Gruppo Di Imprese In Crisi: Le Domande Più Frequenti Su Holding, Controllate E Garanzie Infragruppo

Hai una holding, due o tre controllate, fideiussioni incrociate, un finanziamento che la capogruppo ha girato a una delle società operative e una banca che ha appena chiesto un incontro “urgente”. Le domande si accavallano: la crisi di una controllata trascina giù tutte le altre? La holding risponde dei debiti delle figlie? Le garanzie che la capogruppo ha firmato per la controllata possono essere cancellate da un curatore? E il finanziamento restituito sei mesi fa, va ridato indietro?

A ciascuna di queste domande c’è una risposta, ma la risposta cambia a seconda del momento in cui la poni. Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, e ogni mossa ha una finestra temporale che, una volta chiusa, non si riapre. Trovi otto mosse in sequenza, ciascuna con il suo obiettivo, i termini, i documenti, la norma che la sostiene e il controllo da fare prima di passare alla successiva. Le domande più frequenti sui gruppi in crisi trovano risposta dentro le mosse, nel punto esatto in cui ti servono.

Perché affidare questo percorso allo Studio Monardo? Perché la crisi di un gruppo, oggi, si gioca per larga parte dentro gli strumenti introdotti dal D.L. 118/2021 e poi confluiti nel Codice della crisi, a cominciare dalla composizione negoziata di gruppo con esperto unico: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi dall’interno il tavolo su cui si decide se il gruppo si salva unito o si divide. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario, decisivo quando al centro ci sono fideiussioni, affidamenti e garanzie infragruppo, e la qualifica di cassazionista, che garantisce continuità se il conflitto con banche o curatori arriva fino all’ultimo grado.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Un gruppo in crisi non è mai un unico problema: è una somma di problemi collegati, e la mossa giusta dipende da quale anello della catena si sta spezzando. Rispondi con onestà a queste quattro domande. Non servono calcoli complessi: servono i bilanci dell’ultimo esercizio, l’elenco delle garanzie in essere e l’estratto della Centrale Rischi di ciascuna società.

Domanda 1 — Sai con certezza chi dirige e coordina chi? Il Codice della crisi definisce il gruppo di imprese partendo dalla nozione di direzione e coordinamento dell’art. 2497 c.c. e dalla presunzione dell’art. 2497-sexies c.c.: si presume che eserciti direzione e coordinamento chi è tenuto al consolidamento dei bilanci o chi controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c. Se non hai mai verificato le iscrizioni previste dall’art. 2497-bis c.c. nel registro delle imprese, se i verbali non documentano come nascono le decisioni strategiche e se esistono società “sorelle” controllate dalla stessa persona fisica senza una holding formale, parti dalla Mossa 1. Senza una mappa corretta del perimetro, ogni mossa successiva rischia di essere eseguita sul gruppo sbagliato.

Domanda 2 — Conosci tutte le garanzie e i finanziamenti che corrono tra le società? Fideiussioni della holding a favore delle controllate, ipoteche delle controllate a garanzia di debiti della capogruppo, lettere di patronage, cash pooling, finanziamenti soci, accolli: sono queste le operazioni che, in caso di liquidazione giudiziale, un curatore esamina per prime. Se non hai un elenco completo con date, importi e controprestazioni, parti dalla Mossa 2.

Domanda 3 — Qual è la condizione di ciascuna società, presa singolarmente? Il gruppo non ha un’unica insolvenza: ogni società ha il proprio patrimonio e i propri creditori. Una controllata può essere insolvente mentre la holding è solo in tensione, e una società operativa può essere sana ma esposta come garante. Se non sai distinguere tra squilibrio, crisi e insolvenza per ciascuna entità, parti dalla Mossa 3.

Domanda 4 — Qualcuno si è già mosso contro di te? Una banca ha revocato gli affidamenti, un creditore ha notificato un precetto o depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, oppure è già stata aperta una procedura su una delle società. Se la risposta è sì, i tempi si stringono e il punto di partenza cambia: vai alla tabella qui sotto.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è questaParti dalla mossaPerché
Nessuna azione dei creditori, primi ritardi nei pagamenti, perimetro del gruppo incertoMossa 1Senza mappa del gruppo non puoi scegliere lo strumento corretto
Perimetro chiaro, ma garanzie e finanziamenti infragruppo non censitiMossa 2Sono le operazioni più esposte a revocatorie e postergazione
Tensione finanziaria su una o più società, nessuna procedura apertaMossa 3, poi 4 e 5Serve fotografare lo stato di ciascuna società e bloccare le operazioni pericolose
Banca che minaccia la revoca dei fidi o creditori pronti a pignorareMossa 4 e subito Mossa 5La composizione negoziata con misure protettive è la leva più rapida
Crisi conclamata, trattative stragiudiziali non sufficientiMossa 6Concordato, accordi o piano attestato di gruppo
Soci o amministratori esposti come fideiussori personaliMossa 7 (in parallelo alle altre)Il garante persona fisica ha un percorso distinto da quello delle società
Ricorso per liquidazione giudiziale già notificato o procedura già aperta su una societàMossa 8Termini brevi di reclamo, stato passivo, difesa da revocatorie e azioni di responsabilità

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Se ti riconosci in più righe, parti da quella con il numero più alto che comporta un termine già in corso, e recupera le mosse precedenti in parallelo.


Mossa 1 — Disegna la mappa del gruppo e del potere di direzione

Obiettivo della mossa: stabilire con documenti alla mano quali società compongono il gruppo, chi esercita la direzione e coordinamento e con quali strumenti, perché da questa mappa dipendono il tribunale competente, gli strumenti accessibili e il perimetro delle responsabilità.

Quando va fatta

Subito, e comunque prima di qualsiasi istanza o domanda. La mappa è il presupposto di tutto: l’istanza di composizione negoziata di gruppo e il ricorso per il concordato di gruppo richiedono informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l’indicazione del registro delle imprese in cui è stata eseguita la pubblicità della direzione e coordinamento e, se redatto, il bilancio consolidato. Un tribunale che rileva un perimetro impreciso può ritenere la domanda inammissibile. Non c’è una scadenza di legge per questa mossa, ma c’è una scadenza di fatto: il giorno in cui un creditore deposita un ricorso, il tempo per ricostruire la mappa si riduce a pochi giorni.

Come si esegue

Il primo passo è estrarre le visure di tutte le società in cui la holding o i soci di riferimento detengono partecipazioni, dirette o indirette. Ricostruisci la catena: la holding controlla la società A al 100%, A controlla B al 70%, la persona fisica di riferimento detiene direttamente il 60% di C. Poi verifica, per ciascuna società, se nel registro delle imprese è indicata la soggezione a direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis c.c. e se gli atti e la corrispondenza lo riportano.

Il secondo passo è documentare come la direzione viene esercitata. Raccogli i verbali dei consigli di amministrazione della holding in cui si decidono budget, piani industriali, politiche finanziarie delle controllate; le mail con cui la capogruppo impartisce direttive; i contratti di servizio infragruppo (amministrazione, tesoreria, personale); gli eventuali regolamenti di gruppo. Questi documenti servono due volte: dimostrano l’esistenza del gruppo quando ti conviene accedere a uno strumento unitario, e dimostrano la correttezza delle direttive quando qualcuno contesterà un abuso.

Il terzo passo è individuare le anomalie del perimetro. Esistono società controllate dalla stessa persona fisica che non passano per la holding? Esistono società in cui la capogruppo non ha la maggioranza ma esercita un’influenza dominante in forza di contratti o clausole statutarie, ipotesi che l’art. 2497-septies c.c. riconduce anch’essa alla direzione e coordinamento? Esistono società estere? Queste ultime contano: la disciplina di gruppo del Codice della crisi richiede che le imprese abbiano il centro degli interessi principali in Italia.

Il quarto passo è indicare, per ciascuna società, sede legale, sede effettiva e dimensioni (attivo, ricavi, debiti), perché da questi dati dipende sia la competenza del tribunale sia l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

La base giuridica

L’art. 2, comma 1, lett. h) del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) definisce il gruppo di imprese richiamando la direzione e coordinamento degli artt. 2497 e 2545-septies c.c. e la presunzione dell’art. 2497-sexies c.c. Gli artt. 2497-bis e 2497-septies c.c. regolano la pubblicità e le ipotesi di direzione fondate su contratto o clausole statutarie. L’art. 2359 c.c. definisce il controllo, anche indiretto.

Attenzione a un punto che la giurisprudenza recente ha precisato: la presunzione dell’art. 2497-sexies c.c. opera a favore di chi la invoca, ma chi la invoca deve comunque dimostrare i fatti su cui si fonda, cioè l’obbligo di consolidamento o il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. Lo ha ribadito Cass. civ., Sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19943. Per te questo significa due cose: se sei la holding chiamata a rispondere, puoi pretendere che la controparte provi il presupposto; se sei il gruppo che vuole accedere a uno strumento unitario, devi essere tu a fornire quella prova, e la fornisci con la mappa che stai costruendo.

C’è poi il tema della holding “di fatto” o della persona fisica che dirige più società. La Cassazione (Cass. civ., n. 4784 del 2023) ha distinto la supersocietà di fatto, in cui tutti i soci perseguono un intento sociale comune, dalla holding di fatto, in cui le singole società sono strumento dell’interesse delle persone fisiche che le controllano: queste ultime rispondono ai sensi dell’art. 2497 c.c. e, ricorrendone i presupposti, possono essere esse stesse assoggettate a procedura concorsuale. Se il tuo “gruppo” è in realtà una persona fisica che governa più società senza una capogruppo formale, questa è la prima domanda da porre.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire che il gruppo, sulla carta, non esiste più: partecipazioni cedute, amministratori diversi, società che hanno smesso di coordinarsi. È successo in un caso esaminato dal Tribunale di Milano (29 febbraio 2024), che ha ritenuto manifestamente inammissibile un ricorso unitario per un gruppo accertato come ormai “sfaldato”. Se la tua mappa mostra un gruppo disgregato, non forzare uno strumento unitario: valuta percorsi separati ma coordinati per le singole società, che la Mossa 5 e la Mossa 6 ti permettono comunque di gestire.

