Il Concordato In Bianco Blocca Le Ipoteche Giudiziali E I Sequestri?

Su nessun istituto della crisi d’impresa circolano tante mezze verità quanto sul concordato “in bianco”. Nei capannoni, negli studi, nelle chat fra imprenditori si tramanda una formula rassicurante: deposito il ricorso e da quel momento nessuno può più toccarmi niente. È una frase che ha avuto un fondamento reale per anni, quando l’articolo 168 della vecchia legge fallimentare faceva scattare la protezione da sola, per il solo fatto del deposito. Oggi quella frase, presa alla lettera, è pericolosa: il Codice della crisi ha smontato l’automatismo, ha diviso gli effetti in almeno tre binari diversi e ha lasciato fuori dal perimetro intere categorie di vincoli — a partire da quelli disposti dal giudice penale.

Il risultato è un equivoco che costa caro. Agire convinti di essere protetti, quando la protezione non è stata chiesta, non è stata pubblicata o non è stata confermata, è mediamente più dannoso che non fare nulla: l’imprenditore smette di difendersi, non impugna, non deposita istanze, e intanto il patrimonio si copre di vincoli che nessuno rimuoverà d’ufficio.

In questa guida smontiamo otto convinzioni diffuse: che il deposito basti da solo a fermare tutto; che le ipoteche già iscritte vengano cancellate; che il sequestro penale si fermi come gli altri; che ogni atto del creditore sia vietato; che il pignoramento in corso si estingua; che la protezione duri fino all’omologazione; che lo scudo copra anche garanti e terzi datori; che la proroga sia un diritto.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Il tema del titolo è crisi d’impresa e strumenti di regolazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, due abilitazioni che riguardano per definizione il momento in cui un patrimonio va protetto dai creditori mentre si costruisce una soluzione. Ed è avvocato cassazionista: la stessa mano che imposta la domanda prenotativa può portare fino all’ultimo grado l’opposizione contro l’atto esecutivo o il vincolo che la domanda avrebbe dovuto neutralizzare.

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Mito n. 1 — “Appena deposito il ricorso in bianco, tutto si ferma da solo”

Il mito, come circola: “Basta depositare la domanda di concordato con riserva e da quel momento i creditori sono bloccati automaticamente: pignoramenti, sequestri, ipoteche, tutto congelato senza dover chiedere nulla.”

Perché ci credono in tanti

Perché per trent’anni è stato vero. L’art. 168 della legge fallimentare legava il blocco delle azioni esecutive e cautelari al solo dato della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese: nessuna istanza, nessuna valutazione, nessuna udienza. Il debitore depositava e lo scudo si alzava. Generazioni di imprenditori e di consulenti hanno imparato quel meccanismo, e il passaparola lo ha conservato intatto anche dopo che la norma è cambiata. Il secondo motivo è linguistico: si continua a chiamare “effetto protettivo della domanda” quello che oggi è, tecnicamente, l’effetto di una misura richiesta insieme alla domanda. La sfumatura sparisce nel racconto orale, ma è tutto.

La realtà

Nel Codice della crisi la protezione non nasce dal deposito: nasce da una richiesta. L’art. 54, comma 2, CCII è esplicito nel subordinare il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari alla circostanza che il debitore ne abbia fatto richiesta nella domanda di accesso o con domanda successiva. Solo allora, e a partire dalla pubblicazione di quella domanda nel registro delle imprese, il divieto comincia a operare, insieme alla sospensione delle prescrizioni, alla neutralizzazione delle decadenze e all’impossibilità di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Non è finita lì: la misura protettiva così ottenuta è “semiautomatica”, cioè opera subito ma va confermata. L’art. 55 CCII costruisce un procedimento in cui il tribunale fissa l’udienza e decide sulla conferma, sulla modifica o sulla revoca; se la conferma non arriva, o se il giudice revoca, la protezione cade e con essa cade la tranquillità di chi si era fermato a guardare. La giurisprudenza di merito si è già trovata a maneggiare l’ipotesi della misura semiautomatica non confermata o revocata, e a ragionare sugli effetti degli atti compiuti nel frattempo.

C’è poi un binario che viaggia parallelo e che non dipende dalla richiesta. L’art. 44, comma 1-bis, CCII — nella versione uscita dal Correttivo ter, il D.Lgs. 136/2024 — stabilisce che dal deposito della domanda con riserva e fino alla scadenza del termine si producano gli effetti dell’art. 46. E l’art. 46, comma 5, contiene due regole pesantissime che operano a prescindere dalle misure protettive: i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, e le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda sono inefficaci verso i creditori anteriori.

Tradotto: esistono due scudi distinti, con due interruttori distinti — quello dell’art. 54 va acceso con un’istanza, quello dell’art. 46 si accende da sé — e confonderli è il primo passo per restare scoperti proprio dove si pensava di essere coperti.

La prova

La struttura della norma parla da sola: l’art. 54, comma 2, CCII condiziona l’effetto alla richiesta del debitore, mentre l’art. 44, comma 1-bis, CCII collega gli effetti dell’art. 46 al semplice deposito. Sul versante applicativo, il Tribunale di Milano, con decreto del 24 dicembre 2024, si è occupato proprio dell’ambito applicativo delle misure protettive nell’accesso con riserva dopo il Correttivo ter, confermando che si tratta di un perimetro da verificare caso per caso e non di un effetto indifferenziato.

Cosa rischia chi ci crede

Chi deposita “in bianco” senza chiedere le misure protettive resta esposto a pignoramenti nuovi e alla prosecuzione di quelli pendenti per tutto il tempo della fase prenotativa. Nel frattempo ha perso la libertà gestionale — commissario giudiziale, obblighi informativi mensili, autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione — senza aver comprato la contropartita. È lo scenario peggiore: tutti i vincoli della procedura, nessuno dei suoi benefici.


Mito n. 2 — “Il concordato cancella le ipoteche giudiziali già iscritte”

Il mito, come circola: “Con il concordato le ipoteche giudiziali saltano: quelle iscritte prima spariscono e il creditore torna chirografario.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste e ha un nome preciso: la regola dei novanta giorni. È vera, è scritta, e produce davvero l’effetto di degradare un creditore che si credeva ipotecario. Solo che il passaparola ha perso per strada tre parole decisive — “nei novanta giorni” — e ha trasformato una regola a finestra temporale in una cancellazione generale. Il secondo motivo di confusione è il verbo: la legge dice “inefficaci”, la gente sente “cancellate”. Sono cose diverse, e la differenza si misura in denaro.

