Chi guida un’impresa edile in affanno si fa quasi sempre la stessa domanda, di notte, dopo l’ennesima telefonata del direttore di filiale o del fornitore di calcestruzzo: “come faccio a non fallire?”. È una domanda legittima, ma formulata così non ha una risposta sola. Non esiste un’unica strada per salvare un’impresa di costruzioni: esiste la strada giusta per il tuo profilo, e sbagliare profilo significa sbagliare strumento.
Qualche esempio basta a capirlo. Il muratore con ditta individuale che ha 180.000 euro di debiti e non supera le soglie dimensionali di legge non può nemmeno essere sottoposto a liquidazione giudiziale (il vecchio “fallimento”): il suo problema è un altro, cioè proteggere il patrimonio personale, che coincide con quello dell’impresa. La S.r.l. con venti operai e tre cantieri aperti, invece, rischia concretamente l’istanza di un creditore e deve muoversi con gli strumenti del Codice della crisi. L’impresa che vive di appalti pubblici ha un problema in più: certe procedure possono farla escludere dalle gare. Il costruttore che ha venduto “sulla carta” deve fare i conti con i preliminari e le fideiussioni rilasciate agli acquirenti. E il socio che ha firmato fideiussioni omnibus in banca può salvare la società e restare comunque esposto con la propria casa.
In questa guida trovi, dopo una parte comune, cinque percorsi distinti:
- titolare di ditta individuale o piccola impresa edile “sotto soglia”;
- società di costruzioni strutturata, sopra le soglie;
- impresa che lavora prevalentemente con appalti pubblici;
- costruttore-venditore con cantieri residenziali e acquirenti su preliminare;
- socio o amministratore che ha prestato fideiussioni personali alle banche.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la prevenzione della crisi d’impresa è il campo in cui opera l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il legislatore ha pensato esattamente per accompagnare l’imprenditore in difficoltà nella composizione negoziata. A questo si aggiungono il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando i principali creditori sono banche, e la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, decisiva per le imprese sotto soglia e per i garanti persone fisiche.
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Prima di tutto: le regole che valgono per ogni impresa edile in difficoltà
Prima di entrare nel tuo profilo, serve una base comune. Qui la spiego una volta sola; nelle sezioni successive la richiamerò senza ripeterla.
Il “fallimento” non esiste più: oggi si chiama liquidazione giudiziale
Dal 15 luglio 2022 è in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, abbreviato CCII), più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto “correttivo ter”, in vigore dal 28 settembre 2024). La procedura che un tempo si chiamava fallimento è diventata liquidazione giudiziale. Nella sostanza resta la stessa cosa: un curatore prende in mano i beni dell’impresa, li vende e distribuisce il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni. Per l’imprenditore significa perdere l’azienda; per i soci e gli amministratori significa, spesso, l’avvio di azioni di responsabilità e, nei casi più gravi, il rischio penale.
Crisi e insolvenza: due stati diversi, due gamme di strumenti
Il Codice distingue la crisi, cioè lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi, dall’insolvenza, cioè l’incapacità ormai conclamata di pagare regolarmente. La distinzione non è accademica: più sei vicino alla crisi e lontano dall’insolvenza, più strumenti hai a disposizione e più potere contrattuale conservi con banche e fornitori. Chi arriva dal professionista con i pignoramenti già avviati ha ancora strade percorribili, ma molte meno.
I segnali d’allarme che la legge considera rilevanti
L’art. 3 CCII indica alcuni segnali che, per legge, devono far scattare l’attenzione dell’imprenditore. Nel linguaggio di cantiere, i più importanti sono tre:
- retribuzioni scadute da almeno trenta giorni per un importo superiore alla metà del monte stipendi mensile;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non ancora scaduti;
- esposizioni verso banche e intermediari scadute da oltre sessanta giorni, o sconfinamenti oltre il fido che durano da almeno sessanta giorni, purché pesino complessivamente almeno il 5% dell’esposizione totale.
A questi si aggiungono le esposizioni verso i creditori pubblici qualificati, che possono inviare segnalazioni formali all’impresa. Se riconosci la tua impresa in anche uno solo di questi segnali, sei già nel perimetro in cui la legge si aspetta che tu agisca. L’art. 2086 c.c., inoltre, impone a chi gestisce un’impresa in forma societaria o collettiva di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a intercettare la crisi in tempo e di attivarsi senza indugio per superarla.
La cassetta degli attrezzi del Codice della crisi
Gli strumenti principali, in ordine crescente di “invasività”, sono questi:
- composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII): percorso stragiudiziale e riservato, avviato con istanza telematica presso la Camera di commercio, in cui un esperto indipendente facilita le trattative con i creditori. L’imprenditore resta alla guida dell’impresa;
- piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): piano privato, attestato da un professionista indipendente, che protegge gli atti compiuti in sua esecuzione;
- accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII): accordi con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, omologati dal tribunale, con varianti “agevolate” e “ad efficacia estesa” (art. 61, che consente di vincolare i non aderenti di una stessa categoria quando aderisce il 75% di quella categoria);
- piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e concordato preventivo, in continuità o liquidatorio (artt. 84 e seguenti CCII);
- per le imprese sotto soglia, concordato minore e liquidazione controllata (artt. 74 e 268 CCII), con la possibilità finale di esdebitazione.
Le misure protettive: lo “scudo” contro pignoramenti e istanze
Chi avvia la composizione negoziata può chiedere, con la stessa istanza, l’applicazione di misure protettive (art. 18 CCII): dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, né acquisire prelazioni non concordate, e non può essere aperta la liquidazione giudiziale. Le misure vanno però confermate dal tribunale in tempi stretti, per una durata iniziale compresa tra 30 e 120 giorni, prorogabile, con un limite complessivo di 240 giorni. Durante le trattative, inoltre, i creditori non possono risolvere o anticipare la scadenza dei contratti in corso solo perché non sono stati pagati crediti anteriori, e l’accesso alla composizione negoziata non basta, da solo, a giustificare la revoca degli affidamenti bancari.
Attenzione però: lo scudo non è automatico né illimitato. La Cassazione (ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025) ha chiarito che la semplice pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non obbliga il giudice a rinviare l’udienza sull’istanza di insolvenza. E con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025 ha precisato che il tribunale chiamato a decidere sull’insolvenza può valutare in via incidentale se l’istanza di composizione negoziata fosse ammissibile. Tradotto: la composizione negoziata avviata all’ultimo momento, senza un piano credibile, rischia di non proteggerti.
Come si avvia, in pratica, la composizione negoziata
Visto che la composizione negoziata ricorre in quasi tutti i profili, vale la pena capire come funziona concretamente. L’istanza si presenta in via telematica sulla piattaforma nazionale gestita dalle Camere di commercio. Va corredata da una documentazione precisa: i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, per chi non è tenuto a depositarli, le dichiarazioni fiscali), una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni, l’elenco dei creditori con l’indicazione dei crediti scaduti e a scadere e delle eventuali prelazioni, un progetto di piano di risanamento con le iniziative che si intendono adottare, una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l’apertura di procedure, i certificati sui debiti fiscali e contributivi e un estratto della Centrale dei rischi. Sulla piattaforma è disponibile anche un test pratico che aiuta a misurare la ragionevole perseguibilità del risanamento: non è una formalità, perché è il primo documento che l’esperto guarderà.
