Mi hanno pignorato il conto corrente per i debiti di un’attività che ho chiuso anni fa: conviene oppormi, pagare per liberare il conto oppure chiudere i conti con tutti i creditori in un’unica procedura? È la domanda che arriva, quasi sempre con la stessa inquietudine, da chi ha cancellato la propria ditta individuale, da chi era socio di una snc o di una sas ormai estinta, da chi deteneva quote di una srl sciolta e liquidata e credeva che con la chiusura della partita IVA si fosse chiuso anche il capitolo dei debiti. La banca comunica il blocco delle somme, a volte il giorno stesso in cui è stato accreditato lo stipendio o la pensione, e il bivio si presenta tutto insieme.
Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa difesa che per un ex socio di snc è decisiva può essere del tutto inutile per un ex titolare di ditta individuale, e viceversa. Le strade realmente percorribili sono tre: contestare il pignoramento davanti al giudice dell’esecuzione, convertirlo pagando quanto dovuto per liberare il conto, oppure aprire una procedura di sovraindebitamento che blocchi tutte le azioni individuali e conduca all’esdebitazione. Ognuna ha un profilo ideale, un costo in termini di tempo e un rovescio della medaglia.
Il tema tocca tre competenze insieme, ed è per questo che lo Studio Monardo lo tratta come materia propria. Le opposizioni all’esecuzione sono contenzioso che può arrivare fino all’ultimo grado, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista: la linea difensiva impostata davanti al giudice dell’esecuzione può essere sostenuta, dallo stesso difensore, fino in Cassazione. La terza strada, la liquidazione controllata con esdebitazione, è il cuore del sovraindebitamento, e l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Il conto corrente, infine, coinvolge una banca come terzo pignorato: il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario consente di leggere estratti conto, dichiarazioni del terzo e movimenti con occhio tecnico.
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Il quadro di partenza: chi risponde dei debiti di un’attività che non esiste più
Prima di soppesare le opzioni occorre fissare un punto che le accomuna tutte: la chiusura dell’attività non cancella i debiti, ma cambia (a seconda della forma giuridica) chi ne risponde e fino a che punto. È questo l’elemento dirimente da cui dipende la scelta della strada, perché la forza di un’opposizione, l’opportunità di pagare e l’accesso alla liquidazione controllata variano in modo radicale a seconda che l’attività fosse una ditta individuale, una società di persone o una società di capitali.
Ditta individuale. L’imprenditore individuale e la ditta sono la stessa persona. Per l’art. 2740 c.c. il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e la cancellazione dal registro delle imprese o la chiusura della partita IVA sono adempimenti amministrativi che non hanno alcun effetto estintivo. La giurisprudenza di legittimità lo ha ribadito anche di recente (Cass. civ., n. 35962 del 31 dicembre 2021): l’ex titolare resta il debitore, legittimato ad agire e a essere convenuto. Il titolo esecutivo ottenuto contro la ditta è, in sostanza, un titolo contro la persona, e il pignoramento del suo conto personale è pienamente coerente con questo assetto.
Società di persone (snc, sas). Durante la vita della società i soci illimitatamente responsabili (tutti i soci di snc, gli accomandatari di sas) rispondono solidalmente con la società, con il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Cancellata la società, i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci (art. 2312 c.c., richiamato per le sas dall’art. 2324 c.c.). La Cassazione ha chiarito che il titolo esecutivo formatosi nei confronti della società di persone è efficace anche contro il socio illimitatamente responsabile, secondo un meccanismo analogo a quello dell’art. 477 c.p.c. (Cass. civ., n. 18923 dell’8 agosto 2013; Cass. civ., Sez. V, n. 24795 del 21 novembre 2014). Il creditore, dunque, non deve necessariamente iniziare un nuovo giudizio contro l’ex socio: gli basta notificargli titolo e precetto.
Società di capitali (srl, spa). Qui il quadro cambia. Con la cancellazione la società si estingue e si realizza un fenomeno successorio: i soci subentrano nei rapporti debitori non definiti, ma rispondono soltanto fino alla concorrenza di quanto hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.; Cass. civ., Sez. Un., n. 6070 del 12 marzo 2013). La Cassazione ha precisato che la successione riguarda i soci che rivestivano tale qualità al momento della cancellazione (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 24135 del 28 agosto 2025) e che opera a prescindere dal fatto che un riparto vi sia stato (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 16446 del 18 giugno 2025): ciò che cambia, in assenza di riparto, è la misura concreta in cui il creditore può aggredire il patrimonio personale del socio. Accanto ai soci può rispondere il liquidatore, se il mancato pagamento dipende da sua colpa, ma si tratta di un’azione di responsabilità distinta, che richiede un giudizio autonomo.
A questa prima variabile se ne aggiunge una seconda, comune a tutte le forme: il regime del conto corrente pignorato. Il pignoramento del conto è un pignoramento presso terzi (artt. 543 ss. c.p.c.): la banca diventa custode delle somme, deve renderne conto con la dichiarazione del terzo e le trattiene fino all’ordinanza di assegnazione. Non tutto ciò che si trova sul conto, però, è aggredibile allo stesso modo. Per l’art. 545, ottavo comma, c.p.c., le somme derivanti da stipendio, salario o pensione accreditate prima del pignoramento possono essere pignorate soltanto per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale; quelle accreditate alla data del pignoramento o successivamente seguono i limiti ordinari (in via generale un quinto). Il pignoramento eseguito oltre questi limiti è parzialmente inefficace, e l’inefficacia è rilevabile anche d’ufficio dal giudice.
Infine, il fattore tempo. Il procedimento di pignoramento presso terzi è rapido: dall’udienza fissata nell’atto di pignoramento all’ordinanza di assegnazione possono passare poche settimane, e una volta che le somme sono state assegnate al creditore molte delle difese diventano più difficili o impossibili. Qualunque strada si scelga, la decisione va presa prima che il giudice assegni le somme. Un’avvertenza ulteriore: la sospensione feriale dei termini, che va dal 1° al 31 agosto, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione per espressa previsione dell’art. 3 della L. 742/1969, e anche per il termine dell’opposizione agli atti esecutivi è prudente ragionare come se agosto non concedesse tregua.
