Omesso Versamento Iva Della Società: Cosa Succede Tra Processo Tributario E Processo Penale

La domanda da cui partire: pagare, contestare o ristrutturare?

La mia società non ha versato l’IVA: cosa succede adesso, e conviene giocare la partita sul terreno tributario, su quello penale o su entrambi contemporaneamente? È la domanda che si pone quasi ogni amministratore quando, dopo mesi di tensione finanziaria, arriva la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate o, peggio, la notizia che la Procura ha iscritto un procedimento. La tentazione è cercare una risposta unica, una mossa risolutiva. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende dall’importo, dalla fase in cui ci si trova, dalla liquidità residua e dalle ragioni reali dell’omissione.

Il quadro, poi, è cambiato in profondità. Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha riscritto il reato di omesso versamento IVA, ha trasformato la rateazione regolare in un elemento che esclude la rilevanza penale del fatto, ha codificato la crisi di liquidità come possibile causa di non punibilità e ha introdotto un dialogo nuovo tra giudice tributario e giudice penale. Dal 1° gennaio 2026 queste regole sono confluite nel Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024), ma nella prassi e nelle sentenze si continua a ragionare sulla numerazione del D.Lgs. 74/2000, che useremo anche qui.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si trova esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il versante tributario (la cartella, le sanzioni, la rateazione, il contenzioso) è il terreno dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina a livello nazionale. Quando l’IVA non versata è il sintomo di una crisi d’impresa, entra in gioco la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di valutare dall’interno gli strumenti di risanamento. E poiché le scelte fatte oggi vanno difese fino all’ultimo grado, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la stessa linea possa essere sostenuta fino alla Corte di Cassazione.

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Il quadro di partenza: due binari che corrono paralleli

Prima di mettere a confronto le strade percorribili, va chiarito un dato strutturale: l’omesso versamento dell’IVA genera due procedimenti distinti, con protagonisti diversi, regole diverse e tempi diversi. È il cosiddetto doppio binario.

Il binario tributario riguarda la società. L’IVA dichiarata e non versata viene recuperata con il controllo automatizzato previsto dall’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972: l’Agenzia confronta dichiarazione e versamenti, invia di norma una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) e, se non si paga, iscrive a ruolo le somme, che arrivano con la cartella di pagamento. Alla società si applica la sanzione amministrativa per omesso versamento prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, oggi pari al 25% dell’imposta non versata per le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della riforma, oltre agli interessi. Per le società con personalità giuridica, le sanzioni amministrative gravano sull’ente e non sull’amministratore, per effetto dell’art. 7 del D.L. 269/2003.

Il binario penale riguarda invece la persona fisica che ha la rappresentanza della società o che, di fatto, ne gestisce gli adempimenti fiscali. L’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Dopo la riforma del 2024 il termine rilevante non è più quello dell’acconto IVA di dicembre, ma il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: per l’IVA 2024, dichiarata nel 2025, la soglia temporale cade quindi il 31 dicembre 2026. Il reato, inoltre, non sussiste se il debito è in corso di estinzione mediante la rateazione dell’avviso bonario disciplinata dall’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997; in caso di decadenza dalla rateazione, il fatto torna punibile solo se il debito residuo supera 75.000 euro.

Tra i due binari esistono ora ponti espliciti, che rendono il confronto tra le opzioni più articolato di un tempo:

  • l’art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 74/2000 consente di acquisire nel processo penale, come prova dei fatti in esse accertati, le sentenze tributarie irrevocabili e gli atti di definitivo accertamento, anche a seguito di adesione;
  • l’art. 21 regola la sorte delle sanzioni amministrative relative a fatti penalmente rilevanti, che vengono irrogate ma, per gli autori del reato, non sono eseguibili finché il procedimento penale non si chiude con archiviazione, assoluzione o proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale;
  • l’art. 21-bis attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso;
  • l’art. 13 prevede la non punibilità in caso di integrale pagamento del debito, comprensivo di sanzioni e interessi, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, e il nuovo comma 3-bis introduce la non punibilità quando l’omissione dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute all’incasso dell’imposta.

Le date che scandiscono il confronto

Prima di valutare le opzioni, conviene fissare il calendario, perché ogni strada ha una finestra utile diversa. La prima data è quella di presentazione della dichiarazione IVA annuale, normalmente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello d’imposta: è da qui che si calcola tutto il resto. La seconda è il termine entro cui l’Agenzia comunica gli esiti del controllo automatizzato, che la riforma ha collocato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La terza è il 31 dicembre dello stesso anno, cioè la scadenza oltre la quale l’omesso versamento sopra soglia diventa penalmente rilevante, salvo che il debito sia in corso di estinzione con la rateazione dell’avviso bonario. La quarta, eventuale, è il termine di 60 giorni per impugnare la cartella, che nel processo tributario resta soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. L’ultima è la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel processo penale, che chiude la possibilità di ottenere la non punibilità con il pagamento integrale ai sensi dell’art. 13, comma 1.

Letto in questa sequenza, il calendario mostra un dato spesso trascurato: tra la comunicazione dell’Agenzia e la scadenza penale possono passare pochi mesi. È in questo intervallo che le tre opzioni si differenziano di più, perché la stessa decisione presa a ottobre o presa a gennaio produce conseguenze molto diverse.

L’elemento dirimente, in questo scenario, è che ogni mossa compiuta su un binario produce effetti sull’altro. Pagare riduce il debito tributario ma incide anche sulla punibilità e sulle misure patrimoniali penali; contestare la pretesa può produrre un accertamento utile al giudice penale; avviare un percorso di risanamento cambia la valutazione sul pericolo di dispersione dei beni. Il confronto che segue mette in fila tre strade realmente percorribili e ne soppesa vantaggi e controindicazioni.

