Chi riceve un pignoramento dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione mentre sta cercando un accordo sul proprio debito vive una contraddizione che sembra senza uscita: da una parte prova a trattare, dall’altra il conto corrente viene bloccato, lo stipendio decurtato, i clienti ricevono l’ordine di pagare direttamente al Fisco. La domanda che ci viene rivolta più spesso è sempre la stessa: “Esiste un modo per fermare tutto mentre cerco una soluzione?”. La risposta onesta è che un modo esiste quasi sempre, ma non esiste UNA risposta valida per tutti: lo scudo che puoi alzare contro il Fisco dipende da chi sei.
Pensa a tre persone con lo stesso debito di circa 40.000 euro verso l’Erario. Il lavoratore dipendente non può accedere alla composizione negoziata, ma può ottenere dal giudice, attraverso l’Organismo di Composizione della Crisi, la sospensione delle esecuzioni nella ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il libero professionista non è un imprenditore e resta fuori dalla composizione negoziata, ma può chiedere il divieto di azioni esecutive nel concordato minore. La società, invece, può ottenere protezione automatica dal giorno in cui la sua istanza viene pubblicata nel Registro delle Imprese, con la conferma del tribunale nei giorni successivi. Stesso debito, tre strade diverse, tre tempi diversi, tre rischi diversi.
In questa guida trovi le regole comuni a tutti e poi cinque sezioni dedicate: il dipendente e il pensionato; il professionista e il lavoratore autonomo; l’imprenditore sotto soglia (ditta individuale, piccolo commerciante, impresa agricola); la società e l’impresa strutturata; il socio, l’amministratore e il garante, cioè chi rischia per debiti fiscali che non ha contratto in prima persona.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio tra trattativa e protezione del patrimonio, e non per una generica esperienza nel settore. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il Codice della crisi pone al centro della composizione negoziata, lo strumento in cui le misure protettive trovano la loro disciplina più articolata; è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e cioè opera dall’interno delle procedure in cui consumatori, professionisti e piccole imprese chiedono al giudice di sospendere le esecuzioni. Il debito verso il Fisco, infine, viene gestito dallo staff multidisciplinare di diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina.
📩 Il pignoramento corre più veloce della trattativa: contattaci ora, trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo.
Le regole comuni a tutti: che cosa significa davvero “misura protettiva”
Prima di entrare nel tuo profilo, serve una base condivisa. La spieghiamo qui una volta sola, e le sezioni successive vi rinvieranno.
Che cos’è una misura protettiva. Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) le misure protettive sono quelle che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, di acquisire diritti di prelazione non concordati e, per le imprese, di ottenere l’apertura della liquidazione giudiziale durante le trattative. Lo scopo non è cancellare il debito, ma congelare la situazione per il tempo necessario a costruire una soluzione. È un punto da fissare subito: le misure protettive fermano l’aggressione del patrimonio, non estinguono il debito e non rendono illegittima la pretesa fiscale. Se la cartella è viziata (notifica inesistente, prescrizione maturata, carico già sgravato), il rimedio resta l’impugnazione o l’opposizione; la protezione e la contestazione viaggiano su binari paralleli.
Il Fisco non ha un trattamento di favore. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è un creditore come gli altri rispetto al divieto di azioni esecutive: quando la protezione è operante, non può avviare un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, non può proseguire quello già in corso, non può iscrivere nuove ipoteche né nuovi fermi. Con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, dedicata ai nuovi istituti del Codice, l’Agenzia delle Entrate ha dato una lettura sistematica della composizione negoziata, delle misure protettive e del trattamento del debito tributario, recependo le modifiche del Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024).
Ma il Fisco può continuare a “preparare il terreno”. Qui sta uno degli equivoci più diffusi. Secondo l’impostazione fatta propria dall’Agenzia e già affermata dai Tribunali di Trento (23 settembre 2022) e di Gela (4 aprile 2024), le misure protettive non impediscono l’attività di controllo, di accertamento e la notifica degli atti che precedono l’esecuzione forzata: quegli atti sono solo propedeutici. In termini pratici, durante le trattative puoi ricevere una cartella o un’intimazione, ma quella cartella non può tradursi in un pignoramento finché la protezione è in vigore. Attenzione, però: la notifica fa decorrere i termini per impugnare, e quei termini non si fermano solo perché sei in trattativa.
Le quattro famiglie di strumenti. Tutto ciò che può fermare il Fisco durante una trattativa si riconduce a quattro famiglie:
- Gli strumenti del Codice della crisi per le imprese: composizione negoziata (artt. 12-25-quater CCII, misure protettive agli artt. 18 e 19), accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss.), concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Qui le misure protettive decorrono dalla pubblicazione della domanda o dell’istanza nel Registro delle Imprese (art. 54 CCII per gli strumenti di regolazione, art. 18 per la composizione negoziata).
- Le procedure di sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), concordato minore (artt. 74-83), liquidazione controllata (art. 268 e ss.). Qui la protezione non è automatica: la dispone il giudice su istanza del debitore (art. 70, comma 4, e art. 78, comma 2, lett. d, CCII), mentre nella liquidazione controllata il divieto di azioni individuali discende dall’apertura della procedura.
- Gli strumenti “interni” alla riscossione: la richiesta di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973, che dalla presentazione vieta nuove procedure esecutive e nuove iscrizioni di fermi e ipoteche, e le definizioni agevolate (da ultimo la rottamazione-quinquies della legge di bilancio 2026, per chi ha presentato domanda entro il 30 aprile 2026).
- Gli strumenti giudiziali ordinari: la sospensione dell’atto chiesta alla Corte di giustizia tributaria (art. 47 D.Lgs. 546/1992) e la sospensione dell’esecuzione nell’opposizione davanti al giudice ordinario, quando si contesta la legittimità del titolo o degli atti esecutivi.
Il tetto massimo di durata. Nel Codice della crisi la protezione non è eterna. Nella composizione negoziata le misure confermate dal tribunale durano da 30 a 120 giorni e possono essere prorogate fino a un massimo complessivo di 240 giorni (art. 19, comma 5, CCII). Più in generale, l’art. 8 CCII fissa in dodici mesi la durata complessiva massima delle misure protettive, anche quando si passa da uno strumento all’altro: non si può ottenere una protezione indefinita concatenando procedure diverse.
I termini e il mese di agosto. Un errore frequente riguarda la sospensione feriale dei termini, che va esclusivamente dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Essa opera per i termini processuali ordinari (per esempio le opposizioni esecutive e il processo tributario), ma i termini previsti dal Codice della crisi, salvo diversa previsione, non vi sono soggetti (art. 9 CCII). Chi deve depositare il ricorso per la conferma delle misure o un’integrazione del piano a metà agosto non può contare su alcun allungamento.
Il principio di selettività. Dopo il Correttivo-ter le misure protettive possono operare nei confronti di tutti i creditori oppure solo di alcuni, anche individuati per categorie omogenee. Per chi ha un problema concentrato sul Fisco, questo significa poter chiedere una protezione mirata verso l’agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate, senza necessariamente coinvolgere fornitori e banche con cui i rapporti sono regolari.
La regola d’oro valida per tutti. La protezione si ottiene con un atto preciso, in un momento preciso, davanti a un soggetto preciso. Non basta telefonare allo sportello, non basta una PEC generica all’agente della riscossione, non basta “essere in trattativa”. Ogni profilo ha il suo atto, e le sezioni che seguono te lo indicano.
