Chi riceve una cartella di pagamento emessa su ruolo del Fondo di Garanzia per le PMI — gestito da Mediocredito Centrale — di solito ha in mano un atto che non si aspettava. Non c’è stato un decreto ingiuntivo, non c’è stata una causa, spesso non c’è stata neppure una lettera della banca da anni. Eppure l’Agenzia delle Entrate-Riscossione intima il pagamento di somme rilevanti, a volte a un’impresa ormai chiusa, più spesso ai soci e agli amministratori che, anni prima, avevano firmato una fideiussione per ottenere il finanziamento.
Su questo tema la lettera della legge dice poco e lo dice in modo frammentato: una norma del 1996 istitutiva del Fondo, un decreto del 1998 sugli interventi pubblici alle imprese, una disposizione del 1999 sulla riscossione a mezzo ruolo, un ritocco del 2015. A disegnare le regole concrete — chi può essere raggiunto dalla cartella, con quali difese, con quale privilegio — sono state le sentenze della Corte di Cassazione e dei tribunali, che negli ultimi tre anni hanno prodotto un orientamento ormai stabile, ma anche alcune questioni ancora aperte in cui la difesa può fare la differenza.
Questa guida ti accompagna attraverso le decisioni che devi conoscere, dalla Cassazione del 2023 alle Sezioni Unite dell’agosto 2026, e le traduce una per una in conseguenze pratiche: cosa puoi eccepire, entro quando, davanti a quale giudice, con quali probabilità realistiche.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la cartella del Fondo di garanzia sta esattamente all’incrocio di due discipline che lo Studio presidia in modo coordinato: il diritto bancario (il finanziamento, la fideiussione, le clausole ABI, la decadenza dell’art. 1957 c.c.) e il diritto della riscossione (il ruolo, la cartella, le opposizioni esecutive). L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, ed è avvocato cassazionista: gli orientamenti che leggerai sono nati in Cassazione, e in Cassazione possono essere difesi o messi in discussione. Quando poi la cartella è il sintomo di una crisi più ampia — dell’impresa o del garante persona fisica — entrano in gioco le sue qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario OCC ed Esperto Negoziatore.
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Il quadro normativo in breve: su cosa si sono pronunciati i giudici
Per capire le sentenze occorre avere chiara la meccanica dell’operazione, perché è proprio sulla qualificazione di ciascun passaggio che si è acceso il contenzioso.
Il Fondo e la garanzia. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese è stato istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Fondo non presta denaro all’impresa: rilascia una garanzia pubblica alla banca che finanzia l’impresa, coprendone una percentuale (in molti casi l’80% o, durante l’emergenza Covid, fino al 90-100% per alcune operazioni). Il gestore del Fondo è Mediocredito Centrale S.p.A. (oggi Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale).
L’escussione. Se l’impresa non paga, la banca può chiedere al Fondo di intervenire: il Fondo paga alla banca la quota garantita e, per quella somma, subentra nei diritti della banca verso l’impresa e verso i suoi garanti. È il meccanismo della surrogazione (art. 1203 c.c.), su cui la giurisprudenza ha costruito buona parte dei principi che vedremo.
Il privilegio. L’art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 prevede che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi di quel decreto siano assistiti da privilegio, preferiti a ogni altro titolo di prelazione (salvi quelli per spese di giustizia e quelli dell’art. 2751-bis c.c.), e che per il loro recupero si possa procedere con riscossione coattiva. L’art. 8-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito dalla legge 33/2015) ha chiarito che il privilegio si applica anche agli interventi di sostegno pubblico erogati sotto forma di garanzia.
La riscossione mediante ruolo. L’art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 stabilisce che si riscuotono mediante ruolo le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte. Questa norma è stata trasfusa, con contenuto sostanzialmente identico, nell’art. 121 del nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione (d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33), la cui applicazione — inizialmente fissata al 1° gennaio 2026 — è stata oggetto di rinvio al 1° gennaio 2027 per effetto del decreto Milleproroghe (d.l. 200/2025), secondo quanto riportato dalle principali riviste di settore. Per chi riceve la cartella la sostanza non cambia: la base legale della riscossione a ruolo resta la stessa, e con essa la giurisprudenza che la interpreta.
Le opposizioni. Trattandosi di entrate non tributarie, le contestazioni non vanno davanti alla Corte di giustizia tributaria, ma davanti al giudice ordinario, nelle forme del codice di procedura civile: opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando si contesta il diritto a procedere, opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) — da proporre entro 20 giorni — quando si contestano vizi formali dell’atto o della notifica. L’art. 29 del d.lgs. 46/1999 conferma che, per le entrate non tributarie, le opposizioni seguono le regole ordinarie.
Le difese del fideiussore. Infine, poiché nella maggior parte dei casi il destinatario è un fideiussore, entrano in gioco le norme sulla fideiussione: l’art. 1957 c.c. (decadenza del creditore che non agisce entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale), la disciplina antitrust sulle clausole dello schema ABI (provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005), il Codice del consumo quando il garante è una persona fisica che ha firmato fuori dalla propria attività professionale.
Questi sono i materiali normativi. Vediamo ora come i giudici li hanno montati insieme.
L’orientamento consolidato: il credito del Fondo è pubblico, privilegiato e si riscuote con la cartella
Il nodo originario del contenzioso era semplice da formulare: se la banca, per recuperare il suo credito verso l’impresa e i fideiussori, avrebbe dovuto ottenere un decreto ingiuntivo o una sentenza, perché il Fondo — che si surroga proprio in quel credito — può saltare il giudizio e procedere direttamente con la cartella? Chi ha ricevuto le cartelle ha sostenuto che la surrogazione trasferisce il credito così com’è, cioè un credito privato di diritto comune, che senza titolo esecutivo non può essere riscosso. La Cassazione ha risposto in modo diverso, e lo ha fatto ripetutamente.