Opzione 1 — La via della regolarizzazione: pagare o rateizzare il debito

In cosa consiste

La prima strada punta a estinguere il debito, in un’unica soluzione o a rate, sfruttando gli istituti che l’ordinamento collega al pagamento. Sul piano tributario gli strumenti sono il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), il pagamento dell’avviso bonario con sanzione ridotta a un terzo e la relativa rateazione (fino a 20 rate trimestrali per importi superiori a 5.000 euro, secondo l’art. 3-bis D.Lgs. 462/1997), oppure, dopo la cartella, la dilazione concessa dall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973. Sul piano penale la leva è duplice: la rateazione regolare dell’avviso bonario esclude la tipicità del reato, mentre il pagamento integrale prima del dibattimento rende il fatto non punibile ai sensi dell’art. 13, comma 1.

Quando ha senso

Tre scenari rendono questa opzione particolarmente solida. Il primo è quello della società che attraversa una tensione di cassa temporanea ma conserva margini operativi sufficienti a sostenere un piano rateale: la rateazione dell’avviso bonario permette di spalmare il debito e, finché è rispettata, tiene il fatto fuori dal perimetro penale. Il secondo è quello in cui il debito supera di poco la soglia di 250.000 euro e una parte consistente può essere versata subito, riportando il residuo in una zona più gestibile. Il terzo è quello, più avanzato, in cui il procedimento penale è già iniziato ma il dibattimento non è ancora aperto: qui il pagamento integrale, anche attraverso le procedure conciliative o di adesione, conserva l’effetto di non punibilità.

Come si esegue, in sintesi

Il passaggio chiave è intercettare il debito nella fase dell’avviso bonario, perché è la rateazione disciplinata dall’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 quella espressamente richiamata dal nuovo art. 10-ter. La riforma ha anche previsto che gli esiti del controllo automatizzato siano comunicati entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, proprio per consentire al contribuente di attivarsi prima della scadenza penalmente rilevante. Se la comunicazione non arriva, o arriva tardi, la situazione va monitorata con attenzione: la giurisprudenza ha già ritenuto legittimo il sequestro quando il contribuente non si era attivato per ottenere la dilazione. Quando invece il debito è già passato in cartella, la dilazione dell’Agente della riscossione resta utile per fermare la riscossione coattiva e per costruire il pagamento integrale rilevante ai sensi dell’art. 13, ma il testo dell’art. 10-ter non la menziona come causa di esclusione del reato, e il suo peso penale va quindi valutato caso per caso.

Una variante da non trascurare: agire prima dell’avviso

Esiste anche un momento anteriore alla comunicazione dell’Agenzia, in cui la società può muoversi spontaneamente. Il ravvedimento operoso consente di versare l’imposta con sanzioni ridotte in proporzione al tempo trascorso, e l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 74/2000 richiama espressamente il ravvedimento tra le modalità di estinzione del debito rilevanti per la non punibilità. Il rovescio della medaglia è che il ravvedimento, a differenza dell’avviso bonario, richiede di norma il versamento degli importi senza una rateazione strutturata nei termini dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997: è una strada adatta a chi dispone di liquidità, non a chi deve dilazionare. Va soppesato, quindi, se attendere l’avviso per accedere alla rateazione o anticipare con il ravvedimento almeno la quota necessaria a riportare il debito sotto la soglia di 250.000 euro, così da ridurre alla radice l’esposizione penale.

Vantaggi

Il vantaggio principale è la coerenza: la stessa condotta, cioè pagare, produce effetti favorevoli su entrambi i binari. Riduce le sanzioni amministrative, blocca le azioni esecutive, esclude o neutralizza la rilevanza penale e, sul piano patrimoniale, pesa anche sul sequestro. La Cassazione, con la sentenza n. 38438/2025, ha riconosciuto che la nuova disciplina sulla rateazione, più favorevole, si applica anche ai fatti commessi prima della riforma; con la sentenza n. 37193/2025 ha affermato che il solo fatto che il pagamento rateale non sia ancora completato non basta a giustificare il mantenimento del sequestro preventivo. A fronte di questo vantaggio, la regolarizzazione è anche la strada con il minor grado di incertezza giuridica: non dipende dalla valutazione discrezionale di un giudice sulla crisi dell’impresa, ma da fatti verificabili come il pagamento delle rate.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è la sostenibilità finanziaria. Un piano rateale che la società non riesce a onorare espone a una doppia conseguenza: la decadenza dal beneficio sul piano tributario e, se il residuo supera 75.000 euro, il ritorno della punibilità penale. La soglia di 75.000 euro diventa così un parametro da tenere sotto controllo durante tutto il piano, non solo all’inizio. Va poi soppesato che l’art. 13, comma 1, richiede l’estinzione integrale del debito, comprensivo di sanzioni e interessi: la Cassazione, con la sentenza n. 35893/2025, ha ribadito che solo il pagamento completo del debito erariale consente di evitare la condanna in quella prospettiva. Un accordo di rateazione, di per sé, non equivale al pagamento. Infine, la regolarizzazione presuppone di accettare la pretesa: se l’importo richiesto è sbagliato, pagare senza verificare significa rinunciare a contestazioni potenzialmente fondate.

Profilo ideale dell’opzione 1: società con una crisi di liquidità superabile, un debito individuato con esattezza e flussi di cassa prevedibili, che si attiva nella fase dell’avviso bonario o comunque prima dell’apertura del dibattimento.

