Cosa Succede Ai Miei Conti Correnti Quando Si Apre La Liquidazione Controllata?

Quando arriva la sentenza che apre la liquidazione controllata, la prima domanda che quasi tutti si fanno non riguarda la casa, l’auto o i crediti: riguarda il conto corrente. È comprensibile. Il conto è il punto in cui la vita quotidiana tocca il denaro: ci arriva lo stipendio, ci arriva la pensione, ci passano la rata della luce, la spesa, la retta dell’asilo. Bloccare un conto significa, nella percezione di chi lo subisce, bloccare la vita.

Ed è qui che va detta subito la cosa più importante, quella che cambia tutto il resto dell’articolo: non esiste una sola risposta alla domanda “cosa succede al mio conto corrente”, perché la risposta dipende da chi sei tu e da cosa passa su quel conto. Il saldo di un conto su cui arriva soltanto la pensione non ha la stessa sorte del saldo di un conto professionale su cui transitano gli incassi di una partita IVA. Il conto cointestato con il coniuge non segue le regole del conto personale. Il conto su cui il datore di lavoro accredita il netto il 27 del mese non è trattato come il conto su cui giacciono i risparmi di una vita.

Qualche esempio lampo, per capire quanto divergono gli esiti. Un pensionato con assegno di 1.243 € e 480 € di giacenza vedrà, nella stragrande maggioranza dei casi, continuare a percepire quasi integralmente l’assegno, perché la legge sottrae alla procedura quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia. Un professionista con 26.700 € sul conto dedicato all’attività, accumulati per pagare le imposte, vedrà quella somma entrare nella liquidazione, salvo autorizzazioni mirate. Un dipendente con conto cointestato alla moglie non debitrice si troverà davanti a un problema di prova sulle quote, non a un blocco automatico dell’intero saldo. Tre persone, tre conti, tre destini diversi — e tutti e tre perfettamente legittimi secondo la stessa identica norma.

In questa guida troverai un capitolo dedicato a ciascun profilo: lavoratore dipendente; pensionato; lavoratore autonomo e professionista; imprenditore individuale ed ex imprenditore; coniuge, cointestatario e garante; disoccupato, percettore di ammortizzatori sociali e incapiente. Prima, però, le regole comuni, perché sono la base su cui poi ogni profilo si differenzia.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia esattamente nel punto in cui i due mondi si incontrano: da un lato la crisi da sovraindebitamento, dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012 e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il modo in cui una liquidazione controllata viene aperta, istruita e gestita; dall’altro il rapporto bancario, perché il conto corrente è un contratto di banca e la sua sorte si decide applicando regole bancarie, e lo Studio coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È la combinazione di queste due competenze — la procedura concorsuale e il contratto bancario — a rendere lo Studio attrezzato su una domanda che, presa da un lato solo, non si risolve.

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Le regole comuni a tutti: cosa dice davvero la legge

Prima di entrare nel tuo profilo, devi conoscere quattro regole che valgono per chiunque apra una liquidazione controllata. Le spiego una volta sola, qui, perché poi nei capitoli dedicati non farò che declinarle sul tuo caso.

Prima regola: lo spossessamento riguarda il patrimonio, e il conto è patrimonio

Con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il debitore è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura. L’art. 270 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo ter, D.Lgs. 136/2024) richiama, in quanto compatibili, gli articoli 142, 143, 150 e 151 CCII, cioè proprio le norme che disegnano lo spossessamento, la sorte dei beni sopravvenuti, il divieto di azioni esecutive individuali e il concorso dei creditori.

Qui sta il punto tecnico che quasi nessuno spiega: il saldo attivo di un conto corrente non è “denaro in banca”, è un credito che tu vanti verso la banca. È un diritto patrimoniale a tutti gli effetti. Per questo il saldo attivo esistente alla data di apertura rientra nel perimetro dello spossessamento e viene acquisito dal liquidatore nominato dal tribunale. Non serve un pignoramento, non serve un atto della banca: l’effetto discende direttamente dalla sentenza.

Seconda regola: non tutto entra nella liquidazione

La legge esclude espressamente alcune categorie di beni e crediti. L’art. 268, comma 4, CCII — norma cardine della liquidazione controllata — tiene fuori dalla procedura:

  • i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.;
  • i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, limiti che vengono indicati dal giudice delegato;
  • i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto dispone l’art. 170 c.c.;
  • le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

L’art. 142 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5, contiene un elenco corrispondente per la liquidazione giudiziale. La conseguenza pratica è enorme: lo stipendio e la pensione non entrano automaticamente e integralmente nella liquidazione, ma solo per la parte che eccede quanto serve a vivere. Ed è il giudice delegato a dire quanto serve a vivere, non la banca e nemmeno il liquidatore.

Terza regola: il contratto di conto corrente, come contratto, si scioglie

Qui molti si confondono, perché sovrappongono due piani. Un conto è insieme un saldo (patrimonio) e un contratto (rapporto giuridico con la banca). Il saldo segue le regole dello spossessamento; il contratto segue le regole dei rapporti pendenti. L’art. 183 CCII stabilisce che il contratto di conto corrente, anche bancario, e il mandato si sciolgono per l’apertura della procedura concorsuale; la disposizione riproduce la regola già contenuta nell’art. 78 della vecchia legge fallimentare e trova applicazione, in quanto compatibile, anche nella liquidazione controllata per effetto del rinvio dell’art. 270 CCII.

Tradotto: la banca, ricevuta notizia dell’apertura, chiude operativamente il rapporto, blocca carte e disposizioni, calcola il saldo e lo mette a disposizione della procedura. Non è un dispetto dell’istituto: è l’applicazione di una norma. Ecco perché, molto spesso, il primo segnale concreto che una persona riceve dell’apertura della procedura è una carta che non funziona più al supermercato.

Quarta regola: i pignoramenti in corso sul conto si fermano

L’art. 150 CCII vieta ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura. Se avevi un pignoramento presso terzi in corso sul conto corrente, quel pignoramento non può più proseguire: la somma non va al creditore procedente, va alla massa. È un passaggio che genera sconcerto (“allora perché me li hanno presi lo stesso?”) ma ha una logica precisa: dal momento dell’apertura si passa dal regime dell’esecuzione individuale — chi arriva prima prende — al regime del concorso, dove tutti i creditori sono trattati secondo le cause legittime di prelazione.

C’è poi un dettaglio procedurale che ricorre spesso nelle domande: i termini per impugnare i provvedimenti, ad esempio il reclamo contro la sentenza di apertura, sono soggetti alla sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto di ogni anno e non in altri periodi. Sul punto la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1473/2026, si è occupata proprio del termine entro il quale può essere proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d’Appello che ha respinto il reclamo avverso l’apertura della liquidazione controllata: un tema di puri termini, ma dove sbagliare il conteggio significa perdere il grado.

Fissate le quattro regole comuni, andiamo al tuo profilo. Perché da qui in avanti le regole cambiano, e cambiano parecchio.


Se sei un lavoratore dipendente

La tua situazione

Hai un conto su cui, ogni mese, il datore di lavoro accredita il netto. Forse su quel conto hai domiciliato le utenze, forse ci hai appoggiato il mutuo o il finanziamento dell’auto, quasi certamente ci hai una carta di debito che usi tutti i giorni. La tua vita economica è mensile, prevedibile, e proprio per questo la paralisi di un conto ti colpisce in modo immediato: se il 27 non entra il netto, il 1° non paghi l’affitto.

Molto probabilmente hai già conosciuto il pignoramento del quinto, oppure hai una o più cessioni del quinto in corso. Magari hai aperto la liquidazione controllata proprio perché tra quinto pignorato, quinto ceduto e delegazione di pagamento la busta paga era ormai ridotta all’osso.

Cosa cambia per te

Per te la regola determinante è quella dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII: lo stipendio resta fuori dalla liquidazione nei limiti di quanto occorre al mantenimento tuo e della tua famiglia, e a stabilire quel limite è il giudice delegato.

Questo significa tre cose molto concrete.

La prima: la quota di stipendio che ti spetta per vivere non è calcolata con la logica del pignoramento. Nell’esecuzione individuale la regola è aritmetica — un quinto al creditore ordinario, con i cumuli previsti dall’art. 545 c.p.c. Nella liquidazione controllata la logica è diversa e ha natura valutativa: il giudice guarda la composizione del nucleo familiare, il canone di locazione, le spese sanitarie ricorrenti, l’eventuale presenza di figli a carico o di familiari disabili, e determina un importo. Quell’importo può essere, e nella pratica spesso è, superiore ai quattro quinti del netto.

