Se Vivo In Affitto Posso Fare Il Sovraindebitamento?

Chi vive in affitto e ha accumulato debiti che non riesce più a pagare di solito arriva alla stessa conclusione sbagliata: “le procedure di sovraindebitamento sono per chi ha una casa da mettere sul tavolo, io non ho niente, quindi non fanno per me”. È una delle convinzioni più diffuse e più dannose, perché tiene lontane dalla soluzione proprio le persone che, spesso, ne avrebbero più bisogno.

Per questo abbiamo scelto il formato delle domande e risposte: raccogliamo qui le domande che ci vengono poste più spesso da inquilini, conduttori, famiglie monoreddito e lavoratori dipendenti che pagano un canone ogni mese, e rispondiamo come risponderemmo a voce, senza giri di parole.

Il quadro normativo, in breve. Le procedure di sovraindebitamento oggi sono disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), che ha sostituito la vecchia Legge 3/2012 ed è stato ritoccato più volte, da ultimo in modo rilevante con il correttivo D.Lgs. 136/2024. Gli strumenti sono quattro: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti), il concordato minore (artt. 74 e seguenti), la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti) e l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283). Nessuno di questi strumenti richiede, come condizione, la proprietà di un immobile.

Perché ce ne occupiamo in modo specifico? Perché il sovraindebitamento è una materia che lo Studio Monardo presidia dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC, cioè di uno degli Organismi di Composizione della Crisi che istruiscono queste procedure. Conosce quindi la procedura sia dal lato di chi la chiede sia dal lato di chi la esamina e redige la relazione che il giudice leggerà.

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“Ma il sovraindebitamento non è solo per chi ha una casa di proprietà?”

No. La legge non chiede a nessuno di essere proprietario di un immobile per accedere alle procedure di sovraindebitamento.

Questa è la risposta che sorprende di più, quindi vale la pena spiegarla bene. L’idea che serva una casa nasce da un equivoco: si pensa che il sovraindebitamento funzioni come un pignoramento “collettivo”, in cui i creditori si spartiscono i beni del debitore. In parte è vero per la liquidazione controllata, ma anche lì il “patrimonio” da destinare ai creditori non è fatto solo di mattoni. È fatto di tutto ciò che ha un valore economico: un’auto, un conto corrente, un TFR maturato e, soprattutto, la parte di stipendio o pensione che eccede quanto serve per vivere.

Per chi vive in affitto la risorsa principale da mettere a disposizione è quasi sempre il reddito futuro. Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per esempio, il debitore propone ai creditori di pagare una percentuale del dovuto in un certo numero di anni, usando una rata sostenibile ricavata dal suo stipendio. Non serve cedere nessun bene: serve un reddito stabile e un piano credibile.

C’è di più. Chi non ha casa di proprietà spesso ha una situazione patrimoniale più semplice da descrivere: niente ipoteche, niente mutuo da mantenere in piedi, niente valutazioni immobiliari. Questo non rende automaticamente la procedura più facile, ma elimina alcuni dei nodi più complicati.

E se non c’è neppure un reddito sufficiente a offrire qualcosa? Anche lì la legge ha previsto una strada: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), di cui parliamo più avanti. È pensata proprio per chi non ha né beni né margini di reddito da offrire.

Quindi, riassumendo: vivere in affitto non vi esclude. Cambia semmai quale procedura è la più adatta e come si costruisce la proposta.

“Cosa vuol dire, esattamente, essere ‘sovraindebitati’?”

Vuol dire trovarsi in uno stato di crisi o di insolvenza: non riuscire più, con le proprie entrate, a far fronte regolarmente ai debiti man mano che scadono.

Il Codice della crisi definisce il sovraindebitamento all’art. 2, lett. c), come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo e degli altri debitori non soggetti alla liquidazione giudiziale. Tradotto: riguarda le persone comuni, i piccoli professionisti, le piccole attività.

Non c’è una cifra minima. Non esiste una soglia del tipo “almeno 50.000 euro di debiti”. Una persona con 18.000 euro tra finanziamenti e carte revolving e uno stipendio che, pagati affitto e bollette, lascia 150 euro al mese può essere sovraindebitata esattamente come una persona con 300.000 euro di esposizione.

Il criterio pratico è questo: il rapporto tra quello che entra, quello che serve per vivere e quello che si deve ai creditori. Se, tolte le spese necessarie (e il canone d’affitto è una di queste, come vedremo), le rate dei debiti non stanno più nel reddito, e la situazione non è passeggera, siete nel perimetro della legge.

Un segnale tipico, per chi è in affitto, è il seguente: si comincia a pagare un debito con un altro debito (un prestito per coprire le rate di un altro prestito), oppure si comincia a “saltare” il canone per pagare le finanziarie. Questo secondo scenario è pericolosissimo, perché mette a rischio la casa, e ne parliamo nelle risposte sullo sfratto.

“Io ho solo lo stipendio e pago l’affitto: quali strade ho, concretamente?”

Dipende da quanto vi resta ogni mese dopo le spese necessarie. Le strade possibili sono tre, a volte quattro.

Proviamo a metterle in fila partendo dalla più comune per un inquilino lavoratore dipendente.

La prima è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), il vecchio “piano del consumatore”. È riservata a chi ha debiti estranei a un’attività d’impresa o professionale. Il debitore, con l’aiuto dell’OCC, propone un piano: per esempio pagare il 35% dei debiti in cinque anni con una rata mensile fissa. Il piano non va votato dai creditori: lo omologa il giudice se ne verifica i presupposti. È la strada tipica di chi ha un reddito stabile e un margine, anche modesto, dopo affitto e spese familiari.

