La Polizza Vita E Il Fondo Pensione Entrano Nella Liquidazione Controllata?

Hai deciso di chiedere la liquidazione controllata, oppure un creditore l’ha chiesta contro di te, e da giorni ti gira in testa sempre la stessa domanda: che fine fanno la polizza vita che paghi da quindici anni e il fondo pensione dove confluisce il tuo TFR? Il liquidatore può riscattarli? Li perdi? Oppure restano tuoi?

Parti da qui: questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire. Se segui le mosse nell’ordine indicato, arrivi all’apertura della procedura sapendo esattamente cosa resta fuori dall’attivo, cosa rischia di entrarci e cosa devi evitare di fare nel frattempo. La risposta secca alla domanda del titolo, infatti, non esiste: una polizza vita tradizionale con vera funzione previdenziale e una posizione di previdenza complementare ancora in fase di accumulo godono di protezioni di legge molto forti; una polizza “vita” che in realtà è un investimento finanziario, oppure un fondo pensione già riscattato e finito sul tuo conto corrente, possono invece diventare denaro a disposizione dei creditori. La differenza la fanno i contratti, le date e le tue scelte delle prossime settimane.

Ti accompagniamo in questo percorso perché è esattamente il terreno su cui lavora lo Studio Monardo. La liquidazione controllata è una procedura di sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il modo in cui l’Organismo redige la relazione, qualifica i beni e valuta il patrimonio del debitore. La qualificazione di una polizza (assicurazione previdenziale o prodotto finanziario?) richiede inoltre competenze di diritto bancario e finanziario, che lo Studio presidia grazie allo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire

Prima di muoverti, devi capire dove ti trovi. Il piano che segue è composto da otto mosse, ma non tutti partono dalla prima: chi ha già riscattato una polizza è in una situazione diversa da chi non ha ancora nemmeno depositato il ricorso. Rispondi con onestà a queste quattro domande di auto-verifica.

Domanda 1 — La procedura è già aperta? Verifica se il tribunale ha già pronunciato la sentenza di apertura della liquidazione controllata (art. 270 CCII) e se è stato nominato un liquidatore. Se la risposta è no, hai margine per preparare tutto con calma e puoi partire dalla Mossa 1. Se la risposta è sì, il liquidatore è già al lavoro sull’inventario dei tuoi beni e devi concentrarti soprattutto sulle Mosse 6, 7 e 8, recuperando in fretta le verifiche delle mosse precedenti.

Domanda 2 — Sai con precisione che tipo di polizza hai? “Polizza vita” è un’etichetta commerciale, non una garanzia. Sotto quel nome possono esserci una polizza di ramo I (rivalutabile, con capitale garantito), una unit linked di ramo III (legata al valore di quote di fondi), una polizza multiramo che mescola le due componenti, una capitalizzazione di ramo V (che del rischio vita ha poco o nulla) o una temporanea caso morte senza valore di riscatto. Se non sai rispondere, devi partire dalla Mossa 1 e poi passare subito alla Mossa 2: tutta la strategia dipende da questo.

Domanda 3 — Il tuo fondo pensione è ancora in fase di accumulo? Chiediti se stai ancora versando (o se il fondo sta ancora “custodendo” la tua posizione senza che tu abbia chiesto nulla), oppure se hai già maturato i requisiti per la prestazione pensionistica, chiesto un’anticipazione o esercitato un riscatto. La legge tratta queste fasi in modo radicalmente diverso. Se hai già chiesto qualcosa al fondo, parti dalla Mossa 3.

Domanda 4 — Negli ultimi anni hai versato premi importanti mentre i debiti crescevano? Se hai pagato un premio unico consistente, o premi annui elevati, quando eri già in difficoltà con banche e finanziarie, il problema non è più solo l’impignorabilità della polizza, ma il rischio che il liquidatore contesti quei versamenti come atti in pregiudizio dei creditori. In questo caso la Mossa 5 è prioritaria.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è…Parti dalla mossaPerché
Procedura non ancora chiesta, contratti mai esaminatiMossa 1Devi prima sapere cosa possiedi
Hai una “polizza vita” ma non sai di che ramo siaMossa 2La qualificazione decide se è protetta
Hai un fondo pensione o un PIP e stai valutando un riscattoMossa 3 e subito Mossa 4Un riscatto sbagliato trasforma un bene intangibile in denaro aggredibile
Hai pagato premi elevati negli ultimi anni con debiti già scadutiMossa 5Il rischio è la revocatoria sui premi, non il riscatto
Il ricorso va depositato entro poche settimaneMossa 6Tutto deve essere dichiarato e qualificato nella relazione OCC
La sentenza di apertura è già stata pronunciataMossa 7Devi gestire le richieste del liquidatore
La polizza scade o vai in pensione durante i tre anni della proceduraMossa 8Le somme che maturano hanno un regime proprio

Un’avvertenza prima di proseguire: non saltare la Mossa 2 anche se sei convinto che la tua polizza sia “sicuramente impignorabile”. È l’errore più frequente, e il più costoso, perché la giurisprudenza più recente guarda alla sostanza del contratto e non al suo nome. Se la tua convinzione si basa solo su quello che ti ha detto chi te l’ha venduta, non hai ancora una risposta: hai un’ipotesi da verificare.

Infine, tieni presente il quadro generale in cui si muove tutto il piano. L’art. 268, comma 4, del Codice della crisi elenca i beni che non sono compresi nella liquidazione controllata: tra questi i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., gli stipendi, le pensioni e i guadagni del debitore nei limiti di quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento suo e della famiglia, e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. È in quest’ultima categoria che si giocano la partita la polizza vita (art. 1923 c.c.) e la posizione nel fondo pensione (art. 11, comma 10, D.Lgs. 252/2005). Tutto ciò che non rientra nelle esclusioni entra nella procedura: la regola è l’attrazione di tutto il patrimonio, l’esclusione è l’eccezione. Il piano serve a dimostrare, con documenti, che i tuoi contratti stanno dalla parte dell’eccezione.


Mossa 1 — Costruisci il fascicolo completo dei contratti

Obiettivo della mossa: avere sul tavolo, per ogni polizza e ogni forma di previdenza complementare, il contratto integrale, l’ultimo estratto conto e la cronologia dei versamenti. Senza questi documenti ogni valutazione successiva è una supposizione.

Quando va fatta

Subito, e comunque prima di qualsiasi contatto formale con l’OCC per la redazione della relazione. Se la procedura è già aperta, hai comunque l’obbligo di collaborare con il liquidatore nella formazione dell’inventario: non aspettare che sia lui a scoprire i contratti, perché la trasparenza del debitore è uno degli elementi che vengono valutati al momento dell’esdebitazione. Considera che i documenti richiesti a una compagnia assicurativa o a un fondo arrivano spesso dopo due-quattro settimane: calcola questi tempi nel tuo calendario.

Come si esegue

Il primo passo è fare l’elenco di tutto ciò che, anche lontanamente, può essere una polizza o una forma di previdenza. Controlla gli estratti conto bancari degli ultimi dieci anni cercando addebiti ricorrenti verso compagnie assicurative, SIM, fondi pensione negoziali o aperti. Controlla le buste paga: la voce relativa al fondo pensione negoziale o alla destinazione del TFR ti dice dove finiscono i contributi. Controlla la dichiarazione dei redditi: i contributi alla previdenza complementare sono deducibili e compaiono nel modello, così come alcuni premi assicurativi detraibili.

Poi, per ciascun contratto individuato, richiedi per iscritto (PEC o raccomandata, conservando la ricevuta):

  • il contratto completo con le condizioni generali di assicurazione e il set informativo (per le polizze più vecchie, il fascicolo informativo e la nota informativa);
  • il KID (documento contenente le informazioni chiave) per i prodotti d’investimento assicurativi;
  • l’estratto conto annuale più recente, con il valore di riscatto aggiornato;
  • l’elenco cronologico dei premi versati, con date e importi;
  • l’indicazione dei beneficiari designati per il caso morte e del contraente;
  • per il fondo pensione: la comunicazione periodica annuale, la data di prima adesione (anche ad altri fondi, se hai trasferito la posizione), il comparto di investimento, eventuali anticipazioni già erogate e la loro causale.

Prima di procedere, assicurati di aver individuato chi è il contraente di ogni polizza. Se il contraente è tuo coniuge o un tuo genitore e tu sei soltanto l’assicurato o il beneficiario, la situazione cambia completamente: la polizza non è nel tuo patrimonio, e le somme che eventualmente ti spetteranno come beneficiario sono comunque tutelate dall’art. 1923 c.c., che protegge le somme dovute “al contraente o al beneficiario”.

