Transazione Fiscale Con L’inps: Si Possono Ridurre I Contributi?

Chi ha accumulato debiti contributivi si pone quasi sempre la stessa domanda: l’INPS può accettare meno di quanto gli spetta? La risposta onesta è che non esiste una sola risposta valida per tutti: dipende da chi sei, da che cosa fai (o facevi) e da quale strumento la legge ti mette a disposizione. La stessa cifra dovuta all’Istituto, 80.000 euro per esempio, ha un destino completamente diverso se appartiene a una società che negozia con le banche, a un artigiano ancora in attività, a un commerciante che ha chiuso la partita IVA o a un datore di lavoro che ha trattenuto i contributi ai dipendenti senza versarli.

Qualche esempio lampo. Per la società che tratta un accordo di ristrutturazione, la legge fissa soglie minime di pagamento sotto le quali il tribunale non può imporre la riduzione all’INPS. Per l’imprenditore che ha avviato la composizione negoziata, i contributi restano fuori dall’accordo transattivo con il Fisco. Per l’artigiano in concordato minore, la riduzione passa dalla relazione dell’Organismo di composizione della crisi e non dal procedimento previsto per le imprese più grandi. Per chi ha chiuso l’attività, la strada più concreta è spesso la liquidazione controllata seguita dall’esdebitazione. E per il datore di lavoro, accanto al debito civile c’è un rischio penale che nessuna transazione cancella da sola.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti e poi sei percorsi separati, uno per profilo: (1) la società o l’impresa che tratta un accordo di ristrutturazione; (2) l’impresa in concordato preventivo; (3) l’imprenditore in composizione negoziata; (4) artigiani, commercianti, professionisti e piccoli imprenditori ancora attivi; (5) chi ha chiuso l’attività e resta con i debiti INPS; (6) il datore di lavoro con ritenute previdenziali non versate.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché la transazione contributiva sta all’incrocio di tre competenze certificate del suo titolare: la crisi d’impresa, dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il sovraindebitamento, dove è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; e il diritto tributario e contributivo, in cui coordina uno staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti. È questa combinazione a consentire di valutare, per ciascun profilo, quale procedura apre davvero la porta alla riduzione dei contributi.

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Le regole comuni a tutti: cosa si intende davvero per “transazione con l’INPS”

Prima di entrare nel tuo profilo, conviene fissare alcune regole che valgono per chiunque. Le sezioni successive rimandano qui, per non ripetere gli stessi concetti sei volte.

Fuori da una procedura, l’INPS non fa sconti

Il primo punto è anche il più sottovalutato. Al di fuori degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), l’INPS non ha il potere di rinunciare a una parte del capitale contributivo. Può concedere dilazioni amministrative, secondo la propria disciplina interna e nei limiti di rate che negli ultimi anni sono stati ritoccati più volte (vanno sempre verificati al momento della domanda); quando i carichi sono affidati all’Agente della riscossione, può rientrare nelle definizioni agevolate di volta in volta introdotte dal legislatore, che però abbattono sanzioni e interessi e non il debito contributivo in sé. La riduzione del capitale, invece, è possibile solo dentro una procedura che la legge qualifica come concorsuale o para-concorsuale, con un controllo del tribunale o, nel caso del sovraindebitamento, dell’Organismo di composizione della crisi.

Il linguaggio: “transazione fiscale” vale anche per i contributi

Nel linguaggio comune si parla di “transazione fiscale” anche quando il creditore è l’INPS. La legge usa formule diverse a seconda dello strumento: l’art. 63 CCII disciplina la “transazione su crediti tributari e contributivi” negli accordi di ristrutturazione; l’art. 88 CCII regola il “trattamento dei crediti tributari e contributivi” nel concordato preventivo; per il concordato minore e le procedure del consumatore non esiste un sub-procedimento dedicato, perché i crediti dell’INPS sono trattati come gli altri crediti privilegiati. Questa differenza non è solo terminologica: decide chi deve dare l’assenso, entro quali tempi e se il tribunale può superare il “no” dell’Istituto.

Il privilegio dei contributi e la regola della capienza

I crediti contributivi godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore (artt. 2753 e 2754 c.c., con l’ordine fissato dall’art. 2778 c.c.). In una procedura concorsuale, questo significa che l’INPS viene pagato prima dei creditori chirografari. Ma il privilegio ha un limite fisico: vale fino a quanto i beni riescono a coprire. Se il patrimonio non basta a pagare integralmente il credito privilegiato, la parte che resta scoperta può essere trattata come credito chirografario. È su questa “incapienza”, certificata da un professionista indipendente o dall’OCC, che si costruisce quasi ogni riduzione dei contributi.

Il metro di paragone: l’alternativa liquidatoria

In tutti gli strumenti, il criterio che decide se la riduzione è ammissibile è lo stesso: all’INPS non si può offrire meno di quanto otterrebbe se il patrimonio del debitore venisse liquidato. Negli strumenti per le imprese maggiori il confronto si fa con la liquidazione giudiziale; nel sovraindebitamento con la liquidazione controllata. Nessun giudice omologa una proposta che lasci l’Istituto in una posizione peggiore di quella che avrebbe ottenuto vendendo i beni. Per questo il documento che conta davvero è l’attestazione (o la relazione dell’OCC), che deve dimostrare con numeri verificabili la convenienza della proposta.

Il cram down: quando il “no” dell’INPS può essere superato

Con l’espressione inglese cram down si indica la possibilità per il tribunale di omologare lo strumento anche senza l’adesione, o con il voto contrario, dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali. È l’arma più potente a disposizione del debitore, ma funziona solo dentro condizioni rigorose che cambiano da uno strumento all’altro, e che la Cassazione ha definito con una serie di pronunce tra il 2024 e il 2026. Le vedrai declinate profilo per profilo.

La data della proposta conta

Il terzo decreto correttivo del Codice della crisi (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha riscritto in modo profondo la materia. Per effetto della norma transitoria (art. 56, comma 3, del D.Lgs. 136/2024), le nuove regole riguardano le proposte depositate dopo il 28 settembre 2024. Chi ha depositato prima si muove ancora con le regole precedenti, e alcune decisioni della Cassazione del 2026 riguardano proprio quel regime transitorio. Prima di qualsiasi valutazione, la prima domanda da porsi è sempre: quando è stata (o sarà) presentata la proposta all’INPS?

Chi decide per l’INPS

Anche il lato interno dell’Istituto è stato ridisegnato. L’INPS ha illustrato le novità con il messaggio n. 3553 del 25 ottobre 2024, che spiega come vanno presentate le proposte e quali uffici dell’Istituto sono competenti a decidere. Negli accordi di ristrutturazione, l’assenso dell’INPS si manifesta con la firma dell’atto da parte del Direttore della sede territoriale, sulla base della decisione assunta dal Direttore regionale. Sapere chi firma e chi decide permette di indirizzare correttamente la proposta ed evitare che rimanga ferma in un ufficio non competente.

Sanzioni civili e interessi: la parte più comprimibile

Nel debito contributivo si sommano tre voci diverse: i contributi veri e propri, le sanzioni civili per il ritardato od omesso pagamento e gli interessi. Non hanno lo stesso peso. Le soglie minime che la legge impone negli accordi di ristrutturazione si calcolano sui soli contributi, “esclusi sanzioni e interessi”; e nelle procedure concorsuali la graduazione dei privilegi può essere diversa tra capitale e accessori. In pratica, la parte del debito INPS che si riesce a ridurre di più è quasi sempre quella formata da sanzioni e interessi, che in molte posizioni vecchie arriva a rappresentare una quota molto consistente del totale. Per questo il primo lavoro utile, in qualsiasi profilo, è scomporre l’estratto conto dell’Istituto voce per voce: senza questa scomposizione non si può nemmeno sapere quale sia la soglia minima da rispettare.

