Devo Dirlo Ai Miei Fornitori E Clienti Che Sto Facendo Una Transazione Fiscale?

Devo dirlo ai miei fornitori e ai miei clienti che sto trattando con il Fisco una transazione fiscale? È la domanda che quasi ogni imprenditore si pone nel momento in cui decide di affrontare un debito tributario non più sostenibile, e raramente trova una risposta netta. Il timore è comprensibile: da un lato c’è il rischio che la notizia provochi una fuga di fornitori, la richiesta di pagamenti anticipati, la perdita di commesse; dall’altro c’è il rischio opposto, cioè che il silenzio venga percepito come scorrettezza e bruci la fiducia proprio quando servirebbe di più.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la transazione fiscale non vive mai da sola, ma sempre dentro uno strumento del Codice della crisi, e ciascuno strumento porta con sé un grado diverso di riservatezza o di pubblicità. Chi percorre la composizione negoziata può, entro certi limiti, trattare con l’Erario lontano dai riflettori; chi deposita un accordo di ristrutturazione accetta che l’accordo diventi conoscibile nel registro delle imprese; chi sceglie il concordato preventivo coinvolge per definizione l’intero ceto creditorio, fornitori compresi. La domanda “devo dirlo?” è quindi, in realtà, la domanda “quale strada sto scegliendo?”.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio tra crisi d’impresa e debito tributario per ragioni verificabili: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a operare proprio nel percorso riservato della composizione negoziata, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è la competenza necessaria per costruire una proposta credibile all’Agenzia delle Entrate e per gestire in parallelo i rapporti con banche e fornitori. A questo si aggiunge l’abilitazione da cassazionista, che consente di difendere la scelta compiuta oggi anche nei gradi di giudizio successivi.

📩 Prima di comunicare qualunque cosa a fornitori e clienti, conviene capire quale strumento regge nel tuo caso: scrivici adesso, i riferimenti dello studio sono riportati in fondo a questa pagina.


Il punto di partenza: che cosa si intende davvero per “transazione fiscale”

Nel linguaggio comune “transazione fiscale” indica qualsiasi accordo con il Fisco per pagare meno o pagare più tardi. Nel linguaggio del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte modificato, da ultimo in modo significativo dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto correttivo-ter) l’espressione ha un significato più preciso: è la proposta con cui l’impresa in crisi offre alle agenzie fiscali, e in alcuni casi agli enti previdenziali, il pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari e contributivi, derogando al principio generale di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.

Questa deroga non è libera. L’ordinamento la consente solo all’interno di contenitori precisi, che oggi sono essenzialmente tre:

  • la composizione negoziata della crisi, nella quale il correttivo-ter ha inserito il comma 2-bis dell’art. 23 CCII, che per la prima volta permette di proporre alle agenzie fiscali un accordo transattivo nel corso delle trattative;
  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61 CCII), con la transazione disciplinata dall’art. 63 CCII;
  • il concordato preventivo, con il trattamento dei crediti tributari e contributivi regolato dall’art. 88 CCII.

A questi si affianca, per completezza, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), nel quale pure possono essere trattati crediti pubblici, ma che richiede l’approvazione unanime delle classi e che, per il profilo che interessa qui, si comporta in modo molto simile al concordato quanto a coinvolgimento dei creditori.

Il secondo concetto indispensabile al confronto è la distinzione tra creditori coinvolti e creditori estranei. Non tutti gli strumenti coinvolgono tutti i creditori: alcuni permettono di trattare soltanto con un perimetro selezionato (tipicamente il Fisco e le banche), lasciando i fornitori fuori dalla ristrutturazione e pagandoli regolarmente; altri, per loro natura, chiamano al tavolo l’intero passivo. È questa la variabile che decide, prima di ogni valutazione di opportunità, se fornitori e clienti verranno informati per legge oppure no.

Il terzo concetto è la pubblicità nel registro delle imprese. Anche quando un creditore non viene coinvolto, può venire a conoscenza della procedura consultando la visura camerale dell’impresa: domande di omologazione, accordi, istanze di misure protettive e ricorsi per concordato vengono infatti iscritti nel registro. In termini pratici, ciò che è pubblicato nel registro delle imprese deve essere considerato come conosciuto, o comunque facilmente conoscibile, da chiunque abbia interesse a informarsi: banche, fornitori strutturati, clienti che monitorano la solidità dei propri partner, piattaforme di valutazione del rischio commerciale.

Infine, c’è un profilo di correttezza che attraversa tutte le opzioni. L’art. 4 CCII impone al debitore, nel corso delle trattative e dei procedimenti, di illustrare la propria situazione ai creditori coinvolti in modo completo, veritiero e trasparente, e impone ai creditori di collaborare lealmente e di rispettare la riservatezza sulle informazioni ricevute. Non esiste invece, in nessuno degli strumenti, un obbligo generalizzato di informare i clienti in quanto tali, né i fornitori che non siano coinvolti come creditori. Il dovere di trasparenza, in altre parole, è rivolto a chi siede al tavolo, non a tutto il mercato. Resta però fermo un limite che nessuna strategia di comunicazione può superare: l’ordinamento sanziona chi dissimula il dissesto per ottenere credito (art. 325 CCII, ricorso abusivo al credito), e il silenzio non può mai trasformarsi in una rappresentazione ingannevole della propria solidità verso chi sta concedendo nuova fiducia.

Fornitori e clienti: due posizioni giuridiche diverse

Nella domanda iniziale fornitori e clienti compaiono insieme, ma dal punto di vista del Codice della crisi occupano posizioni quasi opposte, e confonderle porta a valutazioni sbagliate.

