Questa guida è costruita in un modo preciso: raccoglie le domande che titolari di negozi, bar, ristoranti, laboratori artigiani e piccole attività commerciali ci rivolgono più spesso quando le cartelle arretrate hanno superato la soglia di guardia, e prova a rispondere a ciascuna in modo completo, come si farebbe a voce, seduti allo stesso tavolo.
Il contesto normativo, in breve. La transazione fiscale è la possibilità di proporre all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, e agli enti previdenziali lo stesso trattamento per i contributi. Non è un’istanza autonoma: vive dentro gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), cioè gli accordi di ristrutturazione (art. 63), il concordato preventivo (art. 88), la composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024) e, per le imprese più piccole, il concordato minore (art. 80, comma 3). Il correttivo del settembre 2024 ha riscritto molte regole, e la Cassazione tra il 2025 e il 2026 ne ha chiarito diverse.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la transazione fiscale per un’attività commerciale si gioca quasi sempre su due tavoli: quello della composizione negoziata, dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quello del concordato minore per le imprese sotto soglia, dove interviene come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario, che serve a leggere le cartelle una per una prima di proporre qualunque percentuale al Fisco.
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Le basi
“Ma la transazione fiscale è la stessa cosa della rottamazione?”
No, e confonderle è il primo errore che vediamo fare. La rottamazione (oggi la cosiddetta quinquies, introdotta dalla Legge di bilancio 2026, L. 30 dicembre 2025 n. 199) è una misura generale: la legge stabilisce chi può aderire, cosa si cancella e come si paga, e chiunque rientri nei requisiti può presentare la domanda. Non c’è una trattativa, non c’è un giudice, non c’è da dimostrare nulla sulla propria situazione. Si abbattono sanzioni, interessi di mora e aggio, ma il capitale dell’imposta si paga per intero.
La transazione fiscale funziona al contrario. Non abbatte in automatico nulla: è una proposta su misura, costruita sul vostro caso, che può ridurre anche il capitale del debito tributario, oltre a sanzioni e interessi. In cambio, però, pretende molto di più: un piano, una relazione di un professionista indipendente che attesti i numeri, un confronto con quello che il Fisco incasserebbe se l’attività venisse liquidata, e quasi sempre il passaggio davanti a un tribunale.
C’è poi una differenza di perimetro che per un negozio conta parecchio. La rottamazione quinquies riguarda solo alcuni carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023: le imposte dichiarate e non versate (quelle che emergono dai controlli automatici e formali) e i contributi INPS non derivanti da accertamento. Restano fuori, ad esempio, le cartelle che nascono da un accertamento vero e proprio. La finestra per le domande si è chiusa il 30 aprile 2026, quindi oggi, salvo riaperture che vanno verificate di volta in volta, chi non ha aderito deve guardare altrove.
La transazione fiscale, invece, abbraccia l’intera posizione verso il Fisco, compresi i debiti da accertamento e quelli più recenti. Per questo, per molte attività commerciali, non è un’alternativa alla rottamazione: è ciò che resta quando la rottamazione non basta o non è più disponibile.
“Chi può chiederla? Anche un negozio piccolo, una ditta individuale?”
Sì, ma la strada cambia in base alle dimensioni dell’attività, e per la maggior parte dei negozi non è quella che si legge sui giornali.
Il Codice della crisi distingue le imprese “normali” dalle cosiddette imprese minori. È impresa minore quella che, nei tre esercizi precedenti, ha avuto congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Una buona parte dei negozi di vicinato, dei bar di quartiere, delle piccole botteghe artigiane rientra in questi numeri.
Per l’impresa minore il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, cioè le sedi “classiche” della transazione fiscale degli articoli 88 e 63, non sono accessibili. La porta giusta è il concordato minore, gestito con l’Organismo di composizione della crisi (OCC). E qui c’è una buona notizia: nel concordato minore esiste un meccanismo proprio che consente al tribunale di omologare anche se il Fisco non aderisce (art. 80, comma 3), e la Cassazione nel 2026 ha chiarito che non occorre passare per la procedura più rigida del concordato preventivo (ne parliamo più avanti).
L’attività che supera anche uno solo di quei tre limiti, invece, può accedere agli accordi di ristrutturazione o al concordato preventivo, con la transazione fiscale vera e propria.
Esiste poi una terza via aperta a tutte le imprese, piccole e grandi: la composizione negoziata della crisi, un percorso stragiudiziale guidato da un esperto indipendente, dentro il quale dal 2024 si può proporre un accordo con le Agenzie fiscali.
Un’avvertenza vale per tutti: servono un’attività ancora in piedi o, comunque, un’impresa ancora iscritta al registro. Chi ha già chiuso bottega e si è cancellato ha davanti strade diverse, come vedremo.
“Cosa si può tagliare, esattamente? Anche l’IVA?”
Sì, anche l’IVA, che fino a qualche anno fa era considerata intoccabile. Nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione il debito IVA può essere ridotto, a condizione che il trattamento proposto non sia peggiore di quello che il Fisco otterrebbe dalla liquidazione dell’impresa. È un’apertura che deriva dalla giurisprudenza europea ed è stata recepita dal legislatore italiano.