La seconda: la parte eccedente affluisce alla procedura mensilmente, per tutta la durata della liquidazione. Non è un prelievo una tantum sul saldo: è un flusso.

La terza, e qui molti dipendenti si sorprendono: le quote di stipendio cedute o delegate a finanziarie, se maturano dopo l’apertura della procedura, non appartengono automaticamente al cessionario ma possono essere incamerate dalla procedura. Il Tribunale di Verona si è pronunciato in modo specifico sull’incamerabilità delle quote di stipendio o pensione assegnate o cedute per le mensilità maturate dopo l’apertura della liquidazione controllata, alla luce delle norme novellate dal correttivo ter. La ragione è coerente con l’impianto: dopo l’apertura, la retribuzione eccedente il mantenimento è destinata al concorso dei creditori, e il cessionario del quinto è un creditore come gli altri, che deve insinuarsi al passivo e sottostare alle regole del riparto.

I numeri

Facciamo un calcolo, perché le regole astratte in busta paga non si vedono.

Ipotesi: netto mensile 1.687 €, coniuge senza redditi, un figlio minore, canone di locazione 520 €. Con un pignoramento ordinario del quinto, il creditore prenderebbe 337,40 € e a te resterebbero 1.349,60 €. Nella liquidazione controllata il giudice delegato, valutato il nucleo di tre persone e il canone, potrebbe determinare la somma necessaria al mantenimento in 1.500 € mensili: alla procedura affluirebbero 187 € al mese, cioè meno di quanto prendeva il singolo creditore in sede esecutiva. Su 36 mesi, l’apporto alla massa sarebbe di 6.732 €.

Ipotesi diversa, stesso stipendio: 1.687 € di netto, nessun familiare a carico, casa di proprietà del genitore presso cui abiti. Qui il giudice potrebbe determinare il mantenimento in 1.050 € e alla procedura affluirebbero 637 € al mese, molto più del quinto. Stesso stipendio, due esiti opposti: è questa la differenza tra un limite aritmetico e un limite valutativo.

E sul saldo? Se alla data di apertura il conto presenta 1.930 €, dei quali 1.687 € accreditati tre giorni prima come stipendio del mese in corso, il tema è distinguere la parte riconducibile alla retribuzione necessaria al mantenimento — che resta tua — dai risparmi accumulati, che invece entrano in liquidazione. La distinzione non è automatica: va documentata con l’estratto conto e la busta paga.

I rischi specifici

Il rischio più serio per il lavoratore dipendente è il vuoto di cassa dei primi 30-60 giorni. Tra il blocco del conto per effetto dello scioglimento del contratto bancario e il momento in cui viene messo a regime il flusso della quota di mantenimento, può passare un intervallo in cui tu non hai materialmente un conto attivo su cui ricevere lo stipendio. È un rischio organizzativo, non giuridico, e si previene solo anticipandolo.

Secondo rischio: il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione, per prudenza sospende del tutto il pagamento in attesa di istruzioni. Accade, ed è un errore, perché il datore non è arbitro di quanto spetta alla procedura: deve attenersi al provvedimento del giudice delegato.

Terzo rischio: la finanziaria cessionaria del quinto che continua a trattenere come se nulla fosse. Anche questo accade, e qui il rimedio è un intervento tempestivo presso il terzo trattenutario.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Aprire, prima dell’apertura della procedura, un conto nuovo e vergine destinato esclusivamente a ricevere la quota di mantenimento. Idealmente presso un istituto con cui non hai rapporti di debito, per evitare il tema della compensazione.
  2. Chiedere che il decreto di apertura contenga già la determinazione della somma mensile necessaria al mantenimento, con indicazione dell’IBAN su cui accreditarla. È la richiesta che più di ogni altra evita il vuoto di cassa.
  3. Comunicare formalmente al datore di lavoro il contenuto del provvedimento, in modo che sappia esattamente quanto versare a te e quanto al liquidatore.
  4. Notificare a ogni cessionaria del quinto l’apertura della procedura, invitandola a cessare le trattenute per le quote maturate successivamente e a insinuarsi al passivo.
  5. Documentare il nucleo familiare con stato di famiglia, contratto di locazione, spese mediche e scolastiche: è su quei documenti che si costruisce un mantenimento adeguato anziché simbolico.

Su questo punto conta il modo in cui il caso viene impostato fin dall’inizio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e questo consente di impostare la richiesta sul mantenimento con il linguaggio e i parametri che il giudice delegato è abituato a valutare, mantenendo poi la stessa linea difensiva in ogni grado.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla decisione veronese sull’incamerabilità delle quote cedute, per il profilo del dipendente è rilevante il principio affermato dal Tribunale di Rovigo in tema di modalità di calcolo dell’importo necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia: la determinazione non può essere forfettaria né appiattita su una soglia standard, ma deve muovere dalle condizioni concrete del nucleo. È il fondamento su cui poggia ogni istanza ben costruita.


Se sei un pensionato

La tua situazione

Il tuo conto riceve un accredito INPS, quasi sempre il primo giorno bancabile del mese. Su quel conto c’è tutto: la pensione, forse un piccolo risparmio, magari l’assicurazione sanitaria integrativa. Se hai debiti, probabilmente derivano da finanziamenti contratti negli anni, da cessioni del quinto della pensione, talvolta da garanzie prestate a figli o nipoti. E hai una preoccupazione che i lavoratori attivi non hanno: tu non puoi recuperare reddito lavorando di più. Quello che perdi, lo perdi.

Cosa cambia per te

Per il pensionato la tutela è più forte, e per una ragione precisa: alla protezione della liquidazione controllata si somma una protezione che viene dal codice di procedura civile e che il CCII richiama espressamente escludendo dalla liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.

La pensione gode di una soglia minima intangibile: la parte corrispondente al minimo vitale non è pignorabile e, di conseguenza, non entra nella liquidazione controllata. L’art. 545, comma 7, c.p.c. fissa questa soglia nel doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 €; solo la parte eccedente può essere aggredita, e nei limiti di un quinto. Poiché l’assegno sociale si rivaluta ogni anno, la soglia va sempre verificata sull’importo vigente al momento: a titolo indicativo, con un assegno sociale nell’ordine dei 538 € mensili la soglia si colloca intorno ai 1.077 €.

A questa tutela si aggiunge quella dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII sul mantenimento: se la quota necessaria a te e alla tua famiglia è superiore alla soglia del minimo vitale, prevale la valutazione del giudice delegato, perché le due tutele non si escludono, si sommano nel senso più favorevole alla sopravvivenza dignitosa del debitore.

C’è infine il tema delle somme accreditate sul conto. L’art. 545, comma 8, c.p.c. detta una regola specifica per le somme già confluite sul conto: se l’accredito è anteriore all’atto esecutivo, l’impignorabilità opera per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale; se è successivo, valgono i limiti ordinari sulle somme via via accreditate. Nella liquidazione controllata questa disciplina rileva come criterio per distinguere, all’interno del saldo, ciò che è pensione tutelata da ciò che è risparmio liquidabile.

I numeri

Ipotesi: pensione mensile di 1.243 €, coniuge convivente senza reddito proprio, nessun figlio a carico, abitazione di proprietà gravata da IMU e spese condominiali per 94 € mensili.

Applicando il solo criterio dell’art. 545, comma 7, c.p.c., la parte intangibile sarebbe di circa 1.077 €; l’eccedenza di 166 € sarebbe aggredibile nel limite del quinto, cioè per circa 33 €. Applicando invece il criterio del mantenimento previsto dall’art. 268, comma 4, CCII, il giudice delegato che consideri il nucleo di due persone potrebbe determinare la somma necessaria in 1.243 €, cioè nell’intera pensione: in tal caso alla procedura non affluirebbe nulla dall’assegno pensionistico, e la liquidazione si concentrerebbe sugli altri cespiti. Non è un’ipotesi teorica: è l’esito ordinario per pensioni medio-basse con nuclei familiari non monopersonali.

Diverso il caso di una pensione di 2.410 €, pensionato solo, casa di proprietà senza mutuo. Qui il mantenimento potrebbe essere determinato in 1.250 € e la differenza di 1.160 € mensili affluirebbe alla massa: su tre anni, un apporto di 41.760 €.

Sul saldo: se alla data di apertura il conto presenta 3.860 €, di cui 1.243 € accreditati il giorno prima come pensione del mese, la somma riconducibile alla pensione corrente resta a te, mentre i 2.617 € di accumulo pregresso costituiscono risparmio e sono acquisibili alla procedura. La prova si fa con la movimentazione: è l’estratto conto, non la parola del debitore, a salvare il salvabile.

