Un Creditore Ha Avviato Un Pignoramento Nonostante Le Misure Protettive: Come Lo Fermo Legalmente?

Un creditore ha avviato un pignoramento nonostante le misure protettive: come lo si ferma, legalmente e in tempo utile? La domanda, posta così, sembra ammettere una sola risposta, perché il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive è scritto nella legge e il pignoramento, a prima vista, lo viola apertamente. In realtà le strade percorribili sono almeno tre, e ciascuna ha un proprio giudice, un proprio ritmo e un proprio rovescio della medaglia. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende dal tipo di procedura da cui nascono le misure protettive, dal momento in cui il creditore ha agito e da cosa è già accaduto dentro il fascicolo esecutivo.

Chi si trova in questa situazione sta, di fatto, in un punto di incrocio tra due mondi che raramente dialogano da soli: l’esecuzione forzata individuale, governata dal codice di procedura civile, e le procedure di regolazione della crisi, governate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024). Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo incrocio per ragioni verificabili. Le misure protettive nascono nella composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; nascono nelle procedure di sovraindebitamento, e l’Avvocato è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; si difendono, infine, con opposizioni esecutive che possono arrivare fino in Cassazione, e l’Avvocato è cassazionista, quindi la linea impostata oggi davanti al giudice dell’esecuzione può essere sostenuta, dallo stesso difensore, fino all’ultimo grado.

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Il quadro di partenza: cosa proteggono davvero le misure protettive

Prima di pesare le opzioni occorre fissare pochi concetti, senza i quali il confronto rischia di poggiare su premesse sbagliate.

Il primo concetto riguarda la fonte delle misure. Nel sistema attuale non esiste un unico “scudo” valido per tutti i debitori, ma diverse misure previste da norme diverse. Nella composizione negoziata della crisi d’impresa le misure sono disciplinate dall’art. 18 CCII: l’imprenditore può chiederle con l’istanza di nomina dell’esperto o con istanza successiva, e dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività d’impresa. Il correttivo del 2024 ha chiarito che queste misure possono operare verso tutti i creditori oppure in modo selettivo, verso determinati creditori, categorie o iniziative. Negli strumenti di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piani di ristrutturazione soggetti a omologazione) le misure sono regolate dall’art. 54, comma 2, CCII e, diversamente dal vecchio art. 168 della legge fallimentare, non scattano più in automatico con la domanda: operano soltanto se il debitore le ha chieste espressamente nella domanda di accesso. Nelle procedure da sovraindebitamento, infine, il divieto dipende da un provvedimento del giudice: l’art. 70, comma 4, CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e l’art. 78, comma 2, CCII per il concordato minore, mentre nella liquidazione controllata opera, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 270, il divieto generale dell’art. 150 CCII.

Il secondo concetto è il perimetro. Le misure non coprono sempre tutto. Nella composizione negoziata i crediti dei lavoratori sono esclusi per espressa previsione dell’art. 18, comma 1, CCII; negli strumenti dell’art. 54 la protezione riguarda il patrimonio e i beni e diritti con cui si esercita l’impresa; nelle procedure del consumatore il giudice “può” disporre il divieto, e ne definisce la portata. Un pignoramento che colpisce un bene o un creditore rimasto fuori dal perimetro non è un pignoramento illegittimo: è semplicemente un’azione che le misure non impediscono.

Il terzo concetto è la tenuta nel tempo. Le misure protettive tipiche della composizione negoziata devono essere confermate dal tribunale: il ricorso per la conferma va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza, e la durata fissata dal giudice (tra trenta e centoventi giorni, prorogabili entro i limiti complessivi di legge) condiziona tutto il resto. Anche le misure dell’art. 54, comma 2, passano per il vaglio del giudice previsto dall’art. 55, comma 3, CCII, che può confermarle o revocarle. Una misura mai confermata, scaduta o revocata non protegge più, e un creditore che agisce il giorno dopo la scadenza agisce legittimamente.

Il quarto concetto, decisivo per tutto il confronto che segue, riguarda chi decide sul fascicolo esecutivo. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22715 del 26 luglio 2023, ha affermato che il giudice dell’esecuzione e il giudice della procedura concorsuale sono equiordinati: il secondo può pronunciare il divieto generale di iniziare o proseguire azioni esecutive, ma i provvedimenti che incidono su una singola esecuzione (sospensione, declaratoria di improseguibilità, nullità) spettano al giudice dell’esecuzione o al giudice delle opposizioni esecutive. Le misure protettive, in altre parole, non “entrano da sole” nel fascicolo del pignoramento: qualcuno deve portarcele, e il modo in cui ce le porta è esattamente la scelta di cui si discute.

La verifica che precede ogni scelta

Prima di scegliere tra le opzioni, va soppesata una domanda preliminare che molti trascurano: il pignoramento è davvero in violazione delle misure? La risposta passa per quattro controlli, ciascuno dei quali può cambiare l’intero quadro. Il primo riguarda l’efficacia delle misure alla data della notifica: erano state pubblicate, e se richiedevano conferma erano state confermate nei termini? Il secondo riguarda la natura del creditore: rientra tra quelli verso cui le misure operano, oppure appartiene a una categoria esclusa o a un gruppo non incluso nella richiesta selettiva? Il terzo riguarda il bene: è parte del patrimonio protetto o dei beni con cui si esercita l’impresa, oppure è un bene personale del socio o del garante, che le misure dell’impresa non coprono? Il quarto riguarda lo stadio della procedura esecutiva: il pignoramento è stato solo notificato, oppure l’esecuzione è già arrivata a un atto conclusivo prima della pubblicazione?

