La Società Veicolo Della Nostra Joint Venture Non Paga I Fornitori: Cosa Dobbiamo Fare Noi Soci?

Il bivio dei soci: sostenere, negoziare o chiudere

La società veicolo della nostra joint venture non paga i fornitori: cosa dobbiamo fare noi soci? La domanda arriva, con lievi variazioni, ogni volta che la newco costituita per un progetto comune (un’operazione immobiliare, un impianto, una commessa condivisa, una piattaforma commerciale) smette di rispettare le scadenze e i fornitori passano dai solleciti alle diffide, poi ai decreti ingiuntivi e ai primi pignoramenti. Le strade realmente percorribili sono almeno tre: sostenere la società con nuove risorse, rinegoziare il debito con i creditori attraverso gli strumenti che il Codice della crisi mette a disposizione, oppure chiudere in modo ordinato. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: ciascuna strada ha un profilo di rischio diverso per la società, per gli amministratori e, sia pure entro limiti precisi, per i soci stessi, e l’elemento dirimente è quasi sempre la combinazione tra numeri del veicolo, contenuto del patto che lega i soci e comportamento dei creditori.

Lo Studio Monardo affronta questa materia da una posizione definita. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ha la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè quella del terzo indipendente che facilita le trattative tra impresa e creditori, disciplina da cui deriva la composizione negoziata oggi confluita nel Codice della crisi: è la competenza più pertinente quando la domanda riguarda se, quando e come negoziare. È inoltre avvocato cassazionista, e ciò consente di valutare fin dall’inizio come ciascuna scelta reggerebbe nei giudizi (di opposizione, di responsabilità, di liquidazione giudiziale) che in questo ambito arrivano non di rado fino all’ultimo grado.

📩 Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questo articolo, e un esame tempestivo dei numeri della vostra società veicolo può orientare la scelta prima che siano i creditori a determinarla.

Il quadro di partenza: che cosa cambia, e che cosa no, quando il veicolo smette di pagare

Il punto di partenza è di quelli che rassicurano e, al tempo stesso, possono fuorviare. Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio (art. 2462 c.c.): i fornitori sono creditori del veicolo, non dei soci, e non dispongono di un’azione diretta per il pagamento nei confronti di chi ne detiene le quote. Il debito è della società, ma la posizione dei soci non è per questo neutra. Va soppesato, infatti, che la limitazione di responsabilità conosce eccezioni e che, soprattutto, attorno al debito sociale si dispongono doveri, decisioni riservate e conseguenze economiche che toccano i soci anche quando nessuno di essi risponde del debito in quanto tale.

L’esposizione dei soci passa, in concreto, per tre canali distinti. Il primo è contrattuale: fideiussioni, lettere di patronage vincolanti, garanzie a favore di banche e fornitori, impegni di equity support contenuti nei contratti di finanziamento. Chi ha prestato una garanzia risponde in forza di quella garanzia, indipendentemente dal tipo sociale. Il secondo canale è la responsabilità propria del socio: l’art. 2476, comma 8, c.c. estende la responsabilità degli amministratori ai soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, mentre l’art. 2497 c.c. prevede la responsabilità di chi esercita direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Il terzo canale è indiretto ma spesso decisivo per l’economia dell’operazione: i finanziamenti erogati dai soci sono soggetti alla postergazione dell’art. 2467 c.c., e i rimborsi ricevuti nell’anno anteriore all’apertura di una procedura concorsuale devono essere restituiti.

Quanto agli amministratori, spesso espressione dei singoli soci nelle joint venture paritetiche, i doveri sono nitidi. L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria di dotarsi di assetti adeguati alla tempestiva rilevazione della crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti di superamento della crisi. Gli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. regolano la perdita del capitale nella s.r.l. e obbligano a convocare senza indugio l’assemblea; se il capitale scende sotto il minimo legale e non viene ricostituito, opera la causa di scioglimento dell’art. 2484, n. 4, c.c., che gli amministratori devono accertare (art. 2485 c.c.). Da quel momento, e fino alla nomina dei liquidatori, l’art. 2486 c.c. consente di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio. Il dovere degli amministratori designati è verso la società e i suoi creditori, non verso il socio che li ha indicati: è un punto che, nella prassi delle joint venture, viene sottovalutato con una certa frequenza. Se il veicolo è una S.p.A., la disciplina corrisponde nella sostanza (artt. 2446 e 2447 c.c.), con soglie di capitale diverse.

Il sistema si completa con le azioni poste a tutela dei creditori. I creditori sociali possono agire contro gli amministratori per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, quando questo risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (art. 2476, comma 7, c.c.); una volta aperta una procedura concorsuale, l’azione di responsabilità viene esercitata dal curatore nell’interesse della massa. Ciò ha una conseguenza pratica per i soci: il fornitore che non incassa, e che non dispone di alcuna azione diretta nei loro confronti, ha tuttavia un percorso alternativo, quello che passa dagli amministratori e, di riflesso, dalle decisioni dei soci che li hanno orientati. I fornitori più strutturati tendono a raccogliere già nella fase dei solleciti gli elementi utili a questo percorso: i bilanci depositati, i verbali delle assemblee, le date in cui il patrimonio netto è divenuto negativo. Un veicolo che non abbia documentato le proprie decisioni si trova in difficoltà nel dimostrare di aver agito in modo conservativo, e questa difficoltà probatoria pesa, di norma, più di quanto i soci immaginino.

Tre variabili orientano la scelta. La prima è patrimoniale: se il patrimonio netto è negativo o il capitale è sceso sotto il minimo di legge, la questione della ricapitalizzazione o dello scioglimento non è più eludibile. La seconda è finanziaria: il Codice della crisi definisce l’insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori dimostrativi dell’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 1, lett. b, CCII), e il mancato pagamento sistematico dei fornitori ne è un indice classico. La terza è la reazione dei creditori: per l’apertura della liquidazione giudiziale l’art. 49, comma 5, CCII richiede che i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria non siano inferiori a 30.000 euro, soglia che per la liquidazione controllata delle imprese minori sale a 50.000 euro (art. 268 CCII); un veicolo con più fornitori insoluti supera facilmente entrambe.

