Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Come Chiuderla In Anticipo Con Gli Avvocati

Questa guida raccoglie le domande che imprenditori, soci, familiari e creditori ci rivolgono più spesso quando una liquidazione giudiziale è già aperta e ci si chiede se esista un modo per uscirne prima della fine naturale. Abbiamo scelto il formato più diretto: domanda come la farebbe chiunque, risposta completa come la daremmo a voce, senza giri di parole.

Il quadro normativo in breve. Il concordato nella liquidazione giudiziale è l’erede del vecchio concordato fallimentare ed è disciplinato dagli articoli 240 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022 e ritoccato più volte, da ultimo con il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024). Consente a un creditore, a un terzo o, a certe condizioni, allo stesso debitore di proporre ai creditori una soluzione negoziata che, una volta approvata e omologata dal tribunale, porta alla chiusura della procedura. Le regole su chi può proporlo, entro quando, con quali risorse e con quali maggioranze sono precise e i termini sono stretti: sbagliarne uno significa spesso perdere l’occasione.

Perché proprio questo tema è il nostro terreno? Perché il concordato nella liquidazione giudiziale è, in sostanza, una negoziazione della crisi d’impresa condotta dentro una procedura concorsuale: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio a gestire la trattativa tra impresa in difficoltà e ceto creditorio. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, decisiva perché su omologazione, opposizioni e reclami la partita può arrivare fino alla Corte di Cassazione, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, indispensabile per costruire numeri che reggano al vaglio del curatore e del tribunale.

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Blocco A — Le basi

“Ma il concordato nella liquidazione giudiziale è il vecchio concordato fallimentare con un altro nome?”

Sostanzialmente sì, ma con alcune regole nuove che cambiano parecchio la strategia.

Con il Codice della crisi il “fallimento” è diventato “liquidazione giudiziale”, e di conseguenza il “concordato fallimentare” è diventato “concordato nella liquidazione giudiziale”. La logica di fondo è rimasta la stessa: la procedura è già aperta, il curatore ha già in mano i beni, e qualcuno propone ai creditori un accordo alternativo alla vendita di tutto pezzo per pezzo. Se i creditori lo approvano e il tribunale lo omologa, la liquidazione si chiude e si passa alla fase di esecuzione dell’accordo.

Cosa è cambiato davvero? Tre cose soprattutto. Primo, quando la proposta viene dal debitore (o da società a lui collegate) serve un apporto di risorse nuove che aumenti l’attivo di almeno il dieci per cento: lo vediamo meglio più avanti. Secondo, il terzo correttivo ha semplificato la regola su quanto si può pagare in meno ai creditori con privilegio, pegno o ipoteca, ancorandola a ciò che otterrebbero dalla liquidazione dei beni gravati. Terzo, è stata introdotta una disciplina per i gruppi di imprese: quando il tribunale apre una liquidazione giudiziale unitaria per più società, la proposta può essere presentata con un’unica domanda, con domande coordinate o con domande autonome, ferma restando la separazione delle masse attive e passive di ciascuna impresa.

Un punto che molti non sanno: se la procedura è stata aperta come fallimento prima del 15 luglio 2022, continua ad applicarsi la vecchia legge fallimentare (articoli 124 e seguenti), secondo le norme transitorie del Codice. Le differenze non sono enormi, ma esistono, e vanno verificate prima di scrivere una sola riga della proposta. Tutto il resto di questa guida si riferisce alle liquidazioni giudiziali aperte sotto il nuovo Codice, con richiami alla giurisprudenza sul concordato fallimentare dove i principi restano gli stessi.

“Chi può proporlo? Io, che sono il debitore, posso farlo?”

Sì, ma non subito, non per sempre, e non a mani vuote.

La legge distingue due categorie di proponenti. La prima è quella dei creditori e dei terzi: possono presentare la proposta in qualunque momento dopo l’apertura della liquidazione, anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, a una condizione pratica. Il debitore deve aver tenuto la contabilità, e i dati contabili insieme alle altre notizie disponibili devono permettere al curatore di preparare un elenco provvisorio dei creditori da far approvare dal giudice delegato. Se la contabilità manca o è inservibile, bisogna attendere lo stato passivo.

La seconda categoria è quella del debitore, delle società a cui partecipa e delle società sottoposte a comune controllo. Qui la legge è più severa, e con una ragione precisa: vuole spingere l’imprenditore a cercare soluzioni concordate prima che si apra la liquidazione, e non premiare chi aspetta che i creditori, stanchi della procedura, accettino qualunque cosa. Per questo il debitore non può proporre il concordato prima che sia trascorso un anno dalla sentenza di apertura, e non può più farlo quando sono passati due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

In mezzo, c’è la condizione economica: la proposta del debitore (e delle società collegate) è ammissibile solo se prevede un apporto di risorse che incrementi il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.

Un’osservazione pratica. Moltissime proposte “del debitore” sono in realtà presentate da un terzo: un familiare, un investitore, un imprenditore concorrente o un fornitore interessato a rilevare l’azienda. Il terzo non subisce né la finestra temporale né la soglia del dieci per cento, ma deve essere un soggetto davvero distinto. Se dietro il terzo c’è una società controllata dal debitore o sotto comune controllo, si ricade nelle regole più rigide. La scelta di chi firma la proposta è quindi la prima decisione strategica, e va presa con i documenti societari alla mano.