Opzione 2 — La via del contenzioso tributario come leva anche penale

In cosa consiste

La seconda strada parte dal presupposto opposto: la pretesa dell’Agenzia, così come è stata formulata, non è corretta, in tutto o in parte. Si impugna quindi la cartella di pagamento davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, entro 60 giorni dalla notifica, facendo valere vizi propri dell’atto o errori nella determinazione del dovuto. La base normativa è il D.Lgs. 546/1992, oggi trasfuso nel Testo unico della giustizia tributaria, cui si aggiungono le regole sul controllo automatizzato dell’art. 54-bis D.P.R. 633/1972 e quelle sui termini di notifica della cartella dell’art. 25 D.P.R. 602/1973.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello dei versamenti non riconosciuti: pagamenti effettuati con codici tributo errati, compensazioni che l’Agenzia non ha abbinato correttamente, crediti riportati dall’anno precedente disconosciuti. In questi casi l’importo realmente non versato può essere inferiore a quello contestato, talvolta sotto la soglia penale. Il secondo scenario riguarda i vizi di procedura e di notifica: una cartella notificata oltre il termine di decadenza, un atto privo dei requisiti minimi, un controllo che, pur presentato come automatizzato, in realtà contiene valutazioni sostanziali che avrebbero richiesto il contraddittorio. Il terzo scenario riguarda le sanzioni: calcolate in misura errata, o applicate senza tener conto della riduzione che sarebbe spettata se la comunicazione di irregolarità fosse stata ritualmente notificata.

Come si esegue, in sintesi

Il ricorso va redatto con motivi specifici, perché la giurisprudenza di legittimità è rigorosa sui margini di contestazione delle cartelle da controllo automatizzato. La Cassazione, con l’ordinanza n. 12984 del 15 maggio 2025, ha chiarito che la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria quando emergono errori nella dichiarazione o incertezze su aspetti rilevanti, non quando il contribuente si è limitato a non versare quanto dichiarato. Con l’ordinanza n. 23182 del 14 luglio 2026 ha precisato che il raffronto tra dati dichiarati, versamenti, crediti e compensazioni resta nel perimetro del controllo automatizzato finché l’Amministrazione non compie valutazioni sostanziali o riqualificazioni dei fatti. Ne deriva che il contenzioso ha senso quando i motivi sono concreti e documentati, non come strumento dilatorio. Va anche ricordato che l’art. 20, comma 1, D.Lgs. 74/2000 esclude che il processo tributario possa essere sospeso in attesa di quello penale: i due giudizi procedono in autonomia.

Vantaggi

Il punto di forza di questa opzione, dopo la riforma, è la sua possibile proiezione sul processo penale. Una sentenza tributaria irrevocabile che accerti un importo non versato inferiore alla soglia, o che riconosca versamenti prima ignorati, può essere acquisita nel processo penale come prova del fatto accertato, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis. In senso inverso, se il processo penale si chiude con un’assoluzione dibattimentale perché il fatto non sussiste, l’art. 21-bis consente di far valere quell’accertamento nel processo tributario. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 13 aprile 2026, ha confermato la legittimità di questa norma, pur indicando un’interpretazione restrittiva: l’effetto non è automatico, va fatto valere dal contribuente e richiede identità dei fatti materiali e sostanziale sovrapponibilità del quadro probatorio. A fronte dei costi di giustizia, che nel processo tributario si limitano al contributo unificato commisurato al valore della lite, il contenzioso può quindi produrre effetti che vanno oltre la singola cartella.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è duplice. Anzitutto i tempi: un giudizio tributario che arrivi a sentenza irrevocabile richiede di regola più gradi e più anni, mentre il processo penale può procedere più rapidamente; l’accertamento tributario favorevole può quindi arrivare quando il processo penale è già in fase avanzata. In secondo luogo, se la contestazione non è fondata, il tempo trascorso fa lievitare interessi e aggi e, soprattutto, può far perdere le finestre utili per la rateazione dell’avviso bonario e per il pagamento integrale prima del dibattimento. C’è poi un profilo interpretativo aperto: la sezione tributaria della Cassazione, prima dell’intervento della Consulta, aveva limitato l’efficacia del giudicato penale alle sole sanzioni (sentenza n. 3800 del 14 febbraio 2025), e sulla portata dell’art. 21-bis le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 31961 del 9 dicembre 2025, avevano scelto di attendere la decisione costituzionale; alcuni profili restano quindi in evoluzione.

Profilo ideale dell’opzione 2: società che dispone di elementi documentali concreti per contestare l’importo o la legittimità della cartella, soprattutto quando la differenza contestata può riportare il debito sotto la soglia penale di 250.000 euro.

Opzione 3 — La via della crisi d’impresa: composizione negoziata e transazione fiscale

In cosa consiste

La terza strada si impone quando l’IVA non versata non è un incidente isolato ma il segnale di una crisi più ampia: debiti verso fornitori, banche, enti previdenziali, oltre a quello erariale. In questi casi gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) diventano parte della strategia fiscale e penale. La composizione negoziata della crisi, nata con il D.L. 118/2021, affianca all’imprenditore un esperto indipendente, consente di chiedere misure protettive e dà accesso a benefici sul fronte fiscale, come la riduzione di sanzioni e interessi e rateazioni più ampie; dopo il correttivo del 2024 prevede anche forme di transazione con l’Erario. Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione consentono la transazione fiscale, cioè il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, IVA compresa.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello dell’impresa ancora in continuità, con un’attività che genera margini ma schiacciata da un indebitamento pregresso che nessuna rateazione ordinaria riesce a sostenere. Il secondo è quello in cui l’impresa ha subito uno shock esterno, come l’insolvenza di un grande cliente o il mancato pagamento di crediti verso la pubblica amministrazione, che è anche il presupposto tipico della causa di non punibilità dell’art. 13, comma 3-bis. Il terzo è quello in cui la Procura ha già chiesto o ottenuto un sequestro preventivo sui beni della società o dell’amministratore, e occorre dimostrare che il patrimonio non rischia di essere disperso perché è inserito in un percorso di risanamento monitorato.