Prima di orientarsi, i documenti da leggere sono quattro: lo statuto, con le maggioranze richieste per aumenti di capitale e scioglimento; il patto parasociale o joint venture agreement, con eventuali obblighi di capital call, clausole di deadlock, meccanismi di default e diritti di uscita; i contratti di finanziamento, con covenant, pegni sulle quote e diritti di step-in delle banche; i contratti con i fornitori principali, con clausole risolutive, penali e foro competente. Non di rado, è in questi testi, più che nel codice, che si trova la risposta alla domanda se una certa strada sia percorribile.

Le tre strade che seguono sono quelle che reggono un esame di praticabilità. L’inazione non è una quarta opzione: è un’omissione con effetti giuridici, perché la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale espone gli amministratori, e in certi casi i soci che la autorizzano, a conseguenze che le tre strade formali, ciascuna a suo modo, mirano invece a governare.

Opzione 1 — Sostenere la società: ricapitalizzazione e finanza dei soci

In cosa consiste

La prima strada mantiene il veicolo in vita e ne risana la struttura con risorse dei soci, immesse in una o più delle forme che l’ordinamento consente. L’aumento del capitale a pagamento (art. 2481-bis c.c.) rafforza direttamente il patrimonio netto e, se la perdita ha eroso il capitale, si accompagna alla riduzione e al contestuale ripristino del minimo previsto dall’art. 2482-ter c.c. I versamenti in conto capitale o a fondo perduto confluiscono in una riserva e, salvo il caso di liquidazione, non sono ripetibili dai soci. I finanziamenti soci, invece, restano crediti, ma con la postergazione dell’art. 2467 c.c.: il rimborso viene dopo la soddisfazione degli altri creditori. Alla stessa area appartengono le garanzie che i soci prestano a beneficio della società, che la giurisprudenza più recente ricomprende nella nozione di finanziamento «in qualsiasi forma effettuato».

Quando ha senso

Tre scenari vi rientrano con naturalezza. Il primo è quello dell’illiquidità transitoria: il veicolo attende l’incasso di uno stato di avanzamento, di una cessione o di un contributo, i fornitori sono in ritardo per un periodo circoscritto, il piano industriale resta credibile. Il secondo è quello della perdita di capitale da evento straordinario, con ricavi ricorrenti sani: una svalutazione, una penale una tantum, un cantiere fermo per ragioni esterne. Il terzo è quello in cui i fornitori strategici, ossia quelli senza i quali il progetto non prosegue, sono disponibili a dilazionare a condizione che i soci mostrino un impegno finanziario concreto e non vi siano esecuzioni già in corso. Ricorre poi un quarto caso, meno discrezionale: quello in cui il patto tra i soci contiene un obbligo di capital call che già impone l’apporto.

Come si esegue in sintesi

L’esecuzione richiede anzitutto una fotografia attendibile: situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei debiti per scadenza e titolo, flussi di cassa a dodici mesi, fabbisogno realistico. Segue la decisione dei soci nelle forme e con le maggioranze previste dallo statuto; in una joint venture paritetica ciò significa, di norma, il consenso di entrambi. Nell’aumento di capitale spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alla quota (art. 2481-bis c.c.): l’apporto sbilanciato produce una diluizione, e va quindi regolato per tempo negli accordi tra i soci. Quanto ai finanziamenti, conviene documentarli con un contratto scritto di data certa che ne indichi importo, destinazione, scadenza e subordinazione, così da evitare contestazioni sulla qualificazione. Sul versante dei creditori, l’apporto dei soci diventa il perno di accordi di dilazione o di moratoria, con eventuale standstill sulle azioni esecutive.

Una precisazione riguarda la scelta dello strumento, che non è neutra. Il versamento in conto capitale rafforza subito il patrimonio netto ma è, di regola, definitivo; il finanziamento conserva la natura di credito, sia pure postergato, e mantiene al socio una posizione nella successiva liquidazione, ma non ripristina il capitale e non rimuove da solo la causa di scioglimento. Le garanzie reali che il veicolo concedesse ai soci a fronte dei finanziamenti, in una fase di evidente squilibrio, sono esposte a contestazioni di revocatoria e comunque a un esame severo sulla loro funzione. La combinazione più frequente, e non a caso, è quella che riserva al capitale la quota necessaria a superare la soglia di legge e al finanziamento la parte destinata alla cassa, con documentazione separata per ciascun apporto.

Il lato favorevole

A fronte del vantaggio della continuità, l’opzione preserva l’avviamento e il valore del progetto, evita la pubblicità e i costi organizzativi di una procedura, lascia il controllo ai soci e offre ai fornitori il segnale più eloquente: la disponibilità dei soci a metterci del proprio. È inoltre la strada più flessibile nella forma, perché consente di calibrare il mix tra capitale, riserve e finanziamenti in funzione dell’orizzonte dell’investimento e delle esigenze di ciascun socio. Il suo punto di forza è la rapidità con cui può cambiare il quadro percepito dai creditori, senza attendere i tempi di una procedura.