Solo quando tutti e quattro i controlli danno esito favorevole il confronto tra le opzioni ha un oggetto. Se uno di essi dà esito negativo, il problema si sposta: non si tratta più di far valere un divieto, ma di valutare altri motivi di opposizione (vizi del titolo, della notifica, impignorabilità) o di rafforzare la protezione per il futuro. Il rovescio della medaglia di un’opposizione fondata su misure che non coprivano quel creditore è un rigetto con condanna alle spese, e una perdita di tempo che il creditore sfrutta per avanzare.

Da queste premesse discendono le tre strade realmente praticabili: l’istanza al giudice dell’esecuzione perché prenda atto del divieto e dichiari l’improseguibilità o sospenda la procedura; l’opposizione all’esecuzione (con l’eventuale affiancamento dell’opposizione agli atti esecutivi contro provvedimenti specifici); il ricorso al giudice della crisi per ottenere, confermare o rafforzare la protezione, da spendere poi nel processo esecutivo. Non si escludono a vicenda, ma hanno pesi, tempi e rischi molto diversi.


Opzione 1 — L’istanza al giudice dell’esecuzione per la declaratoria di improseguibilità o la sospensione

In cosa consiste

Il giudice dell’esecuzione dirige il processo esecutivo ai sensi dell’art. 484 c.p.c. e ha il potere, anzi il dovere, di verificare che esistano le condizioni per procedere. Quando viene informato che il debitore è protetto da un divieto di azioni esecutive, deve prenderne atto: la giurisprudenza di merito, in continuità con quanto si affermava sotto l’art. 168 l. fall., descrive la declaratoria di improseguibilità come un provvedimento di natura ricognitiva, adottabile anche d’ufficio. La Cassazione, nella già citata ordinanza n. 22715/2023, ha precisato che il giudice dell’esecuzione debitamente informato è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti dell’art. 623 c.p.c. Lo strumento pratico è un’istanza depositata nel fascicolo telematico dell’esecuzione (art. 486 c.p.c.), con allegata la prova della protezione: il provvedimento del tribunale della crisi, la visura del registro delle imprese con la pubblicazione, il decreto del giudice del sovraindebitamento.

Quando ha senso

Il primo scenario tipico è quello del pignoramento notificato quando le misure erano già pubblicate e confermate, senza alcuna zona grigia sul perimetro: un creditore bancario che pignora il conto corrente operativo di un’impresa in composizione negoziata con misure erga omnes confermate. Il secondo scenario è quello in cui il creditore ha agito senza sapere della procedura (ipotesi frequente nei primi giorni dopo la pubblicazione) e non ha interesse a insistere. Il terzo è quello dell’esecuzione immobiliare pendente, in cui l’urgenza consiste nel bloccare l’ordinanza di vendita prima che venga emessa.

Come si esegue, in sintesi

L’istanza espone la fonte del divieto, la data di pubblicazione o del decreto, il rapporto cronologico con il pignoramento e la riconducibilità del bene pignorato al perimetro protetto; chiede la declaratoria di improseguibilità o, in subordine, la sospensione. Il giudice può decidere fuori udienza o fissarne una, sentendo le parti.

Cosa deve contenere l’istanza perché sia efficace

L’efficacia dell’istanza dipende quasi interamente dalla qualità della documentazione. Il giudice dell’esecuzione, che non conosce la procedura di crisi, deve poter verificare in pochi minuti tre circostanze: che il divieto esiste, che era efficace alla data del pignoramento, che riguarda quel creditore e quel bene. Per questo è opportuno allegare la visura aggiornata del registro delle imprese con la data di pubblicazione dell’istanza o della domanda, il provvedimento di conferma con la durata fissata, l’eventuale provvedimento di proroga, e nelle procedure del consumatore il decreto del giudice con il contenuto esatto del divieto. Un’istanza che si limita ad affermare l’esistenza di una procedura, senza allegarne i provvedimenti, costringe il giudice a un rinvio e consuma proprio il tempo che l’istanza dovrebbe far risparmiare.

Va inoltre considerato che il giudice dell’esecuzione tende a sentire il creditore procedente prima di decidere. A fronte di questo passaggio, l’istanza che anticipa le possibili obiezioni del creditore (esclusione del credito, estraneità del bene, scadenza delle misure) ha maggiori probabilità di essere accolta senza ulteriori rinvii.

I vantaggi

A fronte di un investimento processuale minimo, l’istanza ha tre pregi. È rapida, perché non richiede l’instaurazione di un giudizio e può essere decisa in pochi giorni. È economica sul piano dei costi di giustizia, perché non è previsto contributo unificato per un’istanza depositata all’interno di un procedimento già pendente. È coerente con la natura ricognitiva del provvedimento: se il divieto esiste ed è documentato, il giudice non deve “concedere” nulla, deve solo constatare.

I rischi e gli svantaggi

Il rovescio della medaglia sta nel fatto che l’istanza non è un giudizio. Se il giudice ritiene che il divieto non operi (per esempio perché dubita del perimetro, o ritiene applicabile un’eccezione di legge) e dispone la prosecuzione, la Cassazione nella stessa ordinanza n. 22715/2023 ha chiarito che è onere della parte interessata opporsi al provvedimento con i rimedi degli artt. 615 e seguenti c.p.c., pena l’irretrattabilità degli effetti dell’esecuzione. Chi si affida alla sola istanza, dunque, deve essere pronto a trasformarla in opposizione nei termini: contro l’ordinanza che rigetta e ordina la prosecuzione, la contestazione può richiedere l’opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni. C’è poi un rischio più sottile: l’istanza non consente di chiedere la condanna del creditore per responsabilità aggravata né di ottenere un accertamento con efficacia di giudicato.

Le pronunce a supporto

Cass. civ., Sez. III, ord. 26 luglio 2023, n. 22715, costituisce il riferimento principale sul ruolo del giudice dell’esecuzione. Sul piano del merito, Trib. Milano, 30 marzo 2023, ha ribadito che dalla pubblicazione della domanda contenente la richiesta di misure protettive i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni dell’impresa, e questo è esattamente il dato che l’istanza porta al giudice.

