Chi lavora con la partita IVA in regime forfettario conosce bene la sensazione: il fatturato è modesto per definizione, l’imposta sostitutiva sembra leggera, e poi un giorno arrivano insieme l’avviso di accertamento che contesta i requisiti del regime, le cartelle per i contributi della Gestione separata o della gestione artigiani e commercianti, la rata del finanziamento che non si riesce più a coprire. A quel punto la domanda è quasi sempre la stessa: il sovraindebitamento vale anche per me, che sono un forfettario?
La risposta breve è sì. La risposta utile è un’altra: chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Il regime forfettario è una scelta fiscale, non una categoria del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII). Il Codice non chiede “come paghi le tasse”, chiede “chi sei”: consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo. È da questa qualificazione che dipende quale strumento puoi usare — ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente — ed è sempre da questa qualificazione che i tuoi creditori partono quando decidono se aggredirti o trattare.
Questo articolo ribalta la prospettiva consueta. Invece di elencare le procedure, ricostruisce la partita dal lato di chi ti chiede i soldi: l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’INPS, la banca, il fornitore. Per ogni loro mossa vedrai perché la fanno, quali limiti la legge e i giudici impongono loro, e quale contromossa hai a disposizione.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dentro gli organismi che istruiscono le procedure di cui parliamo; inoltre coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è proprio il terreno su cui si formano i debiti tipici del forfettario (Fisco, contributi, finanziamenti).
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Chi hai di fronte: i creditori del forfettario e la loro logica economica
Per giocare bene bisogna prima guardare il tavolo. Il contribuente forfettario sovraindebitato ha quasi sempre una mappa dei creditori molto riconoscibile, e ognuno di essi ragiona in modo diverso.
Il creditore pubblico: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS. È di gran lunga il più frequente. I debiti nascono da tre fonti: imposta sostitutiva dichiarata e non versata (controllo automatizzato), recupero di imposte ordinarie e IVA dopo la contestazione dei requisiti del regime (accertamento), contributi previdenziali non pagati (avvisi di addebito INPS). Il creditore pubblico non ragiona in termini di “profitto”, ma di vincoli: il funzionario non può disporre liberamente del credito, deve seguire procedure, risponde di scelte che riducono l’incasso. Dal suo punto di vista, conviene aggredire in modo seriale e standardizzato — pignoramenti presso terzi automatici, fermi, ipoteche — perché costano poco e non richiedono valutazioni caso per caso. Tratta solo dentro canali previsti dalla legge: rateizzazione, definizione agevolata, voto in una procedura concorsuale.
La banca e la finanziaria. Il forfettario ha spesso un finanziamento personale, un fido sul conto, a volte un mutuo. La banca ragiona in modo opposto al Fisco: è un attore economico che confronta il valore attuale di ciò che può recuperare con i costi e i tempi del recupero. Ha già svalutato il credito a bilancio dopo i primi insoluti; spesso lo cede a una società di cartolarizzazione che lo ha comprato a una frazione del nominale. Dal suo punto di vista, conviene trattare quando il debitore ha poco di aggredibile e aggredire quando c’è un immobile o un reddito facilmente pignorabile.
Il fornitore, il locatore dello studio, il commercialista non pagato. Creditori chirografari con importi medi o piccoli. Agiscono con decreto ingiuntivo e poi pignoramento, ma raramente hanno interesse a procedure lunghe.
Il punto chiave è che il forfettario, rispetto a un dipendente, è più esposto ma anche più libero. Più esposto perché i suoi incassi arrivano da clienti individuabili (fatture elettroniche alla mano, il creditore pubblico sa esattamente chi ti paga) e perché non gode delle soglie di impignorabilità pensate per stipendi e pensioni. Più libero perché, a differenza del consumatore puro, può proporre un concordato minore in continuità: continuare a lavorare con la stessa partita IVA e offrire ai creditori una parte del reddito futuro.
C’è poi una variabile che il creditore conosce benissimo e che il debitore spesso ignora: il regime forfettario ha una soglia di ricavi di 85.000 euro, con uscita immediata se nell’anno si superano i 100.000 euro. Un imprenditore individuale forfettario, quindi, per definizione sta sotto la soglia dei ricavi (200.000 euro annui) che il Codice della crisi usa per definire l’impresa minore. Resta da verificare l’attivo patrimoniale (non oltre 300.000 euro) e soprattutto i debiti (non oltre 500.000 euro): se il forfettario commerciante ha accumulato un’esposizione superiore, esce dal perimetro del sovraindebitamento ed entra in quello della liquidazione giudiziale. Il professionista, invece, non è mai assoggettabile a liquidazione giudiziale, qualunque sia l’importo dei debiti, perché non è imprenditore commerciale.
Dal punto di vista del creditore, questa mappa determina tutto: se sei “consumatore” può aspettarsi un piano senza voto; se sei professionista o impresa minore sa che dovrai passare dal suo voto nel concordato minore; se hai debiti sopra i 50.000 euro scaduti può chiedere lui stesso la tua liquidazione controllata. Nelle sezioni che seguono vediamo queste mosse nell’ordine in cui, di solito, arrivano.
Prima mossa: il Fisco contesta il regime e trasforma il “forfettario” in un contribuente ordinario
La mossa
La prima cosa che il creditore pubblico farà, quando i conti non tornano, non è pignorare: è ricalcolare. L’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento che disconosce l’applicazione del regime forfettario per uno o più anni, contestando una causa ostativa (ad esempio il superamento della soglia di ricavi, la partecipazione in società trasparenti con controllo, redditi da lavoro dipendente sopra il limite di legge, la fatturazione prevalente verso l’ex datore di lavoro) oppure l’omessa dichiarazione di ricavi. Il risultato è che quei periodi d’imposta vengono ritassati con le regole ordinarie: IRPEF a scaglioni, addizionali, e soprattutto IVA che il forfettario non ha mai addebitato ai clienti e che quindi dovrà pagare di tasca propria, con sanzioni e interessi.
In parallelo, per gli importi semplicemente dichiarati e non versati, non serve alcun accertamento: il controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis D.P.R. 600/1973) produce una comunicazione di irregolarità e poi l’iscrizione a ruolo. L’INPS, per i contributi, forma i propri avvisi di addebito, che hanno già valore di titolo esecutivo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché la contestazione del regime moltiplica il credito: un forfettario con 60.000 euro di ricavi paga un’imposta sostitutiva contenuta; ricalcolato in regime ordinario, con l’IVA “scorporata” dai compensi incassati, il debito può facilmente triplicare. L’accertamento, inoltre, dal 2011 è “esecutivo”: decorso il termine per il ricorso diventa titolo per la riscossione senza bisogno di una cartella.
Il Fisco preferisce non farla quando la contestazione è debole sul piano probatorio o quando il contribuente è palesemente incapiente: l’accertamento costa lavoro istruttorio e un contenzioso perso è un costo per l’Amministrazione.
I suoi limiti
L’accertamento deve essere notificato entro i termini di decadenza: in via generale entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo in caso di omessa dichiarazione). Un atto notificato oltre questo limite è radicalmente viziato.