Come si svolge la conferma davanti al tribunale. Per gli strumenti delle imprese, il passaggio giudiziale è rapido ma non formale. Il tribunale fissa l’udienza, sente l’imprenditore e i creditori interessati, acquisisce il parere dell’esperto e valuta due cose: se le misure sono funzionali al buon esito delle trattative e se sono proporzionate rispetto al sacrificio imposto ai creditori. La giurisprudenza di merito insiste proprio su questo bilanciamento: le misure devono sostenere trattative effettivamente in corso, per un risanamento non manifestamente implausibile, e non possono trasformarsi in un semplice congelamento del debito. Anche dopo la conferma la protezione resta sotto osservazione: su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, il giudice può revocarle o abbreviarne la durata quando non servono più allo scopo o appaiono sproporzionate. In pratica, una trattativa che si ferma è una protezione che rischia di cadere.
Che cosa accade ai contratti in corso. Le misure protettive non riguardano solo i pignoramenti. I creditori che ne sono destinatari non possono, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori, rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore. Per un’impresa che deve continuare a lavorare durante la trattativa con il Fisco, questo significa poter contare sulla prosecuzione dei rapporti essenziali. Restano invece fuori dalle misure i crediti dei lavoratori dipendenti: la protezione non può essere usata contro chi lavora nell’impresa.
Che cosa le misure non fanno. Le misure protettive impediscono nuove iscrizioni di ipoteche e nuovi fermi, ma non cancellano quelli già iscritti. Un fermo amministrativo già annotato al PRA resta tale, così come un’ipoteca già iscritta sull’immobile: la cancellazione o la sospensione del fermo segue regole proprie (nella rateizzazione, per esempio, la prassi dell’agente della riscossione consente la sospensione del fermo dopo il pagamento della prima rata). Allo stesso modo, le misure non rimuovono il blocco delle compensazioni in F24 legato ai carichi scaduti, che dalla legge di bilancio 2026 scatta a partire da una soglia più bassa di prima: chi conta sui crediti d’imposta per finanziare il piano deve tenerne conto.
Il conto corrente: una tutela che vale per tutti. Indipendentemente dal profilo, quando il pignoramento colpisce somme già accreditate sul conto a titolo di stipendio o pensione, la legge limita l’aggressione. Per i crediti ordinari, le somme accreditate prima del pignoramento sono impignorabili per la parte che non supera il triplo dell’assegno sociale (art. 545, comma 8, c.p.c.): con l’assegno 2026, il limite è di 1.638,72 euro. Nella riscossione esattoriale, per le somme dovute a titolo di stipendio o pensione accreditate sul conto, l’ultimo emolumento accreditato non può essere pignorato (art. 72-ter, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973). Sono protezioni legali minime, che non dipendono da alcuna procedura e che vanno fatte valere subito quando il conto viene bloccato.
Se sei un lavoratore dipendente o un pensionato
La tua situazione
Hai cartelle accumulate negli anni: un’IRPEF non versata dopo una dichiarazione con redditi da più datori di lavoro, un bollo auto dimenticato, magari debiti fiscali di un’attività chiusa tanto tempo fa. Un giorno il datore di lavoro ti comunica di aver ricevuto un ordine di pignoramento dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione; oppure la pensione arriva più leggera, o trovi il conto corrente bloccato. Nel frattempo hai già chiesto informazioni per una rateizzazione, o stai pensando di rivolgerti a un Organismo di Composizione della Crisi. Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che la composizione negoziata e le misure protettive “automatiche” delle imprese non ti riguardano: le tue protezioni passano dalla rateizzazione o dal giudice del sovraindebitamento.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi in un punto e meno di quanto speri in un altro.
Ti proteggono di più sui limiti del pignoramento. Nella riscossione esattoriale, lo stipendio è pignorabile in misura ridotta rispetto alle regole ordinarie: l’art. 72-ter D.P.R. 602/1973 prevede la trattenuta di un decimo per importi netti fino a 2.500 euro, di un settimo tra 2.500 e 5.000 euro e di un quinto oltre i 5.000 euro. Per la pensione opera il cosiddetto minimo vitale: una quota impignorabile pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro (art. 545, comma 7, c.p.c.). Con l’assegno sociale 2026 a 546,24 euro mensili, la soglia impignorabile della pensione è 1.092,48 euro al mese, e nessun creditore, agente della riscossione compreso, può toccarla.
Ti proteggono meno sul piano dei tempi, perché nessuna protezione scatta da sola. Le strade sono due.
La prima è la rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, fino a 120.000 euro per ciascuna richiesta, basta dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà per ottenere fino a 84 rate mensili; documentando la difficoltà si può arrivare a 120 rate. Dalla presentazione della richiesta, per le somme che ne sono oggetto, l’agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi e nuove ipoteche né avviare nuove procedure esecutive (art. 19, comma 1-quater). Per il pignoramento già avviato, la regola è più delicata: il blocco scatta con il pagamento della prima rata e non opera se la procedura ha già raggiunto uno stadio avanzato, come l’assegnazione delle somme o un incanto con esito positivo.
La seconda è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), che si presenta tramite un OCC. Con il decreto con cui dichiara ammissibile la proposta, il giudice, su tua istanza, può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio fino alla conclusione del procedimento (art. 70, comma 4, CCII). A differenza della rateizzazione, qui il debito fiscale può essere anche ridotto, non solo dilazionato, e i creditori non votano: il piano viene valutato dal giudice, e i creditori possono contestarne la convenienza.
I numeri
Prendiamo un dipendente con netto mensile di 1.740 euro. Rientrando nella fascia fino a 2.500 euro, la trattenuta massima dell’agente della riscossione è un decimo: 174 euro al mese. Se in parallelo c’è un pignoramento di un creditore privato (per esempio una finanziaria), le trattenute si sommano entro i limiti complessivi di legge, e il netto disponibile si riduce ulteriormente.
Prendiamo ora un pensionato con assegno netto di 1.387 euro. La parte impignorabile è 1.092,48 euro; resta aggredibile solo l’eccedenza di 294,52 euro. Su quella eccedenza si applica la frazione pignorabile: con un quinto la trattenuta massima sarebbe 58,90 euro; applicando la frazione di un decimo prevista nella riscossione esattoriale per gli importi fino a 2.500 euro, sarebbe 29,45 euro. La frazione concretamente applicata va sempre verificata sull’atto ricevuto dall’ente pensionistico, perché un calcolo errato è contestabile.
Infine la rateizzazione: un debito di 31.680 euro diviso in 84 rate produce una quota capitale di circa 377 euro al mese, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione. Se la rata sostenibile per il nucleo familiare è di 220 euro, la rateizzazione ordinaria non regge: meglio saperlo prima, perché una rateizzazione destinata a decadere trasforma la protezione in un boomerang.
I rischi specifici
Il rischio principale del tuo profilo è la decadenza dalla rateizzazione. Il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, fa perdere il beneficio: il debito residuo torna esigibile in un’unica soluzione, e l’agente della riscossione riprende le azioni esecutive senza più il divieto dell’art. 19. Chi chiede 84 rate “per prendere tempo”, senza avere la capacità di sostenerle, spesso si ritrova dopo un anno con lo stesso debito e il pignoramento riattivato.
C’è poi il rischio del “limbo”: tra la presentazione dell’istanza di rateizzazione e il suo accoglimento l’agente della riscossione non può avviare nuovi pignoramenti, ma la sorte di quelli già notificati al terzo è oggetto di contenzioso. Con l’ordinanza interlocutoria n. 23057 dell’11 agosto 2025 la Sezione tributaria della Cassazione ha rinviato alla pubblica udienza proprio la questione di quando l’azione esecutiva diventi improseguibile in pendenza di istanza, riconoscendone la particolare rilevanza e la novità. Finché la questione non viene definita, conviene non affidarsi alla sola istanza e documentare con precisione date di presentazione e di notifica.
