Concordato In Bianco Dopo Una Composizione Negoziata Fallita: Come Fare

La composizione negoziata si è chiusa senza accordo, l’esperto ha depositato la relazione finale e adesso la domanda è una sola: conviene depositare un concordato in bianco, puntare sul concordato semplificato oppure tentare ancora la via degli accordi con i creditori? È la domanda che si pongono amministratori, soci e imprenditori individuali nel momento più delicato dell’intero percorso di crisi, quando le misure protettive si avvicinano alla scadenza, qualche creditore ha già bussato alla porta del tribunale e il tempo per scegliere si misura in settimane.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende dal contenuto della relazione dell’esperto, dalla struttura del debito, dalla presenza o meno di istanze di liquidazione giudiziale e da ciò che l’impresa può ancora offrire ai creditori. Ogni opzione ha un profilo ideale e un rovescio della medaglia, e i tribunali, con la Cassazione che tra fine 2025 e 2026 ha precisato molti passaggi, stanno controllando con crescente rigore sia i tempi sia la sostanza delle domande.

Il tema si colloca esattamente all’incrocio tra la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 e gli strumenti giudiziali del Codice della crisi. Per questo lo Studio Monardo lo tratta come materia propria: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno come nasce la relazione finale che condiziona ogni passo successivo; ed è avvocato cassazionista, il che consente di impostare la scelta sapendo già come andrebbe difesa se il decreto del tribunale venisse reclamato fino al giudizio di legittimità.

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Il quadro di partenza: cosa lascia in eredità una composizione negoziata chiusa senza accordo

Per confrontare le strade disponibili occorre fissare un punto comune. La composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), non è uno strumento di regolazione della crisi in senso proprio: è un percorso stragiudiziale, affidato a un esperto indipendente, che serve a favorire un’intesa con i creditori. Quando l’intesa non arriva, l’esperto redige la relazione finale prevista dall’articolo 17, comma 8, e la comunica all’imprenditore. Da quella comunicazione dipende quasi tutto ciò che viene dopo.

L’articolo 23 del Codice elenca gli sbocchi possibili della composizione. Quelli del primo comma presuppongono un’intesa riuscita (contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto). Quelli del secondo comma restano praticabili anche quando le trattative non hanno prodotto l’accordo sperato: il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e, in via generale, l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, tra cui il concordato preventivo, anche nella forma della domanda con riserva di cui all’articolo 44.

Tre elementi della fase che si è appena chiusa pesano su tutte le opzioni.

Il primo è il contenuto della relazione finale. Se l’esperto ha dichiarato che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni dell’articolo 23, comma 1, e comma 2, lettera b), non sono praticabili, si apre la porta del concordato semplificato. Se la relazione è di altro segno, quella porta resta chiusa, mentre le altre rimangono accessibili alle condizioni ordinarie.

Il secondo è il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione. Opera come termine di accesso al concordato semplificato (articolo 25-sexies, comma 1) e, quando pende un’istanza di liquidazione giudiziale proposta da un creditore, come deroga alla decadenza prevista dall’articolo 40, comma 10: in quel caso la domanda di accesso a uno strumento di regolazione, altrimenti ammessa solo entro la prima udienza, può essere depositata anche dopo, purché entro i sessanta giorni. Nel maggio 2026 la Cassazione ha però circoscritto questa finestra alle composizioni negoziate condotte fino alla loro conclusione naturale, escludendola quando è stato lo stesso debitore a chiedere l’archiviazione anticipata.

Il terzo è il consumo delle misure protettive. L’articolo 8 del Codice fissa un tetto complessivo di durata alle misure protettive, che comprende anche quelle ottenute durante la composizione negoziata. Un’impresa che ha già beneficiato a lungo della protezione nella fase stragiudiziale arriva allo strumento giudiziale con un margine ridotto, e questo condiziona la scelta più di quanto spesso si immagini.

A ciò si aggiunge un profilo di metodo. I tribunali leggono lo strumento scelto dopo la composizione alla luce di ciò che è accaduto durante le trattative: la correttezza e la buona fede del debitore, la coerenza tra il piano discusso con l’esperto e quello depositato in tribunale, l’eventuale riproposizione di progetti già giudicati implausibili. Chi arriva al bivio con una composizione condotta in modo trasparente ha, in genere, più opzioni reali di chi l’ha usata come mero schermo contro le azioni dei creditori.

Un ultimo elemento del quadro riguarda il rapporto tra ciò che si è fatto con l’esperto e ciò che si dovrà fare davanti al tribunale. La composizione negoziata produce un patrimonio informativo spesso sottovalutato: la situazione patrimoniale aggiornata, il piano di tesoreria, il progetto di piano di risanamento richiesto per l’accesso, le interlocuzioni scritte con i creditori, le eventuali offerte di acquisto raccolte durante le trattative, i pareri dell’esperto sugli atti autorizzati. Tutto questo materiale ha un doppio volto. Da un lato è una risorsa, perché accorcia i tempi di predisposizione del piano giudiziale e rende credibile la richiesta di proroga; dall’altro è un banco di prova, perché il tribunale può confrontare il piano depositato con quanto emerso durante la composizione e trarre conseguenze da ogni incoerenza.

Va soppesato, in particolare, il peso delle valutazioni negative dell’esperto. Se durante le trattative l’esperto ha ritenuto non perseguibile il risanamento, ripresentare lo stesso impianto sotto forma di concordato in continuità richiede una spiegazione convincente di che cosa sia cambiato: un nuovo investitore, una diversa perimetrazione dell’azienda, un taglio dei costi strutturali, una modifica sostanziale del rapporto con i creditori chiave. In assenza di un elemento nuovo, la continuità tra le due fasi si trasforma da vantaggio in indizio di strumentalità. Al contrario, quando l’esperto ha riconosciuto la serietà del percorso e il fallimento delle trattative dipende da fattori esterni, la sua relazione diventa un argomento a favore della domanda successiva.