Possono essere oggetto di proposta le imposte e i relativi accessori (sanzioni e interessi) gestiti dalle agenzie fiscali, e i contributi e premi amministrati dagli enti previdenziali, sorti fino alla data di presentazione della proposta. In concreto, per un’attività commerciale: IVA, IRPEF o IRES, IRAP, ritenute sui dipendenti, contributi INPS del titolare e dei lavoratori.
Nella composizione negoziata il discorso è più delicato. Il testo dell’art. 23, comma 2-bis, esclude i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, e non include i contributi previdenziali: l’accordo si fa con le Agenzie fiscali, non con l’INPS. Sull’IVA la dottrina è divisa, e la scelta di includerla o meno nella proposta va valutata caso per caso.
I tributi locali, come IMU e TARI dovuti al Comune, seguono un binario diverso: non entrano nella “transazione fiscale” in senso stretto, ma vengono trattati come gli altri crediti nella procedura prescelta, secondo il loro grado di privilegio.
“Entro quando devo muovermi?”
Dipende da un elemento che pochi controllano: lo stato in cui si trovano le vostre cartelle adesso. Non esiste un termine unico per chiedere la transazione fiscale; esistono però momenti dopo i quali alcune strade si chiudono o diventano molto più strette.
Il primo è il pignoramento. Finché l’Agente della riscossione non ha aggredito il conto corrente del negozio, il POS o i crediti verso i clienti, c’è margine per preparare con calma un piano. Una volta partito il pignoramento, servono le misure protettive, che si chiedono al tribunale contestualmente all’accesso a una procedura, e i tempi si accorciano.
Il secondo è l’eventuale istanza di liquidazione. Se un creditore (e l’Agente della riscossione può esserlo) chiede l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata, la domanda di uno strumento di regolazione della crisi va presentata in quel procedimento e nel rispetto delle sue regole.
Il terzo, spesso ignorato, riguarda i reati tributari. L’omesso versamento dell’IVA oltre la soglia di rilevanza penale, e quello delle ritenute certificate, hanno scadenze fisse. Come vedremo, avviare una procedura non cancella automaticamente il reato già consumato.
La procedura
“Da dove si comincia, in pratica?”
Si comincia da un documento che quasi nessuno ha in mano in modo completo: la fotografia esatta del debito. Prima di scegliere lo strumento, prima di immaginare percentuali, bisogna sapere quanto si deve, a chi, per cosa e da quando.
Questo significa richiedere l’estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il cassetto fiscale all’Agenzia delle Entrate, l’estratto contributivo all’INPS, e affiancarli alle cartelle effettivamente notificate. È in questa fase che spesso emergono sorprese in senso favorevole: cartelle prescritte, notifiche irregolari, sanzioni già ridotte da norme successive, importi duplicati. Ogni euro che si toglie per via di contestazione è un euro che non entra nella proposta.
Il secondo passo è la classificazione dell’attività. Bisogna verificare, bilanci o dichiarazioni alla mano, se l’impresa è minore oppure no, perché da questo dipende la procedura (come detto sopra).
Il terzo passo è il confronto con la liquidazione. La domanda che il tribunale si farà, qualunque sia lo strumento, è sempre la stessa: al Fisco conviene di più accettare questa proposta o vedere il negozio chiuso e i suoi beni venduti? Per un’attività commerciale la risposta spesso è favorevole alla proposta, perché in una liquidazione il magazzino si svende, le attrezzature valgono poco, l’avviamento sparisce e i crediti privilegiati di rango superiore (dipendenti, banche garantite) si prendono la parte migliore.
Il quarto passo è il piano: da dove arrivano i soldi per pagare la percentuale proposta. Dagli utili futuri dell’attività che continua, da un familiare o un terzo che mette risorse (la cosiddetta finanza esterna), dalla vendita di un bene non strategico.
Solo a quel punto si sceglie lo strumento e si deposita. La tabella qui sotto riassume i passaggi principali.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Ricognizione del debito | Estratto di ruolo, cassetto fiscale, estratto INPS | Prima di qualunque proposta | Agenzia Entrate-Riscossione, Agenzia Entrate, INPS |
| Composizione negoziata | Istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica | Trattative per 180 giorni, prorogabili fino a ulteriori 180 | Camera di commercio, esperto indipendente |
| Accordo con il Fisco nella composizione negoziata | Proposta ex art. 23, comma 2-bis, con attestazioni | Nel corso delle trattative | Agenzie fiscali; poi deposito al tribunale |
| Accordi di ristrutturazione | Proposta di transazione fiscale ex art. 63 | Certificazione del debito entro 30 giorni; adesione entro 90 giorni dal deposito della proposta | Agenzie fiscali, enti previdenziali, tribunale |
| Concordato preventivo | Domanda con trattamento dei crediti tributari ex art. 88 | Voto nei termini fissati dal tribunale | Tribunale, commissario giudiziale, creditori |
| Concordato minore | Proposta con relazione dell’OCC | Voto e omologazione nei termini fissati dal giudice | OCC e tribunale |
| Impugnazione dell’omologa | Reclamo ex art. 51 CCII | 30 giorni dalla notificazione | Corte d’appello |
“Serve per forza un professionista che ‘attesti’ qualcosa?”