Profilo ideale dell’Opzione 1: debitore con misure pubblicate, confermate e documentabili con certezza, pignoramento posteriore e chiaramente interno al perimetro protetto, nessun atto conclusivo (assegnazione, aggiudicazione) ancora emesso.


Opzione 2 — L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), con il possibile affiancamento dell’opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.)

In cosa consiste

L’opposizione all’esecuzione è il rimedio con cui si contesta il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata. La Cassazione, con la sentenza n. 14449 del 15 luglio 2016, ha affermato che la contestazione della possibilità per il creditore di iniziare o proseguire l’esecuzione individuale in presenza di un divieto concorsuale (in quel caso l’art. 51 l. fall.) configura una contestazione del diritto di procedere, e va quindi qualificata come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che non è soggetta al termine di decadenza di venti giorni dell’art. 617 c.p.c. Il principio, per la sua ratio, si presta a essere applicato anche ai divieti derivanti dalle misure protettive del Codice della crisi. Quando invece la censura riguarda un singolo provvedimento del giudice dell’esecuzione (per esempio l’ordinanza di assegnazione o quella che, rigettando l’istanza, dispone la prosecuzione), lo strumento corretto è l’opposizione agli atti esecutivi, da proporre entro venti giorni.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello in cui il creditore contesta attivamente l’operatività delle misure, sostenendo che il suo credito o il bene pignorato ne siano esclusi: serve un giudizio a cognizione piena, non una presa d’atto. Il secondo scenario è quello in cui l’istanza al giudice dell’esecuzione è già stata respinta e il procedimento prosegue. Il terzo è quello in cui il comportamento del creditore, che ha agito conoscendo il divieto, lascia spazio a una domanda di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., che può essere proposta solo in un giudizio.

Come si esegue, in sintesi

A esecuzione iniziata, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, che fissa l’udienza e, nella fase sommaria, decide sull’eventuale sospensione ai sensi dell’art. 624 c.p.c.; segue il giudizio di merito, da introdurre nel termine assegnato. Un vincolo temporale va soppesato con attenzione: l’art. 615, comma 2, c.p.c. dichiara inammissibile l’opposizione proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Quanto ai termini, la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto, ma per le opposizioni esecutive l’ordinamento giudiziario prevede eccezioni: il mese di agosto non va mai considerato, per queste cause, un “tempo neutro”.

Il rapporto tra le due opposizioni

L’elemento dirimente, nella scelta tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti, è l’oggetto della censura. Quando si sostiene che il creditore non poteva agire affatto perché il divieto era in vigore, la contestazione investe il diritto di procedere e appartiene all’area dell’art. 615 c.p.c. Quando invece il divieto è già stato riconosciuto in astratto, ma si contesta un provvedimento specifico del giudice (l’ordinanza che dispone la prosecuzione, quella che assegna il credito, quella che fissa la vendita), la censura colpisce un atto del processo e va proposta con l’art. 617 c.p.c. nel termine di venti giorni. Nella pratica le due censure possono convivere nello stesso ricorso, purché siano distinte con chiarezza: la prima non è soggetta a decadenza, la seconda sì, e un’impostazione confusa rischia di far valutare come tardiva anche la parte che non lo era.

I vantaggi

Il vantaggio principale è la solidità. Il giudizio di opposizione produce un accertamento sul diritto di procedere, consente l’istruttoria sulle questioni controverse (perimetro, date, natura del credito), permette di chiedere la sospensione con un provvedimento cautelare motivato e di proporre la domanda ex art. 96 c.p.c. Inoltre, grazie all’inquadramento come opposizione all’esecuzione, la contestazione fondata sul divieto non è esposta alla decadenza ventennale dell’art. 617 (fermi i limiti di ammissibilità collegati alla vendita o all’assegnazione).

I rischi e gli svantaggi

A fronte di questa solidità, i tempi sono più lunghi e l’impegno processuale maggiore: si tratta di un giudizio vero e proprio, con fase sommaria e fase di merito, soggetto al contributo unificato previsto dal d.P.R. 115/2002 in base al valore, e con una possibile condanna alle spese di lite in caso di rigetto. L’elemento dirimente, sul piano del rischio, è la qualificazione: una censura proposta come opposizione agli atti quando andava proposta come opposizione all’esecuzione (o viceversa) può esporre a pronunce di inammissibilità o a problemi di termini. Infine, l’opposizione non può riaprire ciò che è già definitivamente chiuso: se il pignoramento presso terzi si è concluso con l’ordinanza di assegnazione prima della pubblicazione delle misure, la Cassazione (sent. n. 19394 del 3 agosto 2017 e n. 3850 del 15 febbraio 2021) ha ritenuto che il divieto non operi e che anche i pagamenti successivi del terzo restino legittimi.

Le pronunce a supporto

Oltre a Cass. n. 14449/2016 sulla qualificazione, rileva Trib. Roma, sent. 5 marzo 2024, n. 4135, che ha accolto l’opposizione di una società in concordato contro un’ordinanza di assegnazione emessa dopo l’avvio della procedura, dichiarandone la nullità e disponendo la restituzione di quanto pagato dal terzo.

Profilo ideale dell’Opzione 2: debitore che si trova davanti a un creditore deciso a contestare il perimetro delle misure, oppure a un’istanza già respinta, oppure a un atto esecutivo emesso in violazione del divieto che occorre travolgere con effetti di giudicato.