La base giuridica

L’art. 268 CCII attrae alla liquidazione controllata tutti i beni del debitore, salvo quelli esclusi dal comma 4. Il liquidatore, dopo l’apertura, forma l’inventario e predispone il programma di liquidazione (art. 272 CCII). Per sapere se una polizza o un fondo rientrano tra le esclusioni, occorre sapere che cosa sono in concreto: la tutela dell’art. 1923 c.c. e quella dell’art. 11, comma 10, D.Lgs. 252/2005 non si applicano in astratto, ma al singolo contratto per come è costruito.

Se qualcosa va storto

La compagnia non risponde o risponde in modo incompleto. Non restare fermo: sollecita con PEC indicando il termine di quindici giorni e richiamando il tuo diritto, come contraente, a ricevere la documentazione contrattuale e le informazioni sulla posizione. Se hai sottoscritto tramite banca, chiedi copia anche alla filiale, che conserva normalmente la documentazione precontrattuale consegnata al cliente. Se hai trasferito il fondo pensione da un fondo all’altro, chiedi al fondo attuale l’attestazione dell’anzianità complessiva di iscrizione: ti servirà più avanti per capire se hai requisiti per prestazioni o anticipazioni.

Se il contratto originale è davvero irreperibile, non inventare una qualificazione “di comodo”: nella relazione dell’OCC va dato atto della documentazione disponibile e di quella mancante. Un contratto dichiarato ma non ancora qualificato è un problema gestibile; un contratto taciuto è un problema che può compromettere l’esdebitazione.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  1. hai un elenco scritto di tutti i contratti, con compagnia o fondo, numero di polizza o di posizione, contraente, assicurato e beneficiari;
  2. per ciascuno hai almeno contratto (o condizioni generali) ed estratto conto aggiornato con il valore di riscatto;
  3. hai ricostruito la cronologia dei versamenti degli ultimi cinque anni, con importi e date.

Mossa 2 — Qualifica la polizza: previdenza vera o investimento travestito?

Obiettivo della mossa: stabilire, sulla base delle clausole del contratto, se la tua polizza ha una reale funzione previdenziale (e quindi gode della protezione dell’art. 1923 c.c.) oppure è sostanzialmente un prodotto finanziario il cui valore può essere acquisito alla procedura.

Quando va fatta

Subito dopo aver completato il fascicolo, e comunque prima del deposito del ricorso o, se la procedura è già aperta, prima che il liquidatore depositi il programma di liquidazione. Il programma va predisposto entro novanta giorni dall’apertura: se il liquidatore inserisce la tua polizza tra i beni da liquidare senza che tu abbia fornito una qualificazione motivata, dovrai contestarla in una posizione molto più difficile.

Come si esegue

Prendi il contratto e cerca le risposte a queste domande, in quest’ordine.

Primo: a quale ramo appartiene? Il Codice delle assicurazioni private (art. 2, D.Lgs. 209/2005) distingue il ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), il ramo III (assicurazioni le cui prestazioni sono collegate al valore di quote di fondi o di indici: unit linked e index linked) e il ramo V (operazioni di capitalizzazione). La dicitura compare di norma nelle condizioni generali o nel KID.

Secondo: che cosa succede al capitale se i mercati crollano? Questa è la domanda decisiva. Leggi la clausola sulla prestazione caso morte e quella sulla prestazione a scadenza. Se il contratto garantisce la restituzione almeno del capitale versato, o un capitale minimo che non dipende dall’andamento delle quote, c’è un rischio che grava sulla compagnia. Se invece la prestazione è pari al controvalore delle quote nel giorno del decesso, magari con una maggiorazione simbolica, e in caso di azzeramento delle quote il beneficiario non riceve nulla, il rischio è tutto sul contraente.

Terzo: la maggiorazione per il caso morte è reale o simbolica? Molte unit linked prevedono, in caso di decesso, il pagamento del controvalore delle quote aumentato di una percentuale decrescente con l’età. Verifica l’entità: la Cassazione ha ritenuto non idonea a trasferire il rischio demografico una maggiorazione che, per le età più avanzate, si riduceva a una frazione irrisoria del valore maturato.

Quarto: come è stato pagato il premio? Un premio unico molto elevato, versato in un’unica soluzione e sganciato da qualsiasi calcolo legato all’età e alle tavole di mortalità, è un indizio di finalità d’investimento. Premi periodici modesti, per molti anni, con un capitale garantito, sono più coerenti con la previdenza.

Quinto: c’è una componente di gestione separata? Nelle polizze multiramo, la parte investita in gestione separata di ramo I ha normalmente un capitale garantito; la parte unit linked no. In questi casi la qualificazione può essere diversa per le due componenti, e conviene prepararsi a sostenere la natura previdenziale almeno della parte garantita.

Riporta le risposte in una scheda di una pagina per ciascuna polizza, citando articolo e pagina del contratto da cui ricavi ogni elemento. Questa scheda diventerà l’allegato della relazione OCC o della tua memoria al liquidatore.

Le clausole da leggere, una per una

Per non perderti nel contratto, cerca queste cinque sezioni e annota per ciascuna la risposta.

La clausola “Prestazioni assicurate”. È il cuore del contratto. Deve dirti che cosa paga la compagnia alla scadenza e in caso di decesso. Frasi come “capitale assicurato rivalutato annualmente, in nessun caso inferiore ai premi versati” indicano una garanzia; frasi come “controvalore delle quote alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione” indicano che il rischio è tuo.

La clausola “Maggiorazione caso morte”. Nelle unit linked si trova spesso una tabella con percentuali decrescenti in base all’età dell’assicurato. Calcola, sui valori della tua polizza, quanto vale concretamente la maggiorazione alla tua età attuale: se si tratta di poche decine di euro su decine di migliaia, l’argomento previdenziale sarà debole.

La clausola “Garanzie finanziarie” o “Rendimento minimo”. Alcune polizze prevedono un tasso minimo garantito o il consolidamento annuo dei rendimenti: una volta attribuito, il rendimento non può più essere perso. È un elemento molto forte a favore della natura assicurativa.

La clausola “Riscatto”. Leggi come si calcola il valore di riscatto e se esistono penali nei primi anni. Ti serve per stimare quanto potrebbe essere acquisito se la polizza fosse qualificata come investimento, e quindi per la simulazione dell’attivo nella Mossa 6.

La clausola “Opzioni contrattuali”. Verifica se puoi convertire il capitale in rendita, differire la scadenza o sospendere i premi. Queste opzioni tornano utili nelle Mosse 4 e 8.

Un’ultima indicazione pratica: se la polizza è multiramo, chiedi alla compagnia la ripartizione attuale del controvalore tra gestione separata e fondi unit linked. Potresti scoprire che la parte garantita è prevalente, e questo ti consente di sostenere la protezione almeno per quella quota anche nell’ipotesi in cui la parte unit linked venga acquisita.

La base giuridica

L’art. 1923, comma 1, c.c. stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU., 31 marzo 2008, n. 8271) hanno ricondotto questa protezione alla funzione previdenziale del contratto e ne hanno ricavato che, nel fallimento, il curatore non è legittimato a esercitare il riscatto della polizza vita del fallito: il principio è stato trasposto dagli interpreti anche alle procedure di sovraindebitamento.

La giurisprudenza successiva ha però chiarito che la protezione segue la sostanza e non il nome. Con la sentenza del 12 febbraio 2024, n. 3785, la Prima Sezione civile ha affermato che una polizza unit linked “pura”, in cui il rischio d’investimento grava interamente sull’assicurato e l’evento legato alla vita umana è un semplice parametro temporale, non ha funzione previdenziale: il suo valore di riscatto può essere acquisito all’attivo della procedura concorsuale. Con l’ordinanza del 9 aprile 2024, n. 9418, la stessa Sezione ha precisato l’altro versante: quando la polizza garantisce la restituzione del capitale o un minimo non azzerabile dall’andamento dei mercati, il rischio demografico è effettivo e il contratto resta un’assicurazione sulla vita. La Terza Sezione, con le ordinanze 27 luglio 2023, n. 22961 e 31 gennaio 2024, n. 2922, ha escluso la natura assicurativa quando il beneficiario, per effetto dell’andamento dei titoli, potrebbe non ricevere alcun indennizzo.

Se qualcosa va storto

Il contratto è ambiguo e non riesci a capire se il capitale sia garantito. Succede spesso con i prodotti multiramo e con le polizze degli anni 2000. In questo caso non devi scegliere tu la qualificazione più comoda: chiedi alla compagnia una dichiarazione scritta sulla presenza o meno di garanzie di capitale e sulla modalità di calcolo della prestazione caso morte, e fai esaminare il contratto da chi si occupa professionalmente di prodotti assicurativi e finanziari. Un parere motivato allegato alla relazione pesa molto più di un’affermazione generica.