Il confronto che segue riguarda dunque tre strade effettivamente percorribili: la domanda con riserva finalizzata al concordato preventivo (il concordato “in bianco” in senso stretto), il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, anche nella forma con riserva introdotta dal correttivo del 2024, e la domanda con riserva orientata agli accordi di ristrutturazione o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Opzione 1 — La domanda con riserva finalizzata al concordato preventivo

In cosa consiste

È il concordato “in bianco” nella sua accezione tradizionale, oggi disciplinato dall’articolo 44 del Codice. Il debitore deposita il ricorso con la documentazione essenziale prevista dall’articolo 39, comma 3, e si riserva di presentare in un secondo momento la proposta, il piano e l’attestazione. Il tribunale, con decreto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, prorogabile su istanza motivata fino a ulteriori sessanta giorni; nomina un commissario giudiziale con compiti di vigilanza; impone obblighi informativi periodici almeno mensili; dispone il versamento di una somma per le spese della procedura.

Dal deposito del ricorso si producono gli effetti dell’articolo 46: gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, e i pagamenti dei crediti anteriori sono di regola preclusi. Il debitore può chiedere misure protettive e cautelari ai sensi dell’articolo 54, e il correttivo del 2024 ha esteso alla fase con riserva la sospensione degli obblighi civilistici di ricapitalizzazione o liquidazione in caso di perdite.

Alla scadenza del termine, il debitore deposita una proposta di concordato preventivo che può essere in continuità aziendale (diretta o indiretta) oppure liquidatoria. Nel primo caso i creditori vengono soddisfatti in misura significativa con i flussi generati dalla prosecuzione dell’attività; nel secondo, l’articolo 84, comma 4, richiede che le risorse esterne incrementino di almeno il dieci per cento l’attivo disponibile al momento della domanda e che i chirografari ricevano almeno il venti per cento. In entrambi i casi la proposta va sottoposta al voto dei creditori.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello dell’impresa che ha ancora un’attività in grado di produrre margini, ma che non è riuscita a chiudere un accordo stragiudiziale perché uno o due creditori rilevanti hanno fatto muro. In questo caso il concordato in continuità, con il suo sistema di classi e i meccanismi di ristrutturazione trasversale, consente di superare il dissenso di una minoranza che nella composizione negoziata aveva potere di veto.

Il secondo scenario è quello in cui la relazione dell’esperto non contiene le dichiarazioni necessarie per il concordato semplificato, ad esempio perché l’esperto ha ritenuto ancora praticabile un accordo di ristrutturazione o non ha riconosciuto la correttezza delle trattative. La porta del semplificato è chiusa, ma quella del concordato preventivo ordinario resta aperta.

Il terzo scenario riguarda l’impresa che dispone di un apporto esterno reale (un investitore, i soci disposti a versare nuova finanza, un terzo interessato a rilevare l’azienda) e vuole che la proposta sia votata dai creditori, così da avere una legittimazione piena e la possibilità di soluzioni articolate.

Come si esegue, in sintesi

Il ricorso viene depositato nel tribunale competente, con i bilanci degli ultimi esercizi, l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione e, per le società, la determinazione dell’organo competente ai sensi dell’articolo 120-bis. Se pende un’istanza di liquidazione giudiziale di un creditore, il ricorso confluisce nel procedimento unitario dell’articolo 7 e, salvo la finestra dei sessanta giorni post-composizione, va depositato entro la prima udienza. Durante il termine concesso il debitore costruisce il piano, individua l’attestatore, dialoga con il commissario e, se necessario, chiede la proroga dimostrando di aver già predisposto un progetto di regolazione della crisi.

I vantaggi, motivati

A fronte di un termine che può arrivare complessivamente a centoventi giorni, il debitore ottiene uno spazio di progettazione protetto e sorvegliato, nel quale può trasformare il lavoro già svolto durante la composizione in un piano giudiziale completo. Il materiale istruttorio raccolto con l’esperto (piano di tesoreria, situazione patrimoniale aggiornata, test di perseguibilità del risanamento) non va disperso, e spesso costituisce l’ossatura del progetto necessario per la proroga.

La flessibilità è l’altro elemento dirimente: la domanda con riserva lascia aperta, fino alla scadenza, la scelta tra continuità e liquidazione, e perfino il passaggio agli accordi di ristrutturazione o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, che l’articolo 44 contempla espressamente come esiti alternativi.

Rischi e svantaggi, onestamente

Il rovescio della medaglia è il rigore dei presupposti. Il concordato preventivo richiede il voto favorevole dei creditori, un’attestazione di fattibilità e, se liquidatorio, un apporto esterno reale: la Cassazione, nel gennaio 2026, ha escluso che la semplice rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata possa valere come finanza esterna. Un piano che conta su risorse “interne” riqualificate rischia di non superare il vaglio di ammissibilità, che, come ricordato dalla Suprema Corte già nel febbraio 2025, si estende alla fattibilità giuridica della proposta.

C’è poi il tema dell’abuso. Una domanda con riserva depositata a ridosso dell’udienza sulla liquidazione giudiziale, con lo stesso piano già giudicato implausibile dall’esperto, viene sempre più spesso dichiarata inammissibile. Le corti d’appello di Milano e di Potenza hanno sanzionato condotte di questo tipo, e il Tribunale di Milano, nel dicembre 2025, ha dichiarato tardiva una domanda prenotativa proposta fuori dalla finestra dell’articolo 40, comma 10, aprendo direttamente la liquidazione giudiziale.