Infine, il rischio della colpa grave. La ristrutturazione dei debiti del consumatore è preclusa a chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La Cassazione, con la sentenza n. 21048 del 2025, ha precisato che la negligenza della banca nel concedere un finanziamento che ha aggravato la situazione non basta, di per sé, a escludere la colpa grave del consumatore. Un piano costruito senza una ricostruzione onesta della storia debitoria rischia di non superare il vaglio di ammissibilità.
Le mosse giuste
- Estrai subito l’estratto di ruolo e la situazione debitoria completa dall’area riservata dell’agente della riscossione: devi sapere quali cartelle sono ancora contestabili (per vizi di notifica o prescrizione) e quali no.
- Verifica il calcolo della trattenuta sulla busta paga o sul cedolino della pensione: soglia impignorabile, frazione applicata, eventuale concorso con altri pignoramenti.
- Scegli tra rateizzazione e sovraindebitamento con un test di sostenibilità: se la rata a 84 mesi supera la tua capacità reale di rimborso, la rateizzazione è solo un rinvio.
- Se scegli la ristrutturazione del consumatore, chiedi espressamente le misure dell’art. 70, comma 4: la sospensione non è automatica e va motivata con riferimento alle procedure pendenti che minacciano la fattibilità del piano.
- Se il giudice dichiara inammissibile la proposta, sappi che il reclamo va proposto al tribunale in composizione collegiale, non alla Corte d’appello: lo hanno chiarito le sentenze della Cassazione n. 24870/2024 e n. 21731/2025.
Giurisprudenza dedicata
Per il consumatore, due indicazioni recenti della Cassazione sono particolarmente utili. La prima (Cass. n. 9549 dell’11 aprile 2025) riguarda il piano del consumatore disciplinato dalla L. 3/2012: la Corte ha privilegiato l’interpretazione che consente una moratoria di un anno nel pagamento dei creditori privilegiati, un margine prezioso per rendere sostenibile un piano che includa anche debiti fiscali assistiti da privilegio. La seconda (Cass. n. 20672 del 2025) ricorda che anche il creditore che ha contribuito a causare o aggravare l’indebitamento conserva il diritto di contestare la legittimità della proposta: nessun piano passa “per inerzia”.
Sul fronte della casa, la Cassazione (ord. n. 32759 del 16 dicembre 2024) ha ribadito che il divieto di espropriazione esattoriale della prima casa opera solo se l’immobile è l’unico di proprietà, non di lusso e adibito a residenza anagrafica del debitore: una tutela forte, ma con presupposti da verificare uno per uno.
Se sei un libero professionista o un lavoratore autonomo
La tua situazione
Sei avvocato, architetto, medico, consulente, agente di commercio, oppure lavori in regime forfettario con partita IVA. Hai incassi irregolari, anni con fatturato buono e anni difficili, e un debito fiscale cresciuto perché, nei mesi magri, hai scelto di pagare l’affitto dello studio e i collaboratori prima delle imposte. Ora l’agente della riscossione ha individuato i tuoi clienti attraverso le fatture elettroniche e ha notificato loro un ordine di pagamento diretto: ogni compenso che dovrebbe arrivarti finisce all’Erario. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: non sei un imprenditore, e quindi la composizione negoziata della crisi non è a tua disposizione.
Cosa cambia per te
La composizione negoziata è riservata all’imprenditore commerciale e agricolo. Il professionista intellettuale, iscritto o no a un albo, ne resta escluso. Per te il Codice riserva il concordato minore (artt. 74-83 CCII), che è lo strumento pensato per chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e vuole proseguire l’attività: la proposta, predisposta con l’OCC, prevede di regola la continuazione dell’attività professionale e il soddisfacimento dei creditori, anche parziale, attraverso i flussi futuri.
La regola più importante per te è l’art. 78, comma 2, lett. d), CCII: con il decreto di apertura del concordato minore, su tua istanza, il giudice dispone che fino alla definitività dell’omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori anteriori. Gli atti compiuti in violazione sono nulli. Tra quei creditori c’è l’agente della riscossione.
Nel concordato minore i creditori votano. Se l’Agenzia delle Entrate o l’ente previdenziale votano contro e la loro adesione è decisiva per raggiungere la maggioranza, il tribunale può comunque omologare quando la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 80 CCII): è il cosiddetto cram down fiscale nel sovraindebitamento, che rende la trattativa con il Fisco meno sbilanciata di quanto sembri.
Accanto al concordato minore resta la rateizzazione, con le stesse regole viste per il dipendente: 84 rate su semplice richiesta fino a 120.000 euro per le istanze del 2026, fino a 120 rate documentando la difficoltà. Per chi ha un’attività in regime ordinario, la documentazione della difficoltà passa per indici di liquidità, non per l’ISEE.
I numeri
Immagina una professionista con incassi annui lordi di 58.400 euro e un debito verso l’Erario di 96.270 euro (imposte, contributi e sanzioni). A 84 rate la quota capitale sarebbe di circa 1.146 euro al mese, interessi esclusi: oltre il 23% del fatturato lordo, prima di spese, imposte correnti e contributi. Con un reddito netto disponibile di circa 2.300 euro mensili, quella rata assorbe metà di ciò che resta per vivere. Una rateizzazione così è destinata alla decadenza.
Nel concordato minore, la stessa professionista potrebbe proporre di destinare ai creditori 690 euro al mese per cinque anni (41.400 euro complessivi), più un apporto esterno di un familiare. Se la relazione dell’OCC dimostra che in liquidazione controllata il Fisco otterrebbe meno (perché il patrimonio liquidabile è modesto e i compensi futuri, senza continuità, si ridurrebbero drasticamente), la proposta ha una base concreta per l’omologazione anche senza il voto favorevole dell’Erario. Nel frattempo, il divieto dell’art. 78 congela l’ordine di pagamento diretto ai clienti.
I rischi specifici
Il rischio principale del professionista è la paralisi della liquidità corrente: il pignoramento presso i clienti non colpisce un patrimonio accumulato, ma il flusso che serve a tenere aperta l’attività. Ogni settimana persa aggrava la crisi, perché i clienti, ricevuto l’ordine dell’agente della riscossione, tendono a sospendere tutti i pagamenti per prudenza.
C’è poi il rischio di sottovalutare l’onere informativo. Il concordato minore è semplificato nei tempi (il voto si esprime entro un termine fisso di trenta giorni), ma esige una disclosure completa: la Cassazione, in una pronuncia commentata nel maggio 2026, ha spiegato che il corposo onere di allegazione a carico del debitore si giustifica proprio perché i creditori sopportano il rischio della prosecuzione dell’attività e devono poter esprimere un consenso realmente informato. Una proposta con lacune documentali rischia l’inammissibilità, e con essa la caduta della protezione.
Infine, attenzione al rapporto con la cassa previdenziale: i contributi non versati sono spesso la parte più pesante del debito del professionista, e seguono regole di riscossione proprie.
Le mosse giuste
- Mappa i clienti già raggiunti da ordini di pagamento ex art. 72-bis e le somme già versate all’agente della riscossione: servono per quantificare il danno e per chiedere la protezione in modo mirato.
- Costruisci una proiezione di cassa a 60 mesi realistica, non ottimistica: è la base sia per scegliere tra rateizzazione e concordato minore sia per la relazione dell’OCC.
- Deposita la domanda di concordato minore con l’istanza espressa ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. d), indicando le procedure esecutive in corso e il loro impatto sulla continuità professionale.
- Prepara il confronto con l’alternativa liquidatoria: è ciò che consente di superare un eventuale voto contrario del Fisco.
- Non abbandonare le contestazioni sulle singole cartelle: le misure protettive congelano, ma solo l’impugnazione può eliminare un carico illegittimo e ridurre la massa debitoria su cui costruire la proposta.