La prova dell’incapienza e della convenienza

Il secondo lavoro utile riguarda i documenti. Qualsiasi riduzione dei contributi si regge su due dimostrazioni: che il patrimonio non basta a pagare integralmente l’INPS (incapienza) e che la proposta gli offre almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione (convenienza). Entrambe richiedono stime dei beni fondate su criteri verificabili, un elenco completo dei debiti con le relative cause di prelazione, e una previsione realistica dei costi che la procedura liquidatoria comporterebbe. Più l’alternativa liquidatoria è costosa e incerta, più ampio è lo spazio per una proposta conveniente; ma il giudice e l’Istituto controllano che quei costi non siano gonfiati. Una stima prudente e documentata vale più di una stima aggressiva che non regge alla prima verifica.


Profilo 1 — La società o l’impresa che tratta un accordo di ristrutturazione

La tua situazione

Sei l’amministratore di una società (o il titolare di un’impresa commerciale non “minore”) che ha un debito importante con l’INPS, spesso accumulato negli anni in cui la liquidità serviva a pagare fornitori e stipendi. Hai un dialogo aperto con le banche e con alcuni fornitori strategici, l’azienda ha ancora un futuro operativo e ti serve una soluzione che non passi dal voto di tutti i creditori. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: nell’accordo di ristrutturazione non devi convincere la maggioranza di tutti, ma raccogliere l’adesione di una percentuale qualificata dei crediti, e l’INPS può essere “contato” dal tribunale anche se dice no.

Cosa cambia per te

Lo strumento è l’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII), accompagnato dalla transazione contributiva dell’art. 63. Durante le trattative puoi proporre all’INPS il pagamento parziale o dilazionato dei contributi e dei relativi accessori; un professionista indipendente deve attestare che il trattamento proposto è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.

L’Istituto ha un termine per rispondere, e la domanda di omologazione si presenta dopo l’adesione o, in mancanza, dopo la scadenza di quel termine. Il punto decisivo è che cosa succede se l’INPS non aderisce. Il nuovo art. 63, comma 4, CCII stabilisce che il tribunale può omologare l’accordo anche quando l’INPS non aderisce o vota espressamente contro, se la sua adesione sarebbe stata decisiva per raggiungere le percentuali di legge (60% dei crediti, 30% negli accordi agevolati), valutando anche la relazione del professionista indipendente, e a condizione che ricorrano congiuntamente alcuni requisiti.

Questi requisiti sono quattro. L’accordo non deve avere carattere meramente liquidatorio. Gli altri creditori che hanno aderito devono rappresentare almeno un quarto del totale dei crediti. Il trattamento dell’ente deve essere non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. E, soprattutto, c’è una soglia minima: il soddisfacimento dell’INPS deve essere almeno pari al 50% del credito, esclusi sanzioni e interessi, oltre agli interessi di dilazione al tasso legale per il periodo di pagamento.

C’è poi una seconda porta, più stretta. Quando gli altri creditori aderenti non arrivano al quarto dei crediti, la legge consente ancora il cram down, ma con una soglia più alta: il pagamento minimo all’ente sale al 60% del credito (ancora una volta senza contare sanzioni e interessi) e il piano di rientro non può durare più di dieci anni. Infine, la norma prevede cause di esclusione (tra cui la presenza di precedenti transazioni risolte nei cinque anni anteriori e situazioni in cui il debito verso i creditori pubblici rappresenta la parte largamente preponderante dell’indebitamento complessivo): il loro perimetro esatto va verificato sul testo vigente, caso per caso.

Una precisazione utile per chi pensa di cavarsela con un accordo “light”: nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO, art. 64-bis CCII) la transazione contributiva è ammessa, ma non il cram down, perché lo strumento richiede l’adesione di tutte le classi.

I numeri

Facciamo un esempio concreto. Debito verso l’INPS 312.470 euro, di cui 254.380 di contributi, 37.910 di sanzioni civili e 20.180 di interessi. Se gli altri aderenti superano il quarto dei crediti, la base su cui calcolare il minimo è 254.380 euro (sanzioni e interessi esclusi): il 50% corrisponde a 127.190 euro, da pagare con gli interessi legali di dilazione. Se invece gli altri aderenti restano sotto il quarto, il minimo sale al 60%, cioè 152.628 euro, con una dilazione massima di dieci anni. In entrambi i casi l’offerta deve essere anche almeno pari a quanto l’INPS ricaverebbe dalla liquidazione giudiziale: se l’attestatore stima un recupero liquidatorio di 141.300 euro, nella prima ipotesi il minimo effettivo diventa 141.300, non 127.190. Le due soglie vanno sempre lette insieme, e vale la più alta.

I rischi specifici

Il rischio principale per questo profilo ha un nome preciso: l’accordo “di facciata”. Se l’accordo coinvolge in sostanza solo i creditori pubblici e pochi aderenti di comodo, il tribunale può negare l’omologazione per abuso dello strumento. La Cassazione, con la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024, ha chiarito che il cram down presuppone un accordo reale con creditori diversi dall’amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali; con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha confermato il rigetto dell’omologazione di un piano che, in sostanza, imponeva una falcidia al solo creditore pubblico.

Un secondo rischio riguarda i tempi. La Cassazione, con la sentenza n. 34377 del 24 dicembre 2024, ha legato il termine concesso all’amministrazione per esprimersi a quello per le opposizioni, facendoli decorrere dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese: un calendario costruito male può compromettere la domanda. Un terzo rischio è la risoluzione: se dopo l’omologazione non paghi integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze, quanto dovuto agli enti, l’accordo si risolve di diritto per la parte che riguarda la transazione.

Le mosse giuste

Per chi è nella tua posizione, le priorità sono queste. Prima: ricostruisci con esattezza il debito INPS, separando contributi, sanzioni civili e interessi, perché la soglia minima si calcola solo sulla prima voce. Seconda: fai stimare subito all’attestatore il valore di liquidazione, per sapere quale delle due soglie (legale o liquidatoria) ti vincola. Terza: costruisci adesioni vere con banche e fornitori, documentate e sostanziali, perché sono il presupposto stesso del cram down. Quarta: pianifica il calendario (deposito della proposta, termine di risposta, pubblicazione) in modo che nessuna scadenza cada nel vuoto. Quinta: prevedi nel piano una riserva di liquidità per non mancare le rate agli enti dopo l’omologa.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alle pronunce appena citate, la Cassazione con la sentenza n. 34842 del 29 dicembre 2024 ha richiesto il rispetto della regola della priorità relativa nel trattamento dei crediti tributari e contributivi dentro l’accordo e ha delimitato l’estensione del controllo del tribunale in sede di omologa. Sul fronte processuale, la Cassazione con la pronuncia n. 5948/2026 ha precisato che il reclamo contro la sentenza sull’omologazione spetta solo a chi è diventato parte formale del giudizio proponendo opposizione: l’ente destinatario della proposta che non si è opposto, INPS compreso, non ha titolo per impugnare.


Profilo 2 — L’impresa in concordato preventivo

La tua situazione

La tua impresa non riesce a raccogliere le adesioni necessarie per un accordo, oppure i creditori sono troppi e frammentati per trattare uno per uno. Hai bisogno di una procedura in cui decide la maggioranza, con la protezione del tribunale, e in cui il debito contributivo possa essere ristrutturato insieme a tutto il resto. Può trattarsi di un concordato in continuità (l’azienda prosegue, direttamente o tramite un terzo) oppure di un concordato liquidatorio (i beni vengono venduti e il ricavato distribuito, spesso con l’apporto di risorse esterne).