Un’apposita commissione nomina l’esperto, che deve essere indipendente dall’impresa. L’esperto convoca l’imprenditore, valuta se esistano concrete prospettive di risanamento e, se sì, avvia le trattative con i creditori, che hanno il dovere di partecipare in modo leale e riservato. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, ma deve informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative; l’esperto può segnalare il proprio dissenso e, nei casi più gravi, iscriverlo nel registro delle imprese.
Le trattative possono concludersi in vari modi: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto con effetti protettivi sugli atti compiuti, un piano attestato di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti o, se le trattative non hanno dato frutto nonostante la correttezza e la buona fede, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Durante il percorso l’imprenditore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l’azienda o suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560 c.c.: per un’impresa edile, la finanza per completare un cantiere è spesso la leva decisiva.
Le regole di trattamento dei creditori
In ogni strumento concorsuale vale l’ordine delle prelazioni: prima i creditori privilegiati e ipotecari (tra cui, spesso, le banche con mutui fondiari e i dipendenti), poi i chirografari (in genere, la massa dei fornitori). Nel concordato in continuità il Codice ha introdotto un meccanismo più flessibile: il valore di liquidazione va distribuito rispettando rigorosamente l’ordine delle prelazioni, mentre l’eventuale “plusvalore” generato dalla prosecuzione dell’attività può essere ripartito con criteri più elastici. È proprio questo spazio che rende possibile costruire proposte sostenibili per un’impresa edile che ha ancora commesse in portafoglio.
Il fattore tempo
Un’ultima regola comune, forse la più importante: in quasi tutti i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (quella che nei processi ordinari opera dal 1 al 31 agosto) non si applica, per espressa previsione dell’art. 9 CCII. Chi pensa di “guadagnare agosto” in una procedura di crisi commette un errore che può costare l’impresa.
Se sei titolare di una ditta individuale o di una piccola impresa edile “sotto soglia”
La tua situazione
Sei un artigiano edile, un piccolo imprenditore con due o tre operai, forse una ditta individuale o una s.n.c. di famiglia. Lavori per privati e condomini, a volte in subappalto per imprese più grandi. Hai un fido in banca che è sempre al limite, un prestito chiesto per comprare il miniescavatore, un leasing sul furgone e un conto aperto con il magazzino edile che ormai ti manda solleciti ogni settimana. Magari un committente non ti ha pagato l’ultimo stato di avanzamento e tutto si è inceppato.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: se rientri nei parametri dell’impresa minore, non puoi essere sottoposto a liquidazione giudiziale. L’art. 2 CCII definisce “impresa minore” quella che, congiuntamente, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve) ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Basta superare uno solo dei tre parametri per uscire dalla categoria.
Questo significa che, tecnicamente, “fallire” non puoi. Ma non significa che tu sia al sicuro. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: se sei una ditta individuale, il patrimonio dell’impresa e quello personale coincidono, e i creditori possono pignorare conto corrente, automezzi, attrezzature e anche la casa. Se sei socio di una s.n.c., rispondi illimitatamente dei debiti sociali.
Gli strumenti pensati per te sono quelli del sovraindebitamento:
- concordato minore (art. 74 CCII): una proposta ai creditori, votata da loro, che consente di proseguire l’attività pagando una percentuale dei debiti con i flussi futuri e, eventualmente, con risorse esterne;
- liquidazione controllata (art. 268 CCII): la liquidazione di tutti i beni sotto la guida di un liquidatore, al termine della quale puoi ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui;
- in alternativa o in preparazione, la composizione negoziata è accessibile anche all’impresa sotto soglia (art. 25-quater CCII), con l’assistenza di un esperto.
Tutte le procedure di sovraindebitamento passano attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che nomina un gestore e ne verifica la fattibilità.
I numeri
Facciamo un esempio concreto con cifre non arrotondate. Una ditta individuale edile ha, negli ultimi tre anni, ricavi massimi di 186.400 euro, un attivo di 212.000 euro e debiti complessivi per 438.700 euro. Tutti e tre i parametri sono sotto soglia: niente liquidazione giudiziale. I debiti si compongono così: 143.900 euro verso la banca (fido e prestito chirografario), 118.600 euro di mutuo ipotecario sul capannone-deposito usato per l’attività, 97.350 euro verso fornitori, 34.850 euro di leasing su mezzi, 44.000 euro di debiti privilegiati verso enti.
Se questa impresa ha ancora lavoro (un portafoglio di commesse che genera, al netto dei costi e del minimo per vivere, circa 2.150 euro al mese), un concordato minore di 60 mesi può mettere a disposizione dei creditori 129.000 euro di flussi, a cui si aggiungono 18.400 euro dalla vendita di un mezzo non indispensabile: 147.400 euro complessivi. Rispettando l’ordine delle prelazioni, i 44.000 euro privilegiati vanno soddisfatti per primi; restano 103.400 euro per i chirografari (banca e fornitori, 241.250 euro), cioè circa il 42,9%. Il mutuo sul deposito strumentale, se era regolarmente pagato alla data della domanda, può continuare a essere rimborsato alle scadenze contrattuali, come consente l’art. 75 CCII per i mutui su beni strumentali quando l’attività prosegue.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, non è la liquidazione giudiziale: è il pignoramento singolo che ti blocca l’attività prima che tu abbia costruito una soluzione. Un pignoramento presso la banca congela il conto e con esso la possibilità di comprare materiali; un pignoramento dei crediti verso i committenti ti toglie gli incassi dei SAL. Il secondo rischio è costruire una proposta “creativa” che tratta allo stesso modo creditori privilegiati e chirografari: la Cassazione (sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025) ha chiarito che la libertà di contenuto della proposta di concordato minore non autorizza a violare la par condicio e l’ordine delle prelazioni, e che una proposta simile va dichiarata inammissibile fin dall’inizio.
Le mosse giuste
- Verifica documentale dei parametri di soglia sugli ultimi tre esercizi: è il primo dato da fissare, perché determina tutto il resto.
- Separa ciò che è strumentale da ciò che non lo è: mezzi, attrezzature e locali indispensabili al lavoro vanno protetti nella proposta; ciò che non serve può diventare liquidità per i creditori.
- Rivolgiti a un OCC tramite un professionista che conosca la procedura, prima che arrivino i pignoramenti, così da poter chiedere le misure protettive disponibili.
- Costruisci la proposta sui flussi reali delle commesse, non su speranze: il gestore e il giudice verificheranno la sostenibilità.
- Se l’attività non è più sostenibile, valuta la liquidazione controllata con esdebitazione come via per ripartire, invece di trascinare per anni esecuzioni singole.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla già citata Cass. n. 28574/2025 sul concordato minore, merita attenzione la prassi di merito: il Tribunale di Oristano (9 dicembre 2025, n. 26) ha omologato un concordato minore in continuità nonostante il voto contrario di un creditore pubblico decisivo, applicando il meccanismo di superamento del dissenso sulla base del confronto con lo scenario liquidatorio. È la conferma che, con numeri solidi, anche un creditore forte può essere “superato”.
