Non esiste una risposta unica alla domanda “posso ridurre i contributi INPS che non ho versato?”: la risposta cambia radicalmente a seconda di chi sei. La stessa esposizione di 150.000 euro verso l’Istituto può essere falcidiata con il voto contrario dell’INPS se appartiene a una società in concordato preventivo liquidatorio che offre più della liquidazione; può restare intoccabile se l’impresa ha scelto la composizione negoziata, dove l’accordo transattivo con il creditore pubblico non raggiunge i contributi; può essere ridotta senza alcuna “proposta di transazione” formale se il debitore è un artigiano sotto soglia che accede al concordato minore; e può addirittura trasformarsi in un problema penale personale se una parte di quei contributi è costituita da ritenute trattenute in busta paga ai dipendenti e mai versate.
La parola “transazione fiscale”, nel linguaggio comune, viene usata per tutto. Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) indica invece una serie di strumenti distinti, ciascuno con i propri destinatari, le proprie soglie e i propri limiti, profondamente riscritti dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) per le proposte presentate dal 28 settembre 2024 in poi.
In questa guida trovi sei profili, e ciascuno è scritto per chi vi si riconosce: l’imprenditore sopra soglia che vuole salvare l’attività; l’impresa che deve chiudere; l’imprenditore che ha già avviato la composizione negoziata; l’artigiano, il commerciante, il professionista e la piccola impresa sotto soglia; la persona fisica che ha chiuso l’attività e si porta dietro il debito contributivo; il datore di lavoro che non ha versato le ritenute dei dipendenti.
Perché questa guida nasce nello Studio Monardo. La riduzione dei contributi INPS attraversa tre territori che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo presidia con abilitazioni specifiche: la crisi d’impresa, dove opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; il sovraindebitamento di artigiani, professionisti ed ex imprenditori, dove è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, cioè proprio l’organismo la cui relazione consente al giudice di superare il dissenso dell’INPS nel concordato minore; e il contenzioso di omologazione, che sulle questioni di cram down previdenziale arriva sempre più spesso in Cassazione, dove l’Avvocato può patrocinare come cassazionista. Il tutto si regge su numeri, e per questo il lavoro è condotto con lo staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti che l’Avvocato coordina.
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Le regole che valgono per tutti, prima di guardare il tuo profilo
Prima di entrare nella tua situazione specifica, conviene fissare una volta sola la base comune. Le sezioni sui profili vi rimanderanno spesso.
Il debito contributivo non si riduce “da solo”. Al di fuori degli strumenti previsti dalla legge, l’INPS non ha il potere di rinunciare a una parte dei contributi dovuti: può concedere dilazioni amministrative, ma lo stralcio della quota capitale è possibile solo dentro una procedura regolata dal Codice della crisi o dalle procedure di sovraindebitamento. È questa la prima differenza rispetto a un creditore privato, con cui un “saldo e stralcio” può essere negoziato liberamente.
Che cosa si intende per “transazione fiscale e contributiva”. Il Codice prevede la possibilità di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle Agenzie fiscali e dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, con i relativi accessori. Le sedi in cui questa proposta è possibile sono fondamentalmente due per le imprese sopra soglia: gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII) e il concordato preventivo (art. 88 CCII). Per le imprese minori, i professionisti e le persone fisiche, la riduzione passa invece per il concordato minore e le altre procedure di sovraindebitamento, con una disciplina propria.
Il credito INPS non è un blocco unico. Dentro l’esposizione verso l’Istituto convivono poste diverse: i contributi in senso stretto (quota a carico del datore e quota a carico del lavoratore per i dipendenti; contributi IVS per artigiani e commercianti; contributi alla Gestione Separata), le sanzioni civili, le somme aggiuntive, gli interessi e, se il debito è passato all’agente della riscossione, gli oneri di riscossione. I contributi godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore (artt. 2753 e 2754 c.c.), mentre sanzioni e accessori hanno spesso una collocazione deteriore. Qualunque proposta seria parte dalla scomposizione analitica di queste voci.
La regola del “non peggio della liquidazione”. In tutti gli strumenti, con formulazioni diverse, la legge chiede che l’INPS non riceva meno di quanto otterrebbe se il debitore venisse liquidato. Il parametro si chiama convenienza (quando si chiede qualcosa di più) o non deteriorità (quando basta non peggiorare), e viene attestato da un professionista indipendente o, nel sovraindebitamento, dall’OCC. È il numero intorno al quale ruota ogni trattativa e ogni giudizio.
L’INPS può essere “superato”. Quando l’Istituto non aderisce o vota contro, il tribunale può, in presenza di condizioni precise che cambiano da strumento a strumento, omologare comunque. È il cosiddetto cram down previdenziale. Non è un automatismo: è un’eccezione con requisiti stretti, che la Cassazione nel 2026 ha interpretato con rigore sia sul fronte degli accordi di ristrutturazione sia su quello del concordato in continuità.
Chi decide dentro l’INPS. Con il messaggio n. 3553 del 25 ottobre 2024, l’Istituto ha chiarito che, per le proposte presentate dopo l’entrata in vigore del correttivo-ter, la competenza decisionale spetta al Direttore regionale o di coordinamento metropolitano, mentre il voto nel concordato viene espresso dalla Direzione territoriale competente. Sapere chi decide significa sapere a chi indirizzare la documentazione e con chi costruire l’interlocuzione.
Le date contano. Il correttivo-ter ha cambiato le regole per le proposte presentate dal 28 settembre 2024. Per le procedure nate prima, valgono le norme previgenti, con conseguenze molto concrete, come vedrai nel primo profilo. La prima domanda da porsi, in qualunque profilo, è: in quale regime temporale mi trovo?
La quota del lavoratore è un tema a parte. Le ritenute previdenziali trattenute sulle buste paga dei dipendenti e non versate hanno una rilevanza penale propria (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983) che nessuna procedura concorsuale assorbe. Anche quando il debito civile viene ristrutturato, la posizione personale di chi era tenuto al versamento va gestita separatamente. Il sesto profilo è dedicato a questo.
Le procedure sospendono le azioni, ma non per sempre. Le misure protettive (nel concordato e negli accordi) e gli effetti delle procedure di sovraindebitamento impediscono all’INPS, e all’agente della riscossione che agisce per suo conto, di avviare o proseguire pignoramenti sul patrimonio del debitore. Ma sono misure temporanee, collegate all’avanzamento della procedura: se la procedura si arena, la protezione cade.
Con queste coordinate in mano, individua ora il tuo profilo.
Profilo 1 — Sei un imprenditore sopra soglia e vuoi salvare l’attività
La tua situazione
Guidi una società (o sei un imprenditore commerciale individuale) che supera le soglie dell’impresa minore: più di 300.000 euro di attivo patrimoniale o più di 200.000 euro di ricavi in uno dei tre esercizi precedenti, oppure più di 500.000 euro di debiti. L’azienda ha un futuro: commesse, clienti, know-how, dipendenti che vuoi tenere. Negli ultimi anni però i contributi INPS sono diventati la variabile di cassa: si è pagato lo stipendio e rinviato l’F24, poi sono arrivati gli avvisi di addebito, poi il DURC negativo. Oggi il debito verso l’Istituto, tra capitale, sanzioni civili e interessi, pesa come un macigno sul piano di rilancio.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione le strade principali sono due: il concordato preventivo in continuità aziendale (art. 88 CCII) e l’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione contributiva (art. 63 CCII).
Nel concordato in continuità, il contributo INPS può essere ridotto o dilazionato esclusivamente attraverso la proposta specifica prevista dall’art. 88 CCII: non basta inserire l’Istituto nell’elenco dei creditori con una percentuale. La proposta va depositata, insieme alla documentazione, non solo in tribunale ma anche agli uffici competenti dell’ente, e l’attestatore deve certificare che il trattamento riservato ai crediti contributivi non è deteriore rispetto a quello che l’INPS otterrebbe nella liquidazione giudiziale.
