Qual È Il Debito Minimo Per Fare La Legge 3 (Ex)?

Non esiste un debito minimo per accedere alle procedure di sovraindebitamento: chi resta fermo ad aspettare di “avere abbastanza debiti” commette il primo di una serie di errori che, nella pratica, costano molto più del debito stesso.

È una delle domande che ricorrono con maggiore frequenza: “Con quanti debiti posso fare la legge 3?”. La risposta corretta è che la legge 27 gennaio 2012, n. 3 non si applica più alle nuove domande dal 15 luglio 2022, perché le sue procedure sono confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII). E né la vecchia legge né il Codice fissano un importo minimo di debito per il debitore che chiede di accedere a una procedura. Quello che conta è un altro presupposto: lo stato di sovraindebitamento, cioè lo squilibrio tra ciò che si deve e ciò che si può realmente pagare. Le uniche soglie in euro che il Codice conosce riguardano altre situazioni e vengono sistematicamente fraintese.

L’esperienza insegna che la domanda sul “debito minimo” nasconde quasi sempre uno di questi sei errori:

  1. Aspettare che il debito cresca, credendo che sotto una certa cifra la legge non si applichi.
  2. Misurare il debito in valore assoluto invece che in rapporto a reddito e patrimonio.
  3. Confondere le soglie di 50.000, 30.000 e 500.000 euro, che riguardano tutt’altro.
  4. Contrarre nuovi debiti o aggravare l’esposizione per “rientrare” nella procedura.
  5. Scegliere la procedura sbagliata in base all’importo, ignorando la propria qualifica soggettiva.
  6. Contare male i debiti: dimenticare garanzie, interessi, debiti fiscali e previdenziali.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia con una competenza che non è generica ma direttamente certificata sul tema: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Significa conoscere dall’interno il lavoro di verifica che l’OCC svolge sulla situazione debitoria, cioè esattamente il punto in cui l’errore sul “debito minimo” viene intercettato, o diventa irreparabile.

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Errore n. 1 — Aspettare che il debito “sia abbastanza alto” per accedere alla procedura

L’errore

Un lavoratore dipendente ha 14.300 euro di debiti tra due finanziarie e una carta revolving, con una rata complessiva che assorbe ormai metà dello stipendio. Ha letto online che “la legge 3 serve per chi ha debiti importanti” e decide di aspettare. Nel frattempo salta alcune rate, arrivano i solleciti, poi un decreto ingiuntivo, poi il pignoramento del quinto.

Perché è un errore

Il CCII individua i soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento attraverso l’art. 2, comma 1, lett. c), che definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. La norma non contiene alcun importo minimo. Allo stesso modo, gli artt. 67 (ristrutturazione dei debiti del consumatore), 74 (concordato minore), 268 (liquidazione controllata) e 283 (esdebitazione del sovraindebitato incapiente) non subordinano la domanda del debitore al superamento di una cifra.

Anche sotto la vecchia legge 3/2012 la situazione era identica: l’art. 6 definiva il sovraindebitamento come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, senza soglie. Chi ancora oggi ha una procedura aperta con domanda depositata prima del 15 luglio 2022 continua a essere regolato dalla legge 3, ma per le nuove domande si applica il Codice.

Il presupposto è qualitativo, non quantitativo: conta l’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni, non la cifra in sé. Le guide divulgative più serie lo riconoscono esplicitamente, sottolineando che la normativa non predefinisce alcuna soglia minima.

Le conseguenze

Aspettare non è neutro. Ogni mese di attesa produce interessi moratori, spese legali dei procedimenti monitori, costi di notifica e di esecuzione che finiscono sul conto del debitore. Ma soprattutto l’attesa lascia campo libero ai creditori: il decreto ingiuntivo non opposto diventa definitivo, il pignoramento del quinto si consolida, la segnalazione in centrale rischi si stratifica.

La conseguenza più grave è che il debitore arriva alla procedura con un’esposizione più alta, meno reddito disponibile (perché già in parte pignorato) e una storia creditizia più compromessa, cioè con meno margine per costruire una proposta sostenibile. Il paradosso è che chi aspetta “di avere debiti sufficienti” finisce per ottenere la procedura in condizioni peggiori di quelle in cui l’avrebbe avuta subito.

C’è poi un profilo meno visibile: più tempo passa, più diventa difficile ricostruire con precisione la genesi del debito, e la genesi del debito è proprio ciò su cui il giudice valuta l’assenza di colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII).

Cosa fare invece

Far valutare la propria posizione appena la rata complessiva diventa insostenibile rispetto al reddito, indipendentemente dall’importo del debito. Il momento giusto non è quando si raggiunge una certa cifra, ma quando si manifesta lo squilibrio: la prima rata saltata per mancanza di liquidità, la necessità di chiedere un prestito per pagarne un altro, l’impossibilità di coprire le spese essenziali.

Operativamente, occorre raccogliere subito contratti, estratti conto, piani di ammortamento, eventuali atti giudiziari ricevuti, buste paga o dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni. Con questa documentazione è possibile verificare se esiste già uno stato di crisi (art. 2, comma 1, lett. a) CCII: inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (lett. b): inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l’incapacità di pagare regolarmente).

Il dettaglio che pochi conoscono

Il debitore può accedere alle procedure anche in stato di crisi, cioè prima ancora di essere insolvente. Il Codice non pretende che si arrivi al pignoramento: basta che i flussi di cassa prevedibili nei dodici mesi successivi non siano adeguati a coprire le obbligazioni. È una differenza enorme rispetto alla percezione comune, e anche rispetto alla domanda proposta dal creditore, che invece presuppone l’insolvenza (art. 268, comma 2, CCII). Chi agisce in fase di crisi ha un patrimonio ancora integro, un reddito non ancora aggredito e, di solito, una storia più facile da spiegare all’OCC e al giudice.


Errore n. 2 — Misurare il debito in valore assoluto invece che in rapporto a reddito e patrimonio

L’errore

Due persone hanno lo stesso debito: 38.700 euro. La prima guadagna 1.350 euro netti al mese, vive in affitto con due figli e non ha beni. La seconda guadagna 4.100 euro netti, è proprietaria di un immobile libero da ipoteche e ha un conto deposito. Entrambe si chiedono se “38.700 euro bastano per la legge 3”. È la domanda sbagliata per entrambe.

Perché è un errore

Lo stato di sovraindebitamento è una relazione, non un numero. L’art. 2, comma 1, lett. c) CCII lo collega alla crisi o all’insolvenza, che a loro volta sono definite in termini di rapporto tra obbligazioni e risorse. La relazione particolareggiata dell’OCC (art. 68, comma 2, CCII per la ristrutturazione dei debiti; art. 76 per il concordato minore; art. 269 per la liquidazione controllata) deve illustrare proprio le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere e la situazione patrimoniale e reddituale.