Se guidi una società di costruzioni strutturata, sopra le soglie
La tua situazione
Sei amministratore di una S.r.l. (o di una S.p.A.) di costruzioni: dieci, venti, cinquanta dipendenti, qualche milione di fatturato, più cantieri aperti contemporaneamente. Il tuo problema tipico è finanziario prima ancora che economico: hai lavori in corso e margini accettabili, ma la cassa è strozzata da SAL pagati in ritardo, da un committente in contenzioso, da aumenti dei materiali che non hai potuto ribaltare sui prezzi. Le banche hanno cominciato a ridurre gli affidamenti; alcuni fornitori chiedono il pagamento anticipato o minacciano decreti ingiuntivi.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la liquidazione giudiziale è un rischio concreto: basta l’istanza di un creditore, del pubblico ministero o di un organo di controllo, e la dimostrazione dell’insolvenza, perché il tribunale la apra, a condizione che i debiti scaduti e non pagati superino complessivamente 30.000 euro (art. 49 CCII). La regola più importante per te è che hai un obbligo giuridico, non solo un’opportunità, di attivarti tempestivamente: l’art. 2086 c.c. e l’art. 3 CCII impongono agli amministratori assetti adeguati e un’attivazione senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti. La giurisprudenza di merito tratta l’assenza di assetti adeguati come grave irregolarità gestoria (Trib. Catanzaro, 6 febbraio 2024), e la Cassazione, già con l’ordinanza n. 36365/2021, ha ricondotto questo dovere al principio costituzionale di libertà d’impresa responsabile.
Gli strumenti per te sono l’intera gamma del Codice: composizione negoziata con misure protettive, accordi di ristrutturazione (anche ad efficacia estesa, particolarmente utili quando le banche sono la categoria dominante), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità. Il concordato in continuità è oggi più praticabile di un tempo: la Cassazione (sent. n. 7663 del 30 marzo 2026) ha chiarito che, nel testo applicabile prima del correttivo ter, l’omologazione forzosa è possibile anche senza la maggioranza delle classi, se approva almeno una classe di creditori che riceverebbe un soddisfacimento almeno parziale nel rispetto delle prelazioni. Per un’impresa edile con molte categorie di creditori (banche, fornitori strategici, subappaltatori, professionisti) è un’indicazione preziosa.
I numeri
Immagina una S.r.l. con ricavi per 2.380.000 euro, debiti verso banche per 1.312.450 euro, debiti verso fornitori per 874.260 euro e altri debiti per 96.300 euro: 2.283.010 euro in totale. Ha SAL maturati e non ancora incassati per 610.000 euro. Oggi paga alle banche rate per 38.700 euro al mese, che la cassa non regge.
Un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 57 CCII richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, cioè 1.369.806 euro. Se aderiscono le banche (1.312.450) e i fornitori strategici (512.000), si arriva a 1.824.450 euro, circa il 79,9%: soglia superata con margine. Se le banche accettano un consolidamento in 84 mesi al 5% annuo, la rata scende a circa 18.550 euro al mese, meno della metà di quella attuale. I creditori non aderenti (fornitori non strategici e altri, 458.560 euro) devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione, se già scaduti: in questo esempio, l’incasso dei SAL arretrati copre quella somma.
Il rapporto con le banche, in concreto
Per chi è nella tua posizione, il rapporto con il sistema bancario merita un’attenzione a parte, perché è quasi sempre il capitolo più pesante del passivo. Le banche seguono regole di vigilanza che le obbligano a classificare le posizioni deteriorate: quando i ritardi superano certe soglie o emergono segnali di difficoltà, la tua posizione può essere classificata come “inadempienza probabile” e, in seguito, come sofferenza. Queste classificazioni si riflettono nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia e sono visibili a tutti gli altri intermediari: un’unica banca che segnala una sofferenza può far chiudere i rubinetti anche a quelle con cui eri in regola. Ecco perché la gestione unitaria del tavolo bancario è così importante.
Un secondo aspetto riguarda la cessione dei crediti deteriorati: sempre più spesso la banca originaria cede le posizioni a società specializzate nel recupero, con le quali la trattativa segue logiche diverse, più orientate al saldo e stralcio che alla continuità del rapporto. Sapere in anticipo se la tua posizione è in procinto di essere ceduta cambia i tempi e i contenuti della proposta.
Terzo aspetto: molte imprese edili hanno finanziamenti assistiti dalla garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI. Se la banca escute la garanzia pubblica, lo Stato che ha pagato acquista a sua volta un credito verso l’impresa, e la Cassazione (sez. I, 26 ottobre 2025, n. 28355) ha affermato che questo credito di restituzione va ammesso al passivo in privilegio, anche in assenza di un formale provvedimento di revoca dell’agevolazione. Nel piano, quindi, una parte dell’esposizione bancaria può “trasformarsi” in un credito privilegiato dello Stato: un dato da stimare fin dall’inizio, perché altera le percentuali offerte ai chirografari.
Il rapporto con i fornitori di cantiere
L’altra metà del problema sono i fornitori: calcestruzzo, ferro, laterizi, noleggi, impiantisti, subappaltatori. Qui i rischi tipici sono tre. Il primo è il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che in poche settimane consente al fornitore di pignorare conti e crediti verso i committenti; il secondo è l’iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili dell’impresa sulla base dello stesso decreto, che trasforma un creditore chirografario in un creditore garantito; il terzo è il blocco delle forniture, che ferma i cantieri e innesca penali contrattuali verso i committenti.
Le misure protettive della composizione negoziata impediscono ai creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati, e quindi anche di iscrivere nuove ipoteche giudiziali durante il loro periodo di efficacia. Nel concordato in continuità, l’art. 100 CCII consente al tribunale di autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, quando un professionista indipendente attesta che sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori: è lo strumento che permette di non perdere il fornitore strategico senza il quale il cantiere si ferma. Negli accordi di ristrutturazione, i fornitori strategici diventano spesso parte attiva dell’accordo, a fronte di un piano di rientro che garantisca la continuità degli ordini.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è la responsabilità personale degli amministratori per aver proseguito l’attività quando la crisi era già evidente, aggravando il dissesto. Il curatore di una liquidazione giudiziale esercita di regola l’azione di responsabilità contro gli amministratori, e il danno si calcola spesso sulla differenza tra i patrimoni netti dal momento in cui si sarebbe dovuto intervenire. Un secondo rischio è il “concordato in bianco” usato come tattica dilatoria: la domanda con riserva va sostenuta da un piano reale, altrimenti diventa l’anticamera della liquidazione. E un terzo rischio, tipico dell’edilizia, è la perdita delle commesse per effetto delle clausole contrattuali che consentono al committente di risolvere il contratto in caso di crisi dell’appaltatore; il Codice limita queste clausole (art. 94-bis CCII per il concordato in continuità, art. 18 per la composizione negoziata), ma solo se attivi lo strumento giusto.
Le mosse giuste
- Fai redigere subito un piano di tesoreria a tredici settimane e un test di risanamento (quello previsto dalla piattaforma telematica della composizione negoziata): ti dice in quale stato sei, crisi o insolvenza.
- Mappa i debiti per categoria (banche garantite, banche chirografarie, fornitori strategici, subappaltatori, dipendenti, enti) e i crediti per cantiere, con le date realistiche di incasso dei SAL.
- Avvia la composizione negoziata con misure protettive prima che parta un’istanza di liquidazione: in quella sede puoi chiedere anche autorizzazioni a finanziamenti prededucibili per completare i cantieri.
