Revocatoria Fallimentare: Quanti Anni Ha Il Curatore Per Agire? Il Termine Dell’art. 170 Ccii

Il termine per promuovere l’azione revocatoria fallimentare è di tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e, in ogni caso, di cinque anni dal compimento dell’atto che il curatore intende colpire. La regola è contenuta nell’art. 170, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che ha ripreso senza modifiche sostanziali l’art. 69-bis della legge fallimentare. I due termini corrono in parallelo e opera quello che scade per primo.

Il tema riguarda chiunque abbia ricevuto pagamenti, garanzie o beni da un’impresa poi assoggettata a liquidazione giudiziale. Il calcolo di queste scadenze è la prima verifica da compiere quando arriva la citazione del curatore. Il rischio principale è restituire somme che la procedura non aveva più il potere di richiedere, perché la decadenza non è stata eccepita nell’atto giusto oppure perché il termine è stato calcolato da una data sbagliata, per esempio dalla domanda di concordato anziché dalla sentenza di apertura.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per ragioni che dipendono dalle competenze dell’Avvocato. La revocatoria fallimentare è un contenzioso in cui i principi sui termini e sulla prova sono fissati in larga parte dalla Corte di cassazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e può assicurare continuità di difesa fino all’ultimo grado di giudizio. Lo staff multidisciplinare da lui coordinato, operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, consente di analizzare i flussi e le rimesse bancarie che il curatore contesta. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) colloca infine lo Studio nel campo della crisi d’impresa, di cui la revocatoria è uno degli sviluppi giudiziali.

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Inquadramento normativo

Sul piano normativo, l’azione revocatoria fallimentare è lo strumento con cui il curatore ottiene che determinati atti compiuti dal debitore prima dell’apertura della procedura siano privi di effetto nei confronti dei creditori. Si tratta di un’azione concorsuale, esercitata nell’interesse della massa, che riporta nel patrimonio del debitore somme e beni usciti in un periodo di sospetto. La disciplina si trova oggi negli artt. 163-171 CCII, che hanno sostituito gli artt. 64-70 della legge fallimentare. La norma centrale è l’art. 166 CCII, dedicato agli atti a titolo oneroso, ai pagamenti e alle garanzie. Il termine “fallimentare” è rimasto nell’uso comune, anche se la procedura si chiama ormai liquidazione giudiziale.

La ratio è la tutela della parità di trattamento dei creditori (par condicio creditorum). Nel periodo che precede il dissesto l’imprenditore può favorire alcuni creditori a scapito di altri, oppure disperdere il patrimonio con cessioni a condizioni anomale. La legge reagisce a queste condotte con un meccanismo temporale: ciò che è avvenuto entro un certo intervallo prima dell’apertura della procedura è sottoposto a un controllo più severo. Tale intervallo è il cosiddetto periodo sospetto.

Va precisato che la legge fallimentare non è uscita dal panorama applicativo. Ai procedimenti il cui ricorso per l’apertura sia stato depositato prima del 15 luglio 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente, in forza delle norme transitorie del Codice (art. 390 CCII). Per questo la Corte di cassazione decide ancora, anche nel 2025 e nel 2026, controversie soggette all’art. 69-bis della legge fallimentare, i cui principi valgono in larga misura anche per l’art. 170 CCII. Il comma 2 di quest’ultimo, sulla consecuzione tra procedure, è stato inoltre aggiornato dai decreti correttivi: oggi fa riferimento alla domanda di accesso «a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi», e non più soltanto alla domanda di concordato.

Il Codice distingue tre famiglie di rimedi, che è utile tenere separate perché cambiano requisiti, onere della prova e natura dell’azione.

La prima famiglia è quella degli atti inefficaci di diritto. Gli atti a titolo gratuito (art. 163 CCII) e i pagamenti di crediti non ancora scaduti (art. 164 CCII) sono privi di effetto rispetto ai creditori se compiuti nel biennio anteriore, oppure dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale. L’azione del curatore ha in questi casi natura dichiarativa: accerta un’inefficacia che discende dalla legge.

La seconda famiglia è la revocatoria in senso stretto dell’art. 166 CCII, che ha natura costitutiva: l’atto diventa inefficace solo con la sentenza che accoglie la domanda. Il comma 1 elenca gli atti presunti pregiudizievoli, per i quali è il convenuto a dover provare di non conoscere lo stato di insolvenza; il comma 2 riguarda gli atti “normali”, per i quali la conoscenza dell’insolvenza (scientia decoctionis) deve essere provata dal curatore.

La terza famiglia è la revocatoria ordinaria, che il curatore può esercitare secondo le regole del codice civile (art. 165 CCII, già art. 66 l.fall.), con presupposti e termini in parte diversi.