L’onere di provare la causa ostativa al regime forfettario grava sull’Amministrazione: deve dimostrare, ad esempio, il superamento della soglia o il controllo della società partecipata, non basta presumerlo.
Il termine per impugnare l’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria è di 60 giorni dalla notifica, sospeso dal 1° al 31 agosto per la sospensione feriale, e ulteriormente sospeso per 90 giorni se si presenta istanza di accertamento con adesione.
Infine, l’accertamento esecutivo, una volta affidato all’agente della riscossione, non consente di avviare subito l’espropriazione: la legge prevede un periodo di sospensione della riscossione forzata dopo l’affidamento, durante il quale l’agente può adottare solo misure cautelari.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Il debitore che riceve l’accertamento ha tre strade, e sceglierne una senza guardare la partita complessiva è l’errore più costoso.
La prima è contestare nel merito, quando i presupposti della decadenza dal regime sono dubbi: ogni euro di IVA e IRPEF ordinaria che non diventa definitivo è un euro in meno nella massa passiva della futura procedura.
La seconda è definire in adesione, riducendo le sanzioni, quando la contestazione è fondata: un debito certo e più basso rende più sostenibile un piano di sovraindebitamento.
La terza — quella che quasi nessuno considera — è coordinare il contenzioso con la procedura. Nel concordato minore i crediti tributari, anche contestati, entrano nel piano; e il giudice può omologare anche senza l’adesione dell’Amministrazione, se la proposta è più conveniente della liquidazione. Impugnare l’accertamento e contemporaneamente preparare la domanda al Gestore della crisi non è una contraddizione: è una doppia linea di difesa.
La contromossa chiave è non lasciare mai che l’accertamento diventi definitivo per inerzia: il termine di 60 giorni è il primo e più importante bivio della partita.
Le pronunce che ti proteggono
Su questa mossa il perimetro di protezione viene soprattutto dalle pronunce che riguardano il modo in cui il credito fiscale entra nella procedura. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che nel concordato minore l’omologazione forzosa sui crediti tributari non richiede i passaggi formali del concordato preventivo (come il parere della Direzione regionale): la procedura ha una propria struttura più snella, centrata sull’OCC. È il principio che rende sensato il “doppio binario” contenzioso-procedura. Nella stessa direzione si era mossa la Corte d’Appello di Campobasso con la sentenza n. 103/2025, poi portata all’esame della Suprema Corte.
Seconda mossa: la cartella, l’intimazione e il tempo come arma
La mossa
Una volta che il credito è definito — per dichiarazione non versata, per accertamento divenuto definitivo, per contributi — l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento o, per l’accertamento esecutivo e l’avviso di addebito INPS, riceve direttamente il carico. Da quel momento il debitore ha 60 giorni per pagare; poi maturano interessi di mora e oneri di riscossione.
Qui però c’è una mossa meno visibile, e molto razionale: l’attesa. Il creditore pubblico non ha fretta. Ogni mese che passa, il debito cresce di interessi; il debitore, intanto, prova rateizzazioni che poi non riesce a sostenere, decade, e si ritrova con un’esposizione più alta e meno strumenti.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene lasciare che il debitore scelga da solo strumenti fragili: la rateizzazione ordinaria, le definizioni agevolate. Se il debitore decade, il credito torna intero e l’agente conserva la possibilità di agire. È una strategia a basso costo che funziona soprattutto con i forfettari, che tendono a gestire il debito “a vista”, pagando quando possono.
Preferisce invece accelerare quando il debitore ha beni facilmente aggredibili (un conto con saldo positivo, clienti che pagano con regolarità, un immobile non adibito ad abitazione principale) o quando il credito rischia la prescrizione.
I suoi limiti
Se l’agente della riscossione non avvia l’espropriazione entro un anno dalla notifica della cartella, deve prima notificare un’intimazione di pagamento: un pignoramento eseguito senza questo passaggio è viziato.
I crediti si prescrivono: in via generale dieci anni per le imposte erariali, cinque per i contributi previdenziali e per le sanzioni. Un credito prescritto non può essere legittimamente incluso nella pretesa, né conta ai fini delle soglie che il creditore deve superare per chiedere la tua liquidazione.
Con la riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024) la rateizzazione ordinaria è stata allungata: per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026 fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro sulla base di una semplice dichiarazione di temporanea difficoltà, con durate crescenti negli anni successivi. Una volta accolta la rateizzazione, l’agente non può avviare nuove procedure esecutive.
Sul fronte della definizione agevolata, la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la cosiddetta rottamazione-quinquies per i carichi affidati tra il 2000 e il 2023, con pagamento fino a 54 rate bimestrali; la finestra ordinaria per aderire si è chiusa il 30 aprile 2026, e chi legge oggi deve verificare se siano intervenute riaperture. Attenzione, però: la misura riguarda solo alcune tipologie di carichi (omessi versamenti da dichiarazione e da controlli automatici e formali, contributi INPS non derivanti da accertamento) ed esclude, tra gli altri, i debiti da accertamento e quelli verso le casse previdenziali dei professionisti.
La tua contromossa
La contromossa è smettere di trattare ogni cartella come un problema a sé. Il forfettario sovraindebitato deve fare, prima di qualsiasi altra cosa, una fotografia completa della posizione: estratto di ruolo, avvisi INPS, debiti bancari, debiti verso fornitori. Solo con questa fotografia si capisce se la strada è una rateizzazione (debito sostenibile nel tempo), una definizione agevolata (se i carichi rientrano nel perimetro), oppure una procedura di sovraindebitamento (debito strutturalmente insostenibile).
La contromossa chiave è non firmare piani di rientro che già sai di non poter rispettare: la decadenza peggiora la posizione e, in una futura procedura, può essere letta come mancanza di diligenza.
Al tempo stesso, la fotografia serve a verificare i vizi: cartelle notificate oltre i termini, crediti prescritti, intimazioni mancanti. Ogni credito che cade per un vizio dell’atto è un credito che non dovrai inserire nel piano né offrire in percentuale.
Le pronunce che ti proteggono
Il legame tra la gestione del debito fiscale e la meritevolezza del debitore è stato messo a fuoco dal Tribunale di Ferrara con la pronuncia del 27 dicembre 2024: la condotta che ha generato una consistente esposizione tributaria è stata valutata non come ostacolo in sé all’accesso al concordato minore, ma come elemento che incide sull’affidabilità dell’adempimento promesso nel piano. Tradotto in strategia: il creditore pubblico userà la tua storia di rateizzazioni decadute per sostenere che il piano non è credibile; la tua contromossa è presentare un piano costruito su numeri verificati dall’OCC, non su promesse.
Terza mossa: il pignoramento presso i tuoi clienti e sul conto corrente
La mossa
È la mossa che fa più male al forfettario, ed è quella su cui il creditore pubblico punta di più. L’agente della riscossione può notificare un ordine di pagamento diretto ai terzi che devono somme al debitore: la banca per il saldo del conto, i clienti per le fatture non ancora pagate. È il pignoramento presso terzi “esattoriale” dell’art. 72-bis D.P.R. 602/1973 (disciplina che dal 1° gennaio 2026 è confluita nel nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione, D.Lgs. 33/2025). Non serve passare dal giudice: il terzo deve versare direttamente all’agente.