- Negozia con le banche su base collettiva, non una filiale alla volta: l’accordo ad efficacia estesa esiste proprio per impedire che una banca minoritaria blocchi tutto.
- Prepara l’uscita: accordo con i creditori, accordo di ristrutturazione, piano attestato o concordato in continuità. Qui entra in gioco una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due competenze che servono quando il creditore principale è il sistema bancario.
Giurisprudenza dedicata
Oltre a Cass. n. 7663/2026 sull’omologazione forzosa, vanno tenute presenti Cass. n. 31176 del 28 novembre 2025, secondo cui la decisione d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato senza aprire la liquidazione giudiziale non è impugnabile in Cassazione con ricorso straordinario (gli errori nella domanda vanno evitati a monte), e Cass. n. 19607 del 16 luglio 2025, per cui, una volta aperta la liquidazione giudiziale dopo il diniego di omologazione, il diniego non può essere impugnato in via autonoma. Messaggio pratico: nelle procedure concorsuali la prima domanda deve essere quella giusta.
Se la tua impresa lavora soprattutto con appalti pubblici
La tua situazione
La tua impresa vive di gare: strade, scuole, reti, manutenzioni per comuni, province, aziende pubbliche. Hai l’attestazione SOA, contratti in corso con più stazioni appaltanti, e il tuo equilibrio finanziario dipende dai tempi di pagamento della pubblica amministrazione e dalla regolarità del DURC. Hai debiti con le banche che ti anticipano le fatture e con i fornitori, e magari un DURC che rischia di diventare irregolare per qualche contributo arretrato.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se scegli con cura lo strumento. Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, art. 94, comma 5, lett. d) prevede l’esclusione automatica dalle gare dell’operatore sottoposto a liquidazione giudiziale, in liquidazione coatta o in concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a tali procedure, fatte salve le regole dell’art. 95 CCII sul concordato in continuità. L’art. 95 CCII stabilisce che i contratti in corso con le pubbliche amministrazioni non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato e che l’impresa può continuare a partecipare alle gare, previa autorizzazione del tribunale e con il supporto di una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempiere. L’impresa in concordato può concorrere anche in raggruppamento temporaneo, purché non come mandataria.
La regola più importante per te: la composizione negoziata non è, di per sé, una procedura concorsuale né rientra tra le cause di esclusione automatica elencate dall’art. 94. È spesso lo strumento di prima scelta per chi vive di appalti pubblici, proprio perché consente di negoziare con banche e fornitori senza compromettere la partecipazione alle gare.
C’è poi il capitolo DURC. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l’importo corrispondente e lo versa direttamente agli enti (intervento sostitutivo, art. 11 D.Lgs. 36/2023). Questo significa che un debito contributivo non gestito si traduce immediatamente in SAL incassati solo in parte.
I numeri
Pensa a un’impresa con tre contratti pubblici in corso e SAL certificati ma non ancora pagati per 284.600 euro. Il DURC risulta irregolare per 61.300 euro. La stazione appaltante, applicando l’intervento sostitutivo, trattiene 61.300 euro e li versa agli enti: all’impresa arrivano 223.300 euro. Se nel frattempo la banca che anticipa le fatture ha già “girato” quei crediti a copertura dell’anticipo concesso (supponiamo 180.000 euro), all’impresa restano liberi appena 43.300 euro per pagare fornitori e subappaltatori del mese. È questa la dinamica che porta molte imprese di opere pubbliche dalla crisi di liquidità all’insolvenza in poche settimane.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è scegliere uno strumento che ti fa escludere dalle gare in corso o future, trasformando una crisi di liquidità in una crisi definitiva di mercato. Un secondo rischio è il pagamento diretto dei subappaltatori: il Codice dei contratti prevede in diversi casi che la stazione appaltante paghi direttamente il subappaltatore (ad esempio se è una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell’appaltatore), con l’effetto di sottrarre flussi di cassa all’impresa principale. Terzo rischio: l’irregolarità fiscale o contributiva grave e definitivamente accertata è di per sé causa di esclusione, a prescindere dalle procedure di crisi.
Le mosse giuste
- Metti al sicuro il DURC: una rateizzazione concordata con gli enti prima della verifica è spesso la mossa che vale di più.
- Mappa i contratti pubblici per stato di avanzamento, SAL maturati, cessioni di credito alla banca e subappalti autorizzati.
- Privilegia la composizione negoziata come primo strumento, proprio per la sua natura non concorsuale.
- Se serve un concordato, scegli solo quello in continuità e prepara da subito la relazione del professionista per l’autorizzazione alla partecipazione alle gare.
- Coordina il piano con la banca che anticipa le fatture: senza un accordo su come verranno imputati gli incassi, il piano non regge.
Giurisprudenza dedicata
Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’esclusione prevista per le imprese in procedura è derogabile in presenza dei provvedimenti autorizzativi del giudice della crisi previsti dall’art. 95 CCII, e che la causa di esclusione va valutata con riferimento all’operatore effettivamente partecipante. Sul fronte civile, la già citata Cass. n. 3634/2025 ricorda che la sola pendenza della composizione negoziata non ferma automaticamente il giudizio sull’insolvenza: per chi lavora con la PA, dove un’eventuale liquidazione significherebbe la fine immediata dei contratti, il percorso va aperto per tempo e sostenuto da un piano credibile.
Se sei un costruttore-venditore con cantieri residenziali e acquirenti su preliminare
La tua situazione
Costruisci per vendere. Hai comprato un terreno, ottenuto il permesso di costruire, acceso un mutuo fondiario che la banca ti eroga a stati di avanzamento, e hai venduto una parte degli appartamenti “sulla carta”, incassando acconti dagli acquirenti a fronte di preliminari. Poi il cantiere ha rallentato: costi saliti, un’impresa subappaltatrice fallita, vendite ferme. La banca non eroga l’ultima tranche finché non vede i lavori avanzare, i fornitori non consegnano senza pagamento, gli acquirenti chiedono notizie e qualcuno parla già di avvocati.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: hai tre categorie di interlocutori con interessi intrecciati — la banca mutuante, gli acquirenti su preliminare e i fornitori di cantiere — e ciascuna ha tutele specifiche che condizionano lo strumento da scegliere.
Gli acquirenti di immobili da costruire sono protetti dal D.Lgs. 122/2005: il costruttore deve consegnare, a pena di nullità del preliminare, una fideiussione pari alle somme riscosse o da riscuotere prima del trasferimento (art. 2), e al rogito una polizza assicurativa decennale (art. 4). Per i titoli edilizi richiesti dal 16 marzo 2019, il preliminare deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. La fideiussione può essere escussa quando il costruttore incorre in una “situazione di crisi”, che l’art. 3 del decreto collega a eventi precisi: la trascrizione di un pignoramento sull’immobile, l’apertura della liquidazione giudiziale, la presentazione della domanda di concordato preventivo, l’apertura di procedure di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta.
Questo ha una conseguenza pratica enorme: la presentazione di una domanda di concordato è di per sé un evento che può consentire agli acquirenti di escutere le fideiussioni, con effetti a catena sui rapporti con il garante e sulla fiducia di mercato. La composizione negoziata, invece, non figura tra gli eventi tipizzati dalla norma. Nella prassi di merito, peraltro, alcuni tribunali hanno concesso nell’ambito della composizione negoziata misure cautelari che inibiscono ai promissari acquirenti il recesso o la domanda di risoluzione dei preliminari, per consentire il completamento dell’opera.