Come si esegue, in sintesi

La composizione negoziata si avvia con istanza sulla piattaforma telematica delle Camere di commercio, allegando la documentazione contabile e un progetto di piano. L’esperto nominato valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento e accompagna le trattative con i creditori, compreso l’Erario. Se l’accordo non è possibile in quella sede, gli esiti delle trattative possono sfociare in uno degli strumenti regolati dal Codice, come il concordato con transazione fiscale.

Il ruolo dell’esperto e il fattore tempo

Nella composizione negoziata l’esperto non è il consulente dell’impresa né un rappresentante dei creditori: è un soggetto terzo e indipendente che facilita le trattative e verifica la ragionevole perseguibilità del risanamento. Questa terzietà è proprio ciò che rende il percorso rilevante anche fuori dalla sede concorsuale, perché la continuità aziendale non è soltanto affermata dall’amministratore, ma osservata e documentata da un professionista nominato secondo regole pubbliche. Il fattore tempo, però, gioca un ruolo decisivo: un’istanza presentata quando l’impresa ha ancora margini operativi ha prospettive ben diverse da un’istanza presentata a ridosso della liquidazione. Allo stesso modo, un percorso di crisi avviato prima della scadenza penale del 31 dicembre consente di impostare con l’Erario soluzioni che, dopo quella data, dovranno misurarsi con un procedimento penale già in corso.

Vantaggi

Il pregio principale è la visione d’insieme: invece di trattare l’IVA come un problema a sé, la si inserisce in un piano che affronta l’intero indebitamento. Sul piano penale-patrimoniale, la Cassazione ha dato rilievo a questi percorsi. Con la sentenza n. 30109/2025, depositata il 2 settembre 2025, ha confermato l’annullamento di un sequestro in presenza di una composizione negoziata della crisi; con la sentenza n. 35840 del 3 novembre 2025 ha ritenuto che, una volta eseguita la transazione fiscale all’interno di un concordato omologato e ricevuto il pagamento da parte dell’Agenzia, la confisca non possa essere mantenuta, per ragioni di proporzionalità. La crisi documentata in quella sede, inoltre, può costituire il materiale probatorio su cui fondare, nel processo penale, la causa di non punibilità del comma 3-bis.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia va messo in chiaro. Gli strumenti della crisi incidono soprattutto sul versante patrimoniale e tributario, non cancellano di per sé il reato: la non punibilità dell’art. 13, comma 1, richiede l’integrale pagamento, e una transazione che preveda il pagamento parziale non la produce automaticamente. La causa del comma 3-bis, a sua volta, è valutata con rigore dalla Cassazione, che con la sentenza n. 5804/2025 ha escluso che l’ordinario rischio d’impresa possa rilevare in questa prospettiva. Si tratta inoltre di percorsi impegnativi, che richiedono trasparenza contabile piena, tempi stretti e il consenso dei creditori. La composizione negoziata non è uno scudo automatico: il giudice penale può mantenere il sequestro se motiva in concreto sul pericolo di dispersione.

Profilo ideale dell’opzione 3: impresa in continuità, con un indebitamento complessivo che va oltre il debito IVA e con prospettive di risanamento documentabili, oppure già colpita da un sequestro preventivo.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia per mostrare come le stesse cifre producano esiti diversi a seconda della strada scelta. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1 — Stesso debito, rateazione rispettata o interrotta

Ipotesi di partenza: una S.r.l. ha dichiarato per il 2024 IVA a debito non versata per 312.470 euro. La dichiarazione è stata presentata il 29 aprile 2025; la soglia temporale penale cade il 31 dicembre 2026. La sanzione per omesso versamento, al 25%, è pari a 78.117,50 euro; con il pagamento dell’avviso bonario si riduce a un terzo, cioè 26.039,17 euro. Debito da rateizzare, al netto degli interessi: 338.509,17 euro.

Con l’opzione 1 e una rateazione in 20 rate trimestrali, ogni rata vale circa 16.925,46 euro più interessi di dilazione. Se la società paga regolarmente, alla data del 31 dicembre 2026 il debito è in corso di estinzione ai sensi dell’art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 e il reato non sussiste. Se invece la società paga 9 rate (152.329,14 euro) e poi decade, il residuo è di circa 186.180,03 euro: supera la soglia di 75.000 euro e il fatto torna penalmente rilevante. Se la decadenza arriva dopo 16 rate (270.807,36 euro versati), il residuo scende a circa 67.701,81 euro, sotto la soglia di 75.000 euro: il fatto non è punibile, anche se il debito tributario resta da pagare con la cartella.

Con l’opzione 2 applicata agli stessi numeri, contestare la cartella senza motivi concreti significa lasciar scadere l’avviso bonario: la sanzione torna al 25% pieno (78.117,50 euro) e la protezione penale della rateazione non si attiva.

Simulazione 2 — Stesso debito, versamenti non riconosciuti

Stesso punto di partenza, con una variante: la società ha effettuato nel corso del 2024 versamenti per 71.215 euro utilizzando codici tributo errati, che l’Agenzia non ha imputato all’IVA annuale. L’importo realmente non versato è quindi 241.255 euro, sotto la soglia di 250.000 euro.