Il secondo imprevisto è l’assenza dell’iscrizione ex art. 2497-bis c.c. pur in presenza di una direzione effettiva. Non è una causa di esclusione dal gruppo, perché conta l’esercizio effettivo del potere; ma gli amministratori che hanno omesso la pubblicità rispondono dei danni che ne derivano. Regolarizza l’iscrizione prima di presentare qualunque domanda.

Check di completamento

Non passare alla Mossa 2 finché:

  1. hai uno schema grafico del gruppo con percentuali di partecipazione, dirette e indirette, e indicazione di chi esercita la direzione e coordinamento;
  2. hai verificato per ogni società l’iscrizione ex art. 2497-bis c.c. e raccolto almeno i verbali e i contratti infragruppo degli ultimi tre esercizi;
  3. hai individuato sede legale, centro degli interessi principali e dati dimensionali di ciascuna società.

Mossa 2 — Censisci garanzie e finanziamenti infragruppo, uno per uno

Obiettivo della mossa: costruire l’inventario completo delle garanzie e dei flussi finanziari tra le società del gruppo, con date, importi e controprestazioni, e assegnare a ciascuna operazione un livello di rischio (revocatoria, inefficacia, postergazione).

Quando va fatta

Subito dopo la Mossa 1, e comunque prima che venga depositata qualunque domanda di apertura di una procedura su una delle società. Il motivo è tecnico: quasi tutti i termini che rendono attaccabili le operazioni infragruppo si calcolano a ritroso dal deposito della domanda cui segue l’apertura della liquidazione giudiziale. Due anni per gli atti gratuiti, un anno o sei mesi per garanzie e pagamenti, un anno per i rimborsi di finanziamenti postergati, cinque anni per gli atti che hanno spostato risorse all’interno del gruppo. Conoscere le date ti dice oggi quali operazioni sono ancora “dentro” la finestra e per quanto tempo lo resteranno.

Come si esegue

Il primo passo è raccogliere tutti i contratti di garanzia: fideiussioni specifiche e omnibus, ipoteche, pegni su partecipazioni o su crediti, cessioni di crediti in garanzia, lettere di patronage. Per ciascuna annota: chi garantisce, a favore di chi, per quale debito, la data di costituzione, se il debito garantito era preesistente o contestuale, e soprattutto che cosa ha ricevuto in cambio il garante. Una controllata che ipoteca il proprio capannone per un debito della holding, senza ricevere nulla, ha compiuto un atto che un curatore potrà qualificare come gratuito.

Il secondo passo è ricostruire i flussi finanziari. Finanziamenti della holding alle controllate (discendenti), delle controllate alla holding (ascendenti), tra società sorelle (orizzontali); saldi di cash pooling; accolli di debiti; pagamenti eseguiti da una società per conto di un’altra con successiva surrogazione. Per ciascun finanziamento verifica la situazione patrimoniale della società finanziata al momento dell’erogazione: era già in eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento? Se sì, il rimborso di quel finanziamento è postergato.

Il terzo passo è documentare i vantaggi compensativi. L’art. 2497, comma 1, c.c. esclude la responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento, oppure è stato eliminato da operazioni successive. Lo stesso concetto pesa nella qualificazione di una garanzia infragruppo come onerosa o gratuita. Ma i vantaggi compensativi vanno provati, non affermati: un’appartenenza generica al gruppo non basta. Già Cass. civ. 10 ottobre 2013, n. 23089 aveva posto l’onere della prova del vantaggio compensativo su chi lo invoca, e la giurisprudenza di merito continua ad applicare questo principio. Raccogli quindi la prova di ciò che la società garante ha ottenuto: forniture a condizioni favorevoli, accesso a linee di credito del gruppo, servizi centralizzati, commesse.

Il quarto passo è assegnare il livello di rischio a ciascuna operazione, secondo lo schema che trovi qui sotto.

OperazioneNorma di riferimentoFinestra a ritroso dal deposito della domandaChi deve provare cosa
Garanzia gratuita per debito altrui (es. controllata che garantisce la holding senza corrispettivo)Art. 163 CCII2 anniIl curatore prova la gratuità; chi eccepisce il vantaggio compensativo deve provarlo
Pegno o ipoteca volontaria per debito preesistente non scadutoArt. 166, c. 1, lett. c) CCII1 annoLa conoscenza dell’insolvenza è presunta; il creditore deve provare di non conoscerla
Pegno o ipoteca per debito scadutoArt. 166, c. 1, lett. d) CCII6 mesiCome sopra
Garanzia per debito contestualmente creato, anche di terziArt. 166, c. 2 CCII6 mesiIl curatore prova la conoscenza dell’insolvenza
Rimborso di finanziamento soci o infragruppo postergatoArtt. 164, c. 2 e 292 CCII; artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.1 anno (e dopo il deposito della domanda)Inefficacia senza prova soggettiva
Atto che ha spostato risorse verso altra società del gruppo con pregiudizio dei creditoriArt. 290 CCII5 anniLa società beneficiaria deve provare di non aver conosciuto il carattere pregiudizievole

La base giuridica

Gli artt. 163, 164, 166 e 170 del Codice della crisi disciplinano rispettivamente gli atti a titolo gratuito, i pagamenti di crediti non scaduti e postergati, gli atti onerosi, pagamenti e garanzie, e i limiti temporali delle azioni. L’art. 290 introduce l’azione di inefficacia specifica per gli atti infragruppo, con una finestra di cinque anni e un’inversione dell’onere della prova a carico della beneficiaria. L’art. 292 postergia il rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo. Gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. fissano la postergazione dei finanziamenti dei soci e di chi esercita la direzione e coordinamento.

Sulla postergazione la Cassazione è stata netta nel 2025. Con Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18599 ha esteso la postergazione anche al finanziamento “discendente”, erogato dalla capogruppo alla società operativa per il tramite di un’altra società controllata: diversamente, basterebbe interporre una società del gruppo per aggirare la regola. Con Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22166 ha precisato che per postergare è sufficiente che il finanziatore eserciti direzione e coordinamento sulla società finanziata, senza che occorra dimostrare un abuso. Tradotto: non illuderti che un finanziamento erogato in buona fede sfugga alla postergazione. Se ricorrono i presupposti oggettivi, il credito della holding sarà pagato dopo tutti gli altri.

Sulle garanzie, ricorda il principio affermato da Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2023, n. 15148: quando una garanzia è costituita in parte per un debito preesistente e in parte per un debito contestualmente creato, il regime presuntivo più severo si applica all’intero rapporto. Se la tua holding ha rinegoziato con la banca concedendo un’unica ipoteca che copre sia il vecchio scoperto sia la nuova finanza, quell’ipoteca è interamente esposta.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’irreperibilità dei documenti: la garanzia esiste in Centrale Rischi ma il contratto non si trova, oppure il finanziamento infragruppo è registrato in contabilità senza un contratto scritto. Richiedi copia alla banca: hai diritto a ottenere la documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni ai sensi dell’art. 119, comma 4, del Testo unico bancario, entro novanta giorni dalla richiesta. Per i finanziamenti infragruppo non documentati, ricostruisci l’operazione dai movimenti bancari e dalle scritture contabili delle due società, e fatti rilasciare dagli amministratori dell’epoca una dichiarazione sulle ragioni dell’operazione.

Il secondo imprevisto è scoprire che un’operazione infragruppo recente è chiaramente attaccabile. Non tentare di “rimediare” con un’operazione di segno opposto improvvisata: rischi di aggiungere un secondo atto revocabile al primo. Annota il rischio e portalo alla Mossa 4, dove si decide come neutralizzarlo.

Check di completamento

Non passare alla Mossa 3 finché:

  1. hai un elenco di tutte le garanzie e di tutti i flussi finanziari infragruppo degli ultimi cinque anni, con data, importo e controprestazione;
  2. hai calcolato, per ciascuna operazione, fino a quale data rimane dentro la finestra di attaccabilità;
  3. hai raccolto almeno un documento a sostegno di ciascun vantaggio compensativo che intendi far valere.

Mossa 3 — Misura lo stato di salute di ogni società, separatamente

Obiettivo della mossa: stabilire per ciascuna società del gruppo se si trova in semplice squilibrio, in crisi o in insolvenza, perché ogni società ha i propri creditori e il proprio patrimonio, e lo strumento utilizzabile dipende dalla condizione della singola entità.

Quando va fatta

Appena completata la mappa delle operazioni infragruppo, e poi da aggiornare ogni mese finché la situazione non si stabilizza. L’obbligo degli amministratori di istituire assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi, previsto dall’art. 2086, comma 2, c.c. e dall’art. 3 del Codice della crisi, è permanente: non scatta con il primo decreto ingiuntivo, esiste da sempre. Ogni settimana di ritardo nella rilevazione è una settimana in più di possibile responsabilità per gli amministratori e una settimana in meno di margine negoziale.

Come si esegue

Il primo passo è distinguere le tre condizioni. Lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi è la condizione che consente l’accesso alla composizione negoziata. La crisi, definita dall’art. 2 del Codice come lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, apre la strada agli strumenti di regolazione. L’insolvenza, cioè l’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, è il presupposto della liquidazione giudiziale, ma non preclude gli strumenti di risanamento se il piano è credibile.