“Entro quando va presentato? Esiste una scadenza oltre la quale non si può più fare niente?”

Per il debitore sì, ed è una scadenza secca. Per creditori e terzi, di fatto, fino alla chiusura della procedura.

Per il debitore e le società collegate, come detto sopra, la finestra si apre un anno dopo la sentenza di apertura e si chiude due anni dopo il decreto di esecutività dello stato passivo. Sono due date che si ricavano dagli atti della procedura e che vanno annotate subito, perché mancare la seconda significa perdere definitivamente la possibilità di proporre il concordato in prima persona.

Per creditori e terzi, la legge non fissa un termine finale espresso. Si ritiene comunemente che la proposta possa essere presentata finché la liquidazione non è chiusa. Ma attenzione a non confondere “possibile” con “utile”: più la liquidazione avanza, meno beni restano da offrire, più il curatore ha già venduto a prezzi che fanno da parametro, e meno margine c’è per una proposta migliorativa. Una proposta presentata quando il curatore ha già venduto l’immobile principale ha tutt’altro peso rispetto a una presentata prima della prima asta.

“Cosa significa che devo portare almeno il dieci per cento in più?”

Significa che servono soldi o beni nuovi, che oggi non sono nella massa, pari almeno a un decimo dell’attivo.

Il riferimento è al valore dell’attivo della liquidazione, cioè a ciò che il curatore ha acquisito o sta acquisendo. Se l’attivo vale 800.000 euro, l’apporto minimo è di 80.000 euro di risorse esterne. Non basta promettere di vendere meglio i beni già inventariati, né di recuperare crediti che sono già della massa: la legge vuole che il concordato proposto dal debitore porti ai creditori qualcosa di aggiuntivo rispetto a ciò che avrebbero comunque.

Le risorse possono arrivare da un familiare, da un socio, da un finanziatore, dalla vendita di beni personali non compresi nella liquidazione, da un investitore interessato a rilevare l’attività. Ciò che conta è che siano effettive, documentate e vincolate alla proposta, perché il curatore dovrà esprimere un parere anche sulle garanzie offerte.

La soglia del dieci per cento è un minimo di ammissibilità, non un obiettivo. I creditori votano confrontando la proposta con ciò che otterrebbero dalla liquidazione, e il curatore glielo dirà nel suo parere. Un apporto appena sopra la soglia, spalmato su tempi lunghi, rischia di essere ammissibile ma perdente al voto.


Blocco B — La procedura, passo dopo passo

“Come si presenta la proposta? A chi va depositata?”

Con ricorso al giudice delegato della liquidazione giudiziale, corredato da tutto ciò che serve a valutarla.

Il ricorso si deposita nella procedura, rivolto al giudice delegato. Il suo contenuto è libero nei mezzi, ma non nei requisiti. La legge consente di prevedere la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; trattamenti differenziati tra classi, motivandone le ragioni; la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, compresa la cessione dei beni, l’accollo o altre operazioni straordinarie, inclusa l’attribuzione ai creditori di azioni, quote o altri strumenti finanziari. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Quando la proposta viene da uno o più creditori o da un terzo, può comprendere anche la cessione delle azioni di pertinenza della massa, come le azioni revocatorie o di responsabilità, purché autorizzate dal giudice delegato e con l’indicazione del loro oggetto e fondamento. È uno strumento molto usato: il terzo assuntore “compra” il pacchetto completo, beni più cause, e se ne assume il rischio. Inoltre il terzo può limitare il proprio impegno ai creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno già proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva al momento della proposta; verso gli altri creditori, resta obbligato il debitore.

Se si prevede di pagare solo in parte i creditori privilegiati, serve la relazione giurata di un professionista indipendente, di cui parliamo nella domanda sulla banca con ipoteca.

Nella pratica, un ricorso che funziona contiene: l’indicazione dei creditori e dei rispettivi trattamenti, il calcolo del fabbisogno, le fonti delle risorse con la prova della loro disponibilità, le garanzie (fideiussioni, depositi vincolati, vincoli su beni), il cronoprogramma dei pagamenti e il confronto con lo scenario liquidatorio. Tutti i passaggi successivi sono riassunti nella tabella che trova poco più sotto.

“Chi decide se la proposta può andare al voto?”

Il giudice delegato, dopo aver sentito il curatore e con il parere favorevole del comitato dei creditori.

È il passaggio che più spesso viene sottovalutato. Ricevuta la proposta, il giudice delegato chiede il parere del curatore, con specifico riferimento al presumibile risultato della liquidazione e alle garanzie offerte. È il curatore, in altre parole, a dire ai creditori “se continuiamo a vendere, questo è quanto prevedo di realizzare”: un numero con cui la proposta sarà inevitabilmente confrontata.

Occorre poi il parere favorevole del comitato dei creditori. Se la proposta prevede classi con trattamenti differenziati, prima della comunicazione ai creditori viene sottoposta al tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di formazione delle classi.

