Chi ha conferito beni in un trust e, in seguito, non riesce più a pagare i propri debiti si pone quasi sempre la stessa domanda: quei beni sono al sicuro, oppure la procedura di sovraindebitamento li riporterà nel patrimonio da liquidare? La risposta non è univoca. Dipende da quando il trust è stato istituito, da chi ne è beneficiario, dai poteri che il disponente ha conservato e dal tipo di procedura che si intende avviare.
Il tema riguarda tanto il debitore quanto i suoi creditori. Il primo rischia di vedere il trust dichiarato inefficace o nullo e, in più, di perdere l’accesso agli strumenti di esdebitazione. I secondi hanno interesse a sapere se e come quei beni possono tornare a garanzia dei loro crediti. Il rischio principale è questo: un trust istituito quando i debiti già esistevano può essere privato di effetti dal liquidatore della procedura e, allo stesso tempo, compromettere la liberazione finale dai debiti residui.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno il modo in cui l’Organismo ricostruisce gli atti dispositivi del debitore e ne riferisce al tribunale. Come avvocato cassazionista, può poi sostenere l’eventuale contenzioso sul trust, dalla revocatoria alla nullità, fino all’ultimo grado di giudizio.
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Inquadramento normativo: trust, segregazione e procedure di sovraindebitamento
Sul piano normativo il trust entra nell’ordinamento italiano attraverso la legge 16 ottobre 1989, n. 364, che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. L’articolo 2 della Convenzione descrive il trust come il rapporto giuridico con cui un soggetto, il disponente (settlor), pone beni sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. L’articolo 11 ne fissa l’effetto tipico: i beni del trust costituiscono una massa distinta, che non fa parte del patrimonio personale del trustee e non è aggredibile dai suoi creditori personali.
In termini essenziali, il trust separa un insieme di beni dal patrimonio del disponente e lo vincola a uno scopo, sottraendolo alla garanzia generica dei creditori futuri del disponente. È proprio questo effetto segregativo a renderlo interessante per chi vuole proteggere il patrimonio familiare, e problematico quando i debiti già esistono.
Va precisato che la Convenzione non protegge il trust contro le norme imperative a tutela dei creditori. L’articolo 15 fa salve le disposizioni di legge del foro in materia, tra l’altro, di protezione dei creditori in caso di insolvenza. Il trust, dunque, resta esposto a tutti gli strumenti che il diritto civile riconosce ai creditori contro gli atti del debitore.
Il trust non ha personalità giuridica. La Cassazione lo ha ribadito più volte: è un insieme di beni e rapporti destinati a un fine, formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto titolare dei diritti nei rapporti con i terzi. Da ciò deriva che il pignoramento va eseguito nei confronti del trustee e non del trust (Cass. civ., 27 gennaio 2017, n. 2043), e che nelle azioni di inefficacia il trustee è parte necessaria del giudizio.
Il secondo polo normativo è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII), come modificato dai correttivi, da ultimo il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il CCII ha assorbito la legge 3/2012 e prevede, per il debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, tre strumenti principali:
- la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII);
- il concordato minore (artt. 74-83 CCII);
- la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII), seguita dall’esdebitazione (artt. 278-283 CCII).
Il punto di contatto tra trust e sovraindebitamento passa per due canali distinti. Il primo è recuperatorio: nella liquidazione controllata, l’articolo 274, comma 2, CCII attribuisce al liquidatore il potere di esercitare le azioni volte a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. Il secondo è valutativo: nelle procedure negoziali e nell’esdebitazione, il giudice verifica se il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori o abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (artt. 69, 77, 280 e 282 CCII).
La distinzione da istituti affini aiuta a inquadrare il problema. Il fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) vincola beni ai bisogni della famiglia ma non ne trasferisce la titolarità. Il vincolo di destinazione dell’articolo 2645-ter c.c. crea una destinazione trascritta senza necessariamente un trasferimento. Il trust, invece, di regola comporta il passaggio della titolarità al trustee. Un esempio concreto: se un debitore costituisce un fondo patrimoniale sulla casa, i creditori agiranno in revocatoria contro l’atto costitutivo e i coniugi; se la stessa casa è conferita in trust, l’azione dovrà essere proposta anche nei confronti del trustee, che ne è divenuto titolare. La logica dell’aggressione è identica; cambiano le parti e alcune regole processuali.
Infine, il trust non è sempre un atto gratuito. La distinzione è decisiva. Il trust familiare o di protezione patrimoniale, istituito per spontanea scelta del disponente senza un corrispettivo, è a titolo gratuito. Il trust di garanzia o liquidatorio, istituito in esecuzione di un accordo con i creditori, può invece avere natura onerosa. Da questa qualificazione dipendono i requisiti della revocatoria e le parti del giudizio.