Il secondo passo è usare i segnali che il Codice stesso considera indicativi, previsti dall’art. 3, comma 4: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, purché rappresentino almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni. Applica questi indicatori a ciascuna società, non al consolidato.

Il terzo passo è costruire un piano di tesoreria a tredici settimane per ogni società e uno aggregato per il gruppo. Il piano di tesoreria mostra ciò che il bilancio nasconde: quale società finanzia di fatto le altre, quale è strutturalmente in perdita, quale regge solo grazie al cash pooling. Usa il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento reso disponibile sulla piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata: è uno strumento gratuito e fornisce una prima indicazione sul rapporto tra debito da ristrutturare e flussi annui liberi al servizio del debito.

Il quarto passo è valutare le interdipendenze. Se la controllata A è insolvente e la holding le ha garantito 800.000 euro di debiti bancari, l’insolvenza di A diventa rapidamente un problema della holding, perché la banca escuterà la garanzia. Se la controllata B presta servizi essenziali alla controllata C, il fallimento di B può interrompere l’attività di C. Annota queste catene: sono il motivo per cui una soluzione unitaria può convenire più di tante soluzioni separate.

La base giuridica

Art. 2 del Codice della crisi per le definizioni di crisi e insolvenza; art. 3 per gli adeguati assetti e i segnali di allarme; art. 12 per i presupposti della composizione negoziata; art. 2086, comma 2, c.c. per l’obbligo degli amministratori di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la mancanza di dati affidabili: contabilità infragruppo non riconciliata, crediti e debiti reciproci che non tornano, bilanci approvati con ritardo. In questo caso non puoi rinviare la decisione fino a quando i dati saranno perfetti: lavora su stime prudenziali e segnalalo apertamente. Un piano fondato su numeri incerti ma dichiarati come tali è difendibile; un piano fondato su numeri ottimistici presentati come certi è un rischio per gli amministratori.

Il secondo imprevisto è il disaccordo tra gli organi delle diverse società. L’amministratore di una controllata può ritenere che l’interesse della propria società non coincida con quello del gruppo, e ha ragione a porsi il problema: risponde verso i creditori della sua società, non verso quelli della holding. Non forzarlo: coinvolgilo nel tavolo, documenta le ragioni di convenienza della soluzione unitaria e, se la divergenza resta, valuta percorsi coordinati ma distinti.

Check di completamento

Non passare alla Mossa 4 finché:

  1. per ogni società hai una qualificazione scritta (squilibrio, crisi, insolvenza) motivata con i dati;
  2. hai un piano di tesoreria a tredici settimane per ogni società e uno aggregato;
  3. hai individuato le catene di contagio tra le società (garanzie, servizi essenziali, cash pooling).

Mossa 4 — Chiudi le falle: congela le operazioni che peggiorano la tua posizione

Obiettivo della mossa: impedire che, nell’intervallo tra la scoperta della crisi e l’accesso a uno strumento, vengano compiuti atti che aggravano il dissesto, favoriscono alcune società del gruppo a danno dei creditori delle altre o espongono gli amministratori a responsabilità.

Quando va fatta

Nel momento stesso in cui la Mossa 3 rileva uno stato di crisi o di insolvenza anche di una sola società. Da quel momento gli amministratori devono gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori quando l’insolvenza è conclamata, e comunque con la prudenza necessaria a non pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Ogni operazione compiuta da qui in avanti sarà letta dal futuro curatore con la lente della revocatoria e della responsabilità.

Come si esegue

Il primo passo è sospendere i rimborsi infragruppo. Se la controllata in difficoltà sta restituendo un finanziamento alla holding, fermati. Quel rimborso, se il finanziamento era postergato, sarà inefficace se avviene nell’anno anteriore al deposito della domanda di liquidazione giudiziale, e la holding dovrà restituire quanto ricevuto. Per di più, pagare la holding mentre i fornitori restano insoddisfatti è esattamente il tipo di condotta che integra un pagamento preferenziale e che espone gli amministratori a responsabilità civile e, nei casi più gravi, penale.

Il secondo passo è non concedere nuove garanzie infragruppo senza corrispettivo. La banca ti chiederà quasi certamente, come condizione per mantenere le linee, una fideiussione della holding o un’ipoteca su un immobile di una società sana. Prima di firmare, verifica tre cose: se la società garante riceve un vantaggio concreto e documentabile; se la garanzia copre un debito preesistente, e quindi rientra nella finestra di un anno o sei mesi; se la garanzia peggiora la posizione dei creditori della società garante al punto da esporre i suoi amministratori. Una garanzia firmata sotto pressione della banca, senza vantaggi compensativi documentati, è spesso la prima operazione che un curatore chiede di dichiarare inefficace.

Il terzo passo è bloccare gli spostamenti di beni e contratti tra le società del gruppo. Trasferire un ramo d’azienda dalla controllata in crisi alla società sana, cedere un immobile alla holding a un prezzo non verificato, spostare dipendenti e clienti senza corrispettivo: sono operazioni che rientrano pienamente nell’art. 290 del Codice, che consente al curatore di aggredirle fino a cinque anni a ritroso, con onere della prova a carico della società beneficiaria. Se un’operazione di riorganizzazione è davvero necessaria, deve passare per uno strumento con controllo esterno: la composizione negoziata (Mossa 5) o il concordato di gruppo (Mossa 6), dove i trasferimenti infragruppo possono essere attestati come necessari.

Il quarto passo è preservare la documentazione. Conserva verbali, mail, contratti e scritture che dimostrano perché ogni operazione infragruppo è stata compiuta. Non si tratta di prepararsi a una difesa, ma di rispettare un obbligo: la contabilità e la documentazione societaria devono essere complete e disponibili.

Il quinto passo è informare gli organi di controllo. Se le società hanno un collegio sindacale o un revisore, coinvolgili ora. Il loro compito è vigilare sull’adeguatezza degli assetti e segnalare agli amministratori la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata; una segnalazione tempestiva e una risposta tempestiva degli amministratori sono elementi che proteggono tutti.

La base giuridica

Art. 2086, comma 2, c.c. e art. 4 del Codice della crisi sui doveri delle parti; artt. 163, 164, 166 e 290 del Codice per l’inefficacia e la revocatoria degli atti; artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. e art. 292 del Codice sulla postergazione e sull’inefficacia dei rimborsi; art. 2497 c.c. sulla responsabilità per abuso di direzione e coordinamento.

Sul rimborso dei finanziamenti postergati, Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196 ha qualificato l’azione per la restituzione di quanto rimborsato come una revocatoria speciale, esperibile per i rimborsi avvenuti nell’anno anteriore all’apertura della procedura, escludendo che per i rimborsi più risalenti si possa agire a titolo di indebito oggettivo. È un’informazione operativa preziosa: se un rimborso è già avvenuto e l’anno sta per scadere, la sua sorte dipende da quando verrà depositata la domanda.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che l’operazione pericolosa sia già stata fatta. Hai scoperto, per esempio, che tre mesi fa la controllata ha rimborsato alla holding 140.000 euro di finanziamento. Non cercare di nasconderlo e non annullarlo con una contro-operazione improvvisata. Valuta con il tuo legale se la restituzione spontanea sia opportuna, tenendo conto che la holding potrebbe a sua volta essere in difficoltà e che una restituzione a sua volta rischia di configurare un atto pregiudizievole per i creditori della holding. In molti casi la soluzione corretta è far emergere l’operazione all’interno dello strumento scelto, dove verrà valutata insieme a tutto il resto.

Il secondo imprevisto è la pressione della banca che minaccia la revoca immediata degli affidamenti se non ottiene nuove garanzie. È il momento di anticipare la Mossa 5: la composizione negoziata con richiesta di misure protettive sposta la trattativa su un tavolo in cui la banca non può più agire unilateralmente con la stessa libertà.

Check di completamento

Non passare alla Mossa 5 finché:

  1. hai adottato una delibera, in ciascuna società, che sospende rimborsi infragruppo e nuove garanzie senza preventiva verifica;
  2. hai individuato le operazioni già compiute che presentano un rischio elevato e le hai documentate;
  3. hai informato gli organi di controllo delle società interessate.

Mossa 5 — Apri il tavolo della composizione negoziata di gruppo

Obiettivo della mossa: portare le società del gruppo davanti a un unico esperto indipendente, ottenere se necessario le misure protettive che impediscono ai creditori di aggredire il patrimonio, e negoziare una soluzione coordinata prima che la crisi diventi insolvenza irreversibile.

Quando va fatta

Appena la Mossa 3 ha rilevato uno squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza e la Mossa 4 ha chiuso le falle più evidenti. Più presto è, meglio è: la composizione negoziata è pensata per intervenire quando il risanamento è ancora ragionevolmente perseguibile. È accessibile anche a un’impresa già insolvente, purché l’insolvenza sia reversibile. Considera che, come prevede l’art. 9 del Codice, la sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice: se stai pianificando di presentare l’istanza a fine luglio “tanto ad agosto è tutto fermo”, sappi che i termini dei procedimenti di conferma delle misure protettive corrono anche ad agosto.

Come si esegue

Il primo passo è scegliere tra istanza unitaria e istanze separate. L’art. 25 del Codice consente a più imprese in condizioni di squilibrio, appartenenti al medesimo gruppo e con il centro degli interessi principali in Italia, di chiedere la nomina di un unico esperto. L’istanza unitaria va presentata alla camera di commercio del luogo in cui è iscritta la società che, in base alla pubblicità dell’art. 2497-bis c.c., esercita la direzione e coordinamento, oppure, in mancanza, l’impresa con la maggiore esposizione debitoria risultante dall’ultimo bilancio approvato. Se le imprese del gruppo presentano istanze separate, gli esperti nominati si coordinano tra loro.