E se arrivano più proposte? Il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre al voto; su richiesta del curatore, il giudice delegato può disporre che vengano comunicate ai creditori anche altre proposte ritenute parimenti convenienti. Qui la competizione tra proponenti diventa reale, e ne parliamo nel blocco dei casi particolari.

Superato questo filtro, il giudice delegato ordina al curatore di comunicare la proposta ai creditori, insieme ai pareri, fissando il termine per il voto.

“Come votano i creditori? È vero che chi non risponde vota sì?”

Sì, è vero: il silenzio vale come consenso. È la regola più importante e la meno conosciuta.

La comunicazione ai creditori indica un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro cui chi è contrario deve far pervenire il proprio dissenso. Chi non risponde è considerato favorevole. Il concordato è approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, la maggioranza va raggiunta anche nel maggior numero di classi.

Chi vota? I creditori risultanti dallo stato passivo reso esecutivo, compresi quelli ammessi provvisoriamente o con riserva; se la proposta arriva prima dell’esecutività dello stato passivo, quelli dell’elenco provvisorio predisposto dal curatore. Non votano i creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari per i quali la proposta prevede il pagamento integrale, salvo che rinuncino alla prelazione; se invece sono pagati solo in parte, votano per la quota non soddisfatta, equiparata a credito chirografario.

Ci sono poi esclusioni per conflitto di interessi. Non votano e non contano nelle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore, i parenti e affini fino al quarto grado, e chi è diventato cessionario o aggiudicatario dei loro crediti da meno di un anno prima dell’apertura della liquidazione. Il proponente e le società a lui collegate possono votare solo se collocati in una classe separata. Su questi profili la Cassazione è intervenuta più volte, come vedremo.

Conseguenza pratica del silenzio-assenso: la battaglia non si vince convincendo tutti a votare sì, ma evitando che i grandi creditori contrari si mobilitino. E, dall’altro lato, un creditore contrario che si dimentica di inviare il dissenso nei termini ha di fatto votato a favore.

“Una volta approvata la proposta, cosa succede? Chi la rende definitiva?”

La omologa il tribunale, su ricorso del proponente, che deve muoversi entro dieci giorni.

Scaduto il termine per il voto, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sull’esito. Se la proposta è approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione via PEC al proponente, affinché chieda l’omologazione entro dieci giorni dalla comunicazione, e ai creditori dissenzienti. Con un decreto pubblicato nel registro delle imprese viene fissato un termine, da quindici a trenta giorni, per le eventuali opposizioni di qualunque interessato e per il deposito della relazione motivata del comitato dei creditori con il suo parere definitivo; se il comitato non provvede, la relazione la redige il curatore nei sette giorni successivi.

Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione e, se ci sono opposizioni, le esamina, assumendo anche mezzi istruttori, e decide con decreto motivato. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale.

Attenzione ai dieci giorni per chiedere l’omologazione: è un termine breve, che decorre dalla comunicazione PEC. Il ricorso va preparato prima del voto, non dopo.

“E se qualcuno si oppone o impugna l’omologazione?”

Si apre una fase contenziosa che può arrivare fino in Cassazione: va gestita dall’inizio con questa prospettiva.

L’opposizione si propone con memoria nel termine fissato dal decreto. Può essere proposta da un creditore dissenziente, ma anche da qualsiasi altro interessato. Se la proposta prevede classi e un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale può comunque omologare se ritiene che quel credito risulti soddisfatto dal concordato in misura non inferiore a quella ottenibile proseguendo la liquidazione. È il cosiddetto giudizio di convenienza, e si vince o si perde sui numeri.

Contro il decreto del tribunale si può proporre reclamo alla corte d’appello, con ricorso da depositare nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto effettuata dalla cancelleria. Contro la decisione della corte d’appello è ammesso il ricorso per cassazione.

Un dettaglio che fa perdere molte cause: le regole sulla sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto, di regola non si applicano ai procedimenti del Codice della crisi. Chi conta sull’estate per “guadagnare tempo” rischia di trovarsi fuori termine.

Ecco la mappa completa dei passaggi:

FaseAttoTermineDavanti a chi
Proposta (creditore o terzo)Ricorso con piano, risorse e garanzieDopo l’apertura, anche prima dello stato passivo se la contabilità lo consenteGiudice delegato
Proposta (debitore o società collegate)Ricorso con apporto ≥ 10% dell’attivoNon prima di 1 anno dalla sentenza di apertura e non oltre 2 anni dall’esecutività dello stato passivoGiudice delegato
IstruttoriaParere del curatore e del comitato dei creditori; eventuale vaglio delle classiTempi della proceduraGiudice delegato / tribunale per le classi
VotoComunicazione ai creditori e raccolta dei dissensiDa 20 a 30 giorni; il silenzio vale assensoCuratore
EsitoRelazione del curatore; comunicazione PEC al proponenteDopo la scadenza del votoGiudice delegato
Richiesta di omologazioneRicorso del proponente10 giorni dalla comunicazioneTribunale
OpposizioniMemoria di opposizione; relazione del comitatoDa 15 a 30 giorni fissati con decretoTribunale
OmologazioneDecreto motivatoDopo istruttoriaTribunale
ReclamoRicorso30 giorni perentori dalla notificazioneCorte d’appello
Ultimo gradoRicorso per cassazioneTermini di leggeCorte di Cassazione
ChiusuraRendiconto del curatore e decreto di chiusuraDopo la definitività dell’omologazioneTribunale

Blocco C — I casi particolari

“La banca ha l’ipoteca sul capannone. Posso proporle di pagarla meno del suo credito?”