Il consulente che ti ha venduto la polizza ti assicura che “le polizze vita sono sempre impignorabili”. Non fidarti di questa formula: era un argomento di vendita diffuso, ma la giurisprudenza citata sopra l’ha smentito per le polizze prive di effettivo rischio demografico.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  1. per ogni polizza hai una scheda con ramo, garanzie di capitale, prestazione caso morte e modalità di pagamento dei premi;
  2. hai classificato ogni polizza in una di tre fasce: “previdenziale con buoni argomenti”, “dubbia”, “prevalentemente finanziaria”;
  3. per le polizze “dubbie” hai chiesto alla compagnia i chiarimenti scritti o hai fissato un esame tecnico del contratto.

Mossa 3 — Fotografa lo stato del tuo fondo pensione

Obiettivo della mossa: stabilire con esattezza in quale fase si trova la tua posizione di previdenza complementare, perché dalla fase dipende tutto: intangibile in accumulo, pignorabile entro i limiti delle pensioni quando diventa prestazione, liberamente aggredibile quando è riscattata o anticipata per esigenze non sanitarie.

Quando va fatta

In parallelo alla Mossa 2, e in ogni caso prima di qualsiasi richiesta al fondo. Se hai già presentato una domanda di riscatto o di anticipazione che non è ancora stata liquidata, questa mossa diventa urgente: devi capire se ti conviene revocarla (quando il regolamento del fondo lo consente) prima che le somme vengano accreditate.

Come si esegue

Recupera dalla comunicazione periodica annuale del fondo e dall’area riservata del sito questi dati:

  • la data di prima iscrizione alla previdenza complementare (incluse le adesioni a fondi precedenti trasferite nel fondo attuale): dagli anni di iscrizione dipendono le anticipazioni e alcune modalità di prestazione;
  • il valore della posizione individuale alla data più recente;
  • lo stato della posizione: attiva con contribuzione in corso, attiva senza contribuzione, oppure con requisiti di partecipazione cessati (ad esempio dopo un licenziamento o le dimissioni);
  • eventuali richieste pendenti di anticipazione, riscatto parziale, riscatto totale, RITA (rendita integrativa temporanea anticipata) o prestazione pensionistica.

Poi colloca la tua posizione in una di queste quattro caselle.

Casella A — Fase di accumulo. Stai ancora maturando la posizione e non hai chiesto nulla. È la situazione più protetta: l’art. 11, comma 10, D.Lgs. 252/2005 sancisce l’intangibilità delle posizioni individuali in fase di accumulo.

Casella B — Requisiti cessati ma nessuna scelta effettuata. Hai perso il lavoro o cambiato settore e non hai né riscattato né trasferito la posizione. Anche qui la Cassazione (Sez. lavoro, ord. 4 aprile 2023, n. 9249) ha chiarito che la posizione resta in fase di accumulo: il semplice mancato esercizio del riscatto o del trasferimento non la trasforma in prestazione pignorabile, e il riscatto non è una scelta che possa esserti imposta.

Casella C — Prestazione pensionistica in corso o maturata. Hai raggiunto i requisiti e percepisci (o stai per percepire) la prestazione in capitale o in rendita. Le prestazioni seguono gli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni obbligatorie.

Casella D — Riscatto o anticipazione per “ulteriori esigenze” o per la prima casa. Le somme oggetto di riscatto totale o parziale e le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa e per ulteriori esigenze dell’iscritto non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. Tradotto: una volta richieste, sono denaro come un altro.

La base giuridica

L’art. 11, comma 10, D.Lgs. 252/2005 contiene l’intera architettura: intangibilità in accumulo; limiti pensionistici per prestazioni in capitale e rendita e per le anticipazioni per spese sanitarie; nessun vincolo per riscatti e anticipazioni diverse da quelle sanitarie. Nella liquidazione controllata, questo regime si innesta sull’art. 268, comma 4, CCII: la posizione in accumulo rientra tra le cose non pignorabili per disposizione di legge; la prestazione pensionistica complementare, come la pensione, entra nella procedura solo per la parte eccedente quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento tuo e della tua famiglia.

Sappi, per completezza, che il panorama non è del tutto uniforme. Una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Pisa, 3 aprile 2023) ha ritenuto che l’intangibilità non impedisca di pignorare la posizione come credito futuro, pur inesigibile fino alla prestazione; e in sede penale la Cassazione (Sez. III pen., sent. n. 13660/2020) ha ammesso il sequestro finalizzato alla confisca delle somme in accumulo. Sono orientamenti che non riguardano direttamente il concorso dei creditori nella liquidazione controllata, ma che dimostrano come l’intangibilità vada argomentata, non data per scontata.

Il quadro delle richieste al fondo e dei loro effetti

Prima di chiedere qualsiasi cosa al fondo, confronta la richiesta che hai in mente con l’effetto che produce sulla procedura. La tabella riassume il regime dell’art. 11 D.Lgs. 252/2005.

Richiesta al fondoPresupposti essenzialiRegime verso i creditoriEffetto pratico nella liquidazione controllata
Nessuna (posizione in accumulo)—IntangibileResta fuori dall’attivo
Anticipazione per spese sanitarie straordinarieIn ogni momento, fino al 75%Limiti previsti per le pensioniEntra solo per la parte eccedente il fabbisogno fissato dal giudice
Anticipazione per prima casa (tua o dei figli)Dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75%Nessun vincoloDiventa liquidità acquisibile
Anticipazione per ulteriori esigenzeDopo 8 anni di iscrizione, fino al 30%Nessun vincoloDiventa liquidità acquisibile
Riscatto parziale o totalePerdita dei requisiti, disoccupazione, invalidità, altre cause previsteNessun vincoloDiventa liquidità acquisibile
Prestazione pensionistica in capitale o renditaRequisiti di accesso alla pensioneLimiti previsti per le pensioniEntra solo per la parte eccedente il fabbisogno fissato dal giudice

Leggila così: tutto ciò che sta nella colonna “nessun vincolo” è una porta che, una volta aperta, fa uscire il denaro dalla protezione e lo porta dentro la procedura. Le uniche richieste che conservano una tutela sono quelle sanitarie e la prestazione pensionistica, e anche queste solo nei limiti delle pensioni.

Se qualcosa va storto

Hai già firmato una richiesta di riscatto totale e il fondo sta per liquidare. Contatta immediatamente il fondo per sapere se la richiesta è ancora revocabile e, in caso affermativo, valuta la revoca con il tuo legale prima di procedere: l’accredito sul conto trasformerebbe una posizione intangibile in liquidità disponibile per la procedura. Se la somma è già stata accreditata, passa alla Mossa 4 e agli scenari di deviazione più avanti.

Il fondo ti comunica che hai perso i requisiti di partecipazione e ti invita a “scegliere” tra riscatto e trasferimento. Non sei obbligato a scegliere subito: la posizione può restare nel fondo, e la citata ordinanza n. 9249/2023 conferma che il silenzio non la trasforma in denaro pignorabile.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  1. hai collocato la posizione in una delle quattro caselle con documenti a supporto;
  2. conosci l’anzianità di iscrizione complessiva e il valore attuale della posizione;
  3. hai verificato che non ci siano richieste pendenti al fondo, o hai deciso come gestirle.

Mossa 4 — Congela: niente riscatti, niente anticipazioni, niente spostamenti

Obiettivo della mossa: evitare di trasformare con le tue mani un bene protetto in denaro aggredibile, e di compiere atti che il liquidatore o il tribunale potrebbero leggere come sottrazione di patrimonio ai creditori.

Quando va fatta

Da questo momento e fino alla chiusura della procedura. Vale prima del deposito del ricorso (quando la tentazione di “mettere al sicuro” il denaro è più forte) e durante i tre anni in cui la liquidazione controllata resta di norma aperta.

Come si esegue

Il primo passo è anche il più difficile: non riscattare la polizza, nemmeno se ti serve liquidità per pagare una rata urgente o le spese di casa. Il motivo è tecnico e ti riguarda direttamente. L’art. 1923 c.c. protegge le somme dovute dall’assicuratore; una volta che la compagnia ha pagato e il denaro è sul tuo conto, secondo un orientamento autorevole la protezione cessa, perché la funzione previdenziale si è esaurita con lo scioglimento anticipato del contratto. La Cassazione (Sez. I civ., 6 febbraio 2015, n. 2256) ha affermato che il riscatto pagato al fallito dopo la dichiarazione di fallimento non ha funzione previdenziale e non è coperto dall’impignorabilità; la Cassazione penale (Sez. VI, sent. n. 34306 depositata il 21 ottobre 2025) ha confermato il sequestro di somme finite sul conto corrente dopo un riscatto anticipato, distinguendole dalle somme liquidate alla scadenza o al verificarsi dell’evento assicurato. Nella liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento, il Tribunale di Treviso (3 aprile 2023) ha considerato le somme riscosse per riscatto durante la procedura come beni sopravvenuti, destinati all’attivo.