Sì, ed è il cuore della proposta, non un adempimento burocratico. Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; per i crediti fiscali e previdenziali l’attestazione deve riguardare anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. Nel concordato minore la stessa funzione è svolta dalla relazione dell’OCC, che deve contenere un riferimento specifico alla convenienza del trattamento dei crediti pubblici.
Nella composizione negoziata la proposta alle Agenzie fiscali deve essere accompagnata da una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali (redatta dal revisore legale, se c’è, o da un revisore incaricato) e da un’attestazione sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione.
Perché è così importante? Perché il Fisco, prima di dire sì, vuole numeri provenienti da un soggetto terzo; e il tribunale, se il Fisco dice no, userà quegli stessi numeri per decidere se superare il suo dissenso. Un’attestazione debole è la ragione più frequente per cui una proposta ragionevole naufraga. I giudici, lo vedremo, controllano davvero: il Tribunale di Roma e quello di Milano, nel 2026, hanno precisato che nella composizione negoziata il controllo sull’accordo con il Fisco non è un semplice timbro formale, ma una verifica sulla completezza della documentazione, sulla falcidiabilità dei crediti e sull’indipendenza di chi attesta.
“E se l’Agenzia delle Entrate dice di no, è finita?”
Non necessariamente. Qui entra in gioco il cosiddetto cram down fiscale: la possibilità per il tribunale di omologare lo strumento anche senza l’adesione del Fisco, quando la proposta gli garantisce un trattamento non peggiore di quello della liquidazione. Ma le condizioni cambiano molto da strumento a strumento, e per un negozio questa è la domanda che decide tutto.
Nel concordato preventivo (art. 88) il tribunale può omologare nonostante il no del Fisco se la sua adesione era determinante per raggiungere le maggioranze e il trattamento proposto è non deteriore rispetto alla liquidazione. Dopo il correttivo del 2024 questo vale espressamente anche per il concordato in continuità, cioè quello in cui l’attività prosegue. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha chiarito che il tribunale deve guardare alla convenienza economica, non alla “meritevolezza” del debitore: anni di tasse non pagate non bastano, da soli, a negare l’omologa.
Negli accordi di ristrutturazione (art. 63) il cram down c’è, ma è molto più stretto. L’accordo non deve essere liquidatorio, gli altri creditori aderenti devono rappresentare almeno un quarto dei crediti, il Fisco deve ricevere almeno il 50% del suo credito (sanzioni e interessi esclusi) e un trattamento non peggiore della liquidazione. Se gli altri aderenti sono meno, le soglie salgono. Inoltre la legge esclude il cram down in presenza di determinate condotte fraudolente del debitore.
Nel concordato minore vale la regola semplificata dell’art. 80, comma 3: basta che la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, con la valutazione dell’OCC.
Nella composizione negoziata, infine, il cram down non esiste. Se il Fisco dice no, l’accordo non si fa; ma la composizione negoziata può chiudersi con il passaggio a uno strumento dove il cram down è previsto, e il comma 2-ter dell’art. 23 consente di farlo anche dopo la sua conclusione.
“Non posso semplicemente chiedere una rateizzazione lunga e lasciar perdere tutto il resto?”
Si può, e in alcuni casi è davvero la scelta migliore. La rateizzazione ordinaria con l’Agente della riscossione è lo strumento più semplice, ma non riduce il debito: lo spalma nel tempo. Le regole sono state ampliate dalla riforma della riscossione del 2024, che ha allungato il numero massimo di rate, in misura crescente per le richieste presentate dal 2025 in poi e con piani più lunghi per chi documenta una temporanea difficoltà economica.
Per un negozio la domanda da porsi è una sola: la rata mensile che ne risulta è sostenibile insieme alle tasse correnti, all’affitto del locale, ai fornitori e agli stipendi? Se la risposta è sì, la rateizzazione evita costi e tempi di una procedura e sospende le azioni esecutive finché è rispettata. Se la risposta è no, rateizzare significa solo rimandare il problema di qualche mese: alla decadenza (che scatta dopo un certo numero di rate non pagate) il debito torna esigibile per intero e i pignoramenti ripartono.
C’è anche un limite di perimetro: la rateizzazione riguarda i carichi già affidati alla riscossione, non gli avvisi bonari o gli accertamenti ancora in corso, e non tocca i debiti verso fornitori e banche. La transazione fiscale, dentro uno strumento del Codice della crisi, affronta invece la posizione complessiva dell’attività. Per questo, prima di firmare un piano di rate, conviene fare i conti per intero: una rateizzazione che il negozio non regge può bruciare mesi preziosi.
“Quanto tempo ci vuole, di solito?”
Mesi, non settimane, e conviene saperlo fin dall’inizio. La sola ricognizione del debito e la classificazione dell’attività richiedono qualche settimana, specie se ci sono cartelle da contestare. La preparazione del piano e dell’attestazione dipende dall’ordine della contabilità: un negozio con dichiarazioni in regola e una contabilità leggibile è molto più veloce di uno che deve ricostruire gli ultimi tre anni.
Negli accordi di ristrutturazione, una volta depositata la proposta di transazione, l’Agente della riscossione deve trasmettere entro 30 giorni la certificazione del debito iscritto a ruolo, e l’adesione delle agenzie può arrivare entro 90 giorni. Il correttivo del 2024 ha chiarito che la domanda di omologazione si presenta dopo l’adesione o dopo la scadenza dei termini, risolvendo un contrasto tra tribunali.
