Cambiare Avvocato Durante Il Contenzioso Con L’agenzia Delle Entrate È Possibile?

Un avviso di accertamento arriva, il ricorso parte, i mesi passano. Poi, a un certo punto, qualcosa si incrina: il professionista non risponde alle email, le memorie arrivano all’ultimo minuto, la strategia non convince più, oppure la causa sta per salire di grado e chi l’ha seguita finora non è abilitato a portarla avanti. È in quel momento che il contribuente si pone la domanda che dà il titolo a questa ricostruzione: posso cambiare studio legale mentre il giudizio contro l’Agenzia delle Entrate è ancora in corso?

La risposta breve è sì. La procura alle liti può essere revocata in qualunque momento, senza bisogno di motivarla. La risposta completa, però, è un’altra: il cambio produce effetti diversi a seconda del giorno in cui avviene, e c’è un meccanismo di legge, la cosiddetta perpetuatio dell’ufficio di difensore, che tiene in vita il vecchio mandato nei confronti dell’Agenzia finché il nuovo difensore non si è formalmente insediato. Chi sa cosa succede dopo, e quando, cambia difensore al momento giusto invece di subire il cambio.

In queste pagine ricostruiamo la procedura come una cronaca: dalla notifica dell’atto impositivo al termine per ricorrere, dalla costituzione in giudizio all’udienza, dalla sentenza di primo grado all’appello, fino al ricorso per cassazione. Per ogni tappa diciamo che cosa comporta un cambio di difensore, quali termini continuano a correre e quali errori si pagano più cari.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché un contenzioso tributario che cambia mano a metà strada richiede due cose insieme: la capacità di leggere l’accertamento sul piano contabile e fiscale, e quella di condurre la causa fino all’ultimo grado. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto tributario, in cui avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo; ed è avvocato cassazionista, cioè abilitato a patrocinare davanti alla Sezione tributaria della Corte di cassazione, dove il commercialista e l’avvocato non cassazionista non possono firmare il ricorso. Il subentro in corsa, e la continuità fino alla Suprema Corte, sono il terreno naturale di queste due competenze.

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La mappa temporale: dove può cadere il cambio di difensore

Prima di entrare nel dettaglio, conviene avere sotto gli occhi l’intero calendario. Il processo tributario, ancora nel 2026, è regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175), originariamente destinato ad applicarsi dal 1° gennaio 2026, ha visto la propria applicabilità rinviata al 1° gennaio 2027 dal decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2025, n. 200). Per tutto il 2026, quindi, i numeri degli articoli che citiamo sono quelli del vecchio decreto; dal 2027 cambierà la numerazione, non la sostanza delle regole sul difensore, che il Testo unico ha carattere essenzialmente compilativo.

Sul cambio di difensore il D.Lgs. 546/1992 non ha una norma propria: si applica, per il rinvio generale dell’art. 1, comma 2, l’art. 85 del codice di procedura civile. È questa la chiave di tutta la cronologia: la revoca è efficace subito tra cliente e professionista, ma nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del giudice produce effetto solo quando il nuovo difensore è subentrato nel processo.

Ecco le tappe, con i termini che si attivano in ciascuna.

TappaQuandoCosa comporta il cambioRischio principaleSezione
1Giorno 0 – giorno 60 dalla notifica dell’attoNessun processo ancora pendente: si sceglie un altro professionista senza formalità processualiPerdere giorni preziosi del termine di 60 giorniTappa 1
2Ricorso notificato, costituzione non ancora avvenuta (entro 30 giorni)La procura è già spesa nel ricorso; il nuovo difensore deve costituirsi con nuova procuraMancato deposito entro 30 giorni: ricorso inammissibileTappa 2
3Dalla costituzione alla fissazione dell’udienza (mesi 1-8 circa)Revoca + nuova procura + deposito telematico dell’atto di nominaNotifiche e comunicazioni ancora al vecchio difensoreTappa 3
420, 10 e 5 giorni liberi prima dell’udienzaIl nuovo difensore eredita scadenze strettissimeDocumenti e memorie fuori termine; rinvio non garantitoTappa 4
5Udienza e deposito della sentenza (circa 12 mesi dal ricorso)Dopo la discussione il cambio non incide sulla decisioneComunicazione del dispositivo o notifica della sentenza al vecchio legaleTappa 5
660 giorni dalla notifica o 6 mesi dal deposito della sentenzaIl passaggio di grado è il momento “naturale” del cambioTermine breve che corre dalla notifica al difensore non ancora sostituitoTappa 6
7Secondo grado (durata media 792 giorni nel 2025)Stesse regole del primo grado; attenzione all’appello incidentaleCostituzione tardiva dell’appellato, eccezioni non riproposteTappa 7
860 giorni dalla notifica o 6 mesi dal deposito della sentenza d’appelloCambio spesso obbligato: serve un avvocato cassazionista con procura specialeProcura rilasciata fuori finestra temporale: ricorso inammissibileTappa 8

Su tutti i termini processuali pesa la sospensione feriale: dal 1° al 31 agosto di ogni anno i termini processuali non corrono, e riprendono il 1° settembre. È una regola che vale anche nel processo tributario e che, come vedremo nelle simulazioni, sposta di un mese scadenze che il contribuente spesso calcola a memoria.


Tappa 1 — Giorno 0: la notifica dell’atto e i primi 60 giorni

Cosa succede

Siamo al giorno zero. L’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento, un atto di recupero di crediti d’imposta, un provvedimento di irrogazione di sanzioni. Da questo momento il contribuente ha un solo orologio da guardare: quello che segna il termine per impugnare. In questa fase non esiste ancora un processo. Esiste, al più, un rapporto con un professionista che ha ricevuto l’incarico di valutare l’atto, magari di tentare un accertamento con adesione, magari di preparare il ricorso.

La norma

L’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il ricorso va notificato, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato. L’art. 12 disciplina l’assistenza tecnica: per le controversie di valore fino a 3.000 euro il contribuente può stare in giudizio da solo; sopra quella soglia deve essere assistito da un difensore abilitato. Tra i soggetti abilitati ci sono gli avvocati, i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro nelle materie di loro competenza e altre categorie indicate dalla norma. Il valore della lite si calcola sull’importo del tributo contestato, al netto di interessi e sanzioni; se la lite riguarda solo sanzioni, sul loro ammontare.

I termini che si attivano

Il termine di 60 giorni per notificare il ricorso è perentorio. Il cambio di professionista in questa fase non lo interrompe né lo sospende: se il contribuente revoca l’incarico al giorno 45, il nuovo difensore avrà quindici giorni per studiare l’atto e redigere il ricorso. Unica eccezione di rilievo: se il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione, il termine per ricorrere resta sospeso per novanta giorni, secondo il D.Lgs. 218/1997. E, naturalmente, la sospensione feriale di agosto allunga i conteggi quando la finestra la attraversa.

Dal gennaio 2024 non esiste più, per i ricorsi notificati da quella data, il reclamo-mediazione obbligatorio per le liti fino a 50.000 euro: il vecchio art. 17-bis è stato abrogato dal D.Lgs. 220/2023. Chi ricorda la “mediazione” come fase obbligatoria che allungava i tempi deve aggiornare il proprio calendario: oggi dal giorno 60 si entra direttamente nel processo.

Cosa può fare il contribuente ora

Questa è la finestra più libera dell’intera cronologia: si può cambiare professionista senza alcuna formalità processuale, perché non c’è ancora un giudice davanti al quale depositare una revoca. Basta comunicare al primo professionista la cessazione dell’incarico e farsi restituire la documentazione, e conferire la procura al nuovo difensore, che la apporrà in calce o a margine del ricorso.

Alcune mosse sono tipiche di questa fase: chiedere al nuovo difensore una lettura indipendente dell’atto prima che il ricorso sia depositato; valutare se l’adesione sia davvero utile o se serva solo a guadagnare tempo; verificare se l’atto contenga vizi di notifica o di motivazione che il primo professionista non aveva considerato. Si può anche conferire la procura a due difensori insieme, ciascuno con pieni poteri: è una scelta che ha conseguenze precise, come vedremo, sulle notifiche successive.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è temporeggiare. Il contribuente insoddisfatto aspetta di “vedere il ricorso”, lo riceve al giorno 55, non lo condivide, e a quel punto cerca un nuovo difensore con cinque giorni di margine. Il nuovo professionista, se accetta, lavora in emergenza. Il secondo errore è dare per scontato che la presentazione di un’istanza qualsiasi sospenda il termine: la sospensione di novanta giorni riguarda l’istanza di accertamento con adesione, non una generica richiesta di chiarimenti o un’istanza di autotutela, che non ferma l’orologio.