Il medesimo debito può configurare sovraindebitamento per un debitore e non per un altro. Nel primo esempio, 38.700 euro con 1.350 euro di reddito e due figli a carico rappresentano con ogni probabilità uno squilibrio strutturale. Nel secondo, con un immobile libero e un reddito elevato, la stessa cifra può essere sostenibile, magari con una rinegoziazione o con la vendita di un bene.

Le conseguenze

Chi presenta una domanda senza essere realmente sovraindebitato rischia l’inammissibilità. La giurisprudenza di merito lo ha affermato con chiarezza: il Tribunale di Avellino (provvedimento segnalato nel febbraio 2025) ha escluso l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore a un soggetto che non era sovraindebitato e mirava soltanto a evitare un’esecuzione come cessionario di un bene ipotecato. In un caso deciso dal Tribunale di Livorno (R.G. 116/2025), il giudice ha osservato che un singolo debito verso una banca sarebbe stato sostenibile dal ricorrente e che quindi non bastava da solo a renderlo sovraindebitato: lo squilibrio derivava da altre esposizioni.

La conseguenza più seria dell’errore opposto, cioè ritenersi “troppo poco indebitati”, è la rinuncia a uno strumento che la legge metterebbe a disposizione, con il pignoramento che procede e il debito che continua a crescere.

Cosa fare invece

Costruire un prospetto che metta a confronto, voce per voce, i debiti con il reddito disponibile e il patrimonio realizzabile. Il reddito disponibile non è lo stipendio lordo né quello netto: è ciò che resta dopo aver sottratto quanto necessario al mantenimento dignitoso del debitore e della sua famiglia. È su questo margine che si misura la sostenibilità.

Il prospetto dovrebbe includere: il totale dei debiti, distinti per creditore, natura (chirografari, privilegiati, ipotecari) e scadenza; il reddito netto mensile e la sua stabilità (contratto a tempo indeterminato, pensione, lavoro autonomo); le spese familiari essenziali; i beni posseduti e il loro valore realistico di realizzo; le azioni esecutive già pendenti. Solo a questo punto si può capire se lo squilibrio c’è, quanto è profondo e quale procedura lo gestisce meglio.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nella valutazione non si guarda solo al presente. Il concetto di crisi è prospettico (dodici mesi), e anche la fattibilità del piano viene valutata nel tempo. Un contratto a termine in scadenza, un pensionamento imminente con riduzione del reddito, una separazione in corso che cambia la composizione del nucleo familiare: sono tutti elementi che possono trasformare un debito oggi sostenibile in un sovraindebitamento conclamato nel giro di pochi mesi. Documentarli fin dall’inizio consente all’OCC di rappresentare lo squilibrio in modo corretto.


Errore n. 3 — Confondere le soglie di 50.000, 30.000 e 500.000 euro

L’errore

Un pensionato con 27.600 euro di debiti legge che “la liquidazione controllata richiede debiti superiori a 50.000 euro” e conclude di non poterla chiedere. Un piccolo artigiano con 41.200 euro di debiti legge invece che “sotto i 30.000 euro non si fallisce” e pensa di essere comunque fuori da ogni procedura. Entrambi hanno letto una norma vera, ma l’hanno applicata al caso sbagliato.

Perché è un errore

Nel Codice della crisi esistono tre cifre che circolano nei siti divulgativi e che vengono scambiate per “debito minimo”. Nessuna delle tre, però, pone un limite alla domanda del debitore sovraindebitato.

La prima è la soglia di 50.000 euro dell’art. 268, comma 2, CCII. La norma stabilisce che, quando il debitore è insolvente, la domanda di liquidazione controllata può essere presentata anche da un creditore, pure in pendenza di esecuzioni individuali; ma in questo caso la liquidazione non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a cinquantamila euro, importo soggetto ad aggiornamento periodico. È un limite posto a tutela del debitore contro iniziative dei creditori per importi modesti: non riguarda il debitore che chiede la liquidazione per sé (comma 1).

La seconda è la soglia di 30.000 euro dell’art. 49, comma 5, CCII, che vale per la liquidazione giudiziale (l’ex fallimento): non si fa luogo all’apertura se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è complessivamente inferiore a trentamila euro. Anche questa è una soglia che riguarda l’impresa “maggiore” e l’iniziativa per la procedura concorsuale principale, non l’accesso del sovraindebitato.

La terza è la soglia di 500.000 euro di debiti, insieme a quelle di 300.000 euro di attivo patrimoniale e 200.000 euro di ricavi lordi, contenute nell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Servono a definire l'”impresa minore”: l’imprenditore che nei tre esercizi precedenti è rimasto entro tutti questi limiti non è soggetto a liquidazione giudiziale e rientra tra i debitori che accedono alle procedure di sovraindebitamento. È dunque un tetto massimo per la qualifica di impresa minore, non un minimo.

Nessuna di queste tre cifre impedisce al debitore sovraindebitato di presentare domanda con un debito inferiore.

Le conseguenze

Il pensionato del primo esempio rinuncia a una procedura che avrebbe potuto chiedere; l’artigiano del secondo non si rende conto che la sua posizione è comunque gestibile attraverso il concordato minore o la liquidazione controllata, che sono proprio gli strumenti pensati per l’impresa sotto soglia. La conseguenza più grave è che, mentre il debitore si considera “escluso”, i creditori continuano ad agire individualmente, con pignoramenti che erodono proprio quelle risorse che una procedura concorsuale avrebbe potuto distribuire in modo ordinato ed esdebitante.

C’è anche l’errore speculare, che riguarda chi ha molti debiti: un imprenditore con 520.000 euro di debiti, se supera anche solo una delle soglie dell’art. 2, lett. d) in uno dei tre esercizi precedenti, non è più “impresa minore” e non può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata come impresa, ma rientra nelle procedure maggiori.

Cosa fare invece

Leggere ogni soglia in relazione a chi agisce e a quale procedura si riferisce. In sintesi: la soglia di 50.000 euro interessa il debitore solo per sapere se un creditore può chiedere la sua liquidazione controllata; la soglia di 30.000 euro riguarda la liquidazione giudiziale di un’impresa non minore; le soglie dell’art. 2, lett. d) servono a capire se l’imprenditore è “minore” e quindi rientra nel perimetro del sovraindebitamento.

Per il debitore che vuole agire, la domanda da porsi non è “supero la soglia?”, ma “sono in crisi o in insolvenza, e a quale categoria soggettiva appartengo?”.

