Chi deposita un concordato “in bianco” di solito lo fa sotto pressione: un’istanza di liquidazione giudiziale già notificata, un pignoramento sui conti, una banca che ha revocato gli affidamenti. La domanda con riserva, oggi disciplinata dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), serve proprio a guadagnare tempo: si deposita il ricorso con bilanci ed elenco dei creditori e ci si riserva di presentare piano e proposta entro un termine fissato dal tribunale. Quel tempo, però, non è gratuito. In cambio della protezione, l’impresa entra in una fase di trasparenza sorvegliata: deve informare il tribunale almeno una volta al mese, depositare relazioni sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, versare un fondo spese e lavorare sotto gli occhi di un commissario giudiziale. Chi sottovaluta questi adempimenti rischia la revoca del termine, e con essa la perdita dell’ombrello protettivo proprio nel momento peggiore.
Abbiamo raccolto qui le domande reali che gli imprenditori pongono su questa fase, nell’ordine in cui di solito se le pongono: prima le basi, poi la procedura, poi i casi particolari, infine le paure.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la fase prenotativa del concordato è uno degli snodi in cui gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa si toccano tra loro, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che presuppone la conoscenza operativa di come un’impresa in difficoltà debba rappresentare i propri numeri, le proprie trattative e le proprie prospettive davanti a organi terzi. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, in cui avvocati e commercialisti lavorano insieme: esattamente la combinazione di competenze che le relazioni mensili richiedono, perché sono documenti giuridici costruiti su dati contabili.
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BLOCCO A — Le basi
“Ma cos’è esattamente il concordato in bianco e perché il tribunale vuole essere informato ogni mese?”
È una domanda di accesso “prenotativa”: si chiede al tribunale un termine per preparare piano e proposta, e in cambio si accetta di essere controllati da vicino.
Il nome tecnico, dopo il Codice della crisi, è “accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione”. Nella pratica tutti continuano a chiamarlo concordato in bianco, con riserva o prenotativo. Il meccanismo è semplice: l’impresa deposita il ricorso con i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, se non è tenuta a redigerli, le dichiarazioni dei redditi e IRAP dei tre periodi precedenti) e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione. Il tribunale, con decreto, concede un termine tra 30 e 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni su istanza del debitore quando ci sono giustificati motivi e un progetto di regolazione già in corso di predisposizione. Entro quel termine l’impresa deve depositare la proposta di concordato con il piano e l’attestazione, oppure la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Perché il tribunale vuole informazioni ogni mese? Per una ragione di equilibrio. Dal deposito della domanda l’impresa può chiedere le misure protettive: i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. È un vantaggio enorme, ottenuto però senza aver ancora mostrato alcun piano. La legge compensa questo vantaggio “a scatola chiusa” con un monitoraggio costante: il giudice deve poter verificare che il tempo concesso venga usato davvero per costruire una soluzione e non per svuotare l’azienda o semplicemente rinviare l’inevitabile.
In altre parole, gli obblighi informativi sono il prezzo della protezione. Non sono una formalità burocratica: sono lo strumento con cui il tribunale e il commissario giudiziale decidono, mese dopo mese, se l’impresa merita ancora il tempo che ha chiesto. Come vedremo più avanti, la Cassazione tratta la trasparenza in questa fase come un requisito di sostanza, non di forma.
“Chi decide quali informazioni devo dare: la legge o il giudice?”
Entrambi. La legge fissa un contenuto minimo e una periodicità minima; il giudice, nel decreto, stabilisce il dettaglio.
L’art. 44, comma 1, lettera c), CCII dice che il tribunale, con il decreto che concede il termine, dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta per preparare proposta e piano. La norma aggiunge tre paletti che il giudice non può abbassare:
- la periodicità è almeno mensile (il tribunale può chiedere di più, ad esempio relazioni quindicinali, non di meno);
- gli adempimenti si svolgono sotto la vigilanza del commissario giudiziale, che nel Codice della crisi è sempre nominato;
- con la stessa periodicità l’impresa deve depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, che viene iscritta nel registro delle imprese entro il giorno successivo su richiesta del cancelliere.
Tutto il resto lo scrive il giudice. Ed è qui che molti imprenditori sbagliano: leggono la norma, non leggono il decreto. Nella prassi i tribunali tendono a indicare con precisione il contenuto richiesto: un rendiconto di cassa (incassi e pagamenti del periodo), lo stato dei debiti sorti dopo il deposito, l’andamento del fatturato e degli ordini, l’elenco degli atti compiuti, lo stato delle trattative con i creditori principali, l’avanzamento del lavoro dell’advisor e dell’attestatore. Alcuni decreti chiedono anche i movimenti bancari, altri una situazione contabile infrannuale completa.
La prima cosa da fare, il giorno in cui arriva il decreto, è leggerlo riga per riga e trasformarlo in una lista di adempimenti con date. Il decreto è la vera “legge” della vostra fase prenotativa: se chiede una cosa che la norma non menziona, quella cosa va fatta comunque.
“Ogni quanto devo depositare le relazioni e fino a quando?”
Almeno una volta al mese, secondo le scadenze fissate nel decreto, e fino alla scadenza del termine concesso (compresa l’eventuale proroga).
La periodicità mensile è un minimo legale. Il decreto di solito indica il giorno esatto (ad esempio “entro il giorno 10 di ciascun mese, con riferimento al mese precedente”) oppure un calcolo a partire dalla data del decreto. Se il tribunale concede 60 giorni, le relazioni saranno tipicamente due; se poi concede la proroga di altri 60 giorni, l’obbligo prosegue per tutta la proroga, con altre due relazioni.