I rischi specifici

Il rischio numero uno del pensionato è la compensazione bancaria. Se la pensione ti viene accreditata su un conto acceso presso la stessa banca verso cui sei indebitato — scoperto di conto, carta revolving, fido — l’istituto potrebbe essere tentato di trattenere le somme in compensazione, con l’effetto di azzerare di fatto la tua disponibilità. È il rischio più subdolo, perché non passa da un provvedimento del giudice: passa da un’annotazione contabile. Le regole sulla compensazione nel concorso (art. 155 CCII) e il carattere impignorabile del minimo vitale offrono argomenti solidi per contestarla, ma occorre accorgersene e reagire.

Secondo rischio: la cessione del quinto della pensione che continua. Vale quanto detto per il dipendente, con un’aggravante: nel pensionato la cessione incide su un reddito che è spesso già al limite della soglia di sopravvivenza.

Terzo rischio: le spese sanitarie non documentate. Molti pensionati sostengono costi rilevanti per farmaci, protesi, assistenza domiciliare e non li rendicontano, con il risultato che il mantenimento viene determinato su una fotografia dei bisogni più povera del vero.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Spostare l’accredito della pensione su un conto acceso presso un istituto verso cui non hai debiti, possibilmente prima dell’apertura della procedura. È la mossa che neutralizza in radice il rischio di compensazione.
  2. Documentare analiticamente le spese sanitarie e assistenziali, allegando prescrizioni, scontrini parlanti, verbali di invalidità: sono voci che il giudice delegato valuta per determinare il mantenimento.
  3. Far valere il cumulo delle tutele: minimo vitale dell’art. 545 c.p.c. e mantenimento dell’art. 268 CCII non si escludono, e la richiesta va formulata chiedendo l’applicazione del criterio più favorevole.
  4. Segnalare formalmente all’INPS e all’eventuale cessionario l’apertura della procedura.
  5. Verificare l’esistenza di garanzie prestate a terzi: moltissimi pensionati sono in liquidazione controllata non per debiti propri ma per fideiussioni a figli o a società familiari, e la posizione del garante ha regole sue (ne parlo nel capitolo dedicato).

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo è centrale la pronuncia del Tribunale di Verona sull’incamerabilità delle quote di pensione cedute o assegnate maturate dopo l’apertura, letta insieme alla giurisprudenza di merito — fra cui il già citato Tribunale di Rovigo — sui criteri di determinazione dell’importo necessario al mantenimento. Va poi ricordata la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2024, intervenuta sul sistema della liquidazione controllata del sovraindebitato e sui presupposti di accesso, che ha contribuito a ridefinire il perimetro di una procedura pensata anche per chi, come molti pensionati, non ha un’impresa alle spalle ma soltanto un reddito fisso insufficiente a far fronte alle obbligazioni assunte.


Se sei un lavoratore autonomo o un professionista

La tua situazione

Tu il conto non lo usi solo per vivere: lo usi per lavorare. Ci incassi i compensi, ci paghi l’F24, ci transitano i contributi, magari ci hai collegato il POS o l’anticipo fatture. Il tuo flusso non è mensile e prevedibile: è irregolare, stagionale, dipendente dai tempi di pagamento dei committenti. Hai forse due conti — uno “personale” e uno “dell’attività” — ma la separazione è più mentale che giuridica, perché la ditta individuale e il professionista non hanno un patrimonio separato: tu rispondi con tutto il tuo patrimonio, e il conto dell’attività è tuo esattamente come quello di casa.

Cosa cambia per te

Qui la questione si complica, e va detto con chiarezza. La norma protegge “ciò che il debitore guadagna con la sua attività” nei limiti di quanto occorre al mantenimento (art. 268, comma 4, lett. b, CCII). La protezione, quindi, esiste anche per te. Ma mentre per il dipendente il “guadagno” è un dato certo scritto in busta paga, per te il guadagno va ricostruito: è la differenza tra gli incassi e i costi necessari a produrli. E ricostruirlo è un’operazione contabile, non giuridica.

Le conseguenze pratiche sono tre.

Primo: il saldo del conto dell’attività alla data di apertura entra nella liquidazione, anche se quel saldo era accantonato per pagare l’IVA o i contributi. La destinazione soggettiva delle somme non crea un vincolo opponibile alla procedura. Chi ha messo da parte il denaro delle imposte scopre, in questo passaggio, la lezione più amara.

Secondo: la prosecuzione dell’attività non è vietata, ma va gestita. L’art. 270, comma 2, CCII consente al tribunale, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni beni. È su questa leva che si costruisce la possibilità di continuare a lavorare durante la procedura, e senza continuare a lavorare, per un autonomo, la liquidazione diventa una condanna e non una via d’uscita.

Terzo: i beni strumentali. La giurisprudenza e la dottrina si sono confrontate sul tema dell’impignorabilità relativa degli strumenti di lavoro nella liquidazione controllata — si pensi agli strumenti indispensabili all’esercizio della professione, tutelati dall’art. 515 c.p.c. nei limiti ivi previsti. Il perimetro non è pacifico e va difeso caso per caso, ma l’idea che il liquidatore possa automaticamente vendere tutto ciò che serve a lavorare è, giuridicamente, tutt’altro che scontata.

I numeri

Ipotesi: professionista con incassi medi mensili di 3.180 €, costi di studio (affitto, collaborazioni, software, contributi) pari a 1.290 €, reddito effettivo 1.890 €, nucleo di due persone.

Il ragionamento corretto non è “alla procedura vanno gli incassi meno il mantenimento”, ma “alla procedura va il reddito effettivo meno il mantenimento”. Se il giudice delegato determina il mantenimento in 1.400 €, alla massa affluiscono 490 € mensili, non 1.780 €. La differenza tra le due impostazioni, su 36 mesi, è di 46.440 € — ed è la differenza tra una procedura sostenibile e il collasso dell’attività entro il primo trimestre.

Sul saldo. Ipotesi: alla data di apertura il conto dell’attività presenta 26.700 €, di cui 11.400 € accantonati per l’acconto IVA e 8.900 € per i contributi. Salvo diversa determinazione, l’intera somma è acquisibile alla procedura come attivo. Il debito fiscale e contributivo, dal canto suo, seguirà le regole del concorso e sarà insinuato al passivo. L’accantonamento, in altre parole, non sopravvive alla sentenza di apertura.

Terza ipotesi, per capire i tempi: se hai fatture emesse e non ancora incassate per 14.600 €, quei crediti sono già nel tuo patrimonio alla data di apertura e sono acquisibili dal liquidatore, che potrà notificare ai committenti l’invito a pagare nelle mani della procedura.

I rischi specifici

Il rischio dominante per l’autonomo è l’interruzione del ciclo produttivo: conto bloccato, POS disattivato, fornitori non pagati, committenti che si spaventano. In pochi giorni un’attività che funzionava si ferma, e una volta ferma non riparte facilmente.

Secondo rischio: l’anticipo fatture e il castelletto. Se hai un affidamento su anticipo fatture, l’apertura della procedura fa venir meno la linea di credito e la banca incasserà le fatture anticipate, con un effetto a cascata sulla liquidità.

Terzo rischio, il più insidioso: la confusione tra incassi e reddito. Se il quadro contabile presentato è impreciso, la procedura rischia di considerare “guadagno” quello che in realtà è ricavo lordo, sovrastimando la tua capacità contributiva e sottostimando il mantenimento.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Separare, prima dell’apertura, il conto personale da quello dell’attività, e su entrambi ricostruire una contabilità ordinata dei flussi: è l’unico modo per dimostrare che cosa sia reddito e che cosa sia mero transito.
  2. Chiedere al tribunale, già con la domanda, l’autorizzazione all’utilizzo dei beni necessari alla prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 270, comma 2, CCII, motivando con ragioni specifiche e documentate.
  3. Costruire un budget previsionale dell’attività che distingua costi necessari, reddito e quota destinabile alla massa: è il documento che permette al giudice delegato di determinare un mantenimento aderente alla realtà.
  4. Difendere i beni strumentali indispensabili, argomentando sui limiti dell’art. 515 c.p.c. e sulla funzionalità alla continuità.
  5. Mappare i crediti verso committenti e comunicarli con trasparenza: un credito taciuto e poi emerso è il modo più rapido per compromettere la credibilità dell’intera procedura, con riflessi sull’esdebitazione finale.