Il rovescio della medaglia

Il primo rischio è che l’apporto sia perduto: se la crisi è strutturale, e non finanziaria, nuove risorse alimentano perdite ulteriori e non risolvono nulla. Il secondo riguarda la postergazione: il finanziamento soci concesso in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, viene rimborsato dopo gli altri creditori, e quanto restituito nell’anno anteriore all’apertura della procedura concorsuale va riversato alla massa. Il terzo attiene al rapporto con l’art. 2486 c.c.: un apporto che non rimuove la causa di scioglimento e non è accompagnato da un piano credibile può risolversi nella prosecuzione di un’attività non conservativa, con le conseguenze descritte più avanti per amministratori e, a certe condizioni, per i soci che la autorizzano. Il quarto è la tenuta del rapporto tra i soci: se uno solo dei due è disposto a versare, la diluizione dell’altro e le tensioni sul governo della società sono tutt’altro che teoriche. Va infine considerato il rischio di pagamenti selettivi: privilegiare alcuni fornitori a scapito di altri, con le somme apportate, può esporre a contestazioni di violazione della parità di trattamento e, in una procedura successiva, a revocatoria.

Le pronunce che la illuminano

Sul terreno della postergazione, la Cassazione ha precisato che nella verifica dei presupposti dell’art. 2467 c.c. conta la situazione al momento in cui il finanziamento è stato concesso, con squilibrio ancora persistente al tempo della richiesta di rimborso (Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18680), e che rientrano nell’ambito della norma anche le garanzie personali prestate dal socio a favore della società (Cass. civ., ord. n. 5582, depositata il 12 marzo 2026). Sono postergati, in funzione antielusiva, anche i finanziamenti erogati tramite un’altra società controllata dalla finanziatrice (Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18599). Le indicazioni delle pronunce si ritrovano nel blocco riepilogativo più avanti.

Profilo ideale di questa opzione: soci con risorse disponibili e volontà concorde di impiegarle, veicolo con un’attività sottostante redditizia e una tensione di cassa temporanea, creditori non ancora in fase esecutiva e assenza di garanzie bancarie che vincolino le decisioni dei soci.

Opzione 2 — Negoziare con i creditori: composizione negoziata e strumenti di regolazione della crisi

In cosa consiste

La seconda strada non chiede ai soci di ripianare il debito, ma di aprire con i creditori un tavolo strutturato, con l’ausilio di un terzo indipendente. Lo strumento cardine è la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII): l’imprenditore commerciale o agricolo, anche sotto soglia, può chiedere la nomina di un esperto indipendente quando versi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabili la crisi o l’insolvenza e il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. Il correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024) ha chiarito che l’accesso è possibile anche quando l’impresa è già in crisi o insolvente, purché il recupero sia ancora ragionevole. La composizione negoziata non è uno strumento di regolazione della crisi in senso tecnico: è un percorso stragiudiziale, riservato, che può sfociare in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo con effetti analoghi a quelli del piano attestato, oppure, se le trattative non bastano, in uno strumento di regolazione (accordo di ristrutturazione, concordato). Accanto ad essa resta il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), interamente stragiudiziale, sorretto dall’attestazione di un professionista indipendente.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello dello squilibrio già visibile ma ancora recuperabile: il progetto sottostante ha valore, il debito è troppo gravoso o mal distribuito nel tempo, i creditori non hanno ancora avviato una spirale esecutiva. Il secondo è quello dei creditori plurimi con interessi divergenti, banche, fornitori strategici, locatori, per i quali serve un interlocutore unico e un piano comune. Il terzo è quello delle azioni esecutive imminenti, dove il beneficio principale è la possibilità di chiedere misure protettive che congelano le iniziative individuali durante le trattative. Un quarto scenario, tutt’altro che marginale, è quello in cui i soci sono disponibili ad apportare nuova finanza soltanto se il debito pregresso viene ristrutturato: la negoziazione diventa allora il luogo in cui i due apporti si incontrano.

Come si esegue in sintesi

Il percorso si apre con la verifica di sostenibilità sulla piattaforma telematica nazionale e con la redazione di un piano di risanamento coerente. L’istanza di nomina dell’esperto viene presentata attraverso la piattaforma e l’esperto, iscritto nell’apposito elenco, viene designato da una commissione. Le misure protettive, se richieste, si domandano al tribunale competente: il giudice ne fissa la durata da un minimo di trenta a un massimo di centoventi giorni, con possibilità di proroga entro un limite complessivo che la disciplina fissa in duecentoquaranta giorni. Finché non vengano richieste misure protettive o autorizzazioni, le trattative restano riservate. Durante il percorso, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese rispetto ad atti incoerenti con il buon esito delle trattative, e ciò incide sulla posizione degli amministratori. La decisione di accedere spetta all’organo amministrativo, ma il ruolo dei soci è essenziale: da loro dipendono la credibilità del piano, l’eventuale nuova finanza, le rinunce e la composizione del board.

Il lato favorevole

A fronte di un impegno organizzativo maggiore rispetto alla ricapitalizzazione pura, la composizione negoziata offre riservatezza, un unico interlocutore per i creditori, la possibilità di paralizzare temporaneamente le esecuzioni e la conservazione della gestione in capo agli amministratori. Consente inoltre di legare l’intervento dei soci a una ristrutturazione del debito, evitando che l’apporto vada semplicemente a pagare per intero creditori che avrebbero accettato meno. Per gli amministratori, avviare per tempo uno degli strumenti previsti dall’ordinamento è anche il modo di adempiere il dovere di attivarsi senza indugio previsto dall’art. 2086 c.c. L’elemento distintivo di questa strada è che il tempo delle trattative è tutelato, non lasciato al caso.

Il rovescio della medaglia

Il percorso non garantisce alcun esito: richiede un piano credibile, il consenso di una parte significativa dei creditori e, sul piano pratico, un lavoro documentale rilevante. Le misure protettive possono non essere confermate o essere revocate quando appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio dei creditori o non funzionali al buon esito delle trattative. La richiesta di misure comporta pubblicità nel registro delle imprese, con i possibili riflessi reputazionali verso fornitori e clienti. L’accordo stragiudiziale vincola soltanto chi vi aderisce: un fornitore dissenziente, se non coperto da misure protettive, mantiene la facoltà di agire. E in caso di esito negativo, il tempo trascorso potrebbe rivelarsi un tempo in cui le perdite sono aumentate, con le conseguenze del caso sui doveri di conservazione del patrimonio.