Poi, applica le stesse regole al fondo pensione. Non chiedere anticipazioni per “ulteriori esigenze” (quelle fino al 30% dopo otto anni di iscrizione) né riscatti parziali o totali: sono somme che la legge stessa dichiara libere da qualsiasi vincolo di impignorabilità. Se hai bisogno di un’anticipazione per spese sanitarie gravi, sappi che quella resta soggetta ai limiti delle pensioni, ma valuta comunque la mossa con il legale prima di presentarla.

Non spostare le somme. Non intestare la polizza a un familiare cambiando contraente, non modificare i beneficiari in modo da favorire qualcuno in vista della procedura, non trasferire denaro riscattato su conti di terzi. Ognuno di questi atti può essere valutato negativamente sotto due profili: la possibile inefficacia verso i creditori e il requisito della condotta del debitore ai fini dell’esdebitazione.

Infine, valuta i premi futuri. Se la polizza prevede premi periodici, continuare a pagarli con denaro che dovrebbe andare alla procedura (ad esempio con la quota di stipendio eccedente il fabbisogno familiare) crea un conflitto. Molte polizze consentono la sospensione del pagamento dei premi con riduzione del capitale: è una delle opzioni da discutere con il legale, contratto alla mano.

La base giuridica

Oltre agli artt. 1923 c.c. e 11, comma 10, D.Lgs. 252/2005, rilevano le regole della liquidazione controllata sulla condotta del debitore: l’esdebitazione presuppone che il sovraindebitamento non sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode e che il debitore abbia collaborato con gli organi della procedura. Gli atti dispositivi compiuti in pregiudizio dei creditori possono inoltre essere aggrediti dal liquidatore con le azioni previste dall’art. 274 CCII.

Se qualcosa va storto

Hai già riscattato mesi fa e hai speso tutto per pagare debiti. Non è necessariamente un problema grave: se hai pagato creditori in modo documentato, l’operazione è ricostruibile e va semplicemente dichiarata all’OCC con le evidenze bancarie. Il vero rischio nasce quando le somme riscattate sono state trasferite a familiari o prelevate in contanti senza traccia: in quel caso serve una ricostruzione precisa, prima che sia il liquidatore a farla.

Ti trovi con un premio in scadenza tra pochi giorni e non sai se pagarlo. Non decidere da solo: il mancato pagamento può comportare la riduzione o la risoluzione del contratto con conseguenze diverse a seconda delle condizioni generali; il pagamento può essere contestato. Una verifica di mezz’ora sul contratto vale più di qualsiasi scelta istintiva.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  1. hai verificato che nessuna richiesta di riscatto, anticipazione o modifica contrattuale sia in corso;
  2. hai deciso, con un parere, come gestire i premi in scadenza nei prossimi mesi;
  3. hai ricostruito, con estratti conto, la destinazione di eventuali somme già riscattate negli ultimi cinque anni.

Mossa 5 — Misura il rischio sui premi versati

Obiettivo della mossa: capire se, pur restando la polizza protetta dall’art. 1923 c.c., i premi che hai pagato possono essere contestati dal liquidatore come atti in pregiudizio dei creditori, e preparare la difesa in anticipo.

Quando va fatta

Prima del deposito del ricorso, perché la valutazione incide sulla scelta della procedura (Mossa 6). Se la procedura è già aperta, entro i primi mesi: il liquidatore valuta le azioni da esercitare nella fase iniziale, e il termine di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria è di cinque anni dall’atto.

Come si esegue

Rileggi il comma 2 dell’art. 1923 c.c.: l’impignorabilità delle somme dovute dall’assicuratore lascia salve le disposizioni sulla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, nonché quelle relative a collazione, imputazione e riduzione delle donazioni, ma soltanto con riguardo ai premi pagati. In altre parole: la polizza non si tocca, ma i premi possono tornare ai creditori se il loro pagamento è stato un modo per sottrarre risorse.

Il primo passo è fare una tabella dei premi versati negli ultimi cinque anni, affiancando per ogni versamento la tua situazione debitoria in quel momento: quanti debiti avevi, quali rate erano già insolute, se c’erano già solleciti, decreti ingiuntivi o pignoramenti. Poi valuta ogni versamento con tre criteri:

  • proporzione: un premio annuo di 1.200 euro, pagato da vent’anni, ha una fisionomia molto diversa da un premio unico di 60.000 euro versato sei mesi prima del primo decreto ingiuntivo;
  • continuità: i premi periodici previsti dal contratto, pagati regolarmente da prima della crisi, sono esecuzione di un obbligo contrattuale assunto quando eri solvibile;
  • consapevolezza: la revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) richiede, per gli atti a titolo oneroso, la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, a seconda dei casi, del terzo; per gli atti anteriori al sorgere del credito, la dolosa preordinazione.

Prepara per ciascun premio “sensibile” una breve nota che spieghi l’origine del denaro utilizzato (ad esempio un’eredità, la vendita di un bene, un TFR) e la ragione del versamento.

Questa è la mossa in cui una valutazione sbagliata costa di più, perché incide contemporaneamente sull’attivo della procedura e sulla tua esdebitazione. Per questo, nello Studio Monardo, l’analisi dei premi viene condotta dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo — Gestore della crisi da sovraindebitamento L. 3/2012 e fiduciario OCC — insieme ai commercialisti dello staff, che ricostruiscono i flussi finanziari anno per anno.

La base giuridica

L’art. 1923, comma 2, c.c. per i premi; l’art. 2901 c.c. per i presupposti della revocatoria ordinaria; l’art. 274 CCII per la legittimazione del liquidatore a esercitare le azioni volte a conservare o ricostituire il patrimonio del debitore, comprese quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile. Ricorda inoltre la differenza con il regime fallimentare: nella liquidazione controllata del consumatore non si applica la revocatoria fallimentare con le presunzioni tipiche di quella procedura; il liquidatore deve provare i presupposti ordinari.

Se qualcosa va storto

Emerge un premio unico molto elevato, versato quando i debiti erano già scaduti. Non nasconderlo e non minimizzarlo: la strategia corretta è affrontarlo in anticipo, documentando l’origine del denaro e valutando, se il caso lo richiede, una soluzione negoziata con la procedura (ad esempio l’apporto di una somma equivalente con finanza esterna) che eviti un contenzioso lungo e l’incertezza sull’esdebitazione. In alcuni casi può risultare più conveniente valutare un’altra procedura, come il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dove la polizza non viene liquidata ma la proposta ai creditori deve essere comunque convincente rispetto all’alternativa liquidatoria.

La polizza è stata pagata da un tuo familiare ma intestata a te. In questo caso l’eventuale contestazione riguarderebbe un atto del familiare, non tuo, e la ricostruzione cambia: serve la prova documentale della provenienza del denaro.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  1. hai una tabella dei premi versati negli ultimi cinque anni con la situazione debitoria contestuale;
  2. hai individuato i premi “sensibili” e per ciascuno hai documentato l’origine del denaro;
  3. hai una valutazione scritta del rischio revocatorio (basso, medio, alto) da portare nella scelta della procedura.

Mossa 6 — Dichiara tutto e scegli la procedura giusta

Obiettivo della mossa: far entrare nella relazione dell’OCC e nel ricorso una descrizione completa e motivata di polizze e fondi pensione, e verificare, alla luce di quella descrizione, se la liquidazione controllata è davvero lo strumento adatto a te.

Quando va fatta

Nelle settimane che precedono il deposito del ricorso, durante il lavoro con l’Organismo di composizione della crisi. Se la liquidazione controllata è stata chiesta da un creditore, i tempi sono dettati dall’udienza fissata dal tribunale: in quel caso devi portare la documentazione all’udienza e valutare subito se proporre una procedura alternativa.

Come si esegue

Il primo passo è consegnare all’OCC il fascicolo della Mossa 1, le schede di qualificazione della Mossa 2, la fotografia del fondo pensione della Mossa 3 e la tabella dei premi della Mossa 5. Chiedi che la relazione non si limiti a elencare i contratti, ma prenda posizione motivata sulla loro inclusione o esclusione dall’attivo, indicando le norme e gli elementi contrattuali rilevanti. Una relazione che scrive soltanto “polizza vita, impignorabile” è fragile; una che spiega perché la polizza ha un capitale garantito e quindi un rischio demografico effettivo è una base solida su cui il liquidatore e il giudice possono lavorare.

Poi fai il conto dell’attivo realmente acquisibile. Dopo il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024), se la domanda è proposta dal debitore persona fisica, la liquidazione controllata si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche tramite azioni giudiziarie o apporti di finanza esterna. Questo ha una conseguenza pratica che molti trascurano: se il tuo unico patrimonio è costituito da una polizza di ramo I protetta e da una posizione di previdenza complementare in accumulo, e il tuo reddito basta appena al mantenimento della famiglia, l’attivo acquisibile potrebbe essere nullo. In quel caso la strada non è la liquidazione controllata, ma l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), che consente di liberarsi dai debiti senza liquidazione, con l’obbligo di pagare eventuali utilità sopravvenute rilevanti nei quattro anni successivi.