Requisiti e termini: quando il trust diventa contestabile
La disciplina prevede diversi strumenti di contestazione, ciascuno con requisiti propri. Vanno esaminati uno per uno.
1. Revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.). È lo strumento principale. I requisiti sono tre:
- l’esistenza di un credito, anche non ancora accertato giudizialmente o eventuale;
- il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), che non richiede l’insolvenza totale del debitore ma basta che l’atto renda più difficile o incerto il soddisfacimento;
- l’elemento soggettivo (scientia damni). Se l’atto è successivo al sorgere del credito, basta la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio. Se l’atto è anteriore al credito, occorre la dolosa preordinazione, cioè che il debitore abbia istituito il trust proprio per sottrarre i beni a debiti che si apprestava a contrarre.
Per gli atti gratuiti, come il trust familiare, non rileva lo stato soggettivo del trustee o dei beneficiari. Per gli atti onerosi, occorre anche la consapevolezza del terzo. L’azione si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.).
2. Espropriazione ex art. 2929-bis c.c. Il creditore munito di titolo esecutivo, pregiudicato da un atto gratuito di vincolo o di alienazione su immobili o mobili registrati compiuto dopo il sorgere del credito, può pignorare direttamente il bene, senza una preventiva sentenza di revocatoria, se trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto. Lo strumento è individuale: dopo l’apertura della liquidazione controllata, il divieto di azioni esecutive individuali ne limita fortemente l’uso da parte del singolo creditore.
3. Nullità o simulazione del trust. Quando il trust è solo apparente (il cosiddetto sham trust), perché il disponente ha mantenuto in concreto il pieno controllo dei beni, il vizio non riguarda il pregiudizio ai creditori ma la struttura stessa dell’atto. La nullità è imprescrittibile (art. 1422 c.c.) e può essere rilevata anche in via incidentale.
4. Valutazione di frode o colpa grave nella procedura. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’articolo 69, comma 1, CCII esclude l’accesso a chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Nel concordato minore, l’articolo 77 CCII rende inammissibile la domanda se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Per l’esdebitazione dopo la liquidazione controllata, l’articolo 282, comma 2, CCII richiama le condizioni dell’articolo 280 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode.
Sul piano dei termini, alcune scadenze sono perentorie e il loro mancato rispetto è irreparabile. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini del giudizio (ad esempio per impugnare la sentenza di revocatoria), non la prescrizione dell’azione.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Revocatoria ordinaria: 5 anni | Data dell’atto istitutivo o di conferimento in trust | Prescrizione (art. 2903 c.c.) | L’atto non è più revocabile; resta solo la via della nullità o della simulazione |
| Pignoramento ex art. 2929-bis c.c.: 1 anno | Trascrizione dell’atto di conferimento | Decadenza | Il creditore deve passare per la revocatoria ordinaria |
| Elenco atti di straordinaria amministrazione: ultimi 5 anni | A ritroso dalla domanda di ristrutturazione o di concordato minore | Onere documentale | Domanda incompleta; rischio di valutazione di frode se l’omissione è voluta |
| Reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione controllata: 30 giorni | Notificazione o comunicazione della sentenza (art. 51 CCII) | Perentorio | Apertura definitiva della procedura |
| Esdebitazione di diritto | Chiusura della procedura o decorso di 3 anni dall’apertura (art. 282 CCII) | Effetto legale condizionato | Negata se ricorrono le cause ostative degli artt. 280 e 282 CCII |
| Azione di nullità del trust | Nessuna | Imprescrittibile (art. 1422 c.c.) | Nessuna preclusione temporale |
| Sospensione feriale | 1-31 agosto | Termini processuali | Il periodo non si computa nei termini del giudizio |
Due osservazioni. La prima: un trust istituito sei o sette anni prima della procedura è, di regola, al riparo dalla revocatoria ordinaria per prescrizione. Resta però esposto alla contestazione di nullità se è simulato. La seconda: il termine dei cinque anni della revocatoria decorre dall’atto, non dall’apertura della procedura. Il liquidatore che viene nominato quando il termine sta per scadere deve attivarsi con urgenza, previa autorizzazione del giudice delegato.
Procedura passo-passo: come si contesta il trust nella procedura
In termini operativi la contestazione segue un percorso diverso a seconda della procedura. La sequenza che segue descrive il caso più frequente, cioè la liquidazione controllata, e segnala le differenze per le procedure negoziali.