Le pronunce che la illuminano

Il tema che più spesso porta la negoziazione davanti al giudice è la qualificazione dei finanziamenti dei soci erogati per sostenere la procedura. Con l’ordinanza 8 luglio 2025, n. 18591, la Cassazione ha confermato l’ammissione al passivo, in chirografo postergato, di un finanziamento di modesto importo destinato a sostenere una domanda di concordato, escludendo la prededuzione: la consecuzione fra procedure, necessaria per riconoscerla, presuppone che la prima sia stata almeno dichiarata ammissibile. Sul fronte gruppi e finanziamenti tra società collegate, l’ordinanza 31 luglio 2025, n. 22166, ha affermato la postergazione dei finanziamenti infragruppo tra società legate da direzione e coordinamento.

Profilo ideale di questa opzione: veicolo con un valore recuperabile ma con un debito da riordinare, soci disponibili a nuova finanza purché condizionata a una ristrutturazione, pluralità di creditori con interessi diversi e necessità di guadagnare tempo protetto rispetto a esecuzioni imminenti.

Opzione 3 — Chiudere in modo ordinato: scioglimento, liquidazione e, se necessario, liquidazione giudiziale

In cosa consiste

La terza strada prende atto che il progetto non è più sostenibile, o che i soci non intendono o non possono più sostenerlo, e governa l’uscita di scena del veicolo. Nella forma più lineare, la società si scioglie per deliberazione dell’assemblea (art. 2484, comma 1, n. 6, c.c.) oppure perché si verifica una causa di scioglimento, tra cui la riduzione del capitale sotto il minimo legale non reintegrato (n. 4). Vengono nominati i liquidatori (art. 2487 c.c.), che subentrano agli amministratori con le regole di successione dell’art. 2487-bis, realizzano l’attivo, soddisfano i creditori secondo l’ordine di legge, redigono il bilancio finale e ottengono la cancellazione. Quando l’attivo non basta a pagare tutti, e ricorre lo stato di insolvenza, la liquidazione volontaria trova il proprio sbocco naturale nell’apertura della liquidazione giudiziale, su domanda della stessa società, di uno o più creditori o del pubblico ministero: il curatore prende il posto dei liquidatori e si aprono i profili di revocatoria e di responsabilità che accompagnano ogni procedura concorsuale.

Quando ha senso

Un primo scenario è quello del progetto esaurito o privato del suo presupposto: l’autorizzazione revocata, il committente perduto, il contratto quadro risolto. Un secondo è quello del disaccordo insanabile tra i soci, in cui né la ricapitalizzazione né il piano di risanamento potrebbero essere deliberati, e la stessa struttura del patto lascia i soci in situazione di stallo. Un terzo scenario è quello dei creditori già in azione, in cui il valore realizzabile con una liquidazione ordinata e governata appare superiore a quello che deriverebbe da una serie di esecuzioni scoordinate. Un quarto è quello in cui la causa di scioglimento è già maturata e non è rimovibile in tempi utili: la scelta, in questi casi, non è tra chiudere e non chiudere, ma tra chiudere ora o chiudere dopo, con un livello di perdite diverso.

Come si esegue in sintesi

Il primo passaggio è l’accertamento formale della causa di scioglimento e l’adempimento degli obblighi pubblicitari, che gli amministratori devono svolgere senza indugio (art. 2485 c.c.). Segue la decisione dei soci sulla nomina dei liquidatori e sui criteri della liquidazione (art. 2487 c.c.), con la scelta delicata della persona che dovrà gestire l’operazione e dell’eventuale prosecuzione, entro limiti, dell’attività al fine di non disperdere il valore. Nella fase intermedia gli amministratori conservano il potere di gestire soltanto in funzione conservativa (art. 2486 c.c.): questo significa niente nuovi ordini che non siano funzionali a preservare l’integrità e il valore del patrimonio. Occorre poi un’interlocuzione con i finanziatori, quando i contratti di finanziamento o i pegni sulle quote richiedano consensi o comunicazioni, e con i fornitori, ai quali va data notizia ordinata dello stato di liquidazione. Se dall’esame emerge l’insolvenza, la valutazione si sposta sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, che segue le proprie regole di legittimazione e di competenza.

Un profilo spesso trascurato è la sorte dei contratti di finanziamento e dei pegni sulle quote. Lo scioglimento o la messa in liquidazione figurano frequentemente tra gli eventi di default o tra le cause di accelerazione, e i soci che abbiano dato in pegno le proprie quote, o prestato garanzie, devono valutare in anticipo gli effetti della delibera su quei rapporti. Analogo discorso vale per i contratti con i fornitori strategici, per i quali la comunicazione dello stato di liquidazione può innescare clausole risolutive o richieste di garanzie. Una liquidazione ordinata è tale soprattutto perché è stata preparata con questi interlocutori.

Il lato favorevole

A fronte del costo, non trascurabile, della fine del progetto, la liquidazione ordinata ha il pregio di arrestare l’erosione del patrimonio e di delimitare la responsabilità: chi sceglie di chiudere per tempo riduce l’area in cui gli amministratori possono essere chiamati a rispondere di atti non conservativi e chiarisce la posizione dei soci rispetto alle decisioni assunte. Consente una gestione ordinata della parità di trattamento dei creditori, evita l’accumulo di nuovi debiti e, quando l’attivo lo consente, può lasciare ai soci un residuo. Il vantaggio decisivo di questa strada è la certezza dei confini: da un certo momento in poi la società non assume più rischi nuovi.

