SRL Semplificata O SRL Ordinaria Con Debiti Da Gestire E Bisogno Di Credito Bancario: Quale Forma Va Soppesata

Il bivio: restare SRL semplificata o passare a SRL ordinaria?

Una società con dei debiti e con la necessità di ottenere, rinnovare o non perdere il credito bancario deve restare una SRL semplificata oppure passare a SRL ordinaria? Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la forma societaria è soltanto uno degli elementi che la banca legge, e a sua volta interagisce con l’entità dei debiti, con lo stato del patrimonio netto, con le garanzie personali dei soci e con l’eventuale erosione del capitale già in corso.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il tema si colloca esattamente sul confine tra finanziamento bancario della società e crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare, operante a livello nazionale, in diritto bancario e tributario: una competenza che consente di leggere insieme affidamenti, garanzie prestate dai soci e struttura patrimoniale della società. È inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno gli strumenti con cui una società indebitata tratta con i propri creditori senza compromettere la continuità aziendale.

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Il quadro di partenza: che cosa hanno in comune le due forme e che cosa le separa

La SRL semplificata e la SRL ordinaria non sono due tipi societari distinti: sono due varianti del medesimo tipo, la società a responsabilità limitata disciplinata dagli articoli 2462 e seguenti del codice civile. La semplificata, regolata dall’art. 2463-bis, è una versione agevolata in cui il capitale può essere compreso tra 1 euro e 9.999,99 euro, deve essere conferito esclusivamente in denaro e versato per intero all’organo amministrativo, mentre l’atto costitutivo segue un modello standard tipizzato che non ammette deroghe. I soci, inoltre, possono essere soltanto persone fisiche. La SRL ordinaria richiede un capitale non inferiore a 10.000 euro, con versamento iniziale di una quota dei conferimenti in denaro e possibilità di conferire anche beni e crediti, e consente uno statuto liberamente redatto, con l’ingresso anche di soci persone giuridiche.

Esiste poi una terza figura, spesso trascurata: la SRL ordinaria a capitale ridotto, cioè una SRL con statuto personalizzato ma con capitale compreso tra 1 euro e 9.999,99 euro. Non costituiscono più elementi esclusivi della semplificata né l’importo del capitale né il regime di conferimento in denaro all’organo amministrativo: la differenza che permane riguarda lo statuto standard, la tipologia dei soci e le agevolazioni di costituzione.

Il passaggio dalla semplificata all’ordinaria non è, in senso tecnico, una trasformazione: la massima n. 132 del Consiglio Notarile di Milano (5 marzo 2013) inquadra l’operazione come modificazione statutaria accompagnata da un aumento di capitale sottoscritto almeno fino a 10.000 euro e liberato secondo le regole del tipo ordinario. Nel senso inverso, per tornare a un sotto-tipo, il capitale va ridotto sotto i 10.000 euro. Ne discende una conseguenza che nella pratica viene talvolta fraintesa: la società resta lo stesso soggetto giuridico, con gli stessi debiti, gli stessi contratti, gli stessi giudizi in corso e le stesse procedure esecutive eventualmente pendenti. Cambiare veste non cancella nulla e non sospende nulla.

Il perimetro della domanda cambia poi a seconda di che cosa si intenda per «società con debiti». Vanno distinte almeno tre situazioni. Nella prima, i debiti sono fisiologici e il capitale è integro: la scelta è essenzialmente di strategia finanziaria. Nella seconda, le perdite hanno superato il terzo del capitale e scatta l’art. 2482-bis c.c., con l’obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea e la possibilità di rinviare la riduzione all’esercizio successivo. Nella terza, il capitale è sceso sotto il minimo legale o è azzerato: entrano in gioco l’art. 2482-ter e le cause di scioglimento, con la conseguente gestione conservativa imposta dall’art. 2486. Nella seconda e nella terza ipotesi la forma societaria diventa secondaria rispetto al problema patrimoniale.

Infine, va tenuto presente che il credito bancario non si misura sull’etichetta della società. Il finanziatore guarda al patrimonio netto, alla continuità dei flussi, alla qualità delle garanzie e, per le società di piccola dimensione, alle garanzie personali dei soci. Un capitale di 1.000 euro e un capitale di 30.000 euro comunicano messaggi molto diversi: l’elemento dirimente è la capacità del patrimonio netto di assorbire le perdite, non il nome della sigla.

Tre nozioni da tenere ferme prima di confrontare le opzioni

La prima nozione riguarda la distinzione tra capitale e patrimonio netto. Il capitale è una cifra che risulta dallo statuto e dal Registro delle imprese; il patrimonio netto è il risultato algebrico tra capitale, riserve e perdite. Le soglie di legge (l’art. 2482-bis e l’art. 2482-ter) confrontano le perdite con il capitale, mentre il finanziatore, nella sua analisi, guarda alla capacità concreta del patrimonio netto di sostenere il rischio. Una società con un capitale di 9.000 euro e perdite di 8.500 euro ha un capitale «formalmente» superiore a quello di una società con capitale di 3.000 euro e nessuna perdita, ma un patrimonio netto sostanzialmente più debole. Ne consegue che aumentare la cifra del capitale senza intervenire sulle perdite produce un beneficio limitato, mentre la ricostituzione effettiva del patrimonio incide su entrambi i profili.