Sì, ma non meno di quanto prenderebbe dalla vendita del capannone in liquidazione, al netto delle spese.

La legge ammette che la proposta non preveda il pagamento integrale dei creditori con privilegio, pegno o ipoteca, purché li soddisfi in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti su cui grava la prelazione. Il valore va calcolato al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali, e deve essere indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente. La parte di credito che non trova capienza nel bene viene trattata come chirografaria e vota come tale.

Il terzo correttivo ha semplificato la formula: prima si parlava di valore ricavabile “in ragione della collocazione preferenziale” e “avuto riguardo al valore di mercato”, oggi il riferimento è direttamente a ciò che si realizzerebbe liquidando il bene. In pratica: se il capannone gravato da un’ipoteca per 600.000 euro vale, secondo la stima, 450.000 euro, e le spese riferibili sono 60.000 euro, alla banca bisogna garantire almeno 390.000 euro sul privilegio; il resto scende al chirografo.

E se la banca accettasse di scendere ancora di più? La Cassazione, con l’ordinanza n. 13331 del 19 maggio 2025, ha riconosciuto che un patto tra il proponente e il creditore ipotecario, con cui quest’ultimo consente il degrado al chirografo di una parte maggiore del credito, può derogare alla regola ordinaria. La tutela è posta nell’interesse del creditore privilegiato, che può rinunciarvi. Negoziare con il creditore ipotecario prima del deposito è quindi spesso la chiave dell’intera operazione.

È su valutazioni di questo tipo, a metà tra numeri e trattativa, che si innestano le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista.

“Se arrivano più proposte, chi vince? E il creditore che propone può votarsi da solo?”

Vince quella che il comitato sceglie e i creditori approvano. Ma sul voto del proponente la Cassazione ha appena tracciato un confine importante.

Con più proposte, come detto, il comitato dei creditori sceglie quale sottoporre al voto, e il giudice delegato può far comunicare anche le altre ritenute parimenti convenienti. Il problema nasce quando uno dei proponenti è anche creditore, magari dopo aver acquistato crediti proprio per pesare nel voto.

Il riferimento è ancora la sentenza delle Sezioni Unite n. 17186 del 4 luglio 2018: il creditore che propone il concordato si trova in conflitto di interessi e non può concorrere, col proprio voto, all’approvazione della propria proposta, salvo che sia collocato in una classe separata. Oggi il Codice lo dice espressamente.

La sentenza n. 2258 del 3 febbraio 2026 ha chiarito l’altra faccia della medaglia: quando si vota su una proposta concorrente presentata da un terzo, il creditore proponente e le società a lui collegate non sono esclusi dal voto né dal computo delle maggioranze, perché su una proposta altrui non c’è conflitto di interessi. Chi presenta una proposta in competizione deve quindi mettere nel conto che i crediti del rivale peseranno contro di lui.

Un’altra variabile riguarda chi ha acquistato i crediti. Con la sentenza n. 3220 dell’8 febbraio 2025, la Cassazione ha escluso dal voto una società di cartolarizzazione non iscritta all’albo degli intermediari finanziari, alla quale i crediti erano stati ceduti dopo la dichiarazione di fallimento. Verificare, posizione per posizione, chi ha davvero diritto di voto può spostare la maggioranza.

“Il Fisco e l’INPS votano come tutti gli altri? Possono bloccare tutto?”

Votano come gli altri creditori per la parte in cui sono chiamati al voto, ma sul loro voto contrario la giurisprudenza non è univoca.

Il tema interessa solo nella misura in cui questi enti sono creditori della procedura, e spesso lo sono in misura rilevante. Nel concordato preventivo il legislatore ha previsto meccanismi specifici per superare il voto contrario o l’inerzia di Erario ed enti previdenziali (il cosiddetto cram down). Per il concordato fallimentare, la giurisprudenza di merito si è divisa: la Corte d’appello de L’Aquila, con decreto del 18 gennaio 2022, ha escluso l’applicazione di quel meccanismo; la Corte d’appello di Firenze, con pronuncia del 18 aprile 2024, l’ha invece ritenuto applicabile.

La conseguenza pratica è semplice: se il voto dell’Erario o dell’INPS è determinante, la proposta va costruita in modo da reggere anche nello scenario meno favorevole, cercando la maggioranza su altri creditori o costruendo classi che non dipendano da quel voto. Contare su un’interpretazione contestata come unico piano non è una strategia.

“E se sono in liquidazione controllata, cioè sovraindebitato e non fallibile, posso fare un concordato simile?”

No, non con questo strumento: il concordato nella liquidazione giudiziale non si estende alla liquidazione controllata.