Quando finisce? L’art. 44 lega gli obblighi informativi alla scadenza del termine fissato ai sensi della lettera a), cioè quello per depositare piano, proposta o accordi. Una volta depositata la domanda “piena”, si entra in un’altra fase, con regole proprie: nel concordato, per esempio, il commissario giudiziale continua a vigilare e il tribunale procede alla valutazione di ammissibilità e all’apertura. Ma la cadenza delle relazioni mensili previste dalla lettera c) è legata alla fase prenotativa.
Un dettaglio che conta: i termini per gli obblighi informativi non si sospendono nel periodo feriale. Lo dice espressamente il comma 3 dell’art. 44: la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto non si applica né al termine per il piano, né agli obblighi informativi, né al versamento del fondo spese. Ne riparliamo più avanti, perché è una delle trappole più frequenti.
“Queste relazioni finiscono sul registro delle imprese? Le vedono tutti?”
Sì, la relazione periodica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria viene iscritta nel registro delle imprese, quindi è consultabile da chiunque.
È una scelta voluta dal legislatore. La pubblicità serve a tutelare soprattutto chi entra in rapporti con l’impresa dopo il deposito della domanda: fornitori che continuano a consegnare, clienti che pagano anticipi, banche che valutano nuova finanza. Chi contratta con un’impresa in fase prenotativa ha diritto di sapere come stanno davvero i suoi numeri.
Questo ha due conseguenze pratiche. La prima: la relazione va scritta pensando che la leggeranno anche i concorrenti e i creditori più aggressivi. Non significa nascondere qualcosa (sarebbe il peggior errore possibile), significa separare con cura ciò che deve essere pubblico da ciò che può restare riservato. Le informazioni sulle trattative in corso, sui nomi dei potenziali investitori, sulle strategie commerciali possono essere trasmesse al tribunale e al commissario con modalità che non ne comportino la diffusione, se il decreto lo consente o se lo si chiede motivatamente. La seconda: ogni numero pubblicato diventa un punto di riferimento. Se a marzo dichiarate una liquidità di 212.300 euro e ad aprile di 48.900 euro, qualcuno vi chiederà dove sono finiti gli altri. Meglio che la spiegazione sia già nella relazione.
BLOCCO B — La procedura
“Cosa ci devo scrivere, concretamente, nella relazione mensile?”
Dipende dal decreto, ma c’è un’ossatura che quasi tutti i tribunali si aspettano di trovare, e che conviene rispettare anche quando il decreto è generico.
Primo: la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. Il Codice della crisi ha ampliato il vecchio obbligo della legge fallimentare, che parlava solo di “situazione finanziaria”. Oggi servono tre fotografie: cosa l’impresa possiede e deve (stato patrimoniale), come sta andando la gestione (conto economico del periodo), quanta cassa entra ed esce (rendiconto finanziario). Non serve un bilancio certificato, ma servono dati estratti dalla contabilità e coerenti con essa.
Secondo: la gestione finanziaria del periodo. Qui il tribunale vuole capire come sono stati usati i soldi. Incassi, pagamenti, saldi bancari a inizio e fine periodo, nuovi debiti maturati dopo il deposito (che sono quelli che l’impresa deve pagare regolarmente), eventuali pagamenti di debiti anteriori (che invece, in linea di principio, non vanno pagati se non autorizzati).
Terzo: l’attività compiuta per preparare la proposta e il piano. È la parte che molti trascurano e che invece il commissario legge con più attenzione. Quali advisor sono stati incaricati e quando, se l’attestatore è stato nominato, quali incontri si sono tenuti con banche e fornitori strategici, se ci sono manifestazioni di interesse di investitori, quale strumento si sta orientando a scegliere (concordato in continuità, liquidatorio, accordo di ristrutturazione). Una relazione che per due mesi ripete “sono in corso le attività di predisposizione del piano” senza un fatto concreto è il segnale che il commissario aspetta per sollevare dubbi.
Quarto: gli atti compiuti. Contratti stipulati, ordini importanti, eventuali atti di straordinaria amministrazione per cui si è chiesta l’autorizzazione, esito delle autorizzazioni.
Quinto: i fatti rilevanti sopravvenuti. Una causa nuova, un cliente importante perso, un’ispezione, la risoluzione di un contratto chiave, una contestazione su un bene in garanzia. Tutto ciò che può cambiare la percezione di quanto valga l’impresa va detto, e va detto subito.
La regola pratica è questa: la relazione deve permettere a chi la legge di rispondere a tre domande. L’impresa si sta impoverendo? Sta lavorando davvero a una soluzione? C’è qualcosa che non sappiamo? Se la vostra relazione risponde chiaramente a tutte e tre, avete fatto il vostro lavoro.
“Chi la prepara e chi la firma: io, il commercialista o l’avvocato?”
La relazione è un atto del debitore: la firma il legale rappresentante dell’impresa, e il deposito avviene tramite il difensore. Ma prepararla bene richiede entrambe le figure professionali.
La responsabilità del contenuto resta in capo all’impresa, cioè ai suoi amministratori. Non è un documento che si può “delegare e dimenticare”: se i dati sono sbagliati o incompleti, il problema è dell’impresa, non del consulente. Allo stesso tempo, nessun amministratore dovrebbe firmare una relazione costruita senza un doppio controllo.