Il trattamento offerto deve poi rispettare regole di raffronto. Se il credito contributivo è privilegiato, percentuale, tempi e garanzie non possono essere meno vantaggiosi di quelli offerti ai creditori con un grado di privilegio inferiore o con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Se il credito è degradato a chirografo, non può essere trattato peggio degli altri chirografari o, se ci sono classi, della classe chirografaria trattata meglio.
Se l’INPS vota contro o non aderisce, nel regime attuale il comma 4 dell’art. 88 consente l’omologazione quando la proposta è non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria e ricorrono le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII sulla ristrutturazione trasversale. Attenzione a un dettaglio: ai fini della maggioranza delle classi prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d), l’adesione del creditore pubblico, se serve, deve essere espressa. Il silenzio non conta come voto favorevole.
L’accordo di ristrutturazione è la strada alternativa quando hai già una platea di creditori privati disposti a firmare. Qui l’art. 63, riscritto dal correttivo-ter, consente di proporre all’INPS il pagamento parziale o dilazionato di contributi, premi e accessori. L’Istituto ha novanta giorni per aderire. Se non aderisce, il tribunale può omologare ugualmente quando l’adesione dell’INPS è determinante per raggiungere le percentuali di legge (60% dei crediti, o 30% negli accordi agevolati dell’art. 60) e ricorrono insieme ulteriori condizioni: l’accordo non deve avere carattere liquidatorio, gli altri creditori aderenti devono rappresentare almeno un quarto dei crediti, l’INPS non deve ricevere meno che in liquidazione giudiziale e il pagamento ai creditori pubblici deve essere almeno pari al 50% dei rispettivi crediti, esclusi sanzioni e interessi.
I numeri
Immagina un debito INPS complessivo di 243.780 euro, composto da 171.450 euro di contributi, 52.910 euro di sanzioni civili e 19.420 euro di interessi.
Nell’accordo di ristrutturazione con cram down “ordinario” (altri aderenti pari ad almeno un quarto dei crediti), la soglia minima si calcola sui soli contributi: il 50% di 171.450 euro è 85.725 euro. È il pavimento sotto cui il tribunale non può imporre la proposta all’Istituto dissenziente. Offrendo, ad esempio, 87.000 euro in 60 rate mensili, la rata sarebbe di 1.450 euro al mese, e il risparmio rispetto all’esposizione complessiva sarebbe di 156.780 euro.
Se invece gli altri creditori aderenti rappresentano meno di un quarto dei crediti, l’asticella sale: almeno il 60% dei crediti pubblici, sempre al netto di sanzioni e interessi, con dilazione non superiore a dieci anni. Sullo stesso esempio, 60% di 171.450 euro significa 102.870 euro; spalmati su 120 mesi, poco meno di 858 euro al mese.
Nel concordato in continuità non esiste una percentuale minima fissa: conta il raffronto. Se, ad esempio, la liquidazione giudiziale restituirebbe all’INPS il 31% del credito privilegiato e i fornitori privilegiati di grado inferiore ricevono il 45% in 24 mesi, l’offerta all’Istituto dovrà essere almeno pari al 45%, con tempi non più lunghi di 24 mesi.
I rischi specifici
Il rischio principale, per il tuo profilo, è costruire il piano sull’aspettativa del cram down senza aver verificato il regime temporale applicabile. Se la tua procedura è stata avviata prima del 28 settembre 2024, la Cassazione (ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026) ha chiarito che il vecchio art. 88, comma 2-bis, non consentiva di superare il voto contrario di Fisco e INPS nel concordato in continuità: il meccanismo era pensato solo per le maggioranze del concordato liquidatorio. Un’omologa ottenuta su quel presupposto può essere travolta in sede di legittimità, magari quando il piano è già in esecuzione.
Il secondo rischio riguarda il DURC. Se la tua continuità dipende da appalti pubblici o da benefici contributivi, ricorda che la regolarità contributiva durante il concordato in continuità è riconosciuta, dal D.M. 30 gennaio 2015, a condizione che il piano preveda il pagamento integrale dei crediti degli enti previdenziali e dei relativi accessori. Falcidiare l’INPS può significare perdere il DURC proprio nei mesi in cui il piano ha bisogno di commesse.
Il terzo rischio è la risoluzione. Negli accordi di ristrutturazione, la transazione con gli enti si risolve di diritto se il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti entro sessanta giorni dalle scadenze previste. Una rata saltata oltre quel margine riporta il debito alla sua entità originaria.
Le mosse giuste
Per chi è nella tua posizione, l’ordine delle mosse conta quanto le mosse stesse.
Primo, chiedi le certificazioni dei debiti all’INPS e all’agente della riscossione prima di scrivere il piano, e confrontale con le tue scritture: la differenza tra ciò che pensi di dovere e ciò che l’ente certifica è spesso rilevante.
Secondo, scomponi il debito per natura e rango e costruisci una matrice di raffronto con tutti gli altri creditori: percentuali, tempi, garanzie. Se una sola casella penalizza l’INPS rispetto a un creditore di grado inferiore, la proposta va riscritta prima del deposito.
Terzo, scegli lo strumento guardando a chi hai già dalla tua parte. Se i creditori privati disposti a firmare raggiungono almeno un quarto dei crediti, l’accordo di ristrutturazione con transazione contributiva può essere la via più rapida; se no, il concordato in continuità offre un perimetro diverso.
Quarto, valuta se conviene falcidiare solo sanzioni civili e interessi, pagando integralmente i contributi in linea capitale: in molte imprese che lavorano con la pubblica amministrazione questa modulazione salva il piano industriale.
In questa fase lo Studio Monardo mette a disposizione la doppia prospettiva dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista: la scelta tra concordato e accordo viene impostata fin dall’inizio pensando a come dovrà reggere, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla già citata ordinanza n. 19790/2026 sul regime anteriore al correttivo, per il tuo profilo è rilevante l’orientamento della Cassazione sulla legittimazione a impugnare: con l’ordinanza n. 5948/2026 la Corte ha escluso che il creditore pubblico, INPS compreso, possa proporre reclamo contro l’omologazione di un accordo di ristrutturazione se non ha partecipato al giudizio proponendo opposizione. Nella stessa linea si colloca la sentenza n. 5310/2026, relativa proprio a un accordo omologato con cram down nei confronti dell’INPS, rimasto estraneo all’accordo e privo di legittimazione al reclamo. Per l’impresa che ha ottenuto l’omologa, significa una stabilità maggiore del risultato; per l’impresa che la chiede, significa curare con attenzione la regolarità degli avvisi all’ente.
Profilo 2 — La tua impresa deve chiudere, ma il debito INPS resta
La tua situazione
La continuità non è più un’opzione. L’azienda ha cessato o sta cessando l’attività, i beni vanno venduti, magari la società è già stata messa in liquidazione volontaria. Il debito verso l’INPS è una parte importante del passivo, talvolta la più importante. Ti chiedi se valga la pena proporre qualcosa all’Istituto o se non convenga semplicemente attendere la liquidazione giudiziale.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: nel concordato liquidatorio l’INPS viene confrontato con uno scenario, quello della liquidazione giudiziale, che per il creditore pubblico è spesso deludente in termini di tempi e di realizzo. È qui che la proposta concordataria può offrire qualcosa di più.
Nel concordato preventivo liquidatorio l’attestatore deve certificare la convenienza, e non la semplice non deteriorità, del trattamento proposto ai crediti contributivi rispetto alla liquidazione giudiziale. Se l’INPS non aderisce o vota contro, il tribunale può omologare quando l’adesione dell’Istituto è determinante per raggiungere le maggioranze del concordato liquidatorio e la proposta risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 88, comma 3, CCII). Ricorda che il concordato liquidatorio richiede, di regola, un apporto di risorse esterne che incrementi in modo apprezzabile l’attivo disponibile: senza “finanza esterna” la proposta liquidatoria difficilmente regge.
