Il giorno in cui arriva la PEC del tribunale
Il messaggio arriva quasi sempre allo stesso modo: una PEC della cancelleria fallimentare, un decreto di convocazione, un ricorso allegato. Un fornitore di calcestruzzo, di ferro o di noleggi, stanco di attendere, ha chiesto al tribunale di aprire la liquidazione giudiziale della società. La parola “fallimento” non esiste più nel lessico del legislatore dal 15 luglio 2022, quando è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), ma nella sostanza la minaccia è identica: la società può essere spossessata dei beni, i cantieri possono fermarsi, l’amministratore può finire sotto la lente del curatore.
La domanda che segue è sempre la stessa: è troppo tardi per la composizione negoziata della crisi? La risposta, dopo il correttivo-ter del Codice (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024), è che la pendenza di un ricorso presentato da un creditore non impedisce, di per sé, l’accesso alla composizione negoziata. Ma è una risposta che vale solo se accompagnata da un calendario. Perché tra la notifica del ricorso e la sentenza del tribunale corre una finestra di poche settimane, e dentro quella finestra ogni atto ha una scadenza.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questa inchiesta ricostruisce la procedura tappa per tappa: la notifica del ricorso del fornitore, la diagnosi dei primi giorni, il deposito dell’istanza sulla piattaforma telematica, la nomina dell’esperto, la pubblicazione nel registro delle imprese che fa scattare lo “scudo”, il ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive, l’udienza sulla liquidazione che slitta, i mesi delle trattative, la relazione finale e i sessanta giorni che seguono. Per ciascuna tappa: cosa accade, quale norma la governa, quali termini si attivano, cosa può fare la società e cosa non può più fare.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale, dove una procedura negoziale si incrocia con un’iniziativa liquidatoria del creditore. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dall’interno, cioè dal punto di vista di chi è chiamato a valutare la concreta prospettiva di risanamento e a condurre le trattative con i creditori. A questo si aggiunge l’abilitazione di avvocato cassazionista, che consente di seguire l’eventuale contenzioso sulla sentenza di liquidazione giudiziale dal reclamo in Corte d’Appello fino al ricorso in Cassazione, senza cambio di difensore e di linea.
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La mappa temporale: dalla notifica alla relazione finale
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene guardare la procedura dall’alto. Il punto di partenza è sempre la notifica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale; il punto di arrivo può essere un accordo con i creditori, un concordato semplificato, uno strumento di regolazione della crisi, oppure, se il percorso fallisce o viene imboccato tardi, la sentenza di apertura della liquidazione.
Il dato decisivo è che le due procedure viaggiano su binari separati ma interferenti. Il procedimento di liquidazione giudiziale è un processo davanti al tribunale, disciplinato dagli articoli 40 e seguenti del CCII. La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale che si apre presso la Camera di commercio, disciplinato dagli articoli 12 e seguenti, e che entra in contatto con il tribunale solo attraverso le “parentesi giurisdizionali” delle misure protettive e delle autorizzazioni. Il punto di contatto più importante è l’articolo 18, comma 4: dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, se la società ha chiesto le misure protettive, la sentenza di liquidazione non può essere pronunciata.
Un’avvertenza vale per l’intero calendario: l’articolo 9 del CCII esclude, salvo diversa previsione, i termini del Codice dalla sospensione feriale. Chi confida nel periodo dal 1° al 31 agosto per “guadagnare tempo” commette un errore: la sospensione feriale, che per i processi civili ordinari opera proprio dal 1° al 31 agosto, qui non soccorre.
| Tappa | Momento | Atto o evento | Termine chiave | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Notifica PEC del ricorso e del decreto di convocazione | Almeno 15 giorni tra notifica e udienza (art. 41 CCII) | Giorno 0 |
| 2 | Giorni 1-5 | Diagnosi: soglie, preclusioni, perseguibilità del risanamento | Nessun termine di legge, ma il tempo utile si consuma | Dal giorno 1 al giorno 5 |
| 3 | Giorni 5-8 | Deposito dell’istanza sulla piattaforma con richiesta di misure protettive | Autodichiarazione sulla pendenza dei ricorsi (art. 17 CCII) | Tra il giorno 5 e il giorno 8 |
| 4 | Entro 5 giorni lavorativi + 2 | Nomina dell’esperto e accettazione; pubblicazione nel registro | Nomina entro 5 giorni lavorativi (art. 13); accettazione entro 2 giorni lavorativi | Entro due settimane |
| 5 | Giorno successivo alla pubblicazione | Ricorso al tribunale per la conferma delle misure | Entro il giorno successivo; numero di ruolo iscritto entro 20 giorni (art. 19) | Il giorno dopo la pubblicazione |
| 6 | Entro 10 giorni dal ricorso, poi udienza | Decreto di fissazione, udienza di conferma, ordinanza | Misure da 30 a 120 giorni; reclamo in 15 giorni | Dalla terza alla sesta settimana |
| 7 | In parallelo | Udienza sulla liquidazione giudiziale: rinvio o decisione | Art. 18, comma 4; art. 40, comma 10 | L’udienza del tribunale fallimentare |
| 8 | Mesi 2-12 | Trattative, proroghe, autorizzazioni | Incarico 180 giorni + max 180; misure max 240 giorni | Dal secondo mese in poi |
| 9 | Fine incarico | Relazione finale; strumento di regolazione o concordato semplificato | 60 giorni dalla comunicazione della relazione | La relazione finale e i 60 giorni |
Ogni riga della tabella corrisponde a una delle sezioni che seguono. Le date nelle simulazioni più avanti mostrano come queste tappe si incastrano su un calendario reale.
Giorno 0: la PEC della cancelleria e il ricorso del fornitore
Cosa succede
È il momento in cui la società scopre ufficialmente di essere sotto procedimento. Il creditore, spesso un fornitore rimasto insoluto su più fatture, ha depositato presso il tribunale competente (quello del luogo in cui la società ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell’articolo 27 CCII) un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il tribunale ha fissato l’udienza con decreto, e la cancelleria ha notificato ricorso e decreto all’indirizzo di posta elettronica certificata della società risultante dal registro delle imprese.
Per una srl edile il ricorso arriva raramente come un fulmine a ciel sereno. Di solito è preceduto da mesi di solleciti, da un decreto ingiuntivo, talvolta da un pignoramento presso terzi sui crediti verso i committenti. Ma il salto di qualità è netto: il fornitore non chiede più di essere pagato, chiede che la società venga tolta dal mercato e che il suo patrimonio venga liquidato a beneficio di tutti i creditori.
La norma
L’iniziativa del creditore è prevista dall’articolo 37 del CCII, che legittima alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale il debitore, gli organi di controllo, il pubblico ministero e i creditori. Il procedimento segue le regole del cosiddetto “procedimento unitario” degli articoli 40 e 41. Il tribunale apre la liquidazione quando accerta lo stato di insolvenza, cioè l’incapacità dell’impresa di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Esistono però due filtri che il creditore deve superare. Il primo è dimensionale: non è soggetta a liquidazione giudiziale l'”impresa minore” definita dall’articolo 2, comma 1, lettera d), cioè quella che, congiuntamente, nei tre esercizi precedenti ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Il secondo è quantitativo: l’articolo 49, comma 5, esclude l’apertura della liquidazione se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono complessivamente inferiori a 30.000 euro.
I termini che si attivano
Il termine che conta, dal giorno 0, è quello tra la notifica e l’udienza. L’articolo 41 CCII impone che tra la notificazione e l’udienza intercorrano almeno quindici giorni. In concreto, il tribunale fissa spesso l’udienza a tre, quattro o cinque settimane dal deposito del ricorso, e la notifica arriva nei giorni successivi. Il decreto di convocazione indica normalmente anche un termine per il deposito di memorie e documenti da parte della società.
Il calendario va letto con attenzione per una ragione precisa: la prima udienza fissata dal tribunale non è solo il momento in cui la società si difende. È anche, per l’articolo 40, comma 10, CCII, il termine a pena di decadenza entro il quale il debitore può proporre una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) nel procedimento già pendente. Su questa regola, e sulla sua eccezione legata alla composizione negoziata, torneremo in una tappa successiva.