Passo 1 – La domanda e la relazione dell’OCC. Il debitore presenta la domanda al tribunale competente, che è quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII); per la persona fisica si presume coincidente con la residenza. Alla domanda di liquidazione controllata presentata dal debitore è allegata la relazione dell’Organismo di composizione della crisi (art. 269 CCII), che dopo il correttivo del 2024 indica anche le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni. In questa fase l’Organismo ricostruisce il patrimonio e gli atti dispositivi. Un trust istituito negli anni precedenti emerge qui.
Passo 2 – L’apertura della procedura. Il tribunale apre la liquidazione controllata con sentenza, verificati i presupposti degli articoli 268 e 269 CCII. Va precisato che l’apertura non dipende da un giudizio di meritevolezza: la Cassazione ha chiarito che la liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata per la negligenza del debitore, profilo che rileva semmai al momento dell’esdebitazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074). Il trust, quindi, non impedisce l’ingresso nella procedura; incide dopo.
Passo 3 – L’inventario e l’accertamento del patrimonio. Il liquidatore redige l’inventario e verifica quali beni rientrano nella procedura. I beni già conferiti in trust non ne fanno parte finché il trust produce effetti: sono intestati al trustee. Il liquidatore valuta allora se l’atto di conferimento sia aggredibile.
Passo 4 – L’autorizzazione del giudice delegato. Per esercitare l’azione di inefficacia il liquidatore deve ottenere l’autorizzazione del giudice delegato (art. 274, comma 2, CCII). La richiesta va motivata con i presupposti dell’azione: anteriorità dei crediti rispetto al trust, natura gratuita, pregiudizio per la massa, prova del termine non ancora prescritto.
Passo 5 – La scelta dello strumento. Il liquidatore può agire:
- in revocatoria ordinaria, con atto di citazione davanti al tribunale secondo le regole ordinarie, convenendo il debitore e il trustee;
- in via di eccezione, se è convenuto da un terzo che rivendica il bene o se il tema emerge nella formazione del passivo. La Cassazione ha riconosciuto al liquidatore la facoltà di sollevare in via incidentale l’eccezione di revocatoria ordinaria, previa autorizzazione del giudice delegato (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 maggio 2025, n. 12395);
- con l’azione di nullità, se il trust è simulato o privo di causa meritevole; la nullità può anche essere accertata incidentalmente dal tribunale che deve valutare la situazione patrimoniale del debitore.
Passo 6 – Le parti necessarie del giudizio. Il trustee è litisconsorte necessario, perché è l’unico titolare dei diritti sui beni conferiti. L’errore più grave è non citare correttamente il trustee: la domanda proposta solo contro disponente e beneficiari non interrompe la prescrizione nei confronti del trustee se questi non viene coinvolto nello stesso giudizio (Cass. civ., Sez. III, ord. 28 maggio 2026, n. 16790). I beneficiari di un trust gratuito, invece, non sono litisconsorti necessari, perché titolari di una mera aspettativa (Cass. civ., Sez. I, 27 giugno 2026, n. 22024). Diverso è il caso del trust di garanzia a titolo oneroso, dove la posizione dei beneficiari assume rilievo.
Passo 7 – Il contenuto dell’atto introduttivo. La citazione in revocatoria deve indicare: il credito o i crediti della massa anteriori al trust, con le date; l’atto istitutivo e gli atti di conferimento, con gli estremi di trascrizione; la natura gratuita del trust, argomentata sulle clausole dell’atto; il pregiudizio, dimostrato confrontando il patrimonio residuo con il passivo; la consapevolezza del debitore. Per il trust anteriore ai debiti occorre allegare gli elementi della dolosa preordinazione.
Passo 8 – Gli effetti della sentenza. La revocatoria non annulla il trust: rende l’atto di conferimento inefficace nei confronti della massa. Il bene resta intestato al trustee, ma il liquidatore può apprenderlo e liquidarlo a beneficio dei creditori concorrenti. La nullità, al contrario, travolge l’atto per tutti: i beni si considerano mai usciti dal patrimonio del disponente.
Passo 9 – Il riflesso sull’esdebitazione. Indipendentemente dall’esito dell’azione, il tribunale, al momento dell’esdebitazione, verifica le cause ostative. Un trust usato per sottrarre beni ai creditori può essere valutato come condotta fraudolenta e impedire la liberazione dai debiti residui.