Opzione 3 — Il ricorso al giudice della crisi: conferma, estensione o misure cautelari da spendere nel processo esecutivo

In cosa consiste

La terza strada non si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, ma davanti al giudice della procedura di crisi. Può assumere forme diverse: la richiesta di conferma o di modifica delle misure protettive (art. 19 CCII nella composizione negoziata, art. 55 CCII negli strumenti di regolazione); la richiesta di misure cautelari ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, con cui il giudice può inibire specifiche iniziative; nel sovraindebitamento del consumatore, l’istanza ex art. 70, comma 4, CCII, che consente al giudice di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, oltre al divieto di azioni esecutive e cautelari.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello in cui la protezione esistente è insufficiente: le misure sono state chieste in modo selettivo e il creditore che ha pignorato non era compreso, oppure stanno per scadere. Il secondo scenario è quello in cui il perimetro è incerto e un provvedimento del giudice della crisi che lo chiarisca espressamente renderebbe molto più semplice il lavoro davanti al giudice dell’esecuzione. Il terzo è quello del consumatore in ristrutturazione che non ha ancora ottenuto il decreto con il divieto, o lo ha ottenuto in termini generici.

Come si esegue, in sintesi

Il ricorso va indirizzato al giudice competente per la procedura (per le misure cautelari dell’art. 54, la giurisprudenza di merito ha individuato la competenza del tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice relatore), con l’indicazione puntuale delle azioni esecutive da inibire e delle ragioni per cui la loro prosecuzione pregiudica le trattative, il piano o la procedura. Il provvedimento ottenuto va poi depositato nel fascicolo esecutivo: qui l’Opzione 3 si salda necessariamente con l’Opzione 1 o con l’Opzione 2.

Le differenze tra le procedure da sovraindebitamento

Nel sovraindebitamento l’Opzione 3 assume contorni diversi a seconda dello strumento. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore l’art. 70, comma 4, CCII consente al giudice, su istanza del debitore, di disporre con il decreto che apre la procedura la sospensione dei procedimenti esecutivi che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari e ogni altra misura idonea a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento; si tratta di provvedimenti discrezionali, che il giudice può adottare e non deve adottare. Nel concordato minore l’art. 78, comma 2, CCII prevede che, su richiesta del debitore, il decreto di apertura disponga che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, con effetti che durano fino alla definitività dell’omologazione. Nella liquidazione controllata, infine, il divieto discende dalla sentenza di apertura per effetto del richiamo all’art. 150 CCII, e nelle esecuzioni già pendenti il liquidatore può subentrare; in mancanza, come ha ritenuto Trib. Ascoli Piceno, 26 febbraio 2025, l’esecuzione diventa improcedibile. In quest’ultimo caso il ricorso al giudice della procedura serve meno a ottenere il divieto, che opera per legge, e più a sollecitare le determinazioni del liquidatore e a coordinare i due giudici.

Per il consumatore, dunque, la terza strada è spesso più incisiva che per l’impresa, perché la legge prevede espressamente un potere di sospensione in capo al giudice della procedura. Per l’impresa, invece, il provvedimento del giudice della crisi resta tendenzialmente un titolo da spendere nel processo esecutivo, secondo lo schema delineato da Cass. n. 22715/2023.

I vantaggi

Il pregio di questa strada è che interviene sulla fonte della protezione anziché sui suoi effetti: consente di colmare lacune, di prolungare o estendere la tutela, di ottenere un provvedimento su misura. Trib. Milano, 17 ottobre 2024, ha per esempio disposto l’inibizione delle azioni esecutive come misura cautelare ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII in una fase in cui la protezione tipica appariva esaurita. Nel sovraindebitamento del consumatore, inoltre, l’art. 70, comma 4, contempla espressamente la sospensione dei procedimenti esecutivi, e la giurisprudenza di merito ha ritenuto ammissibile anche la sospensione degli effetti di un’ordinanza di assegnazione su stipendio quando pregiudica il piano.

I rischi e gli svantaggi

Il limite strutturale è quello fissato da Cass. n. 22715/2023: il giudice della crisi, salvo i casi in cui una norma glielo consenta espressamente, non può incidere direttamente sulla singola esecuzione, dichiararla improseguibile o nulla. Il provvedimento ottenuto è quindi un presupposto, non l’approdo. C’è poi un rischio di tempo: mentre si attende la decisione del giudice della crisi, l’esecuzione può avanzare, e un’ordinanza di assegnazione emessa nel frattempo sposta tutto su un terreno più difficile. Infine, il procedimento per la conferma o la revoca delle misure espone il debitore a un vaglio sul merito della sua domanda di protezione: la Corte d’Appello di Torino (sent. 22 aprile 2025, n. 356) ha confermato che la revoca delle misure per assenza di concrete prospettive di risanamento rimuove gli effetti protettivi. Chiedere al tribunale di rafforzare le misure significa anche rimettere in gioco la loro giustificazione.

Profilo ideale dell’Opzione 3: debitore la cui protezione è incompleta, prossima alla scadenza o formulata in termini generici, oppure consumatore sovraindebitato che deve ancora ottenere un decreto espresso di sospensione, purché vi sia il tempo di attendere il provvedimento senza che l’esecuzione arrivi all’atto conclusivo.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili, non casi reali. Servono a vedere come le stesse premesse producano esiti diversi a seconda della strada scelta.

Simulazione 1 — Impresa in composizione negoziata, pignoramento del conto corrente

Ipotesi: una S.r.l. pubblica nel registro delle imprese l’istanza con richiesta di misure protettive erga omnes il 14 aprile 2026; il ricorso per la conferma è depositato il giorno successivo e il tribunale conferma le misure per 90 giorni. Il 6 maggio 2026 un fornitore notifica un pignoramento presso terzi alla banca per 47.380,62 € (capitale, interessi e spese); la banca blocca il saldo disponibile di 31.915,40 €; l’udienza per la dichiarazione del terzo è fissata al 18 giugno.