Il secondo passo è preparare la documentazione. Oltre a quella richiesta per la singola impresa (bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori, progetto di piano di risanamento, certificati dei debiti verso i creditori pubblici, relazione sull’attività), nel caso del gruppo devi fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l’indicazione del registro delle imprese in cui è stata eseguita la pubblicità della direzione e coordinamento e il bilancio consolidato, se redatto. La mappa della Mossa 1 e l’inventario della Mossa 2 sono esattamente ciò che ti serve.

Il terzo passo è decidere sulle misure protettive. Con l’istanza puoi chiedere che, dalla pubblicazione nel registro delle imprese, i creditori non possano acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività. Attenzione al termine: contestualmente devi depositare ricorso al tribunale competente, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, per chiedere la conferma o la modifica delle misure. Se il ricorso non viene depositato nel termine, le misure perdono efficacia. Il tribunale fissa la durata delle misure entro i limiti stabiliti dal Codice.

Il quarto passo è condurre le trattative. L’esperto non decide per te e non rappresenta i creditori: agevola le trattative, verifica la coerenza del piano, esprime pareri sugli atti di straordinaria amministrazione e sui pagamenti non coerenti con le trattative. Nel caso del gruppo, il vantaggio è che un unico interlocutore vede tutte le interdipendenze e può favorire soluzioni che nessuna società, da sola, riuscirebbe a negoziare: una moratoria bancaria che copra tutte le società, una ristrutturazione delle garanzie incrociate, un piano di cessione di una controllata per finanziare il risanamento delle altre.

Il ruolo dell’esperto è centrale, ed è un ruolo che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno: in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, sa come l’esperto legge un piano di gruppo e quali domande porrà su garanzie e flussi infragruppo.

Il quinto passo riguarda i finanziamenti infragruppo durante le trattative. L’art. 25 del Codice prevede che i finanziamenti eseguiti in favore di società controllate o sottoposte a comune controllo dopo la presentazione dell’istanza siano sottratti alla postergazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., a condizione che l’imprenditore abbia informato preventivamente l’esperto e che questi non abbia manifestato il proprio dissenso nelle forme previste. È un’opportunità concreta: la holding può immettere liquidità nella controllata in difficoltà senza che quel credito venga automaticamente pagato per ultimo in caso di insuccesso. Ma la condizione è procedurale e va rispettata alla lettera: prima l’informativa all’esperto, poi l’erogazione.

La base giuridica

Gli artt. 12-25-undecies del Codice della crisi disciplinano la composizione negoziata; l’art. 25 regola specificamente la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese. Gli artt. 18 e 19 disciplinano le misure protettive e il procedimento di conferma. L’art. 9 esclude l’applicazione della sospensione feriale ai procedimenti regolati dal Codice. La composizione negoziata nasce con il D.L. 118/2021, convertito dalla L. 147/2021, ed è poi confluita nel Codice con il D.Lgs. 83/2022; il D.Lgs. 136/2024 è intervenuto successivamente con ulteriori correttivi.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il creditore che, nei giorni tra la decisione di presentare l’istanza e la sua pubblicazione, accelera: notifica un precetto, avvia un pignoramento presso terzi sui conti correnti. Non puoi fermare ciò che è già avvenuto prima della pubblicazione, ma dalla pubblicazione le misure protettive impediscono che l’azione esecutiva prosegua, salvo diversa decisione del tribunale. Per questo, una volta presa la decisione, non aspettare: la preparazione della documentazione deve precedere la decisione formale, non seguirla.

Il secondo imprevisto è che le trattative non producano un accordo entro la durata dell’incarico dell’esperto. La composizione negoziata non è un vicolo cieco: all’esito puoi accedere a un accordo di ristrutturazione, a un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (strumento previsto dall’art. 25-sexies del Codice, disponibile quando l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito positivo), oppure agli strumenti di gruppo della Mossa 6. Il lavoro svolto al tavolo non va perso.

Check di completamento

Non passare alla Mossa 6 finché:

  1. l’istanza è stata presentata e l’esperto ha accettato l’incarico, oppure hai deciso motivatamente di non utilizzare la composizione negoziata;
  2. se hai chiesto misure protettive, il ricorso di conferma è stato depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione;
  3. ogni finanziamento infragruppo successivo all’istanza è stato preceduto dall’informativa all’esperto.

Mossa 6 — Se il tavolo stragiudiziale non basta, porta il gruppo in tribunale con uno strumento unitario

Obiettivo della mossa: accedere a un concordato preventivo, a un accordo di ristrutturazione o a un piano attestato di gruppo, cioè a una soluzione unitaria che tenga conto delle interdipendenze tra le società ma rispetti l’autonomia dei patrimoni e dei rispettivi creditori.

Quando va fatta

Quando la Mossa 5 non ha prodotto un accordo sufficiente, oppure quando la crisi è già troppo avanzata per una soluzione negoziale pura, oppure quando un creditore ha già depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e ti serve uno strumento che il tribunale esamini con priorità. In quest’ultimo caso i tempi sono strettissimi: la domanda di accesso a uno strumento di regolazione va depositata prima che il tribunale decida sul ricorso del creditore.

Se hai bisogno di tempo per completare piano e attestazione, puoi depositare una domanda con riserva ai sensi dell’art. 44 del Codice: il tribunale concede un termine per il deposito della documentazione completa, con possibilità di proroga in presenza di giustificati motivi e in assenza di un ricorso per la liquidazione giudiziale. Ma la domanda con riserva non è una domanda “vuota”: deve essere corredata dei bilanci e dell’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti. Cass. civ., 23 luglio 2024, n. 20476 ha ribadito che il deposito dell’elenco dei creditori è un requisito di ammissibilità della domanda con riserva, non un adempimento sanabile a piacere. Nel gruppo questo significa un elenco per ciascuna società, non un elenco consolidato.

Come si esegue

Il primo passo è scegliere lo strumento. L’art. 284 del Codice consente a più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo, e aventi tutte il centro degli interessi principali in Italia, di proporre con un unico ricorso una domanda di accesso al concordato preventivo con un piano unitario oppure con piani reciprocamente collegati e interferenti. Lo stesso articolo consente di concludere accordi di ristrutturazione dei debiti di gruppo e di predisporre un piano attestato di gruppo. Il concordato è lo strumento più strutturato, con il voto dei creditori e il controllo del tribunale; l’accordo di ristrutturazione richiede l’adesione di una percentuale qualificata di creditori; il piano attestato non passa dal tribunale ma protegge gli atti compiuti in sua esecuzione dalle revocatorie.

Il secondo passo è dimostrare la convenienza della soluzione unitaria. Il ricorso deve illustrare le ragioni per cui un piano unitario o piani collegati consentono un migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese rispetto a piani autonomi per ciascuna società. Non basta dire che “il gruppo vale di più insieme”: devi mostrare, per i creditori di ogni singola società, perché ricevono di più con la soluzione unitaria. Qui la mappa delle interdipendenze della Mossa 3 diventa l’argomento decisivo.

Il terzo passo è costruire il piano. Il piano di gruppo può prevedere la liquidazione di alcune società e la continuazione dell’attività di altre: lo ha riconosciuto espressamente il Tribunale di Bari (9 gennaio 2024), ritenendo ammissibile un concordato di gruppo misto. Può anche prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, compresi trasferimenti di risorse infragruppo, a condizione che un professionista indipendente attesti che sono necessarie ai fini della continuità per le imprese per cui la continuità è prevista e coerenti con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le società del gruppo, tenuto conto dei vantaggi compensativi. È l’unico contesto in cui spostare risorse tra le società del gruppo, in piena crisi, è fisiologico e protetto.

Il quarto passo è individuare il tribunale competente. Ai sensi dell’art. 286 del Codice, la competenza si determina con riferimento alla società che esercita la direzione e coordinamento, secondo la pubblicità dell’art. 2497-bis c.c., oppure, in mancanza, all’impresa con la maggiore esposizione debitoria risultante dall’ultimo bilancio approvato. Un errore sulla competenza costa settimane che il gruppo in crisi non ha.

Il quinto passo è preparare il voto. Nel concordato di gruppo i creditori di ciascuna società votano separatamente sulla proposta presentata dalla società di cui sono creditori. Il concordato è approvato solo se le proposte sono approvate dalle maggioranze previste per ciascuna società. Questo significa che non puoi “compensare” il dissenso dei creditori di una società con l’entusiasmo dei creditori di un’altra. Soci e creditori possono inoltre opporsi all’omologazione facendo valere il pregiudizio subito per effetto delle operazioni infragruppo previste dal piano: il tribunale valuta quel pregiudizio anche alla luce dei vantaggi compensativi.

La base giuridica

Artt. 284, 285 e 286 del Codice della crisi, modificati dal D.Lgs. 136/2024; art. 44 per la domanda con riserva; art. 54 per le misure protettive nel concordato, che decorrono dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese; art. 7 per la trattazione prioritaria delle domande di accesso agli strumenti rispetto al ricorso per liquidazione giudiziale.