Quanto dura realmente

Formalmente sessanta giorni, o centocinquanta se si attiva l’adesione, più eventualmente il mese di agosto. Nella pratica, il tempo utile per decidere se cambiare professionista è molto più breve: un ricorso tributario ben costruito richiede analisi documentale e, spesso, un confronto con il commercialista che ha tenuto la contabilità. Chi decide di cambiare dopo il giorno 40 comprime inevitabilmente il lavoro del nuovo difensore.


Tappa 2 — Ricorso notificato: i 30 giorni per costituirsi in giudizio

Cosa succede

Il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle Entrate, via PEC come ormai prevede la regola del processo tributario telematico. Il processo, tecnicamente, è iniziato con la notifica. Ma non è ancora “davanti al giudice”: perché lo sia, il ricorrente deve costituirsi, cioè depositare telematicamente il ricorso e i documenti presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, versando il contributo unificato.

È una finestra breve e delicata. Il ricorso porta già una procura, firmata dal contribuente in favore del primo difensore. Se il cambio avviene adesso, quella procura è stata “spesa” nella notifica.

La norma

L’art. 22 del D.Lgs. 546/1992 impone al ricorrente di costituirsi, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, cioè dalla sua notifica. L’art. 85 c.p.c. stabilisce che la procura può sempre essere revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma che revoca e rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

I termini che si attivano

Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio è perentorio e non si allunga per effetto del cambio di difensore. Il nuovo difensore deve dunque costituirsi entro la stessa scadenza, depositando il ricorso già notificato, la prova della notifica, i documenti e una nuova procura rilasciata a proprio favore, con l’indicazione che il precedente difensore è revocato.

Cosa può fare il contribuente ora

Se il ricorso è stato notificato e non ancora depositato, il nuovo difensore può subentrare proprio al momento della costituzione, facendo sì che il fascicolo processuale nasca già con il suo nome. È la situazione più pulita dopo quella della tappa 1: l’Agenzia vedrà fin dall’inizio, nel fascicolo telematico, chi è il difensore del contribuente.

In questa fase il nuovo difensore non può modificare il ricorso: i motivi sono quelli notificati. Potrà però integrarli, nei limiti e nei casi in cui la legge lo consente, cioè quando dal deposito di documenti da parte dell’Agenzia emergano elementi prima non conosciuti; e potrà costruire, nelle memorie successive, un’argomentazione più solida su motivi già presenti. La lettura del ricorso notificato è dunque il primo lavoro da fare: capire se contiene tutti i vizi che vanno fatti valere subito, perché ciò che non è nel ricorso rischia di non entrare più nel processo.

L’errore tipico di questa fase

Il contribuente revoca il primo professionista, il quale, ricevuta la revoca, non deposita il ricorso; il nuovo difensore, a sua volta, non sa che il termine sta per scadere perché non gli è stata consegnata la ricevuta di notifica. Il trentesimo giorno passa. È lo scenario peggiore: il ricorso non depositato diventa inammissibile e l’accertamento, nel frattempo, si consolida. Un passaggio di consegne ben fatto in questa tappa richiede, come minimo, la ricevuta di consegna PEC del ricorso con la data esatta.

Quanto dura realmente

Trenta giorni, calcolati dalla notifica del ricorso, con la sospensione di agosto se la finestra la attraversa. Nella pratica, un difensore diligente si costituisce nei primi giorni: chi subentra deve quindi verificare anche se la costituzione non sia già avvenuta a sua insaputa, consultando il fascicolo telematico.


Tappa 3 — Dalla costituzione all’udienza: il giudizio pendente, la finestra più ampia

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il ricorso è depositato, il fascicolo esiste, l’Agenzia delle Entrate si è costituita con le proprie controdeduzioni (ha sessanta giorni dalla notifica del ricorso per farlo). Il presidente della sezione esamina il fascicolo e, a tempo debito, fissa l’udienza di trattazione, dandone comunicazione alle parti almeno trenta giorni liberi prima. È il periodo più lungo del primo grado ed è anche quello in cui il cambio di difensore avviene più spesso: il contribuente ha il tempo di valutare il lavoro svolto, di confrontarsi, di cercare un secondo parere.

La norma

La revoca e la sostituzione si realizzano in due atti. Il primo è la revoca, un atto unilaterale del contribuente verso il professionista, efficace tra loro nel momento in cui è comunicata. Il secondo è la nomina del nuovo difensore, con una procura alle liti rilasciata nelle forme dell’art. 12 del D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 83 c.p.c., che il nuovo difensore deposita telematicamente nel fascicolo con un atto di costituzione in sostituzione.

Qui si colloca il principio che la giurisprudenza richiama costantemente: la perpetuatio dell’ufficio di difensore. La Cassazione, con l’ordinanza della Sezione lavoro n. 20901 del 26 luglio 2024, ha ribadito che la revoca del mandato non interrompe il processo, perché il difensore revocato conserva la sua funzione processuale finché non viene sostituito. Il processo, in altre parole, non si ferma per aspettare il contribuente.

L’art. 40 del D.Lgs. 546/1992 conferma la stessa logica per esclusione: il processo tributario si interrompe per la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo del difensore, non per la revoca o la rinuncia. Sono eventi che il contribuente non sceglie; la revoca, invece, è una sua decisione, e le conseguenze del tempo che passa ricadono su di lui.

I termini che si attivano

In questa tappa non scattano termini perentori legati al cambio in sé. Ma continuano a correre, sullo sfondo, i termini del processo: la fissazione dell’udienza, le comunicazioni di segreteria, le eventuali ordinanze istruttorie. Finché il nuovo difensore non ha depositato l’atto di nomina, ogni comunicazione della segreteria e ogni notifica dell’Agenzia validamente raggiungono il vecchio difensore. Il principio è stato applicato più volte: la Cassazione, con la sentenza della Sezione II n. 11504 del 3 giugno 2016, ha affermato che in pendenza di revoca non ancora seguita da sostituzione la notifica va fatta al difensore non ancora sostituito, e non alla parte personalmente.

C’è poi un profilo tecnico specifico del processo tributario: l’art. 17 del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che le variazioni del domicilio eletto hanno effetto dal decimo giorno successivo alla loro notifica alla segreteria e alle parti costituite. Una parte della dottrina si è chiesta se questa regola possa sommarsi a quella dell’art. 85 c.p.c. quando il nuovo difensore elegge domicilio presso di sé. La prudenza suggerisce di trattare i dieci giorni successivi al deposito come una zona grigia, durante la quale il vecchio indirizzo PEC va comunque monitorato.

Cosa può fare il contribuente ora

In questa fase il cambio di difensore è pienamente possibile e, se ben eseguito, non lascia traccia nel processo. Le operazioni, nell’ordine, sono queste.

Prima: conferire la procura al nuovo difensore indicando in modo inequivoco che è rilasciata in sostituzione del precedente, che viene revocato. Non è un dettaglio stilistico. La Cassazione, con l’ordinanza della Sezione I n. 25590 del 25 settembre 2024, ha confermato che la nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio, in mancanza di un’espressione chiara di segno contrario, si presume fatta in aggiunta al precedente e non in sua sostituzione: entrambi restano titolari di pieni poteri, e una notifica fatta a uno solo dei due è valida. In quel caso la conseguenza è stata l’inammissibilità di un’impugnazione per tardività, perché il termine breve era decorso dalla notifica al primo difensore.

Seconda: comunicare la revoca al precedente professionista per iscritto, meglio via PEC, chiedendo la restituzione del fascicolo. Il codice deontologico forense impone all’avvocato di restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente, e al nuovo difensore di comunicare al collega sostituito la propria nomina.

Terza: il nuovo difensore deposita nel fascicolo telematico l’atto di costituzione in sostituzione, con la procura, e da quel momento diventa il destinatario delle comunicazioni.

Quarta: il nuovo difensore verifica l’intero fascicolo, controdeduzioni dell’Agenzia comprese, e costruisce il calendario delle scadenze che lo attendono.

Lo Studio Monardo, attraverso il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti coordinati dall’Avv. Monardo, avvocato cassazionista, prende in carico il fascicolo in questa fase ricostruendo prima di tutto il calendario processuale e poi la linea difensiva sul merito fiscale.