Per il forfettario il problema è evidente. Le sue fatture elettroniche passano dal Sistema di interscambio: l’Amministrazione sa esattamente chi sono i suoi clienti e quanto gli devono. Un solo ordine notificato al committente principale può azzerare l’incasso di mesi.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene enormemente: costa poco, è rapido, colpisce flussi di denaro certi e non richiede di vendere nulla. Rispetto a un pignoramento immobiliare, che dura anni e può fruttare poco, il pignoramento dei crediti professionali è l’investimento più efficiente dell’agente della riscossione.
Lo preferisce di meno solo quando il debitore non ha incassi tracciabili o quando i clienti sono privati difficilmente individuabili.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone regole precise.
Nel pignoramento esattoriale il vincolo sui crediti già esigibili opera per sessanta giorni dalla notifica dell’ordine al terzo: è lo spazio concesso al terzo per verificare la propria posizione. La Cassazione (Sez. III, sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025) ha precisato che in questi sessanta giorni il vincolo copre anche le somme che maturano successivamente, purché derivino da un rapporto già esistente al momento del pignoramento — ad esempio le rimesse che affluiscono sul conto corrente — e che il primo pagamento del terzo non fa cessare anticipatamente il vincolo. La stessa pronuncia chiarisce però il rovescio della medaglia: se il terzo non paga, l’agente non può restare in una sorta di pignoramento perpetuo e deve passare alle forme ordinarie davanti al giudice dell’esecuzione.
Il pignoramento deve rispettare l’intimazione di pagamento quando è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella, e deve fondarsi su un titolo validamente notificato.
Le soglie di impignorabilità legate all’assegno sociale riguardano gli accrediti di stipendi e pensioni: per i compensi professionali non esiste una quota minima protetta per legge nella stessa forma. È un limite che gioca a favore del creditore, e va conosciuto.
La tua contromossa
La contromossa, qui, non si gioca sul singolo pignoramento, ma sull’intera partita. Contestare il pignoramento (quando ci sono vizi di notifica, prescrizione, mancata intimazione) è utile; ma se il debito è strutturale, il pignoramento tornerà. La vera contromossa è chiedere le misure protettive nella procedura di sovraindebitamento.
Nel concordato minore, su istanza del debitore, il decreto di apertura dispone che fino all’omologazione definitiva non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né sequestri conservativi, e che non si acquisiscano diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (art. 78, comma 2, lett. d, CCII). Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore l’effetto analogo è previsto dall’art. 70, comma 4, CCII. Nella liquidazione controllata la protezione discende direttamente dalla sentenza di apertura.
È qui che la doppia abilitazione dell’Avv. Monardo — Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC — diventa una leva concreta: la richiesta di misure protettive deve essere motivata e specifica, e va costruita da chi conosce dall’interno come l’Organismo e il giudice la valuteranno.
Due avvertenze pratiche, che il creditore conosce bene. Primo: la protezione non è automatica, va chiesta espressamente; una domanda generica o priva di motivazione rischia di essere respinta, come hanno sottolineato i decreti del Tribunale di Torino del 25 novembre e del 3 dicembre 2025. Secondo: la sospensione opera per il futuro. Le somme già versate dal terzo all’agente prima della protezione, di regola, non tornano indietro, salvo che il versamento sia avvenuto quando il vincolo era già venuto meno.
La contromossa chiave è depositare la domanda con istanza di misure protettive prima che il pignoramento abbia svuotato i crediti verso i clienti: nella partita contro il pignoramento esattoriale, il tempo non è neutro.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre alla già citata Cass. n. 28520/2025, che definisce con precisione il perimetro temporale del vincolo (e quindi anche quando quel vincolo finisce), sono rilevanti le decisioni torinesi di fine 2025 sui requisiti delle istanze cautelari e protettive nel concordato minore: dicono al debitore come deve essere scritta un’istanza che regga, e dicono al creditore che un’istanza ben costruita gli impedirà di proseguire.
Quarta mossa: ipoteca, fermo amministrativo e l’offensiva della banca sui beni
La mossa
Quando i crediti verso i clienti non bastano, il creditore guarda ai beni. L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili e disporre il fermo amministrativo sui veicoli. La banca, se non ha già una garanzia, ottiene un decreto ingiuntivo, lo rende esecutivo e procede con il pignoramento immobiliare o mobiliare; se ha già un’ipoteca (mutuo), passa direttamente al precetto e al pignoramento.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista dell’agente della riscossione, l’ipoteca e il fermo sono misure cautelari a costo minimo: non vendono nulla, ma bloccano. Servono a due scopi: garantire il credito in caso di futura vendita e, soprattutto, spingere il debitore a pagare o a rateizzare per liberare il bene. Sono leve di pressione più che strumenti di realizzo.
La banca ragiona in modo diverso: il pignoramento immobiliare costa (perizie, custodia, pubblicità) e dura anni. La banca lo avvia quando l’immobile ha un valore sufficiente a coprire gran parte del credito; quando il valore è basso o ci sono creditori con prelazione prima di lei, preferisce cedere il credito o trattare.
I suoi limiti
L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo se il debito complessivo è almeno pari a 20.000 euro, e deve prima notificare un preavviso con un termine di trenta giorni per pagare.
Non può procedere a espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale, se non di lusso e se il debitore vi risiede anagraficamente; per gli altri immobili l’espropriazione è ammessa solo se il debito supera 120.000 euro e dopo che sia trascorso un periodo dall’iscrizione dell’ipoteca. Si tratta di regole dettate dal D.P.R. 602/1973, oggi riordinate nel Testo unico della riscossione.
Il fermo amministrativo deve essere preceduto da un preavviso, e il debitore può paralizzarlo dimostrando che il veicolo è strumentale all’esercizio della propria attività professionale o d’impresa. Per un forfettario che lavora con l’auto — l’agente di commercio, il tecnico, l’artigiano — è un argomento decisivo.
Per la banca, i limiti sono quelli del processo esecutivo ordinario: titolo valido, precetto notificato, rispetto dei termini, ma anche — e questo pesa nella procedura di sovraindebitamento — il rispetto dei doveri di valutazione del merito creditizio. Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento, o che ha concesso credito senza valutare correttamente il merito creditizio, non può contestare la convenienza della proposta in sede di omologazione (art. 69, comma 2, CCII per il consumatore; art. 80 CCII per il concordato minore).
La tua contromossa
La contromossa si articola su due piani. Sul piano difensivo immediato: verificare soglie, preavvisi e strumentalità del bene; un fermo sull’auto di lavoro o un’ipoteca sotto soglia sono vizi che si fanno valere.
Sul piano strategico: nel concordato minore i creditori garantiti vanno pagati nel rispetto della loro prelazione, ma non necessariamente per intero. Il creditore ipotecario, se il bene vale meno del credito, è soddisfatto in misura non inferiore a quanto otterrebbe dalla vendita; per la parte eccedente, è trattato come chirografario. Anche il mutuo sulla prima casa, a certe condizioni, può essere mantenuto pagando regolarmente le rate e regolando il resto dei debiti con il piano.
