.
La crisi di un partner non è una condanna: è una corsa contro il tempo in cui vince chi si muove per primo e in modo documentato.
“Devo pagare io i debiti del partner in crisi?”
Verso i fornitori, le banche e i dipendenti del partner, no. Verso la stazione appaltante, per l’esecuzione dell’appalto, sì: la responsabilità è solidale.
Il raggruppamento non crea un patrimonio comune: ogni impresa risponde dei propri debiti. Il fornitore dell’impresa in crisi non può rivolgersi alle altre imprese del raggruppamento solo perché lavorano insieme.
Diverso è il rapporto con l’amministrazione. L’art. 68 del codice stabilisce che l’offerta delle imprese raggruppate determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, con le attenuazioni previste per le prestazioni secondarie nei raggruppamenti di tipo verticale, dove la responsabilità delle mandanti è di regola limitata alle prestazioni di rispettiva competenza, ferma la responsabilità della mandataria. Quindi, se il partner non esegue la sua parte, l’ente può chiedere conto agli altri, e le penali o i danni da ritardo possono ricadere sul raggruppamento.
C’è anche il tema della garanzia definitiva. La giurisprudenza le riconosce una natura prettamente civilistica, legata alla fase esecutiva (Cons. Stato, sez. V, n. 4036/2025), e l’ANAC ha più volte chiarito che la stazione appaltante può escuterla solo nei limiti del danno effettivamente subito e provato, ferma la possibilità di agire per il maggior danno. Ma attenzione: l’escussione è stata ritenuta legittima quando l’aggiudicatario ha omesso di comunicare la perdita sopravvenuta di un requisito essenziale. Ancora una volta, il silenzio è il nemico peggiore.
La buona notizia è che ciò che l’impresa sana paga “per il partner” verso l’amministrazione può essere recuperato nei rapporti interni, con un’azione di regresso. La cattiva notizia è che, se il partner è in liquidazione giudiziale, quel credito finisce nel passivo della procedura. Da qui l’importanza delle regole interne al raggruppamento, di cui parliamo più avanti.
“Quanto tempo ho davvero per reagire?”
Meno di quanto si pensi. E il conto alla rovescia parte dal momento in cui la crisi diventa giuridicamente rilevante, non da quando qualcuno se ne accorge.
I tempi, in sintesi:
- in gara: se la causa di esclusione è anteriore all’offerta, va dichiarata con l’offerta; se è successiva, le misure vanno adottate e comunicate prima dell’aggiudicazione. Tra offerta e aggiudicazione, a seconda della procedura, possono passare poche settimane;
- per l’autorizzazione del tribunale all’impresa in concordato: va ottenuta entro l’aggiudicazione, e i tempi del tribunale non sono comprimibili a piacere;
- per impugnare un’esclusione o un’aggiudicazione: il rito appalti prevede un termine di 30 giorni per il ricorso al TAR;
- in esecuzione: dopo il deposito della domanda di concordato serve l’attestazione del professionista per proseguire il contratto; in caso di liquidazione giudiziale della mandataria, la stazione appaltante decide se proseguire con un’altra mandataria o recedere, e intanto può attivare lo scorrimento della graduatoria.
Un’indicazione pratica: dal primo segnale serio di crisi di un partner (mancati pagamenti di contributi, ricorsi per decreto ingiuntivo, voci di deposito di una domanda al tribunale) conviene attivare subito una verifica. Aspettare la notifica ufficiale significa spesso trovarsi con i tempi già in gran parte consumati.
“La stazione appaltante può trattarci come inaffidabili anche se l’impresa in crisi è stata sostituita?”
No, se la sostituzione è stata fatta correttamente la stazione appaltante deve valutarla nel merito, non può ignorarla. Ma ha un potere di valutazione reale.
L’art. 97 affida all’amministrazione il giudizio su sufficienza e tempestività delle misure: se le ritiene inadeguate, esclude con decisione motivata. È un potere discrezionale, ma non arbitrario: la motivazione deve spiegare perché le misure non bastano, e può essere contestata davanti al TAR.