L’errore tipico di questa fase

Il contribuente scrive una email al vecchio professionista (“da oggi non mi rappresenti più”), considera chiusa la questione e cerca con calma un sostituto. Per mesi nessuno deposita nulla. Nel frattempo la segreteria comunica la data dell’udienza al vecchio difensore, che, revocato e magari in disaccordo, non si attiva. È esattamente la situazione in cui la perpetuatio diventa una trappola: sul piano processuale il contribuente ha ancora un difensore, sul piano pratico non ne ha nessuno.

Un secondo errore è opposto: nominare un nuovo difensore senza revocare espressamente il primo, magari per “non creare tensioni”. Si finisce con due difensori a pieno titolo, due indirizzi PEC validi, e la possibilità che una notifica importante arrivi proprio a quello che non segue più la causa.

Quanto dura realmente

Il primo grado tributario ha una durata media di 359 giorni secondo la Relazione annuale 2025 del Dipartimento della Giustizia tributaria, in leggero miglioramento rispetto ai 373 del 2024. La finestra tra costituzione e fissazione dell’udienza occupa buona parte di quel tempo: in molte Corti di primo grado l’udienza viene fissata tra i sei e i dieci mesi dal deposito del ricorso, ma le differenze territoriali sono significative. Un cambio fatto in questa fase dà al nuovo difensore, di regola, alcuni mesi per lavorare.


Tappa 4 — 20, 10 e 5 giorni liberi prima dell’udienza: il cambio sotto scadenza

Cosa succede

Il calendario ora corre. L’udienza è fissata e comunicata. Il processo tributario, a differenza di quello civile, concentra le attività difensive scritte in una sequenza di termini “a ritroso”, contati all’indietro dalla data dell’udienza. Chi cambia difensore in questa fase consegna al nuovo professionista un processo in cui gli spazi per depositare documenti e argomentazioni sono già in parte chiusi.

La norma

L’art. 32 del D.Lgs. 546/1992 scandisce la sequenza: le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima dell’udienza; memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima; brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima, quando la causa è trattata in camera di consiglio. L’art. 33 consente a ciascuna parte di chiedere la discussione in pubblica udienza con istanza da depositare almeno dieci giorni liberi prima della data fissata.

“Giorni liberi” significa che non si contano né il giorno del deposito né quello dell’udienza: tra i due devono esserci interi almeno venti, dieci o cinque giorni.

I termini che si attivano

Il termine per il deposito dei documenti, venti giorni liberi prima dell’udienza, è considerato perentorio: i documenti depositati tardi non possono, di regola, essere utilizzati per la decisione. Anche i termini per memorie e repliche hanno natura perentoria, e la loro violazione rende le difese inutilizzabili.

Il cambio di difensore non riapre nessuno di questi termini. Il nuovo professionista subentra nella posizione processuale del precedente così com’è: se il termine per i documenti è già scaduto, è scaduto per il contribuente.

Cosa può fare il contribuente ora

Se l’udienza dista più di venti giorni liberi, il nuovo difensore ha ancora la possibilità di depositare documenti, memorie e l’istanza di discussione pubblica: è una finestra breve ma utilizzabile, a condizione che il fascicolo venga consegnato subito.

Se i termini sono già in parte scaduti, le opzioni si riducono. Il nuovo difensore può partecipare all’udienza, se pubblica, e discutere la causa sulla base degli atti già depositati. Può chiedere un rinvio, ma deve sapere che il cambio di difensore non è di per sé un motivo che obbliga il giudice a concederlo. La Cassazione, con l’ordinanza della Sezione III n. 4672 del 21 febbraio 2024, ha chiarito che il difensore che rinuncia al mandato deve depositare la rinuncia, e che una richiesta di rinvio non sorretta da ragioni valide può legittimamente essere respinta dal collegio. La logica è la stessa quando a scegliere il cambio è il cliente: il rinvio resta una decisione discrezionale del giudice, da motivare con esigenze difensive concrete e non con la semplice novità dell’incarico.

In questa fase ha un peso particolare anche la domanda cautelare. Se l’atto impugnato è già esecutivo e il contribuente rischia la riscossione, l’istanza di sospensione prevista dall’art. 47 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposta anche nel corso del giudizio: il nuovo difensore può valutare se presentarla, se il precedente non l’aveva fatto, in presenza di un danno grave e irreparabile e di elementi di fondatezza del ricorso.

L’errore tipico di questa fase

Cambiare difensore a dieci giorni dall’udienza “perché tanto si può chiedere un rinvio”. Il rinvio non è un diritto, e se viene negato la causa si decide sugli atti che c’erano. Il contribuente che ha lasciato scadere il termine per i documenti confidando nel nuovo avvocato si ritrova con prove decisive, magari la documentazione contabile che smentisce una ricostruzione induttiva, fuori dal processo.

Un altro errore ricorrente riguarda il conteggio dei giorni liberi: chi calcola “venti giorni prima” senza escludere il giorno dell’udienza e quello del deposito sbaglia di uno o due giorni, ed è proprio quel giorno che fa la differenza tra un documento utilizzabile e uno ignorato.

Quanto dura realmente

Venti giorni liberi sono, nel calendario, circa tre settimane. Considerando che il nuovo difensore deve ricevere il fascicolo, leggerlo, eventualmente confrontarsi con il commercialista del contribuente e redigere una memoria, un subentro che avvenga meno di un mese prima dell’udienza è quasi sempre un subentro in emergenza. È il motivo per cui la decisione di cambiare, se matura, va presa appena ricevuta la comunicazione della data d’udienza, non a ridosso di essa.


Tappa 5 — Il giorno dell’udienza e il deposito della sentenza

Cosa succede

Siamo al giorno dell’udienza, in camera di consiglio o in pubblica udienza, eventualmente da remoto. Il collegio, o il giudice monocratico per le liti di minor valore, trattiene la causa in decisione. Da quel momento la parte non ha più attività difensive da svolgere nel grado: resta solo da attendere il deposito della sentenza, che la segreteria comunica alle parti costituite.

La norma

L’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 prevede che gli eventi interruttivi verificatisi dopo l’ultimo giorno per il deposito delle memorie, nella trattazione camerale, o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza non producono effetto, salvo che il processo prosegua davanti allo stesso giudice. Se nemmeno la morte del difensore produce effetti in questa fase, a maggior ragione non ne produce la revoca. L’art. 37 prevede che il dispositivo della sentenza sia comunicato alle parti costituite dalla segreteria.

I termini che si attivano

Il deposito della sentenza apre il conto alla rovescia dell’impugnazione, di cui parliamo nella tappa successiva. Ma c’è un dettaglio che rende questa fase critica per chi cambia difensore: la comunicazione del deposito e l’eventuale notifica della sentenza arrivano a chi risulta difensore nel fascicolo in quel momento. La Cassazione, con la sentenza n. 3057 del 6 febbraio 2025, ha precisato che l’omessa comunicazione del deposito da parte della segreteria non sospende il termine lungo di impugnazione: il contribuente che non riceve notizie non è per questo protetto.

Cosa può fare il contribuente ora

Poco, sul piano della decisione: la causa è in mano al giudice. Molto, invece, sul piano della preparazione del grado successivo. Se il contribuente intende cambiare difensore dopo la sentenza, questa è la finestra per preparare il passaggio: conferire la nuova procura, depositare l’atto di nomina in sostituzione nel fascicolo di primo grado, in modo che l’eventuale notifica della sentenza raggiunga il nuovo difensore e non quello uscente.

Chi aspetta di leggere la sentenza per decidere se cambiare difensore deve sapere che il termine per impugnarla può iniziare a correre prima che la decisione sia presa.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che, siccome la causa è “chiusa”, non serva più preoccuparsi del difensore. Il vecchio professionista, revocato di fatto ma non sostituito nel fascicolo, riceve la notifica della sentenza da parte dell’Agenzia; non la inoltra, o la inoltra in ritardo. Il termine breve corre dalla sua ricezione.

Quanto dura realmente

I tempi di deposito della sentenza variano molto: in molte Corti di primo grado la decisione viene depositata entro alcune settimane dall’udienza, in altre il deposito richiede mesi. La durata media complessiva del primo grado, come visto, si aggira intorno ai dodici mesi.