Cosa cambia per te

La norma di riferimento è l’art. 88 CCII. La proposta può prevedere il pagamento parziale o dilazionato dei contributi e degli accessori. Se il credito INPS è privilegiato, il pagamento non può essere inferiore a quanto l’Istituto ricaverebbe dalla vendita dei beni su cui il privilegio insiste, secondo il valore attestato; per la parte che degrada al chirografo, il trattamento non può essere deteriore rispetto a quello degli altri chirografari o delle classi trattate in modo più favorevole.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: il dissenso dell’INPS non chiude automaticamente la partita. Dopo il correttivo del 2024, l’art. 88 distingue due ipotesi. Nel concordato liquidatorio, il tribunale omologa anche senza l’adesione (compreso il voto contrario) dell’ente, quando l’adesione è determinante per raggiungere le maggioranze e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuità, il superamento del dissenso passa per i presupposti dell’omologazione in caso di dissenso di una o più classi (la cosiddetta ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII).

I numeri

Poniamo un concordato liquidatorio con debito INPS di 418.920 euro, di cui 293.100 coperti dal privilegio (in base al valore dei beni mobili attestato) e 125.820 degradati al chirografo. Se la proposta paga integralmente la parte privilegiata e offre il 12% ai chirografari, l’INPS riceve 293.100 + 15.098 = 308.198 euro. Se lo scenario di liquidazione giudiziale, con i costi più alti di quella procedura, gli farebbe ottenere 271.450 euro, la proposta è conveniente per 36.748 euro. Se poi il voto dell’INPS è determinante per la maggioranza e l’Istituto vota contro, il tribunale, verificata la convenienza, può omologare lo stesso.

Le classi e il peso del voto dell’INPS

Nel concordato preventivo l’INPS vota come gli altri creditori, ma il suo peso dipende da come è trattato il suo credito. Per la parte privilegiata integralmente pagata e senza dilazioni rilevanti, di regola, non vota; per la parte degradata al chirografo, o per quella privilegiata che subisce una falcidia, partecipa alla votazione. Nel concordato in continuità, poi, la suddivisione in classi è obbligatoria e decide quale maggioranza serve e come si supera un eventuale dissenso. Costruire le classi significa, in concreto, decidere dove si collocherà il voto dell’INPS: se sarà determinante, se resterà minoritario, se potrà essere superato dalla ristrutturazione trasversale. È una scelta tecnica che va fatta con il piano in mano, prima del deposito, perché dopo è molto difficile correggerla senza ripartire da capo.

I rischi specifici

Il rischio più grave per questo profilo è depositare con il regime sbagliato in testa. Per le proposte presentate prima del 28 settembre 2024, il vecchio art. 88, comma 2-bis, non consentiva il cram down nel concordato in continuità: la Cassazione, con l’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026, ha escluso che il vecchio testo dell’art. 88, comma 2-bis, permettesse di superare il voto contrario degli enti in un concordato in continuità, limitando quella possibilità al concordato liquidatorio. Chi ha costruito un piano in continuità su quel presupposto rischia di vedere travolta l’omologa.

Un secondo rischio riguarda l’uso “doppio” del voto pubblico nella ristrutturazione trasversale. La Cassazione, con la pronuncia n. 15593 del 21 maggio 2026, riferita al regime anteriore al correttivo, ha precisato che la classe che sostiene la proposta ai fini dell’omologazione trasversale “a minoranza” deve essere composta da creditori muniti di privilegio, non potendo una classe di chirografari essere considerata determinante. Il terzo rischio è sottovalutare l’attestazione: se il valore di liquidazione è stimato male, la convenienza crolla.

Le mosse giuste

Per chi è nella tua posizione, l’ordine è questo. Prima: verifica la data rilevante e quindi il testo dell’art. 88 applicabile al tuo caso. Seconda: separa con cura la parte privilegiata del credito INPS da quella degradata, perché è da questa ripartizione che derivano diritti di voto e trattamento. Terza: costruisci l’alternativa liquidatoria con stime prudenti e documentate, perché è su quel confronto che si deciderà l’eventuale superamento del dissenso. Quarta: presenta la proposta di trattamento dei crediti contributivi agli uffici competenti nei tempi e nelle forme indicate dall’INPS, senza affidarti a comunicazioni informali. Quinta: se sei in continuità, verifica fin dall’inizio la composizione delle classi, per sapere se reggeresti anche un voto negativo.

Giurisprudenza dedicata

Due pronunce del 2026 rafforzano la posizione del debitore che ha fatto bene i conti. Con l’ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026, la Cassazione ha ricondotto il controllo del giudice sul dissenso dell’amministrazione alla convenienza economica della proposta, senza estenderlo alle ragioni di opportunità del voto contrario. Con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha stabilito che, quando si supera il dissenso dell’ente, il tribunale verifica soltanto se la proposta conviene più della liquidazione giudiziale, senza un autonomo giudizio sulla meritevolezza del debitore. In pratica: l’ente, per bloccare l’omologa, deve contestare i numeri, non la condotta passata dell’imprenditore.


Profilo 3 — L’imprenditore in composizione negoziata della crisi

La tua situazione

Hai scelto (o stai per scegliere) la composizione negoziata: il percorso stragiudiziale in cui un esperto indipendente ti affianca nelle trattative con i creditori, senza un tribunale che dirige la procedura. È lo strumento più riservato e flessibile, pensato per intervenire presto. Hai debiti con il Fisco e con l’INPS e ti chiedi se puoi sistemare tutto dentro questo percorso.

Cosa cambia per te

La risposta, per quanto riguarda i contributi, è netta. Il correttivo del 2024 ha introdotto nell’art. 23 CCII il comma 2-bis, che per la prima volta permette una vera transazione fiscale dentro la composizione negoziata. Ma i destinatari della proposta sono soltanto le agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Monopoli) e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’INPS non è tra questi interlocutori. Per chi è nella tua posizione, la regola più importante da ricordare è che nella composizione negoziata i contributi non possono essere falcidiati con un accordo transattivo: la riduzione del debito INPS richiede di passare a un altro strumento. La dottrina ha rilevato come, accanto ai tributi locali, restino fuori dall’accordo transattivo in composizione negoziata anche i crediti degli enti previdenziali e assicurativi, con una scelta poco omogenea rispetto al resto del Codice.

Questo non significa che la composizione negoziata sia inutile per chi ha debiti INPS. Durante le trattative puoi negoziare dilazioni con l’Istituto secondo la sua disciplina ordinaria e, soprattutto, puoi preparare il terreno per lo strumento successivo. L’art. 23 elenca le uscite possibili: accordo con i creditori, convenzione di moratoria, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo, concordato semplificato. In due di queste uscite (accordo di ristrutturazione e concordato preventivo) la transazione contributiva torna disponibile, con le regole viste ai profili 1 e 2.

Il passaggio verso gli altri strumenti

Il correttivo del 2024 ha anche previsto che lo strumento con transazione fiscale possa essere adottato pure dopo la conclusione della composizione negoziata, senza che il percorso già fatto vada perduto. Per chi ha debiti INPS rilevanti questo è il punto che conta: la composizione negoziata diventa una fase di preparazione. Durante le trattative l’esperto verifica la ragionevole possibilità di risanamento, i creditori privati hanno modo di conoscere il piano, le banche possono formalizzare le loro adesioni, e l’impresa raccoglie i documenti che serviranno all’attestatore. Per chi è nella tua posizione, la composizione negoziata ben condotta è spesso la strada più rapida per arrivare a un accordo di ristrutturazione con transazione contributiva che regga anche al vaglio del cram down. Al contrario, una composizione negoziata usata solo per guadagnare tempo, senza costruire adesioni, lascia l’impresa con gli stessi problemi e qualche mese in meno.