Per le procedure negoziali la sequenza cambia. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore non c’è un liquidatore che agisce in revocatoria: il trust incide sull’ammissibilità e sull’omologazione. La domanda deve elencare gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; il gestore ne riferisce; i creditori possono contestare la legittimità della proposta anche quando, per effetto dell’articolo 69, comma 2, CCII, non possono contestarne la convenienza (Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672). Un trust taciuto nella domanda è peggio di un trust dichiarato: l’omissione può essere letta come occultamento dell’attivo, con rischio di inammissibilità o di revoca dell’omologazione (artt. 72 e 82 CCII).
I punti in cui più spesso si sbaglia
La prassi mostra alcuni errori ricorrenti, che si ripetono sia sul versante del debitore sia su quello di chi contesta il trust.
Il primo riguarda il calcolo della prescrizione. Si tende a far decorrere i cinque anni dalla data dell’atto istitutivo, dimenticando che ogni successivo conferimento è un atto autonomo. Un trust istituito nel 2019 con un primo apporto di denaro e alimentato nel 2023 con un immobile espone quest’ultimo conferimento a revocatoria fino al 2028.
Il secondo riguarda la qualificazione dell’atto. La presenza di beneficiari familiari e l’assenza di corrispettivo rendono il trust gratuito, anche quando l’atto lo presenta come adempimento di doveri di mantenimento. La giurisprudenza non considera il trust familiare come adempimento di un obbligo giuridico, e la conseguenza è l’applicazione del regime più favorevole ai creditori.
Il terzo riguarda l’anteriorità del credito. Il credito si considera sorto quando nasce il rapporto obbligatorio, non quando viene accertato in giudizio o diventa esigibile. Una fideiussione rilasciata prima del trust, per un debito altrui scaduto solo dopo, rende il credito della banca anteriore all’atto.
Il quarto riguarda la documentazione della procedura. Il debitore che presenta la domanda senza descrivere il trust, confidando nel fatto che i beni non sono più intestati a lui, espone la procedura a un vizio che può emergere in ogni momento, anche dopo l’omologazione. Va precisato che la revoca dell’omologazione per atti diretti a frodare i creditori è prevista espressamente dalla disciplina della ristrutturazione e del concordato minore.
Il quinto riguarda le parti del giudizio. Citare il “trust” come se fosse un soggetto, invece del trustee nella sua qualità, rende l’azione esposta a eccezioni preliminari che fanno perdere tempo e, nei casi peggiori, il termine di prescrizione.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili. Non riproducono casi concreti.
Esempio 1 – Trust familiare successivo ai debiti, liquidazione controllata.
Dati di partenza:
- debiti complessivi del disponente: 187.430 €, di cui 141.200 € per un finanziamento erogato nel novembre 2021 e 46.230 € per debiti verso fornitori e condominio maturati nel 2022;
- il 21 marzo 2023 il debitore istituisce un trust familiare a favore dei due figli e vi conferisce l’unico immobile, del valore stimato di 214.600 €; trustee è un parente;
- patrimonio residuo: un conto con 3.870 € e uno stipendio netto di 1.940 € mensili;
- il 9 febbraio 2026 il debitore deposita domanda di liquidazione controllata; la procedura è aperta il 14 aprile 2026.
Applicazione:
- i crediti sono anteriori al trust, quindi basta la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore; il trust familiare è gratuito, quindi non rileva lo stato soggettivo di trustee e beneficiari;
- pregiudizio: senza l’immobile, l’attivo apprendibile è di 3.870 € più la quota di stipendio eccedente il fabbisogno familiare fissato dal giudice; ipotizzando 420 € mensili per tre anni, 15.120 €; totale 18.990 € contro 187.430 € di passivo, pari a circa il 10,1%;
- prescrizione: il termine quinquennale scade il 21 marzo 2028; il liquidatore, nominato ad aprile 2026, dispone di meno di due anni per introdurre l’azione;
- l’art. 2929-bis c.c. non è utilizzabile: l’anno dalla trascrizione è scaduto nel marzo 2024 e, dopo l’apertura, le esecuzioni individuali sono comunque precluse.
Esito ipotetico: se la revocatoria è accolta e l’immobile è venduto a 196.350 € al netto dei costi della vendita, l’attivo complessivo sale a 215.340 €, sufficiente a coprire il passivo concorsuale e le spese di procedura. Sul versante dell’esdebitazione, il tribunale valuterà se l’istituzione del trust, in presenza di debiti già esistenti, integri una condotta ostativa ai sensi degli articoli 280 e 282 CCII.
Esempio 2 – Trust anteriore ai debiti, ristrutturazione del consumatore.