Tappa 6 — Dalla sentenza di primo grado: 60 giorni o sei mesi per appellare

Cosa succede

Da questo momento in poi il contribuente è davanti al bivio più classico: impugnare o no, e con chi. Il passaggio da un grado all’altro è il momento “naturale” per cambiare difensore: si chiude un capitolo, se ne apre un altro, e un nuovo professionista può leggere la sentenza con occhi freschi.

La norma

L’art. 51 del D.Lgs. 546/1992 fissa il termine breve per l’appello in sessanta giorni dalla notifica della sentenza. In mancanza di notifica si applica il termine lungo dell’art. 327 c.p.c.: sei mesi dalla pubblicazione, cioè dal deposito della sentenza. L’art. 38 disciplina la notifica della sentenza, che avviene presso il difensore costituito o il domicilio eletto.

Due regole sulla procura sono decisive in questa tappa. La prima: la procura si presume conferita solo per un grado, ai sensi dell’art. 83, comma 4, c.p.c., salvo che dall’atto risulti una volontà diversa. La seconda, elaborata dalla giurisprudenza tributaria: la procura rilasciata in primo grado con formule come “per ogni fase del giudizio”, in assenza di limitazioni, si estende all’appello. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 27298 del 2019, in continuità con la sentenza n. 16372 del 21 giugno 2018.

Il risultato pratico è che il vecchio difensore, se la procura era ampia, è ancora legittimato sia a proporre appello sia a ricevere la notifica dell’appello dell’Agenzia.

I termini che si attivano

Il termine breve di 60 giorni per l’appello decorre dalla notifica della sentenza al difensore costituito, anche se il contribuente lo ha già revocato ma non sostituito nel fascicolo. La Cassazione, con la sentenza della Sezione lavoro n. 2677 del 30 gennaio 2019, ha ritenuto corretta la notifica della sentenza al difensore revocato ma non ancora sostituito. E la Cassazione, con la sentenza n. 5155 del 27 febbraio 2025, ha ribadito che il termine breve decorre dalla notifica anche se la copia notificata non reca l’attestazione di conformità, salvo contestazione specifica della difformità.

In assenza di notifica, il termine lungo di sei mesi dal deposito è anch’esso perentorio, e si allunga di trentuno giorni se attraversa il mese di agosto.

Un ulteriore profilo riguarda la parte che non si era costituita in primo grado. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22156 del 2026, ha confermato che in quel caso la notifica della sentenza può essere fatta direttamente alla parte, anche in via telematica, e fa decorrere il termine breve se inequivoca nel contenuto. Il contribuente che si è difeso da solo in primo grado, o non si è costituito, deve dunque considerare ogni notifica ricevuta personalmente come l’avvio dei sessanta giorni.

Cosa può fare il contribuente ora

Se la sentenza non è ancora stata notificata, il contribuente può scegliere un nuovo difensore per l’appello e conferirgli una procura specifica per il secondo grado, con indicazione espressa che il precedente è revocato. L’appello sarà firmato e notificato dal nuovo difensore, e da quel momento il fascicolo di secondo grado nascerà con il suo nome.

Se la sentenza è già stata notificata, occorre sapere subito la data esatta della notifica: è da lì che partono i sessanta giorni. Il nuovo difensore deve procurarsi la ricevuta PEC o la relata, calcolare la scadenza includendo l’eventuale sospensione di agosto, e verificare se l’Agenzia a sua volta abbia già proposto appello, perché in quel caso il contribuente non sarà appellante ma appellato, con termini diversi per costituirsi e per proporre appello incidentale.

C’è un caso particolare: l’Agenzia notifica il proprio appello alla parte personalmente, invece che al difensore costituito in primo grado. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28319 del 2025, ha qualificato questa notifica come nulla ma non inesistente: il giudice d’appello deve ordinarne la rinnovazione, e se il contribuente si costituisce comunque il vizio è sanato. Per il contribuente che sta cambiando difensore, questo significa che un appello ricevuto a casa non va ignorato come “irregolare”: va consegnato subito al nuovo professionista.

L’errore tipico di questa fase

L’errore classico è “prendersi un po’ di tempo” dopo una sentenza sfavorevole: il contribuente è deluso, vuole cambiare avvocato, raccoglie pareri per settimane. Intanto l’Agenzia, che ha vinto, notifica la sentenza al vecchio difensore per far partire il termine breve. Il contribuente lo scopre quando i sessanta giorni sono quasi finiti, o già scaduti.

L’errore speculare riguarda la sentenza favorevole: il contribuente, soddisfatto, chiude il rapporto con il professionista senza nominarne un altro. L’Agenzia appella, notifica al vecchio difensore, che non è più incaricato e non si costituisce. Il contribuente resta contumace in appello senza saperlo.

Quanto dura realmente

Sessanta giorni dalla notifica o sei mesi dal deposito, più l’eventuale mese di agosto. In pratica, l’Agenzia delle Entrate notifica spesso le sentenze che le sono favorevoli proprio per accelerare il passaggio in giudicato: il contribuente dovrebbe dare per scontato che il termine applicabile sia quello breve.


Tappa 7 — Il secondo grado: la Corte di giustizia tributaria regionale

Cosa succede

Sono passati, di regola, uno o due anni dalla notifica dell’atto impositivo. L’appello è stato notificato e depositato, dall’una o dall’altra parte, davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Il giudizio d’appello ripercorre in larga parte le regole del primo grado: costituzione dell’appellato, termini a ritroso per documenti e memorie, udienza, sentenza. Ma ha regole proprie che rendono il cambio di difensore più rischioso.

La norma

L’appellato deve costituirsi entro sessanta giorni dalla notifica dell’appello, secondo gli artt. 54 e 23 del D.Lgs. 546/1992; se intende proporre appello incidentale, deve farlo nell’atto di costituzione. L’art. 56 prevede che le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. L’art. 58 limita la possibilità di produrre nuovi documenti in appello, con una disciplina che è stata ristretta dalla riforma del 2023.

Le regole sul cambio restano quelle già viste: art. 85 c.p.c., perpetuatio del difensore fino alla sostituzione, presunzione che la nuova nomina sia aggiuntiva in mancanza di revoca espressa. Si aggiunge un principio importante sulla regolarizzazione: la Cassazione, con l’ordinanza della Sezione tributaria n. 33212 del 19 dicembre 2025, ha affermato che nel processo tributario si applica l’art. 182 c.p.c. e che il giudice, davanti a un vizio della procura o della rappresentanza, deve assegnare un termine per sanarlo, anche in grado d’appello, prima di dichiarare l’inammissibilità.

I termini che si attivano

Per l’appellato, il termine di sessanta giorni per costituirsi e proporre appello incidentale è decisivo: se il cambio di difensore avviene proprio in quella finestra, il nuovo professionista deve costituirsi entro la stessa scadenza, altrimenti il contribuente perde la possibilità di impugnare incidentalmente i capi della sentenza a lui sfavorevoli. Per entrambe le parti, i termini a ritroso di venti, dieci e cinque giorni liberi prima dell’udienza restano perentori, come in primo grado.

Cosa può fare il contribuente ora

Il secondo grado è l’ultima sede in cui si discute del fatto: dopo, in Cassazione, si discuterà solo di diritto. È quindi la fase in cui un nuovo difensore può ancora incidere sulla ricostruzione della vicenda fiscale, riproponendo con cura le eccezioni assorbite in primo grado e valorizzando i documenti già acquisiti.

Se il contribuente cambia difensore a secondo grado già pendente, il nuovo professionista deve prima di tutto controllare che nell’atto d’appello o di costituzione siano state riproposte tutte le eccezioni del primo grado non accolte: è un controllo che non può essere rimandato, perché ciò che non è stato riproposto nei termini non può essere recuperato con una memoria successiva.

Nel caso di un contribuente assistito da due difensori, uno dei quali rinunci, conviene sapere cosa ha deciso la Cassazione con l’ordinanza della Sezione III n. 20650 del 24 luglio 2024: la notifica eseguita al difensore non rinunciante, ma presso il domicilio dell’altro, non è inesistente ma nulla, e quindi sanabile. Il sistema tende a salvare gli atti, ma non protegge chi non controlla dove arrivano le notifiche.

L’errore tipico di questa fase

Affidare l’appello a un nuovo difensore dandogli soltanto la sentenza di primo grado, senza il fascicolo completo. Il nuovo professionista redige un buon atto sulla base della motivazione, ma non ripropone un’eccezione di decadenza sollevata nel ricorso introduttivo e rimasta assorbita. In appello quell’eccezione è considerata rinunciata.