Cass. civ., Sez. III, ord. 29 dicembre 2023, n. 36513
La vicenda. Un fideiussore aveva impugnato una cartella emessa su ruolo del gestore del Fondo, che aveva pagato la banca dopo l’escussione della garanzia. Le eccezioni erano quelle tipiche: assenza di un titolo esecutivo per un credito di natura privatistica, difetto di legittimazione passiva del garante, nullità della fideiussione perché conforme al modello ABI.
Il principio. La Suprema Corte ha chiarito che l’escussione della garanzia pubblica e il pagamento del Fondo fanno nascere in capo al gestore un diritto di natura privilegiata, che non ha più la funzione di recuperare il vecchio credito bancario, ma quella di riportare risorse pubbliche nella disponibilità del Fondo.
La traduzione pratica. In altre parole, se ricevi una cartella del Fondo, l’argomento “manca il decreto ingiuntivo, quindi la cartella è nulla” non è, allo stato, un argomento vincente in Cassazione. La natura pubblica del credito giustifica lo strumento pubblico di riscossione.
Cass. civ., Sez. III, 12 dicembre 2024, n. 32148
La vicenda. Anche qui il destinatario della cartella era un terzo fideiussore. In aggiunta, si discuteva se la riscossione a ruolo fosse ammissibile per garanzie concesse prima del 2015, cioè prima che l’art. 8-bis del d.l. 3/2015 chiarisse l’estensione del privilegio agli interventi in forma di garanzia, e se lo fosse sia in caso di revoca dell’agevolazione sia in caso di semplice inadempimento.
Il principio. L’orientamento si è consolidato nel senso che la norma del 2015 non ha innovato, ma si è limitata a confermare un regime già esistente: il privilegio e la riscossione a ruolo valgono anche per le garanzie concesse prima del 2015, sia in caso di revoca sia in caso di inadempimento, e anche nei confronti del fideiussore. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese in favore sia di Mediocredito Centrale sia dell’Agente della riscossione. Secondo i commentatori, questa decisione ha superato l’impostazione di Cass. 30 novembre 2023, n. 33369, che collegava la nascita del privilegio al momento del pagamento del Fondo alla banca.
La traduzione pratica. Il principio, calato nella pratica, significa che la data del tuo finanziamento — anche se remota — non è di per sé un’arma difensiva. Serve cercare altrove.
Cass. civ., Sez. III, n. 9678/2025 (aprile 2025) e Cass. civ., ord. 30 giugno 2025, n. 17652
Le vicende. Nel primo caso i fideiussori contestavano la natura pubblicistica del diritto di surrogazione di Mediocredito Centrale; nel secondo era la stessa società debitrice a sostenere che il credito, nato da un contratto privato di finanziamento, richiedesse un titolo giudiziale.
Il principio. In entrambi i casi la Corte ha dichiarato di aderire alla propria giurisprudenza precedente, richiamando espressamente una serie di arresti (tra i quali, secondo le riviste di settore, le pronunce nn. 1005/2023, 9657/2024 e 32148/2024). La riscossione esattoriale ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 46/1999 è legittima perché il gestore non deve precostituirsi un titolo esecutivo prima di agire: il ruolo è il titolo.
La traduzione pratica. La giurisprudenza di legittimità è compatta: tre anni di pronunce conformi della Terza Sezione. Chi imposta la propria difesa esclusivamente sulla “inesistenza del titolo” rischia, nella migliore delle ipotesi, di perdere tempo; nella peggiore, di essere condannato alle spese.
Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 2025, n. 31619
La vicenda. Un fideiussore, raggiunto dalla cartella dopo che Mediocredito Centrale si era surrogato alla banca, sosteneva che la procedura esattoriale potesse riguardare soltanto il debitore principale, e non i garanti. Tribunale e Corte d’appello di Bari avevano respinto l’opposizione.
Il principio. La Suprema Corte ha confermato che il diritto restitutorio del gestore può essere riscosso con la procedura dei crediti agevolati anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzie, e ha ribadito che il credito è privilegiato in ragione della sua causa, cioè della natura pubblica della somma pagata dal Fondo. Nella parte finale, la Corte si è occupata anche della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, riconoscendo che quelle clausole sono nulle per contrarietà alla normativa antitrust.
La traduzione pratica. Se sei stato socio o amministratore e hai firmato una fideiussione, puoi ricevere direttamente la cartella: non devi aspettarti un passaggio giudiziale intermedio. Ma — ed è questo il punto su cui si gioca la difesa — la cartella non cancella le eccezioni che avresti potuto opporre alla banca: le difese proprie della fideiussione restano spendibili, e vanno spese davanti al giudice ordinario.
Una voce dissonante nel merito: Trib. Napoli, 6 giugno 2024, n. 5847
Per completezza va segnalato che alcuni giudici di merito si sono discostati. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 5847 del 6 giugno 2024, ha annullato le cartelle ritenendo che la surrogazione non trasformi il credito da privato a pubblico e che, quindi, serva un titolo esecutivo. In dottrina si è anche osservato che la Prima Sezione, con la sentenza n. 1453/2022, aveva ricostruito il fenomeno in modo diverso, affermando che il credito dello Stato nasce privilegiato fin dall’ammissione all’agevolazione e non con l’escussione.
L’assunzione prudenziale è che l’orientamento della Terza Sezione sia oggi quello dominante e che una difesa fondata solo sulla carenza del titolo abbia scarse possibilità in sede di legittimità, anche se il dissenso di alcuni tribunali dimostra che il dibattito, sul piano teorico, non è del tutto chiuso.