Gli accordi di ristrutturazione, invece, sono una strada molto più stretta per chi deve chiudere. Nel regime attuale il cram down previdenziale negli accordi richiede che l’accordo non abbia carattere liquidatorio. E anche nel regime previgente la Cassazione ha posto limiti netti.
I numeri
Ipotesi: società in liquidazione con attivo realizzabile stimato in 318.600 euro. Il passivo comprende 94.300 euro di crediti di lavoro, 212.540 euro di contributi INPS privilegiati, 187.900 euro di crediti erariali privilegiati e 1.460.000 euro di chirografi. Le spese stimate della liquidazione giudiziale ammontano a 41.200 euro.
Nella liquidazione giudiziale, dopo le spese e i crediti di lavoro, restano per i privilegiati successivi circa 183.100 euro, che si distribuiscono secondo l’ordine delle prelazioni e con i tempi di una procedura che può durare anni. Supponiamo che l’attestatore stimi per l’INPS un realizzo pari al 36% del proprio credito, attualizzato in considerazione dei tempi.
Un socio mette a disposizione 120.000 euro di finanza esterna. La proposta concordataria può offrire all’INPS il 48% (102.019 euro) in 18 mesi: più del 36% della liquidazione, e prima. In questo scenario, se il voto dell’Istituto è determinante e l’attestazione è solida, il tribunale ha gli strumenti per omologare anche nonostante il dissenso.
I rischi specifici
Il rischio principale per chi deve chiudere è tentare una “transazione mascherata”: un accordo con creditori simbolici costruito solo per imporre all’ente pubblico una falcidia. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, ha negato l’omologazione di un accordo in cui la società, priva di attivo e con passivo quasi interamente tributario, offriva al Fisco il 2,9% e aveva raccolto l’adesione di due soli creditori commerciali per importi irrisori: in casi del genere non c’è una vera ristrutturazione concorsuale, ma un uso distorto dello strumento.
Nello stesso filone, l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026 ha chiarito, per il regime anteriore al correttivo-ter, che il cram down negli accordi presuppone l’esistenza di un accordo con altri creditori: senza di esso non si può verificare se l’adesione del creditore pubblico sia “determinante”, e una transazione che riguarda il solo credito pubblico non è omologabile.
C’è poi il rischio, tipico di chi chiude, di trascurare le responsabilità personali: quelle legate alle ritenute previdenziali non versate (sesto profilo) e quelle che possono derivare, in caso di liquidazione giudiziale, dall’aver accumulato debiti verso gli enti pubblici come forma impropria di finanziamento.
Le mosse giuste
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma più di quanto temi, se ti muovi per tempo.
Prima di tutto, fai stimare con rigore quanto otterrebbe davvero l’INPS dalla liquidazione giudiziale: è il numero su cui si gioca l’intera partita, e più la stima è solida e documentata, più il tribunale ha modo di superare un eventuale dissenso.
In secondo luogo, verifica la disponibilità di finanza esterna (soci, terzi, cessione di rami d’azienda a condizioni certe): nel liquidatorio è il motore della convenienza.
Terzo, non costruire accordi “di facciata”: se i creditori privati sono pochi e marginali, lo strumento corretto non è l’accordo di ristrutturazione con cram down, ma una valutazione onesta tra concordato liquidatorio e liquidazione giudiziale.
Quarto, separa fin da subito la gestione della posizione personale degli amministratori da quella della società: sono due binari che corrono in parallelo.
Giurisprudenza dedicata
Per il tuo profilo, la pronuncia di riferimento è Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723: nel concordato liquidatorio con transazione ex art. 88, comma 3, il tribunale che deve decidere sul cram down verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, senza subordinare l’omologa a un giudizio di “meritevolezza” del debitore. Per chi ha una storia contributiva difficile è un punto decisivo: conta la convenienza documentata, non il giudizio morale sul passato.
Profilo 3 — Hai avviato la composizione negoziata e contavi di trattare anche con l’INPS
La tua situazione
Hai scelto la strada più riservata e meno invasiva: hai chiesto la nomina di un esperto alla Camera di Commercio e hai avviato la composizione negoziata della crisi. Le trattative con banche e fornitori procedono. Hai letto che dal 2024 anche nella composizione negoziata si può fare una “transazione fiscale” e hai pensato di inserirvi il debito verso l’INPS.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è anche la più spiacevole. L’accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria introdotto dal correttivo-ter nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII) riguarda solo le Agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: i contributi INPS e i premi INAIL ne restano fuori. La norma consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato di imposte e accessori (con esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea), corredato da una relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale; ma gli enti previdenziali non sono tra i destinatari.
La dottrina ha segnalato questa asimmetria come una lacuna, perché i contributi sono invece trattabili negli accordi di ristrutturazione (art. 63), nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis) e nel concordato preventivo (art. 88). Ma allo stato questa è la regola.
Significa che la composizione negoziata è inutile per il debito INPS? No. Significa che la composizione negoziata, per il debito INPS, è un luogo di preparazione e non di soluzione. Durante le trattative puoi negoziare con l’Istituto una dilazione amministrativa, puoi ottenere misure protettive che bloccano le azioni esecutive, e soprattutto puoi preparare lo sbocco giusto: la composizione negoziata può concludersi con un accordo di ristrutturazione, nel quale la transazione contributiva dell’art. 63 è pienamente disponibile, oppure, se le trattative non hanno successo, con il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), che consente una falcidia generale dei debiti, compresi quelli contributivi, secondo le regole di quella procedura.
I numeri
Ipotesi: impresa manifatturiera in composizione negoziata con un debito erariale di 386.200 euro e un debito INPS di 158.940 euro (di cui 117.600 euro di contributi e 41.340 euro di sanzioni e interessi).
L’accordo dell’art. 23, comma 2-bis, può riguardare i 386.200 euro verso l’Erario; se, ad esempio, l’Agenzia accetta un pagamento del 55% in cinque anni, l’impresa paga 212.410 euro invece di 386.200.
I 158.940 euro verso l’INPS restano invece integralmente dovuti dentro la composizione negoziata. L’impresa ha tre alternative realistiche: una rateazione amministrativa integrale con l’Istituto; la conclusione della composizione con un accordo di ristrutturazione in cui proporre all’INPS almeno il 50% dei 117.600 euro di contributi (58.800 euro) più eventualmente una parte degli accessori; oppure, se il risanamento non è possibile, il passaggio al concordato semplificato.
La differenza tra la prima e la seconda alternativa, sul solo fronte INPS, può superare i 90.000 euro. È una scelta che va fatta presto, perché condiziona tutta la struttura delle trattative.
I rischi specifici
Il rischio più grave, per il tuo profilo, è arrivare alla fine delle trattative convinto di aver sistemato “il Fisco” e scoprire che il debito INPS è rimasto intatto, con il DURC ancora irregolare e le azioni esecutive pronte a ripartire alla scadenza delle misure protettive. Le misure protettive della composizione negoziata hanno una durata limitata: il tempo va usato per costruire lo sbocco, non consumato nell’attesa.
C’è poi un rischio di coerenza: l’accordo con il Fisco nella composizione negoziata e l’eventuale accordo di ristrutturazione con l’INPS devono reggersi sullo stesso piano, con le stesse previsioni di flussi. Due trattative condotte separatamente, con numeri diversi, sono una ricetta per il rigetto.
Le mosse giuste
Primo, fin dal primo incontro con l’esperto, metti sul tavolo il debito INPS come tema autonomo, dichiarando che non potrà essere definito con l’accordo dell’art. 23, comma 2-bis.
Secondo, verifica subito se i creditori privati disponibili ad aderire possono raggiungere le soglie di un accordo di ristrutturazione (60% o 30% nell’accordo agevolato) e, per il cram down sull’INPS, almeno un quarto dei crediti.
Terzo, costruisci il piano in modo che la stessa attestazione possa servire, con gli opportuni adattamenti, sia all’accordo con il Fisco sia alla futura transazione contributiva.
Quarto, se il risanamento non è realistico, non trascinare le trattative: il concordato semplificato ha un senso solo se l’impresa ci arriva con un patrimonio ancora apprezzabile.