Se invece hai redditi eccedenti il fabbisogno, o beni diversi (un immobile, un’auto di valore, una unit linked “pura”), valuta anche il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: lì la polizza protetta resta fuori discussione, e puoi proporre ai creditori un pagamento parziale sostenibile. Il confronto va fatto sui numeri, non sulle impressioni.

Infine, non omettere nulla. Se una polizza è “dubbia”, dichiarala come dubbia e spiega perché. Se un fondo pensione è in accumulo, indicane comunque il valore. L’omissione di un bene nella domanda è uno degli elementi che possono pesare in modo decisivo sulla meritevolezza del debitore.

Il confronto tra le tre strade

Per scegliere, metti le tre procedure una accanto all’altra, guardando in particolare a che cosa succede ai tuoi contratti.

AspettoLiquidazione controllataEsdebitazione dell’incapienteRistrutturazione dei debiti del consumatore
Presupposto chiaveAttivo acquisibile attestato dall’OCC (domanda del debitore)Nessuna utilità da offrire, neppure in prospettivaPiano sostenibile proposto ai creditori
Polizza previdenzialeEsclusa dall’attivoNon viene toccataNon viene liquidata
Unit linked finanziariaAcquisita dal liquidatoreIl suo valore è un’utilità: rende difficile qualificarti incapienteIl suo valore pesa nel confronto con l’alternativa liquidatoria
Fondo pensione in accumuloEsclusoNon viene toccatoNon viene toccato
DurataTendenzialmente non inferiore a tre anniObblighi informativi e di pagamento di utilità sopravvenute rilevanti per quattro anniQuella prevista dal piano omologato
EsdebitazioneAlla chiusura, alle condizioni di leggeCon il decreto, una sola volta nella vitaCon l’esecuzione del piano

Il confronto mostra perché la qualificazione dei contratti va fatta prima di scegliere la procedura: la stessa unit linked che nella liquidazione controllata è semplicemente attivo da distribuire, nell’esdebitazione dell’incapiente può precludere l’accesso, e nel piano del consumatore alza l’asticella di ciò che devi offrire ai creditori. Le polizze previdenziali e il fondo in accumulo, invece, restano fuori in tutte e tre le strade: sono proprio loro il patrimonio che il piano ti aiuta a conservare.

Nel valutare le spese, considera solo quelle previste dalla legge per l’accesso alla procedura (contributo unificato e oneri di giustizia) e le spese della procedura stessa, che gravano sull’attivo: ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121/2024, ha esteso alla liquidazione controllata la prenotazione a debito delle spese di giustizia prevista per le procedure concorsuali.

La base giuridica

Artt. 268 e 269 CCII per i contenuti della domanda e della relazione dell’OCC; art. 268, comma 3, CCII (nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024) per il requisito dell’attivo acquisibile nella domanda del debitore persona fisica; art. 283 CCII per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente; artt. 67 e seguenti CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Se qualcosa va storto

L’OCC ritiene che la tua unit linked sia pienamente acquisibile e tu non sei d’accordo. Chiedi che la relazione dia atto della tua posizione e degli elementi contrattuali che la sostengono: la qualificazione definitiva spetterà agli organi della procedura e, in caso di contrasto, al giudice. Non è una buona idea ritardare il deposito solo per convincere l’OCC: se i debiti sono già in fase esecutiva, ogni settimana in più espone ad azioni individuali dei creditori.

Un creditore ha già pignorato presso la compagnia assicurativa. Il pignoramento di una polizza con funzione previdenziale può essere contrastato con l’opposizione all’esecuzione, e comunque, dall’apertura della liquidazione controllata, nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. Coordina le due strade con il legale.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  1. la relazione OCC contiene una qualificazione motivata di ogni polizza e di ogni posizione previdenziale;
  2. hai confrontato, con i numeri, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente e ristrutturazione del consumatore;
  3. il ricorso depositato elenca tutti i contratti, compresi quelli che ritieni esclusi dall’attivo.

Mossa 7 — Gestisci le richieste del liquidatore dopo l’apertura

Obiettivo della mossa: impedire che una polizza protetta o una posizione previdenziale intangibile venga inserita nel programma di liquidazione, e reagire nei tempi giusti se accade.

Quando va fatta

Dal giorno della sentenza di apertura e per tutta la fase di formazione dell’inventario e del programma di liquidazione, che il liquidatore deve predisporre entro novanta giorni. È in questa finestra che si decide il destino dei tuoi contratti.

Come si esegue

Il primo passo è rendere disponibile al liquidatore, spontaneamente e subito, tutta la documentazione. Accompagnala con una breve memoria che riprenda la qualificazione già esposta nella relazione OCC e indichi le pronunce su cui si fonda. Il liquidatore è un professionista che deve rispondere del proprio operato: se gli consegni un quadro chiaro, è più facile che rinunci a pretese infondate o che sottoponga la questione al giudice delegato in modo corretto.

Poi verifica il contenuto del programma di liquidazione appena viene depositato. Controlla in particolare se prevede il riscatto di polizze, la comunicazione alle compagnie o ai fondi di un “vincolo” sulle posizioni, o la richiesta di informazioni ai fondi con finalità di acquisizione.

Se il liquidatore scrive alla compagnia chiedendo il riscatto di una polizza di ramo I con capitale garantito, rispondi per iscritto richiamando le Sezioni Unite n. 8271/2008: la legittimazione del curatore (e, per analogia, del liquidatore) a esercitare il riscatto è esclusa quando la polizza ha funzione previdenziale. Se la compagnia riceve istruzioni contrastanti, tenderà a non pagare nessuno fino a una decisione del giudice: meglio che la questione arrivi al giudice delegato con i tuoi argomenti già in atti.

Se il liquidatore ritiene di poter acquisire una unit linked che tu consideri previdenziale, la partita si gioca sulle clausole: capitale minimo garantito, entità della maggiorazione caso morte, modalità del premio. Porta la scheda della Mossa 2 e, se necessario, un parere tecnico sul contratto.

Per il fondo pensione in accumulo, il riscatto non è una facoltà che il liquidatore possa esercitare al posto tuo: la Cassazione (ord. n. 9249/2023) ha ricordato che il riscatto non è una scelta coercibile. Se ricevi pressioni per “chiudere” la posizione, rispondi per iscritto e informa il giudice delegato.

Come costruire la memoria al liquidatore

La memoria non deve essere lunga, ma deve essere completa. Organizzala in quattro parti.

Prima parte: l’elenco. Tutti i contratti, con compagnia o fondo, numero, contraente, beneficiari e valore attuale. Il liquidatore deve vedere subito che non stai nascondendo nulla.

Seconda parte: la qualificazione. Per ogni contratto, la tua posizione (escluso o incluso nell’attivo) con i riferimenti precisi alle clausole: “art. 4 delle condizioni generali, capitale minimo garantito pari ai premi versati”. Qui entrano le schede delle Mosse 2 e 3.

Terza parte: le norme e le pronunce. Poche e mirate: art. 268, comma 4, CCII; art. 1923 c.c.; art. 11, comma 10, D.Lgs. 252/2005; per le polizze, Cass. SS.UU. n. 8271/2008 e Cass. n. 9418/2024; per il fondo, Cass. n. 9249/2023. Un elenco di trenta sentenze non convince più di tre sentenze pertinenti.

Quarta parte: i premi e le operazioni recenti. La tabella della Mossa 5 e il prospetto degli eventuali riscatti già avvenuti, con la destinazione delle somme. Anticipare il tema evita che il liquidatore lo scopra da solo e lo legga con sospetto.

Chiudi la memoria chiedendo espressamente che, se il liquidatore non condivide la qualificazione di un contratto, la questione sia sottoposta al giudice delegato prima di qualsiasi iniziativa verso la compagnia o il fondo. È una richiesta ragionevole, che tutela te e il liquidatore stesso.

La base giuridica

Art. 272 CCII per inventario e programma di liquidazione; art. 268, comma 4, CCII per i beni esclusi; art. 1923 c.c. e Cass. SS.UU. n. 8271/2008 per la polizza; art. 11, comma 10, D.Lgs. 252/2005 e Cass. n. 9249/2023 per il fondo pensione. Gli atti del liquidatore sono soggetti al controllo del giudice delegato, al quale puoi rivolgere istanze e reclami.

Se qualcosa va storto

Il giudice delegato autorizza il riscatto della polizza che ritenevi protetta. Valuta immediatamente, con il legale, i rimedi contro il provvedimento e i relativi termini, che nel contesto concorsuale sono brevi: non contare sulla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), perché nelle procedure concorsuali molti termini non ne beneficiano e un errore di calcolo può rendere definitivo il provvedimento. Se la questione è di puro diritto (ad esempio la qualificazione di una unit linked con capitale garantito), può valere la pena portarla fino al giudice di legittimità: è qui che la continuità della difesa, dal primo reclamo fino alla Cassazione, fa la differenza.