Con l’opzione 2, il ricorso contro la cartella fa valere i versamenti; se una sentenza tributaria irrevocabile li riconosce, l’accertamento può essere acquisito nel processo penale ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis. Il nodo è temporale: se la cartella viene impugnata nel 2027, una sentenza irrevocabile può arrivare anni dopo. In parallelo, la stessa prova documentale (F24 e quietanze) può essere prodotta direttamente nel procedimento penale.

Con l’opzione 1 applicata agli stessi numeri, la strada più rapida sarebbe chiedere la correzione dell’imputazione dei versamenti già in fase di avviso bonario, così da rateizzare solo i 241.255 euro effettivamente dovuti oltre alla sanzione ridotta: la questione penale verrebbe meno alla radice, senza attendere un giudizio.

Simulazione 3 — Stesso debito, crisi strutturale e sequestro

Ultima variante: oltre ai 312.470 euro di IVA, la società ha debiti verso fornitori e banche per 1.184.300 euro. Un cliente pubblico le deve 196.840 euro per fatture certe ed esigibili, non pagate da oltre diciotto mesi. Nel febbraio 2027 la Procura ottiene un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 312.470 euro.

Con l’opzione 1 la rateazione ordinaria richiederebbe rate che la società, con quell’indebitamento, non è in grado di sostenere: il rischio concreto è la decadenza con un residuo ben oltre 75.000 euro.

Con l’opzione 3, l’ingresso in composizione negoziata consente di documentare la continuità aziendale sotto il controllo dell’esperto e di chiedere la revoca o la riduzione del sequestro, facendo leva sui principi espressi dalla Cassazione nelle sentenze n. 30109/2025 e n. 37193/2025. Il credito verso la pubblica amministrazione, rimasto insoluto, è il tipo di circostanza che il comma 3-bis dell’art. 13 indica tra quelle da considerare per la non punibilità, purché sopravvenuta all’incasso dell’IVA e accompagnata dalla prova dell’impossibilità di superare la crisi con altre azioni. L’esito non è garantito: dipende dalla qualità della prova e dalla valutazione del giudice.

Cosa insegnano le tre simulazioni

Messe una accanto all’altra, le simulazioni mostrano che la variabile decisiva raramente è l’importo in sé. Nella prima conta la tenuta del piano nel tempo e, in particolare, il momento in cui un’eventuale decadenza interviene rispetto alla soglia di 75.000 euro. Nella seconda conta la qualità della documentazione: gli stessi 71.215 euro possono essere fatti valere in via amministrativa, nel contenzioso o direttamente nel procedimento penale, con tempi e probabilità di successo molto diversi. Nella terza conta la struttura dell’indebitamento complessivo, che rende irrealistica una soluzione limitata al solo debito IVA. Il dato comune è che nessuna delle tre opzioni prevale in astratto: la stessa cifra di partenza può suggerire, a seconda delle circostanze, la regolarizzazione, la contestazione o il percorso di crisi. È anche per questo che le opzioni vanno spesso combinate, attivandone una come strada principale e le altre come presidi di sostegno.

Il confronto in tabella

Le tre opzioni non si escludono sempre a vicenda: in molte situazioni la scelta reale riguarda quale strada rendere prevalente e in quale ordine attivare le altre. La tabella che segue sintetizza gli elementi di confronto più rilevanti, tenendo presente che i costi indicati sono solo quelli di giustizia previsti dalla legge, mentre gli oneri tributari (imposta, sanzioni, interessi) restano comuni a tutte le opzioni, con le differenze di misura descritte sopra.

CriterioOpzione 1 — RegolarizzazioneOpzione 2 — Contenzioso tributarioOpzione 3 — Strumenti della crisi
TempiImmediati per l’avvio; piano fino a 5 anni con l’avviso bonarioPluriennali fino al giudicatoMesi per la composizione negoziata; più lunghi per concordato e accordi
ComplessitàBassa-mediaMedia-alta: motivi specifici e prova documentaleAlta: piano, esperto, trattative con tutti i creditori
Effetto sul reatoRateazione regolare esclude la tipicità; pagamento integrale prima del dibattimento esclude la punibilitàIndiretto: l’accertamento tributario può essere acquisito come prova nel penaleIndiretto: supporta la prova della crisi (art. 13, co. 3-bis) e incide su sequestro e confisca
Rischi in caso di esito negativoDecadenza: punibilità se il residuo supera 75.000 euroPerdita delle riduzioni di sanzione e delle finestre di rateazioneMancato accordo e possibile evoluzione verso la liquidazione giudiziale
Effetti sull’esecuzioneLa rateazione blocca la riscossione coattivaSospensione solo se concessa dal giudiceMisure protettive e divieto di azioni esecutive nei limiti di legge
ReversibilitàMedia: si può affiancare il contenzioso su profili specificiAlta: si può definire o rateizzare in corso di causaBassa: l’uscita dal percorso lascia effetti sulle trattative
Costi di giustiziaNessunoContributo unificato tributario in base al valore della lite (1.500 euro oltre 200.000 euro)Oneri previsti dalla disciplina della singola procedura

I criteri per scegliere

La scelta tra le tre opzioni non si risolve con una regola generale. Esistono però alcuni criteri che, applicati al caso concreto, orientano in modo abbastanza affidabile.

Primo criterio: la fase in cui ci si trova. Se la situazione è ancora alla comunicazione di irregolarità, generalmente la rateazione dell’avviso bonario offre la protezione più ampia con il minor rischio, perché è l’unica espressamente richiamata dall’art. 10-ter. Se invece la cartella è già stata notificata e il procedimento penale è avviato, il peso si sposta sul pagamento integrale prima del dibattimento e sulla difesa relativa alle cause di non punibilità. Il momento, in questa materia, cambia la natura stessa delle opzioni disponibili.