Con l’Opzione 1, un’istanza depositata il 12 maggio, corredata di visura e decreto di conferma, consente al giudice di dichiarare l’improseguibilità prima dell’udienza del 18 giugno: la banca è liberata dal vincolo e i 31.915,40 € tornano disponibili per la gestione dell’impresa durante le trattative. Costi di giustizia: nessun contributo unificato per l’istanza. Rischio residuo: se il giudice ritenesse di proseguire, occorrerebbe opporsi entro venti giorni dal provvedimento.

Con l’Opzione 2, un ricorso in opposizione depositato il 12 maggio porta a un’udienza nella quale il giudice decide sulla sospensione; se la concede, le somme restano vincolate ma non vengono assegnate, e lo sblocco arriva solo con la definizione del giudizio di merito, che può richiedere mesi. Il vincolo di 31.915,40 € pesa sulla liquidità dell’impresa per tutto quel periodo. In cambio, l’impresa ottiene un accertamento pieno e può chiedere la condanna del fornitore ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Con l’Opzione 3 isolata, un ricorso al giudice della crisi per un’inibitoria specifica non aggiunge molto, perché le misure erga omnes sono già confermate: il provvedimento dovrebbe comunque essere portato al giudice dell’esecuzione. Qui la terza strada ha senso solo se la conferma fosse stata selettiva e non avesse incluso quel fornitore.

Simulazione 2 — Consumatore in ristrutturazione dei debiti, pignoramento dello stipendio

Ipotesi: un lavoratore dipendente con retribuzione netta mensile di 1.863,00 € presenta domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore; con decreto del 3 febbraio 2026 il giudice dispone, su sua istanza, il divieto di azioni esecutive ai sensi dell’art. 70, comma 4, CCII. Il 20 febbraio una finanziaria notifica pignoramento presso il datore di lavoro; il datore accantona dal cedolino di marzo un quinto dello stipendio, cioè 372,60 € al mese.

Con l’Opzione 1, un’istanza depositata il 2 marzo con il decreto del 3 febbraio può ottenere la dichiarazione di improseguibilità o la sospensione entro poche settimane: ipotizzando una decisione il 25 marzo, gli accantonamenti si fermano dopo un solo mese, per un totale vincolato di 372,60 €, da liberare con il provvedimento.

Con l’Opzione 2, se il ricorso depositato il 2 marzo arriva a un’udienza di sospensione il 21 aprile, gli accantonamenti di marzo e aprile ammontano a 745,20 €; se la sospensione non fosse concessa e si attendesse il merito per sei mesi, gli accantonamenti salirebbero a 2.235,60 €, cifra che per un piano del consumatore costruito su margini ristretti non è trascurabile. Per contro, se il creditore sostiene che il suo credito è escluso dal divieto, solo il giudizio di opposizione offre la sede per risolvere la questione.

Con l’Opzione 3, se il decreto del 3 febbraio contenesse soltanto un divieto generico, un’istanza al giudice del sovraindebitamento per ottenere la sospensione espressa del procedimento esecutivo, possibilità prevista dall’art. 70, comma 4, rafforzerebbe la posizione davanti al giudice dell’esecuzione. Ma il tempo per ottenerla va sommato a quello necessario per farla valere nel fascicolo: se la procedura concorsuale impiega tre settimane e il giudice dell’esecuzione altre due, gli accantonamenti possono coprire due mensilità, 745,20 €.

Simulazione 3 — Quando nessuna strada riapre la partita

Ipotesi: un creditore pignora il 10 novembre 2025 un credito dell’impresa verso un cliente pari a 18.742,35 €; il giudice emette l’ordinanza di assegnazione il 19 gennaio 2026; l’impresa pubblica la domanda di concordato con richiesta di misure protettive il 2 febbraio 2026; il cliente paga il creditore il 16 febbraio.

In questo caso tutte e tre le opzioni incontrano lo stesso limite. Secondo Cass. n. 19394/2017 e Cass. n. 3850/2021, l’ordinanza di assegnazione emessa prima della pubblicazione chiude l’espropriazione presso terzi e rende legittimi anche i pagamenti successivi del terzo. L’istanza al giudice dell’esecuzione non ha un procedimento da sospendere, l’opposizione all’esecuzione urta contro l’atto conclusivo già emesso, il giudice della crisi non può travolgere un effetto ormai prodotto. Se invece l’assegnazione fosse arrivata il 9 febbraio, cioè dopo la pubblicazione del 2 febbraio, lo scenario cambierebbe radicalmente, e l’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza, proposta entro venti giorni, diventerebbe la strada centrale. La data dell’atto conclusivo rispetto alla data di pubblicazione è spesso l’elemento che decide, prima ancora della scelta del rimedio.


Il confronto in tabella

La tabella che segue riassume il confronto in forma sintetica. Va letta con una cautela: le voci descrivono tendenze generali, e nel caso concreto un’opzione “lenta” può rivelarsi la più rapida se evita un passaggio inutile, così come un’opzione “semplice” può complicarsi se il creditore contesta. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge; non sono considerati altri oneri. La colonna dell’Opzione 3 va sempre letta in combinazione con una delle prime due, perché il provvedimento del giudice della crisi deve comunque essere fatto valere nel processo esecutivo.