Il dettaglio che pochi conoscono

La soglia di 50.000 euro si calcola sui debiti scaduti e non pagati, non sul debito complessivo. Un debitore con 140.000 euro di mutuo residuo, regolarmente pagato, e 22.000 euro di rate scadute su altri finanziamenti non raggiunge la soglia: un creditore non potrebbe chiedere la sua liquidazione controllata. La Cassazione ha poi precisato quali debiti rientrano nel conteggio: con l’ordinanza n. 17508/2025 la Prima Sezione ha ritenuto che anche il finanziamento dei soci postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c., una volta scaduto, debba essere computato tra i debiti scaduti e non pagati ai fini dell’art. 268, comma 2, pur restando temporaneamente inesigibile. Il conteggio, insomma, è tecnico, e un errore di calcolo può spostare il risultato in un senso o nell’altro.

A questo si aggiunge un’ulteriore tutela introdotta dal correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136: se la domanda del creditore riguarda un debitore persona fisica, quest’ultimo può eccepire, entro la prima udienza, l’impossibilità di acquisire attivo da distribuire, allegando un’attestazione dell’OCC (art. 268, comma 3, CCII). Se ha già chiesto l’attestazione ma non l’ha ancora ottenuta, il giudice può concedere un termine non superiore a sessanta giorni.


Errore n. 4 — Contrarre nuovi debiti per “rientrare” nella procedura o per tamponare i vecchi

L’errore

Una lavoratrice ha 11.900 euro di debiti e ha capito che la sua situazione è difficile. Qualcuno le suggerisce, a voce, che “con debiti così bassi non conviene fare la procedura” e che tanto vale chiedere un altro prestito per consolidare. Oppure, peggio, che più alto è il debito “più il giudice taglia”. Lei firma un nuovo finanziamento da 9.400 euro, sapendo di non poterlo restituire, e poco dopo deposita la domanda con un debito di 21.300 euro.

Perché è un errore

L’art. 69, comma 1, CCII stabilisce che il consumatore non può accedere alla ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, oltre che se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte. Per il concordato minore l’art. 77 CCII rende inammissibile la domanda, tra l’altro, quando risultano commessi atti diretti a frodare i creditori, e per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente l’assenza di dolo, colpa grave, malafede o frode è requisito di accesso espresso (art. 283 CCII). Nella liquidazione controllata, la condotta del debitore viene valutata al momento della decisione sull’esdebitazione (art. 282 CCII).

L’indebitamento consapevole, cioè assumere un’obbligazione sapendo di non poterla adempiere, è il caso tipico di colpa grave. Farlo con lo scopo di accedere alla procedura, o di aumentare artificialmente l’esposizione, può scivolare verso la malafede.

Le conseguenze

La Cassazione, con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, ha chiarito due punti decisivi. Il primo: nel Codice il termine “meritevolezza” ha ormai un valore meramente descrittivo, perché la legge richiede la verifica negativa della colpa grave, della malafede o della frode. Il secondo: il fatto che la banca abbia violato l’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore non cancella la colpa grave del debitore che quel finanziamento ha chiesto e ottenuto; la negligenza del finanziatore incide sulla posizione del creditore nella procedura, ma non “salva” il debitore sotto il profilo soggettivo.

La conseguenza più grave è l’inammissibilità della domanda di ristrutturazione, con il rischio concreto di vedersi preclusa anche l’esdebitazione a costo zero, per la quale l’assenza di colpa grave è condizione di accesso. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 28 agosto 2025, ha escluso dalla ristrutturazione un consumatore che aveva volontariamente e reiteratamente violato la normativa tributaria, ritenendo che quella condotta integrasse proprio la colpa grave nella formazione del debito, a prescindere dalle contestazioni dei creditori.

Cosa fare invece

Fermarsi prima di assumere qualsiasi nuova obbligazione e far valutare la situazione a chi conosce le procedure. Se il debito attuale è già insostenibile, un nuovo prestito non lo risolve: lo sposta in avanti e lo aggrava, e soprattutto lascia una traccia documentale che il giudice leggerà.

È in questo passaggio che conta avere accanto chi conosce il procedimento dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, sa quali elementi l’Organismo esamina per ricostruire la genesi del debito, e può indicare al debitore quali condotte evitare da subito.

Occorre anche non estinguere selettivamente alcuni debiti a scapito di altri nell’imminenza della domanda (ad esempio, restituire un prestito a un familiare), perché i pagamenti preferenziali possono essere letti come atti pregiudizievoli per i creditori e diventare oggetto di verifica nella relazione dell’OCC.

Il dettaglio che pochi conoscono

La colpa grave non coincide con qualsiasi imprudenza. La Cassazione, con la sentenza n. 22890 del 27 luglio 2023, ha affermato che i requisiti delle nuove procedure vanno letti secondo le regole del Codice e non riempiti con i contenuti della vecchia “meritevolezza” della legge 3. Ne discende, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito successiva, che la negligenza ordinaria, quella di chi ha sbagliato i conti o ha sottovalutato un rischio, non preclude di per sé l’accesso: serve una negligenza qualificata, grave. Il Tribunale di Napoli, con decisione del 5 maggio 2025, ha inoltre chiarito che il sovraindebitato non può essere considerato “meritevole” solo quando il debito esplode per eventi imprevedibili ed estranei: anche un indebitamento maturato gradualmente, senza colpa grave, consente l’accesso. Paradossalmente, quindi, chi ha debiti modesti accumulati per ragioni ordinarie è in una posizione soggettiva migliore di chi, per “raggiungere una soglia” che non esiste, si indebita consapevolmente.


Errore n. 5 — Scegliere la procedura in base all’importo, ignorando la propria qualifica

L’errore

Un ex socio e amministratore di una piccola S.r.l. ha 93.800 euro di debiti: 71.500 derivano da fideiussioni prestate alle banche della società, il resto da un prestito personale. Pensa: “Con meno di centomila euro faccio il piano del consumatore, che è la procedura per i debiti piccoli”. Deposita la domanda come consumatore.

Perché è un errore

Le procedure di sovraindebitamento non si distinguono per importo, ma per qualifica soggettiva del debitore e per natura del debito. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) è riservata a chi è consumatore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) CCII, cioè alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di società. Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è lo strumento dell’imprenditore minore, agricolo, del professionista e degli altri debitori non consumatori. La liquidazione controllata (artt. 268 ss.) e l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283) sono aperte a tutti i sovraindebitati, con presupposti propri.

Il debito “piccolo” non rende nessuno consumatore, e il debito “grande” non esclude nessuno dalla ristrutturazione.