Resta però un limite: la valutazione dell’affidabilità dell’operatore può tenere conto di elementi ulteriori, come eventuali dichiarazioni non veritiere o omissioni informative. Un raggruppamento che ha comunicato tutto, per tempo e con documenti, si presenta in una posizione molto più solida di uno che è stato “scoperto”.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, costruite con dati ipotetici per mostrare come i principi visti sopra si applicano nella pratica. Non sono casi reali dello studio.
Simulazione 1 — Crisi della mandante durante la gara
Ipotesi: un RTI orizzontale composto dalla mandataria Alfa (quota 60%) e dalla mandante Beta (quota 40%) partecipa a una gara di servizi da 1.847.300 €. Offerta presentata il 14 aprile 2026. Il bando richiede un fatturato specifico nel triennio di 2.200.000 € in capo al raggruppamento nel suo complesso.
- 3 giugno 2026: Beta deposita domanda di concordato con riserva. La gara non è ancora aggiudicata.
- La causa si è verificata dopo l’offerta: si applica l’art. 97, comma 1, lett. b). Il raggruppamento deve adottare e comunicare le misure prima dell’aggiudicazione.
- Opzione A — autorizzazione: Beta chiede al tribunale l’autorizzazione a partecipare, con la relazione del professionista indipendente. Se l’autorizzazione arriva prima dell’aggiudicazione, il raggruppamento resta in gara così com’è.
- Opzione B — estromissione: Alfa ha da sola un fatturato specifico di 2.415.800 €, superiore alla soglia richiesta. Se il bando non richiede requisiti distinti per quota, l’estromissione di Beta è una misura praticabile, a condizione che Alfa possa eseguire anche il 40% delle prestazioni alle stesse condizioni offerte.
- Opzione C — sostituzione: se Alfa avesse solo 1.690.000 € di fatturato specifico, l’estromissione non basterebbe. Servirebbe un sostituto, Gamma, con requisiti sufficienti a coprire la quota di Beta, che accetti l’offerta invariata.
- Esito: se il raggruppamento comunica, ad esempio entro il 20 giugno 2026 e comunque prima dell’aggiudicazione, la misura scelta con la documentazione a supporto, la stazione appaltante deve valutarla. Se Alfa aspetta la proposta di aggiudicazione per “vedere come va” la domanda di Beta, rischia l’esclusione per intempestività.
Simulazione 2 — Liquidazione giudiziale della mandataria durante l’esecuzione
Ipotesi: un RTI verticale, mandataria Delta (opere principali, quota 72%) e mandante Epsilon (impianti, quota 28%), esegue un appalto di lavori da 4.312.600 €. Al 30 giugno 2026 risultano eseguiti lavori per 2.103.400 €, di cui 588.900 € di competenza di Epsilon. La stazione appaltante ha già pagato 1.620.000 € alla mandataria; Delta non ha girato a Epsilon 214.750 € di sua spettanza.
- 9 luglio 2026: viene aperta la liquidazione giudiziale di Delta.
- Effetto sui rapporti interni: il mandato collettivo si scioglie (Cass. 29737/2011; Cass. 3546/2023). Epsilon recupera la legittimazione a chiedere direttamente alla stazione appaltante i pagamenti per le proprie lavorazioni non ancora liquidate. Il calcolo va fatto sui SAL: se sui 588.900 € di lavori di Epsilon l’ente ha già versato a Delta 214.750 €, restano 374.150 € che Epsilon può chiedere direttamente all’amministrazione, una volta documentata la propria quota.
- I 214.750 € già incassati da Delta e non girati: Epsilon dovrà verosimilmente insinuarsi al passivo della liquidazione di Delta, con esito incerto.
- Effetto sul contratto: la stazione appaltante verifica se Epsilon (unico altro membro) ha requisiti adeguati per le opere principali ancora da eseguire (2.209.200 € residui, di cui la gran parte in categoria prevalente). Se Epsilon ha solo la qualificazione impiantistica, non può subentrare come mandataria.