Cosa può fare la società ora
In questa fase le opzioni sono ancora tutte aperte. La società può:
- contestare la legittimazione del creditore (il credito è davvero esistente, liquido, non contestato?);
- verificare se ricorrono le soglie di non assoggettabilità o il limite dei 30.000 euro di debiti scaduti;
- trattare direttamente con il fornitore per ottenere la desistenza, pagando o garantendo il suo credito;
- valutare l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive;
- valutare, in alternativa, una domanda di concordato con riserva ai sensi dell’articolo 44, da proporre comunque entro la prima udienza.
La finestra difensiva più ampia è proprio questa: tra la notifica e la prima udienza la società può ancora scegliere lo strumento. Dopo, alcune strade si chiudono.
C’è però un’opzione che, a volte, si rivela un boomerang: il pagamento del solo creditore istante. Se la società è insolvente, pagare integralmente il fornitore che ha depositato il ricorso può indurlo a desistere, ma non elimina l’insolvenza; altri creditori o il pubblico ministero possono intervenire nel procedimento, e il pagamento selettivo, in caso di successiva liquidazione, può essere esposto a revocatoria o essere valutato sotto il profilo della responsabilità degli amministratori.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è leggere il decreto come una semplice convocazione “per chiarimenti” e attendere l’udienza per decidere. È una lettura sbagliata: l’udienza non è l’inizio della partita, è spesso la sua fine. Chi arriva in udienza senza aver già attivato la composizione negoziata, con la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, non ha lo scudo dell’articolo 18, comma 4, e se non ha presentato una domanda di accesso a uno strumento di regolazione entro quella stessa udienza perde la possibilità di presentarla in seguito.
Un secondo errore, tipico delle imprese edili, è trascurare l’effetto a catena sui cantieri. La notizia del ricorso circola rapidamente tra committenti, subappaltatori e banche; alcuni contratti contengono clausole risolutive legate a procedure concorsuali o a stati di crisi. Ignorare il fronte contrattuale nei primi giorni significa trovarsi, alla terza settimana, con un cantiere fermo e un SAL non pagato proprio quando serve liquidità.
Quanto dura realmente
Il giorno 0 è un istante, ma le sue conseguenze si misurano in giorni. Nella prassi dei tribunali, il tempo tra il deposito del ricorso e la prima udienza oscilla sensibilmente da sede a sede; è frequente un intervallo di alcune settimane. La società dovrebbe considerare utile solo il tempo che separa la notifica dall’udienza, sottraendo i giorni necessari perché la procedura camerale della composizione negoziata arrivi alla pubblicazione nel registro delle imprese: realisticamente, una decina di giorni lavorativi.
Dal giorno 1 al giorno 5: la diagnosi che decide tutto
Cosa succede
Sono i giorni in cui la società, con i propri consulenti, deve capire tre cose: se la composizione negoziata è ancora accessibile, se è lo strumento giusto, e se c’è il tempo materiale per attivarla prima dell’udienza. Nessun atto viene depositato, ma è la fase in cui si decide la strategia.
La norma
La prima verifica riguarda l’articolo 25-quinquies CCII, che individua le situazioni in cui l’istanza di composizione negoziata non può essere presentata. Nella versione originaria, dopo il correttivo del 2022, la norma escludeva l’accesso “in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 40”. Poiché l’articolo 40 disciplina anche la domanda di liquidazione giudiziale presentata dai creditori, una parte dei tribunali ne aveva ricavato che bastasse il ricorso di un fornitore per chiudere la porta alla composizione negoziata. Il Tribunale di Bergamo, con decreto del 23 gennaio 2024, era tra i fautori di questa lettura restrittiva; il Tribunale di Torino, con decreto dell’11 aprile 2024, aveva invece sostenuto che il divieto non si estendesse ai ricorsi di soggetti diversi dall’imprenditore.
Il contrasto è stato risolto dal legislatore. Il D.Lgs. 136/2024 ha riscritto il primo periodo dell’articolo 25-quinquies: oggi l’istanza non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva, o con ricorso per misure cautelari e protettive ai sensi dell’articolo 54, comma 3. La domanda di liquidazione giudiziale presentata dal fornitore non rientra tra le cause ostative. La preclusione scatta invece se è la società stessa ad aver già depositato una domanda di concordato (anche “in bianco”) o di omologazione di accordi, oppure se vi ha rinunciato nei quattro mesi precedenti.
La seconda verifica riguarda l’articolo 12 CCII: la composizione negoziata è aperta all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Anche un’impresa già insolvente può accedere, purché l’insolvenza sia reversibile e il risanamento sia concretamente perseguibile. Non è invece uno strumento pensato per accompagnare una liquidazione pura dell’attivo: diversi tribunali, nel 2025 e 2026, hanno negato le misure protettive a imprese prive di una reale prospettiva di continuità.
I termini che si attivano
Formalmente, nessun termine legale scade in questi giorni. Ma il calendario reale è già in movimento. Si può ragionare a ritroso dalla data dell’udienza: la pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto dev’essere avvenuta prima dell’udienza, e per arrivarci servono il deposito dell’istanza, la nomina dell’esperto (fino a cinque giorni lavorativi), l’accettazione (fino a due giorni lavorativi) e la successiva pubblicazione. Una società che riceve la notifica venti giorni prima dell’udienza ha, in pratica, una settimana per preparare l’istanza.
Cosa può fare la società ora
In questi giorni la società deve raccogliere la documentazione che la piattaforma telematica nazionale richiede: bilanci degli ultimi tre esercizi (o, in mancanza di approvazione, progetti di bilancio o una situazione aggiornata), una situazione patrimoniale ed economico-finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti, un progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo prevista dall’articolo 13, comma 2, e un piano finanziario per i sei mesi successivi. Servono inoltre il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva richiesta all’agente della riscossione, il certificato dei debiti contributivi e premi assicurativi, e un estratto della Centrale dei rischi della Banca d’Italia non anteriore a tre mesi.
Per un’impresa edile il cuore della diagnosi è il portafoglio lavori. La perseguibilità del risanamento si misura sulla marginalità delle commesse in corso, sui SAL maturati e da maturare, sulle ritenute a garanzia, sulle riserve iscritte, sulla possibilità di ottenere il DURC. È qui che si capisce se la società ha un’azienda da salvare o solo un patrimonio da liquidare.
In questa fase la società sceglie lo strumento: composizione negoziata con misure protettive, concordato con riserva, oppure difesa nel merito del ricorso. Le tre strade non sono sempre alternative, ma l’ordine in cui vengono percorse conta.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è duplice. Da un lato, c’è chi presenta l’istanza senza un progetto di piano credibile, confidando nell’effetto sospensivo automatico: il risultato, quasi sempre, è che all’udienza di conferma l’esperto non riscontra concrete prospettive di risanamento, le misure non vengono confermate e il tribunale fallimentare riprende il procedimento. Dall’altro lato, c’è chi rinvia l’istanza per “prepararla meglio” e la deposita a ridosso dell’udienza, quando la pubblicazione non può più arrivare in tempo.
C’è poi un errore specifico: dimenticare che il divieto dell’articolo 25-quinquies scatta se la società ha già depositato, magari mesi prima, una domanda di concordato con riserva poi abbandonata. La rinuncia nei quattro mesi precedenti chiude la porta alla composizione negoziata.
Quanto dura realmente
In condizioni ordinarie la raccolta documentale richiede da tre a sette giorni, a seconda dell’ordine della contabilità. Una srl edile con bilanci approvati, contabilità aggiornata e un controllo di gestione per commessa può essere pronta in tre giorni; una società con bilanci non approvati e contabilità in ritardo può avere bisogno di più tempo, e in quel caso la situazione aggiornata va costruita da zero.
Tra il giorno 5 e il giorno 8: l’istanza sulla piattaforma e la richiesta dello scudo
Cosa succede
L’amministratore della srl, tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, deposita l’istanza di nomina dell’esperto indipendente. Nella stessa istanza, oppure con istanza successiva, chiede l’applicazione delle misure protettive del patrimonio. Da questo momento la composizione negoziata esiste, ma non produce ancora effetti verso i terzi: le misure protettive decorrono solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese.
La norma
L’articolo 17 CCII disciplina l’accesso: l’istanza è presentata dall’imprenditore tramite la piattaforma, e ad essa vanno allegati i documenti elencati dalla norma. Tra questi, per il nostro caso, ne spicca uno: un’autodichiarazione sulla pendenza, nei confronti dell’imprenditore, di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza, insieme alla dichiarazione di non aver depositato ricorsi ai sensi dell’articolo 40 (cioè domande proprie di accesso agli strumenti di regolazione). La società deve quindi dichiarare apertamente il ricorso del fornitore: nasconderlo non solo è inutile, perché il tribunale ne è comunque a conoscenza, ma compromette fin dal primo giorno la buona fede che la composizione negoziata richiede.