Dati di partenza:
- il 17 settembre 2018 il debitore istituisce un trust autodichiarato, nominandosi trustee, e vi conferisce un appartamento del valore di 132.900 €; beneficiari sono il coniuge e il figlio;
- i debiti sorgono tra il 2021 e il 2024: tre finanziamenti al consumo per complessivi 96.780 €;
- il debitore continua ad abitare l’appartamento, ne incassa i canoni di un box pertinenziale (180 € mensili) sul proprio conto personale e l’atto gli riserva il potere di revocare il trust in qualsiasi momento;
- il 3 marzo 2026 presenta domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Applicazione:
- revocatoria ordinaria: l’atto è del settembre 2018, la prescrizione è maturata nel settembre 2023; in ogni caso i debiti sono successivi e servirebbe la prova della dolosa preordinazione;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione: il trust è anteriore ai cinque anni precedenti la domanda (il periodo decorre dal 3 marzo 2021), ma la sua esistenza deve comunque emergere nella descrizione del patrimonio;
- nullità: la coincidenza di disponente e trustee non basta a invalidare il trust; rilevano la riserva del potere di revoca, la gestione dei redditi come beni personali e l’assenza di qualsiasi separazione effettiva. Questi elementi possono fondare un giudizio di simulazione, che non si prescrive.
Esito ipotetico: se il giudice ritiene il trust solo apparente, l’appartamento va considerato nel patrimonio del debitore. Il piano che offre ai creditori il 38% dei 96.780 €, cioè 36.776 €, lasciando fuori un immobile da 132.900 €, rischia di non superare il vaglio di legittimità e di essere contestato dai creditori. Se invece il trust risulta effettivo e il debitore ha perso il controllo dei beni già dal 2018, il trust resiste e il piano può essere valutato sul solo patrimonio residuo.
Casi particolari
La regola generale non copre tutte le situazioni. Alcune richiedono un esame autonomo.
Trust autodichiarato. Quando disponente e trustee coincidono non vi è un vero trasferimento: il bene resta intestato alla stessa persona, gravato da un vincolo. La giurisprudenza di merito lo ritiene comunque revocabile quando il vincolo, a titolo gratuito, riduce la garanzia dei creditori; il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 87/2026, nell’aprire una liquidazione controllata ha qualificato la segregazione gratuita come lesiva della garanzia patrimoniale generica. Se poi disponente, trustee e unico beneficiario coincidono, il trust è privo della sua struttura minima e la sua validità è seriamente in discussione.
Trust liquidatorio o di garanzia. Il trust istituito per liquidare il patrimonio e pagare i creditori ha una funzione diversa. Se rispetta la parità di trattamento e le cause di prelazione, può essere difficilmente contestabile sul piano della frode. Il problema nasce quando il riparto è costruito in modo proporzionale, ignorando i privilegi. Il Tribunale di Modena, con sentenza del 28 gennaio 2026, ha escluso che il trust in sé possa essere sottoposto a liquidazione controllata, non essendo un soggetto, ammettendo in astratto la procedura nei confronti del trustee, ma solo in relazione a pretese definitive, e distinguendo tra beneficiari con diritti attuali e beneficiari con semplici aspettative.
Trust come atto in frode accertato incidentalmente. Il tribunale che deve verificare il sovraindebitamento può accertare la nullità del trust anche senza una causa separata. Il Tribunale di Bergamo, in un provvedimento pubblicato in rassegna il 4 dicembre 2024, ha considerato tamquam non esset l’atto nullo, valutando la situazione patrimoniale dei ricorrenti come se l’immobile non fosse mai uscito dal loro patrimonio. La conseguenza pratica è rilevante: il valore del bene rientra nel calcolo dell’attivo sin dall’apertura.
Trust con opponibilità dubbia. Un trust non trascritto o privo di data certa può non essere opponibile alla procedura. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18084 del 2025, ha collegato l’opponibilità del trust ai terzi al rispetto delle formalità pubblicitarie e della data certa (art. 2704 c.c.), con riferimento alla procedura concorsuale.
Beni conferiti con una donazione e poi in trust. Quando il debitore dona un bene a un familiare e questi lo conferisce in trust, l’inefficacia della donazione si riflette sull’atto successivo. La catena di atti non protegge il bene se il primo passaggio è revocabile.
Trust e esdebitazione del debitore incapiente. Il debitore privo di beni e di redditi sufficienti può chiedere l’esdebitazione ai sensi dell’articolo 283 CCII. La norma impone al giudice di verificare l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Chi si dichiara incapiente dopo aver conferito in trust un immobile di valore mentre i debiti erano già in essere si trova in una posizione difficile: l’incapienza appare come il risultato di una scelta e non di una condizione subita. In questi casi l’istanza richiede una ricostruzione attenta dei motivi e dei tempi del conferimento.