Prima questione aperta: il fideiussore raggiunto dalla cartella può ancora far valere la nullità delle clausole ABI?
La questione
“Ho firmato una fideiussione anni fa, per un finanziamento alla società di famiglia. Ho sentito dire che molte fideiussioni bancarie sono nulle perché copiano un modello ABI dichiarato anticoncorrenziale. Posso usare questo argomento contro la cartella del Fondo?”
Cosa hanno deciso i giudici
La base di partenza è Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994: le Sezioni Unite hanno stabilito che le fideiussioni che riproducono le tre clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 — la clausola di “reviviscenza”, quella di “sopravvivenza” e quella di deroga all’art. 1957 c.c. — sono affette da nullità parziale, limitata a quelle clausole, salvo che risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse.
Il principio è stato applicato anche alle cartelle del Fondo. Il Tribunale di Reggio Emilia, in un giudizio promosso da un fideiussore contro una cartella notificata nel settembre 2023 su ruolo di Mediocredito Centrale, ha dichiarato inammissibili alcune eccezioni procedurali perché proposte oltre il termine di 20 giorni dell’art. 617 c.p.c., ma ha accolto nel merito la nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale di Trento, sentenza 18 giugno 2025, ha riconosciuto la nullità parziale di una fideiussione per la presenza delle clausole tratte dallo schema ABI e ha annullato la cartella. E, come visto, la stessa Cass. 31619/2025 si è occupata del tema, confermando la nullità delle clausole anticoncorrenziali.
Il quadro però è cambiato di recente. Cass. civ., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825, pronunciata su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa, ha fissato tre principi che incidono direttamente sulle difese del fideiussore:
- il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale solo entro il suo perimetro, cioè il periodo 2002-2005 e le fideiussioni omnibus;
- per le fideiussioni specifiche (quelle che garantiscono un singolo finanziamento, come accade quasi sempre con le operazioni assistite dal Fondo) e per quelle stipulate fuori da quel periodo, la nullità resta possibile, ma chi la invoca deve provare che l’intesa si è estesa anche a quel tipo di garanzia, con ogni mezzo istruttorio — ad esempio chiedendo un ordine di esibizione; il provvedimento del 2005, da solo, non basta;
- la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. non travolge automaticamente la distinta clausola di pagamento “a prima richiesta”, con effetti che vedremo nella questione successiva.
C’è contrasto?
Fino ad agosto 2026 una parte consistente della giurisprudenza di merito applicava un automatismo: coincidenza testuale delle clausole più provvedimento del 2005 uguale nullità. Le Sezioni Unite hanno smontato questo passaggio, precisando che le questioni non erano state risolte dalla sentenza del 2021. L’assunzione prudenziale, oggi, è che per una fideiussione specifica collegata a un finanziamento garantito dal Fondo — tipicamente stipulata dopo il 2005 — la nullità ABI non si ottiene più “per allegazione”, ma va costruita con un’istruttoria mirata.
Cosa significa per te
Se la tua fideiussione è specifica e successiva al 2005, l’eccezione ABI non è morta, ma è diventata un’eccezione “da costruire”: servono documenti, confronti tra modelli contrattuali, richieste di esibizione. Se invece hai firmato una fideiussione omnibus nel triennio 2002-2005 che copriva anche il finanziamento poi garantito dal Fondo, la prova privilegiata continua a operare a tuo favore.
Il punto operativo è questo: la nullità ABI non si presume più, ma quando è provata continua a produrre il suo effetto più utile — far cadere la deroga all’art. 1957 c.c. e riaprire la questione della decadenza.
Seconda questione aperta: la banca è decaduta ex art. 1957 c.c.? E la cartella può salvare il Fondo dalla decadenza?
La questione
“La società ha smesso di pagare nel 2021. La banca non mi ha mai fatto causa, mi ha mandato forse una raccomandata. Poi, anni dopo, arriva la cartella. Il Fondo può ancora chiedermi i soldi?”
Cosa hanno deciso i giudici
L’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore resti obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore, entro sei mesi, ha proposto le sue istanze contro il debitore e le ha continuate con diligenza. Poiché il Fondo si surroga nella posizione della banca, se la banca era già decaduta verso il garante, il Fondo acquista un diritto già estinto. È qui che si concentrano oggi le vittorie più significative dei fideiussori.
Cass. civ., Sez. III, ord. 24 luglio 2024, n. 20648 ha ribadito che l’iniziativa richiesta dall’art. 1957 c.c. deve essere giudiziaria: una semplice diffida stragiudiziale non basta. Cass. civ., 6 maggio 2026, n. 13012 ha confermato che, se la clausola di deroga all’art. 1957 è nulla, la banca avrebbe dovuto agire contro i fideiussori nel termine di legge, e non avendolo fatto ne subisce le conseguenze.
Sul terreno specifico del Fondo, il Tribunale di Firenze, sentenza 14 giugno 2025, n. 2075, ha accolto l’opposizione di un fideiussore che aveva garantito il mutuo della società del fratello senza finalità professionali proprie: il giudice lo ha qualificato consumatore, ha ritenuto vessatoria (e quindi nulla, ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del consumo) la clausola di deroga all’art. 1957, ha rilevato che mancava la prova di un’iniziativa tempestiva della banca e ha dichiarato inesistente il diritto di Mediocredito Centrale ad agire esecutivamente. Il Tribunale di Modena, con un’ordinanza commentata nel giugno 2025, ha confermato la sospensione di sei cartelle notificate da MCC a una società e a due fideiussori, affermando che la cartella di pagamento è un atto amministrativo, privo di natura giurisdizionale, e quindi non è idonea a interrompere un termine di decadenza che richiede un’azione giudiziaria. Nella stessa vicenda la richiesta di escussione proveniva da un soggetto diverso dalla banca che aveva erogato il finanziamento e stipulato la garanzia, ulteriore elemento valorizzato dal giudice. Anche il Tribunale di Pavia, con un’ordinanza commentata nel febbraio 2025, ha sospeso una cartella MCC sulla base dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. della banca originaria.