La seconda è il concordato minore (artt. 74-83 CCII), pensato soprattutto per professionisti e piccoli imprenditori, ma accessibile anche a chi ha debiti misti. Qui la proposta deve essere approvata dai creditori a maggioranza. Per un inquilino con partita IVA è spesso la strada naturale.

La terza è la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII). Il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio e, per un periodo, la quota di reddito che supera il necessario per vivere. Al termine, ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui. Dopo il correttivo del 2024, se la domanda la presenta il debitore persona fisica, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (art. 268, comma 3, CCII). Per un inquilino senza beni, l’attivo è normalmente la quota di stipendio eccedente.

La quarta, residuale, è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): per chi non può offrire nulla, né subito né in prospettiva. Si ottiene una sola volta nella vita e con condizioni precise.

Quale sia quella giusta non si decide a tavolino: dipende dai numeri. Ed è per questo che il primo lavoro serio è sempre una ricostruzione precisa di entrate, spese e debiti.

“Esiste un importo minimo di debito per poter partire?”

No. La legge non fissa nessuna soglia minima né massima.

Conta la proporzione, non la cifra assoluta. Una procedura ha senso quando i debiti non sono più sostenibili con le proprie entrate e quando la procedura stessa produce un risultato migliore delle alternative (trattativa privata, saldo e stralcio, rateizzazioni). Per debiti molto bassi, a volte, una trattativa diretta con due o tre creditori è più rapida. Per debiti anche medi ma distribuiti su molti creditori, la procedura diventa invece lo strumento più efficace, perché mette tutti allo stesso tavolo con regole uguali per tutti.


“Da dove si comincia? Devo andare in tribunale da solo?”

Si comincia dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente per il luogo in cui risiedete. In tribunale non si va da soli: si arriva con un gestore della crisi nominato dall’OCC e, di norma, con l’assistenza di un avvocato.

L’OCC è un organismo pubblico o privato iscritto in un registro del Ministero della Giustizia. Quando presentate l’istanza, l’OCC nomina un gestore della crisi, che ha il compito di esaminare la vostra situazione, verificare i documenti, interrogare le banche dati e scrivere una relazione che accompagnerà la domanda al giudice.

Questa relazione è decisiva. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025, ha chiarito che il giudice non si limita a controllare che la relazione esista: ne valuta la completezza e l’attendibilità come vero presupposto di ammissione, e se mancano informazioni rilevanti (nel caso deciso, atti dispositivi compiuti prima della domanda) la procedura non si apre. Una relazione fatta male equivale a una domanda respinta.

Il percorso operativo, in estrema sintesi:

  1. istanza all’OCC con i primi documenti;
  2. nomina del gestore e raccolta completa della documentazione;
  3. costruzione della proposta (piano, concordato o domanda di liquidazione) insieme al professionista che vi assiste;
  4. deposito in tribunale del ricorso con la relazione dell’OCC;
  5. fase davanti al giudice fino all’omologazione (o all’apertura della liquidazione).

Per chi è in affitto, il punto 2 ha una particolarità: il canone e le condizioni del contratto di locazione entrano direttamente nel calcolo di quanto vi serve per vivere. Per questo il contratto va presentato subito, e presentato bene.

“Quali documenti servono se vivo in affitto?”

Gli stessi di chiunque altro, più tutto ciò che prova il contratto di locazione e i pagamenti del canone.

La base comune: documento d’identità, certificato di residenza e stato di famiglia, dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni (di solito tre), buste paga o cedolini della pensione recenti, estratti conto di tutti i rapporti bancari e postali, elenco dei creditori con importi e contratti, eventuali atti giudiziari ricevuti (decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti), ISEE aggiornato.

La parte specifica per chi è in affitto:

  • il contratto di locazione registrato, con l’indicazione del canone, della durata e della tipologia (canone libero, concordato, transitorio);
  • le ricevute o i bonifici del canone degli ultimi mesi, che dimostrano quanto state effettivamente pagando e se siete in regola;
  • le spese condominiali e accessorie a vostro carico, se separate dal canone;
  • l’eventuale corrispondenza con il proprietario, soprattutto se ci sono arretrati, solleciti o un’intimazione di sfratto;
  • l’indicazione del garante o fideiussore, se il contratto ne prevede uno.

Perché tanta attenzione al contratto d’affitto? Perché è la voce di spesa più pesante del vostro bilancio familiare e il gestore deve poterla certificare. Un canone non documentato, o pagato “in nero”, crea un problema serio: il gestore non può attestare una spesa che non risulta, e il giudice potrebbe non riconoscerla nel calcolo del vostro fabbisogno. Se la vostra situazione locativa non è limpida, è la prima cosa da sistemare.

Un’ultima nota pratica: se avete un contributo pubblico per l’affitto (fondi comunali o regionali per il sostegno alla locazione), documentatelo. Riduce la spesa effettiva a vostro carico e il gestore ne deve tenere conto.

“L’affitto che pago viene considerato quando decidono quanto posso dare ai creditori?”

Sì, ed è il punto più importante di tutta la questione. Il canone rientra tra le spese necessarie al mantenimento vostro e della vostra famiglia, e quindi riduce la parte di reddito che va ai creditori.

Vediamo come funziona nelle diverse procedure.