Giurisprudenza dedicata
Sulla composizione negoziata la giurisprudenza di legittimità specificamente riferita ai contributi è ancora assente, proprio perché l’accordo dell’art. 23, comma 2-bis, non li comprende. Per chi prepara lo sbocco negli accordi di ristrutturazione, tuttavia, sono decisive le pronunce già viste nel secondo profilo: Cass. n. 4365/2026 e n. 5918/2026 indicano con chiarezza che il cram down sul creditore pubblico richiede un accordo reale con altri creditori, non una platea di aderenti simbolica.
Il ruolo dell’esperto, dell’attestatore e del tempo
Per chi è nella tua posizione, c’è un aspetto pratico che viene spesso sottovalutato. L’esperto nominato dalla Camera di Commercio non è il tuo consulente né il consulente dei creditori: il suo compito è agevolare le trattative e valutare se esiste una ragionevole prospettiva di risanamento. Se in quella valutazione il debito INPS resta un’incognita, perché non è stato quantificato né inserito in un percorso realistico, l’intero quadro perde credibilità, anche agli occhi delle banche.
C’è poi il ruolo del professionista indipendente. Per l’accordo con il Fisco dell’art. 23, comma 2-bis, serve un’attestazione di convenienza; per l’eventuale accordo di ristrutturazione con transazione contributiva ne servirà un’altra, con parametri in parte diversi (non liquidatorietà, soglia del 50% o del 60% dei contributi, non deteriorità). Impostare fin dall’inizio l’analisi in modo che possa sostenere entrambe le relazioni evita di rifare il lavoro due volte e, soprattutto, evita incoerenze tra i due documenti.
Infine il tempo. La composizione negoziata ha una durata limitata e le misure protettive, se richieste, hanno a loro volta scadenze precise. Un’impresa che dedica i primi mesi solo al Fisco e rinvia il tema INPS alla fine rischia di arrivare allo sbocco negli accordi senza più il margine necessario per raccogliere le adesioni dei privati. La sequenza corretta è parallela, non successiva: si lavora sull’Erario e, contemporaneamente, si costruisce la platea di creditori che renderà possibile il cram down sull’INPS.
Profilo 4 — Sei artigiano, commerciante, professionista o titolare di una piccola impresa
La tua situazione
Hai una ditta individuale, una piccola società, uno studio professionale o un’azienda agricola. Resti sotto le soglie dell’impresa minore: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti, debiti non superiori a 500.000 euro. Il debito INPS che ti pesa è spesso doppio: i contributi IVS personali della Gestione artigiani o commercianti (o della Gestione Separata, se sei un professionista senza cassa) e, se hai dipendenti, i contributi dovuti per loro. Lavori ancora e vuoi continuare, ma con le rate attuali non ce la fai.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te la riduzione dei contributi INPS non passa per la “transazione contributiva” dell’art. 88 CCII, ma per il concordato minore, che ha una disciplina propria e, sotto certi aspetti, più accessibile. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026: nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede una proposta di transazione ai sensi dell’art. 88, perché la materia è regolata autonomamente, attorno alla figura dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e alla relazione di convenienza prevista dall’art. 80, comma 3, CCII. Il procedimento del concordato preventivo, comprese le sue regole sul voto, non si applica.
In concreto, il concordato minore (artt. 74-83 CCII) ti consente di proporre ai creditori un piano che preveda la continuazione della tua attività e il pagamento parziale dei debiti, INPS compreso. Il piano si presenta tramite l’OCC, che redige una relazione sulla completezza dei dati, sulla fattibilità e sulla convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione. Se l’INPS non aderisce, o se la sua adesione è decisiva per la maggioranza, il giudice può omologare comunque quando, anche sulla base della relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o dell’ente previdenziale risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Ci sono però limiti precisi. Il più importante riguarda l’ordine delle cause di prelazione. Con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, la Cassazione ha confermato l’inammissibilità di un concordato minore in cui un professionista pagava integralmente la banca ipotecaria e offriva circa il 5% a tutti gli altri creditori, compresi erario e previdenza privilegiati: una simile proposta altera l’ordine legale delle prelazioni, e la flessibilità del concordato minore non arriva fino a consentirlo.
I numeri
Ipotesi: artigiano con un debito INPS di 62.370 euro (47.180 euro di contributi IVS e 15.190 euro tra sanzioni civili e interessi), oltre a 21.400 euro di debiti erariali e 38.650 euro di debiti verso fornitori e banche chirografari.
Nella liquidazione controllata, i beni aggredibili sarebbero un furgone stimato 8.900 euro, attrezzature per 3.750 euro e un saldo di conto di 1.180 euro: in tutto 13.830 euro. Tolte le spese di procedura, stimate in 2.950 euro, restano 10.880 euro da distribuire tra i creditori privilegiati secondo il loro ordine. Supponiamo che l’OCC stimi per l’INPS, in quello scenario, un realizzo di circa 7.900 euro, pari al 16,7% dei contributi in linea capitale.
Il piano di concordato minore prevede invece che l’artigiano, continuando a lavorare, destini ai creditori 390 euro al mese per 60 mesi, oltre al ricavato della vendita del furgone sostituito con un mezzo in leasing: complessivamente 32.300 euro. All’INPS vengono offerti 14.155 euro, cioè il 30% dei contributi, in tempi e con modalità non inferiori a quelli riservati ai creditori di grado inferiore. È quasi il doppio di quanto l’ente otterrebbe dalla liquidazione: la convenienza è documentabile.
I rischi specifici
Il rischio principale, per il tuo profilo, è confondere flessibilità con libertà: il concordato minore consente molto, ma non consente di scavalcare l’ordine dei privilegi per favorire il creditore più “pericoloso” o quello con cui si vuole conservare il rapporto. Una proposta costruita così viene dichiarata inammissibile, e il tempo perso è tempo in cui le azioni esecutive dell’agente della riscossione possono riprendere.
Un secondo rischio riguarda la sostenibilità. L’OCC e il giudice valutano se l’impegno mensile che assumi è realistico rispetto al reddito che la tua attività produce. Un piano sovradimensionato per “strappare” il consenso dell’INPS rischia di non essere eseguito, e l’inadempimento può portare alla risoluzione.
Un terzo rischio è dimenticare i contributi che continuano a maturare. Dopo l’omologazione, i contributi correnti vanno pagati regolarmente: il concordato minore sistema il passato, non il futuro.
Le mosse giuste
Per chi è nella tua posizione, la prima mossa è rivolgersi a un OCC con un quadro completo: estratti di ruolo e avvisi di addebito INPS, dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, elenco dei beni, contratti di finanziamento. L’OCC non può attestare la convenienza su dati incompleti.
La seconda è ricostruire con precisione l’ordine dei privilegi: contributi IVS, crediti erariali, eventuali crediti ipotecari, crediti di lavoro se hai dipendenti. È su questa gerarchia che si misura la legittimità della proposta.
La terza è dimensionare la rata sul reddito effettivo, lasciando un margine per le spese dell’attività e per i contributi correnti.
La quarta è valutare, se il debito è prevalentemente personale e l’attività è marginale, se il concordato minore sia davvero lo strumento giusto o se non convenga la liquidazione controllata con successiva esdebitazione (quinto profilo).
Nel concordato minore lo Studio Monardo lavora su entrambi i lati del tavolo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e conosce dall’interno che cosa l’Organismo deve verificare per poter attestare la convenienza nei confronti dell’INPS.
Giurisprudenza dedicata
Le due pronunce che contano per te sono Cass. n. 14555/2026, che libera il concordato minore dal procedimento dell’art. 88, e Cass. n. 28574/2025, che ne fissa il limite nel rispetto dell’ordine delle prelazioni. Lette insieme, dicono che la strada è più semplice sotto il profilo procedurale e altrettanto rigorosa sotto quello sostanziale.