La seconda nozione è quella del minimo legale e delle sue conseguenze. La riduzione del capitale sotto il minimo legale è una causa di scioglimento (art. 2484 c.c.), salvo che l’assemblea deliberi la ricostituzione o la trasformazione secondo l’art. 2482-ter. Il tema è decisivo per le società con debiti, perché in questo scenario gli amministratori sono chiamati a una gestione conservativa (art. 2486 c.c.) e l’accesso a nuovo credito non può essere trattato come un’ordinaria operazione di gestione: un finanziamento richiesto e ottenuto in una fase di capitale azzerato produce, per la società, nuove obbligazioni la cui assunzione può essere valutata in un eventuale giudizio di responsabilità.

La terza nozione attiene agli assetti. L’art. 2086 c.c. e l’art. 3 del Codice della crisi impongono all’imprenditore che opera in forma societaria di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche ai fini della rilevazione tempestiva della crisi. Il dovere vale per la SRL semplificata come per quella ordinaria: la forma agevolata non attenua gli obblighi degli amministratori. Va soppesato, in questo senso, che la semplificazione della costituzione non equivale a una semplificazione delle responsabilità.

Opzione 1 — Restare SRL semplificata

In cosa consiste. Si mantiene la struttura attuale: capitale entro il limite di 9.999,99 euro, statuto standard, soci persone fisiche, disciplina dell’art. 2463-bis c.c. e, per quanto non derogato, quella generale delle SRL. Il finanziamento bancario viene richiesto, o mantenuto, nelle condizioni patrimoniali esistenti, eventualmente rafforzate con apporti dei soci che non facciano superare la soglia dei 10.000 euro di capitale (versamenti in conto capitale, rinunce a crediti, aumenti contenuti).

Quando ha senso. Vi sono almeno tre scenari in cui la scelta di non modificare la forma regge un’analisi equilibrata. Il primo è quello della società con un fabbisogno bancario limitato, sorretto da garanzie reali o da un supporto pubblico, in cui la banca valuta soprattutto i flussi e non il capitale nominale. Il secondo è quello della società con i soci persone fisiche stabili, senza necessità di ammettere investitori societari e senza esigenze di clausole su misura. Il terzo è quello della società che sta attraversando una fase transitoria di tensione, in cui l’aumento di capitale sarebbe prematuro e il tempo va impiegato per riordinare i conti.

Come si esegue, in sintesi. Non è richiesto alcun intervento societario: si tratta piuttosto di curare la documentazione con cui la società si presenta alla banca (bilancio, situazione infrannuale, budget di tesoreria, elenco dei debiti scaduti) e di verificare in anticipo l’impatto delle eventuali garanzie personali dei soci. Se il patrimonio netto è eroso oltre il terzo, va presidiato il percorso dell’art. 2482-bis: relazione sulla situazione patrimoniale, assemblea, decisione sul rinvio.

A fronte di questo, i vantaggi. L’operazione non impone ai soci nuove risorse immediate né passaggi notarili. La struttura resta snella, con regole conosciute, e la continuità dei rapporti bancari in essere non viene messa in discussione da modifiche statutarie. Per società molto piccole e con un rapporto consolidato con l’istituto finanziatore, la stabilità dell’assetto ha di per sé un valore.

Il rovescio della medaglia. Il capitale esiguo ha un costo nascosto: le soglie dell’art. 2482-bis si misurano in proporzione al capitale, e su un capitale di poche migliaia di euro il terzo viene superato con perdite modeste. La banca, a sua volta, tende ad attribuire minor peso a un patrimonio sottile e a compensarlo con garanzie personali dei soci; la loro disciplina, come emerge dalla giurisprudenza recente, non è priva di insidie. C’è poi un profilo che interessa i soci-finanziatori: quando la società è sottocapitalizzata e i soci sostengono la liquidità con prestiti anziché con capitale, il rimborso di quei finanziamenti può essere postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. Un ulteriore limite è di natura strutturale: la semplificata non consente l’ingresso di un socio persona giuridica, che in molti risanamenti è proprio l’elemento decisivo. Infine, per le imprese con oltre tre anni di vita, il test europeo dell’«impresa in difficoltà» (art. 2, punto 18, Reg. UE 651/2014) si fonda sulla perdita di oltre la metà del capitale sociale sottoscritto: con un capitale minimo, la soglia viene raggiunta rapidamente, con effetti sull’accesso agli aiuti concessi in esenzione, mentre il regime de minimis non prevede la medesima esclusione generale.

Il profilo ideale di questa opzione è quello di una società con patrimonio netto ancora positivo e debiti sotto controllo, con soci persone fisiche e senza esigenze di ingresso di capitale societario, che cerca credito in misura contenuta e può offrire garanzie adeguate.

Le pronunce a supporto sono soprattutto quelle che chiariscono la responsabilità degli amministratori di una società a capitale ridotto quando le perdite maturano: la Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 4 novembre 2024, n. 28320, ha precisato che proseguire l’attività dopo la perdita del capitale non è una scelta gestionale insindacabile ma la violazione di specifiche norme, pur richiedendo la prova del pregiudizio e del nesso causale; e la stessa Sezione, con ordinanza 17 aprile 2024, n. 10413, ha ricordato la duplice responsabilità gestoria nascente dalla causa di scioglimento. Il dettaglio è nella sezione dedicata alle pronunce.

Opzione 2 — Passare a SRL ordinaria con capitale pari o superiore a 10.000 euro

In cosa consiste. L’assemblea straordinaria delibera, con atto notarile, la modifica dello statuto per abbandonare il modello standard e un aumento di capitale sottoscritto almeno fino a 10.000 euro (o al maggior importo scelto dai soci), liberato secondo le regole della SRL ordinaria. Il Consiglio Notarile di Milano ha ricostruito l’operazione come modificazione statutaria contestuale all’aumento, non come trasformazione soggetta all’art. 2498 c.c. La base normativa è nell’art. 2463 c.c. e nelle norme sull’aumento di capitale.