Infine, gli effetti dell’articolo 46 incidono sulla gestione quotidiana: l’impresa lavora sotto autorizzazione per tutti gli atti straordinari e non può pagare liberamente i fornitori anteriori, con possibili tensioni sulla continuità delle forniture.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa che ha ancora valore operativo o un apporto esterno effettivo, che ha condotto la composizione in modo trasparente e che ha bisogno di tempo protetto per trasformare il lavoro fatto con l’esperto in un piano votabile dai creditori.

Pronunce a supporto

Cass. civ., sez. I, ord. 14 febbraio 2025, n. 3790, sull’estensione del controllo di ammissibilità alla fattibilità giuridica; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620, sulla nozione di finanza esterna; Cass. civ., sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13997, sulla finestra dei sessanta giorni; Trib. Milano, 19 dicembre 2025, sulla tardività della domanda prenotativa; App. Potenza, 22 aprile 2025, n. 111, sull’abuso dello strumento. I principi sono ricostruiti nel dettaglio nella sezione dedicata alle pronunce.

Opzione 2 — Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

In cosa consiste

L’articolo 25-sexies del Codice prevede uno strumento che esiste solo come esito della composizione negoziata. Quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni dell’articolo 23, comma 1, e comma 2, lettera b), non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione, una proposta di concordato per cessione dei beni, accompagnata da un piano di liquidazione e dalla documentazione dell’articolo 39.

Il tribunale valuta la ritualità della proposta, acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione, nomina un ausiliario e, con il correttivo del 2024, può concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni e nuovi documenti. I creditori non votano: possono proporre opposizione all’omologazione. Il tribunale omologa se il piano rispetta l’ordine delle cause di prelazione, è fattibile, non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascun creditore.

Il correttivo del 2024 ha inoltre ammesso che la domanda di concordato semplificato possa essere proposta con riserva, così da ottenere subito la protezione degli articoli 54 e 55 mentre si completano proposta e piano. È una possibilità preziosa, ma, secondo la giurisprudenza di merito del 2026, non allunga i tempi: la proposta completa deve comunque essere depositata entro i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello dell’impresa che ha perso la capacità di generare margini, ma possiede un patrimonio (immobili, magazzino, un ramo d’azienda appetibile) che può essere liquidato in modo ordinato con un risultato migliore di quello di una vendita forzata in liquidazione giudiziale.

Il secondo è quello in cui un creditore forte, spesso un istituto di credito o un fornitore strategico, ha bloccato ogni accordo e sarebbe in grado di bloccare anche un voto concordatario. L’assenza del voto sposta il giudizio sul piano oggettivo della convenienza, verificata dal tribunale.

Il terzo scenario riguarda l’impresa per la quale esiste già un acquirente individuato durante le trattative, magari emerso proprio grazie al lavoro dell’esperto, e che vuole trasferire l’azienda o i beni in un quadro concorsuale che offra stabilità all’operazione.

Come si esegue, in sintesi

Il ricorso, pieno o con riserva, va depositato entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. Il piano di liquidazione deve indicare i beni, i tempi e le modalità di realizzo, il riparto tra i creditori nel rispetto delle prelazioni e il confronto con lo scenario della liquidazione giudiziale. Il tribunale, verificata la ritualità, fissa con decreto l’udienza di omologazione, dispone la comunicazione ai creditori e nomina l’ausiliario. Dopo l’omologa, la liquidazione viene eseguita da un liquidatore nominato dal tribunale.

I vantaggi, motivati

L’elemento dirimente è l’assenza del voto: i creditori non possono imporre il proprio dissenso se il piano supera il test di convenienza e di utilità. Per un’impresa il cui passivo è concentrato su pochi soggetti contrari all’intesa, questo cambia radicalmente lo scenario.

Va soppesato anche il profilo della continuità con la composizione negoziata: il materiale raccolto dall’esperto, le stime sul valore dei beni, i contatti con i potenziali acquirenti confluiscono direttamente nello strumento, senza la necessità di ricostruire da zero la situazione. Non sono inoltre richieste le soglie di finanza esterna tipiche del concordato preventivo liquidatorio, anche se la finanza eventualmente offerta, per essere distribuita liberamente, deve essere autenticamente esterna.

Rischi e svantaggi, onestamente

A fronte di questi vantaggi, il semplificato è diventato uno strumento sotto osservazione stretta. La Cassazione, nel dicembre 2025, ha stabilito che il vaglio iniziale del tribunale non è una verifica notarile dei documenti: si estende all’attendibilità delle dichiarazioni dell’esperto, alla fattibilità e alla non manifesta implausibilità del piano. Se le attestazioni dell’esperto sono prive di motivazione o smentite dai documenti, la domanda è irrituale e quindi inammissibile.

Nel gennaio 2026 la Suprema Corte ha poi precisato che l’utilità per i creditori non può consistere nella sola maggiore rapidità rispetto alla liquidazione giudiziale: un chirografario che non riceve nulla non trae alcun vantaggio dal fatto di non ricevere nulla più in fretta. La Corte d’Appello di Catania, già nel febbraio 2025, aveva ribadito che l’ordine delle cause di prelazione è inderogabile e non si surroga con un generico argomento di equivalenza.

Il termine è poi un vincolo rigido: i tribunali di Milano e Bologna, nel 2026, lo hanno qualificato come decadenziale anche per la domanda con riserva. E il requisito della buona fede nelle trattative viene verificato in concreto: il Tribunale di Bologna, nel settembre 2025, ha esaminato proprio i comportamenti tenuti dal debitore durante la composizione per decidere sull’accesso.