I numeri

Immagina un’impresa con 146.380 euro di debiti erariali e 92.715 euro di debiti INPS. In composizione negoziata può proporre all’Agenzia delle entrate una riduzione del debito tributario. Per i 92.715 euro dovuti all’INPS, invece, può solo negoziare una rateazione ordinaria. Se il piano di risanamento regge soltanto con un taglio anche sui contributi, la composizione negoziata deve sfociare in un accordo di ristrutturazione con transazione ex art. 63 (dove, in caso di cram down, il minimo sarebbe il 50% dei contributi esclusi sanzioni e interessi, o il 60% se mancano adesioni sufficienti) oppure in un concordato preventivo ex art. 88.

I rischi specifici

Il rischio principale è costruire un piano di risanamento che dà per scontato un taglio dei contributi che la composizione negoziata non può offrire. Quando l’esperto si trova davanti a un piano che regge solo con quello stralcio, l’esito naturale è la chiusura delle trattative senza accordo. Un secondo rischio riguarda la continuità dei versamenti correnti: durante le trattative continuano a maturare contributi sulle retribuzioni, e nuovi omessi versamenti peggiorano sia la posizione debitoria sia, per i datori di lavoro, l’esposizione penale (profilo 6).

Le mosse giuste

Prima: individua fin dall’inizio quale sarà lo “sbocco” della composizione negoziata, se nel piano c’è un taglio dei contributi. Seconda: usa la composizione per trattare con il Fisco e con i creditori privati e raccogliere le adesioni che serviranno poi per un eventuale accordo di ristrutturazione. Terza: mantieni regolari i versamenti contributivi correnti. Quarta: prepara già la documentazione che l’attestatore chiederà per l’art. 63 o l’art. 88, così da non perdere mesi nel passaggio.

Giurisprudenza dedicata

Sul punto specifico dell’esclusione dei contributi dalla transazione in composizione negoziata non risultano, alla data di questa guida, pronunce di legittimità: la regola deriva direttamente dal testo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII. Le pronunce utili per questo profilo sono quelle sugli strumenti di “uscita”, in particolare la sentenza n. 32954/2024 e l’ordinanza n. 4365/2026 sulla necessità di adesioni reali negli accordi di ristrutturazione: chi usa la composizione negoziata per raccogliere quelle adesioni si prepara a superare proprio il vaglio descritto da quelle decisioni.


Profilo 4 — Artigiani, commercianti, professionisti e piccoli imprenditori ancora in attività

La tua situazione

Hai una ditta individuale, una piccola società o uno studio professionale. Sei iscritto alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla gestione separata. Negli anni difficili hai smesso di pagare i contributi fissi e le percentuali sul reddito, e oggi quel debito, cresciuto con sanzioni e interessi, si somma a tributi, rate di finanziamento e fornitori. La tua attività però continua, e vuoi salvarla. Per chi è nella tua posizione c’è una buona notizia: la legge prevede uno strumento su misura, più snello di quelli per le imprese maggiori, in cui anche i contributi possono essere ridotti.

Cosa cambia per te

Se non superi le soglie dimensionali previste dal Codice per l'”impresa minore” (o se sei un professionista, un imprenditore agricolo o una start-up innovativa), non puoi accedere al concordato preventivo né agli accordi di ristrutturazione, ma hai a disposizione il concordato minore (artt. 74-83 CCII), gestito con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi (OCC).

Nel concordato minore i crediti dell’INPS non hanno un procedimento dedicato: sono trattati come gli altri crediti privilegiati. La proposta può prevederne il pagamento non integrale quando l’OCC attesta che i beni su cui insiste il privilegio non bastano a coprirli (art. 75, comma 2, CCII); la parte non soddisfatta è trattata come chirografaria. Se l’INPS vota contro, l’art. 80, comma 3, CCII consente al giudice di omologare ugualmente quando il suo voto è determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta, secondo la relazione dell’OCC, è conveniente rispetto alla liquidazione controllata.

La regola più importante per te l’ha fissata la Cassazione nel 2026: nel concordato minore non devi seguire la procedura di transazione prevista dall’art. 88 per il concordato preventivo. Con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, la Corte ha affermato che la riduzione o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali nel concordato minore è già regolata da una disciplina autonoma e semplificata, incentrata sull’OCC e sulla relazione di convenienza, e che il sub-procedimento del concordato preventivo (comprese le sue regole sul voto) non si applica. La Corte d’Appello di Firenze, con la decisione del 3 marzo 2026, aveva già escluso l’applicazione analogica dell’art. 88 al concordato minore in continuità professionale.

I numeri

Un esempio. Sei un artigiano con 64.280 euro di debiti verso l’INPS, 51.930 euro verso l’Agente della riscossione per tributi, 71.250 euro verso una banca: in tutto 187.460 euro. Hai un furgone da 6.400 euro e attrezzature per 2.150 euro. Il tuo reddito netto medio è di 2.180 euro al mese e le spese necessarie per te e la tua famiglia, valutate dall’OCC, ammontano a 1.640 euro: restano 540 euro al mese. In cinque anni fanno 32.400 euro, ai quali un familiare può aggiungere 9.000 euro di finanza esterna: 41.400 euro da distribuire. Nella simulazione numerica più avanti vedrai come questa somma si confronta con lo scenario di liquidazione e perché il voto dell’INPS può risultare determinante.

I rischi specifici

Il rischio principale per questo profilo è presentarsi con una relazione dell’OCC debole: nel concordato minore è quel documento, e non la volontà dell’INPS, a decidere se la riduzione dei contributi è possibile. Se la stima del valore di liquidazione è approssimativa, se i redditi futuri non sono documentati o se l’elenco dei debiti è incompleto, il giudice non ha gli elementi per superare il dissenso dell’Istituto. Un secondo rischio riguarda chi, per “chiudere i conti”, cancella la ditta dal registro delle imprese prima di depositare: come vedrai nel profilo 5, la Cassazione ha chiarito che questa scelta preclude il concordato minore. Un terzo rischio è continuare a non versare i contributi correnti durante la procedura: il piano deve prevedere la regolarità dei versamenti futuri, altrimenti la sostenibilità viene meno.

Le mosse giuste

Per chi è nella tua posizione, l’ordine delle priorità è questo. Prima: non cancellare l’attività finché non hai valutato la procedura. Seconda: ricostruisci la posizione contributiva completa, con l’estratto conto previdenziale e gli avvisi di addebito, distinguendo contributi, sanzioni e interessi, perché tutto ciò che non emerge rischia di restare fuori dagli effetti della procedura. Terza: documenta i redditi degli ultimi anni e le spese familiari, che serviranno all’OCC per calcolare la parte disponibile. Quarta: valuta se c’è qualcuno disposto ad apportare finanza esterna, che spesso fa la differenza nel giudizio di convenienza. Quinta: costruisci la proposta partendo da quello che l’OCC dovrà attestare, non dalla cifra che vorresti pagare.

Nel concordato minore tutto passa dall’OCC: per questo lo Studio Monardo, il cui titolare è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, costruisce la proposta a partire dai numeri che l’Organismo dovrà verificare.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla sentenza n. 14555/2026 e alla decisione della Corte d’Appello di Firenze del 3 marzo 2026, è utile ricordare che anche la Procura Generale presso la Cassazione, nelle conclusioni rassegnate nel marzo 2026 sullo stesso tema, aveva escluso che l’omologazione forzosa nel concordato minore richiedesse la preventiva formulazione di una proposta di transazione fiscale. L’orientamento è quindi ormai univoco.