Il contrasto — e la sua recente composizione
Su un punto decisivo la giurisprudenza si era divisa: se la fideiussione contiene la clausola di pagamento “a prima richiesta”, basta una lettera della banca entro sei mesi a evitare la decadenza, anche quando la deroga all’art. 1957 è nulla?
Cass. civ., Sez. III, ord. 30 luglio 2026, n. 24277 ha risposto di sì: con la clausola “a prima richiesta”, il creditore evita la decadenza con una richiesta stragiudiziale di pagamento inviata entro sei mesi, e ciò vale anche se la clausola ABI di deroga integrale all’art. 1957 è stata dichiarata nulla, perché si tratta di una deroga parziale distinta e legittima. Le Sezioni Unite n. 24825 del 28 agosto 2026 hanno chiuso la questione nello stesso senso. Cass. n. 8232/2026 ha però aggiunto un limite importante: la richiesta stragiudiziale può impedire la decadenza, ma le iniziative di recupero, compresa l’azione giudiziale, devono poi essere proseguite con diligenza e in tempi ragionevoli.
Infine, Cass. civ., Sez. III, ord. 24 giugno 2026, n. 21651 ha precisato che la decadenza dell’art. 1957 è un’eccezione in senso stretto: il fideiussore deve sollevarla tempestivamente e indicare i fatti che permettono di individuare da quando decorre il semestre. Il semplice richiamo all’articolo non basta; il termine decorre dall’esigibilità del credito garantito, e il solo passaggio a sofferenza non è sufficiente a farlo decorrere.
L’assunzione prudenziale, dopo agosto 2026, è questa: se la tua fideiussione contiene la clausola “a prima richiesta” e la banca ti ha inviato una richiesta scritta entro sei mesi dalla scadenza, la decadenza è difficilmente sostenibile; se quella clausola manca, o la richiesta non c’è stata o non è provata, l’eccezione ex art. 1957 resta l’arma più forte contro la cartella del Fondo.
Cosa significa per te
Tre verifiche documentali decidono la partita: il testo integrale della fideiussione (c’è la clausola “a prima richiesta”? c’è la deroga all’art. 1957?), la data in cui il credito è diventato esigibile (decadenza dal beneficio del termine, risoluzione, revoca degli affidamenti) e la prova di eventuali lettere o azioni della banca entro i sei mesi successivi. E l’eccezione va formulata subito, con precisione, nell’atto introduttivo dell’opposizione: dopo Cass. 21651/2026 un’eccezione generica rischia di essere inutilizzabile.
La cartella del Fondo non ripara la decadenza già maturata in capo alla banca: se la banca era decaduta verso di te, il Fondo si è surrogato in un diritto che non esisteva più.
Terza questione aperta: il privilegio del Fondo nelle procedure concorsuali e nella crisi del garante
La questione
“La mia società è fallita (o è in liquidazione giudiziale). La banca è già insinuata al passivo. Ora arriva anche il Fondo e chiede di passare davanti a tutti gli altri creditori. Può farlo? E io, come fideiussore persona fisica sommerso dai debiti, posso ricorrere a una procedura di sovraindebitamento anche contro un credito così privilegiato?”
Cosa hanno deciso i giudici
La Prima Sezione della Cassazione, competente in materia concorsuale, ha costruito un orientamento parallelo a quello della Terza Sezione, con alcuni passaggi di assestamento nel tempo.
Già Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9926 aveva chiarito che il privilegio dell’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 non riguarda solo le patologie della fase genetica dell’agevolazione (ad esempio l’indebita percezione), ma anche la fase successiva di gestione del rapporto, compreso il semplice inadempimento alle rate. Nello stesso anno, però, Cass. civ., Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26003 aveva escluso il privilegio sul credito di regresso di Mediocredito Centrale in un concordato preventivo: un precedente che mostra come, prima dell’assestamento più recente, la questione fosse tutt’altro che pacifica.
La svolta più netta arriva con Cass. civ., Sez. I, 10 novembre 2025, n. 29599. La vicenda: il tribunale aveva negato al gestore del Fondo l’ammissione al passivo applicando l’art. 61, comma 2, l.fall., secondo cui il coobbligato che ha pagato solo in parte può agire in regresso nel fallimento solo dopo che il creditore sia stato interamente soddisfatto; poiché la banca non aveva recuperato la quota non garantita, il Fondo — secondo il tribunale — doveva attendere. La Suprema Corte ha ribaltato la decisione: il Fondo non garantisce l’impresa, ma la banca, e non assume la posizione di coobbligato solidale; per questo non gli si applicano i limiti dell’art. 61 l.fall. e il suo credito, di natura pubblicistica, è assistito dal privilegio dell’art. 9, comma 5.
Il confronto con Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2025, n. 5964 è istruttivo: per un fideiussore privato del fallito, che non ha ancora pagato perché non escusso, la Corte ha escluso l’ammissione al passivo con riserva, affermando che il diritto di regresso nasce solo dopo il pagamento. Il Fondo, come vedremo nella pronuncia più recente, segue invece regole proprie.
C’è contrasto?