Le conseguenze

La Cassazione, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha confermato l’orientamento restrittivo: non può qualificarsi consumatore, ai fini dell’art. 67 CCII, il socio che abbia prestato fideiussioni funzionalmente collegate all’attività della società di cui era socio rilevante e amministratore. Nel caso deciso, la debitrice deteneva quote dell’80% e del 60% di due società commerciali e ne era stata a lungo amministratrice: le garanzie rilasciate erano espressione della sua attività, non della sua vita privata. La Corte ha richiamato i principi già fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5868 del 27 febbraio 2023, secondo cui il fideiussore persona fisica non diventa professionista “di riflesso” per il solo fatto che lo sia il debitore garantito, ma occorre verificare il collegamento funzionale con l’attività.

La conseguenza più grave è il rigetto o la revoca dell’omologazione, anche dopo mesi di procedura, con la perdita delle misure protettive e la ripresa delle azioni esecutive.

Anche chi sceglie correttamente il concordato minore può sbagliare nel contenuto: con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 la Cassazione ha confermato l’inammissibilità di un concordato minore proposto da un medico che prevedeva il pagamento integrale della sola banca ipotecaria e una percentuale minima, circa il 5%, per tutti gli altri creditori, compresi quelli privilegiati, ritenendo violato l’ordine delle cause di prelazione e la parità di trattamento.

Cosa fare invece

Individuare prima la qualifica soggettiva e la natura di ciascun debito, e solo dopo la procedura. Per ogni obbligazione va chiesto: per quale scopo è stata assunta? Personale o familiare, oppure legata a un’attività d’impresa o professionale? Se il debitore ha debiti di entrambe le nature, occorre verificare quale componente prevale e come la giurisprudenza del tribunale competente tratta i debiti “promiscui”. Il Tribunale di Napoli, nella citata decisione del 5 maggio 2025, ha ritenuto ammissibile la ristrutturazione in presenza di debiti misti con prevalenza di quelli di origine privata; ma è un’impostazione che va verificata caso per caso.

Chi non è consumatore non resta senza strumenti: il concordato minore, se c’è un piano sostenibile, o la liquidazione controllata, se c’è un patrimonio o un reddito da destinare ai creditori, restano disponibili, e l’esdebitazione è l’esito finale di entrambe le strade.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il Codice consente anche le procedure familiari (art. 66 CCII): i membri della stessa famiglia conviventi, o il cui sovraindebitamento ha un’origine comune, possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi. Molti debitori non lo sanno e presentano domande separate, oppure, al contrario, escludono dal conteggio i debiti del coniuge garantiti o cointestati. La scelta tra procedura unica e procedure separate non dipende dall’importo, ma dalla struttura del debito familiare, e incide sulla fattibilità del piano.

C’è poi un limite che riguarda gli eredi: con l’ordinanza n. 30412/2025 la Cassazione ha escluso che l’erede che ha accettato con beneficio d’inventario possa proporre la ristrutturazione dei debiti del consumatore in luogo del defunto sovraindebitato. I debiti ereditati vanno gestiti con strumenti diversi.


Errore n. 6 — Contare male i debiti: garanzie, interessi, fisco e previdenza dimenticati

L’errore

Un consumatore redige da solo l’elenco dei propri debiti: indica i tre finanziamenti in corso per 18.600 euro complessivi. Dimentica la fideiussione rilasciata anni prima al fratello, ormai escussa per 12.400 euro; non considera gli interessi di mora già maturati; trascura alcune somme dovute per tributi locali e contributi. All’OCC presenta un quadro di 18.600 euro. Il debito reale supera i 36.000.

Perché è un errore

La domanda di accesso a qualsiasi procedura deve essere corredata dall’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (art. 67, comma 2, CCII per la ristrutturazione; art. 75 per il concordato minore; art. 269 e 270 per la liquidazione controllata). L’OCC deve verificare la completezza e l’attendibilità della documentazione. Il piano, poi, produce i suoi effetti nei confronti dei creditori anteriori, e l’esdebitazione libera il debitore dai debiti non soddisfatti solo nei limiti e alle condizioni di legge.

Le conseguenze

Un elenco incompleto produce danni su più piani. Sul piano della fattibilità, un piano costruito su 18.600 euro è sproporzionato rispetto a un debito reale doppio: quando i creditori omessi emergono, il piano non regge. Sul piano della credibilità, l’omissione di debiti può essere letta come mancanza di trasparenza, e la condotta del debitore durante la procedura è rilevante per l’esdebitazione (art. 280 e 282 CCII per la liquidazione controllata). Sul piano della tutela, il creditore non indicato non riceve le comunicazioni e può contestare gli effetti della procedura nei suoi confronti.

La conseguenza più grave è la revoca dell’omologazione o il diniego dell’esdebitazione, con il ritorno a una situazione in cui tutti i creditori possono agire di nuovo. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 1945 del 17 novembre 2025, ha dichiarato improcedibile una domanda di liquidazione controllata per totale assenza di attivo da liquidare: un esito che dimostra quanto sia decisiva, fin dall’inizio, la ricostruzione esatta della situazione patrimoniale e debitoria.

Cosa fare invece

Ricostruire il debito da fonti oggettive, non dalla memoria. Le fonti da consultare sono: la Centrale Rischi della Banca d’Italia e i sistemi di informazione creditizia privati (per finanziamenti e garanzie); gli estratti di ruolo e le posizioni debitorie presso gli enti impositori e previdenziali; i registri immobiliari (per ipoteche e pignoramenti trascritti); gli atti giudiziari ricevuti negli ultimi anni; i contratti di garanzia firmati, anche in favore di familiari.

Per ogni voce va individuato l’importo aggiornato, comprensivo di interessi e spese maturati, e la natura del credito (chirografario, privilegiato, ipotecario), perché da questo dipende il trattamento nel piano.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il conteggio dei debiti ha due funzioni diverse a seconda di chi agisce. Per il debitore che chiede una procedura, serve a dimostrare lo squilibrio e a costruire una proposta fattibile: qui contano tutti i debiti, anche quelli non ancora scaduti come le rate future di un mutuo. Per il creditore che chiede la liquidazione controllata, invece, contano solo i debiti scaduti e non pagati (art. 268, comma 2, CCII). Un debitore che confonde i due conteggi può sottovalutare il proprio sovraindebitamento, oppure sopravvalutare la propria protezione rispetto alle iniziative dei creditori. Inoltre, anche i debiti per i quali l’esdebitazione non opera (ad esempio gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti, secondo l’elencazione dell’art. 278 CCII) vanno indicati: ometterli non li fa sparire, li rende soltanto una sorpresa successiva.