Profilo 5 — Chi ha chiuso l’attività e resta con i debiti INPS

La tua situazione

Hai chiuso la partita IVA anni fa, oppure la tua ditta è stata cancellata. Oggi magari lavori come dipendente, o sei disoccupato, o sei andato in pensione. Ma i contributi non pagati di quando eri artigiano, commerciante o professionista sono ancora lì, sotto forma di avvisi di addebito e cartelle, e ogni tanto arriva un pignoramento dello stipendio o del conto. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri su un punto, ma più di quanto pensi su un altro: non puoi più usare il concordato minore, però puoi arrivare alla liberazione dai debiti residui.

Cosa cambia per te

Il primo limite riguarda proprio la chiusura. La Cassazione, con la pronuncia n. 20141/2026, ha stabilito che la scelta dell’imprenditore individuale di cancellarsi dal registro delle imprese è incompatibile con la richiesta di concordato minore e lascia aperta soltanto la liquidazione controllata. Il secondo limite riguarda la procedura del consumatore: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) è pensata per debiti contratti per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale, e la giurisprudenza di merito è divisa sull’ammissibilità quando il debitore porta con sé debiti residui della sua vecchia impresa, come appunto i contributi INPS. Contare su questa strada senza una verifica attenta è rischioso.

La strada più solida, per molti ex imprenditori, è la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 e seguenti CCII). Tutti i beni pignorabili vengono liquidati e, per la durata della procedura, la parte dei redditi che eccede quanto il giudice riconosce come necessario al mantenimento tuo e della tua famiglia viene destinata ai creditori. L’INPS, con il suo privilegio, viene pagato prima dei chirografari su quanto viene ricavato. La regola decisiva per te è che, decorsi tre anni dall’apertura della procedura, opera l’esdebitazione di diritto (art. 282 CCII): i debiti rimasti insoddisfatti, compresi i contributi, non sono più esigibili, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge (come le condotte fraudolente o la mancata collaborazione) e salvo i debiti che la legge sottrae espressamente all’esdebitazione, tra cui gli obblighi di mantenimento e le sanzioni penali.

Se invece non hai alcun bene e alcun reddito utile da offrire, la legge prevede l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII): una sola volta nella vita e con una valutazione di meritevolezza, puoi ottenere la liberazione dai debiti, con l’obbligo di pagare in futuro se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti.

I numeri

Poniamo che tu debba all’INPS 38.715 euro (31.460 di contributi della gestione commercianti degli anni 2019-2022 e 7.255 di sanzioni e interessi) e altri 22.340 euro a una finanziaria e a un fornitore. Oggi lavori come dipendente con 1.460 euro netti al mese e non hai beni. Se il giudice della liquidazione controllata ritiene necessari al tuo mantenimento 1.190 euro, la parte da destinare ai creditori è di 270 euro al mese. In tre anni fanno 9.720 euro che, dedotti i costi della procedura, andranno anzitutto all’INPS in quanto privilegiato. Alla scadenza dei tre anni, il resto del debito contributivo, circa 29.000 euro, è coperto dall’esdebitazione se ne ricorrono i presupposti. Nella simulazione più avanti vedrai lo stesso calcolo messo a confronto con gli altri profili.

I rischi specifici

Il rischio principale è restare fermi mentre l’INPS e l’Agente della riscossione continuano a pignorare: senza una procedura aperta, il debito continua a crescere e le trattenute proseguono senza che nulla si estingua. Un secondo rischio è sottovalutare il requisito della collaborazione: nella liquidazione controllata devi mettere a disposizione tutte le informazioni e i beni, e comportamenti reticenti possono costarti l’esdebitazione. Un terzo rischio è tentare la procedura del consumatore senza verificare la natura dei debiti, con il pericolo di un’inammissibilità che fa perdere mesi.

Le mosse giuste

Per chi è nella tua posizione, ecco le priorità. Prima: raccogli l’estratto di ruolo e gli avvisi INPS per sapere esattamente quanto e per quali anni devi. Seconda: verifica con l’OCC quale procedura è davvero accessibile, tenendo conto della cancellazione e della natura dei debiti. Terza: calcola il reddito e le spese familiari, perché su quei numeri il giudice fisserà la quota da destinare alla procedura. Quarta: se hai beni da proteggere (per esempio una quota di casa in comproprietà), valuta con attenzione gli effetti della liquidazione prima di depositare. Quinta: una volta aperta la procedura, rispetta con puntualità gli obblighi informativi, perché sono la condizione dell’esdebitazione finale.

Giurisprudenza dedicata

La pronuncia chiave è la n. 20141/2026 della Cassazione sulla cancellazione dell’imprenditore individuale. Sul fronte dell’esdebitazione, la regola dei tre anni è scritta direttamente nell’art. 282 CCII, e la sua applicazione ai debiti contributivi discende dal fatto che questi non rientrano tra le categorie che l’art. 278 CCII esclude dalla liberazione.


Profilo 6 — Il datore di lavoro con ritenute previdenziali non versate

La tua situazione

Hai dipendenti. Negli ultimi mesi, per pagare gli stipendi, hai trattenuto dalle buste paga la quota di contributi a carico dei lavoratori ma non l’hai versata all’INPS. Il tuo debito contributivo ha quindi due componenti: la quota a tuo carico e la quota che hai trattenuto ai dipendenti. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te il problema non è solo quanto pagare, ma anche come evitare un processo penale.

Cosa cambia per te

L’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983 punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni quando l’importo supera 10.000 euro annui, con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro. Sotto quella soglia l’illecito è amministrativo, con una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. La soglia va calcolata sull’anno solare. La regola più importante per te è la causa di non punibilità: se versi quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, non sei punibile né penalmente né con la sanzione amministrativa.

Sul piano civile, la quota a carico dell’azienda e quella trattenuta rientrano nel debito verso l’INPS che puoi trattare negli strumenti visti ai profili 1, 2 e 4. Ma la transazione riguarda il rapporto con l’Istituto: non cancella, da sola, la rilevanza penale di un omesso versamento già commesso. E la Cassazione penale non concede sconti in nome della crisi: con la sentenza n. 1077 del 13 gennaio 2026 ha ribadito che il reato è a dolo generico e si realizza anche quando la difficoltà economica ha spinto il datore di lavoro a privilegiare il pagamento degli stipendi e la manutenzione dei mezzi aziendali.

I numeri

Supponiamo che nel 2025 tu abbia trattenuto e non versato 13.482 euro di ritenute: la soglia di 10.000 euro è superata e il fatto ha rilevanza penale. Se la contestazione ti viene notificata il 3 febbraio 2026, hai tempo fino al 3 maggio 2026 per pagare le ritenute ed evitare la punibilità. Se invece le ritenute non versate nel 2025 fossero 9.870 euro, non ci sarebbe reato ma una sanzione amministrativa minima di 10.000 euro, anche in questo caso evitabile con il pagamento nei tre mesi. Nel frattempo, il resto del tuo debito INPS (poniamo 83.058 euro di contributi a carico azienda, sanzioni e interessi) può essere inserito nella proposta di transazione.

I rischi specifici

Il rischio principale è pensare che la proposta di transazione, o l’apertura di una procedura, ti metta al riparo dal processo penale. Non è così. Un secondo rischio, speculare, è pagare le ritenute di propria iniziativa dopo aver depositato una domanda di concordato o durante le trattative protette, senza coordinarsi con le regole della procedura: i pagamenti di debiti anteriori, se non autorizzati o non previsti dal piano, possono creare problemi rilevanti sul piano concorsuale. Il terzo rischio è continuare a trattenere senza versare anche durante la crisi: ogni nuovo mese si aggiunge al conto dell’anno in corso e può far superare la soglia.