Profilo 5 — Hai chiuso l’attività e ti è rimasto il debito INPS personale
La tua situazione
Hai avuto un negozio, un’attività artigiana, una partita IVA. L’hai chiusa da qualche anno, o la stai chiudendo. Oggi sei dipendente, pensionato o in cerca di occupazione. Ma dalla vecchia attività ti è rimasto un debito verso l’INPS per contributi IVS non versati, che nel frattempo è cresciuto con sanzioni e interessi ed è passato all’agente della riscossione. Arrivano intimazioni, forse un pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione. Non hai più un’impresa da ristrutturare: hai solo un debito da cui uscire.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, gli strumenti del Codice pensati per le imprese (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata) non sono più disponibili. Restano le procedure di sovraindebitamento, e la più rilevante per te è la liquidazione controllata del patrimonio (artt. 268 ss. CCII), seguita dall’esdebitazione.
Nella liquidazione controllata metti a disposizione dei creditori i tuoi beni e la parte del tuo reddito che eccede quanto il giudice ritiene necessario per il mantenimento tuo e della tua famiglia. Al termine, e comunque decorsi tre anni dall’apertura della procedura, puoi ottenere l’esdebitazione (art. 282 CCII): i debiti non soddisfatti, compresi quelli contributivi, diventano inesigibili, salvo le esclusioni previste dalla legge. Se non hai alcun patrimonio né reddito sufficiente a offrire qualcosa, l’art. 283 CCII prevede l’esdebitazione del debitore incapiente, concedibile una sola volta e a condizioni di meritevolezza.
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) è invece riservato ai debiti contratti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Se il tuo debito INPS nasce dalla vecchia partita IVA, occorre valutare con attenzione la natura complessiva della tua esposizione prima di scegliere questa strada.
Un dato favorevole riguarda chi ha già subito un pignoramento: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 65 del 10 marzo 2022, ha ritenuto legittima la norma che consente di ristrutturare anche i debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto un’ordinanza di assegnazione di una quota dello stipendio o della pensione. L’assegnazione non blinda il creditore rispetto alla successiva procedura di sovraindebitamento.
I numeri
Ipotesi: ex commerciante, oggi dipendente con un netto mensile di 1.640 euro, coniuge con reddito proprio, un figlio a carico. Debito INPS residuo di 36.915 euro per contributi della Gestione commercianti, più 11.280 euro di debiti erariali e 17.600 euro di finanziamenti. Nessun immobile, un’auto di valore modesto.
Nella liquidazione controllata il giudice, ad esempio, determina in 1.360 euro al mese la somma necessaria al mantenimento: i restanti 280 euro vengono destinati alla procedura. In tre anni si raccolgono 10.080 euro. Dedotte le spese di procedura, supponiamo 2.100 euro, restano 7.980 euro, che vengono ripartiti secondo l’ordine dei privilegi: l’INPS, privilegiato, ne riceve una quota rilevante. Al termine, con l’esdebitazione, il debito contributivo residuo, che supera comunque i 29.000 euro, non è più esigibile.
Confronta questo scenario con un pignoramento del quinto dello stipendio già in corso: il quinto di 1.640 euro è 328 euro al mese, che servirebbero per oltre nove anni a estinguere il solo debito INPS, senza toccare gli altri.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è pensare che la procedura “cancelli tutto” senza condizioni: l’esdebitazione presuppone la collaborazione con gli organi della procedura e l’assenza di comportamenti fraudolenti o gravemente colposi nella formazione del debito. Un debito INPS accumulato mentre si distraevano risorse dall’attività può diventare un ostacolo.
Un secondo rischio riguarda i contributi e la pensione futura. L’esdebitazione rende inesigibile il debito, ma non trasforma i contributi mai versati in contributi accreditati: i periodi scoperti restano, in linea generale, scoperti ai fini pensionistici. È un tema da valutare con attenzione, soprattutto se sei vicino all’età pensionabile, perché in alcuni casi pagare una parte dei contributi può avere un valore previdenziale oltre che liberatorio.
Le mosse giuste
Primo, ricostruisci con l’estratto di ruolo e l’estratto contributivo la composizione precisa del debito: contributi, sanzioni, interessi, periodi di riferimento. Verifica anche eventuali profili di prescrizione dei contributi, che per legge hanno termini propri.
Secondo, valuta con l’OCC se la tua esposizione è compatibile con il piano del consumatore o se la strada corretta è la liquidazione controllata.
Terzo, se un pignoramento è già in corso, non attendere: l’apertura della procedura incide sulle azioni esecutive individuali.
Quarto, fai una verifica previdenziale prima di decidere: l’effetto sulla posizione pensionistica è la variabile che più spesso viene trascurata.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla sentenza n. 65/2022 della Corte costituzionale, per il tuo profilo vale, per analogia di principio, quanto affermato da Cass. n. 28574/2025: anche nelle procedure di sovraindebitamento il trattamento dei creditori deve rispettare l’ordine delle prelazioni, e l’INPS, in quanto privilegiato, non può essere collocato dopo creditori di rango inferiore.
Prima di tutto: il debito è ancora dovuto?
Per chi è nella tua posizione, prima ancora di parlare di procedure conviene fare una verifica che può cambiare i numeri: la prescrizione. I contributi previdenziali obbligatori si prescrivono, in linea generale, in cinque anni (art. 3, comma 9, L. 335/1995), e la prescrizione contributiva ha la particolarità di non essere rinunciabile: i contributi prescritti non possono essere versati nemmeno volontariamente. Se una parte del tuo debito riguarda periodi molto risalenti e l’INPS o l’agente della riscossione non hanno notificato atti interruttivi validi, quella parte può essere contestata.
Il controllo si fa sugli atti: avvisi di addebito, cartelle, intimazioni di pagamento, con le relative date e modalità di notifica. Un atto notificato in modo irregolare o dopo la scadenza del termine non interrompe la prescrizione. È un lavoro minuzioso, ma può ridurre il debito da inserire nella procedura, e dunque il peso della procedura stessa.
Attenzione però al rovescio della medaglia, già segnalato: la prescrizione estingue il debito ma lascia scoperti i periodi ai fini pensionistici. Per chi è vicino alla pensione, contestare la prescrizione può essere vantaggioso sul piano del debito e svantaggioso sul piano della prestazione futura. La scelta va fatta conoscendo entrambi gli effetti.
Cosa l’esdebitazione non copre
L’esdebitazione libera dai debiti rimasti insoddisfatti, ma la legge ne esclude alcuni: gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Le sanzioni civili INPS, in quanto accessorie al debito contributivo, seguono in linea generale la sorte del debito principale; ma una sanzione amministrativa autonoma, come quella prevista per l’omesso versamento delle ritenute sotto la soglia penale, va valutata separatamente. Anche qui, la ricostruzione analitica delle voci è la condizione per sapere che cosa resterà dopo la procedura.
Profilo 6 — Sei un datore di lavoro e non hai versato le ritenute dei dipendenti
La tua situazione
Sei l’amministratore di una società o il titolare di un’impresa con dipendenti. Negli ultimi mesi, o anni, hai pagato gli stipendi, magari in ritardo o in acconto, ma non hai versato all’INPS i contributi, compresa la quota che avevi trattenuto in busta paga ai lavoratori. Ti preoccupa il debito, ma ancora di più ti preoccupa una lettera di contestazione dell’Istituto o dell’Ispettorato che parla di “omesso versamento delle ritenute”.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. La quota contributiva a carico del lavoratore, una volta trattenuta, è considerata dalla legge denaro del lavoratore che il datore custodisce per conto dell’ente. L’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per un importo superiore a 10.000 euro annui è un reato, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro; sotto quella soglia si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983). La responsabilità è personale: grava sulla persona fisica tenuta al versamento, non sulla società.
La stessa norma prevede una via d’uscita precisa: il datore di lavoro non è punibile, né soggetto alla sanzione amministrativa, se versa le ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
E qui si colloca il rapporto con la transazione. Una procedura concorsuale può ristrutturare il debito civile della società verso l’INPS, ma non estingue il reato. Per questo, se nella tua esposizione ci sono ritenute per importi superiori alla soglia, la costruzione del piano deve tener conto della necessità di pagarle per intero entro il termine utile, e, se la società è già in una procedura, di ottenere le autorizzazioni necessarie per farlo.