Il rovescio della medaglia

Il prezzo principale è la perdita del valore d’impresa: l’avviamento, le relazioni commerciali, la continuità del progetto si dissolvono o si vendono in condizioni di maggiore debolezza. La reversibilità è limitata: la revoca dello stato di liquidazione è possibile, ma soltanto prima che sia iniziata la distribuzione dell’attivo (art. 2487-ter c.c.). Se la liquidazione volontaria sfocia in una liquidazione giudiziale, il curatore acquisisce poteri di indagine, di azione revocatoria e di responsabilità nei confronti degli amministratori e, ove ne ricorrano i presupposti, di soci e controllanti. Le garanzie personali rilasciate dai soci non si estinguono con la società e restano escutibili. Vanno considerati, infine, gli effetti sui contratti in corso, sui rapporti di lavoro e sulla reputazione delle società socie presso i rispettivi mercati.

Le pronunce che la illuminano

Nei giudizi sulla condotta di chi gestisce dopo la perdita del capitale la Cassazione ha delineato una doppia responsabilità: per il ritardo o l’omissione nell’accertare la causa di scioglimento e per gli atti gestori non conservativi compiuti dopo di essa (Cass. civ., Sez. I, ord. 17 aprile 2024, n. 10413). Sulla quantificazione del danno il criterio dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c. è considerato ordinario, con presunzione relativa (Cass. civ., Sez. I, ord. 26 febbraio 2024, n. 5057; ord. 28 febbraio 2024, n. 5252), mentre in altre ipotesi il danno può essere misurato sui debiti indebitamente assunti dopo il momento in cui la procedura andava richiesta (Cass. civ., Sez. I, sent. 18 luglio 2025, n. 20150).

Profilo ideale di questa opzione: progetto esaurito o non più finanziabile, soci non concordi sull’apporto di nuove risorse, causa di scioglimento già maturata, creditori in azione e un attivo che, realizzato con ordine, promette di soddisfare i creditori meglio di una serie di esecuzioni individuali.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su un’ipotesi comune, e non rappresentano casi reali. Ipotesi di partenza: veicolo s.r.l. con capitale sociale di 120.000 euro, partecipato al 50% dal socio A e al 50% dal socio B. Il bilancio 2025, approvato il 29 aprile 2026 senza alcuna ricapitalizzazione, espone un patrimonio netto negativo di 64.850 euro. I debiti scaduti verso i fornitori ammontano a 412.630 euro, di cui 87.300 dovuti a un unico fornitore (X); il debito verso la banca è di 158.470 euro; il totale dei debiti è dunque di 571.100 euro. L’attivo realizzabile in caso di liquidazione è stimato in 380.000 euro, dai quali vanno detratti costi di procedura per 62.000 euro, con un netto di 318.000 euro, pari a circa il 55,7% dei debiti.

Simulazione 1 — Sostenere la società (Opzione 1)

I soci decidono di riportare il patrimonio netto da −64.850 a +10.000 euro, cioè al minimo di legge, con un apporto di almeno 74.850 euro, pari a 37.425 euro per ciascuno. In aggiunta, erogano un finanziamento soci di 250.000 euro (125.000 euro a testa), che consente di pagare subito il 60% dei debiti verso i fornitori: 247.578 euro. Il residuo, 165.052 euro, viene dilazionato in dodici rate da 13.754,33 euro.

Fin qui la strada regge. Il rovescio della medaglia emerge se il piano non tiene. Ipotesi: il 12 febbraio 2027 la società rimborsa ai soci 60.000 euro del finanziamento (30.000 ciascuno); il 20 giugno 2027, poco più di quattro mesi dopo, viene aperta la liquidazione giudiziale. Dato che il finanziamento è stato erogato in un momento di eccessivo squilibrio, i 60.000 euro, restituiti nell’anno anteriore all’apertura, devono essere riversati alla massa, e il credito residuo di 190.000 euro resta postergato agli altri creditori. L’apporto a titolo di capitale (74.850 euro), invece, non è più ripetibile.

Simulazione 2 — Negoziare con i creditori (Opzione 2)

Con gli stessi dati, l’istanza di composizione negoziata viene presentata il 12 ottobre 2026 e il tribunale fissa misure protettive per novanta giorni dalla pubblicazione, con scadenza il 10 gennaio 2027. L’esperto verifica la fattibilità di una proposta che offra il 62% dei debiti (571.100 euro), pari a 354.082 euro, a fronte di un’alternativa liquidatoria del 55,7% (318.000 euro): i creditori, con la proposta, ricevono circa 36.082 euro in più. I soci apportano 140.000 euro (70.000 ciascuno) alla sottoscrizione dell’accordo, mentre i restanti 214.082 euro sono pagati in ventiquattro rate mensili da 8.920,08 euro.

Il punto critico riguarda il fornitore X: il suo credito di 87.300 euro rappresenta il 21,2% dei debiti verso i fornitori. Se non aderisce, e non è coperto da misure protettive, resta libero di agire in via esecutiva per l’intero importo: il piano, per reggere, deve prevedere questa eventualità (riserva di cassa, trattativa specifica, richiesta di estensione delle misure).

Simulazione 3 — Chiudere (Opzione 3) e il costo del tempo

La causa di scioglimento è emersa con l’approvazione del bilancio il 29 aprile 2026, con patrimonio netto di −64.850 euro. Scenario A: l’assemblea delibera lo scioglimento il 16 novembre 2026; alla data il patrimonio netto è di −108.240 euro, con una perdita incrementale di 43.390 euro. Scenario B: i soci rinviano; la liquidazione giudiziale è aperta il 20 giugno 2027 con patrimonio netto di −211.200 euro. Il differenziale dei netti patrimoniali, cioè il danno presunto in caso di responsabilità ex art. 2486, comma 3, c.c., risulta pari a 146.350 euro nello scenario B e a 43.390 euro nello scenario A, con una differenza di 102.960 euro. Si tratta di valori lordi, dai quali l’art. 2486 prevede la detrazione dei costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità.