La contromossa chiave contro la banca è ricostruire la storia del finanziamento: se il credito è stato concesso a un contribuente forfettario con redditi manifestamente insufficienti, senza un’adeguata istruttoria, quella banca perde parte del suo potere di opporsi in sede di omologazione.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha affermato che la proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale e la graduazione delle cause di prelazione come nel concordato preventivo, e che la violazione di queste regole rende la proposta inammissibile, anche d’ufficio. La pronuncia, resa proprio nel caso di un professionista medico che aveva proposto lo stesso trattamento per privilegiati e chirografari, è insieme un limite per il debitore e una garanzia di prevedibilità: una proposta che rispetta le prelazioni toglie al creditore un argomento per farla dichiarare inammissibile.
Quinta mossa: il creditore entra nella tua procedura (voto contrario, eccezioni, reclamo)
La mossa
Il debitore deposita la domanda di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il creditore, a questo punto, non è più all’attacco sul tuo patrimonio: è dentro la tua procedura, e le sue armi cambiano. Può:
- eccepire che non sei un consumatore (se hai scelto la ristrutturazione del consumatore con debiti professionali);
- votare contro il concordato minore;
- contestare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione;
- sostenere che hai causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- proporre reclamo contro l’omologazione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene opporsi quando la proposta gli offre meno di quanto ritiene di poter recuperare altrimenti, o quando vuole segnalare — anche per ragioni di policy interna — che non accetta falcidie basse. Il creditore pubblico, in particolare, tende a esprimere voto contrario quando la percentuale offerta sul credito tributario è esigua e la storia fiscale del debitore è segnata da omissioni ripetute.
Preferisce invece non opporsi — o addirittura restare in silenzio — quando la proposta è chiaramente migliore dell’alternativa liquidatoria e l’OCC lo ha attestato in modo convincente: un’opposizione destinata a perdere è solo un costo.
I suoi limiti
Nel concordato minore i creditori che non fanno pervenire la dichiarazione di voto nel termine si considerano consenzienti: il silenzio del creditore gioca a favore del debitore.
Il giudice può omologare il concordato minore anche senza l’adesione dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando la loro adesione è determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta è, sulla base della relazione dell’OCC, conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3, CCII). È il cosiddetto cram down fiscale e contributivo, e la Cassazione (ord. n. 14555/2026) ha precisato che non richiede la preventiva proposta di transazione fiscale secondo le forme del concordato preventivo.
Il creditore che contesta la tua qualifica di consumatore deve confrontarsi con la natura dei debiti, non con la tua partita IVA. Qui però, attenzione, la regola taglia in due direzioni. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22699 del 26 luglio 2023; Cass. n. 29746 dell’11 novembre 2025) considera consumatore chi ha debiti assunti per scopi estranei all’attività professionale o d’impresa; in presenza di debiti promiscui — personali e professionali insieme — la ristrutturazione del consumatore è di regola preclusa. Per il forfettario che ha anche debiti fiscali e contributivi legati alla partita IVA, la strada del consumatore è quindi in salita; quella del concordato minore è la sede naturale.
Il creditore che ha contribuito colpevolmente al sovraindebitamento non può contestare la convenienza, come abbiamo visto per la banca.
La tua contromossa
La prima contromossa è scegliere lo strumento giusto al primo colpo. Presentare una ristrutturazione del consumatore con debiti misti significa consegnare al creditore un’eccezione vincente. Il forfettario professionista o impresa minore deve di regola impostare un concordato minore — in continuità, se vuole continuare a lavorare, oppure liquidatorio con un apporto apprezzabile di risorse esterne.
La seconda è costruire la convenienza. La proposta deve mostrare, numeri alla mano, che i creditori ricevono più di quanto otterrebbero dalla liquidazione controllata. Per un forfettario con pochi beni e un reddito professionale modesto, spesso la liquidazione darebbe pochissimo: è proprio questo confronto che rende la proposta “a prova di voto contrario”.
La terza è documentare la meritevolezza. Le cause del sovraindebitamento — un calo di fatturato, una malattia, la perdita del cliente principale, un accertamento sulla decadenza dal regime — vanno ricostruite con precisione nella relazione dell’OCC. Il creditore userà le tue omissioni; tu devi mostrare le tue ragioni.
La contromossa chiave è rispettare le prelazioni e dimostrare la convenienza: sono i due terreni su cui il creditore dissenziente può vincere, e sono entrambi nelle mani di chi scrive il piano.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Locri, con la sentenza del 12 luglio 2025, ha omologato il concordato minore di un avvocato sovraindebitato, riconoscendo il fabbisogno per una vita dignitosa del debitore, escludendo l’applicazione al professionista non imprenditore dei requisiti dimensionali dell’art. 77 CCII e applicando il cram down fiscale e previdenziale. Il Tribunale di Torino, con il decreto del 3 dicembre 2025, ha letto l’inammissibilità per superamento delle soglie dimensionali come riferita all’imprenditore commerciale non minore, non al professionista. Sono pronunce di merito, ma tracciano esattamente il percorso che un forfettario professionista può seguire.
Sesta mossa: il creditore chiede la tua liquidazione controllata
La mossa
È la mossa più aggressiva, ed è una novità del Codice della crisi: il creditore può chiedere al tribunale di aprire la liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato, anche in pendenza di procedure esecutive individuali (art. 268 CCII). In pratica, può “portarti in procedura” contro la tua volontà: un liquidatore prende in mano i tuoi beni e la parte del tuo reddito che eccede il necessario per vivere.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene quando le esecuzioni individuali sono inefficaci (altri creditori pignorano prima di lui) o quando sospetta che il debitore stia disperdendo il patrimonio: la liquidazione concorsuale permette di esercitare azioni recuperatorie e di mettere tutti i creditori sullo stesso piano.
Non gli conviene quando il debitore non ha nulla: la liquidazione costerebbe e non restituirebbe niente. Inoltre, sa che una liquidazione controllata, dopo tre anni, porta di regola all’esdebitazione del debitore: è una mossa che può ritorcersi contro di lui.
I suoi limiti
La liquidazione controllata su istanza del creditore non può essere aperta se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 50.000 euro (art. 268, comma 2, CCII). La Cassazione (Sez. I, n. 17508 del 29 giugno 2025) ha precisato che nel calcolo rientrano anche debiti scaduti ma temporaneamente inesigibili.
Il creditore istante deve provare non solo il credito, ma lo stato di sovraindebitamento del debitore, come hanno chiarito la Corte d’Appello di Torino (27 febbraio 2025) e il Tribunale di Torino.
Il debitore persona fisica può eccepire, entro la prima udienza, che dalla liquidazione non si ricaverebbe alcun attivo, allegando l’attestazione dell’OCC (art. 268, comma 3, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024); se la richiesta all’OCC è già stata presentata ma l’attestazione non è pronta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni.
Il giudice deve controllare in modo sostanziale, e non solo formale, la completezza della relazione dell’OCC (Cass. n. 28576 del 28 ottobre 2025).
La tua contromossa
La contromossa è giocare d’anticipo con una procedura alternativa. Se il debitore, mentre pende l’istanza di liquidazione del creditore, presenta una domanda di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti, le due iniziative devono essere coordinate: la Cassazione, con la sentenza n. 28161 del 23 ottobre 2025, ha ricondotto questa situazione a una trattazione unitaria di competenza collegiale. In pratica, il creditore non può semplicemente “scavalcare” la tua proposta.