I numeri
La soglia dei 10.000 euro si calcola su base annua, sommando le omissioni mensili dell’anno. Un’impresa con 14 dipendenti che trattiene in media 3.120 euro al mese di quota a carico dei lavoratori supera la soglia al quarto mese di omissione: 3.120 × 4 = 12.480 euro.
Ma la Cassazione penale, con la sentenza n. 27123 depositata il 22 maggio 2026, ha precisato un punto decisivo: la soglia va calcolata sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, non su quelle dovute secondo il contratto collettivo. Se nell’esempio gli stipendi sono stati pagati solo al 60%, le ritenute effettivamente operate sono circa 1.872 euro al mese, e la soglia viene superata solo al sesto mese (1.872 × 6 = 11.232 euro). La Corte ha inoltre escluso che i verbali ispettivi possano essere assunti come prova automatica in sede penale.
I rischi specifici
Il rischio principale per il tuo profilo è la dissociazione dei tempi: la società può uscire risanata da un concordato o da un accordo mentre tu, personalmente, affronti un processo penale per omissioni che la procedura non copre. Il termine di tre mesi per la causa di non punibilità decorre dalla contestazione e non si riapre: se lo lasci scadere aspettando l’omologa, perdi l’occasione.
Un secondo rischio è la convinzione che la crisi di liquidità giustifichi l’omissione. La giurisprudenza penale è costante nel ritenere sufficiente il dolo generico: la scelta consapevole di destinare le risorse ad altri pagamenti non esclude il reato. Il principio di base resta quello fissato dalle Sezioni Unite penali con la sentenza n. 27641 del 26 giugno 2003: senza retribuzione effettivamente corrisposta non c’è ritenuta operata e dunque non c’è reato; ma se lo stipendio è stato pagato, anche solo in parte, la quota corrispondente andava versata.
Le mosse giuste
Primo, calcola separatamente, anno per anno, le ritenute effettivamente operate e non versate: è il dato che decide se sei nel penale o nell’amministrativo.
Secondo, se ricevi una contestazione, annota la data: da quel momento corrono i tre mesi.
Terzo, nel piano di ristrutturazione, distingui la quota a carico dei lavoratori dal resto del debito e prevedi le risorse per pagarla nei tempi utili.
Quarto, se sei in procedura, valuta l’istanza di autorizzazione al tribunale per il pagamento, motivata anche dalla tutela dei lavoratori e dalla funzionalità alla continuità aziendale.
Quinto, da oggi in avanti, versa sempre le ritenute correnti: sono l’unica voce che non puoi rinviare.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla sentenza n. 27123/2026 e alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2003, per il tuo profilo è utile la sentenza della Cassazione penale n. 4200/2025, che ha ricapitolato i caratteri della fattispecie: soglia annua di 10.000 euro, pena detentiva fino a tre anni con multa, causa di non punibilità in caso di pagamento entro tre mesi dalla contestazione.
Il rapporto tra procedura e processo penale
Per chi è nella tua posizione, è utile capire come i due binari possono dialogare. Da un lato, la procedura concorsuale fotografa il debito della società e lo sottopone alle regole del concorso: il pagamento di debiti anteriori alla domanda, durante la procedura, è in linea di principio vietato o soggetto ad autorizzazione, proprio per garantire la parità tra i creditori. Dall’altro, la legge penale ti offre la non punibilità solo se paghi entro tre mesi dalla contestazione. Le due esigenze possono entrare in conflitto.
La soluzione passa dall’autorizzazione del tribunale. Nel concordato preventivo, pagamenti di crediti anteriori possono essere autorizzati quando sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori o alla continuità aziendale; il pagamento delle ritenute dei dipendenti, che evita un procedimento penale a carico di chi guida l’impresa e tutela i lavoratori, può essere motivato in questa chiave. La richiesta va preparata con cura e depositata in tempo utile rispetto alla scadenza del termine penale.
Se il pagamento non è possibile, il piano non deve comunque ignorare il tema: una proposta che finge di non vedere il rischio penale dell’amministratore è una proposta che sottovaluta la stabilità della governance dell’impresa, e i creditori lo sanno. Meglio dichiarare il problema e mostrare come verrà gestito.
Tre debiti INPS, tre esiti: le simulazioni a confronto
Mettiamo ora i profili uno accanto all’altro, con lo stesso tipo di problema e numeri diversi. Sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a vedere, numeri alla mano, come la stessa voce “contributi non versati” produca risultati diversi.
Simulazione A — Srl in continuità, accordo di ristrutturazione con cram down. Debito INPS di 187.460 euro: 131.220 euro di contributi, 41.870 euro di sanzioni civili, 14.370 euro di interessi. Banche e fornitori che rappresentano il 38% dei crediti firmano l’accordo; l’INPS non aderisce entro novanta giorni, ma la sua adesione sarebbe determinante per arrivare al 60%. Poiché gli aderenti superano un quarto dei crediti, la soglia minima per imporre la proposta è il 50% dei contributi, esclusi sanzioni e interessi: 65.610 euro. La società offre 66.400 euro in 60 rate da circa 1.107 euro, con un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione. Esito possibile: omologa con cram down; debito verso l’INPS ridotto di 121.060 euro. Condizione per mantenerlo: pagare ogni rata entro sessanta giorni dalla scadenza, altrimenti la transazione si risolve di diritto.
Simulazione B — Artigiano in concordato minore. Debito INPS di 58.740 euro, di cui 44.310 euro di contributi IVS. Alternativa liquidatoria: circa 7.100 euro per l’INPS, pari al 16% dei contributi. Il piano, alimentato dal reddito dell’attività, destina all’Istituto 13.290 euro (30% dei contributi) in 60 mesi, nel rispetto dell’ordine dei privilegi. Nessuna proposta ex art. 88 da depositare (Cass. n. 14555/2026); l’OCC attesta la convenienza; se l’INPS vota contro, il giudice può omologare ai sensi dell’art. 80, comma 3. Esito possibile: debito verso l’INPS ridotto di circa 45.450 euro, con esdebitazione del residuo all’esito del piano.
Simulazione C — Ex commerciante in liquidazione controllata. Debito INPS di 34.915 euro, reddito da lavoro dipendente netto di 1.640 euro, quota destinata ai creditori fissata dal giudice in 290 euro al mese. In tre anni si raccolgono 10.440 euro; al netto di spese stimate in 2.200 euro, restano 8.240 euro da ripartire, di cui una quota consistente all’INPS come creditore privilegiato. Esito possibile: esdebitazione del residuo, con un debito INPS di oltre 26.000 euro che diventa inesigibile. Attenzione però: i periodi contributivi non pagati restano scoperti ai fini pensionistici.
Confronto finale. Lo stesso ordine di grandezza di debito produce una riduzione che va dal 65% circa della Simulazione A a quote ancora più elevate nelle Simulazioni B e C. Ma cambia tutto il resto: nella A il presupposto è la continuità e un gruppo reale di creditori aderenti; nella B è la relazione dell’OCC e il rispetto dei privilegi; nella C è la collaborazione e la meritevolezza del debitore. E in nessuna delle tre il risultato copre la posizione penale per le ritenute dei dipendenti, che va gestita a parte.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
La realtà raramente si lascia chiudere in un solo profilo. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.
Sei socio illimitatamente responsabile di una snc o di una sas. Il concordato della società produce effetti anche nei tuoi confronti per i debiti sociali, salvo patto contrario (art. 117 CCII). Ma i tuoi contributi personali della Gestione commercianti o artigiani sono un debito tuo, non della società: se la società chiude un concordato con transazione contributiva, il tuo debito IVS personale può restare in piedi e richiedere una procedura di sovraindebitamento distinta. È un doppio binario da impostare insieme, per evitare che le due procedure si ostacolino.