La realtà

L’art. 46, comma 5, CCII rende inefficaci rispetto ai creditori anteriori soltanto le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese. Un’ipoteca giudiziale iscritta centoventi giorni prima è pienamente efficace e il credito che assiste concorrerà come credito privilegiato. Un’ipoteca volontaria, o un’ipoteca legale, non rientrano affatto in questa previsione: la norma parla di ipoteche giudiziali, quelle iscritte in forza di un titolo giudiziale unilateralmente dal creditore.

E “inefficace” non significa “estinta”. L’ipoteca resta iscritta nei registri immobiliari; ciò che viene meno è la sua opponibilità ai creditori anteriori nel concorso. È un’inefficacia relativa, che opera dentro la procedura e a beneficio della massa, non una cancellazione erga omnes che il conservatore esegue d’ufficio. Se la procedura si interrompe, la questione si riapre — ed è esattamente il punto su cui la Cassazione ha dovuto mettere ordine.

In questo terreno la differenza la fa chi sa leggere una nota di iscrizione insieme a un bilancio: lo Studio Monardo affronta questi casi con un’impostazione che unisce l’abilitazione dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo.

La prova

La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con ordinanza 5 marzo 2019, n. 6381, ha ribadito che sono inefficaci verso i creditori anteriori al concordato le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, precisando che il principio regge anche quando al concordato segua la dichiarazione di fallimento. Ma la stessa Corte, con la sentenza 8 luglio 2022, n. 21758 (Sez. I civile), ha chiarito il limite: nel fallimento consecutivo a un concordato non omologato l’inefficacia non si trasferisce automaticamente in sede di formazione dello stato passivo, perché in ambito fallimentare la sorte di quegli atti si misura con la disciplina revocatoria.

Cosa rischia chi ci crede

Due errori speculari. Il creditore che si crede al sicuro non verifica la data di iscrizione e scopre in sede di voto o di riparto di essere chirografario. Il debitore che si crede liberato da tutte le ipoteche costruisce un piano su un attivo che non ha: il bene “libero” che pensava di vendere è ancora gravato, e il piano diventa infattibile davanti al commissario.


Mito n. 3 — “Le misure protettive fermano anche i sequestri penali”

Il mito, come circola: “Un sequestro è un sequestro: se il concordato blocca le azioni cautelari, blocca anche quello disposto nel procedimento penale.”

Perché ci credono in tanti

Perché la parola è la stessa e l’effetto pratico sembra identico: un bene che non si può più toccare. Il passaparola equipara il sequestro conservativo civile — che il creditore chiede al giudice civile per garantirsi il credito — al sequestro preventivo disposto dal giudice penale, magari finalizzato alla confisca del profitto di un reato tributario. Sono istituti che appartengono a mondi diversi, con finalità diverse e con una diversa gerarchia rispetto al concorso.

La realtà

Il divieto dell’art. 54, comma 2, CCII colpisce le azioni esecutive e cautelari dei creditori: sequestro conservativo, sequestro giudiziario chiesto in funzione di garanzia del credito, pignoramenti. Non colpisce l’esercizio della potestà cautelare dello Stato nel processo penale, che non è un’azione di un creditore concorrente ma l’esercizio di un potere pubblico indisponibile.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in particolare quando la confisca è obbligatoria, prevale sui diritti di credito che insistono sullo stesso bene, e prevale tanto in caso di liquidazione giudiziale quanto per effetto dell’ammissione al concordato preventivo. Il fondamento è la natura obbligatoria e sanzionatoria della misura ablatoria: se cedesse davanti al concorso, l’obbligatorietà sarebbe svuotata. Il Codice della crisi, per parte sua, ha scelto di disciplinare espressamente i rapporti fra misure penali e liquidazione giudiziale rinviando alla disciplina del Codice antimafia, confermando che il terreno è governato da regole proprie.

La prova

La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con la pronuncia 3 novembre 2020, n. 24326, ha escluso che il divieto di iniziare azioni cautelari operi rispetto al sequestro preventivo sopravvenuto sui profitti di reati tributari, riconoscendo la prevalenza della potestà cautelare dello Stato. Sul versante penale, la Corte di Cassazione, Sez. VI penale, con sentenza n. 19717 del 12 febbraio 2025, ha ribadito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto dell’ammissione al concordato preventivo, proprio in ragione dell’obbligatorietà della misura. Si tratta di un orientamento che la giurisprudenza di legittimità considera consolidato da anni, richiamandosi a precedenti conformi come Cass. n. 15776/2020.

Cosa rischia chi ci crede

Chi costruisce un piano concordatario appoggiandosi alla liquidazione di un bene già colpito da sequestro penale sta scrivendo un piano che non si può eseguire. E chi omette di rappresentare il vincolo penale al commissario giudiziale espone la domanda a una valutazione di inammissibilità o di revoca, con l’aggravante di un profilo di non trasparenza verso l’organo della procedura.


Mito n. 4 — “Con il concordato in bianco il creditore non può più fare nulla, nemmeno notificare”

Il mito, come circola: “Depositato il ricorso, ogni atto del creditore è nullo: cartelle, decreti ingiuntivi, precetti, diffide. Chi notifica sta violando la legge.”

Perché ci credono in tanti

Perché il divieto, così com’è formulato, suona totalizzante, e perché la vecchia formula “sotto pena di nullità” dell’art. 168 l.fall. ha lasciato nella memoria collettiva l’idea di una nullità che investe qualunque iniziativa. In più, alcune pronunce meno recenti avevano effettivamente esteso il divieto anche alla notifica della cartella di pagamento, e quelle massime continuano a circolare come se fossero l’ultimo stato dell’arte.

La realtà

Il divieto colpisce le azioni esecutive e cautelari, cioè gli atti propri del processo di esecuzione e i provvedimenti cautelari a tutela del credito. Non colpisce ogni iniziativa del creditore diretta ad accertare, quantificare e rendere opponibile il proprio credito. Un atto che si limita a formare o notificare un titolo, senza aggredire il patrimonio, resta fuori dal perimetro del divieto. Ottenere un decreto ingiuntivo, coltivare una causa di accertamento, insinuarsi nel concorso, notificare una cartella: sono attività che non sottraggono beni, non creano vincoli e non alterano la par condicio.

Il confine si sposta nel momento in cui l’atto diventa aggressione: il pignoramento, l’assegnazione, la vendita. Lì il divieto morde, e morde per intero.