Se invece non hai attivo né reddito sufficiente, la contromossa è l’eccezione di incapienza con attestazione dell’OCC, che apre la strada all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII): un beneficio che si può ottenere una sola volta nella vita e che richiede una valutazione rigorosa della meritevolezza.
Infine, se la liquidazione viene aperta, non è la fine della partita: nella liquidazione controllata il debitore conserva il necessario per il mantenimento suo e della famiglia, nei limiti fissati dal giudice (art. 268, comma 4, lett. b, CCII), e dopo tre anni ottiene l’esdebitazione se non ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La contromossa chiave è non aspettare che sia il creditore a scegliere la procedura per te.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione, con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025, ha affermato che l’accesso alla liquidazione controllata non ha natura premiale e non può essere negato per ragioni di non meritevolezza, che semmai rilevano nella fase dell’esdebitazione. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 434 del 7 novembre 2025, ha ribadito che il tribunale deve verificare d’ufficio il superamento della soglia di 50.000 euro e che il debitore può opporsi con l’eccezione di incapienza.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati realistici ma non riferiti a casi reali. Servono a vedere come cambia la convenienza del creditore a seconda del momento in cui il debitore gioca le sue carte.
Ipotesi 1 — Il professionista forfettario e il pignoramento presso i committenti
Dati di partenza: consulente in regime forfettario, iscritto alla Gestione separata INPS, ricavi annui di 47.600 euro. Debiti: 38.940 euro di carichi affidati all’agente della riscossione (imposta sostitutiva non versata e contributi), 21.370 euro di prestito personale, 6.815 euro verso fornitori. Totale: 67.125 euro.
Il creditore pubblico notifica il 9 febbraio un ordine di pagamento diretto a due committenti, che devono al consulente rispettivamente 8.420 e 5.960 euro, e alla banca, dove il conto ha un saldo di 1.735 euro. Dal suo punto di vista, la mossa è perfetta: in sessanta giorni può incassare 16.115 euro, più le rimesse che affluiscono sul conto nel frattempo, senza passare dal giudice.
Scenario A (inerzia): il debitore aspetta. I committenti pagano l’agente; nei mesi successivi arrivano nuovi ordini sulle nuove fatture. Il consulente perde liquidità per lavorare, accumula ritardi con la banca, e dopo otto mesi il debito complessivo è sceso di poco, mentre la sua capacità di produrre reddito è compromessa.
Scenario B (contromossa): il consulente si rivolge subito all’OCC. Entro il 2 marzo viene depositata una domanda di concordato minore in continuità professionale con istanza di misure protettive. La proposta: mantenimento del reddito necessario per il nucleo familiare, 410 euro mensili destinati ai creditori per 60 mesi (24.600 euro complessivi), rispetto delle prelazioni (i crediti privilegiati per contributi e imposte ricevono una percentuale superiore ai chirografari). L’OCC attesta che in liquidazione controllata, senza beni e con un reddito modesto, i creditori otterrebbero meno. Con il decreto di apertura, i pignoramenti non possono proseguire sulle somme non ancora versate. A quel punto, per il creditore pubblico la convenienza di votare contro diminuisce drasticamente: il suo voto, se determinante, può essere superato dal cram down.
Ipotesi 2 — L’artigiano forfettario, la banca e la soglia dei 50.000 euro
Dati di partenza: impiantista con ditta individuale in regime forfettario, ricavi di 58.300 euro. Debiti scaduti: 31.480 euro verso la banca (finanziamento per il furgone e scoperto), 14.260 euro verso un fornitore, 9.110 euro di contributi INPS gestione artigiani. Totale debiti scaduti: 54.850 euro.
La banca, dopo il decreto ingiuntivo, valuta la mossa estrema: chiedere la liquidazione controllata. Dal suo punto di vista conviene, perché il fornitore ha già pignorato il conto e lei rischia di arrivare seconda. L’istanza viene depositata il 14 aprile.
Contromossa: l’artigiano verifica che parte dei contributi (1.940 euro) riguarda annualità prescritte. Il debito scaduto e non pagato legittimamente computabile scende a 52.910 euro: ancora sopra soglia, quindi l’eccezione non basta da sola. Allora il debitore gioca la mossa alternativa: entro la prima udienza presenta una domanda di concordato minore in continuità, dove il furgone — bene strumentale — resta nell’attività e il finanziamento viene regolato nel rispetto della garanzia, mentre la parte eccedente del credito bancario è trattata come chirografaria. Inoltre, la relazione dell’OCC documenta che lo scoperto era stato ampliato quando il fatturato era già in forte calo: la banca rischia di non poter contestare la convenienza.
Esito prevedibile: per la banca, proseguire con la liquidazione significa aspettare anni per vendere un furgone usato; accettare la proposta significa incassare una percentuale certa in rate. La sua convenienza si è spostata.
Ipotesi 3 — L’ex forfettario decaduto dal regime e l’accertamento IVA
Dati di partenza: grafico freelance in regime forfettario per quattro anni. L’Agenzia delle Entrate notifica il 18 giugno un avviso di accertamento che contesta la decadenza dal regime per un anno, per superamento della soglia, recuperando IRPEF ordinaria e IVA: 27.460 euro tra imposte, sanzioni e interessi. Si aggiungono 12.390 euro di carichi già a ruolo e 18.720 euro di debiti verso una finanziaria. Totale potenziale: 58.570 euro.
La prima cosa che il creditore farà è attendere la definitività: il termine di 60 giorni per il ricorso, considerata la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, scade a metà settembre. Dopo, l’accertamento è esecutivo.
Contromossa: il grafico verifica i conti e scopre che nel calcolo dei ricavi sono state incluse due fatture stornate da note di credito. Presenta istanza di accertamento con adesione (che sospende il termine per 90 giorni) e ottiene una rideterminazione: la pretesa scende a 15.980 euro, con sanzioni ridotte. Con il debito fiscale certo e più basso, il concordato minore diventa sostenibile: 295 euro al mese per 60 mesi (17.700 euro), a fronte di una liquidazione che, senza beni, darebbe molto meno.
Per il creditore pubblico, a questo punto, il credito è stato ridotto in sede di adesione e la proposta concordataria è attestata come conveniente: la probabilità di un voto contrario efficace si è ridotta, e il cram down resta comunque a disposizione del giudice.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è un’idea sbagliata diffusa: che i creditori, e soprattutto il Fisco, “non trattino mai”. È vero che il creditore pubblico non può fare sconti a discrezione. Ma anche lui, come ogni attore razionale, ha momenti in cui un accordo gli conviene più di una guerra. Riconoscerli è metà della strategia.
Il primo momento è quando il credito è ancora contestabile. Un accertamento con vizi o con calcoli discutibili è, per l’Amministrazione, un rischio di contenzioso. L’accertamento con adesione è il luogo in cui la convenienza dell’Ufficio si sposta: meglio incassare una somma certa e più bassa che rischiare di perdere tutto davanti al giudice tributario.