Secondo criterio: la correttezza dell’importo. Se la pretesa presenta errori documentabili, come versamenti non abbinati o crediti non riconosciuti, generalmente conviene farli emergere il prima possibile, tanto in sede amministrativa quanto nel contenzioso. Se invece l’importo è corretto, il contenzioso rischia di trasformarsi in un costo senza contropartita, e la regolarizzazione tende a prevalere. L’elemento dirimente è la distanza dalla soglia: un errore che riporta il debito sotto i 250.000 euro vale molto più di uno che lo riduce solo marginalmente.

Terzo criterio: la sostenibilità del piano. Una rateazione che non si riesce a onorare è peggiore di nessuna rateazione, perché consuma risorse e può comunque riportare il fatto nel perimetro penale. Se i flussi di cassa previsti non coprono le rate, generalmente va valutata con serietà l’opzione 3, che affronta il debito IVA all’interno di un piano complessivo. Va soppesato anche il livello di 75.000 euro: pianificare il pagamento anticipato di alcune rate può ridurre il rischio in caso di difficoltà successive.

Quarto criterio: la causa reale dell’omissione. Se il mancato versamento dipende da eventi esterni, sopravvenuti e documentabili, come l’insolvenza di clienti o il mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione, la causa di non punibilità dell’art. 13, comma 3-bis, diventa una risorsa concreta, da preparare con cronologia dei flussi e prova delle alternative non praticabili. Se invece la crisi deriva da un calo generalizzato del mercato o da scelte gestionali, la giurisprudenza tende a ricondurla al rischio d’impresa, e la difesa deve puntare soprattutto sulle opzioni 1 e 3.

Quinto criterio: l’esposizione patrimoniale dell’amministratore. Se sono stati disposti o sono prevedibili sequestri per equivalente sui beni personali, la priorità diventa dimostrare che il debito è in corso di estinzione o che il patrimonio della società è inserito in un percorso controllato. In questo caso le opzioni 1 e 3 hanno un peso che va oltre il merito tributario.

Le combinazioni più frequenti

Nella pratica i criteri raramente indicano una sola opzione pura. Una combinazione ricorrente è quella tra rateazione e contestazione mirata: si rateizza la parte di debito non controversa, mantenendo la protezione penale della rateazione, e si contesta soltanto la quota che presenta errori documentabili. Il vantaggio è evidente, ma va soppesato che la rateazione dell’avviso bonario presuppone di pagare quanto richiesto, e che la correzione degli importi deve essere ottenuta per tempo per non alterare il piano. Un’altra combinazione frequente è quella tra percorso di crisi e raccolta della prova sulla crisi di liquidità: la documentazione prodotta per la composizione negoziata, con il giudizio dell’esperto sulla situazione dell’impresa, può costituire la base su cui il difensore penale costruisce la causa di non punibilità del comma 3-bis. In ogni combinazione, l’elemento dirimente è la coerenza: gli atti depositati in una sede vengono letti anche nell’altra, e una ricostruzione dei fatti che cambia da un giudizio all’altro indebolisce entrambe le difese.

Lo Studio Monardo legge queste situazioni attraverso le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il coordinamento di uno staff nazionale in diritto tributario per la pretesa fiscale, la qualifica di Esperto Negoziatore per gli strumenti della crisi, il patrocinio in Cassazione per la tenuta della linea fino all’ultimo grado.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Il contenzioso tributario può essere definito o affiancato da una rateazione anche in corso di causa, e un percorso di composizione negoziata può sfociare in strumenti diversi. Ciò che non si recupera, invece, sono le finestre temporali: la rateazione dell’avviso bonario e il pagamento prima dell’apertura del dibattimento hanno scadenze che, una volta superate, non si riaprono. Cambiare strada è possibile, cambiarla in ritardo spesso no.

E se scelgo quella sbagliata? Gli effetti variano. Una rateazione non sostenibile espone alla decadenza; un contenzioso infondato fa perdere le riduzioni di sanzione; un percorso di crisi avviato senza basi solide può accelerare scenari peggiori. Per questo la scelta andrebbe preceduta da una verifica dei numeri e dei documenti, non da una valutazione intuitiva.

L’amministratore risponde anche se la società ha pagato una parte? La responsabilità penale dipende dall’importo non versato alla scadenza rilevante e, dopo la riforma, dallo stato della rateazione. Un pagamento parziale che porta il debito sotto 250.000 euro prima del 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione incide direttamente sulla soglia. Sul piano patrimoniale, i versamenti effettuati riducono il profitto confiscabile, ma vanno documentati tempestivamente al giudice.

Chi è diventato amministratore dopo la dichiarazione è responsabile? Il reato si consuma alla scadenza del termine di versamento, e la giurisprudenza ha ritenuto rilevante la posizione di chi riveste la carica in quel momento, verificando però che sia stato messo in condizione di adempiere. È un tema che richiede un’analisi puntuale dei tempi di nomina e della situazione di cassa ereditata.

La sanzione amministrativa si paga comunque, anche se c’è il processo penale? Per la società, che è il soggetto sanzionato ai sensi dell’art. 7 D.L. 269/2003, le sanzioni vanno considerate come una componente del debito tributario. Per le persone fisiche autrici del reato, l’art. 21 ne sospende l’esecuzione fino alla definizione del procedimento penale. Il pagamento integrale rilevante per la non punibilità dell’art. 13, comma 1, comprende sanzioni e interessi.