Quando ha senso. Il primo scenario è quello della società che, per dimensione dell’affidamento richiesto, ha bisogno di presentarsi alla banca con un patrimonio netto significativo e non con un capitale simbolico. Il secondo è quello della società che deve far entrare un socio persona giuridica, come un investitore o una holding, o che intende introdurre clausole su misura: regole sulla circolazione delle quote, diritti particolari dei soci, meccanismi di governance, strumenti finanziari partecipativi. Il terzo è quello della società con perdite già rilevanti, in cui la ricapitalizzazione è comunque un passaggio obbligato o fortemente consigliabile e la modifica della forma ne è un naturale corollario.

Come si esegue, in sintesi. Le fasi sono: valutazione preliminare del patrimonio netto e della situazione debitoria; delibera assembleare con verbale notarile; sottoscrizione e versamento dell’aumento; deposito e iscrizione al Registro delle imprese; comunicazione alle banche affidanti, verificando nei contratti in essere eventuali clausole che colleghino l’affidamento alla struttura societaria. Se la società ha perdite oltre il terzo del capitale, l’aumento va coordinato con l’eventuale riduzione ai sensi degli artt. 2482-bis e 2482-ter.

A fronte di questo, i vantaggi. Un capitale più elevato dà un segnale di solidità patrimoniale e, soprattutto, aumenta la distanza dalle soglie che fanno scattare gli obblighi da perdita: riduce il rischio che un esercizio negativo riporti la società nell’area dell’art. 2482-bis. L’ingresso di soci persone giuridiche e la libertà statutaria ampliano le possibilità di risanamento e di raccolta di risorse. Sul piano del credito, un patrimonio più consistente può migliorare il dialogo con la banca e ridurre, nei limiti di una valutazione che resta discrezionale, la pressione per garanzie personali illimitate.

Il rovescio della medaglia. L’aumento richiede risorse reali, che i soci devono avere e devono essere disposti a immobilizzare. Se le risorse vengono apportate sotto forma di finanziamento e non di capitale, il vantaggio si dissolve, perché il finanziamento dei soci concesso in una situazione di squilibrio è postergato. Va poi considerato che una ricapitalizzazione «cosmetica», cioè ottenuta con apporti transitori destinati a essere restituiti, espone i soci e gli amministratori a contestazioni. Infine, l’operazione comporta un impegno formale ulteriore (atto notarile, adempimenti) e non risolve, da sola, un problema di redditività: una società che continua a produrre perdite ricostituisce il problema in un tempo più lungo.

Il profilo ideale di questa opzione è quello di una società con un fabbisogno bancario rilevante o un passivo consistente, i cui soci sono in grado di apportare capitale effettivo, oppure che deve aprirsi a investitori societari o a uno statuto personalizzato.

Le pronunce a supporto riguardano la disciplina degli apporti dei soci e della loro postergazione: la Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 8 luglio 2025, n. 18680, e, per il regime degli apporti provenienti da società che dirigono e coordinano, la sentenza del 31 luglio 2025, n. 22166. Anche in questo caso i dettagli sono nell’apposita sezione.

Opzione 3 — Passare a SRL ordinaria «a capitale ridotto» (statuto personalizzato, capitale sotto i 10.000 euro)

In cosa consiste. È una soluzione intermedia, praticabile in quanto la SRL ordinaria può oggi avere un capitale compreso tra 1 euro e 9.999,99 euro, con conferimento in denaro versato all’organo amministrativo. La società abbandona lo statuto standard della semplificata e adotta uno statuto su misura, senza però portare il capitale a 10.000 euro. Per il passaggio dalla semplificata a questa figura non è necessario il superamento della soglia di 10.000 euro: l’esigenza è che la nuova disciplina risulti compatibile con il capitale scelto.

Quando ha senso. Vi sono tre scenari tipici. Il primo è quello della società che deve introdurre clausole statutarie su misura (ad esempio per disciplinare l’ingresso di nuovi soci o la governance) ma non dispone delle risorse per ricapitalizzare. Il secondo è quello della società che, per una fase limitata, preferisce dotarsi di uno statuto adeguato alla trattativa con i finanziatori prima di decidere l’aumento. Il terzo è quello di soci che intendono sperimentare, con un investimento graduale, il rafforzamento patrimoniale.

Come si esegue, in sintesi. L’operazione richiede una delibera assembleare con verbale notarile che modifichi lo statuto e ne sostituisca il modello, con iscrizione nel Registro delle imprese. Va considerato che, finché il capitale resta inferiore ai 10.000 euro, la legge prevede l’accantonamento a riserva legale di una quota degli utili annuali (un quinto) fino al raggiungimento, con il capitale, dei 10.000 euro, e che i soci non possono introdurre clausole incompatibili con il capitale ridotto.

A fronte di questo, i vantaggi. La flessibilità statutaria senza l’esborso di una ricapitalizzazione piena, e con il vantaggio di predisporre un assetto che potrà essere completato con un successivo aumento. Per i soci che vogliono mantenere la stabilità della compagine ma introdurre regole di governo più adatte alla fase, l’opzione è coerente.

Il rovescio della medaglia. Il capitale resta sottile e, con esso, resta la fragilità nei confronti delle soglie dell’art. 2482-bis. Anche il segnale verso la banca rimane debole: cambia lo statuto, non la capacità di assorbire le perdite. Inoltre, per l’art. 2482-ter la nozione di «minimo legale» è costruita sull’importo di 10.000 euro dell’art. 2463, e per le società a capitale ridotto la sua applicazione concreta pone questioni interpretative che vanno considerate caso per caso. In sostanza, è una soluzione che risolve un problema di governance più che un problema di credito.