Le mosse giuste

Per chi è nella tua posizione, l’ordine è questo. Prima: calcola, anno per anno, l’importo delle ritenute trattenute e non versate, per sapere se e quando è stata superata la soglia. Seconda: annota la data di ogni contestazione ricevuta, perché da lì decorrono i tre mesi. Terza: costruisci il piano di risanamento in modo che il pagamento delle ritenute, dove serve a evitare la punibilità, sia compatibile con la procedura scelta, valutando le autorizzazioni necessarie o l’impiego di risorse esterne. Quarta: da oggi in avanti, versa con regolarità le ritenute correnti, anche a costo di ridurre altre uscite. Quinta: fai lavorare insieme il difensore nella procedura e il difensore penale, perché le due partite si influenzano.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla sentenza n. 1077/2026, la Cassazione penale è tornata più volte sulla struttura del reato e sul calcolo della soglia annua: il filo comune è che l’omesso versamento delle ritenute è trattato come una condotta autonoma e grave, distinta dal semplice inadempimento verso l’INPS.


Tre posizioni INPS, tre esiti: le simulazioni numeriche

Mettiamo ora fianco a fianco tre situazioni tipiche, con numeri realistici, per vedere come lo stesso problema, un debito contributivo che non si riesce a pagare, porta a esiti diversi a seconda del profilo. Si tratta di ipotesi dimostrative, costruite per illustrare il funzionamento delle regole.

Simulazione A — La società in accordo di ristrutturazione

Ipotesi: società con debiti complessivi per 1.842.600 euro, di cui 486.300 verso l’INPS (391.750 di contributi, 58.920 di sanzioni civili, 35.630 di interessi). Banche e fornitori aderenti all’accordo rappresentano 640.900 euro di crediti, pari al 34,78% del totale. Proposta depositata dopo il 28 settembre 2024.

Sviluppo: per l’omologazione servono adesioni pari al 60% dei crediti. Senza l’INPS si arriva al 34,78%; con l’INPS si arriverebbe a 1.127.200 euro, pari al 61,17%. L’adesione dell’Istituto è quindi determinante. Gli altri aderenti superano il quarto dei crediti, per cui la soglia minima di soddisfacimento è il 50% dei contributi senza sanzioni e interessi: 195.875 euro, più gli interessi legali di dilazione. L’attestatore stima che nella liquidazione giudiziale l’INPS ricaverebbe il 23% del proprio credito, cioè 111.849 euro. La società offre 204.600 euro in sette anni.

Esito: l’offerta supera sia la soglia legale sia il valore liquidatorio; se l’accordo non è meramente liquidatorio e non ricorrono cause di esclusione, il tribunale può omologare anche con il voto contrario dell’INPS. Variante istruttiva: se gli altri aderenti fossero solo 418.700 euro (22,72%), anche contando l’INPS si arriverebbe al 49,12%, sotto il 60%. L’adesione dell’Istituto non sarebbe più “determinante” e il cram down non sarebbe proprio disponibile: la società dovrebbe cercare altre adesioni o cambiare strumento.

Simulazione B — L’artigiano in concordato minore

Ipotesi: i numeri del profilo 4. Debiti per 187.460 euro (INPS 64.280, tributi 51.930, banca 71.250); beni per 8.550 euro; 540 euro al mese disponibili; 9.000 euro di finanza esterna.

Sviluppo: l’OCC ricostruisce lo scenario di liquidazione controllata. La vendita dei beni renderebbe circa 6.900 euro al netto dei costi di realizzo; in tre anni di procedura i redditi eccedenti il mantenimento porterebbero altri 19.440 euro. Dedotti i costi della procedura, restano 24.690 euro, che per effetto del privilegio andrebbero in larga parte all’INPS (circa il 38,4% del suo credito), lasciando quasi nulla agli altri. La proposta di concordato minore distribuisce invece 41.400 euro in cinque anni: 27.600 all’INPS (42,9%), 9.100 all’Agente della riscossione (17,5%), 4.700 alla banca (6,6%), mentre l’artigiano conserva furgone e attrezzature per continuare a lavorare.

Esito: in una lettura semplificata del voto, se la banca approva (38% dei crediti) e INPS e Agente della riscossione votano contro, la maggioranza non si raggiunge; con il voto dell’INPS si supererebbe. Il voto dell’Istituto è determinante e la proposta gli garantisce più della liquidazione controllata: ci sono i presupposti perché il giudice valuti l’omologazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII, senza il procedimento dell’art. 88.

Simulazione C — L’ex commerciante in liquidazione controllata

Ipotesi: i numeri del profilo 5. Debito INPS di 38.715 euro, altri debiti per 22.340 euro, ditta cancellata, stipendio netto di 1.460 euro, nessun bene.

Sviluppo: il concordato minore è precluso dalla cancellazione. Si apre la liquidazione controllata; il giudice fissa in 1.190 euro la somma necessaria al mantenimento, per cui 270 euro al mese vanno alla procedura. In 36 mesi si raccolgono 9.720 euro; dedotti i costi della procedura, il ricavato va anzitutto all’INPS.

Esito: al termine dei tre anni l’INPS avrà recuperato una parte del proprio credito; la quota residua, intorno ai 29.000 euro, e i debiti chirografari rimasti insoddisfatti vengono meno per effetto dell’esdebitazione di diritto, se il debitore ha collaborato e non ricorrono cause di esclusione. Da quel momento, lo stipendio torna interamente disponibile.

Il confronto tra le tre ipotesi dice molto: la società “compra” una riduzione pagando almeno la metà dei contributi; l’artigiano ottiene una riduzione più profonda, ma solo perché dimostra che l’alternativa sarebbe peggiore; l’ex commerciante non negozia nulla, ma dopo tre anni si libera del residuo.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Molte persone non rientrano in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nelle situazioni più frequenti.

Il dipendente che ha anche una partita IVA

Lavori come dipendente e, accanto, svolgi un’attività professionale con partita IVA iscritta alla gestione separata, dalla quale derivano contributi non versati. Finché l’attività autonoma è aperta, sei un professionista e puoi accedere al concordato minore per tutti i tuoi debiti, compresi quelli personali: la procedura riguarda il tuo patrimonio nel suo insieme, e lo stipendio da dipendente entra nel calcolo delle risorse disponibili. Se invece chiudi la partita IVA prima di depositare, ti ritrovi nella posizione del profilo 5, con le limitazioni che ne derivano. La scelta di quando chiudere l’attività autonoma, per chi è nella tua posizione, può decidere quale procedura resta disponibile.

Il socio di una società di persone

Sei socio di una s.n.c. o socio accomandatario di una s.a.s. Hai i tuoi contributi personali come artigiano o commerciante e rispondi illimitatamente dei debiti sociali, compresi quelli contributivi della società per i dipendenti. Se la società accede al concordato preventivo, i suoi effetti si estendono, per legge, ai soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali (art. 117 CCII); i tuoi debiti personali, invece, restano fuori e vanno gestiti con uno strumento a te intestato, di solito il concordato minore o la liquidazione controllata. Serve quindi un doppio binario coordinato, in cui i due piani non si contraddicano.

Il fideiussore o garante

Hai firmato una garanzia per l’impresa di un familiare, che ora tratta un accordo di ristrutturazione con transazione contributiva. La riduzione ottenuta dall’impresa non ti libera automaticamente: gli accordi di ristrutturazione, in linea generale, non producono effetti nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori (art. 59 CCII). La Corte d’Appello di Brescia, con la decisione del 30 giugno 2025, ha ricondotto a questa regola anche l’ipotesi in cui l’adesione dell’ente pubblico sia stata “forzata” dal tribunale. Se il creditore garantito ti chiede il pagamento, la tua posizione va valutata autonomamente, anche nell’ottica di uno strumento di sovraindebitamento a tuo nome.