Il giudice tributario aspetta l’esito del processo penale? No. L’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 74/2000 esclude che il procedimento di accertamento e il processo tributario possano essere sospesi per la pendenza del procedimento penale sugli stessi fatti. I due giudizi procedono in modo autonomo, e questo spiega perché il coordinamento tra le difese debba essere impostato fin dall’inizio: gli effetti incrociati previsti dagli artt. 20, comma 1-bis, e 21-bis si producono solo con sentenze irrevocabili, e quindi spesso a distanza di tempo.

Cosa accade se la società finisce in liquidazione giudiziale? Il debito IVA diventa un credito da far valere nella procedura, e il pagamento dipende dall’attivo disponibile e dall’ordine dei privilegi. Il procedimento penale nei confronti dell’amministratore prosegue, e sequestri e confische devono essere coordinati con la procedura secondo le regole del Codice della crisi. È uno scenario in cui le opzioni 1 e 3 perdono gran parte della loro efficacia, ed è anche per questo che il tempo in cui si sceglie pesa quanto la scelta stessa.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno aiuta a valutare. I principi sono riformulati in sintesi; per le decisioni più recenti, il loro consolidamento andrà verificato nel tempo.

Pronunce rilevanti per l’opzione 1 (regolarizzazione)

Cass. pen., Sez. III, n. 38438/2025, depositata il 27 novembre 2025. La Corte ha ritenuto applicabile la nuova disciplina dell’art. 10-ter, più favorevole, anche ai fatti commessi prima del D.Lgs. 87/2024: con una rateazione valida e regolarmente adempiuta, il fatto esce dalla tipicità penale. Rilevanza: rende la rateazione uno strumento decisivo anche per chi ha iniziato a pagare prima della riforma.

Cass. pen., Sez. III, n. 35893/2025. La decisione conferma che la causa di non punibilità dell’art. 13, comma 1, richiede l’estinzione completa del debito verso l’Erario. Rilevanza: ricorda che l’accordo di rateazione non equivale al pagamento, e che fuori dal nuovo art. 10-ter conta il saldo integrale.

Cass. pen., Sez. III, n. 37193/2025. Il fatto che il piano rateale non sia ancora completato non basta, da solo, a giustificare il mantenimento del sequestro preventivo. Rilevanza: collega la regolarizzazione alla tutela del patrimonio della società e dell’amministratore.

Cass. pen., n. 39963/2025. La Corte ha escluso che il giudice d’appello possa disporre la confisca obbligatoria omessa in primo grado in mancanza di impugnazione del pubblico ministero. Rilevanza: sul piano processuale, delimita l’esposizione patrimoniale nelle fasi successive.

Pronunce rilevanti per l’opzione 2 (contenzioso tributario e rapporti tra giudizi)

Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 13 aprile 2026. La Consulta ha respinto le questioni di legittimità sull’art. 21-bis, indicandone una lettura restrittiva: l’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario va fatta valere dal contribuente e presuppone identità dei fatti e sostanziale coincidenza del quadro probatorio, con eccezioni per le presunzioni legali tipiche e per le prove inutilizzabili solo in sede penale. Rilevanza: definisce il ponte tra assoluzione penale e contenzioso fiscale.

Cass., Sezioni Unite, ordinanza n. 31961 del 9 dicembre 2025. Le Sezioni Unite hanno ritenuto necessario attendere la decisione della Corte costituzionale prima di risolvere il contrasto sull’art. 21-bis. Rilevanza: segnala che l’assetto interpretativo è ancora in movimento su alcuni profili.

Cass., Sez. trib., ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4 marzo 2025. Ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della portata dell’art. 21-bis, rilevando un contrasto interpretativo. Rilevanza: documenta le incertezze che il contribuente deve considerare quando punta sul coordinamento tra giudizi.

Cass., Sez. trib., sentenza n. 3800 del 14 febbraio 2025. Secondo questa decisione, il giudicato penale di assoluzione vincola il giudice tributario sulle sanzioni, mentre sull’imposta la sentenza penale è un elemento di prova da valutare autonomamente. Rilevanza: rappresenta l’orientamento restrittivo con cui la lettura della Consulta dovrà ora confrontarsi.

Cass., Sez. trib., ordinanza n. 12984 del 15 maggio 2025. L’obbligo di comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo scatta quando emergono errori o incertezze rilevanti nella dichiarazione, non in caso di semplice mancato versamento del dichiarato. Rilevanza: ridimensiona i ricorsi fondati solo sulla mancata ricezione dell’avviso bonario.

Cass., Sez. trib., ordinanza n. 23182 del 14 luglio 2026. Il confronto tra dichiarazione, versamenti, crediti e compensazioni rientra nel controllo automatizzato finché l’Amministrazione non compie valutazioni sostanziali o riqualificazioni. Rilevanza: indica dove passa il confine tra contestazioni utili e contestazioni deboli.

Pronunce rilevanti per l’opzione 3 (crisi d’impresa e non punibilità)

Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025, depositata il 2 settembre 2025. La Corte ha confermato l’annullamento di un sequestro in un contesto di composizione negoziata della crisi. Rilevanza: mostra come un percorso di risanamento monitorato incida sulla valutazione del pericolo di dispersione dei beni.

Cass. pen., Sez. III, n. 35840 del 3 novembre 2025. Una volta eseguita la transazione fiscale in un concordato omologato e incassate le somme dall’Agenzia, il mantenimento della confisca è stato ritenuto sproporzionato. Rilevanza: collega l’esito della procedura concorsuale alla sorte delle misure patrimoniali penali.

Cass. pen., Sez. III, n. 41238/2024, depositata l’11 novembre 2024. Tra le prime applicazioni del comma 3-bis dell’art. 13, la Corte ha annullato con rinvio una condanna valorizzando le prove difensive sulla crisi finanziaria. Rilevanza: dimostra che la crisi di liquidità, se provata, può avere peso concreto.