Trust istituito dal coniuge o da un familiare non debitore. Se il trust è costituito da un soggetto diverso dal debitore, con beni propri, il problema della revocatoria non si pone nei confronti della procedura del debitore. Può porsi invece se il debitore è beneficiario con diritti attuali: in tal caso quei diritti, come le rendite spettanti, fanno parte del suo patrimonio e possono essere appresi dal liquidatore nei limiti di legge.
Trust costituito a ridosso della domanda. Un trust istituito pochi mesi prima del deposito della domanda rappresenta la situazione più esposta. Oltre alla revocatoria, sempre praticabile, il fattore temporale pesa sul giudizio di frode, perché la vicinanza tra atto e domanda è di per sé un indizio della finalità di sottrarre beni al concorso.
Nelle situazioni in cui un trust interferisce con una procedura di sovraindebitamento, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo interviene con la doppia prospettiva di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di avvocato cassazionista: conosce il vaglio dell’OCC e può sostenere il contenzioso sul trust fino in Cassazione.
Domande frequenti
Se ho fatto un trust dieci anni fa, il liquidatore può riprendersi i beni? Di regola no con la revocatoria ordinaria, che si prescrive in cinque anni dall’atto. Se però i beni sono stati conferiti in più riprese, ogni conferimento ha una sua data e un suo termine: un apporto recente può essere revocabile anche se il trust è antico. Resta inoltre possibile contestare la nullità o la simulazione del trust, che non si prescrivono, quando il disponente ha conservato in concreto il pieno controllo dei beni.
Il trust mi impedisce di accedere alla liquidazione controllata? No. La Cassazione ha chiarito che l’apertura della liquidazione controllata non dipende da un giudizio di meritevolezza, perché la procedura non ha carattere premiale. Il trust rileva però in due momenti successivi: quando il liquidatore valuta se agire per l’inefficacia dell’atto e quando il tribunale verifica le condizioni per l’esdebitazione, che può essere negata in presenza di colpa grave, malafede o frode.
Nella ristrutturazione del consumatore devo dichiarare il trust? Sì. La domanda deve indicare la consistenza del patrimonio e gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni. Anche un trust più risalente va descritto, perché incide sulla rappresentazione del patrimonio. Tacerlo espone al rischio che l’omissione sia interpretata come occultamento dell’attivo, con conseguenze sull’ammissibilità della domanda o sulla revoca dell’omologazione.
I miei figli, beneficiari del trust, devono partecipare alla causa di revocatoria? Nel trust familiare gratuito, no. La Cassazione ritiene che i beneficiari abbiano soltanto un interesse alla corretta amministrazione dei beni, senza diritti attuali, e quindi non siano parti necessarie del giudizio. Parte necessaria è invece il trustee, oltre al debitore. La situazione cambia nel trust di garanzia a titolo oneroso, dove la posizione dei beneficiari può essere rilevante.
Il trust è stato istituito prima dei debiti: posso stare tranquillo? Non del tutto. La revocatoria di un atto anteriore al credito richiede la prova della dolosa preordinazione, che è difficile ma non impossibile: si ricava da presunzioni, come la vicinanza temporale tra il trust e l’assunzione dei nuovi debiti o la programmazione di un’operazione rischiosa. Inoltre il trust anteriore può essere comunque contestato come simulato. Occorre esaminare l’atto e i fatti successivi.
Un creditore può pignorare direttamente il bene in trust senza causa? Solo entro un anno dalla trascrizione dell’atto gratuito e se ha un titolo esecutivo e un credito anteriore, ai sensi dell’art. 2929-bis c.c. Dopo l’apertura di una liquidazione controllata, però, le azioni esecutive individuali sono precluse e l’iniziativa passa al liquidatore. Si tratta di un caso limite in cui la tempistica della domanda di sovraindebitamento incide direttamente sulla posizione del singolo creditore.
Il quadro giurisprudenziale
Il quadro che segue raccoglie le pronunce di riferimento. Alcune sono già state richiamate nelle sezioni precedenti; qui sono ordinate per tema, con il principio riformulato e la ragione per cui interessano chi ha istituito un trust prima di una procedura di sovraindebitamento.
