L’impresa in crisi ha quasi sempre un creditore più pesante degli altri: il Fisco. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle dogane, INPS e INAIL rappresentano spesso una quota decisiva del passivo. Se questi enti votano contro la proposta di concordato, o semplicemente non votano, il piano rischia di non raggiungere le maggioranze e di naufragare. Il cosiddetto cram down fiscale è lo strumento con cui il tribunale può omologare il concordato anche senza l’adesione dei creditori pubblici. Non è però un automatismo: funziona solo se ricorrono requisiti precisi, diversi a seconda che il concordato sia liquidatorio o in continuità aziendale.
Il rischio principale è concreto. Una proposta costruita male sul trattamento dei crediti tributari non si salva con il cram down: il tribunale può rigettare l’omologazione e aprire la strada alla liquidazione giudiziale. Inoltre i termini delle procedure concorsuali corrono senza la pausa estiva, e un errore nella costruzione delle classi può rendere il meccanismo inutilizzabile.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nell’incrocio tra diritto della crisi d’impresa e diritto tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: sono le due competenze che il cram down fiscale richiede insieme, perché impone di leggere il piano concordatario e, nello stesso momento, di misurare il trattamento del credito erariale. La qualifica di cassazionista consente poi di seguire l’eventuale contenzioso sull’omologazione fino all’ultimo grado, dove questa materia si sta definendo.
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Inquadramento normativo: cos’è il cram down fiscale e dove si trova nel Codice della crisi
Sul piano normativo, il cram down fiscale è disciplinato dall’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII). L’articolo è stato interamente sostituito dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto “correttivo ter”. Prima di quella riforma la regola si trovava in un unico comma 2-bis; oggi è distribuita tra il comma 3 (concordato liquidatorio) e il comma 4 (concordato in continuità aziendale).
Definizione essenziale: il cram down fiscale è il potere del tribunale di omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali e assicurativi, quando quell’adesione sarebbe stata decisiva per le maggioranze e il trattamento proposto ai crediti pubblici supera la prova del confronto con la liquidazione giudiziale.
Va precisato che il cram down non è un istituto autonomo. È l’esito di un sub-procedimento, la cosiddetta transazione fiscale, che si innesta nel concordato. L’art. 88, comma 1, stabilisce che il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi, contributi, premi e relativi accessori esclusivamente mediante una proposta presentata ai sensi di quell’articolo. Senza transazione fiscale non c’è falcidia dei crediti pubblici, e senza falcidia non c’è nulla da “forzare”.
La norma fissa anche vincoli di trattamento che valgono sempre, a prescindere dal cram down:
- il credito pubblico deve ricevere una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore dei beni su cui grava la prelazione, come indicato nella relazione di un professionista indipendente;
- se il credito è privilegiato, percentuale, tempi e garanzie non possono essere meno vantaggiosi di quelli offerti ai creditori di grado inferiore o a quelli con posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- se il credito è chirografario, anche per degradazione da incapienza, il trattamento non può essere differenziato da quello degli altri chirografari o, in presenza di classi, da quello della classe trattata più favorevolmente.
La ratio della norma è chiara. I crediti tributari sono stati a lungo considerati indisponibili. Il legislatore ha scelto di consentirne la ristrutturazione, ma solo se l’Erario non esce peggio di come uscirebbe da una liquidazione. Il cram down aggiunge un passo ulteriore: impedisce che un dissenso non giustificato sul piano economico blocchi un piano che, per i creditori pubblici, è comunque la soluzione migliore o almeno non peggiore.
La differenza con istituti affini si coglie con un esempio. Il cross-class cram down (ristrutturazione trasversale, art. 112, comma 2, CCII) consente di omologare il concordato in continuità nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, a determinate condizioni sulla distribuzione del valore. Il cram down fiscale, invece, riguarda specificamente il voto dei creditori pubblici e opera “convertendo” la loro mancata adesione. Si pensi a un piano con quattro classi, di cui una composta dai soli crediti erariali e previdenziali: il cross-class cram down guarda all’insieme delle classi e alla distribuzione del surplus; il cram down fiscale guarda solo alla classe pubblica e si chiede se il suo voto sia determinante e se il suo trattamento superi il test di confronto con la liquidazione. I due meccanismi possono combinarsi, ma solo nei limiti oggi fissati dall’art. 88, comma 4.
Un’altra distinzione utile riguarda gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Anche lì esiste un meccanismo di omologazione forzosa della transazione fiscale, ma è regolato dall’art. 63 CCII, con presupposti propri. Chi confonde le due discipline rischia di costruire la proposta sui requisiti sbagliati.