Gli errori in cifre

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare quanto costa, in concreto, ciascun errore. Non riproducono casi reali e gli importi di interessi e spese sono stime indicative, che variano a seconda dei contratti e dei provvedimenti del giudice.

Simulazione A — Il costo dell’attesa (errore n. 1)

Ipotesi: debito complessivo di 14.300 € verso due finanziarie e una carta revolving; reddito netto 1.520 € mensili; nucleo di due persone; nessun bene immobile.

Scenario “attendo”: il debitore smette di pagare a gennaio e non fa nulla. Nei diciotto mesi successivi maturano interessi moratori stimabili in circa 1.900 €; uno dei creditori ottiene un decreto ingiuntivo non opposto e procede a precetto e pignoramento presso il datore di lavoro, con spese liquidate a carico del debitore stimabili in circa 1.340 €. A luglio dell’anno successivo il debito è salito a circa 17.540 €, e un quinto dello stipendio (304 € al mese) è già vincolato a favore di un solo creditore. Quando finalmente si rivolge all’OCC, il reddito realmente disponibile per un piano è ridotto e la posizione creditoria è stratificata.

Scenario “agisco subito”: a febbraio, dopo la prima rata saltata, il debitore si fa assistere, l’OCC redige la relazione, viene depositata la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Con la richiesta di misure protettive (art. 70, comma 4, CCII), le azioni esecutive individuali possono essere sospese. Il piano propone, a titolo di esempio, 265 € al mese per sessanta mesi, pari a 15.900 € complessivi a favore dei creditori, secondo l’ordine delle prelazioni, con liberazione dai debiti residui al termine dell’esecuzione del piano.

Differenza: nel primo scenario il debitore arriva alla procedura con oltre 3.200 € di debito in più e un reddito già intaccato; nel secondo la procedura interviene prima che i costi dell’esecuzione individuale si aggiungano al debito.

Simulazione B — La soglia fraintesa (errore n. 3)

Ipotesi: pensionato solo, 27.600 € di debiti chirografari; pensione netta di 1.080 € per tredici mensilità (14.040 € annui); nessun bene.

Il debitore, leggendo della soglia di 50.000 €, si crede escluso. In realtà la soglia riguarda solo il creditore che chiede la sua liquidazione. La verifica corretta è un’altra: esiste un reddito eccedente il necessario al mantenimento?

L’art. 283 CCII stabilisce che, per valutare l’incapienza, dal reddito annuo si detraggono le spese di mantenimento in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al nucleo familiare. Prendendo a titolo esemplificativo un valore annuo dell’assegno sociale di circa 7.003 € (importo 2025, da aggiornare all’anno di riferimento), per una persona sola il parametro è 1 e la soglia di mantenimento è di circa 10.504 €. La differenza con la pensione annua è di circa 3.536 €.

Il debitore quindi non è privo di qualsiasi utilità: ha un’eccedenza di reddito. Si aprono due strade. Una ristrutturazione con una proposta sostenibile, ad esempio 220 € al mese per cinque anni (13.200 € complessivi), oppure una liquidazione controllata della durata di tre anni con destinazione della quota eccedente. Sulla possibilità di trattare come incapiente anche chi ha una modesta eccedenza, la giurisprudenza di merito è divisa: il Tribunale di Rimini, con decisione del 6 febbraio 2025, ha ritenuto antieconomica l’apertura di una liquidazione per un attivo di poche migliaia di euro, valorizzando i parametri dell’art. 283; altri tribunali seguono letture più restrittive. È una verifica da condurre sul tribunale competente.

Differenza: l’errore sulla soglia non costa una cifra, costa l’intera procedura, con l’esposizione che resta aperta e aggredibile.

Simulazione C — Il nuovo prestito “per rientrare” (errore n. 4)

Ipotesi: lavoratrice con 11.900 € di debiti e reddito netto di 1.290 €; nucleo di tre persone.

Scenario “nuovo prestito”: a marzo firma un finanziamento da 9.400 € sapendo di non poterlo restituire, per poi depositare la domanda con 21.300 € di debiti. La relazione dell’OCC deve ricostruire le cause dell’indebitamento: il nuovo prestito, contratto a ridosso della domanda con un reddito già insufficiente, è un indizio forte di colpa grave. L’esito prevedibile è l’inammissibilità della ristrutturazione (art. 69 CCII) e un serio rischio anche per l’esdebitazione a costo zero (art. 283). Il debito, nel frattempo, è quasi raddoppiato.

Scenario “mi fermo”: deposita la domanda con 11.900 € di debiti, genesi documentata e lineare. Con un reddito disponibile ridotto e tre persone a carico, l’OCC valuta se proporre una ristrutturazione con una rata minima sostenibile o, se il reddito resta sotto la soglia di mantenimento, l’esdebitazione dell’incapiente. In entrambi i casi il presupposto soggettivo è integro.

Differenza: 9.400 € di debito aggiuntivo e, soprattutto, la possibile perdita dell’accesso alla procedura.

Simulazione D — L’elenco dei creditori incompleto (errore n. 6)

Ipotesi: consumatore con reddito netto di 1.640 € mensili, nucleo di tre persone; dichiara all’OCC tre finanziamenti per 18.600 €. Non indica la fideiussione rilasciata al fratello, già escussa dalla banca per 12.400 €, né 2.870 € di interessi moratori maturati, né 2.430 € di tributi locali e contributi non versati. Il debito reale è di 36.300 €.

Scenario “elenco incompleto”: il piano propone 200 € al mese per sessanta mesi, cioè 12.000 € complessivi. Sulla carta, i creditori indicati ricevono circa il 64,5% di quanto dichiarato: una percentuale che appare generosa. Quando la banca garantita dalla fideiussione emerge e insinua il proprio credito, la percentuale reale scende a circa il 33% e l’intero equilibrio del piano va rivisto. Il creditore omesso può contestare la proposta, e la mancata indicazione di un debito di quella entità pesa sulla valutazione della trasparenza del debitore. Nella migliore delle ipotesi, la procedura rallenta per le integrazioni; nella peggiore, il piano non viene omologato.

Scenario “elenco completo”: il debito di 36.300 € viene documentato fin dall’inizio, con distinzione tra crediti chirografari e crediti assistiti da privilegio. La stessa rata di 200 € porta a una percentuale di soddisfazione inferiore, ma coerente con i dati reali. L’OCC può attestare la fattibilità e, se necessario, confrontare la proposta con l’alternativa liquidatoria, cioè con quanto i creditori otterrebbero da una liquidazione del patrimonio e del reddito eccedente. Proprio perché l’elenco è completo, il confronto è credibile.

Differenza: con l’elenco incompleto il debitore non risparmia nulla, perché il debito omesso non scompare; ottiene soltanto un piano costruito su dati sbagliati e una posizione più debole davanti al giudice.