A. Poteri del liquidatore e accesso alla procedura
- Cass. civ., Sez. I, ord. 12 maggio 2025, n. 12395. Nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il liquidatore può opporre in via di eccezione l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto dispositivo del debitore, senza promuovere una causa autonoma, previa autorizzazione del giudice delegato. Rilevanza: consente di neutralizzare un trust anche quando è il terzo a far valere diritti sul bene, e anche quando l’azione autonoma sarebbe prescritta, secondo il principio per cui le eccezioni sopravvivono alle azioni.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. L’apertura della liquidazione controllata non è un premio e non può essere rifiutata per la negligenza del debitore nella formazione dei debiti; tali profili pesano sull’esdebitazione (art. 280 CCII). Rilevanza: il trust non blocca l’ingresso nella procedura, ma può incidere sulla liberazione finale.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, la colpa grave, la malafede o la frode del debitore vanno accertate in modo autonomo rispetto all’eventuale negligenza della banca nel valutare il merito creditizio. Rilevanza: l’istituzione di un trust in costanza di debiti è valutata sul piano della condotta del debitore, senza compensazioni con le colpe dei finanziatori.
- Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672. Il creditore che ha contribuito a determinare il sovraindebitamento perde solo la possibilità di contestare la convenienza della proposta; resta legittimato a contestarne la legittimità. Rilevanza: anche la banca “colpevole” può sollevare l’esistenza di un trust fraudolento come ragione di inammissibilità.
B. Natura del trust e parti del giudizio
- Cass. civ., 27 gennaio 2017, n. 2043. Il trust non ha personalità giuridica; titolare dei diritti sui beni è il trustee, contro il quale va eseguito il pignoramento. Rilevanza: fissa il soggetto contro cui il liquidatore o il creditore devono agire.
- Cass. civ., ord. n. 34075 del 2024. Il trust non è un ente dotato di personalità e non è parte necessaria del procedimento concorsuale relativo alla società che vi ha conferito la propria azienda. Rilevanza: conferma che il trust non è un “soggetto” contro cui aprire una procedura, principio ripreso dal Tribunale di Modena nel 2026.
- Cass. civ., Sez. VI, ord. 26 maggio 2020, n. 9648. Nella revocatoria del conferimento gratuito in trust il trustee è litisconsorte necessario; i beneficiari del trust gratuito non sono legittimati passivi. Rilevanza: è il precedente di riferimento sulla corretta instaurazione del contraddittorio.
- Cass. civ., Sez. III, 15 novembre 2019, n. 29727, e ord. 9 novembre 2020, n. 24986. Il beneficiario è parte necessaria solo se il passaggio dei beni è avvenuto a titolo oneroso in suo favore, perché solo allora il suo stato soggettivo è elemento dell’azione. Rilevanza: distingue il trust familiare dal trust di garanzia.
- Cass. civ., Sez. III, 6 ottobre 2025, n. 26858. Il trust familiare non costituisce adempimento di un dovere giuridico e va trattato come atto gratuito; l’interesse dei beneficiari alla buona amministrazione non è un diritto attuale. Rilevanza: agevola la revocatoria, perché non occorre provare la consapevolezza dei terzi.
- Cass. civ., Sez. III, ord. 28 maggio 2026, n. 16790. Nel giudizio di revocatoria del trust gratuito la domanda interrompe la prescrizione anche verso il litisconsorte pretermesso solo se l’integrazione del contraddittorio avviene nello stesso giudizio. Rilevanza: un errore sulle parti può far perdere l’azione per prescrizione.
- Cass. civ., Sez. I, 27 giugno 2026, n. 22024. I beneficiari di un trust familiare gratuito non sono litisconsorti necessari nella revocatoria dei beni conferiti; la soluzione è diversa nel trust di garanzia oneroso. Rilevanza: è la pronuncia più recente della Sezione I, quella competente in materia concorsuale, e consolida l’orientamento.
- Cass. civ., ord. n. 18084 del 2025. L’opponibilità del trust alla procedura concorsuale richiede il rispetto delle formalità di legge e la data certa dell’atto. Rilevanza: un trust privo di data certa anteriore alla procedura può essere inopponibile alla massa, senza bisogno di revocatoria.
C. Giurisprudenza di merito sul trust nel sovraindebitamento
- Trib. Torino, sent. n. 87/2026. Nell’aprire una liquidazione controllata, il tribunale ha qualificato il trust autodichiarato a titolo gratuito come atto lesivo della garanzia patrimoniale e dunque revocabile. Rilevanza: applica i principi della revocatoria proprio al contesto del sovraindebitamento.
- Trib. Modena, sent. 28 gennaio 2026. Il trust non è assoggettabile a liquidazione controllata; il trustee lo è in astratto, ma il suo sovraindebitamento va misurato sulle pretese definitive e non sui crediti verso il disponente. Rilevanza: chiarisce che il creditore del disponente non può aggirare la revocatoria chiedendo la liquidazione del trustee.