Il commercialista (interno o esterno) estrae i dati contabili, costruisce il rendiconto finanziario, riconcilia i saldi bancari, verifica la corretta separazione tra debiti anteriori e posteriori al deposito. L’avvocato controlla che il documento risponda a tutto ciò che il decreto chiede, che la descrizione degli atti compiuti non contenga ammissioni pericolose (ad esempio un pagamento non autorizzato descritto come “ordinario”), che i fatti rilevanti siano esposti con la completezza richiesta dalla giurisprudenza e che la parte destinata al registro delle imprese non divulghi informazioni che si potevano legittimamente riservare al tribunale.
C’è anche un aspetto di coordinamento spesso sottovalutato: la relazione mensile verrà poi confrontata con il piano definitivo e con la relazione dell’attestatore. Se ad aprile scrivete che il magazzino vale 640.000 euro e a giugno il piano lo valuta 310.000 euro, dovrete spiegare perché. Chi scrive le relazioni mensili dovrebbe quindi sapere già in che direzione sta andando il piano. Ne parleremo nella “domanda che nessuno fa”.
“Come si deposita e che ruolo ha il commissario giudiziale?”
Si deposita telematicamente nel fascicolo della procedura, entro la data fissata dal decreto; il commissario giudiziale la esamina e riferisce al tribunale.
Il deposito avviene attraverso il processo civile telematico, a cura del difensore che ha presentato il ricorso. È buona prassi trasmettere contestualmente una copia al commissario giudiziale via PEC, anche se il decreto non lo impone: il commissario deve vigilare, e fargli trovare i documenti prima che li cerchi è un segno di collaborazione che viene notato.
Il commissario giudiziale, nel Codice della crisi, viene sempre nominato con il decreto che concede il termine. È una novità rispetto alla legge fallimentare, dove la nomina era facoltativa. Il suo compito, in questa fase, è duplice. Da un lato vigila sull’adempimento degli obblighi informativi: controlla che le relazioni arrivino, che siano complete, che i numeri tornino. Dall’altro la legge gli impone di riferire immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda e su ogni circostanza o condotta del debitore che possa pregiudicare una soluzione efficace della crisi.
In concreto il commissario può chiedere documenti aggiuntivi, accedere alla contabilità, fare domande sugli scostamenti tra una relazione e l’altra. Rispondere in modo tempestivo e documentato alle sue richieste fa parte, a tutti gli effetti, degli obblighi informativi: la giurisprudenza ha considerato un indizio di intento dilatorio proprio la mancata risposta alle richieste del commissario, unita all’inadempimento alla prima scadenza informativa.
La tabella qui sotto riassume le scadenze principali della fase prenotativa, con i riferimenti che trovate nell’art. 44 CCII.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi / a cura di chi |
|---|---|---|---|
| Deposito | Ricorso con riserva + bilanci (o dichiarazioni) degli ultimi 3 esercizi + elenco creditori | — | Tribunale competente (centro degli interessi principali) |
| Decreto | Concessione del termine, nomina del commissario, fissazione degli obblighi informativi | — | Tribunale |
| Pubblicità | Iscrizione del decreto nel registro delle imprese | Immediata | Cancelliere |
| Fondo spese | Versamento della somma per le spese della procedura | Termine perentorio non superiore a 10 giorni | Debitore, su ordine del tribunale |
| Informativa periodica | Relazione su gestione finanziaria e attività per il piano | Almeno mensile, secondo il decreto | Debitore → tribunale, sotto vigilanza del commissario |
| Relazione pubblica | Situazione patrimoniale, economica e finanziaria | Stessa periodicità; iscrizione nel registro imprese entro il giorno successivo | Debitore → cancelliere → registro imprese |
| Scadenza | Deposito proposta + piano + attestazione, oppure accordi / PRO | 30-60 giorni, prorogabili fino a ulteriori 60 | Tribunale |
| Feriale | Nessuna sospensione dal 1° al 31 agosto per termine, obblighi informativi e fondo spese | — | Art. 44, comma 3 |
| Revoca | Revoca del termine per atti di frode, condotte pregiudizievoli, grave violazione degli obblighi informativi o mancato versamento del fondo spese | Su segnalazione di creditore, commissario o PM | Tribunale, con decreto non soggetto a reclamo |
“E il fondo spese? Rientra negli obblighi?”
Sì, ed è l’unico obbligo con una scadenza perentoria scritta direttamente nella legge: non più di dieci giorni.
Con il decreto che concede il termine, il tribunale ordina all’impresa di versare una somma per le spese della procedura, calcolata in modo da coprire i costi fino alla scadenza del termine (in sostanza, il compenso del commissario giudiziale e le spese vive). Il termine per il versamento viene fissato dal giudice, ma non può superare i dieci giorni, ed è perentorio: non si proroga con una semplice richiesta.
Tecnicamente il fondo spese sta nella lettera d) dell’art. 44, non nella lettera c) che disciplina gli obblighi informativi. Ma nella pratica viaggia insieme a essi, per due motivi. Il primo è che la conseguenza del mancato versamento è la stessa: il comma 2 prevede che il tribunale revochi il termine anche quando è violato l’obbligo della lettera d). Il secondo è che il fondo spese è la prima scadenza in assoluto, e quindi il primo segnale che il tribunale e il commissario ricevono sulla serietà dell’impresa. Mancarla significa partire con un sospetto addosso.
Il consiglio pratico è semplice: quando si prepara il ricorso con riserva, bisogna già avere individuato la provvista per il fondo spese. Un’impresa che non riesce a trovare la somma per le spese della procedura nei primi dieci giorni difficilmente convincerà qualcuno di poter sostenere un piano di ristrutturazione. E se la liquidità è davvero bloccata da pignoramenti, conviene chiedere contestualmente le misure protettive e prevedere nel ricorso stesso come verrà reperita la somma.