Se nel frattempo il veicolo ha assunto nuovi debiti per 96.400 euro dopo il 29 aprile 2026, un’ulteriore misura del danno, secondo l’orientamento della Cassazione del 2025, potrebbe fondarsi proprio su quei debiti indebitamente assunti. Il confronto mostra che il tempo, nella chiusura, non è neutro: ogni mese di attività non conservativa aumenta la base su cui si calcola la responsabilità.

Il confronto in tabella

Le tre strade non si distinguono soltanto per l’esito finale, ma per la distribuzione dei rischi nel tempo: la ricapitalizzazione anticipa il costo e lascia aperta l’incertezza; la negoziazione distribuisce l’incertezza e protegge i tempi; la chiusura ordinata fissa il costo e pone un limite alle perdite. La tabella mette a confronto i cinque parametri che più incidono sulla scelta dei soci; i costi di giustizia previsti dalla legge variano in funzione del procedimento e vanno verificati caso per caso.

La lettura per righe mostra che nessuna strada domina le altre su tutti i parametri: la rapidità dell’Opzione 1 si paga con la minore protezione dalle esecuzioni, la tutela dei tempi dell’Opzione 2 con la maggiore complessità, la certezza dei confini dell’Opzione 3 con la minore reversibilità. Ne deriva che il confronto, per essere utile, non va condotto in astratto ma sui numeri della singola società, a partire dalla domanda su quale dei cinque parametri pesi di più per quei soci in quel momento.

ParametroOpzione 1 — SostenereOpzione 2 — NegoziareOpzione 3 — Chiudere
TempiRapidi: dipendono dalle decisioni dei soci e dalla disponibilità delle risorseMedi: la durata delle trattative e delle misure protettive è scandita dalla leggeDefiniti nella fase iniziale, più lunghi nel realizzo dell’attivo e nell’eventuale procedura
ComplessitàContenuta sul piano procedurale, elevata sul piano dei rapporti tra soci e della qualificazione degli apportiAlta: piano, esperto, tribunale per le misure, consenso dei creditoriMedia nella liquidazione volontaria, alta se sfocia in liquidazione giudiziale
Rischi in caso di esito negativoApporti perduti, finanziamenti postergati, restituzione dei rimborsi ricevuti nell’anno anteriore, responsabilità per prosecuzione non conservativaPerdita di tempo utile, aumento delle perdite, possibile apertura di procedura concorsualePerdita del valore d’impresa, azioni del curatore, escussione delle garanzie personali dei soci
Effetti sull’esecuzione dei fornitoriNessuna protezione automatica: dipende dagli accordi di dilazione o di standstillPossibile paralisi temporanea con misure protettive confermate dal giudiceNella liquidazione giudiziale, effetto di concorso; nella liquidazione volontaria, nessun blocco automatico
ReversibilitàAlta: le risorse non restituite restano investite, ma la strada può essere cambiataMedia: l’esito negoziale può convertirsi in altro strumento o in proceduraBassa: la revoca dello stato di liquidazione è possibile solo prima della distribuzione dell’attivo

I criteri per scegliere

Il ragionamento è necessariamente condizionale: se la situazione presenta certi elementi, generalmente si orienta verso una strada; se ne presenta altri, l’orientamento cambia. Cinque criteri meritano di essere pesati con attenzione.

Primo criterio: la natura della crisi, finanziaria o strutturale. Se le difficoltà derivano da un ritardo di incassi, da un evento circoscritto o da una tensione di cassa temporanea, la ricapitalizzazione o la negoziazione hanno un fondamento; se il modello di business non genera margini sufficienti a servire il debito, ogni apporto rischia di essere una perdita differita.

Secondo criterio: la disponibilità e la concordia dei soci ad apportare risorse. Un’opzione che richiede il consenso di entrambi i soci, come spesso accade in una joint venture paritetica, è tanto più fragile quanto più il patto lascia margini di deadlock; l’assenza di un apporto condiviso sposta il baricentro verso la negoziazione o la chiusura.

Terzo criterio: il grado di aggressione dei creditori. Con esecuzioni già avviate e un fornitore dominante, il beneficio di misure protettive può risultare determinante; in assenza di iniziative, la ricapitalizzazione con accordi di dilazione è spesso più leggera.

Quarto criterio: la posizione personale dei soci e degli amministratori designati. Garanzie prestate, finanziamenti già erogati (con i rischi di postergazione e restituzione), ruolo nella gestione e possibile qualificazione come esercenti direzione e coordinamento incidono sulla scelta più di quanto sembri.

Quinto criterio: il tempo trascorso dalla causa di scioglimento. Più tempo è passato dalla perdita del capitale, più il differenziale dei netti patrimoniali cresce e più stretto diventa il margine per una scelta che non generi contestazioni.

Sul piano delle competenze, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, è abilitato ad accompagnare tanto la fase negoziale quanto quella contenziosa. Nessuno dei cinque criteri, tuttavia, opera da solo: l’elemento dirimente è la loro combinazione nel caso concreto.

Una griglia di lettura d’insieme può aiutare, con la cautela dovuta a ogni schema: non si tratta di regole, ma di orientamenti. Se la crisi è di natura finanziaria, i soci sono concordi e non vi sono esecuzioni in corso, la prima strada, accompagnata da accordi di dilazione, tende ad essere la più lineare. Se la crisi resta finanziaria ma i creditori sono numerosi, le esecuzioni imminenti e i soci disposti a nuova finanza solo a condizioni di ristrutturazione, la seconda strada offre strumenti di protezione e di coordinamento che la prima non ha. Se la crisi è strutturale, il progetto non è più finanziabile e i soci non concordano, la terza strada è quella che meglio governa il rischio, a condizione che venga percorsa per tempo. Restano i casi intermedi, che sono i più frequenti: in essi non è raro procedere per sequenza, tentando la negoziazione e prevedendo fin dall’inizio un momento di verifica, oltre il quale, se le trattative non convergono, si passa alla chiusura entro i tempi in cui la legge consente ancora una gestione soltanto conservativa.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? Di regola sì, con limiti differenti a seconda del punto in cui ci si trova. Dalla ricapitalizzazione si può passare alla negoziazione o alla chiusura, con l’avvertenza che gli apporti già effettuati seguono le loro regole (postergazione, irripetibilità del capitale). La composizione negoziata può concludersi con un accordo, con uno strumento di regolazione o con l’archiviazione. La liquidazione volontaria, invece, è revocabile soltanto prima che inizi la distribuzione dell’attivo: è la strada che lascia meno margine di ripensamento.