Il profilo ideale di questa opzione è quello di una società che ha bisogno di uno statuto personalizzato e di una compagine più flessibile, ma non ha ancora le risorse per un aumento di capitale pieno e non ha un fabbisogno bancario tale da rendere decisivo il capitale nominale.

Le pronunce a supporto sono quelle sulla responsabilità gestoria in presenza di capitale eroso, già richiamate per l’opzione 1, e quelle sulla prova della crisi al momento dell’erogazione del credito.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con dati inventati a fini di calcolo, e non corrispondono a casi reali. Il dato di partenza è comune. Ipotesi: una SRL semplificata con capitale sociale di 6.000 euro, perdite cumulate per 3.100 euro, nessuna riserva, con debiti verso banche per 38.400 euro, verso fornitori per 112.700 euro e verso i soci, per un finanziamento erogato il 14 febbraio 2026, per 24.700 euro (totale debiti: 175.800 euro). La società chiede alla banca una nuova linea da 90.000 euro. Il patrimonio netto è pari a 6.000 − 3.100 = 2.900 euro.

Simulazione 1 — Il rapporto tra debiti e patrimonio netto. Con l’opzione 1 (nessuna modifica), il rapporto debiti/patrimonio netto è 175.800 / 2.900 ≈ 60,6; con la nuova linea da 90.000 euro il rapporto sale a 265.800 / 2.900 ≈ 91,7. Con l’opzione 2 (aumento a pagamento di 24.000 euro in denaro, capitale portato a 30.000 euro e patrimonio netto a 26.900 euro), il rapporto passa a 175.800 / 26.900 ≈ 6,5 e, con la nuova linea, a 265.800 / 26.900 ≈ 9,9. Con l’opzione 3 (aumento a 9.000 euro con apporto di 3.000 euro, patrimonio netto a 5.900 euro), il rapporto è 175.800 / 5.900 ≈ 29,8 e, con la nuova linea, 265.800 / 5.900 ≈ 45,1. I rapporti sono meramente illustrativi e non riproducono i criteri interni di alcuna banca; mostrano però l’ordine di grandezza della differenza patrimoniale tra le strade.

Simulazione 2 — Le soglie dell’art. 2482-bis. Sempre con gli stessi dati, l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenzia perdite per 3.100 euro su un capitale di 6.000 euro: il terzo del capitale è 2.000 euro, dunque la soglia è superata. Gli amministratori convocano l’assemblea senza indugio, con relazione sulla situazione patrimoniale. Se l’assemblea rinvia, la perdita deve scendere entro il terzo al termine dell’esercizio 2026; in caso contrario, l’assemblea che approva il bilancio 2026 deve ridurre il capitale in proporzione. Con l’opzione 2 (capitale a 30.000 euro), le perdite di 3.100 euro rappresentano circa il 10,3% del capitale, ben al di sotto del terzo: la disciplina dell’art. 2482-bis non scatta più. Con l’opzione 3 (capitale a 9.000 euro) il terzo è 3.000 euro e le perdite di 3.100 euro lo superano ancora: l’aumento, seppur reale, non è sufficiente per uscire dall’area dell’art. 2482-bis. La stessa perdita corrisponde a più della metà del capitale nell’opzione 1 (3.100 su 6.000, circa il 51,7%), con riflessi sul test dell’impresa in difficoltà per gli aiuti in esenzione, mentre nelle opzioni 2 e 3 la percentuale è rispettivamente del 10,3% e del 34,4%.

Simulazione 3 — Il finanziamento dei soci. Il 14 febbraio 2026 i soci erogano 24.700 euro a titolo di finanziamento, con un patrimonio netto di 2.900 euro e debiti per 151.100 euro (banche e fornitori): il rapporto è di circa 52 a 1. La situazione è di «eccessivo squilibrio» dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o comunque una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il rimborso è postergato agli altri creditori, e se la società fosse assoggettata a liquidazione giudiziale entro un anno da un eventuale rimborso, questo dovrebbe essere restituito. Se invece i soci avessero apportato le stesse risorse in conto capitale o come aumento, il patrimonio netto sarebbe cresciuto della stessa cifra e non vi sarebbe stato alcun credito da postergare. Il confronto mostra che, a parità di sforzo finanziario dei soci, la veste giuridica dell’apporto pesa quanto l’importo.

Simulazione 4 — La garanzia del socio e il peggioramento della situazione. Ipotesi: un socio ha rilasciato il 10 marzo 2024 una fideiussione omnibus fino a 120.000 euro, a garanzia delle obbligazioni presenti e future della società. Al 31 dicembre 2025 il bilancio mostra un patrimonio netto di 2.900 euro e perdite oltre il terzo del capitale. Il 5 giugno 2026 la banca porta l’affidamento da 60.000 a 90.000 euro senza informare il garante del deterioramento e senza richiedere alcuna autorizzazione specifica. Nella lettura data dalla Cassazione civile, Sez. III, con l’ordinanza 12 novembre 2025, n. 29933, in una situazione di questo tipo la banca che intende continuare ad avvalersi della garanzia deve rendere il garante consapevole dell’aumento del rischio e acquisire il suo consenso all’ulteriore credito, ai sensi dell’art. 1956 c.c. La circostanza che l’incremento sia di 30.000 euro, e cioè entro il massimale garantito di 120.000 euro, non elimina di per sé il tema, perché la questione riguarda l’informazione sul peggioramento e non solo il tetto dell’obbligazione. L’esito di un’eventuale contestazione dipende dal testo della garanzia, dalle clausole e dalle prove sulla conoscenza della banca, e non è prevedibile in astratto; la simulazione serve a mostrare che l’aumento di capitale, riducendo il bisogno di garanzie, può incidere anche sulla trattativa con il finanziatore.