Convenienza e non deteriorità: la differenza in concreto
Va precisato che i due parametri non sono sinonimi. La convenienza, richiesta nel concordato liquidatorio, esige che i creditori pubblici ricevano con il concordato qualcosa di più di quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale. La non deteriorità, richiesta nel concordato in continuità, si accontenta che non ricevano di meno. La scelta del legislatore ha una logica: nella continuità l’impresa sopravvive, continua a generare gettito e occupazione, e la parità di trattamento rispetto all’alternativa liquidatoria è considerata sufficiente. Nel liquidatorio, invece, l’impresa scompare comunque, e il sacrificio imposto all’Erario si giustifica solo se porta un vantaggio misurabile.
In termini operativi, il confronto richiede tre dati: il valore di realizzo dei beni in una liquidazione giudiziale, al netto dei costi della procedura; la collocazione dei crediti pubblici nella graduazione delle prelazioni; i tempi di pagamento, perché una somma incassata in cinque anni non vale quanto la stessa somma incassata subito. Il valore di liquidazione è definito dall’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, e il correttivo ne ha precisato il contenuto proprio perché da esso dipendono sia il test di convenienza sia la distribuzione del valore nel concordato in continuità. Un confronto che ignora l’attualizzazione dei flussi o i costi della liquidazione è vulnerabile in sede di opposizione.
Requisiti e termini
La disciplina prevede requisiti diversi per le due forme di concordato. Conviene esaminarli separatamente.
Requisiti nel concordato liquidatorio (art. 88, comma 3)
Il tribunale omologa anche in mancanza di adesione dei creditori pubblici quando ricorrono insieme due condizioni.
- Adesione determinante. L’adesione mancata deve essere determinante per raggiungere le percentuali dell’art. 109, comma 1, CCII, cioè la maggioranza dei crediti ammessi al voto (e, se previste le classi, anche la maggioranza delle classi). In altre parole: se la proposta passa comunque senza il voto dell’Erario, il cram down non serve; se non passerebbe nemmeno con il voto favorevole dell’Erario, il cram down non basta.
- Convenienza. Anche sulla base della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento dei creditori pubblici deve essere conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. È un parametro più severo del “non deteriore”: serve un vantaggio, non la semplice parità.
La norma precisa che la mancanza di adesione “comprende il voto contrario”. Il meccanismo, quindi, opera sia quando l’ente tace sia quando esprime un dissenso esplicito e motivato.
Requisiti nel concordato in continuità aziendale (art. 88, comma 4)
Qui le condizioni sono tre, e più articolate.
- Rispetto delle altre condizioni dell’art. 112, comma 2. Il cram down fiscale non esonera dalle regole generali dell’omologazione del concordato in continuità, a partire dalla distribuzione del valore di liquidazione e del surplus.
- Trattamento non deteriore. La proposta di soddisfacimento dei creditori pubblici deve risultare non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Coerentemente, l’art. 88, comma 2, chiede all’attestatore di verificare la convenienza nel liquidatorio e la non deteriorità nella continuità.
- Adesione determinante per la maggioranza delle classi. L’adesione deve essere determinante ai fini della maggioranza delle classi prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d); in alternativa, basta che la stessa maggioranza sia raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori pubblici.
Il limite più importante è l’ultimo periodo del comma 4: ai fini delle condizioni dell’art. 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. Il cram down non può quindi essere usato per far figurare la classe pubblica come la classe favorevole che rende possibile l’omologazione “a minoranza” delle classi.
I termini da rispettare
In termini operativi, la procedura ruota intorno a scadenze che vanno gestite con precisione. Un punto è decisivo: ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi non si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto (art. 9 CCII). Chi confida nella pausa estiva per preparare un’opposizione o un reclamo rischia la decadenza.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito della proposta di transazione fiscale presso gli uffici | Contestuale al deposito in tribunale (art. 88, c. 5) | Adempimento necessario | Senza proposta ex art. 88 non è ammessa la falcidia dei crediti pubblici |
| Certificazione dell’agente della riscossione sul debito a ruolo | Entro 30 giorni dalla presentazione (art. 88, c. 5) | Ordinatorio per l’ente | Il ritardo non blocca la procedura, ma crea incertezza sul passivo |
| Liquidazione tributi da dichiarazioni e notifica avvisi da parte degli uffici | Entro 30 giorni dalla presentazione (art. 88, c. 5) | Ordinatorio per l’ente | Possibili debiti emersi tardi da gestire nel piano |
| Relazione del commissario giudiziale | Prima dell’inizio delle operazioni di voto (art. 105) | Ordinatorio | Può incidere sul calendario del voto |
| Espressione del voto dei creditori pubblici | Finestra fissata dal tribunale (artt. 107 e 88, c. 6) | Perentorio per il voto | Il mancato voto è “mancanza di adesione” |
| Opposizione all’omologazione | Costituzione almeno 10 giorni prima dell’udienza (art. 48) | Perentorio | Decadenza dall’opposizione |
| Reclamo contro la sentenza di omologazione | 30 giorni (art. 51) | Perentorio | Sentenza definitiva |
| Ricorso per cassazione | 30 giorni (art. 51) | Perentorio | Giudicato |
| Sospensione feriale 1-31 agosto | — | Non applicabile (art. 9 CCII) | I termini corrono anche in agosto |
Il termine più critico è quello del reclamo: trenta giorni perentori, che corrono anche ad agosto. Per l’Agenzia delle Entrate che vuole contestare un cram down, come per il debitore che vuole difendere un’omologazione, è la finestra che decide la partita.