La prova

La Corte di Cassazione ha assestato l’orientamento in modo netto. Con l’ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31560, ha affermato che la notifica della cartella di pagamento non rientra nel divieto, perché la cartella accorpa funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma non determina l’inizio dell’esecuzione. La pronuncia n. 3014/2023 ha confermato lo stesso principio. La Sez. tributaria, con ordinanza 20 marzo 2024, n. 7463, ha esplicitato che il divieto impedisce le azioni proprie del processo esecutivo e non qualsiasi iniziativa volta a realizzare il contenuto dell’obbligazione al di fuori della procedura concorsuale, con conseguente ammissibilità della notifica anche dopo l’apertura del concordato. Da ultimo, l’ordinanza n. 13140 depositata il 7 maggio 2026 ha ribadito che la notifica della cartella in pendenza di concordato non è nulla per il solo fatto del divieto, restando invece soggetti al divieto gli atti esecutivi o cautelari successivi. Per completezza: l’orientamento contrario esiste ed è rappresentato, fra le altre, dalla sentenza della Sez. tributaria 3 maggio 2022, n. 13831, che aveva valorizzato il dato formale della pendenza del procedimento; le Sezioni Unite, con la sentenza 11 novembre 2021, n. 33408, avevano già osservato che la mancata notifica della cartella in pendenza di concordato non pregiudica comunque la posizione dell’Amministrazione finanziaria.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di non impugnare. È il danno più silenzioso di tutti: convinto che l’atto sia “nullo perché c’è il concordato”, l’imprenditore lascia scadere i termini di opposizione o di ricorso, e si ritrova con un titolo definitivo che nessuno potrà più discutere. La nullità dell’atto esecutivo va fatta valere; l’inerzia, invece, consolida.


Mito n. 5 — “Il pignoramento in corso si estingue e i beni tornano liberi”

Il mito, come circola: “Se avevo già un pignoramento immobiliare o presso terzi, con il concordato si estingue: il giudice dell’esecuzione chiude il fascicolo e il bene torna disponibile.”

Perché ci credono in tanti

Perché il divieto di “proseguire” suona come una chiusura definitiva, e perché nella pratica il giudice dell’esecuzione, di fronte alla procedura concorsuale, adotta provvedimenti che sembrano di chiusura. In più, quando le somme pignorate presso una banca vengono svincolate, l’effetto percepito è quello di un ritorno alla normalità.

La realtà

La lettura consolidata è diversa: l’esecuzione pendente non si estingue, entra in una condizione di quiescenza processuale assimilabile alla sospensione. Il vincolo del pignoramento non si dissolve; resta lì, inerte, in attesa di sapere come va a finire la procedura concorsuale. Se le misure protettive non vengono confermate, se vengono revocate, se scadono senza che si arrivi all’omologazione, l’esecuzione può riprendere dal punto in cui si era fermata. È la differenza fra una pausa e un punto finale, e cambia radicalmente il modo di costruire il piano.

Discorso a parte per gli atti già compiuti. Se prima della pubblicazione della domanda l’espropriazione presso terzi si era già conclusa con l’ordinanza di assegnazione, quel provvedimento ha chiuso l’esecuzione e resta fermo, anche se il terzo pignorato paga materialmente dopo. Se invece l’ordinanza di assegnazione viene emessa dopo, siamo davanti a un atto compiuto in violazione del divieto, e lì la tutela esiste ma va azionata.

La prova

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4135 del 5 marzo 2024, ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta da una società in concordato, dichiarando la nullità dell’ordinanza di assegnazione emessa in violazione del divieto e disponendo la revoca del pagamento già eseguito dal terzo pignorato, con condanna alle spese del creditore che non aveva comunicato al giudice dell’esecuzione l’avvenuta pubblicazione della domanda. Sul versante opposto, la Corte di Cassazione con la pronuncia 29 novembre 2005, n. 26036, aveva già chiarito che l’ordinanza di assegnazione anteriore conclude l’esecuzione, a nulla rilevando che il pagamento del terzo intervenga dopo.

Cosa rischia chi ci crede

Chi dà per estinto il pignoramento non chiede la cancellazione della trascrizione quando servirebbe, non gestisce il rapporto con il custode, non monitora il fascicolo esecutivo. E se la protezione cade, si accorge che l’asta era solo rinviata.


Mito n. 6 — “La protezione dura fino all’omologazione”

Il mito, come circola: “Una volta ottenute le misure protettive, restano in piedi fino a quando il concordato viene omologato: è il tempo che serve, non c’è un limite.”

Perché ci credono in tanti

Perché l’art. 168 l.fall. costruiva davvero il divieto come un arco che arrivava fino al momento in cui il decreto di omologazione diventava definitivo. Era una protezione a durata “finalistica”: durava quanto durava la procedura. Il Codice della crisi, recependo la direttiva europea sulla ristrutturazione preventiva, ha sostituito quella logica con una logica a tempo.

La realtà

Oggi la protezione ha un tetto. L’art. 8 CCII fissa in dodici mesi, anche non continuativi, la durata massima complessiva delle misure protettive. Dentro quel tetto si muove l’art. 55, che disciplina durata iniziale, conferma e proroga. E nella fase prenotativa il tempo è ancora più stretto, perché l’orizzonte è quello del termine concesso dal tribunale ai sensi dell’art. 44: un termine compreso fra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione nel registro delle imprese del decreto che lo concede, prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni.

Il dato che quasi nessuno considera è il cumulo: il tempo di protezione già consumato nella composizione negoziata si somma, e i dodici mesi si calcolano sulla protezione effettivamente goduta. Chi arriva al concordato in bianco dopo mesi di composizione negoziata protetta ha già speso parte del proprio credito temporale.

Quando il tetto si avvicina, restano margini tecnici: parte della giurisprudenza ammette che, scaduto il termine massimo delle misure protettive, possano essere riconosciute misure cautelari di contenuto analogo ma mirate su specifici creditori, ai sensi dell’art. 54, comma 1. Non è un rinnovo mascherato: è uno strumento diverso, con presupposti diversi, che va chiesto e motivato.

La prova

Il Tribunale di Forlì, con provvedimento del 19 marzo 2026, ha affrontato proprio la possibilità che, decorso il termine di durata massima delle misure protettive, vengano riconosciute misure cautelari aventi lo stesso contenuto ma rivolte nei confronti di specifici creditori. Sul versante della fase prenotativa, il Tribunale di Verona, con provvedimento del 13 aprile 2026, ha ritenuto accoglibile nella fase ex art. 44 l’istanza di misura cautelare volta a inibire determinate iniziative del concedente in leasing. E il Tribunale di Milano, con decreto del 2 novembre 2025, ha concesso il termine ex art. 44 confermando contestualmente le misure protettive fino alla medesima scadenza, a conferma che protezione e termine prenotativo viaggiano agganciati.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di scoprire la scadenza dal comportamento dei creditori. Il giorno in cui le misure cessano, chi ha un titolo riparte: nuovi precetti, riattivazione dei pignoramenti sospesi, iscrizioni. Un piano costruito senza un calendario della protezione è un piano che arriva sempre tardi.