Nella liquidazione controllata, l’art. 268, comma 4, lett. b), CCII esclude dalla liquidazione stipendi, pensioni e redditi “nei limiti di quanto occorre al mantenimento” del debitore e della sua famiglia, secondo quanto stabilito dal giudice. È il giudice, quindi, a fissare la cifra che vi resta ogni mese. In quella cifra, se vivete in affitto, deve trovare spazio il canone. Alcuni tribunali la determinano già nella sentenza di apertura, altri la rimettono al giudice delegato: il Tribunale di Trani, ad esempio, nella sentenza n. 56/2026 ha quantificato il fabbisogno mensile in sede di apertura, confrontandolo con la retribuzione media del ricorrente, salvo successiva revisione del giudice delegato.

Il Tribunale di Ancona (28 luglio 2025) si è soffermato sulla nozione di “famiglia” rilevante per l’art. 268, comma 4, lett. b), e sul reddito complessivo da considerare, sottolineando la necessità di garantire ai familiari quanto indispensabile per le loro esigenze di vita. Tradotto per chi è in affitto: il tetto sopra la testa della famiglia è una di quelle esigenze.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, il ragionamento è analogo anche se meno “automatico”: la rata del piano deve essere sostenibile, e la sostenibilità si misura partendo dal reddito netto e sottraendo le spese incomprimibili, canone compreso. Un piano che vi lascia senza i soldi per l’affitto è un piano destinato a fallire, e il giudice lo sa.

Nell’esdebitazione dell’incapiente, infine, l’art. 283, comma 2, CCII (nel testo modificato dal correttivo 2024) guarda al reddito annuo al netto delle spese di produzione e di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, confrontandolo con una soglia legata all’assegno sociale. Anche qui il canone pesa, perché è parte di “quanto occorre al mantenimento”.

Attenzione a un limite reale: “riconosciuto” non significa “riconosciuto per intero, qualunque sia”. Il giudice valuta quanto occorre, non quanto si spende. Su questo torniamo più avanti, nella domanda che nessuno fa.

“Quanto tempo ci vuole? E cosa succede, passo per passo?”

Dalla prima istanza all’OCC alla decisione del giudice passano di solito alcuni mesi; poi c’è la fase di esecuzione, che dura quanto il piano o, nella liquidazione, di regola tre anni.

I tempi della fase preparatoria dipendono soprattutto da voi e dalla rapidità con cui arrivano i documenti. I tempi della fase giudiziale dipendono dal carico del tribunale. Ecco un quadro sintetico dei passaggi, con i riferimenti normativi principali:

FaseAttoTermine / durataDavanti a chi
AvvioIstanza di nomina del gestoreNessun termine: si presenta quando si è prontiOCC competente per residenza
IstruttoriaRaccolta documenti, accesso alle banche dati, verifica del contratto di locazioneVariabile, di norma alcune settimane o mesiGestore della crisi
RelazioneRelazione dell’OCC (artt. 68, 76, 269 CCII)Prima del deposito del ricorsoGestore / OCC
DepositoRicorso per ristrutturazione, concordato minore o liquidazione controllataCon la relazione allegataTribunale del luogo di residenza
AmmissibilitàDecreto del giudice che dispone pubblicazione e comunicazione ai creditori (piano del consumatore)Comunicazione a cura dell’OCC entro 30 giorni (art. 70 CCII)Giudice
OsservazioniI creditori possono presentare osservazioni20 giorni dalla comunicazione (art. 70 CCII)Gestore / giudice
DecisioneOmologazione del piano o sentenza di apertura della liquidazioneDopo il contraddittorioTribunale
EsecuzionePagamento delle rate del piano / acquisizione della quota di redditoDurata del piano; nella liquidazione, di regola 3 anniOCC / liquidatore, sotto controllo del giudice
EsdebitazioneLiberazione dai debiti residuiA esecuzione completata o, in liquidazione, decorsi i 3 anni (art. 282 CCII)Tribunale

Come vedete, per tutta la durata della fase di esecuzione voi continuate a vivere nella vostra casa in affitto e a pagare il canone: la procedura non tocca il contratto di locazione in quanto tale, tocca i debiti.

Due consigli pratici. Primo: nella fase di istruttoria non smettete di pagare l’affitto per “mettere da parte” soldi per la procedura. È il modo più rapido per aggiungere al problema un creditore aggressivo e uno sfratto. Secondo: se nel frattempo arriva un pignoramento dello stipendio, non aspettate. Una volta depositata la domanda, esistono misure protettive (le vediamo più avanti) che servono proprio a fermare le esecuzioni individuali sul vostro patrimonio.

“Posso continuare a pagare l’affitto mentre la procedura è in corso? O rischio di favorire un creditore?”

Sì, potete e dovete continuare a pagarlo. Il canone corrente non è un “debito vecchio” da mettere in fila con gli altri: è una spesa di vita ordinaria.

Questa domanda nasce da una preoccupazione corretta in astratto: nelle procedure concorsuali vale il principio della parità di trattamento tra creditori, e pagare un creditore “prima degli altri” può essere un problema. Ma il canone del mese in corso non ha nulla a che vedere con questo principio. È il corrispettivo di un servizio che state ricevendo adesso: l’uso della casa. Esattamente come la bolletta della luce del mese o la spesa al supermercato.

Nella liquidazione controllata il canone si paga con la quota di reddito che il giudice vi lascia per il mantenimento. Nel piano del consumatore, si paga con la parte di reddito che resta dopo la rata del piano. In entrambi i casi, il sistema presuppone che voi continuiate a vivere normalmente, e vivere normalmente significa pagare l’affitto.

Discorso diverso per gli arretrati: i canoni già scaduti e non pagati prima della domanda sono un debito come gli altri e seguono le regole della procedura. Non potete, per esempio, saldare gli arretrati del proprietario di casa a scapito degli altri creditori dopo aver depositato la domanda, al di fuori di quanto previsto dal piano.