- Alternative: il curatore di Delta, se autorizzato all’esercizio provvisorio, può chiedere al giudice delegato l’autorizzazione a proseguire il contratto (art. 124, comma 4). In mancanza, la stazione appaltante può recedere e interpellare la graduatoria (art. 124, commi 1-2), affidando il completamento al secondo classificato alle condizioni dell’offerta originaria.
- Messaggio operativo per Epsilon: notificare immediatamente all’ente lo scioglimento del mandato e chiedere che ogni ulteriore pagamento per le proprie lavorazioni sia fatto direttamente a sé; ricostruire i SAL; valutare l’insinuazione al passivo per le somme trattenute.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“Nel nostro accordo di raggruppamento abbiamo scritto cosa succede se uno di noi entra in crisi?”
Quasi nessuno se lo chiede al momento della gara. Si firma il mandato collettivo, spesso su un modello standard, e ci si concentra sull’offerta. Poi, quando un partner va in difficoltà, si scopre che nessuno ha previsto come gestire i soldi, le informazioni e le responsabilità.
Eppure il codice lascia spazio proprio a questa parte: i rapporti interni tra le imprese sono regolati dal diritto privato. Come ha osservato il TAR Latina nella sentenza n. 175/2024, il rapporto tra i partecipanti al raggruppamento si fonda sul mandato ed è governato dai principi di buona fede e responsabilità contrattuale; la stazione appaltante ne resta estranea. Significa che le imprese possono e dovrebbero organizzare in anticipo la gestione della crisi interna.
Le clausole che, a nostro avviso, meritano sempre una valutazione:
- obbligo di informazione tempestiva su qualsiasi evento che possa incidere sui requisiti (irregolarità contributive, istanze al tribunale, accesso a composizione negoziata), con termini brevi e penali per la violazione;
- gestione dei flussi finanziari: conto dedicato, ripartizione immediata degli incassi secondo le quote, eventuale richiesta di pagamenti separati per quota ove la stazione appaltante lo consenta;
- procedura concordata di estromissione o sostituzione, con individuazione preventiva di eventuali partner di riserva dotati dei requisiti;
- regolazione del regresso per le somme pagate o le penali subite a causa del partner;
- coordinamento con eventuali procedure concorsuali: chi tiene i rapporti con il commissario, il curatore o l’esperto della composizione negoziata.
Scrivere queste regole quando tutti sono in bonis costa poco; improvvisarle quando uno è in crisi costa moltissimo.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che, a nostro avviso, disegnano il quadro attuale. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio in parole nostre e perché conta per chi si trova in un raggruppamento con un partner in crisi.
1. Corte costituzionale, sentenza 7 maggio 2020, n. 85 Principio: è stata ritenuta non irragionevole la scelta del legislatore di escludere dalle gare la mandataria di un raggruppamento sottoposta a concordato con continuità, per il ruolo di garanzia che ricopre verso l’amministrazione; la Corte ha però chiarito che si trattava di una scelta discrezionale. Rilevanza: spiega la ratio della vecchia disciplina e perché la modifica dell’art. 95, comma 5, CCII in vigore dal 2024 rappresenta un cambio di rotta; resta decisiva per le procedure regolate dal vecchio codice.
2. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 maggio 2021, n. 9 Principio: la domanda di concordato con riserva non comporta la perdita automatica dei requisiti generali se l’autorizzazione giudiziale a partecipare interviene entro l’aggiudicazione. Rilevanza: fissa il “traguardo temporale” per l’impresa in concordato che vuole restare in gara.
3. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 maggio 2021, n. 10 Principio: sotto il vecchio codice erano ammesse solo modifiche interne al raggruppamento, non l’ingresso di soggetti esterni; la mandataria in procedura poteva essere sostituita solo da una mandante con requisiti adeguati, altrimenti la stazione appaltante doveva recedere. Rilevanza: è il termine di paragone per comprendere l’apertura dell’art. 97 del nuovo codice e resta il riferimento per la fase esecutiva.
4. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 gennaio 2022, n. 2 Principio: la modifica riduttiva del raggruppamento per perdita dei requisiti generali è possibile anche in fase di gara, purché non sia elusiva. Rilevanza: legittima l’estromissione del partner in crisi quando le imprese residue sono autosufficienti.