Il confronto in tabella

La tabella che segue riassume le tre strade sugli stessi profili di valutazione: tempi, complessità, rischi in caso di esito negativo, effetti sui debiti e sulle procedure esistenti, reversibilità. Va letta insieme alle simulazioni e con una avvertenza di metodo: i giudizi sono comparativi e non assoluti, perché ciascuna riga dipende dal patrimonio effettivo, dalla natura dei debiti e dal comportamento dell’istituto finanziatore. Il profilo dei costi non è inserito perché, oltre ai costi di giustizia previsti dalla legge (che in queste operazioni societarie non vengono in rilievo), le voci economiche dipendono da fattori non comparabili in astratto.

ProfiloOpzione 1: restare SRLSOpzione 2: SRL ordinaria (capitale ≥ 10.000 €)Opzione 3: SRL ordinaria a capitale ridotto (1 – 9.999,99 €)
TempiNessun intervento societario: immediataAssemblea straordinaria, atto notarile, versamento dell’aumento, iscrizione al Registro delle impreseAssemblea straordinaria, atto notarile, iscrizione; nessun aumento obbligatorio oltre soglia
ComplessitàMinima; resta la cura della documentazione verso la bancaPiù elevata: coordinamento con perdite, garanzie e contratti bancari in essereIntermedia: nuovo statuto, senza ricapitalizzazione piena
Rischi in caso di esito negativoPatrimonio sottile, soglie di perdita rapidamente raggiungibili, garanzie personali dei soci sollecitateImmobilizzo di risorse dei soci; rischio di contestazione se l’apporto è transitorio o mascherato da finanziamentoCapitale ancora esposto all’art. 2482-bis; segnale debole verso la banca
Effetti sui debiti e sull’esecuzioneNessuno: debiti e procedure invariatiNessuna estinzione né sospensione: la società resta lo stesso soggetto; rafforza però la garanzia patrimonialeNessuna estinzione né sospensione dei debiti e delle procedure
ReversibilitàNon è necessaria; l’uscita futura richiede aumento a 10.000 euroRitorno a un sotto-tipo possibile solo riducendo il capitale sotto i 10.000 euroCompletabile in seguito con un aumento a 10.000 euro; già coerente con la SRL ordinaria
Soci ammessi e statutoSolo persone fisiche; statuto standard non modificabileAnche persone giuridiche; statuto liberoStatuto libero; compagine da verificare rispetto alla soglia di capitale

I criteri per scegliere

Il ragionamento è condizionale e non consente una risposta unica. Si possono individuare cinque criteri, ciascuno da valutare sul caso concreto.

Primo criterio: lo stato del capitale. Se le perdite hanno superato il terzo del capitale, o il capitale è sceso sotto il minimo legale, generalmente il tema principale non è la forma ma la ricostituzione del patrimonio: in questo scenario il passaggio a SRL ordinaria con aumento effettivo si inserisce nel percorso degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. e non è un’alternativa ad esso. Se invece il capitale è integro e i debiti sono fisiologici, la forma può essere valutata con più libertà.

Secondo criterio: la dimensione e la natura del credito richiesto. Per un fabbisogno bancario contenuto, assistito da garanzie adeguate, la SRL semplificata può bastare. Man mano che l’importo cresce rispetto al patrimonio netto, tende a crescere anche il peso della patrimonializzazione nella valutazione della banca. Va soppesato, in ogni caso, che la banca non decide solo in base al capitale: contano i flussi, la storia dei rapporti e la qualità delle garanzie.

Terzo criterio: le garanzie personali dei soci. Se la banca richiede fideiussioni dei soci a copertura del fido e i soci non intendono, o non possono, esporsi oltre certi limiti, l’aumento di capitale può diventare la leva per negoziare una garanzia più contenuta. Se invece i soci sono disposti a garantire e la banca ritiene sufficienti quelle garanzie, la modifica della forma può risultare meno rilevante.

Quarto criterio: la necessità di nuovi soci o di regole su misura. Se l’ingresso di un socio persona giuridica o di clausole statutarie specifiche è parte del piano di risanamento, la semplificata è un limite strutturale e l’uscita dal sotto-tipo diventa quasi obbligata. Se la compagine è stabile e non vi sono esigenze di questo genere, il criterio perde peso.

Quinto criterio: la natura dei nuovi apporti. Se i soci sono in grado di apportare capitale e non solo finanziamenti, l’opzione 2 assume coerenza. Se le risorse disponibili sono ridotte o graduali, l’opzione 3 può costituire una tappa, a condizione che la sua fragilità sia consapevole.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), imposta queste valutazioni leggendo insieme il bilancio, le garanzie prestate ai finanziatori e i segnali di tensione finanziaria della società.

Vi è, infine, un profilo trasversale: l’obbligo di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati (art. 2086 c.c. e art. 3 del Codice della crisi) riguarda tutte le società, semplificate o ordinarie. Un assetto in grado di rilevare tempestivamente gli squilibri incide sulla credibilità verso la banca più di quanto possa incidere la scelta del tipo, e incide anche sulla posizione degli amministratori se la crisi si aggrava.

Le garanzie personali dei soci: un profilo che attraversa tutte le opzioni

Nelle società di dimensioni contenute, la banca chiede con frequenza la fideiussione dei soci, spesso nella forma omnibus, cioè estesa alle obbligazioni future. È questo il punto in cui la scelta tra le opzioni assume un rilievo pratico immediato: il patrimonio della società è il primo presidio del credito, la garanzia personale è il secondo, e più il primo è sottile, più il secondo tende a diventare necessario.