Un chiarimento utile: se nella fase che precede la domanda il proprietario vi chiede di sottoscrivere un piano di rientro privato per gli arretrati, parlatene prima con chi vi assiste. Un accordo privato non è di per sé vietato, ma va coordinato con la strategia complessiva, altrimenti rischiate di impegnare risorse che poi mancheranno al piano, o di creare squilibri che il giudice potrebbe valutare negativamente.


“E se ho già degli affitti arretrati? Il padrone di casa entra nella procedura come gli altri?”

Sì. I canoni scaduti e non pagati sono un credito del locatore e rientrano nella procedura, insieme a finanziarie, banche e altri creditori.

Qui però ci sono tre dettagli che fanno la differenza.

Il primo è il privilegio. Il credito del locatore per i canoni gode di un privilegio speciale sui beni mobili che arredano l’immobile locato (art. 2764 c.c.). Nella pratica di un appartamento arredato con mobili di valore modesto, questo privilegio vale poco in termini economici, ma giuridicamente conta: nel piano del consumatore i creditori privilegiati possono essere soddisfatti non integralmente solo se il piano assicura loro un pagamento non inferiore a quello che otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio (art. 67, comma 4, CCII). Va quindi fatta una stima, anche sommaria, del valore di quei mobili. Sul trattamento dei crediti prelatizi nei piani e sulla moratoria del loro pagamento si è espressa anche la Cassazione con l’ordinanza n. 9549/2025, resa ancora sotto la vecchia Legge 3/2012.

Il secondo è il rischio di crediti aggiuntivi. Se il contratto viene risolto per morosità, il locatore può chiedere non solo gli arretrati, ma anche il risarcimento del mancato guadagno. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4892 del 25 febbraio 2025, hanno stabilito che la riconsegna anticipata dell’immobile non esclude di per sé il diritto del locatore al risarcimento per i canoni che avrebbe percepito fino alla scadenza naturale del contratto o fino a una nuova locazione, a condizione però che dimostri di essersi attivato per riaffittare. Per chi prepara una procedura, significa che la morosità sulla casa non è solo un debito “di arretrati”: può gonfiarsi.

Il terzo è relazionale. Il proprietario di casa non è una finanziaria: è spesso una persona fisica, con cui continuerete a vivere un rapporto quotidiano. Trattarlo come “uno dei creditori” in senso tecnico è corretto; trattarlo come un avversario è quasi sempre un errore. Una comunicazione trasparente, fatta nel momento giusto e con gli strumenti giusti, può fare la differenza tra un locatore che accetta il piano e uno che agisce per la risoluzione del contratto.

“Se il proprietario mi ha già intimato lo sfratto, la procedura lo blocca?”

Non contateci. Le procedure di sovraindebitamento proteggono il vostro patrimonio dalle esecuzioni dei creditori, ma non vi garantiscono il diritto di restare in una casa per cui non pagate il canone.

È una risposta scomoda, ma è quella onesta. Molte informazioni che circolano online presentano il piano del consumatore come uno “scudo anti-sfratto”. Le cose non stanno così semplicemente.

Le misure protettive previste dal Codice della crisi (per esempio, la sospensione delle esecuzioni nel piano del consumatore ai sensi dell’art. 70, comma 4, CCII, o il divieto di azioni esecutive individuali dopo l’apertura della liquidazione controllata) servono a impedire che un singolo creditore aggredisca i beni del debitore a danno degli altri: pignoramento dello stipendio, del conto, dell’auto. Lo sfratto per morosità, invece, è un’azione con cui il locatore chiede la risoluzione del contratto e la restituzione del suo immobile. Non aggredisce il vostro patrimonio: riprende il proprio.

La giurisprudenza, inoltre, è severa con il conduttore moroso anche fuori dalle procedure concorsuali. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19550 del 13 giugno 2026, ha ribadito (in una locazione commerciale) che il pagamento degli arretrati offerto in udienza non sana automaticamente la morosità né impedisce la pronuncia di risoluzione, se il locatore non rinuncia alla domanda e l’inadempimento è stato grave e prolungato.

Cosa fare, allora? Tre cose, in ordine di priorità:

  1. riprendere subito il pagamento del canone corrente, anche prima di aver sistemato gli arretrati, perché ogni mese in più di morosità indebolisce la vostra posizione;
  2. valutare gli strumenti propri della locazione abitativa, come il termine di grazia che il giudice può concedere nello sfratto per le locazioni ad uso abitativo (art. 55 L. 392/1978), che vi consente di sanare in udienza;
  3. inserire gli arretrati nel piano in modo credibile, possibilmente dopo aver aperto un canale di dialogo con il locatore, che è il primo interessato a ricevere pagamenti certi anziché affrontare una lunga esecuzione per rilascio.

In altre parole: il sovraindebitamento può risolvere il problema dei debiti, compresi gli arretrati d’affitto. Ma la casa si difende soprattutto pagando il canone corrente.

“E se il contratto d’affitto è intestato a mio marito, o c’è un garante che ha firmato per me?”

Sono due situazioni diverse. Per i familiari conviventi esiste una procedura “di famiglia”; per il garante, invece, la vostra procedura non lo libera automaticamente.

Partiamo dalla famiglia. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia conviventi, o con un’origine comune dell’indebitamento, di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi. Se i debiti (compresi gli arretrati d’affitto) sono di entrambi i coniugi o conviventi, può convenire una procedura familiare unica: si fa una sola relazione, si costruisce un solo piano, e il fabbisogno della famiglia, affitto compreso, viene calcolato una volta sola.

Se invece il contratto è intestato solo al vostro partner e voi avete debiti personali, il canone resta comunque una spesa della famiglia: se contribuite a pagarlo, quella quota va considerata nel vostro fabbisogno, documentandola.