- Trib. Bergamo, provvedimento pubblicato in rassegna il 4 dicembre 2024. In sede di liquidazione controllata il tribunale può accertare incidentalmente la nullità di un trust costituito in frode ai creditori e considerare il bene come mai uscito dal patrimonio. Rilevanza: mostra la via della nullità come alternativa alla revocatoria.
Il quadro è coerente. La Cassazione consolida gli strumenti a disposizione della massa: revocatoria anche in via di eccezione, parti del giudizio ben delimitate, trust familiare trattato come atto gratuito. La giurisprudenza di merito, dal canto suo, porta questi principi dentro la liquidazione controllata. Per il debitore la lezione è netta: un trust istituito con i debiti già in essere va considerato, fin dalla progettazione della procedura, un fattore di rischio da gestire e non un patrimonio al sicuro.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando un trust precede una procedura di sovraindebitamento, lo Studio lavora su due fronti: la solidità dell’atto e la strategia della procedura. Gli strumenti concreti sono i seguenti.
- Esaminiamo l’atto istitutivo del trust clausola per clausola, individuando poteri riservati al disponente, facoltà di revoca, identità di trustee e beneficiari, legge regolatrice, per stabilire se il trust regge a una contestazione di nullità o simulazione.
- Ricostruiamo la cronologia di crediti e conferimenti, confrontando le date di sorgere di ciascun debito con quelle dell’atto istitutivo e dei singoli apporti, per verificare se la revocatoria è ancora esperibile e quando matura la prescrizione.
- Verifichiamo trascrizioni, annotazioni e data certa degli atti, per accertare se il trust è opponibile alla procedura o se presenta vizi di pubblicità.
- Valutiamo quale procedura è compatibile con l’esistenza del trust: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata, tenendo conto del diverso peso della frode e della colpa grave in ciascuna.
- Predisponiamo la domanda e la documentazione per l’OCC con una rappresentazione completa e trasparente del trust, perché l’omissione è più pericolosa della dichiarazione.
- Costruiamo, quando è sostenibile, una proposta che valorizzi i beni del trust a beneficio dei creditori, per esempio attraverso apporti del trustee o finanza esterna, così da ridurre il rischio di contestazioni e di diniego dell’esdebitazione.
- Difendiamo il trustee, il disponente o i beneficiari nel giudizio di revocatoria o di nullità, verificando la regolarità del contraddittorio, la prescrizione e la prova della dolosa preordinazione.
- Assistiamo i creditori o il liquidatore nell’azione contro il trust, curando la corretta individuazione delle parti necessarie e il rispetto dei termini.
- Presidiamo la fase di esdebitazione, predisponendo gli argomenti sull’assenza di colpa grave, malafede o frode e interloquendo con il liquidatore e con il tribunale.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli in reclamo, in appello e davanti alla Corte di Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva impostata sin dalla prima analisi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento unita all’incarico di professionista fiduciario di un OCC: chi redige e valuta le relazioni dell’Organismo sa quali atti dispositivi il gestore è chiamato a esaminare, come vengono rappresentati al tribunale e quali elementi fanno scattare il giudizio di frode. Questa conoscenza consente di impostare la domanda anticipando le obiezioni. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce poi la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che ha esaminato il trust e progettato la procedura segue l’eventuale contenzioso in ogni grado, senza cambi di linea.
Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i legali affrontano la validità del trust e la revocatoria; i commercialisti ricostruiscono il patrimonio, stimano i beni, verificano la sostenibilità della proposta e il pregiudizio effettivo per i creditori.
Conclusioni
Un trust costituito prima della procedura di sovraindebitamento può essere contestato. La via principale è la revocatoria ordinaria, esercitabile dal liquidatore nella liquidazione controllata entro cinque anni dall’atto, anche in via di eccezione. Quando il trust è solo apparente, resta la nullità, che non si prescrive. Nelle procedure negoziali e nell’esdebitazione il trust incide invece sulla valutazione di frode e colpa grave. La data dell’atto, la sua natura gratuita e i poteri conservati dal disponente sono i tre elementi che decidono l’esito.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo intreccio perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono entrambi i versanti: come Gestore della crisi L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC conosce il vaglio che l’Organismo e il tribunale riservano agli atti dispositivi del debitore; come cassazionista sostiene il contenzioso sul trust fino all’ultimo grado, con un’unica strategia.
📩 Prima di depositare una domanda di sovraindebitamento o di subire un’azione sul tuo trust, fai esaminare l’atto e la cronologia dei debiti: scrivici oggi stesso, i contatti dello Studio Monardo sono riportati in fondo a questa pagina.