Il liquidatore chiede alla compagnia informazioni sui beneficiari e sui premi. È legittimo: le informazioni servono anche a valutare eventuali azioni sui premi (Mossa 5). Fai in modo che le tue note sull’origine del denaro gli arrivino prima delle sue conclusioni.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  1. il liquidatore ha ricevuto tutta la documentazione e la tua memoria di qualificazione;
  2. hai letto il programma di liquidazione e verificato che non includa beni che ritieni esclusi, o hai già reagito;
  3. hai annotato in un calendario i termini per eventuali reclami, senza fare affidamento sul periodo 1-31 agosto.

Mossa 8 — Governa le somme che maturano durante i tre anni

Obiettivo della mossa: sapere in anticipo che cosa succede se, mentre la procedura è aperta, la polizza arriva a scadenza, un tuo familiare muore lasciandoti beneficiario, o maturi i requisiti per la pensione complementare.

Quando va fatta

All’inizio della procedura, pianificando, e poi ogni volta che si avvicina una scadenza. La liquidazione controllata, dopo il correttivo del 2024, ha una durata tendenzialmente non inferiore a tre anni, al termine dei quali per la persona fisica opera l’esdebitazione. In tre anni possono succedere molte cose.

Come si esegue

Il primo passo è mettere in fila le date: scadenza contrattuale di ogni polizza, età e anzianità di iscrizione al fondo che danno diritto alla prestazione, eventuali opzioni di rendita o di differimento previste dai contratti.

Polizza che scade durante la procedura. Le somme dovute dall’assicuratore alla scadenza, in esecuzione del contratto, sono quelle che l’art. 1923 c.c. protegge. La Cassazione penale n. 34306/2025 ha distinto proprio tra le somme liquidate alla scadenza o al verificarsi dell’evento, che conservano natura previdenziale, e quelle ottenute con il recesso anticipato. Resta però aperto un problema pratico: una volta accreditate su un conto, le somme si confondono con il resto della liquidità. Se il contratto prevede la possibilità di differire la scadenza o di convertire il capitale in rendita, valuta queste opzioni con il legale e con il liquidatore prima della scadenza; se non è possibile, tieni le somme su un conto separato e documenta la provenienza. Tieni presente che sul punto la giurisprudenza non è uniforme (Cass. n. 12261/2016 ha esteso la protezione anche alla funzione di risparmio, mentre Cass. n. 2256/2015 l’ha negata per il riscatto incassato in pendenza di procedura).

Somme che ricevi come beneficiario. Se un familiare muore e tu sei beneficiario della sua polizza vita, le somme a te dovute dall’assicuratore sono protette dall’art. 1923 c.c. (che tutela anche il beneficiario) e non derivano dal tuo patrimonio. Comunica comunque l’evento al liquidatore: la trasparenza non ti costa nulla, l’opacità può costarti l’esdebitazione.

Pensionamento durante la procedura. Se maturi i requisiti per la prestazione complementare, la prestazione in capitale e la rendita seguono i limiti previsti per le pensioni. Nella liquidazione controllata questo significa che il giudice determina la parte necessaria al mantenimento tuo e della famiglia, e solo l’eccedenza è destinata ai creditori. Valuta con attenzione la scelta tra capitale e rendita: le conseguenze sulla procedura possono essere molto diverse, e la scelta va fatta con il quadro completo davanti.

Premi ancora in corso. Riprendi la decisione presa nella Mossa 4: se paghi ancora premi, verifica periodicamente che non sottraggano alla procedura somme che il giudice ha destinato ai creditori.

La base giuridica

Art. 1923 c.c. per le somme dovute alla scadenza o al beneficiario; art. 11, comma 10, D.Lgs. 252/2005 per le prestazioni complementari; art. 268, comma 4, lett. b), CCII per la determinazione giudiziale della quota di pensione necessaria al mantenimento; regola della procedura sui beni che sopravvengono durante la liquidazione, secondo cui anche i beni acquisiti dal debitore nel corso della procedura, se non esclusi, sono destinati ai creditori.

Se qualcosa va storto

La compagnia paga la polizza scaduta direttamente sul tuo conto corrente, dove transitano anche lo stipendio e le spese familiari. Non spendere quelle somme: informa il liquidatore, trasferiscile su un conto dedicato e chiedi che la loro destinazione sia decisa con un provvedimento del giudice delegato, sulla base della natura della polizza.

Maturi i requisiti per la pensione complementare a pochi mesi dalla fine della procedura. Valuta con il legale se differire la domanda di prestazione, quando il regolamento del fondo lo consente: non è un espediente, ma una scelta sulla tempistica di un diritto che la legge ti riconosce. Anche in questo caso la trasparenza verso il liquidatore è la regola.

Check di completamento

Considera la mossa completata quando:

  1. hai un calendario con tutte le scadenze contrattuali e previdenziali che cadono nei tre anni;
  2. per ciascuna hai deciso in anticipo come gestire le somme e con quale comunicazione al liquidatore;
  3. hai un conto dedicato (o un accordo con il liquidatore) per eventuali somme a destinazione controversa.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione e mostrano come cambia l’esito a seconda di quando e come esegui le mosse.

Situazione di partenza comune. Debiti complessivi verso banche e finanziarie: 87.340 €. Stipendio netto mensile: 1.940 €. Patrimonio: una polizza di ramo I rivalutabile con capitale garantito, stipulata nel 2009 con premi annui di 1.150 €, valore di riscatto 18.260 €; una polizza unit linked a premio unico di 12.000 € versato nel 2021, senza capitale garantito e con maggiorazione caso morte dell’1%, controvalore attuale 12.890 €; una posizione nel fondo pensione negoziale in fase di accumulo, valore 31.470 €. Ricorso depositato il 3 febbraio 2026, sentenza di apertura il 24 febbraio 2026, programma di liquidazione atteso entro il 25 maggio 2026. Ipotizziamo che il giudice fissi il fabbisogno familiare in 1.520 € al mese: la quota di stipendio destinata ai creditori è quindi di 420 € al mese.

Simulazione 1 — Chi esegue le mosse da 1 a 6 prima del deposito. La relazione OCC qualifica la polizza di ramo I come previdenziale (capitale garantito, premi periodici modesti da molti anni) e la unit linked come prevalentemente finanziaria (premio unico, rischio integralmente sul contraente, maggiorazione caso morte irrisoria). Il fondo pensione è in accumulo e viene dichiarato come intangibile. I premi della polizza di ramo I, per importo e continuità, non presentano profili di rischio revocatorio. Attivo della procedura: 12.890 € (unit linked) + 420 € × 36 mesi = 15.120 € di quota di stipendio → 28.010 € complessivi, al netto delle spese della procedura. Restano fuori la polizza di ramo I (18.260 €) e il fondo pensione (31.470 €): 49.730 € di risparmio previdenziale conservato, con esdebitazione alla chiusura.

Simulazione 2 — Chi riscatta la polizza di ramo I prima del deposito. Stessa situazione, ma il 10 dicembre 2025, sotto la pressione dei solleciti, il debitore riscatta la polizza di ramo I e incassa 18.260 € sul conto. Ne usa 6.860 € per pagare le rate arretrate di una finanziaria. Al deposito del ricorso, il 3 febbraio 2026, sul conto restano 11.400 €. Quella somma non è più “somma dovuta dall’assicuratore”: è liquidità, e entra nell’attivo. Attivo della procedura: 28.010 € + 11.400 € = 39.410 €. Il risparmio previdenziale conservato scende a 31.470 € (solo il fondo pensione). In più, il pagamento preferenziale di 6.860 € a un solo creditore dovrà essere spiegato all’OCC, e potrà essere valutato nel giudizio sulla condotta del debitore.

Simulazione 3 — Chi riscatta il fondo pensione durante la procedura. Il debitore si dimette nell’ottobre 2026 per un nuovo lavoro in un settore che non ha lo stesso fondo negoziale e, invece di lasciare la posizione nel fondo o di trasferirla, chiede il riscatto totale. Al netto della ritenuta fiscale, ipotizziamo un accredito di circa 24.230 €. Le somme oggetto di riscatto non hanno alcun vincolo di impignorabilità e, sopravvenute durante la procedura, sono destinate ai creditori. Attivo: 28.010 € + 24.230 € = 52.240 €. Il risparmio previdenziale conservato si riduce alla sola polizza di ramo I. Se il debitore avesse lasciato la posizione nel fondo, la citata ordinanza n. 9249/2023 gli avrebbe consentito di mantenerla in fase di accumulo, e quindi fuori dalla procedura.