“Se ad agosto il tribunale è in ferie, la scadenza slitta?”
No. Questa è probabilmente la trappola più costosa dell’intera fase prenotativa.
La regola generale del processo civile prevede che i termini processuali si sospendano dal 1° al 31 agosto. Molti imprenditori, e purtroppo anche qualche professionista, danno per scontato che valga anche qui. Non è così. L’art. 44, comma 3, CCII stabilisce espressamente che i termini per il deposito del piano, per gli obblighi informativi e per il versamento del fondo spese non sono soggetti alla sospensione feriale.
La regola non è nuova. Già sotto la legge fallimentare la giurisprudenza di merito aveva escluso la sospensione feriale per le relazioni periodiche del concordato in bianco: la Corte d’Appello di Bologna, con decisione del 18 dicembre 2013, aveva affermato che l’adempimento delle relazioni periodiche non è coperto dalla sospensione. La ragione è la stessa che oggi il legislatore ha scritto nella norma: si tratta di termini legati all’urgenza della crisi e alla tutela dei creditori, non di termini processuali in senso stretto.
Conseguenza pratica: se il decreto viene emesso il 20 luglio con termine di 60 giorni e relazioni mensili “entro il giorno 20 di ogni mese”, la relazione del 20 agosto va depositata il 20 agosto. Non il 20 settembre. Se avete chiesto il concordato in bianco a inizio estate, organizzate le ferie del vostro ufficio amministrativo in funzione del calendario del decreto, non il contrario.
BLOCCO C — I casi particolari
“Se mi serve pagare un fornitore strategico o vendere un macchinario durante il termine, devo dirlo?”
Sì, e non solo nella relazione mensile: in molti casi dovete chiedere prima l’autorizzazione.
Durante la fase prenotativa l’impresa continua a gestire l’azienda. Gli atti di ordinaria amministrazione si compiono liberamente. Gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, invece, richiedono la preventiva autorizzazione del tribunale; se compiuti senza autorizzazione sono inefficaci e, per espressa previsione dell’art. 44 CCII (comma 1-ter), comportano la revoca del decreto che ha concesso il termine.
Il problema è che il confine tra ordinaria e straordinaria amministrazione, in questa fase, non si traccia come nella vita normale dell’impresa. La Cassazione, con l’ordinanza n. 2042 del 30 gennaio 2026, ha chiarito che la qualificazione va fatta guardando all’interesse della massa dei creditori, non a quello dell’imprenditore: un atto che in tempi normali sarebbe routine può diventare straordinario se compiuto dopo il deposito della domanda con riserva. E con l’ordinanza n. 1730 del 24 gennaio 2025 la Corte ha aggiunto un tassello decisivo per gli obblighi informativi: per stabilire se un atto è ordinario o straordinario bisogna sapere che tipo di piano l’impresa intende presentare; se il debitore non ha dato nemmeno una minima indicazione sul tipo di proposta, l’atto potenzialmente idoneo a ridurre il patrimonio viene considerato straordinario.
Ecco perché la relazione mensile che descrive con chiarezza la direzione del piano (continuità diretta, cessione dell’azienda, liquidazione) non è solo un adempimento: è ciò che rende possibile qualificare correttamente gli atti di gestione.
E il pagamento di un debito anteriore al deposito? È un’operazione delicata. La Cassazione (sent. n. 7066/2016) ha escluso che un pagamento non autorizzato renda automaticamente inammissibile la domanda, ma ha richiesto di verificare se si tratti di atto di straordinaria amministrazione e se leda la parità di trattamento in modo da frodare i creditori. Tradotto: non è una condanna automatica, ma è una porta aperta alla revoca. Non va mai fatto senza aver prima parlato con il commissario e, se necessario, chiesto l’autorizzazione.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, in questa fase ogni pagamento va pensato due volte: la prima come atto di gestione, la seconda come riga della prossima relazione al tribunale.
“Vale anche se non ho ancora deciso tra concordato, accordo di ristrutturazione o piano di ristrutturazione?”
Sì. Gli obblighi informativi dell’art. 44 valgono per qualunque strumento si intenda poi scegliere.
Una delle novità del Codice della crisi è che la domanda con riserva non è più legata al solo concordato. Si può depositare un ricorso con riserva e poi presentare, entro il termine, una proposta di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Gli obblighi informativi e la nomina del commissario, però, sono gli stessi.
Detto questo, lasciare l’indicazione dello strumento completamente aperta ha un costo. Come visto nella risposta precedente, senza un’indicazione minima sul tipo di piano diventa più difficile qualificare gli atti compiuti. Inoltre il tribunale e il commissario leggono le relazioni mensili per capire se il termine viene usato per costruire qualcosa: una relazione che dopo trenta giorni non sa ancora dire se si va verso un accordo con le banche o verso un concordato in continuità genera inevitabilmente domande.
C’è poi un aspetto strategico. Il Codice consente al debitore, in deroga, di chiedere fin da subito di giovarsi del regime dello strumento che intende usare, se deposita insieme alla domanda (o anche dopo) un progetto redatto secondo le regole di quello strumento. Il Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 2 novembre 2025, ha ritenuto applicabile già nella fase prenotativa la tutela dei contratti pendenti prevista per il concordato in continuità dall’art. 94-bis CCII, proprio perché la società aveva precisato di puntare a quello strumento e aveva depositato un progetto di piano. Più l’informazione è precisa, più ampia può essere la protezione.
“E se vengo dalla composizione negoziata della crisi?”
Gli obblighi informativi restano gli stessi, ma il tribunale vi guarderà con occhi ancora più attenti.
