Che Cos’è L’ordinanza Europea Di Sequestro Conservativo?

Il piano operativo per bloccare un conto in un altro Paese UE (o per difenderti se il conto bloccato è il tuo)

Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa. Se hai un credito verso qualcuno che tiene i soldi su un conto in Germania, Spagna, Francia, Austria o in un altro Paese dell’Unione, oppure se hai appena scoperto che la tua banca ha congelato il tuo conto su ordine di un giudice straniero, le pagine che seguono ti dicono cosa fare, in che ordine e entro quali termini.

L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (in sigla OESC, in inglese EAPO) è lo strumento creato dal Regolamento (UE) n. 655/2014, applicabile dal 18 gennaio 2017 in tutti gli Stati membri tranne la Danimarca. Permette a un creditore di ottenere da un giudice il blocco delle somme depositate sui conti del debitore in un altro Paese UE, senza avvisare prima il debitore, con una procedura uniforme e moduli standard. In Italia le regole di raccordo con il codice di procedura civile sono state fissate dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 152, in vigore dal 1° dicembre 2020.

La promessa di questo piano è semplice: alla fine saprai esattamente da quale mossa partire, cosa preparare e quale errore ti farebbe perdere il blocco (o il diritto di difenderti).

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché l’OESC vive su due piani che raramente vanno insieme. Da un lato è un procedimento giudiziario con rimedi, ricorsi e impugnazioni che possono arrivare fino all’ultimo grado: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e può seguire la stessa linea difensiva dalla prima istanza fino alla Cassazione. Dall’altro lato l’OESC colpisce conti bancari, saldi, accrediti, limiti di impignorabilità: un terreno su cui l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che leggono insieme estratti conto, movimenti e dichiarazioni della banca.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Prima di procedere, assicurati di sapere in quale posizione ti trovi. L’OESC è uno strumento a doppia faccia: il creditore lo usa per bloccare, il debitore lo subisce e deve reagire in tempi molto stretti. Rispondi a queste quattro domande, con carta e penna, senza saltarne nessuna.

Domanda 1 — Sei tu che vanti il credito o sei tu il titolare del conto bloccato?

Sembra banale, ma cambia tutto. Se sei il creditore, il tuo piano parte dalla verifica dei presupposti e arriva all’esecuzione sul conto estero. Se sei il debitore, il tuo piano parte dalla notifica dell’ordinanza e dalla dichiarazione della banca, e ruota attorno a tre obiettivi: liberare le somme impignorabili, far revocare o modificare l’ordinanza se i presupposti mancavano, ottenere il risarcimento se il creditore ha abusato dello strumento.

Domanda 2 — Il caso è davvero transfrontaliero?

Il regolamento si applica solo ai casi transfrontalieri. In concreto, il conto da bloccare deve trovarsi in uno Stato membro diverso da quello del giudice a cui ti rivolgi, oppure diverso da quello in cui il creditore ha il domicilio. Se sei un’impresa italiana e il tuo cliente inadempiente ha il conto a Monaco di Baviera, il caso è transfrontaliero. Se il conto del tuo debitore è a Firenze e anche tu sei a Livorno, e chiedi il blocco a un giudice italiano, il caso non lo è: per te esistono il sequestro conservativo dell’art. 671 c.p.c. e il pignoramento presso terzi, non l’OESC.

Domanda 3 — Hai già un titolo (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, atto pubblico) oppure no?

Qui si divide la strada. Il regolamento consente di chiedere l’ordinanza prima di avviare la causa di merito, durante la causa, oppure dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che obbliga il debitore a pagare. Se hai già il titolo, ti basterà dimostrare l’urgenza; se non ce l’hai, dovrai anche convincere il giudice che il tuo credito ha buone probabilità di essere riconosciuto nel merito, e quasi sempre dovrai prestare una garanzia.

Domanda 4 — Conosci la banca e il numero di conto del debitore?

Se conosci il nome della banca e l’IBAN, la domanda è più semplice. Se sai solo che il debitore “lavora con una banca in Spagna”, la strada passa dalla richiesta di informazioni sui conti prevista dall’art. 14 del regolamento, che però è riservata di regola a chi ha già un titolo.

Prima di scegliere: OESC o sequestro nazionale?

Il regolamento non ti obbliga a usare l’OESC. Puoi sempre chiedere, nello Stato in cui si trova il conto, un sequestro conservativo secondo il diritto di quel Paese, oppure — se il giudice italiano è competente sul merito — un sequestro dell’art. 671 c.p.c. da far riconoscere ed eseguire all’estero. La scelta non è di gusto: dipende da cosa ti serve davvero.

AspettoOESC (Reg. 655/2014)Sequestro nazionale
OggettoSolo somme su conti bancariBeni mobili, immobili, crediti, somme
ProceduraUniforme in tutta l’UE, moduli standardRegole diverse Stato per Stato
Effetto sorpresaGarantito: il debitore non è sentito primaDipende dal rito del singolo Stato
CircolazioneNessuna dichiarazione di esecutività negli altri StatiPuò richiedere passaggi ulteriori per l’esecuzione all’estero
Ricerca dei contiRichiesta di informazioni dell’art. 14 (con titolo)Strumenti interni, spesso limitati ai residenti
GaranziaDi regola obbligatoria senza titoloSecondo il diritto nazionale
Termine per il merito30 giorni dalla domanda o 14 dall’emissioneSecondo il diritto nazionale

Se il patrimonio del debitore all’estero è fatto soprattutto di liquidità su conti, l’OESC è di norma lo strumento più diretto; se ci sono immobili, quote o crediti commerciali, il sequestro nazionale può coprire ciò che l’OESC non raggiunge. Nulla impedisce di usare i due strumenti in modo coordinato, purché tu dichiari al giudice ogni misura parallela e non blocchi più di quanto ti spetta.

Tabella di orientamento

La tua situazioneParti dalla mossa
Sei creditore, non sai se il caso rientra nel regolamentoMossa 1
Sei creditore, hai già una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivoMossa 2 (verifica titolo), poi Mossa 3
Sei creditore, non hai ancora un titoloMossa 2 (prova del credito e garanzia), poi Mossa 3
Sei creditore, non conosci banca e IBAN del debitoreMossa 5 (richiesta di informazioni), dopo aver chiuso la Mossa 2
Sei creditore e l’ordinanza è stata emessa prima della causaMossa 6 (avvio del merito entro i termini) — urgentissima
Sei debitore, la banca ti ha appena comunicato il bloccoMossa 7 (somme impignorabili e dichiarazione della banca)
Sei debitore, ritieni che l’ordinanza non doveva essere emessaMossa 8 (ricorsi, revoca, cauzione sostitutiva)
Il giudice ha respinto la tua domandaScenari di deviazione, poi Mossa 4

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga in tabella: partire dalla mossa sbagliata significa consumare giorni che il regolamento non ti restituisce.


Mossa 1 — Verifica che il tuo credito rientri nel regolamento

Obiettivo della mossa: escludere subito i casi in cui l’OESC non è disponibile, per non perdere tempo con uno strumento che il giudice dovrà respingere.

Quando va fatta

Subito, prima di qualsiasi altra attività. È una verifica da fare in 24-48 ore sul materiale che hai già: contratto, fatture, corrispondenza, eventuale sentenza.

Come si esegue

Il primo passo è controllare la materia. L’OESC vale per i crediti pecuniari in materia civile e commerciale. Restano fuori, per espressa previsione dell’art. 2 del regolamento:

  • la materia fiscale, doganale e amministrativa, e la responsabilità dello Stato per atti di pubblica autorità;
  • i diritti patrimoniali derivanti dai rapporti tra coniugi o da rapporti equiparati;
  • testamenti e successioni;
  • i crediti verso un debitore già sottoposto a fallimento o altra procedura d’insolvenza;
  • la sicurezza sociale;
  • l’arbitrato.

Il secondo passo è controllare il carattere transfrontaliero: dove si trova il conto rispetto al giudice e al tuo domicilio (Domanda 2 della diagnosi).

Il terzo passo è verificare il tipo di conto. Il regolamento riguarda i conti detenuti presso banche; non si applica ai conti che, secondo la legge dello Stato in cui si trovano, non possono essere sequestrati (ad esempio i conti delle banche centrali quando agiscono come autorità monetarie, o i conti legati a sistemi di pagamento e di regolamento titoli).

Il quarto passo è capire se il debitore è un consumatore e il credito nasce da un contratto concluso per scopi estranei alla sua attività professionale. In quel caso cambia il giudice competente (lo vedrai nella Mossa 4) e, soprattutto, cambia il livello di prudenza richiesto.