Giurisprudenza dedicata

Sul perimetro dei beni acquisibili merita attenzione la giurisprudenza di merito recente che ha affrontato la sorte dei beni strumentali e dell’autovettura del debitore nella liquidazione controllata, tema su cui si registrano pronunce che valorizzano l’impignorabilità relativa e la funzione del bene rispetto alla produzione del reddito. Rilevante, per l’autonomo che accede alla procedura su propria istanza, è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11603/2026: nella liquidazione controllata aperta su domanda del debitore è richiesta, a pena di inammissibilità, l’indicazione nella relazione dell’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza osservata nell’assunzione delle obbligazioni. Per chi esercita un’attività d’impresa o professionale questo significa che la storia del dissesto va raccontata in modo documentato, non narrativo.


Se sei un imprenditore individuale o un ex imprenditore

La tua situazione

Hai avuto, o hai ancora, un’attività d’impresa. Forse una ditta individuale, forse una piccola società che hai chiuso lasciandoti dietro debiti e garanzie personali. Il tuo conto — o i tuoi conti, perché spesso sono più di uno — porta i segni di quella storia: affidamenti, scoperti, mutui chirografari, finanziamenti garantiti dal Fondo PMI, rapporti con più istituti. Magari sei un imprenditore “sotto soglia”, cioè non assoggettabile a liquidazione giudiziale perché non superi i parametri dimensionali, e la liquidazione controllata è per te l’unica procedura concorsuale accessibile.

La tua posizione ha una particolarità che cambia tutto: per te il conto corrente non è soltanto un contenitore di denaro, è il luogo dove si sono formate le posizioni debitorie che ti hanno portato qui. Interessi, commissioni di massimo scoperto, anatocismo, usura sopravvenuta: se ci sono state anomalie, sono scritte lì dentro.

Cosa cambia per te

Tre differenze rispetto agli altri profili.

La prima riguarda l’estensione dello spossessamento. Hai probabilmente più rapporti bancari e più forme tecniche: conto ordinario, conto anticipi, conto dedicato agli appalti pubblici, eventuali conti esteri. Tutti i saldi attivi confluiscono nel perimetro della procedura, e il liquidatore ha il dovere di ricostruire l’intera mappa dei rapporti, anche interrogando l’Anagrafe dei rapporti finanziari.

La seconda riguarda i conti in rosso. Se il conto presenta saldo passivo, non c’è nulla da acquisire: c’è un debito, che la banca insinuerà al passivo. Qui però si apre lo spazio più interessante della tua posizione: se il saldo passivo è stato gonfiato da interessi anatocistici, commissioni illegittime o tassi oltre soglia, quel credito bancario può essere contestato in sede di verifica del passivo. Non è teoria: è la verifica tecnica che distingue una liquidazione subita da una liquidazione gestita. Ed è esattamente il terreno in cui serve una competenza bancaria, non solo concorsuale.

La terza riguarda la sopravvivenza dell’attività. Se l’impresa è ancora operativa, valgono le considerazioni già svolte per il professionista sull’autorizzazione all’utilizzo dei beni; se invece la crisi è ancora reversibile e l’impresa è in una fase di squilibrio non ancora irrimediabile, prima della liquidazione controllata andrebbe sempre valutato se esistano percorsi alternativi di regolazione della crisi, perché la liquidazione è l’esito terminale e non sempre è l’unico disponibile.

I numeri

Ipotesi: ditta individuale con tre rapporti bancari. Conto A con saldo attivo di 4.380 €; conto anticipi B con saldo passivo di 37.200 €; conto C, personale, con 1.640 € di cui 1.290 € riconducibili a un compenso da lavoro dipendente part-time del titolare.

All’apertura: i 4.380 € del conto A sono acquisiti alla procedura; il conto B non genera attivo ma un credito bancario da verificare; sul conto C va distinta la componente retributiva, che segue le regole del mantenimento, dai 350 € residui, acquisibili.

Secondo calcolo, quello che vale la pena fare sempre. Ipotesi: sul conto anticipi, la rideterminazione del saldo depurato da interessi anatocistici e commissioni non dovute porta il credito della banca da 37.200 € a 29.850 €. La differenza di 7.350 € non è denaro che entra in cassa: è minore concorrenza di quel creditore nel riparto, e quindi maggiore soddisfazione degli altri e minore esposizione complessiva. Su un passivo di 180.000 €, una riduzione del genere sposta le percentuali di riparto in modo tutt’altro che simbolico.

I rischi specifici

Il rischio più grave, per l’imprenditore, è l’ammissione al passivo di crediti bancari non verificati. La verifica dello stato passivo è una fase con termini perentori; un credito non contestato in quella sede diventa incontestabile, con tutto ciò che ne consegue sul riparto e sulla tua esposizione residua.

Secondo rischio: le garanzie personali incrociate. Fideiussioni prestate a favore della società, fideiussioni del coniuge, pegni su conti deposito. La liquidazione controllata del titolare non estingue automaticamente le garanzie prestate da terzi, che restano esposti.

Terzo rischio: la ricostruzione carente delle cause del dissesto. Come ha chiarito la Cassazione con la pronuncia n. 11603/2026, nella liquidazione controllata aperta su istanza del debitore la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, a pena di inammissibilità. Per l’imprenditore questo si traduce in un onere di ricostruzione documentale dell’intera parabola aziendale.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Ricostruire integralmente i rapporti bancari acquisendo gli estratti conto per l’intera durata dei rapporti, con richiesta ex art. 119 TUB: senza i dati non esiste alcuna verifica possibile.
  2. Far esaminare i conti da un tecnico per individuare anatocismo, commissioni illegittime, superamento del tasso soglia e ogni altra anomalia che incida sul saldo insinuato.
  3. Presidiare la verifica del passivo con osservazioni tempestive ai crediti bancari: è la finestra in cui la contestazione produce effetti.
  4. Mappare le garanzie personali attive e passive, valutando la posizione dei terzi garanti prima e non dopo l’apertura.
  5. Valutare, se l’impresa è ancora operativa, gli strumenti di regolazione della crisi alternativi alla liquidazione, con un’analisi onesta di sostenibilità.

Giurisprudenza dedicata

Per l’imprenditore sotto soglia il riferimento sistematico resta la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2024, che ha inciso sull’assetto della liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato aprendo nuove prospettive interpretative sui presupposti e sull’iniziativa della procedura. Sul fronte bancario, i principi affermati dalla Cassazione in tema di conti correnti — fra cui l’ordinanza della Sezione I n. 28772/2023 del 17 ottobre, in materia di contitolarità e di rapporti di conto — sono lo strumento con cui si affrontano le questioni di titolarità delle somme quando i rapporti si intrecciano tra impresa e famiglia.


Se sei coniuge, cointestatario o garante di chi entra in procedura

La tua situazione

Tu, formalmente, potresti non essere il debitore. Oppure lo sei ma solo perché hai firmato una fideiussione anni fa, per un figlio o per l’azienda del marito. Il conto è cointestato, la casa magari è in comunione, e la tua paura è semplicissima: “mi prendono anche i miei soldi?”

Oppure sei tu il debitore in liquidazione controllata, e il conto su cui ricevi l’accredito è cointestato con un familiare che non c’entra nulla. Anche in questo caso il problema è lo stesso, visto dall’altro lato.

Cosa cambia per te

La regola di partenza è quella della solidarietà bancaria: la cointestazione di un conto corrente attribuisce ai cointestatari, ai sensi dell’art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali verso la banca; nei rapporti interni opera invece l’art. 1298, comma 2, c.c., secondo cui le quote si presumono uguali se non risulta diversamente. Questa presunzione è il cuore di tutto: presunzione significa che si può vincere, ma che finché non la vinci il saldo si considera diviso per il numero dei cointestatari.

La Corte di Cassazione ha ribadito l’impostazione in più occasioni: la pronuncia n. 4327/1999 del 29 aprile e la successiva n. 4496/2010 del 24 febbraio hanno consolidato la presunzione di uguaglianza delle quote; l’ordinanza della Sezione I n. 28772/2023 del 17 ottobre ha chiarito che la cointestazione attribuisce la qualità di creditori o debitori solidali e che la presunzione di contitolarità è superabile anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; l’ordinanza n. 1643/2025 è tornata sui limiti della contitolarità patrimoniale nei conti cointestati fra coniugi, precisando i confini entro cui la cointestazione formale può essere smentita dalla realtà sostanziale dei versamenti.

Tradotto sul tuo caso: se sul conto cointestato affluiscono esclusivamente somme tue — il tuo stipendio, la tua pensione — e il cointestatario in procedura non vi ha mai versato nulla, quella presunzione può essere superata provando la provenienza effettiva delle rimesse. La prova si fa con gli accrediti, non con le dichiarazioni.