Prima del Codice, un concordato di gruppo non era ammesso: Cass. civ., n. 20559 del 2015 aveva escluso la procedura unitaria per l’intero gruppo, facendo leva sull’autonomia patrimoniale di ciascuna società e sulla regola della responsabilità patrimoniale del debitore verso i propri creditori. Il legislatore ha superato quel limite, ma ne ha conservato la logica: il concordato di gruppo coordina i piani, non fonde i patrimoni. Ogni società conserva il proprio attivo e il proprio passivo.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che una società del gruppo venga ammessa a una procedura diversa, per esempio l’amministrazione straordinaria. Il Tribunale di Milano (29 febbraio 2024) ha ritenuto che in quel caso il ricorso unitario diventi improcedibile per la società interessata, e che per le altre possa essere dichiarato inammissibile se il gruppo risulta ormai disgregato. Il rimedio è rimodulare in tempi brevissimi la domanda per le società residue, dimostrando che tra di esse sussistono ancora i collegamenti che giustificano una soluzione unitaria.

Il secondo imprevisto è la segnalazione, da parte del commissario giudiziale, di atti potenzialmente in frode ai creditori. Il Tribunale di Bergamo (23 dicembre 2024), proprio in un concordato di gruppo, ha chiarito che il commissario ha il dovere di segnalarli ma che la qualificazione spetta al tribunale. Se le operazioni infragruppo sono state documentate nella Mossa 2 e dichiarate nel piano, hai gli strumenti per spiegarle; se sono state taciute, il rischio di revoca dell’ammissione è concreto. La trasparenza della Mossa 2 si ripaga qui.

Check di completamento

Non passare alla Mossa 7 (o consideri chiusa la Mossa 6) quando:

  1. il ricorso è stato depositato al tribunale competente, con elenco dei creditori per ciascuna società;
  2. il piano indica per ogni società il trattamento dei creditori e le ragioni della maggiore convenienza della soluzione unitaria;
  3. le operazioni infragruppo previste dal piano sono oggetto di attestazione specifica.

Mossa 7 — Metti in sicurezza i garanti persone fisiche

Obiettivo della mossa: evitare che soci e amministratori che hanno prestato fideiussioni personali per i debiti delle società restino esposti senza un piano, perché le procedure delle società non li liberano e la banca, di norma, si rivolgerà a loro appena possibile.

Quando va fatta

In parallelo alle Mosse 5 e 6, non dopo. È l’errore più frequente nei gruppi a conduzione familiare: si lavora giorni e notti per salvare le società e ci si dimentica che il fondatore ha firmato fideiussioni omnibus per importi che superano il suo patrimonio personale. Quando le società approdano a un concordato, la banca escute il garante il giorno dopo.

Come si esegue

Il primo passo è censire le garanzie personali: chi ha garantito, per quale società, con quale limite massimo, con quali clausole (rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c., clausola di sopravvivenza, pagamento a prima richiesta). Questo lavoro si fa sui contratti, non sulla memoria.

Il secondo passo è comprendere che le procedure della società non proteggono il garante. Nel concordato preventivo i creditori conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, come prevede l’art. 117 del Codice. La falcidia concordataria vale per la società, non per chi l’ha garantita. Anzi: se il concordato prevede il pagamento del 25% al creditore bancario, la banca potrà chiedere al fideiussore la differenza, nei limiti della garanzia.

Il terzo passo è verificare le difese contrattuali del garante. Lo staff bancario deve esaminare il contratto di fideiussione per individuare eventuali profili di invalidità, il rispetto dei termini per l’escussione, la corretta quantificazione del debito garantito. Queste verifiche possono ridurre l’esposizione o rafforzare la posizione negoziale.

Il quarto passo è costruire un piano per il garante. Se il suo patrimonio e il suo reddito consentono un accordo, la soluzione più efficiente è spesso una transazione con la banca negoziata contestualmente alla ristrutturazione delle società, magari nell’ambito della stessa composizione negoziata. Se invece il garante persona fisica si trova in una situazione di sovraindebitamento e non è a sua volta assoggettabile alla liquidazione giudiziale, il Codice della crisi mette a disposizione gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, da valutare caso per caso in base alla natura dei debiti e alla posizione del debitore: la ristrutturazione dei debiti, il concordato minore quando ne ricorrono i presupposti, la liquidazione controllata. Quest’ultima, in particolare, prevede che l’esdebitazione operi di diritto decorsi tre anni dall’apertura, in presenza delle condizioni di legge. Questi strumenti passano per l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e per il gestore della crisi.

La base giuridica

Art. 117 del Codice della crisi sugli effetti del concordato per i creditori; artt. 1936 e seguenti c.c. sulla fideiussione, in particolare l’art. 1957 c.c. sulla scadenza dell’obbligazione principale; artt. 65 e seguenti del Codice sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; artt. 268 e seguenti sulla liquidazione controllata e art. 282 sull’esdebitazione.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’escussione anticipata: la banca, appena la società deposita la domanda di concordato, chiede il pagamento al garante e minaccia un decreto ingiuntivo. Non ignorare la richiesta e non pagare d’impulso: valuta la contestazione del quantum, avvia una trattativa documentata e, se il patrimonio personale è a rischio, anticipa l’analisi di sovraindebitamento. Una procedura di sovraindebitamento aperta prima che il creditore consolidi le proprie azioni esecutive preserva più opzioni.

Il secondo imprevisto è il garante che, per salvare la società, vorrebbe trasferire beni personali a familiari. È una mossa che espone a revocatoria ordinaria e, nei casi più gravi, a responsabilità penale. Non farlo: ogni protezione del patrimonio personale deve passare per strumenti legittimi e trasparenti.

Check di completamento

Considera completata la Mossa 7 quando:

  1. per ogni garante hai l’elenco delle garanzie prestate, con limiti e clausole;
  2. hai una stima dell’esposizione massima di ciascun garante e un confronto con il suo patrimonio e reddito;
  3. hai individuato per ciascun garante la strada principale (transazione, difesa giudiziale, strumento di sovraindebitamento) e quella alternativa.

Mossa 8 — Se si apre la liquidazione giudiziale, difendi le società che restano in piedi

Obiettivo della mossa: quando una società del gruppo entra in liquidazione giudiziale, proteggere la holding e le altre controllate dalle azioni del curatore (revocatorie infragruppo, azioni di responsabilità, estensione della procedura) ed esercitare correttamente i diritti di credito verso la società in liquidazione.

Quando va fatta

Dal giorno in cui ti viene notificato il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale di una società del gruppo, e poi per tutta la durata della procedura. I termini chiave sono brevi: il reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale va proposto entro trenta giorni, che per il debitore decorrono dalla notificazione della sentenza e per gli altri interessati dall’iscrizione nel registro delle imprese (art. 51 del Codice). La domanda di ammissione al passivo va depositata almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo (art. 201). L’opposizione allo stato passivo si propone entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito (artt. 206 e 207). Nessuno di questi termini è sospeso nel periodo feriale, perché, come visto, l’art. 9 del Codice esclude la sospensione dal 1° al 31 agosto per i procedimenti che disciplina.

Come si esegue

Il primo passo è valutare il reclamo. Se ritieni che mancassero i presupposti per l’apertura (la società non era insolvente, non superava le soglie dimensionali, il tribunale non era competente), il reclamo è l’unica sede per farlo valere. Verifica in particolare la competenza: nel gruppo può accadere che il tribunale sia stato adito con riferimento alla sede legale mentre il centro degli interessi principali era altrove, o viceversa.

Il secondo passo, per la holding e le altre società creditrici, è l’insinuazione al passivo. Qui devi fare i conti con la postergazione. L’art. 292 del Codice prevede che il rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo sia postergato alla soddisfazione degli altri creditori, se ne ricorrono i presupposti, e che i rimborsi avvenuti nell’anno anteriore al deposito della domanda siano inefficaci. Insinuati per l’intero credito ma sii consapevole del rango: indicarlo correttamente evita contestazioni e spese inutili. Se la holding ha pagato un debito della controllata come garante o accollante e si è surrogata nei diritti del creditore originario, non contare sul privilegio del creditore soddisfatto: nel caso deciso da Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18599, il credito della società del gruppo che si era accollata e aveva pagato retribuzioni e trattamento di fine rapporto di una dipendente della fallita è stato ammesso in via postergata, non privilegiata.

Il terzo passo è prepararsi alle azioni di inefficacia infragruppo. L’art. 290 del Codice consente al curatore di chiedere la dichiarazione di inefficacia degli atti e contratti posti in essere nei cinque anni anteriori al deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale che abbiano spostato risorse a favore di un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2497, comma 1, c.c. sui vantaggi compensativi. Spetta alla società beneficiaria dimostrare di non aver conosciuto il carattere pregiudizievole dell’atto. È un’inversione dell’onere della prova che rende decisiva la documentazione raccolta nella Mossa 2: senza prove dei vantaggi compensativi e delle ragioni economiche delle operazioni, la difesa della holding è debolissima. Lo stesso articolo consente al curatore di esercitare nei confronti delle altre società del gruppo la revocatoria dell’art. 166 anche per gli atti compiuti dopo il deposito della domanda.

Il quarto passo è gestire il rischio delle azioni di responsabilità. L’art. 291 del Codice attribuisce al curatore della società in liquidazione giudiziale la legittimazione a promuovere le azioni di responsabilità dell’art. 2497 c.c. nei confronti della società che esercita la direzione e coordinamento, la denuncia di gravi irregolarità di gestione e, ricorrendone i presupposti, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di altre imprese del gruppo insolventi. Sul perimetro dell’azione, Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196 ha precisato che la società eterodiretta non è legittimata ad agire direttamente contro la capogruppo e che il curatore esercita l’azione spettante ai creditori sociali, non un generale potere di rappresentanza. Sul tempo, Cass. civ., Sez. I, ord. 13 marzo 2023, n. 7262 ha stabilito che la prescrizione quinquennale dell’azione decorre da quando il pregiudizio è divenuto conoscibile, non dal compimento dei singoli atti. Conserva quindi la documentazione ben oltre i cinque anni dall’ultima operazione.