Un esempio concreto chiarisce la differenza. Un imprenditore dona un immobile al figlio quindici mesi prima dell’apertura della procedura: l’atto è privo di effetto rispetto ai creditori ai sensi dell’art. 163 CCII e il curatore non deve provare né la frode né la conoscenza dell’insolvenza. Lo stesso imprenditore, quattro mesi prima dell’apertura, paga con bonifico una fattura scaduta a un fornitore: l’atto è colpibile solo ai sensi dell’art. 166, comma 2, CCII e il curatore deve dimostrare che il fornitore conosceva lo stato di insolvenza.

Occorre poi distinguere due nozioni che si confondono di frequente: il periodo sospetto guarda all’indietro, dall’apertura della procedura verso il passato, e serve a stabilire quali atti sono revocabili; il termine per agire guarda in avanti, dall’apertura verso il futuro, e stabilisce fino a quando il curatore può proporre la domanda. La risposta alla domanda del titolo riguarda il secondo profilo. Il primo, però, incide sul calcolo nei casi di consecuzione tra procedure, come si vedrà.

Requisiti e termini

La disciplina prevede che l’azione sia accolta al ricorrere di più condizioni, da verificare una per una.

Il primo requisito è che l’atto sia stato compiuto dal debitore poi assoggettato alla liquidazione giudiziale: pagamenti, cessioni, garanzie reali, vendite. Il secondo è la collocazione dell’atto nel periodo sospetto. L’art. 166 CCII fissa un anno all’indietro per gli atti a titolo oneroso squilibrati (prestazione del debitore che eccede di oltre un quarto quanto ricevuto), per i pagamenti di debiti scaduti eseguiti con mezzi anormali e per le garanzie su debiti preesistenti non scaduti. Fissa invece sei mesi per le garanzie concesse per debiti scaduti e per gli atti “normali” del comma 2, cioè i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e gli atti onerosi non anomali. Per gli atti gratuiti e per quelli tra coniugi, parti di unione civile o conviventi valgono i termini propri degli artt. 163, 164 e 169 CCII.

Il terzo requisito è soggettivo. Per gli atti del comma 1 dell’art. 166 la conoscenza dell’insolvenza è presunta e il convenuto deve fornire una prova contraria di tipo positivo, cioè dimostrare le circostanze che, secondo una persona di ordinaria prudenza, facevano apparire normale la situazione dell’impresa (Cass., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30252). Per gli atti del comma 2 la prova spetta al curatore, che può assolverla anche attraverso presunzioni semplici (Cass., Sez. I, 2 gennaio 2026, n. 101).

Il quarto requisito è l’assenza di cause di esenzione. L’art. 166, comma 3, CCII sottrae alla revocatoria, tra gli altri, i pagamenti di beni e servizi effettuati nei termini d’uso, le rimesse bancarie che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del correntista, gli atti compiuti in esecuzione di piani attestati, concordati e accordi di ristrutturazione, i corrispettivi di prestazioni di lavoro. Le esenzioni sono fatti impeditivi che il convenuto ha l’onere di allegare e provare.

Il quinto requisito è il pregiudizio per la massa dei creditori, che la giurisprudenza tende a ritenere presunto negli atti soggetti a revocatoria concorsuale.

Il termine più critico è quello triennale, che decorre dall’apertura della liquidazione giudiziale e ha natura di decadenza. La sua scadenza si computa dalla sentenza di apertura, intendendo in via prudenziale la data del suo deposito. In questo senso si è espressa la Cassazione, che ha escluso che il triennio possa decorrere da un momento anteriore, come la domanda di concordato preventivo: il diritto di agire nasce solo con l’apertura della procedura e con la nomina degli organi, e un termine non può iniziare a decorrere prima che il diritto sia esercitabile (Cass., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11224).

Il termine quinquennale decorre invece dal compimento dell’atto. L’art. 170, comma 1, CCII usa per esso l’espressione «si prescrivono», mentre l’art. 69-bis della legge fallimentare accomunava i due termini nella formula «non possono essere promosse». La differenza lessicale ha conseguenze pratiche: la prescrizione deve essere eccepita dalla parte, mentre per la decadenza in materia disponibile l’art. 2969 c.c. esclude il rilievo d’ufficio. In entrambi i casi, dunque, il convenuto non può contare su un rilievo autonomo del giudice.

Il rapporto tra i due termini è di alternatività: scade prima quello che maturerà per primo. Se l’atto è recente, prevale di norma il triennio dall’apertura. Se tra l’atto e l’apertura è trascorso molto tempo, per esempio perché il periodo sospetto è stato retrodatato dalla consecuzione con una procedura anteriore, può prevalere il quinquennio dall’atto.