5. Corte di giustizia UE, sez. IX, 3 giugno 2021, causa C-210/20 Principio: il diritto europeo non tollera l’esclusione automatica del concorrente senza consentirgli la sostituzione del soggetto sulle cui capacità fa affidamento. Rilevanza: è la base europea dell’art. 97 del d.lgs. 36/2023, richiamata anche dalla relazione al codice.
6. Corte di giustizia UE, 28 aprile 2022, causa C-642/20 Principio: è contraria al diritto europeo la norma nazionale che obbliga la mandataria a possedere i requisiti e a eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Rilevanza: incide sulla verifica dei requisiti residui quando si valuta l’estromissione di un’impresa in crisi.
7. Corte di Cassazione, sez. III civ., 29 dicembre 2011, n. 29737 Principio: se un’impresa del raggruppamento fallisce, viene meno il presupposto del mandato collettivo, che si scioglie secondo le regole sui rapporti pendenti. Rilevanza: fonda il diritto della mandante di agire direttamente dopo la procedura concorsuale della capogruppo.
8. Corte di Cassazione, sez. I civ., 6 febbraio 2023, n. 3546 Principio: il fallimento della mandante scioglie il mandato e fa venir meno i poteri gestori e rappresentativi della capogruppo, che se la procedura precede la causa non è legittimata a far valere i crediti della mandante. Rilevanza: decisiva per stabilire chi può agire per recuperare i crediti dell’appalto.
9. Corte di Cassazione, sez. I civ., 27 luglio 2022, n. 23522 Principio: il fallimento dell’appaltatore di opere pubbliche scioglie anche i patti configuranti un mandato a favore del subappaltatore, con conseguente inammissibilità del pagamento diretto da parte della stazione appaltante. Rilevanza: riguarda i subappaltatori del raggruppamento in crisi e la tenuta dei flussi di pagamento.
10. TAR Lazio, sez. Latina, 5 marzo 2024, n. 175 Principio: la sostituzione ex art. 97 salva il raggruppamento solo se sono rispettati anche gli oneri di comunicazione; una causa di esclusione anteriore all’offerta va dichiarata con l’offerta, non recuperata dopo. Rilevanza: è il monito principale sui tempi della reazione in gara.
11. TAR Sicilia, sez. III, 22 gennaio 2024, n. 218 Principio: il raggruppamento ha l’onere di comunicare in sede di offerta la causa di esclusione, l’impresa interessata e le misure adottate o le ragioni per cui non è stato possibile adottarle subito. Rilevanza: conferma il contenuto necessario della comunicazione alla stazione appaltante.
12. TAR Lazio, sez. III-quater, 16 aprile 2025, n. 7608 Principio: lo scorrimento della graduatoria previsto dall’art. 124 del d.lgs. 36/2023 opera anche dopo la risoluzione del contratto, alle condizioni dell’originario aggiudicatario. Rilevanza: mostra la conseguenza concreta di una crisi non gestita in esecuzione: l’appalto passa al concorrente successivo.
13. Consiglio di Stato, sez. V, n. 4036/2025 Principio: la garanzia definitiva ha natura civilistica e attiene alla fase esecutiva del rapporto. Rilevanza: orienta la difesa contro escussioni automatiche della cauzione quando un partner entra in crisi.
14. Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599 Principio: negli appalti di servizi e forniture, salvo diversa previsione della legge di gara, il requisito di capacità tecnica va posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Rilevanza: determina se le imprese residue possono “reggere” l’estromissione del partner in crisi.
15. Consiglio di Stato, n. 1277/2026 (febbraio 2026) Principio: la riorganizzazione riduttiva del raggruppamento è ammissibile se non elusiva e se le imprese residue conservano tutti i requisiti; la sostituzione dell’ausiliaria non opera se la perdita dei requisiti era nota al concorrente e non dichiarata. Rilevanza: riassume, con una pronuncia molto recente, i due limiti chiave della flessibilità: autosufficienza e trasparenza.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco cosa facciamo, passo per passo, quando un’impresa ci porta un problema di crisi all’interno di un raggruppamento. Non promettiamo risultati: ci impegniamo sui mezzi, con metodo.