Tra la Terza e la Prima Sezione non c’è contrasto sul risultato — entrambe riconoscono al credito del Fondo natura pubblica e privilegiata — ma c’è una diversa enfasi sulla costruzione: la Terza Sezione parla di un diritto “nuovo” che nasce con l’escussione, mentre la Prima valorizza l’estraneità del Fondo al rapporto tra banca e impresa e la derivazione diretta del privilegio dalla legge. In dottrina si è osservato che questa seconda lettura fa della surrogazione poco più di un meccanismo tecnico di collegamento. L’assunzione prudenziale è che, nelle procedure concorsuali, il credito del Fondo verrà trattato come privilegiato e con un rango molto elevato, e che le strategie basate sulla sua degradazione a chirografo abbiano oggi margini ridotti.
Cosa significa per te
Il privilegio del Fondo non è una buona notizia per gli altri creditori della procedura, né per i soci-fideiussori, perché riduce le somme disponibili per il resto del passivo e aumenta il rischio che la parte non soddisfatta nella procedura venga poi chiesta ai garanti. Ma privilegio non significa intangibilità. Nelle procedure di sovraindebitamento del Codice della crisi — ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata — i crediti privilegiati possono essere soddisfatti anche non integralmente, a condizione che ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui la prelazione insiste. Per il garante persona fisica, schiacciato da una o più cartelle del Fondo, questo apre una strada concreta che va valutata con numeri alla mano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, valuta in questi casi se la cartella del Fondo vada contestata davanti al giudice dell’esecuzione, gestita dentro una procedura di composizione della crisi, o entrambe le cose in sequenza.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 2026, n. 25083
Il contesto
La decisione più recente specificamente dedicata al Fondo di garanzia per le PMI nasce da una situazione frequentissima nella pratica. Una banca aveva finanziato un’impresa con la garanzia del Fondo. L’impresa fallisce; la banca si insinua al passivo per l’intero credito derivante dal finanziamento. Successivamente il gestore del Fondo chiede anch’esso l’ammissione, con il privilegio dell’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, per le somme collegate all’intervento della garanzia. Il tribunale ammette il Fondo soltanto in chirografo: ritiene che il privilegio non si applichi alla garanzia e considera problematico che lo stesso credito compaia due volte nel passivo, una a nome della banca e una a nome del Fondo.
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha chiarito anzitutto che il credito restitutorio del Fondo verso l’impresa beneficiaria è privilegiato: la finalità pubblica dell’intervento e la disciplina regolamentare del Fondo consentono di applicare il privilegio anche agli interventi di garanzia dell’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 662/1996. La garanzia diretta del Fondo, osserva la Corte, ha una struttura diversa dalla fideiussione civilistica: è una misura di sostegno alle attività produttive, non un semplice contratto di garanzia tra privati.
In secondo luogo, la Corte ha affrontato il momento in cui il credito del Fondo può entrare nel passivo. L’escussione e il pagamento condizionano l’esigibilità del credito, ma prima del pagamento il Fondo può essere ammesso con riserva, secondo la disciplina dei crediti condizionali. Qui sta la differenza con il fideiussore privato di Cass. 5964/2025, che invece non può essere ammesso con riserva prima di pagare.
In terzo luogo, la Corte ha risolto il problema della “doppia presenza” dello stesso credito. Se la banca non si è ancora insinuata per la quota coperta dalla garanzia, il Fondo chiede direttamente l’ammissione in privilegio per quanto ha pagato, e la banca si insinua per la parte scoperta. Se invece la banca è già ammessa per l’intero, il Fondo le subentra, per l’importo pagato, attraverso la sostituzione nello stato passivo prevista dall’art. 115, comma 2, l.fall., acquisendo la collocazione privilegiata; alla banca resta la sola quota rimasta a suo carico. Le contestazioni sull’ammissione seguono gli artt. 95, 98 e 99 l.fall.; la rettifica (o l’omessa rettifica) ex art. 115 si impugna con reclamo ai sensi dell’art. 36 l.fall.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima di questa decisione la prassi dei tribunali era disomogenea: alcuni ammettevano il Fondo in chirografo, altri negavano l’ammissione in presenza della banca già insinuata, altri ancora duplicavano di fatto le posizioni. Oggi il percorso è tracciato. Per l’impresa in crisi e per i suoi garanti, la conseguenza pratica è duplice: da un lato il passivo privilegiato si gonfia della quota garantita dal Fondo, riducendo le prospettive dei chirografari; dall’altro, la sostituzione impedisce che la stessa somma venga contata due volte, e questo è un controllo che il curatore — ma anche il fideiussore interessato all’esito del riparto — ha tutto l’interesse a verificare con precisione, confrontando importo insinuato dalla banca, percentuale garantita e somma effettivamente pagata dal Fondo.
I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare come i principi giurisprudenziali si traducono in esiti concreti. Non sono casi reali.
Simulazione 1 — Il fideiussore e la decadenza ex art. 1957 c.c.
Dati di partenza. Finanziamento chirografario di 86.300 € erogato nel 2019 a una s.r.l., garantito all’80% dal Fondo. Fideiussione specifica firmata dal fratello dell’amministratore, pensionato, senza alcun ruolo nella società. La società non paga le rate; il 15 marzo 2021 la banca dichiara la decadenza dal beneficio del termine. Il 9 settembre 2022 il Fondo paga alla banca 58.740,12 €. Il 14 febbraio 2024 al fideiussore viene notificata una cartella di 61.912,48 € (capitale, interessi e oneri di riscossione).