È un percorso frequente: l’impresa chiede la nomina dell’esperto nella composizione negoziata, ottiene le misure protettive, conduce le trattative e, se queste non bastano, sceglie di accedere a uno strumento di regolazione, a volte proprio attraverso una domanda con riserva. In questi casi il tribunale ha già a disposizione una storia: la relazione finale dell’esperto, la durata delle misure protettive già godute, l’esito delle trattative.
Le relazioni mensili della fase prenotativa dovrebbero quindi dialogare con quella storia, non ignorarla. Se durante la composizione negoziata l’impresa aveva prospettato un certo scenario di risanamento, la prima relazione dovrebbe spiegare cosa è cambiato e perché si è passati allo strumento giudiziale. Inoltre la durata complessiva delle misure protettive ha dei limiti, e i tribunali verificano che la domanda con riserva non sia usata per prolungare artificialmente un ombrello che la legge vuole temporaneo.
Questo è uno dei passaggi in cui la conoscenza pratica della composizione negoziata fa la differenza: chi ha visto dall’interno come un esperto valuta le prospettive di risanamento sa quali informazioni un tribunale si aspetta di ritrovare, coerenti, nella fase successiva.
“Se nella domanda ho dimenticato un debito o una causa in corso, posso rimediare con la relazione mensile?”
Potete e dovete integrare subito, ma non contate sul fatto che l’integrazione cancelli il problema.
Questa è forse la domanda su cui la giurisprudenza è stata più netta negli ultimi anni. Gli obblighi informativi non nascono con la prima relazione mensile: nascono con il ricorso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20476 del 23 luglio 2024 (in linea con la precedente n. 22454 del 6 agosto 2021), ha confermato che il mancato deposito dell’elenco completo dei creditori è sufficiente a rendere improcedibile la domanda con riserva, anche se la lacuna emerge dopo che il termine è stato concesso.
Ancora più rilevante è l’ordinanza n. 34385 del 2024: una società in concordato con riserva aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione a vendere un pacchetto azionario senza dire che la titolarità di una parte consistente di quelle azioni era contestata in un giudizio arrivato fino in Cassazione. La Corte d’Appello aveva minimizzato, osservando che piano e proposta non erano ancora stati depositati. La Cassazione ha ribaltato la decisione: le informazioni capaci di incidere sul valore dell’attivo vanno fornite in modo completo fin dalla domanda, anche se piano e proposta sono ancora riservati, e tacerle integra un atto di frode in senso oggettivo, senza bisogno di provare l’intenzione di ingannare.
La Cassazione del 30 gennaio 2026, n. 2042, ha poi escluso che contino i “ravvedimenti postumi”: una volta che la condotta è stata rappresentata in modo inadeguato, l’emersione successiva non la rende irrilevante.
Quindi: se vi accorgete di un’omissione, integratela immediatamente con un’istanza specifica e trasparente, spiegando le ragioni. È sempre meglio che lasciarla scoprire al commissario. Ma sappiate che il tribunale valuterà la gravità dell’omissione originaria, e che l’integrazione riduce il rischio senza azzerarlo.
BLOCCO D — Le paure finali
“Se ritardo di qualche giorno con la relazione, perdo tutto?”
Non necessariamente. Ma dipende da che tipo di ritardo è e da cosa c’è dietro.
La norma è precisa: il tribunale revoca il termine quando c’è stata una grave violazione degli obblighi informativi. L’aggettivo non è casuale. Un ritardo breve, isolato, giustificato e comunicato in anticipo al commissario non è la stessa cosa di una relazione mai depositata o di una relazione che nasconde qualcosa. Già sotto la legge fallimentare la giurisprudenza di merito tendeva a tollerare il ritardo nel deposito quando si poteva escludere il compimento di atti in frode o comunque dannosi per i creditori, riservando la sanzione ai casi di violazione consapevole.
La rassicurazione fondata è questa: un ritardo di pochi giorni, spiegato e isolato, di norma non basta da solo a far cadere la procedura.
Il limite reale è questo: il ritardo non viene mai valutato da solo. Il tribunale lo legge insieme a tutto il resto. Un ritardo alla prima scadenza, unito alla mancata risposta alle richieste del commissario e magari a una rinuncia alla domanda depositata proprio quando la scadenza era maturata, è stato considerato dalla giurisprudenza un sintomo di uso meramente dilatorio dello strumento. E la valutazione di “gravità” spetta al tribunale, con un decreto che, come vedremo, non si può reclamare.
Il comportamento corretto, se sapete di non poter rispettare una scadenza, è uno solo: avvisare prima. Una PEC al commissario e un’istanza al tribunale che spieghi il motivo del ritardo, indichi una data certa e, se possibile, anticipi i dati principali. Chi chiede tempo prima della scadenza viene trattato in modo molto diverso da chi si fa trovare in difetto.
“Cosa succede se il tribunale revoca il termine? Scatta subito la liquidazione giudiziale?”
Non automaticamente, ma il rischio è concreto e immediato.
La revoca del termine avviene su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero. Il tribunale sente il debitore e i creditori che hanno chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale, con un contraddittorio ridotto all’essenziale, e decide con decreto. Con la revoca, l’impresa perde la fase prenotativa: il termine per il piano non c’è più, e con esso viene meno la cornice in cui operavano le misure protettive.
A quel punto il passaggio successivo dipende dal quadro. Se è pendente un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale presentato da un creditore o dal pubblico ministero, e l’impresa è insolvente, il tribunale può procedere all’apertura. Nel procedimento unitario del Codice della crisi, la domanda con riserva e l’istanza di liquidazione giudiziale convivono nello stesso contenitore: quando cade la prima, la seconda torna in primo piano.