Cosa insegnano le simulazioni

Le quattro ipotesi hanno un tratto comune: in nessuna di esse l’importo del debito, da solo, decide l’esito. Il pensionato con 27.600 € ha strade aperte; la lavoratrice con 11.900 € ha una posizione migliore di quella che avrebbe avuto con 21.300 €; il consumatore che dichiara 18.600 € invece di 36.300 € non si avvantaggia della cifra più bassa, ma si danneggia. A decidere sono il rapporto tra debito, reddito e patrimonio, la qualifica del debitore, la genesi del debito e la completezza dei dati. È su questi elementi, e non su una soglia inesistente, che si costruisce l’accesso alla procedura.


La mappa degli errori

I sei errori non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima ancora di pensare a una procedura, altri nella fase di preparazione della domanda, altri ancora durante la procedura stessa. Conoscere il momento in cui l’errore si consuma serve a capire quando intervenire e se il rimedio è ancora possibile. La tabella sintetizza ciascun errore, il momento critico, la conseguenza tipica e la possibilità di rimediare.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenza tipicaRimedio possibile
1. Aspettare una “soglia” di debitoPrima della procedura, alle prime difficoltàAumento del debito, pignoramenti, minor reddito disponibileSì: si può agire in qualsiasi momento, ma con margini ridotti
2. Misurare il debito in valore assolutoNella valutazione inizialeDomanda inammissibile o rinuncia a una procedura spettanteSì, se la valutazione viene rifatta prima del deposito
3. Confondere le soglie 50.000 / 30.000 / 500.000 €Nella scelta se agire o noRinuncia a procedure disponibili; errata percezione di protezioneSì, con una corretta qualificazione
4. Nuovi debiti per “rientrare”Nei mesi precedenti la domandaColpa grave, inammissibilità, rischio per l’esdebitazioneParziale: dipende dalla genesi complessiva e dalla valutazione del giudice
5. Procedura scelta per importoAl deposito della domandaRigetto o revoca dell’omologazioneParziale: si può ripresentare con lo strumento corretto, se i presupposti restano
6. Debiti contati maleNella predisposizione dell’elenco creditoriPiano non fattibile, contestazioni, rischio sull’esdebitazioneParziale: integrazione possibile finché la procedura è in corso

La checklist preventiva

Prima di presentare qualsiasi domanda, e prima ancora di decidere se presentarla, verifica che…

  • [ ] Hai confrontato debiti e reddito disponibile, sottraendo dal reddito netto le spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare, e non ti sei fermato all’importo totale del debito.
  • [ ] Hai verificato se sei in stato di crisi o di insolvenza, cioè se nei prossimi dodici mesi i flussi di cassa non basteranno a coprire le rate, o se hai già inadempimenti.
  • [ ] Hai individuato la tua qualifica: consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, socio illimitatamente responsabile.
  • [ ] Hai verificato lo scopo di ogni debito, distinguendo quelli personali o familiari da quelli legati a un’attività d’impresa o professionale, comprese le fideiussioni.
  • [ ] Hai scaricato la Centrale Rischi e le banche dati creditizie per avere l’elenco completo di finanziamenti e garanzie.
  • [ ] Hai verificato le posizioni verso enti impositori e previdenziali, con importi aggiornati.
  • [ ] Hai calcolato interessi e spese maturati su ciascun debito, non solo il capitale residuo.
  • [ ] Non hai contratto nuovi finanziamenti negli ultimi mesi per pagare debiti già insostenibili, e non ne contrarrai.
  • [ ] Non hai pagato selettivamente alcuni creditori (familiari, amici) a scapito degli altri nell’imminenza della domanda.
  • [ ] Hai verificato di non aver già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti, né per due volte in passato.
  • [ ] Hai raccolto la documentazione reddituale degli ultimi tre anni e quella relativa al nucleo familiare.
  • [ ] Hai valutato se la tua famiglia può presentare una procedura unica (art. 66 CCII), invece di domande separate.

Questa lista non sostituisce la verifica dell’OCC né la valutazione di un professionista: serve a presentarsi alla prima consulenza con i dati giusti e senza aver già compromesso la propria posizione.


E se l’errore l’ho già fatto?

Il punto che sfugge quasi sempre è che, nel sovraindebitamento, molti errori sono recuperabili, perché non esistono termini perentori per presentare la domanda. Il debitore non “perde il treno” se aspetta: perde tempo, reddito e margine. Ma alcune conseguenze sono più difficili da neutralizzare di altre.

Se hai aspettato troppo (errore n. 1), puoi agire subito. Anche con pignoramenti in corso, la domanda di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore consente di chiedere misure protettive: il giudice, con il decreto di apertura, può disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi individuali che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, comma 4, per la ristrutturazione; art. 78 per il concordato minore). Con l’apertura della liquidazione controllata, dal giorno della sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura (art. 270, comma 5, CCII, che richiama l’art. 150). Quanto già trattenuto con il pignoramento non si recupera, ma si può fermare il seguito.

Se hai frainteso le soglie o misurato male il debito (errori n. 2 e 3), il rimedio è una nuova valutazione. Nessuna preclusione deriva dall’aver creduto di essere esclusi: si ricostruisce la posizione e si presenta la domanda corretta. Se invece una domanda è già stata dichiarata inammissibile per assenza di sovraindebitamento, occorre verificare se la situazione è nel frattempo cambiata, perché una nuova domanda fondata su presupposti diversi resta possibile.

Se hai contratto nuovi debiti (errore n. 4), la partita non è chiusa ma si gioca sulla ricostruzione della genesi. La colpa grave va valutata sulla formazione complessiva dell’indebitamento, non su un singolo atto isolato. Occorre documentare le ragioni dell’ultimo finanziamento (una spesa sanitaria urgente, ad esempio, è molto diversa da un prestito contratto per rimborsarne un altro), il contesto in cui è stato concesso e il peso che ha sulla situazione complessiva. Se la ristrutturazione resta preclusa, la liquidazione controllata rimane accessibile, perché in quella sede la condotta del debitore viene valutata al momento della decisione sull’esdebitazione (art. 282 CCII), e non come condizione di apertura.

Se hai scelto la procedura sbagliata (errore n. 5), si può ripresentare la domanda con lo strumento corretto. Il rigetto della ristrutturazione per difetto della qualifica di consumatore non preclude il concordato minore o la liquidazione controllata, se ne ricorrono i presupposti. Contro i provvedimenti del tribunale sono previsti mezzi di impugnazione, e nei casi in cui la questione è di diritto (come la qualificazione di consumatore del socio-fideiussore) la valutazione può arrivare fino alla Cassazione.