Procedura passo-passo
La sequenza che porta al cram down fiscale si articola in fasi. In ciascuna si può sbagliare.
1. Verifica preliminare del passivo pubblico. Prima di depositare, il debitore deve conoscere con precisione il debito tributario e contributivo: ruoli, avvisi di accertamento anche non definitivi, dichiarazioni presentate e non ancora liquidate. La certificazione prevista dall’art. 88, comma 5, arriva dopo il deposito; il piano, però, va costruito prima. Un debito erariale sottostimato altera le percentuali di voto e può trasformare un’adesione “non determinante” in “determinante”, o viceversa.
2. Qualificazione del concordato. Occorre stabilire se il piano è liquidatorio o in continuità (art. 84 CCII). La scelta non è formale: determina quale comma dell’art. 88 si applica, quale test economico supera la proposta (convenienza o non deteriorità) e quale maggioranza conta (crediti o classi).
3. Costruzione del trattamento dei crediti pubblici. Il debitore colloca i crediti tributari e contributivi secondo il loro rango: privilegiati capienti, privilegiati degradati per incapienza, chirografari. Per ciascuna fascia rispetta i vincoli dell’art. 88, comma 1. In questa fase si sbaglia spesso trattando i crediti erariali degradati peggio dei chirografari ordinari: è una violazione diretta della norma, che nessun cram down può sanare.
4. Formazione delle classi. Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria (art. 85 CCII). Le scelte di classamento incidono direttamente sul cram down: una classe composta solo da crediti pubblici rende più leggibile il calcolo della determinanza; una classe mista può diluirlo.
5. Attestazione del professionista indipendente. La relazione deve attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano e, per i crediti pubblici, la convenienza (liquidatorio) o la non deteriorità (continuità) rispetto alla liquidazione giudiziale. L’attestazione è il documento su cui il tribunale fonda il giudizio di cram down: se l’alternativa liquidatoria è stimata in modo superficiale, il meccanismo crolla.
6. Deposito del ricorso e presentazione della proposta agli uffici. Il ricorso si deposita al tribunale competente, individuato dall’art. 27 CCII in base al centro degli interessi principali del debitore (con competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione). Contestualmente, copia della proposta e della documentazione va presentata agli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale: per l’Agenzia delle Entrate la Direzione provinciale o regionale, per le Dogane le Direzioni territoriali o la Direzione centrale, per gli enti previdenziali la Direzione provinciale. Vanno allegate anche le copie delle dichiarazioni per cui non è pervenuto l’esito dei controlli automatici e delle eventuali integrative.
7. Istruttoria degli enti. Entro trenta giorni l’agente della riscossione certifica il debito a ruolo; gli altri uffici liquidano i tributi da dichiarazione e notificano gli avvisi, con una certificazione del debito non ancora iscritto a ruolo. Copia di questi atti va poi trasmessa al commissario giudiziale.
8. Voto. Per l’Agenzia delle Entrate vota la Direzione competente, su parere conforme della Direzione regionale quando competente è una Direzione provinciale. Per INPS e INAIL vota la Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. L’agente della riscossione vota soltanto per gli oneri di riscossione (art. 88, commi 6 e 7).
9. Verifica dell’esito. Chiusa la votazione, si verifica se la proposta è approvata. Se non lo è, si calcola se l’adesione pubblica mancata era determinante. Questo calcolo va fatto con rigore aritmetico, simulando il voto favorevole dei creditori pubblici e confrontando i due scenari.
10. Richiesta di omologazione con cram down e giudizio. Il debitore chiede l’omologazione, evidenziando i presupposti dell’art. 88, comma 3 o 4. Il procedimento di omologazione segue l’art. 48 CCII: i creditori dissenzienti e ogni interessato possono proporre opposizione costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il tribunale verifica la determinanza e il test economico, anche sulla base della relazione dell’attestatore e del parere del commissario.