L’articolo 18, comma 1, consente di chiedere le misure protettive “con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza”. Per una società sotto ricorso di liquidazione, la richiesta contestuale è quasi sempre la scelta obbligata: il Tribunale di Palermo, già con decreto del 26 novembre 2021 nel vigore del D.L. 118/2021, e la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 21 marzo 2023, hanno chiarito che la preclusione alla sentenza di apertura della procedura presuppone che l’imprenditore abbia chiesto le misure protettive. Senza quella richiesta, l’istanza di composizione negoziata non ferma il tribunale.
I termini che si attivano
Il deposito dell’istanza fa decorrere i termini camerali: la commissione regionale presso la Camera di commercio del capoluogo nomina l’esperto entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza (articolo 13 CCII). È il primo termine che la società non controlla, ma che deve mettere in conto nel proprio calendario.
Cosa può fare la società ora
Con l’istanza depositata, la società deve preparare immediatamente il ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive. È un atto giudiziale vero e proprio, che andrà depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese: se non è pronto quando la pubblicazione avviene, il termine diventa praticamente impossibile da rispettare. La società dovrebbe inoltre decidere, già ora, la portata delle misure da chiedere: erga omnes, oppure limitate a determinati creditori o a determinate azioni.
Per un’impresa edile vanno valutate anche le misure cautelari atipiche. La giurisprudenza di merito più recente offre spunti concreti: il Tribunale di Verona, con provvedimento dell’8 aprile 2026, ha esaminato la richiesta di un appaltatore di opere pubbliche di inibire il pagamento diretto delle stazioni appaltanti ai subappaltatori durante la composizione negoziata; il Tribunale di Ivrea, il 25 maggio 2026, si è pronunciato sui presupposti delle misure cautelari volte a consentire il rilascio del DURC e del DURF. Si tratta di strumenti che, se ben motivati, incidono direttamente sulla possibilità di tenere aperti i cantieri.
Tra il deposito dell’istanza e la pubblicazione, la società non è ancora protetta: in questi giorni il tribunale fallimentare può ancora decidere.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più insidioso è credere che il deposito dell’istanza basti a fermare tutto. Non è così: l’effetto protettivo e la preclusione della sentenza di liquidazione decorrono dalla pubblicazione, non dal deposito. Se l’udienza fallimentare si tiene in questo intervallo, il tribunale può trattenere la causa in decisione e, se la pubblicazione non interviene prima della pronuncia, aprire la liquidazione.
Un secondo errore è omettere o minimizzare nell’autodichiarazione la pendenza di altri ricorsi, magari presentati da creditori diversi dal fornitore principale. L’esperto e il tribunale li scopriranno comunque, e l’omissione peserà sulla valutazione di buona fede.
Quanto dura realmente
Il deposito dell’istanza sulla piattaforma è un’operazione che, con la documentazione pronta, si completa in poche ore. Il tempo reale di questa tappa dipende quindi quasi interamente dalla fase precedente: la qualità della documentazione determina la velocità del deposito e, soprattutto, la solidità dell’istanza agli occhi dell’esperto.
Entro due settimane: la nomina dell’esperto e la pubblicazione che accende lo scudo
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. La commissione nomina l’esperto indipendente scegliendolo dall’elenco regionale; l’esperto verifica la propria indipendenza e competenza e, se ritiene di poter svolgere l’incarico, lo accetta. L’accettazione viene inserita nella piattaforma e, insieme all’istanza di misure protettive, viene pubblicata nel registro delle imprese. Da quel giorno lo scudo è acceso.
La norma
L’articolo 13 CCII prevede che la commissione nomini l’esperto entro cinque giorni lavorativi e che l’esperto, verificata l’assenza di cause di incompatibilità, comunichi l’accettazione entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina. L’articolo 17, comma 5, impone all’esperto, accettato l’incarico, di convocare senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento.
L’articolo 18 stabilisce gli effetti della pubblicazione. Dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di misure protettive, unitamente all’accettazione dell’esperto, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Sono esclusi dalle misure i diritti di credito dei lavoratori. E, soprattutto, l’articolo 18, comma 4, dispone che dal giorno della pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive.
La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 4 del 2024 pubblicata il 29 maggio 2024, ha affermato proprio questo principio in una vicenda nata dal Tribunale di Udine: la composizione negoziata è ammissibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori, e finché le misure non sono formalmente revocate il divieto di aprire la liquidazione giudiziale è inderogabile.
I termini che si attivano
La pubblicazione è l’evento che fa partire la sequenza più serrata dell’intera procedura. Dal giorno della pubblicazione:
- entro il giorno successivo va depositato il ricorso al tribunale per la conferma o modifica delle misure (articolo 19, comma 1);
- entro venti giorni la società deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato (articolo 19, comma 1, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, che ha ridotto l’originario termine di trenta giorni);
- decorre, dall’accettazione dell’esperto, il termine di centottanta giorni di durata dell’incarico (articolo 17, comma 7).
Nessuno di questi termini beneficia della sospensione feriale: se la pubblicazione avviene il 30 luglio, il ricorso va depositato il 31 luglio, e i venti giorni per il numero di ruolo scadono il 19 agosto, in pieno periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto.
Cosa può fare la società ora
È il momento in cui la società passa da imputata a protagonista: con lo scudo acceso, il tribunale fallimentare non può pronunciare la sentenza e i creditori non possono aggredire il patrimonio. Ma lo scudo è provvisorio e condizionato: vive solo se la società compie, nei tempi, gli atti successivi.
Sul piano operativo, la società deve:
- preparare il primo incontro con l’esperto, portando un quadro aggiornato delle commesse e della cassa;
- informare i principali creditori e committenti dell’avvio del percorso, con una comunicazione misurata e coerente con l’articolo 18, comma 5, che vieta ai creditori interessati dalle misure di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori;
- verificare che il ricorso ex articolo 19 sia pronto per il deposito il giorno stesso della pubblicazione o, al più tardi, il giorno successivo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore classico è la sottovalutazione dell’esperto. Il primo colloquio non è una formalità: se l’esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento, l’articolo 17, comma 5, gli impone di darne notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza. E l’archiviazione, come vedremo, fa cadere la preclusione dell’articolo 18, comma 4, con effetto immediato sul procedimento di liquidazione.
Altro errore frequente: considerare l’esperto come un “consulente di parte”. L’esperto è terzo e indipendente; affianca l’imprenditore nelle trattative ma non ne condivide gli interessi. Le parti possono presentare osservazioni sulla sua indipendenza entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione, e la commissione può sostituirlo.
Quanto dura realmente
La somma dei termini camerali dà un massimo teorico di sette giorni lavorativi (cinque per la nomina, due per l’accettazione), cui si aggiungono i tempi tecnici di pubblicazione. Nella realtà, molte commissioni provvedono in tempi più brevi del massimo, ma la società non può farvi affidamento: il calendario va costruito sul caso peggiore, cioè circa due settimane di calendario tra il deposito dell’istanza e la pubblicazione.
Il giorno dopo la pubblicazione: il ricorso al tribunale che tiene in vita le misure
Cosa succede
Sono passate circa due settimane dal deposito dell’istanza. Il registro delle imprese ha appena reso pubblica la richiesta di misure protettive. Il calendario ora corre al ritmo delle ventiquattro ore: la società deve depositare presso il tribunale competente il ricorso con cui chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, se occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.
La norma
L’articolo 19, comma 1, CCII è netto: il ricorso va presentato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. L’omesso o il ritardato deposito è causa di inefficacia delle misure, e il tribunale in questo caso dichiara l’inefficacia con decreto motivato senza nemmeno fissare l’udienza. Il comma 2 elenca i documenti da allegare: i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, se non approvati, i progetti di bilancio o una situazione aggiornata), una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni, l’elenco dei creditori con l’individuazione dei primi dieci per ammontare e dei relativi indirizzi PEC, un progetto di piano di risanamento con piano finanziario per i sei mesi successivi e prospetto delle iniziative, una dichiarazione con valore di autocertificazione sulla risanabilità dell’impresa e l’accettazione dell’esperto.