Con questi elementi sul tavolo è possibile mettere a confronto le tre opzioni.
Opzione 1 — Contestare il pignoramento: l’opposizione davanti al giudice dell’esecuzione
In cosa consiste
Il codice di procedura civile offre due strumenti distinti, spesso proposti congiuntamente. L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contesta il diritto del creditore di procedere: il credito non esiste o è estinto, il titolo non è efficace contro chi subisce il pignoramento, i beni colpiti sono impignorabili. Se il pignoramento è già stato eseguito, si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione e, ai sensi del secondo comma, non è ammessa dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo fatti sopravvenuti o impossibilità incolpevole di proporla prima. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) contesta invece la regolarità formale dei singoli atti (titolo, precetto, pignoramento) e deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica o dal compimento dell’atto. In entrambi i casi è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.) quando ricorrono gravi motivi.
Nel contesto dei debiti di un’attività chiusa, le contestazioni tipiche sono di quattro famiglie. La prima riguarda la legittimazione passiva: il soggetto pignorato non è, o non è in quella misura, il debitore. La seconda riguarda la sequenza degli atti: il titolo formato contro la società non è stato notificato all’ex socio prima del precetto, o il precetto è stato intestato alla società estinta. La terza riguarda l’estinzione del credito, per pagamento o per prescrizione maturata dopo la formazione del titolo. La quarta riguarda i limiti di pignorabilità delle somme sul conto.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Il primo scenario è quello dell’ex socio di snc che aveva ceduto la propria quota e ne aveva ottenuto l’iscrizione nel registro delle imprese prima che sorgesse il debito. Il socio uscente continua a rispondere delle obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui lo scioglimento del rapporto è stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 2290 c.c.): se il debito è successivo, la sua responsabilità viene meno, e l’opposizione all’esecuzione ha un fondamento solido.
Il secondo scenario è quello dell’ex socio di srl che nulla ha riscosso dal bilancio finale di liquidazione, o che aveva ceduto le quote prima della cancellazione. Qui il margine difensivo dipende molto dalla storia processuale: se l’ex socio ha preso parte al giudizio che ha formato il titolo, ad esempio riassumendolo dopo l’interruzione dovuta alla cancellazione, le limitazioni di responsabilità dovevano essere fatte valere in quella sede e non possono essere dedotte per la prima volta nell’opposizione all’esecuzione (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15232 del 7 giugno 2025). Se invece l’ex socio è rimasto estraneo al giudizio, il perimetro della sua responsabilità resta un terreno di confronto pienamente aperto.
Il terzo scenario, trasversale a tutte le forme, è quello del conto su cui transitano stipendio o pensione. Anche quando il debito è certo e il titolo inattaccabile, la parte di saldo protetta dall’art. 545 c.p.c. non può essere assegnata al creditore, e contestare un blocco eccedente i limiti di legge è un’opposizione che non richiede di mettere in discussione il debito.
Come si esegue, in sintesi
Si acquisiscono l’atto di pignoramento, il precetto, il titolo e la relata di notifica di ciascuno; si ricostruisce la posizione del debitore rispetto all’attività (visura storica, atti di cessione, bilancio finale di liquidazione); si esaminano gli estratti conto per distinguere gli accrediti di natura retributiva o previdenziale dagli altri. Il ricorso al giudice dell’esecuzione espone i motivi e chiede, se ne ricorrono i presupposti, la sospensione; il giudice fissa l’udienza, decide sull’istanza cautelare e assegna il termine per l’introduzione del giudizio di merito. Per i vizi formali il termine di venti giorni non concede margini.
Vantaggi
Il vantaggio principale è che l’opposizione non richiede di pagare nulla per essere proposta, salvo i costi di giustizia previsti dalla legge (contributo unificato commisurato al valore per l’opposizione all’esecuzione, importo fisso per l’opposizione agli atti). Se fondata, può condurre alla liberazione integrale del conto e, nei casi di difetto di legittimazione, alla chiusura definitiva della partita con quel creditore. La sospensione, quando concessa, congela il procedimento e impedisce l’assegnazione. Infine, l’opposizione non preclude le altre strade: chi la propone conserva la possibilità di chiedere in seguito la conversione o di accedere alla liquidazione controllata.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è duplice. Da un lato, l’opposizione presuppone un motivo reale: un’opposizione pretestuosa espone alla condanna alle spese e, nei casi più gravi, alla responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.). Dall’altro, anche un’opposizione fondata può produrre un risultato parziale: liberare la quota di stipendio protetta non elimina il debito, che resta e può essere nuovamente azionato su altri beni o su accrediti futuri. Va soppesato anche il fattore tempo: il giudizio di merito dell’opposizione può durare a lungo, e se la sospensione non viene concessa il procedimento esecutivo prosegue nel frattempo.
Pronunce a supporto
Per le società di persone il punto di partenza è Cass. civ., n. 18923 dell’8 agosto 2013, che estende al socio illimitatamente responsabile l’efficacia del titolo formato contro la società: principio che, letto in controluce, impone al creditore di rispettare la sequenza titolo-precetto nei confronti del socio. Per le società di capitali, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15232 del 7 giugno 2025 segna il confine delle eccezioni proponibili in sede di opposizione. Per i limiti di pignorabilità, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10540 del 18 aprile 2024 chiarisce che la tutela dell’art. 545 sul conto corrente vale per i pignoramenti successivi all’entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, mentre per quelli anteriori le somme accreditate si confondevano nel saldo.