Un chiarimento sul “domicilio” del creditore

Il carattere transfrontaliero si misura anche sul tuo domicilio. Per le persone fisiche conta il domicilio secondo la legge dello Stato interessato; per società e altri enti il regolamento rinvia alle regole europee sulla competenza giurisdizionale, che guardano alla sede statutaria, all’amministrazione centrale o al centro dell’attività principale. Se la tua impresa ha sede legale in Italia ma opera attraverso una filiale in un altro Paese, verifica con cura quale sia il domicilio rilevante: da quel dato può dipendere se il caso è transfrontaliero o no, e quindi se l’OESC è disponibile.

Un secondo chiarimento riguarda gli interessi e le spese. L’importo dell’ordinanza può comprendere, oltre al capitale, gli interessi maturati e le spese di cui il creditore chiede il rimborso, purché siano indicati e giustificati nella domanda. Non gonfiare l’importo: un blocco sproporzionato è la prima cosa che il debitore contesterà e il primo elemento che il giudice guarderà per decidere sulla garanzia.

La base giuridica

Artt. 1, 2 e 3 del Regolamento (UE) n. 655/2014; art. 6 per la competenza. L’art. 1 chiarisce che il creditore può usare l’OESC in alternativa ai sequestri previsti dal diritto nazionale: non è obbligato, può scegliere lo strumento più adatto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire che il debitore, nel frattempo, è finito in una procedura concorsuale. In quel caso l’OESC non è più percorribile e il tuo credito va gestito nella procedura (insinuazione al passivo o equivalente straniero). Un altro imprevisto frequente: il credito è “misto”, in parte civile e in parte tributario (ad esempio rimborsi di imposte anticipate per conto del cliente). Separa le voci: la parte civile può essere protetta, l’altra no.

Check di completamento

  • Hai verificato che il credito è civile o commerciale e non ricade in una delle esclusioni dell’art. 2.
  • Hai verificato che il conto da bloccare si trova in uno Stato membro diverso da quello del giudice o del tuo domicilio.
  • Hai verificato che il debitore non è sottoposto a procedura d’insolvenza.

Mossa 2 — Metti in sicurezza la prova del credito (e prepara la garanzia)

Obiettivo della mossa: costruire il fascicolo che convincerà il giudice che il credito esiste, con un titolo già pronto oppure con prove sufficienti a far ritenere probabile la vittoria nel merito.

Quando va fatta

Subito dopo la Mossa 1. Se non hai ancora un titolo, questa è la mossa più lunga: calcola da tre a dieci giorni per raccogliere i documenti in modo ordinato.

Come si esegue

Qui il percorso si biforca.

Se hai già un titolo. Verifica che si tratti davvero di una “decisione giudiziaria che impone al debitore di pagare il credito”. Non tutte le decisioni lo sono. La Corte di giustizia, con la sentenza del 20 aprile 2023 nella causa C-291/21 (Starkinvest), ha stabilito che una pronuncia che condanna il debitore a pagare una penalità solo nel caso di future violazioni di un ordine inibitorio, senza fissarne definitivamente l’importo, non basta: il creditore in quel caso non è dispensato dal provare la fondatezza del credito. Traduzione pratica: se il tuo titolo contiene una somma certa e liquidata, sei nella corsia veloce; se contiene solo una penalità futura ed eventuale, sei nella corsia di chi non ha titolo.

Allo stesso modo, la Corte di giustizia, con la sentenza del 7 novembre 2019 nella causa C-555/18 (K.H.K.), ha chiarito che un’ingiunzione di pagamento non ancora esecutiva non rientra nella nozione di “atto pubblico” del regolamento. Se il tuo decreto ingiuntivo non è stato ancora notificato o non è esecutivo, non trattarlo come un titolo “forte”.

Se non hai un titolo. Devi presentare al giudice elementi sufficienti a farlo convincere che probabilmente vincerai nel merito. Raccogli:

  • il contratto, gli ordini, le conferme d’ordine firmate;
  • le fatture, i documenti di trasporto, le prove di consegna o di esecuzione del servizio;
  • la corrispondenza in cui il debitore riconosce il debito, chiede dilazioni o contesta in modo generico;
  • i solleciti e le diffide, con prova della ricezione;
  • un conteggio chiaro di capitale, interessi e spese.

Prepara anche la garanzia. Quando chiedi l’ordinanza senza titolo, il giudice di regola ti chiede una garanzia (deposito, fideiussione bancaria o assicurativa) di importo sufficiente a coprire i danni che il debitore potrebbe subire se il blocco si rivelasse ingiustificato. Il giudice può esonerarti solo in casi eccezionali, se ritiene la garanzia inopportuna. Quando invece hai già un titolo, la garanzia è facoltativa: il giudice può chiederla, ma non è la regola.

La base giuridica

Art. 4 (definizioni di decisione giudiziaria, transazione giudiziaria e atto pubblico), art. 7 (condizioni per l’emissione) e art. 12 (garanzia) del Regolamento (UE) n. 655/2014. Sul concetto di decisione giudiziaria: CGUE, C-291/21, 20 aprile 2023; sull’atto pubblico e l’ingiunzione non esecutiva: CGUE, C-555/18, 7 novembre 2019.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il documento chiave mancante: il contratto firmato solo via e-mail, le consegne senza DDT controfirmato. Non fermarti: ricostruisci la prova con elementi convergenti (e-mail di conferma, pagamenti parziali ricevuti, messaggi in cui il debitore promette il saldo). Il secondo imprevisto è la garanzia: se la banca non ti rilascia la fideiussione in tempi brevi, valuta il deposito diretto o la fideiussione assicurativa, e chiedi al giudice un termine per prestarla. Ricorda che, se il giudice subordina l’ordinanza alla garanzia, i tempi di decisione decorrono dal momento in cui la garanzia è prestata.

Check di completamento

  • Hai un fascicolo ordinato con prova del credito (titolo esecutivo oppure documenti che rendono probabile la vittoria nel merito).
  • Hai verificato che il tuo titolo contiene una somma certa e non solo una penalità eventuale.
  • Se non hai titolo, hai già individuato come prestare la garanzia e in quanto tempo.

Mossa 3 — Dimostra il pericolo concreto: la mossa che decide tutto

Obiettivo della mossa: provare al giudice che, senza il blocco immediato, il debitore potrebbe rendere impossibile o molto più difficile il recupero del tuo credito.

Quando va fatta

In parallelo con la Mossa 2, ma con un’avvertenza: la prova del pericolo va costruita sui fatti, non sulle sensazioni. È la parte della domanda su cui i giudici respingono più spesso.

Come si esegue

L’art. 7, par. 1, del regolamento richiede che il creditore dimostri l’urgente necessità di un provvedimento cautelare, perché esiste un rischio concreto che, senza l’ordinanza, la successiva esecuzione del credito sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. Questa condizione vale sempre, anche se hai già un titolo esecutivo.

La Corte di giustizia, con la sentenza del 21 maggio 2026 nella causa C-198/24 (TQ c. Mr Green Limited), ha precisato come si legge questo requisito:

  • urgenza e rischio concreto non sono due condizioni separate, ma due facce della stessa condizione;
  • il rischio deve essere attuale al momento della domanda, non solo potenziale;
  • deve derivare da una condotta intenzionale del debitore diretta a sottrarre beni o a impoverire il proprio patrimonio a danno del creditore;
  • il giudice può però tenere conto anche di comportamenti passati del debitore, perfino risalenti ad alcuni anni prima, purché il rischio persista al momento della domanda;
  • una normativa dello Stato in cui ha sede il debitore che rende difficile eseguire le sentenze straniere può essere un elemento aggiuntivo per dimostrare l’intento di sottrarsi ai pagamenti.

Il considerando 14 del regolamento ti dà l’elenco degli indizi da cercare. Costruisci la tua prova su queste quattro colonne:

  1. Il comportamento del debitore verso di te: promesse di pagamento non mantenute, risposte evasive, cambi improvvisi di interlocutore, contestazioni pretestuose arrivate solo dopo la fattura.
  2. La storia creditizia del debitore: altre cause, altri decreti ingiuntivi, protesti, segnalazioni, notizie di pignoramenti avviati da altri creditori.
  3. La natura dei beni e le operazioni recenti: vendita di immobili o di rami d’azienda, trasferimento della sede, chiusura di filiali, cessazione di rapporti con fornitori di servizi di pagamento.
  4. I movimenti anomali: prelievi o bonifici che non servono alla normale attività d’impresa o alle normali spese familiari.