Cass. pen., Sez. III, n. 16526/2025, depositata il 2 maggio 2025. La nuova causa di non punibilità si applica anche ai fatti anteriori, ma solo se l’imputato assolve oneri di allegazione e prova stringenti. Rilevanza: chiarisce che la crisi va dimostrata, non semplicemente affermata.

Cass. pen., n. 5804/2025. L’ordinario rischio d’impresa non integra la causa di non punibilità, nonostante il riferimento espresso alla crisi di liquidità introdotto dalla riforma. Rilevanza: distingue la crisi da eventi esterni da quella legata all’andamento del mercato.

Cass. pen., Sez. III, n. 20385/2026, depositata il 3 giugno 2026. La Corte ha confermato la responsabilità per omesso versamento IVA, annullando solo sulla misura delle pene accessorie. Rilevanza: conferma il rigore con cui è valutata la crisi invocata quando non emerge la prova di cause sopravvenute e non imputabili.

Cass. pen., Sezioni Unite, n. 37424/2013. Prima della riforma, le Sezioni Unite avevano ricondotto la crisi di liquidità al normale rischio d’impresa, ammettendone il rilievo solo in casi eccezionali. Rilevanza: è il punto di partenza rispetto al quale va letta la novità del comma 3-bis.

Pronunce sull’esposizione patrimoniale comuni a tutte le opzioni

Cass. pen., n. 36683/2025. È stata ritenuta legittima la confisca sul patrimonio della società anche quando il reato è commesso dal solo amministratore di fatto. Rilevanza: la società resta esposta, perché il vantaggio del mancato versamento rimane nel suo patrimonio.

Cass. pen., n. 30534 dell’11 settembre 2025. In un caso di omesso versamento IVA di una società di capitali, la Corte ha esaminato il rapporto tra confisca diretta e per equivalente, ritenendo che a un risparmio di spesa assoluto possa seguire solo la confisca per equivalente. Rilevanza: incide sulla scelta dei beni aggredibili e sulla posizione dell’amministratore.

Cass. pen., Sez. III, n. 34060/2025, depositata il 17 ottobre 2025. Nel sequestro finalizzato alla confisca per equivalente il giudice indica il valore del profitto, mentre l’individuazione dei beni spetta al pubblico ministero in fase esecutiva. Rilevanza: spiega perché la difesa patrimoniale si gioca spesso nella fase di esecuzione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un omesso versamento IVA, lo Studio Monardo lavora sui due binari insieme, perché ogni scelta tributaria ha conseguenze penali e patrimoniali e viceversa. In concreto:

  1. Ricostruiamo il debito reale, confrontando dichiarazione IVA, modelli F24, compensazioni e comunicazioni dell’Agenzia, per verificare se l’importo contestato coincide con quello effettivamente non versato.
  2. Misuriamo la distanza dalle soglie, calcolando la posizione rispetto ai 250.000 euro del reato e ai 75.000 euro rilevanti in caso di decadenza dalla rateazione.
  3. Esaminiamo la comunicazione di irregolarità e la cartella, verificando notifiche, termini di decadenza, calcolo di sanzioni e interessi e perimetro del controllo automatizzato.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando regolarizzazione, contenzioso e strumenti della crisi sui dati reali della società.
  5. Costruiamo un piano di rateazione sostenibile, simulando le rate sui flussi di cassa previsti e individuando i momenti in cui un pagamento anticipato riduce il rischio penale.
  6. Redigiamo e depositiamo il ricorso tributario quando esistono motivi concreti, curando la prova documentale che può essere utilizzata anche nel processo penale ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis.
  7. Raccogliamo la documentazione sulla crisi di liquidità, con cronologia dei flussi, crediti insoluti e azioni tentate, da mettere a disposizione del difensore penale ai fini dell’art. 13, comma 3-bis.
  8. Analizziamo l’accesso alla composizione negoziata e alla transazione fiscale, verificando requisiti, documenti e prospettive di risanamento.
  9. Predisponiamo la documentazione patrimoniale utile a contrastare sequestri preventivi e confische, evidenziando rateazioni in corso, pagamenti effettuati e percorsi di risanamento.
  10. Seguiamo il contenzioso fino alla Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva in ogni grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo, la qualifica che pesa di più è quella di avvocato cassazionista, perché garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione. La scelta compiuta oggi, tra rateazione, contenzioso o percorso di crisi, va difesa domani nei gradi successivi senza cambiare difensore e senza cambiare linea, anche quando entrano in gioco i nuovi rapporti tra giudicato penale e processo tributario.

Accanto all’Avvocato opera uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono numeri, versamenti e flussi di cassa, gli avvocati trasformano quei dati in argomenti giuridici spendibili davanti al giudice tributario e utilizzabili dal difensore penale. È questo coordinamento a evitare che una mossa utile su un binario si riveli dannosa sull’altro.

Chiusura

L’omesso versamento dell’IVA non è più la materia rigida di qualche anno fa. La rateazione può escludere il reato, la crisi di liquidità provata può escludere la punibilità, e il giudizio tributario e quello penale dialogano in modi che fino al 2024 non erano previsti. Questa maggiore flessibilità, però, rende le scelte più delicate: ciascuna delle tre strade ha un profilo ideale e un rovescio della medaglia. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, sanzioni e, nei casi più gravi, diritti che non si recuperano.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché le sue competenze certificate coprono i tre fronti in gioco: il coordinamento di uno staff nazionale in diritto tributario per la pretesa fiscale, la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per gli strumenti della crisi d’impresa, e il patrocinio in Cassazione per difendere la stessa linea fino all’ultimo grado di giudizio.

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