Il fornitore è, tipicamente, un creditore: ha consegnato merci o reso servizi e attende di essere pagato. In quanto creditore può essere coinvolto nella ristrutturazione, subire una falcidia, votare, opporsi all’omologazione, chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. È anche il soggetto che, più di ogni altro, può reagire alla notizia in modo da aggravare la crisi: sospendendo le forniture, pretendendo il pagamento anticipato, riducendo i fidi commerciali. Per questo il Codice ha predisposto norme specifiche che ne limitano le reazioni, ma soltanto in presenza di determinati presupposti (misure protettive, concordato in continuità).

Il cliente, invece, è di regola un debitore dell’impresa: deve pagare le fatture emesse. Non ha titolo per partecipare alla procedura, non vota e non riceve comunicazioni. La sua reazione, tuttavia, può essere altrettanto dannosa: un cliente che teme di non ricevere più le forniture, di perdere la garanzia su un prodotto o di vedere interrotto un servizio può rivolgersi a un concorrente. Il cliente diventa poi creditore in situazioni particolari, per esempio quando ha versato anticipi, quando vanta crediti per garanzie o penali, o quando l’impresa gli deve prestazioni ancora da eseguire. In questi casi rientra anch’esso nel perimetro dei creditori.

C’è infine una categoria intermedia, sempre più frequente: il committente che è insieme cliente e interlocutore strategico, come il capofiliera che qualifica periodicamente i propri subfornitori verificandone la regolarità fiscale e contributiva. Per questi soggetti la transazione fiscale può incidere direttamente sui requisiti contrattuali, e la valutazione su che cosa comunicare va fatta con particolare anticipo.


Prima strada: la transazione fiscale dentro la composizione negoziata

In cosa consiste

La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) è un percorso stragiudiziale e riservato, attivato su istanza dell’imprenditore tramite la piattaforma telematica delle Camere di commercio, nel quale un esperto indipendente agevola le trattative tra l’impresa e i suoi creditori. Il correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024, ha inserito nell’art. 23 il comma 2-bis: nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare alle agenzie fiscali (Entrate, Riscossione, Dogane) una proposta di accordo che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e degli accessori.

La proposta deve essere corredata da una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, oltre che da una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore. Restano esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, i tributi locali e, nota importante, i crediti degli enti previdenziali e assicurativi: la contribuzione INPS e INAIL non può essere falcidiata in questa sede. È previsto un passaggio davanti al tribunale per dare efficacia all’accordo, ma non esiste alcun meccanismo di omologazione forzosa: se l’Agenzia non aderisce, l’accordo semplicemente non si forma.

Quando ha senso

Il primo scenario tipico è quello dell’impresa che ha un problema quasi esclusivamente fiscale: ritenute, IVA, IRES accumulate in anni difficili, mentre i fornitori sono pagati con regolarità e le banche non hanno revocato gli affidamenti. Qui coinvolgere l’intero ceto creditorio sarebbe sproporzionato.

Il secondo scenario è quello dell’impresa che vive di relazioni commerciali fiduciarie, per esempio un subfornitore di un committente industriale che valuta periodicamente la solidità della propria filiera: la sola notizia di un concordato potrebbe comportare la perdita della commessa, prima ancora che il piano venga esaminato.

Il terzo scenario è quello dell’impresa che non ha ancora azioni esecutive in corso e può quindi permettersi di non chiedere misure protettive, conservando la piena riservatezza del percorso.

Come si esegue, in sintesi

Istanza sulla piattaforma con la documentazione richiesta dall’art. 17 CCII; nomina dell’esperto; convocazione delle parti che l’imprenditore e l’esperto ritengono utile coinvolgere; predisposizione della proposta all’Erario con le relazioni richieste; eventuale adesione degli uffici; passaggio davanti al tribunale previsto dalla norma. L’incarico dell’esperto ha una durata di 180 giorni, prorogabile.

Il punto decisivo per la domanda di questo articolo è l’art. 18 CCII. Finché l’imprenditore non chiede misure protettive, l’istanza non viene pubblicata nel registro delle imprese e il percorso resta riservato. Se invece le misure protettive vengono richieste, l’istanza è pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto, e da quel momento la procedura diventa conoscibile da chiunque consulti la visura.

Vantaggi motivati

Il vantaggio principale è evidente: i fornitori e i clienti che non vengono convocati non ricevono alcuna comunicazione, e il Codice impone ai creditori effettivamente coinvolti un dovere di riservatezza. A fronte di questo, l’impresa può affrontare il debito fiscale mantenendo intatta la propria immagine commerciale. Il secondo vantaggio è la flessibilità: l’imprenditore decide il perimetro delle trattative e, se lo ritiene, può coinvolgere soltanto le agenzie fiscali e una o due banche. Il terzo vantaggio è la selettività delle misure protettive: dopo il correttivo-ter possono essere chieste nei confronti di tutti i creditori oppure soltanto di determinati creditori o categorie, e questo permette di limitare l’esposizione.

Rischi e svantaggi, detti onestamente

Il rovescio della medaglia è altrettanto netto. Senza possibilità di cram down, l’esito dipende interamente dalla disponibilità dell’Amministrazione finanziaria: un rifiuto lascia l’impresa al punto di partenza, con mesi trascorsi e costi professionali sostenuti. Senza misure protettive, poi, i creditori che vengono a sapere delle difficoltà per altre vie restano liberi di agire in via esecutiva. E la contribuzione previdenziale, esclusa dall’accordo, deve trovare altrove una soluzione.

C’è anche un rischio più sottile, di tipo comunicativo: la riservatezza non è segretezza assoluta. Se la trattativa fallisce e l’impresa deve ripiegare su un accordo di ristrutturazione o su un concordato (le cosiddette vie d’uscita dell’art. 23, comma 2, CCII), la comunicazione ai fornitori arriva comunque, ma in un momento peggiore, e chi scopre di essere stato tenuto all’oscuro può reagire con minore disponibilità.

Il profilo ideale di questa strada è l’impresa con un debito prevalentemente erariale, fornitori in regola, nessuna esecuzione imminente e un piano credibile che renda la proposta al Fisco più conveniente della liquidazione.