Il garante è il caso più delicato. Molti contratti di locazione prevedono una fideiussione, spesso di un genitore o di un parente. Le regole generali sull’esdebitazione stabiliscono che la liberazione dai debiti del debitore principale non si estende ai coobbligati e ai fideiussori, che restano tenuti verso il creditore. Tradotto: se voi ottenete l’esdebitazione per gli arretrati d’affitto, il locatore può ancora chiederli al garante. È un aspetto che va messo sul tavolo prima, non dopo.

Un altro caso frequente riguarda le cessioni del quinto e le deleghe di pagamento sullo stipendio: se una parte del vostro stipendio va già a una finanziaria, vi resta meno per l’affitto. Su questo il Tribunale di Reggio Emilia (5 marzo 2025) ha affermato che, aperta la liquidazione controllata, le cessioni o assegnazioni di quote stipendiali anteriori all’apertura non sono opponibili alla procedura, in nome della parità di trattamento dei creditori. È un effetto che, in concreto, può liberare risorse proprio per il canone.

Per situazioni come queste, in cui si intrecciano contratto di locazione, famiglia, garanzie e trattenute sullo stipendio, la presenza di un professionista che è al tempo stesso Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, consente di impostare la domanda sapendo già quali elementi la relazione dell’Organismo dovrà verificare.

“Vale anche se ho una partita IVA e affitto un locale per lavorare?”

Sì, ma la procedura cambia: con debiti legati all’attività, la strada del piano del consumatore di regola è preclusa, mentre restano il concordato minore e la liquidazione controllata.

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservato, appunto, a chi è consumatore: persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Chi ha debiti nati dall’attività (fornitori, affitto del negozio, finanziamenti aziendali) deve guardare al concordato minore o alla liquidazione controllata. Chi ha una partita IVA ma debiti esclusivamente personali (per esempio finanziamenti per esigenze familiari) può invece qualificarsi come consumatore rispetto a quei debiti.

Nel caso di un professionista o piccolo imprenditore in affitto, spesso ci sono due contratti: quello di casa e quello del locale. Il primo è una spesa di mantenimento, il secondo è un costo dell’attività. Se l’attività prosegue, il canone del locale è una spesa di produzione del reddito e va trattato come tale nel piano. Se l’attività è cessata, gli arretrati del locale diventano un debito da ristrutturare, e il locatore del locale potrebbe far valere anche il risarcimento del mancato guadagno di cui abbiamo parlato sopra.

Sulla liquidazione controllata, la Cassazione con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 ha precisato un punto importante per chi teme di essere giudicato per il proprio passato: l’accesso alla liquidazione controllata non può essere negato per presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del sovraindebitamento, perché la liquidazione non ha carattere premiale. Resta però necessario, come ha poi precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 11603/2026, che la relazione dell’OCC indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni: non per “giudicarvi”, ma per dare al tribunale un quadro completo.


“Il proprietario può cacciarmi o non rinnovarmi il contratto perché ho fatto una procedura di sovraindebitamento?”

No: la procedura in sé non è una causa di risoluzione del contratto di locazione. Ma resta libero di non rinnovarlo alla scadenza, nei limiti ordinari della legge sulle locazioni.

Il contratto di locazione si risolve per inadempimento, tipicamente per morosità, oppure cessa alla scadenza secondo le regole della L. 392/1978 e della L. 431/1998. Il fatto che il conduttore abbia chiesto un piano del consumatore o la liquidazione controllata non compare tra le cause di risoluzione. Se pagate regolarmente il canone, il proprietario non ha uno strumento per mandarvi via “perché siete in procedura”.

Il rischio vero è un altro: alla prima scadenza utile, un locatore che si è sentito danneggiato (per esempio perché nel piano i suoi arretrati vengono pagati al 50%) può decidere di non rinnovare, se il contratto e la legge glielo consentono. Nei contratti abitativi a canone libero, il diniego di rinnovo alla prima scadenza è ammesso solo per motivi tassativi; alle scadenze successive, invece, è più semplice. Ecco perché, di nuovo, la gestione del rapporto con il locatore non è un dettaglio.

La rassicurazione fondata è questa: se il canone corrente è pagato, la procedura non vi toglie la casa. Il limite reale è che non vi garantisce neppure che il rapporto duri per sempre.

“Rischio di restare senza casa e senza soldi per vivere?”

No, se la procedura è impostata bene. Il sistema è costruito proprio per lasciarvi quanto serve per vivere, casa compresa.

Abbiamo visto che la legge sottrae ai creditori la parte di reddito necessaria al mantenimento vostro e della vostra famiglia. Nessun piano serio vi chiede di pagare i creditori prima dell’affitto, del cibo, delle utenze e delle spese per i figli. Se un piano lo facesse, sarebbe insostenibile e verrebbe probabilmente respinto.

Detto questo, sarebbe scorretto dirvi che non ci sono sacrifici. La procedura presuppone un tenore di vita sobrio, per un periodo definito. Il giudice valuta ciò che occorre, non ciò che si vorrebbe. Spese voluttuarie, abbonamenti costosi, un’auto di lusso in leasing: tutto questo, di norma, non trova posto nel fabbisogno riconosciuto.

C’è poi un secondo limite: se durante la procedura il reddito aumenta, l’eccedenza può essere destinata ai creditori; se diminuisce, il piano può andare in difficoltà. In questi casi esistono strumenti di modifica, ma vanno attivati in tempo, non dopo tre rate saltate.

“Dopo, potrò affittare un’altra casa? Resterò ‘segnato’?”