Simulazione 4 — Chi arriva alla Mossa 7 senza aver fatto la Mossa 2. Il debitore deposita il ricorso dichiarando le due polizze come “polizze vita impignorabili”, senza schede e senza contratti. Il liquidatore, esaminati i documenti ricevuti dalle compagnie, inserisce nel programma di liquidazione entrambe le polizze. Per la unit linked il risultato era prevedibile; per la polizza di ramo I, il debitore deve ora contestare in tempi stretti un programma già depositato, raccogliendo in fretta la documentazione che avrebbe potuto preparare con mesi di anticipo. Il rischio concreto è di vedere acquisiti anche i 18.260 € della polizza di ramo I, portando l’attivo a 46.270 €, se la contestazione non viene formulata correttamente e nei termini.

Per leggere le quattro simulazioni a colpo d’occhio:

SimulazioneAttivo acquisito dalla proceduraRisparmio previdenziale conservatoCriticità aggiuntive
1 — Mosse eseguite prima del deposito28.010 €49.730 €Nessuna
2 — Riscatto del ramo I prima del deposito39.410 €31.470 €Pagamento preferenziale da spiegare
3 — Riscatto del fondo pensione durante la procedura52.240 €18.260 €Prelievo fiscale sul riscatto
4 — Qualificazione trascuratafino a 46.270 €da 31.470 € a 49.730 €Contestazione tardiva e incerta

La lezione dei numeri è semplice: la stessa persona, con gli stessi debiti e gli stessi contratti, può conservare quasi 50.000 € di risparmio previdenziale o perderne una parte rilevante, a seconda dell’ordine e dei tempi con cui esegue le mosse.


Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina di questa guida, stampa questa. Le mosse vanno eseguite nell’ordine, e ogni mossa ha un momento preciso in cui produce il massimo effetto: prima di quel momento è prevenzione, dopo è riparazione. Il fascicolo dei contratti (Mossa 1) e la loro qualificazione (Mosse 2 e 3) servono a stabilire che cosa è protetto. Il congelamento (Mossa 4) evita di distruggere con le tue mani quella protezione. L’analisi dei premi (Mossa 5) previene l’attacco che la protezione non copre. La dichiarazione completa e la scelta della procedura (Mossa 6) mettono tutto nero su bianco davanti all’OCC e al tribunale. La gestione del liquidatore (Mossa 7) e delle somme sopravvenute (Mossa 8) difendono il risultato per tutta la durata della procedura.

Due regole attraversano tutto il piano. La prima: una polizza o un fondo pensione restano protetti finché restano contratti; quando diventano denaro sul conto, la protezione si indebolisce o scompare. La seconda: la trasparenza verso OCC e liquidatore non è una concessione, è la condizione per arrivare all’esdebitazione.

MossaObiettivoTermineRischio se la salti
1 — Fascicolo dei contrattiAvere contratti, estratti e cronologia dei premiSubito; prima del lavoro con l’OCCValutazioni basate su supposizioni; beni scoperti dal liquidatore
2 — Qualifica della polizzaStabilire se c’è funzione previdenzialePrima del ricorso; comunque prima del programma (90 giorni dall’apertura)Polizza protetta trattata come investimento, o viceversa
3 — Stato del fondo pensioneCollocare la posizione nella fase correttaPrima di qualsiasi richiesta al fondoRiscatti o anticipazioni che rendono aggredibile la posizione
4 — CongelamentoNessun riscatto, anticipazione o spostamentoDa subito fino alla chiusuraDenaro protetto trasformato in attivo; condotta valutata negativamente
5 — Rischio sui premiDocumentare origine e proporzione dei premiPrima del ricorso; primi mesi di proceduraRevocatoria sui premi; dubbi sulla meritevolezza
6 — Dichiarazione e sceltaRelazione OCC motivata; procedura adattaPrima del depositoOmissioni; procedura sbagliata rispetto all’attivo reale
7 — Rapporti col liquidatoreEscludere dal programma i beni protettiDall’apertura ai 90 giorni del programmaRiscatto autorizzato di polizze protette; termini di reclamo persi
8 — Somme sopravvenutePianificare scadenze e prestazioniTutta la durata della proceduraSomme protette confuse con liquidità e acquisite

Gli scenari di deviazione

Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Questi sono i tre imprevisti che si presentano più spesso, con il piano B per ciascuno.

Scenario 1 — Il liquidatore accelera e scrive alla compagnia prima che tu abbia qualificato la polizza

Sei stato colto di sorpresa: la sentenza di apertura è arrivata, e dopo tre settimane la compagnia ti comunica di aver ricevuto dal liquidatore una richiesta di riscatto. Non hai ancora le schede della Mossa 2.

Piano B: comprimi le Mosse 1 e 2 in pochi giorni. Chiedi immediatamente alla compagnia le condizioni generali e la dichiarazione sulle garanzie di capitale, e contestualmente scrivi al liquidatore e alla compagnia (PEC) che contesti l’acquisibilità della polizza per la sua funzione previdenziale, riservandoti di depositare la documentazione. Questa comunicazione ha un effetto pratico: la compagnia, avvisata di un contrasto, di norma sospende il pagamento in attesa di un provvedimento. Appena hai i documenti, deposita un’istanza al giudice delegato con la qualificazione motivata e le pronunce di riferimento (Cass. SS.UU. n. 8271/2008 per la legittimazione, Cass. n. 9418/2024 per il rischio demografico). Il tempo perso non si recupera, ma si può impedire che diventi un danno definitivo.

Scenario 2 — Il termine è scaduto: il riscatto è già avvenuto e le somme sono state spese

Hai riscattato la polizza o il fondo pensione prima di sapere della procedura, e hai usato il denaro. Non puoi tornare indietro.

Piano B: la priorità diventa la ricostruzione. Prepara un prospetto con data dell’accredito, importo, e destinazione di ogni uscita successiva, con estratti conto e ricevute. Se hai pagato creditori, indicalo: si tratta di pagamenti che l’OCC dovrà valutare, ma che non hanno nulla di occulto. Se hai sostenuto spese per la famiglia, documentale. Se hai trasferito somme a familiari, affronta il punto apertamente con il legale prima del deposito, valutando se e come quelle somme possano essere restituite o compensate. Il danno patrimoniale è ormai avvenuto; quello che puoi ancora proteggere è la tua credibilità davanti agli organi della procedura, da cui dipende l’esdebitazione.

Scenario 3 — Il contratto è introvabile e la compagnia non collabora

La polizza è stata stipulata vent’anni fa, la compagnia è stata incorporata in un altro gruppo, e alle tue richieste ricevi risposte generiche. Senza contratto non puoi dimostrare la funzione previdenziale.

Piano B: allarga le fonti. Chiedi alla banca che ha collocato la polizza la documentazione precontrattuale; recupera dalle dichiarazioni dei redditi i dati sui premi detratti (che indicano una natura assicurativa sulla vita); chiedi alla compagnia almeno la “scheda di polizza” con le caratteristiche tecniche e il ramo di appartenenza. Se la compagnia continua a non rispondere, invia un reclamo scritto e, se necessario, segnala il caso all’IVASS. Nel frattempo, fai dare atto nella relazione OCC (o nella memoria al liquidatore) di tutte le richieste inviate e delle risposte ricevute: dimostrerai che la mancanza di documenti non dipende da te, e potrai chiedere che la decisione sulla polizza sia rinviata all’acquisizione della documentazione.


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la Mossa 6 (deposito del ricorso) prima di aver completato la Mossa 2? Puoi, se i tempi lo impongono (ad esempio perché un’esecuzione immobiliare è alle porte), ma devi dichiarare le polizze come “in corso di qualificazione” e completare la Mossa 2 subito dopo. Non lasciare mai che sia il liquidatore a qualificare per primo i tuoi contratti.

La mia polizza è una TCM (temporanea caso morte): devo preoccuparmi? Di solito no: le TCM pure non hanno valore di riscatto, quindi non c’è nulla da acquisire. Dichiara comunque il contratto e verifica chi è il beneficiario; se i premi sono elevati rispetto alla tua situazione, tienine conto nella Mossa 5.

Il TFR che resta in azienda entra nella procedura? Il TFR lasciato presso il datore di lavoro è un credito di natura retributiva, diverso dalla posizione nel fondo pensione: quando diventa esigibile, segue le regole sulle somme dovute a titolo di retribuzione e il giudice può destinarne una parte ai creditori. Se il TFR confluisce in un fondo pensione, invece, segue le regole della previdenza complementare e resta intangibile in fase di accumulo. È uno dei motivi per cui la Mossa 3 va fatta con i documenti del fondo e con le buste paga.

Posso continuare a versare contributi volontari al fondo pensione durante la procedura? I contributi trattenuti in busta paga per il fondo negoziale fanno parte del rapporto di lavoro; quelli volontari aggiuntivi vanno invece valutati con cautela, perché escono da risorse che potrebbero essere destinate ai creditori. Parlane con il liquidatore prima di decidere, e fai in modo che la scelta risulti da una comunicazione scritta.