Giurisprudenza a supporto

Sulla transazione fiscale in composizione negoziata la giurisprudenza di legittimità è ancora in formazione, data la recente introduzione del comma 2-bis. Offre però un’indicazione indiretta ma rilevante la linea che la Cassazione ha tracciato sugli accordi di ristrutturazione: con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 la Suprema Corte ha ritenuto configurabile un uso distorto dello strumento quando l’operazione è costruita essenzialmente per ottenere lo stralcio del debito fiscale, senza una reale ristrutturazione. È un monito che vale anche per chi sceglie la via riservata: la proposta all’Erario deve inserirsi in un vero progetto di risanamento, non sostituirlo.

Se si decide di comunicare: che cosa dire nella via riservata

La riservatezza della composizione negoziata non obbliga al silenzio: consente di scegliere. In molti casi, soprattutto con i fornitori strategici, una comunicazione mirata può rivelarsi più utile del silenzio. Va però soppesato il contenuto. Una comunicazione efficace, in questa fase, tende a concentrarsi su tre elementi: il fatto che l’impresa sta affrontando in modo strutturato una posizione debitoria verso l’Erario, con l’assistenza di un esperto indipendente; il fatto che i rapporti commerciali correnti continuano a essere onorati; l’eventuale richiesta di collaborazione, per esempio sotto forma di tempi di pagamento concordati.

A fronte del vantaggio di rafforzare la fiducia, il rischio è che la notizia circoli oltre il destinatario. I creditori coinvolti nelle trattative sono tenuti alla riservatezza, ma un fornitore semplicemente informato, e non convocato, non è gravato dal medesimo dovere nei termini previsti dall’art. 4 CCII. Per questo la scelta dei destinatari e del livello di dettaglio è parte integrante della strategia, e non un passaggio da improvvisare. L’elemento dirimente è la coerenza: ciò che viene detto ai fornitori non deve mai entrare in contraddizione con ciò che viene rappresentato all’esperto e all’Agenzia.


Seconda strada: l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale

In cosa consiste

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) è un’intesa tra l’impresa e creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, accompagnata da un piano e dall’attestazione di un professionista indipendente, e sottoposta all’omologazione del tribunale. Esistono la variante agevolata (art. 60 CCII), con soglia del 30% a fronte della rinuncia alla moratoria per gli estranei e alle misure protettive temporanee, e quella ad efficacia estesa (art. 61 CCII), che consente di vincolare anche i dissenzienti di una categoria omogenea quando aderisce almeno il 75% della categoria stessa.

Dentro l’accordo può essere inserita una transazione fiscale e contributiva ai sensi dell’art. 63 CCII: la proposta viene presentata agli uffici, che hanno un termine per esprimersi, e se l’adesione pubblica è determinante per raggiungere le percentuali e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale, il tribunale può omologare anche senza il consenso degli enti. Il correttivo-ter ha però irrigidito questo meccanismo, richiedendo tra l’altro che gli altri creditori aderenti rappresentino una quota significativa del passivo (almeno un quarto) e fissando soglie minime di soddisfacimento per il creditore pubblico.

Quando ha senso

Il primo scenario è l’impresa con un debito concentrato su Fisco e banche, che può raggiungere il 60% senza coinvolgere i fornitori. Il secondo è l’impresa che ha bisogno della garanzia del cram down perché teme un diniego dell’Agenzia. Il terzo è l’impresa che dispone della liquidità necessaria a pagare per intero, entro i tempi di legge, i creditori che restano fuori.

Come si esegue, in sintesi

Negoziazione con i creditori da coinvolgere; presentazione della proposta di transazione agli uffici fiscali e previdenziali; attestazione; deposito della domanda di omologazione con pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese; termine di trenta giorni dalla pubblicazione per le opposizioni di creditori e altri interessati; sentenza di omologazione.

Il nodo della comunicazione

Qui la risposta alla domanda iniziale cambia natura. I fornitori che non aderiscono non subiscono alcuna falcidia: devono essere pagati per intero entro 120 giorni dall’omologazione se il credito è già scaduto, o entro 120 giorni dalla scadenza se scade dopo. Non c’è quindi alcun obbligo di chiedere loro nulla né di convocarli. Tuttavia, l’accordo viene pubblicato nel registro delle imprese e da quel momento chiunque può conoscerlo e, entro trenta giorni, opporsi. La riservatezza della composizione negoziata non esiste più: esiste, invece, la possibilità di presentare ai fornitori una notizia rassicurante (“il vostro credito resta integro e verrà pagato”).

Vantaggi motivati

A fronte della pubblicità, l’accordo offre stabilità: una volta omologato, vincola gli aderenti, è protetto dalla revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione e, con il cram down, può superare il dissenso del Fisco. Per i fornitori estranei l’effetto concreto è persino favorevole, perché il piano deve essere attestato come idoneo a pagarli integralmente. La Corte d’Appello di Brescia (30 giugno 2025) ha inoltre chiarito che, quando il cram down opera, i creditori pubblici sono equiparati agli aderenti, con effetti anche sulla posizione di fideiussori e coobbligati.

Rischi e svantaggi, detti onestamente

L’elemento dirimente è la liquidità: dover pagare per intero, in 120 giorni, tutti i creditori non aderenti è un vincolo che molte imprese non reggono, ed è proprio questo vincolo a spingere a coinvolgere i fornitori, con tutto ciò che ne consegue in termini di comunicazione. C’è poi il rischio che un accordo costruito “attorno” al Fisco, con adesioni private simboliche, venga considerato un uso distorto: la Cassazione, con le pronunce n. 31892/2025, n. 4365/2026 e n. 5918/2026, ha delimitato con precisione i confini del cram down. Infine, un accordo non omologato lascia l’impresa senza alcun beneficio ma con la propria difficoltà ormai pubblica.