Profilo ideale dell’opzione 1: chi ha un motivo specifico e documentabile per contestare il diritto del creditore di procedere contro di lui (uscita dalla società prima del debito, assenza di riparto non già preclusa, prescrizione, vizi della sequenza di notifiche) oppure chi vede bloccate somme che la legge protegge, e ha interesse a liberarle senza pagare.
Opzione 2 — Liberare il conto pagando: la conversione del pignoramento
In cosa consiste
La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) consente al debitore di sostituire ai beni o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore procedente e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, oltre alle spese dell’esecuzione. L’istanza va proposta prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione e, a pena di inammissibilità, deve essere accompagnata dal deposito di una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui si procede e dei crediti degli intervenuti. È un’istanza che si può proporre una sola volta.
Un dettaglio normativo pesa in modo decisivo proprio sul pignoramento del conto corrente. La rateizzazione fino a quarantotto mesi prevista dal quarto comma dell’art. 495 opera quando le cose pignorate sono beni immobili o cose mobili. Il saldo di conto corrente è invece un credito del correntista verso la banca: nel pignoramento presso terzi la dilazione in rate mensili non è prevista dalla norma, e il debitore deve dunque essere in grado di versare l’intero importo determinato dal giudice nel termine da questi fissato. È un elemento che ridimensiona sensibilmente l’appeal dell’opzione per chi non dispone di liquidità.
Accanto alla conversione, la stessa logica di “pagare per chiudere” si esprime nella transazione con il creditore: un accordo stragiudiziale, spesso a saldo e stralcio, in cui il creditore rinuncia a una parte del credito e alla prosecuzione dell’esecuzione in cambio di un pagamento certo e rapido. Non è uno strumento processuale, ma è una strada reale, che spesso si innesta sulla prospettiva di un’opposizione o di una procedura di sovraindebitamento: il creditore valuta la proposta alla luce dei rischi che correrebbe proseguendo.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Il primo scenario è quello del debito certo, modesto rispetto alle disponibilità del debitore, senza motivi di opposizione: l’ex titolare di ditta individuale che ha una sola pendenza residua con un fornitore, un titolo passato in giudicato, nessuna prescrizione. Contestare non avrebbe senso, e ogni settimana di blocco del conto ha un costo pratico.
Il secondo scenario è quello in cui il conto è lo strumento di lavoro attuale del debitore, magari dipendente o nuovo professionista, e il blocco prolungato crea un danno sproporzionato: la conversione, depositato il sesto e versato il residuo, restituisce la piena disponibilità del rapporto.
Il terzo scenario è quello del debitore che dispone di un aiuto familiare o di risorse esterne una tantum: la somma che non avrebbe potuto essere offerta a rate può essere versata in un’unica soluzione, chiudendo definitivamente quella posizione.
Come si esegue, in sintesi
Si ottiene dal creditore, o si ricostruisce dagli atti, la precisazione del credito comprensiva di interessi e spese; si verificano gli eventuali interventi di altri creditori, che aumentano la base di calcolo; si deposita l’istanza con la prova del versamento di almeno un sesto, al netto dei pagamenti già effettuati e documentati. Il giudice fissa l’udienza, sente le parti e determina la somma da sostituire. Il mancato versamento nel termine fa sì che le somme già depositate entrino a far parte dei beni pignorati, e la conversione non potrà essere riproposta.
Vantaggi
La conversione offre certezza e rapidità: chiude la procedura esecutiva senza il rischio di un giudizio lungo e dall’esito incerto. Consente di governare il momento del pagamento anziché subirlo con l’assegnazione, e di evitare le spese di ulteriori atti esecutivi. Quando si passa per la transazione, il vantaggio può essere anche economico: il creditore che ottiene subito un pagamento certo accetta talvolta una riduzione significativa.
Rischi e svantaggi
A fronte di questi vantaggi, il costo è evidente: si paga tutto, interessi e spese compresi, e senza la dilazione disponibile per i beni mobili e immobili. La conversione non tocca gli altri debiti dell’attività chiusa: se i creditori sono più d’uno, liberare il conto da un pignoramento può essere il preludio a un nuovo pignoramento da parte di un altro creditore. Il versamento del sesto, infine, è somma che esce dal patrimonio del debitore prima ancora che il giudice decida. Un’avvertenza che la giurisprudenza ha espresso da tempo: il pagamento delle somme determinate in sede di conversione non produce di per sé l’estinzione del credito, che si estingue nei modi previsti dal codice civile e va provata (Cass. civ., n. 4469/1991, pronuncia datata ma mai smentita nel principio).
Pronunce a supporto
Sul versante della conversione, la giurisprudenza recente di legittimità è scarsa e in gran parte legata a questioni transitorie; il punto fermo resta il testo dell’art. 495 come modificato dal d.l. n. 135 del 2018 (sesto del credito, rateizzazione fino a quarantotto mesi per beni mobili e immobili, decadenza dopo trenta giorni di ritardo). La scelta di questa opzione dipende, più che da un orientamento giurisprudenziale, dalla verifica dell’assenza di motivi di opposizione, che rimanda alle pronunce indicate per l’opzione 1.
Profilo ideale dell’opzione 2: chi ha un solo debito residuo dell’attività, certo e non contestabile, dispone (anche con l’aiuto di terzi) della liquidità necessaria per pagarlo in un’unica soluzione e ha un interesse concreto e immediato a riavere la piena disponibilità del conto.
Opzione 3 — Fermare tutte le azioni: la liquidazione controllata con esdebitazione
In cosa consiste
La liquidazione controllata (artt. 268 ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) è la procedura concorsuale riservata ai debitori in stato di sovraindebitamento non assoggettabili a liquidazione giudiziale: consumatori, professionisti, imprenditori minori e, in modo espresso dopo il correttivo del 2024 (d.lgs. n. 136/2024), imprenditori individuali cancellati dal registro delle imprese anche oltre l’anno dalla cancellazione. La domanda è presentata dal debitore con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), il cui gestore redige una relazione sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza del debitore e sulla possibilità di acquisire attivo. Il tribunale, verificati i presupposti, apre la procedura con sentenza e nomina un liquidatore.