Quanto dura realmente

Il secondo grado è la fase più lunga del contenzioso tributario di merito: secondo la Relazione annuale 2025 del Dipartimento della Giustizia tributaria, la durata media dei giudizi d’appello è stata di 792 giorni, in calo del 16,4% rispetto all’anno precedente, quando si attestava a 947 giorni. Più di due anni, in media: un tempo lungo nel quale un cambio di difensore è statisticamente probabile.


Tappa 8 — Verso la Cassazione: la procura speciale e l’avvocato cassazionista

Cosa succede

È depositata la sentenza di secondo grado. Il contribuente, o l’Agenzia, valuta il ricorso per cassazione. Qui la cronologia cambia natura: il giudizio davanti alla Suprema Corte non è un terzo grado di merito, ma un controllo di legittimità. E cambia anche chi può difendere il contribuente.

La norma

L’art. 62 del D.Lgs. 546/1992 rinvia alle norme del codice di procedura civile per il ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie di secondo grado. L’art. 365 c.p.c. stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale. Il commercialista che ha difeso il contribuente nei gradi di merito non può firmarlo; nemmeno l’avvocato che non sia cassazionista.

È l’unica tappa della cronologia in cui il cambio di difensore può essere non una scelta, ma un obbligo.

Sulla procura speciale la giurisprudenza recente ha fissato confini temporali precisi. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2075 del 19 gennaio 2024, hanno chiarito che la specialità della procura non richiede che essa sia rilasciata contestualmente alla redazione del ricorso: basta che sia congiunta al ricorso, materialmente o telematicamente, e che il conferimento non sia anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata né successivo alla notifica del ricorso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 306 pubblicata l’8 gennaio 2025, in una controversia tributaria su cartelle di pagamento, ha tratto le conseguenze di questi limiti temporali in termini di ammissibilità del ricorso.

I termini che si attivano

Il ricorso per cassazione va notificato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza d’appello o, in mancanza di notifica, entro sei mesi dal suo deposito, con la consueta sospensione dal 1° al 31 agosto. La procura speciale deve essere rilasciata dopo il deposito della sentenza di secondo grado e prima della notifica del ricorso: una procura rilasciata prima della pubblicazione della sentenza, o dopo la notifica, rende il ricorso inammissibile.

Cosa può fare il contribuente ora

Se il difensore dei gradi di merito non è abilitato al patrocinio in Cassazione, la scelta del nuovo avvocato cassazionista va fatta subito dopo il deposito della sentenza d’appello, non a ridosso della scadenza: il ricorso per cassazione ha requisiti di forma e di contenuto severi, e la sua redazione richiede lo studio dell’intero fascicolo dei due gradi precedenti.

Se il contribuente è controricorrente, cioè ha vinto in appello e l’Agenzia ricorre, il termine per notificare il controricorso è di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, secondo l’art. 370 c.p.c. come riformato: anche in questo caso serve un cassazionista con procura speciale.

Durante il giudizio di Cassazione, le vicende del mandato hanno effetti ancora più limitati. La Cassazione ha ripetutamente affermato che la rinuncia o la revoca intervenute in quella sede non interrompono il processo, che procede d’ufficio; è il principio applicato anche dall’ordinanza n. 20901 del 2024 già ricordata. La continuità del difensore, in questa fase, non è solo una comodità: è ciò che evita che il processo arrivi a decisione con una parte di fatto indifesa.

L’errore tipico di questa fase

Chiedere al commercialista che ha seguito i gradi di merito di “preparare il ricorso” e cercare il cassazionista solo per la firma, a pochi giorni dalla scadenza. Oltre ai rischi sulla qualità dell’atto, ci sono rischi formali: la procura va rilasciata al cassazionista, nella finestra temporale corretta, e congiunta al ricorso. Un secondo errore è riutilizzare una vecchia procura “per tutti i gradi” rilasciata anni prima: per il ricorso per cassazione non basta.

Quanto dura realmente

Sessanta giorni o sei mesi per proporre il ricorso; poi i tempi della Sezione tributaria della Corte, che si misurano spesso in anni. È una fase in cui il contribuente resta a lungo in attesa, e nella quale la tentazione di cambiare difensore “per sbloccare” la situazione è comprensibile ma inutile: il processo di legittimità procede d’ufficio, e un cambio in corsa non ne accelera i tempi.


La stessa procedura, due calendari

Le date che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come la stessa situazione di partenza produca esiti opposti a seconda di quando il contribuente agisce. Non sono casi reali.

Prima simulazione: il cambio a ridosso dell’udienza di primo grado

Ipotesi di partenza comune. Avviso di accertamento IRPEF e IVA per maggiori imposte di 47.380 euro, notificato il 16 marzo 2026. Il ricorso viene notificato il 6 maggio 2026 e depositato il 28 maggio 2026, entro i trenta giorni che scadevano il 5 giugno. Il 25 gennaio 2027 la segreteria comunica l’udienza di trattazione, fissata per venerdì 19 marzo 2027. Il 2 febbraio 2027 il contribuente decide di cambiare difensore.

Le scadenze a ritroso, calcolate in giorni liberi dall’udienza del 19 marzo 2027, sono queste: documenti entro venerdì 26 febbraio 2027; memorie illustrative e istanza di discussione in pubblica udienza entro lunedì 8 marzo 2027; brevi repliche, nella trattazione camerale, entro il 13 marzo 2027, che cadendo di sabato suggerisce prudenzialmente di depositare entro venerdì 12 marzo.

Calendario A — il contribuente che agisce alle finestre giuste. Giorno 2 febbraio: il contribuente firma la procura al nuovo difensore, con espressa revoca del precedente, e invia la revoca via PEC al vecchio professionista chiedendo la restituzione del fascicolo. Giorno 4 febbraio: il nuovo difensore deposita nel fascicolo telematico l’atto di costituzione in sostituzione. Giorno 8 febbraio: il fascicolo completo, comprese le controdeduzioni dell’Agenzia, è nelle mani del nuovo difensore; il commercialista del contribuente fornisce le schede contabili richieste. Giorno 26 febbraio: deposito dei documenti contabili che contrastano la ricostruzione presuntiva dell’Ufficio. Giorno 8 marzo: deposito della memoria illustrativa e dell’istanza di discussione in pubblica udienza. Giorno 19 marzo: il nuovo difensore discute la causa con tutti gli elementi agli atti.

Calendario B — il contribuente che lascia correre. Giorno 2 febbraio: il contribuente comunica al vecchio professionista, con un messaggio informale, che non intende più avvalersi di lui. Non nomina nessuno. Giorno 26 febbraio: scade il termine per i documenti. Nessuno deposita nulla. Giorno 8 marzo: scade il termine per le memorie. Nessuno deposita nulla. Giorno 10 marzo: il contribuente incarica un nuovo difensore, che si costituisce l’11 marzo e chiede un rinvio. Giorno 19 marzo: il collegio respinge l’istanza di rinvio, in assenza di ragioni ulteriori rispetto al cambio di difensore, e trattiene la causa in decisione sugli atti. Giorno 21 aprile: deposito della sentenza, sfavorevole.

Nel calendario A, il contribuente arriva all’udienza con la difesa completa. Nel calendario B, arriva con il solo ricorso introduttivo, senza la documentazione contabile che avrebbe potuto sostenere le sue ragioni. Lo scarto tra i due esiti non dipende dalla bravura dei difensori, ma da trentasei giorni di inerzia.

Seconda simulazione: la notifica della sentenza al difensore non sostituito

Ipotesi. Stessa causa, calendario B. La sentenza sfavorevole è depositata il 21 aprile 2027. Il contribuente, deluso, aveva nominato il nuovo difensore l’11 marzo; ma supponiamo una variante: che non l’abbia mai fatto, e che il vecchio difensore, revocato solo con un messaggio informale, risulti ancora l’unico difensore nel fascicolo.

L’Agenzia delle Entrate notifica la sentenza via PEC al vecchio difensore mercoledì 5 maggio 2027. Da quel giorno decorre il termine breve di sessanta giorni: il sessantesimo giorno cade domenica 4 luglio 2027, e la scadenza slitta a lunedì 5 luglio. Agosto non incide, perché il termine si chiude prima.

Calendario A. Il 6 maggio il vecchio professionista, pur revocato, inoltra la PEC al contribuente come impone la correttezza professionale. Il contribuente incarica subito un nuovo difensore, che il 15 giugno notifica l’appello, nei termini.