Nella composizione negoziata le trattative durano 180 giorni, prorogabili, e la legge non fissa un termine entro il quale l’amministrazione debba pronunciarsi sulla proposta. Nel concordato minore i tempi dipendono molto dal carico del tribunale e dalla velocità con cui l’OCC riceve la documentazione.
Durante questo periodo, però, il negozio non resta scoperto: le misure protettive, se richieste e concesse, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive. È la ragione per cui muoversi prima del pignoramento, e non dopo, cambia davvero la qualità della proposta.
“Mentre si tratta, devo continuare a pagare le tasse correnti?”
Sì, e su questo non ci sono margini. La transazione riguarda i debiti sorti fino alla presentazione della proposta; quelli che maturano dopo vanno pagati regolarmente. Un piano che si regge sull’ennesimo omesso versamento dell’IVA corrente è un piano destinato a crollare: nessun attestatore serio lo firma, nessun ufficio lo accetta, nessun tribunale lo omologa.
In più, l’accordo concluso nella composizione negoziata si risolve di diritto se l’imprenditore non esegue integralmente i pagamenti dovuti entro sessanta giorni dalle scadenze, o se viene aperta la liquidazione. Logiche simili valgono per gli altri strumenti, dove l’inadempimento può portare alla risoluzione. Per questo il piano deve essere prudente: meglio proporre qualche punto percentuale in meno e rispettarlo, che promettere una cifra che il fatturato del negozio non regge.
I casi particolari
“Ho già chiuso la partita IVA e mi sono cancellato dal registro imprese. Posso ancora fare la transazione?”
Qui la risposta è netta: per il concordato minore, no. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha affermato che la scelta dell’imprenditore individuale di cancellarsi dal registro delle imprese è incompatibile con l’accesso al concordato minore; resta aperta solo la liquidazione controllata.
È un punto che pesa moltissimo per i negozianti, perché la chiusura è spesso il primo riflesso di chi non ce la fa più: si abbassa la saracinesca, si chiude la partita IVA, si spera che il problema si fermi lì. Non si ferma, perché le cartelle restano personali per la ditta individuale, e in più ci si è tolti dalle mani uno strumento che avrebbe permesso di proporre al Fisco una percentuale e di continuare, magari, a lavorare.
Questo non significa che chi ha già chiuso sia senza speranza. La liquidazione controllata, pur comportando la liquidazione del patrimonio, porta con sé l’esdebitazione: alla fine della procedura, i debiti non soddisfatti vengono cancellati, compresi quelli fiscali, se ricorrono le condizioni di legge. E per chi non ha nulla da mettere a disposizione esiste l’esdebitazione del debitore incapiente, riservata però alla persona fisica meritevole.
Il messaggio pratico è semplice: prima di cancellarsi, parlarne. Una chiusura “pulita”, fatta dopo aver scelto la procedura, può essere una scelta sensata; una chiusura fatta per disperazione rischia di bruciare l’opzione migliore.
“Sono un’impresa minore: nel concordato minore devo comunque fare la transazione fiscale ‘vera’, con tutti i passaggi del concordato preventivo?”
No, e lo ha chiarito la Cassazione nel 2026. Con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026, la Corte ha affermato che nel concordato minore l’omologazione forzosa senza l’adesione del Fisco segue le regole autonome dell’art. 80, comma 3, con l’intervento necessario dell’OCC; non è subordinata alla formulazione di una proposta di transazione fiscale secondo l’art. 88 e non richiede il “parere conforme” della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate previsto per il concordato preventivo.
Per un piccolo negozio è una semplificazione enorme. Il rinvio che le norme sul concordato minore fanno a quelle del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità: dove il concordato minore ha una regola propria, quella prevale. E l’art. 80, comma 3, ha una regola propria: il tribunale può omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria quando la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Attenzione, però, a non leggerci più di quanto dica. La stessa Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha ricordato che la proposta di concordato minore deve rispettare le regole sulla responsabilità patrimoniale e sulla graduazione delle cause di prelazione. Tradotto: non si può proporre al Fisco (che per IVA e imposte dirette ha un privilegio) meno di quanto si offre a un fornitore chirografario, se non entro i margini che la legge consente. La semplificazione riguarda la procedura, non il rispetto dell’ordine dei creditori.
È qui che la doppia veste dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, diventa un vantaggio operativo: conoscere dall’interno come l’OCC costruisce la relazione sulla convenienza significa preparare una proposta che quella relazione può sostenere.
“La mia è una piccola srl con quasi solo debiti col Fisco. Posso fare un accordo di ristrutturazione solo con l’Agenzia?”
È la domanda che più ci aspettiamo da chi ha letto qualcosa sul cram down negli accordi, e la risposta richiede attenzione. Un accordo di ristrutturazione “con il solo Fisco”, in cui gli altri creditori non ci sono o sono presenze simboliche, è la situazione in cui la Cassazione è stata più severa.