Se si arrivasse alla liquidazione giudiziale, l’art. 173 CCII disciplina la sorte dei preliminari: in linea generale il curatore può scegliere se subentrare o sciogliersi, ma il preliminare trascritto che riguarda l’abitazione principale dell’acquirente (o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado) o la sede principale della sua attività d’impresa è sottratto allo scioglimento.
I numeri
Un cantiere di 14 unità, mutuo fondiario deliberato per 2.150.000 euro ed erogato per 1.720.000 euro: restano 430.000 euro da erogare. Nove unità sono state promesse in vendita con acconti complessivi per 1.143.500 euro, coperti da fideiussioni. Per completare l’opera servono 890.000 euro; i fornitori attendono 426.800 euro.
Scenario A: la società deposita una domanda di concordato. Si verifica una situazione di crisi ai sensi del D.Lgs. 122/2005: gli acquirenti, ricorrendo le condizioni di legge, possono escutere le fideiussioni e recuperare i 1.143.500 euro dal garante, che a sua volta si rivarrà sulla società. Il cantiere perde i suoi compratori e la banca perde la prospettiva dei rogiti con cui sarebbe stata rimborsata.
Scenario B: la società avvia la composizione negoziata, chiede le misure protettive e l’autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile di 460.000 euro. Con i 430.000 euro residui del mutuo si raggiunge la copertura degli 890.000 euro di costi di completamento. Terminata l’opera, i rogiti delle nove unità portano il saldo prezzi (supponiamo 2.040.500 euro su un prezzo complessivo di 3.184.000 euro), con cui si rimborsano la banca, attraverso il frazionamento del mutuo, il finanziamento prededucibile e i fornitori, mentre le cinque unità invendute restano a garanzia del residuo. Gli stessi numeri, due esiti opposti.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è innescare con la scelta dello strumento sbagliato l’escussione delle fideiussioni e la fuga degli acquirenti, che sono la tua principale fonte di rimborso. Il secondo rischio è la nullità dei preliminari privi di fideiussione o stipulati senza la forma richiesta: un acquirente può farla valere per recuperare gli acconti. La Cassazione (ord. n. 32964 del 17 dicembre 2025) ha però delimitato il perimetro della tutela, chiarendo che non si estende indiscriminatamente a immobili già sostanzialmente completati con sole finiture residue; e già in passato (Cass. n. 21966/2022) aveva ritenuto abusiva la richiesta di nullità quando l’immobile era ultimato e il costruttore non era insolvente. Terzo rischio: la revocatoria delle vendite effettuate in periodo sospetto, rispetto alla quale le esenzioni previste per gli immobili da costruire operano solo nei limiti fissati dal decreto.
Le mosse giuste
- Fai un audit dei preliminari: forma, fideiussioni, polizze, trascrizioni. Sapere quali contratti sono solidi e quali no cambia la strategia.
- Calcola il costo a finire del cantiere con un computo aggiornato e verifica la quota di mutuo ancora erogabile.
- Apri il tavolo con la banca mutuante prima che sospenda le erogazioni: la banca ha interesse ai rogiti quanto te.
- Scegli lo strumento considerando l’effetto sulle fideiussioni 122: in molti casi la composizione negoziata consente di negoziare senza far scattare la “situazione di crisi”.
- Comunica con gli acquirenti in modo trasparente e documentato: un acquirente informato e rassicurato raramente è il primo a correre dal garante.
Giurisprudenza dedicata
Sul rapporto tra crisi del costruttore e fideiussione, resta di riferimento Cass. n. 21792/2019, secondo cui l’escussione presuppone che il preliminare sia ancora in essere quando si verifica la situazione di crisi, proprio perché l’organo della procedura potrebbe scegliere di subentrare. Sul perimetro della tutela, Cass. ord. n. 32964/2025 citata sopra.
Se sei il socio o l’amministratore che ha firmato le fideiussioni in banca
La tua situazione
Hai costituito la società di costruzioni, ne sei socio di maggioranza o amministratore, e ogni volta che la banca ha concesso un fido, un anticipo fatture o un mutuo ti ha chiesto una firma: la fideiussione personale, spesso “omnibus”, cioè a garanzia di tutti i debiti presenti e futuri della società fino a un tetto elevato. Magari ha firmato anche tuo coniuge. Oggi la società è in difficoltà, e ti chiedi se salvare l’impresa basterà a salvare anche la tua casa.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. La regola più importante per te è che la ristrutturazione dei debiti della società non libera automaticamente i garanti. Nel concordato preventivo, l’art. 117 CCII stabilisce che i creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati e i fideiussori del debitore; il concordato della società si estende solo ai soci illimitatamente responsabili (s.n.c., soci accomandatari), non ai soci di S.r.l. che hanno firmato fideiussioni. Anche negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa la Cassazione (sent. n. 6662 del 20 marzo 2026, sulla disciplina anteriore) ha affermato che i diritti verso coobbligati e fideiussori permangono. Sul punto esiste qualche apertura della giurisprudenza di merito in senso liberatorio, ma non puoi contarci.
Hai però alcune difese specifiche:
- il termine dell’art. 1957 c.c.: il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza del debito principale solo se il creditore propone le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le prosegue con diligenza. La Cassazione (ord. n. 8733 del 2 aprile 2025) ha precisato che, quando il debitore principale presenta domanda di concordato, il termine decorre da quella data. Molti moduli bancari contengono una deroga a questa norma: la sua validità va verificata caso per caso, anche alla luce del contenzioso sulle fideiussioni conformi allo schema ABI, su cui la Cassazione è tornata a occuparsi a Sezioni Unite;
- le misure protettive e cautelari estese ai garanti: nella composizione negoziata alcuni tribunali (ad esempio Trib. Bologna, 22 settembre 2025) hanno ammesso misure cautelari per impedire l’aggressione del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili e del fideiussore, mentre altri (Trib. Milano, 8 febbraio 2025) le hanno subordinate a un attento bilanciamento con l’interesse del creditore a non vedere deteriorato il patrimonio del garante;
- la negoziazione della liberazione: negli accordi con le banche si può pattuire la liberazione o la riduzione delle garanzie personali a fronte di pagamenti o di nuove garanzie reali.
Se infine la tua esposizione personale diventa insostenibile, puoi accedere agli strumenti del sovraindebitamento. Ma attenzione: la Cassazione (sent. n. 29746 dell’11 novembre 2025) ha escluso che il fideiussore che detiene una partecipazione non trascurabile nella società garantita e vi ha ricoperto cariche possa essere qualificato come consumatore. In pratica, per te la via non è la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma il concordato minore o la liquidazione controllata con esdebitazione.