Se hai contato male i debiti (errore n. 6), va integrato l’elenco prima possibile. Finché la procedura è pendente, l’integrazione spontanea dei dati, con la collaborazione dell’OCC, è il comportamento che il giudice si attende. L’omissione scoperta da un creditore, invece, pesa sulla valutazione della condotta del debitore.

Esistono infine preclusioni che non si recuperano: l’esdebitazione già ottenuta nei cinque anni precedenti o per due volte (art. 69 CCII) impedisce la ristrutturazione; l’esdebitazione dell’incapiente può essere concessa una sola volta nella vita (art. 283, comma 1, CCII); e, come ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, chi è stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho solo 8.000 euro di debiti: è troppo poco per fare la procedura?” No, non esiste un minimo. Quello che conta è se, con il tuo reddito e il tuo patrimonio, puoi pagarli regolarmente. Con un reddito basso e familiari a carico, anche 8.000 euro possono configurare sovraindebitamento. Con un reddito elevato, invece, la strada è probabilmente una trattativa o una rateizzazione.

“Ho letto che servono almeno 50.000 euro di debiti: ho perso tempo?” Hai perso tempo, ma non il diritto. La soglia di 50.000 euro vale solo quando è un creditore a chiedere la tua liquidazione controllata. Tu puoi presentare la domanda con qualsiasi importo, se sei sovraindebitato.

“Ho preso un prestito per pagarne un altro: sono escluso?” Non automaticamente. Il giudice valuta se hai determinato il sovraindebitamento con colpa grave, e la valutazione riguarda l’intera storia del debito. Un consolidamento fatto in buona fede, magari su proposta della stessa finanziaria, è diverso da un prestito chiesto sapendo di non poterlo restituire. Se la ristrutturazione fosse preclusa, resta la liquidazione controllata.

“Ho garantito i debiti della società di cui ero socio: posso fare il piano del consumatore?” Dipende dal collegamento tra la garanzia e l’attività della società. Se eri socio rilevante o amministratore, la Cassazione tende a escludere la qualifica di consumatore per quei debiti (sent. n. 29746/2025). Resta aperto il concordato minore o la liquidazione controllata.

“Mi hanno già pignorato lo stipendio: è troppo tardi?” No. L’apertura della procedura può fermare le esecuzioni individuali in corso, con le modalità previste per ciascuno strumento. Le somme già trattenute non tornano indietro, ma il pignoramento non continua a sottrarre risorse al piano.

“Avevo presentato domanda con la vecchia legge 3: vale ancora?” Sì. Le domande depositate prima del 15 luglio 2022 continuano a essere regolate dalla legge 3/2012. Le nuove domande seguono invece il Codice della crisi.

“Devo l’assegno di mantenimento all’ex coniuge: posso comunque fare la procedura?” Sì, la procedura resta accessibile, ma gli obblighi di mantenimento e alimentari non sono tra i debiti dai quali l’esdebitazione libera. Vanno indicati nell’elenco e tenuti presenti nel calcolo del reddito disponibile, perché continueranno a gravare anche dopo la chiusura della procedura. Ometterli non li cancella: rende soltanto il piano meno realistico.

“Ho soprattutto debiti con il Fisco e con l’INPS: il minimo cambia?” No. Anche per i debiti tributari e previdenziali non esiste un importo minimo di accesso. Cambia piuttosto il trattamento: si tratta spesso di crediti assistiti da privilegio, che nel piano vanno rispettati secondo l’ordine delle prelazioni, salvo le possibilità di pagamento non integrale previste dalla legge quando il creditore privilegiato non riceverebbe di più dalla liquidazione. E la genesi del debito fiscale conta: la violazione volontaria e reiterata degli obblighi tributari può essere valutata come colpa grave, come ha ritenuto il Tribunale di Milano nell’agosto 2025.

“Ho un mutuo sulla prima casa che sto pagando: se faccio la procedura perdo la casa?” Non necessariamente. La ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere che le rate del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale continuino a essere pagate alla scadenza convenuta, se il debitore è in regola con i pagamenti alla data della domanda o se il giudice lo autorizza a pagare le rate già scadute (art. 67, comma 5, CCII). È uno dei motivi per cui la scelta dello strumento va fatta con attenzione: nella liquidazione controllata, invece, i beni del debitore sono destinati alla vendita.

“Quanto tempo ci vuole per liberarmi dai debiti?” Dipende dallo strumento. Nella ristrutturazione e nel concordato minore la liberazione dai debiti residui arriva con l’esecuzione del piano, la cui durata è stabilita nella proposta. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione può essere concessa, in presenza dei requisiti, decorsi tre anni dall’apertura, o prima se la procedura si chiude. Nell’esdebitazione dell’incapiente il beneficio è concesso subito, con obblighi di informazione per i quattro anni successivi. In nessun caso la durata dipende da un importo minimo del debito.


Gli errori davanti ai giudici

Le pronunce che seguono documentano, una per una, che cosa accade a chi imposta male l’accesso al sovraindebitamento. I principi sono riformulati in parole proprie; per il testo integrale occorre fare riferimento ai provvedimenti.

1. Cass. civ., Sez. I, sent. 27 luglio 2023, n. 22890. Principio: i requisiti di accesso e di omologazione delle procedure del Codice devono essere valutati secondo i parametri nuovi, senza trasferire meccanicamente i contenuti della disciplina previgente. Rilevanza: chi ragiona ancora con le categorie della legge 3 (compresa l’idea di una “meritevolezza” ampia) rischia di impostare male la domanda.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048. Principio: nel Codice la “meritevolezza” è solo una formula descrittiva; ciò che la legge richiede è l’assenza di colpa grave, malafede o frode, e la violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio da parte della banca non elimina la colpa grave del consumatore. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per chi ha contratto nuovi debiti consapevolmente (errore n. 4).

3. Cass. civ., Sez. I, n. 20672/2025. Principio: il creditore che ha colpevolmente contribuito a determinare o aggravare l’indebitamento non per questo perde ogni possibilità di contestare la legittimità della proposta. Rilevanza: chi confida nella “colpa della banca” per superare ogni ostacolo deve sapere che il creditore può comunque far valere i profili di legittimità del piano.

4. Cass. civ., Sez. I, sent. 11 novembre 2025, n. 29746. Principio: non è consumatore, ai fini della ristrutturazione dei debiti, la persona fisica che ha prestato fideiussioni funzionalmente legate all’attività di società in cui aveva partecipazioni rilevanti e ruoli gestori. Rilevanza: documenta le conseguenze dell’errore n. 5, cioè la scelta della procedura senza verificare la qualifica soggettiva.

