Società In Liquidazione Giudiziale Con Leasing In Corso: Il Curatore Può Sciogliere Il Contratto?

Quando una società entra in liquidazione giudiziale, la prima domanda che si pongono amministratori, soci, fideiussori e società di leasing è sempre la stessa: che fine fanno i contratti di leasing ancora in corso? Il capannone in leasing immobiliare, i macchinari della linea produttiva, gli automezzi aziendali: restano alla procedura, tornano al concedente, vengono “congelati”? Su questo tema circola una quantità sorprendente di informazioni approssimative. Alcune derivano dalla vecchia legge fallimentare, ormai sostituita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII); altre da semplificazioni giornalistiche; altre ancora dal passaparola tra imprenditori che hanno vissuto esperienze diverse, in anni diversi, con regole diverse.

Il problema è che chi si muove sulla base di un’idea sbagliata spesso fa danni irreparabili: la società di leasing che si insinua al passivo per l’intero monte canoni si vede respingere la domanda; il fideiussore che dà per scontato di dover pagare tutto non contesta un credito gonfiato; l’amministratore che ritiene il contratto “già finito” consegna il bene senza alcuna verifica. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché alle conseguenze dell’insolvenza si sommano quelle di una mossa fatta nella direzione opposta a quella giusta.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:

  1. “Con l’apertura della liquidazione giudiziale il leasing si scioglie automaticamente.”
  2. “La società di leasing può risolvere il contratto proprio perché l’utilizzatore è entrato in liquidazione.”
  3. “Se il curatore scioglie il contratto, la società di leasing tiene il bene, i canoni incassati e incassa anche quelli futuri.”
  4. “Il curatore può prendersi tutto il tempo che vuole per decidere, e decide da solo.”
  5. “Se il curatore subentra, tutti gli arretrati vengono pagati in prededuzione.”
  6. “Se il leasing era già stato risolto prima della liquidazione, si applicano comunque le regole sullo scioglimento da parte del curatore.”
  7. “Il curatore può sciogliere qualsiasi leasing, anche quello già scaduto o riscattato.”

Perché lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia? Perché il leasing in una procedura concorsuale sta esattamente all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il leasing è un contratto di finanziamento, e la sua ricostruzione contabile rientra nel lavoro dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario da lui coordinato; la gestione della crisi dell’impresa utilizzatrice, prima e durante la procedura, è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; le contestazioni sullo stato passivo e le impugnazioni che ne derivano possono arrivare fino alla Corte di Cassazione, dove l’Avvocato può difendere in prima persona in quanto cassazionista.

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Mito n. 1 — “Con l’apertura della liquidazione giudiziale il leasing si scioglie da solo”

Il mito

“Appena il tribunale apre la liquidazione giudiziale, tutti i contratti di leasing della società sono automaticamente sciolti e i beni tornano alla società di leasing.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci. Nel linguaggio comune l’apertura di una procedura concorsuale viene percepita come la “fine di tutto”: l’azienda chiude, i dipendenti vanno a casa, i conti vengono bloccati. Sembra quindi naturale pensare che anche i contratti si chiudano. A rafforzare l’idea contribuisce il fatto che per alcuni rapporti lo scioglimento automatico esiste davvero: il codice lo prevede, ad esempio, per i contratti di conto corrente e di commissione. Molte società di leasing, inoltre, inseriscono nei moduli contrattuali clausole che collegano la risoluzione all’insolvenza dell’utilizzatore, e chi legge quelle clausole conclude che il contratto finisca in automatico.

C’è anche un fondo di verità pratico: in moltissimi casi, alla fine, il curatore sceglie effettivamente lo scioglimento, perché proseguire significherebbe pagare canoni con le risorse dei creditori. Il passaparola ha trasformato un esito frequente in una regola automatica.

La realtà

In realtà la norma dice tutt’altro. La regola generale per i contratti pendenti è contenuta nell’art. 172 CCII: se il contratto non è ancora stato eseguito, o non è stato compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento dell’apertura della procedura, la sua esecuzione rimane sospesa finché il curatore non dichiara di subentrare oppure di sciogliersi.

Il leasing in corso è l’esempio tipico di contratto pendente: il concedente deve ancora garantire il godimento del bene e, a fine rapporto, consentire il riscatto; l’utilizzatore deve ancora pagare i canoni residui. Entrambe le prestazioni principali sono incomplete. L’art. 177 CCII, dedicato specificamente alla locazione finanziaria, non introduce uno scioglimento automatico: disciplina le conseguenze dello scioglimento quando il curatore decide di sciogliersi a norma dell’articolo 172. Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo: lo scioglimento è una scelta, non un effetto automatico.

La correzione essenziale: il leasing in corso non si scioglie con l’apertura della liquidazione, ma entra in una fase di sospensione che si chiude solo con la scelta del curatore — subentro o scioglimento — o con lo scioglimento conseguente alla sua inerzia dopo la messa in mora.

Durante la sospensione, nessuna delle due parti è tenuta ad adempiere: il curatore non paga i canoni, il concedente non può pretenderli dalla procedura, ma neppure può riprendersi il bene di propria iniziativa. Va aggiunto che, se il tribunale ha autorizzato l’esercizio dell’impresa, la regola si capovolge: durante l’esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore decida di sospenderli o di scioglierli (art. 211 CCII).

La prova

La giurisprudenza formatasi sull’art. 72-quater della legge fallimentare, oggi trasfuso con alcuni aggiustamenti nell’art. 177 CCII, è costante nel ritenere che quella disciplina riguardi lo scioglimento per volontà del curatore di un contratto di leasing ancora ineseguito, rimasto in attesa della sua decisione. Lo ha affermato Cass. n. 10733/2019 e lo hanno ribadito le Sezioni Unite con la sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061, che hanno qualificato quella norma come eccezionale e di portata endoconcorsuale, presupponendo appunto una scelta dell’organo della procedura.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che il contratto sia già sciolto commette errori a catena. La società di leasing che si riprende il bene senza attendere la scelta del curatore espone sé stessa a contestazioni e azioni restitutorie. L’amministratore della società in liquidazione che consegna spontaneamente il macchinario al concedente, magari pensando di “fare la cosa giusta”, sottrae alla procedura una valutazione che spettava solo al curatore. E il fideiussore che ritiene chiusa la partita non si accorge che, se il curatore subentra, il debito garantito continua a vivere con regole del tutto diverse.