Il quinto passo, se le procedure sono più di una, è coordinarsi con la liquidazione giudiziale di gruppo. L’art. 287 del Codice consente, in presenza delle condizioni di legge, l’apertura di una procedura unitaria per più imprese del gruppo, con un unico giudice delegato e un unico curatore, ma con masse attive e passive che restano separate. Il Tribunale di Milano (20 maggio 2024) ha aperto una procedura unitaria a fronte di domande presentate contemporaneamente da più imprese del gruppo. Per te, creditore o società ancora in bonis, significa un interlocutore unico e una visione d’insieme: in positivo, perché si semplifica il dialogo; in negativo, perché il curatore vede tutte le operazioni infragruppo in un colpo solo.

La base giuridica

Artt. 51, 201, 206 e 207 del Codice per reclamo, domande di ammissione e opposizioni; artt. 287-292 per la disciplina della liquidazione giudiziale di gruppo, le azioni di inefficacia, le azioni di responsabilità e la postergazione; art. 170 per i limiti temporali delle azioni revocatorie, che non possono essere promosse decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’azione del curatore contro la holding per abuso di direzione e coordinamento, fondata sulla sola presunzione di controllo. Ricorda che la presunzione dell’art. 2497-sexies c.c. richiede comunque la prova dei suoi presupposti (Cass. civ., Sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19943) e che la responsabilità è esclusa quando il danno manca alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione. La difesa si costruisce sui documenti, non sulle dichiarazioni.

Il secondo imprevisto è la richiesta di estensione della procedura ad altre società del gruppo o alla persona fisica che le governa come holding di fatto. Qui entra in gioco la distinzione tra holding di fatto e supersocietà di fatto chiarita da Cass. civ., n. 4784 del 2023. Una società che gestisce la propria attività con autonomia, propri organi e propri creditori, e che non è insolvente, ha argomenti solidi per resistere.

Check di completamento

Considera completata la Mossa 8 quando:

  1. hai valutato e, se fondato, proposto reclamo entro trenta giorni;
  2. le società del gruppo creditrici si sono insinuate al passivo indicando correttamente il rango del credito;
  3. per ogni operazione infragruppo degli ultimi cinque anni hai pronto un fascicolo difensivo con le prove delle ragioni economiche e dei vantaggi compensativi.

Il piano alla prova dei numeri

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi: dati inventati ma realistici, calcoli verificabili, nessun riferimento a casi reali. Servono a mostrare come la stessa situazione di partenza produca esiti molto diversi a seconda di quando e come esegui le mosse.

Simulazione 1 — La garanzia gratuita della controllata per il debito della holding

Ipotesi: la holding Alfa S.r.l. ha un debito bancario di 745.600 euro. Il 18 febbraio 2025, su richiesta della banca, la controllata Beta S.r.l. concede un’ipoteca volontaria sul proprio capannone a garanzia di quel debito. Beta non riceve alcun corrispettivo e non ci sono documenti che attestino vantaggi compensativi.

Esito A — domanda di liquidazione giudiziale di Beta depositata il 9 novembre 2026. La finestra biennale dell’art. 163 del Codice risale al 9 novembre 2024: l’ipoteca del 18 febbraio 2025 vi rientra. Il curatore può ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’ipoteca nei confronti dei creditori di Beta senza dover provare alcuno stato soggettivo. La banca potrebbe opporre l’esistenza di vantaggi compensativi, ma dovrebbe provarli, e in questa ipotesi la documentazione non c’è. Il capannone torna a disposizione di tutti i creditori di Beta.

Esito B — domanda di liquidazione giudiziale depositata il 3 marzo 2027. La finestra biennale risale al 3 marzo 2025: l’ipoteca del 18 febbraio 2025 ne resta fuori per tredici giorni. Chi pensa che il problema sia risolto sbaglia. Il curatore può ancora esercitare la revocatoria ordinaria, che per gli atti gratuiti richiede solo la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio ai creditori, entro i limiti dell’art. 170: tre anni dall’apertura e comunque cinque anni dal compimento dell’atto, cioè fino al 18 febbraio 2030.

Esito C — Beta e Alfa accedono alla composizione negoziata di gruppo il 5 ottobre 2026 (Mosse 2 e 5 eseguite in tempo). L’ipoteca viene censita, il rischio dichiarato all’esperto, e la trattativa con la banca include la riduzione dell’ipoteca a un importo proporzionato ai vantaggi effettivamente ricevuti da Beta in cambio di un piano di rientro della holding. Nessuna procedura liquidatoria si apre, e l’ipoteca viene regolata per accordo anziché contesa in giudizio.

Simulazione 2 — Il rimborso del finanziamento alla holding

Ipotesi: l’11 marzo 2025 Alfa finanzia la controllata Gamma S.r.l. con 214.380 euro, in un momento in cui Gamma ha un patrimonio netto di 41.200 euro e debiti per 1.387.900 euro: un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio. Il 14 novembre 2025 Gamma rimborsa ad Alfa 138.720 euro.

Esito A — domanda di liquidazione giudiziale di Gamma depositata il 2 ottobre 2026. L’anno anteriore risale al 2 ottobre 2025: il rimborso del 14 novembre 2025 vi rientra. Il rimborso è inefficace e Alfa deve restituire 138.720 euro. Il suo credito, tornato a 214.380 euro, può essere insinuato al passivo, ma in via postergata: sarà pagato solo dopo che tutti gli altri creditori di Gamma, per 1.387.900 euro, saranno stati integralmente soddisfatti. In concreto, verosimilmente, non sarà pagato.

Esito B — domanda di liquidazione giudiziale depositata il 20 novembre 2026. Il rimborso resta fuori dall’anno per sei giorni: l’inefficacia automatica non opera. Ma il curatore può ricorrere all’art. 290 del Codice, perché il rimborso ha spostato risorse da Gamma alla holding negli ultimi cinque anni, con pregiudizio dei creditori. Alfa dovrà provare di non aver conosciuto il carattere pregiudizievole del rimborso: difficile, per chi dirige e coordina la società che lo ha eseguito e ne conosce i bilanci.

Esito C — Alfa sospende il rimborso (Mossa 4) e, dopo l’istanza di composizione negoziata, eroga nuova finanza per 96.500 euro previa informativa all’esperto (Mossa 5). I 138.720 euro restano in Gamma e sostengono la continuità; la nuova finanza, se l’esperto non manifesta dissenso nelle forme previste, è sottratta alla postergazione. La holding non ha un credito da restituire, e quello nuovo ha un rango migliore.

Simulazione 3 — La banca che revoca i fidi: agire alla Mossa 5 o aspettare

Ipotesi: il 1° ottobre 2026 la banca comunica a Gamma il recesso dagli affidamenti per 412.800 euro con effetto dal 16 ottobre. Gamma ha crediti verso clienti per 83.960 euro in scadenza a novembre e una retribuzione mensile complessiva di 47.310 euro.

Esito A — istanza di composizione negoziata di gruppo presentata il 6 ottobre, pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto il 9 ottobre, ricorso per la conferma delle misure protettive depositato il 10 ottobre. Dalla pubblicazione, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio di Gamma. In più, i creditori interessati dalle misure non possono, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’impresa (art. 18, comma 5, del Codice). La trattativa sui fidi si svolge davanti all’esperto; i crediti verso clienti incassati a novembre finanziano le retribuzioni.

Esito B — Gamma attende “per vedere come evolve”. Il 16 ottobre il recesso diventa efficace; la banca ottiene un decreto ingiuntivo e, il 20 novembre, notifica un pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti per 83.960 euro. Gamma non incassa, non paga le retribuzioni, e i segnali dell’art. 3, comma 4, del Codice scattano in sequenza. Una composizione negoziata avviata ora parte con un’impresa più debole e con un creditore che ha già un vincolo sui crediti.

Esito C — Gamma dimentica il ricorso di conferma. L’istanza viene pubblicata il 9 ottobre ma il ricorso al tribunale viene depositato il 13 ottobre. Le misure protettive perdono efficacia. Il piano B è illustrato più avanti negli scenari di deviazione.

Simulazione 4 — Il socio fideiussore

Ipotesi: il socio di riferimento ha prestato una fideiussione omnibus con limite di 350.000 euro per i debiti di Beta. Dopo l’apertura della procedura di Beta, la banca gli chiede 318.470 euro. Il socio è proprietario per metà della casa di abitazione (quota stimata 190.000 euro) e percepisce un reddito netto di 3.140 euro mensili.

Esito A — Mossa 7 eseguita in parallelo alle Mosse 5 e 6. L’analisi del contratto e del conto garantito porta a una contestazione documentata di parte del debito; il socio presenta alla banca una proposta transattiva di 96.000 euro (circa il 30,1% della richiesta), finanziata in parte con risorse familiari e in parte a rate. La trattativa si svolge prima che la banca iscriva ipoteca giudiziale sulla quota della casa.

Esito B — il socio aspetta l’esito del concordato di Beta. Il concordato viene omologato, ma non lo libera. La banca ottiene decreto ingiuntivo e iscrive ipoteca giudiziale sulla quota. A questo punto le opzioni si riducono: resta da valutare se ricorrano i presupposti per uno strumento di sovraindebitamento, in particolare la liquidazione controllata, con esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di legge, al prezzo della liquidazione dei beni.


Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e da tenere sulla scrivania. Riassume le otto mosse, il loro obiettivo, il termine che le governa e il rischio che corri se le salti. Rileggila ogni volta che la situazione cambia: un ricorso notificato, una banca che accelera, una società che esce dal gruppo.