Ricorda anche cosa non basta. Lo stesso considerando 14 avverte che il solo fatto che il debitore abbia più creditori, o che la sua situazione finanziaria sia difficile o in peggioramento, non è di per sé sufficiente. Serve qualcosa in più: un gesto, una scelta, un’operazione che indichi la volontà di svuotare la garanzia patrimoniale.

La logica è la stessa che i tribunali italiani applicano al sequestro conservativo interno. Il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 9 gennaio 2025, ha ribadito che il periculum non può fondarsi sul timore soggettivo del creditore e che la semplice insufficienza del patrimonio non basta, se non emerge il rischio concreto di atti dispositivi che rendano più difficile il recupero. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5472 del 9 aprile 2026, ha riepilogato i presupposti tipici del sequestro dell’art. 671 c.p.c. a tutela di crediti probabili in vista della futura esecuzione.

Come presentare le prove del pericolo

La forma conta quanto la sostanza. Il giudice decide sulle carte, in pochi giorni, senza sentire nessuno: deve poter capire la tua tesi in pochi minuti. Prepara quindi:

  • una cronologia numerata dei fatti, con data, descrizione in una riga e rinvio al documento allegato;
  • i documenti pubblici che confermano le operazioni del debitore (visure camerali con trasferimenti di sede o cessioni di quote, atti di vendita trascritti, pubblicazioni di altre procedure);
  • le comunicazioni del debitore che rivelano l’intento (e-mail in cui annuncia la chiusura dell’attività in Italia, messaggi in cui invita a “rivolgersi alla nuova società”);
  • una sintesi di una pagina che colleghi ogni fatto a uno degli indici del considerando 14.

Evita le affermazioni che non puoi documentare: un’accusa non provata indebolisce anche le prove solide che la accompagnano, perché il giudice non ha modo di verificarla in contraddittorio.

La base giuridica

Art. 7, par. 1, e considerando 14 del Regolamento (UE) n. 655/2014; CGUE, C-198/24, 21 maggio 2026; in parallelo, per il diritto interno, art. 671 c.p.c.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: hai atteso troppo. Magari hai una sentenza da due o tre anni e solo ora chiedi il blocco. Non è automaticamente fatale: la sentenza C-198/24 dice proprio che il regolamento non ti obbliga a presentare la domanda nel momento stesso in cui nasce il rischio. Ma devi dimostrare che il rischio c’è ancora oggi: documenta i fatti più recenti, anche minimi, che confermano la strategia di sottrazione del debitore.

Check di completamento

  • Hai almeno due o tre fatti documentati che mostrano una condotta del debitore diretta a sottrarre beni o a rendere difficile l’esecuzione.
  • Hai eliminato dalla domanda gli argomenti deboli (solo “è in difficoltà”, solo “ha altri debiti”).
  • Hai una cronologia datata degli eventi, pronta da allegare.

Mossa 4 — Individua il giudice giusto e deposita la domanda con il modulo europeo

Obiettivo della mossa: presentare una domanda completa, al giudice competente, con il modulo ufficiale, in modo che la decisione arrivi nei tempi brevissimi previsti dal regolamento.

Quando va fatta

Appena chiuse le Mosse 2 e 3. Ogni giorno di ritardo è un giorno in cui il debitore può spostare i fondi.

Come si esegue

Il primo passo è individuare il giudice. Le regole dell’art. 6 sono queste:

  • se non hai ancora un titolo, sono competenti i giudici dello Stato membro che hanno giurisdizione sul merito della controversia;
  • se il debitore è un consumatore e il credito deriva da un contratto concluso con lui in quanto consumatore, sono competenti soltanto i giudici dello Stato in cui il consumatore ha il domicilio;
  • se hai già una decisione giudiziaria o una transazione giudiziaria, è competente il giudice dello Stato membro in cui la decisione è stata emessa o la transazione approvata;
  • se hai un atto pubblico, è competente l’autorità designata dallo Stato in cui l’atto è stato formato.

In Italia, il D.Lgs. 152/2020 ha stabilito che sulla domanda decide il tribunale in composizione monocratica. Per l’atto pubblico formato in Italia, secondo le informazioni comunicate dall’Italia alla Commissione, è competente il tribunale del circondario in cui l’atto è stato formato.

Il secondo passo è compilare il modulo di domanda previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823, disponibile sul Portale europeo della giustizia elettronica. Nel modulo indichi: le parti, l’importo da bloccare (capitale, interessi, spese), la banca e il conto (se li conosci), i fatti che provano il credito e il pericolo, la garanzia che puoi offrire, gli eventuali altri sequestri già chiesti o ottenuti sullo stesso credito.

Il terzo passo è dichiarare con esattezza le altre domande di sequestro. Il regolamento ti impone di indicare se hai chiesto misure equivalenti in altri Stati o secondo il diritto nazionale. Nascondere una misura parallela espone l’ordinanza a revoca e te a responsabilità.

Il quarto passo è conoscere i tempi della decisione. Il giudice decide senza sentire il debitore (procedura ex parte), per preservare l’effetto sorpresa. I termini sono stretti: entro la fine del quinto giorno lavorativo dalla presentazione o dal completamento della domanda se hai già un titolo, entro la fine del decimo giorno lavorativo se non ce l’hai. Se il giudice ti chiede la garanzia, decide senza indugio appena la presti.

Il quinto passo riguarda i costi di giustizia. Il D.Lgs. 152/2020 ha coordinato i procedimenti del regolamento con il contributo unificato previsto dal D.P.R. 115/2002, richiamando gli importi dell’art. 13 del testo unico per le diverse fasi (domanda, ricorsi, impugnazioni). Verifica l’importo dovuto per la tua fase prima del deposito.

Sul piano pratico, ricorda che il regolamento non rende obbligatoria l’assistenza di un avvocato per presentare la domanda. Resta però vero che la domanda si gioca in una sola occasione, senza contraddittorio e senza possibilità di “aggiustare” in udienza ciò che manca: la qualità del fascicolo è l’unica cosa su cui puoi contare.

Cosa scrivere nella sezione dei fatti del modulo

Il modulo europeo ha campi strutturati, ma la parte descrittiva è quella che decide. Scrivila come una breve memoria, in paragrafi numerati: chi sono le parti e qual è il rapporto; quando e perché è sorto il credito; cosa ha fatto il debitore dopo la scadenza; quali fatti recenti dimostrano il pericolo; perché la misura è proporzionata all’importo chiesto. Ogni affermazione deve richiamare un allegato preciso.

Presta attenzione anche alla lingua. La domanda va presentata nella lingua del giudice a cui ti rivolgi; l’ordinanza, per essere eseguita all’estero, dovrà poi circolare con le traduzioni richieste dallo Stato di esecuzione. Preparare in anticipo la traduzione degli elementi essenziali riduce i tempi morti tra l’emissione e il blocco effettivo, che sono esattamente i giorni in cui il debitore potrebbe muovere i fondi.

Infine, indica con precisione i conti che conosci: nome e indirizzo della banca, IBAN o BIC, eventualmente il numero di conto. Un dato errato non rende nulla l’ordinanza, ma può far fallire l’esecuzione presso la banca e costringerti a ripartire.

La base giuridica

Artt. 6, 8, 11, 16, 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 655/2014; Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 (moduli); D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 152.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il rigetto per incompletezza. Il giudice può darti un termine per completare o rettificare la domanda; se non rispetti quel termine, la domanda viene respinta. Rispondi entro il termine indicato, anche con integrazioni parziali, e segnala subito eventuali difficoltà documentali. Se la domanda viene respinta nel merito, vai agli Scenari di deviazione: hai un rimedio specifico, con un termine di 30 giorni.

Check di completamento

  • Hai individuato il giudice competente secondo l’art. 6 e verificato se il debitore è un consumatore.
  • Hai compilato il modulo ufficiale in ogni sezione, con allegati numerati e coerenti.
  • Hai dichiarato ogni altra misura cautelare chiesta o ottenuta sullo stesso credito.

Mossa 5 — Trova i conti del debitore e fai eseguire il blocco dalla banca

Obiettivo della mossa: trasformare l’ordinanza in un blocco effettivo sulle somme, individuando i conti se non li conosci e seguendo la fase di esecuzione nello Stato in cui si trova la banca.

Quando va fatta

Contestualmente alla domanda, se non conosci i conti (la richiesta di informazioni va inserita nel modulo); subito dopo l’emissione dell’ordinanza, per la trasmissione all’autorità dello Stato di esecuzione.