I numeri
Hai firmato fideiussioni per un massimo di 1.500.000 euro a garanzia dei debiti bancari della società, che ammontano a 1.312.450 euro. Il tuo patrimonio: casa di proprietà del valore di 280.000 euro con mutuo residuo di 95.000 euro, risparmi per 23.400 euro. Se la società finisce in liquidazione giudiziale e la banca recupera dal riparto il 18%, cioè circa 236.241 euro, restano scoperti 1.076.209 euro che la banca può chiederti in forza della fideiussione. Il tuo patrimonio aggredibile, al netto del mutuo, vale circa 208.400 euro: non basta a coprire il debito, ma basta a perdere tutto. Se invece la società conclude un accordo con le banche che prevede un rimborso dell’85% in sette anni e la liberazione dei garanti al pagamento dell’ultima rata, la tua esposizione si azzera, alla sola condizione che il piano venga rispettato.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è pensare che il salvataggio della società ti metta automaticamente al riparo: senza una clausola di liberazione negoziata, resti esposto per tutto ciò che la banca non recupera. Il secondo rischio riguarda gli atti di “protezione” improvvisati, come donazioni della casa ai figli o costituzione di fondi patrimoniali quando la crisi è già in corso: sono tipicamente esposti a revocatoria e possono aggravare la posizione anche sotto altri profili. Il terzo, se sei anche amministratore, è la responsabilità verso la società e i creditori per non aver attivato per tempo gli strumenti di allerta.
Le mosse giuste
- Recupera e analizza tutte le fideiussioni firmate: importo massimo, clausole di deroga all’art. 1957 c.c., conformità allo schema ABI, date.
- Fai inserire la tua posizione nel tavolo di ristrutturazione della società, chiedendo esplicitamente la liberazione progressiva delle garanzie personali.
- Valuta la richiesta di misure cautelari a tutela dei garanti nell’ambito della composizione negoziata.
- Non compiere atti dispositivi sul tuo patrimonio senza un parere preventivo.
- Se l’esposizione è ormai insostenibile, pianifica per tempo un concordato minore o una liquidazione controllata personale, coordinati con la procedura della società.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle citate Cass. n. 8733/2025, n. 6662/2026 e n. 29746/2025, è utile ricordare che nel concordato preventivo di una società di persone l’effetto esdebitatorio si estende ai soci illimitatamente responsabili anche per i debiti sociali da essi garantiti con fideiussione, salvo patto contrario (Trib. Pistoia, 12 giugno 2024, n. 529, sulla norma oggi trasfusa nell’art. 117 CCII).
Tre imprese edili, tre esiti: i numeri a confronto
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Applicano lo stesso problema (debiti verso banche e fornitori che la cassa non riesce più a servire) a tre profili diversi, per mostrare come cambiano strumenti ed esiti.
Ipotesi 1 — Ditta individuale sotto soglia. Debiti 438.700 euro, ricavi massimi triennali 186.400 euro, attivo 212.000 euro. Il 3 febbraio la banca notifica un precetto per 143.900 euro; il 14 febbraio il titolare si rivolge a un OCC tramite professionista. Senza intervento: il 5 marzo circa la banca può avviare il pignoramento presso terzi sui crediti verso i committenti, bloccando gli incassi. Con intervento: deposito della domanda di concordato minore con richiesta di misure protettive; proposta di 147.400 euro in 60 mesi, privilegiati al 100% (44.000 euro), chirografari al 42,9% circa (103.400 euro su 241.250 euro), mutuo sul deposito strumentale pagato alle scadenze. Nello scenario liquidatorio, con beni realizzabili per circa 49.500 euro (attrezzature 38.000, magazzino 11.500), al netto dei privilegiati i chirografari riceverebbero una percentuale minima: è su questo confronto che si gioca il voto e l’eventuale superamento del dissenso.
Ipotesi 2 — S.r.l. sopra soglia con commesse private. Debiti 2.283.010 euro, di cui banche 1.312.450 euro e fornitori 874.260 euro; SAL da incassare 610.000 euro. Il 9 aprile un fornitore deposita istanza di liquidazione giudiziale per un credito di 41.780 euro. Il 16 aprile la società presenta istanza di composizione negoziata con misure protettive e chiede la conferma al tribunale. Le trattative portano a un accordo di ristrutturazione ex art. 57 con il 79,9% dei crediti; il consolidamento bancario porta la rata da 38.700 a circa 18.550 euro al mese; i non aderenti (458.560 euro) vengono pagati entro 120 giorni dall’omologazione con l’incasso dei SAL. Se la società avesse atteso l’udienza sull’istanza senza un piano, il tribunale non sarebbe stato obbligato a rinviarla.
Ipotesi 3 — Costruttore-venditore con 14 unità. Mutuo residuo da erogare 430.000 euro, costi a finire 890.000 euro, acconti degli acquirenti 1.143.500 euro garantiti da fideiussioni, fornitori 426.800 euro. Domanda di concordato depositata il 20 maggio: dalla stessa data si verifica la situazione di crisi del D.Lgs. 122/2005 e gli acquirenti possono attivare le fideiussioni; il cantiere rischia di restare incompiuto. Composizione negoziata avviata il 20 maggio, invece: nessuna situazione di crisi tipizzata, richiesta di autorizzazione a un finanziamento prededucibile di 460.000 euro, completamento dei lavori, rogiti per 2.040.500 euro che rimborsano banca, finanziatore e fornitori.
La lezione trasversale è evidente: gli stessi debiti, affrontati con strumenti diversi, producono esiti opposti; e lo strumento giusto dipende dal profilo, non dall’importo.
I casi misti: quando appartieni a più profili contemporaneamente
Molti imprenditori edili non stanno in un solo profilo. Ecco le combinazioni più frequenti e come si intrecciano le regole.
S.r.l. che lavora sia per privati sia per enti pubblici. È forse il caso più comune. Le regole del profilo “società sopra soglia” e quelle del profilo “appalti pubblici” si sommano: la scelta dello strumento deve tenere conto sia della necessità di vincolare le banche (che spinge verso accordi di ristrutturazione o concordato), sia dell’effetto sulle gare (che sconsiglia procedure concorsuali diverse dal concordato in continuità). In questi casi la composizione negoziata, eventualmente seguita da un accordo di ristrutturazione, è spesso il punto di equilibrio.
Socio-amministratore fideiussore di una S.r.l. costruttrice-venditrice. Qui si sommano tre livelli: la società, i suoi acquirenti su preliminare e il patrimonio personale del garante. Il piano deve essere pensato in modo unitario: la liberazione delle fideiussioni personali va negoziata insieme alla rimodulazione del mutuo fondiario, perché è la stessa banca a detenere entrambe le posizioni.
Artigiano sotto soglia che lavora in subappalto per un’impresa in crisi. È la situazione di chi subisce la crisi altrui. Il subappaltatore non pagato ha a disposizione, nei confronti del committente, l’azione diretta prevista dall’art. 1676 c.c. per i dipendenti e, negli appalti pubblici, il meccanismo del pagamento diretto da parte della stazione appaltante nei casi previsti dal Codice dei contratti. Se l’appaltatore principale entra in una procedura, il subappaltatore deve insinuarsi tempestivamente e valutare se il proprio credito sia destinato a essere pagato in percentuale: sulla base di questa stima costruirà la propria proposta di concordato minore.
S.n.c. di famiglia sopra soglia. I soci illimitatamente responsabili seguono la sorte della società: se la società accede a un concordato, l’effetto esdebitatorio si estende ai soci per i debiti sociali; se la società finisce in liquidazione giudiziale, la procedura si estende ai soci. La protezione del patrimonio familiare passa quindi necessariamente per lo strumento scelto dalla società.