Calendario B. Il vecchio professionista non inoltra nulla. Il contribuente, convinto che “senza notifica a me” non corra alcun termine, si attiva a settembre, quando riceve la cartella. L’appello, notificato il 20 settembre, è tardivo: la notifica al difensore non ancora sostituito era valida e aveva fatto decorrere il termine breve.

Terza simulazione: la finestra per la Cassazione attraverso agosto

Ipotesi. Controversia su un recupero di crediti d’imposta per 186.420 euro. La sentenza di secondo grado, sfavorevole al contribuente, è depositata il 10 giugno 2026 e non viene notificata. Il contribuente è stato difeso nei due gradi di merito da un commercialista, non abilitato al patrocinio in Cassazione.

Il termine lungo di sei mesi dal deposito scadrebbe il 10 dicembre 2026, ma il periodo attraversa agosto: si aggiungono trentuno giorni, e la scadenza si sposta al 10 gennaio 2027, domenica, quindi a lunedì 11 gennaio 2027.

Calendario A. Il 22 giugno 2026 il contribuente incarica un avvocato cassazionista; la procura speciale viene firmata il 18 novembre 2026, dopo il deposito della sentenza e prima della notifica del ricorso, che avviene il 14 dicembre 2026, con ampio margine.

Calendario B. Il contribuente attende l’autunno, ritenendo di avere “sei mesi”, e contatta un cassazionista il 4 gennaio 2027. Il margine è di una settimana per studiare due gradi di giudizio e redigere un ricorso che deve rispettare i requisiti di specificità dell’art. 366 c.p.c.

Se poi, nella variante peggiore, l’Agenzia avesse notificato la sentenza d’appello il 20 luglio 2026, il termine breve di sessanta giorni si sarebbe calcolato così: undici giorni dal 21 al 31 luglio, sospensione dal 1° al 31 agosto, ripresa il 1° settembre per i restanti quarantanove giorni, con scadenza lunedì 19 ottobre 2026. Chi calcola sessanta giorni “di calendario” dal 20 luglio arriva invece al 18 settembre, e rischia di sbagliare in senso prudente; chi dimentica la notifica e ragiona sui sei mesi, sbaglia in senso opposto e perde il ricorso.


I binari paralleli: come cambia la cronologia se si attivano altri strumenti

La cronologia descritta finora è quella del processo “puro”. Nella realtà, il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate corre spesso su binari paralleli, e il cambio di difensore interagisce con ciascuno di essi in modo diverso.

Il binario dell’accertamento con adesione

Se, prima di ricorrere, il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione, il termine di sessanta giorni per il ricorso resta sospeso per novanta giorni. È una finestra in cui il cambio di professionista è semplice sul piano formale, perché non c’è un processo, ma delicato sul piano sostanziale: il contraddittorio con l’Ufficio si svolge in incontri verbalizzati, e il nuovo professionista deve ricostruire che cosa è stato detto e proposto. Un cambio a metà del procedimento di adesione richiede di acquisire tutti i verbali, perché le posizioni prese in quella sede possono pesare nel successivo giudizio.

Il binario della conciliazione giudiziale

Una volta pendente il processo, le parti possono conciliare la lite, in udienza o fuori udienza. La conciliazione è un accordo che richiede un difensore munito dei poteri necessari: chi cambia avvocato mentre è in corso una trattativa conciliativa con l’Agenzia deve assicurarsi che la nuova procura contenga il potere di conciliare, e che il nuovo difensore abbia accesso a tutte le proposte scambiate. L’Agenzia, dal canto suo, continuerà a interloquire con chi risulta difensore nel fascicolo.

Il binario cautelare

Se l’atto impugnato è esecutivo e l’agente della riscossione ha avviato o sta per avviare azioni esecutive, la domanda di sospensione prevista dall’art. 47 del D.Lgs. 546/1992 apre una cronologia parallela e rapida: udienza cautelare in camera di consiglio, decisione con ordinanza. Un cambio di difensore nel pieno della fase cautelare non la interrompe: il nuovo difensore subentra nell’istanza già proposta, oppure ne propone una nuova se la prima non è stata presentata. In appello e in Cassazione esistono strumenti cautelari analoghi, con presupposti propri.

Il binario delle definizioni agevolate

Quando il legislatore introduce definizioni agevolate delle liti pendenti o dei carichi affidati alla riscossione, il contenzioso può essere sospeso su richiesta del contribuente in attesa del perfezionamento della definizione, e poi dichiarato estinto. Un cambio di difensore in questa fase deve tenere conto dei termini propri della definizione, che non sono termini processuali e seguono calendari fissati di volta in volta dalla legge: il nuovo professionista deve verificare lo stato dei versamenti e degli adempimenti già effettuati.

Il binario dell’interruzione

Infine, la cronologia può essere spezzata da eventi che non dipendono dal contribuente: la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo del difensore. L’art. 40 del D.Lgs. 546/1992 prevede che in questi casi il processo si interrompa automaticamente, dal momento dell’evento; per riprenderlo occorre un’istanza di trattazione entro sei mesi dalla dichiarazione di interruzione. La Cassazione se ne è occupata, tra le altre, con la sentenza n. 28373 del 19 dicembre 2013. Se il contribuente aveva due difensori con mandato disgiunto, l’evento che colpisce uno solo di essi non interrompe il processo, perché l’altro resta pienamente legittimato. È un binario raro, ma che rovescia la logica della revoca: qui il processo si ferma, e il contribuente ha un tempo definito per nominare un nuovo difensore.

Il binario del passaggio di consegne

C’è una cronologia che non compare in nessun codice ma che, nella pratica, decide la riuscita del cambio: quella del passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo difensore. Si svolge in parallelo al processo, in giorni che il contribuente tende a sottovalutare.

Il primo giorno di questa cronologia è quello della revoca. Il codice deontologico forense impone all’avvocato che cessa l’incarico di restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente; lo stesso codice impone al nuovo difensore di comunicare al collega la propria nomina. Sono regole che valgono per gli avvocati; il commercialista che ha difeso il contribuente è soggetto alle regole deontologiche della propria professione, che ugualmente richiedono correttezza nel rapporto con il cliente. In ogni caso, il contribuente ha interesse a formalizzare la richiesta di restituzione per iscritto, con PEC, indicando con precisione che cosa gli serve: l’atto impugnato con la relata o la ricevuta di notifica, il ricorso notificato con le ricevute PEC, la ricevuta di deposito, le controdeduzioni dell’Agenzia, le memorie, i documenti prodotti, i verbali d’udienza, la sentenza e la sua eventuale notifica.

Il secondo passaggio riguarda l’accesso al fascicolo telematico. Il processo tributario telematico consente al difensore costituito di consultare il fascicolo; il nuovo difensore, una volta depositato l’atto di costituzione in sostituzione, acquisisce lo stesso accesso. Fino a quel momento, però, non ha visibilità autonoma sugli atti: se il vecchio professionista tarda a consegnare il fascicolo, il nuovo difensore lavora alla cieca. È un motivo in più per depositare l’atto di nomina il prima possibile, anche prima di aver ricevuto materialmente tutta la documentazione dal collega uscente.

Il terzo passaggio riguarda l’indirizzo PEC. Nel processo tributario le comunicazioni e le notificazioni tra le parti avvengono con modalità telematiche, agli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori. Finché la sostituzione non è registrata nel fascicolo, la PEC del vecchio difensore resta un canale valido. Nei giorni del passaggio conviene quindi chiedere al professionista uscente, esplicitamente, di inoltrare senza indugio qualsiasi comunicazione riguardante la causa che dovesse ancora ricevere; e conviene che il nuovo difensore verifichi, a distanza di qualche settimana, che le comunicazioni della segreteria arrivino effettivamente a lui.

Il quarto passaggio è il più trascurato: il confronto con chi ha tenuto la contabilità. Nel contenzioso tributario la difesa si gioca spesso su dati contabili, estratti conto, registri IVA, fatture. Se il difensore uscente era anche il commercialista del contribuente, il cambio di difensore rischia di privare il nuovo professionista proprio della fonte di quei dati. Pianificare il passaggio significa, in questi casi, separare i due ruoli senza interrompere il flusso delle informazioni.

Una cronologia tipica, ben gestita, occupa una settimana: revoca e nuova procura al giorno uno, deposito dell’atto di nomina entro il giorno tre, consegna del fascicolo entro il giorno sette, verifica delle scadenze e del calendario processuale nei giorni immediatamente successivi. Una cronologia mal gestita può occupare mesi, durante i quali il processo va avanti da solo.

