Accordo Di Composizione Della Crisi Da Sovraindebitamento: Cos’è E Come Si Svolge, Tappa Dopo Tappa

Introduzione: un nome vecchio, una procedura che ha un calendario preciso

C’è un’espressione che ancora oggi molti debitori digitano nei motori di ricerca, che compare nei vecchi provvedimenti e che parecchi commercialisti continuano a usare per abitudine: accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. È il nome che la legge 27 gennaio 2012, n. 3 dava allo strumento con cui il piccolo imprenditore, il professionista, l’agricoltore e in generale chi non poteva fallire proponevano ai propri creditori di pagare meno, o in tempi più lunghi, ottenendo l’approvazione a maggioranza e poi l’omologazione del giudice. Dal 15 luglio 2022 quella legge non c’è più: l’accordo è confluito nel Codice della crisi e oggi si chiama concordato minore. La sostanza, però, è rimasta riconoscibile: una proposta, un organismo che la verifica, un voto dei creditori, un giudice che la rende vincolante per tutti.

Questo articolo non la racconta come un manuale. La ricostruisce come una cronologia, dal primo colloquio con l’Organismo di composizione della crisi fino all’ultimo pagamento del piano, perché in questa procedura il tempo è tutto. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Chi non lo sa scopre di aver perso il pignoramento del conto mentre raccoglieva i documenti, o di aver visto sfumare la maggioranza perché nessuno aveva controllato gli indirizzi PEC dei creditori.

La timeline, in sintesi, è questa: alcuni mesi di preparazione con l’OCC; il deposito della domanda; l’esame di ammissibilità e il decreto di apertura, con il possibile blocco delle azioni esecutive; i trenta giorni per comunicare la proposta e i trenta giorni del voto, con il silenzio che vale come assenso; la relazione dell’OCC e le eventuali contestazioni; la sentenza di omologazione o il diniego; i trenta giorni per il reclamo; infine l’esecuzione, che può durare anni, sotto la vigilanza dell’Organismo.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché l’accordo di composizione della crisi è l’istituto della legge 3/2012, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, oltre che professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura dal lato di chi la istruisce, cioè dall’interno del lavoro dell’Organismo che redige la relazione, comunica la proposta e raccoglie i voti. È la stessa prospettiva da cui questa cronologia è scritta.

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La mappa temporale

Prima di entrare nelle singole tappe, serve una fotografia d’insieme. E serve anche una premessa storica, perché chi parla oggi di “accordo di composizione” si muove su due binari normativi diversi a seconda di quando la procedura è cominciata.

Il calendario lungo dell’istituto. Il 2012 è l’anno di nascita: la legge 3/2012 introduce l’accordo con i creditori, che richiedeva il consenso dei titolari di almeno il 60% dei crediti. Nel 2019 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 245 depositata il 29 novembre, elimina il divieto di pagare solo in parte l’IVA, allineando l’accordo al concordato preventivo. Nel 2020, con la conversione del D.L. 137/2020, arriva la possibilità di omologare anche senza il voto favorevole del fisco quando quel voto è decisivo e la proposta è più conveniente della liquidazione. Il 15 luglio 2022 entra in vigore il Codice della crisi: la legge 3/2012 viene abrogata, l’accordo diventa concordato minore (artt. 74-83 CCII) e la maggioranza richiesta scende alla metà più uno dei crediti ammessi al voto. Il 28 settembre 2024 entra in vigore il correttivo-ter, che ritocca contenuto della proposta e cram down. Tra il 2025 e il 2026 la Cassazione disegna i confini: par condicio, trasparenza, voto del fisco, imprese cancellate.

Per le procedure depositate prima del 15 luglio 2022 continua ad applicarsi la vecchia legge; per tutte le altre vale il Codice. È per questo che nelle sentenze più recenti convivono ancora pronunce sull'”accordo” e pronunce sul “concordato minore”: i principi, in larga parte, si parlano.

Il calendario corto della singola procedura. È quello che interessa a chi ha debiti oggi, ed è riassunto nella tabella qui sotto. Ogni riga rimanda alla sezione in cui la tappa viene sviluppata.