L’effetto che interessa chi ha il conto pignorato è il divieto di azioni esecutive individuali. Per effetto del rinvio dell’art. 270, quinto comma, all’art. 150 CCII, dal giorno dell’apertura nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione. Per le esecuzioni già pendenti, il liquidatore può subentrarvi; se non lo fa, l’esecuzione individuale diventa improcedibile (in questo senso Trib. Ascoli Piceno, 26 febbraio 2025). Il pignoramento del singolo creditore, in altre parole, viene assorbito nel concorso.
Al termine, o decorsi tre anni dall’apertura, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione (art. 282 CCII), cioè la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti, a condizione che non abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave e che abbia collaborato lealmente con la procedura.
Un chiarimento fondamentale per chi ha chiuso un’attività: l’imprenditore cancellato non può accedere al concordato minore. L’art. 33, quarto comma, CCII lo esclude, e la Cassazione ha di recente chiuso il contrasto interpretativo affermando che la domanda è inammissibile anche quando si tratta di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20141 del 16 giugno 2026). Per l’ex imprenditore individuale con debiti d’impresa, dunque, la strada concorsuale praticabile è in via generale la liquidazione controllata. Per l’ex socio di società, le soluzioni dipendono dalla natura della sua esposizione (debiti personali, responsabilità illimitata per i debiti sociali, fideiussioni) e vanno valutate caso per caso.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Il primo scenario è quello della pluralità di creditori: il pignoramento del conto è solo il primo di una serie, perché dietro il fornitore ci sono la banca del fido aziendale, la società di leasing, altri fornitori. Difendersi da ciascuno singolarmente significa affrontare una sequenza potenzialmente infinita di esecuzioni.
Il secondo scenario è quello del debito complessivo sproporzionato rispetto al reddito e al patrimonio: anche pagando tutto il possibile per anni, il debitore non riuscirebbe a estinguere le posizioni, e ogni accredito sul conto verrebbe progressivamente assorbito.
Il terzo scenario è quello di chi ha già tentato le altre strade: un’opposizione accolta solo in parte, una conversione non sostenibile, una trattativa fallita. La liquidazione controllata offre un punto di arrivo che le altre opzioni non possono dare, perché è l’unica che conduce alla liberazione dai debiti residui.
Come si esegue, in sintesi
Si individua l’OCC competente e si presenta l’istanza di nomina del gestore; si raccolgono i documenti (elenco dei creditori con gli importi, beni, redditi degli ultimi anni, spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare, atti di disposizione recenti); il gestore redige la relazione; si deposita il ricorso al tribunale competente. Con la sentenza di apertura il tribunale fissa, tra l’altro, la parte di reddito necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia, che resta nella sua disponibilità, mentre il resto viene acquisito alla procedura. Il liquidatore forma lo stato passivo, liquida l’attivo e ripartisce il ricavato.
Vantaggi
Il vantaggio più rilevante è la visione d’insieme: una sola procedura per tutti i creditori, con il blocco delle azioni individuali e con un traguardo, l’esdebitazione, che nessuna opposizione e nessuna conversione possono assicurare. Il debitore non deve disporre di liquidità iniziale per offrire un pagamento, perché la procedura si alimenta del patrimonio e della quota di reddito eccedente il fabbisogno familiare. L’accesso è possibile anche per l’imprenditore individuale cancellato da molti anni.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è la natura liquidatoria: tutti i beni del debitore, salvo quelli esclusi per legge o per decisione del giudice, entrano nella procedura, compresi eventuali immobili. Per circa tre anni una parte del reddito eccedente il fabbisogno viene destinata ai creditori. L’esdebitazione non è automatica in ogni caso: il tribunale verifica l’assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, e restano esclusi alcuni debiti (ad esempio gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatti illeciti extracontrattuali, le sanzioni penali). La procedura comporta infine costi previsti dalla normativa di settore, come il compenso dell’OCC e del liquidatore determinato secondo parametri regolamentari, oltre ai costi di giustizia.
Pronunce a supporto
Oltre alla già citata Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026, rilevano il decreto della Prima Presidente della Cassazione n. 22699 del 26 luglio 2023, che respinse il rinvio pregiudiziale sulla posizione dell’imprenditore cancellato consolidando l’impostazione restrittiva sul concordato minore; Corte d’Appello di Ancona, sent. n. 211/2025, che ha ammesso alla liquidazione controllata un ex imprenditore individuale cancellato da oltre un anno; Trib. Bolzano, 22 novembre 2024, secondo cui l’imprenditore cessato con debiti residui d’impresa, non più assoggettabile a liquidazione giudiziale, non può accedere alle procedure negoziali ma può essere ammesso alla liquidazione controllata.
Profilo ideale dell’opzione 3: chi ha più creditori legati all’attività chiusa, un’esposizione complessiva che il reddito e il patrimonio non possono ragionevolmente coprire, e ha come obiettivo non liberare il conto da un singolo pignoramento ma chiudere definitivamente l’intero capitolo dei debiti.
Le opzioni alla prova dei conti
Per confrontare le tre strade in modo onesto occorre applicarle agli stessi dati. Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi realistici; non riproducono casi reali.