Infine, lo strumento è per definizione liquidatorio: l’impresa, nella sua forma attuale, non prosegue, salvo che l’azienda venga trasferita a terzi che la continuano.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa priva di prospettive di continuità autonoma, con un patrimonio liquidabile meglio in via ordinata che in via forzata, una relazione finale dell’esperto solida e motivata e una composizione negoziata condotta con correttezza documentabile.

Pronunce a supporto

Cass. civ., sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620; App. Catania, 26 febbraio 2025; Trib. Milano, 9 luglio 2026; Trib. Bologna, 19 febbraio 2026; Trib. Bologna, 23 settembre 2025; Trib. Isernia, 19 maggio 2026, quest’ultimo sui limiti delle misure cautelari quando il tetto di durata delle protezioni è già stato raggiunto.

Opzione 3 — La riserva orientata agli accordi di ristrutturazione o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

In cosa consiste

La domanda con riserva dell’articolo 44 non conduce necessariamente a un concordato. Alla scadenza del termine il debitore può chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (articoli 57, 60 e 61) oppure di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (articolo 64-bis). Il correttivo del 2024 ha introdotto, al comma 1-quater dell’articolo 44, la possibilità di depositare un progetto dello strumento prescelto e sottrarsi così agli effetti tipici del concordato previsti dall’articolo 46, in particolare al divieto di pagare i creditori anteriori e al regime autorizzativo per gli atti straordinari.

Gli accordi di ristrutturazione ordinari richiedono l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, con pagamento integrale dei creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione o dalla scadenza, se successiva. Gli accordi agevolati riducono la soglia al trenta per cento a condizione che il debitore rinunci alla moratoria per gli estranei e non chieda misure protettive; gli accordi a efficacia estesa consentono di vincolare anche i dissenzienti di una categoria omogenea. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, invece, consente di derogare all’ordine delle prelazioni, ma richiede l’approvazione unanime delle classi.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello in cui, durante la composizione, si è arrivati vicini all’intesa con i creditori finanziari, ma è mancata una firma decisiva o un dettaglio tecnico. Qualche settimana di ulteriore lavoro, sotto la protezione della domanda con riserva, può bastare a raccogliere le adesioni necessarie.

Il secondo è quello del debito concentrato su una categoria omogenea (tipicamente le banche) nella quale la maggioranza aderisce e una minoranza resiste: l’accordo a efficacia estesa diventa lo strumento per superare la resistenza senza passare dal concordato.

Il terzo riguarda l’impresa che ha bisogno di continuare a pagare regolarmente fornitori e dipendenti, e che non potrebbe reggere il blocco dei pagamenti anteriori tipico della fase concordataria.

Come si esegue, in sintesi

Il ricorso con riserva viene depositato indicando, anche fin da subito, lo strumento prescelto e allegando il progetto previsto dal comma 1-quater. Durante il termine il debitore raccoglie le adesioni, predispone l’attestazione e deposita la domanda di omologazione. Se le adesioni non arrivano, lo stesso articolo 44 consente di convertire la domanda verso il concordato preventivo entro il termine concesso, con le conseguenze in termini di effetti e di voto.

I vantaggi, motivati

A fronte di una soglia di adesioni da raggiungere, il debitore conserva un’operatività quasi ordinaria e riduce l’impatto reputazionale di una procedura concorsuale in senso stretto. Gli accordi valorizzano il lavoro negoziale già svolto con l’esperto e, se il raggiungimento delle intese emerge dalla relazione finale, l’articolo 23, comma 2, lettera b), prevede per gli accordi a efficacia estesa una soglia di adesione ridotta.

Rischi e svantaggi, onestamente

Il rovescio della medaglia è evidente: se la composizione è fallita proprio perché i creditori non volevano aderire, ripresentare lo stesso tavolo in sede giudiziale può solo rinviare il problema. Inoltre, per chi ottiene la dichiarazione dell’esperto sulla non praticabilità degli accordi (presupposto del semplificato), scegliere questa strada contraddice la relazione stessa, e il tribunale ne terrà conto. Il pagamento integrale degli estranei entro centoventi giorni, poi, richiede una liquidità che molte imprese non hanno.

Va soppesato, infine, il rapporto tra questa opzione e il piano attestato di risanamento dell’articolo 56, che l’articolo 23 indica tra gli esiti possibili della composizione. Il piano attestato non richiede l’omologazione del tribunale e non offre misure protettive, ma consente di mettere al riparo dalle azioni revocatorie gli atti compiuti in sua esecuzione. Per l’impresa che ha raggiunto intese bilaterali con alcuni creditori, pur senza la maggioranza necessaria per un accordo di ristrutturazione, può rappresentare un’alternativa più leggera; il rovescio della medaglia è la sua fragilità di fronte al creditore dissenziente, che resta libero di agire in via esecutiva o di chiedere la liquidazione giudiziale. Per questo, nella fase successiva a una composizione fallita, il piano attestato raramente basta da solo e tende a funzionare solo quando il fronte dei creditori contrari è marginale.

Un ulteriore aspetto riguarda la reputazione e i rapporti bancari. Gli accordi di ristrutturazione, pur richiedendo l’omologazione, vengono in genere percepiti dal mercato come un esito negoziale più che come una procedura concorsuale, e questo può agevolare il mantenimento delle linee operative e dei rapporti con la clientela. A fronte di questo vantaggio, la loro riuscita dipende interamente dalla disponibilità delle controparti, che dopo una composizione fallita va verificata con realismo e non presunta.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa che ha mancato l’accordo per poco, con un passivo concentrato su creditori finanziari in larga parte favorevoli e con una liquidità sufficiente a soddisfare integralmente gli estranei.