Giurisprudenza dedicata
I Tribunali di Torino, con due decreti del 25 novembre e del 3 dicembre 2025, hanno dichiarato ammissibili due domande di concordato minore, aprendo le procedure ai sensi dell’art. 78 CCII e ritenendo necessaria la nomina immediata del commissario giudiziale quando la proposta suddivide i creditori in classi. Per il professionista che intende separare il trattamento del Fisco da quello degli altri creditori, è un’indicazione operativa da tenere presente fin dalla redazione della domanda. La Cassazione, con la sentenza n. 17721 del 30 giugno 2025, è inoltre intervenuta proprio sul concordato minore con prosecuzione dell’attività professionale: il testo integrale va letto con attenzione da chi costruisce una proposta fondata sulla continuità dello studio o della partita IVA, perché è su quella continuità che si regge l’intera convenienza della proposta per i creditori.
Se sei un imprenditore sotto soglia: ditta individuale, piccolo commercio, impresa agricola
La tua situazione
Hai un bar, un negozio, una piccola officina, un’azienda agricola, un’impresa artigiana con due o tre dipendenti. I tuoi numeri sono sotto le soglie che rendono un’impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Il debito con il Fisco è cresciuto negli anni: IVA non versata, ritenute, contributi dei dipendenti. L’agente della riscossione ha già bloccato il conto aziendale, e ti ha notificato la comunicazione preventiva di un’ipoteca sul capannone o di un fermo sul furgone. Per chi è nella tua posizione, la buona notizia è che hai più strade di chiunque altro: puoi usare la composizione negoziata come un’impresa strutturata e, se serve, il concordato minore come un professionista.
Cosa cambia per te
La composizione negoziata è aperta anche alle imprese sotto soglia, con una disciplina specifica (art. 25-quater CCII): l’istanza di nomina dell’esperto si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale e l’esperto viene individuato attraverso la Camera di commercio. Anche tu puoi chiedere le misure protettive degli artt. 18 e 19: dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese, i creditori, Fisco compreso, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, né acquisire diritti di prelazione non concordati.
Quell’inciso, “i beni e i diritti con i quali viene esercitata l’attività”, pesa molto per una ditta individuale. Tu non hai un patrimonio societario separato: il conto aziendale, il furgone e il laboratorio sono beni tuoi. La protezione copre ciò che serve all’impresa, ma la casa in cui vivi o un conto personale non utilizzato per l’attività possono restare esposti, e la questione va valutata caso per caso nell’istanza e nel ricorso di conferma.
Se le trattative non portano a un accordo, gli sbocchi naturali per te sono il concordato minore (con le misure dell’art. 78 viste per il professionista), la liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che il Codice riserva a chi ha concluso infruttuosamente una composizione negoziata. Durante le trattative puoi anche proporre al Fisco un accordo sui debiti tributari: la possibilità introdotta dal Correttivo-ter con l’art. 23, comma 2-bis, va però verificata con attenzione per le imprese sotto soglia, in relazione ai requisiti della proposta e alle attestazioni richieste.
I numeri
Un’impresa artigiana individuale con ricavi annui di 187.300 euro ha un debito fiscale di 74.850 euro. L’agente della riscossione ha notificato un pignoramento presso la banca che ha vincolato 11.420 euro sul conto aziendale e ha annunciato l’iscrizione di ipoteca sul laboratorio (possibile perché il debito supera la soglia di 20.000 euro prevista dall’art. 77 D.P.R. 602/1973).
Se l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive viene pubblicata il 9 marzo, il ricorso per la conferma va depositato entro il giorno successivo, cioè il 10 marzo. Da quel momento l’ipoteca annunciata non può essere iscritta e il pignoramento presso la banca non può proseguire verso l’assegnazione. Il tribunale fissa l’udienza e, se conferma, stabilisce una durata tra 30 e 120 giorni. Con una proroga, la protezione può arrivare a 240 giorni complessivi: circa otto mesi per costruire un accordo con il Fisco e con gli altri creditori.
Nel frattempo l’impresa deve continuare a pagare le imposte correnti: la protezione riguarda i debiti anteriori, non autorizza nuovi omessi versamenti.
I rischi specifici
Il rischio principale dell’imprenditore sotto soglia è la confusione tra patrimonio personale e patrimonio d’impresa, che rende incerta l’estensione della protezione. Il secondo rischio è sottovalutare il vaglio del tribunale: la conferma non è una formalità. Il Tribunale di Pescara, il 14 maggio 2025, ha negato la conferma delle misure quando il test pratico di autodiagnosi, ricalcolato dall’esperto, collocava l’impresa in una classe di rischio molto elevata senza un piano dettagliato né impegni concreti di soci o finanziatori: in mancanza di concrete prospettive di risanamento, le misure sono state dichiarate inefficaci.
Il terzo rischio riguarda i passaggi di procedura. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 dicembre 2025, ha dichiarato tardiva una domanda prenotativa di concordato depositata dopo l’archiviazione della composizione negoziata, per il mancato rispetto del termine di raccordo tra i due strumenti. Il passaggio da un binario all’altro ha una finestra temporale precisa, e chi la manca perde la continuità della protezione.
Le mosse giuste
- Separa sulla carta, prima ancora che nei fatti, i beni dell’impresa da quelli personali: l’istanza deve indicare con chiarezza su quali beni chiedi la protezione.
- Compila il test pratico con dati veri, non con previsioni di comodo: è il primo documento che l’esperto e il tribunale leggeranno.
- Deposita il ricorso di conferma nei tempi: se il ricorso non viene depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione, o l’udienza non viene fissata, la protezione perde efficacia.
- Continua a versare le imposte correnti e documentalo: è ciò che rende credibile la tua proposta al Fisco.
- Pianifica fin dall’inizio lo sbocco alternativo: se la trattativa non riesce, concordato minore, concordato semplificato o liquidazione controllata devono essere pronti nei tempi di raccordo.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Udine, con decreto del 15 dicembre 2025, ha ritenuto ammissibile un concordato minore anche dopo l’aggiudicazione del bene nella procedura esecutiva, concedendo le misure protettive erga omnes dell’art. 78 CCII con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. È un segnale importante per il piccolo imprenditore che arriva alla procedura quando l’esecuzione è già in fase avanzata: la partita non è necessariamente chiusa.
Se sei una società o un’impresa strutturata
La tua situazione
Guidi una S.r.l., una S.p.A. o una società di persone con fatturato, dipendenti e rapporti bancari di un certo peso. La crisi ha un’origine precisa: un cliente importante che non paga, un aumento dei costi energetici, un credito d’imposta contestato, un periodo in cui si è scelto di pagare stipendi e fornitori sospendendo IVA e ritenute. Oggi il debito fiscale si misura in centinaia di migliaia di euro, l’agente della riscossione ha iniziato a notificare ordini di pagamento ai tuoi clienti e il blocco delle compensazioni in F24 ti impedisce di usare i crediti d’imposta. Per chi è nella tua posizione, lo strumento principe è la composizione negoziata della crisi: è l’unico che ti protegge dal giorno stesso in cui la chiedi, prima ancora che un giudice si pronunci.
Cosa cambia per te
La composizione negoziata si attiva con l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale. Con l’istanza, o successivamente, puoi chiedere l’applicazione delle misure protettive: la richiesta viene pubblicata nel Registro delle Imprese insieme all’accettazione dell’esperto e da quel giorno i creditori, Agenzia delle Entrate-Riscossione compresa, non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa; inoltre non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 18 CCII).