Come si esegue

Se non conosci i conti. L’art. 14 del regolamento ti permette di chiedere al giudice di attivare l’autorità di informazione dello Stato membro in cui ritieni che il debitore abbia un conto. Questa autorità usa gli strumenti del proprio ordinamento (registri dei conti, interrogazioni alle banche, archivi pubblici) per identificare banca e conto. Le condizioni sono rigorose:

  • di regola devi avere già una decisione, una transazione o un atto pubblico esecutivo che obbliga il debitore a pagare;
  • se la decisione non è ancora esecutiva, puoi chiedere le informazioni solo se l’importo è rilevante e dimostri l’urgente necessità delle informazioni stesse;
  • devi indicare le ragioni per ritenere che il debitore abbia uno o più conti in quel preciso Stato membro.

Proprio sul significato di queste “ragioni”, e su quali collegamenti economici con uno Stato bastino a giustificare la ricerca, un giudice tedesco ha sottoposto alla Corte di giustizia un rinvio pregiudiziale (causa C-716/24, domanda del 10 ottobre 2024), relativo a un operatore di giochi con sede a Curaçao e pagamenti gestiti tramite società cipriote. Il messaggio operativo per te è chiaro: non limitarti a dire “probabilmente ha un conto là”. Porta elementi concreti: bonifici ricevuti o inviati da quel Paese, fatture che indicano un IBAN straniero, sedi secondarie, fornitori di servizi di pagamento locali, contratti con clienti di quello Stato.

In Italia, quando l’Italia è lo Stato di esecuzione, l’autorità di informazione è individuata dal D.Lgs. 152/2020 attraverso il meccanismo della ricerca telematica dei beni dell’art. 492-bis c.p.c.: è competente il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede, e il presidente del Tribunale di Roma quando il debitore non ha in Italia né residenza, né domicilio, né dimora, né sede.

L’esecuzione presso la banca. L’ordinanza emessa in uno Stato membro è riconosciuta negli altri senza alcuna procedura speciale e senza dichiarazione di esecutività. Va trasmessa all’autorità competente dello Stato di esecuzione, che la fa notificare alla banca. La banca deve eseguirla senza indugio, bloccando l’importo indicato (o trasferendolo su un conto dedicato, se il diritto nazionale lo prevede). Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all’esecuzione, salvo casi eccezionali in cui il termine si allunga fino all’ottavo, la banca rilascia la dichiarazione sul sequestro dei fondi: dice se e quanto ha bloccato.

In Italia il D.Lgs. 152/2020 ha stabilito che, per l’esecuzione dell’ordinanza, si applica l’art. 678 c.p.c., cioè le forme del pignoramento presso terzi, adattate in modo da non vanificare l’effetto sorpresa: il debitore non deve sapere nulla finché il blocco non è eseguito.

Qui entra in gioco il lavoro di squadra che lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, imposta fin dal primo giorno: leggere la dichiarazione della banca con gli occhi di chi conosce i rapporti bancari, non solo il codice di procedura.

Dopo il blocco: il dovere di non bloccare troppo. Se dalle dichiarazioni delle banche risulta che hai bloccato più del dovuto (perché hai colpito più conti in più Stati), devi attivarti tu, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della dichiarazione che evidenzia l’eccedenza, per ottenere il rilascio delle somme in più. Non è una cortesia: è un obbligo, e la sua violazione fa presumere la tua colpa nel giudizio di risarcimento.

La notifica al debitore. Solo dopo l’esecuzione, l’ordinanza, la domanda e la dichiarazione della banca vengono notificate al debitore. Da quel momento si apre la sua difesa (Mosse 7 e 8).

Come leggere la dichiarazione della banca

La dichiarazione sul sequestro dei fondi è un modulo standard, ma va letta riga per riga. Verifica: se la banca ha individuato uno o più conti del debitore; se il blocco è stato eseguito in tutto o in parte; l’importo effettivamente bloccato su ciascun conto; la data e l’ora dell’esecuzione; eventuali indicazioni su conti cointestati o su somme già escluse come impignorabili. Una dichiarazione che riporta un blocco parziale non è un fallimento: ti dice che il saldo era inferiore al previsto, e questo è un dato utile per decidere se cercare altri conti o altri beni.

Conserva la dichiarazione insieme alla prova della data in cui l’hai ricevuta: da quella data decorrono i tre giorni lavorativi per il rilascio delle eventuali eccedenze.

La base giuridica

Artt. 14, 22, 23, 24, 25, 27 e 28 del Regolamento (UE) n. 655/2014; art. 492-bis c.p.c. e art. 678 c.p.c. come richiamati dal D.Lgs. 152/2020.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la dichiarazione della banca con esito negativo: conto chiuso, saldo zero, conto intestato a un’altra società del gruppo. Non disperare e non allargare il tiro senza base: verifica i movimenti che conosci, valuta una nuova richiesta di informazioni su un altro Stato solo se hai ragioni concrete, e considera il pignoramento interno di altri beni se il debitore ne ha. Il secondo imprevisto è il conto cointestato: il regolamento rinvia alla legge dello Stato di esecuzione per stabilire quanta parte può essere bloccata. In Italia vale la presunzione di contitolarità in parti uguali, ribadita dalla Cassazione (Cass. civ., sez. I, ord. n. 28772 del 17 ottobre 2023), che il cointestatario può superare dimostrando la diversa provenienza delle somme.

Check di completamento

  • Se non conoscevi i conti, hai presentato la richiesta di informazioni con ragioni concrete e documentate per lo Stato indicato.
  • Hai ricevuto la dichiarazione della banca e ne hai verificato importi e conti colpiti.
  • Hai controllato se esiste un’eccedenza e, in caso positivo, hai avviato il rilascio entro tre giorni lavorativi.

Mossa 6 — Se hai chiesto il blocco prima della causa, avvia il merito nei termini

Obiettivo della mossa: evitare che l’ordinanza venga revocata perché non hai iniziato in tempo il giudizio che ti darà il titolo definitivo.

Quando va fatta

Questa mossa riguarda solo chi ha ottenuto l’ordinanza senza avere ancora un titolo. Il termine è rigido: devi avviare il procedimento di merito entro 30 giorni dalla data in cui hai presentato la domanda di ordinanza, oppure entro 14 giorni dalla data in cui l’ordinanza è stata emessa, se questa seconda data è successiva. Conta sempre la scadenza più lontana tra le due, ma il calcolo va fatto il giorno stesso in cui ricevi l’ordinanza.

Attenzione a un punto che confonde molti: non fare affidamento sulla sospensione feriale. La sospensione dei termini processuali vale solo dal 1° al 31 agosto e non opera per i procedimenti cautelari; il termine dell’art. 10 è fissato da una norma europea pensata per durare poco. Se la scadenza cade a cavallo di agosto, ragiona come se la sospensione non esistesse.

Come si esegue

Il primo passo è scegliere il tipo di procedimento di merito. Il regolamento lo intende in senso ampio: vale qualsiasi procedimento diretto a ottenere un titolo esecutivo sul credito, compresi i procedimenti sommari come quello d’ingiunzione. In Italia, quindi, puoi depositare un ricorso per decreto ingiuntivo o introdurre un giudizio ordinario o semplificato di cognizione, davanti al giudice che ha giurisdizione sul merito.

Il secondo passo è depositare la prova dell’avvio del merito presso il giudice che ha emesso l’ordinanza. Il regolamento richiede che il giudice sia informato: se non lo fai, l’ordinanza viene revocata o cessa di avere effetto, e il blocco si scioglie.

Il terzo passo è coordinare la domanda di merito con l’ordinanza: stesse parti, stesso credito, stessi importi (o importi coerenti, se nel frattempo sono maturati interessi). Un giudizio di merito “diverso” da quello che hai prospettato nella domanda cautelare è un regalo alla difesa del debitore.

Il quarto passo è pensare già all’esecuzione. L’ordinanza resta in vigore finché non è revocata o finché non produce effetto una misura esecutiva sul credito. Quando otterrai la sentenza o il decreto esecutivo, dovrai trasformare il blocco in una vera esecuzione nello Stato in cui si trova il conto. Nel diritto interno italiano, per il sequestro conservativo nazionale, l’art. 686 c.p.c. prevede che il sequestro si converta in pignoramento quando il creditore ottiene la sentenza di condanna esecutiva, e la Cassazione ha chiarito che da quel momento decorrono i termini perentori dell’art. 156 disp. att. c.p.c. per dare corso all’esecuzione sui beni sequestrati (Cass. civ., n. 3875 del 12 febbraio 2024). La giurisprudenza di merito mostra cosa accade a chi si distrae: il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1404 del 29 maggio 2025, ha dichiarato la perdita di efficacia della trascrizione di un sequestro non convertito in pignoramento e ne ha ordinato la cancellazione. Il principio operativo da trasferire all’OESC è identico: il blocco protegge solo chi, al momento giusto, lo trasforma in esecuzione.