Mito n. 2 — “La società di leasing può risolvere il contratto proprio perché è stata aperta la liquidazione”

Il mito

“Il contratto prevede che, se l’utilizzatore fallisce o entra in una procedura concorsuale, il leasing si risolve di diritto: quindi la società di leasing è libera.”

Perché ci credono in tanti

Perché quelle clausole esistono davvero, e sono scritte in modo chiarissimo. Molti contratti di leasing, soprattutto quelli stipulati su moduli standardizzati, contengono le cosiddette clausole ipso facto: la risoluzione scatta automaticamente al verificarsi dell’insolvenza, del protesto, dell’apertura di una procedura concorsuale. Per decenni queste clausole sono state utilizzate come strumento di autotutela del concedente, e chi le ha firmate le dà per efficaci. Il fondo di verità c’è: tra le parti, fuori dal concorso, l’autonomia contrattuale consente molte pattuizioni. Ma la procedura concorsuale cambia le regole del gioco.

La realtà

Il codice della crisi ha preso una posizione netta. L’art. 172, comma 6, CCII stabilisce che sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’apertura della liquidazione giudiziale. La ratio è evidente: se bastasse una clausola per sottrarre i contratti alla scelta del curatore, il meccanismo della sospensione e della decisione ponderata diventerebbe lettera morta, e i contratti più utili alla procedura — magari proprio quelli che consentirebbero di vendere l’azienda in funzionamento — sarebbero persi per effetto di un modulo prestampato.

La correzione essenziale: la clausola che fa scattare la risoluzione per il solo fatto dell’apertura della liquidazione giudiziale non è opponibile alla procedura; la scelta sul destino del leasing resta al curatore.

Questo non significa che il concedente sia privo di strumenti. Il codice gliene lascia due, molto diversi tra loro. Il primo è la risoluzione per inadempimento già avviata prima dell’apertura: l’art. 172, comma 5, CCII dispone che l’azione di risoluzione promossa prima della procedura produce effetti nei confronti del curatore; se però il concedente vuole ottenere con la risoluzione restituzioni o risarcimenti, deve passare per l’accertamento del passivo. Il secondo è la messa in mora del curatore (art. 172, comma 2), di cui parleremo nel Mito n. 4.

C’è poi un aspetto che il passaparola trascura del tutto: la differenza tra clausola risolutiva espressa per inadempimento e clausola ipso facto. La prima collega la risoluzione al mancato pagamento di un certo numero di canoni ed è uno strumento pienamente legittimo, a condizione che il concedente se ne avvalga prima dell’apertura della procedura e che la dichiarazione sia giunta all’utilizzatore. La seconda collega la risoluzione al solo fatto dell’insolvenza o della procedura, ed è proprio quella che il codice priva di effetti. Nei moduli contrattuali le due clausole compaiono spesso nello stesso articolo, una dopo l’altra: per capire se il contratto si è davvero risolto bisogna leggere quale delle due è stata invocata, quando e con quale comunicazione.

Vero, ma solo a metà, quindi: il concedente può liberarsi del contratto, ma non con la clausola che aggancia la risoluzione all’apertura della procedura, bensì con gli strumenti che la legge gli riconosce, e nei tempi che la legge prevede.

La prova

Il testo dell’art. 172, comma 6, CCII chiude la questione da solo. Sul versante giurisprudenziale, la distinzione tra risoluzione per inadempimento anteriore e scioglimento endoconcorsuale è stata tracciata in modo definitivo da Cass. SU 28 gennaio 2021, n. 2061, secondo cui risoluzione e scioglimento sono fenomeni ontologicamente diversi: la prima nasce dall’inadempimento e deve essere esercitata prima della procedura per essere opponibile; il secondo è una facoltà dell’organo concorsuale.

Cosa rischia chi ci crede

La società di leasing che confida nella clausola e omette di attivare la messa in mora rischia di restare in un limbo: il bene è nella disponibilità della procedura, i canoni non vengono pagati, e il contratto non è né sciolto né proseguito. Peggio ancora, se il concedente si riappropria del bene invocando la clausola, la curatela può contestare la legittimità dell’operazione e chiedere conto del valore. Per l’utilizzatore e i suoi garanti, credere al mito significa non contestare una risoluzione che non ha effetto verso la procedura.


Mito n. 3 — “Se il curatore scioglie, la società di leasing si tiene il bene, i canoni incassati e incassa anche quelli futuri”

Il mito

“Con lo scioglimento, la società di leasing si riprende il bene, trattiene tutto quello che ha già incassato e si insinua al passivo per tutti i canoni che mancavano fino alla fine del contratto.”

Perché ci credono in tanti

Perché ognuno di questi tre elementi, preso isolatamente, ha un fondamento. Il concedente ha davvero diritto alla restituzione del bene. I canoni già incassati non devono, di regola, essere restituiti alla procedura. E il concedente ha davvero diritto di insinuarsi al passivo. Il passaparola ha semplicemente sommato i tre elementi, dimenticando il meccanismo che li tiene insieme: la compensazione tra il credito del concedente e il valore del bene. È anche il retaggio di una lunga stagione in cui i contratti contenevano clausole penali che consentivano al concedente di ottenere ben più di quanto avrebbe ricavato dall’adempimento regolare.

La realtà

L’art. 177, comma 1, CCII prevede che, se il curatore si scioglie, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, ma è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato e il credito residuo in linea capitale, determinato secondo i criteri richiamati dall’art. 97, comma 12, primo periodo, CCII. Per le somme già riscosse, la norma rinvia al regime di esenzione dalla revocatoria previsto per i pagamenti eseguiti nei termini d’uso.

Il comma 2 aggiunge il tassello decisivo: il concedente può insinuarsi al passivo solo per la differenza tra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.