- Ricostruiamo la disciplina applicabile alla specifica procedura: verifichiamo la data del bando per stabilire se si applica il d.lgs. 36/2023 o il vecchio codice, e di conseguenza quale regime vale per la mandataria in concordato.
- Mappiamo i tempi della gara e della crisi sullo stesso calendario: offerta, verifica dei requisiti, proposta di aggiudicazione, udienze e scadenze della procedura concorsuale, per individuare il termine ultimo utile per le misure dell’art. 97.
- Verifichiamo i requisiti residui delle imprese che restano nel raggruppamento, confrontandoli con la legge di gara, per stabilire se l’estromissione è praticabile o se serve un sostituto.
- Redigiamo la comunicazione alla stazione appaltante con la documentazione a supporto delle misure adottate, curando che l’offerta resti sostanzialmente immodificata.
- Valutiamo con l’impresa in difficoltà lo strumento di regolazione della crisi più adatto (composizione negoziata, concordato, accordi), considerando l’impatto di ciascuno sulle gare in corso e sui contratti in esecuzione.
- Curiamo il coordinamento con tribunale, commissario, curatore o esperto, per le autorizzazioni a partecipare o a proseguire i contratti e per le attestazioni necessarie.
- Ricostruiamo i crediti di ciascuna impresa sulla base dei SAL e dei pagamenti, notifichiamo all’ente lo scioglimento del mandato quando interviene una procedura concorsuale e chiediamo il pagamento diretto delle quote spettanti.
- Predisponiamo le insinuazioni al passivo per le somme trattenute dalla mandataria in procedura e le azioni di regresso tra le imprese.
- Impugniamo esclusioni, escussioni della garanzia e aggiudicazioni illegittime davanti al giudice competente, e seguiamo il contenzioso civile sui crediti.
- Riscriviamo o integriamo gli accordi interni del raggruppamento con clausole su informazione, flussi finanziari, sostituzione e regresso, per prevenire la prossima crisi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la crisi di un’impresa raggruppata si governa meglio quando la si affronta prima che diventi insolvenza conclamata, e la composizione negoziata è lo strumento nato esattamente per questo. Conoscere dall’interno come funziona una trattativa assistita da un esperto consente di valutare con l’impresa in difficoltà, e con i suoi partner, se e come utilizzarla senza compromettere le gare in corso.
Allo stesso tempo, la qualifica di cassazionista garantisce una cosa che per le imprese conta molto: la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino, se necessario, al giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza dover ricominciare da capo a ogni grado.
Infine, lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i primi per gare, contratti e contenzioso; i secondi per piani, flussi finanziari, posizioni contributive e fiscali, ricostruzione contabile dei SAL. Nella crisi di un raggruppamento i numeri e il diritto non si possono separare.
In chiusura: i tre messaggi da portarsi via
Dalle risposte che abbiamo dato emergono tre idee chiave.
Primo: la crisi di un partner non significa automaticamente perdere l’appalto. Il codice del 2023 offre estromissione, sostituzione e prosecuzione del contratto, e dal 2024 anche la mandataria in concordato non è più esclusa per il solo ruolo che ricopre.
Secondo: tutto si gioca sui tempi e sulla trasparenza. Le misure vanno comunicate nei momenti che la legge indica; chi tace o aspetta perde la protezione.
Terzo: con la procedura concorsuale il mandato si scioglie, e ciascuna impresa deve difendere subito i propri crediti e la propria posizione.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: l’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per governare la crisi prima che diventi insolvenza, la qualifica di cassazionista per sostenere il contenzioso che ne deriva fino all’ultimo grado, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per i profili finanziari e contabili che ogni crisi porta con sé.
📩 Un partner del tuo raggruppamento è in difficoltà, o lo è la tua impresa? Scrivici oggi, prima che la gara o il contratto decidano per te: i contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida.