Variante A — nessuna clausola “a prima richiesta”. La fideiussione contiene la deroga all’art. 1957 ma non la clausola di pagamento a prima richiesta. La banca non ha mai agito giudizialmente contro il fideiussore entro il 15 settembre 2021. Alla luce di Trib. Firenze 2075/2025 (qualifica di consumatore e vessatorietà della deroga) e di Cass. 13012/2026 (nullità della deroga e onere di agire nei termini), il fideiussore può eccepire che la banca era decaduta; la cartella, per il principio affermato dal Tribunale di Modena, non ha potuto “recuperare” la decadenza. L’eccezione va articolata subito, indicando il 15 marzo 2021 come data di esigibilità, per rispettare l’onere di allegazione precisato da Cass. 21651/2026.
Variante B — clausola “a prima richiesta” e raccomandata del 2 agosto 2021. La banca prova di aver inviato al fideiussore una richiesta scritta di pagamento il 2 agosto 2021, entro i sei mesi. Dopo Cass. 24277/2026 e Sez. Un. 24825/2026, la decadenza è evitata. La difesa si sposta su altri terreni: la diligenza nella prosecuzione delle iniziative di recupero (Cass. 8232/2026), la correttezza degli importi, la legittimazione del soggetto che ha escusso la garanzia, i vizi della notifica.
Simulazione 2 — I termini dell’opposizione
Dati di partenza. Cartella del Fondo notificata il 3 aprile 2025 via PEC a un indirizzo non più attivo; il destinatario ne ha conoscenza tramite estratto di ruolo e comunicazioni successive. Il 10 luglio 2025 viene notificato un pignoramento presso terzi sulla pensione.
Sviluppo. I vizi di forma della cartella e della sua notifica si fanno valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto: se la conoscenza legale coincide con la notifica del pignoramento, il termine scade il 30 luglio 2025. Attenzione: per le opposizioni esecutive non si può fare affidamento sulla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), che in questa materia in larga parte non opera. Le contestazioni sul diritto — decadenza ex art. 1957, nullità della fideiussione, pagamento, prescrizione — si propongono invece con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; poiché il pignoramento è già iniziato, la competenza è del giudice dell’esecuzione (art. 615, comma 2). Con il ricorso si chiede la sospensione ex art. 624 c.p.c., allegando il pericolo (la pensione è l’unica fonte di reddito) e la fondatezza dei motivi.
Esito. Il caso di Reggio Emilia insegna che le eccezioni procedurali proposte oltre il ventesimo giorno vengono dichiarate inammissibili, mentre quelle di merito possono ancora essere esaminate. Chi aspetta perde metà delle armi.
Simulazione 3 — Liquidazione giudiziale e sostituzione nel passivo
Dati di partenza. Una s.r.l. entra in liquidazione giudiziale. La banca si è già insinuata in chirografo per 142.650 € derivanti da un finanziamento garantito dal Fondo. Dopo l’escussione il Fondo paga alla banca 104.376,80 €.
Sviluppo secondo Cass. 25083/2026. Il Fondo subentra alla banca, per 104.376,80 €, attraverso la sostituzione nello stato passivo, con collocazione privilegiata ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998. La banca resta ammessa in chirografo per 38.273,20 € (142.650 − 104.376,80). Per Cass. 29599/2025, il Fondo non deve attendere che la banca recuperi anche la quota scoperta.
Esito per i fideiussori. Se l’attivo realizzabile è di 97.418,55 € e davanti al Fondo si collocano solo spese di procedura e crediti ex art. 2751-bis c.c. per 31.204,90 €, al Fondo andranno al massimo 66.213,65 €. Il residuo di 38.163,15 € potrà essere chiesto ai soci-garanti con cartella: per questo motivo la verifica della corretta sostituzione — e dell’esatto importo pagato dal Fondo — interessa direttamente anche chi non è parte della procedura.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’analisi. È pensata come strumento di consultazione rapida: per ciascuna decisione indica la questione affrontata, il principio espresso in una riga (in forma riassuntiva e non testuale) e la ricaduta pratica per chi ha ricevuto una cartella del Fondo. Leggendola dall’alto verso il basso si vede come la giurisprudenza abbia prima consolidato la legittimità della riscossione a ruolo, poi definito il rango del credito nelle procedure concorsuali, e infine — con le pronunce del 2026 — ridisegnato le difese del fideiussore. Le pronunce di merito sono indicate separatamente perché non vincolano altri giudici, ma sono spesso quelle che mostrano in concreto quali eccezioni riescono a fermare una cartella.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. III, ord. 29/12/2023, n. 36513 | Riscossione a ruolo verso il fideiussore | Con l’escussione nasce un diritto pubblico privilegiato del Fondo | La sola carenza di titolo non basta a fermare la cartella |
| Cass. civ., 30/11/2023, n. 33369 | Momento di nascita del privilegio | Collegava il privilegio al pagamento del Fondo alla banca | Impostazione superata dalla giurisprudenza successiva |
| Cass. civ., Sez. III, 12/12/2024, n. 32148 | Garanzie ante-2015, revoca e inadempimento | La norma del 2015 è confermativa; ruolo ammesso anche verso i garanti | La data remota del finanziamento non è una difesa |
| Cass. civ., Sez. III, n. 9678/2025 (aprile 2025) | Natura della surroga MCC verso i fideiussori | Riscossione esattoriale legittima ex art. 17 d.lgs. 46/1999 | Conferma dell’orientamento della Terza Sezione |
| Cass. civ., ord. 30/06/2025, n. 17652 | Opposizione della società debitrice | Il gestore surrogato acquisisce un diritto restitutorio pubblico | Anche l’impresa non può invocare il titolo giudiziale |