Attenzione a due precisazioni importanti. La prima: la banca non è chiamata a decidere chi sia il titolare sostanziale delle somme. Su questo punto l’Arbitro Bancario Finanziario ha affermato in più decisioni — fra cui quella del Collegio di Coordinamento n. 8227/2015 del 30 ottobre e quelle del Collegio di Milano n. 5398/2013 del 25 ottobre e del Collegio di Roma n. 1600/2023 del 20 febbraio — che non compete all’istituto valutare la titolarità delle quote, essendo la questione devoluta al giudice competente, e che comunque l’apprensione non può riguardare l’intero ammontare del denaro depositato in presenza di cointestazione. La seconda: se sei garante, la liquidazione controllata del debitore principale non ti libera. L’esdebitazione, quando arriverà, produce i suoi effetti nei confronti del debitore, mentre il creditore conserva le sue ragioni verso i coobbligati e i fideiussori.

I numeri

Ipotesi: conto cointestato tra due coniugi con saldo di 9.240 €. Il marito entra in liquidazione controllata; la moglie non è debitrice. In assenza di prova contraria, la quota riferibile al marito si presume pari alla metà: 4.620 €, importo acquisibile alla procedura. Gli altri 4.620 € restano alla moglie.

Ipotesi diversa, stesso saldo di 9.240 €: la moglie dimostra, con gli estratti conto degli ultimi quattro anni, che sul conto sono confluiti unicamente il proprio stipendio e un’eredità ricevuta, mentre il marito non ha mai effettuato versamenti. In questo caso la presunzione di pari quote può essere superata e l’importo acquisibile alla procedura può ridursi drasticamente, in ipotesi fino a zero. La differenza tra i due scenari, a parità di saldo, è di 4.620 € — e non dipende dalla legge, dipende dai documenti.

Terza ipotesi, quella del garante. Debito principale di 68.000 €, garantito da fideiussione omnibus del padre pensionato. Il figlio ottiene la liquidazione controllata e, a tempo debito, l’esdebitazione. Il padre resta obbligato per l’intero: la banca potrà agire contro di lui. Se anche il padre è sovraindebitato, dovrà valutare un proprio percorso, eventualmente coordinato.

I rischi specifici

Il rischio numero uno è credere che la cointestazione protegga. Non protegge: espone. Il cointestatario non debitore si trova coinvolto in un blocco operativo che non lo riguarda e deve attivarsi per far valere le proprie ragioni.

Secondo rischio: gli spostamenti di denaro compiuti “per sicurezza” nei mesi precedenti. Trasferire somme dal conto personale a quello del coniuge o dei figli poco prima della procedura è la mossa che più frequentemente produce conseguenze pesanti, sul piano della revocabilità degli atti e su quello, ben più serio, della valutazione della condotta del debitore ai fini dell’esdebitazione.

Terzo rischio: le procedure familiari mal impostate. L’art. 66 CCII consente, a certe condizioni, la trattazione unitaria delle procedure dei membri della stessa famiglia; il Tribunale di Spoleto, con la sentenza n. 1 del 7 gennaio 2025, si è pronunciato proprio sui presupposti applicativi di questa disposizione. Impostare male una procedura familiare significa duplicare i costi di giustizia e, peggio, disperdere le tutele.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Ricostruire la provenienza delle rimesse sul conto cointestato per almeno gli ultimi cinque anni, con estratti conto e documentazione dei bonifici in entrata.
  2. Se sei il cointestatario non debitore, attivarti formalmente verso la banca e verso la procedura per rappresentare la titolarità sostanziale delle somme, senza limitarsi a contestazioni verbali.
  3. Non spostare denaro tra conti familiari in prossimità della domanda: è la mossa che appare difensiva e produce l’effetto opposto.
  4. Se sei garante, valutare la tua posizione autonomamente, perché l’esdebitazione del debitore principale non ti libera e la banca potrebbe rivolgersi a te proprio quando il principale diventa insolvente per legge.
  5. Verificare se ricorrano i presupposti per la trattazione familiare delle procedure ai sensi dell’art. 66 CCII, quando i debiti hanno origine comune.

Giurisprudenza dedicata

Il filone decisivo è quello sulla presunzione di contitolarità: Cass. n. 4327/1999 del 29 aprile, Cass. n. 4496/2010 del 24 febbraio, Cass. Sez. I ord. n. 28772/2023 del 17 ottobre e Cass. ord. n. 1643/2025, cui si affiancano le decisioni dell’ABF sopra richiamate sul ruolo della banca di fronte alla cointestazione. Per il coordinamento familiare, il riferimento è il Tribunale di Spoleto, sentenza n. 1 del 7 gennaio 2025, in tema di applicazione dell’art. 66 CCII alle procedure familiari.


Se sei disoccupato, percettore di ammortizzatori sociali o incapiente

La tua situazione

Il tuo conto riceve una NASpI, un’indennità, un sostegno pubblico. Oppure non riceve quasi nulla: entrate saltuarie, aiuti familiari, qualche lavoro occasionale. Hai debiti che non hai alcuna prospettiva concreta di pagare, e ti sei chiesto se abbia senso aprire una procedura quando non c’è niente da liquidare.

La tua posizione ha una particolarità che cambia tutto, ed è controintuitiva: quando non c’è patrimonio, la partita non si gioca sul conto corrente ma sulla condotta. Il tuo conto, con ogni probabilità, non genererà attivo di rilievo. Quello che conta, per te, è l’accesso alla procedura e l’esito liberatorio finale.

Cosa cambia per te

Tre differenze sostanziali.

La prima: molte delle somme che ricevi sono impignorabili o largamente protette. I trattamenti di disoccupazione, le indennità e i sussidi assistenziali godono di regimi di tutela che l’art. 268, comma 4, CCII richiama escludendo dalla liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e i crediti a carattere alimentare e di mantenimento. Nella pratica, per chi vive di ammortizzatori sociali, l’apporto della liquidazione al soddisfacimento dei creditori è spesso vicino allo zero — e questo non è un ostacolo all’accesso.

La seconda: se il patrimonio è inesistente, l’ordinamento prevede uno strumento dedicato, l’esdebitazione del debitore incapiente disciplinata dall’art. 283 CCII, che consente al sovraindebitato meritevole privo di qualsiasi utilità da offrire ai creditori di accedere comunque alla liberazione dai debiti, con l’obbligo di segnalare per quattro anni le utilità rilevanti eventualmente sopravvenute.

La terza: nella liquidazione controllata ordinaria opera l’esdebitazione di diritto prevista dall’art. 282 CCII, che interviene decorsi tre anni dall’apertura della procedura o dalla chiusura, se anteriore. Per chi non ha nulla, questo significa che il conto alla rovescia della liberazione dai debiti parte comunque, indipendentemente da quanto si riesce a distribuire.

I numeri

Ipotesi: NASpI mensile di 940 €, nessun altro reddito, saldo di conto corrente di 310 €, nessun bene di rilievo. Debiti complessivi 74.300 €.

L’apporto potenziale alla massa è prossimo a zero: 310 € di saldo, in larga parte riconducibili all’indennità corrente e quindi tutelati, e nessuna quota eccedente il mantenimento sulla prestazione mensile, che è al di sotto di qualunque soglia di sostentamento. La procedura, in casi simili, si concentra sull’accertamento del passivo e sul percorso verso l’esdebitazione, non sulla liquidazione di un attivo inesistente.

Seconda ipotesi: stessa situazione, ma durante il secondo anno di procedura trovi un impiego a tempo indeterminato con netto di 1.520 €. Qui entra in gioco la disciplina dei beni sopravvenuti (art. 143 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5): il reddito nuovo, per la parte eccedente il mantenimento determinato dal giudice delegato, affluisce alla procedura. Se il mantenimento viene fissato in 1.200 €, alla massa affluiscono 320 € mensili per il periodo residuo. È la ragione per cui la liquidazione controllata non è un salto nel vuoto neppure per chi oggi non ha nulla: il sistema è costruito per adattarsi al miglioramento della tua situazione, non per punirlo.

I rischi specifici

Il rischio principale, per il profilo incapiente, è il giudizio sulla condotta. Quando non c’è attivo da distribuire, l’attenzione si sposta interamente sulle cause dell’indebitamento e sul comportamento tenuto. Ed è qui che la Cassazione, con la pronuncia n. 11603/2026, ha alzato l’asticella: la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza osservata nell’assunzione delle obbligazioni, a pena di inammissibilità della domanda.

Secondo rischio: le entrate non dichiarate. Lavoro occasionale non emerso, aiuti familiari ricorrenti non rappresentati, movimentazioni di conto non spiegate. Ogni incongruenza tra ciò che si dichiara e ciò che risulta dagli estratti conto pesa esattamente dove il debitore incapiente è più vulnerabile.