Il profilo ideale di questa strada è l’impresa il cui passivo si concentra su Fisco e banche, capace di pagare integralmente i fornitori estranei e disposta ad accettare la pubblicità del registro in cambio della stabilità dell’omologazione.

Le varianti dell’accordo viste dal lato dei fornitori

Le tre forme dell’accordo di ristrutturazione non sono equivalenti per chi si interroga sulla comunicazione. L’accordo agevolato dell’art. 60 CCII abbassa la soglia al 30%, ma a condizione che l’impresa rinunci alla moratoria per i creditori estranei e non chieda misure protettive temporanee: i fornitori non coinvolti devono quindi essere pagati alle scadenze ordinarie, senza il respiro dei 120 giorni. È una soluzione che consente di coinvolgere pochissimi creditori, ma richiede una liquidità ancora maggiore.

L’accordo ad efficacia estesa dell’art. 61 CCII va nella direzione opposta: permette di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori dissenzienti appartenenti alla stessa categoria degli aderenti, quando questi rappresentano almeno il 75% della categoria. I creditori destinatari degli effetti estesi devono essere informati dell’avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi. Se la categoria interessata è quella dei fornitori, la comunicazione non è più facoltativa ma costituisce un presupposto dell’efficacia estesa.

Tra le tre forme, quindi, quella ordinaria rappresenta il punto di equilibrio: pubblicità nel registro, ma nessun coinvolgimento obbligatorio dei fornitori estranei e un termine di 120 giorni per pagarli.


Terza strada: il concordato preventivo con transazione fiscale

In cosa consiste

Il concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII) è lo strumento concorsuale per eccellenza: l’impresa propone a tutti i creditori un piano, in continuità aziendale o liquidatorio, che viene votato per classi e omologato dal tribunale. La transazione fiscale è regolata dall’art. 88 CCII: la proposta agli uffici viene presentata contestualmente al deposito, il voto dell’Erario si esprime nel concordato, e il tribunale può superare il dissenso pubblico se ricorrono le condizioni di legge, in particolare la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Il correttivo-ter ha esteso e precisato questo meccanismo; nel concordato in continuità opera anche la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII.

Quando ha senso

Quando il debito è diffuso su tutte le categorie, fornitori inclusi, e nessuna selezione di creditori permette di raggiungere le soglie. Quando servono effetti vincolanti verso tutti, anche dissenzienti. Quando l’impresa ha bisogno di protezione ampia e di strumenti che gli altri percorsi non offrono, come la possibilità di chiedere la sospensione o lo scioglimento di contratti pendenti non più convenienti.

Il nodo della comunicazione

In questa strada la domanda “devo dirlo?” perde senso: il ricorso viene pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito, il commissario giudiziale comunica la proposta a tutti i creditori e i fornitori votano. I fornitori, dunque, lo sapranno comunque e ufficialmente. La scelta che resta all’imprenditore riguarda il modo e il momento: presentarsi prima, spiegando il piano, oppure lasciare che la notizia arrivi dalla cancelleria.

Per i clienti il discorso è diverso. Un cliente è normalmente un debitore dell’impresa, non un suo creditore, e non riceve comunicazioni di procedura. Può però diventare creditore (anticipi versati, garanzie contrattuali, penali) e può comunque leggere la visura. Nei rapporti con committenti pubblici, l’art. 95 CCII disciplina la prosecuzione dei contratti con la pubblica amministrazione durante il concordato, a determinate condizioni.

Vantaggi motivati

A fronte della massima esposizione, il concordato offre la massima tutela verso i fornitori riottosi. Nel concordato in continuità l’art. 94-bis CCII impedisce ai creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti essenziali, di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’impresa per il solo fatto del deposito della domanda o del mancato pagamento di crediti anteriori. L’art. 100 CCII consente inoltre, previa autorizzazione e attestazione, di pagare crediti anteriori di fornitori strategici quando le loro prestazioni sono essenziali alla prosecuzione dell’attività. E la falcidia, una volta omologato il concordato, si impone a tutti i creditori anteriori, Fisco compreso, come ha ribadito la giurisprudenza tributaria di merito (CGT di primo grado di Milano, sent. n. 2881/2026).

Rischi e svantaggi, detti onestamente

La procedura è la più complessa, la più lunga e la più esposta mediaticamente. I fornitori falcidiati possono votare contro, pretendere pagamenti anticipati per le forniture successive o semplicemente cercare altri clienti. I clienti possono temere per la continuità delle forniture o delle garanzie. E se il concordato non viene omologato, l’esito può essere l’apertura della liquidazione giudiziale.

Il profilo ideale di questa strada è l’impresa con un passivo diffuso, fornitori numerosi e non selezionabili, necessità di effetti vincolanti per tutti e bisogno di strumenti di protezione dei contratti che gli altri percorsi non garantiscono.

Anticipare o attendere la comunicazione ufficiale

Nel concordato la scelta residua riguarda il tempo, e non è una scelta neutra. Anticipare la notizia, incontrando i fornitori principali prima del deposito o nelle ore immediatamente successive, consente di spiegare la logica del piano, di chiarire quale soddisfazione è prevista per i loro crediti e di presentare le tutele che il Codice riconosce alle forniture successive, che nel concordato in continuità sono di regola pagate in prededuzione. Il rovescio della medaglia è che un annuncio anticipato, prima che il ricorso sia depositato, può innescare proprio le reazioni che si vogliono evitare, come richieste di pagamento immediato o iniziative individuali.

Attendere la comunicazione del commissario, all’opposto, garantisce che il fornitore riceva un’informazione completa e formalmente corretta, ma lascia all’atto di procedura il compito di spiegare una scelta che il fornitore vive come una perdita. A fronte di questo, molti imprenditori preferiscono una soluzione intermedia: deposito del ricorso, pubblicazione, e immediatamente dopo un contatto diretto con i fornitori strategici, quando le protezioni sono già operative e l’informazione non può più essere usata per anticipare azioni esecutive.