La correzione essenziale: il concedente non cumula bene e credito; il valore del bene restituito va sottratto dal credito, e se il bene vale più del credito residuo in linea capitale l’eccedenza spetta alla curatela.

Due nozioni vanno tenute distinte, perché il passaparola le sovrappone. Il credito vantato alla data di apertura comprende i canoni scaduti e non pagati, con i relativi interessi, e la componente dei canoni a scadere; è la base da cui si sottrae il valore di stima per ottenere il saldo insinuabile. Il credito residuo in linea capitale, invece, depurato della componente di interessi dei canoni futuri, è il parametro con cui confrontare il ricavato effettivo della ricollocazione per stabilire se il concedente debba versare un’eccedenza alla curatela. Confondere le due grandezze porta a errori di calcolo che, su contratti di importo rilevante, valgono decine di migliaia di euro.

Ricomponiamo il quadro. I canoni pagati prima dell’apertura restano al concedente (con il limite del regime di esenzione dalla revocatoria). Il bene torna al concedente. Il credito residuo — canoni scaduti e non pagati più la componente a scadere — viene confrontato con il valore del bene stimato dal giudice delegato: solo il saldo negativo diventa credito concorsuale, da soddisfare in moneta fallimentare. Se poi la ricollocazione effettiva supera il credito residuo in linea capitale, il concedente deve restituire la differenza alla procedura. Il meccanismo, come la dottrina ha osservato fin dall’introduzione dell’art. 72-quater l.fall., serve a impedire l’arricchimento ingiustificato del concedente.

La prova

La Cassazione ha più volte affermato che il concedente non può pretendere l’intero credito residuo se ha recuperato il bene: da ultimo Cass. ord. n. 25701/2025, pubblicata il 19 settembre 2025, ha ribadito l’obbligo di detrarre dal credito il valore del bene, determinato in base alla sua vendita o ricollocazione a valori di mercato. Già Cass. n. 3200/2019, occupandosi di un leasing pendente sciolto dal curatore, aveva chiarito le modalità applicative del meccanismo: insinuazione al passivo, stima del bene e determinazione del saldo a credito o a debito.

Cosa rischia chi ci crede

Il concedente che si insinua per l’intero monte canoni, senza indicare il valore del bene, rischia il rigetto della domanda o un’ammissione drasticamente ridotta, con aggravio di tempi e costi di giustizia per l’opposizione allo stato passivo. Il fideiussore che crede al mito rischia di pagare spontaneamente al concedente somme che, una volta portato in diffalco il valore del bene, non sarebbero dovute. E la curatela che non verifica la ricollocazione rischia di perdere un’eccedenza che spetterebbe ai creditori.


Mito n. 4 — “Il curatore può decidere quando vuole, e decide da solo”

Il mito

“Il curatore ha tutto il tempo che vuole per scegliere se tenere o sciogliere il leasing: è lui il padrone della procedura e la sua decisione non deve passare da nessuno.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che il curatore è effettivamente l’unico soggetto legittimato a scegliere: né il concedente, né l’amministratore della società, né il singolo creditore possono decidere al suo posto. Inoltre, la legge non fissa un termine automatico entro cui il curatore debba pronunciarsi di propria iniziativa, e nella pratica capita che la sospensione si prolunghi per mesi. Da qui l’idea di un potere senza vincoli né di tempo né di controllo.

La realtà

Le cose stanno diversamente su entrambi i fronti.

Sul fronte del controllo. L’art. 172, comma 1, CCII prevede che il curatore dichiari di subentrare o di sciogliersi con l’autorizzazione del comitato dei creditori. Non si tratta di una formalità: il subentro comporta l’assunzione di obblighi a carico della massa, lo scioglimento rinuncia a un bene che potrebbe avere valore per la vendita dell’azienda. Quando il comitato non è costituito o non può operare, le funzioni di controllo sono esercitate secondo le regole generali del codice dal giudice delegato.

Sul fronte del tempo. L’art. 172, comma 2, CCII consente al contraente — dunque anche alla società di leasing — di mettere in mora il curatore chiedendo al giudice delegato di assegnargli un termine non superiore a sessanta giorni. Se il termine passa senza una dichiarazione di subentro, il contratto si intende sciolto.

La correzione essenziale: la scelta è del curatore, ma è una scelta autorizzata e, se il concedente lo chiede, a tempo; l’inerzia dopo la messa in mora equivale allo scioglimento.

Sul piano pratico, la messa in mora si attiva con un’istanza al giudice delegato nella quale il concedente individua il contratto, ne documenta la pendenza alla data di apertura e chiede l’assegnazione del termine. Il giudice fissa il termine con decreto, entro il limite massimo di legge; la decorrenza e la scadenza vanno annotate con precisione, perché alla scadenza, in mancanza di dichiarazione di subentro, si produce un effetto definitivo. Da quel momento il concedente può chiedere la restituzione del bene e deve impostare la propria domanda di ammissione secondo il meccanismo dell’art. 177, comma 2, CCII.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che l’iniziativa per accelerare la decisione è nelle mani del concedente. Chi resta passivo, attendendo che “prima o poi” il curatore si pronunci, accetta di fatto un’attesa indefinita, durante la quale il bene si deprezza e nessuno paga.

Nella sezione “la realtà” di questo mito va aggiunta un’osservazione pratica. Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, la sorte dei contratti strategici si decide spesso prima ancora dell’apertura della procedura: chi gestisce la crisi per tempo può negoziare la posizione dei leasing invece di subirla. È il motivo per cui la composizione negoziata e gli altri strumenti di regolazione della crisi vanno valutati quando ancora esistono margini di scelta.

La prova

Il testo dell’art. 172, commi 1 e 2, CCII è inequivoco. Sul piano applicativo, la giurisprudenza formatasi sull’omologa disciplina della legge fallimentare ha costantemente ricondotto lo scioglimento del leasing alla scelta dell’organo concorsuale, assoggettata alle regole generali sui rapporti pendenti (Cass. n. 10733/2019; Cass. SU n. 2061/2021). Anche nella liquidazione controllata, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto al liquidatore il potere di scegliere tra subentro e scioglimento del leasing in corso (Tribunale di Padova, provvedimento annotato nel gennaio 2023).