Dal blocco al pagamento: cosa succede dopo il titolo

L’OESC non si trasforma da sola in denaro sul tuo conto. Quando ottieni il titolo esecutivo sul merito, devi farlo valere nello Stato in cui si trova il conto, secondo le regole dell’esecuzione di quel Paese. Grazie al sistema europeo di circolazione delle decisioni, una sentenza emessa in uno Stato membro è di regola eseguibile negli altri senza una dichiarazione di esecutività, ma restano da rispettare le forme locali: notifiche, attestati, eventuali traduzioni, termini per avviare l’esecuzione sulle somme già bloccate.

La sentenza della Corte di giustizia nel caso Al Bosco (C-379/17) è un promemoria utile: anche quando un provvedimento cautelare circola tra Stati membri, lo Stato in cui lo esegui può applicare i propri termini procedurali. Informati per tempo sulle regole dello Stato del conto, così da non perdere nella fase finale ciò che hai conquistato nelle prime mosse.

La base giuridica

Art. 10 e art. 20 del Regolamento (UE) n. 655/2014; considerando 13 (nozione ampia di procedimento di merito); per il raccordo con l’esecuzione interna, art. 686 c.p.c. e art. 156 disp. att. c.p.c.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il termine che scade mentre stai ancora raccogliendo prove per la causa. Non aspettare la prova perfetta: avvia il procedimento con ciò che hai e integra dopo, nei limiti consentiti dal rito. Il secondo imprevisto è la notifica all’estero del giudizio di merito, che richiede tempo: ciò che conta ai fini dell’art. 10 è l’avvio del procedimento, quindi deposita subito e gestisci le notifiche in parallelo.

Check di completamento

  • Hai calcolato per iscritto la scadenza dell’art. 10 (30 giorni dalla domanda o 14 dall’emissione, la più lontana).
  • Hai avviato il merito e informato il giudice che ha emesso l’ordinanza.
  • Hai un calendario per trasformare il blocco in esecuzione appena otterrai il titolo.

Mossa 7 — Sei il debitore? Libera subito le somme impignorabili e verifica la dichiarazione della banca

Obiettivo della mossa: rimettere nella tua disponibilità, nel più breve tempo possibile, le somme che la legge dello Stato in cui si trova il conto non consente di bloccare, e controllare che la banca non abbia bloccato più del dovuto.

Quando va fatta

Nel momento stesso in cui la banca ti comunica il blocco o ricevi la notifica dell’ordinanza. Non attendere di “capire meglio”: il conto congelato significa affitto, stipendi, fornitori, imposte non pagate.

Come si esegue

Il primo passo è raccogliere i documenti notificati: l’ordinanza, la domanda del creditore con i relativi allegati, la dichiarazione della banca sul sequestro dei fondi. Il regolamento prevede che tu li riceva dopo l’esecuzione; se ricevi solo la comunicazione della banca, chiedi formalmente copia degli atti.

Il secondo passo è individuare le somme che non possono essere bloccate. Il regolamento non crea un proprio elenco di impignorabilità: rinvia alla legge dello Stato di esecuzione, cioè del Paese in cui si trova il conto. Se il conto è in Italia, valgono le regole italiane: per esempio i limiti dell’art. 545 c.p.c. sulle somme che derivano da stipendi, salari e pensioni accreditati sul conto. La Cassazione ha ricordato che questi limiti esprimono principi di rango costituzionale e si applicano anche fuori dall’esecuzione ordinaria, come nel caso del sequestro preventivo penale (Cass. pen., sez. III, n. 14584 del 2 marzo 2023, depositata il 6 aprile 2023). Se il conto è in un altro Stato, occorre verificare la regola locale: alcuni Paesi lasciano libera automaticamente una somma minima, altri richiedono un’istanza del debitore con la prova della natura degli accrediti.

Il terzo passo è chiedere l’esenzione. In alcuni Stati la banca o l’autorità provvede d’ufficio; in altri devi attivarti tu, presentando la domanda all’autorità indicata dallo Stato di esecuzione con la documentazione (buste paga, cedolini pensione, estratti conto che mostrano l’origine degli accrediti).

Il quarto passo è verificare la dichiarazione della banca. Controlla: quali conti sono stati colpiti, per quale importo, se sono stati bloccati conti cointestati, se l’importo bloccato supera quello indicato nell’ordinanza. Se il creditore ha colpito più conti in più Stati e il totale supera l’importo dell’ordinanza, spetta a lui attivarsi per il rilascio entro tre giorni lavorativi; se non lo fa, hai un rimedio specifico e la sua colpa, nel giudizio di risarcimento, si presume.

Il quinto passo è proteggere il cointestatario. Se il conto è cointestato con il coniuge, un socio o un familiare estraneo al debito, la quota del terzo va difesa: in Italia la presunzione di parti uguali (Cass. civ., sez. I, ord. n. 28772 del 17 ottobre 2023) può essere superata provando che le somme appartengono in tutto o in parte al cointestatario non debitore.

Cosa verificare se il conto bloccato è in Italia

Se il conto si trova in Italia, le domande da porti sono concrete. Sul conto affluiscono stipendio o pensione? Gli accrediti sono anteriori o successivi al blocco? Il saldo comprende somme di terzi (depositi cauzionali, incassi da riversare, fondi di un condominio amministrato)? Il conto è cointestato con persone estranee al debito?

Per le somme derivanti da stipendi e pensioni, l’art. 545 c.p.c. prevede una tutela differenziata a seconda che gli accrediti siano avvenuti prima o dopo il vincolo, con soglie legate all’assegno sociale e alla quota del quinto. Porta sempre i documenti che provano la natura di ogni accredito: senza cedolini, buste paga o comunicazioni dell’ente previdenziale, la banca e il giudice vedono solo un saldo indistinto.

Ricorda anche un punto pratico: la tutela delle somme impignorabili non dipende dall’esito della causa sul credito. Anche se il credito del creditore è fondato, le somme protette dalla legge devono comunque tornare nella tua disponibilità.

La base giuridica

Artt. 25, 27, 28, 30, 31 e 34 del Regolamento (UE) n. 655/2014; art. 545 c.p.c. per i conti situati in Italia; art. 1298 c.c. per i rapporti interni tra cointestatari.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che la banca si rifiuti di sbloccare somme che tu ritieni impignorabili, perché “non ha istruzioni”. Non discutere allo sportello: presenta il rimedio formale previsto nello Stato di esecuzione, con i documenti che provano l’origine degli accrediti, e chiedi che la decisione sia adottata con urgenza. Il secondo imprevisto è scoprire che sul conto erano transitate somme di terzi (per esempio incassi per conto di clienti): raccogli subito la prova della loro destinazione.

Check di completamento

  • Hai copia completa di ordinanza, domanda del creditore e dichiarazione della banca.
  • Hai calcolato quanta parte del saldo bloccato è impignorabile secondo la legge del Paese in cui si trova il conto e hai chiesto il rilascio.
  • Hai verificato se il blocco complessivo eccede l’importo dell’ordinanza e se ha colpito quote di cointestatari estranei.

Mossa 8 — Sei il debitore? Attacca l’ordinanza, sostituisci il blocco con una cauzione, chiedi i danni se c’è abuso

Obiettivo della mossa: far revocare o ridurre l’ordinanza quando i presupposti mancavano o sono venuti meno, oppure liberare i conti offrendo una garanzia alternativa, e preparare l’eventuale richiesta di risarcimento.

Quando va fatta

Subito dopo la Mossa 7, o in parallelo se il blocco paralizza la tua attività. Alcuni motivi di ricorso sono legati a termini precisi (ad esempio la mancata notifica degli atti entro 14 giorni dal blocco), quindi annota le date fin dal primo giorno.

Come si esegue

Il regolamento ti offre tre famiglie di rimedi.