La competenza è quella dell’articolo 27: in via ordinaria, il tribunale del luogo in cui la società ha il centro degli interessi principali. È, nella gran parte dei casi, lo stesso tribunale davanti al quale pende il ricorso del fornitore; ma il procedimento sulle misure è autonomo rispetto a quello di liquidazione, come ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026.
I termini che si attivano
Il deposito del ricorso fa scattare due termini:
- il tribunale, entro dieci giorni dal deposito, fissa con decreto l’udienza (articolo 19, comma 3); se non provvede nel termine, gli effetti protettivi cessano, e la domanda può essere riproposta;
- la società deve chiedere, entro venti giorni dalla pubblicazione, l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento; se non lo fa, l’iscrizione dell’istanza viene cancellata.
Il ricorso, con il decreto di fissazione, va poi notificato dalla società ai creditori indicati dal tribunale e all’esperto, nelle forme che il giudice può prescrivere anche ai sensi dell’articolo 151 c.p.c.
Cosa può fare la società ora
La finestra difensiva è di un solo giorno: chi deposita il ricorso in tempo conserva lo scudo, chi lo manca lo perde. Nel ricorso la società può calibrare la protezione: chiedere misure erga omnes oppure limitate ai creditori più aggressivi, chiedere misure cautelari atipiche (ad esempio per evitare la revoca delle linee di credito, per bloccare l’escussione di garanzie, per ottenere la regolarità contributiva necessaria alla partecipazione alle gare e all’incasso dei SAL). La scelta non è neutra: il tribunale valuta la proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, e una richiesta eccessiva rischia di compromettere la credibilità dell’intero ricorso.
Per la srl edile, il ricorso è anche l’occasione per spiegare al giudice perché la continuità aziendale vale più della liquidazione. I numeri delle commesse, i SAL attesi, il valore delle opere in corso e il costo di un blocco dei cantieri sono gli argomenti più efficaci.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più grave è il ritardo di un giorno. Accade più spesso di quanto si pensi: la pubblicazione nel registro delle imprese avviene in un giorno non previsto, la società lo scopre solo quarantotto ore dopo, e il termine è già spirato. La soluzione è banale ma decisiva: monitorare la visura camerale ogni giorno dal momento dell’accettazione dell’esperto e tenere il ricorso pronto per il deposito.
Un secondo errore è dimenticare il termine dei venti giorni per il numero di ruolo. È un adempimento di cancelleria che sembra minore, ma la sua omissione comporta la cancellazione dell’iscrizione dell’istanza e, di fatto, la fine della protezione.
Quanto dura realmente
Il deposito del ricorso richiede poche ore se l’atto è pronto. La vera durata di questa tappa si misura sul tempo che il tribunale impiega a fissare l’udienza: la legge concede dieci giorni, e la prassi dei tribunali più organizzati tende a rispettarli. Il decreto viene trasmesso per estratto al registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria e iscritto entro il giorno seguente.
Dalla terza alla sesta settimana: l’udienza di conferma e l’ordinanza sulle misure
Cosa succede
Siamo, in genere, tra la terza e la sesta settimana dalla notifica del ricorso del fornitore. Davanti al giudice designato si tiene l’udienza sulla conferma delle misure protettive. Il giudice sente le parti, chiama l’esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative, compie gli atti di istruzione indispensabili e decide con ordinanza.
La norma
L’articolo 19, comma 4, CCII stabilisce che il tribunale, sentite le parti e l’esperto, provvede con ordinanza fissando la durata delle misure non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni. Il giudice può limitare le misure a determinate iniziative dei creditori o a determinati creditori o categorie. Il comma 7 rinvia al procedimento cautelare uniforme (articoli 669-bis e seguenti c.p.c.) e ammette il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c.
Nella valutazione, il tribunale si muove su due assi che la giurisprudenza di merito ha descritto con continuità: la concreta prospettiva di risanamento (una sorta di fumus) e la funzionalità delle misure a evitare che le iniziative individuali dei creditori pregiudichino le trattative (una sorta di periculum). Un’impresa che non dimostra la continuità, o che utilizza la composizione negoziata come anticamera di una liquidazione, difficilmente ottiene la conferma.
I termini che si attivano
Dall’ordinanza di conferma decorre la durata delle misure, da trenta a centoventi giorni, prorogabile su istanza fino a una durata complessiva di duecentoquaranta giorni (articolo 19, comma 5). Contro l’ordinanza, sia di conferma sia di diniego, il reclamo al collegio va proposto nel termine perentorio di quindici giorni previsto dall’articolo 669-terdecies c.p.c.
Il reclamo è l’unico rimedio. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 500 del 19 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in Cassazione contro i provvedimenti sulle misure protettive, trattandosi di provvedimenti interinali e cautelari inidonei a incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi.
Cosa può fare la società ora
Se le misure vengono confermate, la società ha davanti a sé fino a quattro mesi di tranquillità processuale, da utilizzare per negoziare. Se le misure vengono negate o revocate, la situazione si capovolge: la preclusione dell’articolo 18, comma 4, viene meno e il tribunale fallimentare può decidere sul ricorso del fornitore.
In caso di diniego, la finestra per reagire è di quindici giorni: il reclamo va depositato subito, senza attendere l’esito del procedimento di liquidazione. Su questo punto la Cassazione è stata molto chiara. Con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 ha stabilito che il debitore al quale sia stata negata la conferma delle misure non ha diritto a un rinvio dell’udienza fallimentare per consentirgli di proporre reclamo: proporlo era una sua libera scelta difensiva, da esercitare nei quindici giorni, e nel caso esaminato quel termine era già spirato quando il tribunale aveva deciso.
È in questo passaggio che si vede il valore di una regia unica tra i due procedimenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, segue il fronte delle misure protettive e quello della liquidazione giudiziale come un’unica partita, con gli stessi tempi e la stessa linea.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più diffuso è presentarsi all’udienza di conferma con un piano generico e confidare nel parere dell’esperto. Se l’esperto segnala al giudice che le trattative non sono avviate, che i dati contabili non sono affidabili o che l’impresa non ha collaborato, la conferma è a rischio. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha accolto il ricorso di un creditore e aperto la liquidazione giudiziale di un’impresa alla quale lo stesso tribunale aveva negato la conferma delle misure, constatando l’assenza di prospettive di risanamento.
Un secondo errore è lasciar scadere il termine per il reclamo contando su un rinvio dell’udienza fallimentare che nessuno è tenuto a concedere.
Quanto dura realmente
L’udienza di conferma si tiene, nella maggior parte dei casi, entro poche settimane dal deposito del ricorso, spesso in videoconferenza come la norma raccomanda. L’ordinanza viene pronunciata a volte in udienza, altre volte nei giorni successivi. Complessivamente, dalla pubblicazione nel registro delle imprese all’ordinanza di conferma passano di regola da tre a cinque settimane.
L’udienza del tribunale fallimentare: rinvio, decisione o decadenza
Cosa succede
Mentre la composizione negoziata avanza, il procedimento di liquidazione giudiziale non si estingue: resta pendente. All’udienza fissata dal decreto notificato il giorno 0, il tribunale prende atto della composizione negoziata. Se le misure protettive sono state pubblicate e non revocate, non può pronunciare la sentenza di apertura e, di regola, rinvia la trattazione in attesa dell’esito delle trattative. Se le misure non sono state chieste, non sono state pubblicate o sono state revocate, il tribunale può decidere.
La norma
Il cuore della tappa è l’articolo 18, comma 4, CCII, già esaminato: la sentenza non può essere pronunciata dalla pubblicazione fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, salvo revoca delle misure. Ma sul piano dei tempi pesa anche l’articolo 40, comma 10: quando pende un procedimento di liquidazione giudiziale introdotto da un terzo, il debitore che intenda accedere a uno strumento di regolazione della crisi deve farlo, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata dal tribunale. L’ultimo periodo della norma introduce un’eccezione: il termine non si applica se la domanda è proposta all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto prevista dall’articolo 17, comma 8.
La Cassazione ha precisato i contorni della regola generale con l’ordinanza n. 19789 del 14 giugno 2026: il termine decadenziale della prima udienza opera non solo quando in quella udienza vi sia stata effettiva trattazione, ma anche quando l’udienza sia stata semplicemente rinviata.