Il triennio è un termine di decadenza e, per l’art. 2964 c.c., ad esso non si applicano le norme sull’interruzione della prescrizione né, salvo diversa previsione, quelle sulla sospensione. Ne segue che l’invio di una lettera di messa in mora o la trattativa tra le parti non prolungano il termine. La decadenza è impedita solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge (art. 2966 c.c.), cioè dalla proposizione dell’azione. Quanto alla sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° al 31 agosto, la prudenza professionale consiglia di non fare affidamento su proroghe e di calcolare le scadenze come se non operasse.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
3 anni per promuovere l’azioneDall’apertura della liquidazione giudiziale (sentenza)Decadenza (art. 170, co. 1, CCII)Il curatore non può più proporre l’azione; il convenuto deve eccepire la decadenza
5 anniDal compimento dell’attoPrescrizione, secondo la lettera dell’art. 170, co. 1, CCIIL’azione non è più proponibile; l’eccezione va sollevata dalla parte
1 anno (atti dell’art. 166, co. 1, lett. a-c)A ritroso dall’apertura, o dalla pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione se seguita dall’aperturaElemento della fattispecieL’atto anteriore al periodo non è revocabile ex art. 166
6 mesi (art. 166, co. 1, lett. d, e co. 2)Come sopraElemento della fattispecieL’atto anteriore al periodo non è revocabile ex art. 166
2 anni (artt. 163, 164, 169)A ritroso dall’apertura o dal deposito della domandaElemento della fattispecieL’atto anteriore al biennio non è colpito da inefficacia
Costituzione del convenutoAlmeno 70 giorni prima dell’udienza indicata in citazione (art. 166 c.p.c.)Termine processualeDecadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio (art. 167 c.p.c.)

Come si computa il termine

Il calcolo dei termini ad anni segue il calendario comune. In applicazione dell’art. 2963 c.c., generalmente ritenuto applicabile anche ai termini di decadenza, non si computa il giorno iniziale e il termine scade nel giorno corrispondente dell’anno finale: una sentenza di apertura depositata il 14 maggio 2024 produce un triennio che scade il 14 maggio 2027. Se l’ultimo giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo, ma sul piano prudenziale la scadenza va sempre presidiata come se la proroga non operasse.

Il calcolo si compie separatamente per ciascun atto contestato, perché il quinquennio decorre da date diverse. Quando la contestazione riguarda una serie di operazioni, per esempio una sequenza di bonifici a un fornitore, ogni pagamento ha il proprio quinquennio e una propria collocazione rispetto al periodo sospetto. In termini operativi conviene predisporre una tabella con cinque colonne: data di apertura, data dell’atto, periodo sospetto applicabile, scadenza triennale, scadenza quinquennale. Sono da evitare due errori di metodo: fissare il triennio su una data diversa dalla sentenza di apertura, come la nomina del curatore o la lettera con cui questi ha chiesto documenti; e calcolare il periodo sospetto dalla data dell’atto anziché a ritroso dall’apertura, o dalla pubblicazione della domanda di accesso nei casi di consecuzione.

Procedura passo-passo

In termini operativi, la vicenda dell’azione revocatoria segue una sequenza che conviene ricostruire dal punto di vista di chi riceve l’atto, indicando chi agisce, davanti a quale organo, con quale atto e entro quando.