A) Il ricorso nello Stato membro d’origine (art. 33), davanti al giudice che ha emesso l’ordinanza. In Italia, per le ordinanze emesse da giudici italiani, il D.Lgs. 152/2020 attribuisce la competenza allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Puoi chiedere la revoca o la modifica se:

  • non ricorrevano le condizioni dell’art. 7 (niente pericolo concreto, credito non sufficientemente provato, titolo inadatto come nel caso C-291/21);
  • l’ordinanza, la dichiarazione della banca o gli altri documenti non ti sono stati notificati entro 14 giorni dal blocco;
  • i documenti non erano nella lingua richiesta e non erano accompagnati da traduzione;
  • il creditore non ha rilasciato le somme eccedenti;
  • il credito è stato pagato in tutto o in parte;
  • la decisione di merito ha respinto la domanda del creditore, o il titolo su cui si fondava l’ordinanza è stato annullato;
  • il creditore non ha avviato il giudizio di merito nei termini dell’art. 10.

B) Il ricorso nello Stato membro di esecuzione (art. 34), davanti all’autorità del Paese in cui si trova la banca, per i motivi legati all’esecuzione: somme impignorabili non liberate, esecuzione non conforme al regolamento, esecuzione della decisione sottostante rifiutata in quello Stato. Se l’Italia è lo Stato di esecuzione, la competenza è del tribunale individuato dal D.Lgs. 152/2020 per questi procedimenti.

C) Gli altri rimedi (art. 35): se le circostanze sono cambiate dopo l’emissione (per esempio il pericolo è venuto meno perché hai dato garanzie o hai incassato un credito che rende capiente il patrimonio), puoi chiedere la modifica o la revoca. Anche il creditore può chiedere modifiche, ad esempio per adeguare l’importo.

Per tutti questi rimedi il regolamento prevede un modulo standard, la notifica all’altra parte e una decisione in tempi brevi, di regola entro 21 giorni da quando il giudice dispone di tutte le informazioni necessarie. Contro la decisione è ammessa l’impugnazione (art. 37), secondo le regole processuali dello Stato interessato. In Italia l’impugnazione è disciplinata dal D.Lgs. 152/2020 e, come ogni controversia che coinvolge l’interpretazione di norme processuali ed europee, può arrivare fino al giudizio di legittimità.

La cauzione sostitutiva (art. 38). Se il tuo problema è la paralisi dei conti più che la fondatezza del credito, puoi chiedere che il blocco sia revocato prestando una garanzia di importo almeno pari a quello dell’ordinanza. È spesso la mossa più rapida per tornare a operare, in attesa che il merito sia deciso.

Il risarcimento (art. 13). Il creditore risponde dei danni che ti ha causato con l’ordinanza per sua colpa. In alcune ipotesi la colpa si presume: quando l’ordinanza è revocata perché il creditore non ha avviato il merito nei termini, quando non ha rilasciato le eccedenze, quando è revocata perché il creditore non ha rispettato i propri obblighi. La garanzia che il creditore ha prestato nella Mossa 2 serve proprio a coprire questo rischio: documenta con precisione i danni (penali pagate a fornitori, interessi di mora, contratti persi, costi di finanziamento sostitutivo).

Come si costruisce il ricorso del debitore

Il ricorso contro l’ordinanza è l’unico momento in cui puoi finalmente far sentire la tua voce, dopo che il giudice ha deciso ascoltando solo il creditore. Usalo bene:

  • attacca il pericolo: dimostra con documenti che non c’è alcuna condotta di sottrazione (bilanci regolari, pagamenti puntuali ad altri fornitori, assenza di cessioni anomale, beni stabili e facilmente aggredibili);
  • attacca il credito, se non c’è titolo: contestazioni specifiche sulla prestazione, eccezioni di inadempimento, compensazioni documentate;
  • attacca la proporzione: se l’importo bloccato supera in modo evidente il credito ragionevolmente dovuto, chiedi la riduzione;
  • verifica le forme: date di notifica, traduzioni, rispetto dei termini dell’art. 10 da parte del creditore.

Il regolamento consente anche di chiedere al giudice di subordinare la conferma dell’ordinanza a una garanzia a carico del creditore, o di aumentarla se quella prestata è insufficiente. È un’arma poco usata, ma utile quando il blocco ti causa danni rilevanti e il creditore ha una solidità patrimoniale incerta.

La base giuridica

Artt. 13, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del Regolamento (UE) n. 655/2014; D.Lgs. 152/2020 per la competenza e le impugnazioni in Italia; sul requisito del titolo, CGUE C-291/21; sul pericolo concreto, CGUE C-198/24.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è presentare il ricorso nello Stato sbagliato: motivi “di origine” (mancavano i presupposti) davanti al giudice dell’esecuzione, o viceversa. Distingui con cura: ciò che riguarda la concessione dell’ordinanza va nello Stato d’origine; ciò che riguarda il modo in cui è stata eseguita va nello Stato di esecuzione. Il secondo imprevisto è l’assenza di documenti per provare la tua solidità patrimoniale: prepara bilanci, perizie, estratti di altri conti non colpiti, per dimostrare che il creditore non corre alcun rischio concreto.

Check di completamento

  • Hai separato i motivi di ricorso tra Stato d’origine e Stato di esecuzione.
  • Hai valutato la cauzione sostitutiva come alternativa rapida al ricorso.
  • Hai aperto un fascicolo dei danni subiti, con prove datate, per l’eventuale richiesta di risarcimento.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sulle regole del regolamento: non riproducono casi reali. Servono a vedere come la tempestività cambia l’esito.

Simulazione 1 — Creditore senza titolo: chi rispetta l’art. 10 e chi no

Ipotesi. Un’impresa italiana vanta un credito di 47.380,65 € per forniture non pagate verso una società con sede in Germania, che ha il conto presso una banca di Monaco. Ha contratti firmati, DDT controfirmati e due e-mail in cui il debitore promette il saldo “entro fine mese”. A settembre scopre che il debitore ha venduto il magazzino italiano e trasferito i dipendenti in Germania.

Sviluppo. Domanda di OESC depositata davanti al giudice italiano competente sul merito lunedì 5 ottobre. Il giudice chiede una garanzia pari al 20% dell’importo, cioè 9.476,13 €; la fideiussione è depositata il 9 ottobre. L’ordinanza è emessa il 14 ottobre.

Calcolo del termine dell’art. 10. 30 giorni dalla domanda → 4 novembre; 14 giorni dall’emissione → 28 ottobre. Vale la data più lontana: 4 novembre.

Esito A — chi esegue la Mossa 6 entro il 4 novembre. L’impresa deposita il ricorso per decreto ingiuntivo il 27 ottobre e ne informa il giudice. Il blocco resta sul conto tedesco per 47.380,65 € (più interessi e spese indicati nell’ordinanza) fino all’esecuzione del titolo.

Esito B — chi arriva al 6 novembre. Il termine è scaduto. L’ordinanza viene revocata o cessa di produrre effetti; le somme tornano disponibili al debitore; il creditore rischia di rispondere dei danni con colpa presunta e la garanzia di 9.476,13 € può essere escussa.

Simulazione 2 — Debitore con conto in Italia e accrediti di pensione

Ipotesi. Un pensionato residente in Italia, garante di un finanziamento concesso a una società spagnola, si vede bloccare il conto su ordinanza di un giudice spagnolo. Saldo al momento del blocco: 18.742,30 €, di cui una parte deriva da ratei di pensione accreditati negli ultimi mesi.

Sviluppo. La banca rilascia la dichiarazione entro il terzo giorno lavorativo. Il conto è in Italia: si applica la legge italiana sulle somme impignorabili (art. 31 del regolamento → art. 545 c.p.c.). Supponiamo, per semplicità di calcolo, che la quota protetta dei ratei pensionistici accreditati sia pari a 5.614,80 €.

Esito A — chi agisce con la Mossa 7 entro pochi giorni. Deposita l’istanza con i cedolini e l’estratto conto: vengono liberati 5.614,80 €, e restano bloccati 13.127,50 €. Il pensionato continua a pagare utenze e spese correnti.

Esito B — chi attende “che si chiarisca tutto”. Resta senza disponibilità per settimane, accumula ritardi nei pagamenti e interessi di mora che non potrà facilmente recuperare, perché l’esenzione era un suo diritto ma andava attivata.

Simulazione 3 — Blocchi multipli e obbligo di rilascio dell’eccedenza

Ipotesi. Ordinanza per 36.450,20 €. Il creditore la fa eseguire su due conti: uno in Spagna e uno in Austria.

Sviluppo. Dichiarazione della banca spagnola: bloccati 31.906,40 €. Dichiarazione della banca austriaca: bloccati 22.118,75 €. Totale bloccato: 54.025,15 €. Eccedenza: 54.025,15 – 36.450,20 = 17.574,95 €.