| Cass. civ., Sez. III, 04/12/2025, n. 31619 | Cartella al fideiussore; clausole ABI | Il ruolo opera anche verso i terzi garanti; credito privilegiato per causa | Le difese proprie della fideiussione restano spendibili |
| Cass. civ., 20/04/2018, n. 9926 | Ambito del privilegio art. 9 c. 5 | Copre anche l’inadempimento nella fase di gestione | Privilegio esteso alle rate non pagate |
| Cass. civ., Sez. I, 17/10/2018, n. 26003 | Regresso MCC nel concordato preventivo | Privilegio escluso nel caso esaminato | Precedente di segno opposto, oggi superato |
| Cass. civ., Sez. I, 06/03/2025, n. 5964 | Fideiussore privato non escusso nel fallimento | Niente ammissione con riserva prima del pagamento | Regime diverso da quello del Fondo |
| Cass. civ., Sez. I, 10/11/2025, n. 29599 | Fondo e art. 61 l.fall. | Il Fondo non è coobbligato solidale; nessun limite ex art. 61 | Il Fondo si insinua anche se la banca non è soddisfatta |
| Cass. civ., Sez. I, 13/07/2026, n. 25083 | Privilegio e coordinamento con la banca nel passivo | Ammissione con riserva e sostituzione ex art. 115 l.fall. | Controllare importi e sostituzione nel riparto |
| Cass. civ., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994 | Fideiussioni conformi allo schema ABI | Nullità parziale delle tre clausole anticoncorrenziali | Base della difesa antitrust del garante |
| Cass. civ., Sez. Un., 28/08/2026, n. 24825 | Perimetro della prova antitrust; prima richiesta | Prova privilegiata solo 2002-2005 e omnibus; prima richiesta autonoma | Per fideiussioni specifiche serve istruttoria mirata |
| Cass. civ., Sez. III, ord. 24/07/2024, n. 20648 | Iniziativa ex art. 1957 c.c. | Occorre un’azione giudiziale, non una diffida | Utile quando manca la clausola a prima richiesta |
| Cass. civ., 06/05/2026, n. 13012 | Deroga nulla all’art. 1957 | La banca doveva agire nei termini di legge | Rafforza l’eccezione di decadenza |
| Cass. civ., Sez. III, ord. 24/06/2026, n. 21651 | Allegazione della decadenza | Eccezione in senso stretto, con indicazione del dies a quo | L’eccezione va formulata subito e con precisione |
| Cass. civ., Sez. III, ord. 30/07/2026, n. 24277 | Prima richiesta e art. 1957 | Basta una richiesta stragiudiziale tempestiva | Verificare le lettere della banca entro sei mesi |
| Cass. civ., n. 8232/2026 | Diligenza dopo la richiesta | Le iniziative di recupero vanno proseguite in tempi ragionevoli | Spazio difensivo anche con clausola a prima richiesta |
| Trib. Napoli, 06/06/2024, n. 5847 | Titolo per la riscossione | La surroga non rende pubblico il credito | Orientamento minoritario di merito |
| Trib. Firenze, 14/06/2025, n. 2075 | Fideiussore consumatore e art. 1957 | Deroga vessatoria nulla; cartella annullata | Qualifica di consumatore decisiva |
| Trib. Trento, 18/06/2025 | Clausole ABI e art. 1957 | Nullità parziale; interruzione solo con istanza giudiziale | Conferma la strada della decadenza |
| Trib. Modena, ord. (giugno 2025) | Cartella e decadenza; soggetto escutente | La cartella non interrompe la decadenza | Sospensione ottenuta su sei cartelle |
La sintesi operativa: i principi da portare con sé
- La cartella del Fondo di garanzia è, per la Cassazione, uno strumento legittimo di riscossione anche senza decreto ingiuntivo o sentenza: la difesa non può fondarsi solo sulla mancanza del titolo.
- Il fideiussore può essere destinatario diretto della cartella, ma conserva tutte le eccezioni proprie della fideiussione, che si fanno valere davanti al giudice ordinario.
- La data del finanziamento, anche anteriore al 2015, non esclude né il privilegio né la riscossione a ruolo.
- L’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. resta l’arma più efficace, soprattutto quando la fideiussione non contiene la clausola “a prima richiesta” o quando la banca non ha inviato una richiesta tempestiva.
- La cartella non interrompe la decadenza già maturata in capo alla banca: il Fondo non può acquistare più diritti di quanti ne avesse la banca verso il garante.
- L’eccezione di decadenza va sollevata subito, indicando con precisione la data da cui decorre il semestre.
- Dopo le Sezioni Unite del 28 agosto 2026, la nullità ABI delle fideiussioni specifiche richiede una prova concreta dell’estensione dell’intesa: non basta più allegare il provvedimento del 2005.
- Il fideiussore che ha firmato fuori dalla propria attività professionale può invocare la tutela del consumatore contro le clausole vessatorie.
- I vizi formali della cartella e della notifica si contestano entro 20 giorni con l’opposizione agli atti esecutivi; le questioni sul diritto si propongono con l’opposizione all’esecuzione, chiedendo la sospensione.
- Nelle procedure concorsuali il Fondo è creditore privilegiato, non è coobbligato solidale e può essere ammesso con riserva prima di pagare; quando la banca è già ammessa, le subentra per sostituzione.
- Privilegio non significa intangibilità: nelle procedure di sovraindebitamento il credito del Fondo può essere ristrutturato entro i limiti fissati dalla legge per i crediti privilegiati.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se non faccio nulla, cosa succede?
La cartella diventa la base per azioni esecutive: fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti presso terzi su conti, stipendi e pensioni. Le eccezioni sul diritto, in teoria, possono essere proposte anche dopo, con l’opposizione all’esecuzione; ma quelle sui vizi formali si perdono dopo 20 giorni, come mostra il caso di Reggio Emilia, e ogni mese di inerzia aggiunge interessi e oneri. Alla luce di Cass. 21651/2026, inoltre, conviene formulare l’eccezione di decadenza nel primo atto utile e con tutti i fatti necessari.