Dati di partenza comuni. Un ex socio di una snc cancellata dal registro delle imprese nel 2023. Un fornitore aveva ottenuto nel 2022 un decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo, contro la società per forniture non pagate: capitale 28.740,00 €. Il 14 aprile 2026 il fornitore notifica all’ex socio titolo e precetto per 31.418,60 € (capitale, interessi e spese). Il 9 giugno 2026 notifica il pignoramento presso la banca, con udienza fissata al 16 luglio 2026. Alla data della notifica il saldo del conto è di 6.312,40 €, di cui 1.978,00 € derivano dallo stipendio accreditato il 27 maggio. L’ex socio ha altri due debiti riconducibili all’attività chiusa: 41.205,30 € verso la banca che aveva concesso il fido aziendale (garantito da sua fideiussione) e 24.426,90 € di residuo verso una società di leasing. Esposizione complessiva: 97.050,80 €. Per semplicità di calcolo si ipotizza che il triplo dell’assegno sociale sia pari a 1.640,00 € (il valore effettivo va verificato sull’importo aggiornato dall’INPS per l’anno di riferimento).
Il punto di partenza senza alcuna iniziativa. La parte dello stipendio accreditato prima del pignoramento è protetta fino a 1.640,00 €; pignorabile è l’eccedenza, 338,00 €. Il resto del saldo (6.312,40 − 1.978,00 = 4.334,40 €) non ha natura retributiva ed è interamente pignorabile. Se la banca ha bloccato l’intero saldo, 1.640,00 € sono trattenuti oltre il limite di legge. Senza iniziative, all’udienza del 16 luglio il giudice assegna al creditore quanto legittimamente pignorato: 4.672,40 €. Il residuo del debito verso il fornitore (circa 26.746,20 €, oltre alle spese della procedura) resta aperto, e restano aperti i debiti verso la banca e il leasing.
Simulazione A — Opzione 1, l’opposizione. Due varianti, con esiti molto diversi.
Variante A1: solo il limite di impignorabilità. L’ex socio non ha argomenti contro il debito, ma contesta il blocco eccedente l’art. 545. Il giudice, rilevata l’inefficacia parziale, esclude dall’assegnazione 1.640,00 €, che tornano disponibili. L’assegnazione riguarda 4.672,40 €. Risultato: una parte di conto liberata, debito residuo invariato nella sostanza, nessuna protezione rispetto agli altri due creditori.
Variante A2: il socio era uscito prima del debito. La visura storica rivela che la cessione della quota era stata iscritta nel registro delle imprese il 3 febbraio 2020, mentre le forniture sono state fatturate tra marzo e novembre 2021. Il debito è sorto quando il rapporto sociale era già sciolto e opponibile ai terzi. L’ex socio propone opposizione all’esecuzione con ricorso al giudice dell’esecuzione prima dell’udienza del 16 luglio, chiedendo la sospensione. Se il giudice ritiene fondato il motivo, sospende e, all’esito del merito, il conto viene liberato per l’intero importo di 6.312,40 €, e il fornitore non ha titolo per agire contro di lui. Resta però da verificare se lo stesso argomento valga per il fido e il leasing: la fideiussione bancaria, in particolare, è un’obbligazione personale che la cessione della quota non scioglie. Se l’ex socio avesse invece rilevato che il precetto non era stato preceduto dalla notifica del titolo nei suoi confronti, il termine per l’opposizione agli atti esecutivi sarebbe scaduto il 29 giugno 2026, venti giorni dopo la notifica del pignoramento.
Simulazione B — Opzione 2, la conversione o la transazione. Il sesto da depositare con l’istanza è calcolato sul credito per cui si procede: 31.418,60 ÷ 6 = 5.236,43 €. Il giudice determina la somma da sostituire aggiungendo le spese dell’esecuzione, ipotizzate in 612,00 €, per un totale di 32.030,60 €. Trattandosi di pignoramento di un credito, la rateizzazione in quarantotto mesi non è prevista: il residuo di 26.794,17 € va versato entro il termine fissato dal giudice. Se l’ex socio dispone di questa somma, il conto torna libero e la procedura si chiude. I debiti verso la banca e la società di leasing, per complessivi 65.632,20 €, restano però tutti aperti, e ciascuno dei due creditori può a sua volta pignorare il conto appena liberato.
In alternativa, l’ex socio propone al fornitore una transazione: 60% del precettato, cioè 18.851,16 €, versati entro il 31 luglio 2026, contro la rinuncia agli atti esecutivi e al residuo. L’accettazione dipende dalla valutazione del creditore, che peserà la certezza dell’incasso immediato contro i tempi e i rischi della prosecuzione. Anche qui, i due creditori maggiori restano sullo sfondo.
Simulazione C — Opzione 3, la liquidazione controllata. L’ex socio chiede la nomina del gestore all’OCC il 20 giugno 2026. La raccolta dei documenti e la relazione richiedono tempo: il ricorso viene depositato il 15 settembre 2026 e la sentenza di apertura arriva il 20 ottobre 2026. Il pignoramento del fornitore, però, si è già concluso con l’assegnazione del 16 luglio (4.672,40 €, se nel frattempo non è stata proposta alcuna opposizione): la liquidazione controllata non recupera ciò che è già stato assegnato. Dal 20 ottobre, invece, né la banca né la società di leasing possono iniziare esecuzioni individuali. Il tribunale fissa ipoteticamente in 1.590,00 € mensili la quota di reddito necessaria al mantenimento del nucleo familiare; l’eccedenza di 388,00 € al mese è acquisita alla procedura per tre anni, per un totale di 13.968,00 €. Il passivo concorsuale, al netto di quanto già assegnato al fornitore, è di circa 92.378,40 €. Al netto dei costi della procedura, i creditori ricevono una percentuale contenuta del credito. Decorsi tre anni dall’apertura, nell’ottobre 2029, l’ex socio può ottenere l’esdebitazione per il residuo, se il tribunale accerta l’assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.
Una lettura trasversale. Le tre simulazioni mostrano che le opzioni non sono sempre alternative: in molti casi la soluzione più razionale è una combinazione. Nella simulazione C, ad esempio, un’opposizione limitata all’art. 545 proposta prima del 16 luglio avrebbe salvato 1.640,00 € anche nella prospettiva della liquidazione controllata. E nella variante A2 l’accoglimento dell’opposizione verso il fornitore lascerebbe comunque aperta, per la fideiussione e il leasing, la valutazione della procedura concorsuale.