Con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026 la Corte, pronunciandosi sulla disciplina anteriore al correttivo, ha stabilito che il cram down sul creditore pubblico presuppone un accordo già concluso con altri creditori, anche se non sufficiente da solo a raggiungere le percentuali di legge: senza quegli accordi, non si può nemmeno verificare se l’adesione mancante del Fisco fosse “decisiva”, e l’omologa di una mera transazione fiscale sull’unico credito coinvolto è inammissibile.
Ancora più esplicita l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026: il caso riguardava una società in liquidazione con oltre 7 milioni di debito tributario, che offriva al Fisco il 2,9% e aveva “arruolato” due soli creditori chirografari per poche centinaia di euro. La Cassazione ha considerato la richiesta di cram down, in quelle condizioni, un uso distorto dello strumento.
Il correttivo del 2024 ha in parte cambiato lo scenario: oggi l’art. 63 prevede espressamente l’ipotesi in cui gli altri aderenti siano meno di un quarto o manchino, ma con soglie di pagamento al Fisco più elevate e condizioni più rigorose. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5309 del 9 marzo 2026, ha già dovuto chiarire i presupposti della soglia minima di pagamento introdotta dalla disciplina transitoria del 2023.
Per la piccola srl con un passivo quasi tutto tributario, dunque, l’accordo di ristrutturazione non è la scelta automatica: spesso la composizione negoziata, o il concordato minore se la società è sotto soglia, sono strade più praticabili.
“Ho un negozio con due soci e i debiti sono della società. Rischio anche io, personalmente?”
Dipende dalla forma della società. Nelle società di persone (snc, sas) i soci illimitatamente responsabili rispondono personalmente dei debiti sociali, fiscali compresi, dopo l’escussione del patrimonio della società. Nelle srl il principio è l’opposto: rispondono i beni della società, non quelli dei soci, salvo ipotesi specifiche.
Tra queste ipotesi, una in particolare riguarda i negozi in liquidazione: il liquidatore (e in certi casi gli amministratori e i soci) può essere chiamato a rispondere in proprio delle imposte non pagate se ha distribuito beni o pagato altri creditori prima del Fisco, nei limiti previsti dalla legge tributaria. È un rischio che va misurato prima di scegliere se tentare una transazione o lasciar andare la società.
La transazione fiscale, se omologata, ha anche un effetto indiretto sui soci illimitatamente responsabili: nel concordato preventivo, salvo patto contrario, gli effetti dell’esdebitazione della società si estendono ai soci illimitatamente responsabili. È uno dei motivi per cui, per una snc con debiti fiscali importanti, vale la pena valutare lo strumento con attenzione.
“Vale anche per i contributi INPS miei e dei dipendenti?”
Sì negli accordi di ristrutturazione, nel concordato preventivo e nel concordato minore; no nella composizione negoziata. Gli artt. 63 e 88 del Codice della crisi riguardano espressamente anche i contributi e i premi amministrati dagli enti previdenziali, e lo stesso vale per il meccanismo dell’art. 80, comma 3, nel concordato minore. L’accordo transattivo della composizione negoziata, invece, coinvolge soltanto le Agenzie fiscali: per l’INPS bisogna passare da un altro strumento o pagare secondo le regole ordinarie.
C’è però una distinzione da tenere presente. I contributi trattenuti ai dipendenti e non versati hanno un rilievo anche penale e amministrativo autonomo, che la proposta non cancella da sola. E il credito dell’INPS è assistito da un privilegio di grado elevato, spesso superiore a quello di molti debiti tributari: nel confronto con la liquidazione, dunque, l’ente previdenziale tende a ottenere di più, e la proposta deve tenerne conto.
Infine, per i negozi con dipendenti, conta anche il DURC: la regolarità contributiva serve per molti rapporti con la pubblica amministrazione e con alcuni fornitori. Una transazione che coinvolge l’INPS va quindi costruita pensando anche a come e quando l’attività tornerà in regola.
Le paure finali
“Se ho evaso o non ho versato l’IVA per anni, il giudice mi dirà di no a prescindere?”
No, almeno nel concordato preventivo e nel concordato minore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha confermato l’omologa forzosa di un concordato in cui l’Agenzia delle Entrate contestava proprio condotte distrattive e violazioni fiscali reiterate: ciò che il tribunale deve verificare è la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, non un giudizio morale sul debitore. Anche per il concordato minore la giurisprudenza di merito ha precisato che non si richiede la “meritevolezza”, ma soltanto l’assenza di atti diretti a frodare i creditori.
Il limite reale, però, esiste e va detto. Negli accordi di ristrutturazione la legge prevede espressamente che certe condotte fraudolente escludano il cram down. E soprattutto il piano civile non cancella quello penale: la Cassazione penale, con la sentenza n. 35938 del 4 novembre 2025, ha ribadito che la sola presentazione o l’ammissione al concordato non esclude il reato di omesso versamento dell’IVA, se il provvedimento che vieta i pagamenti è intervenuto dopo la scadenza del debito. L’esecuzione integrale della transazione può però avere effetti rilevanti anche in sede penale, ad esempio sul sequestro e sulla confisca.
“Se la transazione va male, perdo tutto? Anche la casa?”
La risposta onesta è: dipende da cosa c’è sul tavolo e da come è costruito il piano, ma la transazione di per sé non aggiunge rischi a quelli che già correte. Le cartelle non pagate portano comunque, prima o poi, a pignoramenti e, per importi rilevanti, a ipoteche sugli immobili del debitore. La transazione non crea questo rischio: prova a governarlo.