I termini che si attivano
In questa tappa si incrociano tre orologi:
- quello della prima udienza, che segna la decadenza per le domande di accesso agli strumenti di regolazione proposte al di fuori della composizione negoziata;
- quello delle misure protettive, la cui durata stabilita dal giudice determina fino a quando la sentenza è preclusa;
- quello dell’incarico dell’esperto, che decorre dall’accettazione e dura centottanta giorni, prorogabili.
Cosa può fare la società ora
Se lo scudo è attivo, la società si presenta all’udienza fallimentare depositando la prova della pubblicazione dell’istanza e dell’ordinanza di conferma (o, se l’udienza di conferma non si è ancora tenuta, la prova del deposito del ricorso ex articolo 19 e del decreto di fissazione). Chiede il rinvio della trattazione e, contestualmente, può svolgere le proprie difese nel merito: contestazione del credito, dell’insolvenza, delle soglie dimensionali.
Se lo scudo non è attivo, la prima udienza è l’ultima occasione per depositare una domanda di concordato, anche con riserva ai sensi dell’articolo 44: dopo, la decadenza è definitiva. È un’alternativa da valutare con la massima attenzione, perché la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione preclude a sua volta, ai sensi dell’articolo 25-quinquies, l’accesso alla composizione negoziata.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha inoltre ricordato che nell’istruttoria per l’apertura della procedura il debitore non ha un diritto pieno al rinvio della trattazione o della decisione, nemmeno quando lo invoca per ricorrere a procedure alternative o per reclamare contro la rimozione delle misure ottenute nella composizione negoziata. Il rinvio, in altre parole, è un effetto delle misure protettive efficaci, non una concessione da chiedere al tribunale.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è confondere il rinvio “tecnico” disposto per effetto dell’articolo 18, comma 4, con una sospensione del termine di decadenza dell’articolo 40, comma 10. Non lo è. Se la composizione negoziata viene successivamente archiviata prima della sua conclusione naturale, la società può trovarsi senza alcuna finestra per presentare una domanda di concordato. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda prenotativa di concordato proposta dopo l’archiviazione della composizione negoziata in pendenza dell’istanza di liquidazione di un creditore, e ha aperto la procedura.
Quanto dura realmente
L’udienza fallimentare può essere rinviata più volte in funzione della durata delle misure. Nei casi in cui lo scudo resta attivo per l’intera durata massima, il procedimento di liquidazione può restare in sospeso per molti mesi. Nei casi in cui le misure vengono negate o revocate, la decisione può arrivare nel giro di pochi giorni: la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha confermato una liquidazione giudiziale aperta nello stesso giorno in cui erano state revocate le misure protettive per assenza di prospettive di risanamento, precisando che la revoca rimuove il divieto senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto.
Dal secondo mese in poi: le trattative, le proroghe e il rischio di revoca
Cosa succede
Da questo momento in poi la composizione negoziata entra nella sua fase più lunga e meno visibile. L’esperto incontra i creditori, prospetta strategie di intervento, fissa incontri a cadenza ravvicinata. La società continua a gestire l’impresa, porta avanti i cantieri, incassa i SAL e negozia. Il fornitore che ha chiesto la liquidazione è, quasi sempre, uno degli interlocutori principali del tavolo.
La norma
L’articolo 21 CCII conserva all’imprenditore la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa durante le trattative, con un vincolo importante: quando l’impresa è già insolvente, ma il risanamento è ragionevolmente perseguibile, la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative vanno preventivamente comunicati per iscritto all’esperto, che può segnalare il proprio dissenso. L’articolo 22 consente di chiedere al tribunale autorizzazioni specifiche, come la contrazione di finanziamenti prededucibili o il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
L’articolo 17, comma 7, fissa la durata dell’incarico: si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata. L’incarico può proseguire per non oltre ulteriori centottanta giorni quando lo richiedono l’imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l’esperto acconsente, oppure quando l’imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22, o pendono misure protettive o cautelari.
I termini che si attivano
Le misure confermate hanno una scadenza precisa, stabilita nell’ordinanza. Prima della scadenza, la società (o le parti interessate al risanamento) può chiederne la proroga, che il giudice concede acquisito il parere dell’esperto e per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni. In qualunque momento, su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, il giudice può revocare le misure o abbreviarne la durata quando non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate (articolo 19, comma 6).
Cosa può fare la società ora
In questa fase la società costruisce la soluzione. Le strade previste dall’articolo 23 CCII sono diverse: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni; una convenzione di moratoria; un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto; oppure, se le trattative non si chiudono con un accordo, il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o uno degli altri strumenti di regolazione della crisi.
La finestra per ottenere la proroga delle misure si apre prima della loro scadenza: chiedere la proroga dopo è inutile. Per un’impresa edile, la proroga va motivata sui tempi reali delle commesse: una trattativa con una stazione appaltante, una transazione con un subappaltatore, la maturazione di un SAL rilevante sono argomenti concreti che l’esperto può confermare nel proprio parere.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più pericoloso è la perdita di fiducia dell’esperto. Pagamenti preferenziali non comunicati, dismissioni di beni non condivise, informazioni incomplete sui cantieri possono indurre l’esperto a segnalare al giudice la necessità di revocare le misure, o a concludere per l’assenza di concrete prospettive di risanamento. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha preso atto dell’archiviazione disposta per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, ritenendo ormai precluso qualunque pronunciamento sulla conferma delle misure chiesta successivamente dall’impresa.
Un errore speculare riguarda l’uso delle misure come “parcheggio”: chiedere proroghe senza che le trattative facciano passi avanti. Il giudice valuta la proporzionalità, e il creditore istante ha interesse a documentare l’inerzia.
Quanto dura realmente
Le trattative durano, per legge, fino a centottanta giorni dall’accettazione, prorogabili fino a un massimo di ulteriori centottanta. Le misure protettive, invece, non possono superare complessivamente i duecentoquaranta giorni. Nella pratica, è frequente che l’arco effettivo di protezione si esaurisca prima della fine dell’incarico dell’esperto: la società deve quindi pianificare la chiusura delle trattative tenendo conto che, dopo il duecentoquarantesimo giorno, la preclusione dell’articolo 18, comma 4, non regge più.
La relazione finale e i sessanta giorni: l’ultimo tratto del calendario
Cosa succede
La composizione negoziata si chiude. Può chiudersi con un accordo, e allora il ricorso del fornitore perde la sua ragion d’essere: il creditore desiste oppure, se l’insolvenza è superata, il tribunale lo rigetta. Può chiudersi senza accordo, e allora l’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore e, se erano state concesse misure protettive, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti. Può infine chiudersi con un’archiviazione anticipata, per assenza di prospettive di risanamento o su richiesta della stessa società.
La norma
L’articolo 17, comma 8, disciplina la relazione finale. L’articolo 25-sexies consente all’imprenditore, quando l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni dell’articolo 23 non sono praticabili, di presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione una proposta di concordato per cessione dei beni (il concordato semplificato), anche con riserva di deposito della proposta e del piano nel rispetto dello stesso termine. L’articolo 40, comma 10, ultimo periodo, sottrae alla decadenza della prima udienza la domanda di accesso agli strumenti di regolazione proposta all’esito della composizione negoziata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026, ha circoscritto questa eccezione: la finestra dei sessanta giorni presuppone una composizione negoziata giunta a conclusione delle trattative, e non può essere attivata da una rinuncia anticipata del debitore al percorso. Chi interrompe da sé la composizione negoziata, mentre pende il ricorso di un creditore, non recupera il diritto di proporre una domanda di concordato dopo la prima udienza.
I termini che si attivano
Dalla comunicazione della relazione finale:
- sessanta giorni per proporre il concordato semplificato o una domanda di accesso a un altro strumento di regolazione della crisi (articoli 25-sexies e 40, comma 10);
- cessano gli effetti delle misure protettive, e con essi la preclusione della sentenza di liquidazione;
- viene meno il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati (articolo 19, comma 8).
Se il tribunale apre la liquidazione giudiziale, contro la sentenza è ammesso reclamo alla Corte d’Appello entro trenta giorni dalla notificazione (articolo 51 CCII), e contro la sentenza della Corte d’Appello il ricorso per cassazione nei termini previsti dallo stesso articolo.