La rassicurazione: la revoca non equivale di per sé alla liquidazione giudiziale; senza un ricorso e senza insolvenza accertata, la liquidazione non si apre.
Il limite: nella realtà, chi arriva al concordato in bianco ha quasi sempre un’istanza di liquidazione già pendente o creditori pronti a presentarla. Per questo la revoca, per molte imprese, è il penultimo passo prima della liquidazione. E c’è un ulteriore effetto spesso ignorato: se la fase prenotativa si chiude male, i crediti sorti per atti compiuti in quel periodo possono perdere la prededuzione nella procedura successiva quando gli atti non erano legittimamente compiuti, come ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 1730 del 2025. Chi ha continuato a lavorare con voi confidando nella procedura rischia di pagarne le conseguenze, e lo sa.
“Posso impugnare la revoca?”
Il decreto di revoca non è soggetto a reclamo. La difesa si gioca prima, nel contraddittorio, e dopo, contro l’eventuale apertura della liquidazione giudiziale.
È una risposta che non piace, ma è onesta. L’art. 44, comma 2, CCII stabilisce espressamente che il tribunale revoca il termine con decreto non soggetto a reclamo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4127 del 2026, ha ribadito un principio affine per i provvedimenti che dichiarano inammissibile il concordato o ne revocano l’ammissione: non sono impugnabili nemmeno con il ricorso straordinario per cassazione, perché non hanno carattere decisorio e definitivo.
Questo non significa essere senza difese. Significa che la difesa ha due momenti. Il primo è l’audizione davanti al tribunale prima della revoca: è lì che bisogna arrivare con documenti, spiegazioni, eventuali integrazioni, dimostrando che la violazione non è grave o che è già stata sanata. Il secondo è l’impugnazione della sentenza che apre la liquidazione giudiziale, se viene pronunciata: in quella sede si possono far valere le ragioni che riguardano la regolarità del percorso e la sussistenza dei presupposti.
Per questo l’udienza di audizione non va mai affrontata come una formalità. Va preparata come si prepara un’udienza decisiva, perché lo è.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con dati di fantasia ma coerenti con i termini di legge. Non sono casi reali: servono a vedere come funziona il calendario e dove si nascondono i rischi.
Ipotesi 1 — Il calendario che attraversa agosto.
- Situazione di partenza: società di produzione con debiti per 2.847.600 euro, istanza di liquidazione giudiziale di un fornitore già notificata. Deposita il ricorso con riserva il 3 luglio 2026.
- Decreto del tribunale: 9 luglio 2026. Termine concesso: 60 giorni, quindi scadenza al 7 settembre 2026. Fondo spese: 18.740 euro da versare entro 10 giorni, cioè entro il 19 luglio. Obblighi informativi: relazione mensile “entro il giorno 9 di ciascun mese”, con relativa situazione patrimoniale, economica e finanziaria da iscrivere nel registro imprese.
- Scadenze effettive: 19 luglio (fondo spese), 9 agosto (prima relazione), 7 settembre (piano e proposta). Nessuna sospensione dal 1° al 31 agosto.
- Sviluppo: l’ufficio amministrativo chiude dal 10 al 24 agosto. Se l’impresa ragionasse come in un processo ordinario, sposterebbe mentalmente la relazione al 9 settembre e il piano a inizio ottobre. Risultato: relazione non depositata e termine per il piano scaduto.
- Esito corretto: la prima relazione viene preparata entro il 5 agosto, il commissario la riceve in anticipo via PEC, e se il piano non è pronto l’impresa chiede la proroga (fino a ulteriori 60 giorni) prima del 7 settembre, allegando il progetto di piano già elaborato, come la norma richiede.
Ipotesi 2 — Il pagamento “ordinario” che non lo era.
- Situazione di partenza: impresa commerciale in fase prenotativa, liquidità a inizio mese di 163.480 euro. Nel corso del mese paga 37.260 euro a un fornitore per forniture consegnate prima del deposito del ricorso, perché “senza quel fornitore ci fermiamo”.
- Nessuna autorizzazione chiesta. La relazione mensile riporta il pagamento tra le “uscite di gestione ordinaria”.
- Sviluppo: il commissario confronta l’elenco dei creditori depositato con il ricorso e le uscite del mese, nota che quel fornitore compariva tra i creditori anteriori e chiede spiegazioni. Poiché le relazioni precedenti non avevano indicato il tipo di piano, manca il parametro per valutare se il pagamento fosse funzionale alla continuità.
- Rischio: pagamento di un debito anteriore non autorizzato, qualificato come straordinario in assenza di indicazioni sul piano, descritto nella relazione in modo inadeguato. Tre elementi che, sommati, espongono alla segnalazione del commissario e alla revoca del termine.
- Esito alternativo corretto: prima del pagamento l’impresa deposita un’istanza di autorizzazione che spiega perché il fornitore è strategico, quale tipo di piano si sta costruendo (ad esempio continuità diretta) e perché pagare quel credito conviene anche ai creditori. La relazione mensile riporta poi l’autorizzazione ottenuta e il pagamento eseguito. Stesso esborso, rischio radicalmente diverso.
La differenza tra le due versioni di ciascuna ipotesi non sta nei numeri. Sta nel fatto che, nella versione corretta, il tribunale sa le cose prima che accadano, o almeno nel momento in cui accadono.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Quello che scrivo oggi nelle relazioni mensili potrà essere usato domani contro il mio piano, o contro di me?”
Sì. Ed è la ragione per cui le relazioni mensili andrebbero scritte con la stessa cura del piano.