Il pericolo vero è un altro: un piano troppo ottimista che, una volta omologato, non viene rispettato. In quel caso l’accordo si risolve, il debito torna a essere esigibile e il tempo passato ha lasciato crescere interessi e tensioni. Per questo, quando il negozio non produce più margini, la scelta giusta a volte non è la transazione, ma la liquidazione controllata con esdebitazione: si mette a disposizione il patrimonio (con le tutele che la legge prevede, ad esempio per quanto serve al mantenimento della famiglia) e alla fine si esce dai debiti residui.
La casa di abitazione, in particolare, ha una tutela specifica nei confronti dell’Agente della riscossione: se è l’unico immobile di proprietà, adibito ad abitazione e non di lusso, non può essere espropriata per debiti fiscali. Ma quella tutela non vale nei confronti di altri creditori, e nelle procedure concorsuali segue le regole della procedura. Anche questo va valutato, caso per caso.
“Quanto tempo ho davvero, prima che mi blocchino il conto del negozio?”
Meno di quanto pensate, se l’avviso di intimazione è già arrivato. L’Agente della riscossione, decorsi i termini dalla notifica della cartella senza pagamento né rateizzazione, può procedere con il pignoramento presso terzi, e per un’attività commerciale il bersaglio naturale è il conto dove confluisce l’incasso del POS. Il pignoramento del conto blocca le somme presenti e quelle che vi arrivano successivamente, nei limiti previsti: per un negozio, significa non poter pagare fornitori e dipendenti.
La rassicurazione fondata è che le misure protettive esistono e funzionano: chiedendo l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi o alla composizione negoziata, si può ottenere dal tribunale un “ombrello” che blocca le azioni esecutive per il tempo necessario a trattare. Il limite reale è che le misure vanno chieste in tempo e con una documentazione seria: il tribunale le concede e le conferma se vede un percorso credibile, non una manovra per guadagnare mesi.
“E se nel frattempo mi arriva un altro accertamento?”
Succede, ed è una delle paure più fondate. La proposta di transazione riguarda i debiti sorti fino alla data della sua presentazione, e negli accordi di ristrutturazione gli uffici, nei 30 giorni successivi, devono liquidare i tributi e notificare gli eventuali avvisi di irregolarità e gli accertamenti. È un meccanismo pensato proprio per “fotografare” il debito, in modo che la proposta copra tutto quello che il Fisco sa di poter pretendere.
Resta però un tema, che la giurisprudenza tributaria di merito sta affrontando nel 2026: l’Agenzia a volte chiede l’importo pieno di accertamenti già falcidiati dal concordato, sostenendo che non sarebbero stati travolti. La regola generale è che i crediti anteriori alla procedura restano vincolati al trattamento omologato; ma è una difesa da esercitare con prontezza, impugnando l’atto nei termini.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Due ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici. Non sono casi reali: servono solo a mostrare come si ragiona.
Ipotesi 1 — Negozio di abbigliamento, ditta individuale, impresa minore. Situazione di partenza: ricavi medi 164.300 € l’anno, attivo patrimoniale 58.700 € (magazzino 41.200 €, arredi e attrezzature 9.800 €, liquidità e crediti 7.700 €), debiti complessivi 238.460 €, di cui 147.930 € verso Agenzia delle Entrate e Riscossione (IVA 2020-2023, IRPEF, sanzioni e interessi), 38.270 € verso INPS, 29.110 € verso fornitori, 23.150 € verso una banca senza garanzie. Il titolare non ha aderito alla rottamazione quinquies perché molte cartelle derivano da accertamento.
Scenario liquidatorio stimato: magazzino svenduto al 30% (12.360 €), arredi al 25% (2.450 €), liquidità e crediti 7.700 €. Totale realizzo 22.510 €; tolti i costi della procedura stimati in 5.840 €, restano 16.670 € da distribuire, che andrebbero prima ai privilegi di grado superiore. Al Fisco, in liquidazione, arriverebbe una frazione minima del suo credito.
Proposta di concordato minore in continuità: il negozio prosegue, genera un flusso disponibile di 1.270 € al mese; un familiare mette a disposizione 11.500 € di finanza esterna. In 60 mesi il piano accumula 76.200 € più la finanza esterna, per un totale di 87.700 €. Tolte spese di procedura e compenso dell’OCC stimati in 7.940 €, restano 79.760 € da distribuire nel rispetto dei privilegi: il Fisco e l’INPS ricevono complessivamente una percentuale molto superiore a quella della liquidazione.
Esito: se l’Agenzia delle Entrate non aderisce e la sua adesione è determinante, il tribunale può omologare ai sensi dell’art. 80, comma 3, perché la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, senza dover passare per la procedura dell’art. 88 (Cass. n. 14555/2026). Condizione decisiva: il titolare non deve essersi cancellato dal registro prima di depositare (Cass. n. 20141/2026).
Ipotesi 2 — Srl che gestisce due punti vendita, non impresa minore. Situazione di partenza: ricavi 1.183.400 €, debiti 912.650 €, di cui 406.380 € tributari (capitale 288.740 €, sanzioni e interessi 117.640 €), 94.120 € INPS, 247.900 € verso due banche, 164.250 € verso fornitori. Il 3 febbraio l’Agente della riscossione notifica un’intimazione di pagamento.