Cosa può fare la società ora
Se l’accordo è raggiunto, la società deve farne valere gli effetti nel procedimento di liquidazione, documentando il superamento dell’insolvenza o la desistenza del creditore. Se l’accordo non è raggiunto, deve decidere, dentro i sessanta giorni, quale strumento proporre. Il termine dei sessanta giorni è decadenziale e non ammette recuperi: una domanda depositata al sessantunesimo giorno è tardiva. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 19 febbraio 2026, ha sottolineato la natura decadenziale del termine anche quando la domanda di concordato semplificato è stata proposta con riserva, richiedendo che il deposito del piano e della proposta avvenga entro i sessanta giorni.
Se la liquidazione è già stata aperta, resta la strada del reclamo. Ma su un punto la Cassazione è stata esplicita: con l’ordinanza n. 20846 del 19 giugno 2026 ha affermato che, una volta aperta la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata viene meno, e il reclamo cautelare contro la revoca delle misure protettive non può più proseguire; anche il suo eventuale accoglimento resterebbe privo di effetti. La difesa, a quel punto, si sposta interamente sulla sentenza di liquidazione.
L’errore tipico di questa fase
Due errori, entrambi fatali. Il primo è chiedere l’archiviazione anticipata della composizione negoziata per “passare” al concordato, credendo di godere dei sessanta giorni: dopo la Cassazione n. 13997/2026, se pende il ricorso del fornitore e la prima udienza è già passata, quella via è chiusa. Il secondo è arrivare alla relazione finale senza avere già pronto il progetto dello strumento successivo: sessanta giorni sono pochi per costruire da zero una proposta di concordato con un piano e un’attestazione.
Quanto dura realmente
La relazione finale segue di pochi giorni la conclusione dell’incarico. La vera durata di questa tappa sono i sessanta giorni successivi, che una società ben assistita utilizza per depositare la domanda nella prima metà del termine, lasciando margine per le integrazioni. Se la liquidazione viene aperta, il reclamo in Corte d’Appello ha tempi che variano da distretto a distretto, generalmente nell’ordine di alcuni mesi.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia ma coerenti con i termini di legge. Mostrano la stessa srl edile, lo stesso ricorso, lo stesso tribunale. Cambia solo il momento in cui la società agisce.
Dati comuni. Srl edile con 23 dipendenti, portafoglio lavori residuo di 2.184.500 euro su quattro cantieri, esposizione debitoria complessiva di 1.312.740 euro, di cui 47.380 euro verso il fornitore di calcestruzzo che deposita il ricorso. Debiti scaduti complessivi ben oltre la soglia di 30.000 euro dell’articolo 49, comma 5; società non rientrante nelle soglie dell’impresa minore. Ricorso per liquidazione giudiziale notificato via PEC martedì 6 ottobre 2026; prima udienza fissata per giovedì 5 novembre 2026 (trenta giorni dopo, oltre il minimo di quindici).
Calendario A — la società che agisce alle finestre giuste
- 6 ottobre 2026 (giorno 0): ricezione della PEC. Nello stesso giorno la società incarica i consulenti e avvia la raccolta documentale.
- 7-9 ottobre (giorni 1-3): verifica dell’assenza di cause ostative ex articolo 25-quinquies (nessuna domanda di concordato pendente o rinunciata nei quattro mesi precedenti); test di perseguibilità del risanamento sul portafoglio lavori; costruzione del progetto di piano e del piano finanziario a sei mesi.
- 12 ottobre (giorno 6): deposito dell’istanza sulla piattaforma con richiesta di misure protettive e autodichiarazione sulla pendenza del ricorso del fornitore. In parallelo, il ricorso ex articolo 19 è già redatto.
- 15 ottobre: la commissione nomina l’esperto (entro il limite di cinque giorni lavorativi, che sarebbe scaduto il 19 ottobre).
- 16 ottobre: l’esperto accetta. Da questa data decorrono i centottanta giorni dell’incarico, che scadrebbero il 14 aprile 2027.
- 19 ottobre: pubblicazione nel registro delle imprese. Scatta lo scudo dell’articolo 18. Nello stesso giorno la società deposita il ricorso al tribunale per la conferma delle misure, rispettando il termine del giorno successivo.
- 22 ottobre: la società chiede l’iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese, con largo anticipo sul termine di venti giorni (che sarebbe scaduto l’8 novembre).
- 27 ottobre: il tribunale fissa con decreto l’udienza di conferma per il 10 novembre (entro il limite di dieci giorni dal deposito, che sarebbe scaduto il 29 ottobre).
- 5 novembre (giorno 30): prima udienza sulla liquidazione giudiziale. La società deposita la visura con la pubblicazione e il decreto di fissazione. Il tribunale non può pronunciare la sentenza e rinvia.
- 13 novembre: ordinanza di conferma delle misure per centoventi giorni, fino al 13 marzo 2027. Il fornitore non propone reclamo nei quindici giorni.
- Dicembre 2026-febbraio 2027: trattative con il fornitore, con la banca principale e con due subappaltatori; autorizzazione ex articolo 22 per un finanziamento prededucibile legato al completamento di un cantiere.
- 2 marzo 2027: istanza di proroga delle misure, con parere favorevole dell’esperto. Il limite complessivo di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione cade il 16 giugno 2027.
- 2 aprile 2027: sottoscrizione di un accordo con il fornitore (pagamento del 70% del credito in dodici rate, garantito da cessione del credito verso un committente) e di una moratoria con la banca. Il fornitore desiste dal ricorso.
Esito: la società conserva i cantieri e la continuità aziendale; il procedimento di liquidazione si chiude per desistenza. Se le trattative fossero fallite, la relazione finale comunicata il 14 aprile 2027 avrebbe aperto una finestra di sessanta giorni, fino al 13 giugno 2027, per proporre un concordato semplificato o un altro strumento.
Calendario B — la società che lascia correre
- 6 ottobre 2026 (giorno 0): ricezione della PEC. L’amministratore contatta il fornitore per “trovare un accordo” e attende.
- 6-28 ottobre: trattativa informale con il fornitore, che chiede il pagamento integrale di 47.380 euro. La società offre un piano di rientro che il fornitore rifiuta.
- 29 ottobre (giorno 23): la società decide di attivare la composizione negoziata e inizia a raccogliere i documenti.
- 3 novembre (giorno 28): deposito dell’istanza sulla piattaforma, con documentazione incompleta.
- 5 novembre (giorno 30): prima udienza sulla liquidazione giudiziale. L’esperto non è ancora stato nominato, nulla è stato pubblicato: lo scudo dell’articolo 18, comma 4, non opera. La società chiede un rinvio, che il tribunale non è tenuto a concedere. Non viene depositata alcuna domanda di concordato: la decadenza dell’articolo 40, comma 10, si consuma in quella stessa udienza. Il tribunale trattiene la causa in decisione.
- 6 novembre: la società deposita una domanda di concordato con riserva. È tardiva.
- 9 novembre: il tribunale deposita la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; la domanda di concordato viene dichiarata inammissibile.
- 10 novembre: la commissione nomina l’esperto, ma la composizione negoziata non ha più ragione di proseguire.
- Dal 9 novembre: decorre il termine di trenta giorni per il reclamo contro la sentenza in Corte d’Appello, con margini ristretti perché le difese sul merito dell’insolvenza non erano state articolate in primo grado.
Esito: la società perde la gestione, i contratti d’appalto entrano nel regime dei rapporti pendenti della liquidazione, i cantieri si fermano in attesa delle scelte del curatore.
Il confronto, giorno per giorno. Al giorno 6 la società A ha già depositato l’istanza; la società B sta ancora trattando informalmente. Al giorno 13 la società A è protetta; la società B non ha ancora deciso cosa fare. Al giorno 30 la società A si presenta in udienza con lo scudo attivo; la società B si presenta senza scudo e, senza accorgersene, perde anche la possibilità di proporre un concordato. La differenza tra i due esiti non sta nei numeri dell’impresa, identici, ma in ventidue giorni di ritardo.
I binari paralleli: come cambia il calendario se si sceglie un’altra strada
Il calendario appena descritto è quello della composizione negoziata “pura”. Ma la società sotto ricorso di liquidazione può imboccare, o combinare, anche altri percorsi. Ciascuno modifica la timeline.