Pronunce a supporto

App. Firenze, 17 dicembre 2024, sulla possibilità di integrare una domanda con riserva lacunosa invece di dichiararla subito inammissibile; Trib. Verona, 16 ottobre 2024, sul contenuto del progetto necessario per la proroga, modellato sul progetto di piano di risanamento della composizione negoziata; Trib. Torre Annunziata, 12 giugno 2025, sulla riproponibilità di una domanda con riserva in assenza di abuso.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili e non tratte da casi reali. Servono a mostrare come gli stessi numeri conducano a esiti diversi a seconda della strada scelta.

Simulazione A — Stessi dati, tre percorsi

Ipotesi di partenza: società di distribuzione con passivo complessivo di 1.847.320 €, di cui 612.780 € privilegiati (dipendenti, professionisti, creditori ipotecari) e 1.234.540 € chirografari. Attivo liquidabile stimato dall’esperto in 1.126.450 € in caso di vendita ordinata, 870.600 € in caso di vendite forzate. La relazione finale, comunicata il 9 marzo 2026, dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che accordi e contratti non sono praticabili.

Scenario di confronto, la liquidazione giudiziale: realizzo di 870.600 €, spese di procedura stimate in 138.900 €, residuo di 731.700 €. Pagati integralmente i privilegiati (612.780 €), ai chirografari restano 118.920 €, cioè circa il 9,63 per cento.

Percorso concordato semplificato: la domanda deve essere depositata, anche con riserva, entro l’8 maggio 2026, e la proposta completa va comunque depositata entro quella data. Realizzo ordinato di 1.126.450 €, spese stimate in 94.300 €, residuo di 1.032.150 €. Pagati i privilegiati, ai chirografari restano 419.370 €, pari a circa il 33,97 per cento. Il test di non pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale è superato con ampio margine e ogni chirografario riceve un’utilità economica concreta, non riducibile alla sola rapidità.

Percorso concordato preventivo liquidatorio dopo domanda con riserva: ricorso depositato il 20 marzo 2026 e iscritto il 23 marzo; il tribunale concede sessanta giorni, fino al 22 maggio 2026. Per rispettare l’articolo 84, comma 4, occorre finanza esterna pari ad almeno il 10 per cento dell’attivo (112.645 €): i soci si impegnano a versare 118.500 € di nuove risorse. Con spese di procedura più elevate, stimate in 121.700 €, il residuo è di 1.123.250 €; pagati i privilegiati, ai chirografari restano 510.470 €, circa il 41,35 per cento, sopra la soglia del 20 per cento. Il risultato per i creditori è migliore, ma subordinato al voto favorevole e a un apporto esterno reale: se i soci si fossero limitati a rinunciare alla prededuzione dei finanziamenti erogati in composizione, quella rinuncia non sarebbe valsa come finanza esterna.

Simulazione B — La proroga e i suoi limiti

Stessa società, ma questa volta con un’attività ancora redditizia in un ramo specifico. Domanda con riserva finalizzata a un concordato in continuità, iscritta il 23 marzo 2026, termine al 22 maggio. Il 15 maggio l’impresa chiede la proroga: se deposita un progetto di regolazione della crisi con piano di tesoreria, ipotesi industriali e prima quantificazione della soddisfazione dei creditori, il tribunale può concedere fino a ulteriori sessanta giorni, fino al 21 luglio 2026. Se invece l’istanza è generica e il progetto manca, la proroga può essere negata, e alla scadenza del 22 maggio il debitore si trova senza piano, con il rischio concreto dell’apertura della liquidazione giudiziale se pende un’istanza dei creditori.

Il confronto con il semplificato è istruttivo: nel semplificato il limite è l’8 maggio e non è prorogabile; nella domanda con riserva il tempo complessivo può arrivare a circa quattro mesi, ma solo se il lavoro è già avanzato.

Simulazione C — La via degli accordi

Diversa impresa, passivo di 736.910 €, di cui 468.220 € verso tre banche e 268.690 € verso fornitori e altri creditori. Durante la composizione, due banche su tre avevano dato disponibilità di massima, la terza no. La soglia del 60 per cento per l’accordo ordinario è pari a 442.146 €. Se tutte e tre le banche aderissero, i 468.220 € supererebbero la soglia; con due sole banche, occorre verificare la loro esposizione complessiva. Poniamo che le due favorevoli rappresentino 331.470 €: la soglia non è raggiunta con le sole banche, e servono adesioni di fornitori per 110.676 €.

Il vincolo decisivo è però la liquidità: i creditori estranei devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni. Se gli estranei valgono 294.764 € e la cassa prevista a centoventi giorni è di 187.300 €, l’accordo non regge, e la domanda con riserva orientata agli accordi dovrebbe essere convertita in concordato entro il termine. Se invece la terza banca, pur contraria, appartiene a una categoria omogenea nella quale gli aderenti superano la soglia prevista, l’accordo a efficacia estesa può vincolarla e ridurre il fabbisogno di cassa.

Il confronto in tabella

La tabella seguente sintetizza i profili principali delle tre opzioni. Va letta come una mappa, non come una classifica: una colonna che appare più rapida o meno onerosa può rivelarsi impraticabile se mancano i presupposti di accesso. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia e di procedura previsti dalla legge; la loro misura concreta dipende dal tribunale e dal valore della procedura.