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 23 luglio 2024, ha dichiarato inammissibile una proposta di concordato presentata in una liquidazione controllata, escludendo l’applicazione analogica della disciplina degli articoli 240 e seguenti. Il consumatore, il professionista o l’imprenditore minore sovraindebitato hanno altri strumenti, da attivare possibilmente prima della liquidazione: la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore. È un settore diverso, dove entrano in gioco le funzioni del Gestore della crisi da sovraindebitamento e degli Organismi di composizione della crisi.

Per le società con soci illimitatamente responsabili, invece, il concordato della società tradizionalmente produce effetti anche nei confronti dei soci, salvo patto contrario: un aspetto da chiarire nella proposta, perché cambia radicalmente la posizione personale dei soci stessi.


Blocco D — Le paure finali

“Se poi non riesco a pagare le rate del concordato, il fallimento riparte da capo?”

Può ripartire, ma non automaticamente: serve una sentenza che risolva o annulli il concordato.

Dopo l’omologazione il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori sorvegliano l’esecuzione. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se gli obblighi non vengono adempiuti regolarmente, ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento. La risoluzione non si può chiedere quando gli obblighi sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Il concordato può anche essere annullato se si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo; la domanda va proposta entro sei mesi dalla scoperta del dolo e non oltre due anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 7054 del 24 marzo 2026, ha ribadito che la riapertura della procedura chiusa dopo l’omologa presuppone l’avvenuta risoluzione o annullamento del concordato. Non basta, dunque, un ritardo.

La rassicurazione è reale: un inadempimento non di scarsa importanza non riapre la procedura “per magia”. Il limite è altrettanto reale: se la risoluzione arriva, la liquidazione riprende e i creditori recuperano i loro diritti originari. Per questo un cronoprogramma di pagamenti prudente vale più di una percentuale promessa alta.

“Rischio di perdere anche i soldi che metto io o la mia famiglia?”

Il rischio esiste, e va gestito con la struttura dell’operazione, non con la speranza.

Se il concordato viene omologato ed eseguito, le risorse apportate servono esattamente a ciò per cui sono state messe: pagare i creditori nella misura promessa e chiudere la procedura. Il problema nasce se il concordato si risolve. Le garanzie prestate per l’esecuzione, di regola, restano al servizio dei creditori; per esempio, la giurisprudenza ha ritenuto che un vincolo di destinazione costituito dal proponente su un proprio immobile, come garanzia atipica, sopravviva alla risoluzione a tutela dei creditori anteriori.

Come ci si protegge? Condizionando l’erogazione delle risorse all’omologazione definitiva, così che non escano dal patrimonio di chi le mette finché la proposta non è diventata stabile; scegliendo con attenzione le garanzie da offrire; e, se l’apporto viene da un terzo, valutando se strutturare l’operazione come assunzione con liberazione del debitore. Occhio però ai tempi: il Tribunale di Torino, con pronuncia del 12 aprile 2022, ha ritenuto che la proroga unilaterale del termine a cui era condizionata una proposta potesse costituire grave inadempimento, idoneo alla risoluzione. Le condizioni si scrivono bene all’inizio, non si aggiustano dopo.

“Quanto tempo ci vuole davvero per chiudere la liquidazione con il concordato?”

Dal deposito della proposta alla chiusura, nei casi lineari, si ragiona in mesi, non in anni. Ma dipende quasi tutto dalla preparazione.

Mettiamo in fila i tempi di legge: il voto si chiude in venti-trenta giorni dalla comunicazione; la richiesta di omologa va depositata entro dieci giorni; il termine per le opposizioni va da quindici a trenta giorni; il reclamo in corte d’appello, se c’è, si propone in trenta giorni. A questi si aggiungono i tempi, non scritti, per il parere del curatore, quello del comitato, l’eventuale vaglio sulle classi e la decisione del tribunale.

Il confronto rilevante non è con “zero”, ma con la durata residua della liquidazione: vendite giudiziarie, cause revocatorie, riparti parziali. Una liquidazione con immobili da vendere all’asta e contenziosi aperti può durare molti anni; il concordato chiude la procedura dopo l’omologazione definitiva e trasferisce il resto nella fase di esecuzione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13337 del 19 maggio 2025, ha confermato che la chiusura, pronunciata dopo l’omologa definitiva e il rendiconto del curatore, non impedisce di completare le liquidazioni e i pagamenti previsti dal piano, restando il curatore legittimato anche in giudizio per questa attività.

Il limite onesto: in presenza di opposizioni e impugnazioni fino in Cassazione, i tempi si allungano sensibilmente.

“Dopo il concordato, i debiti che non ho pagato me li ritrovo addosso?”

Di regola no: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, anche quelli che non si sono insinuati.

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Per effetto dell’accordo, il debitore è tenuto a pagare ciò che il concordato prevede, non l’intero credito originario. Due cautele. La prima riguarda i creditori non insinuati quando la proposta è di un terzo assuntore che ha limitato il proprio impegno agli ammessi: verso di loro resta obbligato il debitore, nella misura concordataria. La seconda riguarda i garanti: i creditori conservano i loro diritti verso fideiussori e coobbligati, per cui chi ha firmato fideiussioni personali deve considerare la propria posizione separatamente.