E se scelgo quella sbagliata? «Sbagliata» può voler dire due cose: inadatta ai numeri o adottata troppo tardi. Nel primo caso, il costo è quello di risorse e tempo perduti; nel secondo, si aggiunge il rischio della responsabilità per gli atti compiuti dopo la causa di scioglimento. Per questo il criterio del tempo è spesso più rilevante della scelta specifica: una decisione ragionevole, documentata e presa per tempo tende a essere difendibile anche se poi non riesce.

I fornitori possono rivolgersi direttamente a noi soci? In linea di principio no: il credito è verso la società, e il socio di s.r.l. risponde entro i limiti del conferimento. Le eccezioni sono quelle già indicate: garanzie personali, responsabilità propria per atti dannosi decisi o autorizzati (art. 2476, comma 8, c.c.), direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.), condotte che rendano il socio amministratore di fatto o che ne facciano il reale contraente del rapporto. Se il veicolo non fosse una società di capitali ma di persone, il quadro cambierebbe radicalmente, perché la responsabilità dei soci sarebbe illimitata e solidale.

L’altro socio non vuole ricapitalizzare: possiamo procedere da soli? Dipende da statuto e patto. In una s.r.l. l’aumento di capitale è una decisione dei soci che richiede le maggioranze previste; in una joint venture al 50% e 50% richiede in genere il voto di entrambi. Nei casi in cui l’aumento sia deliberato, il socio che non partecipa subisce la diluizione, mentre il socio che sottoscrive da solo assume il rischio dell’intero apporto. Se l’accordo non si trova e la causa di scioglimento opera, la strada non è la stasi, ma la valutazione dell’alternativa negoziale o liquidatoria.

Devo far dimettere l’amministratore che ho designato? Le dimissioni non cancellano le responsabilità per il periodo precedente e, se lasciano la società senza un organo che possa adempiere ai doveri di legge, possono aggravare la situazione. Più che una questione di persone, è una questione di funzione: occorre che l’organo amministrativo disponga dei dati, degli assetti e del sostegno necessari per assumere le decisioni richieste dalla legge. Va anche verificata l’eventuale polizza D&O e i termini per la notifica dei sinistri, che in molte polizze sono stringenti.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati per l’opzione che ciascuno contribuisce a illuminare. I principi sono riformulati in parole proprie e non riproducono le massime.

Per chi valuta di sostenere la società (Opzione 1)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18680. Nella verifica dei presupposti della postergazione dell’art. 2467 c.c. rilevano le condizioni esistenti al momento in cui il finanziamento è stato concesso, con squilibrio che risulti ancora persistente quando ne viene chiesto il rimborso. Rilevanza: chi finanzia un veicolo già squilibrato sa fin dall’inizio che il credito nascerà subordinato.
  2. Cass. civ., ord. n. 5582, depositata il 12 marzo 2026. Nell’ambito dell’art. 2467 c.c. rientra anche la garanzia, reale o personale, prestata dal socio a favore della società, poiché la nozione di finanziamento non si limita ai contratti di credito; si guarda inoltre al momento in cui è chiesto il rimborso. Rilevanza: le fideiussioni dei soci a favore del veicolo non sfuggono alla logica di subordinazione.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18599. Per finalità antielusive sono postergati anche i finanziamenti discendenti dalla controllante alla controllata effettuati tramite un’altra società controllata dalla finanziatrice. Rilevanza: l’interposizione di una società intermedia non consente di sfuggire alla postergazione.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22166. La disciplina dei finanziamenti soci si estende, con le regole dell’art. 2497-quinquies c.c., ai finanziamenti tra società legate da direzione e coordinamento. Rilevanza: per i soci societari che apportano risorse al veicolo tramite una società del proprio gruppo.
  5. Trib. Genova, 17 febbraio 2025, n. 450. La postergazione produce un’inesigibilità legale e temporanea del credito: è un fatto impeditivo che la società deve allegare e provare. Rilevanza: riparte l’onere della prova nelle controversie sul rimborso.

Per chi valuta la strada negoziale (Opzione 2)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18591. Il finanziamento destinato a sostenere una domanda di concordato può essere ammesso al passivo soltanto in chirografo postergato, senza prededuzione, quando non sia provata la consecuzione; questa presuppone che la prima procedura sia stata almeno dichiarata ammissibile. Rilevanza: chi finanzia le trattative non può contare sulla prededuzione automatica.