Il secondo momento è quando le esecuzioni individuali hanno smesso di funzionare. Se i committenti sono cambiati, se il conto è vuoto, se l’immobile è la prima casa del debitore e quindi non espropriabile dall’agente della riscossione, le azioni individuali rendono poco. Per il creditore bancario, in particolare, è il momento in cui una proposta di saldo e stralcio diventa interessante: ha già svalutato il credito e preferisce un incasso rapido a un recupero incerto.
Il terzo momento è quando la procedura di sovraindebitamento è ben costruita. Paradossalmente, il creditore è più disposto a “trattare” — cioè a votare a favore o a non opporsi — quando la proposta è inattaccabile: prelazioni rispettate, convenienza attestata dall’OCC, meritevolezza documentata. Il creditore pubblico sa che il suo voto contrario, se determinante e se la proposta è conveniente, può essere superato dal giudice. Opporsi, in quel caso, significa solo allungare i tempi.
Il quarto momento è quando il creditore ha qualcosa da perdere sul piano del merito creditizio. La banca che ha concesso credito in modo disinvolto sa che, in sede di omologazione, potrebbe essere privata della possibilità di contestare la convenienza. È un argomento che spesso la rende più disponibile a un accordo prima ancora che la procedura entri nel vivo.
Il quinto momento, infine, è quello della liquidazione controllata alle porte. Il creditore che minaccia di chiedere la tua liquidazione sa che, dopo tre anni, il debitore meritevole ottiene l’esdebitazione di diritto. Se il patrimonio è scarso, la liquidazione gli restituisce poco e cancella il resto. Un accordo stragiudiziale o un concordato minore possono essere, per lui, la soluzione più conveniente.
La lettura strategica, in sintesi, è questa: non si tratta mai quando si è in ginocchio, si tratta quando la convenienza del creditore si è spostata a tuo favore. Il lavoro del difensore è accelerare quello spostamento: contestare ciò che è contestabile, bloccare le esecuzioni con gli strumenti giusti, costruire una proposta che faccia apparire il “no” del creditore come la scelta economicamente peggiore.
Come leggere la convenienza di ciascun creditore, uno per uno
Dire che “il creditore tratta quando gli conviene” è corretto ma troppo generico. Nella pratica, ogni creditore del forfettario ha un proprio punto di svolta, e la strategia cambia a seconda di chi pesa di più nella massa passiva.
L’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione. Il loro margine di trattativa è definito dalla legge, non dalla volontà del funzionario. Fuori dalle procedure, gli spazi sono la rateizzazione, l’adesione in fase di accertamento, le definizioni agevolate quando la legge le prevede. Dentro il concordato minore, l’Amministrazione esprime un voto: e il suo voto, per quanto motivato, non è insuperabile. Dal suo punto di vista, conviene sostenere una proposta quando l’alternativa è una liquidazione che non produrrebbe quasi nulla e quando la percentuale offerta sul credito privilegiato è coerente con il valore dei beni su cui la prelazione potrebbe soddisfarsi. Ecco perché la relazione dell’OCC deve contenere un confronto puntuale, voce per voce, tra quanto il Fisco riceverebbe con il piano e quanto riceverebbe dalla vendita dei beni e dall’acquisizione del reddito eccedente.
L’INPS. Per i contributi della Gestione separata o della gestione artigiani e commercianti il ragionamento è simile a quello del Fisco, con una differenza pratica: i crediti contributivi hanno termini di prescrizione più brevi (in via generale cinque anni). Una parte dei contributi più vecchi può non essere più legittimamente pretendibile. Ogni annualità prescritta che esce dal conteggio abbassa l’importo da proporre e rende più facile la dimostrazione di convenienza. Per i professionisti iscritti a casse previdenziali private, invece, occorre valutare di volta in volta la posizione, perché queste casse restano fuori da alcune misure di definizione agevolata.
La banca e la società che ha acquistato il credito. Qui la logica è puramente economica. Un credito deteriorato ceduto a un veicolo di cartolarizzazione è stato comprato con uno sconto spesso significativo: la società cessionaria ragiona sul rendimento del proprio acquisto, non sul nominale. Una proposta che garantisca un incasso certo in tempi definiti può essere per lei più interessante di anni di esecuzione. E se il finanziamento originario era stato concesso senza una corretta valutazione del merito creditizio, il creditore sa di avere meno strumenti per opporsi in sede di omologazione.
I fornitori e gli altri chirografari. Sono i creditori più sensibili al tempo. Un fornitore che attende da mesi preferisce spesso una percentuale in rate regolari a una causa lunga e incerta. Nel concordato minore il loro silenzio vale come consenso: raramente hanno interesse a opporsi attivamente a una proposta seria.
Il ruolo dell’OCC nella partita
Chi è abituato a pensare al debito come a un rapporto a due — debitore e creditore — tende a sottovalutare il terzo giocatore: l’Organismo di composizione della crisi. L’OCC, attraverso il Gestore nominato, verifica la documentazione, ricostruisce le cause del sovraindebitamento, valuta la fattibilità del piano e attesta la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. È la sua relazione che il giudice legge per decidere sulle misure protettive, sull’ammissibilità e sull’omologazione; ed è sulla sua relazione che il creditore dissenziente concentra le critiche.
Dal punto di vista del creditore, una relazione lacunosa è un’occasione: può sostenere che la convenienza non è dimostrata, che i numeri non sono verificati, che le cause del sovraindebitamento sono state descritte in modo compiacente. Qui però il suo margine si restringe se la documentazione è completa: dichiarazioni dei redditi, fatture emesse e incassate, estratti conto, contratti di finanziamento, certificazioni dei carichi pendenti, spese effettive del nucleo familiare. Una relazione solida trasforma il voto contrario del creditore da ostacolo a formalità superabile.
Per il forfettario la documentazione ha una peculiarità: la contabilità è semplificata e spesso ridotta al minimo. Ricostruire i flussi reali — incassi per cliente, spese effettive per l’attività, reddito disponibile — richiede un lavoro in più rispetto a un’impresa in contabilità ordinaria. È un lavoro da fare prima di depositare la domanda, perché è esattamente il punto su cui il creditore più attento cercherà di far leva.
Il fattore tempo, visto dalle due parti del tavolo
Ogni creditore ha un orologio diverso. Il creditore pubblico ha tempi lunghi ma deve rispettare decadenze e prescrizioni; la banca ha un orologio contabile, legato alle svalutazioni e alle cessioni; il fornitore ha un orologio di cassa. Il debitore forfettario ha invece un orologio operativo: finché lavora e fattura, produce il reddito su cui costruire il piano; quando i pignoramenti sui clienti diventano sistematici, rischia di perdere proprio i clienti, e con loro la base di qualunque proposta in continuità. È questa asimmetria che rende decisiva la tempestività: aspettare conviene quasi sempre al creditore, quasi mai al debitore.