Cosa rischia chi ci crede

Il concedente che non mette in mora il curatore lascia trascorrere mesi in cui il bene non produce reddito e perde valore, il che si riflette poi sulla stima e quindi sul saldo insinuabile. La curatela che decide senza autorizzazione espone l’atto a contestazioni. E l’impresa che arriva alla liquidazione senza aver mai affrontato il tema dei leasing perde l’occasione di gestirli in un contesto più flessibile.


Mito n. 5 — “Se il curatore subentra, tutti gli arretrati vengono pagati in prededuzione”

Il mito

“Se il curatore decide di tenere il leasing, la società di leasing viene pagata per intero e prima di tutti, compresi i canoni non pagati prima della liquidazione.”

Perché ci credono in tanti

Perché il subentro, intuitivamente, sembra significare “prendere il contratto così com’è”, con tutto il suo passato. Chi subentra in un contratto nella vita di tutti i giorni — si pensi alla cessione di un contratto d’affitto — spesso si fa carico anche delle pendenze. Inoltre, sotto la legge fallimentare, una parte della dottrina e della prassi riteneva che il curatore subentrante nel leasing dovesse corrispondere in prededuzione anche i canoni scaduti prima del fallimento, per una lettura estensiva dell’obbligo di assumere “tutti i relativi obblighi”. Questa opinione è sopravvissuta nel passaparola anche dopo l’entrata in vigore del codice della crisi.

La realtà

Il codice della crisi ha risolto la questione in modo esplicito. L’art. 172, comma 1, CCII stabilisce che il curatore subentrante assume gli obblighi a decorrere dalla data del subentro; il comma 3 aggiunge che, in caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.

La correzione essenziale: con il subentro, i canoni che maturano durante la procedura sono prededucibili; quelli scaduti e non pagati prima dell’apertura restano crediti concorsuali da insinuare al passivo e da soddisfare secondo le regole del concorso.

Vero, ma solo a metà, quindi. Il subentro garantisce al concedente una posizione forte per il futuro: i canoni che maturano dopo l’apertura vanno pagati con priorità rispetto ai creditori concorsuali. Ma il passato resta nel concorso. Il concedente dovrà dunque presentare domanda di ammissione al passivo per gli arretrati, che saranno soddisfatti nella misura consentita dall’attivo e dal rango del credito.

Questo assetto è coerente con il principio generale, valido per tutta la materia concorsuale, secondo cui la prededuzione è riservata ai crediti che nascono dall’attività degli organi della procedura, non a quelli che si sono formati quando l’impresa era ancora in bonis. Il subentro è una scelta di gestione della procedura e ne porta il costo solo per il periodo successivo.

Il ragionamento è anche economico. Se il subentro trascinasse con sé in prededuzione tutto il pregresso, il curatore sarebbe dissuaso dal subentrare anche quando il bene è indispensabile per vendere l’azienda in funzionamento: pagare in testa a tutti gli arretrati maturati prima della procedura significherebbe trasferire sulla massa un costo che non le appartiene. La regola del comma 3, al contrario, rende il subentro una valutazione pulita: conviene se i canoni futuri valgono meno dell’utilità che il bene porta alla liquidazione.

La prova

Il testo dell’art. 172, comma 3, CCII è la prova principale. Sul piano sistematico, Cass. Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29999 ha ribadito che i crediti sorti nel corso di una procedura concorsuale, per essere prededucibili, devono essere conseguenza dell’attività svolta dagli organi che la gestiscono: un principio che spiega perché i canoni anteriori all’apertura non possano godere della stessa preferenza.

Cosa rischia chi ci crede

Il concedente che confida di essere pagato per intero in prededuzione rischia di non presentare tempestivamente la domanda di insinuazione per gli arretrati, scoprendo troppo tardi di dover ricorrere a una domanda tardiva o, nei casi peggiori, di non poter più far valere il credito utilmente. Il curatore che ritiene di dover pagare anche il pregresso rischia di erogare somme non dovute, sottraendole agli altri creditori, con le responsabilità che ne derivano. Il fideiussore, infine, deve sapere che la quota di arretrati non soddisfatta nel concorso resta potenzialmente a suo carico.


Mito n. 6 — “Anche se il leasing era già stato risolto prima della liquidazione, si applica la regola dello scioglimento da parte del curatore”

Il mito

“Non importa se la società di leasing aveva già risolto il contratto prima del fallimento o della liquidazione: si applica comunque l’art. 72-quater (oggi art. 177) e si fanno i conti allo stesso modo.”

Perché ci credono in tanti

Questa convinzione ha avuto, per qualche anno, un sostegno autorevole. Dopo l’entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n. 124, che all’art. 1, commi 136-140, ha tipizzato il leasing finanziario e ne ha disciplinato la risoluzione per inadempimento, una parte della giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto di poter applicare in via analogica l’art. 72-quater l.fall. anche ai contratti risolti prima del fallimento, superando la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo. Il mito, dunque, nasce da un orientamento realmente esistito. Si aggiunge che gli effetti economici delle due discipline sono simili, perché entrambe ruotano intorno alla restituzione del bene e alla compensazione con il suo valore, e chi non è del mestiere tende a confonderle.

La realtà

Quell’orientamento è stato superato dalle Sezioni Unite. Oggi il quadro è il seguente.

Contratto pendente all’apertura della liquidazione giudiziale. Si applicano gli artt. 172 e 177 CCII: sospensione, scelta del curatore, conseguenze dello scioglimento come descritte nel Mito n. 3.

Contratto risolto prima dell’apertura, con presupposti della risoluzione verificatisi dopo l’entrata in vigore della legge n. 124/2017. Si applica l’art. 1, comma 138, della legge n. 124/2017: il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione a valori di mercato, trattenendo i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere in linea capitale, il prezzo di opzione e le spese di recupero, stima e conservazione; se il ricavato non basta, resta creditore per la differenza.