Sul piano giuridico, la posizione del garante è disciplinata dagli artt. 1936 e seguenti del codice civile. Per le garanzie relative a obbligazioni future, l’art. 1956 subordina la permanenza dell’obbligo del fideiussore all’autorizzazione del garante in caso di nuovo credito concesso a un debitore la cui situazione patrimoniale sia peggiorata, secondo il principio riaffermato dalla Cassazione nel novembre 2025. L’art. 1957 pone poi un termine di decadenza per l’azione della banca contro il fideiussore dopo la scadenza dell’obbligazione principale, e la giurisprudenza ha esaminato la validità delle clausole che ne dispongono la deroga. Nei confronti del fideiussore che sia anche socio, inoltre, la qualifica di consumatore non si presume: la giurisprudenza ha precisato che occorre verificare in concreto la finalità dell’assunzione del debito rispetto all’attività d’impresa.

A fronte di questo, i soci vanno consapevoli di un ulteriore profilo, che riguarda la loro posizione anche in assenza di garanzie. Per il principio generale, i soci di una SRL non rispondono dei debiti sociali, ma l’art. 2476 c.c. prevede che il socio che decide o autorizza intenzionalmente atti dannosi per la società, i soci o i terzi risponde in solido con gli amministratori. Anche in questo senso la scelta tra le opzioni non è neutra: una decisione presa dai soci di proseguire l’attività con un capitale azzerato, senza ricapitalizzare, può essere valutata sotto il profilo della responsabilità.

Il credito pubblico e la nozione di «impresa in difficoltà»

Quando la banca valuta il ricorso a una garanzia pubblica, il capitale sociale ritorna al centro dell’analisi. Il Fondo di garanzia per le PMI, secondo le indicazioni disponibili, copre parte del rischio della banca e la domanda è presentata dalla banca stessa, non dalla società; l’importo massimo garantito per impresa è di 5 milioni di euro e la disciplina di riferimento (art. 15-bis del D.L. 145/2023) risulta prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli aiuti possono essere concessi in regime de minimis oppure ai sensi degli artt. 17, 21 e 22 del Regolamento UE 651/2014, a scelta del beneficiario.

La definizione di impresa in difficoltà dell’art. 2, punto 18, del Regolamento 651/2014, per le società di capitali, si fonda sulla perdita di oltre la metà del capitale sociale sottoscritto per effetto di perdite cumulate, con esclusione delle PMI costituite da meno di tre anni; per calcolarla si deducono le perdite dalle riserve e dalle altre voci considerate fondi propri, e si verifica se l’importo cumulativo negativo supera la metà del capitale sottoscritto. Gli aiuti in esenzione sono preclusi a queste imprese, mentre il regime de minimis non contiene una preclusione generale analoga. L’incidenza sulla scelta è chiara: con un capitale minimo, una perdita contenuta può bastare per superare la soglia, mentre con un capitale più elevato la stessa perdita rimane lontana. Resta da precisare che l’ammissibilità concreta di una specifica operazione dipende dalle disposizioni operative del Fondo e dalla valutazione della banca, e va verificata caso per caso.

Ricapitalizzare davvero: che cosa contano la banca e il giudice

Un ultimo profilo riguarda la qualità dell’apporto. Sul piano patrimoniale incidono sul patrimonio netto soltanto i versamenti in conto capitale, le rinunce ai crediti e gli aumenti di capitale; il finanziamento dei soci resta un debito e, in una situazione di squilibrio, è postergato. La giurisprudenza recente, richiamata nella sezione sulle pronunce, valorizza la funzione della norma: contrastare la sottocapitalizzazione nominale, cioè la convenienza dei soci a porre i capitali a disposizione della società nella forma del prestito anziché in quella del conferimento.

Ne deriva che una ricapitalizzazione realizzata con risorse destinate a rientrare rapidamente ai soci, tramite rimborsi o distribuzioni, espone tanto gli amministratori quanto i soci a contestazioni, sia per la postergazione sia per l’eventuale revocatoria del rimborso. Per contro, un apporto stabile e documentato, deliberato con il coordinamento del notaio e del commercialista, costituisce il presupposto più solido per una trattativa con il finanziatore. Il rapporto tra le due valutazioni, quella della banca e quella del giudice, è in fondo lo stesso: entrambe verificano se l’apporto dei soci corrisponda a un reale assunzione di rischio.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In linea di principio sì, ma con effetti diversi. Da una semplificata si può passare in un secondo momento alla SRL ordinaria con aumento a 10.000 euro o alla SRL a capitale ridotto con statuto proprio; il percorso inverso, verso un sotto-tipo, richiede la riduzione del capitale sotto i 10.000 euro e va valutato alla luce di eventuali affidamenti in essere. Rimane l’avvertenza che una modifica ripetuta nel breve periodo può insospettire i finanziatori.

E se scelgo quella sbagliata? Il rischio maggiore non deriva dalla scelta in sé, ma dal tempo perso e dalla continuazione dell’attività in presenza di un capitale eroso. Nei giudizi sulla responsabilità gestoria, la contestazione tipica non è «hai scelto male», ma «hai proseguito quando la società avrebbe dovuto essere ricapitalizzata o posta in liquidazione». La forma sbagliata è quindi correggibile; la gestione non conservativa dopo la causa di scioglimento lo è molto meno.

Il passaggio a SRL ordinaria sospende i debiti o le esecuzioni in corso? No. La società resta lo stesso soggetto giuridico e i debiti, i decreti ingiuntivi, i pignoramenti eventualmente pendenti continuano a produrre i loro effetti. Il passaggio può al più rafforzare la garanzia patrimoniale generica futura, ma non incide sulle posizioni già maturate.