11. Impugnazioni. Contro la sentenza è ammesso reclamo alla Corte d’appello nei termini dell’art. 51 CCII e, successivamente, ricorso per cassazione. È in questa sede che, negli ultimi due anni, si è formata la giurisprudenza che oggi delimita l’istituto.
Avvertenza decisiva: la Cassazione ha chiarito che il tribunale, in sede di cram down, verifica la convenienza della proposta e non la “meritevolezza” del debitore (Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723). Le pregresse violazioni fiscali, di per sé, non escludono l’omologazione forzosa. Ciò non significa che le condotte del debitore siano irrilevanti: possono emergere sotto altri profili, come gli atti in frode o la completezza delle informazioni fornite ai creditori.
Gli errori che più spesso compromettono il cram down
La disciplina prevede passaggi rigidi, e l’esperienza applicativa mostra alcuni errori ricorrenti.
- Calcolare la determinanza sul passivo stimato anziché su quello ammesso al voto. Le percentuali si misurano sui crediti ammessi al voto dopo le verifiche del commissario. Se il commissario rettifica il credito erariale, la determinanza va ricalcolata.
- Confondere il concordato misto con quello liquidatorio. Un piano che prevede sia la prosecuzione dell’attività sia la dismissione di beni non strategici va qualificato correttamente, perché dalla qualificazione dipende quale comma dell’art. 88 si applica.
- Attestazioni generiche sull’alternativa liquidatoria. Una relazione che si limita ad affermare la convenienza senza stimare costi, tempi e percentuali di realizzo non offre al tribunale una base sufficiente per superare il dissenso pubblico.
- Trattamento dei crediti pubblici degradati inferiore a quello dei chirografari. È una violazione dell’art. 88, comma 1, che nessuna maggioranza e nessun cram down può sanare.
- Classamento che rende necessaria l’adesione espressa dell’Erario. Nella continuità, se l’unica via per l’omologazione è quella “a minoranza” e la classe decisiva è quella pubblica, il cram down non aiuta.
- Calendario costruito sulla pausa estiva. I termini del Codice della crisi non si sospendono dal 1° al 31 agosto: opposizioni e reclami vanno preparati tenendone conto.
Verifiche sul campo
Le due simulazioni che seguono sono esempi di calcolo con dati ipotetici. Servono a mostrare come si applicano i requisiti; non descrivono casi reali.
Esempio di applicazione n. 1 — Concordato liquidatorio
Dati di partenza. Crediti ammessi al voto: 1.847.300 €. Di questi, 738.900 € sono crediti tributari e contributivi (Agenzia delle Entrate e INPS), pari al 40,0% del totale. Gli altri creditori sono titolari di 1.108.400 €. Nessuna classe.
Esito del voto. Votano a favore creditori privati per 571.230 €. L’Agenzia delle Entrate e l’INPS votano contro.
Primo passaggio: approvazione. 571.230 / 1.847.300 = 30,92%. La maggioranza dei crediti ammessi al voto non è raggiunta.
Secondo passaggio: determinanza. Si simula il voto favorevole dei creditori pubblici: (571.230 + 738.900) / 1.847.300 = 1.310.130 / 1.847.300 = 70,92%. Con quel voto la maggioranza sarebbe stata raggiunta. L’adesione è determinante.
Terzo passaggio: convenienza. La proposta offre ai crediti pubblici il 14,2%, cioè 104.923,80 €. L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale gli stessi crediti otterrebbero il 9,1%, cioè 67.239,90 €. La differenza è di 37.683,90 € a favore della proposta. La convenienza sussiste.
Esito. Il tribunale può omologare con cram down ai sensi dell’art. 88, comma 3.
Variante A. Se i creditori privati favorevoli fossero stati titolari di 935.000 €, la percentuale sarebbe stata 50,61%. La proposta sarebbe approvata anche senza l’Erario: il cram down non è necessario né applicabile.
Variante B. Se la stima liquidatoria fosse del 15,3% (113.051,70 €), la proposta al 14,2% non sarebbe conveniente. Il requisito cade e il tribunale non può forzare il dissenso, anche se l’adesione era determinante.
Esempio di applicazione n. 2 — Concordato in continuità aziendale
Dati di partenza. Piano in continuità diretta, domanda depositata il 14 gennaio 2026, quindi soggetta alla disciplina successiva al correttivo. Quattro classi:
- Classe 1: crediti privilegiati di artigiani e professionisti — voto favorevole;
- Classe 2: crediti tributari e contributivi (Agenzia delle Entrate e INPS), 486.310 € privilegiati — voto contrario;
- Classe 3: fornitori strategici chirografari — voto favorevole;
- Classe 4: istituti di credito chirografari — voto contrario.