Mito n. 7 — “Lo scudo copre anche i garanti, i soci e i beni dei terzi”

Il mito, come circola: “Se l’azienda è in concordato, la banca non può aggredire il fideiussore né il socio che ha dato l’immobile in garanzia: la protezione si estende a loro.”

Perché ci credono in tanti

Perché nella percezione dell’imprenditore l’azienda e la famiglia sono un corpo solo, e perché la garanzia è stata prestata “per l’azienda”. Il fondo di verità c’è: il Codice consente misure atipiche e misure cautelari che, in casi specifici, possono estendersi oltre il patrimonio del debitore. Ma sono misure eccezionali, da chiedere, da motivare e da bilanciare.

La realtà

La regola generale è opposta. Il divieto dell’art. 54, comma 2, CCII riguarda il patrimonio del debitore e i beni e i diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. I creditori conservano impregiudicati i loro diritti verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, principio che la legge fallimentare esprimeva all’art. 184 e che il Codice ha conservato nella disciplina degli effetti del concordato per i creditori.

Esiste uno spazio, ed è quello delle misure atipiche e cautelari: il terzo periodo del comma 2 dell’art. 54 consente di chiedere misure diverse da quelle tipiche per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori pregiudichino il buon esito delle trattative. In questo spazio la giurisprudenza ha ammesso, almeno in astratto, misure dirette a proteggere il patrimonio dei garanti — ma sempre subordinandole a un bilanciamento concreto degli interessi.

La prova

Il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha ritenuto ammissibile in astratto l’istanza di misure cautelari volte a proteggere il patrimonio dei garanti del debitore, richiedendo però un necessario bilanciamento in concreto degli interessi coinvolti da parte del giudice. Sul versante dei terzi datori di ipoteca, la giurisprudenza di merito ha chiarito che il creditore ipotecario che agisce sul patrimonio di una società terza datrice non è un creditore anteriore rispetto al debitore in concordato, e dunque non subisce le conseguenze dell’omologazione.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di lasciare i garanti allo scoperto proprio nel momento in cui le banche accelerano. La domanda di concordato è, per molti istituti, il segnale che fa scattare l’escussione della fideiussione: se nessuno ha chiesto una misura mirata e motivata, l’aggressione al patrimonio personale parte mentre l’azienda è in procedura.


Mito n. 8 — “Il termine me lo danno comunque e la proroga è un diritto”

Il mito, come circola: “Deposito in bianco, il tribunale mi dà sessanta giorni, e se non ce la faccio chiedo la proroga: sono altri sessanta giorni quasi automatici.”

Perché ci credono in tanti

Perché sotto la legge fallimentare i termini erano più larghi — da sessanta a centoventi giorni — e la prassi di alcuni tribunali era generosa. E perché la proroga, letta nella norma, sembra dipendere da “giustificati motivi”, formula che il passaparola traduce in “basta spiegare che serve altro tempo”.

La realtà

Il Codice ha stretto su tutti i fronti. Il termine iniziale è compreso fra trenta e sessanta giorni e decorre dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese. La proroga, fino a ulteriori sessanta giorni, non si regge sulla sola difficoltà: il Correttivo ter la subordina all’allegazione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, cioè a un documento che mostri linee guida e assunzioni del percorso, in modo che il tribunale possa formulare un giudizio di plausibilità. È il filtro pensato per bloccare le domande meramente dilatorie.

Accanto al termine, la fase prenotativa porta con sé obblighi che molti scoprono dopo: la nomina del commissario giudiziale, gli obblighi informativi periodici almeno mensili sulla gestione e sull’attività svolta per predisporre proposta e piano, il deposito della relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria iscritta nel registro delle imprese, e il versamento del fondo spese entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.

Quanto alla pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il quadro è più sfumato di quanto si dica: non è, di per sé, un ostacolo insuperabile alla proroga, ma impone al tribunale una valutazione più severa.

La prova

Il Tribunale di Verona, richiamando l’art. 56, comma 4, del D.Lgs. 136/2024 sull’applicazione delle modifiche ai procedimenti in corso, ha ritenuto ammissibile la proroga del termine per la domanda “piena” anche in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Nella stessa direzione il Tribunale di Salerno, che ha concesso la proroga di sessanta giorni dando atto delle attività effettivamente svolte dal debitore e ritenendo non ostativa la domanda di liquidazione fondata su un credito privo di accertamento giudiziale e in assenza di attività esecutiva. Sul versante opposto, la Corte di Cassazione, Sez. VI-1 civile, con la pronuncia 17 maggio 2022, n. 15876, ha confermato la legittimità della dichiarazione di inammissibilità della proposta presentata in carenza dei presupposti nel corso di una procedura prefallimentare, in un contesto in cui la finalità dilatoria era stata ritenuta provata.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia l’inammissibilità e, con essa, il ritorno immediato allo scoperto: caduta della protezione, ripresa delle esecuzioni, e un precedente che peserà su qualunque iniziativa successiva. Il concordato in bianco usato come parcheggio è oggi il modo più rapido per bruciare l’unica finestra disponibile.


Il mito alla prova dei numeri

Le convinzioni sbagliate si misurano meglio con i numeri che con le parole. Seguono tre ipotesi dimostrative — esercizi costruiti su dati realistici, non casi reali — che mostrano cosa succede davvero a chi agisce credendo al mito.

Ipotesi 1 — Lo scudo mai acceso. Una S.r.l. metalmeccanica ha debiti per 1.284.000 €, di cui 340.000 € verso una banca già munita di decreto ingiuntivo esecutivo. Il 4 marzo deposita domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII, senza formulare richiesta di misure protettive, perché l’amministratore è convinto che il deposito basti da solo. Il decreto di concessione del termine viene iscritto nel registro delle imprese il 12 marzo, con termine fissato all’11 maggio. Il 19 marzo la banca notifica atto di pignoramento presso terzi sui crediti verso due committenti, per 187.000 €. Quel pignoramento è pienamente valido: nessuna misura protettiva è stata chiesta, quindi il divieto dell’art. 54, comma 2, non è mai entrato in funzione. Restano invece operanti gli effetti dell’art. 46, richiamati dall’art. 44, comma 1-bis: se lo stesso creditore avesse iscritto ipoteca giudiziale il 20 gennaio — cioè entro i novanta giorni anteriori alla pubblicazione — quell’iscrizione sarebbe inefficace verso i creditori anteriori. Esito: l’impresa perde 187.000 € di incassi attesi, si presenta alla scadenza dell’11 maggio con un piano che non regge, e il vantaggio che credeva di avere non è mai esistito. Lo scenario si sarebbe capovolto con una sola pagina in più nel ricorso: l’istanza di misure protettive, che avrebbe reso improcedibile quel pignoramento dalla data di pubblicazione.

Ipotesi 2 — I novanta giorni contati male. Una S.p.A. immobiliare pubblica la domanda di accesso nel registro delle imprese il 7 ottobre. Due creditori hanno iscritto ipoteca giudiziale: il primo il 22 luglio per 247.000 €, il secondo il 3 settembre per 216.000 €. La finestra dei novanta giorni anteriori al 7 ottobre si apre il 9 luglio. Entrambe le iscrizioni cadono dentro la finestra e sono quindi inefficaci rispetto ai creditori anteriori: i due crediti, per complessivi 463.000 €, concorrono come chirografari. Se però il secondo creditore avesse iscritto l’ipoteca l’11 giugno — ventotto giorni prima dell’apertura della finestra — quella garanzia resterebbe efficace e il credito andrebbe collocato in privilegio, sottraendo 216.000 € alla massa distribuibile ai chirografari. Su un attivo liquidabile stimato in 1.900.000 € e un ceto chirografario di 2.750.000 €, lo spostamento di quei 216.000 € da una classe all’altra vale circa otto punti percentuali di soddisfazione offerta. È la ragione per cui la data di pubblicazione della domanda non si subisce: si sceglie, dopo aver letto le visure.

Ipotesi 3 — Il vincolo che non si piega. Una S.r.l. edile ha nel piano la vendita di un capannone stimato 740.000 €, che dovrebbe garantire il 34% ai chirografari. Sul capannone grava un sequestro preventivo disposto dal giudice penale in un procedimento per reati tributari, finalizzato alla confisca. L’amministratore deposita domanda con riserva il 15 aprile e ottiene le misure protettive, convinto che blocchino anche quel vincolo. Non è così: la misura ablatoria penale, per la sua natura obbligatoria, prevale sui diritti di credito che insistono sul bene. Il capannone non è liquidabile dalla procedura. Esito: il piano va riscritto togliendo 740.000 € dall’attivo, la percentuale offerta scende sotto il 12%, e il tempo consumato — quarantacinque giorni di termine più l’istruttoria — è tempo sottratto ai dodici mesi complessivi di protezione disponibili, che non si recuperano.


Il fondo di verità

Nessuno di questi miti nasce dal nulla. Ognuno è un frammento vero, staccato dal suo contesto e generalizzato fino a diventare falso.

È vero che un tempo la protezione era automatica. Lo è stata per decenni: il deposito e la pubblicazione del ricorso facevano scattare il divieto senza bisogno di chiedere nulla. Il Codice della crisi ha cambiato l’architettura per una ragione precisa — evitare che lo scudo si alzasse anche quando nessuno ne aveva davvero bisogno, e consentire al giudice un controllo su chi lo invoca. Il frammento vero, riformulato correttamente, suona così: la protezione esiste ed è potente, ma va chiesta, pubblicata e confermata.

È vero che le ipoteche giudiziali possono saltare. La regola dei novanta giorni è reale e produce effetti pesanti: degrada un creditore che si riteneva privilegiato e restituisce alla massa un valore che sarebbe andato a uno solo. Ciò che il passaparola ha perso è la finestra temporale, la natura relativa dell’inefficacia, il fatto che riguarda le sole ipoteche giudiziali e non quelle volontarie o legali, e la circostanza che la sorte di quelle iscrizioni cambia se la procedura concorsuale muta pelle: nel fallimento consecutivo a un concordato non omologato l’inefficacia non si trasferisce meccanicamente, ma si misura con la disciplina revocatoria.

È vero che i sequestri si fermano. Si fermano quelli civili, quando la protezione è attiva: il sequestro conservativo chiesto da un creditore è un’azione cautelare e rientra a pieno titolo nel divieto. Il salto logico è nell’equiparazione con il sequestro penale, che non è azione di un creditore ma esercizio di un potere pubblico, per di più obbligatorio quando è funzionale a una confisca obbligatoria.

È vero che il divieto è presidiato da una sanzione forte. La legge fallimentare parlava espressamente di nullità, e la giurisprudenza continua a dichiarare la nullità degli atti esecutivi compiuti in violazione, fino a revocare pagamenti già eseguiti dal terzo pignorato. Il punto che si perde è l’oggetto della sanzione: colpisce l’atto di aggressione, non ogni comunicazione o iniziativa del creditore.

È vero che l’esecuzione pendente si ferma. Ma “fermarsi” non è “chiudersi”. Il processo esecutivo entra in quiescenza, e la quiescenza è reversibile: caduta la protezione, il fascicolo riprende vita dal punto in cui era rimasto, con il pignoramento ancora trascritto e il bene ancora vincolato.

È vero che la protezione serve tempo. Ed è vero che il legislatore lo concede. Ma lo concede in una misura definita, con un tetto complessivo di dodici mesi anche non continuativi e con termini prenotativi brevi, perché la protezione è uno strumento al servizio di una soluzione, non uno stato in cui sostare.

È vero che anche i terzi possono essere protetti. Il Codice lo consente attraverso le misure atipiche e cautelari, e la giurisprudenza di merito ha ammesso in astratto misure a tutela del patrimonio dei garanti. Ma si tratta di misure da chiedere una per una, con motivazione specifica e bilanciamento concreto degli interessi: non di un’estensione automatica dello scudo alla famiglia dell’imprenditore.

È vero che la proroga esiste. Fino a ulteriori sessanta giorni. Ma il Correttivo ter l’ha agganciata a un documento — il progetto di regolazione della crisi — proprio per distinguere chi sta lavorando da chi sta guadagnando tempo.

Ricomposti nel quadro normativo corretto, questi frammenti disegnano un sistema coerente e tutt’altro che casuale: due scudi distinti — l’inefficacia automatica dell’art. 46 e la protezione su richiesta dell’art. 54 — a durata limitata, che colpiscono le aggressioni patrimoniali dei creditori concorrenti e si fermano davanti ai poteri pubblici e ai patrimoni altrui.


Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue mette in colonna quello che si sente dire e quello che la disciplina vigente stabilisce. Serve come verifica rapida prima di prendere una decisione: se la convinzione su cui si sta per agire compare nella colonna di sinistra, conviene fermarsi e rileggere quella di destra. Vale la pena notare che nessuna delle voci di sinistra è completamente falsa: sono tutte verità parziali, ed è proprio questo a renderle pericolose, perché resistono a una smentita superficiale.