Contratto risolto prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017. Resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; per quest’ultimo si applica in via analogica l’art. 1526 c.c., con restituzione dei canoni riscossi, diritto del concedente a un equo compenso per l’uso e al risarcimento del danno, e con la possibilità di valutare la clausola penale.

La correzione essenziale: la disciplina dello scioglimento da parte del curatore vale solo per i contratti ancora pendenti all’apertura; se il leasing era già risolto, le regole sono quelle della risoluzione, diverse a seconda della data in cui se ne sono verificati i presupposti.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il curatore, davanti a un contratto già risolto, non ha alcuna scelta da esercitare: non può né subentrare né sciogliersi da un rapporto che non esiste più. Resta ferma, naturalmente, la regola dell’art. 172, comma 5, CCII, sull’opponibilità alla procedura dell’azione di risoluzione promossa prima dell’apertura.

Per orientarsi conta quindi una sola data: quella in cui si sono verificati i presupposti della risoluzione (il grave inadempimento previsto dal comma 137 della legge n. 124/2017, oppure l’operatività della clausola risolutiva o della diffida). Va ricostruita sui documenti — comunicazioni, raccomandate, PEC, estratti dei canoni insoluti — e non sulla memoria delle parti, perché da essa dipende quale dei tre regimi si applica.

La prova

Cass. SU 28 gennaio 2021, n. 2061 ha stabilito che la legge n. 124/2017 non ha effetti retroattivi e si applica ai contratti nei quali i presupposti della risoluzione non si erano ancora verificati alla sua entrata in vigore; per i contratti risolti in precedenza resta la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo, anche se alla risoluzione è seguito il fallimento, ed è escluso il ricorso analogico all’art. 72-quater l.fall. Il principio è stato confermato da Cass. ord. 29 maggio 2024, n. 15009, da Cass. n. 21293/2024 e da Cass. n. 26258/2024. Sul versante del merito, Tribunale di Bologna, Sez. IV, 19 febbraio 2024, n. 570 ha applicato l’irretroattività della riforma a un inadempimento risalente al 2011.

Cosa rischia chi ci crede

Il concedente che, a fronte di un leasing traslativo risolto prima del 2017, si insinua invocando la disciplina dello scioglimento rischia di vedersi respingere la domanda, come è avvenuto in diversi casi decisi dalla Cassazione nel 2024. Il curatore che applica l’art. 177 a un contratto già risolto rischia di rinunciare all’azione restitutoria dei canoni prevista dall’art. 1526 c.c., che in alcuni casi può portare somme significative all’attivo. E chi ignora la clausola penale perde l’occasione di chiederne la riduzione quando è manifestamente eccessiva.


Mito n. 7 — “Il curatore può sciogliere qualsiasi leasing, anche quello scaduto o già riscattato”

Il mito

“Qualunque contratto di leasing della società, anche se è finito o se il bene è stato riscattato, può essere sciolto dal curatore, che così si riprende i canoni o rimette in discussione il riscatto.”

Perché ci credono in tanti

Perché il potere di scioglimento del curatore viene spesso descritto in modo generico, come una facoltà di “liberarsi dei contratti”. Chi ha sentito parlare di questo potere tende a estenderlo a tutti i rapporti che hanno a che fare con l’impresa, compresi quelli già conclusi. A ciò si aggiunge una confusione frequente con le azioni revocatorie, che effettivamente consentono, a certe condizioni, di rimettere in discussione atti già compiuti, inclusi pagamenti e cessioni.

La realtà

Il potere di scelta del curatore riguarda solo i contratti pendenti, cioè quelli non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento dell’apertura (art. 172, comma 1, CCII). La stessa norma esclude lo scioglimento nei contratti ad effetti reali quando il trasferimento del diritto è già avvenuto.

Applicato al leasing, questo significa che:

  • se il contratto è scaduto prima dell’apertura e l’utilizzatore non ha riscattato, il rapporto non è pendente e non c’è alcuna scelta da fare: il bene va restituito secondo le regole contrattuali;
  • se l’utilizzatore ha esercitato il riscatto e pagato il prezzo prima dell’apertura, il bene è entrato nel suo patrimonio e quindi nell’attivo della procedura: non c’è nulla da sciogliere;
  • se il contratto è in corso, si applicano la sospensione e la scelta del curatore.

La correzione essenziale: il curatore sceglie solo sui leasing ancora in corso; sui contratti esauriti non ha poteri di scioglimento, e gli atti anteriori si possono rimettere in discussione solo con le azioni revocatorie, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

Vero, ma solo a metà, quindi: la procedura può reagire anche su rapporti esauriti, ma attraverso strumenti diversi, che hanno presupposti propri e che vanno provati. Ad esempio, la cessione del contratto di leasing compiuta prima dell’insolvenza può essere oggetto di revocatoria, ma anche in quel caso il curatore non diventa automaticamente parte del contratto.

C’è poi una zona grigia frequente nella pratica: il contratto arrivato all’ultima rata, con il solo prezzo di riscatto ancora da pagare. In questo caso il rapporto è ancora pendente, perché l’effetto traslativo non si è prodotto; e proprio qui la scelta del curatore può risultare particolarmente vantaggiosa per i creditori, se il valore del bene supera di molto il prezzo di opzione.

La prova

L’art. 172, comma 1, CCII delimita il perimetro della facoltà di scelta. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha distinto con chiarezza i contratti in corso, quelli risolti e quelli giunti a naturale scadenza prima della procedura, escludendo per questi ultimi l’applicazione della disciplina dello scioglimento, come ricostruito nell’ordinanza interlocutoria che ha portato a Cass. SU n. 2061/2021. Sul rapporto tra revocatoria e leasing, Cass. n. 23485/2021 ha chiarito che la dichiarazione di inefficacia della cessione di un contratto di leasing non comporta il subentro del curatore nella posizione dell’utilizzatore.