Sei amministratore di una Srl e hai anche un debito INPS personale. Tipico il caso del socio-amministratore iscritto alla Gestione commercianti perché lavora in azienda. La società può accedere a un accordo o a un concordato (profili 1 e 2); tu, per il tuo debito personale, ai profili 4 o 5. Se inoltre non sono state versate le ritenute dei dipendenti, si aggiunge il profilo 6. Il rischio è che ciascun problema venga affrontato da un consulente diverso: le decisioni prese su un fronte condizionano gli altri, a partire dalle risorse disponibili.
Sei un’impresa in composizione negoziata che scopre di non poter trattare l’INPS. Profilo 3 che si trasforma nel profilo 1 o nel profilo 2: se le trattative con i privati vanno bene, si esce con un accordo di ristrutturazione e la transazione dell’art. 63; se non vanno bene, con il concordato semplificato. La sequenza va progettata fin dall’inizio.
Sei un professionista iscritto a una cassa privata e anche alla Gestione Separata. L’art. 88 e l’art. 63 parlano di enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, e nel sovraindebitamento tutti i creditori concorrono. Ma ciascun ente ha proprie regole interne e propri tempi di risposta: la proposta va costruita tenendo conto di interlocutori diversi, e l’ordine dei rispettivi privilegi va verificato caso per caso.
Sei un’impresa sotto soglia con molti dipendenti. Il concordato minore (profilo 4) resta lo strumento per il debito civile, ma il tema delle ritenute (profilo 6) è spesso più pesante che per un artigiano senza collaboratori. Qui il piano deve prevedere prima di tutto la messa in sicurezza della posizione penale, e solo dopo la ripartizione delle risorse residue.
Hai già chiuso la ditta ma la società di cui eri socio è ancora attiva. Il tuo debito personale IVS segue il profilo 5, quello della società i profili 1-3. Può essere necessario sincronizzare le tempistiche per evitare che il pignoramento sul tuo stipendio prosegua mentre la società è protetta.
Sei un imprenditore agricolo. L’imprenditore agricolo non accede agli strumenti riservati all’impresa commerciale sopra soglia nello stesso modo delle altre imprese: può però utilizzare gli accordi di ristrutturazione e, indipendentemente dalle dimensioni, gli strumenti del sovraindebitamento, compreso il concordato minore. Per chi è nella tua posizione, il debito verso l’INPS (spesso contributi agricoli e contributi per gli operai) segue quindi le regole del profilo 1 per la parte degli accordi, e quelle del profilo 4 per il concordato minore. È un caso in cui la scelta dello strumento dipende meno dalle dimensioni e più dalla presenza di creditori privati disposti ad aderire.
Il confronto tra i profili
Mettere i profili in tabella aiuta a cogliere le differenze a colpo d’occhio. Ogni riga riassume un aspetto chiave; ogni colonna un profilo. La tabella va letta insieme alle sezioni dedicate: le semplificazioni sono inevitabili.
| Aspetto | 1. Impresa in continuità | 2. Impresa che chiude | 3. Composizione negoziata | 4. Impresa minore / professionista | 5. Ex titolare persona fisica | 6. Datore con ritenute omesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strumento per ridurre i contributi | Concordato in continuità (art. 88) o accordo di ristrutturazione (art. 63) | Concordato liquidatorio (art. 88); accordi solo se non meramente simbolici | Nessuno dentro la procedura; sbocco in accordo art. 63 o concordato semplificato | Concordato minore (artt. 74-83) | Liquidazione controllata + esdebitazione; piano del consumatore se compatibile | Nessuno per la parte penale |
| Proposta ex art. 88 necessaria | Sì, nel concordato | Sì, nel concordato | No | No (Cass. 14555/2026) | No | Non pertinente |
| Parametro di tutela dell’INPS | Non deteriorità (concordato) / 50% o 60% contributi (accordi) | Convenienza rispetto alla liquidazione | Non pertinente per i contributi | Convenienza attestata dall’OCC | Ordine dei privilegi nella ripartizione | Pagamento integrale entro 3 mesi dalla contestazione |
| Superamento del dissenso dell’INPS | Sì, con condizioni (art. 88 c. 4; art. 63 c. 4-5) | Sì, se adesione determinante e proposta conveniente (art. 88 c. 3) | No | Sì (art. 80 c. 3) | Non serve il consenso | No |
| Rischio principale | Regime temporale e DURC | Accordi di facciata | Uscire dalle trattative con il debito INPS intatto | Violazione dell’ordine dei privilegi | Condizioni di meritevolezza; effetti pensionistici | Scadenza del termine di non punibilità |
| Pronuncia chiave | Cass. 19790/2026 | Cass. 10723/2026; Cass. 4365/2026 | Cass. 5918/2026 (per lo sbocco negli accordi) | Cass. 14555/2026; Cass. 28574/2025 | Corte cost. 65/2022 | Cass. pen. 27123/2026 |
Le domande che valgono per tutti
Che cosa succede se perdo o cambio la mia condizione durante la procedura? Il profilo si valuta al momento della domanda, ma i cambiamenti successivi contano. Un’impresa che durante la composizione negoziata perde le prospettive di continuità passa dal profilo 3 al profilo 2; un artigiano che durante il concordato minore chiude l’attività può dover convertire la procedura in liquidazione controllata. Le procedure del Codice prevedono meccanismi di conversione, ma vanno attivati per tempo.
La transazione cancella anche le sanzioni civili e gli interessi? Può ridurli, spesso in misura maggiore rispetto ai contributi in linea capitale, perché hanno una collocazione meno favorevole nella graduatoria. In alcuni casi, soprattutto per le imprese che hanno bisogno del DURC, la strategia più efficace è proprio pagare i contributi e falcidiare in modo più deciso sanzioni e accessori.
L’INPS può continuare a pignorare mentre la procedura è in corso? In linea generale, con le misure protettive nel concordato e negli accordi, e per effetto dell’apertura delle procedure di sovraindebitamento, le azioni esecutive individuali si arrestano. Ma la protezione ha limiti di durata e di oggetto, e cade se la procedura si interrompe.
Una rateazione con l’INPS o con l’agente della riscossione è incompatibile con la transazione? No. La rateazione è uno strumento amministrativo che dilaziona l’intero debito; la transazione è uno strumento concorsuale che può ridurlo. Chi ha una rateazione in corso può valutare la procedura; va però considerato l’effetto dei pagamenti già effettuati e il rischio di decadenza dal piano rateale.
Dopo l’omologazione, il DURC torna regolare? Dipende dallo strumento e da come è stato trattato l’INPS. Chiusa la procedura e pagato quanto previsto, la posizione contributiva viene regolarizzata secondo le istruzioni dell’Istituto; durante l’esecuzione del piano, invece, la regolarità dipende dal rispetto delle scadenze e, nel concordato in continuità, dalle condizioni del D.M. 30 gennaio 2015. Chi lavora con la pubblica amministrazione deve pianificare questo aspetto prima di scegliere quanto falcidiare, non dopo.
Quanto tempo ho per agire? Il tempo non è neutro: i debiti crescono per sanzioni e interessi, le azioni esecutive avanzano, i termini penali per le ritenute corrono, le finestre per ottenere l’adesione dei creditori privati si chiudono. In tutti i profili, chi si muove prima ha più opzioni.
La giurisprudenza, profilo per profilo
Di seguito il riepilogo delle pronunce richiamate nella guida, ordinate secondo il profilo cui si applicano. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione al caso concreto è sempre necessaria la lettura integrale del provvedimento.
Profilo 1 — Impresa in continuità
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19790. Nel regime anteriore alla riscrittura dell’art. 88 operata dal D.Lgs. 136/2024, il tribunale non poteva omologare un concordato in continuità trasformando in favorevole il voto contrario del Fisco e degli enti previdenziali, perché quella possibilità era prevista solo per le maggioranze del concordato liquidatorio. Rilevanza: rende decisiva la verifica del regime temporale per chi ha una procedura nata prima del 28 settembre 2024.