Esito A — creditore diligente. Ricevuta la seconda dichiarazione il martedì, entro il venerdì (terzo giorno lavorativo) chiede il rilascio di 17.574,95 € sul conto austriaco. Il blocco resta proporzionato.

Esito B — creditore inerte. Non rilascia nulla. Il debitore attiva il ricorso dell’art. 33 e ottiene la modifica; nel successivo giudizio di risarcimento la colpa del creditore si presume, e la garanzia prestata diventa il primo bersaglio del debitore.

Simulazione 4 — Titolo vecchio, pericolo attuale

Ipotesi. Un creditore ha una sentenza esecutiva dal marzo 2023 per 63.215,90 € verso una società con sede in un altro Stato membro. Non ha mai agito all’estero. Nel 2026 scopre che il debitore ha chiuso il rapporto con il fornitore di servizi di pagamento che raccoglieva gli incassi nel Paese del creditore.

Sviluppo. Domanda di OESC con titolo: il giudice deve decidere entro il quinto giorno lavorativo. Il creditore documenta la chiusura del rapporto, gli esiti negativi di altre esecuzioni e le modifiche normative nel Paese del debitore che ostacolano l’esecuzione delle sentenze straniere.

Esito. Il tempo trascorso non basta a escludere il pericolo: secondo la sentenza C-198/24 il giudice può valutare anche fatti passati, purché il rischio sia ancora presente oggi. Chi presenta solo la sentenza e dice “non paga da tre anni” rischia il rigetto; chi documenta una condotta attuale di sottrazione ha buone probabilità di ottenere il blocco.


Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Riassume ogni mossa, il suo obiettivo, il termine da rispettare e il rischio che corri se la salti.

Per il creditore la sequenza è lineare: verifica dell’ambito (1), prova del credito e garanzia (2), prova del pericolo (3), domanda al giudice competente (4), individuazione dei conti ed esecuzione (5), avvio del merito se non avevi titolo (6). Per il debitore la sequenza è difensiva: esenzioni e verifica del blocco (7), ricorsi, cauzione e risarcimento (8).

MossaObiettivoTermine chiaveRischio se la salti
1. AmbitoVerificare materia civile/commerciale e caso transfrontalieroSubito, 24-48 oreDomanda inammissibile, tempo perso
2. Prova del creditoTitolo idoneo o prove della probabile vittoria; garanziaPrima del depositoRigetto per credito non provato
3. Pericolo concretoProvare condotta attuale di sottrazione del debitorePrima del depositoRigetto per mancanza di urgenza
4. DomandaGiudice competente, modulo completo, dichiarazione di altre misureDecisione: 5 giorni lavorativi con titolo, 10 senzaRigetto per incompetenza o incompletezza
5. Conti ed esecuzioneInformazioni sui conti, blocco, dichiarazione della banca, rilascio eccedenzeRilascio eccedenze entro 3 giorni lavorativiBlocco a vuoto; colpa presunta per eccedenze
6. MeritoAvviare il giudizio che darà il titolo30 giorni dalla domanda o 14 dall’emissione (la più lontana)Revoca dell’ordinanza, danni, escussione garanzia
7. Esenzioni (debitore)Liberare somme impignorabili, verificare conti e cointestazioniSubito dopo il bloccoConto paralizzato su somme protette
8. Ricorsi (debitore)Revoca/modifica, cauzione sostitutiva, risarcimentoMotivo di notifica: atti entro 14 giorni dal bloccoBlocco ingiusto mantenuto, danni non recuperati

Ogni riga di questa tabella ha una data. Se non l’hai scritta sul calendario, la mossa non è pianificata: è solo un’intenzione.


Gli scenari di deviazione: il piano B quando qualcosa si rompe

Scenario 1 — Il giudice respinge la tua domanda

Il giudice ritiene che manchi il pericolo concreto o che il credito non sia abbastanza provato. Hai 30 giorni dalla data in cui la decisione ti è stata comunicata per proporre il ricorso previsto dall’art. 21 del regolamento. In Italia il D.Lgs. 152/2020 ha stabilito che contro il rigetto del giudice monocratico si ricorre al tribunale in composizione collegiale, e del collegio non può far parte il giudice che ha respinto la domanda.

Il piano B si esegue così: rileggi la motivazione del rigetto e individua il punto debole; integra le prove sul punto (spesso è il pericolo: aggiungi fatti recenti e documentati); valuta se, nel frattempo, conviene chiedere un sequestro conservativo nazionale nello Stato in cui si trova il conto, che resta sempre un’alternativa. Il ricorso contro il rigetto conserva l’effetto sorpresa: il debitore non viene informato.

Scenario 2 — Il debitore accelera e svuota il conto prima del blocco

La banca dichiara saldo zero, o un saldo molto inferiore a quello atteso, e dai movimenti noti risulta che i fondi sono stati trasferiti poco prima. Il piano B:

  • usa quella stessa operazione come nuova prova del pericolo per un’ulteriore domanda sul conto di destinazione, se lo conosci;
  • chiedi le informazioni sui conti (art. 14) per lo Stato in cui i fondi sono stati trasferiti, se hai ragioni concrete per individuarlo;
  • valuta, sul piano del diritto interno, le azioni a tutela della garanzia patrimoniale (come la revocatoria degli atti dispositivi) e gli strumenti esecutivi sui beni residui;
  • documenta tutto: la cronologia dei trasferimenti servirà anche nel giudizio di merito.

Scenario 3 — Il documento decisivo è irreperibile (o il termine è già scaduto)

Il contratto originale è andato perso, il fornitore di servizi di pagamento non risponde, oppure ti accorgi che il termine dell’art. 10 è già scaduto. Il piano B cambia a seconda del caso:

  • documento mancante: ricostruisci la prova con elementi convergenti (e-mail, pagamenti parziali, dichiarazioni del debitore, registri contabili) e chiedi al giudice di tener conto dell’insieme;
  • termine dell’art. 10 scaduto: prendi atto che l’ordinanza cadrà; avvia comunque subito il merito e, se il pericolo persiste, valuta una nuova domanda, spiegando in modo trasparente cosa è accaduto; prepara la difesa sul fronte del risarcimento, perché il debitore potrà invocare la colpa presunta;
  • termine del debitore scaduto (ad esempio hai lasciato passare molto tempo prima di contestare): verifica se i motivi rientrano nei rimedi per cambiamento delle circostanze (art. 35), che non sono legati allo stesso termine, o se puoi ottenere la liberazione dei conti con la cauzione sostitutiva (art. 38).

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso chiedere l’OESC se il conto del debitore è in Italia e io sono un creditore italiano? No, se ti rivolgi a un giudice italiano: manca il carattere transfrontaliero. In quel caso usi il sequestro conservativo dell’art. 671 c.p.c. o, se hai un titolo, il pignoramento presso terzi.

Posso fare la Mossa 5 (informazioni sui conti) prima della Mossa 2? No. La richiesta di informazioni presuppone di regola un titolo esecutivo, oppure un titolo non ancora esecutivo con importo rilevante e urgenza dimostrata. Senza titolo, non puoi chiedere all’autorità di cercare i conti: devi indicare tu la banca.

Il debitore saprà della mia domanda prima del blocco? No. La procedura è senza contraddittorio preventivo proprio per garantire l’effetto sorpresa. Il debitore riceve gli atti solo dopo che la banca ha eseguito il blocco.

Il blocco sposta i soldi sul mio conto? No. L’OESC è una misura conservativa: impedisce il trasferimento e il prelievo delle somme fino all’importo indicato, ma non ti paga. Per incassare ti serve il titolo esecutivo e la successiva esecuzione nello Stato in cui si trova il conto.

Se il debitore è un consumatore, posso rivolgermi al mio giudice? No, se il credito nasce da un contratto concluso con lui come consumatore: sono competenti solo i giudici dello Stato in cui il consumatore ha il domicilio.

La sospensione feriale mi dà più tempo? Non contarci. La sospensione feriale vale solo dal 1° al 31 agosto e non si applica ai procedimenti cautelari. Per i termini del regolamento ragiona sempre come se agosto fosse un mese ordinario.


La giurisprudenza che sostiene il piano

I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio riformulato in parole semplici e il motivo per cui conta nel tuo piano.