Terzo rischio: rinunciare in partenza, convinti che “tanto non ho niente”. È l’errore più diffuso e il più costoso, perché lascia in vita per anni debiti che avrebbero potuto essere definitivamente chiusi.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Documentare con precisione tutte le entrate, comprese quelle saltuarie e gli aiuti familiari: la trasparenza è, per questo profilo, il principale asset difensivo.
  2. Ricostruire la storia dell’indebitamento con documenti, non con racconti: contratti, buste paga dell’epoca, eventi che hanno determinato la perdita del reddito.
  3. Valutare quale strada sia effettivamente praticabile tra liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII, perché i presupposti e gli oneri successivi sono diversi.
  4. Mettere in sicurezza il conto su cui arrivano le prestazioni assistenziali, evitando istituti verso i quali si hanno posizioni debitorie.
  5. Programmare l’orizzonte dei tre anni previsto dall’art. 282 CCII per l’esdebitazione di diritto, organizzando fin da subito gli obblighi informativi verso la procedura.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla già citata Cass. n. 11603/2026 sui requisiti della relazione dell’OCC, per questo profilo rileva la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2024, che ha ampliato le prospettive interpretative sulla liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, e la giurisprudenza di merito che ha applicato tali principi: si vedano, fra i provvedimenti pubblicati dagli uffici giudiziari, la sentenza del Tribunale di Massa n. 2/2024 in materia di apertura della liquidazione controllata ex art. 270 CCII e la sentenza del Tribunale di Trani n. 55/2026, resa nel procedimento R.G. n. 193-1/2025 di liquidazione controllata, entrambe utili a comprendere come i tribunali motivano l’apertura anche in situazioni di attivo modestissimo.


Tre accrediti, tre esiti: le simulazioni a confronto

Le regole si capiscono davvero solo quando si applicano a numeri concreti. Qui sotto trovi tre simulazioni parallele: stesso evento — l’apertura della liquidazione controllata il 14 aprile — applicato a tre profili diversi. Sono esercizi dimostrativi costruiti su importi realistici, non casi reali: servono a mostrare il meccanismo, e i valori del mantenimento indicati sono ipotesi di lavoro, poiché la determinazione spetta sempre al giudice delegato.

Simulazione A — Dipendente

Situazione di partenza: netto mensile 1.687 €, accredito il giorno 27; nucleo composto da debitore, coniuge senza reddito e un figlio minore; canone di locazione 520 €; saldo del conto al 14 aprile pari a 2.014 €, di cui 1.687 € accreditati il 27 marzo.

Sviluppo. Il contratto di conto corrente si scioglie e la banca comunica il saldo alla procedura. Sul saldo, la componente riconducibile alla retribuzione del mese in corso, necessaria al mantenimento, resta al debitore; la differenza di 327 €, qualificabile come risparmio pregresso, è acquisibile. Il giudice delegato determina il mantenimento mensile in 1.500 €.

Esito. Alla procedura affluiscono 327 € una tantum dal saldo e 187 € al mese dalla retribuzione. Nell’arco di 36 mesi l’apporto complessivo è di 327 + (187 × 36) = 7.059 €. Il debitore continua a percepire 1.500 € mensili su un nuovo conto dedicato.

Simulazione B — Pensionato

Situazione di partenza: pensione mensile 1.243 €, accredito il primo giorno bancabile; nucleo di due persone; abitazione di proprietà; saldo del conto al 14 aprile pari a 3.860 €, di cui 1.243 € accreditati il 1° aprile e 2.617 € di accumulo pregresso.

Sviluppo. Sul saldo, i 1.243 € della mensilità corrente seguono il regime della pensione; i 2.617 € di risparmio sono acquisibili. Sulla prestazione mensile si applica il criterio più favorevole tra il minimo vitale dell’art. 545, comma 7, c.p.c. e il mantenimento dell’art. 268, comma 4, CCII: il giudice delegato, considerato il nucleo di due persone, determina il mantenimento in 1.243 €, cioè nell’intero assegno.

Esito. Alla procedura affluiscono 2.617 € dal saldo e nulla dalla pensione mensile. Il pensionato continua a percepire integralmente l’assegno. Attenzione al confronto con la simulazione A: il pensionato, che ha il reddito più basso, conserva il 100% del flusso; il dipendente, che guadagna di più, ne cede una quota. Non è un privilegio, è la logica del mantenimento applicata a due situazioni diverse.

Simulazione C — Professionista con partita IVA

Situazione di partenza: incassi medi mensili 3.180 €, costi necessari 1.290 €, reddito effettivo 1.890 €; nucleo di due persone; conto dell’attività con saldo di 26.700 € al 14 aprile, di cui 11.400 € accantonati per l’IVA; fatture emesse e non incassate per 14.600 €.

Sviluppo. Il saldo di 26.700 € è acquisibile integralmente: l’accantonamento per le imposte non costituisce vincolo opponibile alla procedura, e il debito fiscale seguirà le regole del concorso. I crediti verso committenti per 14.600 €, esistenti alla data di apertura, sono acquisibili dal liquidatore. Sul flusso, il giudice delegato determina il mantenimento in 1.400 € calcolato sul reddito effettivo, non sugli incassi lordi.

Esito. Alla procedura affluiscono 26.700 € dal saldo, fino a 14.600 € dai crediti e 490 € al mese dal reddito. Nell’arco di 36 mesi l’apporto complessivo potenziale è di 26.700 + 14.600 + (490 × 36) = 58.940 €. La lezione della simulazione C è una sola: per il professionista la partita si gioca quasi tutta sulla fotografia del giorno di apertura, e non sul flusso mensile.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà quasi nessuno appartiene a un profilo puro. Il dipendente che fa consulenze con partita IVA occasionale, il pensionato che è anche garante del figlio, l’ex imprenditore che oggi lavora come dipendente: sono questi i casi in cui la disciplina si stratifica e in cui, più che mai, la soluzione va costruita su misura. Ecco i quattro incroci più frequenti.

Dipendente con partita IVA accessoria

Hai un contratto di lavoro subordinato e, accanto, una piccola attività autonoma. Le due fonti di reddito seguono logiche diverse ma confluiscono in un’unica valutazione: il giudice delegato determina un unico importo necessario al mantenimento, che tiene conto del reddito complessivo. L’errore tipico è rappresentare solo il reddito da lavoro dipendente, magari perché è quello documentato in busta paga, lasciando emergere in seguito l’attività autonoma dagli estratti conto. Quando l’incongruenza emerge — e dagli estratti conto emerge sempre — il danno non è solo economico.

Sul piano dei conti, se hai un conto dedicato all’attività e uno personale, entrambi rientrano nel perimetro. La separazione contabile serve però moltissimo per dimostrare che cosa sia reddito netto dell’attività e che cosa sia semplice transito di somme destinate a costi.

Pensionato garante di un figlio

È forse il caso più doloroso e più diffuso. Il figlio non paga, la banca escute la fideiussione, la pensione viene aggredita. Se entri in liquidazione controllata, il debito da garanzia concorre come tutti gli altri; la tua pensione resta protetta nei limiti visti; ma se in procedura entra il figlio e non tu, la tua posizione di garante non beneficia di alcuna protezione automatica. Vanno quindi valutati separatamente due percorsi, e va verificato se ricorrano i presupposti per la trattazione familiare delle procedure ai sensi dell’art. 66 CCII, secondo l’impostazione seguita, fra gli altri, dal Tribunale di Spoleto nella sentenza n. 1 del 7 gennaio 2025.

Ex imprenditore oggi lavoratore dipendente

Hai chiuso l’attività, ti sei ricollocato, e oggi hai una busta paga. La liquidazione controllata riguarda debiti di origine imprenditoriale ma il tuo reddito attuale è da lavoro dipendente. La combinazione è favorevole, perché il tuo reddito gode della protezione del mantenimento e il passivo di origine bancaria si presta alla verifica tecnica di cui si è detto. L’attenzione va posta sui beni residui dell’attività cessata — giacenze, attrezzature, crediti verso clienti mai riscossi — che spesso il debitore considera inesistenti e che invece sono attivo a tutti gli effetti.

Coniugi entrambi sovraindebitati con conti cointestati

Quando entrambi i coniugi sono debitori e i conti sono cointestati, la presunzione di pari quote perde gran parte della sua rilevanza pratica: l’intero saldo finisce comunque, per quote, nelle rispettive procedure. Il tema si sposta allora sull’opportunità di una trattazione coordinata, sul coordinamento dei programmi di liquidazione e sulla gestione dei beni comuni, in particolare della casa familiare. Qui la differenza la fa l’impostazione unitaria: due procedure gestite separatamente da professionisti diversi producono quasi inevitabilmente duplicazioni e contraddizioni.