  1. Apertura della liquidazione giudiziale. Il tribunale dichiara l’apertura con sentenza e nomina il curatore. Da questa data decorre il triennio. Il convenuto deve conoscere fin dall’inizio la data di deposito della sentenza, perché è il riferimento per ogni calcolo successivo.
  2. Individuazione degli atti. Il curatore ricostruisce l’attività dell’impresa nel periodo sospetto, esaminando le scritture contabili, gli estratti conto, le fatture e i registri pubblici. È in questa fase che possono arrivare richieste di documenti o lettere stragiudiziali: esse non sospendono né interrompono la decadenza.
  3. Verifica del calendario da parte del curatore. Il curatore deve stabilire il periodo sospetto e, in caso di precedente domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, verificare la data della sua pubblicazione nel registro delle imprese (art. 170, comma 2, CCII).
  4. Proposizione dell’azione. L’azione è proposta con atto di citazione dinanzi al tribunale che ha aperto la procedura, secondo le regole di competenza che attraggono le azioni derivanti dalla liquidazione giudiziale. L’atto deve indicare l’atto revocando, il fondamento normativo (art. 163, 164, 166 o 169 CCII), i fatti sulla base dei quali si sostiene la conoscenza dell’insolvenza e le conclusioni. Ai fini della decadenza rileva il momento in cui l’azione è “promossa” e non quello in cui il convenuto ne viene a conoscenza.
  5. Notificazione. L’atto è notificato al convenuto rispettando il termine a comparire di 120 giorni liberi previsto dall’art. 163-bis c.p.c. per i convenuti residenti in Italia. Quando la citazione è consegnata all’ufficiale giudiziario a ridosso della scadenza triennale e notificata dopo, si pone il problema di stabilire il momento rilevante. Una decisione di merito ha ritenuto sufficiente, per impedire la decadenza, che l’attore avesse compiuto tutto quanto era in suo potere per iniziare il giudizio, e dunque la consegna all’ufficiale giudiziario entro il triennio (Trib. Napoli, 27 marzo 2014). Poiché si tratta di un orientamento di merito, il convenuto verifica sempre le date di consegna e di notifica risultanti dalla relata.
  6. Costituzione del convenuto. Il convenuto si costituisce almeno 70 giorni prima dell’udienza indicata in citazione (art. 166 c.p.c.), depositando la comparsa di risposta. Nella comparsa vanno proposte le eccezioni che il giudice non può rilevare d’ufficio: la decadenza triennale, la prescrizione quinquennale, le ipotesi di esenzione dell’art. 166, comma 3, CCII, l’inscientia decoctionis e le altre difese di merito. Le decadenze dell’art. 167 c.p.c. rendono questo momento non recuperabile.
  7. Istruttoria. Nelle cause di revocatoria l’istruttoria è per lo più documentale e contabile. È frequente la consulenza tecnica d’ufficio sui rapporti bancari, per stabilire se le rimesse abbiano ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione. La prova della conoscenza dell’insolvenza si sviluppa attraverso presunzioni: protesti, decreti ingiuntivi, procedure esecutive, ritardi sistematici, piani di rientro.
  8. Sentenza. Se accoglie la domanda, il giudice dichiara l’inefficacia dell’atto. Il convenuto deve restituire quanto ricevuto e ha diritto di essere ammesso al passivo per il credito corrispondente a quanto restituito (art. 171 CCII, già art. 70 l.fall.).
  9. Impugnazioni. La sentenza è soggetta ai rimedi ordinari: appello entro trenta giorni dalla notificazione, ricorso per cassazione entro sessanta giorni, con i termini lunghi di sei mesi dalla pubblicazione in mancanza di notifica.

I punti in cui si sbaglia più spesso sono cinque. Il primo è calcolare il triennio dalla domanda di concordato, con l’errore che la Cassazione ha corretto nel 2025. Il secondo è dimenticare il quinquennio dall’atto e affidarsi al solo triennio. Il terzo è non eccepire la decadenza nella comparsa di risposta, dando per scontato che il giudice la rilevi. Il quarto è non verificare la data di pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese, decisiva per stabilire il periodo sospetto. Il quinto è ritenere che una trattativa con il curatore, o una richiesta di rateizzazione, allunghi i termini.

Avvertenza decisiva: la decadenza triennale e la prescrizione quinquennale non sono rilevabili d’ufficio; se non sono eccepite nella comparsa di risposta tempestiva, il convenuto rischia di perderle definitivamente.

Documenti da raccogliere subito

La difesa sui termini e sul merito si costruisce sui documenti. Chi riceve l’atto di citazione, o una lettera del curatore che preannuncia l’azione, raccoglie senza indugio la sentenza di apertura con la data di deposito, la citazione con la relata di notifica e l’indicazione della data di consegna all’ufficiale giudiziario, una visura storica del registro delle imprese del debitore per verificare se siano state pubblicate domande di accesso a strumenti di regolazione della crisi, gli estratti conto dei rapporti bancari interessati e le fatture o i contratti a cui i pagamenti si riferiscono.

Vanno conservati anche gli elementi che dimostrano la normalità del rapporto: la corrispondenza commerciale, gli ordini, la prassi dei pagamenti tra le parti prima del periodo sospetto, le condizioni contrattuali sui tempi di pagamento. Servono per sostenere l’esenzione dei pagamenti nei termini d’uso e per contrastare le presunzioni di conoscenza dell’insolvenza. Se esistono piani di rientro, accordi transattivi o dilazioni, occorre conservarne il testo e la corrispondenza, perché la giurisprudenza di legittimità li considera sotto il profilo probatorio (Cass., Sez. I, 2 gennaio 2026, n. 101).

Verifiche sul campo

Le due simulazioni che seguono sono esempi di calcolo con dati ipotetici, costruiti a scopo dimostrativo. Non riguardano casi reali.

Esempio di calcolo n. 1: prevale il triennio dall’apertura.

Ipotesi: la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è depositata il 14 maggio 2024; non vi è alcuna precedente domanda di accesso a strumenti di regolazione. Il 23 gennaio 2024 la società ha pagato con bonifico 47.318,60 euro a un fornitore, per una fattura scaduta il 30 settembre 2023.