Il confronto in tabella
La tabella che segue riassume le differenze strutturali tra le tre opzioni. Va letta con una cautela: le righe descrivono il funzionamento tipico di ciascuno strumento, non l’esito di un caso concreto, che dipende dagli atti, dalla forma dell’attività chiusa e dalla composizione dei debiti. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia o comunque previsti dalla normativa.
Due elementi meritano una sottolineatura. Il primo è la riga degli effetti sugli altri creditori: è quella che più spesso sposta la decisione, perché le prime due opzioni agiscono su un solo pignoramento, mentre la terza agisce sull’intero passivo. Il secondo è la reversibilità: chi sceglie la conversione e paga ha chiuso quella posizione in modo definitivo, chi apre una liquidazione controllata assoggetta il proprio patrimonio a un vincolo che dura anni, chi propone un’opposizione mantiene invece aperte tutte le altre strade.
| Criterio | Opzione 1 — Opposizione | Opzione 2 — Conversione / transazione | Opzione 3 — Liquidazione controllata |
|---|---|---|---|
| Tempi | Ricorso immediato; decisione sulla sospensione in poche settimane; merito anche lungo | Rapidi: udienza e provvedimento prima dell’assegnazione | Medio-lunghi: relazione OCC e apertura in alcuni mesi; procedura di almeno tre anni |
| Complessità | Media-alta: richiede un motivo giuridico preciso e documentato | Bassa sul piano giuridico, alta sul piano finanziario | Alta: documentazione completa, gestore, tribunale, liquidatore |
| Rischi in caso di esito negativo | Condanna alle spese; assegnazione delle somme; possibile responsabilità aggravata se pretestuosa | Perdita del sesto se il residuo non viene versato; nessuna seconda istanza | Rigetto della domanda; diniego dell’esdebitazione in presenza di dolo o colpa grave |
| Effetti sull’esecuzione | Sospensione se concessa; liberazione totale o parziale del conto se accolta | Estinzione della procedura con il pagamento integrale | Divieto di nuove esecuzioni; improcedibilità di quelle pendenti se il liquidatore non subentra |
| Effetti sugli altri creditori | Nessuno | Nessuno | Tutti i creditori concorrono in un’unica procedura |
| Reversibilità | Alta: non preclude le altre opzioni | Bassa: il pagamento è definitivo | Bassa: il patrimonio resta vincolato per la durata della procedura |
| Costi previsti dalla legge | Contributo unificato (per valore nell’opposizione all’esecuzione, fisso nell’opposizione agli atti) | Somma dovuta integrale, interessi e spese dell’esecuzione | Costi di giustizia; compenso di OCC e liquidatore secondo parametri regolamentari |
| Esito finale sul debito | Il debito resta, salvo difetto di legittimazione o estinzione | Estinto il singolo debito | Esdebitazione per i debiti residui, con le esclusioni di legge |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre opzioni è in astratto migliore delle altre. La scelta emerge dall’incrocio di alcuni criteri che conviene esaminare in sequenza, perché ciascuno restringe il campo per quello successivo.
Primo criterio: la forma giuridica dell’attività chiusa e la posizione personale rispetto a essa. Se l’attività era una ditta individuale, il debito è personale a tutti gli effetti e le opposizioni fondate sulla legittimazione passiva perdono quasi ogni spazio: generalmente il confronto si sposta tra conversione, transazione e liquidazione controllata. Se l’attività era una snc o una sas, la data di uscita dalla società e la sua pubblicità diventano la prima cosa da verificare. Se era una srl, conta ciò che si è riscosso dal bilancio finale di liquidazione e se si è partecipato al giudizio che ha formato il titolo.
Secondo criterio: l’esistenza di un motivo di opposizione documentabile. Un motivo solido (uscita dalla società prima del debito, prescrizione sopravvenuta, vizio nella sequenza delle notifiche, somme impignorabili bloccate) rende l’opposizione la prima mossa ragionevole, anche quando si intenda poi percorrere un’altra strada. In assenza di un motivo concreto, invece, l’opposizione rischia di aggiungere spese a un debito già pesante.
Terzo criterio: il numero e il peso degli altri creditori. Se il pignorante è l’unico creditore residuo, la liquidazione controllata è sproporzionata e il confronto si gioca tra opposizione e conversione. Se dietro di lui ci sono altri creditori con esposizioni rilevanti, liberare il conto da un pignoramento significa spesso soltanto rinviare il successivo, e la procedura concorsuale acquista peso.
Quarto criterio: la liquidità disponibile e il rapporto tra debito e reddito. La conversione del pignoramento di un conto richiede di pagare in un’unica soluzione. Se la somma non è disponibile nemmeno con l’aiuto di terzi, l’opzione 2 si riduce alla sola prospettiva transattiva. Se il debito complessivo supera di molto ciò che il reddito può coprire in un orizzonte ragionevole, la liquidazione controllata è l’unica delle tre che affronta il problema alla radice.
Quinto criterio: che cosa si vuole proteggere, e per quanto tempo. Chi possiede un immobile deve considerare che la liquidazione controllata lo coinvolge; chi non ha patrimonio e vive di reddito da lavoro può trovare nella procedura una prospettiva di liberazione che le altre strade non danno. Anche il tempo è un bene da proteggere: chi ha bisogno del conto subito valuterà diversamente chi può permettersi di attendere l’esito di un giudizio.