Lo stesso ragionamento vale per i clienti principali, con una differenza: per loro il messaggio centrale non riguarda i crediti, ma la continuità. Un cliente vuole sapere se le forniture proseguiranno, se le garanzie resteranno efficaci, se gli ordini in corso saranno evasi. Nel concordato in continuità la risposta è strutturalmente positiva, perché il piano si fonda proprio sulla prosecuzione dell’attività, e comunicarlo con chiarezza può trasformare un fattore di rischio in un argomento di stabilità.


Le tre strade alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con gli stessi dati di partenza per rendere confrontabili le tre opzioni. Non riproducono casi reali.

Dati comuni. Una S.r.l. manifatturiera presenta un passivo di 1.081.420 €, così composto: debiti verso Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione per 486.300 €; debiti contributivi INPS per 63.480 €; debiti verso fornitori per 212.740 €, di cui 27.615 € verso un fornitore di materia prima con contratto di somministrazione in corso; esposizione bancaria per 318.900 €. L’impresa genera un margine operativo positivo, ma non sufficiente a sostenere il debito fiscale scaduto.

Simulazione 1 — Chi viene a saperlo, e quando

Composizione negoziata senza misure protettive. Il perimetro delle trattative comprende Agenzia delle Entrate, Riscossione e le due banche. La proposta all’Erario prevede il pagamento del 43% del debito fiscale, cioè 209.109 €, in sessanta rate. I fornitori (212.740 €) continuano a essere pagati alle scadenze; nessuna pubblicazione nel registro. L’INPS (63.480 €) resta fuori dall’accordo transattivo e va gestito con una rateazione ordinaria. Esito comunicativo: fornitori e clienti non ricevono alcuna notizia per effetto della procedura.

Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale. La soglia del 60% vale 648.852 €. Aderiscono banche (318.900 €) e, con la transazione, Fisco e INPS (549.780 €): totale 868.680 €, pari all’80,3%. I fornitori restano estranei. Senza l’adesione pubblica, gli aderenti privati si fermerebbero al 29,5%: l’adesione pubblica è quindi determinante, e le banche aderenti superano un quarto del passivo (270.355 €), requisito utile per un eventuale cram down. Esito comunicativo: nessuna convocazione dei fornitori, ma l’accordo viene pubblicato nel registro delle imprese e i fornitori, se lo consultano, possono opporsi entro trenta giorni.

Concordato preventivo in continuità. Tutti i creditori sono suddivisi in classi; i fornitori chirografari ricevono, per ipotesi, il 35%, cioè 74.459 €. Esito comunicativo: pubblicazione del ricorso entro il giorno successivo al deposito, comunicazione del commissario a ciascun fornitore, voto.

Simulazione 2 — Il calendario

Ipotesi: la proposta di transazione viene presentata agli uffici il 12 ottobre 2026.

Nell’accordo di ristrutturazione, gli uffici dispongono di novanta giorni per esprimersi: il termine scade il 10 gennaio 2027. Se la domanda di omologazione, con l’accordo, viene depositata e pubblicata il 25 gennaio 2027, le opposizioni sono possibili fino al 24 febbraio 2027. Il fornitore di materia prima, estraneo, con un credito di 27.615 € già scaduto, dovrà essere pagato integralmente entro 120 giorni dall’omologazione: se la sentenza arriva il 30 marzo 2027, la scadenza cade il 28 luglio 2027.

Nella composizione negoziata, la proposta viene formulata durante i 180 giorni dell’incarico dell’esperto; se l’istanza è stata presentata il 1° settembre 2026, l’incarico copre fino a fine febbraio 2027, salvo proroga. Nessun termine di opposizione decorre verso i fornitori, perché nulla viene pubblicato.

Nel concordato, la pubblicazione del ricorso depositato il 12 ottobre 2026 avviene entro il 13 ottobre 2026: da quel giorno la notizia è di dominio pubblico.

Simulazione 3 — Il fornitore di materia prima

Il fornitore con credito scaduto di 27.615 € minaccia di interrompere la somministrazione.

Nella composizione negoziata con misure protettive chieste e pubblicate, l’art. 18, comma 5, CCII gli impedisce di rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare in peggio il contratto per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori; può però sospendere le forniture dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure. Senza misure protettive, nessun divieto opera, ma il fornitore, di regola, non sa nulla.

Nell’accordo di ristrutturazione, il fornitore non è coinvolto e riceverà il 100%: l’argomento più efficace è proprio questo, e l’impresa può comunicarglielo con un documento verificabile, l’accordo pubblicato e l’attestazione.

Nel concordato in continuità, se la somministrazione è essenziale, l’art. 94-bis CCII impedisce il rifiuto per il solo deposito o per i crediti anteriori, e l’art. 100 CCII consente di chiedere l’autorizzazione a pagare i 27.615 € pregressi, se la prestazione è essenziale e il pagamento funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.


Il confronto in tabella

La tabella che segue riassume le differenze che contano ai fini della comunicazione verso fornitori e clienti. Va soppesata con una cautela: i costi indicati sono soltanto quelli previsti dalla legge per l’accesso alla giustizia; le voci di tempo sono ordini di grandezza, perché i tempi reali dipendono dal tribunale, dalla risposta degli uffici e dalla complessità del caso. L’elemento dirimente, per chi si pone la domanda di questo articolo, sono le righe dedicate alla pubblicità e al coinvolgimento dei fornitori: è lì che le tre strade divergono in modo radicale, mentre su altri profili, come l’esigenza di un’attestazione indipendente, sono più vicine di quanto sembri.