La banca è obbligata a considerare il capitale? La banca valuta il merito creditizio con criteri propri e non esiste una regola che imponga una soglia di capitale per concedere il credito. Sul piano giuridico, tuttavia, l’erogazione a un’impresa in crisi conclamata, senza concrete prospettive di risanamento, può integrare una concessione abusiva del credito, con le conseguenze risarcitorie che la giurisprudenza delinea. Il tema riguarda quindi anche l’istituto finanziatore, non solo la società.

Se i soci prestano soldi alla società, è meglio come finanziamento o come capitale? Dipende dal contesto. In una situazione di squilibrio patrimoniale il finanziamento dei soci è postergato e, se rimborsato nell’anno precedente l’apertura di una procedura, va restituito; il capitale non ha questo effetto ma è, per sua natura, un apporto a rischio. Il tema va valutato con l’aiuto di chi conosce sia la disciplina societaria sia le esigenze dei finanziatori.

I soci rispondono personalmente dei debiti della società se questa è una SRL, semplificata o ordinaria? In linea generale no: la responsabilità è limitata al capitale conferito e la forma, semplificata od ordinaria, non cambia questo principio. Le eccezioni riguardano le garanzie personali prestate ai finanziatori, la responsabilità del socio che decide o autorizza intenzionalmente atti dannosi (art. 2476 c.c.), e gli apporti rimborsati in violazione della postergazione. La differenza tra le forme ha rilievo soprattutto sul terreno pratico: più il capitale è sottile, più è probabile che il finanziatore chieda le garanzie dei soci come supplemento patrimoniale.

È possibile ottenere credito bancario anche restando SRL semplificata? Sì, non esiste una preclusione legale, e in molti casi le banche finanziano società semplificate. Il punto da soppesare è il modo in cui viene bilanciato il rischio: a fronte di un capitale esiguo, il finanziatore può richiedere garanzie personali, garanzie reali o il supporto di una garanzia pubblica, e le condizioni possono risultare meno favorevoli di quelle offerte a una società più patrimonializzata. Anche in questo caso, il quadro va valutato sulla situazione concreta.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce sono raggruppate per l’opzione che ciascuna illumina; i principi sono riformulati e non riproducono le massime originali. Le indicazioni provengono da fonti secondarie di giurisprudenza e rassegne specializzate: prima di ogni utilizzo processuale, il testo integrale va verificato.

Sull’opzione 1 (restare SRLS) e sulla gestione del capitale eroso

  • Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 4 novembre 2024, n. 28320. Principio: continuare l’attività dopo la perdita del capitale e percepire compensi non deliberati dall’assemblea costituiscono violazioni di norme specifiche, non scelte gestionali insindacabili; la responsabilità richiede comunque la prova del pregiudizio e del nesso causale. Rilevanza: per una società a capitale sottile, in cui la perdita del capitale si verifica con rapidità, definisce il perimetro del rischio per gli amministratori.
  • Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10413. Principio: dopo il verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori rispondono in modo duplice, per l’omesso o ritardato accertamento della causa e per gli atti gestori non conservativi. Rilevanza: la difesa deve considerare due fronti distinti, non uno.
  • Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 28 febbraio 2024, n. 5252. Principio: i criteri della differenza dei netti patrimoniali e del deficit patrimoniale sono forme di valutazione equitativa del danno. Rilevanza: incide sulla contestazione del quantum nei giudizi di responsabilità.
  • Cassazione civile, Sez. I, sentenza 18 luglio 2025, n. 20150. Principio: accertata la gestione non conservativa, il danno può essere determinato anche sulla base dei debiti indebitamente assunti tra il momento in cui si sarebbe dovuti intervenire e l’apertura della procedura, a prescindere dal criterio dei netti patrimoniali. Rilevanza: sposta l’attenzione sulle singole obbligazioni contratte, tra cui possono rientrare i nuovi affidamenti.
  • Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 15 marzo 2025, n. 6922. Principio: in tema di art. 2446 c.c., la situazione patrimoniale può essere sostituita dall’ultimo bilancio d’esercizio se vi è continuità temporale con la convocazione e non sono intervenuti fatti significativi. Rilevanza: la pronuncia riguarda la società per azioni; per la SRL, l’art. 2482-bis prevede una relazione analoga e l’impostazione va richiamata con cautela.

Sull’opzione 2 (ordinaria, ricapitalizzazione e apporti dei soci)

  • Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 8 luglio 2025, n. 18680. Principio: la postergazione ex art. 2467 c.c. si fonda su un presupposto unitario, il rischio di insolvenza; opera già nella vita ordinaria della società come inesigibilità temporanea del credito; il giudice deve verificare la crisi sia al momento dell’erogazione sia al momento della decisione. Rilevanza: orienta la scelta tra finanziamento e capitale.
  • Cassazione civile, Sez. I, sentenza 31 luglio 2025, n. 22166. Principio: per la postergazione dei finanziamenti infragruppo basta l’esercizio di direzione e coordinamento, senza necessità di provare che sia abusivo. Rilevanza: utile quando l’ingresso di un socio societario, possibile solo fuori dalla semplificata, comporta rapporti di gruppo.
  • Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 4 agosto 2025, n. 22403. Principio: la postergazione rientra nella disciplina tipica delle società di capitali e non si estende al finanziamento di un ente pubblico a una fondazione, pur se l’ente ha un ruolo dominante nella nomina degli amministratori. Rilevanza: chiarisce il perimetro di applicazione dell’istituto, ancorato alla struttura societaria.
  • Tribunale di Genova, 17 febbraio 2025, n. 450. Principio: la norma sui finanziamenti dei soci non prevede una delibera assembleare per il rimborso; l’attenzione ricade sui presupposti della postergazione. Rilevanza: pronuncia di merito, indicativa della prassi applicativa.