In generale, se la situazione presenta un motivo di opposizione e un solo creditore, l’opposizione è la strada da esaminare per prima; se il debito è certo, isolato e sostenibile, la conversione o la transazione offrono la chiusura più rapida; se i creditori sono molti e l’esposizione è sproporzionata, la liquidazione controllata merita una valutazione seria prima che le esecuzioni si moltiplichino. Tra questi estremi si collocano la maggior parte dei casi reali, e lì la combinazione degli strumenti è spesso la risposta.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, esamina le tre strade insieme, perché conosce dall’interno sia il contenzioso esecutivo sia le procedure di composizione della crisi.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In larga parte sì, ma non in ogni direzione. Chi propone un’opposizione conserva la possibilità di chiedere la conversione, purché prima dell’assegnazione, e di accedere in seguito alla liquidazione controllata. Chi ha pagato con la conversione, invece, non può recuperare quanto versato aprendo poi una procedura concorsuale. La liquidazione controllata aperta, a sua volta, assorbe le esecuzioni individuali e rende superflue le singole opposizioni sul merito del pignoramento.
E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio è concreto e ha due forme. La prima è la perdita di tempo: un’opposizione senza fondamento consuma settimane durante le quali il conto resta bloccato e, se la sospensione non viene concessa, l’assegnazione arriva comunque. La seconda è la perdita di diritti: un termine di venti giorni lasciato scadere, un’istanza di conversione proposta dopo l’assegnazione, un’eccezione che doveva essere sollevata nel giudizio di formazione del titolo e non può più esserlo in sede esecutiva.
La banca poteva bloccare anche lo stipendio? Poteva bloccare lo stipendio accreditato prima del pignoramento solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale, e quello accreditato dopo solo entro i limiti ordinari dell’art. 545. Un blocco che non distingue è contestabile, e l’inefficacia della parte eccedente può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice. È una verifica che conviene fare in ogni caso, qualunque strada si scelga per il resto.
Il conto è cointestato con mio coniuge: rischia anche la sua parte? Il pignoramento per un debito personale di uno solo dei cointestatari può colpire, in linea di principio, la quota di saldo che gli spetta; per i rapporti cointestati si presume, salvo prova contraria, che le quote siano uguali. Il cointestatario estraneo al debito che dimostri la provenienza esclusiva delle somme può farla valere nelle forme previste dalla legge.
Ho chiuso la ditta da oltre un anno: sono troppo tardi per il sovraindebitamento? No. Dopo il correttivo del 2024 l’imprenditore individuale cancellato può accedere alla liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione. Resta invece preclusa, come ribadito dalla Cassazione nel 2026, la via del concordato minore.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati e vanno letti come orientamento, non come garanzia di esito.
Il presupposto comune: chi risponde dei debiti dell’attività chiusa
Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6070 del 12 marzo 2013. Con la cancellazione dal registro delle imprese la società di capitali si estingue e si apre un fenomeno di tipo successorio: i soci subentrano nei rapporti passivi non definiti, nei limiti fissati dall’art. 2495 c.c. È il fondamento di ogni ragionamento sulla posizione dell’ex socio di srl pignorato.
Cass. civ., sent. n. 18923 dell’8 agosto 2013. Il titolo esecutivo formato nei confronti di una società di persone vale anche contro il socio illimitatamente responsabile, in una situazione assimilabile a quella dell’art. 477 c.p.c.; nel caso deciso, il titolo si era formato prima della cancellazione. Rilevanza: spiega perché l’ex socio di snc può essere pignorato senza un nuovo giudizio, e perché la sequenza notifica del titolo e precetto nei suoi confronti è il primo punto da controllare.
Cass. civ., Sez. V, sent. n. 24795 del 21 novembre 2014. Ribadisce che dall’esistenza dell’obbligazione sociale discende la responsabilità del socio illimitatamente responsabile, sicché il titolo contro la società di persone è spendibile nei suoi confronti. Rilevanza: conferma la solidità dell’orientamento anche fuori dal contenzioso civile ordinario.
Cass. civ., Sez. V, ord. n. 24135 del 28 agosto 2025. La successione nei debiti della società di capitali estinta riguarda soltanto chi era socio al momento della cancellazione. Rilevanza: chi ha ceduto le quote prima della cancellazione ha un argomento da far valere se viene pignorato come successore.
Cass. civ., Sez. V, ord. n. 16446 del 18 giugno 2025. La successione degli ex soci nei rapporti debitori non definiti opera nei limiti dell’art. 2495, indipendentemente dal fatto che vi sia stato un riparto in base al bilancio finale. Rilevanza: l’assenza di riparto non esclude la posizione di successore, ma incide sulla misura in cui il patrimonio personale può essere aggredito.
Cass. civ., n. 35962 del 31 dicembre 2021. La cancellazione della ditta individuale non estingue i debiti e non priva l’ex imprenditore della capacità di stare in giudizio. Rilevanza: chiarisce che per l’ex titolare di ditta individuale il terreno della legittimazione passiva è in larga parte precluso, e che la scelta si sposta sulle altre opzioni.
Opzione 1 — L’opposizione
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15232 del 7 giugno 2025. L’ex socio che riassume il giudizio interrotto per la cancellazione della società deve far valere in quella sede le limitazioni della propria responsabilità; non può dedurle per la prima volta nell’opposizione all’esecuzione. Rilevanza: segna il perimetro delle difese utilizzabili contro il pignoramento e dimostra quanto la storia processuale del titolo pesi sulla scelta.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10540 del 18 aprile 2024. Per i pignoramenti eseguiti prima delle modifiche introdotte all’art. 545 c.p.c. dal d.l. n. 83 del 2015, la pensione accreditata sul conto si confondeva nel saldo e perdeva i limiti di pignorabilità legati alla sua origine. Rilevanza: per differenza, conferma che nei pignoramenti attuali la tutela dell’ottavo comma dell’art. 545 è pienamente operativa e può fondare un’opposizione anche quando il debito non è contestabile.
Cass. pen., sent. n. 14584/2023, depositata il 2 marzo 2023. Ricostruisce il regime dell’art. 545, ottavo comma, distinguendo tra accrediti anteriori al pignoramento, pignorabili solo oltre il triplo dell’assegno sociale, e accrediti coevi o successivi, soggetti ai limiti ordinari. Rilevanza: offre una lettura chiara della regola applicata nelle simulazioni.