Cosa rischia chi ci crede

Chi ha riscattato regolarmente un bene da una società poi finita in liquidazione, o chi ha acquistato quel bene da essa, può vivere mesi di inutile apprensione credendo che il curatore possa “annullare” il riscatto. Viceversa, la curatela che si convince di poter sciogliere un contratto esaurito perde tempo su una strada impraticabile, invece di valutare le azioni revocatorie o recuperatorie realmente esperibili.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia, per mostrare cosa accade davvero a chi agisce sulla base dei miti appena esaminati. Non rappresentano casi reali.

Simulazione A — Il concedente convinto di cumulare bene e credito (Mito n. 3)

Ipotesi: leasing su una linea di confezionamento. Alla data di apertura della liquidazione giudiziale, il 14 gennaio 2026, risultano:

  • canoni scaduti e non pagati: 18.640 €;
  • canoni a scadere, quota capitale: 71.380 €;
  • prezzo di riscatto: 2.150 €.

Il curatore, autorizzato, si scioglie dal contratto. Il concedente, convinto di poter cumulare, chiede l’ammissione al passivo per 92.170 € e si riprende la linea.

Cosa succede davvero. Il giudice delegato dispone la stima: il valore di mercato della linea è indicato in 61.900 €. Il credito insinuabile è la differenza tra il credito alla data di apertura (assumendo per semplicità 92.170 €) e il valore di stima: 92.170 − 61.900 = 30.270 €, da ammettere in via chirografaria. Mesi dopo il concedente ricolloca il bene a 78.460 €. Il credito residuo in linea capitale (canoni a scadere in quota capitale più prezzo di riscatto) era di 73.530 €: il concedente deve versare alla curatela 78.460 − 73.530 = 4.930 €. Chi aveva chiesto 92.170 € si ritrova ammesso per 30.270 € e debitore della procedura per 4.930 €.

Simulazione B — Il concedente che aspetta che il contratto “finisca da solo” (Miti n. 1 e 4)

Ipotesi: leasing su tre automezzi. Liquidazione aperta il 14 gennaio 2026. Il concedente, convinto che il contratto sia già sciolto, attende senza fare nulla. A luglio 2026 il curatore non si è ancora pronunciato; gli automezzi restano fermi nel piazzale della società.

Sequenza reale alternativa: se il concedente avesse depositato l’istanza di messa in mora il 3 febbraio 2026 e il giudice delegato avesse assegnato, con decreto del 9 febbraio, un termine di sessanta giorni, in assenza di dichiarazione di subentro il contratto si sarebbe inteso sciolto alla scadenza del termine, il 10 aprile 2026. Tre mesi in meno di deprezzamento: se il valore dei mezzi scende, per ipotesi, da 54.720 € a 47.310 € tra aprile e luglio, quella perdita di 7.410 € si traduce in una stima più bassa e quindi in un credito concorsuale più alto, che però verrà soddisfatto in moneta fallimentare, cioè solo in parte.

Simulazione C — Il leasing risolto prima della liquidazione (Mito n. 6)

Ipotesi: leasing su un impianto. Il concedente si avvale della clausola risolutiva espressa con comunicazione ricevuta il 22 settembre 2025; la liquidazione giudiziale viene aperta il 5 marzo 2026. I presupposti della risoluzione si sono verificati dopo il 2017.

Disciplina applicabile: non l’art. 177 CCII, ma l’art. 1, comma 138, legge n. 124/2017. Il concedente vende l’impianto a 41.770 €. Dal ricavato trattiene: canoni scaduti 9.315 €, canoni a scadere in quota capitale 47.880 €, prezzo di opzione 1.020 €, spese di recupero e stima 1.640 €, per un totale di 59.855 €. Il ricavato non basta: 59.855 − 41.770 = 18.085 € è il credito residuo da insinuare al passivo. Il curatore che avesse provato a “sciogliere” il contratto non avrebbe avuto nulla da sciogliere; quello che avesse rivendicato la restituzione dei canoni secondo l’art. 1526 c.c. avrebbe sbagliato regime, perché quella disciplina riguarda solo i leasing traslativi risolti prima della riforma.


Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento vero, deformato dal passaparola. Ricomposti nel quadro normativo corretto, quei frammenti raccontano una storia coerente.

È vero che l’apertura della liquidazione cambia radicalmente la vita del contratto. Ma non lo scioglie: lo sospende, e trasferisce al curatore, sotto il controllo del comitato dei creditori, la decisione sul suo destino. La sospensione protegge entrambe le parti: il concedente non è costretto a garantire il godimento a chi non paga, la procedura non è costretta ad assumere obblighi che potrebbero rivelarsi svantaggiosi.

È vero che il concedente può liberarsi del contratto. Ma non con la clausola che collega la risoluzione all’apertura della procedura, che il codice dichiara inefficace; può farlo con l’azione di risoluzione per inadempimento promossa prima dell’apertura, o con la messa in mora del curatore, che entro sessanta giorni porta allo scioglimento in caso di inerzia.

È vero che il concedente si riprende il bene e non restituisce i canoni incassati. Ma il valore del bene viene sottratto dal suo credito, e se la ricollocazione supera il credito residuo in linea capitale l’eccedenza va alla procedura. Il sistema è costruito per impedire arricchimenti ingiustificati, in entrambe le direzioni.

È vero che con il subentro il concedente gode della prededuzione. Ma solo per i crediti che maturano durante la procedura: il passato resta nel concorso.

È vero che, per qualche anno, una parte della giurisprudenza ha applicato la disciplina dello scioglimento anche ai contratti risolti prima del fallimento. Ma le Sezioni Unite del 2021 hanno chiuso quella stagione, distinguendo nettamente tra contratti pendenti, contratti risolti dopo la legge n. 124/2017 e contratti risolti prima.

È vero che la procedura può incidere anche su rapporti esauriti. Ma attraverso le azioni revocatorie, con presupposti propri, e non attraverso il potere di scioglimento, che riguarda solo i contratti in corso.