ProfiloComposizione negoziata (art. 23, c. 2-bis)Accordo di ristrutturazione (artt. 57 e 63)Concordato preventivo (art. 88)
Pubblicità nel registroSolo se si chiedono misure protettiveSì, l’accordo è pubblicato con la domanda di omologazioneSì, il ricorso è pubblicato entro il giorno successivo al deposito
Fornitori coinvolti per leggeNo, solo se convocatiNo, se estranei vanno pagati al 100%Sì, tutti, con voto
Clienti informati per leggeNoNoNo, salvo che siano creditori
Cram down fiscaleNon previstoPrevisto, a condizioni stringentiPrevisto, a condizioni stringenti
Crediti previdenzialiEsclusiInclusiInclusi
Tutela dei contratti con i fornitoriArt. 18, c. 5, solo con misure protettiveSolo con misure protettive eventualmente richiesteArtt. 94-bis e 100 in continuità
Tempi indicativi180 giorni prorogabiliAlcuni mesi, con i 90 giorni per gli ufficiI più lunghi
Rischi se l’esito è negativoRitorno al punto di partenza, con possibile passaggio ad altro strumentoNessun beneficio, difficoltà ormai pubblicaPossibile apertura della liquidazione giudiziale
ReversibilitàAlta: si può uscire verso altri strumentiMediaBassa
Costi di giustiziaNessun contributo unificato per l’istanza sulla piattaforma; oneri cameraliContributo unificato per il ricorso di omologazioneContributo unificato per il ricorso

I criteri per scegliere (e, di conseguenza, per decidere chi informare)

Una risposta unica, lo si è detto, non esiste. Esistono però alcuni criteri che, applicati alla situazione concreta, orientano la scelta in modo abbastanza affidabile. Vanno letti insieme, perché spesso uno spinge in una direzione e un altro nella direzione opposta.

Primo criterio: la composizione del passivo. Se la parte preponderante del debito è erariale e i fornitori sono in regola, la composizione negoziata consente in genere di trattare senza coinvolgerli. Se il debito è concentrato su Fisco e banche ma serve la garanzia di poter superare un eventuale no dell’Agenzia, l’accordo di ristrutturazione tende a essere la soluzione più equilibrata. Se invece i fornitori rappresentano una quota rilevante e non possono essere pagati per intero, il concordato diventa difficilmente evitabile, e con esso la loro informazione.

Secondo criterio: la liquidità disponibile per i creditori estranei. È forse il criterio più sottovalutato. L’accordo di ristrutturazione permette di lasciare fuori i fornitori, ma a condizione di pagarli integralmente in tempi brevi. Se la cassa non lo consente, la riservatezza verso i fornitori non è una scelta disponibile, perché bisognerà chiedere loro qualcosa.

Terzo criterio: il livello di minaccia esecutiva. Se ci sono pignoramenti in corso o imminenti, la protezione del patrimonio diventa prioritaria, e la protezione passa quasi sempre per una pubblicazione nel registro. In presenza di esecuzioni avviate, il costo della riservatezza può diventare più alto del costo della pubblicità.

Quarto criterio: la sensibilità reputazionale del mercato di riferimento. Un’impresa che lavora per committenti pubblici, per grandi gruppi con procedure di qualifica dei fornitori o in settori dove la solidità finanziaria è un requisito contrattuale deve pesare con particolare attenzione l’impatto della pubblicità. In questi casi può essere più saggio un percorso riservato, anche a costo di rinunciare al cram down, oppure una comunicazione anticipata e controllata ai clienti chiave.

Quinto criterio: la solidità della proposta al Fisco. Se la proposta è chiaramente conveniente rispetto alla liquidazione e l’Agenzia ha già mostrato disponibilità, la via senza cram down non costituisce un rischio eccessivo. Se invece l’esito è incerto, affidarsi soltanto al consenso dell’Erario significa scommettere tempo e, talvolta, anche riservatezza, perché un eventuale ripiego su un altro strumento renderà comunque pubblica la crisi.

Se la tua situazione presenta un debito prevalentemente fiscale, fornitori regolari e nessuna esecuzione in corso, generalmente la composizione negoziata consente di non informare nessuno oltre ai soggetti convocati. Se presenta un debito fiscale e bancario elevato, liquidità sufficiente per gli estranei e la necessità di stabilità, l’accordo di ristrutturazione tende a imporsi, con una comunicazione ai fornitori che può essere impostata in chiave rassicurante. Se presenta un passivo diffuso e fornitori non pagabili per intero, il concordato diventa la strada più probabile, e la comunicazione ai fornitori non è più una scelta ma un passaggio procedurale da preparare con cura.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta la strategia di comunicazione verso fornitori e clienti insieme al piano di risanamento, e non a valle di esso.


Le domande di chi è ancora indeciso

Posso cominciare in modo riservato e cambiare strada in seguito?

Sì, ed è una delle caratteristiche più apprezzate della composizione negoziata. L’art. 23, comma 2, CCII prevede espressamente che, all’esito delle trattative, l’impresa possa accedere a un accordo di ristrutturazione, a un concordato preventivo o ad altri strumenti. Il rovescio della medaglia è che il passaggio a uno strumento pubblico renderà la crisi conoscibile in un momento successivo, quando i fornitori potrebbero chiedersi perché non ne sapevano nulla. Va quindi soppesato in anticipo come gestire questa eventualità.

Se non dico nulla ai fornitori, sto violando qualche obbligo?

Non esiste un obbligo generale di informare fornitori e clienti non coinvolti. Esiste però il dovere di correttezza verso i creditori che partecipano alle trattative (art. 4 CCII) e il limite penale di chi dissimula il dissesto per ottenere credito (art. 325 CCII). Tra non comunicare e rappresentare falsamente la propria situazione c’è una differenza sostanziale, che non va mai superata: se un fornitore chiede informazioni prima di concedere nuovo credito, rispondere in modo ingannevole espone a responsabilità che vanno ben oltre la procedura.

E se scelgo la strada sbagliata?