Devo andare dal giudice tributario?
No. Il credito del Fondo non è un tributo: le opposizioni si propongono davanti al giudice ordinario, secondo il codice di procedura civile. Tutte le pronunce richiamate in questa guida provengono infatti dai tribunali civili e dalle sezioni civili della Cassazione.
Ho firmato “a prima richiesta”: è tutto perduto?
Non necessariamente. Dopo Cass. 24277/2026 e Sez. Un. 24825/2026 la decadenza è evitata solo se la banca ha effettivamente inviato una richiesta scritta entro sei mesi, e l’onere di provarlo resta a carico del creditore. Inoltre, per Cass. 8232/2026, alla richiesta devono seguire iniziative di recupero diligenti. Restano poi le altre difese: importi, legittimazione del soggetto che ha escusso la garanzia (valorizzata dal Tribunale di Modena), vizi della notifica.
La nullità ABI mi libera dalla cartella?
Solo in parte, e non automaticamente. La nullità colpisce le singole clausole, non l’intera fideiussione (Sez. Un. 41994/2021). Il suo effetto più utile è far cadere la deroga all’art. 1957, riaprendo la questione della decadenza. Per le fideiussioni specifiche successive al 2005, dopo Sez. Un. 24825/2026, occorre provare concretamente il collegamento con l’intesa anticoncorrenziale.
Posso inserire la cartella del Fondo in una procedura di sovraindebitamento?
Sì. Il credito del Fondo è privilegiato (Cass. 31619/2025, Cass. 25083/2026), ma nelle procedure del Codice della crisi i crediti privilegiati possono essere soddisfatti anche parzialmente, purché non ricevano meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione. La scelta tra opposizione e procedura, o la loro combinazione, dipende dal patrimonio, dal reddito e dal complesso dei debiti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo gli orientamenti analizzati in questa guida al tuo fascicolo concreto, con strumenti specifici:
- Ricostruiamo la catena del credito: acquisiamo il contratto di finanziamento, la delibera di ammissione alla garanzia, la richiesta di escussione e la prova del pagamento del Fondo, verificando che l’escussione provenga effettivamente dal soggetto che ha erogato il finanziamento.
- Analizziamo il testo integrale della fideiussione, individuando la clausola “a prima richiesta”, la deroga all’art. 1957 c.c. e le clausole riconducibili allo schema ABI, e la collochiamo nel perimetro temporale e oggettivo fissato dalle Sezioni Unite n. 24825/2026.
- Calcoliamo il semestre dell’art. 1957 c.c. a partire dalla data di esigibilità del credito, e verifichiamo se e quando la banca ha proposto istanze giudiziali o richieste scritte, formulando l’eccezione con l’allegazione precisa richiesta da Cass. 21651/2026.
- Verifichiamo la notifica della cartella e dei successivi atti, confrontando relate, indirizzi PEC e date, per individuare vizi da far valere entro il termine di 20 giorni.
- Proponiamo l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario competente, con istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva quando ricorrono i presupposti.
- Valutiamo la qualifica di consumatore del fideiussore e, quando sussiste, eccepiamo la vessatorietà delle clausole derogatorie, sul modello del ragionamento seguito dal Tribunale di Firenze.
- Controlliamo gli importi iscritti a ruolo, confrontando la somma pagata dal Fondo, la percentuale garantita, gli interessi e gli oneri di riscossione con la documentazione della banca.
- Verifichiamo la posizione del Fondo nello stato passivo della procedura concorsuale della società, controllando ammissione con riserva e sostituzione ex art. 115 l.fall., perché incide su quanto potrà essere chiesto ai garanti.
- Valutiamo le procedure di composizione della crisi — per il garante persona fisica e per l’impresa — quando la cartella è parte di un indebitamento più ampio, costruendo proposte che rispettino i limiti fissati per i crediti privilegiati.
- Impugniamo le decisioni sfavorevoli fino in Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva impostata sin dalla prima analisi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia costruita interamente dalla Cassazione, l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è decisiva: gli orientamenti che hai letto — dalla riscossione a ruolo alla decadenza ex art. 1957, fino al privilegio nel passivo — si difendono o si contestano in Cassazione, e lo Studio può seguire la tua posizione dal primo atto di opposizione fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa strategia, senza perdere per strada eccezioni e argomenti.
Sul fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi costruiscono le eccezioni e gli atti, i secondi verificano conteggi, importi iscritti a ruolo, interessi e sostenibilità di eventuali piani di rientro o proposte di composizione della crisi. Una sola regia per la parte bancaria, quella della riscossione e quella della crisi.
Chiusura
La cartella del Fondo di garanzia per le PMI è un atto che la Cassazione considera legittimo nella forma, ma che non è affatto inattaccabile nella sostanza: la decadenza della banca, le clausole della fideiussione, la tutela del consumatore, i vizi di notifica, gli importi e il coordinamento con le procedure concorsuali offrono spazi difensivi concreti, che dopo le pronunce del 2026 vanno però costruiti con metodo e senza perdere tempo.
Lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia perché essa unisce diritto bancario e diritto della riscossione, i due ambiti che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo presidia coordinando uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; perché le sue regole nascono in Cassazione, dove l’Avvocato è abilitato a difendere; e perché, quando la cartella è il segnale di una crisi più ampia, le sue qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario OCC ed Esperto Negoziatore consentono di affrontare il problema anche sul piano della composizione complessiva dei debiti.
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