Qualificazione: si tratta di un pagamento di debito scaduto, con mezzo normale, rientrante nell’art. 166, comma 2, CCII. Il periodo sospetto è di sei mesi a ritroso dal 14 maggio 2024, cioè dal 14 novembre 2023. Il pagamento del 23 gennaio 2024 vi rientra, e il curatore dovrà provare la conoscenza dell’insolvenza da parte del fornitore.

Calcolo dei termini: il termine triennale scade il 14 maggio 2027 (un venerdì); il termine quinquennale dall’atto scade il 23 gennaio 2029. Prevale il primo: la citazione deve essere promossa entro il 14 maggio 2027.

Variante: la citazione è consegnata all’ufficiale giudiziario il 12 maggio 2027 e notificata il 19 maggio 2027. Sul piano formale la notifica è successiva alla scadenza. Secondo l’orientamento di merito richiamato nella procedura, contano gli atti compiuti dal notificante entro il termine, quindi l’azione potrebbe considerarsi tempestiva; il convenuto, però, non deve rinunciare a eccepire la decadenza e a contestare la data di consegna risultante dalla relata.

Esempio di calcolo n. 2: prevale il quinquennio dall’atto per effetto della consecuzione.

Ipotesi: una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi è pubblicata nel registro delle imprese il 16 novembre 2022. La procedura non ha esito favorevole e la liquidazione giudiziale è aperta con sentenza depositata il 15 gennaio 2024. Il 9 dicembre 2021 la società aveva estinto un debito scaduto di 128.740,15 euro mediante cessione di crediti anziché con denaro.

Qualificazione: il pagamento con mezzo anormale rientra nell’art. 166, comma 1, lett. b), con periodo sospetto di un anno. Per effetto dell’art. 170, comma 2, CCII, l’anno si computa a ritroso dalla pubblicazione della domanda, cioè dal 16 novembre 2021 al 16 novembre 2022. L’atto del 9 dicembre 2021 è dentro il periodo per ventitré giorni.

Calcolo dei termini: il triennio dall’apertura scade il 15 gennaio 2027. Il quinquennio dall’atto scade il 9 dicembre 2026. Prevale il secondo, con un anticipo di circa cinque settimane. La curatela che ragionasse soltanto sul triennio proporrebbe l’azione fuori termine.

L’esempio mostra la funzione del quinquennio: evitare che la retrodatazione del periodo sospetto, sommata al triennio dall’apertura, estenda troppo l’arco temporale nel quale un atto può essere aggredito. Per il convenuto significa che la difesa sui termini richiede sempre due calcoli, non uno.

Casi particolari

La regola generale dei tre e cinque anni ha eccezioni e zone di incertezza, che è opportuno conoscere prima di dare per scontato un calcolo.

Consecuzione con procedure anteriori alle riforme. Il secondo comma dell’art. 69-bis l.fall. è stato introdotto dal D.L. 83/2012. Quando la domanda di concordato precede quella data, la Cassazione ha escluso che il periodo sospetto si calcoli dalla pubblicazione nel registro delle imprese: si parte dalla presentazione della domanda (Cass., Sez. I, 8 maggio 2025, n. 12148). In una diversa fattispecie di consecuzione, con concordato avviato prima dell’entrata in vigore dell’art. 69-bis, omologato e poi revocato, la massima ufficiale della Cass., Sez. I, 3 maggio 2025, n. 11647, riporta l’inapplicabilità dei termini di decadenza del primo comma. Sono casi di rilievo prevalentemente transitorio, ma continuano a comparire nelle procedure più datate.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Per il commissario straordinario la Cassazione ha adottato un regime distinto. L’azione ex art. 67, comma 2, l.fall., pur richiamata dall’art. 49 del D.Lgs. 270/1999, è promuovibile dopo l’autorizzazione del programma di cessione dei complessi aziendali. Di conseguenza il termine triennale di decadenza dell’art. 69-bis non si applica, nemmeno in via analogica, e opera la prescrizione quinquennale dell’art. 2903 c.c. con decorrenza dall’approvazione del programma (Cass., Sez. I, 17 marzo 2025, n. 7056; Cass., Sez. I, 30 marzo 2025, n. 8384). La sentenza n. 11224/2025 riguarda invece un’amministrazione straordinaria in cui il triennio è stato fatto decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Le pronunce sull’amministrazione straordinaria vanno perciò lette caso per caso e non trasferite automaticamente alla liquidazione giudiziale.