L’efficacia non dipende da un vaglio preventivo del giudice. Il controllo giudiziale è successivo: entro il giorno seguente alla pubblicazione devi depositare il ricorso al tribunale per chiederne la conferma o la modifica (art. 19 CCII). Il tribunale sente le parti, acquisisce il parere dell’esperto sulla funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative e, se conferma, fissa una durata tra 30 e 120 giorni, prorogabile fino a 240 complessivi. Dopo il Correttivo-ter, come ricordato anche dalla circolare 5/E/2026, le misure possono essere erga omnes o selettive, cioè limitate a determinati creditori o categorie.
Durante le trattative puoi presentare all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione una proposta di accordo transattivo sui debiti tributari (art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024). La proposta può prevedere il pagamento parziale o dilazionato, anche dell’IVA; l’Agenzia ha chiarito che falcidia e rateizzazione possono convivere nella stessa proposta. Servono una relazione di un professionista indipendente che attesti la maggiore convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e un’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali; l’accordo diventa efficace dopo il deposito presso il tribunale e il relativo controllo. Restano esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea.
Se la composizione negoziata non basta, gli strumenti formali (accordi di ristrutturazione con transazione fiscale ex artt. 57 e 63 CCII, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) portano con sé le misure protettive dell’art. 54 CCII, che decorrono dalla pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese, nel limite complessivo dei dodici mesi dell’art. 8.
I numeri
Una S.r.l. con 23 dipendenti ha un debito verso l’Erario di 412.730 euro, di cui 186.940 di IVA e ritenute. L’agente della riscossione ha notificato ordini di pagamento a tre clienti, intercettando fatture per 68.310 euro, e ha comunicato l’intenzione di iscrivere ipoteca sull’immobile aziendale.
La società pubblica l’istanza con richiesta di misure protettive il 2 febbraio; deposita il ricorso di conferma il 3 febbraio; il tribunale conferma per 120 giorni, fino all’inizio di giugno. Le somme dovute dai clienti ma non ancora versate all’agente della riscossione restano congelate e non possono essere assegnate; l’ipoteca non può essere iscritta. Con una proroga di altri 120 giorni si arriva a fine settembre, per un totale di 240 giorni.
Nel frattempo la società propone al Fisco: pagamento del 61% del debito tributario (circa 251.765 euro) in 72 rate mensili, contro un recupero stimato dall’attestatore del 34% in caso di liquidazione giudiziale. È la differenza tra quelle due percentuali, dimostrata numeri alla mano, a rendere la proposta difendibile.
I rischi specifici
Il rischio principale della società è arrivare al termine massimo delle misure senza un accordo. Allo scadere dei 240 giorni la protezione cessa e l’agente della riscossione può riprendere l’esecuzione. Il Tribunale di Milano, con decreto del 4 luglio 2025, ha offerto una via d’uscita parziale: dopo la scadenza del termine massimo possono essere concesse misure cautelari che inibiscono l’esecuzione di singoli creditori, ma solo se l’esigenza è sopravvenuta, se le trattative presentano apprezzabili prospettive di successo e se i creditori inibiti non subiscono un pregiudizio grave. Non sono invece ammesse misure che rendano retroattivamente inefficaci le procedure esecutive già in corso.
Il secondo rischio è l’uso strumentale degli strumenti formali. Con la sentenza n. 4365 del febbraio 2026 la Cassazione ha confermato che, in un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, chiedere l’omologazione forzosa senza un numero congruo di creditori aderenti può integrare un uso distorto dell’istituto, e che la relativa valutazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Nello stesso solco, le sentenze n. 31892/2025 e n. 5918 del 16 marzo 2026, nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, hanno richiesto che vi fosse comunque un accordo, anche insufficiente nelle percentuali, con creditori diversi da quelli pubblici.
Il terzo rischio è la mancanza di concrete prospettive di risanamento, già visto per il sotto soglia: il tribunale conferma le misure solo se il risanamento è ragionevolmente perseguibile.
Le mosse giuste
- Valuta subito se chiedere misure erga omnes o selettive verso il solo creditore pubblico: una protezione mirata riduce l’impatto sui rapporti con banche e fornitori.
- Prepara prima dell’istanza il piano di risanamento e il test pratico: sono il fondamento del parere dell’esperto e della conferma.
- Imposta fin dall’inizio la proposta ex art. 23, comma 2-bis, con l’attestazione di convenienza: i 240 giorni passano in fretta, e l’Amministrazione ha bisogno di tempo per istruire.
- Pianifica la “seconda linea”: accordo di ristrutturazione, concordato o piano soggetto a omologazione, rispettando i termini di raccordo e il tetto dei dodici mesi.
- Affidati a chi conosce la procedura dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle pronunce già citate, il Tribunale di Milano ha confermato nel 2026, su ricorso depositato il 24 dicembre 2025, le misure protettive richieste per 120 giorni da un’agenzia di comunicazione la cui crisi derivava da debiti fiscali molto elevati, da una truffa sui crediti e dal deterioramento della liquidità: un caso in cui il debito tributario era la componente principale della crisi. Sul fronte del cram down fiscale, il Tribunale di Vasto (11 dicembre 2024) ha omologato un accordo di ristrutturazione nonostante la mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo la proposta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e applicando la disciplina vigente alla data della domanda. Più risalente, ma utile per comprendere la portata del divieto nelle procedure concordatarie, è Cass. n. 13831 del 3 maggio 2022, che nel regime della legge fallimentare ha ritenuto illegittima una cartella notificata in pendenza di concordato preventivo: una regola che non va sovrapposta automaticamente alla composizione negoziata, dove, come visto, gli atti propedeutici all’esecuzione restano consentiti.
Se sei un socio, un amministratore o un garante
La tua situazione
Non sei tu il debitore principale, ma rischi come se lo fossi. Sei socio di una S.n.c. o accomandatario di una S.a.s., e sai che per i debiti sociali rispondi con il tuo patrimonio. Oppure hai firmato una fideiussione a favore della società di famiglia. Oppure sei stato amministratore o liquidatore di una società cancellata, e l’Agenzia delle Entrate ti contesta di aver pagato altri creditori prima del Fisco. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: le misure protettive chieste dalla società, di regola, non proteggono il tuo patrimonio personale.
Cosa cambia per te
L’orientamento prevalente, riassunto nei materiali di formazione della magistratura sull’art. 54 CCII, esclude dal divieto di azioni esecutive i beni dei soci illimitatamente responsabili e il patrimonio dei garanti: la protezione riguarda il debitore che ha chiesto lo strumento. Esistono però aperture importanti. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 17 aprile 2025, ha confermato le misure protettive di una società in composizione negoziata estendendole anche ai terzi garanti, riconoscendo le concrete prospettive di risanamento sulla base del piano e del parere favorevole dell’esperto. È un precedente da invocare con una motivazione specifica: l’aggressione del garante può compromettere il risanamento dell’impresa, per esempio perché il garante è l’imprenditore stesso o perché il suo patrimonio è destinato a sostenere il piano.
Per il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, l’agente della riscossione deve di regola rivolgersi prima alla società (beneficio di escussione): se la società è protetta, la pretesa verso il socio tende a spostarsi in avanti, ma non scompare. L’amministratore o il liquidatore chiamato a rispondere personalmente dei debiti tributari della società (art. 36 D.P.R. 602/1973) riceve un atto proprio, autonomo, e deve difendersi con strumenti propri: impugnazione dell’atto e, se il debito personale diventa insostenibile, una procedura di sovraindebitamento a proprio nome.
I numeri
Un socio di S.n.c. ha un patrimonio composto da una casa di abitazione (unica, non di lusso, in cui risiede) e da un conto corrente con 17.380 euro. La società ha un debito fiscale di 143.520 euro e ha chiesto la composizione negoziata. Senza estensione delle misure, l’agente della riscossione, dopo aver tentato inutilmente di soddisfarsi sulla società, potrebbe pignorare il conto del socio; la casa invece resta protetta dall’art. 76 D.P.R. 602/1973, perché unica, non di lusso e adibita a residenza.