Primo passaggio: approvazione. Favorevoli 2 classi su 4. Non c’è unanimità delle classi né maggioranza delle classi.
Secondo passaggio: determinanza (prima via). Se la Classe 2 avesse aderito, le classi favorevoli sarebbero 3 su 4, con almeno una classe di creditori titolari di diritti di prelazione (la Classe 1). L’adesione è determinante per la maggioranza delle classi dell’art. 112, comma 2, lett. d).
Secondo passaggio (seconda via). Escludendo dal computo la Classe 2, restano 3 classi, di cui 2 favorevoli: la maggioranza è raggiunta anche così. Entrambe le strade del comma 4 sono percorribili.
Terzo passaggio: non deteriorità. L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale i crediti della Classe 2 otterrebbero il 22,4%, cioè 108.933,44 €. Il piano offre il 31,7% in cinque anni: 154.160,27 € nominali, pari a 139.870 € attualizzati secondo il tasso indicato in attestazione. Anche il valore attualizzato supera l’alternativa liquidatoria. La non deteriorità sussiste.
Quarto passaggio: altre condizioni. Il tribunale verifica il rispetto delle altre condizioni dell’art. 112, comma 2, in particolare la distribuzione del valore di liquidazione e del surplus secondo le regole di priorità.
Esito. Omologazione con cram down fiscale ai sensi dell’art. 88, comma 4.
Variante. Se le Classi 1 e 3 fossero state le uniche favorevoli su quattro, e la Classe 1 non fosse composta da privilegiati, il debitore potrebbe tentare l’omologazione “a minoranza” dell’art. 112, comma 2, lett. d). In quel caso, però, la classe pubblica non potrebbe essere considerata favorevole tramite cram down: l’ultimo periodo del comma 4 richiede un’adesione espressa.
Casi particolari
La regola generale non copre tutte le situazioni. Tre casi meritano attenzione.
Primo caso: procedure depositate prima del correttivo. Per le domande soggette all’art. 88 nella versione anteriore al D.Lgs. 136/2024, il vecchio comma 2-bis richiamava solo le percentuali dell’art. 109, comma 1, cioè le maggioranze del concordato liquidatorio. La giurisprudenza di merito si era divisa: alcuni tribunali escludevano il cram down nella continuità, altri lo ammettevano. La Cassazione ha risolto il contrasto in senso restrittivo con l’ordinanza 14 giugno 2026, n. 19790: nel regime previgente il cram down fiscale non è applicabile al concordato in continuità. Lo stesso orientamento emerge da Cass. 21 maggio 2026, n. 15593, che ha escluso la combinazione tra il vecchio comma 2-bis e la ristrutturazione trasversale. Chi ha una procedura “a cavallo” deve quindi verificare con attenzione quale testo si applica.
Secondo caso: concordato minore. Per il debitore sovraindebitato che accede al concordato minore la disciplina è diversa. Cass. 16 maggio 2026, n. 14555 ha chiarito che la falcidia dei crediti tributari e previdenziali nel concordato minore non passa dalla transazione fiscale dell’art. 88, ma dalla disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, CCII, fondata sull’intervento dell’OCC e sulla relazione di convenienza. Non si applicano neppure le modalità di voto dell’Agenzia previste dall’art. 88, comma 6.
Terzo caso: accordi di ristrutturazione dei debiti. Anche negli accordi di ristrutturazione esiste l’omologazione forzosa della transazione fiscale, regolata dall’art. 63 CCII. I presupposti sono diversi e la Cassazione vi è tornata più volte nel 2026, anche per il regime anteriore al correttivo (tra le altre, Cass. 16 marzo 2026, n. 5918). La scelta tra concordato e accordi di ristrutturazione va fatta anche guardando a quale dei due meccanismi è più praticabile nel caso concreto.
Un quarto profilo riguarda l’agente della riscossione. L’agente della riscossione vota soltanto per gli oneri di riscossione. Il voto sul tributo spetta all’ente impositore. Confondere i due soggetti porta a errori nel calcolo delle maggioranze e nella verifica della determinanza.
Un quinto profilo riguarda IVA e ritenute. Nel sistema del Codice della crisi anche l’IVA e le ritenute operate e non versate possono essere oggetto di pagamento parziale o dilazionato nell’ambito della transazione fiscale, sempre nel rispetto dei limiti dell’art. 88, comma 1. Questo non elimina le eventuali conseguenze penali dei mancati versamenti, che seguono regole proprie, ma incide sul calcolo del passivo pubblico e, di riflesso, sulla determinanza del voto. Anche il trattamento delle sanzioni e degli interessi va esplicitato nella proposta: la falcidia degli accessori è uno dei punti su cui gli uffici concentrano più spesso le osservazioni.