CriterioOpzione 1 — Istanza al giudice dell’esecuzioneOpzione 2 — Opposizione all’esecuzione (e agli atti)Opzione 3 — Ricorso al giudice della crisi
TempiBrevi: decisione anche fuori udienzaMedi per la sospensione, lunghi per il meritoVariabili, più il tempo per spendere il provvedimento nell’esecuzione
ComplessitàBassa se il divieto è documentatoAlta: giudizio a cognizione piena, qualificazione del rimedio decisivaMedia-alta: richiede di motivare il pregiudizio alla procedura
Rischi in caso di esito negativoProsecuzione dell’esecuzione; onere di opporsi nei terminiRigetto, spese di lite, possibile inammissibilità se il rimedio è mal qualificatoRigetto o, nei procedimenti di conferma, revoca delle misure
Effetti sull’esecuzioneImproseguibilità o sospensione dichiarata dal giudice dell’esecuzioneSospensione ex art. 624 c.p.c. e accertamento sul diritto di procedereNessun effetto diretto sul fascicolo (Cass. 22715/2023), salvo le ipotesi espressamente previste
ReversibilitàAlta: si può passare all’opposizioneMedia: il giudicato vincolaAlta sul piano esecutivo, ma incide sulla procedura di crisi
Costi di giustiziaNessun contributo unificato per l’istanzaContributo unificato secondo il d.P.R. 115/2002Secondo il tipo di ricorso e la procedura
Domanda ex art. 96 c.p.c.Non proponibileProponibileNon proponibile in quella sede

I criteri per scegliere

Non esiste un algoritmo, ma esistono alcuni elementi che, se presenti, spostano l’equilibrio in una direzione piuttosto che in un’altra. Vanno soppesati insieme, non uno alla volta.

Primo criterio: la certezza documentale della protezione. Se la situazione presenta misure pubblicate, confermate, ancora efficaci e riferite a tutti i creditori, generalmente l’istanza al giudice dell’esecuzione è la via più proporzionata: il giudice deve solo constatare. Se invece la protezione è selettiva, prossima alla scadenza o formulata in modo generico, il rischio che il giudice dell’esecuzione non ravvisi il divieto cresce, e il ricorso al giudice della crisi per chiarirla o estenderla acquista peso.

Secondo criterio: l’atteggiamento del creditore. Un creditore che ha agito senza conoscere la procedura, e che una volta informato non insiste, rende sovrabbondante un giudizio di opposizione. Un creditore che contesta l’operatività delle misure, sostenendo che il suo credito o il bene pignorato ne siano esclusi, sposta la questione sul terreno della cognizione piena, dove l’opposizione all’esecuzione offre strumenti che l’istanza non ha. A fronte di un creditore che ha agito consapevolmente, inoltre, solo il giudizio consente di valutare una domanda ex art. 96 c.p.c.

Terzo criterio: lo stadio dell’esecuzione. Se il procedimento è alle battute iniziali, tutte le strade restano aperte. Se si avvicina un atto conclusivo (ordinanza di vendita, assegnazione del credito, aggiudicazione) il tempo diventa l’elemento dirimente: l’art. 615, comma 2, c.p.c. limita l’ammissibilità dell’opposizione dopo la vendita o l’assegnazione, e un’assegnazione anteriore alla pubblicazione delle misure rende legittimi i pagamenti successivi del terzo. In questi casi, ogni opzione che richieda attese deve essere affiancata da un’iniziativa immediata nel fascicolo.

Quarto criterio: il tipo di procedura da cui nasce la protezione. Nella composizione negoziata la protezione dipende dalla conferma del tribunale e dalla sua durata; negli strumenti dell’art. 54 dipende dalla richiesta espressa nella domanda e dal vaglio del giudice; nel sovraindebitamento del consumatore dipende dal contenuto del decreto. Solo nell’ultimo caso la legge prevede espressamente che il giudice della procedura possa sospendere i procedimenti esecutivi, e questo rende l’Opzione 3 più incisiva per il consumatore di quanto non sia per l’impresa.

Quinto criterio: la tenuta della procedura di crisi. Ogni iniziativa che rimette in discussione le misure davanti al giudice della crisi espone il debitore a un vaglio sulla serietà del percorso intrapreso. Se il piano o le trattative sono solidi, questo vaglio è un’opportunità; se sono fragili, il rovescio della medaglia è la possibile revoca. In quest’ultimo caso le prime due opzioni, che si svolgono interamente nel processo esecutivo, espongono meno.

Nello Studio Monardo la valutazione di questi criteri avviene in un unico luogo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, legge contemporaneamente il fascicolo esecutivo e quello della procedura di crisi.

Un’ultima considerazione riguarda i garanti. Le misure protettive dell’impresa proteggono il patrimonio dell’impresa, non quello dei soci o dei fideiussori, salvo che questi abbiano a loro volta accesso a una procedura propria. Quando il creditore, trovandosi bloccato sull’impresa, rivolge il pignoramento contro il garante, nessuna delle tre opzioni fondate sulle misure dell’impresa è utilizzabile: occorre valutare se il garante possa accedere autonomamente a uno strumento di sovraindebitamento, e in quel caso il ragionamento sulle tre strade si ripete da capo, con il garante come protagonista.

Va infine considerato che le opzioni si combinano. Una sequenza frequente consiste nell’istanza immediata al giudice dell’esecuzione, con l’opposizione pronta a partire se l’istanza viene respinta; un’altra affianca al ricorso al giudice della crisi un’istanza di sospensione nel fascicolo, per non lasciare scoperto il tempo di attesa. La scelta, dunque, non è quasi mai tra una strada e le altre, ma tra un ordine di priorità e un altro.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In larga misura sì, ed è anzi il percorso più comune. Chi deposita l’istanza al giudice dell’esecuzione e si vede rispondere con un provvedimento di prosecuzione può, e secondo Cass. n. 22715/2023 deve, passare ai rimedi oppositivi. Il punto delicato sono i termini: l’opposizione agli atti contro quel provvedimento va proposta entro venti giorni. Il passaggio inverso, dall’opposizione all’istanza, ha meno senso, perché il giudizio già pendente assorbe la questione.

E se scelgo la strada sbagliata? Dipende da quanto sbagliata. Un’istanza respinta non preclude l’opposizione, se proposta in tempo. Un’opposizione qualificata in modo errato, invece, può portare a pronunce di inammissibilità, anche se la Cassazione ricorda da tempo che il giudice deve qualificare l’opposizione in base al contenuto effettivo della censura e non all’etichetta. Il rischio più serio non è sbagliare rimedio, ma lasciar passare il momento: un atto conclusivo emesso mentre si attende una decisione altrove può rendere ogni strada più stretta.