La partita in tabella
La tabella che segue riassume le mosse tipiche dei creditori del contribuente forfettario, il vincolo che la legge impone loro, la contromossa disponibile e la finestra temporale in cui giocarla. È una sintesi orientativa: ogni posizione va verificata sui documenti.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Accertamento con decadenza dal regime forfettario | Termini di decadenza; onere della prova della causa ostativa a carico del Fisco | Ricorso o accertamento con adesione; coordinamento con la futura procedura | 60 giorni dalla notifica (sospesi 1-31 agosto; +90 giorni con istanza di adesione) |
| Cartella e iscrizione a ruolo | Prescrizione; intimazione necessaria se è passato più di un anno | Verifica vizi e prescrizione; rateizzazione solo se sostenibile | Prima di ogni atto esecutivo |
| Pignoramento presso committenti e conto (esattoriale) | Vincolo di 60 giorni sui crediti già esigibili (Cass. 28520/2025); titolo e intimazione validi | Opposizione per vizi; domanda di concordato minore con misure protettive | Il prima possibile, prima dei pagamenti dei terzi |
| Ipoteca dell’agente della riscossione | Debito almeno 20.000 euro; preavviso di 30 giorni | Contestazione della soglia o del preavviso; regolazione nel piano | 30 giorni dal preavviso |
| Espropriazione immobiliare dell’agente | Esclusa sull’unica abitazione principale non di lusso; altri immobili solo sopra 120.000 euro | Eccezione di impignorabilità; procedura con misure protettive | Prima dell’avvio della vendita |
| Fermo amministrativo | Preavviso; esclusione per beni strumentali | Prova della strumentalità del veicolo | Entro il termine del preavviso |
| Voto contrario nel concordato minore | Silenzio-assenso; cram down fiscale e contributivo (art. 80, c. 3, CCII) | Proposta conveniente attestata dall’OCC, prelazioni rispettate | Fase di predisposizione del piano |
| Eccezione “non sei consumatore” | Rileva la natura dei debiti (Cass. 22699/2023; 29746/2025) | Scegliere il concordato minore se i debiti sono misti | Prima del deposito della domanda |
| Istanza di liquidazione controllata | Debiti scaduti e non pagati almeno 50.000 euro; prova del sovraindebitamento | Eccezione di incapienza; domanda alternativa di concordato minore | Entro la prima udienza |
| Opposizione all’esdebitazione | Nessun effetto se non c’è colpa grave, malafede o frode | Documentare le cause del sovraindebitamento | Relazione OCC e fase di esdebitazione |
Le domande di chi è sotto attacco
“Sono in regime forfettario: posso davvero accedere al sovraindebitamento?”
Sì. Il regime fiscale non conta: conta la tua qualifica. Se sei un professionista, puoi accedere al concordato minore, alla liquidazione controllata e all’esdebitazione dell’incapiente. Se sei un imprenditore individuale forfettario, sei di regola un’impresa minore, salvo che i debiti superino i 500.000 euro o l’attivo superi i 300.000 euro. La ristrutturazione dei debiti del consumatore, invece, è riservata a chi ha debiti estranei all’attività.
“Il Fisco può pignorare direttamente i soldi che mi devono i clienti?”
Sì, e senza passare dal giudice. L’agente della riscossione può ordinare ai tuoi committenti di pagare direttamente a lui. Il vincolo sui crediti già esigibili dura sessanta giorni dalla notifica al terzo, e in questo arco comprende anche le somme che maturano da rapporti già esistenti. Per fermarlo in modo stabile, se il debito è strutturale, serve una procedura con misure protettive.
“Se chiudo la partita IVA divento consumatore e posso fare il piano del consumatore?”
No, non automaticamente. Conta lo scopo per cui i debiti sono stati contratti, non lo stato attuale della partita IVA. Se i debiti derivano dall’attività (imposte, contributi, fornitori), restano debiti professionali anche dopo la chiusura. Chiudere la partita IVA per “diventare consumatore” non funziona e può anzi privarti del concordato minore in continuità. Prima di qualsiasi decisione sulla partita IVA, conviene quindi valutare con il Gestore della crisi quale procedura sia davvero percorribile e quale reddito futuro potrà sostenere il piano proposto ai creditori.
“I debiti con il Fisco e l’INPS si possono ridurre?”
Sì, anche contro la volontà dell’ente, a determinate condizioni. Nel concordato minore i crediti tributari e contributivi possono essere pagati in percentuale; se il voto contrario dell’Amministrazione è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione, il giudice può omologare comunque. Restano da rispettare le prelazioni.
“Un creditore può chiedere il mio ‘fallimento’ anche se sono forfettario?”
Sì, ma solo con precise condizioni. Può chiedere la liquidazione controllata se i debiti scaduti e non pagati superano complessivamente i 50.000 euro e se prova il tuo stato di sovraindebitamento. Se non hai nulla da liquidare, puoi eccepire l’incapienza con l’attestazione dell’OCC entro la prima udienza.
“Perdo tutto il reddito se va male?”
No. Anche nella liquidazione controllata ti resta quanto necessario al mantenimento tuo e della famiglia, nei limiti stabiliti dal giudice. E nella procedura di esdebitazione non rientrano alcuni debiti che la legge considera non cancellabili, come gli obblighi di mantenimento e alimentari: meglio saperlo prima.
I paletti fissati dai giudici
Le pronunce che seguono sono organizzate in base alla mossa del creditore che ciascuna limita o disciplina. I principi sono riformulati in parole nostre; per l’applicazione a un caso concreto è sempre necessario leggere il testo integrale.
Sul pignoramento esattoriale presso terzi
Cass. civ., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520. Nel pignoramento speciale dell’agente della riscossione il vincolo in capo al terzo dura l’intero periodo di sessanta giorni dalla notifica dell’ordine e si estende alle somme che maturano in quel periodo da un rapporto già esistente, come le rimesse sul conto corrente; il primo pagamento del terzo non lo estingue anticipatamente. Rilevanza: definisce con precisione quanto può estendersi il pignoramento sui conti e sui crediti del forfettario, e quindi anche quando quel vincolo termina.
Sulla qualifica del debitore (eccezione “non sei consumatore”)
Cass. civ., 26 luglio 2023, n. 22699. La qualifica di consumatore dipende dalla natura delle obbligazioni che si vogliono ristrutturare: in presenza di debiti legati a un’attività d’impresa o professionale, la procedura del consumatore non è accessibile. Rilevanza: per il forfettario con debiti fiscali e contributivi della partita IVA la sede naturale è il concordato minore.
Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. La Corte ha confermato l’orientamento restrittivo, escludendo la qualifica di consumatore per chi ha garantito i debiti della propria società quale socio e amministratore, e ribadendo che la nozione del Codice della crisi non consente l’accesso al piano del consumatore per obbligazioni funzionali all’attività. Rilevanza: conferma che la chiusura dell’attività o la veste formale non bastano a trasformare debiti professionali in debiti di consumo.
Trib. Gela, 26 marzo 2025. La cancellazione dell’impresa individuale non rende consumatore chi ha contratto i debiti per scopi imprenditoriali. Rilevanza: diretta per il forfettario che pensa di chiudere la partita IVA per cambiare procedura.
Trib. Pordenone, 16 marzo 2026. Ha omologato un piano del consumatore riaprendo il dibattito sul criterio della prevalenza dei debiti per gli ex imprenditori cancellati da oltre un anno. Rilevanza: segnala che l’orientamento non è del tutto pacifico nel merito, ma resta minoritario rispetto alla linea della Cassazione.