ProfiloRiserva per concordato preventivoConcordato semplificatoRiserva per accordi / PRO
Presupposto di accessoStato di crisi o insolvenza, documentazione dell’art. 39Relazione finale con esito negativo e non praticabilità di accordi; buona fede nelle trattativeStato di crisi o insolvenza, documentazione dell’art. 39
Tempi30-60 giorni + proroga fino a 60 con progetto60 giorni dalla relazione finale, anche con riserva30-60 giorni + proroga fino a 60 con progetto
Voto dei creditoriNo (solo opposizioni)Adesioni (60%, 30% o efficacia estesa); unanimità delle classi per il PRO
Finanza esternaNecessaria nel liquidatorio (10% attivo, 20% chirografari)Non richiesta come soglia, ma deve essere autentica se offertaNon richiesta come soglia
Rischi in caso di esito negativoInammissibilità o revoca; possibile liquidazione giudizialeInammissibilità in limine; possibile liquidazione giudizialeMancata omologa; possibile conversione in concordato entro il termine
Effetti sulle esecuzioniMisure protettive art. 54, entro il tetto dell’art. 8Misure protettive e cautelari, entro il tetto dell’art. 8Misure protettive (salvo accordi agevolati)
Gestione dell’impresaEffetti art. 46: autorizzazioni e blocco pagamenti anterioriLiquidazione affidata a un liquidatore dopo l’omologaCon progetto ex art. 44, co. 1-quater, gestione più libera
ReversibilitàPossibile modifica dello strumento entro il termineNessun ritorno una volta scaduti i 60 giorniConversione verso concordato entro il termine
Costi previsti dalla leggeContributo unificato e somma per spese fissata dal tribunaleContributo unificato e spese di procedura (ausiliario, liquidatore)Contributo unificato e somma per spese fissata dal tribunale

I criteri per scegliere

La scelta tra le tre strade non si decide in astratto. Esistono però alcuni criteri che, applicati al caso concreto, orientano la decisione in modo ragionevolmente affidabile.

Primo criterio: che cosa dice esattamente la relazione finale dell’esperto. Se la relazione contiene le dichiarazioni richieste dall’articolo 25-sexies e le motiva con riferimento ai documenti, il semplificato diventa un’opzione concreta. Se le dichiarazioni mancano o sono generiche, il semplificato è generalmente sconsigliabile, perché il tribunale, dopo la pronuncia della Cassazione del dicembre 2025, controlla anche l’attendibilità di quelle attestazioni. In questo secondo caso le opzioni 1 e 3 restano le uniche percorribili.

Secondo criterio: se l’impresa ha ancora un valore operativo autonomo. Se l’attività genera margini o può generarli con una ristrutturazione credibile, la continuità offre ai creditori un risultato che la liquidazione non può dare, e questo pesa a favore della riserva finalizzata al concordato in continuità o agli accordi. Se invece il valore è solo patrimoniale, la continuità diventa una promessa difficile da attestare, e il semplificato o il concordato liquidatorio appaiono più coerenti.

Terzo criterio: come è distribuito il potere di veto tra i creditori. Se il fallimento delle trattative dipende da uno o due creditori con esposizioni molto elevate, il semplificato elimina il loro potere di voto, mentre il concordato ordinario lo ridimensiona attraverso le classi e la ristrutturazione trasversale. Se invece il dissenso è diffuso, gli accordi hanno scarse possibilità e anche il voto concordatario diventa incerto.

Quarto criterio: quanto tempo resta davvero. Se la relazione è stata comunicata da oltre sessanta giorni, il semplificato è precluso e, in presenza di un’istanza di liquidazione giudiziale, la domanda con riserva potrebbe essere tardiva. Se la composizione è stata archiviata su richiesta del debitore prima della sua conclusione naturale, la Cassazione del maggio 2026 esclude la finestra dei sessanta giorni dell’articolo 40, comma 10. E se le misure protettive hanno già consumato gran parte del tetto dell’articolo 8, la protezione ottenibile nella fase successiva sarà limitata, come dimostra la decisione del Tribunale di Isernia del maggio 2026.

Quinto criterio: quali risorse nuove sono effettivamente disponibili. Se i soci o un terzo sono pronti a versare liquidità nuova, il concordato liquidatorio può offrire ai creditori più di quanto offra il semplificato. Se le “risorse” consistono in rinunce, postergazioni o riqualificazioni di crediti esistenti, la Cassazione del gennaio 2026 non le considera finanza esterna, e il piano va costruito senza di esse.

Sesto criterio: quale sarebbe l’esito realistico della liquidazione giudiziale. Tutte e tre le opzioni si misurano, in un modo o nell’altro, con l’alternativa liquidatoria giudiziale. Nel semplificato il confronto è esplicito, perché il tribunale omologa solo se il piano non arreca pregiudizio ai creditori rispetto a quello scenario; nel concordato preventivo lo stesso confronto torna nel giudizio sulle opposizioni e nella tutela dei dissenzienti; negli accordi, i creditori aderenti lo fanno implicitamente quando decidono di firmare. Se la liquidazione giudiziale offrirebbe ai creditori un risultato vicino a quello del piano, per esempio perché i beni sono facilmente vendibili anche in via forzata, il margine di convenienza di qualsiasi strumento si assottiglia e il rischio di un giudizio negativo cresce. Se invece la liquidazione giudiziale distruggerebbe valore (per la svalutazione del magazzino, per la perdita dell’avviamento, per l’aumento dei crediti privilegiati legato alla cessazione dei rapporti di lavoro), il divario diventa l’argomento più forte a sostegno della strada scelta.

Nel valutare lo scenario giudiziale occorre considerare anche ciò che la liquidazione giudiziale può recuperare e il piano no: le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e le azioni revocatorie. Un piano che non tiene conto di questi valori potenziali rischia di apparire meno conveniente di quanto sembri a prima vista, e la giurisprudenza di merito del 2026 ha iniziato a esaminare proprio questo profilo nel giudizio di non pregiudizio. Un confronto onesto con l’alternativa, costruito prima del deposito e non dopo le obiezioni dei creditori, è il modo più affidabile per capire quale opzione abbia davvero possibilità di arrivare all’omologa.