Il confronto tra profili, in una tabella

Prima di passare alla rassegna giurisprudenziale, ecco il quadro di sintesi. La tabella riassume ciò che abbiamo visto profilo per profilo: va letta come mappa di orientamento, perché la determinazione concreta spetta sempre al giudice delegato sulla base della situazione documentata.

AspettoDipendentePensionatoAutonomo / professionistaImprenditore / ex imprenditoreCointestatario / garanteDisoccupato / incapiente
Sorte del saldo alla data di aperturaAcquisito, salvo la quota di retribuzione corrente necessaria al mantenimentoAcquisito per la parte di risparmio; tutelata la mensilità correnteAcquisito integralmente, inclusi gli accantonamenti fiscaliAcquisiti tutti i saldi attivi dei vari rapportiAcquisita la quota presunta del debitore (di regola 1/2)Acquisito solo il residuo non riconducibile a prestazioni protette
Sorte del flusso mensileEccedenza rispetto al mantenimento determinato dal GDSpesso nulla, per pensioni medio-basse; eccedenza per le alteEccedenza calcolata sul reddito effettivo, non sugli incassiVariabile secondo la prosecuzione o cessazione dell’attivitàNon pertinente se non debitoreDi regola nulla, salvo sopravvenienze
Norma di riferimento principaleArt. 268, c. 4, lett. b) CCIIArt. 545, c. 7 e 8, c.p.c. + art. 268, c. 4 CCIIArt. 268, c. 4 CCII + art. 270, c. 2 CCIIArtt. 142, 150, 151 CCII + disciplina bancariaArtt. 1854 e 1298 c.c.Artt. 268, c. 4, 282 e 283 CCII
Tutela più forteMantenimento valutativo, spesso superiore ai 4/5Minimo vitale intangibile cumulato al mantenimentoAutorizzazione all’uso dei beni per la continuitàContestabilità dei crediti bancari al passivoPresunzione superabile con prova delle rimesseAccesso alla liberazione anche senza attivo
Rischio principaleVuoto di cassa nei primi 30-60 giorniCompensazione bancaria sul conto di accreditoInterruzione del ciclo produttivoAmmissione al passivo di crediti non verificatiIllusione che la cointestazione proteggaValutazione della condotta e delle cause del dissesto
Documento decisivoStato di famiglia e contratto di locazioneDocumentazione sanitaria e assistenzialeBudget e contabilità separataEstratti conto ex art. 119 TUB dell’intero rapportoEstratti conto con provenienza delle rimesseRicostruzione documentata dell’indebitamento

Le domande che valgono per tutti i profili

Posso aprire un nuovo conto corrente durante la liquidazione controllata?

Sì. Non esiste alcun divieto di essere titolare di un rapporto bancario durante la procedura, ed è anzi necessario averne uno per ricevere la quota di mantenimento. Ciò che cambia è la funzione del conto: non è più uno strumento di gestione libera del patrimonio, ma il canale attraverso cui transitano le somme escluse dalla liquidazione. La scelta dell’istituto non è indifferente: è sempre preferibile un intermediario verso il quale non si abbiano posizioni debitorie, per evitare che il tema della compensazione si riproponga.

Cosa succede se durante la procedura perdo il lavoro o cambio situazione?

La determinazione della somma necessaria al mantenimento non è scolpita nella pietra: risponde a una situazione di fatto e, se la situazione di fatto muta in modo significativo, può essere riesaminata. La perdita del lavoro, la nascita di un figlio, l’insorgere di una patologia con costi rilevanti, l’aumento del canone di locazione sono tutte circostanze che giustificano un’istanza di revisione. Vale anche il contrario: un miglioramento reddituale rileva ai sensi della disciplina sui beni sopravvenuti (art. 143 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5). La procedura segue la tua vita, non una fotografia scattata il primo giorno.

Il conto corrente può essere pignorato da un creditore durante la liquidazione?

No, non per i crediti anteriori. L’art. 150 CCII vieta ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura; il creditore che voglia far valere le proprie ragioni deve insinuarsi al passivo. I pignoramenti in corso si arrestano e le somme non ancora assegnate confluiscono nella massa. Situazione diversa è quella dei crediti sorti dopo l’apertura, che seguono regole proprie e vanno valutati caso per caso.

E se sul conto arriva denaro di qualcun altro?

È una delle situazioni più frequenti: il rimborso spese del familiare, il denaro che i genitori versano per i nipoti, la somma che un amico ti accredita per un acquisto comune. Giuridicamente quelle somme sono nel tuo conto e quindi, in prima battuta, nel tuo patrimonio. La loro estraneità va dimostrata, con la stessa logica della prova sulle rimesse nei conti cointestati: causale del bonifico, corrispondenza, documentazione dell’operazione sottostante. La regola pratica è semplice: durante la procedura, il conto del debitore non è un conto di transito per nessuno.

Dopo quanto tempo il conto torna a essere normale?

La liquidazione controllata ha una durata che dipende dal programma di liquidazione e dalla complessità dell’attivo; l’esdebitazione di diritto prevista dall’art. 282 CCII interviene decorsi tre anni dall’apertura della procedura o dalla chiusura, se anteriore. Con la chiusura della procedura vengono meno gli effetti dello spossessamento e la piena disponibilità patrimoniale è ripristinata. Il conto, in altre parole, non è bloccato per sempre: è bloccato per il tempo della procedura, e il tempo della procedura ha un termine scritto nella legge.


La giurisprudenza, profilo per profilo

Di seguito i riferimenti richiamati nell’articolo, raccolti e ordinati secondo il profilo cui si applicano in via principale. I principi sono riformulati in sintesi, per renderli comprensibili anche a chi non è del mestiere; gli estremi consentono a chiunque di risalire al testo integrale.

Riferimenti che valgono per tutti i profili

1. Corte costituzionale, sentenza n. 6/2024. La Consulta è intervenuta sull’impianto della liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, contribuendo a ridefinire presupposti e prospettive applicative dell’istituto. Perché è rilevante qui: è la pronuncia che ha riaperto la discussione su chi possa accedere alla procedura e su come vada intesa la funzione liquidatoria, questione che si riflette direttamente sull’ampiezza del patrimonio aggredibile, conti correnti compresi.

2. Corte di Cassazione, pronuncia n. 1473/2026. La Corte si è occupata del termine entro il quale può essere proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che ha respinto il reclamo contro l’apertura della liquidazione controllata, affrontando anche la questione delle spese. Perché è rilevante qui: chi vuole contestare l’apertura — e quindi il blocco dei conti che ne deriva — si muove dentro termini rigorosi, la cui violazione preclude il rimedio a prescindere dalla fondatezza delle ragioni. Nel conteggio va considerata la sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto.

3. Corte di Cassazione, pronuncia n. 11603/2026. Nella liquidazione controllata aperta su istanza del debitore, la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza osservata nell’assunzione delle obbligazioni, e la mancanza di tali indicazioni comporta l’inammissibilità della domanda. Perché è rilevante qui: è il presupposto stesso dell’accesso. Se la domanda è inammissibile, non si pone neppure il problema della sorte dei conti, e il debitore resta esposto alle azioni esecutive individuali.

Riferimenti per il lavoratore dipendente e per il pensionato

4. Tribunale di Verona, in tema di incamerabilità delle quote di stipendio o pensione cedute o assegnate. Il Tribunale ha affermato che le quote di stipendio o pensione oggetto di cessione o assegnazione, per le mensilità maturate dopo l’apertura della liquidazione controllata, possono essere incamerate dalla procedura, alla luce delle disposizioni novellate dal D.Lgs. 136/2024 (correttivo ter). Perché è rilevante qui: è la decisione che incide più di ogni altra sul reddito di dipendenti e pensionati con cessione del quinto in corso, perché sottrae al cessionario il flusso post-apertura e lo restituisce al concorso.

5. Tribunale di Rovigo, in tema di calcolo dell’importo necessario al mantenimento. La determinazione della somma occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia va effettuata sulla base delle condizioni concrete del nucleo e non attraverso parametri astratti o forfettari. Perché è rilevante qui: è il fondamento tecnico di ogni istanza volta a ottenere un mantenimento adeguato, e spiega perché a parità di stipendio due debitori possano ottenere importi molto diversi.

6. Tribunale di Verona, sentenza n. 165/2023, di apertura di liquidazione controllata. Provvedimento di apertura pubblicato dall’ufficio giudiziario, utile come modello del contenuto tipico della sentenza, ivi compresi gli ordini rivolti al debitore e la nomina del liquidatore. Perché è rilevante qui: mostra in concreto che cosa la sentenza dispone rispetto ai beni e quindi ai rapporti bancari, e da quale momento decorrono gli effetti.