Primo binario: l’accordo diretto con il fornitore prima dell’udienza. Se la società riesce a pagare o a garantire il credito del fornitore, questi può desistere dal ricorso. Il calendario si accorcia drasticamente: il procedimento si chiude alla prima udienza. Ma il binario è fragile. Se altri creditori sono intervenuti, o se il pubblico ministero ha assunto l’iniziativa, la desistenza del fornitore non chiude la partita. E se la società è davvero insolvente, il pagamento selettivo non la risana: sposta solo il problema al prossimo creditore, esponendo gli amministratori a responsabilità in caso di successiva liquidazione.
Secondo binario: il concordato con riserva entro la prima udienza. La società può depositare, entro la prima udienza, una domanda di accesso al concordato preventivo con riserva di presentare proposta e piano, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a). Il tribunale concede un termine per il deposito del piano, prorogabile a determinate condizioni. Il calendario cambia natura: la società entra in un procedimento giudiziale, con un commissario giudiziale che ne vigila la gestione. Il deposito di questa domanda preclude però, per l’articolo 25-quinquies, l’accesso alla composizione negoziata; e l’eventuale rinuncia chiude la porta della composizione negoziata per i quattro mesi successivi.
Terzo binario: la composizione negoziata seguita dal concordato semplificato. Se le trattative non riescono ma l’esperto attesta la correttezza e la buona fede della società, entro sessanta giorni dalla relazione finale può essere proposto il concordato semplificato per la cessione dei beni. È un binario liquidatorio, che non richiede il voto dei creditori ma un giudizio di omologazione; consente però di gestire la liquidazione in modo ordinato, evitando la liquidazione giudiziale. Il calendario si allunga di sessanta giorni, più i tempi del giudizio di omologazione.
Quarto binario: la composizione negoziata come anticamera di uno strumento in continuità. Le trattative possono convergere su un accordo di ristrutturazione dei debiti o su un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, oppure su un concordato preventivo in continuità. Anche qui la domanda va proposta entro sessanta giorni dalla relazione finale, beneficiando della deroga dell’articolo 40, comma 10; ma solo se la composizione negoziata è arrivata al suo termine naturale, come ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 13997/2026.
Quinto binario: la difesa nel merito del ricorso. In ogni caso, parallelamente a qualunque percorso, la società può e deve difendersi nel merito del procedimento di liquidazione: contestare il credito del fornitore, dimostrare l’assenza di insolvenza, provare di rientrare nelle soglie di non assoggettabilità. È un binario che non esclude gli altri e che, se trascurato, lascia la società senza argomenti nel caso in cui lo scudo venga meno.
Le 5 finestre critiche
Ricomponendo il calendario, emergono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito.
- La prima settimana dopo la notifica: è il tempo utile per preparare e depositare l’istanza in modo che la pubblicazione arrivi prima dell’udienza. Oltre questo limite, la composizione negoziata diventa una corsa contro il tempo camerale che la società non controlla.
- Il giorno successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese: è l’unico giorno utile per depositare il ricorso di conferma delle misure. Mancarlo significa perdere lo scudo e dover riproporre la domanda.
- La prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale: è il termine a pena di decadenza per ogni domanda di accesso a uno strumento di regolazione proposta al di fuori della composizione negoziata. Anche se l’udienza viene rinviata, la decadenza opera.
- I quindici giorni successivi a un diniego o a una revoca delle misure: sono il solo tempo disponibile per il reclamo. Nessun rinvio dell’udienza fallimentare è dovuto per consentire alla società di reclamare.
- I sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto: sono l’ultima finestra per il concordato semplificato o per un altro strumento di regolazione. La finestra non si apre se la società ha interrotto anticipatamente la composizione negoziata.
Le domande sul tempo
Il ricorso mi è stato notificato dieci giorni fa e l’udienza è tra dieci giorni: posso ancora fare la composizione negoziata? Sì, perché dopo il correttivo-ter la pendenza del ricorso di un creditore non preclude l’accesso. Ma il margine è minimo: tra nomina dell’esperto (fino a cinque giorni lavorativi) e accettazione (fino a due giorni lavorativi), la pubblicazione potrebbe non arrivare prima dell’udienza. In questo caso è indispensabile valutare, in parallelo, se depositare entro l’udienza una domanda di concordato con riserva, tenendo conto che questa scelta esclude la composizione negoziata.
L’udienza si è già tenuta ed è stata rinviata: posso ancora presentare un concordato? Al di fuori della composizione negoziata, no: la Cassazione, con l’ordinanza n. 19789/2026, ha chiarito che il termine decadenziale della prima udienza opera anche se quella udienza è stata rinviata. La composizione negoziata resta invece accessibile, se non sussistono le cause ostative dell’articolo 25-quinquies.
Quanto dura in tutto la protezione? Le misure protettive durano, nel primo provvedimento, da trenta a centoventi giorni, e con le proroghe non possono superare complessivamente duecentoquaranta giorni. L’incarico dell’esperto dura centottanta giorni dall’accettazione, prorogabili per non oltre altri centottanta. Il divieto di pronunciare la sentenza di liquidazione vale dalla pubblicazione fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, salvo revoca delle misure.
Le misure protettive valgono anche ad agosto? Sì. I termini del Codice della crisi, salvo diversa previsione, non sono soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Questo vale sia per la durata delle misure sia per i termini a carico della società, come il deposito del ricorso di conferma e l’iscrizione del numero di ruolo.
Il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale: quanto tempo ho per impugnare? Trenta giorni per il reclamo alla Corte d’Appello, ai sensi dell’articolo 51 CCII. Se nel frattempo era pendente un reclamo contro la revoca delle misure protettive, questo non può più proseguire dopo l’apertura della liquidazione, come ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 20846/2026: la difesa si concentra sulla sentenza.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa del calendario a cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta in una vicenda come quella della srl edile sotto ricorso del fornitore.
Tappa della diagnosi: la porta d’accesso
- Tribunale di Bergamo, decreto 23 gennaio 2024. Nella formulazione dell’articolo 25-quinquies anteriore al correttivo-ter, il tribunale aveva ritenuto che anche la pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale proposto da un creditore impedisse l’accesso alla composizione negoziata. Rilevanza: documenta l’orientamento restrittivo che il legislatore ha poi superato; è utile per comprendere perché oggi occorre verificare con attenzione la data e la natura delle domande pendenti.
- Tribunale di Torino, decreto 11 aprile 2024. Il divieto dell’articolo 25-quinquies non si estende ai procedimenti di liquidazione giudiziale introdotti da soggetti diversi dall’imprenditore. Rilevanza: è la lettura poi recepita dal D.Lgs. 136/2024, che ha limitato la preclusione alle domande di accesso agli strumenti di regolazione proposte dallo stesso debitore.
Tappa della richiesta dello scudo
- Tribunale di Palermo, decreto 26 novembre 2021. Nel regime del D.L. 118/2021, la preclusione alla dichiarazione di fallimento scattava solo se l’imprenditore aveva chiesto le misure protettive, dalla pubblicazione dell’istanza con l’accettazione dell’esperto. Rilevanza: il principio conserva attualità con l’articolo 18 CCII e spiega perché la richiesta delle misure è indispensabile quando pende il ricorso di un creditore.
- Corte d’Appello di Firenze, sez. II civ., sentenza 21 marzo 2023. La mancata richiesta esplicita delle misure protettive va equiparata alla loro revoca, e non consente di invocare il divieto di pronunciare la sentenza. Rilevanza: conferma che l’istanza di composizione negoziata “nuda” non ferma il tribunale fallimentare.
Tappa della pubblicazione e dello scudo
- Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 4/2024, pubblicata il 29 maggio 2024. La composizione negoziata è ammissibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori, e il divieto dell’articolo 18, comma 4, di aprire la liquidazione giudiziale opera finché le misure protettive non siano formalmente revocate. Rilevanza: è il presidio che consente alla società di presentarsi all’udienza fallimentare con lo scudo attivo.
Tappa dell’udienza di conferma
- Corte di Cassazione, sez. I civ., ordinanza n. 500 del 19 gennaio 2026. I provvedimenti sulle misure protettive hanno natura interinale e cautelare e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: l’unica difesa contro un diniego o una revoca è il reclamo al collegio, da proporre nei termini.
- Corte di Cassazione, sez. I civ., sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026. Il procedimento sulle misure è autonomo rispetto a quello di liquidazione; il debitore che non ha reclamato nel termine di quindici giorni il diniego di conferma non ha diritto a un rinvio dell’udienza fallimentare. Rilevanza: fissa in modo netto la finestra di quindici giorni come unica occasione di reazione.