Le relazioni della fase prenotativa non si esauriscono nel mese a cui si riferiscono. Restano nel fascicolo e, per la parte iscritta, nel registro delle imprese. Quando l’impresa deposita il piano, il commissario giudiziale e l’attestatore hanno davanti una serie storica di dati prodotti dall’impresa stessa. Ogni incoerenza diventa una domanda: perché il magazzino è sceso di un terzo in sei settimane? Perché il saldo di cassa di fine mese non torna con quello di inizio mese successivo? Perché in una relazione si parla di un investitore interessato e nel piano non ce n’è traccia?
La giurisprudenza di legittimità, con un orientamento ormai costante (dalla sentenza n. 25458 del 2019 alla n. 12115 del 2022, fino alle ordinanze del 2024 e del 2026 già citate), considera rilevanti ai fini della revoca non solo i fatti taciuti, ma anche i fatti esposti in modo non adeguato e compiuto, purché potenzialmente idonei a influenzare il giudizio dei creditori. Una relazione mensile ambigua su un’operazione rilevante può diventare, a posteriori, proprio la prova di un’esposizione inadeguata.
C’è anche un secondo livello. Gli amministratori rispondono della gestione, e le relazioni firmate in questa fase documentano cosa sapevano e quando. Se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, il curatore leggerà quelle relazioni per ricostruire le decisioni prese. Dati accurati e spiegazioni tempestive proteggono l’impresa e chi la amministra; dati approssimativi producono l’effetto opposto.
Il consiglio pratico: prima di depositare ogni relazione, confrontatela con la precedente e con la bozza del piano. Ogni scostamento significativo va spiegato nella relazione stessa, non lasciato alla curiosità del commissario.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali più utili per capire come i tribunali e la Cassazione valutano gli obblighi informativi nella fase con riserva. I principi sono riformulati in parole nostre; molte pronunce sono state rese nel vigore della legge fallimentare (art. 161, commi 6-8, l.fall.), ma i principi sono ritenuti applicabili anche all’art. 44 CCII, che ha ripreso e rafforzato quella disciplina.
1. Cass., Sez. I, ord. 30 gennaio 2026, n. 2042. Le condotte anteriori alla domanda, se rappresentate in modo inadeguato, possono essere qualificate come atti in frode e giustificare la revoca, e non conta che il debitore le abbia fatte emergere solo in seguito. Inoltre la natura ordinaria o straordinaria degli atti compiuti dopo la domanda con riserva va valutata in rapporto all’interesse dei creditori. Rilevanza: chiarisce che la trasparenza tardiva non sana l’omissione iniziale e che la gestione nella fase prenotativa segue criteri più rigorosi.
2. Cass., Sez. I, ord. n. 34385/2024. Il dovere di informazione completa sorge con il deposito della domanda con riserva: tacere un contenzioso capace di incidere sul valore di un bene rilevante costituisce atto di frode in senso oggettivo, per il quale basta la consapevolezza di aver omesso un fatto significativo. Rilevanza: smentisce l’idea che, finché piano e proposta non sono depositati, gli obblighi informativi siano “attenuati”.
3. Cass., Sez. I, ord. 23 luglio 2024, n. 20476. L’incompletezza dell’elenco dei creditori depositato con la domanda con riserva basta a determinarne l’inammissibilità o improcedibilità, anche se rilevata dopo la concessione del termine. Rilevanza: l’informativa iniziale è il fondamento su cui poggiano le relazioni successive.
4. Cass., Sez. I, 6 agosto 2021, n. 22454. Principio conforme al precedente: l’elenco nominativo dei creditori con i relativi crediti è requisito di ammissibilità della domanda con riserva, verificabile anche in un momento successivo alla concessione del termine. Rilevanza: conferma la continuità dell’orientamento.
5. Cass., Sez. I, ord. 24 gennaio 2025, n. 1730. Per qualificare come ordinari o straordinari gli atti compiuti dopo la domanda con riserva occorre che il debitore abbia fornito almeno una minima indicazione sul tipo di proposta e piano; in mancanza, l’atto potenzialmente dannoso per il patrimonio va considerato straordinario, con effetti anche sulla prededuzione dei crediti che ne derivano. Rilevanza: collega direttamente il contenuto delle relazioni alla sorte degli atti di gestione.
6. Cass., Sez. I, ord. 26 maggio 2022, n. 17164. Se la documentazione depositata con la domanda con riserva è così inidonea da rivelare a prima vista un intento dilatorio, il tribunale può trarne le conseguenze sul piano dell’ammissibilità. Rilevanza: la qualità dell’informazione, non solo la sua esistenza formale, è oggetto di valutazione.
7. Cass., n. 25458/2019. L’omessa indicazione di un contenzioso pendente di valore economico significativo può integrare un atto di frode rilevante ai fini della revoca. Rilevanza: è il precedente capostipite dell’orientamento sulle cause taciute, ripreso dalle pronunce del 2024 e del 2026.
8. Cass., n. 12115/2022. Sono rilevanti per la revoca sia i fatti ignoti scoperti dal commissario, sia quelli non esposti in modo adeguato e completo nella domanda e nei suoi allegati, se idonei a pregiudicare il consenso informato dei creditori. Rilevanza: estende il concetto di violazione informativa alla rappresentazione incompleta, non solo all’omissione totale.
9. Cass., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020. Il professionista incaricato dal debitore che omette di informarlo del divieto di pagare debiti concorsuali senza autorizzazione viola un proprio dovere professionale, con conseguenze sul diritto al compenso nella successiva procedura. Rilevanza: la corretta gestione dei pagamenti in fase prenotativa è anche una responsabilità di chi assiste l’impresa.