Il creditore che ha pignorato nonostante il divieto deve risarcirmi? Non automaticamente. La responsabilità aggravata dell’art. 96 c.p.c. presuppone una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, e deve essere chiesta in un giudizio: per questo la domanda può trovare spazio nell’opposizione all’esecuzione, non nell’istanza. Un creditore che ha agito ignorando incolpevolmente la pubblicazione difficilmente sarà condannato; uno che ha proseguito dopo essere stato informato si trova in una posizione diversa.

Le somme già trattenute dal terzo tornano indietro? Dipende dal momento dell’assegnazione. Se il vincolo è solo quello del pignoramento, la declaratoria di improseguibilità lo scioglie. Se l’assegnazione è anteriore alla pubblicazione delle misure, la giurisprudenza di legittimità ritiene legittimi i pagamenti successivi; se è posteriore, il provvedimento è esposto all’opposizione e, come nel caso deciso da Trib. Roma n. 4135/2024, alla restituzione.

E se le misure scadono mentre il giudizio è in corso? È un’eventualità concreta. Con la scadenza o la revoca delle misure il divieto viene meno e il creditore può chiedere di riattivare la procedura esecutiva. Per questo il calendario delle misure va seguito in parallelo al fascicolo esecutivo, e l’eventuale richiesta di proroga, nei limiti di durata complessiva previsti dalla legge, va impostata per tempo.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che contribuiscono a illuminare. Per ciascuno si indicano gli estremi, il principio espresso con parole nostre e la ragione per cui conta in questo tema.

Pronunce che orientano l’Opzione 1 (istanza al giudice dell’esecuzione)

Cass. civ., Sez. III, ord. 26 luglio 2023, n. 22715. I giudici dell’esecuzione individuale e della procedura concorsuale sono equiordinati: il secondo può vietare in via generale le azioni esecutive, ma sospendere, dichiarare improseguibile o nulla una specifica esecuzione spetta solo al giudice dell’esecuzione o a quello delle opposizioni; il giudice dell’esecuzione informato del divieto deve sospendere, verificati i presupposti dell’art. 623 c.p.c., e contro la decisione di proseguire occorre opporsi. È la pronuncia che spiega perché le misure protettive vanno “portate” nel fascicolo e perché l’istanza non basta da sola se viene respinta.

Trib. Milano, Sez. II civ., 30 marzo 2023. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese di una domanda di concordato con riserva che contenga la richiesta di misure protettive, i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni dell’impresa. Individua il momento da cui decorre il divieto, dato che l’istanza al giudice dell’esecuzione deve documentare con precisione.

Trib. Ascoli Piceno, 26 febbraio 2025. In una liquidazione controllata, il mancato subentro del liquidatore nella procedura esecutiva pendente ne determina l’improcedibilità. Mostra come, nella liquidazione controllata, l’esito dell’esecuzione individuale dipenda da una scelta del liquidatore che il giudice dell’esecuzione deve recepire.

Pronunce che orientano l’Opzione 2 (opposizione all’esecuzione e agli atti)

Cass. civ., 15 luglio 2016, n. 14449. Contestare che il creditore possa iniziare o proseguire l’esecuzione individuale in presenza di un divieto concorsuale significa contestare il suo diritto di procedere, non la regolarità di un singolo atto: si tratta quindi di opposizione all’esecuzione, non soggetta al termine decadenziale dell’opposizione agli atti. È il fondamento della qualificazione del rimedio e spiega perché non tutto si gioca in venti giorni.

Trib. Roma, sent. 5 marzo 2024, n. 4135. Accolta l’opposizione di una società in concordato contro un’ordinanza di assegnazione emessa dopo l’avvio della procedura, con declaratoria di nullità del provvedimento e restituzione del pagamento eseguito dal terzo, sul presupposto della tutela della parità di trattamento dei creditori. Esempio concreto di come l’opposizione possa travolgere un atto esecutivo posteriore al divieto.

Cass. civ., Sez. I, 3 agosto 2017, n. 19394. Il divieto concorsuale non opera se l’espropriazione presso terzi si è già conclusa con l’ordinanza di assegnazione prima della pubblicazione della domanda di concordato; restano legittimi anche i pagamenti successivi del terzo. Segna il confine temporale oltre il quale l’opposizione fondata sul divieto non ha più presa.

Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850. Nel concordato preventivo, privo dello spossessamento pieno tipico del fallimento, è legittimo il pagamento del terzo pignorato eseguito dopo la pubblicazione della domanda in forza di un’assegnazione anteriore; diverso il caso dell’assegnazione successiva. Conferma che la cronologia tra assegnazione e pubblicazione è l’elemento dirimente.

Cass. civ., Sez. III, 5 giugno 2020, n. 10820. L’apertura di una procedura concorsuale dopo l’ordinanza di assegnazione non la caduca e non fa cessare automaticamente il giudizio di opposizione agli atti proposto contro di essa; l’eventuale inefficacia dei pagamenti è questione distinta. Chiarisce che l’ordinanza di assegnazione è l’atto conclusivo dell’espropriazione presso terzi, con tutto ciò che ne segue per la scelta del rimedio.

Cass. civ., Sez. Unite, 6 dicembre 2022, n. 33719. Il giudice dell’esecuzione ha il dovere di esercitare d’ufficio un controllo su determinati profili di invalidità incidenti sul diritto di procedere (nel caso, l’abusività delle clausole nei contratti con i consumatori). Pur riguardando un tema diverso, conferma l’ampiezza dei poteri di controllo del giudice dell’esecuzione, argomento utile quando si sostiene che il divieto debba essere rilevato anche d’ufficio.