Rassicurazione fondata: l’effetto vincolante è ampio. Limite reale: non protegge i garanti personali.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri realistici ma ipotetici, costruite per mostrare il meccanismo, non per riprodurre casi reali.

Ipotesi 1 — Proposta del debitore, attraverso una società collegata, con apporto di risorse nuove.

Sentenza di apertura: 14 marzo 2024. Stato passivo esecutivo: 9 ottobre 2024. Finestra per la proposta del debitore: dal 14 marzo 2025 al 9 ottobre 2026. Una proposta depositata il 2 settembre 2026 è tempestiva; una depositata il 12 ottobre 2026 è inammissibile.

Attivo stimato dal curatore: 1.240.000 €, di cui capannone 540.000 € e altri beni e crediti 700.000 €. Spese di procedura stimate: 48.600 € inerenti al capannone, 137.700 € generali. Quota delle spese generali riferibile al capannone (in proporzione al suo peso sull’attivo, circa il 43,5%): 59.970 €.

Passivo: banca ipotecaria 612.500 €; dipendenti privilegiati 94.800 €; chirografari 1.873.400 €.

Scenario liquidazione: alla banca, sul capannone, 540.000 − 48.600 − 59.970 = 431.430 €; il residuo di 181.070 € scende al chirografo. Sugli altri beni restano 700.000 − 77.730 (quota restante di spese generali) = 622.270 €; pagati i dipendenti (94.800 €), per i chirografari restano 527.470 € su 2.054.470 € (1.873.400 + 181.070), cioè circa il 25,7%, con tempi stimati di ulteriori tre anni.

Scenario concordato: apporto minimo richiesto 124.000 € (10% di 1.240.000); apporto offerto 131.750 €. Risorse totali: 1.371.750 €. Spese di procedura ridotte per la chiusura anticipata: 121.400 €. Pagamenti: banca 431.430 € sul privilegio (non meno della liquidazione), dipendenti 94.800 € integrali, chirografari 35%, pari a 719.065 €, entro 12 mesi dall’omologa definitiva. Totale 1.366.695 €, con un margine di 5.055 € a copertura degli imprevisti.

Voto: crediti ammessi al voto 2.054.470 € (i dipendenti, pagati per intero, non votano); maggioranza richiesta oltre 1.027.235 €. Esprimono dissenso l’Erario per 412.300 € e la banca per la quota degradata di 181.070 €; gli altri tacciono. Consensi: 2.054.470 − 593.370 = 1.461.100 € → proposta approvata. Se la banca non avesse potuto votare sulla quota chirografaria, o se altri due fornitori maggiori si fossero opposti, il margine sarebbe stato molto più stretto: ecco perché la mappa del voto si fa prima del deposito.

Ipotesi 2 — Terzo assuntore prima dello stato passivo, con classi e opposizione di una banca.

Sentenza di apertura: 5 febbraio 2025. Un imprenditore del settore, interessato al marchio e alla clientela, deposita la proposta l’11 maggio 2025, prima dello stato passivo: la contabilità è regolare e il curatore riesce a predisporre l’elenco provvisorio. L’assuntore limita il proprio impegno ai creditori dell’elenco; un fornitore con un credito di 37.860 € che non figura resta creditore del debitore, nella misura concordataria.

Classi: (1) fornitori strategici, 62%; (2) istituti finanziari chirografari, 18%; (3) altri chirografari, 21%. Il tribunale verifica i criteri delle classi; il curatore stima per i chirografari un recupero in liquidazione del 14%.

Comunicazione ai creditori: 16 giugno 2025, con termine per il dissenso di 25 giorni (scadenza 11 luglio). Approvano le classi 1 e 3 e la maggioranza complessiva dei crediti; la classe 2 dissente. Comunicazione PEC al proponente: 21 luglio 2025; ricorso per l’omologa: entro il 31 luglio. Il decreto fissa 20 giorni per le opposizioni, che scadono in agosto: la sospensione feriale, come detto, di regola non opera in questi procedimenti, e nessuno può contare sul 1°-31 agosto per differire.

Una banca della classe 2, con credito di 318.640 €, si oppone contestando la convenienza. Confronto: concordato 18% = 57.355 €; liquidazione stimata 14% = 44.610 €. Poiché la banca riceve con il concordato non meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione, il tribunale può omologare nonostante il dissenso della classe. Se la stima del curatore fosse stata del 19%, l’esito si sarebbe capovolto: la convenienza si vince sui numeri, non sugli argomenti.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Chi scrive il numero con cui la mia proposta verrà confrontata, e posso discuterlo?”

Chiunque prepari una proposta si concentra su quanto offrire. Quasi nessuno si chiede, fin dal primo giorno, rispetto a che cosa quell’offerta verrà giudicata. Eppure la risposta decide tutto.

Il parametro è il presumibile risultato della liquidazione. Lo scrive anzitutto il curatore, nel parere che il giudice delegato gli chiede sulla proposta; lo usano i creditori per decidere se tacere o dissentire; lo richiama il tribunale quando un creditore di una classe dissenziente contesta la convenienza; e, per i creditori privilegiati degradati, lo fissa la relazione giurata del professionista indipendente sul valore di realizzo dei beni gravati.