Potrete affittare, ma non possiamo promettervi che nessuno lo verrà a sapere: le procedure lasciano tracce pubbliche e nei sistemi di informazione creditizia.

Le procedure di sovraindebitamento passano da un tribunale e prevedono forme di pubblicità (per esempio la pubblicazione della proposta o della sentenza nell’apposita area del sito del tribunale). Inoltre, i vostri rapporti con banche e finanziarie sono già registrati nei sistemi di informazione creditizia, con i tempi di conservazione previsti dalle regole di settore.

Un futuro locatore, però, di norma chiede buste paga, garanzie e referenze, non una visura concorsuale. E soprattutto: una persona che ha chiuso una procedura ed è esdebitata ha un bilancio familiare “pulito”, senza rate che assorbono metà dello stipendio. Paradossalmente, dopo l’esdebitazione siete spesso un inquilino più affidabile di prima, perché tutto il reddito disponibile può tornare a coprire l’affitto.

“E se non ho niente da dare, nemmeno un euro?”

Esiste una strada anche per voi: l’esdebitazione del debitore incapiente. Ma si usa una sola volta e ha condizioni precise.

L’art. 283 CCII consente al debitore persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di ottenere la cancellazione dei debiti. Non si paga nulla ai creditori; in cambio, se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti, il debitore deve destinarle al pagamento dei debiti nei limiti previsti dalla norma.

Il nodo è capire chi sia davvero “incapiente”. Il correttivo del 2024 ha riformulato il comma 2: il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia (canone compreso), va confrontato con l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE del nucleo familiare.

Qui la giurisprudenza di merito si è divisa. Il Tribunale di Ferrara (5 novembre 2024) ha osservato che una lettura letterale del nuovo comma finirebbe per considerare incapiente anche chi ha eccedenze di reddito destinabili ai creditori in una liquidazione controllata, e ha perciò proposto un’interpretazione sistematica. Le successive letture (Tribunale di Ferrara 10 marzo 2025, Tribunale di Rimini 6 febbraio 2025) hanno confermato che la soglia non si applica in modo meccanico. Per chi vive in affitto il messaggio è semplice: l’incapienza non si “dichiara”, si dimostra con numeri documentati, e il canone è spesso la voce che fa la differenza.

Un’avvertenza finale: la Cassazione, con l’ordinanza n. 30108/2025, ha escluso che chi è già fallito e non ha ottenuto allora l’esdebitazione possa usare l’art. 283 per gli stessi debiti. Il passato conta.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri realistici. Sono ipotesi costruite a scopo esplicativo, non casi reali.

Simulazione 1 — Piano del consumatore di una coppia in affitto con arretrati

Dati di partenza. Nucleo di due persone, un solo reddito da lavoro dipendente: 1.742 € netti al mese. Canone di locazione: 640 € al mese, contratto registrato. Altre spese necessarie documentate (utenze, alimentazione, trasporti, spese sanitarie): 780 € al mese. Fabbisogno complessivo: 1.420 €. Margine mensile: 1.742 − 1.420 = 322 €.

Debiti. Finanziamento A: 14.380 €. Carta revolving: 6.215 €. Prestito B: 9.870 €. Canoni arretrati (tre mensilità): 1.920 €. Totale: 32.385 €.

Il nodo del locatore. Il credito per i canoni arretrati è assistito da privilegio sui mobili dell’appartamento. Stima del valore di realizzo dei mobili: 1.100 €. Il locatore va quindi soddisfatto integralmente fino a 1.100 €; i restanti 820 € scendono tra i chirografari.

Proposta. Rata di 290 € al mese per 60 mesi, lasciando 32 € di margine prudenziale: 290 × 60 = 17.400 € complessivi. Primi 1.100 € al locatore (quota privilegiata), poi 16.300 € ripartiti tra i chirografari (14.380 + 6.215 + 9.870 + 820 = 31.285 €). Percentuale per i chirografari: 16.300 ÷ 31.285 = circa 52,1%.

Esito possibile. Se il giudice omologa, la coppia continua a pagare 640 € di affitto ogni mese, versa 290 € al piano e, a esecuzione completata, ottiene l’esdebitazione per il residuo. Attenzione però: se il contratto prevede un garante, il locatore potrebbe chiedere a lui la parte degli arretrati non pagata.

Simulazione 2 — Persona sola in affitto: liquidazione controllata o incapiente?

Dati di partenza. Persona sola, reddito netto di 1.186 € al mese per 13 mensilità: 15.418 € annui. Canone: 520 € al mese (6.240 € annui). Altre spese necessarie: 480 € al mese (5.760 € annui). Mantenimento complessivo: 12.000 € annui. Reddito residuo: 15.418 − 12.000 = 3.418 € annui. Debiti totali: 41.760 €, nessun bene di valore.

Confronto con la soglia dell’art. 283. Usando il valore dell’assegno sociale 2025 (circa 7.003 € annui, da aggiornare all’importo vigente) aumentato della metà: circa 10.504 €; parametro ISEE per un componente: 1. Soglia: circa 10.504 €. Il reddito residuo di 3.418 € è ampiamente sotto soglia.

Lettura letterale. Il debitore sarebbe incapiente e potrebbe chiedere l’esdebitazione senza pagare nulla.

Lettura sistematica (Trib. Ferrara 5 novembre 2024). Il tribunale potrebbe osservare che 3.418 € annui, su un periodo di tre anni, generano circa 10.254 € acquisibili in una liquidazione controllata: un’utilità non trascurabile per i creditori. In questo caso la strada indicata sarebbe la liquidazione, non l’incapienza.