Riferimenti per l’autonomo e per l’imprenditore

7. Corte di Cassazione, Sezione I, ordinanza n. 28772/2023 del 17 ottobre. La cointestazione di un conto corrente attribuisce ai cointestatari, ai sensi dell’art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali verso la banca, con presunzione di contitolarità superabile anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Perché è rilevante qui: è il principio su cui si regge ogni contestazione relativa alla titolarità effettiva delle somme, tema che negli intrecci tra conti familiari e conti d’impresa ricorre costantemente.

8. Tribunale di Massa, sentenza n. 2/2024 in materia di apertura della liquidazione controllata ex art. 270 CCII. Provvedimento che applica la disciplina dell’apertura nel contesto del sovraindebitamento, con analisi dei presupposti e degli effetti conseguenti alla sentenza. Perché è rilevante qui: documenta l’operatività concreta dello spossessamento e degli ordini di consegna rivolti al debitore, che sono ciò che materialmente determina il blocco dei rapporti bancari.

9. Tribunale di Trani, sentenza n. 55/2026, procedimento R.G. n. 193-1/2025 di liquidazione controllata. Pronuncia di merito recente in tema di apertura e gestione della liquidazione controllata. Perché è rilevante qui: conferma la continuità applicativa della disciplina dopo il correttivo ter e offre un riscontro aggiornato sull’impostazione seguita dai tribunali.

Riferimenti per il cointestatario, il coniuge e il garante

10. Corte di Cassazione, sentenza n. 4327/1999 del 29 aprile. Afferma la presunzione di uguaglianza delle quote tra gli intestatari di un conto corrente cointestato. Perché è rilevante qui: è la radice storica della regola con cui, ancora oggi, si stabilisce quanta parte del saldo cointestato sia aggredibile.

11. Corte di Cassazione, sentenza n. 4496/2010 del 24 febbraio. Ribadisce il regime di solidarietà bancaria e la presunzione di contitolarità del saldo nel conto cointestato. Perché è rilevante qui: consolida l’impostazione applicata dalle banche quando ricevono notizia di una procedura a carico di uno solo dei cointestatari.

12. Corte di Cassazione, ordinanza n. 1643/2025. Torna sui limiti della contitolarità patrimoniale nei conti correnti cointestati tra coniugi, precisando in quali termini la cointestazione formale possa essere smentita dalla realtà sostanziale delle rimesse. Perché è rilevante qui: è il riferimento più aggiornato per il coniuge non debitore che voglia dimostrare che il denaro sul conto è soltanto suo.

13. Tribunale di Spoleto, sentenza n. 1 del 7 gennaio 2025. Si pronuncia sui presupposti applicativi dell’art. 66 CCII in tema di procedure familiari e di trattazione unitaria delle posizioni dei membri della stessa famiglia. Perché è rilevante qui: è il punto di riferimento quando marito e moglie, o genitore e figlio garante, devono decidere se percorrere strade separate o coordinate.

14. Decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario in tema di conti cointestati. Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 8227/2015 del 30 ottobre, e i Collegi territoriali — fra cui Milano n. 5398/2013 del 25 ottobre, Napoli n. 583/2012 del 27 febbraio e Roma n. 1600/2023 del 20 febbraio — hanno affermato che non compete alla banca valutare la titolarità sostanziale delle quote, essendo la questione devoluta al giudice, e che l’apprensione non può comunque riguardare l’intero ammontare depositato su un conto cointestato. Perché è rilevante qui: sono la base con cui si contesta il blocco integrale di un conto cointestato deciso in via prudenziale dall’istituto.


Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo

Di fronte a una liquidazione controllata che tocca i conti correnti, l’assistenza non consiste nel “seguire la pratica”: consiste in una serie di operazioni tecniche puntuali, diverse a seconda di chi sei. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio.

  1. Ricostruiamo la mappa completa dei rapporti bancari intestati e cointestati, acquisendo gli estratti conto per l’intera durata dei rapporti con richiesta ex art. 119 TUB, così da sapere prima dell’apertura che cosa entrerà nel perimetro della procedura.
  2. Calcoliamo la quota di mantenimento sostenibile e la documentiamo, costruendo il fascicolo — stato di famiglia, canone di locazione, spese sanitarie, oneri scolastici — su cui il giudice delegato determinerà la somma che resterà a te: per i dipendenti partendo dalla busta paga, per i pensionati dal cedolino e dalla documentazione sanitaria, per gli autonomi dal reddito effettivo al netto dei costi.
  3. Chiediamo che il decreto di apertura indichi già l’IBAN e l’importo mensile da accreditare al debitore, per ridurre al minimo il vuoto di cassa dei primi giorni.
  4. Notifichiamo l’apertura ai terzi trattenutari — datore di lavoro, INPS, società cessionarie del quinto — contestando le trattenute relative a mensilità maturate dopo l’apertura.
  5. Verifichiamo i saldi passivi dei conti alla ricerca di anomalie: anatocismo, commissioni non dovute, superamento del tasso soglia, addebiti illegittimi, ricalcolando il credito che la banca intende insinuare al passivo.
  6. Presidiamo la verifica dello stato passivo con osservazioni tempestive ai crediti bancari e finanziari, perché è in quella fase, e non dopo, che un credito può essere contestato.
  7. Per i cointestatari e i coniugi non debitori ricostruiamo la provenienza delle rimesse, predisponendo la documentazione idonea a superare la presunzione di pari quote sul saldo.
  8. Per gli autonomi e gli imprenditori predisponiamo l’istanza di autorizzazione all’utilizzo dei beni necessari alla prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 270, comma 2, CCII, motivata con un budget e non con affermazioni generiche.
  9. Per i garanti analizziamo separatamente la posizione, verificando validità ed estensione della fideiussione e valutando se occorra un percorso autonomo o coordinato ai sensi dell’art. 66 CCII.
  10. Seguiamo la procedura fino all’esdebitazione, presidiando gli obblighi informativi, la gestione dei beni sopravvenuti e il traguardo dell’art. 282 CCII, e assistendo il debitore nei reclami e nelle impugnazioni ove necessario.

Questo lavoro poggia su competenze specifiche e verificabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questo articolo pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno il modo in cui la relazione dell’OCC viene costruita, come il liquidatore ragiona sull’attivo e con quali argomenti il giudice delegato determina la somma necessaria al mantenimento: è esattamente la materia su cui si decide che cosa resta al debitore ogni mese. La qualifica di avvocato cassazionista, a sua volta, assicura che la stessa linea difensiva impostata il primo giorno possa essere portata avanti, senza cambiare difensore e senza cambiare strategia, fino all’ultimo grado di giudizio: dal reclamo contro la sentenza di apertura fino al ricorso per cassazione, con la continuità che una procedura pluriennale richiede.

Lo Studio lavora con uno staff composto da avvocati e commercialisti che intervengono insieme sullo stesso caso, perché una liquidazione controllata che tocca i conti correnti è al tempo stesso un problema giuridico e un problema contabile: la determinazione del reddito effettivo di un autonomo, la ricostruzione delle rimesse su un conto cointestato, il ricalcolo di un saldo bancario anomalo non sono operazioni che si possano affrontare da un solo lato della scrivania. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i documenti e costruiamo la strategia più solida che i fatti consentono.


In conclusione: prima capire chi sei, poi agire secondo le tue regole

Se c’è una cosa che spero sia rimasta di questa guida, è che la domanda “cosa succede al mio conto corrente” non ha una risposta unica, e chi te la dà in tre righe non ti sta aiutando. Il primo passo è capire in quale profilo ti collochi: dipendente, pensionato, autonomo, imprenditore, cointestatario o garante, persona senza redditi. Il secondo passo è agire secondo le regole del tuo profilo, che sono diverse da quelle del vicino di casa anche se la procedura si chiama allo stesso modo e anche se il tribunale è lo stesso.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio su questo crocevia. La sorte dei conti correnti nella liquidazione controllata si decide applicando insieme due corpi di regole: quelle concorsuali del Codice della crisi, terreno in cui l’Avv. Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012 e come professionista fiduciario di un OCC, e quelle del rapporto bancario, dove conta il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario capace di leggere un estratto conto e non solo una sentenza. A questo si aggiunge, quando la partita si sposta sulle impugnazioni, la continuità garantita da un avvocato cassazionista, che può seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado. Non sono etichette: sono le tre competenze che questa materia, per come è costruita, richiede contemporaneamente.

📩 Il tuo conto, il tuo stipendio e la tua pensione hanno regole precise e termini che non aspettano: scrivici oggi stesso per una valutazione della tua posizione — trovi tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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