Mossa 1: il 19 febbraio la società deposita l’istanza di composizione negoziata e chiede le misure protettive, bloccando il rischio di pignoramento sul conto degli incassi. Mossa 2: nel corso delle trattative le due banche accettano un riscadenzamento e tre fornitori principali, per 118.600 €, accettano una riduzione al 55%. Mossa 3: la società propone alle Agenzie fiscali, ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, il pagamento del 52% del capitale tributario (150.145 €) in 60 rate mensili, con attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione, dove il Fisco otterrebbe una stima del 19%. Esito A: le Agenzie aderiscono; l’accordo si deposita in tribunale, che ne verifica la regolarità e ne autorizza l’esecuzione. Esito B: le Agenzie non rispondono o dicono no. Nella composizione negoziata non c’è cram down; la società conclude le trattative con un accordo di ristrutturazione ex art. 63. Poiché banche e fornitori aderenti rappresentano più di un quarto dei crediti, l’accordo non è liquidatorio e al Fisco va più del 50% del credito, sanzioni e interessi esclusi, con un trattamento non peggiore della liquidazione, il tribunale può omologare anche senza l’adesione del Fisco. L’INPS, che non è coinvolto nell’accordo della composizione negoziata, entra invece nella transazione dell’art. 63.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Quale disciplina si applica alla mia proposta: quella di prima o quella dopo il correttivo?”
Sembra una domanda da addetti ai lavori. Non lo è: in molti casi decide l’esito.
Il correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) è entrato in vigore il 28 settembre 2024 e ha riscritto integralmente gli artt. 63 e 88. Prima, era discusso se il cram down fiscale potesse applicarsi al concordato in continuità; dopo, è espressamente previsto. Prima, negli accordi di ristrutturazione valevano soglie diverse, introdotte in via transitoria nel 2023; dopo, sono cambiate.
La Cassazione, nel 2026, ha tracciato confini netti. Con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026 ha escluso che il vecchio art. 88, comma 2-bis, potesse combinarsi con la ristrutturazione trasversale del concordato in continuità. Con l’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026 ha precisato che il testo previgente non consentiva di convertire in favorevole il voto contrario di Fisco e INPS nel concordato in continuità, perché il richiamo era alle sole maggioranze del concordato liquidatorio. Alcuni tribunali (tra cui Spoleto, con decreto del 17 aprile 2025) hanno affermato che le nuove regole si applicano alle proposte presentate dopo l’entrata in vigore del correttivo.
Per il negoziante le conseguenze sono pratiche. Chi ha una procedura avviata prima di fine settembre 2024 e contava sul cram down deve verificare se quella strada gli è davvero aperta. Chi parte oggi ha regole più chiare, ma deve rispettare soglie e condizioni nuove. E chi ha letto articoli o consigli di qualche anno fa rischia di ragionare su norme che non esistono più.
La proposta migliore scritta sulla norma sbagliata è una proposta persa.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che, a nostro avviso, un titolare di attività commerciale con debiti fiscali dovrebbe conoscere. Per ciascuna, il principio in parole semplici e il motivo per cui conta.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato preventivo con cram down fiscale, il tribunale deve verificare la convenienza della proposta per il Fisco rispetto alla liquidazione giudiziale; non deve invece valutare se il debitore sia “meritevole”, nemmeno di fronte a pregresse violazioni fiscali. Rilevanza: rassicura il negoziante con un passato fiscale difficile, ma solo nel concordato, non negli accordi.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore l’omologa senza l’adesione del Fisco segue la procedura autonoma e semplificata dell’art. 80, comma 3, con l’intervento dell’OCC; non servono la transazione fiscale dell’art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale. Rilevanza: è la pronuncia chiave per ditte individuali e piccoli negozi sotto soglia.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 giugno 2026, n. 20141. L’imprenditore individuale che si cancella dal registro delle imprese non può più accedere al concordato minore; gli resta la liquidazione controllata. Rilevanza: chiudere la partita IVA prima di scegliere la strada può precludere la soluzione più favorevole.
4. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La proposta di concordato minore deve rispettare le regole sulla responsabilità patrimoniale e sull’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: la semplificazione procedurale non consente di trattare il Fisco privilegiato peggio dei creditori chirografari oltre i limiti di legge.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore al correttivo, il cram down negli accordi di ristrutturazione presuppone accordi già conclusi con altri creditori; senza di essi non si può omologare una transazione con il solo Fisco. Rilevanza: chi ha quasi soltanto debiti tributari deve valutare altri strumenti.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. Negli accordi di ristrutturazione, costruire l’adesione di pochi creditori per importi irrisori al solo scopo di ottenere il cram down costituisce un uso distorto dello strumento. Rilevanza: gli accordi “di facciata” vengono respinti.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. 15 marzo 2026, n. 5866. Nel cram down fiscale sono irrilevanti le ragioni del dissenso dell’amministrazione: conta il confronto economico tra proposta e liquidazione. Rilevanza: un no motivato non basta a bloccare una proposta oggettivamente più conveniente.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 marzo 2026, n. 5309. Precisa i presupposti di applicazione della soglia minima di pagamento al Fisco introdotta per il cram down negli accordi dalla disciplina transitoria dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023. Rilevanza: per le procedure regolate da quella disciplina, la percentuale offerta va misurata con attenzione.
9. Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593. Prima del correttivo, il cram down fiscale del vecchio art. 88, comma 2-bis, non poteva combinarsi con la ristrutturazione trasversale del concordato in continuità. Rilevanza: chi ha procedure avviate prima di fine settembre 2024 deve rivedere la strategia.
10. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790. Il testo previgente dell’art. 88, comma 2-bis, non consentiva di convertire in favorevole il voto contrario di agenzie fiscali ed enti previdenziali nel concordato in continuità. Rilevanza: conferma che la data della proposta decide la disciplina applicabile.
11. Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. Anche negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la regola della priorità relativa. Rilevanza: la distribuzione del valore tra i creditori ha regole precise anche fuori dal concordato.
12. Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938. La presentazione o l’ammissione al concordato non esclude il reato di omesso versamento dell’IVA, se il divieto di pagamento interviene dopo la scadenza del debito. Rilevanza: la transazione non è uno scudo penale automatico.
A queste si affiancano alcune pronunce di merito utili. Il Tribunale di Milano, 21 maggio 2026, e il Tribunale di Roma hanno chiarito che l’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo con il Fisco nella composizione negoziata richiede una verifica sostanziale della documentazione e l’indipendenza dell’attestatore. Il Tribunale di Spoleto, 17 aprile 2025, ha affermato che le nuove regole del correttivo si applicano alle proposte presentate dopo la sua entrata in vigore. Il Tribunale di Monza ha sottolineato che l’adesione dell’Erario a una proposta di ristrutturazione non è una rinuncia indiscriminata, ma una scelta efficiente quando la liquidazione renderebbe il credito irrecuperabile.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco cosa fa lo Studio Monardo, passo per passo, per il titolare di un’attività commerciale con cartelle arretrate:
- Ricostruiamo l’intera posizione debitoria, richiedendo estratto di ruolo, cassetto fiscale ed estratto contributivo e incrociandoli con le cartelle effettivamente notificate.
- Verifichiamo ogni cartella sotto il profilo della notifica, della prescrizione e della corretta quantificazione di sanzioni e interessi, per togliere dalla proposta tutto ciò che si può contestare.
- Classifichiamo l’attività sui dati degli ultimi tre esercizi per stabilire se è impresa minore e quale procedura le è accessibile.
- Costruiamo lo scenario liquidatorio con i commercialisti dello staff, stimando il realizzo reale di magazzino, attrezzature e crediti, perché è su quel confronto che si decide la convenienza.
- Scegliamo lo strumento: composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo o concordato minore, oppure, quando è la scelta più onesta, liquidazione controllata con esdebitazione.
- Redigiamo la proposta al Fisco e agli enti previdenziali e coordiniamo il lavoro con l’attestatore o con l’OCC.
- Chiediamo le misure protettive per bloccare pignoramenti del conto e del POS mentre si tratta.
- Gestiamo il confronto con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agente della riscossione e dell’INPS.
- Valutiamo con il cliente i profili penali legati a IVA e ritenute non versate, per coordinare la strategia civile con quella penale.
- Difendiamo l’omologa in tribunale, nel reclamo e, se serve, in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi ha un negozio con debiti fiscali, due di queste abilitazioni pesano più delle altre. La qualifica di Esperto Negoziatore significa conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata, che dal 2024 è la sede in cui proporre un accordo alle Agenzie fiscali senza passare subito per una procedura giudiziale. Quella di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC significa conoscere da vicino il concordato minore, la strada naturale delle imprese sotto soglia.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: chi imposta la proposta è lo stesso professionista che, da cassazionista, può difenderla davanti alla Suprema Corte, senza passaggi di mano che disperdono il filo del caso. Accanto agli avvocati lavorano i commercialisti dello staff, sullo stesso fascicolo: i numeri del piano e gli argomenti giuridici nascono insieme, non in due studi che si parlano per email.
In sintesi
Tre messaggi emergono da tutte queste risposte. Il primo: la transazione fiscale conviene quando l’attività è ancora viva e può offrire al Fisco più di quanto otterrebbe chiudendola, e per un negozio questo accade più spesso di quanto si creda. Il secondo: la strada dipende dalle dimensioni dell’attività, e per la maggior parte dei piccoli negozi passa dal concordato minore o dalla composizione negoziata, non dagli strumenti “da grande impresa”. Il terzo: i tempi e le scelte preliminari, come non cancellarsi dal registro e muoversi prima del pignoramento, contano quanto la percentuale proposta.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la transazione fiscale per un’attività commerciale richiede proprio le competenze certificate dell’Avvocato: quella di Esperto Negoziatore per la composizione negoziata, quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC per il concordato minore, il coordinamento dello staff tributario per leggere le cartelle, e l’abilitazione di cassazionista per difendere l’omologa fino all’ultimo grado.
📩 Le cartelle non aspettano, e nemmeno le opportunità che il Codice della crisi ti offre: scrivici oggi stesso, tutti i contatti dello studio sono qui sotto, al termine di questa guida.