Revocatoria ordinaria esercitata dal curatore. Il curatore può agire anche con la revocatoria ordinaria del codice civile (art. 165 CCII, già art. 66 l.fall.). Sul termine, la giurisprudenza non ha sempre parlato con una sola voce. Una pronuncia del 2019 ha escluso l’applicazione del termine triennale a questa azione, assoggettata alla sola prescrizione quinquennale dell’art. 2903 c.c. (Cass., Sez. I, 13 febbraio 2019, n. 4244). Un’ordinanza del 2026 (Cass., Sez. I, n. 5858/2026, come riportata dalle rassegne) ha affrontato la decorrenza della prescrizione quinquennale, individuandola nella trascrizione dell’atto immobiliare e non nella stipula; nella motivazione dà per rispettato anche il termine triennale, richiamando le Sezioni Unite n. 10233/2017. In presenza di letture non uniformi, il convenuto eccepisce comunque ogni decadenza e prescrizione astrattamente applicabile, e verifica sul testo del provvedimento quale orientamento sia stato applicato.

Atti inefficaci di diritto. Per gli atti a titolo gratuito e per i pagamenti anticipati la legge prevede l’inefficacia senza bisogno di sentenza costitutiva. Secondo una ricostruzione dottrinale, l’azione del curatore ha natura dichiarativa ma resta soggetta ai limiti dell’art. 170, comma 1, CCII. Anche in questo caso il convenuto non ha ragione di attendere: il termine di costituzione e le eccezioni seguono le regole ordinarie.

Qualificazione dell’atto e durata del periodo sospetto. La qualificazione giuridica dell’atto incide sul calendario, perché sposta il periodo sospetto da sei mesi a un anno. Il pagamento eseguito da un terzo su delegazione del debitore, per esempio, è stato ricondotto dalla Cassazione ai mezzi anormali di pagamento, con la conseguenza che si applica l’ipotesi dell’anno con presunzione di conoscenza dell’insolvenza (Cass., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30252). L’emissione di una nota di credito priva di causa giustificativa è stata trattata, salva prova contraria, come atto a titolo gratuito (Cass., Sez. I, 6 giugno 2026, n. 18225), con i termini propri degli atti gratuiti. La difesa sui termini presuppone perciò una lettura attenta della causa dell’atto: lo stesso movimento, qualificato in modo diverso, può ricadere o non ricadere nel periodo sospetto.

“Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista: la strategia sui termini impostata in primo grado può essere sostenuta, con la stessa linea difensiva, fino alla Corte di cassazione.”

Domande frequenti

Quanti anni ha il curatore per fare la revocatoria fallimentare?

La legge fissa due termini che corrono insieme. Il curatore non può promuovere l’azione dopo tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale, e in ogni caso l’azione si prescrive dopo cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170, comma 1, CCII). Vale il termine che scade per primo. Per procedure con ricorso depositato prima del 15 luglio 2022 la fonte è l’art. 69-bis della legge fallimentare, con lo stesso schema di tre e cinque anni.

Il termine di tre anni parte dalla domanda di concordato o dalla sentenza di liquidazione?

Parte dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (già dichiarazione di fallimento). La Cassazione ha chiarito che la domanda di concordato anticipa soltanto il calcolo a ritroso del periodo sospetto, non il termine per agire, perché un termine non può decorrere prima che l’azione sia esercitabile (Cass., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11224). La data da usare è quindi quella di apertura della procedura.

Una lettera di messa in mora o una trattativa con il curatore allunga il termine?

No. Il triennio è un termine di decadenza e per l’art. 2964 c.c. non si applicano né l’interruzione né, salvo diversa previsione, la sospensione della prescrizione. La decadenza è impedita solo dalla proposizione dell’azione (art. 2966 c.c.). Una richiesta di documenti, un piano di rientro proposto al convenuto o un incontro non spostano la data di scadenza, che il curatore e il convenuto devono calcolare in modo indipendente.

Ho ricevuto la citazione dopo tre anni dal fallimento: il giudice la respinge da solo?

Non è prudente presumerlo. La decadenza in materia disponibile non è rilevabile d’ufficio (art. 2969 c.c.), e la prescrizione deve essere eccepita dalla parte. Il convenuto la solleva nella comparsa di risposta tempestiva, almeno 70 giorni prima dell’udienza, e verifica la data di consegna all’ufficiale giudiziario risultante dalla relata: una decisione di merito ha considerato tempestiva l’azione quando l’attore aveva compiuto tutto quanto era in suo potere entro il termine.

Cosa succede se il termine scade di sabato o di domenica?

Secondo l’art. 2963, quarto comma, c.c., quando il termine scade in un giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo. La regola è ritenuta applicabile anche ai termini di decadenza. In pratica, il calcolo della scadenza va sempre verificato sul calendario, e conviene ragionare in modo prudenziale come se la proroga non operasse, soprattutto quando il termine cade a ridosso di festività o dell’agosto.

Se la liquidazione giudiziale segue un concordato di due anni prima, il termine si accorcia?