Settimo criterio: quanto pesa la prosecuzione dei rapporti in corso. Contratti di fornitura, locazioni, leasing, rapporti con la clientela e con i dipendenti reagiscono in modo diverso ai tre strumenti. La domanda con riserva finalizzata al concordato consente di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti non più utili, ma impone il blocco dei pagamenti anteriori, che può incrinare i rapporti con i fornitori strategici. Gli accordi, con il progetto previsto dal comma 1-quater, lasciano più libertà di pagamento, ma richiedono di mantenere integro il trattamento degli estranei. Il semplificato, essendo liquidatorio, rende centrale la questione di quali rapporti conservare per massimizzare il valore di cessione. Se l’impresa dipende da pochi contratti essenziali, la scelta dello strumento dovrebbe partire proprio da lì.

Nessuno di questi criteri basta da solo: l’impresa con una relazione favorevole al semplificato ma con un investitore pronto a entrare potrebbe preferire un concordato in continuità indiretta; quella con un buon accordo quasi chiuso ma senza liquidità per gli estranei potrebbe dover passare dal concordato. La decisione nasce dalla combinazione dei fattori.

Proprio perché la scelta si gioca tra la relazione dell’esperto e il vaglio del tribunale, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, valuta le opzioni leggendo la relazione con gli occhi di chi la redige e di chi dovrà difendere la strada scelta fino all’ultimo grado.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì. La domanda con riserva dell’articolo 44 consente, entro il termine concesso, di passare dal concordato agli accordi o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, e viceversa, con i relativi effetti. Il semplificato, invece, è legato al termine dei sessanta giorni: una volta scaduto, non si torna indietro. Chi è incerto tra semplificato e concordato ordinario può valutare la domanda con riserva di semplificato, sapendo però che la proposta completa va comunque depositata entro i sessanta giorni.

E se scelgo la strada sbagliata? Le conseguenze dipendono dal momento. Una domanda dichiarata inammissibile in pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale può portare direttamente all’apertura della liquidazione. Una domanda rinunciata può essere riproposta, come ha ritenuto il Tribunale di Torre Annunziata nel giugno 2025, ma solo se non emerge un uso abusivo dello strumento. Il margine di errore, in questa fase, è stretto.

Un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale: sono ancora in tempo? Se la domanda è proposta all’esito della composizione negoziata ed entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, l’articolo 40, comma 10, esclude la decadenza legata alla prima udienza. Fuori da quella finestra, o se la composizione è stata archiviata su iniziativa del debitore, il termine della prima udienza torna ad applicarsi.

Le misure protettive ottenute in composizione negoziata si “trasferiscono” nella nuova procedura? No, occorre chiederle di nuovo, e soprattutto occorre fare i conti con il tetto complessivo di durata previsto dall’articolo 8. Se quel tetto è stato già raggiunto, la tutela ottenibile si riduce drasticamente.

Il piano discusso con l’esperto può essere ripresentato in tribunale? Sì, ma se l’esperto lo ha giudicato implausibile, riproporlo senza modifiche sostanziali espone al rischio che la domanda venga letta come strumentale. La continuità tra le due fasi è un vantaggio solo quando il piano è stato aggiornato e reso credibile.

Le pronunce che orientano la scelta

Sul concordato semplificato

Cass. civ., sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Il controllo iniziale del tribunale sulla proposta di concordato semplificato è un controllo di legalità sostanziale: comprende l’attendibilità delle dichiarazioni dell’esperto, la fattibilità del piano e la sua non manifesta implausibilità. Rilevanza: chi valuta il semplificato deve verificare, prima ancora di depositare, che la relazione finale sia motivata e coerente con i documenti.

Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624. L’utilità che il semplificato deve assicurare a ciascun creditore non coincide con la maggiore rapidità della chiusura rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: un piano che non attribuisce nulla ai chirografari difficilmente supera l’omologa.

Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati durante la composizione negoziata non costituisce finanza esterna ai sensi dell’articolo 84, comma 4, applicabile anche al semplificato; la stessa decisione ha escluso il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento d’appello che conferma l’inammissibilità dichiarata in limine. Rilevanza: incide sia sul semplificato sia sul concordato liquidatorio, e riduce gli spazi di impugnazione di una domanda respinta all’ingresso.

App. Catania, 26 febbraio 2025. Nel semplificato l’ordine delle cause di prelazione è un requisito inderogabile, che non può essere sostituito dall’argomento dell’equivalenza di risultato con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: il piano di riparto va costruito con rigore sulle prelazioni.

Trib. Milano, 9 luglio 2026. Anche quando la domanda di semplificato è proposta con riserva, la proposta completa deve essere depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale; il termine ha natura decadenziale. Rilevanza: la riserva protegge, ma non concede tempo aggiuntivo.

Trib. Bologna, 19 febbraio 2026. Nello stesso senso, il termine per il semplificato con riserva resta ancorato ai sessanta giorni dalla relazione finale. Rilevanza: conferma un orientamento di merito ormai convergente.

Trib. Bologna, 23 settembre 2025. La correttezza e la buona fede nella composizione negoziata, presupposto del semplificato, si verificano sui comportamenti concretamente tenuti dal debitore durante le trattative. Rilevanza: la storia della composizione conta quanto il piano.

Trib. Isernia, 19 maggio 2026. Sono state negate le misure cautelari fino all’omologa del semplificato a un imprenditore che aveva già esaurito la durata massima complessiva delle misure protettive. Rilevanza: il consumo della protezione in composizione negoziata limita la tutela successiva.

Sulla domanda con riserva e sul concordato preventivo

Cass. civ., sez. I, ord. 14 febbraio 2025, n. 3790. Nel concordato preventivo il vaglio di ammissibilità del tribunale investe anche la fattibilità giuridica della proposta. Rilevanza: il piano depositato dopo la riserva deve reggere già al primo esame.