5. Cass. civ., Sez. Un., sent. 27 febbraio 2023, n. 5868. Principio: il fideiussore persona fisica non assume la veste di professionista per il solo fatto che lo sia il debitore garantito; occorre verificare il collegamento funzionale con l’attività. Rilevanza: è la base su cui la giurisprudenza del 2025 ha costruito il test sulla qualifica del garante che chiede di accedere alle procedure.

6. Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: nel concordato minore la flessibilità del contenuto del piano non consente di pagare integralmente un solo creditore e in misura minima tutti gli altri, privilegiati compresi, in violazione dell’ordine delle prelazioni. Rilevanza: anche chi sceglie lo strumento corretto può vederselo dichiarare inammissibile per un contenuto squilibrato.

7. Cass. civ., Sez. I, n. 30412/2025. Principio: l’erede che ha accettato con beneficio d’inventario non è legittimato a proporre la ristrutturazione dei debiti del consumatore al posto del defunto sovraindebitato. Rilevanza: i debiti ereditati non si gestiscono con la procedura del consumatore del de cuius.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: chi è stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente per le stesse esposizioni. Rilevanza: segna un limite invalicabile per chi pensa di poter “ripartire da zero” con l’art. 283 dopo una vecchia procedura fallimentare.

9. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17508/2025. Principio: il finanziamento dei soci postergato, una volta scaduto e non rimborsato, va computato tra i debiti scaduti e non pagati rilevanti per la soglia dell’art. 268, comma 2, CCII. Rilevanza: dimostra che il calcolo della soglia di 50.000 euro è tecnico e non coincide con il debito “a occhio”.

10. Corte d’Appello di Bologna, sent. 17 novembre 2025, n. 1945. Principio: la domanda di liquidazione controllata è improcedibile quando manca del tutto un attivo da liquidare. Rilevanza: conferma che la scelta dello strumento dipende dalla composizione di patrimonio e reddito, non dall’ammontare del debito.

11. Tribunale di Milano, provv. 28 agosto 2025. Principio: non accede alla ristrutturazione il consumatore che ha formato il proprio debito con reiterate e volontarie violazioni della normativa tributaria, perché la condotta integra colpa grave indipendentemente dalle contestazioni dei creditori. Rilevanza: la genesi del debito conta più del suo importo.

12. Tribunale di Napoli, 5 maggio 2025. Principio: l’assenza di colpa grave non richiede che il debito sia esploso per eventi imprevedibili; ammissibile la domanda con debiti promiscui a prevalenza privata. Rilevanza: chi ha accumulato debiti gradualmente, senza colpa grave, non deve “aspettare” un evento traumatico per accedere.

13. Tribunale di Rimini, 6 febbraio 2025. Principio: è stata ritenuta antieconomica l’apertura di una liquidazione controllata per un attivo modesto, alla luce dei parametri dell’art. 283 CCII. Rilevanza: mostra che il confine tra liquidazione ed esdebitazione dell’incapiente dipende da reddito e attivo, con orientamenti non uniformi tra tribunali.

14. Tribunale di Avellino, provvedimento segnalato nel febbraio 2025. Principio: non può accedere alla ristrutturazione il soggetto che non è sovraindebitato e utilizza la procedura soltanto per sottrarsi a un’esecuzione. Rilevanza: è l’esito tipico dell’errore n. 2, quando il debito viene valutato senza verificare il vero squilibrio.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora su un doppio fronte: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già avvenuto, verificare quali strade restano aperte. Questi sono gli strumenti concreti.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria da fonti oggettive: esaminiamo Centrale Rischi, banche dati creditizie, posizioni verso enti impositori e previdenziali e registri immobiliari, e aggiorniamo ogni importo con interessi e spese.
  2. Misuriamo lo stato di sovraindebitamento: confrontiamo debiti, reddito disponibile e patrimonio realizzabile, verificando se ricorre la crisi o l’insolvenza ai sensi dell’art. 2 CCII.
  3. Qualifichiamo il debitore e ciascun debito: stabiliamo se il cliente è consumatore, professionista o imprenditore minore e verifichiamo lo scopo di ogni obbligazione, comprese le fideiussioni, alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente.
  4. Individuiamo la procedura corretta: scegliamo tra ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente, anche in forma familiare ex art. 66 CCII.
  5. Intercettiamo le condotte a rischio prima del deposito: segnaliamo nuovi finanziamenti, pagamenti preferenziali o atti dispositivi che potrebbero essere letti come colpa grave o frode.
  6. Prepariamo la documentazione per l’OCC: organizziamo l’elenco dei creditori, la documentazione reddituale e patrimoniale e la ricostruzione della genesi del debito.
  7. Chiediamo le misure protettive: quando sono in corso pignoramenti, predisponiamo la richiesta di sospensione delle esecuzioni individuali contestuale alla domanda.
  8. Difendiamo il debitore contro la domanda del creditore: verifichiamo il calcolo dei debiti scaduti rispetto alla soglia dell’art. 268, comma 2, e, per la persona fisica, valutiamo l’eccezione di assenza di attivo con attestazione dell’OCC.
  9. Quando la domanda è stata respinta, verifichiamo se esistono i presupposti per una nuova domanda con lo strumento corretto o per l’impugnazione del provvedimento.
  10. Seguiamo il cliente fino all’esdebitazione: monitoriamo l’esecuzione del piano o della liquidazione e predisponiamo l’istanza di liberazione dai debiti residui.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesano in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: conoscere il lavoro dell’Organismo dall’interno consente di sapere quali verifiche verranno compiute sulla situazione debitoria e di preparare la domanda in modo che regga a quel controllo. E quando l’errore va riparato nei gradi successivi, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia: lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale al reclamo, fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con un’unica linea difensiva.

Accanto all’Avvocato opera uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la ricostruzione contabile del debito, la valutazione del reddito disponibile e la costruzione del piano richiedono entrambe le competenze, e lo Studio le integra in un’unica analisi.


Chiusura

La risposta alla domanda del titolo è semplice: un debito minimo non esiste, né nella vecchia legge 3 né nel Codice della crisi. Esiste invece un presupposto da dimostrare, lo stato di sovraindebitamento, e una serie di scelte da compiere nell’ordine giusto: qualificare il debitore, contare i debiti, evitare le condotte che il giudice leggerà come colpa grave, scegliere lo strumento adatto. È proprio su questi passaggi che lo Studio Monardo è specializzato, perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, opera quotidianamente nel sistema che valuta quelle scelte. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo i presupposti e costruiremo con te la strategia più adatta, senza aspettare una soglia che la legge non prevede.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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