Il principio che la regge è semplice. Il gruppo si difende conoscendo sé stesso (Mosse 1-3), smettendo di farsi del male (Mossa 4), scegliendo il tavolo giusto al momento giusto (Mosse 5-6), senza dimenticare le persone che hanno garantito (Mossa 7) e preparandosi al peggio anche mentre lavora per il meglio (Mossa 8). Le mosse non sono compartimenti stagni: la 7 corre in parallelo a tutte, la 4 si attiva appena la 3 dà un esito negativo, la 5 può essere anticipata se una banca stringe i tempi.

MossaObiettivoTermine chiaveRischio se la salti
1. Mappa del gruppoPerimetro, direzione e coordinamento, competenzaPrima di qualsiasi istanza o domandaDomanda inammissibile, tribunale sbagliato
2. Censimento garanzie e finanziamentiClassificare il rischio di ogni operazione infragruppoPrima del deposito di qualunque domanda; finestre di 6 mesi, 1, 2 e 5 anniRevocatorie e inefficacie scoperte troppo tardi
3. Stato di ogni societàDistinguere squilibrio, crisi, insolvenzaSubito e poi ogni meseResponsabilità degli amministratori, strumento sbagliato
4. Chiusura delle falleSospendere rimborsi, garanzie gratuite, trasferimentiDal momento in cui emerge la crisiAtti inefficaci, pagamenti preferenziali, responsabilità
5. Composizione negoziata di gruppoEsperto unico, misure protettive, trattativeRicorso di conferma entro il giorno successivo alla pubblicazioneAggressioni esecutive, perdita del controllo della trattativa
6. Strumento unitario in tribunaleConcordato, accordi o piano attestato di gruppoPrima della decisione sul ricorso per liquidazione giudizialeLiquidazione separata delle società
7. Garanti persone fisichePiano per ogni fideiussoreIn parallelo alle Mosse 5 e 6Escussione e aggressione del patrimonio personale
8. Difesa in liquidazione giudizialeReclamo, passivo, difesa da art. 290 e art. 2497Reclamo e opposizione: 30 giorniEstensione dei danni alle società in bonis

Gli scenari di deviazione

Anche il piano migliore incontra imprevisti. Questi sono i tre più frequenti nei gruppi in crisi, con il piano B per ciascuno.

Scenario 1 — Un creditore deposita il ricorso per la liquidazione giudiziale mentre sei ancora alla Mossa 2

Il creditore ha accelerato e ha chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale di una controllata. Non hai ancora finito di censire le operazioni infragruppo e non hai un piano.

Il piano B è la domanda con riserva. Deposita, prima dell’udienza, una domanda di accesso a uno strumento di regolazione con riserva di presentare piano e documentazione, ai sensi dell’art. 44 del Codice. Il tribunale, in base all’art. 7, tratta in via prioritaria la domanda di accesso allo strumento. Allega i bilanci e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti: senza quest’ultimo, come ricordato da Cass. civ. n. 20476 del 2024, la domanda è inammissibile. Valuta se estendere la domanda alle altre società del gruppo che si trovano in crisi, con un ricorso unitario. Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese decorrono le misure protettive dell’art. 54. Nel termine concesso dal tribunale, completa le Mosse 2 e 3 e costruisci il piano della Mossa 6. Il tempo è stretto, ma è tempo utilizzabile: molto meglio che discutere l’insolvenza senza alternative sul tavolo.

Scenario 2 — Il termine per la conferma delle misure protettive è scaduto

Hai presentato l’istanza di composizione negoziata, ma il ricorso di conferma delle misure protettive non è stato depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure hanno perso efficacia.

Il piano B dipende dall’urgenza. Se nessun creditore sta minacciando azioni esecutive imminenti, la composizione negoziata può proseguire anche senza misure protettive: l’esperto conduce comunque le trattative e molte banche preferiscono restare al tavolo. Informa subito l’esperto e verifica con lui l’opportunità di una nuova richiesta di misure nei limiti consentiti. Se invece un creditore sta per pignorare beni essenziali, valuta il passaggio a uno strumento di regolazione con domanda con riserva (Mossa 6), che produce misure protettive dalla pubblicazione nel registro delle imprese. In entrambi i casi, individua la causa del ritardo e metti per iscritto un calendario delle scadenze per le fasi successive: l’errore che si ripete due volte non è più un imprevisto.

Scenario 3 — I documenti delle operazioni infragruppo sono irreperibili, o la holding non collabora

Non trovi il contratto di finanziamento tra holding e controllata, oppure l’amministratore della holding, che teme azioni di responsabilità, non fornisce i verbali e le mail che documentano le direttive impartite.

Il piano B è la ricostruzione dal basso e la separazione dei ruoli. Ricostruisci le operazioni dai documenti in possesso della società che amministri: estratti conto, scritture contabili, fatture infragruppo, comunicazioni ricevute. Chiedi alla banca la documentazione ai sensi dell’art. 119, comma 4, del Testo unico bancario. Se la holding non collabora, ricorda che l’amministratore della controllata risponde verso i creditori della propria società: in presenza di un conflitto evidente tra gli interessi della holding e quelli della controllata, può essere preferibile che la controllata percorra una strada propria, coordinata ma non subordinata. Il concordato di gruppo richiede che la soluzione unitaria convenga ai creditori di ciascuna società: se la holding si rifiuta di rendere trasparenti le operazioni, quella convenienza non è dimostrabile.


Le domande di chi sta eseguendo

La holding risponde automaticamente dei debiti delle controllate? No. Ogni società del gruppo ha un patrimonio autonomo e risponde dei propri debiti. La holding risponde dei debiti di una controllata in tre casi principali: se li ha garantiti; se ha abusato della direzione e coordinamento, e in questo caso i creditori della controllata possono agire contro di lei solo se non sono stati soddisfatti dalla controllata stessa, come prevede l’art. 2497, comma 3, c.c.; se si accerta una holding di fatto o una società di fatto che rende applicabili regole diverse. Il semplice fatto di controllare non basta.

Posso eseguire la Mossa 5 prima della Mossa 2? Sì, se una banca o un creditore stanno per agire e ti servono le misure protettive subito. Ma l’inventario delle operazioni infragruppo va completato nelle primissime settimane della composizione negoziata, perché l’esperto te lo chiederà e perché senza quell’inventario non puoi costruire un piano credibile. Anticipare una mossa è ammesso; saltarla, no.

Nel concordato di gruppo i patrimoni delle società si mescolano? No. Il concordato di gruppo coordina i piani ma conserva l’autonomia delle masse attive e passive. I creditori di ciascuna società votano separatamente sulla proposta della società di cui sono creditori, e il concordato è approvato solo se ogni proposta ottiene le maggioranze richieste. Le risorse possono spostarsi tra le società solo nei limiti delle operazioni previste dal piano e attestate come necessarie e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le società.

Se la controllata va in concordato, la banca può ancora chiedere il pagamento alla holding che l’ha garantita? Sì. I creditori conservano i loro diritti contro i fideiussori e i coobbligati del debitore in concordato. Per questo, in un gruppo, il debito di garanzia della holding va considerato nel suo piano, non soltanto il debito principale nel piano della controllata.

La holding che paga la banca al posto della controllata recupera il suo credito con il privilegio della banca? Non contarci. Se ricorrono i presupposti della postergazione, il credito che la holding acquista pagando o accollandosi un debito della controllata può essere ammesso al passivo in via postergata. È ciò che è accaduto nel caso esaminato da Cass. civ. n. 18599 del 2025, in cui un credito sorto dal pagamento di retribuzioni e trattamento di fine rapporto è stato ammesso postergato e non privilegiato.

Posso finanziare una controllata in crisi senza che il mio credito finisca in coda? Sì, a determinate condizioni. Nella composizione negoziata, i finanziamenti infragruppo eseguiti dopo l’istanza sono sottratti alla postergazione se l’esperto è stato informato preventivamente e non ha manifestato dissenso nelle forme previste. Negli strumenti di regolazione, i finanziamenti autorizzati dal tribunale possono ottenere la prededuzione nei limiti del Codice. Fuori da questi canali, un finanziamento a una controllata già in squilibrio rischia di essere postergato, anche se erogato in buona fede (Cass. civ. n. 22166 del 2025).

La controllata può fare causa alla holding per le direttive che l’hanno danneggiata? Non direttamente. La legittimazione ad agire per abuso di direzione e coordinamento spetta ai soci e ai creditori della controllata; in caso di liquidazione giudiziale, il curatore esercita l’azione dei creditori. È il principio affermato da Cass. civ. n. 15196 del 2024. La prescrizione è di cinque anni e decorre da quando il danno è divenuto conoscibile (Cass. civ. n. 7262 del 2023).

Il fallimento di una controllata trascina automaticamente anche le altre società? No. La liquidazione giudiziale di una società non si estende automaticamente alle altre. Il curatore può però chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale di altre imprese del gruppo che siano insolventi (art. 291 del Codice), e può aggredire le operazioni con cui risorse sono state spostate verso le società in bonis (art. 290). Il contagio, quindi, non è automatico, ma è possibile per via giudiziale.


La giurisprudenza che sostiene il piano

I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta nel tuo percorso.

A sostegno della Mossa 1 (mappa del gruppo)

Cass. civ., Sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19943. La presunzione di esercizio della direzione e coordinamento dell’art. 2497-sexies c.c. aiuta chi la invoca, ma non lo esonera dal dimostrare i fatti su cui si fonda: l’obbligo di consolidamento o il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. Rilevanza: se accedi a uno strumento di gruppo devi provare il perimetro; se ti difendi da un’azione ex art. 2497 c.c., puoi pretendere quella prova dalla controparte.