Variante. Se lo stesso debitore pagasse un canone di 780 € al mese, il reddito residuo scenderebbe a 298 € annui: meno di 900 € in tre anni, che i costi di una procedura assorbirebbero quasi del tutto. Qui l’incapienza diventa molto più solida. Stessa persona, stesso stipendio, stesso debito: è il canone d’affitto a spostare la procedura.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Il mio affitto è compatibile con quello che il giudice considererà ‘necessario’?”

Chi vive in affitto tende a dare per scontato che il canone verrà riconosciuto per intero, qualunque esso sia. È comprensibile: il contratto è firmato, l’importo è quello, non si può cambiare dall’oggi al domani.

Ma la legge parla di ciò che “occorre” al mantenimento, e il giudice ha il potere di valutarlo. Se una persona sola paga 1.300 € al mese per un trilocale in una zona centrale, con uno stipendio di 1.900 €, il problema è evidente: quel canone, di fatto, sottrae ai creditori una parte di reddito che un’abitazione più adeguata alle esigenze libererebbe. Non esiste una regola che imponga di trasferirsi, ma esiste il rischio concreto che il fabbisogno venga riconosciuto in misura inferiore alla spesa reale, o che il piano venga giudicato poco convincente.

Il ragionamento vale anche al contrario. Chi paga un canone basso perché vive da un familiare, o in un alloggio popolare, deve documentarlo bene: è un elemento a favore, perché dimostra sobrietà e aumenta la sostenibilità del piano.

Le domande da farsi, prima di depositare, sono quindi tre:

  1. il mio canone è in linea con il mercato della zona e con la composizione del mio nucleo familiare?
  2. il contratto scade a breve, e quindi potrei rinegoziarlo o trasferirmi in un alloggio meno oneroso prima della domanda?
  3. posso accedere a contributi pubblici per l’affitto che riducano la spesa effettiva?

Affrontare queste domande prima, e non lasciare che sia il giudice a porle, è spesso la differenza tra un piano omologato e un piano respinto.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti giurisprudenziali più utili per chi vive in affitto e valuta una procedura di sovraindebitamento. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio espresso in parole nostre e perché conta in questo tema.

1. Cass., Sez. Unite, sent. 25 febbraio 2025, n. 4892. Se il contratto di locazione viene risolto per inadempimento del conduttore, il locatore può ottenere il risarcimento del mancato guadagno per i canoni che avrebbe percepito fino alla scadenza naturale o fino a una nuova locazione, anche se l’immobile è già stato restituito, purché provi di essersi attivato per riaffittarlo. Rilevanza: la morosità sulla casa può generare un credito ulteriore rispetto agli arretrati, da censire nella procedura.

2. Cass., Sez. III, ord. 13 giugno 2026, n. 19550. Nello sfratto per morosità (locazione commerciale), il pagamento degli arretrati offerto in udienza non elimina automaticamente l’inadempimento né impedisce la risoluzione, se il locatore non rinuncia alla domanda e la morosità è stata grave e prolungata. Rilevanza: conferma che non si può fare affidamento su una sanatoria tardiva; il canone corrente va tutelato prima di tutto.

3. Cass., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. L’accesso alla liquidazione controllata non può essere negato per presunta negligenza o imprudenza del debitore nella formazione del debito, perché la procedura non ha natura premiale. Rilevanza: chi ha accumulato morosità o finanziamenti in modo poco accorto non è per ciò solo escluso dalla liquidazione.

4. Cass., Sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576. Il giudice deve verificare in modo sostanziale, e non solo formale, la completezza e l’attendibilità della relazione dell’OCC: se la relazione omette informazioni rilevanti, la liquidazione non si apre. Rilevanza: contratto di locazione, pagamenti e arretrati devono essere documentati e rappresentati in modo completo.

5. Cass., Sez. I, ord. n. 11603/2026. Nella liquidazione chiesta dal debitore, la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza usata nell’assumere le obbligazioni, a pena di inammissibilità, pur senza che questi elementi diventino un requisito di meritevolezza. Rilevanza: la “storia” del debito va raccontata con precisione, anche quando nasce da difficoltà nel pagare l’affitto.

6. Cass., Sez. I, ord. 23 ottobre 2025, n. 28161. Il liquidatore può impugnare l’ammissione di un credito allo stato passivo senza bisogno di autorizzazione del giudice, analogamente a quanto avviene nella liquidazione giudiziale. Rilevanza: i crediti insinuati, compresi quelli del locatore per danni ulteriori, sono soggetti a un controllo effettivo nella procedura.

7. Cass., ord. 12 maggio 2025, n. 12395. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, può sollevare in via incidentale l’eccezione di revocatoria ordinaria. Rilevanza: atti di disposizione compiuti prima della domanda (per esempio intestazioni a familiari) vengono esaminati; la trasparenza è indispensabile.

8. Cass., Sez. I, ord. 27 novembre 2024, n. 30529. La Corte è tornata sul tema dei limiti entro cui i provvedimenti emessi nelle procedure di composizione della crisi possono essere impugnati con ricorso per cassazione. Rilevanza: sapere quali decisioni sono ricorribili è essenziale per impostare fin dall’inizio una strategia che regga fino all’ultimo grado.

9. Cass., ord. n. 9549/2025. Pronunciandosi su un piano del consumatore regolato dalla Legge 3/2012, la Corte si è occupata della moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati e della possibilità di soddisfarli solo in parte. Rilevanza: utile per trattare correttamente il credito del locatore assistito da privilegio sui mobili.