Imprenditore individuale che ha superato le soglie per un solo anno. Il superamento anche di un solo parametro in uno dei tre esercizi fa perdere la qualifica di impresa minore. Chi era abituato a considerarsi “non fallibile” deve rifare i conti: per lui si aprono gli strumenti delle imprese maggiori, ma anche il rischio della liquidazione giudiziale.
Impresa edile in raggruppamento temporaneo o in consorzio. Nelle opere più importanti molte imprese lavorano in raggruppamento temporaneo (ATI/RTI) o attraverso consorzi. Se l’impresa in crisi è mandante, la sua procedura non travolge necessariamente il raggruppamento, ma la stazione appaltante verificherà i requisiti e potrà essere necessaria una modifica soggettiva; se è mandataria, il margine è più stretto, perché l’art. 95 CCII consente all’impresa in concordato di partecipare in raggruppamento solo se non riveste la qualità di mandataria. Per i consorzi privi di personalità giuridica con responsabilità solidale tra consorziati, la procedura di un consorziato non libera gli altri dai debiti anteriori: chi è socio di un consorzio con un partner in crisi deve valutare subito la propria esposizione. In tutti questi casi il piano deve essere costruito guardando anche agli accordi interni del raggruppamento o del consorzio, perché quote di esecuzione, pagamenti e responsabilità sono intrecciati.
Il confronto tra profili
La tabella riassume i punti chiave. Non sostituisce l’analisi del singolo caso, ma aiuta a collocarsi.
| Aspetto | Ditta sotto soglia | S.r.l. sopra soglia | Appalti pubblici | Costruttore-venditore | Socio fideiussore |
|---|---|---|---|---|---|
| Rischio di liquidazione giudiziale | No (impresa minore) | Sì, con debiti scaduti oltre 30.000 € | Sì | Sì | Personale: no; rischio di esecuzione sul patrimonio |
| Strumento di prima scelta | Concordato minore / composizione negoziata | Composizione negoziata, poi accordo o concordato in continuità | Composizione negoziata | Composizione negoziata con finanza per completare | Liberazione negoziata nel piano della società |
| Rischio principale | Pignoramenti singoli che bloccano l’attività | Responsabilità degli amministratori | Esclusione dalle gare | Escussione fideiussioni 122 e fuga acquirenti | Escussione della fideiussione personale |
| Norme chiave | Artt. 2, 74, 268 CCII | Art. 2086 c.c., artt. 3, 12 ss., 57, 84 CCII | Art. 94 D.Lgs. 36/2023, art. 95 CCII | D.Lgs. 122/2005, art. 173 CCII | Art. 1957 c.c., art. 117 CCII |
| Uscita estrema | Liquidazione controllata ed esdebitazione | Concordato liquidatorio | Concordato in continuità con autorizzazione | Concordato o piano con completamento | Concordato minore o liquidazione controllata |
Osserva la colonna del socio fideiussore: è l’unico profilo in cui il rischio principale non dipende dalla procedura della società, ma da ciò che la procedura non dice. Ed è per questo che va trattato sempre insieme al profilo dell’impresa.
Le domande che valgono per tutti
Se avvio la composizione negoziata, le banche possono revocarmi i fidi? L’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, causa di sospensione o revoca degli affidamenti. Le banche mantengono però la possibilità di valutare il merito creditizio secondo le regole di vigilanza, motivando le proprie decisioni. Per questo l’avvio del percorso va accompagnato da una comunicazione trasparente e da un piano.
Quanto tempo ho, realisticamente? Meno di quanto pensi. La composizione negoziata dura di regola 180 giorni, prorogabili, e le misure protettive hanno un limite complessivo di 240 giorni. Nei procedimenti del Codice della crisi, inoltre, la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto non opera. E se un creditore ha già depositato un’istanza di liquidazione, i tempi si accorciano ulteriormente.
Cosa succede ai miei dipendenti? Nella composizione negoziata e nel concordato in continuità l’impresa prosegue e i rapporti di lavoro continuano. I crediti di lavoro sono privilegiati e, in caso di liquidazione, i lavoratori possono ricorrere al Fondo di garanzia INPS per il TFR e le ultime retribuzioni. Il piano di risanamento deve comunque prevedere il pagamento regolare delle retribuzioni correnti, perché il loro ritardo è uno dei segnali di allarme tipizzati dalla legge.
E se nel frattempo un fornitore mi pignora il conto? Se hai già chiesto le misure protettive e sono in vigore, le azioni esecutive sono bloccate. Se non le hai chieste, il pignoramento prosegue secondo le regole ordinarie, e il suo effetto può essere la paralisi dell’attività. È una delle ragioni per cui la tempestività conta più di ogni altra cosa.
Posso passare da uno strumento all’altro? Sì, entro certi limiti. Dalla composizione negoziata si può accedere a un accordo di ristrutturazione, a un concordato o, se le trattative falliscono, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Ma la Cassazione (sent. n. 31856/2025) ha ricordato che non si può aprire la composizione negoziata mentre pende una domanda di concordato: le sequenze vanno pianificate, non improvvisate.
Posso smettere di pagare alcuni fornitori per dare priorità alla banca, o viceversa? È una delle tentazioni più pericolose. Quando l’impresa è già insolvente, pagare in via preferenziale alcuni creditori a danno degli altri espone quei pagamenti a revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale e può integrare, per gli amministratori, profili di responsabilità anche penale (la cosiddetta bancarotta preferenziale). Il criterio corretto non è “chi urla di più”, ma la funzionalità del pagamento alla continuità aziendale e al piano, possibilmente condivisa con l’esperto nella composizione negoziata o autorizzata dal tribunale nel concordato.
Posso vendere un immobile o un macchinario per fare cassa? Sì, ma con cautela. Una vendita a prezzo congruo, con il ricavato destinato a pagare i creditori secondo un piano, è un atto di buona gestione. Una vendita sottocosto, a parenti o società collegate, o con il ricavato usato per pagare solo alcuni creditori, è invece esposta a revocatoria e a contestazioni. Durante la composizione negoziata gli atti di straordinaria amministrazione vanno comunicati all’esperto; nel concordato servono le autorizzazioni previste. Se la vendita riguarda un ramo d’azienda, ad esempio un settore di attività non più strategico, si può chiedere al tribunale di autorizzarla senza che l’acquirente risponda dei debiti pregressi: è spesso un modo efficace per liberare risorse senza svendere.
La giurisprudenza profilo per profilo
Di seguito i riferimenti richiamati nella guida, ordinati per il profilo a cui interessano di più. I principi sono riformulati in sintesi.
Per tutti i profili
Cass. civ., sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. La pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non impone al giudice dell’insolvenza di rinviare l’udienza per attendere l’esito delle trattative. Rilevanza: la composizione negoziata va avviata per tempo; attivata in extremis, non garantisce alcuna sospensione automatica.
Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Il tribunale investito della domanda di dichiarazione dell’insolvenza può verificare incidentalmente l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata presentata mentre pendeva ancora una domanda di concordato preventivo. Rilevanza: chi alterna gli strumenti senza strategia rischia di perdere le protezioni proprio quando servono.
Corte d’Appello di Trieste, 29 maggio 2024, n. 4. La composizione negoziata è stata ritenuta ammissibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori; finché le misure protettive restano efficaci, la liquidazione giudiziale non può essere aperta. Rilevanza: se il percorso è serio e tempestivo, lo scudo funziona anche quando un creditore si è già mosso.