Il pensionato che era artigiano o commerciante

Sei in pensione, ma i contributi non versati degli ultimi anni di attività sono rimasti. L’INPS e l’Agente della riscossione possono aggredire la pensione solo nei limiti di pignorabilità previsti dalla legge, che proteggono una quota minima dell’assegno (l’art. 545 c.p.c. rende impignorabile un importo pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro, e consente il pignoramento solo della parte eccedente, nella misura di legge). Questo significa che il recupero, fuori da una procedura, può durare anni senza mai estinguere il debito. Se hai cancellato l’attività, ti trovi nella posizione del profilo 5: la liquidazione controllata con la quota di pensione eccedente il mantenimento, seguita dall’esdebitazione dopo tre anni, può chiudere definitivamente la vicenda. Se possiedi beni, per esempio la casa, la valutazione deve essere ancora più attenta, perché la liquidazione controllata li coinvolge.

La famiglia con più debitori

Coniugi o familiari conviventi con debiti che hanno un’origine comune (per esempio perché uno era titolare della ditta e l’altro ha prestato garanzie) possono presentare un’unica procedura familiare di sovraindebitamento (art. 66 CCII). Nel piano, i debiti INPS del familiare ex imprenditore e quelli personali dell’altro vengono trattati insieme, con un risparmio di tempi e un quadro unitario per l’OCC.


Il confronto tra profili

La tabella riassume, profilo per profilo, gli aspetti che decidono il destino del debito contributivo. È una sintesi: ogni casella rimanda alla sezione corrispondente per le condizioni complete.

Aspetto1. Società in ADR2. Impresa in concordato3. Composizione negoziata4. Impresa minore attiva5. Attività cessata6. Datore di lavoro
StrumentoAccordo di ristrutturazione + art. 63 CCIIConcordato preventivo + art. 88 CCIIArt. 23 CCIIConcordato minore (artt. 74-83)Liquidazione controllata / esdebitazioneQuelli dei profili 1, 2 o 4
Contributi riducibili?SìSìNo (solo dilazioni ordinarie)SìSì, tramite esdebitazione del residuoSì sul piano civile
Superamento del “no” INPSSì, a condizioni rigideSì (regole diverse per liquidatorio e continuità)Non previstoSì, art. 80, comma 3Non serve il votoDipende dallo strumento
Soglie minime50% contributi (60% se aderenti < 1/4)Non inferiore a liquidazione / valore dei beni—Non inferiore a liquidazione controllata—Come strumento scelto
Chi valuta i numeriProfessionista attestatoreProfessionista attestatoreEspertoOCCOCC / liquidatoreAttestatore o OCC
Rischio principaleAccordo “di facciata”Regime transitorio sbagliatoPiano che presuppone il taglio INPSRelazione OCC deboleInerzia e mancata collaborazioneRischio penale sopra 10.000 €/anno

Due osservazioni. La prima: la riduzione dei contributi è possibile in quasi tutti i profili, ma con meccanismi diversi, e l’unico in cui è preclusa in quanto tale è la composizione negoziata. La seconda: il filo comune è sempre il confronto con l’alternativa liquidatoria. Chi conosce il proprio valore di liquidazione conosce anche il proprio margine di trattativa.


Le domande trasversali

“Il concordato preventivo biennale mi aiuta a ridurre i contributi arretrati?”

No. Nonostante il nome, il concordato preventivo biennale introdotto dal D.Lgs. 13/2024 è un accordo con il Fisco sul reddito imponibile dei periodi futuri, che produce effetti anche sulla base di calcolo dei contributi di quegli stessi anni. Non ha nulla a che vedere con il debito contributivo già maturato, che resta intatto. Per ridurre gli arretrati servono gli strumenti descritti in questa guida.

“Rottamazione o transazione: che differenza c’è?”

Le definizioni agevolate dei carichi affidati all’Agente della riscossione, quando il legislatore le apre e quando includono i contributi, cancellano sanzioni e interessi ma richiedono il pagamento integrale del capitale. La transazione dentro uno strumento di regolazione della crisi può invece incidere sul capitale, ma richiede una procedura, un’attestazione e, nella maggior parte dei casi, un controllo del giudice. Le due strade non si escludono in astratto, ma vanno coordinate: una rottamazione in corso di pagamento cambia i numeri su cui si costruisce il piano.

“L’INPS può continuare a pignorarmi mentre tratto?”

Dipende dallo strumento e dalla richiesta di misure protettive. Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, se il debitore chiede e ottiene le misure protettive, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio per il periodo stabilito. Anche nelle procedure di sovraindebitamento sono previste misure di protezione. Senza una domanda depositata, invece, l’INPS e l’Agente della riscossione restano liberi di agire.

“Cosa succede se, dopo l’omologa, salto una rata all’INPS?”

Negli accordi di ristrutturazione con transazione contributiva la legge prevede una risoluzione di diritto se i pagamenti dovuti agli enti non sono eseguiti integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze. Nel concordato preventivo e nel concordato minore l’inadempimento può portare alla risoluzione su iniziativa dei creditori. In tutti i casi, il piano deve prevedere margini di sicurezza realistici.

“Posso proporre una riduzione all’INPS da solo, con una lettera?”

Puoi scrivere all’Istituto e chiedere una dilazione, ma una proposta di riduzione del capitale al di fuori di uno strumento di regolazione della crisi non ha una base normativa che consenta all’INPS di accettarla. I funzionari non hanno il potere di rinunciare ai contributi al di fuori dei casi previsti dal Codice. Per questo la “transazione con l’INPS” è sempre, in realtà, una proposta inserita in una procedura: accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato minore o, per il residuo, esdebitazione. Una lettera informale può servire, al massimo, ad aprire un dialogo sulla rateazione mentre si prepara la procedura.

“Se perdo il lavoro o chiudo l’attività durante la procedura?”

Il cambiamento incide sulla fattibilità del piano. Nelle procedure basate sui redditi futuri, una riduzione significativa delle entrate può richiedere una modifica del piano o, nei casi più gravi, la conversione in liquidazione controllata. È un motivo in più per costruire proposte prudenti e per segnalare subito ogni variazione all’OCC o agli organi della procedura.


La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito tutte le pronunce richiamate nella guida, ordinate secondo il profilo al quale si applicano. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui conta.

Per la società in accordo di ristrutturazione (profilo 1)

Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. Il tribunale può sostituirsi all’amministrazione o all’ente previdenziale non aderente solo se esiste un accordo effettivo con creditori diversi da quelli pubblici. Rilevanza: il cram down serve ad aggiungere il voto mancante a un consenso privato reale, non a crearlo dal nulla.

Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34377. Il termine concesso all’amministrazione per esprimersi sulla transazione va coordinato con quello per le opposizioni, ed entrambi decorrono dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese. Rilevanza: un calendario sbagliato può compromettere la domanda di omologazione forzosa.

Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. Nella transazione inserita in un accordo di ristrutturazione va rispettata la regola della priorità relativa nel trattamento dei crediti tributari e contributivi; la pronuncia delimita anche il perimetro dei controlli del tribunale in sede di omologa. Rilevanza: guida la distribuzione del valore tra i crediti pubblici e gli altri.

Cass. civ., Sez. I, n. 31892/2025. Per accogliere la domanda di cram down occorre che sia stato raggiunto un accordo, anche se percentualmente insufficiente, con i creditori. Rilevanza: consolida il principio della sentenza n. 32954/2024.