Se il ricorso di conferma chiede e ottiene l’estensione al socio, dimostrando che il conto personale finanzia il piano con un apporto di 15.000 euro, quel conto resta al riparo per tutta la durata delle misure.
I rischi specifici
Il rischio principale del tuo profilo è credersi al sicuro perché “la società è in procedura”. Il garante e l’amministratore scoprono spesso di essere esposti solo quando arriva il pignoramento sul conto personale. Un secondo rischio è la sovrapposizione di termini: l’atto di responsabilità notificato all’amministratore ha termini di impugnazione propri, soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, che non dialogano con i tempi della composizione negoziata.
Le mosse giuste
- Verifica subito se il tuo patrimonio è incluso nella richiesta di misure della società e, se non lo è, valuta con i legali dell’impresa l’estensione motivata.
- Impugna tempestivamente gli atti di responsabilità personale: la protezione della società non li sospende.
- Considera una procedura di sovraindebitamento autonoma se il tuo debito personale è strutturalmente insostenibile: il socio e il garante persone fisiche possono accedervi a proprio nome, con le misure dell’art. 70 o dell’art. 78 CCII.
- Coordina la tua strategia con quella della società: una proposta al Fisco che liberi anche i coobbligati è un argomento negoziale forte.
Tre profili, tre esiti: le simulazioni numeriche a confronto
Mettiamo alla prova le regole con lo stesso problema, un pignoramento esattoriale in corso mentre il debitore cerca una soluzione, applicato a tre profili diversi. Sono ipotesi dimostrative, costruite con importi realistici.
Ipotesi A: dipendente con netto di 1.912 euro, cartelle per 42.870 euro. Il 14 gennaio l’agente della riscossione notifica al datore di lavoro l’ordine di pagamento: trattenuta di un decimo, pari a 191,20 euro al mese. Il 3 febbraio il dipendente presenta istanza di rateizzazione a 84 rate: quota capitale di circa 510 euro al mese, interessi esclusi. Dalla presentazione non possono partire nuove procedure; per il pignoramento in corso il blocco richiede il pagamento della prima rata, e resta il rischio del “limbo” oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 23057/2025. Il budget familiare, però, consente al massimo 290 euro al mese. Esito: la rateizzazione è insostenibile nel medio periodo. La strada alternativa è una ristrutturazione dei debiti del consumatore tramite OCC con richiesta di sospensione ex art. 70, comma 4: se il giudice dichiara ammissibile la proposta e dispone la sospensione, la trattenuta di 191,20 euro si ferma e il piano può prevedere un pagamento di 290 euro al mese per cinque anni (17.400 euro), purché più conveniente per i creditori dell’alternativa liquidatoria.
Ipotesi B: professionista con incassi medi di 4.870 euro al mese, debito fiscale e previdenziale di 96.270 euro. Il 20 marzo l’agente della riscossione notifica ordini di pagamento a quattro clienti; nei due mesi successivi vengono intercettati compensi per 9.740 euro. La composizione negoziata è preclusa. Il 22 maggio viene depositata la domanda di concordato minore con istanza ex art. 78, comma 2, lett. d); con il decreto di apertura il giudice vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive. Da quel momento i clienti tornano a pagare il professionista. La proposta prevede 690 euro al mese per 60 mesi più un apporto esterno di 6.500 euro: 47.900 euro complessivi. L’Agenzia delle Entrate vota contro, ma la sua adesione è decisiva e la relazione dell’OCC dimostra che in liquidazione controllata il Fisco otterrebbe meno: il tribunale può omologare ai sensi dell’art. 80 CCII.
Ipotesi C: S.r.l. con debito tributario di 412.730 euro. Il 2 febbraio viene pubblicata l’istanza di composizione negoziata con misure protettive selettive verso i creditori pubblici; il 3 febbraio è depositato il ricorso di conferma. L’agente della riscossione non può proseguire gli ordini di pagamento ai clienti né iscrivere l’ipoteca annunciata. Il tribunale conferma per 120 giorni; la proroga porta la protezione a 240 giorni complessivi. Entro il quinto mese la società deposita la proposta ex art. 23, comma 2-bis, al 61% in 72 rate, con attestazione di convenienza rispetto a una liquidazione giudiziale stimata al 34%. Se l’Amministrazione aderisce, l’accordo viene depositato presso il tribunale; se non aderisce, la società deve essere pronta a depositare, nei termini di raccordo, la domanda per un accordo di ristrutturazione o un concordato, restando entro il tetto complessivo dei dodici mesi di protezione.
Il confronto parla da solo: il dipendente ottiene protezione solo dopo il decreto del giudice; il professionista con il decreto di apertura del concordato minore; la società fin dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese. Per i primi due il tempo che precede la domanda è tempo di esposizione piena, e per questo va ridotto al minimo.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Molti lettori si riconosceranno in più di una sezione. Le regole si combinano secondo un criterio: conta la natura dei debiti e dell’attività, non l’etichetta.
Il dipendente con partita IVA accessoria. Lavori come dipendente e, la sera, fatturi consulenze in regime forfettario. Se i debiti fiscali derivano in misura rilevante dall’attività professionale, non sei “solo” un consumatore: la ristrutturazione dei debiti del consumatore presuppone debiti estranei all’attività imprenditoriale o professionale. La via più coerente può diventare il concordato minore, con le misure dell’art. 78. Lo stipendio resta comunque tutelato dai limiti dell’art. 72-ter D.P.R. 602/1973.
Il pensionato garante del figlio. Hai firmato una fideiussione per la S.r.l. del figlio, che ora è in composizione negoziata. La tua pensione, per la parte fino a 1.092,48 euro, è comunque impignorabile. Per il resto del tuo patrimonio, la protezione chiesta dalla società non ti copre, salvo estensione motivata sul modello di Trib. Brescia 17 aprile 2025. Se il debito di garanzia è per te insostenibile, puoi valutare una procedura di sovraindebitamento a tuo nome.
L’ex imprenditore diventato dipendente. Hai chiuso la ditta individuale e ora lavori alle dipendenze di altri, ma i debiti fiscali dell’impresa sono rimasti. Non puoi più chiedere la composizione negoziata, perché non eserciti più un’impresa; per i debiti d’impresa non sei un consumatore. Restano il concordato minore (se ne ricorrono i presupposti), la liquidazione controllata e, nei casi di totale incapienza, l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Nel frattempo, la rateizzazione resta uno strumento utile per congelare nuove azioni.
Il socio di S.n.c. con la società in composizione negoziata. Sei insieme imprenditore (attraverso la società) e persona fisica esposta. La società si protegge con gli artt. 18 e 19; tu puoi chiedere l’estensione delle misure oppure, se la tua posizione personale lo richiede, attivare una procedura autonoma. Le due strade vanno coordinate, perché una proposta al Fisco che preveda anche la liberazione del socio ha un valore negoziale diverso.
La famiglia con debiti comuni. Quando più membri della stessa famiglia convivono o hanno un sovraindebitamento con origine comune, il Codice consente di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (procedure familiari, art. 66 CCII). Per coniugi con cartelle derivanti da un’attività gestita insieme, una domanda unitaria con richiesta di sospensione delle esecuzioni evita di gestire due procedure e due tempi diversi.