Un sesto profilo riguarda la composizione negoziata. L’impresa che ha avviato la composizione negoziata della crisi e poi deposita una domanda di concordato porta con sé il lavoro già svolto con i creditori pubblici. Le interlocuzioni condotte in quella sede possono favorire un’adesione espressa, che resta sempre la soluzione più solida: il cram down è un rimedio, non un obiettivo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario, imposta la verifica del cram down partendo dal passivo fiscale reale, non da quello stimato.
Domande frequenti
Il tribunale può omologare il concordato se l’Agenzia delle Entrate vota esplicitamente contro? Sì. L’art. 88 CCII precisa che la “mancanza di adesione” comprende anche il voto contrario. Il tribunale può superare sia il silenzio sia il dissenso esplicito, a condizione che l’adesione fosse determinante per le maggioranze e che la proposta sia conveniente (nel liquidatorio) o non deteriore (nella continuità) rispetto alla liquidazione giudiziale. Le ragioni del dissenso restano utili come elementi di valutazione, ma non vincolano il giudice.
Il cram down fiscale vale anche per l’INPS? Sì. La norma si riferisce sia all’amministrazione finanziaria sia agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie. Il meccanismo copre quindi anche INPS e INAIL. Per questi enti il voto è espresso dalla Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. I requisiti di determinanza e di convenienza o non deteriorità si applicano allo stesso modo.
Se ho evaso le tasse per anni posso comunque ottenere il cram down? Secondo Cass. 22 aprile 2026, n. 10723, il tribunale verifica la convenienza della proposta e non un autonomo requisito di meritevolezza del debitore. Le reiterate violazioni tributarie, di per sé, non impediscono l’omologazione forzosa. Restano però i controlli ordinari del procedimento concordatario, come quelli sugli atti in frode e sulla completezza delle informazioni. Le eventuali responsabilità penali seguono un binario distinto.
Cosa succede se la proposta passa anche senza il voto del Fisco? In quel caso il cram down non serve e non si applica, perché l’adesione pubblica non è determinante. La proposta è approvata secondo le regole ordinarie. I creditori pubblici dissenzienti potranno comunque contestare la convenienza in sede di omologazione, nei limiti e alle condizioni previste dal Codice per i creditori dissenzienti.
Nel concordato in continuità il cram down può “creare” la classe favorevole per l’omologazione a minoranza? No. È il limite più rilevante introdotto dal correttivo. Ai fini delle condizioni dell’art. 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. Il cram down aiuta a raggiungere la maggioranza delle classi, ma non può far apparire favorevole la classe pubblica per sostenere l’omologazione “a minoranza”.
La mia domanda è stata depositata a inizio settembre 2024: quale regola si applica? È un caso limite. Il D.Lgs. 136/2024 è entrato in vigore il 28 settembre 2024 e contiene una disciplina transitoria che collega l’applicazione delle nuove norme alla data di deposito della domanda. Per una domanda anteriore si applica, in linea generale, il vecchio comma 2-bis: secondo Cass. 19790/2026 il cram down è quindi escluso nel concordato in continuità. La verifica va fatta sugli atti della singola procedura.
Il Fisco può impugnare l’omologazione ottenuta con cram down? Sì. L’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali possono proporre opposizione nel giudizio di omologazione e, se il tribunale omologa, reclamo alla Corte d’appello nei termini dell’art. 51 CCII e poi ricorso per cassazione. Le contestazioni riguardano di solito la stima dell’alternativa liquidatoria, il calcolo della determinanza o il regime applicabile ratione temporis. Per questo l’attestazione e il calcolo delle maggioranze devono essere costruiti fin dall’inizio in vista di un possibile contenzioso.
Il cram down cancella anche i debiti fiscali non ancora accertati? Il concordato omologato produce effetti sui crediti anteriori alla domanda, compresi quelli tributari che rientrano nel perimetro della proposta. Proprio per questo l’art. 88, comma 5, impone agli uffici di liquidare i tributi da dichiarazione e di certificare anche i debiti derivanti da atti di accertamento non definitivi. Un debito emerso dopo, ma riferito al periodo anteriore, va gestito secondo le regole generali degli effetti del concordato: è uno dei motivi per cui la ricognizione iniziale del passivo va fatta in modo completo.