10. Cass., ord. n. 30108/2025. Il debitore già fallito che all’epoca non abbia ottenuto l’esdebitazione non può invocare l’art. 283 CCII per gli stessi debiti. Rilevanza: chi ha una precedente procedura alle spalle deve verificare quali debiti restano aggredibili.

11. Trib. Ferrara, 5 novembre 2024. La lettura letterale del nuovo art. 283, comma 2, rischierebbe di qualificare incapiente chi ha eccedenze di reddito destinabili ai creditori in una liquidazione controllata; serve un’interpretazione sistematica. Rilevanza: per un inquilino con un piccolo margine dopo l’affitto, la scelta tra incapienza e liquidazione non è automatica.

12. Trib. Ferrara, 10 marzo 2025, e Trib. Rimini, 6 febbraio 2025. Prime applicazioni del criterio dell’art. 283, comma 2, dopo il correttivo, che confermano la necessità di una valutazione in concreto dell’utilità offribile ai creditori. Rilevanza: il calcolo va costruito con numeri documentati, canone compreso.

13. Trib. Ancona, Sez. II, 28 luglio 2025. Nel determinare la quota di reddito esclusa dalla liquidazione, occorre garantire ai familiari quanto indispensabile alle loro esigenze di vita, definendo la nozione di famiglia rilevante e il reddito complessivo da considerare. Rilevanza: l’abitazione della famiglia, e quindi il canone, rientra tra le esigenze da tutelare.

14. Trib. Reggio Emilia, 5 marzo 2025. Le cessioni o assegnazioni di quote dello stipendio anteriori all’apertura della liquidazione controllata non sono opponibili alla procedura, per rispetto della parità tra creditori. Rilevanza: chi ha una cessione del quinto può vedere liberate risorse, utili anche a sostenere il canone.

15. Trib. Trani, sent. n. 56/2026. In sede di apertura della liquidazione controllata il tribunale ha quantificato il fabbisogno mensile del debitore confrontandolo con la sua retribuzione media, salvo revisione del giudice delegato. Rilevanza: mostra in concreto come si arriva alla cifra che resta al debitore, cifra dentro la quale deve stare l’affitto.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco cosa fa lo Studio Monardo per chi vive in affitto e vuole uscire dal sovraindebitamento. Non promettiamo risultati: ci impegniamo sui mezzi, cioè sull’analisi, sulla costruzione della strategia e sull’assistenza in ogni fase.

  1. Ricostruiamo il vostro bilancio familiare reale, voce per voce, separando le spese incomprimibili (canone, utenze, figli) da quelle comprimibili, e verifichiamo quale procedura regge davvero con quei numeri.
  2. Esaminiamo il contratto di locazione: registrazione, tipologia, scadenze, clausole, presenza del garante, per capire come il canone verrà trattato nel fabbisogno e quali rischi corre il rapporto.
  3. Censiamo tutti i crediti, compresi quelli del locatore, distinguendo arretrati, eventuali pretese risarcitorie e quota privilegiata sui mobili, e stimiamo il valore dei beni su cui grava il privilegio.
  4. Valutiamo se ricorrono i presupposti dell’incapienza confrontando il vostro reddito residuo con la soglia dell’art. 283, alla luce degli orientamenti dei tribunali, e vi diciamo con franchezza se la strada è percorribile o se è preferibile la liquidazione controllata.
  5. Prepariamo la documentazione per l’OCC in modo che il gestore possa redigere una relazione completa e attendibile, evitando le omissioni che la Cassazione considera causa di inammissibilità.
  6. Costruiamo la proposta: piano del consumatore, concordato minore o domanda di liquidazione, con una rata sostenibile che lasci spazio al canone corrente.
  7. Chiediamo le misure protettive quando ci sono pignoramenti in corso sullo stipendio o sul conto, per fermare le azioni individuali dei creditori.
  8. Gestiamo il rapporto con il locatore: prepariamo la comunicazione sulla procedura, valutiamo con voi gli strumenti propri dello sfratto abitativo e coordiniamo l’eventuale definizione degli arretrati con la strategia complessiva.
  9. Verifichiamo le trattenute sullo stipendio (cessioni del quinto, deleghe) e la loro sorte nella procedura scelta.
  10. Vi assistiamo fino all’esdebitazione e, se necessario, nei gradi di impugnazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi vive in affitto, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC pesano in modo particolare: significa conoscere dall’interno i criteri con cui l’Organismo verifica il fabbisogno familiare, il canone e la completezza della documentazione, e impostare la domanda di conseguenza fin dal primo giorno.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino, se serve, al giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna ripartenza da zero. E sullo stesso caso lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché un piano credibile richiede sia la lettura giuridica sia quella dei numeri.


In chiusura: tre cose da portarsi via

La prima: vivere in affitto non vi esclude dal sovraindebitamento. La risorsa da mettere a disposizione non è la casa, ma la parte di reddito che eccede il necessario, e quando non c’è neanche quella esiste l’esdebitazione dell’incapiente.

La seconda: il canone è la voce che decide molto. Entra nel fabbisogno, sposta la soglia dell’incapienza, rende un piano sostenibile o no. Va documentato, va valutato con realismo e, se è sproporzionato, va affrontato prima del deposito.

La terza: la procedura sistema i debiti, non vi dà il diritto di non pagare l’affitto. Il canone corrente va protetto per primo; gli arretrati si gestiscono dentro il piano, con attenzione al privilegio del locatore, al garante e al rischio di risarcimenti ulteriori.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché è esattamente il terreno delle competenze dell’Avvocato: come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce i passaggi in cui la domanda di un inquilino rischia di inciampare, dalla prova del canone alla relazione dell’Organismo, e costruisce la strategia partendo da lì.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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