A sostegno della Mossa 2 (titolo e prova del credito)

  1. Corte di giustizia UE, 7 novembre 2019, causa C-555/18 (K.H.K.) — È la prima pronuncia sul regolamento: un’ingiunzione di pagamento che non è ancora esecutiva non può essere trattata come “atto pubblico”. Rilevanza: se il tuo decreto ingiuntivo non è esecutivo, non ti mette nella corsia veloce di chi ha già un titolo.
  2. Corte di giustizia UE, 20 aprile 2023, causa C-291/21 (Starkinvest) — Una decisione che prevede una penalità solo per future violazioni di un ordine inibitorio, senza fissarne l’importo in modo definitivo, non equivale a una decisione che obbliga a pagare il credito. Rilevanza: chi si presenta con un titolo del genere deve comunque dimostrare la probabile fondatezza del credito.

A sostegno della Mossa 3 (pericolo concreto)

  1. Corte di giustizia UE, 21 maggio 2026, causa C-198/24 (TQ c. Mr Green Limited) — Urgenza e rischio concreto formano un’unica condizione; il rischio deve essere attuale e derivare da una condotta intenzionale del debitore, ma il giudice può valutare anche comportamenti di anni prima se il rischio persiste; le norme dello Stato del debitore che ostacolano l’esecuzione di sentenze straniere possono essere un indizio aggiuntivo. Rilevanza: è la guida più aggiornata per costruire la prova del pericolo.
  2. Tribunale di Firenze, 9 gennaio 2025 — Nel sequestro conservativo interno il pericolo va valutato in modo concreto; la sola insufficienza del patrimonio non basta se non emerge il rischio di atti dispositivi. Rilevanza: conferma, sul piano nazionale, lo stesso standard probatorio richiesto dall’art. 7 del regolamento.
  3. Tribunale di Roma, sentenza n. 5472 del 9 aprile 2026 — Riepiloga i presupposti tipici del sequestro dell’art. 671 c.p.c. a tutela di crediti probabili e in funzione della futura espropriazione. Rilevanza: utile per confrontare OESC e sequestro nazionale quando devi scegliere lo strumento.

A sostegno della Mossa 5 (esecuzione e conti)

  1. Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 28772 del 17 ottobre 2023 — Le somme su un conto cointestato si presumono appartenere in parti uguali ai contitolari, salvo prova contraria. Rilevanza: quando il conto bloccato in Italia è cointestato, determina quanta parte può restare vincolata e come il terzo può difendersi.
  2. Corte di giustizia UE, 4 ottobre 2018, causa C-379/17 (Società Immobiliare Al Bosco) — Il diritto dell’Unione non impedisce a uno Stato di applicare il proprio termine per l’esecuzione di un sequestro conservativo anche a un provvedimento cautelare emesso in un altro Stato membro. Rilevanza: ricorda che, nell’esecuzione transfrontaliera, le regole procedurali dello Stato di esecuzione contano e i loro termini vanno rispettati.
  3. Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 2162 del 10 dicembre 2025 — Si sofferma sulla tempestività dell’esecuzione del sequestro entro il termine di 30 giorni dell’art. 675 c.p.c. e sull’ammissibilità del sequestro su singoli beni del compendio aziendale. Rilevanza: mostra quanto i termini di attuazione siano decisivi anche nel sistema interno a cui il D.Lgs. 152/2020 rinvia.

A sostegno della Mossa 6 (merito e conversione)

  1. Cassazione civile, n. 3875 del 12 febbraio 2024 — Quando la condanna diventa esecutiva, da quel momento decorre il termine perentorio dell’art. 156 disp. att. c.p.c. per dare corso all’esecuzione sui beni sequestrati. Rilevanza: il blocco va trasformato in esecuzione con tempestività, altrimenti perde forza.
  2. Cassazione penale, sez. IV, n. 25090 del 26 giugno 2024 — Ribadisce la conversione automatica del sequestro conservativo in pignoramento ex art. 686 c.p.c. e il passaggio della gestione al giudice dell’esecuzione. Rilevanza: chiarisce il momento in cui la misura cautelare cambia natura.
  3. Tribunale di Bologna, sentenza n. 1404 del 29 maggio 2025 — Dichiara la perdita di efficacia della trascrizione di un sequestro non convertito in pignoramento e ne ordina la cancellazione. Rilevanza: esempio concreto del prezzo che paga il creditore che non chiude il percorso.

A sostegno della Mossa 7 (somme impignorabili)

  1. Cassazione penale, sez. III, n. 14584 del 2 marzo 2023 (depositata il 6 aprile 2023) — I limiti dell’art. 545 c.p.c. esprimono una regola generale di derivazione costituzionale, applicabile anche fuori dall’esecuzione civile ordinaria. Rilevanza: rafforza la richiesta di liberare le somme di stipendio e pensione quando il conto bloccato si trova in Italia.

A questo quadro si aggiunge il rinvio pregiudiziale C-716/24 (domanda del 10 ottobre 2024), con cui un giudice tedesco ha chiesto alla Corte di chiarire quali elementi bastino a dimostrare le “ragioni per ritenere” che il debitore abbia conti in uno Stato membro ai fini della richiesta di informazioni dell’art. 14: un tema da monitorare per chi prepara la Mossa 5.


Cosa può fare lo Studio Monardo

L’OESC si vince o si perde nei dettagli: una data calcolata male, un titolo inadatto, una dichiarazione della banca letta in fretta. Ecco cosa facciamo concretamente, a seconda che tu sia il creditore o il debitore.

  1. Verifichiamo l’ambito di applicazione: controlliamo materia, esclusioni dell’art. 2, carattere transfrontaliero e posizione di consumatore del debitore, prima di qualsiasi deposito.
  2. Esaminiamo il titolo: accertiamo se la tua sentenza, il tuo decreto o il tuo atto pubblico rientrano nelle nozioni del regolamento, alla luce delle sentenze C-555/18 e C-291/21.
  3. Costruiamo il fascicolo del pericolo concreto: ordiniamo cronologicamente i fatti che mostrano la condotta del debitore e li colleghiamo agli indici del considerando 14 e alla sentenza C-198/24.
  4. Compiliamo e depositiamo la domanda sul modulo europeo, individuando il giudice competente e dichiarando correttamente le altre misure cautelari.
  5. Predisponiamo la richiesta di informazioni sui conti, argomentando le ragioni concrete per ritenere che il debitore abbia conti nello Stato indicato.
  6. Calcoliamo e presidiamo i termini: la scadenza dell’art. 10, il rilascio delle eccedenze entro tre giorni lavorativi, i 30 giorni per il ricorso contro il rigetto.
  7. Leggiamo la dichiarazione della banca con lo staff bancario: verifichiamo conti colpiti, importi, cointestazioni, eccedenze, natura degli accrediti.
  8. Attiviamo le esenzioni e i ricorsi del debitore, distinguendo i motivi da far valere nello Stato d’origine e nello Stato di esecuzione.
  9. Valutiamo la cauzione sostitutiva e costruiamo il fascicolo dei danni per l’eventuale azione di risarcimento contro il creditore.
  10. Coordiniamo il merito e l’esecuzione, perché il blocco diventi un recupero effettivo e non resti un vincolo destinato a cadere.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione. Il regolamento prevede ricorsi contro il rigetto, ricorsi del debitore, impugnazioni delle decisioni sui ricorsi, e dietro ciascuna di queste fasi ci sono questioni di interpretazione del diritto dell’Unione che possono salire fino al giudizio di legittimità. Avere lo stesso difensore dall’analisi iniziale fino alla Cassazione significa mantenere una sola strategia, senza passaggi di consegne e senza linee difensive che si contraddicono.

Accanto al lavoro processuale opera lo staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, leggendo bilanci, estratti conto e flussi finanziari per dimostrare — a seconda della tua posizione — che il pericolo di sottrazione c’è davvero, oppure che non c’è affatto. Quando il blocco colpisce un’impresa già in difficoltà o una persona fisica con più debiti, le competenze di Gestore della crisi, di fiduciario OCC e di Esperto Negoziatore permettono di valutare se l’OESC debba essere affrontato insieme a una soluzione più ampia della crisi.


Chiusura

L’ordinanza europea di sequestro conservativo è, in fondo, una corsa contro il tempo in cui entrambe le parti hanno poche occasioni e nessuna seconda possibilità gratuita. Il creditore deve arrivare prima che i fondi spariscano e poi non perdere il blocco per una scadenza dimenticata. Il debitore deve reagire nei giorni immediatamente successivi al congelamento, separando ciò che è impignorabile, ciò che è eccessivo e ciò che non doveva essere bloccato affatto.

Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: il contenzioso a più gradi, che l’abilitazione di cassazionista consente di presidiare fino all’ultimo grado, e i rapporti bancari, su cui opera lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo termini e presupposti e costruiremo con te la strategia più adatta, dalla prima istanza fino all’eventuale giudizio di legittimità.

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