Il quadro giurisprudenziale
Negli ultimi due anni la giurisprudenza ha definito i contorni del cram down fiscale. Di seguito i riferimenti principali, con il principio riformulato e la sua rilevanza pratica.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790. Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, il vecchio comma 2-bis dell’art. 88 consentiva il cram down solo in funzione delle maggioranze del concordato liquidatorio (art. 109, comma 1); non era quindi utilizzabile nel concordato in continuità. La Corte ha cassato una decisione della Corte d’appello di Bari che aveva confermato l’omologa. Rilevanza: chiude il contrasto tra tribunali per tutte le procedure “vecchio regime”. Chi ha un concordato in continuità omologato con cram down ante correttivo deve valutare con attenzione la stabilità del provvedimento, se ancora impugnabile.
2. Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593. Principio: la conversione forzosa del voto pubblico prevista dal vecchio comma 2-bis non si applica alle forme di approvazione del concordato in continuità dell’art. 112, comma 2. La Corte si è pronunciata anche sui requisiti della classe che consente l’omologazione trasversale “a minoranza” nel regime previgente. Rilevanza: conferma che il cram down fiscale ha natura eccezionale e non può essere esteso in via interpretativa. Fornisce indicazioni sulla composizione delle classi utili anche per la lettura del nuovo testo.
3. Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: in sede di cram down fiscale nel concordato liquidatorio (art. 88, comma 3, nel testo riformato), il tribunale verifica soltanto la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, anche sulla base dell’attestazione, senza subordinare l’omologa a un giudizio di meritevolezza del debitore fondato su condotte pregresse. Rilevanza: delimita il perimetro del sindacato giudiziale. L’Erario non può ottenere il rigetto invocando soltanto la storia fiscale del debitore.
4. Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Principio: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari e contributivi non richiede la transazione fiscale dell’art. 88, perché opera la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, CCII; sono incompatibili anche le regole sul voto dell’Agenzia dell’art. 88, comma 6. Rilevanza: separa nettamente il cram down del concordato preventivo da quello del sovraindebitamento. Evita di applicare adempimenti non dovuti.
5. Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: la Corte si è occupata dell’applicabilità ratione temporis delle modifiche apportate dal D.Lgs. 136/2024 all’art. 112, comma 2, in materia di omologazione forzosa del concordato in continuità. Rilevanza: insieme alle pronunce precedenti, ricorda che nel diritto della crisi la data di deposito della domanda è il primo dato da verificare.
6. Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Principio: ha individuato il presupposto necessario per l’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione dei debiti nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: utile per chi valuta l’alternativa tra concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, dove l’omologazione forzosa segue l’art. 63 CCII.
7. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782. Principio: segnalata come pronuncia che ha avallato l’omologazione del concordato nonostante il voto contrario dei creditori pubblici, quando la proposta assicura loro un trattamento più favorevole dell’alternativa liquidatoria. Rilevanza: rappresenta la base del percorso giurisprudenziale che ha portato a leggere il cram down come verifica economica oggettiva e non come mera ratifica del voto dell’ente.
8. Trib. Pavia, 13 febbraio 2025. Principio: in una lettura sistematica degli artt. 88, 109 e 112 CCII, ha ritenuto il cram down fiscale compatibile anche con il concordato in continuità. Rilevanza: esprime l’orientamento di merito favorevole poi superato, per il regime previgente, da Cass. 19790/2026. Resta utile per comprendere la ratio espansiva che il correttivo ha tradotto in norma per le procedure nuove.
9. Trib. Ferrara, 20 novembre 2024. Principio: ha ritenuto preferibile, nel testo anteriore al correttivo, la tesi che esclude il cram down fiscale nell’omologa del concordato in continuità, pur ammettendo la transazione fiscale in ogni tipo di concordato. Rilevanza: anticipa la soluzione poi fatta propria dalla Cassazione. Chiarisce la distinzione tra ammissibilità della transazione fiscale e ammissibilità della sua omologazione forzosa.
10. Trib. Brescia, 12 novembre 2025. Principio: in un concordato liquidatorio con due classi di chirografari (una formata dai crediti pubblici degradati), il mancato raggiungimento delle maggioranze dell’art. 109 può essere superato con il cram down dell’art. 88, comma 3. Rilevanza: mostra l’applicazione del nuovo comma 3 in un piano con classi, dove la determinanza va letta anche sulla maggioranza delle classi.
11. Trib. Trapani, 2 ottobre 2025. Principio: ha omologato in cram down un concordato preventivo liquidatorio. Rilevanza: esempio di applicazione concreta del comma 3 nella giurisprudenza di merito più recente.
Il quadro che ne emerge è coerente. Per le procedure successive al correttivo il cram down è ammesso in entrambe le forme di concordato, ma con requisiti diversi e con il limite dell’adesione espressa per l’omologazione “a minoranza”. Per le procedure precedenti, nella continuità il cram down è escluso. In ogni caso il sindacato del giudice è economico e oggettivo: conta il confronto con la liquidazione, non la biografia fiscale del debitore.