Può accorciarsi in termini pratici. Il periodo sospetto si retrodata alla pubblicazione della domanda di accesso (art. 170, comma 2, CCII), quindi gli atti revocabili sono più antichi rispetto all’apertura. Il quinquennio dall’atto, invece, non si sposta: per un atto compiuto molto prima dell’apertura può scadere prima del triennio. Nell’esempio n. 2 il quinquennio scadeva cinque settimane prima del triennio.

Il quadro giurisprudenziale

Il quadro che segue raccoglie le pronunce verificate, con estremi, principio riformulato e rilevanza per il tema dei termini e della difesa del convenuto. Le pronunce sono ordinate per rilevanza rispetto alla domanda del titolo, non in ordine cronologico.

  1. Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11224. Il triennio per agire decorre dalla dichiarazione di insolvenza o di fallimento; il richiamo alla consecuzione con una precedente domanda di concordato serve solo a calcolare a ritroso il periodo sospetto. La stessa pronuncia nega l’esenzione dei pagamenti “nei termini d’uso” quando i versamenti sono tardivi, parziali o eseguiti da un terzo. Rilevanza: è la decisione più utile per fissare il dies a quo e per contestare calcoli che partono dalla domanda di concordato.
  2. Cass. civ., Sez. I, 3 maggio 2025, n. 11647. In un caso di fallimento dichiarato dopo l’entrata in vigore dell’art. 69-bis, ma in consecuzione con un concordato iniziato prima, la massima riportata esclude l’applicazione dei termini di decadenza del primo comma. Rilevanza: segnala che la disciplina intertemporale può modificare l’esito del calcolo nelle procedure più datate.
  3. Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2025, n. 12148. Se la domanda di concordato è anteriore al D.L. 83/2012, il periodo sospetto si conta a ritroso dalla presentazione della domanda, non dalla sua pubblicazione. Rilevanza: incide sull’individuazione degli atti revocabili e, di riflesso, sul calendario difensivo.
  4. Cass. civ., Sez. I, 17 marzo 2025, n. 7056. Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese l’azione del commissario è esperibile dopo l’autorizzazione del programma di cessione; il triennio dell’art. 69-bis non si applica e opera la prescrizione quinquennale decorrente da quel momento. Rilevanza: mostra i limiti dell’estensione automatica del triennio ai regimi speciali.
  5. Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2025, n. 8384. Conferma, sempre per l’amministrazione straordinaria, che l’art. 69-bis, comma 1, non si applica nemmeno in via analogica e che la prescrizione dell’azione decorre dall’approvazione del programma di cessione. Rilevanza: rafforza la distinzione tra liquidazione giudiziale e amministrazione straordinaria.
  6. Cass. civ., Sez. I, 13 febbraio 2019, n. 4244. Ha escluso che la revocatoria ordinaria promossa dal curatore ai sensi dell’art. 66 l.fall. sia soggetta al termine triennale, applicando la sola prescrizione quinquennale dell’art. 2903 c.c. Rilevanza: è il riferimento del primo orientamento nel dibattito sulla revocatoria ordinaria; va confrontato con le decisioni successive.
  7. Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30252. Per vincere la presunzione di conoscenza dell’insolvenza nell’ipotesi dell’art. 67, comma 1, l.fall., il convenuto deve fornire una prova contraria positiva, non la sola assenza di indizi. Il pagamento eseguito da un terzo su delegazione è stato qualificato mezzo anormale. Rilevanza: definisce l’onere della prova sul piano soggettivo, oltre la questione dei termini.
  8. Cass. civ., Sez. I, 2 gennaio 2026, n. 101. La conoscenza dell’insolvenza può essere provata anche per presunzioni, con apprezzamento del giudice di merito; se i pagamenti sono pianificati nel tempo, la consapevolezza iniziale può riflettersi sui pagamenti successivi, salvo circostanze idonee a escluderla. Rilevanza: utile per valutare l’effetto di piani di rientro sulla prova della scientia.
  9. Cass. civ., 25 febbraio 2026, n. 4231. Nella revocatoria contro una banca, la convinzione dell’istituto che la difficoltà potesse essere superata non esclude di per sé la conoscenza dell’insolvenza. Rilevanza: riguarda i convenuti che sono intermediari finanziari e il peso delle valutazioni interne sulla crisi.
  10. Cass. civ., 15 marzo 2026, n. 5847. La non consistenza e la non durevolezza delle rimesse sul conto costituiscono fattispecie impeditiva della revocabilità dei pagamenti solutori eseguiti nel periodo sospetto. Rilevanza: punto centrale nell’analisi contabile dei conti correnti.
  11. Cass. civ., 8 gennaio 2026, n. 412. Nella revocatoria ordinaria del curatore, l’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo si valuta con riferimento al momento in cui il credito è sorto. Rilevanza: riguarda la revocatoria ordinaria, alternativa a quella concorsuale quando questa non è più esperibile.
  12. Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2026, n. 18225. L’emissione di una nota di credito priva di giustificazione causale è considerata, salva prova contraria, atto a titolo gratuito revocabile. Rilevanza: mostra che anche atti non patrimoniali in senso stretto possono ricadere nell’inefficacia degli atti gratuiti.
  13. Trib. Napoli, 27 marzo 2014. Sentenza di merito, risalente, secondo cui i termini dell’art. 69-bis sono di decadenza, non rilevabile d’ufficio, e l’atto sufficiente a impedirla è il compimento di quanto spetta all’attore per iniziare il giudizio. Rilevanza: fonda l’attenzione alla relata e alla data di consegna all’ufficiale giudiziario, ma non ha l’autorità di una pronuncia di legittimità.