Il binario del contribuente che si difende da solo

C’è infine un caso che rovescia la domanda di partenza: il contribuente che, in una lite di valore non superiore a 3.000 euro, si è difeso personalmente e ora vuole affidarsi a un professionista, o viceversa. L’art. 12 del D.Lgs. 546/1992 consente la difesa personale sotto quella soglia; ma il passaggio a un difensore, a processo in corso, segue le stesse regole viste finora: conferimento della procura, deposito dell’atto di costituzione del difensore, da quel momento comunicazioni al difensore.

Il caso opposto è più insidioso. Il contribuente che, in una lite di valore superiore a 3.000 euro, revoca il difensore e non ne nomina un altro, pensando di proseguire da solo, si trova in una posizione irregolare: l’assistenza tecnica è obbligatoria. La giurisprudenza, facendo applicazione dell’art. 182 c.p.c., richiede che il giudice inviti la parte a munirsi di difensore assegnando un termine, prima di dichiarare l’inammissibilità degli atti; ma è un paracadute, non una strategia. E, come si è visto, nel frattempo il difensore revocato resta, verso l’Agenzia, il destinatario delle notifiche.

Per la lite di valore non superiore a 3.000 euro, invece, il contribuente che si è difeso da solo in primo grado e non si è costituito deve considerare con attenzione la regola ricordata dall’ordinanza n. 22156 del 2026: la notifica della sentenza fatta a lui personalmente può far partire il termine breve per l’appello. Il cambio, in questo caso, non è tra due difensori, ma tra l’autodifesa e la difesa tecnica, e il calendario è lo stesso: sessanta giorni.

Il binario del secondo parere

Non tutti i cambi di difensore iniziano con una revoca. Molti iniziano con una richiesta di secondo parere: il contribuente, senza revocare nessuno, chiede a un altro professionista di leggere gli atti e dire che cosa ne pensa. È una scelta legittima e spesso utile, ma ha una sua cronologia da rispettare.

Il secondo parere è utile se arriva in tempo per essere utilizzato. Un parere ricevuto dopo la scadenza del termine per i documenti, o dopo la notifica della sentenza, può indicare che cosa si sarebbe dovuto fare, ma non consente più di farlo. Chi cerca un secondo parere dovrebbe quindi indicare subito al professionista consultato le date chiave della causa, perché il parere possa concentrarsi su ciò che è ancora possibile.

Se il secondo parere conferma la linea del difensore in carica, il contribuente ha guadagnato tranquillità senza perdere tempo. Se la smentisce, il contribuente deve decidere rapidamente: tenere il difensore in carica chiedendogli di correggere la rotta, affiancargli il nuovo professionista con una procura aggiuntiva, oppure sostituirlo. Ciascuna delle tre strade ha conseguenze processuali diverse, e la seconda, come si è visto, comporta la presenza di due difensori a pieno titolo, con due canali validi per le notifiche: una soluzione possibile, ma da gestire con un coordinamento chiaro su chi fa che cosa e chi controlla le scadenze.


Le 5 finestre critiche

Ricapitolando la cronologia, ci sono cinque momenti in cui la decisione di cambiare difensore, e il modo in cui la si esegue, cambiano l’esito del contenzioso.

  1. Prima del giorno 60 dalla notifica dell’atto: il cambio più libero e più economico di tempo. Non esiste ancora un processo; basta revocare l’incarico e conferire la procura al nuovo difensore nel ricorso. Ogni giorno perso comprime però il tempo per costruire il ricorso, che fissa i motivi del giudizio.
  2. Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso: il subentro al momento della costituzione. Il nuovo difensore può costituirsi al posto del precedente, a condizione di avere la prova della notifica e di depositare nei termini. Un passaggio di consegne mancato qui rende il ricorso inammissibile.
  3. Appena comunicata la data dell’udienza: l’ultimo momento per un cambio senza perdite. Da quel giorno partono i conti a ritroso per documenti, memorie e repliche; chi cambia dopo i venti giorni liberi consegna al nuovo difensore un processo già in parte chiuso.
  4. Subito dopo l’udienza, prima della notifica della sentenza: il cambio che protegge il termine d’impugnazione. Depositare l’atto di nomina in sostituzione prima che l’Agenzia notifichi la sentenza significa far arrivare la notifica, e l’avvio dei sessanta giorni, al difensore che dovrà impugnare.
  5. Subito dopo il deposito della sentenza d’appello: la scelta del cassazionista. Se il difensore dei gradi di merito non è abilitato, il cambio è obbligato; la procura speciale va rilasciata nella finestra tra deposito della sentenza e notifica del ricorso, e il tempo per studiare il fascicolo è la vera risorsa scarsa.

Le domande sul tempo

Posso ancora cambiare avvocato se l’udienza è tra una settimana?

Sì, la procura si può revocare in qualunque momento. Ma il nuovo difensore erediterà una posizione processuale in cui i termini per depositare documenti (venti giorni liberi) e memorie (dieci giorni liberi) sono già scaduti. Potrà partecipare all’udienza e, se pubblica, discutere; potrà chiedere un rinvio, che il giudice valuterà discrezionalmente. Non avrà la possibilità di introdurre nuove prove.

Ho revocato il mio avvocato due mesi fa ma non ne ho ancora nominato un altro. Il processo è fermo?

No. La revoca non interrompe il processo tributario, e nei confronti dell’Agenzia e del giudice il vecchio difensore resta il suo difensore finché un nuovo difensore non si costituisce in sostituzione. Le comunicazioni continuano a essere inviate a lui, e i termini continuano a correre. Due mesi di vuoto possono aver già prodotto effetti: occorre verificare subito il fascicolo telematico.

La sentenza è stata notificata al mio vecchio avvocato tre settimane fa: quanto tempo mi resta?

Se il vecchio avvocato era ancora il difensore costituito, la notifica è valida e il termine breve di sessanta giorni è partito da quel giorno. Restano, in linea di massima, circa trentanove giorni, da ricalcolare con precisione se il periodo attraversa agosto. Serve la data esatta della ricevuta di consegna PEC.

Quanto dura in tutto un contenzioso tributario, e quanti “momenti buoni” per cambiare difensore ci sono?

Secondo i dati 2025 del Dipartimento della Giustizia tributaria, il primo grado dura in media 359 giorni e il secondo 792: circa tre anni per i soli gradi di merito, a cui può aggiungersi il giudizio di Cassazione. Nell’arco di questo tempo ci sono cinque finestre in cui il cambio è più sicuro, descritte sopra; al di fuori di esse il cambio resta possibile, ma va gestito con maggiore urgenza.

Se cambio avvocato devo pagare di nuovo il contributo unificato?

No: il contributo unificato è legato all’iscrizione a ruolo del ricorso o dell’appello, cioè al grado di giudizio, non alla persona del difensore. Il cambio di difensore all’interno dello stesso grado non comporta, di per sé, un nuovo versamento.


Le pronunce che scandiscono la procedura

Le decisioni che seguono sono ordinate secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. I principi sono riassunti con parole nostre.

Tappa 3 — La revoca non ferma il processo

Cass., Sez. lavoro, ord. n. 20901 del 26 luglio 2024. Principio: la revoca del mandato difensivo non è una causa di interruzione del processo, perché il difensore revocato resta in carica, sul piano processuale, finché non viene sostituito. Rilevanza: spiega perché il contribuente che revoca senza nominare un sostituto non “congela” il contenzioso con l’Agenzia.

Cass., Sez. II, sent. n. 11504 del 3 giugno 2016. Principio: fino alla sostituzione del difensore revocato o rinunciante, l’impugnazione va notificata a lui e non alla parte personalmente. Rilevanza: individua il destinatario corretto delle notifiche nel periodo di transizione.

Cass., Sez. I, ord. n. 25590 del 25 settembre 2024. Principio: la nomina di un nuovo difensore in corso di causa, senza una chiara volontà di sostituzione, si presume aggiuntiva; entrambi i difensori hanno pieni poteri e la notifica a uno di essi è valida. Rilevanza: impone di redigere la nuova procura con una revoca espressa del precedente difensore.

Cass., Sez. III, ord. n. 20650 del 24 luglio 2024. Principio: quando la parte ha due difensori e uno rinuncia, la notifica al difensore rimasto, ma eseguita presso il domicilio dell’altro, è nulla e non inesistente. Rilevanza: mostra come la pluralità di difensori moltiplichi i punti di ingresso delle notifiche.