Il mitoCome stanno le cose
“Depositata la domanda, tutto si blocca da solo”Il divieto di azioni esecutive e cautelari opera solo se il debitore lo ha chiesto (art. 54, comma 2, CCII) ed è soggetto al procedimento di conferma davanti al tribunale (art. 55 CCII)
“Il concordato cancella le ipoteche giudiziali”Sono inefficaci verso i creditori anteriori solo quelle giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione della domanda (art. 46, comma 5, CCII); le altre restano efficaci, e l’inefficacia non è una cancellazione dai registri
“Il sequestro penale si ferma come gli altri”Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevale sui diritti di credito; il divieto riguarda le azioni dei creditori, non la potestà cautelare dello Stato
“Ogni atto del creditore è nullo”Il divieto colpisce gli atti propri del processo esecutivo e le cautele; la notifica di una cartella o l’ottenimento di un titolo non vi rientrano
“Il pignoramento in corso si estingue”L’esecuzione entra in quiescenza e può riprendere se la protezione non viene confermata, viene revocata o scade senza omologazione
“La protezione dura fino all’omologazione”Tetto complessivo di 12 mesi anche non continuativi (art. 8 CCII); nella fase prenotativa l’orizzonte è il termine ex art. 44, da 30 a 60 giorni prorogabile di altri 60
“Lo scudo copre garanti e terzi datori”Il divieto riguarda il patrimonio del debitore; restano impregiudicati i diritti verso coobbligati e fideiussori, salve misure atipiche o cautelari specificamente chieste e concesse
“La proroga è quasi automatica”È subordinata a giustificati motivi e all’allegazione di un progetto di regolazione della crisi, con valutazione di plausibilità del tribunale

Le domande di verifica

Quindi è vero che il concordato in bianco blocca le ipoteche giudiziali? Dipende da cosa si intende per “blocca”. Non impedisce materialmente al creditore di iscrivere: l’iscrizione è un atto unilaterale che si esegue in conservatoria e nessuno la rifiuta perché pende una domanda di accesso. Ma l’art. 46, comma 5, CCII — applicabile alla fase prenotativa in forza dell’art. 44, comma 1-bis — rende inefficaci verso i creditori anteriori le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda, e vieta ai creditori di acquisire diritti di prelazione opponibili ai concorrenti. Il risultato pratico è che l’iscrizione esiste ma non produce il vantaggio che il creditore cercava. E se le misure protettive sono state chieste e sono operanti, l’iscrizione successiva alla pubblicazione si scontra anche con il divieto di azioni cautelari.

Quindi è vero che blocca i sequestri? Sì per i sequestri civili, no per quelli penali. Il sequestro conservativo o giudiziario chiesto da un creditore è un’azione cautelare e rientra nel divieto dell’art. 54, comma 2, a condizione che le misure protettive siano state richieste e siano operanti. Il sequestro preventivo disposto dal giudice penale, specie se finalizzato a una confisca obbligatoria, segue regole proprie e prevale sui diritti di credito che insistono sul bene.

Quindi è vero che serve un’istanza specifica per essere protetti? Sì, ed è il punto su cui si perdono più cause. La richiesta di misure protettive va formulata nella domanda di accesso o con domanda successiva, e gli effetti decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Segue il procedimento davanti al tribunale, che può confermare, modificare o revocare. Fino alla conferma la protezione opera, ma è reversibile: costruire il piano come se fosse definitiva è un errore di metodo.

Quindi è vero che un creditore che notifica un atto durante il concordato sta violando la legge? No, non necessariamente. Dipende dalla natura dell’atto. Notificare una cartella di pagamento, ottenere un decreto ingiuntivo o coltivare un giudizio di accertamento non viola il divieto. Notificare un pignoramento, chiedere l’assegnazione, procedere alla vendita sì. La distinzione passa fra il formare o rendere opponibile il credito e l’aggredire il patrimonio.

Quindi è vero che se il concordato non va in porto tutto torna come prima? In parte, e mai automaticamente. Le esecuzioni sospese possono riprendere dal punto in cui si erano fermate. Ma l’inefficacia delle ipoteche giudiziali dei novanta giorni non si trasferisce meccanicamente nella liquidazione giudiziale consecutiva: lì la sorte di quegli atti va verificata con gli strumenti revocatori, come la Cassazione ha chiarito. Chi dà per scontato l’uno o l’altro esito sbaglia in entrambe le direzioni.


Le sentenze che smontano i miti

Segue la raccolta completa dei riferimenti utilizzati, ciascuno agganciato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi.

1. Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 5 marzo 2019, n. 6381. Sono prive di efficacia verso i creditori anteriori al concordato le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, e il principio regge anche quando alla procedura segua la dichiarazione di fallimento. Rilevanza: fissa la regola della finestra temporale e smonta l’idea della cancellazione generalizzata (mito n. 2).

2. Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 8 luglio 2022, n. 21758. Nel fallimento conseguente a un concordato non omologato, l’inefficacia delle ipoteche iscritte nei novanta giorni anteriori non opera automaticamente in sede di formazione dello stato passivo: la sorte di quegli atti va valutata secondo la disciplina revocatoria propria della procedura fallimentare. Rilevanza: corregge la convinzione che l’effetto si trasferisca intatto da una procedura all’altra (miti nn. 2 e 5).

3. Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 31 marzo 2021, n. 8996. Se la domanda di concordato è rinunciata prima dell’ammissione e in seguito viene dichiarato il fallimento, la regola sull’inefficacia delle ipoteche giudiziali dei novanta giorni non trova applicazione, restando la questione governata dalla disciplina fallimentare degli atti inefficaci. Rilevanza: chiarisce che una domanda abbandonata non lascia dietro di sé alcuno scudo (miti nn. 2 e 8).

4. Corte di Cassazione, Sez. VI-1 civile, pronuncia 17 maggio 2022, n. 15876. È legittima la declaratoria di inammissibilità della proposta depositata in carenza dei presupposti nel corso di una procedura prefallimentare, con contestuale dichiarazione di fallimento, anche senza nuova audizione del debitore che abbia già avuto modo di difendersi nella sede precedente. Rilevanza: smentisce l’idea del ricorso prenotativo come parcheggio sicuro (mito n. 8).

5. Corte di Cassazione, Sez. I civile, pronuncia 3 novembre 2020, n. 24326. Il divieto di iniziare azioni cautelari non opera rispetto al sequestro preventivo sopravvenuto sui profitti di reati tributari, funzionale a una confisca di carattere obbligatorio e sanzionatorio: prevale la potestà cautelare dello Stato. Rilevanza: è il cuore della smentita del mito n. 3.

6. Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 19717 del 12 febbraio 2025. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall’art. 12-bis, comma 1, del D.Lgs. 74/2000 prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto dell’ammissione al concordato preventivo, data l’obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato. Rilevanza: aggiorna al 2025 l’orientamento sul rapporto fra vincolo penale e concorso (mito n. 3).

7. Corte di Cassazione, pronuncia n. 15776/2020. Richiamata dalla giurisprudenza successiva come precedente conforme, afferma la prevalenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari sulle pretese della procedura concorsuale. Rilevanza: mostra che l’orientamento non è isolato ma consolidato nel tempo (mito n. 3).

8. Corte di Cassazione, ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31560. La notifica di una cartella di pagamento non rientra nel divieto di azioni esecutive, perché la cartella accorpa in sé funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma non determina l’inizio della procedura esecutiva. Rilevanza: primo tassello della smentita del mito n. 4.

9. Corte di Cassazione, pronuncia n. 3014/2023. Conferma che la cartella di pagamento, pur incorporando funzioni di titolo esecutivo e di precetto, non comporta necessariamente l’avvio dell’esecuzione e resta perciò fuori dal divieto. Rilevanza: consolida l’orientamento e ne fa il riferimento corrente (mito n. 4).

10. Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 20 marzo 2024, n. 7463. Il divieto impedisce le azioni proprie del processo di esecuzione e non ogni iniziativa del creditore diretta a realizzare, unilateralmente e fuori dal concorso, il contenuto dell’obbligazione; è quindi ammissibile la notifica della cartella anche dopo l’apertura del concordato. Rilevanza: definisce con precisione il perimetro del divieto (mito n. 4).

11. Corte di Cassazione, ordinanza n. 13140 depositata il 7 maggio 2026. La notifica della cartella durante il concordato non è nulla per il solo operare del divieto, che continua invece a colpire gli atti esecutivi e cautelari successivi sul patrimonio del debitore quando il credito è anteriore e la procedura è pendente. Rilevanza: è l’arresto più recente sulla linea di confine fra accertamento del credito e aggressione del patrimonio (mito n. 4).

12. Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza 3 maggio 2022, n. 13831. In senso opposto ai precedenti, valorizza il dato formale dell’esistenza del procedimento concordatario e l’assenza di pregiudizio per l’Amministrazione finanziaria per affermare l’illegittimità della notifica della cartella dopo la presentazione della domanda. Rilevanza: va conosciuta perché è la pronuncia su cui poggia ancora buona parte del mito n. 4.

13. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 11 novembre 2021, n. 33408. La mancata notifica della cartella di pagamento in pendenza della procedura di concordato preventivo non pregiudica la posizione dell’Amministrazione finanziaria ai fini della partecipazione al concorso. Rilevanza: ridimensiona la posta in gioco della questione e conferma che il credito pubblico si tutela dentro la procedura (mito n. 4).

14. Corte di Cassazione, pronuncia 29 novembre 2005, n. 26036. L’ordinanza di assegnazione conclude la procedura esecutiva, restando irrilevante che il terzo pignorato esegua materialmente il pagamento in epoca successiva alla pubblicazione della domanda di concordato. Rilevanza: individua il momento oltre il quale il divieto non può più recuperare l’atto (mito n. 5).

15. Tribunale di Roma, sentenza n. 4135 del 5 marzo 2024. Dichiara la nullità dell’ordinanza di assegnazione emessa in violazione del divieto di azioni esecutive individuali, revoca il pagamento già eseguito dal terzo pignorato e condanna alle spese il creditore procedente che non aveva comunicato al giudice dell’esecuzione l’avvenuta pubblicazione della domanda. Rilevanza: dimostra che la tutela esiste, ma che va azionata con l’opposizione agli atti esecutivi (mito n. 5).

16. Tribunale di Milano, Sez. II civile e Crisi d’Impresa, decreto 24 dicembre 2024. Si occupa dell’ambito applicativo delle misure protettive nell’accesso con riserva dopo il Correttivo ter e della modifica della definizione di misura protettiva, ritenendo ammissibile che gli effetti riguardino anche condotte commissive e omissive dei creditori. Rilevanza: conferma che il perimetro della protezione va costruito nell’istanza, non presunto (mito n. 1).

17. Tribunale di Milano, Sez. II civile e Crisi d’Impresa, provvedimento 8 febbraio 2025. Ritiene ammissibile in astratto la misura cautelare diretta a proteggere il patrimonio dei garanti del debitore, subordinandola però a un bilanciamento in concreto degli interessi coinvolti da parte del giudice, e richiama l’obbligo di buona fede ex art. 4 CCII. Rilevanza: è la misura esatta del mito n. 7: possibile, ma mai automatica.

18. Tribunale di Milano, Sez. II civile e Crisi d’Impresa, decreto 2 novembre 2025. In una domanda con riserva ex art. 44 accompagnata da richiesta di misure protettive e cautelari, concede il termine e conferma contestualmente le misure fino alla stessa scadenza, ammettendo l’applicazione anticipata del regime dell’art. 94-bis CCII sui contratti essenziali quando la domanda descriva in modo dettagliato il percorso di risanamento. Rilevanza: lega protezione e termine prenotativo e mostra quanto conti la qualità della domanda (miti nn. 1 e 6).

19. Tribunale di Forlì, provvedimento 19 marzo 2026. Ammette che, decorso il termine di durata massima delle misure protettive, possano essere riconosciute misure cautelari di contenuto analogo ma rivolte nei confronti di specifici creditori. Rilevanza: indica cosa resta quando il tetto temporale è esaurito (mito n. 6).

20. Tribunale di Verona, provvedimento 13 aprile 2026. Nella fase prenotativa ex art. 44 accoglie l’istanza di riconoscimento di una misura cautelare volta a inibire determinate iniziative del concedente in leasing. Rilevanza: dimostra che nella fase in bianco lo strumento cautelare è disponibile, ma solo su istanza mirata e motivata (miti nn. 1 e 6).

21. Tribunale di Verona, decisione sulla proroga del termine ex art. 44 CCII. Alla luce dell’art. 56, comma 4, del D.Lgs. 136/2024 sull’applicabilità delle modifiche ai procedimenti in corso, ritiene ammissibile la proroga del termine per la presentazione della domanda “piena” anche in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: corregge in senso favorevole al debitore una parte del mito n. 8, senza renderlo automatico.