Il liquidatore può obbligarmi a cambiare i beneficiari della polizza? No. Il liquidatore può contestare l’acquisibilità della polizza o agire sui premi, ma la designazione dei beneficiari resta un atto del contraente. Evita però di modificarla tu durante la procedura, se la modifica può apparire come uno strumento per sottrarre valore ai creditori.

Se la mia unit linked viene considerata un investimento, perdo tutto? Perdi il valore di riscatto, che entra nell’attivo e va ai creditori; ma quel valore contribuisce a ridurre i tuoi debiti e alla chiusura della procedura ottieni l’esdebitazione per la parte non soddisfatta. Prima di arrivare a quella conclusione, però, verifica la Mossa 2 fino in fondo: molte unit linked contengono garanzie di capitale che le riportano nell’area della protezione.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Il principio di ciascuna è riformulato in parole nostre: per il testo integrale e le massime ufficiali rinviamo alle banche dati.

A sostegno della Mossa 2 (qualificazione della polizza)

Cass. civ., Sezioni Unite, 31 marzo 2008, n. 8271. Le somme dovute in base a un’assicurazione sulla vita, per la loro funzione previdenziale, non entrano nel patrimonio acquisibile dal fallimento; di conseguenza il curatore non è legittimato a chiedere all’assicuratore il valore di riscatto. È il fondamento della tesi secondo cui neppure il liquidatore della procedura di sovraindebitamento può riscattare una polizza con vera funzione previdenziale.

Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3785. Nelle unit linked “pure”, dove il rischio finanziario grava tutto sul contraente e l’evento morte è solo il momento in cui si liquida il controvalore delle quote, manca la funzione previdenziale e non opera l’art. 1923 c.c.: il valore di riscatto può essere acquisito dalla procedura. Una maggiorazione caso morte irrisoria non basta a trasferire il rischio demografico. È la pronuncia che il liquidatore citerà per acquisire le polizze d’investimento.

Cass. civ., Sez. I, ord. 9 aprile 2024, n. 9418. La natura assicurativa di una unit linked dipende dalla funzione previdenziale, che sussiste quando la polizza garantisce il capitale o un minimo non azzerabile dall’andamento dei mercati. È la pronuncia da opporre quando il contratto contiene garanzie reali.

Cass. civ., Sez. III, ord. 27 luglio 2023, n. 22961 e ord. 31 gennaio 2024, n. 2922. Se, per effetto dell’andamento dei titoli, il beneficiario può non ricevere alcun indennizzo al verificarsi dell’evento, il contratto non è un’assicurazione sulla vita. Forniscono il criterio negativo da verificare clausola per clausola.

Trib. Verbania, 29 settembre 2025, n. 325. In un pignoramento presso terzi su più polizze, il tribunale ha ribadito che il divieto dell’art. 1923 c.c. opera per i contratti con effettivo rischio demografico e non per quelli in cui l’evento è un mero parametro temporale, esaminando partitamente polizze a capitale garantito e multiramo. Conferma che la qualificazione va fatta contratto per contratto e, nei multiramo, componente per componente.

A sostegno della Mossa 3 (fondo pensione)

Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 4 aprile 2023, n. 9249. Quando cessano i requisiti di partecipazione a una forma di previdenza complementare, la posizione non si trasforma in prestazione pignorabile solo perché l’iscritto non ha riscattato né trasferito: resta in fase di accumulo e intangibile. Il riscatto non è una scelta coercibile. È l’argomento centrale per tenere il fondo pensione fuori dalla liquidazione controllata.

Trib. Pisa, 3 aprile 2023. Secondo questo giudice di merito, l’intangibilità in accumulo non impedisce di pignorare la posizione come credito certo ma temporaneamente inesigibile. È un orientamento minoritario da conoscere, perché potrebbe essere richiamato contro di te.

Cass. pen., Sez. III, sent. n. 13660/2020. In sede penale, la Corte ha ritenuto sequestrabili a fini di confisca le somme in accumulo presso un fondo pensione. Riguarda un ambito diverso dal concorso dei creditori, ma dimostra che l’intangibilità ha confini.

A sostegno delle Mosse 4 e 8 (riscatti e somme sopravvenute)

Cass. civ., Sez. I, 6 febbraio 2015, n. 2256. Il riscatto pagato al fallito dopo l’apertura della procedura non ha funzione previdenziale e non rientra nelle somme impignorabili dell’art. 1923 c.c. È il precedente che rende pericoloso riscattare in prossimità o durante la procedura.

Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2016, n. 12261. In senso diverso, la Corte ha ritenuto sottratte all’inefficacia le somme versate dalla compagnia a titolo di riscatto, riconoscendo che la protezione dell’art. 1923 c.c. copre tutte le finalità dell’assicurazione sulla vita, compresa quella di risparmio. Il contrasto con la pronuncia del 2015 impone prudenza: non affidare il tuo patrimonio all’orientamento più favorevole.

Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 34306/2025, depositata il 21 ottobre 2025. Le somme liquidate alla scadenza o al verificarsi dell’evento conservano natura previdenziale; quelle ottenute con il recesso anticipato e accreditate sul conto no, e tornano aggredibili. Sostiene la regola del congelamento (Mossa 4) e la distinzione tra scadenza e riscatto (Mossa 8).

Trib. Treviso, 3 aprile 2023. Nella liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento, le somme riscosse dal debitore per il riscatto di una polizza durante la procedura sono state trattate come beni sopravvenuti destinati ai creditori, perché la tutela dell’art. 1923 c.c. riguarda le somme dovute e non quelle già percepite. È il precedente più vicino alla liquidazione controllata.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando polizze e previdenza complementare incontrano una procedura di sovraindebitamento, servono insieme la conoscenza della procedura, la lettura tecnica dei contratti assicurativi e finanziari e la capacità di difendere le proprie tesi davanti al giudice. Ecco che cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo il fascicolo dei tuoi contratti, predisponendo e inviando le richieste documentali a compagnie, banche collocatrici e fondi pensione, e sollecitando chi non risponde.
  2. Qualifichiamo ogni polizza clausola per clausola, redigendo una scheda motivata su ramo, garanzie di capitale, prestazione caso morte e modalità del premio, alla luce di Cass. n. 3785/2024 e n. 9418/2024.
  3. Collochiamo la tua posizione previdenziale nella fase corretta (accumulo, prestazione, riscatto) e ti indichiamo per iscritto quali richieste al fondo evitare.
  4. Esaminiamo i premi versati negli ultimi cinque anni, incrociandoli con la tua situazione debitoria e documentando l’origine delle somme, per prevenire contestazioni revocatorie.
  5. Confrontiamo con i numeri le procedure disponibili — liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente, ristrutturazione dei debiti del consumatore — e ti indichiamo quella coerente con il tuo attivo reale.
  6. Lavoriamo con l’OCC sulla relazione, perché contenga una qualificazione motivata e documentata di ogni contratto.
  7. Redigiamo le memorie e le istanze al liquidatore e al giudice delegato per escludere dal programma di liquidazione i beni protetti.
  8. Contestiamo nei termini gli atti e i provvedimenti che includono nell’attivo polizze o posizioni che riteniamo escluse, calcolando le scadenze senza affidamenti sul periodo 1-31 agosto.
  9. Pianifichiamo le scadenze dei tre anni (polizze in scadenza, prestazioni previdenziali, somme ricevute come beneficiario) e predisponiamo le comunicazioni al liquidatore.
  10. Seguiamo il percorso fino all’esdebitazione, curando la documentazione sulla tua condotta collaborativa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC: l’Avvocato conosce dall’interno come si redige una relazione, come si forma l’attivo e quali elementi vengono valutati ai fini dell’esdebitazione. La qualificazione delle polizze, a metà strada tra assicurazione e finanza, si giova poi del coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario, abituato a leggere prodotti d’investimento e contratti assicurativi.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di consegne. Se la qualificazione della tua polizza diventa una questione di diritto da portare al giudice di legittimità, la qualifica di cassazionista consente di seguirla in ogni grado.

Lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i legali curano procedura e contenzioso, i commercialisti ricostruiscono flussi, premi e attivo, così che ogni numero della relazione e di ogni memoria sia verificato.


Chiusura

Polizza vita e fondo pensione non entrano automaticamente nella liquidazione controllata, ma non ne restano automaticamente fuori. Ne restano fuori quando sono davvero strumenti di previdenza, quando restano contratti e non diventano liquidità, e quando lo dimostri con documenti prima che qualcun altro decida al tuo posto. Ogni mossa fatta nei tempi giusti è un risparmio previdenziale conservato; ogni riscatto fatto d’impulso è un’opzione che si chiude per sempre.

Lo Studio Monardo segue proprio questo incrocio di materie. La liquidazione controllata è una procedura di sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC; la lettura delle polizze assicurativo-finanziarie è il terreno dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario che coordina; e, se la questione arriva in giudizio, la qualifica di cassazionista garantisce che la stessa linea difensiva possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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