Il confronto tra profili
Riassumiamo gli aspetti chiave in una sola tabella. Le differenze principali riguardano chi dispone la protezione, da quando decorre e quanto dura. Ricorda che per tutti restano disponibili, in parallelo, la rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 e le impugnazioni degli atti.
| Aspetto | Dipendente / pensionato | Professionista / autonomo | Imprenditore sotto soglia | Società / impresa strutturata | Socio / garante / amministratore |
|---|---|---|---|---|---|
| Strumento principale | Ristrutturazione debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) | Concordato minore (artt. 74-83 CCII) | Composizione negoziata (art. 25-quater) e concordato minore | Composizione negoziata (artt. 12-25 CCII), poi accordi/concordato | Estensione delle misure della società o procedura personale |
| Chi dispone la protezione | Il giudice, su istanza (art. 70, c. 4) | Il giudice, con il decreto di apertura (art. 78, c. 2, lett. d) | Effetto dalla pubblicazione, poi conferma del tribunale | Effetto dalla pubblicazione, poi conferma del tribunale | Il tribunale, su richiesta motivata |
| Da quando decorre | Dal decreto del giudice | Dal decreto di apertura | Dalla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese | Dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese | Dal provvedimento di estensione |
| Durata | Fino alla conclusione del procedimento | Fino alla definitività dell’omologazione | 30-120 giorni, max 240 (art. 19); tetto 12 mesi (art. 8) | 30-120 giorni, max 240; tetto 12 mesi | Legata alle misure principali |
| Protezione specifica verso il Fisco | Limiti di pignorabilità di stipendio e pensione | Stop agli ordini di pagamento ai clienti | Stop su beni e diritti dell’impresa | Proposta transattiva ex art. 23, c. 2-bis | Prima casa (art. 76 D.P.R. 602/1973) |
| Rischio principale | Decadenza dalla rateizzazione | Blocco della liquidità corrente | Confusione patrimonio personale/aziendale | Scadenza dei 240 giorni senza accordo | Credersi coperti dalle misure della società |
Le domande trasversali
Se perdo il lavoro o chiudo l’attività durante la procedura, la protezione cade? Non automaticamente. Nella ristrutturazione del consumatore e nel concordato minore conta la fattibilità del piano: se le entrate cambiano, il piano va adeguato, e un cambiamento non comunicato può compromettere l’omologazione o l’esecuzione. Per l’impresa in composizione negoziata, la cessazione dell’attività fa venir meno il presupposto del risanamento e quindi la ragion d’essere delle misure.
Durante le misure protettive posso ricevere nuove cartelle? Sì. La notifica di cartelle, intimazioni e avvisi è attività propedeutica, non esecutiva, e resta consentita. Quegli atti vanno comunque esaminati e, se viziati, impugnati nei termini: le misure non sospendono i termini per ricorrere alla Corte di giustizia tributaria.
Le somme già bloccate sul conto tornano disponibili? Dipende dallo stadio della procedura. Se il terzo non ha ancora versato le somme all’agente della riscossione e non vi è stata assegnazione, la protezione impedisce che il pignoramento prosegua; ma le misure non rendono retroattivamente inefficaci gli atti già compiuti (come ricordato da Trib. Milano 4 luglio 2025). Lo svincolo va chiesto con un’istanza specifica.
Ho una rateizzazione in corso: posso comunque chiedere una procedura? Sì. La rateizzazione non preclude l’accesso agli strumenti del Codice della crisi né alle procedure di sovraindebitamento, e il debito rateizzato entra nel piano. Chi ha presentato domanda di rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026 deve invece considerare con attenzione gli effetti della definizione: finché le rate vengono pagate, le azioni esecutive sui carichi definiti restano sospese; il mancato pagamento rende la definizione inefficace e i versamenti diventano semplici acconti.
Posso chiedere alla Corte di giustizia tributaria di sospendere l’atto mentre tratto? Sì, e spesso conviene. Se la cartella o l’atto presupposto sono viziati, il ricorso tributario con istanza di sospensione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) agisce sulla pretesa, mentre le misure protettive agiscono sull’esecuzione. Le due tutele non si escludono: ridurre la massa debitoria contestando i carichi illegittimi rende più sostenibile qualsiasi proposta al Fisco. Attenzione ai termini, che nel processo tributario restano soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
La protezione vale anche verso l’Agenzia delle Entrate o solo verso l’agente della riscossione? Vale verso entrambi per ciò che riguarda le azioni esecutive e cautelari: sia l’agente della riscossione sia l’Agenzia delle Entrate, quando procede con strumenti di recupero coattivo, restano vincolati al divieto. Ciò che l’Agenzia conserva è il potere di controllare e accertare, come ricordato dalla circolare 5/E/2026.
Un pagamento spontaneo al Fisco durante le misure è sempre possibile? Per le imposte correnti non solo è possibile, ma è necessario. Per i debiti anteriori, invece, pagamenti selettivi durante una procedura possono alterare la parità di trattamento tra creditori e compromettere la credibilità del piano: vanno sempre concordati con l’esperto o previsti nella proposta.
Cosa succede se la trattativa fallisce? La protezione cessa e l’agente della riscossione riprende da dove si era fermato. Per questo ogni strategia deve prevedere uno sbocco alternativo pronto, nei termini di raccordo previsti dal Codice.
La giurisprudenza profilo per profilo
Raccogliamo qui tutti i riferimenti richiamati, ordinati per il profilo cui si applicano. I principi sono riformulati in modo sintetico; per l’applicazione al caso concreto è sempre necessaria la lettura integrale del provvedimento.
Per il dipendente e il pensionato (consumatore).
- Cass. civ., sez. I, n. 24870/2024. Il decreto che dichiara inammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore si reclama davanti al tribunale in composizione collegiale, senza il giudice che lo ha emesso. Rilevanza: evita di perdere il rimedio sbagliando giudice proprio quando la sospensione delle esecuzioni è in gioco.
- Cass. civ., n. 21731/2025. La competenza del tribunale collegiale sul reclamo contro l’inammissibilità vale anche per i procedimenti anteriori alle modifiche dell’art. 70 CCII; la Corte d’appello decide solo sull’omologazione. Rilevanza: conferma la via processuale per chi vede respinta la domanda.
- Cass. civ., sez. I, n. 9549 dell’11 aprile 2025. Nel piano del consumatore della L. 3/2012 va privilegiata la lettura che consente una moratoria annuale nel pagamento dei creditori privilegiati. Rilevanza: margine di sostenibilità per piani che includono debiti fiscali privilegiati.
- Cass. civ., n. 20672/2025. Il creditore che ha contribuito all’indebitamento non perde il diritto di contestare la legittimità della proposta. Rilevanza: anche il Fisco può sempre contestare; la proposta deve reggere nel merito.
- Cass. civ., n. 21048/2025. La negligenza della banca nel concedere credito non esclude di per sé la colpa grave del consumatore. Rilevanza: la ricostruzione delle cause del debito è decisiva per l’ammissibilità e quindi per la protezione.
- Cass. civ., ord. n. 32759 del 16 dicembre 2024. La tutela della prima casa contro l’espropriazione esattoriale richiede che l’immobile sia l’unico di proprietà, non di lusso e sede della residenza anagrafica. Rilevanza: delimita la protezione legale indipendente dalle procedure.
Per chi tratta direttamente con l’agente della riscossione (tutti i profili).
- Cass. civ., sez. V, ord. interlocutoria n. 23057 dell’11 agosto 2025. La Corte ha rinviato alla pubblica udienza, per la sua rilevanza e novità, la questione delle condizioni in cui l’azione esecutiva diventa improseguibile dopo l’istanza di rateizzazione ex art. 19, commi 1-quater e 3, D.P.R. 602/1973. Rilevanza: il periodo tra istanza e accoglimento resta delicato.