Se quella stima è ottimistica, una buona proposta sembra scarsa. Se trascura spese, tempi, rischi delle cause revocatorie, calo dei prezzi d’asta dopo i ribassi, sembra che la liquidazione renda più di quanto renderà davvero. Non si tratta di contestare il curatore, che svolge un ruolo di garanzia, ma di fornire alla procedura elementi completi: perizie aggiornate, esiti delle aste andate deserte, costi reali di custodia, probabilità di successo delle azioni di massa, tempi medi del tribunale.

Lo stesso vale in senso inverso per il creditore che valuta se opporsi: se ritiene che la liquidazione gli renderebbe di più, deve saper dimostrare perché la stima utilizzata è sbagliata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22843 del 7 agosto 2025, ha riconosciuto al creditore dissenziente escluso illegittimamente dal computo il diritto di opporsi all’omologa senza dover anche dimostrare un maggior vantaggio dalla liquidazione; ma quando il tema è la convenienza, sono i numeri a decidere.

La domanda giusta, dunque, non è solo “quanto posso offrire?”, ma “quanto vale davvero l’alternativa, e chi lo sta calcolando?”.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che, a oggi, orientano chi propone o contrasta un concordato nella liquidazione giudiziale. Molte riguardano il concordato fallimentare della vecchia legge, ma esprimono principi che la dottrina e i tribunali applicano anche all’istituto del Codice, che ne ha ripreso la struttura.

1. Cass., Sezioni Unite, 4 luglio 2018, n. 17186. Principio: il creditore che presenta la proposta di concordato è in conflitto di interessi e non può votare sulla propria proposta, salvo collocazione in classe separata. Rilevanza: è la base del sistema di esclusioni dal voto oggi scritto nel Codice e il punto di partenza di ogni verifica sulla legittimità della maggioranza.

2. Cass., Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2258. Principio: il creditore proponente e le società correlate possono votare e contano nelle maggioranze quando si decide sulla proposta concorrente di un terzo, perché lì non c’è conflitto. Rilevanza: fondamentale in caso di proposte in competizione, perché i crediti del rivale possono pesare contro la propria proposta.

3. Cass., Sez. I, 7 agosto 2025, n. 22843. Principio: il creditore dissenziente il cui voto determinante è stato escluso a torto dal computo può opporsi all’omologa senza dover provare anche che la liquidazione gli renderebbe di più; il limite è l’abuso legato al mercato dei voti. Rilevanza: rafforza la tutela del creditore contro maggioranze costruite in modo scorretto.

4. Cass., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331. Principio: un accordo tra proponente e creditore ipotecario che consenta il degrado al chirografo di parte del credito garantito può derogare alla regola sul pagamento minimo dei privilegiati. Rilevanza: apre spazi di trattativa con le banche garantite prima del deposito della proposta.

5. Cass., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13337. Principio: dopo l’omologa definitiva e il conto di gestione la procedura si chiude, ma la fase esecutiva prosegue con liquidazioni e pagamenti secondo il piano, e il curatore mantiene la legittimazione, anche processuale, per l’esecuzione. Rilevanza: chiarisce che “chiusura” non significa abbandono dei creditori, e aiuta a calibrare il cronoprogramma.

6. Cass., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7054. Principio: la riapertura della procedura chiusa dopo l’omologa del concordato richiede che il concordato sia stato prima risolto o annullato. Rilevanza: rassicura il debitore contro riaperture non precedute da un accertamento giudiziale, e indica al creditore la strada da percorrere.

7. Cass., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Principio: la società di cartolarizzazione non iscritta all’albo degli intermediari finanziari, cessionaria di crediti dopo il fallimento, è esclusa dal voto. Rilevanza: la verifica di legittimazione dei cessionari dei crediti può cambiare l’esito della votazione.

8. Cass., Sez. V, 5 marzo 2025, n. 5882. Principio: nel concordato fallimentare con terzo assuntore, il decreto del giudice delegato che trasferisce i beni in esecuzione dell’omologa non è assoggettato a imposta di registro. Rilevanza: incide sulla convenienza economica dell’operazione per l’assuntore, che deve calcolare i costi complessivi del subentro.

9. Cass., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34807. Principio: nel concordato preventivo, la società controllante non deve essere esclusa dal voto per conflitto di interessi se, al momento del voto, è a sua volta sottoposta a procedura concorsuale. Rilevanza: principio utile per analogia nei gruppi di imprese, dove le relazioni di controllo incrociano più procedure.

10. Cass., Sez. I, 10 gennaio 2024, n. 1033. Principio: il superamento del voto contrario dell’amministrazione finanziaria nel concordato preventivo non crea un giudizio di omologazione speciale, ma segue il rito ordinario o semplificato a seconda che vi siano opposizioni. Rilevanza: orienta la gestione processuale quando il voto di Erario ed enti previdenziali è determinante.

11. Corte d’appello di Firenze, Sez. II, 18 aprile 2024. Principio: nell’omologazione del concordato fallimentare è stato ritenuto applicabile il meccanismo di superamento del dissenso fiscale e previdenziale. Rilevanza: apre una possibilità quando Erario e INPS votano contro, ma su un terreno ancora conteso.