Infine, un frammento di verità spesso trascurato: il leasing non è sempre un problema per la procedura. Un leasing su un bene strategico, con poche rate residue e un riscatto basso, può valere molto più del suo costo, soprattutto se il curatore punta a vendere l’azienda o un ramo di essa in funzionamento. In quel caso il subentro non è un favore al concedente, ma una scelta nell’interesse dei creditori. Specularmente, se a entrare in liquidazione è la società concedente, l’art. 177, comma 3, CCII prevede che il contratto prosegua e che l’utilizzatore conservi la facoltà di acquistare il bene a scadenza, pagando canoni e prezzo pattuito.


Mito vs realtà in tabella

La tabella riassume, in una riga per ciascuna convinzione, la distanza tra ciò che si sente dire e ciò che prevedono effettivamente il Codice della crisi e la giurisprudenza. È uno strumento di consultazione rapida, utile soprattutto nelle prime settimane dopo l’apertura della procedura, ma non sostituisce l’analisi del singolo contratto: date, clausole e stato del rapporto possono cambiare radicalmente la disciplina applicabile.

Il mitoCome stanno le cose
Il leasing si scioglie automaticamente con la liquidazioneIl contratto pendente resta sospeso fino alla scelta del curatore (art. 172, comma 1, CCII)
Il concedente può risolvere per il solo fatto della liquidazioneLe clausole che collegano la risoluzione all’apertura della procedura sono inefficaci (art. 172, comma 6, CCII)
Il concedente tiene bene, canoni incassati e canoni futuriIl valore del bene, stimato dal giudice delegato, si sottrae dal credito; l’eccedenza va alla curatela (art. 177, commi 1-2, CCII)
Il curatore decide quando vuole e da soloServe l’autorizzazione del comitato dei creditori; su messa in mora, termine massimo di 60 giorni, poi il contratto si intende sciolto (art. 172, commi 1-2, CCII)
Con il subentro tutti gli arretrati sono prededucibiliSono prededucibili solo i crediti maturati durante la procedura (art. 172, comma 3, CCII)
Al leasing già risolto si applica comunque l’art. 177Si applicano la L. 124/2017 (risoluzioni successive) o l’art. 1526 c.c. per il traslativo risolto prima (Cass. SU n. 2061/2021)
Il curatore può sciogliere anche leasing scaduti o riscattatiLa scelta riguarda solo i contratti pendenti; sugli atti esauriti operano solo le revocatorie

Le domande di verifica

Quindi è vero che, finché il curatore non decide, la procedura non deve pagare i canoni?

Sì. Durante la sospensione il curatore non è tenuto a pagare i canoni del leasing pendente, e il concedente non può pretenderli dalla massa. Diverso è il discorso per i garanti: la sospensione riguarda il rapporto tra concedente e procedura, e la posizione del fideiussore va valutata sul contratto di garanzia, che spesso prevede obblighi autonomi. È proprio su questo punto che occorre una verifica puntuale dei documenti.

Quindi è vero che la società di leasing può riprendersi il bene appena aperta la liquidazione?

No. Durante la sospensione il bene resta nella disponibilità della procedura. Il concedente ottiene la restituzione solo dopo lo scioglimento, che può essere deciso dal curatore o conseguire alla scadenza del termine assegnato su messa in mora. Fa eccezione il caso del contratto già risolto prima dell’apertura con un’azione opponibile alla procedura.

Quindi è vero che la sospensione feriale allunga il termine di sessanta giorni assegnato al curatore?

Di regola no. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 9 del Codice della crisi ne esclude l’applicazione ai procedimenti disciplinati dal codice stesso, salvo diversa previsione. È quindi prudente calcolare il termine senza contare su quella pausa.

Quindi è vero che le stesse regole valgono anche nella liquidazione controllata del sovraindebitato?

Dipende. La liquidazione controllata ha una disciplina propria dei rapporti pendenti, ma la giurisprudenza di merito ha riconosciuto anche al liquidatore il potere di scegliere tra subentro e scioglimento del leasing in corso (Tribunale di Padova, provvedimento annotato nel gennaio 2023). La soluzione va verificata caso per caso, anche alla luce del tipo di bene e della sua funzione per il debitore.

Quindi è vero che la stima del giudice delegato è definitiva?

Dipende dalla fase. La stima disposta dal giudice delegato serve a determinare il credito insinuabile; la ricollocazione effettiva determina invece se il concedente debba versare un’eccedenza alla curatela. Le contestazioni sulla stima e sull’ammissione si fanno valere con i mezzi di impugnazione dello stato passivo, nei termini previsti.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i provvedimenti di riferimento, ciascuno collegato alla convinzione che contribuisce a smentire o a ridimensionare. I principi sono riformulati in parole nostre.

1. Cass. Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061 — Miti n. 1, 2, 6. La legge n. 124/2017 non è retroattiva; per i contratti risolti prima della sua entrata in vigore resta la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con applicazione dell’art. 1526 c.c. al secondo; la norma sullo scioglimento è eccezionale e presuppone la scelta del curatore su un contratto pendente. È la pronuncia cardine dell’intera materia.

2. Cass. ord. 29 maggio 2024, n. 15009 — Mito n. 6. Conferma che al leasing traslativo risolto prima del fallimento non si applica la disciplina concorsuale dello scioglimento, ma l’art. 1526 c.c.; il concedente non ha diritto ai canoni residui, ma a un equo compenso. Rilevante perché applica il principio delle Sezioni Unite in un caso recente.

3. Cass. ord. n. 21293/2024 — Miti n. 3 e 6. Per far valere nel passivo il credito da leasing traslativo risolto prima del fallimento, il concedente deve indicare il credito da clausola penale e la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene, o una sua stima attendibile. Utile perché chiarisce l’onere di una domanda completa.

4. Cass. ord. n. 26258/2024 — Mito n. 3. I patti di deduzione contenuti nei contratti risolti prima della riforma vanno eseguiti secondo buona fede: se il bene non è ancora venduto, il concedente deve portarne in diffalco il valore commerciale, esplicitando il criterio di stima. Rilevante perché impedisce di cumulare bene e credito.

5. Cass. ord. n. 18063/2024 — Mito n. 3. Il valore da detrarre dal credito del concedente, dopo la risoluzione, è quello effettivamente incassato con la ricollocazione, non il valore di mercato al momento della riconsegna. Importante per il calcolo concreto del saldo.