Per chi valuta di chiudere, e per chi rinvia (Opzione 3 e temi trasversali)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 17 aprile 2024, n. 10413. In presenza di una causa di scioglimento, gli amministratori rispondono in modo distinto per il ritardo o l’omissione nell’accertarla e per gli atti compiuti in violazione del dovere di gestire soltanto in funzione conservativa. Rilevanza: due binari di responsabilità, entrambi attivati dal tempo.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2024, n. 8069. I criteri di liquidazione del danno dell’art. 2486, comma 3, c.c. sono di natura equitativa e si applicano anche ai giudizi in corso; chi agisce deve provare la causa di scioglimento e il compimento di atti negoziali, mentre spetta agli amministratori dimostrare la finalità liquidatoria o la necessità degli atti. Rilevanza: l’onere di giustificare gli atti compiuti dopo la perdita del capitale grava sugli amministratori.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 26 febbraio 2024, n. 5057. Il criterio del differenziale dei patrimoni netti è ormai il metodo ordinario di quantificazione del danno, con presunzione relativa superabile provando un danno diverso. Rilevanza: fissa il criterio di calcolo dell’esposizione.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 febbraio 2024, n. 5252. Il criterio dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c. si applica ai giudizi già pendenti perché non altera il riparto degli oneri probatori ma orienta la valutazione del danno. Rilevanza: la nuova regola opera anche per gestioni ormai risalenti.
  5. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 novembre 2024, n. 28320. La prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale e la percezione di compensi non deliberati sono violazioni di specifiche norme, non scelte gestionali insindacabili; la responsabilità richiede comunque la prova del pregiudizio e del nesso causale. Rilevanza: una linea di equilibrio tra rigore delle regole e onere di dimostrare il danno.
  6. Cass. civ., Sez. I, sent. 18 luglio 2025, n. 20150. Il danno può essere determinato in base ai debiti indebitamente assunti tra il momento in cui andava chiesta la procedura e quello in cui è stata aperta, indipendentemente dal criterio dei netti patrimoniali. Rilevanza: la misura del danno può ancorarsi ai debiti nuovi, non solo alla differenza tra patrimoni netti.
  7. Cass. civ., Sez. I, ord. 1 agosto 2025, n. 22169. La responsabilità dei soci di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. richiede una condotta commissiva, con effettiva influenza sull’attività gestoria, anche non formalizzata; l’intenzionalità non coincide con il dolo di danno; può riguardare anche il socio di minoranza, mentre la sola approvazione del bilancio o di altre delibere di competenza assembleare non basta, salvo che l’ingerenza determini gli amministratori agli atti esecutivi. Rilevanza: per i soci che, decidendo di attendere, autorizzano la prosecuzione dell’attività.
  8. Cass. civ., Sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19943. La presunzione dell’art. 2497-sexies c.c. sull’esercizio della direzione e coordinamento è relativa: accertato il controllo, incombe al controllante dimostrare l’assenza di direzione in concreto, ma la presunzione non esonera del tutto chi agisce dall’onere di provare i presupposti dell’azione. Rilevanza: per il socio di controllo, anche in joint venture non paritetiche.
  9. Trib. Firenze, 13 febbraio 2025, n. 513. Accertata la perdita del capitale, la stipula di nuovi finanziamenti o contratti è fonte di responsabilità ex art. 2486 c.c., ma il danno risarcibile corrisponde alle sole componenti effettivamente pregiudizievoli (penali, interessi ultralegali) e non al capitale dei debiti assunti. Rilevanza: un correttivo di merito che mostra come la quantificazione resti oggetto di dibattito.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella materia dei veicoli societari in crisi l’attività dello studio si traduce in interventi concreti, non in formule generiche. Ecco gli strumenti principali:

  1. Mappiamo i documenti che vincolano i soci: statuto, patto parasociale, contratti di finanziamento, garanzie, pegni sulle quote, per individuare obblighi di apporto, diritti di veto e vincoli alle scelte.
  2. Ricostruiamo la situazione patrimoniale insieme ai commercialisti, verificando se ricorrano le condizioni degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. e una causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484 c.c.
  3. Classifichiamo i debiti verso i fornitori per scadenza, titolo e azioni in corso, e misuriamo l’esposizione rispetto alla soglia dell’art. 49, comma 5, CCII.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel vostro caso specifico, ponendo a confronto ricapitalizzazione, negoziazione e chiusura sui numeri reali.
  5. Predisponiamo la documentazione per la composizione negoziata: istanza, piano di risanamento, proposte ai creditori, richiesta di misure protettive.
  6. Redigiamo delibere e contratti di finanziamento dei soci, con le clausole utili a governare la postergazione dell’art. 2467 c.c. e la qualificazione degli apporti.
  7. Analizziamo l’esposizione personale di soci e amministratori designati in relazione agli artt. 2476, 2486 e 2497 c.c., e costruiamo il processo decisionale in modo che sia documentato e difendibile.
  8. Prepariamo opposizioni a decreti ingiuntivi e difese nelle esecuzioni promosse dai fornitori, verificando notifiche, titoli e termini.
  9. Assistiamo nelle trattative con banche e fornitori su dilazioni, moratorie e standstill.
  10. Curiamo la fase di scioglimento e liquidazione, oppure difendiamo soci e amministratori nelle azioni di responsabilità, fino all’ultimo grado.

«L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.»

In questa materia pesa in modo particolare la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta che i soci compiono oggi, ricapitalizzare, negoziare o chiudere, potrebbe essere messa alla prova domani in un giudizio di opposizione, di responsabilità o di liquidazione giudiziale, e difenderla senza cambiare mani, con lo stesso difensore e la stessa linea, evita discontinuità tra la fase decisionale e quella contenziosa. A ciò si aggiunge lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, così che la lettura giuridica e quella contabile del veicolo non procedano su binari separati.

In chiusura: la scelta che spetta ai soci

Sostenere, negoziare o chiudere non sono alternative di valore diverso, ma risposte a situazioni diverse. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti. Ciò che accomuna le tre strade è il tempo: una decisione ragionevole, documentata e presa per tempo tende a reggere; una decisione rinviata, invece, accresce le perdite e la base su cui si misura la responsabilità.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia per ragioni che discendono dalle competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 attiene direttamente al confronto tra impresa e creditori, la funzione di avvocato cassazionista consente di seguire la scelta fino al giudizio di legittimità, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario si salda con la necessità di leggere insieme i contratti di finanziamento e i numeri del veicolo.

📩 Scriveteci oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida, e prima si mettono in fila i numeri, più ampio resta il ventaglio di scelte tra cui i soci possono decidere.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO