Quando è il giudice, non il contratto, a decidere se l’azienda resta accesa
C’è un momento preciso, nella crisi d’impresa, in cui la sopravvivenza dell’azienda non dipende più dai numeri del bilancio ma da una telefonata: quella del fornitore di energia che annuncia il distacco, quella della società di leasing che comunica la risoluzione, quella del committente pubblico che parla di decadenza dal contratto. È il momento successivo al deposito della domanda di concordato “in bianco” — tecnicamente, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito della documentazione, prevista dall’articolo 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Su questo terreno la legge scritta dice meno di quanto sembri. L’articolo 97 CCII stabilisce che i contratti pendenti proseguono; l’articolo 94-bis vieta ai creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali; l’articolo 100 consente, a certe condizioni, di pagare fornitori strategici per prestazioni già rese. Ma nessuna di queste norme dice espressamente cosa accade nella fase “prenotativa”, cioè quando il piano e la proposta non sono ancora stati depositati: e quella è esattamente la fase in cui l’impresa è più fragile, più esposta e più bisognosa di protezione. Il vuoto lo hanno riempito i giudici, con una serie di decisioni — di legittimità e di merito — che negli ultimi anni hanno riscritto il perimetro pratico del concordato in bianco.
Questo articolo non è un commento alla norma: è una lettura ragionata delle decisioni che oggi determinano, concretamente, se un contratto sopravvive o muore durante la fase con riserva. Troverai le pronunce che contano, con estremi verificati, tradotte in conseguenze operative: cosa può fare il fornitore, cosa può fare l’impresa, cosa serve chiedere al tribunale e quando.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa linea di faglia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ed è questa l’abilitazione che attiene direttamente alla gestione della continuità aziendale nelle fasi di accesso agli strumenti di regolazione della crisi; è inoltre avvocato cassazionista, il che consente di impostare fin dal primo decreto del tribunale una linea difensiva che regge anche nei gradi successivi, perché la materia dei contratti pendenti è fatta di provvedimenti interinali che poi vengono contestati in sede di cognizione piena. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: la valutazione di essenzialità di una fornitura non è un giudizio giuridico puro, è un giudizio economico che va documentato.
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Il quadro normativo in breve: cinque norme che si parlano tra loro
Per capire le sentenze serve avere chiaro su cosa i giudici si sono pronunciati. Il sistema poggia su cinque disposizioni del Codice della crisi, tutte lette oggi alla luce del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto “correttivo ter”).
Articolo 44 CCII — l’accesso con riserva. Il debitore deposita la domanda di accesso riservandosi di presentare proposta, piano e documentazione entro un termine assegnato dal tribunale, prorogabile. È il “concordato in bianco”. Il correttivo ter ha inciso in profondità su questa norma, introducendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. Il comma 1-quater è la novità decisiva: se il debitore indica fin da subito quale strumento intende utilizzare e deposita un progetto di piano, può chiedere di avvalersi del regime proprio di quello strumento. In altre parole, la fase con riserva non è più necessariamente governata solo da alcune norme concordatarie: può essere “colorata” dallo strumento prescelto.
Articolo 46 CCII — gli effetti della domanda piena. Dopo l’intervento correttivo, l’articolo 46 disciplina la gestione dell’impresa nella fase del concordato “pieno”: atti di ordinaria amministrazione liberi, atti urgenti di straordinaria amministrazione soggetti ad autorizzazione, prededucibilità dei crediti dei terzi sorti da atti legalmente compiuti. La ripartizione di competenze tra articolo 44 e articolo 46 è uno dei punti più delicati del nuovo assetto ed è stata chiarita proprio per evitare che la fase prenotativa restasse in un limbo.
Articolo 97 CCII — i contratti pendenti. È la norma-cardine. Al primo comma stabilisce che i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda proseguono anche durante il concordato, e che eventuali patti contrari sono inefficaci. Il debitore può però chiedere, con autonoma istanza, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, quando la prosecuzione non sia coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Qui si apre la asimmetria che governa tutta la fase in bianco: la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta, mentre la sospensione può essere chiesta anche prima. Il correttivo ter è intervenuto anche sulla durata della sospensione richiesta nella fase prenotativa, ancorandola al termine concesso dal tribunale ai sensi dell’articolo 44. Nel periodo compreso tra la notificazione dell’istanza e quella del provvedimento autorizzativo, la controparte non può esigere la prestazione né invocare la risoluzione di diritto per inadempimenti successivi; sospensione e scioglimento hanno effetto dalla notificazione del provvedimento all’altro contraente. Alla controparte spetta un indennizzo, che si colloca tra i crediti chirografari anteriori.
Articolo 94-bis CCII — le clausole “ipso facto” e i contratti essenziali. Il primo comma vieta ai creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti in corso, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità, dell’apertura della procedura o della richiesta o concessione di misure protettive o cautelari; i patti contrari sono inefficaci. Il secondo comma fa un passo ulteriore: i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’articolo 54, comma 2, non possono rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. E la norma definisce: sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, incluse le forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività.
Articoli 95 e 100 CCII — i contratti pubblici e i pagamenti ai fornitori strategici. L’articolo 95 stabilisce che i contratti in corso stipulati con pubbliche amministrazioni non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato, con inefficacia dei patti contrari, e detta le condizioni per la prosecuzione. L’articolo 100 consente al debitore che presenta domanda ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell’attività, di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori; l’attestazione non serve per i pagamenti effettuati fino a concorrenza di nuove risorse finanziarie apportate senza obbligo di restituzione o con obbligo postergato.
Cinque norme, un unico problema pratico: quanta parte di questo apparato protettivo si attiva già nel giorno in cui viene depositata la domanda in bianco, e quanta invece attende il piano?
L’orientamento consolidato: ciò che i giudici hanno ormai stabilito
Su alcuni punti la giurisprudenza non oscilla più. Vale la pena partire da lì, perché sono le fondamenta su cui poggiano le questioni ancora discusse.
La prosecuzione dei contratti è la regola, non l’eccezione
Il principio è antico e la Suprema Corte lo ha riaffermato con continuità: il deposito della domanda di concordato non produce né sospensione né scioglimento automatico dei rapporti in corso. La regola concordataria è l’opposto di quella della liquidazione giudiziale: nulla si interrompe da solo, e se l’impresa vuole liberarsi di un contratto deve chiederlo al giudice, motivando.