12. Corte d’appello de L’Aquila, 18 gennaio 2022. Principio: in senso opposto, è stata esclusa nel concordato fallimentare l’applicabilità del cram down in caso di voto contrario di amministrazione finanziaria ed enti previdenziali. Rilevanza: dimostra che la proposta va costruita per reggere anche senza quel meccanismo.

13. Tribunale di Milano, 23 luglio 2024. Principio: è inammissibile una proposta di concordato nella liquidazione controllata, non potendosi applicare per analogia la disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale. Rilevanza: segna il confine tra crisi d’impresa e sovraindebitamento, orientando verso gli strumenti corretti.

14. Tribunale di Torino, 12 aprile 2022. Principio: la proroga unilaterale del termine a cui la proposta era condizionata può integrare un grave inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del concordato fallimentare. Rilevanza: impone di scrivere con cura condizioni e scadenze della proposta sin dal primo deposito.

Il filo comune? I giudici controllano con rigore come si forma la maggioranza e se l’accordo viene rispettato; lasciano invece ampio spazio alla libertà negoziale sul contenuto della proposta. Tradotto: la creatività è premiata nel progettare l’offerta, la precisione è indispensabile nel voto e nell’esecuzione.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Lavoriamo sia per chi vuole proporre il concordato (debitore, familiari, soci, investitori, assuntori) sia per chi deve decidere se accettarlo o contrastarlo (creditori). Ecco gli strumenti che mettiamo in campo.

1. Calcoliamo le finestre temporali della proposta, ricostruendo dagli atti la data della sentenza di apertura e quella del decreto di esecutività dello stato passivo, e verifichiamo se il proponente rientra tra i soggetti sottoposti ai limiti del debitore.

2. Ricostruiamo l’attivo e lo scenario liquidatorio, esaminando inventario, programma di liquidazione, relazioni del curatore, esiti delle aste e stato delle azioni di massa, per sapere in anticipo con quale numero la proposta verrà confrontata.

3. Costruiamo il piano economico con i commercialisti dello staff: fabbisogno, fonti dell’apporto, verifica della soglia del dieci per cento, sostenibilità del cronoprogramma e margine per gli imprevisti.

4. Progettiamo le classi dei creditori, motivando per iscritto i criteri di omogeneità e i trattamenti differenziati in vista del vaglio del tribunale.

5. Negoziamo con i creditori garantiti e coordiniamo la relazione giurata del professionista indipendente sul valore di realizzo dei beni gravati, compresi gli eventuali accordi di degrado al chirografo.

6. Redigiamo e depositiamo il ricorso al giudice delegato, con garanzie, condizioni e scadenze scritte in modo da non esporre il proponente a contestazioni in fase esecutiva, e interloquiamo con curatore e comitato dei creditori.

7. Mappiamo il voto credito per credito: legittimazione, esclusioni per conflitto di interessi, cessionari, quote degradate, peso dei grandi creditori, effetto del silenzio-assenso.

8. Depositiamo il ricorso per l’omologa nei dieci giorni e resistiamo alle opposizioni; oppure, se assistiamo un creditore, redigiamo l’opposizione con i numeri del giudizio di convenienza.

9. Proponiamo o resistiamo al reclamo in corte d’appello e seguiamo il ricorso per cassazione, senza cambio di difensore né di strategia.

10. Presidiamo la fase esecutiva: calendario dei pagamenti, costituzione delle garanzie, prevenzione delle domande di risoluzione, oppure, per il creditore, verifica dell’adempimento e azione di risoluzione o annullamento nei termini.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: il concordato nella liquidazione giudiziale è, prima di tutto, una trattativa strutturata tra chi porta risorse e un ceto creditorio che deve essere convinto, con numeri verificabili, che l’accordo conviene più della liquidazione. E pesa la qualifica di cassazionista, perché le contestazioni su voto e omologa possono arrivare all’ultimo grado.

Seguiamo la pratica con continuità dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna ricostruzione da capo a ogni grado.

Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: gli uni presidiano termini, voto e contenzioso, gli altri stime, flussi e sostenibilità del piano.


In sintesi

Tre messaggi emergono dalle risposte. Il primo: il concordato nella liquidazione giudiziale è una via concreta per chiudere prima la procedura, ma per il debitore esiste una finestra temporale precisa e un apporto minimo del dieci per cento, mentre creditori e terzi hanno margini più ampi. Il secondo: il voto si vince e si perde sui dettagli, dal silenzio-assenso alle esclusioni per conflitto di interessi, e sul confronto con il presumibile risultato della liquidazione. Il terzo: omologazione ed esecuzione vanno progettate insieme alla proposta, perché è lì che maturano opposizioni, reclami e domande di risoluzione.

Per questo lo Studio Monardo affronta la materia con le competenze che servono esattamente qui: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione pensata per la trattativa tra impresa e creditori, ed è avvocato cassazionista, per sostenere la stessa linea dall’istanza fino all’ultimo grado; con lui lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che verifica i numeri su cui i creditori votano.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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