Sull’opzione 3 e sul credito bancario in generale

  • Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 12 novembre 2025, n. 29933. Principio: nelle fideiussioni omnibus, quando dopo il rilascio della garanzia la situazione del debitore peggiora, la banca che intende continuare ad affidarsi al garante deve informarlo del maggior rischio e ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c. Rilevanza: incide sulle garanzie personali dei soci, spesso richieste alle società di piccola dimensione.
  • Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 30 giugno 2021, n. 18610. Principio: la concessione abusiva di credito consiste nell’erogare, o continuare a erogare, incautamente credito a un imprenditore insolvente o in crisi conclamata. Rilevanza: definizione di riferimento, anche se meno recente.
  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn. 7029 e 7030 del 2006. Principio: hanno tracciato i confini tradizionali della concessione abusiva del credito sul terreno risarcitorio. Rilevanza: fondamento della successiva elaborazione giurisprudenziale.
  • Tribunale di Milano, 17 giugno 2025, n. 4937. Principio: integra concessione abusiva il finanziamento a un’impresa in crisi in assenza di concrete prospettive di superamento, valutate ex ante sulla base di un piano aziendale serio; una semplice istruttoria di fido non basta a costituirlo. Rilevanza: pronuncia di merito che evidenzia il peso del piano aziendale nella relazione con la banca.

Un’ultima annotazione sullo stato della giurisprudenza: nel novembre 2025 è stata segnalata la rimessione alle Sezioni Unite di questioni relative alla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI. Lo stato di quel procedimento va verificato al momento in cui la garanzia viene in rilievo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Gli strumenti che seguono sono attività concrete che lo studio svolge; nessuno di essi va inteso come garanzia di un risultato, ma come impegno di mezzi.

  1. Analizziamo il bilancio e la situazione infrannuale per calcolare il patrimonio netto reale, verificare se le perdite hanno superato il terzo o la metà del capitale e individuare in quale fascia dell’art. 2482-bis o dell’art. 2482-ter si colloca la società.
  2. Ricostruiamo l’indebitamento (bancario, verso fornitori, verso soci) e ne classifichiamo scadenze, garanzie e eventuali titoli esecutivi, per capire quanta parte del passivo pesa sulla scelta.
  3. Confrontiamo le tre strade con gli stessi dati di partenza, elaborando simulazioni analoghe a quelle esposte, per valutare quale delle opzioni regge davanti al giudice e alla banca nel tuo caso specifico.
  4. Esaminiamo i contratti di finanziamento e gli affidamenti in essere, individuando clausole che collegano il credito alla struttura societaria, ai covenant e alle garanzie.
  5. Verifichiamo le garanzie personali dei soci, controllando che le fideiussioni rispettino i requisiti di forma e sostanza e valutando la posizione del garante alla luce degli artt. 1956 e 1957 c.c.
  6. Qualifichiamo gli apporti dei soci (capitale, versamenti in conto capitale, rinunce, finanziamenti) per stabilire se ricadono nella postergazione dell’art. 2467 c.c. e come strutturarli.
  7. Predisponiamo il percorso assembleare per l’aumento di capitale o la modifica dello statuto, coordinandoci con il notaio e con i commercialisti dello staff sugli aspetti contabili e patrimoniali.
  8. Assistiamo la società nel dialogo con la banca, con documentazione ordinata e piano aziendale credibile, valutando anche gli strumenti di sostegno pubblico al credito, come il Fondo di garanzia per le PMI, la cui disciplina è in vigore fino al 31 dicembre 2026 e la cui domanda è presentata dalla banca.
  9. Presidiamo la posizione degli amministratori, verificando gli obblighi di gestione conservativa e la tempestività degli adempimenti, per ridurre l’esposizione a contestazioni ai sensi dell’art. 2486 c.c.
  10. Valutiamo il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi, come la composizione negoziata (già introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi inserita nel Codice della crisi), quando l’indebitamento non è più risolvibile con il solo riassetto patrimoniale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Tra queste abilitazioni, in un tema come questo pesa in modo particolare la continuità di strategia fino alla Cassazione: la scelta della forma societaria e delle garanzie compiuta oggi può essere messa in discussione in un giudizio di responsabilità, in un’opposizione a decreto ingiuntivo o in una controversia con la banca. Averla impostata fin dall’inizio con lo stesso difensore, e con la stessa linea, consente di sostenerla nei gradi successivi fino all’ultimo, senza cambiare mani e senza dover ricostruire dall’esterno le ragioni di una decisione. Lo studio lavora inoltre con uno staff in cui avvocati e commercialisti operano insieme sullo stesso caso, affinché l’analisi giuridica e quella contabile procedano di pari passo.

Chiusura

La scelta tra SRL semplificata e SRL ordinaria, per una società indebitata che ha bisogno del credito bancario, non ha una risposta uniforme: dipende dallo stato del capitale, dall’entità dei debiti, dalle garanzie dei soci e dai programmi di risanamento. La scelta dipende dal caso concreto e sbagliarla costa tempo e diritti, in particolare quando nel frattempo la società prosegue l’attività con un capitale eroso.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché il tema riunisce due ambiti in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ha competenze certificate: il rapporto con le banche, che coordina attraverso lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, e la gestione della crisi d’impresa, in cui opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio può inoltre accompagnare la decisione fino all’ultimo grado di giudizio, in quanto l’Avvocato è cassazionista.

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