6. Cass. Sez. I, 4 ottobre 2023, n. 28037 — Mito n. 6. Nel leasing traslativo risolto prima del fallimento dell’utilizzatore, la penale pattuita è applicabile, ma il giudice può ridurla secondo criteri che evitino squilibri. Rilevante per chi contesta pretese eccessive.

7. Cass. ord. n. 25701/2025, pubblicata il 19 settembre 2025 — Mito n. 3. Il concedente che ha recuperato e ricollocato il bene non può pretendere l’intero credito residuo: va applicata la compensazione con il valore del bene. È la conferma più recente del principio.

8. Cass. n. 3200/2019 — Miti n. 1 e 3. Sul leasing in corso al momento del fallimento e sciolto dal curatore, illustra il meccanismo di insinuazione, stima e determinazione del saldo. Fondamentale per capire come si fanno i conti dopo lo scioglimento.

9. Cass. n. 10733/2019 — Miti n. 1 e 6. La disciplina dello scioglimento riguarda solo l’ipotesi del contratto ancora ineseguito, sciolto per volontà del curatore; al contratto risolto prima del fallimento si applica l’art. 1526 c.c. Rilevante perché distingue nettamente le due situazioni.

10. Cass. Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29999 — Mito n. 5. I crediti sorti durante la procedura sono prededucibili solo se derivano dall’attività degli organi che la gestiscono. Spiega perché gli arretrati anteriori non diventano prededucibili con il subentro.

11. Cass. n. 23485/2021 — Mito n. 7. La dichiarazione di inefficacia, in esito a revocatoria, della cessione di un contratto di leasing non determina il subentro del curatore nella posizione dell’utilizzatore. Rilevante per distinguere revocatoria e scioglimento.

12. Tribunale di Bologna, Sez. IV, 19 febbraio 2024, n. 570 — Mito n. 6. Applica l’irretroattività della legge n. 124/2017 a un inadempimento risalente al 2011, rigettando la pretesa di calcolare il credito secondo i commi 138 e 139. Utile come esempio di applicazione nel merito.

13. Tribunale di Padova, provvedimento annotato nel gennaio 2023 — Mito n. 4. Nella liquidazione controllata spetta al liquidatore decidere se subentrare nel leasing in corso o sciogliersi. Rilevante per chi affronta il tema fuori dalla liquidazione giudiziale.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con strumenti concreti. Che tu sia l’amministratore o il socio della società in liquidazione, un fideiussore, il concedente o un creditore interessato all’esito, ecco cosa facciamo.

  1. Ricostruiamo lo stato del contratto alla data di apertura: verifichiamo se il leasing era pendente, già risolto, scaduto o riscattato, perché da questo dipende quale disciplina si applica (art. 177 CCII, L. 124/2017 o art. 1526 c.c.).
  2. Accertiamo la data dei presupposti della risoluzione rispetto all’entrata in vigore della legge n. 124/2017, applicando i principi delle Sezioni Unite n. 2061/2021.
  3. Verifichiamo l’efficacia delle clausole contrattuali, individuando quelle che collegano la risoluzione all’apertura della procedura e che il codice dichiara inefficaci.
  4. Ricalcoliamo il credito del concedente, separando canoni scaduti, quota capitale a scadere, prezzo di riscatto, interessi e spese, con il supporto dei commercialisti dello staff.
  5. Contestiamo le insinuazioni al passivo che non tengono conto del valore del bene o che cumulano bene e credito, predisponendo osservazioni al progetto di stato passivo.
  6. Esaminiamo la stima del giudice delegato e la ricollocazione effettiva, verificando se dal confronto emerga un’eccedenza che il concedente deve versare alla curatela.
  7. Predisponiamo per il concedente domande di insinuazione complete, con indicazione del valore del bene, e attiviamo la messa in mora del curatore quando l’attesa danneggia il valore del bene.
  8. Valutiamo la posizione dei fideiussori, verificando quale parte del debito garantito sopravvive dopo la compensazione con il valore del bene.
  9. Analizziamo le clausole penali dei contratti risolti prima della riforma e ne chiediamo la riduzione quando sono manifestamente eccessive.
  10. Impostiamo e seguiamo le impugnazioni dello stato passivo e i successivi gradi di giudizio, fino al ricorso per Cassazione, senza cambi di difensore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la sorte dei leasing strategici si gioca spesso prima della liquidazione, e conoscere dall’interno gli strumenti di composizione della crisi consente di valutare se e come la posizione dei contratti in corso possa essere gestita senza arrivare alla procedura liquidatoria. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista garantisce che le questioni sullo stato passivo, spesso decise su principi di legittimità, possano essere portate fino all’ultimo grado.

Continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa linea difensiva, impostata nella prima verifica del contratto, viene seguita dallo stesso difensore in ogni fase successiva. Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano la qualificazione giuridica e il contenzioso, i commercialisti ricostruiscono piani di ammortamento, quote capitale e valori di realizzo.


Chiusura

Il leasing in una società in liquidazione giudiziale è uno dei terreni su cui le convinzioni sbagliate costano di più, perché si traducono in domande respinte, crediti non contestati, beni consegnati senza verifiche e termini lasciati scorrere. La regola, una volta liberata dai miti, è chiara: il contratto pendente resta sospeso, il curatore sceglie con l’autorizzazione del comitato dei creditori, il concedente può accelerare la scelta con la messa in mora, e in caso di scioglimento il valore del bene si compensa con il credito. Per i contratti già risolti valgono altre regole, che dipendono dalla data della risoluzione. L’informazione corretta è la prima difesa.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché vi convergono le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: l’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per affrontare la sorte dei contratti prima e durante la crisi, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario per la ricostruzione dei conteggi del leasing, l’abilitazione di cassazionista per sostenere le contestazioni sullo stato passivo fino all’ultimo grado.

📩 Prima che il termine per contestare lo stato passivo o per mettere in mora il curatore si chiuda, scrivici: trovi tutti i recapiti dello studio al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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