Cass. civ., Sez. I, n. 5918/2026. Ribadisce il presupposto dell’omologazione forzosa degli accordi nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: riguarda chi ha depositato la proposta prima del 28 settembre 2024.

Cass. civ., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. Quando gli aderenti diversi dal creditore pubblico mancano o sono irrilevanti, la richiesta di cram down integra un uso distorto dello strumento; l’accertamento spetta al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione. Rilevanza: è il limite principale agli accordi costruiti per colpire il solo creditore pubblico.

Cass. civ., Sez. I, n. 5948/2026. Il reclamo contro la sentenza sull’omologazione degli accordi spetta solo a chi è diventato parte formale del giudizio con l’opposizione; ne è privo il creditore, anche pubblico, che non si è opposto. Rilevanza: se l’INPS non si oppone nei termini, non può impugnare in seguito.

Per l’impresa in concordato preventivo (profilo 2)

Cass. civ., Sez. I, ord. 15 marzo 2026, n. 5866. Nel concordato con cram down fiscale e previdenziale, il controllo del giudice sul dissenso dell’amministrazione si concentra sulla convenienza economica della proposta e non sulle ragioni di opportunità del voto contrario. Rilevanza: limita la discrezionalità dell’ente nel bloccare il risanamento.

Cass. civ., Sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723. In sede di superamento del dissenso ai sensi dell’art. 88, comma 3, CCII, il tribunale valuta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: le condotte passate non bastano, da sole, a impedire l’omologazione di una proposta conveniente.

Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593. Nel regime anteriore al correttivo, ai fini dell’omologazione trasversale “a minoranza” del concordato in continuità, la classe che sostiene la proposta deve essere formata da creditori privilegiati. Rilevanza: incide sulla costruzione delle classi nei concordati in continuità.

Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790. Il vecchio art. 88, comma 2-bis, CCII non consentiva di superare il voto contrario degli enti nel concordato in continuità, ma solo in quello liquidatorio. Rilevanza: decisiva per le proposte presentate prima del 28 settembre 2024.

Per l’impresa minore attiva (profilo 4)

Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore la riduzione o dilazione dei crediti tributari e contributivi non richiede la transazione dell’art. 88 CCII, perché è regolata dalla disciplina autonoma incentrata sull’OCC e sulla relazione di convenienza dell’art. 80, comma 3. Rilevanza: semplifica il percorso per artigiani, commercianti e professionisti.

App. Firenze, Sez. II civ., 3 marzo 2026. Nel concordato minore in continuità, anche professionale, il superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali segue l’art. 80, comma 3, CCII, senza applicazione analogica dell’art. 88. Rilevanza: anticipa e conferma l’orientamento poi espresso dalla Cassazione.

Per chi ha chiuso l’attività (profilo 5)

Cass. civ., Sez. I, n. 20141/2026. La cancellazione dell’imprenditore individuale dal registro delle imprese è incompatibile con l’accesso al concordato minore e lascia spazio solo alla liquidazione controllata. Rilevanza: chi ha chiuso la ditta deve orientarsi verso liquidazione controllata ed esdebitazione.

Per i casi misti (garanti)

App. Brescia, Sez. I civ., 30 giugno 2025. Negli accordi con transazione fiscale omologati con adesione forzosa, gli enti pubblici sono equiparati agli aderenti e si applica la regola secondo cui gli accordi non producono effetti verso coobbligati e fideiussori; la pronuncia chiarisce anche i presupposti del cram down nel regime transitorio. Rilevanza: il garante non beneficia automaticamente della riduzione ottenuta dal debitore principale.

Per il datore di lavoro (profilo 6)

Cass. pen., 13 gennaio 2026, n. 1077. L’omesso versamento delle ritenute previdenziali è a dolo generico e sussiste anche quando la crisi economica ha indotto il datore di lavoro a privilegiare il pagamento degli stipendi. Rilevanza: la difficoltà finanziaria non esclude il reato; conta la causa di non punibilità del pagamento nei tre mesi.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ogni profilo descritto in questa guida richiede un intervento diverso. Ecco, in concreto, che cosa fa lo Studio.

  1. Ricostruiamo la posizione INPS completa, incrociando estratto conto contributivo, avvisi di addebito e ruoli, e separando contributi, sanzioni civili e interessi: è la base per calcolare qualsiasi soglia minima.
  2. Individuiamo il profilo e lo strumento accessibile, verificando soglie dimensionali, stato di attività o cancellazione, natura dei debiti e data rilevante della proposta ai fini del regime transitorio.
  3. Per le società e le imprese maggiori, costruiamo la proposta di transazione ex art. 63 o il trattamento ex art. 88 CCII, simulando in anticipo le soglie del 50% e del 60% e il confronto con la liquidazione giudiziale.
  4. Verifichiamo la tenuta del cram down controllando che le adesioni dei creditori privati siano reali e sufficienti, che l’accordo non sia meramente liquidatorio e che non ricorrano cause di esclusione.
  5. Pianifichiamo il calendario della procedura, dal deposito della proposta alla pubblicazione nel registro delle imprese, perché nessun termine dell’INPS o delle opposizioni cada fuori tempo.
  6. Per artigiani, commercianti e professionisti, prepariamo il concordato minore raccogliendo la documentazione su redditi, spese familiari e beni che l’OCC dovrà verificare per attestare la convenienza.
  7. Per chi ha chiuso l’attività, valutiamo la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente, calcolando la quota di reddito destinabile e seguendo gli obblighi informativi fino all’esdebitazione.
  8. Per i datori di lavoro, calcoliamo anno per anno le ritenute non versate e coordiniamo il piano con il termine dei tre mesi della causa di non punibilità, lavorando in raccordo con il difensore penale.
  9. Per garanti, soci e famiglie, coordiniamo più procedure in parallelo, in modo che il piano dell’impresa e quello personale non si contraddicano.
  10. Difendiamo l’omologazione in ogni grado, dall’opposizione in tribunale al reclamo in Corte d’Appello, fino al ricorso per Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia due abilitazioni pesano più delle altre. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di leggere la crisi d’impresa dall’interno della composizione negoziata, e quindi di capire presto se il taglio dei contributi richiederà un passaggio all’accordo di ristrutturazione o al concordato. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC offrono la stessa prospettiva dell’Organismo a chi, come artigiani, professionisti ed ex imprenditori, affronta i debiti INPS con gli strumenti del sovraindebitamento.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta la proposta è in grado di sostenerla in tutti i gradi di giudizio, senza cambi di linea. E avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti sui numeri della posizione contributiva e del piano, gli avvocati sulla procedura e sul contenzioso.


Chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Si possono ridurre i contributi dovuti all’INPS? Sì, in quasi tutti i casi, ma mai nello stesso modo. Il primo passo è capire a quale profilo appartieni; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non secondo quelle che hai sentito raccontare da chi era in una situazione diversa. Una società deve garantire soglie minime e adesioni reali; un’impresa in concordato deve dimostrare la convenienza; l’imprenditore in composizione negoziata deve sapere che l’INPS resta fuori dall’accordo con il Fisco; l’artigiano deve puntare su una relazione dell’OCC solida; chi ha chiuso deve guardare all’esdebitazione; il datore di lavoro deve tenere d’occhio anche il termine penale dei tre mesi.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché le competenze certificate del suo titolare coprono ciascuno di questi percorsi: l’abilitazione di Esperto Negoziatore per la crisi d’impresa, quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC per il sovraindebitamento, il coordinamento dello staff nazionale in diritto tributario per la ricostruzione del debito, e il patrocinio in Cassazione per difendere l’omologazione fino all’ultimo grado.

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