10. Cass., n. 7066/2016. Un pagamento non autorizzato di un debito scaduto dopo la domanda con riserva non comporta automaticamente l’inammissibilità, ma impone di verificare se sia atto di straordinaria amministrazione e se leda la parità dei creditori in modo fraudolento. Rilevanza: chiarisce i margini di valutazione del tribunale sui pagamenti che emergono dalle relazioni mensili.
11. Cass., ord. n. 4127/2026. I provvedimenti che dichiarano inammissibile il concordato o ne revocano l’ammissione non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Rilevanza: conferma che la vera difesa si svolge nel contraddittorio davanti al tribunale e nelle impugnazioni della successiva sentenza.
12. Corte d’Appello di Bologna, 18 dicembre 2013. L’adempimento delle relazioni periodiche nel concordato in bianco non beneficia della sospensione feriale dei termini. Rilevanza: principio oggi codificato nell’art. 44, comma 3, CCII, che esclude la sospensione dal 1° al 31 agosto per termine, obblighi informativi e fondo spese.
13. Tribunale di Bergamo, 2 novembre 2025. Quando il debitore precisa, già nella domanda prenotativa, di puntare a un concordato in continuità e deposita un progetto di piano, possono applicarsi da subito regole proprie di quello strumento, come la tutela dei contratti pendenti dell’art. 94-bis CCII. Rilevanza: dimostra che un’informativa precisa sul tipo di piano può ampliare le tutele disponibili nella fase con riserva.
Il filo che lega tutte queste decisioni è uno solo: nella fase prenotativa l’informazione è la moneta con cui l’impresa paga la protezione. Quando la moneta è falsa o insufficiente, i giudici considerano il patto rotto.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco gli strumenti che mettiamo in campo quando un’impresa si trova, o sta per trovarsi, nella fase prenotativa di un concordato o di un altro strumento di regolazione della crisi.
- Analizziamo il decreto di concessione del termine riga per riga e lo traduciamo in un calendario operativo con tutte le scadenze (fondo spese, relazioni, piano, eventuale proroga), tenendo conto che non esiste sospensione nel mese di agosto.
- Verifichiamo la completezza dell’informativa iniziale: elenco dei creditori, contenziosi pendenti, beni contestati, garanzie. Se troviamo lacune, predisponiamo subito un’istanza di integrazione trasparente, prima che le scopra il commissario.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il modello di relazione mensile: situazione patrimoniale, conto economico del periodo, rendiconto finanziario, separazione tra debiti anteriori e posteriori, riconciliazione dei saldi bancari.
- Redigiamo la parte descrittiva della relazione sull’attività compiuta per il piano, con fatti concreti e verificabili, calibrando cosa va nella versione destinata al registro delle imprese e cosa può essere riservato al tribunale e al commissario.
- Controlliamo ogni atto di gestione rilevante prima che venga compiuto, qualificandolo come ordinario o straordinario secondo i criteri della giurisprudenza più recente, e predisponiamo le istanze di autorizzazione quando servono.
- Gestiamo il dialogo con il commissario giudiziale, rispondendo in modo tempestivo e documentato alle sue richieste e anticipandogli la documentazione.
- Confrontiamo ogni relazione con la precedente e con la bozza del piano, per individuare scostamenti e spiegarli prima che diventino contestazioni.
- Prepariamo l’istanza di proroga, quando necessaria, con il progetto di piano che la norma richiede, depositandola prima della scadenza.
- Assistiamo l’impresa nell’audizione in caso di segnalazione di un creditore, del commissario o del pubblico ministero, costruendo la difesa sulla non gravità della violazione o sulla sua avvenuta sanatoria.
- Coordiniamo la fase prenotativa con l’eventuale composizione negoziata già svolta, in modo che la storia raccontata al tribunale sia coerente dall’inizio alla fine.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno il modo in cui un’impresa in difficoltà deve rendere conto della propria situazione, delle trattative e delle prospettive di risanamento a un soggetto terzo e imparziale. È la stessa logica che governa le relazioni mensili della fase prenotativa, e la stessa sensibilità che serve quando si passa dalla composizione negoziata a uno strumento giudiziale.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: se la fase prenotativa si complica e si arriva a impugnare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, fino alla Corte di Cassazione, a seguire il caso è lo stesso difensore, con la stessa linea costruita fin dal primo giorno.
Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i numeri delle relazioni e gli argomenti giuridici nascono nello stesso posto, e per questo parlano la stessa lingua.
In chiusura
Se dovessimo riassumere tutte le risposte in tre messaggi, sarebbero questi.
Primo: gli obblighi informativi sono il prezzo della protezione, e la legge li vuole almeno mensili, completi e sotto la vigilanza del commissario. Il decreto del tribunale è il documento da cui partire.
Secondo: il calendario non si ferma ad agosto, e il fondo spese va versato entro un termine perentorio di non più di dieci giorni. Le scadenze mancate sono la causa più banale, e più evitabile, di revoca.
Terzo: la trasparenza inizia con il ricorso e non si recupera dopo. La Cassazione considera atto di frode anche l’informazione incompleta, e non riconosce valore ai ravvedimenti tardivi.
Lo Studio Monardo segue questa fase con una specializzazione precisa: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che porta la conoscenza pratica di come un’impresa in crisi deve rappresentare numeri e prospettive, unita a uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti coordinato a livello nazionale, capace di costruire relazioni contabilmente solide e giuridicamente sicure. E, se serve, la continuità della difesa fino in Cassazione.
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