La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con l’ordinanza 12 giugno 2025, n. 15713, è tornata sulla nozione stessa di contratto pendente, chiarendo che rientrano nella categoria i rapporti non compiutamente eseguiti da entrambe le parti al momento della domanda. Il principio affermato è che il provvedimento di scioglimento non tocca i diritti nati dal negozio in relazione alle prestazioni già eseguite da almeno una delle parti, che conservano la loro efficacia. Calato nella pratica, significa che non si può usare lo scioglimento come una spugna retroattiva: le forniture già consegnate e non pagate restano crediti concorsuali, e non spariscono perché il contratto viene sciolto per il futuro.
Sul versante opposto, il Tribunale di Roma, Sez. XIV, con decisione del 26 marzo 2025 (Pres. Cardinali, Rel. Tedeschi), ha ritenuto non assoggettabili a sospensione o scioglimento ex articolo 97, primo comma, CCII i contratti con cui il proponente abbia concesso garanzie a favore di terzi. La ragione è strutturale: dove manca la reciprocità di prestazioni ancora ineseguite, manca il presupposto stesso della disciplina dei contratti pendenti. Per l’impresa in crisi la traduzione è semplice: non si può chiedere al tribunale di “sciogliere” una fideiussione rilasciata, perché quello non è un contratto pendente in senso tecnico.
I provvedimenti sui contratti non sono intoccabili
Il secondo punto fermo riguarda la stabilità dei decreti. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., 1° luglio 2024, n. 18019 (Pres. Cristiano, Rel. Amatore), ha confermato un orientamento ormai consolidato: il provvedimento che autorizza la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti ha natura di atto di amministrazione, non decisoria, e può quindi essere contestato in un giudizio ordinario a cognizione piena, senza che l’avvenuta omologazione del concordato precluda l’azione. La Corte ha precisato che simili decreti non passano in giudicato.
L’orientamento si è consolidato nel senso che il contraente in bonis colpito da un decreto di sospensione o scioglimento non è disarmato: il reclamo endo-concorsuale non esaurisce le sue possibilità, e può portare la questione davanti al giudice ordinario. Per l’impresa debitrice questo significa che un decreto ottenuto con motivazione debole non è un porto sicuro: può essere rimesso in discussione anni dopo, quando il concordato è già in esecuzione, con effetti economici pesanti sul piano. È uno dei motivi per cui l’istanza va costruita fin dall’inizio come se dovesse essere difesa in un processo, non come un modulo.
L’indennizzo del contraente è credito concorsuale, non prededuzione
La Cassazione ha chiarito da tempo il trattamento del contraente sacrificato. Con la pronuncia n. 26568 del 2020 la Sez. I ha affermato che il credito indennitario riconosciuto al terzo per lo scioglimento del rapporto ha natura concorsuale e va contemplato nel ricorso, e che l’omologazione non forma giudicato sull’esistenza, l’entità e il rango dei crediti, i quali vanno accertati nelle forme della cognizione ordinaria.
Il principio, calato nella pratica, significa che il fornitore o il concedente che si vede sciogliere il contratto non diventa creditore privilegiato né prededucibile: entra nel concorso come chirografario anteriore. È la ragione economica per cui lo scioglimento è uno strumento potente per il debitore — e per cui i contraenti forti si oppongono con energia, tentando di far qualificare il proprio credito come prededucibile.
Il pagamento dei fornitori essenziali è un’eccezione, e va trattato come tale
La Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 22169 del 2024, ha ribadito che la norma che consente di autorizzare il pagamento di creditori anteriori — anche chirografari — le cui prestazioni siano essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori è disposizione eccezionale, che riguarda specifici creditori anteriori non sostituibili con altri operatori presenti sul mercato, e da cui non si può ricavare un principio generale di libera allocazione dei flussi generati dalla continuità.
La ricaduta operativa è netta: l’essenzialità va dimostrata, non affermata. Non basta che un fornitore sia importante o comodo; occorre che sia difficilmente sostituibile e che il pagamento serva a migliorare la posizione complessiva dei creditori, non a favorirne uno.
Nella stessa direzione si colloca la Cassazione, Sez. I civ., 9 aprile 2024, n. 9522 (Pres. Valitutti, Rel. Catallozzi), che ha ammesso che la richiesta di autorizzazione al pagamento di debiti anteriori, contestuale all’istanza di ammissione al concordato in continuità, possa riguardare anche i debiti previdenziali, in quanto funzionale a ottenere il rilascio del DURC. Il principio è che l’essenzialità si misura sull’effetto abilitante: se senza quel pagamento l’impresa non può operare — perché perde un requisito, una certificazione, una fornitura insostituibile — il pagamento diventa strumentale alla continuità.
Prima questione aperta: il fornitore può staccare la fornitura perché non gli ho pagato le fatture vecchie?
La questione
È la domanda più frequente e più drammatica. L’impresa deposita la domanda in bianco. Ha arretrati con il fornitore di energia, con la società che gestisce i cedolini, con il trasportatore, con il fornitore della materia prima insostituibile. Il fornitore comunica che, in mancanza del pagamento delle fatture pregresse, sospenderà il servizio — spesso invocando una clausola contrattuale che glielo consente espressamente. L’articolo 94-bis, comma 2, sembra fatto apposta per impedirlo: ma quella norma è collocata tra le “disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale”, e nella fase in bianco il concordato in continuità non è ancora formalmente in piedi.
Cosa hanno deciso i giudici
La svolta è arrivata dal Tribunale di Milano, Sezione II Civile – Crisi d’Impresa, con il decreto del 2 novembre 2025 (Est. De Simone). La vicenda: una società aveva depositato il 15 settembre 2025 domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva ex articolo 44 CCII, indicando il concordato preventivo in continuità come strumento prescelto, e aveva chiesto misure protettive e cautelari ai sensi dell’articolo 54, tra cui l’applicazione del regime dell’articolo 94-bis. Il tribunale aveva concesso il termine con provvedimento del 9 ottobre 2025. Nel procedimento si era costituito un creditore “strategico”, sostenendo che il contratto si fosse già risolto prima dell’iscrizione delle misure protettive nel registro delle imprese e che comunque l’articolo 94-bis non fosse applicabile al concordato in bianco, presupponendo una domanda completa e strutturata; in subordine chiedeva il riconoscimento della prededuzione per i servizi essenziali resi in regime di prosecuzione di fatto.
Il Tribunale ha ritenuto che le tutele dell’articolo 94-bis possano operare già nella fase prenotativa, in pendenza dell’elaborazione del piano definitivo. Il ragionamento è sistematico: l’articolo 94-bis indica espressamente la concessione delle misure protettive come presupposto del proprio operare; poiché l’articolo 54 consente al giudice di concedere misure protettive anche a fronte di una domanda con riserva, sarebbe incoerente ritenere che la disciplina speciale sui contratti pendenti non possa attivarsi contestualmente. Se la legge consente di proteggere il patrimonio già in fase prenotativa, non c’è ragione di escludere la protezione dei contratti che di quel patrimonio funzionale sono parte integrante.
Il fulcro della decisione è il nuovo articolo 44, comma 1-quater, introdotto dal correttivo ter: avendo la società esposto nella domanda il progetto di piano concordatario in continuità che intendeva costruire, e avendo chiarito di non essere in grado di far fronte ai debiti scaduti verso taluni fornitori legati da contratti essenziali, essa poteva giovarsi del regime proprio dello strumento prescelto. A differenza di quanto accadeva sotto la legge fallimentare e nella versione anteriore al correttivo, la fase con riserva non deve più essere regolata soltanto da alcune norme concordatarie: può dotarsi delle regole proprie dello strumento scelto dal debitore.
La decisione non è isolata nell’impostazione. La dottrina e la giurisprudenza di merito avevano già valorizzato la possibilità di anticipare gli effetti dell’articolo 94-bis attraverso misure protettive e cautelari: il Tribunale di Milano, con decreto del 30 marzo 2023, si era occupato dell’estensione delle misure protettive “ulteriori” rispetto a quelle selettive già richieste; il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 28 giugno 2024, ha ritenuto che il divieto di “provocare la risoluzione” gravante sui creditori colpiti da misure protettive comprenda non solo l’autotutela negoziale ma anche l’eterotutela, cioè la richiesta di risoluzione giudiziale; il Tribunale di Forlì, con decreto del 12 dicembre 2023, si è mosso nella stessa direzione espansiva.
Se c’è contrasto
Il contrasto esiste e va dichiarato. Una parte della dottrina continua a sostenere che l’articolo 94-bis, comma 2, presupponga un concordato in continuità già delineato e che la sua anticipazione alla fase prenotativa comprima in modo eccessivo l’autonomia negoziale dei terzi. La stessa riflessione scientifica sottolinea che il limite invalicabile ai poteri del giudice resta l’autonomia contrattuale, non esistendo nell’ordinamento un potere generale di imporre o modificare il contenuto dei contratti, e che l’estensione del divieto di autotutela negoziale va valutata con prudenza, tenendo conto del pregiudizio ingiusto per i creditori.
L’orientamento prevalente, dopo il correttivo ter e dopo il decreto milanese del novembre 2025, è nel senso dell’applicabilità anticipata: ma l’assunzione prudenziale da adottare è che la protezione non sia automatica e vada chiesta espressamente, documentando il progetto di piano, la scelta dello strumento e l’essenzialità di ciascun contratto. Chi si limita a depositare una domanda in bianco generica, senza indicare lo strumento né allegare un progetto, rischia di restare fuori da questa tutela.
Cosa significa per te
Se sei un imprenditore, la lezione operativa è che la protezione dei contratti essenziali non arriva da sola con il deposito della domanda: va costruita nel ricorso. Bisogna indicare lo strumento prescelto, esporre il progetto di piano, elencare nominativamente i contratti che si considerano essenziali con la spiegazione tecnica del perché la loro interruzione impedirebbe la prosecuzione dell’attività, e chiedere espressamente le misure protettive con l’estensione dell’articolo 94-bis.
Se sei un fornitore, la lezione è speculare: la clausola contrattuale che ti consente di sospendere il servizio in caso di mancato pagamento può essere paralizzata, e agire d’impulso, staccando la fornitura il giorno dopo aver letto la comunicazione del concordato, ti espone a un provvedimento inibitorio e a responsabilità.
Seconda questione aperta: posso liberarmi di un contratto rovinoso mentre sono ancora “in bianco”?
La questione
Rovesciamo la prospettiva. Non è il fornitore che vuole andarsene: è l’impresa che vuole uscire da un contratto che la sta strangolando — un affitto d’azienda insostenibile, un leasing su un macchinario ormai inutile, una locazione di capannoni sovradimensionati, un contratto di somministrazione a condizioni fuori mercato. Può farlo subito, o deve aspettare di aver depositato il piano?
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta normativa è netta ed è confermata dall’elaborazione giurisprudenziale: sospensione sì, scioglimento no. L’articolo 97, comma 2, CCII stabilisce che la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta. La sospensione, invece, può essere disposta contestualmente o successivamente alla domanda di accesso, e quindi anche nel caso di domanda con riserva.
Questa scelta del legislatore ha una storia. Sotto la legge fallimentare la questione era discussa: la Corte d’Appello di Venezia, Sez. I civ., con decisione del 24 marzo 2022 (Pres. Taglialatela, Rel. Rizzieri), aveva ritenuto ammissibile la richiesta di scioglimento di un contratto pendente presentata nel concordato prenotativo, prima del deposito di piano e proposta, sottolineando al contempo la portata innovativa della diversa scelta operata dal Codice della crisi, rimessa alla discrezionalità del legislatore. Il principio che se ne ricava è che l’attuale inammissibilità dello scioglimento anticipato non è una lacuna interpretativa da colmare, ma una scelta consapevole: dove il piano non c’è, manca il parametro per valutare se la prosecuzione del contratto sia o no coerente con esso.
Sul fronte della sospensione, la Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 marzo 2022, n. 8008 (Pres. Scaldaferri, Rel. Vannucci), si era pronunciata proprio sul caso di un’impresa in concordato preventivo con riserva che aveva chiesto l’autorizzazione alla sospensione di un contratto di appalto pubblico pendente, affermandone l’ammissibilità e individuandone i presupposti. La traduzione pratica è che, anche senza piano, il debitore non è costretto a subire passivamente un contratto in perdita: può congelarlo, dimostrando che la prosecuzione non è coerente con la prospettiva di regolazione della crisi che sta elaborando.
Il correttivo ter ha poi calibrato la durata: la sospensione richiesta nella fase prenotativa ai sensi dell’articolo 44, comma 1-quater, non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale per il deposito della documentazione. È un vincolo che va programmato: la sospensione “in bianco” è una finestra, non un rifugio permanente.
Se c’è contrasto
Il punto controverso non è più il “se”, ma il “quanto basta motivare”. Poiché nella fase con riserva il piano non esiste, la valutazione di coerenza richiesta dall’articolo 97 deve necessariamente appoggiarsi al progetto di piano e alle informazioni fornite dal debitore. Qui la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla prededuzione offre un criterio prezioso, come si vedrà nella questione successiva: in assenza di informazioni sul contenuto del piano, il giudizio si fa più severo. L’assunzione prudenziale è che un’istanza di sospensione depositata “al buio”, senza alcuna indicazione sul progetto di regolazione della crisi, sia destinata al rigetto o quantomeno a un’istruttoria che consuma il tempo prezioso del termine.
Cosa significa per te
Chi entra in concordato in bianco deve mettere in fila i contratti in tre gruppi: quelli essenziali da proteggere, quelli neutri da lasciar correre, quelli tossici da sospendere subito e sciogliere appena il piano sarà depositato. La sequenza corretta è: sospensione nella fase prenotativa, scioglimento con il deposito del piano — e la motivazione dell’una deve preparare l’altra, non contraddirla.
Qui la competenza tecnica fa la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta le istanze sui contratti pendenti tenendo conto fin dal primo deposito del fatto che quei provvedimenti potranno essere contestati in un giudizio a cognizione piena anche dopo l’omologazione. Non è una precauzione teorica: è esattamente ciò che la Cassazione ha stabilito con l’ordinanza n. 18019/2024.
Terza questione aperta: chi paga le forniture nuove, e il fornitore che continua a servirmi è protetto?
La questione
Il fornitore che, volente o nolente, prosegue le consegne durante il concordato in bianco si pone una domanda legittima: le fatture che emetto da oggi in avanti sono sicure? E l’imprenditore si pone la domanda speculare: posso impegnarmi con nuovi ordini, o rischio di compiere atti che il tribunale non autorizzerà mai?
Cosa hanno deciso i giudici
Su questo la Cassazione ha costruito, negli ultimi due anni, un orientamento severo e coerente.
La Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 gennaio 2025, n. 1730 (Pres. Abete, Est. Vella), ha affrontato il caso di servizi di marketing resi a un’impresa in preconcordato, che il tribunale di merito aveva qualificato come atti di ordinaria amministrazione riconoscendo la prededuzione automatica. La Suprema Corte ha ribaltato l’impostazione affermando che, per valutare la natura ordinaria o straordinaria degli atti compiuti dopo la domanda con riserva, è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare; in difetto di tali elementi, l’atto astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell’impresa va considerato di straordinaria amministrazione, e quindi soggetto ad autorizzazione preventiva. La Corte ha inoltre escluso la prededucibilità in assenza dell’effettiva apertura della procedura concordataria, non bastando la sola domanda con riserva priva del successivo deposito di proposta e piano, e ha sottolineato che il riconoscimento della prededuzione richiede una specifica utilità per la massa, valutata ex ante.
Il principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 aprile 2025, n. 10652 (Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia): il riconoscimento della prededucibilità dei crediti derivanti da atti legalmente compiuti dall’imprenditore richiede il previo accertamento della natura ordinaria o straordinaria dell’atto, e per gli atti di straordinaria amministrazione la debita autorizzazione. E ancora dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 aprile 2026, n. 12096, che sulla domanda di concordato preventivo con riserva ha ribadito la necessità del presupposto informativo per qualificare la natura degli atti compiuti in quel contesto e la necessità di apposita autorizzazione per quelli di straordinaria amministrazione.
Sul versante dei pagamenti, la Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 luglio 2025, n. 19226 (Pres. Terrusi, Rel. d’Aquino), ha affermato che nel concordato preventivo con riserva i pagamenti di crediti anteriori, anche se rateizzati, hanno natura di atto di straordinaria amministrazione e sono ammissibili solo se autorizzati, con la conseguenza che l’omesso pagamento non può essere sanzionato. Il principio, tradotto: l’impresa in bianco non è inadempiente perché non paga il pregresso — è vincolata a non pagarlo, salvo autorizzazione.
Infine, la Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 aprile 2025, n. 10307, ha escluso la prededucibilità, nel successivo fallimento, dei crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità e nella fase di esecuzione, non essendo funzionali alla prima procedura. E la Corte di Cassazione, Sez. I civ., 3 aprile 2023, n. 9166, in tema di consecuzione tra concordato con riserva e amministrazione straordinaria, ha delineato i presupposti di prededucibilità dei crediti sorti dopo la domanda e prima della dichiarazione di insolvenza, valorizzando la derivazione da atti legittimamente compiuti e la continuità tra le procedure, e ha precisato che il contraente in bonis può ottenere l’ammissione al passivo del credito per prestazioni rese in adempimento di un contratto ad esecuzione continuata o periodica opponibile alla procedura perché munito di data certa, anche se il rapporto è stato successivamente sciolto.
Se c’è contrasto
Il punto di tensione riguarda il coordinamento tra la severità di questo orientamento e la protezione dell’affidamento dei terzi. La dottrina ha rilevato che subordinare la prededuzione a una valutazione così stringente riduce la certezza per chi continua a contrattare con l’impresa in crisi, proprio mentre altre norme — l’articolo 94-bis in testa — lo obbligano di fatto a proseguire. L’assunzione prudenziale è che il fornitore essenziale non debba mai affidarsi alla prededuzione “automatica”: deve pretendere che l’impresa depositi le informazioni sul progetto di piano e, dove l’operazione esce dall’ordinario, che ottenga l’autorizzazione del tribunale prima di eseguire.
Cosa significa per te
Per l’imprenditore: ogni atto compiuto nella fase in bianco senza aver fornito al tribunale informazioni sul progetto di piano rischia di essere riqualificato come straordinario e non autorizzato, con la conseguenza che il credito del fornitore non sarà prededucibile. È un danno che si scarica sull’impresa, perché il fornitore si rifiuterà di proseguire.
Per il fornitore: prima di continuare a servire un’impresa in concordato in bianco, verifica se è stata depositata un’informativa sul progetto di piano, se sono state concesse misure protettive, se il tuo contratto rientra tra quelli qualificati come essenziali. Sono verifiche documentali che cambiano radicalmente il rischio di credito.
La pronuncia più recente e rilevante: il decreto del Tribunale di Milano del 2 novembre 2025
Tra tutte le decisioni esaminate, quella destinata a incidere di più sulla pratica quotidiana è il decreto del Tribunale di Milano, Sezione II Civile – Crisi d’Impresa, del 2 novembre 2025, estensore De Simone. Vale la pena ricostruirla con attenzione, perché è la prima volta che il nodo viene sciolto in modo esplicito e argomentato alla luce del correttivo ter.
Il contesto. Una società deposita il 15 settembre 2025 una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva ex articolo 44 CCII, indicando il concordato preventivo in continuità come sbocco. Chiede misure protettive e cautelari ex articolo 54 CCII e, tra queste, l’applicazione del regime dell’articolo 94-bis. Il 9 ottobre 2025 il tribunale concede il termine. Un creditore strategico si costituisce e contesta: il rapporto si sarebbe già risolto prima dell’iscrizione delle misure protettive nel registro delle imprese; l’articolo 94-bis presupporrebbe comunque una domanda completa; in subordine, chiede la prededuzione per i servizi essenziali resi in una situazione di prosecuzione di fatto.
La motivazione, in linguaggio piano. Il giudice muove da una constatazione: il legislatore ha voluto costruire uno scudo preventivo per i rapporti contrattuali indispensabili alla continuità. L’articolo 94-bis opera su due livelli — rende inefficaci le clausole e i comportamenti che facciano derivare risoluzione, modifica o sospensione dal solo deposito della domanda o dalla concessione delle misure protettive, e vieta ai fornitori qualificati come essenziali di sospendere o alterare le prestazioni per il mancato pagamento di crediti anteriori. Entrambi i livelli indicano le misure protettive come presupposto operativo. Poiché l’articolo 54 consente di concederle anche sulla domanda con riserva, negare l’operatività dell’articolo 94-bis in quella fase sarebbe una contraddizione sistematica.
A questo si aggiunge l’argomento testuale decisivo: l’articolo 44, comma 1-quater, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente al debitore che abbia esposto un progetto di piano di avvalersi del regime dello strumento di regolazione che intende utilizzare. Nel caso concreto, la società aveva esposto al paragrafo 4 della domanda il progetto di concordato in continuità che intendeva costruire, chiarendo di non poter far fronte ai debiti scaduti verso taluni fornitori legati da contratti essenziali. Il Tribunale ne ricava che a quella domanda si applica non soltanto il regime autorizzatorio dell’articolo 46, ma l’intero sistema di regole che governa il concordato in continuità, inclusa la compressione delle facoltà negoziali dei creditori strategici prevista dall’articolo 94-bis.
Cosa cambia rispetto a prima. Prima del correttivo ter, la fase con riserva era necessariamente regolata solo da alcune norme concordatarie, e l’estensione dell’articolo 94-bis restava affidata alla creatività delle misure protettive atipiche, con esiti incerti e disomogenei tra tribunali. Dopo, e alla luce di questa lettura, il debitore che sceglie lo strumento e deposita un progetto di piano può rivendicare le tutele proprie di quello strumento fin dal primo giorno. Il decreto milanese non elimina il controllo del giudice: la decisione resta ancorata al principio di proporzionalità e alla verifica concreta della funzionalità dei contratti alla continuità aziendale. Ma sposta in avanti, e di molto, la soglia di protezione.
Per l’impresa il messaggio è inequivocabile: la qualità della domanda in bianco determina il livello di protezione ottenibile. Una domanda “nuda”, che si limita a chiedere il termine, lascia i contratti esposti; una domanda che indica lo strumento, espone il progetto, elenca i contratti essenziali e chiede espressamente le misure protettive e l’applicazione dell’articolo 94-bis attiva un apparato di tutela molto più robusto.
I principi applicati ai casi reali
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti sui principi giurisprudenziali esaminati. Non sono casi seguiti dallo Studio: servono a mostrare come le regole si traducono in numeri e date.
Simulazione 1 — L’impresa manifatturiera e il fornitore di energia
Ipotesi: società manifatturiera con arretrati di 47.380 € verso il fornitore di energia elettrica, che nel contratto ha una clausola di sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento oltre i 60 giorni. La società deposita il 4 marzo domanda di accesso con riserva ex articolo 44 CCII, indicando il concordato in continuità come strumento, depositando un progetto di piano e chiedendo misure protettive ex articolo 54, comma 2, con espressa richiesta di applicazione del regime dell’articolo 94-bis. Le misure vengono iscritte nel registro delle imprese il 7 marzo; il tribunale conferma con decreto del 19 marzo e concede termine di 60 giorni per il deposito della documentazione.
Sviluppo: il 12 marzo il fornitore comunica la sospensione per il mancato pagamento delle fatture pregresse. Alla luce dell’articolo 94-bis, comma 2, e della lettura adottata dal Tribunale di Milano il 2 novembre 2025, il creditore interessato dalle misure protettive non può rifiutare l’adempimento di un contratto essenziale per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. La società deposita istanza cautelare e ottiene l’inibitoria.
Esito: la fornitura prosegue; le fatture anteriori restano crediti concorsuali e non vanno pagate senza autorizzazione; le forniture successive, se riconducibili alla gestione corrente e supportate dalle informazioni sul progetto di piano, seguono il regime degli atti legalmente compiuti. Se invece la società avesse depositato una domanda in bianco generica, senza indicazione dello strumento né progetto di piano, il fornitore avrebbe avuto argomenti seri per sostenere l’inapplicabilità dell’articolo 94-bis e la sospensione sarebbe stata assai più difficile da bloccare.
Simulazione 2 — Il leasing sul macchinario dismesso
Ipotesi: società con contratto di locazione finanziaria su un impianto non più utilizzato, canone mensile di 8.940 €, 31 canoni residui. La società deposita domanda con riserva il 10 settembre e ottiene termine di 60 giorni, con scadenza l’9 novembre.
Sviluppo: la prosecuzione del leasing brucia liquidità che serve alla continuità. Lo scioglimento, però, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, CCII può essere chiesto solo con il deposito di piano e proposta. La società deposita quindi, il 17 settembre, istanza di sospensione, motivandola sulla base del progetto di piano già depositato, che prevede la dismissione della linea produttiva servita dall’impianto. Tra la notificazione dell’istanza e la notificazione del provvedimento la concedente non può esigere i canoni né invocare la risoluzione di diritto per gli inadempimenti successivi. Il provvedimento di sospensione, notificato il 6 ottobre, produce effetto da quella data e non può eccedere il termine concesso dal tribunale.
Esito: la società risparmia i canoni maturandi nel periodo di sospensione e arriva al deposito del piano con la liquidità intatta; contestualmente al piano deposita l’istanza di scioglimento. La concedente avrà diritto alla restituzione del bene e al meccanismo indennitario previsto dall’articolo 97 per la locazione finanziaria, con il credito indennitario collocato tra i chirografari anteriori secondo il principio affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 26568/2020.
Simulazione 3 — Il servizio amministrativo e il nodo della prededuzione
Ipotesi: società con 500 dipendenti che si avvale di un service esterno per l’elaborazione delle buste paga, canone mensile di 3.260 €, con arretrati per 14.700 €. Domanda con riserva depositata il 21 aprile; il ricorso, però, non contiene alcuna informazione sul progetto di piano né sullo strumento prescelto. Il service prosegue il servizio confidando nella prededuzione.
Sviluppo: alla scadenza del termine la società non deposita piano e proposta; la domanda viene dichiarata inammissibile e si apre la liquidazione giudiziale. Il service chiede l’ammissione al passivo in prededuzione per i canoni maturati dal 21 aprile.
Esito: alla luce del principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 1730/2025, in difetto di informazioni sul contenuto del piano l’atto astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio va qualificato come di straordinaria amministrazione e richiede autorizzazione; e la prededucibilità è comunque esclusa in assenza dell’effettiva apertura della procedura concordataria. Il credito del service rischia seriamente la degradazione a chirografo. La stessa prestazione, resa da un’impresa che avesse depositato l’informativa sul progetto di piano e — dove necessario — ottenuto l’autorizzazione, avrebbe avuto un trattamento diverso. È la dimostrazione pratica che la protezione dei terzi non nasce dal contratto ma dalla correttezza procedurale del debitore.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutti i riferimenti utilizzati in questo articolo. È uno strumento di consultazione rapida: la colonna “rilevanza pratica” indica in quale momento della fase in bianco quella decisione diventa operativa. Gli estremi sono riportati come risultano dalle fonti consultate; per gli approfondimenti va sempre letto il testo integrale del provvedimento.
| Pronuncia (estremi) | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Trib. Milano, Sez. II civ. – Crisi d’Impresa, decreto 2 novembre 2025, Est. De Simone | Applicabilità dell’art. 94-bis CCII nella fase prenotativa | Le tutele sui contratti essenziali operano già sulla domanda con riserva che indichi lo strumento e il progetto di piano | È la decisione che consente di bloccare il distacco delle forniture prima del deposito del piano |
| Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 1730 (Pres. Abete, Est. Vella) | Qualificazione degli atti e prededuzione nel concordato con riserva | Senza informazioni sul piano, l’atto idoneo a incidere sul patrimonio è di straordinaria amministrazione; niente prededuzione automatica | Impone di depositare l’informativa sul progetto di piano se si vuole proteggere i fornitori che proseguono |
| Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2025, n. 10652 (Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia) | Prededucibilità dei crediti da atti legalmente compiuti | La prededuzione richiede l’accertamento della natura dell’atto e, se straordinario, l’autorizzazione | Conferma che l’autorizzazione preventiva è il vero discrimine per i nuovi crediti |
| Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2026, n. 12096 | Atti compiuti in pendenza di domanda con riserva | Serve il presupposto informativo per qualificare l’atto; quelli straordinari vanno autorizzati | Aggiornamento più recente dell’orientamento sulla gestione in fase prenotativa |
| Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 2025, n. 19226 (Pres. Terrusi, Rel. d’Aquino) | Pagamento di crediti anteriori nel concordato con riserva | I pagamenti di crediti anteriori, anche rateizzati, sono atti straordinari ammessi solo se autorizzati; l’omesso pagamento non è sanzionabile | Protegge l’impresa che sospende i pagamenti pregressi dopo il deposito |
| Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2025, n. 15713 | Nozione di contratto pendente ed effetti dello scioglimento | Lo scioglimento non incide sui diritti nati dalle prestazioni già eseguite da una delle parti | Delimita ciò che si può e non si può “cancellare” con lo scioglimento |
| Cass. civ., Sez. I, 1 luglio 2024, n. 18019 (Pres. Cristiano, Rel. Amatore) | Impugnabilità dei provvedimenti su sospensione e scioglimento | Sono atti di amministrazione, contestabili in cognizione piena anche dopo l’omologazione | Obbliga a motivare le istanze come se dovessero reggere in un processo ordinario |
| Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2022, n. 8008 (Pres. Scaldaferri, Rel. Vannucci) | Sospensione di appalto pubblico in concordato con riserva | La sospensione è ammissibile anche nella fase prenotativa, ai presupposti di legge | È il precedente su cui si costruiscono le istanze di sospensione “in bianco” |
| Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 2024, n. 9522 (Pres. Valitutti, Rel. Catallozzi) | Autorizzazione al pagamento di debiti anteriori | L’autorizzazione può riguardare anche i debiti previdenziali, se funzionale al rilascio del DURC | Amplia il concetto di essenzialità all’effetto abilitante del pagamento |