Cass. civ., n. 4784 del 2023. Distingue la supersocietà di fatto, fondata su un intento sociale comune, dalla holding di fatto, in cui le società sono strumento dell’interesse delle persone fisiche che le controllano, le quali rispondono dell’abuso e possono essere esse stesse assoggettate a procedura. Rilevanza: decisiva nei gruppi governati da una persona fisica senza capogruppo formale.

Tribunale di Milano, 29 febbraio 2024. Un ricorso unitario per un gruppo che risulta ormai disgregato può essere dichiarato inammissibile, e diventa improcedibile per la società ammessa all’amministrazione straordinaria. Rilevanza: la soluzione unitaria presuppone un gruppo ancora effettivamente integrato.

A sostegno delle Mosse 2 e 4 (garanzie, finanziamenti, chiusura delle falle)

Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18599. La postergazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. si applica anche al finanziamento che la capogruppo eroga alla società operativa passando per un’altra società controllata; conta anche il controllo indiretto. Rilevanza: interporre una società del gruppo non evita la postergazione.

Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22166. Per postergare il finanziamento basta che il finanziatore eserciti direzione e coordinamento sulla società finanziata; non serve dimostrare che l’abbia esercitata in modo abusivo. Rilevanza: la buona fede della holding non salva il rango del suo credito.

Cass. civ., Sez. I, ord. 4 agosto 2025, n. 22403. La postergazione, in quanto disciplina tipica delle società di capitali, non si estende al finanziamento erogato da un ente pubblico a una fondazione da esso costituita, anche se l’ente ne designa gli amministratori. Rilevanza: segna il confine del perimetro soggettivo della postergazione, utile quando nel “gruppo” compaiono enti non societari.

Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2023, n. 15148. Se una garanzia copre in parte un debito preesistente e in parte un debito contestualmente creato, il regime presuntivo più severo della revocatoria si applica all’intero rapporto. Rilevanza: le garanzie “uniche” rilasciate in sede di rinegoziazione bancaria sono interamente esposte.

Cass. civ., 10 ottobre 2013, n. 23089. Chi sostiene che una garanzia infragruppo sia onerosa grazie a vantaggi compensativi deve provarli; la mera appartenenza al gruppo non basta. Rilevanza: fonda l’obbligo di documentare i vantaggi compensativi nella Mossa 2.

Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12020 del 2025. Il conferimento di un bene a un’altra entità collegata, senza un corrispettivo diretto, può essere qualificato come atto gratuito ai fini della revocatoria; le semplici aspettative di un ritorno economico futuro non bastano a renderlo oneroso. Rilevanza: gli spostamenti di beni tra società del gruppo vanno giustificati con controprestazioni concrete.

Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196. L’azione per la restituzione dei rimborsi di finanziamenti postergati è una revocatoria speciale, limitata ai rimborsi dell’anno anteriore, e non può essere sostituita dall’indebito oggettivo per i rimborsi più risalenti. Rilevanza: rende decisiva la data del rimborso rispetto al deposito della domanda.

A sostegno delle Mosse 5 e 6 (composizione negoziata e strumenti di gruppo)

Cass. civ., n. 20559 del 2015. Nel sistema previgente escludeva il concordato di gruppo, valorizzando l’autonomia patrimoniale delle società e la responsabilità di ciascun debitore verso i propri creditori. Rilevanza: spiega perché anche oggi il concordato di gruppo coordina i piani ma non unifica i patrimoni.

Cass. civ., 23 luglio 2024, n. 20476. Il deposito dell’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti è requisito di ammissibilità della domanda con riserva. Rilevanza: nel gruppo occorre un elenco per ciascuna società, già al momento della domanda.

Tribunale di Bari, 9 gennaio 2024. È ammissibile un concordato di gruppo che preveda la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre. Rilevanza: consente piani “selettivi” che sacrificano i rami non recuperabili per salvare quelli sani.

Tribunale di Bergamo, 23 dicembre 2024. In un concordato di gruppo il commissario giudiziale deve segnalare i fatti potenzialmente fraudolenti, ma la loro qualificazione e l’eventuale revoca dell’ammissione spettano al tribunale. Rilevanza: la trasparenza sulle operazioni infragruppo tutela l’ammissione.

A sostegno della Mossa 8 (difesa in liquidazione giudiziale)

Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196 (già citata). La società eterodiretta non è legittimata ad agire contro la capogruppo; il curatore esercita solo l’azione dei creditori. Rilevanza: consente di eccepire il difetto di legittimazione quando l’azione è proposta da chi non ne ha titolo.

Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2015, n. 12254. L’art. 2497 c.c. configura un’unica azione dei creditori della società eterodiretta, esercitata in caso di procedura dal curatore, per il ristoro della lesione all’integrità del patrimonio sociale. Rilevanza: delimita l’oggetto dell’azione e quindi il danno risarcibile.

Cass. civ., Sez. I, ord. 13 marzo 2023, n. 7262. La prescrizione quinquennale dell’azione ex art. 2497 c.c. decorre dalla conoscibilità del pregiudizio, non dal compimento dei singoli atti. Rilevanza: la documentazione va conservata a lungo e il rischio non si esaurisce con il decorso di cinque anni dall’operazione.

Tribunale di Milano, 20 maggio 2024. In presenza di domande presentate contemporaneamente da più imprese del gruppo, il tribunale può aprire una liquidazione giudiziale unitaria e ne individua la competenza. Rilevanza: prepara la holding e le società in bonis a un curatore unico che vede tutte le operazioni infragruppo.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Un piano come questo non si esegue da soli. Ogni mossa richiede verifiche documentali, scelte tecniche e tempi rispettati al giorno. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio Monardo per un gruppo di imprese in crisi.

  1. Ricostruiamo la mappa del gruppo: estraiamo visure e iscrizioni ex art. 2497-bis c.c., analizziamo patti parasociali, contratti infragruppo e verbali, e individuiamo chi esercita effettivamente la direzione e coordinamento e quale tribunale sarà competente.
  2. Censiamo e classifichiamo ogni garanzia e ogni finanziamento infragruppo, calcolando per ciascuno la finestra di attaccabilità (sei mesi, uno, due o cinque anni) e la data in cui ne uscirà.
  3. Raccogliamo e ordiniamo la prova dei vantaggi compensativi, trasformando rapporti commerciali e servizi di gruppo in un fascicolo documentale utilizzabile davanti all’esperto, al tribunale o al curatore.
  4. Analizziamo, con i commercialisti dello staff, lo stato di ciascuna società e predisponiamo i piani di tesoreria a tredici settimane, distinguendo squilibrio, crisi e insolvenza entità per entità.
  5. Esaminiamo contratti di finanziamento, affidamenti e fideiussioni con lo staff di diritto bancario, verificando clausole, importi e condizioni di escussione.
  6. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata di gruppo con la documentazione sulla struttura del gruppo e depositiamo il ricorso di conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione.
  7. Costruiamo il ricorso per il concordato, gli accordi o il piano attestato di gruppo, redigendo la parte sulle ragioni di maggiore convenienza della soluzione unitaria e coordinandoci con l’attestatore sulle operazioni infragruppo.
  8. Valutiamo la posizione dei soci e degli amministratori fideiussori, negoziamo con le banche e, quando ne ricorrono i presupposti, impostiamo il percorso di composizione della crisi da sovraindebitamento.
  9. Difendiamo la holding e le società in bonis dalle azioni di inefficacia dell’art. 290 del Codice e dalle azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c., eccependo difetti di legittimazione, di prova del controllo e di prescrizione.
  10. Curiamo reclami, insinuazioni e opposizioni allo stato passivo, calcolando i termini di trenta giorni e indicando correttamente il rango dei crediti infragruppo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un gruppo di imprese in crisi pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata di gruppo con esperto unico è lo strumento con cui il gruppo può ancora decidere il proprio destino prima che lo decida un tribunale, e conoscere il procedimento dal lato di chi conduce le trattative significa sapere in anticipo quali informazioni, quali garanzie e quali numeri renderanno credibile il piano. La qualifica di Gestore della crisi e il rapporto fiduciario con un OCC completano il quadro sul versante dei garanti persone fisiche, che nei gruppi familiari sono spesso il vero anello debole.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che costruisce il piano e negozia con le banche segue l’eventuale contenzioso con curatori e creditori in ogni grado, senza cambi di linea né passaggi di consegne.

Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: il diritto societario e concorsuale, la lettura dei bilanci, i piani di tesoreria e l’analisi dei contratti bancari procedono in parallelo, perché in un gruppo in crisi nessuno di questi profili può essere affrontato isolatamente.


Chiusura

Un gruppo di imprese in crisi non crolla in un giorno: si sfilaccia operazione dopo operazione, garanzia dopo garanzia, rimborso dopo rimborso. E allo stesso modo si ricompone: una mappa, un inventario, una fotografia per ogni società, le falle chiuse, il tavolo giusto aperto al momento giusto. Ogni mossa fatta nei termini conserva un’opzione per tutto il gruppo; ogni mossa rimandata ne chiude una, e spesso la chiude per la società che meno se lo poteva permettere.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché gli strumenti di cui il gruppo in crisi ha bisogno coincidono con le competenze certificate dell’Avvocato: la composizione negoziata di gruppo, che nasce dal D.L. 118/2021 e per la quale l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore; il diritto bancario, presidiato dallo staff multidisciplinare che coordina, indispensabile quando al centro ci sono fideiussioni e affidamenti; la gestione della crisi da sovraindebitamento per i garanti persone fisiche; la difesa in Cassazione quando il conflitto con banche o curatori arriva all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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