22. Tribunale di Salerno, provvedimento sulla proroga ex art. 44, comma 1, lett. a), CCII. Concede la proroga di sessanta giorni dando atto delle attività effettivamente poste in essere dal debitore e ritenendo non ostativa la domanda di liquidazione giudiziale fondata su un credito privo di accertamento giudiziale e in assenza di attività esecutiva. Rilevanza: mostra su cosa il tribunale guarda davvero quando valuta una proroga (mito n. 8).

23. Tribunale di Firenze, Sez. Fallimentare, provvedimenti 2 e 3 novembre 2025. In una domanda con riserva accompagnata da istanza cautelare, dispone un ordine di rilascio del DURC regolare, rimettendo comunque il provvedimento alla doverosa conferma in apposita udienza. Rilevanza: esempio concreto di misura atipica nella fase in bianco e del meccanismo di conferma (miti nn. 1 e 7).

24. Tribunale di Pavia, ordinanza di rimessione alla Corte di Cassazione, 2025. Rimette alla Suprema Corte la questione della sorte — estinzione o prosecuzione — della procedura esecutiva individuale in presenza di un provvedimento di sequestro preventivo o di confisca disposto dal giudice penale sul medesimo immobile. Rilevanza: segnala che il rapporto fra vincolo penale ed esecuzioni è ancora in movimento e va monitorato (miti nn. 3 e 5).

25. Corte di Cassazione, pronuncia n. 1730/2025. Esclude la prededucibilità in difetto dell’effettiva apertura della procedura concordataria, non essendo sufficiente la sola domanda con riserva priva del successivo deposito della proposta e del piano. Rilevanza: ricorda che la fase prenotativa, da sola, non produce tutti gli effetti della procedura (miti nn. 1 e 8).

26. Corte di Cassazione, pronuncia n. 10307/2025. I crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità, nella fase di esecuzione, non sono prededucibili nel fallimento consecutivo, non potendosi considerare funzionali alla prima procedura. Rilevanza: completa il quadro degli effetti che sopravvivono e di quelli che non sopravvivono al passaggio fra procedure (mito n. 5).


Cosa può fare lo Studio Monardo

Su questa materia il lavoro consiste, prima di tutto, nel separare ciò che è vero da ciò che è stato raccontato. Ecco come interveniamo in concreto.

  1. Ricostruiamo la cronologia esatta dei vincoli: acquisiamo le visure ipocatastali e i dati del registro delle imprese e collochiamo su una linea del tempo ogni iscrizione, trascrizione e pignoramento rispetto alla data di pubblicazione della domanda, per stabilire quali cadono nella finestra dei novanta giorni dell’art. 46, comma 5, CCII e quali no.
  2. Redigiamo la domanda di accesso con riserva e la contestuale istanza di misure protettive, calibrando il perimetro dei beni, dei rapporti e dei creditori da coprire, perché il divieto dell’art. 54, comma 2, opera solo su ciò che è stato chiesto.
  3. Presidiamo l’udienza di conferma ex art. 55 CCII, predisponendo documentazione e memorie dirette a ottenere la conferma delle misure ed evitare la revoca o la mancata conferma, con l’attenzione agli effetti degli atti compiuti nel frattempo.
  4. Costruiamo il progetto di regolazione della crisi richiesto per la proroga, con linee guida e assunzioni verificabili, perché senza quel documento la proroga del termine ex art. 44 non si ottiene.
  5. Impugniamo gli atti esecutivi compiuti in violazione del divieto, proponendo opposizione agli atti esecutivi e chiedendo la declaratoria di nullità dell’ordinanza di assegnazione o del pignoramento e la restituzione delle somme percepite.
  6. Contestiamo l’opponibilità delle ipoteche giudiziali cadute nella finestra dei novanta giorni, sia nella formazione dell’elenco dei creditori sia nelle contestazioni sul trattamento e sulla collocazione del credito.
  7. Gestiamo il fronte penale in parallelo, verificando l’esistenza di sequestri o confische sui beni destinati al piano e riscrivendo l’attivo prima del deposito, anziché scoprire il vincolo davanti al commissario giudiziale.
  8. Curiamo tutti gli adempimenti della fase prenotativa: versamento del fondo spese nel termine perentorio, relazioni periodiche sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, obblighi informativi almeno mensili verso il commissario giudiziale.
  9. Predisponiamo le istanze di misure atipiche e cautelari su rapporti specifici — leasing, forniture essenziali, DURC, posizioni dei garanti — con la motivazione e il bilanciamento di interessi che il giudice richiede per concederle.
  10. Seguiamo il caso attraverso tutti i gradi, dalla fase prenotativa al reclamo e, se necessario, al giudizio di legittimità, mantenendo la stessa impostazione difensiva dall’inizio alla fine.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021: è la qualifica che si misura ogni giorno con il tempo della protezione, con il rapporto fra trattativa e vincoli sul patrimonio e con il coordinamento fra strumenti diversi, dalla composizione negoziata alla domanda prenotativa fino al concordato pieno — compreso il calcolo di quanta protezione sia già stata consumata. A questa si affianca la qualifica di avvocato cassazionista, che garantisce la continuità della strategia difensiva: la stessa linea impostata quando si redige la domanda con riserva viene portata avanti nell’opposizione agli atti esecutivi, nel reclamo e, se occorre, davanti alla Corte di Cassazione, senza quel cambio di difensore e di impostazione che nella crisi d’impresa costa quasi sempre più di un grado di giudizio.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo con avvocati e commercialisti: la verifica giuridica dei vincoli e la costruzione economico-finanziaria del piano procedono insieme, perché in questa materia un errore contabile diventa immediatamente un vizio giuridico, e viceversa.


In chiusura

Il concordato in bianco non è né lo scudo totale che si racconta né lo strumento inutile che descrive chi ci è rimasto male. È un meccanismo preciso, con due scudi distinti, tempi contati e confini netti: protegge il patrimonio del debitore dalle aggressioni dei creditori se e quando la protezione viene chiesta, pubblicata e confermata; rende inefficaci determinate prelazioni per il solo fatto del deposito; e si ferma davanti ai poteri pubblici e ai patrimoni di terzi. Nella crisi d’impresa l’informazione corretta è la prima difesa: si perde più patrimonio per una convinzione sbagliata che per un creditore aggressivo.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché le abilitazioni dell’Avvocato la coprono per intero: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase in cui il patrimonio va protetto mentre si costruisce la soluzione; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC per gli strumenti destinati a chi resta fuori dalle procedure maggiori; avvocato cassazionista per portare fino all’ultimo grado le impugnazioni contro gli atti esecutivi e i vincoli che la domanda avrebbe dovuto neutralizzare. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo ogni vincolo e costruiamo la strategia sui dati reali del caso.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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