Resta un’indicazione di metodo. Le pronunce del 2026 si riferiscono in larga parte a procedure avviate prima del correttivo, mentre sul nuovo comma 4 la giurisprudenza di legittimità è ancora in formazione. Chi imposta oggi un concordato in continuità con transazione fiscale deve quindi ragionare su due piani: il testo vigente, che ammette il cram down anche nella continuità, e i principi generali già affermati dalla Cassazione, cioè la natura eccezionale dell’istituto, la lettura rigorosa della determinanza e il carattere oggettivo del giudizio economico. Un piano che rispetta entrambi i piani è più difficile da contestare. Un piano che si regge su un’interpretazione estensiva, invece, espone il debitore a un contenzioso lungo, con esito incerto fino alla Cassazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio affronta il cram down fiscale con un metodo che parte dai numeri e arriva, se necessario, fino alla Cassazione. Gli strumenti concreti sono questi.
- Ricostruiamo il passivo tributario e contributivo reale, incrociando estratti di ruolo, avvisi di accertamento, dichiarazioni non ancora liquidate e posizioni INPS, prima che il piano venga depositato.
- Verifichiamo la data di deposito e il regime applicabile, per stabilire se si applica il vecchio comma 2-bis o i nuovi commi 3 e 4 dell’art. 88.
- Collochiamo i crediti pubblici per rango, distinguendo privilegio capiente, privilegio degradato e chirografo, e controlliamo il rispetto dei vincoli di trattamento dell’art. 88, comma 1.
- Simuliamo il voto in più scenari, calcolando se l’adesione dei creditori pubblici sarà determinante e testando le due vie del comma 4 nella continuità.
- Progettiamo il classamento in modo coerente con l’art. 112, comma 2, evitando strutture che richiederebbero un’adesione espressa dell’Erario impossibile da ottenere.
- Esaminiamo con lo staff di commercialisti la stima dell’alternativa liquidatoria su cui si fonda l’attestazione, per verificare che il test di convenienza o di non deteriorità regga alla prova dell’opposizione.
- Predisponiamo la proposta di transazione fiscale e curiamo il deposito presso le Direzioni competenti, con la documentazione richiesta dall’art. 88, comma 5.
- Gestiamo l’interlocuzione con gli uffici nella fase istruttoria, per favorire un’adesione espressa quando è possibile e documentare le ragioni della proposta quando il dissenso appare probabile.
- Redigiamo l’istanza di omologazione con cram down e, se l’ente o altri creditori si oppongono, costruiamo la difesa nel giudizio dell’art. 48 CCII.
- Impugniamo o difendiamo la sentenza davanti alla Corte d’appello e in Cassazione, rispettando termini che non conoscono la pausa di agosto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In materia di cram down fiscale pesano in particolare due di queste qualifiche. La funzione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa comporta la pratica quotidiana del confronto tra piano di risanamento e alternativa liquidatoria, che è esattamente il test richiesto dall’art. 88. Il coordinamento dello staff tributario consente di leggere il credito erariale nella sua composizione effettiva. La qualifica di cassazionista chiude il cerchio: le regole su questo istituto si stanno scrivendo in Cassazione, e lo Studio può seguire la stessa strategia dal primo esame del passivo fino al giudizio di legittimità.
La continuità è un valore concreto: lo stesso difensore imposta la proposta, la difende nell’omologazione e, se serve, la sostiene fino in Cassazione, senza cambi di linea tra un grado e l’altro. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo: i primi presidiano requisiti, termini e impugnazioni; i secondi verificano numeri, attestazioni e valori di liquidazione.
Chiusura
In sintesi, il cram down fiscale consente di superare il no dell’Erario, ma solo a tre condizioni verificabili. Il voto pubblico deve essere determinante. La proposta deve battere l’alternativa liquidatoria: essere conveniente nel liquidatorio, non deteriore nella continuità. Nella continuità, infine, devono essere rispettate le condizioni dell’art. 112, comma 2, senza usare il cram down per creare l’adesione espressa necessaria all’omologazione “a minoranza”. Per le procedure anteriori al correttivo, nella continuità il meccanismo non è disponibile.
Lo Studio Monardo presidia questa materia perché riunisce le competenze che il cram down fiscale richiede nello stesso momento. L’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) serve a costruire e verificare il confronto con la liquidazione. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto tributario serve a misurare il credito erariale. La qualifica di cassazionista serve a difendere il risultato fino all’ultimo grado.
📩 Il tempo in queste procedure non si ferma, nemmeno ad agosto: scrivici oggi per un’analisi del tuo piano e del trattamento dei debiti fiscali. I recapiti dello studio sono qui sotto, in fondo alla pagina.