- Cass. civ., sez. trib., ord. n. 17031 del 20 giugno 2024. In presenza di una richiesta di rateizzazione, l’ipoteca esattoriale può essere iscritta solo dopo il rigetto dell’istanza o la decadenza dalla dilazione. Rilevanza: rafforza la funzione protettiva della richiesta di dilazione.
Per il professionista e l’imprenditore sotto soglia.
- Trib. Torino, decreti del 25 novembre 2025 e del 3 dicembre 2025. Ammesse due domande di concordato minore, con apertura della procedura ex art. 78 CCII e nomina immediata del commissario quando la proposta prevede classi. Rilevanza: indicazioni operative per chi vuole trattare il Fisco in una classe separata.
- Trib. Udine, decreto del 15 dicembre 2025. Concordato minore ammissibile anche dopo l’aggiudicazione nella procedura esecutiva, con concessione delle misure protettive erga omnes. Rilevanza: la protezione può intervenire anche a esecuzione avanzata.
- Trib. Pescara, 14 maggio 2025. Negata la conferma delle misure per un’impresa in classe di rischio molto elevata senza piano dettagliato né impegni concreti. Rilevanza: la conferma richiede prospettive di risanamento documentate.
- Trib. Milano, 19 dicembre 2025. Inammissibile per tardività la domanda prenotativa di concordato depositata dopo l’archiviazione della composizione negoziata. Rilevanza: i passaggi tra strumenti hanno finestre temporali rigide.
Per la società e l’impresa strutturata.
- Trib. Milano, sez. II civ., 4 luglio 2025. Scaduto il termine massimo di 240 giorni, sono ammissibili misure cautelari contro singoli creditori per esigenze sopravvenute, a tutela di trattative con apprezzabili prospettive, senza grave pregiudizio per i creditori; escluse misure con effetti retroattivi sulle esecuzioni in corso. Rilevanza: la via d’uscita quando la protezione sta per scadere.
- Trib. Milano, 2026 (ricorso del 24 dicembre 2025). Confermate per 120 giorni le misure di una società in crisi per debiti fiscali elevati. Rilevanza: il debito tributario come causa principale non impedisce la conferma.
- Trib. Trento, 23 settembre 2022, e Trib. Gela, 4 aprile 2024. Le misure protettive non impediscono accertamento, controllo e atti propedeutici alla riscossione. Rilevanza: le notifiche continuano, l’esecuzione no.
- Cass. civ., n. 4365/2026. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, il cram down richiesto senza un congruo numero di adesioni può costituire uso distorto dell’istituto, valutazione di fatto del giudice di merito. Rilevanza: la protezione degli strumenti formali non può essere usata solo contro il Fisco.
- Cass. civ., n. 31892/2025, e Cass. civ., sez. I, n. 5918 del 16 marzo 2026. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, il cram down fiscale presuppone un accordo, anche percentualmente insufficiente, con creditori diversi da quelli pubblici. Rilevanza: la trattativa con i creditori privati è condizione della strategia verso il Fisco.
- Trib. Vasto, 11 dicembre 2024. Omologato con cram down un accordo di ristrutturazione nonostante il dissenso dell’Agenzia delle Entrate, per la convenienza rispetto alla liquidazione. Rilevanza: il dissenso del Fisco può essere superato con numeri solidi.
- Cass. civ., n. 13831 del 3 maggio 2022. Nel regime della legge fallimentare, illegittima la cartella notificata in pendenza di concordato preventivo. Rilevanza: mostra la portata del divieto nelle procedure concordatarie, da non estendere automaticamente alla composizione negoziata.
- Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, C-546/14 (Degano Trasporti). La natura di risorsa propria dell’Unione non impedisce in via generale il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale con adeguate garanzie. Rilevanza: fondamento della falcidiabilità dell’IVA nelle proposte al Fisco.
Per il socio e il garante.
- Trib. Brescia, ordinanza del 17 aprile 2025. Confermate le misure protettive di una società in composizione negoziata ed estese ai terzi garanti, sulla base del piano e del parere favorevole dell’esperto. Rilevanza: il precedente da invocare per proteggere il patrimonio di chi ha garantito i debiti dell’impresa.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ogni profilo ha le sue regole, ma la domanda di fondo è la stessa: come fermare il Fisco senza perdere tempo prezioso. Ecco cosa facciamo concretamente, profilo per profilo.
- Ricostruiamo l’intera posizione debitoria: estraiamo il dettaglio dei carichi, verifichiamo notifiche, prescrizioni e decadenze, e separiamo ciò che va contestato da ciò che va negoziato.
- Per dipendenti e pensionati ricalcoliamo le trattenute: confrontiamo busta paga o cedolino con i limiti dell’art. 72-ter D.P.R. 602/1973 e con la soglia impignorabile di 1.092,48 euro, e contestiamo gli errori.
- Eseguiamo il test di sostenibilità tra rateizzazione e sovraindebitamento: calcoliamo la rata reale a 84 o 120 mesi e la confrontiamo con il bilancio familiare o aziendale prima di presentare qualsiasi istanza.
- Per i consumatori predisponiamo la domanda di ristrutturazione con l’istanza ex art. 70, comma 4, CCII, indicando le esecuzioni pendenti che minacciano la fattibilità del piano.
- Per professionisti e autonomi costruiamo la proposta di concordato minore con l’istanza ex art. 78, la proiezione dei flussi e il confronto con l’alternativa liquidatoria utile a superare il voto contrario del Fisco.
- Per le imprese, sotto soglia e strutturate, impostiamo l’istanza di composizione negoziata con misure protettive, scegliendo tra protezione erga omnes e selettiva, e depositiamo il ricorso di conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione.
- Redigiamo la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinando attestazioni e piano di pagamento con lo staff tributario.
- Per soci, garanti e amministratori chiediamo l’estensione motivata delle misure e impugniamo gli atti di responsabilità personale nei termini.
- Prepariamo la seconda linea: accordo di ristrutturazione, concordato, liquidazione controllata o concordato semplificato, rispettando i termini di raccordo e il tetto dei dodici mesi.
- Proponiamo reclami e opposizioni contro i provvedimenti di inammissibilità, di diniego delle misure o gli atti esecutivi compiuti in violazione del divieto, fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questo articolo pesano in modo particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato conosce dall’interno la composizione negoziata, cioè lo strumento in cui le misure protettive contro il Fisco scattano dalla pubblicazione dell’istanza e dove il parere dell’esperto orienta la conferma del tribunale. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, conosce le procedure di sovraindebitamento, in cui la sospensione delle esecuzioni dipende da una domanda costruita correttamente fin dall’inizio.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore, con la stessa linea, segue il ricorso di conferma, gli eventuali reclami e le impugnazioni fino all’ultimo grado. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di tenere insieme i due piani che in questa materia non possono essere separati: quello giuridico della protezione e quello contabile della proposta al Fisco.
Chiusura
Se sei arrivato fin qui, hai visto che la stessa parola, “misure protettive”, significa cose molto diverse per un pensionato, una professionista, un artigiano, una società e un garante. Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le TUE regole, con l’atto giusto e nei tempi giusti, perché ogni giorno che precede la domanda è un giorno di esposizione piena al pignoramento.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa e verificabile: la composizione negoziata è il terreno dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, le procedure di sovraindebitamento sono il terreno del Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, la proposta al Fisco è il lavoro dello staff multidisciplinare di diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato, e la difesa dei provvedimenti fino all’ultimo grado è affidata a un avvocato cassazionista. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo quale protezione è davvero disponibile per te e costruiremo la strategia per chiederla nel momento giusto.
📩 Ogni giorno senza protezione è un giorno di pignoramento in più: scrivici oggi stesso, i recapiti per raggiungere lo Studio sono riportati al termine di questa pagina.