Per la società di costruzioni sopra soglia
Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Nel concordato in continuità, nel testo anteriore al correttivo ter, l’omologazione forzosa può essere pronunciata anche senza la maggioranza delle classi, se la proposta è approvata da almeno una classe che riceverebbe un soddisfacimento almeno parziale nel rispetto delle prelazioni anche sul valore eccedente la liquidazione. Rilevanza: un creditore dissenziente, anche pubblico, non può da solo bloccare il risanamento di un’impresa edile con prospettive di continuità.
Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. La pronuncia d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato senza aprire la liquidazione giudiziale non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario in Cassazione. Rilevanza: la domanda deve essere costruita correttamente fin dall’inizio.
Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2025, n. 19607. Una volta aperta la liquidazione giudiziale dopo la mancata omologazione del concordato, non è ammessa un’impugnazione autonoma contro il diniego di omologazione. Rilevanza: nelle fasi finali della procedura gli spazi di rimedio sono stretti.
Trib. Catanzaro, 6 febbraio 2024. L’assenza di assetti organizzativi adeguati integra una grave irregolarità gestoria, ancor più rilevante nelle società non ancora in crisi. Rilevanza: per gli amministratori, la prevenzione è un obbligo, non una scelta.
Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 2025, n. 28355. Il credito di restituzione dello Stato che ha pagato la garanzia pubblica escussa dalla banca finanziatrice va ammesso al passivo in privilegio, anche senza un formale provvedimento di revoca. Rilevanza: nelle imprese edili con finanziamenti garantiti dal Fondo PMI, una parte del debito bancario può diventare privilegiata e va considerata nel piano.
Per la ditta individuale sotto soglia
Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La libertà di contenuto della proposta di concordato minore non consente di trattare in modo uguale creditori privilegiati e chirografari; la violazione dell’ordine delle prelazioni rende la proposta inammissibile, rilevabile d’ufficio fin dall’avvio. Rilevanza: la proposta del piccolo imprenditore edile deve essere tecnicamente rigorosa.
Trib. Oristano, 9 dicembre 2025, n. 26. Omologato un concordato minore in continuità nonostante il voto contrario di un creditore pubblico decisivo, sulla base della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: con un confronto numerico serio, il dissenso può essere superato.
Per il costruttore-venditore
Cass. civ., ord. 17 dicembre 2025, n. 32964. Delimita l’ambito della tutela del D.Lgs. 122/2005, escludendone l’applicazione indiscriminata a immobili già sostanzialmente ultimati con sole finiture residue. Rilevanza: non ogni preliminare senza fideiussione è automaticamente nullo; lo stato dell’opera va documentato.
Cass. civ., 2019, n. 21792. L’escussione della fideiussione prevista a tutela dell’acquirente di immobile da costruire presuppone che il preliminare sia ancora in essere al verificarsi della situazione di crisi del costruttore. Rilevanza: la tempistica degli eventi di crisi determina chi può escutere e quando.
Per il socio fideiussore
Cass. civ., sez. I, ord. 2 aprile 2025, n. 8733. Quando il debitore principale presenta domanda di concordato preventivo, da quella data decorre il termine semestrale dell’art. 1957 c.c. entro cui il creditore deve agire per non perdere la garanzia. Rilevanza: il garante deve monitorare le iniziative della banca, perché il termine può diventare una difesa.
Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. Negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, nella disciplina anteriore, i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori restano intatti. Rilevanza: la liberazione del garante va negoziata espressamente.
Cass. civ., 11 novembre 2025, n. 29746. Il fideiussore di una società che ne detiene una partecipazione non trascurabile e vi ha ricoperto cariche non può essere qualificato consumatore. Rilevanza: il socio garante accede al concordato minore o alla liquidazione controllata, non alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Trib. Bologna, 22 settembre 2025. Nella composizione negoziata possono essere concesse misure cautelari che impediscono l’aggressione del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili e del fideiussore. Rilevanza: esiste uno spazio per proteggere i garanti durante le trattative, da argomentare con cura.
Trib. Milano, 8 febbraio 2025. Il divieto di escussione del garante può essere concesso solo se non determina un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio con il creditore. Rilevanza: la richiesta di protezione dei garanti deve essere proporzionata e documentata.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Per ciascun profilo descritto in questa guida lo studio mette in campo strumenti concreti, con un lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo.
- Verifichiamo il tuo profilo giuridico: analizziamo i bilanci degli ultimi tre esercizi per accertare se rientri nella categoria dell’impresa minore o se sei esposto alla liquidazione giudiziale.
- Ricostruiamo la mappa dei debiti e dei crediti: classifichiamo i creditori per categoria e prelazione e colleghiamo i crediti ai singoli cantieri e SAL.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata con la documentazione richiesta dalla piattaforma telematica e la domanda di misure protettive, curando la successiva fase di conferma davanti al tribunale.
- Per le società sopra soglia, costruiamo con i commercialisti dello staff il piano di risanamento, gli accordi di ristrutturazione o la proposta di concordato in continuità, con la formazione delle classi.
- Per le imprese di opere pubbliche, verifichiamo gli effetti di ciascuno strumento sulla partecipazione alle gare e predisponiamo le istanze di autorizzazione previste dall’art. 95 CCII.
- Per i costruttori-venditori, esaminiamo preliminari, fideiussioni e polizze del D.Lgs. 122/2005 e scegliamo lo strumento che non comprometta il completamento del cantiere.
- Per le ditte sotto soglia, istruiamo il concordato minore o la liquidazione controllata con l’OCC e costruiamo la proposta nel rispetto delle prelazioni.
- Per i soci garanti, analizziamo le fideiussioni (deroghe all’art. 1957 c.c., conformità allo schema ABI) e negoziamo con le banche la liberazione o la riduzione delle garanzie personali.
- Contestiamo le azioni dei creditori quando presentano vizi: istanze di liquidazione, decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti.
- Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado, assicurando la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino alla Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questa guida pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza specificamente costruita sul percorso della composizione negoziata, cioè lo strumento che, per la maggior parte delle imprese edili descritte, rappresenta il primo passo per evitare la liquidazione giudiziale. Per le ditte sotto soglia e per i soci garanti, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC consentono di presidiare le procedure di sovraindebitamento.
La continuità è parte della strategia: la stessa linea viene seguita dall’analisi iniziale fino, se necessario, al giudizio in Cassazione, senza passaggi di mano che disperdono informazioni. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: il piano finanziario e la strategia legale nascono insieme, non in due uffici separati.
Chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole
Evitare la liquidazione giudiziale di un’impresa di costruzioni è possibile, ma non con una formula valida per tutti. Il primo passo è riconoscere il tuo profilo; il secondo è agire con gli strumenti che le regole del tuo profilo mettono a disposizione, prima che siano i creditori a scegliere per te. Un artigiano sotto soglia, una S.r.l. con tre cantieri, un’impresa di opere pubbliche, un costruttore-venditore e un socio garante hanno tutti debiti verso banche e fornitori, ma cinque percorsi diversi davanti.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché le sue competenze coincidono con gli strumenti che servono: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per il confronto con gli istituti di credito, le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC per le imprese minori e i garanti, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per difendere le scelte fatte fino all’ultimo grado.
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