| Cass. civ., Sez. I, n. 22169/2024 | Pagamento di fornitori essenziali e allocazione dei flussi | La norma sui pagamenti ai fornitori essenziali è eccezionale e riguarda creditori non sostituibili | Alza l’asticella probatoria sull’essenzialità del fornitore |
| Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307 | Crediti sorti in fase di esecuzione del concordato | Non sono prededucibili nel successivo fallimento perché non funzionali alla prima procedura | Delimita nel tempo la protezione dei crediti dei terzi |
| Cass. civ., Sez. I, 3 aprile 2023, n. 9166 | Consecuzione tra concordato con riserva e amministrazione straordinaria | La prededuzione presuppone atti legittimamente compiuti e continuità tra procedure; rilevanza della data certa del contratto | Governa il destino dei crediti quando la domanda in bianco non arriva al piano |
| Cass. civ., Sez. I, n. 26568/2020 | Indennizzo per scioglimento dei contratti pendenti | Il credito indennitario è concorsuale e va accertato in cognizione ordinaria; l’omologa non fa giudicato su esistenza e rango | Definisce il costo reale dello scioglimento per l’impresa e per il contraente |
| Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 11220 (Pres. Ferro, Rel. Vella) | Continuità indiretta e miglior soddisfacimento dei creditori | La continuità va misurata sul risultato per i creditori e sulla maggiore disponibilità dell’attivo | Parametro con cui si giustificano protezione dei contratti e sacrifici imposti ai terzi |
| Trib. Roma, Sez. XIV, 26 marzo 2025 (Pres. Cardinali, Rel. Tedeschi) | Contratti di garanzia e art. 97 CCII | Le garanzie concesse unilateralmente non sono sospendibili né scioglibili come contratti pendenti | Evita istanze destinate al rigetto su rapporti che non sono pendenti |
| Trib. Napoli, 28 giugno 2024 | Portata del divieto di “provocare la risoluzione” | Il divieto copre anche la risoluzione giudiziale, non solo l’autotutela negoziale | Estende la protezione alle azioni portate davanti al giudice |
| Trib. Milano, 30 marzo 2023 | Misure protettive selettive e ulteriori | Le misure ulteriori possono riguardare creditori diversi da quelli già colpiti da misure selettive | Base per costruire protezioni mirate sui contraenti strategici |
| Trib. Forlì, 12 dicembre 2023 | Misure protettive e inibitorie negoziali | Si muove nel solco dell’estensione delle inibitorie ai poteri di autotutela | Conferma la tendenza espansiva della giurisprudenza di merito |
| App. Venezia, Sez. I civ., 24 marzo 2022 (Pres. Taglialatela, Rel. Rizzieri) | Scioglimento nel concordato prenotativo sotto la legge fallimentare | Ammetteva lo scioglimento anticipato, segnalando la diversa e innovativa scelta del Codice della crisi | Spiega perché oggi lo scioglimento anticipato non è ammesso: è scelta legislativa consapevole |
| Trib. Avellino, 13 febbraio 2025 | Effetti automatici dell’iscrizione della domanda prenotativa | Alcuni effetti tipici si producono automaticamente con l’iscrizione della domanda con riserva | Sostiene la tesi dell’anticipazione delle tutele alla fase in bianco |
La sintesi operativa
Dalla lettura complessiva della giurisprudenza si estraggono alcuni principi pratici. Sono quelli che, nell’esperienza applicativa, decidono l’esito della fase in bianco.
- La domanda in bianco “nuda” è la scelta più pericolosa che un imprenditore possa fare. Senza indicazione dello strumento e senza progetto di piano, la protezione dell’articolo 94-bis è contestabile, la prededuzione dei fornitori è a rischio e ogni atto diventa potenzialmente straordinario.
- La prosecuzione dei contratti è la regola: nessun rapporto si interrompe automaticamente per effetto del deposito della domanda, e le clausole che prevedono il contrario sono inefficaci.
- Nella fase prenotativa si può sospendere, non sciogliere. Lo scioglimento è riservato al momento in cui piano e proposta sono depositati; la sospensione anticipata non può superare il termine concesso dal tribunale.
- L’essenzialità del contratto va provata, non dichiarata. Serve dimostrare che l’interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività e che il fornitore non è sostituibile sul mercato in tempi compatibili.
- Il pagamento dei crediti anteriori è vietato salvo autorizzazione, e il mancato pagamento non è un inadempimento sanzionabile. È una protezione, non una colpa.
- La prededuzione non è automatica: dipende dalla natura dell’atto, dall’eventuale autorizzazione e dall’effettivo approdo della procedura.
- I provvedimenti su sospensione e scioglimento non sono definitivi: possono essere contestati in cognizione piena anche dopo l’omologazione, quindi vanno motivati in modo solido fin dal primo deposito.
- Il creditore che subisce lo scioglimento ha diritto a un indennizzo chirografario anteriore, non a un credito prededucibile: è l’equilibrio economico su cui si regge tutto il sistema.
- I contratti con la pubblica amministrazione godono di una disciplina propria, che ne esclude la risoluzione automatica per effetto del deposito della domanda e ne condiziona la prosecuzione a requisiti specifici.
- Le misure protettive sono lo strumento con cui si costruisce la protezione dei contratti, e vanno chieste in modo mirato, contratto per contratto, non con formule generiche.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se deposito il concordato in bianco, il fornitore può staccarmi la luce perché ho fatture arretrate? Non può farlo per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, se si tratta di contratto essenziale e se il fornitore è tra i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’articolo 54, comma 2, CCII. Il Tribunale di Milano, con il decreto del 2 novembre 2025, ha ritenuto che questa tutela operi già nella fase con riserva, quando la domanda indichi lo strumento prescelto ed esponga il progetto di piano ai sensi dell’articolo 44, comma 1-quater. La protezione, però, va chiesta: non si attiva da sola.
Posso sciogliermi da un contratto che mi sta uccidendo prima di depositare il piano? No. L’articolo 97, comma 2, CCII consente di chiedere lo scioglimento solo quando sono depositati anche piano e proposta. Puoi però chiedere la sospensione, che la Cassazione ha ritenuto ammissibile nella fase con riserva già con la pronuncia n. 8008/2022, per una durata che non può eccedere il termine concessoti dal tribunale.