- Tribunale di Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. Il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale su ricorso di un creditore dopo aver negato la conferma delle misure protettive, rilevando l’assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: mostra la rapidità con cui il procedimento fallimentare riprende quando lo scudo cade.
Tappa dell’udienza fallimentare
- Corte di Cassazione, sez. I civ., ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025. Nell’istruttoria per l’apertura della procedura il debitore non ha un diritto pieno al rinvio, nemmeno per ricorrere a procedure alternative o per reclamare contro la rimozione delle misure della composizione negoziata. Rilevanza: il rinvio non va chiesto, va reso obbligato da misure protettive efficaci.
- Corte di Cassazione, sez. I civ., ordinanza n. 19789 del 14 giugno 2026. Il termine decadenziale dell’articolo 40, comma 10, per le domande di accesso agli strumenti di regolazione opera anche quando la prima udienza sia stata rinviata. Rilevanza: la prima udienza fissata è una scadenza reale anche se nulla viene deciso.
Tappa delle trattative e della revoca
- Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 356 del 22 aprile 2025. La revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di aprire la liquidazione giudiziale senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto. Rilevanza: chiarisce che lo scudo può cadere in qualunque momento delle trattative, con effetti immediati.
- Tribunale di Milano, sez. II civ., ordinanza 19 febbraio 2025. Dopo l’archiviazione della composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, il tribunale ha ritenuto precluso pronunciarsi sulla conferma delle misure chiesta successivamente. Rilevanza: la protezione non sopravvive al percorso che la giustifica, e la condotta nelle trattative è determinante.
Tappa della relazione finale e dei sessanta giorni
- Corte di Cassazione, sez. I civ., ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026. La deroga al termine decadenziale della prima udienza, prevista per le domande proposte entro sessanta giorni dalla relazione finale, presuppone trattative concluse e non si applica quando il debitore abbia rinunciato anticipatamente alla composizione negoziata. Rilevanza: vieta di usare l’archiviazione volontaria come espediente per riaprire la finestra del concordato.
- Tribunale di Milano, sez. II civ. e crisi d’impresa, sentenza 19 dicembre 2025. Dopo l’archiviazione della composizione negoziata, in pendenza dell’istanza di liquidazione di un creditore, la domanda prenotativa di concordato proposta oltre il termine dell’articolo 40, comma 10, è inammissibile per tardività. Rilevanza: anticipa, sul piano del merito, la linea poi affermata dalla Cassazione.
- Tribunale di Bologna, sez. procedure concorsuali, decreto 19 febbraio 2026. Il termine di sessanta giorni dalla relazione finale per il concordato semplificato ha natura decadenziale anche quando la domanda è proposta con riserva, e il deposito di piano e proposta deve avvenire entro lo stesso termine. Rilevanza: i sessanta giorni sono una scadenza rigida, da pianificare prima della relazione finale.
Tappa successiva all’apertura della liquidazione
- Corte di Cassazione, sez. I civ., ordinanza n. 20846 del 19 giugno 2026. Aperta la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata viene meno e il reclamo contro la revoca delle misure protettive diventa improseguibile; anche un suo accoglimento resterebbe privo di utilità. Rilevanza: dopo la sentenza, la difesa passa interamente al reclamo contro la liquidazione, e la protezione persa non si recupera per via cautelare.
Strumenti cautelari per l’impresa edile
- Tribunale di Verona, provvedimento 8 aprile 2026. Nella composizione negoziata avviata da un appaltatore di opere pubbliche, il tribunale ha esaminato la possibilità di una misura cautelare volta a inibire il pagamento diretto delle stazioni appaltanti ai subappaltatori. Rilevanza: per una srl edile, le misure cautelari possono proteggere il flusso dei SAL, che è la linfa del piano.
- Tribunale di Ivrea, provvedimento 25 maggio 2026. Il tribunale ha individuato i presupposti per misure cautelari volte al rilascio del DURC e del DURF durante la composizione negoziata. Rilevanza: la regolarità contributiva condiziona l’incasso dei corrispettivi e la partecipazione alle gare, e la sua tutela può essere decisiva per la continuità.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui la società si trova. La nostra azione cambia a seconda del giorno del calendario, e per ciascuna fase mettiamo in campo strumenti precisi.
- Lettura del ricorso e del decreto il giorno stesso della notifica. Calcoliamo il termine tra notifica e udienza, verifichiamo la legittimazione del fornitore e la consistenza del credito, controlliamo le soglie dell’impresa minore e il limite dei 30.000 euro di debiti scaduti.
- Verifica delle cause ostative dell’articolo 25-quinquies. Ricostruiamo la storia processuale della società degli ultimi quattro mesi per escludere domande di concordato pendenti o rinunciate che chiuderebbero l’accesso.
- Costruzione del calendario a ritroso dalla prima udienza. Se sei nei primi giorni dopo la notifica, fissiamo le date di deposito dell’istanza, di prevedibile pubblicazione e del ricorso di conferma; se sei a ridosso dell’udienza, valutiamo subito se affiancare una domanda di concordato con riserva.
- Deposito dell’istanza sulla piattaforma telematica. Prepariamo l’istanza con la richiesta di misure protettive, l’autodichiarazione sulla pendenza del ricorso e il progetto di piano redatto secondo la lista di controllo.
- Ricorso ex articolo 19 pronto prima della pubblicazione. Redigiamo il ricorso per la conferma delle misure e lo teniamo pronto per il deposito entro il giorno successivo; curiamo l’iscrizione del numero di ruolo entro venti giorni.
- Misure cautelari mirate sui cantieri. Chiediamo, dove ne ricorrono i presupposti, provvedimenti a tutela dei SAL, della regolarità contributiva e delle linee di credito.
- Presidio dell’udienza fallimentare. Depositiamo la prova dello scudo attivo, articoliamo le difese nel merito del ricorso e vigiliamo sulla decadenza dell’articolo 40, comma 10.
- Reclamo nei quindici giorni. Se le misure vengono negate o revocate, proponiamo il reclamo al collegio senza attendere il tribunale fallimentare.
- Gestione delle trattative e dello strumento successivo. Accompagniamo la società al tavolo con l’esperto e prepariamo in anticipo il concordato semplificato o lo strumento di regolazione da proporre nei sessanta giorni.
- Reclamo e ricorso contro la sentenza di liquidazione. Se la liquidazione viene aperta, impugniamo la sentenza in Corte d’Appello entro trenta giorni e, se necessario, in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata è il suo terreno, e conoscere i criteri con cui un esperto valuta la concreta prospettiva di risanamento consente di costruire fin dal primo giorno un’istanza e un piano capaci di reggere al primo colloquio e all’udienza di conferma. L’abilitazione di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue la composizione negoziata, il procedimento di liquidazione, il reclamo in Corte d’Appello e l’eventuale ricorso in Cassazione, con un’unica linea difensiva.
Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti costruiscono la situazione patrimoniale aggiornata, il piano finanziario a sei mesi e il progetto di piano di risanamento sulle commesse; gli avvocati curano istanze, ricorsi, udienze e reclami. Nella crisi di una srl edile, dove i numeri dei cantieri e i termini processuali si condizionano a vicenda, questa integrazione non è un valore aggiunto: è una necessità.
Chiusura: il calendario non aspetta
La domanda da cui siamo partiti ha una risposta positiva: sì, la srl edile contro cui un fornitore ha chiesto la liquidazione giudiziale può ancora accedere alla composizione negoziata. Ma quella risposta ha una data di scadenza. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: le simulazioni lo hanno mostrato con chiarezza, perché due società identiche possono avere destini opposti solo per ventidue giorni di differenza.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo incrocio tra percorso negoziale e procedura liquidatoria. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo porta nel lavoro dello Studio la conoscenza diretta di come si valuta e si conduce una composizione negoziata; l’abilitazione di cassazionista assicura che, se il tribunale apre comunque la liquidazione, la difesa prosegua senza interruzioni fino all’ultimo grado; lo staff di avvocati e commercialisti traduce i numeri dei cantieri nel piano che l’esperto e il giudice chiedono di vedere.
📩 Ogni giorno trascorso dalla notifica del ricorso restringe le strade disponibili: contatta oggi lo Studio Monardo, i riferimenti per raggiungerci sono indicati al termine di questo articolo.