Sulla proposta di concordato minore e sul voto del creditore pubblico
Cass. civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore l’omologazione forzosa sui crediti tributari non richiede i passaggi procedurali del concordato preventivo, come il parere della Direzione regionale; la procedura minore ha regole proprie, centrate sull’OCC. Rilevanza: rafforza lo strumento principale del forfettario contro il voto contrario del Fisco.
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale e l’ordine delle cause di prelazione; una proposta che tratti allo stesso modo privilegiati e chirografari è inammissibile e il vizio è rilevabile d’ufficio. Rilevanza: limite per il debitore, ma anche argomento per rendere la proposta inattaccabile.
App. Campobasso, sent. n. 103/2025. In riforma del decreto del Tribunale, ha omologato un concordato minore con falcidia dei crediti fiscali; la pronuncia è stata oggetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate deciso dalla Cassazione. Rilevanza: mostra il percorso completo di una contestazione del creditore pubblico.
Trib. Locri, 12 luglio 2025. Ha omologato il concordato minore di un avvocato sovraindebitato, riconoscendo il fabbisogno per una vita dignitosa, escludendo per il professionista i requisiti dimensionali dell’art. 77 CCII e applicando il cram down fiscale e previdenziale. Rilevanza: modello di applicazione al professionista non imprenditore.
Trib. Torino, decreti 25 novembre 2025 e 3 dicembre 2025. Hanno aperto due procedure di concordato minore precisando che le istanze cautelari e protettive non possono essere generiche e che l’inammissibilità per superamento dei limiti dimensionali riguarda l’imprenditore commerciale non minore. Rilevanza: indicazioni pratiche su come scrivere la domanda e l’istanza di protezione.
Trib. Ferrara, 27 dicembre 2024. La condotta che ha generato un’ampia esposizione fiscale è stata valutata come indice di scarsa affidabilità dell’adempimento futuro, in assenza di verifiche sulla fattibilità. Rilevanza: il piano del forfettario con molti debiti fiscali deve essere particolarmente solido sui numeri.
Sull’istanza di liquidazione controllata del creditore
Cass. civ., Sez. I, 29 giugno 2025, n. 17508. Ai fini della soglia di 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati si considerano anche i debiti scaduti ma temporaneamente inesigibili. Rilevanza: chiarisce come si calcola la soglia che il creditore deve superare.
Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. L’apertura della liquidazione controllata non è un premio e non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, che rileva semmai per l’esdebitazione. Rilevanza: la liquidazione resta sempre una via di uscita disponibile.
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28576. Il giudice deve verificare in modo sia formale sia sostanziale la completezza della relazione dell’OCC prima di aprire la liquidazione controllata. Rilevanza: la qualità della relazione è decisiva e contestabile.
Cass. civ., Sez. I, 23 ottobre 2025, n. 28161. Quando il debitore presenta un concordato minore mentre pende l’istanza di liquidazione controllata del creditore, le due iniziative vanno trattate unitariamente con competenza collegiale. Rilevanza: il debitore può contrapporre una propria soluzione all’iniziativa del creditore.
App. Torino, 27 febbraio 2025, e Trib. Torino, sent. n. 434 del 7 novembre 2025. Il creditore istante deve provare il credito e lo stato di sovraindebitamento; il tribunale verifica d’ufficio la soglia e il debitore può opporre l’eccezione di incapienza. Rilevanza: individua gli oneri probatori a carico del creditore.
Sull’esdebitazione e sul diritto transitorio
Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108. Si è pronunciata sull’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, escludendola per il fallito che non aveva fruito dell’esdebitazione nella procedura fallimentare e negando la ricorribilità per cassazione del decreto di rigetto reso in prima istanza. Rilevanza: la storia concorsuale pregressa del debitore conta.
Cass. civ., 23 ottobre 2025, n. 28137. Ha ribadito l’ultrattività della L. 3/2012 per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022. Rilevanza: chi ha una procedura “vecchia” in corso resta soggetto alla disciplina precedente.
Trib. Milano, 12 ottobre 2025. Nell’esdebitazione dell’incapiente la meritevolezza va accertata con rigore, perché il beneficio comporta un sacrificio rilevante per i creditori. Rilevanza: la documentazione delle cause del sovraindebitamento è determinante.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta. Concretamente:
- Ricostruiamo l’intera mappa dei debiti: acquisiamo l’estratto di ruolo, gli avvisi di addebito INPS, le posizioni bancarie e i debiti verso fornitori, e li classifichiamo per natura, prelazione e stato di esigibilità.
- Verifichiamo la qualificazione del debitore (professionista, impresa minore, consumatore) e scegliamo lo strumento corretto prima del deposito, evitando le eccezioni di inammissibilità.
- Esaminiamo gli accertamenti sulla decadenza dal regime forfettario, controllando termini di decadenza, calcoli e onere della prova, e impostiamo ricorso o adesione in coordinamento con la futura procedura.
- Controlliamo cartelle, intimazioni e pignoramenti: notifiche, prescrizione, soglie per ipoteca ed espropriazione, strumentalità dei beni sottoposti a fermo.
- Predisponiamo la domanda di concordato minore o di liquidazione controllata insieme all’OCC, con istanza di misure protettive motivata e specifica.
- Costruiamo la proposta rispettando le prelazioni e documentiamo la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, per rendere efficace il cram down sui crediti fiscali e contributivi.
- Documentiamo le cause del sovraindebitamento e la diligenza del debitore, e ricostruiamo la storia dei finanziamenti per verificare il merito creditizio.
- Resistiamo all’istanza di liquidazione controllata del creditore, verificando soglia e prova del sovraindebitamento, eccependo l’incapienza o proponendo una soluzione alternativa.
- Seguiamo la fase di voto, omologazione e reclamo, e l’eventuale esdebitazione, fino all’ultimo grado di giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita come quella del forfettario sovraindebitato pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC: significa conoscere dall’interno il lavoro dell’Organismo che redige la relazione, attesta la convenienza e dialoga con il giudice, cioè proprio i passaggi su cui i creditori concentrano le loro obiezioni. La qualifica di cassazionista garantisce poi la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore, con la stessa linea, dal primo accertamento al reclamo contro l’omologazione e, se necessario, al giudizio di legittimità. Per il titolare di impresa individuale, inoltre, l’abilitazione di Esperto Negoziatore consente di valutare quando la composizione negoziata sia un’alternativa utile.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i profili fiscali (regime forfettario, IVA, contributi) e quelli concorsuali vengono letti insieme, perché la convenienza di un creditore è una questione economica tanto quanto giuridica.
Chiusura
Il regime forfettario non ti esclude dal sovraindebitamento: ti colloca in una partita precisa, in cui i creditori — Fisco, agente della riscossione, INPS, banca — hanno mosse prevedibili, limiti legali altrettanto precisi e momenti in cui la loro convenienza cambia. Nella procedura non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e perché coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario: le due competenze che servono per leggere insieme i debiti fiscali del forfettario e gli strumenti del Codice della crisi. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo gli atti ricevuti e costruiremo la strategia più adatta, dall’accertamento fino, se serve, alla Cassazione.
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