Le conseguenze dipendono dalla direzione dell’errore. Scegliere la composizione negoziata quando il Fisco non ha alcuna intenzione di aderire costa tempo, ma lascia aperte le altre vie. Scegliere un accordo di ristrutturazione senza la liquidità per pagare gli estranei espone a un diniego di omologazione, con la crisi ormai pubblica. Scegliere un concordato quando sarebbe bastato un percorso riservato significa esporsi senza necessità. L’errore più costoso, in genere, è quello che rende pubblica la crisi senza produrre alcun beneficio.

I clienti possono recedere dal contratto se scoprono la procedura?

Dipende dal contratto e dallo strumento. In assenza di clausole specifiche, la sola esistenza di una transazione fiscale non è causa di recesso. Molti contratti commerciali, però, contengono clausole che collegano il recesso all’avvio di procedure concorsuali o al deterioramento del merito di credito: vanno lette prima di scegliere la strada, non dopo. Nel concordato in continuità, l’art. 94-bis CCII limita le reazioni dei creditori ai contratti essenziali; nei rapporti con la pubblica amministrazione l’art. 95 CCII detta regole specifiche.

Posso comunicare solo ad alcuni fornitori?

Sì, e spesso è la soluzione più ragionevole. La comunicazione selettiva, che nella composizione negoziata coincide con la scelta del perimetro delle trattative, permette di coinvolgere i fornitori strategici e di lasciare fuori gli altri. Va però tenuto presente che le informazioni condivise con i creditori coinvolti devono essere complete e veritiere, e che i creditori destinatari hanno un dovere di riservatezza che non sempre viene rispettato con scrupolo.

La pubblicazione nel registro delle imprese equivale a una comunicazione?

Formalmente no: la pubblicazione rende l’atto conoscibile, ma non lo comunica a nessuno in particolare. Nella pratica, però, la differenza si assottiglia. Le banche monitorano le visure dei propri clienti, molti fornitori strutturati utilizzano servizi di valutazione del rischio commerciale che segnalano automaticamente le iscrizioni nel registro, e i grandi committenti verificano periodicamente la situazione dei propri partner. Chi sceglie uno strumento soggetto a pubblicità deve quindi presumere che i soggetti più attenti ne verranno a conoscenza in tempi brevi, e valutare se sia preferibile anticipare la notizia con una comunicazione propria.

La transazione fiscale incide sulla regolarità fiscale richiesta dai clienti?

Può incidere, e il tema va esaminato caso per caso. Molti rapporti commerciali, e in particolare quelli con committenti pubblici o con grandi gruppi, richiedono al fornitore di dimostrare la propria regolarità fiscale e contributiva. La pendenza di una proposta non ancora accolta non equivale a regolarità; un accordo omologato, invece, ridefinisce il debito e ne regola il pagamento. Per le imprese il cui fatturato dipende da questi rapporti, i tempi della procedura e la documentazione ottenibile nelle varie fasi possono diventare un criterio di scelta autonomo, da affiancare a quelli già illustrati.


Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono state selezionate perché incidono, direttamente o indirettamente, sulla scelta tra le tre strade e, di conseguenza, sul grado di esposizione verso fornitori e clienti. I principi sono riformulati e non riproducono le massime ufficiali.

Pronunce che illuminano l’accordo di ristrutturazione

Cass. civ., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. La Corte ha ritenuto configurabile un uso distorto dell’accordo di ristrutturazione quando l’operazione, in sostanza liquidatoria, mira soltanto all’abbattimento del debito fiscale, senza una vera ristrutturazione nei confronti degli altri creditori; l’accertamento spetta al giudice di merito. È rilevante perché avverte che un accordo costruito “intorno” al Fisco, con adesioni private di facciata, non regge: la scelta di non coinvolgere nessun altro, per preservare la riservatezza, può rivelarsi un boomerang.

Cass. civ., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918. Per il regime anteriore al correttivo-ter, l’omologazione forzosa nei confronti del creditore pubblico presupponeva accordi conclusi con altri creditori, anche se insufficienti per le percentuali. La rilevanza per il nostro tema è evidente: il perimetro dei creditori coinvolti non può essere ridotto al solo Erario.

Cass. civ., Sez. I, n. 31892 del dicembre 2025. La Suprema Corte ha escluso l’omologazione forzosa quando mancano adesioni di creditori anteriori e l’accordo si regge solo su creditori il cui titolo nasce dalla stessa operazione di ristrutturazione. Conferma che l’accordo richiede un coinvolgimento effettivo di creditori diversi dal Fisco.

Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. L’accordo con transazione fiscale rivolto soltanto al creditore erariale non si sottrae al controllo di merito del giudice. È un tassello della stessa linea: la selezione dei creditori da coinvolgere deve avere una giustificazione economica, non soltanto comunicativa.

Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34377. La Corte si è occupata del coordinamento temporale tra la proposta di transazione fiscale e la richiesta di omologazione dell’accordo, un profilo poi chiarito dal correttivo-ter. Rileva perché il calendario della procedura determina anche il momento in cui l’accordo diventa pubblico.

Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. Nell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, il trattamento dei crediti pubblici deve rispettare le regole di priorità previste dall’ordinamento. Incide sulla struttura della proposta e, quindi, su quanto resta per gli altri creditori coinvolti, fornitori compresi.

Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. Ha affrontato i presupposti di applicazione delle soglie minime di pagamento al creditore pubblico introdotte dal D.L. 69/2023. È utile per valutare in anticipo se il cram down sia realmente accessibile, e quindi se valga la pena accettare la pubblicità dell’accordo.

Corte d’Appello di Brescia, Sez. I civ., 30 giugno 2025. Quando opera l’omologazione forzosa, i creditori pubblici vengono equiparati agli aderenti originari, con gli effetti che ne discendono anche per fideiussori e coobbligati. Interessa l’imprenditore che ha prestato garanzie personali e deve valutare l’impatto complessivo della strada scelta.