Cass. civ., ordinanza n. 5948/2026. Negli accordi di ristrutturazione può reclamare contro la sentenza di omologazione solo chi è stato parte formale del giudizio proponendo opposizione; ne è privo l’ente pubblico, INPS compreso, che pur destinatario del cram down non si sia opposto. Rilevanza: rafforza la stabilità dell’omologa ottenuta dall’impresa, a condizione che gli avvisi all’ente siano stati regolari.
Cass. civ., sentenza n. 5310/2026. In un accordo approvato da creditori rappresentanti oltre il 60% dei crediti, con cram down nei confronti dell’INPS rimasto estraneo, la Corte ha escluso la legittimazione al reclamo dell’ente non opponente. Rilevanza: è un precedente specificamente riferito all’Istituto previdenziale.
Profilo 2 — Impresa che chiude
Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato liquidatorio con transazione ex art. 88, comma 3, il tribunale chiamato a superare il dissenso del creditore pubblico verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, senza richiedere un requisito autonomo di meritevolezza del debitore. Rilevanza: sposta il giudizio sui numeri, non sulla storia dell’impresa.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. Non è omologabile con cram down un accordo di ristrutturazione in cui l’adesione di creditori marginali è solo simbolica e serve a imporre all’ente pubblico una falcidia: si tratta di un uso deviato dello strumento. Rilevanza: segna il limite per le società in liquidazione con passivo prevalentemente pubblico.
Profilo 3 — Composizione negoziata e sbocco negli accordi
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore al correttivo-ter, il cram down sul creditore pubblico negli accordi di ristrutturazione presuppone un accordo effettivo con altri creditori; una transazione che riguardi solo il credito pubblico non è omologabile. Rilevanza: chi esce dalla composizione negoziata verso un accordo deve arrivarci con adesioni reali.
Profilo 4 — Impresa minore e professionista
Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore la riduzione o dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede una proposta ex art. 88; la materia è regolata autonomamente, attraverso l’OCC e la relazione di convenienza dell’art. 80, comma 3, e il procedimento del concordato preventivo, voto compreso, non è compatibile. Rilevanza: semplifica il percorso per artigiani, commercianti e professionisti.
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. È inammissibile un concordato minore che paghi integralmente il creditore ipotecario e offra una percentuale minima ai creditori privilegiati erariali e previdenziali, perché altera l’ordine legale delle prelazioni. Rilevanza: fissa il limite sostanziale del trattamento dell’INPS nel concordato minore.
Profilo 5 — Ex titolare persona fisica
Corte costituzionale, sentenza 10 marzo 2022, n. 65. È legittima la disciplina che consente di ristrutturare, in una procedura di sovraindebitamento, anche i debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto l’assegnazione di una quota dello stipendio o della pensione. Rilevanza: chi subisce già un pignoramento del quinto non è escluso dalle procedure.
Profilo 6 — Datore di lavoro con ritenute omesse
Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 27123, depositata il 22 maggio 2026. La soglia di punibilità dei 10.000 euro annui si calcola sulle retribuzioni effettivamente corrisposte e non su quelle dovute; i verbali ispettivi non valgono di per sé come prova in sede penale. Rilevanza: incide direttamente sul calcolo della soglia in un’impresa che ha pagato stipendi parziali.
Cass. pen., sentenza n. 4200/2025. Ricapitola la struttura del reato: soglia annua di 10.000 euro, reclusione fino a tre anni e multa, non punibilità in caso di pagamento entro tre mesi dalla contestazione. Rilevanza: conferma la centralità del termine trimestrale.
Cass. pen., Sezioni Unite, 26 giugno 2003, n. 27641. Il reato presuppone l’effettiva corresponsione della retribuzione: senza pagamento dello stipendio non vi è ritenuta operata. Rilevanza: individua lo scenario di rischio tipico dell’impresa in crisi che paga gli stipendi, anche in parte, ma non i contributi.
Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo
Lo Studio affronta il debito contributivo partendo sempre dalla stessa domanda: a quale profilo appartiene chi ci scrive, e quali regole valgono davvero per lui. Da lì, in concreto:
- Ricostruiamo l’esposizione INPS voce per voce, confrontando avvisi di addebito, estratti di ruolo e certificazioni dell’ente con le scritture del debitore, e separando contributi, quota a carico dei lavoratori, sanzioni civili, interessi e oneri di riscossione.
- Verifichiamo il regime temporale applicabile alle imprese con procedure già avviate, distinguendo le regole anteriori e successive al 28 settembre 2024, perché da questo dipende la praticabilità del cram down.
- Per le imprese in continuità redigiamo la proposta ex art. 88 CCII o la transazione contributiva dell’art. 63, e curiamo il deposito presso tutti gli uffici INPS competenti, conservando prova di ogni invio.
- Costruiamo la matrice di raffronto tra il trattamento dell’INPS e quello degli altri creditori, controllando percentuali, tempi e garanzie prima del deposito.
- Per le imprese che chiudono stimiamo, insieme ai commercialisti dello staff, lo scenario liquidatorio e verifichiamo se esistono le condizioni di convenienza per superare il dissenso dell’ente.
- Per le imprese in composizione negoziata progettiamo lo sbocco, coordinando l’accordo con il Fisco dell’art. 23, comma 2-bis, con la futura transazione contributiva negli accordi di ristrutturazione o con il concordato semplificato.
- Per artigiani, commercianti e professionisti predisponiamo il concordato minore con l’OCC, costruendo una proposta rispettosa dell’ordine dei privilegi e sostenibile sul reddito reale.
- Per le persone fisiche con debito INPS da vecchie attività valutiamo liquidazione controllata ed esdebitazione, verificando anche gli effetti sulla posizione pensionistica.
- Per i datori di lavoro calcoliamo anno per anno le ritenute effettivamente operate e non versate, monitoriamo il termine di tre mesi dalla contestazione e, in procedura, predisponiamo le istanze di autorizzazione al pagamento.
- Assistiamo nel giudizio di omologazione, nel reclamo e in Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva dall’inizio alla fine.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per le imprese sopra soglia pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore, che consente di valutare composizione negoziata, accordi e concordato come un unico ventaglio di opzioni e non come percorsi separati. Per artigiani, professionisti ed ex imprenditori pesa la doppia veste di Gestore della crisi e fiduciario OCC, cioè la conoscenza diretta del lavoro dell’organismo che, nel concordato minore, rende possibile superare il dissenso dell’INPS. Per tutti pesa l’abilitazione cassazionista, perché le questioni decisive sul cram down previdenziale, come mostrano le pronunce del 2026, vengono risolte dalla Corte di legittimità.
Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: il trattamento del credito INPS è al tempo stesso una questione di privilegi e una questione di stime, e le due competenze devono parlarsi. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.
In conclusione: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole
Il primo passo, per ridurre i contributi INPS non versati, è capire a quale profilo appartieni; il secondo è muoversi secondo le regole di quel profilo, e non secondo quelle che valgono per altri. L’impresa in continuità ragiona di non deteriorità, raffronti e DURC; l’impresa che chiude di convenienza e finanza esterna; chi è in composizione negoziata deve sapere che l’INPS resta fuori dall’accordo con il Fisco; l’artigiano e il professionista hanno nel concordato minore uno strumento più snello ma vincolato all’ordine dei privilegi; l’ex titolare guarda alla liquidazione controllata e all’esdebitazione; il datore di lavoro con ritenute omesse ha un termine penale che nessuna procedura sospende.
Lo Studio Monardo lavora su tutti questi fronti perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo li coprono tutti: la crisi d’impresa, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il sovraindebitamento, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC; il contenzioso fino all’ultimo grado, come avvocato cassazionista; e la dimensione numerica, attraverso lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina.
📩 Ogni mese di contributi arretrati aggiunge sanzioni e riduce le strade percorribili: scrivici oggi stesso per capire quale profilo ti riguarda. I recapiti dello Studio Monardo sono riportati qui sotto, al termine dell’articolo.