Opzione 2 — La conversione
Cass. civ., n. 4469/1991. Il pagamento delle somme determinate in sede di conversione non comporta automaticamente l’estinzione del credito del procedente, che si estingue nei modi previsti dal codice civile e deve essere provata. Rilevanza: pronuncia risalente ma utile a ricordare che la conversione chiude l’esecuzione, non necessariamente ogni questione sul rapporto, e che la documentazione del pagamento va conservata con cura.
Opzione 3 — La liquidazione controllata
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20141 del 16 giugno 2026. La domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, quarto comma, CCII, anche se si tratta di imprenditore individuale e di concordato liquidatorio. Rilevanza: chiude il contrasto tra le corti di merito e indica nella liquidazione controllata la via concorsuale praticabile per l’ex imprenditore.
Cass., decreto della Prima Presidente n. 22699 del 26 luglio 2023. Pronunciandosi su un rinvio pregiudiziale relativo a un ex imprenditore cancellato, ha ritenuto la questione priva di novità, consolidando l’impostazione secondo cui la cancellazione preclude gli strumenti concordatari. Rilevanza: è il precedente da cui ha preso le mosse l’intero dibattito successivo.
Corte d’Appello di Ancona, sent. n. 211/2025. Ha riformato un rigetto di primo grado ammettendo alla liquidazione controllata un imprenditore individuale cancellato da oltre un anno, qualificando la procedura come strumento residuale di chiusura del sistema. Rilevanza: conferma in concreto l’accessibilità della procedura anche a distanza di tempo dalla chiusura.
Trib. Bolzano, 22 novembre 2024. L’imprenditore individuale che ha cessato l’attività e non è più assoggettabile a liquidazione giudiziale per il decorso dell’anno, se ha debiti residui d’impresa, non può accedere alle procedure negoziali ma può essere ammesso alla liquidazione controllata. Rilevanza: descrive con precisione la posizione tipica dell’ex titolare di ditta individuale pignorato.
Trib. Ascoli Piceno, 26 febbraio 2025. Con l’apertura della liquidazione controllata il liquidatore può subentrare nell’esecuzione individuale pendente; se non lo fa, l’esecuzione diventa improcedibile. Rilevanza: spiega che cosa accade in concreto al pignoramento del conto quando la procedura concorsuale viene aperta mentre l’esecuzione è in corso.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un conto pignorato per i debiti di un’attività chiusa, lo studio lavora sugli atti e sulle alternative, con strumenti precisi.
- Ricostruiamo la posizione personale rispetto all’attività chiusa, acquisendo la visura storica, gli atti di cessione di quote, le iscrizioni nel registro delle imprese e il bilancio finale di liquidazione, per stabilire se e in che misura il pignorato risponde di quel debito.
- Esaminiamo titolo, precetto e atto di pignoramento confrontando le relate di notifica, per verificare che la sequenza nei confronti dell’ex socio o dell’ex titolare sia stata rispettata e calcolare con esattezza i termini di opposizione ancora aperti.
- Analizziamo gli estratti conto riga per riga, distinguendo gli accrediti di stipendio o pensione anteriori e successivi alla notifica, per quantificare la parte di saldo bloccata oltre i limiti dell’art. 545 c.p.c.
- Verifichiamo la prescrizione e ogni fatto estintivo sopravvenuto al titolo, ricostruendo la cronologia degli atti interruttivi.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso in opposizione al giudice dell’esecuzione, con l’eventuale istanza di sospensione, e seguiamo il giudizio di merito.
- Calcoliamo la somma necessaria per la conversione del pignoramento, sesto compreso e al netto dei versamenti documentati, e ne valutiamo la sostenibilità rispetto alle altre posizioni debitorie.
- Impostiamo e conduciamo la trattativa con il creditore procedente, misurando la proposta sui rischi concreti che il creditore corre proseguendo.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto tempi, rischi e risultati attesi sulla base degli atti, non di ipotesi generiche.
- Predisponiamo il percorso di liquidazione controllata, raccogliendo la documentazione richiesta, curando il rapporto con l’OCC e il ricorso al tribunale, e seguendo la procedura fino all’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo la leva che pesa di più è la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. La scelta fatta oggi davanti al giudice dell’esecuzione (quale motivo proporre, quale eccezione sollevare subito, quale strada tenere aperta) va difesa domani nel merito, in appello e, se necessario, davanti alla Suprema Corte. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente allo stesso difensore di sostenere la stessa linea in ogni grado, senza cambiare mani e senza disperdere le scelte iniziali. Allo stesso modo, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di valutare fin dal primo giorno se l’opposizione sia la mossa giusta o se la prospettiva concorsuale renda preferibile un’altra impostazione.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: gli avvocati costruiscono le difese processuali, i commercialisti ricostruiscono i bilanci di liquidazione, le posizioni debitorie e i flussi di reddito, che sono la base sia delle opposizioni fondate sull’art. 2495 sia della relazione nella liquidazione controllata.
Chiusura
Opporsi, convertire o aprire una liquidazione controllata non sono varianti della stessa difesa: sono tre strade con presupposti, tempi ed effetti diversi, che dipendono dalla forma dell’attività chiusa, dalla posizione personale di chi viene pignorato, dal numero dei creditori e dalla liquidità disponibile. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un termine perso, un’eccezione non più proponibile, un pagamento che non si può recuperare.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato. Le opposizioni all’esecuzione sono contenzioso che l’Avv. Monardo, in quanto cassazionista, può seguire fino all’ultimo grado con la stessa strategia; la liquidazione controllata e l’esdebitazione appartengono al sovraindebitamento, nel quale opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; il rapporto con la banca terzo pignorato si legge con il supporto dello staff multidisciplinare in diritto bancario che coordina.
📩 Prima che il giudice assegni le somme del tuo conto, scrivici: tutti i recapiti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa pagina.