Tribunale di Vasto, sent. 11 dicembre 2024. Ha omologato con cram down un accordo nel quale le adesioni private raggiungevano il 59,32%, ritenendo determinante l’adesione pubblica e conveniente la proposta. Mostra come, nella pratica, la soglia possa essere raggiunta senza coinvolgere tutti i fornitori.

Pronunce che illuminano il concordato preventivo

Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593. Nel concordato in continuità, per il regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, la Corte ha escluso l’applicabilità del cram down fiscale alla ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII. Rileva per capire quale disciplina si applica a procedure già avviate.

Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Ha delimitato il perimetro del controllo giudiziale sul cram down fiscale nel concordato in continuità, con riferimento al raffronto di convenienza con la liquidazione. Incide sulla prevedibilità dell’esito, elemento decisivo quando si accetta la piena esposizione verso i fornitori.

Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Ha chiarito l’applicabilità ratione temporis delle modifiche introdotte dal correttivo-ter all’art. 112, comma 2, CCII. È rilevante per chi valuta la tempistica del deposito.

Cass. civ., Sez. I, 17 luglio 2025, n. 19810. Il creditore dissenziente può proporre reclamo contro l’omologazione solo se si è costituito tempestivamente nel giudizio. È un’indicazione preziosa anche dal lato del fornitore: una volta informato, deve attivarsi nei tempi, altrimenti perde strumenti di tutela.

Tribunale di Piacenza, decr. 26 novembre 2024. La transazione fiscale proposta nel concordato poi omologato produce un effetto di cristallizzazione del debito tributario relativo ai periodi inclusi. Rileva perché dà stabilità al risultato, argomento spendibile anche nella comunicazione con banche e fornitori.

CGT di primo grado di Milano, Sez. 3, sent. n. 2881/2026. La falcidia concordataria opera nei confronti di tutti i creditori anteriori, Agenzie fiscali comprese, a prescindere dal voto espresso. Conferma che, accettata la pubblicità del concordato, il beneficio ottenuto è opponibile anche all’Erario.

Un riferimento trasversale

Corte di Giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14. Ha ammesso la falcidia dell’IVA nel concordato preventivo, a condizione che il pagamento parziale sia accertato da un esperto indipendente come non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione. È la radice della logica di convenienza che oggi governa tutte e tre le strade.


Cosa può fare concretamente lo Studio Monardo

Scegliere tra riservatezza e pubblicità, in una transazione fiscale, non è una decisione di comunicazione: è una decisione giuridica ed economica che determina a sua volta la comunicazione. Per questo lo Studio interviene con strumenti precisi.

  1. Ricostruiamo il passivo per natura, titolo, scadenza e grado di privilegio, distinguendo debito erariale, contributivo, bancario e commerciale, per capire quali creditori devono necessariamente sedere al tavolo e quali possono restarne fuori.
  2. Valutiamo quale delle tre strade regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando soglie di adesione, convenienza per l’Erario e rischi di contestazione alla luce della giurisprudenza più recente sulla transazione fiscale.
  3. Misuriamo la liquidità necessaria a pagare i creditori estranei nei termini di legge, per verificare se la riservatezza verso i fornitori sia davvero sostenibile o soltanto apparente.
  4. Costruiamo la proposta di transazione alle agenzie fiscali con il supporto dei commercialisti dello staff, coordinando la relazione di convenienza e la documentazione richiesta.
  5. Definiamo il perimetro delle trattative nella composizione negoziata e valutiamo se e nei confronti di quali creditori chiedere misure protettive, calcolando il prezzo in termini di pubblicità.
  6. Leggiamo i contratti con fornitori e clienti chiave, individuando clausole di recesso, di risoluzione o di garanzia che potrebbero attivarsi con l’avvio della procedura.
  7. Predisponiamo il piano di comunicazione verso fornitori, clienti e banche, con contenuti, tempi e destinatari coerenti con lo strumento scelto e con i doveri di correttezza dell’art. 4 CCII.
  8. Gestiamo i rapporti con i fornitori strategici, predisponendo, quando la strada lo consente, le istanze di autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi o le difese contro sospensioni e risoluzioni vietate.
  9. Seguiamo il contenzioso collegato in ogni grado, dalle opposizioni all’omologazione ai reclami sulle misure protettive, fino al ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, il peso maggiore lo porta la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta tra composizione negoziata, accordo e concordato fatta oggi dovrà essere difesa domani, davanti al tribunale, in reclamo e, se necessario, in sede di legittimità. Affidare l’intero percorso allo stesso difensore, abilitato al patrocinio in Cassazione, significa che la linea costruita al momento della scelta non viene riscritta da mani diverse a ogni passaggio. A ciò si affianca l’abilitazione di Esperto Negoziatore, che garantisce la conoscenza diretta del percorso riservato della composizione negoziata, e il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sulla stessa pratica: la lettura giuridica degli strumenti e la verifica dei numeri del piano, delle soglie e della convenienza per il Fisco procedono in parallelo, perché in una transazione fiscale un errore di calcolo è anche un errore di strategia.


In chiusura

Dire o non dire a fornitori e clienti che si sta facendo una transazione fiscale non è una questione di sensibilità personale: dipende dallo strumento, e lo strumento dipende dalla composizione del debito, dalla liquidità, dalle esecuzioni in corso, dalla reputazione di mercato e dalla solidità della proposta al Fisco. La composizione negoziata consente di non informare chi non viene convocato; l’accordo di ristrutturazione rende la procedura pubblica ma lascia intatti i crediti dei fornitori estranei; il concordato coinvolge tutti e offre, in cambio, le tutele più ampie. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: una crisi resa pubblica senza benefici è spesso più dannosa della crisi stessa.

Lo Studio Monardo è in grado di accompagnare questa scelta perché riunisce le competenze che la materia richiede: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per il percorso riservato della composizione negoziata, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la costruzione della proposta all’Erario e la gestione delle banche, e l’abilitazione da cassazionista per difendere la strada scelta fino all’ultimo grado di giudizio.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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