Cass. civ., sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13997. La deroga alla decadenza dell’articolo 40, comma 10, per le domande proposte entro sessanta giorni dalla relazione finale presuppone una composizione negoziata condotta fino alla sua conclusione, e non opera se l’archiviazione è stata chiesta anticipatamente dal debitore. Rilevanza: chi abbandona la composizione per “saltare” direttamente in tribunale perde la finestra.

Trib. Milano, 19 dicembre 2025. È inammissibile per tardività la domanda prenotativa depositata, in pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale, oltre la prima udienza e fuori dalla finestra post-composizione. Rilevanza: la sequenza temporale può decidere l’esito prima ancora del merito.

App. Potenza, 22 aprile 2025, n. 111. Una domanda con riserva depositata a ridosso dell’udienza sulla liquidazione, pochi giorni dopo la rinuncia a un’identica domanda e senza mutamenti della situazione economica, integra abuso del processo. Rilevanza: la riserva non può essere usata solo per guadagnare tempo.

App. Milano, 11 ottobre 2024, n. 2670. Il tribunale può dichiarare inammissibile la domanda di concordato, sulla base dei principi degli articoli 4, 7, 40 e 47, quando il debitore rinuncia a una proposta senza sanarne le criticità e ne ripropone un’altra. Rilevanza: le rinunce strategiche vengono valutate nel loro insieme.

Sulla gestione della fase con riserva

App. Firenze, 17 dicembre 2024. La domanda con riserva può essere dichiarata subito inammissibile solo in caso di radicale carenza informativa o di abuso manifesto; le carenze parziali consentono la concessione di un termine per integrare. Rilevanza: un difetto documentale non è sempre fatale, se l’impostazione complessiva è seria.

Trib. Verona, 16 ottobre 2024. Il progetto richiesto per la proroga del termine si ricostruisce sul modello del progetto di piano di risanamento previsto per l’accesso alla composizione negoziata. Rilevanza: il materiale già prodotto con l’esperto può essere la base della proroga.

Trib. Torre Annunziata, 12 giugno 2025. Il Codice della crisi non vieta la riproposizione di una domanda con riserva dopo la rinuncia a una precedente, ma il tribunale verifica che non vi sia uso abusivo dello strumento. Rilevanza: lascia un margine di recupero, subordinato alla buona fede.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il bivio che si apre dopo una composizione negoziata fallita richiede competenze che raramente si trovano riunite nello stesso studio: la conoscenza della composizione dall’interno, la padronanza degli strumenti giudiziali e la capacità di sostenere la scelta davanti alle corti superiori. Lo Studio Monardo mette a disposizione questi strumenti concreti:

  1. Analizziamo la relazione finale dell’esperto riga per riga, verificando se contiene le dichiarazioni richieste dall’articolo 25-sexies e se sono motivate in modo da reggere il controllo sostanziale del tribunale.
  2. Calcoliamo con precisione i termini: la scadenza dei sessanta giorni, la prima udienza dell’eventuale procedimento di liquidazione giudiziale, la durata residua delle misure protettive rispetto al tetto dell’articolo 8.
  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando semplificato, concordato preventivo e accordi sugli stessi numeri e sugli stessi rischi.
  4. Ricostruiamo la storia della composizione negoziata per documentare la correttezza e la buona fede delle trattative, presupposto verificato in concreto dai tribunali.
  5. Redigiamo il ricorso con riserva e l’eventuale progetto previsto dall’articolo 44, comma 1-quater, per ottenere un regime gestionale coerente con lo strumento prescelto.
  6. Predisponiamo l’istanza di proroga corredata da un progetto di regolazione della crisi costruito sul materiale già prodotto con l’esperto.
  7. Verifichiamo con i commercialisti dello staff il piano di riparto, il rispetto delle cause di prelazione, il test di non pregiudizio e la natura realmente esterna delle risorse offerte.
  8. Chiediamo e difendiamo le misure protettive e cautelari, argomentandone la funzionalità rispetto al piano.
  9. Assistiamo nell’interlocuzione con il commissario giudiziale o con l’ausiliario del tribunale durante tutta la fase istruttoria.
  10. Proponiamo reclamo e, se necessario, ricorso per cassazione contro i provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità o negano l’omologa, nei limiti in cui la legge lo consente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una decisione come questa, la leva più preziosa è la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la strada scelta oggi, nei sessanta giorni successivi alla relazione dell’esperto, dovrà essere difesa domani davanti al tribunale, alla corte d’appello e, se occorre, davanti alla Suprema Corte. Essere assistiti dallo stesso difensore in ogni grado significa che la linea non cambia di mano e che ogni atto viene scritto sapendo già come andrà sostenuto nel grado successivo. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore, che permette di leggere la relazione finale conoscendo il modo in cui viene costruita.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano i profili processuali e sostanziali, i commercialisti verificano numeri, piani e riparti, così che la scelta dello strumento poggi su basi giuridiche ed economiche coerenti.

Chiusura

La composizione negoziata fallita non chiude le possibilità dell’impresa: le ridistribuisce. Il concordato in bianco finalizzato al concordato preventivo, il concordato semplificato e la riserva orientata agli accordi rispondono a situazioni diverse, e ciascuno ha un profilo ideale e un prezzo in termini di presupposti, tempi e controlli.

La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla in questa fase costa tempo che non si recupera e diritti che non si riacquistano: i sessanta giorni dalla relazione finale non ammettono ripensamenti tardivi.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché la conosce da entrambi i lati del confine tra stragiudiziale e giudiziale: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce la logica con cui la relazione finale viene costruita, ed è avvocato cassazionista, in grado di sostenere la scelta fatta dopo la composizione fino al giudizio di legittimità, con il supporto di uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso.

📩 Prima che la finestra dei sessanta giorni si chiuda, scrivici: tutti i contatti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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