Tappa 4 — Il cambio sotto scadenza

Cass., Sez. III, ord. n. 4672 del 21 febbraio 2024. Principio: la rinuncia al mandato va formalmente depositata e una richiesta di rinvio priva di giustificazioni concrete può essere respinta. Rilevanza: chiarisce che il cambio di difensore non garantisce un rinvio dell’udienza.

Tappa 5 — La sentenza e le comunicazioni

Cass., sent. n. 3057 del 6 febbraio 2025. Principio: se la segreteria omette di comunicare il deposito della sentenza, il termine lungo per impugnare non ne resta sospeso. Rilevanza: il contribuente in transizione tra due difensori non può fare affidamento sulla comunicazione di segreteria.

Tappa 6 — Il passaggio all’appello

Cass., Sez. lavoro, sent. n. 2677 del 30 gennaio 2019. Principio: la notifica della sentenza al difensore revocato ma non ancora sostituito è correttamente eseguita. Rilevanza: è la regola che fa decorrere il termine breve anche quando il contribuente ha già “licenziato” il proprio legale.

Cass., sent. n. 5155 del 27 febbraio 2025. Principio: il termine breve decorre dalla notifica della sentenza anche se la copia notificata è priva di attestazione di conformità, salva contestazione specifica. Rilevanza: nessun vizio formale minore della notifica rimette in gioco il termine.

Cass., ord. n. 22156 del 2026. Principio: nel processo tributario, se la parte non si era costituita nel grado precedente, la notifica della sentenza eseguita direttamente a lei è valida e fa decorrere il termine breve, purché inequivoca. Rilevanza: riguarda il contribuente che si è difeso da solo o non si è costituito e ora cerca un difensore per l’appello.

Cass., ord. n. 28319 del 2025. Principio: la notifica dell’appello tributario alla parte personalmente, anziché al difensore costituito, è nulla ma non inesistente; il giudice deve ordinarne la rinnovazione, e la costituzione dell’appellato sana il vizio. Rilevanza: un appello ricevuto personalmente, durante un cambio di difensore, va consegnato subito al nuovo professionista.

Cass., ord. n. 27298 del 2019 (conforme a Cass. n. 16372 del 21 giugno 2018). Principio: nel processo tributario la procura rilasciata in primo grado “per ogni fase del giudizio”, senza limitazioni, vale anche per l’appello. Rilevanza: spiega perché il vecchio difensore può restare legittimato in secondo grado se la procura non è stata sostituita.

Tappa 7 — Il secondo grado

Cass., Sez. trib., ord. n. 33212 del 19 dicembre 2025. Principio: nel processo tributario si applica l’art. 182 c.p.c., e il giudice, anche in appello, deve assegnare un termine per sanare i vizi della procura o della rappresentanza prima di dichiarare l’inammissibilità. Rilevanza: attenua i rischi formali di un cambio di difensore eseguito con una procura imperfetta.

Tappa 8 — La Cassazione

Cass., Sez. Unite, sent. n. 2075 del 19 gennaio 2024. Principio: la procura speciale per il ricorso per cassazione non deve essere rilasciata contestualmente al ricorso, ma deve essergli congiunta e conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notifica del ricorso. Rilevanza: fissa la finestra temporale entro cui il contribuente deve conferire l’incarico al cassazionista.

Cass., ord. n. 306 pubblicata l’8 gennaio 2025. Principio: in una controversia tributaria, la Corte ha applicato i limiti temporali del rilascio della procura speciale per il giudizio di legittimità, traendone le conseguenze sull’ammissibilità del ricorso. Rilevanza: conferma che l’errore sul momento della procura è fatale anche nel contenzioso fiscale.

Il binario dell’interruzione

Cass., sent. n. 28373 del 19 dicembre 2013. Principio: nel processo tributario la morte del difensore costituito è evento interruttivo ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 546/1992, con la conseguente disciplina della ripresa del giudizio. Rilevanza: segna la differenza tra l’evento subito (che interrompe) e la revoca scelta (che non interrompe).


Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Il nostro lavoro parte sempre dalla stessa domanda: che giorno è, nella cronologia del tuo contenzioso, e quali termini stanno correndo?

  1. Ricostruiamo il calendario processuale completo della tua causa dal fascicolo telematico: data di notifica dell’atto, del ricorso, della costituzione, dell’udienza, della sentenza, con il calcolo di ogni termine ancora aperto e della sospensione dal 1° al 31 agosto.
  2. Se sei ancora nei 60 giorni dalla notifica dell’atto, analizziamo l’avviso di accertamento sul piano giuridico e contabile, con il contributo dei commercialisti dello staff, e redigiamo il ricorso con procura a nostro favore.
  3. Se il ricorso è notificato ma non depositato, verifichiamo la ricevuta di notifica e ci costituiamo in sostituzione entro i 30 giorni, controllando che i motivi notificati coprano tutti i vizi rilevabili.
  4. Se il giudizio è pendente, predisponiamo la procura con revoca espressa del precedente difensore, depositiamo l’atto di costituzione in sostituzione e comunichiamo la nostra nomina al collega uscente, chiedendo la restituzione del fascicolo.
  5. Se l’udienza è vicina, calcoliamo i termini a ritroso di venti, dieci e cinque giorni liberi e depositiamo documenti, memorie e l’eventuale istanza di pubblica udienza nelle finestre ancora aperte.
  6. Se l’atto è esecutivo, valutiamo e predisponiamo l’istanza di sospensione cautelare, coordinandola con la posizione del contribuente verso l’agente della riscossione.
  7. Se la sentenza di primo grado è depositata, verifichiamo se e quando è stata notificata, individuiamo il termine applicabile e redigiamo l’appello o la costituzione con appello incidentale, riproponendo tutte le eccezioni assorbite.
  8. Se sei appellato in secondo grado, ci costituiamo nei 60 giorni dalla notifica dell’appello e controlliamo la regolarità della notifica ricevuta, anche se arrivata a te personalmente.
  9. Se la sentenza d’appello è depositata, predisponiamo la procura speciale nella finestra temporale corretta e redigiamo il ricorso o il controricorso per cassazione.
  10. Se la causa è interrotta per un evento che ha colpito il precedente difensore, depositiamo l’istanza di trattazione entro i sei mesi previsti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un articolo dedicato al cambio di difensore nel contenzioso tributario, due di queste abilitazioni pesano più delle altre. L’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori consente allo studio di seguire la causa fino alla Sezione tributaria della Corte di cassazione, evitando il cambio obbligato che molti contribuenti subiscono quando il difensore dei gradi di merito non può firmare il ricorso. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto tributario consente di affiancare, sullo stesso fascicolo, la lettura giuridica degli atti processuali e la verifica contabile delle ricostruzioni dell’Ufficio.

Ne deriva una continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, la stessa conoscenza del fascicolo in ogni grado. E ne deriva un metodo di lavoro in cui avvocati e commercialisti operano insieme sul medesimo caso, perché nel contenzioso con l’Agenzia delle Entrate la questione giuridica e quella contabile non si separano mai davvero.


Chiusura: il giorno in cui decidi conta più della decisione

Cambiare avvocato durante un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate è un diritto che nessuno può toglierti. Ma la cronologia che abbiamo ricostruito dice una cosa semplice: la stessa scelta, fatta a sei mesi dall’udienza o a sei giorni, produce effetti opposti. La perpetuatio del difensore tiene in vita il vecchio mandato finché il nuovo non subentra; le notifiche arrivano a chi risulta nel fascicolo; i termini a ritroso non si riaprono; la procura per la Cassazione ha una finestra precisa. Il tempo è la risorsa più preziosa del contribuente in lite con il Fisco, e anche quella che più spesso viene sprecata.

Lo Studio Monardo si occupa di questo passaggio perché lo attraversa con due strumenti che gli derivano direttamente dalle competenze certificate dell’Avvocato: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario, in cui avvocati e commercialisti possono prendere in carico un fascicolo fiscale già avviato e rileggerlo per intero, e l’abilitazione di avvocato cassazionista, che permette di portare la stessa linea difensiva dal primo grado fino alla Corte di cassazione senza ulteriori cambi di mano.

📩 Se stai pensando di cambiare difensore, non lasciare che sia il calendario a decidere per te: scrivici oggi, i recapiti dello Studio Monardo ti aspettano al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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