Pronunce che orientano l’Opzione 3 (ricorso al giudice della crisi)

Cass. civ., Sez. I, sent. 5 gennaio 2026, n. 241. Il procedimento per la conferma delle misure protettive nella composizione negoziata è autonomo rispetto al procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, e i relativi provvedimenti sono reclamabili secondo le regole del procedimento cautelare. Rilevante perché la conferma, la modifica e la revoca delle misure hanno una propria sede e un proprio regime di impugnazione.

Trib. Milano, 17 ottobre 2024. Disposta l’inibizione delle azioni esecutive come misura cautelare ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, in una fase in cui la protezione tipica appariva esaurita. Dimostra che, quando le misure protettive non bastano, il giudice della crisi dispone di uno strumento ulteriore.

Corte d’Appello di Torino, sent. 22 aprile 2025, n. 356. La revoca delle misure protettive per mancanza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di aprire la liquidazione giudiziale, senza attendere la relazione finale dell’esperto. Mette in luce il rovescio della medaglia dell’Opzione 3: chiedere al giudice della crisi di intervenire significa esporre al suo vaglio la tenuta della procedura.

Corte d’Appello di Trieste, sent. 29 maggio 2024, n. 4. La composizione negoziata è ammissibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori, e il divieto di aprire la liquidazione giudiziale previsto dall’art. 18, comma 4, CCII opera finché le misure non sono formalmente revocate. Utile per comprendere che l’efficacia delle misure dura fino a un provvedimento espresso che le rimuova.

Cass. civ., 19 agosto 2024, n. 22914. La Corte ha ritenuto applicabile il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB), che consente di proseguire l’esecuzione individuale, anche in caso di liquidazione controllata. È un monito sul perimetro: esistono creditori per i quali la legge consente la prosecuzione, e in quei casi nessuna delle tre opzioni fondate sul divieto generale è di per sé sufficiente.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un pignoramento avviato nonostante le misure protettive, lo Studio Monardo mette in campo strumenti concreti, ciascuno dei quali corrisponde a un’attività precisa.

  1. Ricostruiamo la cronologia completa, confrontando la data di pubblicazione nel registro delle imprese o del decreto del giudice con la data di notifica del pignoramento e con quella di ogni provvedimento del giudice dell’esecuzione, per stabilire se il divieto operava davvero.
  2. Verifichiamo il perimetro delle misure, leggendo il provvedimento di conferma o il decreto per accertare se il creditore procedente e il bene pignorato vi rientrano, o se si tratta di crediti esclusi come quelli dei lavoratori o di creditori con privilegio processuale.
  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, soppesando istanza, opposizione e ricorso al giudice della crisi alla luce dei criteri e delle pronunce esaminati in questo articolo.
  4. Redigiamo e depositiamo l’istanza al giudice dell’esecuzione, con la documentazione della protezione e la richiesta di declaratoria di improseguibilità o di sospensione ex art. 623 c.p.c.
  5. Predisponiamo l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, qualificando correttamente la censura, chiedendo la sospensione ex art. 624 c.p.c. e, quando la condotta del creditore lo giustifica, la condanna ex art. 96 c.p.c.
  6. Presentiamo il ricorso al giudice della crisi per la conferma, la modifica o l’estensione delle misure, o per misure cautelari ex art. 54, comma 1, CCII, oppure, nel sovraindebitamento del consumatore, l’istanza di sospensione ex art. 70, comma 4, CCII.
  7. Monitoriamo la scadenza delle misure e impostiamo per tempo le richieste di proroga nei limiti di legge, così che la protezione non venga meno mentre il fascicolo esecutivo è ancora aperto.
  8. Coordiniamo le due procedure, depositando nel fascicolo esecutivo ogni provvedimento utile ottenuto nella procedura di crisi e informando l’esperto, il commissario o l’OCC delle iniziative dei creditori.
  9. Analizziamo con i commercialisti dello staff l’impatto economico del vincolo, quantificando le somme bloccate e il loro effetto sul piano o sulle trattative, dato che rafforza le istanze davanti a entrambi i giudici.
  10. Seguiamo l’eventuale impugnazione fino in Cassazione, senza cambiare difensore né linea strategica.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo la continuità di strategia fino in Cassazione ha un peso particolare: la scelta fatta oggi tra istanza, opposizione e ricorso al giudice della crisi dovrà essere difesa domani, e le questioni più delicate (qualificazione del rimedio, rapporto tra giudice dell’esecuzione e giudice concorsuale, sorte dei pagamenti del terzo) sono proprio quelle su cui la Corte di Cassazione è intervenuta più volte. Essere cassazionista significa che la linea impostata davanti al giudice dell’esecuzione può essere sostenuta, dallo stesso avvocato e con la stessa coerenza argomentativa, in ogni grado successivo.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso con avvocati e commercialisti insieme: i primi costruiscono la difesa processuale, i secondi verificano i numeri della crisi, la sostenibilità del piano e l’effetto concreto del pignoramento sulla liquidità. Le due letture confluiscono in un’unica strategia.


Chiusura

Il pignoramento avviato nonostante le misure protettive non si ferma con un gesto solo, e non si ferma allo stesso modo in ogni caso. L’istanza al giudice dell’esecuzione è rapida e proporzionata quando la protezione è certa; l’opposizione è più lenta ma più solida quando il creditore contesta; il ricorso al giudice della crisi serve quando è la protezione stessa a dover essere chiarita o rafforzata. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla, o anche solo compierla in ritardo, costa tempo, somme bloccate e, talvolta, diritti che non si recuperano più.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché le sue competenze coprono entrambi i lati del problema: l’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia conoscono dall’interno le procedure da cui nascono le misure protettive, mentre l’avvocato cassazionista difende quelle misure nel processo esecutivo fino all’ultimo grado di giudizio.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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