Cosa può fare lo Studio Monardo

In un giudizio di revocatoria fallimentare lo Studio interviene sul calendario, sulle prove e sulla difesa in giudizio. Le attività che seguono descrivono ciò che lo Studio fa concretamente, nei limiti di un impegno di mezzi e non di risultato.

  1. Verifichiamo la data di apertura della liquidazione giudiziale e il deposito della sentenza, ricostruendo il calendario del triennio e del quinquennio con il calcolo separato per ogni atto contestato.
  2. Controlliamo la data di pubblicazione nel registro delle imprese di eventuali domande di accesso a strumenti di regolazione della crisi, per stabilire se il periodo sospetto è retrodatato ai sensi dell’art. 170, comma 2, CCII.
  3. Esaminiamo la relata di notifica e le date di consegna all’ufficiale giudiziario, per accertare la tempestività dell’azione rispetto ai termini di decadenza.
  4. Predisponiamo la comparsa di risposta con le eccezioni di decadenza, prescrizione, esenzione e inscientia decoctionis nei termini dell’art. 166 c.p.c., evitando le preclusioni dell’art. 167 c.p.c.
  5. Ricostruiamo con i commercialisti dello staff i flussi bancari e le rimesse contestate, distinguendo pagamenti solutori e ripristinatori, per sostenere l’esenzione dell’art. 166, comma 3, CCII.
  6. Analizziamo le presunzioni di conoscenza dell’insolvenza addotte dal curatore (protesti, decreti ingiuntivi, ritardi, piani di rientro) e le confrontiamo con le circostanze che rendevano normale l’andamento dei rapporti.
  7. Redigiamo le memorie istruttorie e le richieste di consulenza tecnica, formulando i quesiti sui rapporti bancari e sui calcoli.
  8. Valutiamo le esigenze di chiamata in causa di terzi e le conseguenze restitutorie della sentenza, compresa l’ammissione al passivo per il credito rivissuto (art. 171 CCII).
  9. Impugniamo la sentenza in appello e, quando ne ricorrono i presupposti, con ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva.

“L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.”

Nella revocatoria fallimentare pesa in modo particolare la qualifica di cassazionista: i principi sul dies a quo del triennio, sulla consecuzione e sull’onere della prova provengono in larga parte dalla giurisprudenza di legittimità, e chi imposta la difesa sui termini in primo grado conosce fin dall’inizio le questioni che potranno essere sottoposte alla Suprema Corte. La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, evita che le eccezioni sui termini vengano formulate in modo incompleto e rese non più proponibili.

Il lavoro si svolge in staff multidisciplinare, con avvocati e commercialisti che esaminano insieme lo stesso fascicolo: gli avvocati curano la difesa processuale e l’inquadramento giuridico, i commercialisti ricostruiscono i movimenti bancari, verificano gli importi e i saldi e supportano la prova contabile.

Chiusura

In sintesi operativa, il curatore ha tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e cinque dal compimento dell’atto per promuovere la revocatoria fallimentare, e prevale la scadenza che matura per prima. Il triennio decorre dalla sentenza di apertura e non dalla domanda di concordato; il quinquennio può prevalere quando il periodo sospetto è retrodatato dalla consecuzione. Né la decadenza né la prescrizione sono rilevabili d’ufficio: vanno eccepite nella comparsa di risposta tempestiva, dopo aver verificato la relata e le date di pubblicazione nel registro delle imprese.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché la difesa nella revocatoria richiede un difensore che possa seguire la controversia fino alla Cassazione, dove si formano i principi sui termini, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista. La lettura dei flussi bancari e delle rimesse si avvale dello staff multidisciplinare coordinato dall’Avvocato in diritto bancario e tributario, mentre la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 attesta la competenza dello Studio nella crisi d’impresa in cui la revocatoria si inserisce.

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