Se continuo a farmi servire, il fornitore verrà pagato in prededuzione? Non automaticamente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1730/2025 e poi con la n. 10652/2025 e la n. 12096/2026, ha stabilito che occorre verificare la natura ordinaria o straordinaria dell’atto e che, senza informazioni sul contenuto del piano, l’atto idoneo a incidere negativamente sul patrimonio va considerato straordinario e quindi soggetto ad autorizzazione. Se la procedura non arriva all’apertura effettiva, la prededuzione può essere esclusa.
Se non pago le fatture vecchie, rischio di essere accusato di inadempimento? La Cassazione, con l’ordinanza n. 19226/2025, ha affermato che nel concordato con riserva il pagamento di crediti anteriori è atto di straordinaria amministrazione, ammissibile solo se autorizzato, con la conseguenza che l’omesso pagamento non è sanzionabile. Il divieto di pagare, in altre parole, ti tutela.
Ho un appalto con un ente pubblico: lo perdo? L’articolo 95 CCII stabilisce che i contratti in corso con le pubbliche amministrazioni non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato e che i patti contrari sono inefficaci; la prosecuzione è subordinata alle condizioni previste dalla norma. La Cassazione, con la pronuncia n. 8008/2022, si è occupata proprio di un appalto pubblico pendente in concordato con riserva sotto il profilo della sospensione. Resta il tema, distinto, dell’autorizzazione giudiziale per la partecipazione a nuove gare.
Il decreto che ottengo sul contratto è definitivo? No. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18019/2024, ha confermato che i provvedimenti di sospensione e scioglimento hanno natura di atti di amministrazione, non passano in giudicato e possono essere contestati in un giudizio a cognizione piena anche dopo l’omologazione del concordato.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Su questa materia lo Studio interviene applicando al singolo fascicolo gli orientamenti appena esaminati. In concreto:
- Mappiamo il portafoglio contratti prima del deposito, distinguendo i rapporti pendenti in senso tecnico da quelli che non lo sono, e isolando le posizioni — come le garanzie concesse unilateralmente — per le quali un’istanza ex articolo 97 sarebbe destinata al rigetto secondo l’orientamento del Tribunale di Roma del 26 marzo 2025.
- Redigiamo la domanda di accesso con riserva indicando lo strumento prescelto e depositando il progetto di piano, perché è questo il presupposto su cui il Tribunale di Milano ha fondato, il 2 novembre 2025, l’applicazione anticipata dell’articolo 94-bis.
- Costruiamo l’istanza di misure protettive contratto per contratto, allegando per ciascun rapporto essenziale la documentazione tecnica ed economica che dimostra che l’interruzione impedirebbe la prosecuzione dell’attività e che il fornitore non è sostituibile in tempi compatibili.
- Depositiamo le istanze inibitorie contro il fornitore che minaccia o attua il distacco, eccependo l’inefficacia delle clausole risolutive e di sospensione ai sensi dell’articolo 94-bis, commi 1 e 2.
- Predisponiamo le istanze di sospensione dei contratti onerosi nella fase prenotativa, calibrandone la durata sul termine concesso dal tribunale e motivandole sul progetto di piano, in modo che reggano anche in un successivo giudizio a cognizione piena.
- Prepariamo le istanze di scioglimento da depositare contestualmente a piano e proposta, quantificando in anticipo l’indennizzo dovuto al contraente e collocandolo correttamente tra i chirografari anteriori.
- Istruiamo le richieste di autorizzazione al pagamento di crediti anteriori ai fornitori strategici ai sensi dell’articolo 100 CCII, coordinando l’attestazione del professionista indipendente sull’essenzialità delle prestazioni e sulla funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori.
- Verifichiamo la tenuta dei contratti con le pubbliche amministrazioni alla luce dell’articolo 95 CCII e dei requisiti richiesti per la prosecuzione.
- Assistiamo i fornitori e i contraenti in bonis che intendono contestare un provvedimento di sospensione o scioglimento, anche in sede di cognizione piena successiva all’omologazione, sulla scorta del principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 18019/2024.
- Difendiamo la qualificazione dei crediti sorti durante la procedura in sede di verifica del passivo, nei casi in cui la domanda in bianco non approdi al piano e si apra la liquidazione giudiziale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di cassazionista: gli orientamenti che governano i contratti pendenti nel concordato in bianco si sono formati in Cassazione e lì tornano a essere discussi ogni volta che un decreto viene contestato in cognizione piena. Impostare l’istanza sapendo come quel provvedimento verrà letto in sede di legittimità, e poterla difendere fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa linea, è ciò che tiene insieme la strategia dal primo deposito all’esecuzione del piano. Accanto a questo, lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: l’essenzialità di una fornitura è un giudizio economico prima che giuridico, e senza numeri documentati — margini, tempi di sostituzione, impatto sulla produzione — nessuna istanza regge davanti a un tribunale attento.
Perché affidarsi a chi conosce questa materia dall’interno
Il concordato in bianco è la fase in cui l’impresa ha meno strumenti e più bisogno di protezione: il piano non c’è ancora, i creditori si muovono, e ogni giorno di fornitura interrotta è un giorno di continuità che non torna. È una materia in cui la differenza non la fa la conoscenza della norma, che è breve, ma la conoscenza di come i tribunali l’hanno applicata negli ultimi anni.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché vi confluiscono esattamente le competenze certificate dell’Avvocato: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda la gestione della continuità aziendale negli strumenti di regolazione della crisi; la qualifica di cassazionista, indispensabile in un ambito dove i provvedimenti interinali finiscono regolarmente davanti al giudice di legittimità; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che serve quando i contratti in discussione sono rapporti bancari, leasing o forniture con profili finanziari complessi. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo la tenuta di ogni contratto e costruiamo la strategia che meglio protegge la continuità.
📩 Se un fornitore ti ha già comunicato l’interruzione, o se stai per depositare la domanda e vuoi che i tuoi contratti essenziali siano protetti dal primo giorno, mettiti in contatto con noi adesso: tutti i riferimenti dello Studio sono riportati al termine di questa pagina.