TappaQuandoAtto o eventoNormaCosa rischia chi resta fermo
1Da 2 a 6 mesi prima del depositoIncarico all’OCC, raccolta documenti, ricostruzione del passivoartt. 75-76 CCIIPignoramenti che proseguono senza protezione
2Giorno 0Deposito della domanda con la relazione dell’OCCart. 76 CCIIDomanda incompleta, inammissibile
3Dal giorno 1 alle settimane successiveEsame di ammissibilità e decreto di apertura; blocco delle esecuzioni su istanzaartt. 77-78 CCIINessun blocco se l’istanza manca
4Entro 30 giorni dal decretoComunicazione della proposta e del decreto a tutti i creditori a cura dell’OCCart. 78, co. 2, lett. a) CCIICreditori non raggiunti, voto viziato
5Termine non superiore a 30 giorniVoto via PEC; il silenzio vale assensoart. 78, co. 2, lett. c), art. 79 CCIIMaggioranza persa per disattenzione
6Chiuso il votoRelazione dell’OCC sull’esito, contestazioni dei creditoriartt. 79-80 CCIIContestazioni di convenienza non gestite
7Decisione del giudiceSentenza di omologazione o diniego; cram down fiscale e contributivoart. 80 CCIIConversione in liquidazione controllata
830 giorni dalla notificazioneReclamo in corte d’appello, poi eventuale ricorso per cassazioneart. 51 CCIISentenza che diventa definitiva
9Da 1 a 5 anni e oltreEsecuzione del piano sotto vigilanza OCC; revoca o conversione in caso di problemiartt. 81-83 CCIIRevoca dell’omologazione

Una nota sul calendario estivo, che in questa materia sorprende molti. Per i termini del Codice della crisi, salvo diversa previsione, la sospensione feriale dall’1 al 31 agosto non opera (art. 9, comma 1, CCII). Un voto aperto a fine luglio si chiude in agosto, e un reclamo notificato il 20 luglio scade in pieno agosto. Chi ragiona come in una causa civile ordinaria, contando su un mese di tregua, rischia di trovarsi fuori tempo.

Da due a sei mesi prima del deposito: l’incarico all’OCC e la ricostruzione del debito

Cosa succede

Tutto comincia lontano dal tribunale. Il debitore, di solito dopo mesi in cui ha rinviato la decisione, si rivolge a un Organismo di composizione della crisi — istituito presso gli ordini professionali, le camere di commercio o altri enti iscritti nel registro ministeriale — e chiede la nomina di un gestore. Da quel momento parte un lavoro che il pubblico vede raramente: il gestore raccoglie le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, le scritture contabili se il debitore è un imprenditore, gli estratti dei conti, l’elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, l’elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi anni. Parallelamente dà notizia dell’incarico agli uffici fiscali e all’agente della riscossione, che comunicano i debiti tributari risultanti. È in questa fase che il debito “percepito” dal debitore si trasforma nel passivo reale, spesso più alto.

La norma

L’art. 74 CCII definisce chi può proporre il concordato minore: i debitori in stato di sovraindebitamento diversi dal consumatore, cioè professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e in generale chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. La proposta deve consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale; il concordato solo liquidatorio è ammesso esclusivamente se arrivano risorse esterne che aumentano in modo apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda — inciso, quest’ultimo, aggiunto dal correttivo-ter. L’art. 75 elenca i documenti da allegare; l’art. 76 impone che la domanda sia presentata tramite l’OCC, corredata di una relazione particolareggiata del gestore.

C’è poi un confine soggettivo che la Cassazione ha appena ridisegnato. Con la sentenza del 16 giugno 2026, n. 20141, la Corte ha letto l’art. 33, comma 4, CCII in senso letterale: l’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese non può proporre il concordato minore, pur restandogli aperta, senza limiti di tempo, la strada della liquidazione controllata con la successiva esdebitazione. E con la sentenza del 16 gennaio 2026, n. 880, ha escluso dalle procedure di sovraindebitamento l’imprenditore agricolo organizzato in forma cooperativa, perché soggetto per legge alla liquidazione coatta amministrativa.

I termini che si attivano

In questa fase la legge non fissa termini a carico del debitore: è proprio questo il pericolo. Il calendario lo scrivono gli altri. Il creditore che ha notificato un precetto ha dieci giorni prima di poter pignorare; il pignoramento presso terzi, una volta notificato, blocca le somme sul conto o i crediti verso i clienti; l’udienza di assegnazione arriva di norma in poche settimane. Nessuno di questi eventi si ferma perché il debitore “sta preparando” il concordato. Fino al decreto di apertura, e solo se il debitore lo chiede, non esiste alcuna protezione dalle esecuzioni individuali.

C’è però una data che conviene annotare fin da subito, perché condiziona l’ammissibilità: l’art. 77 CCII esclude chi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda, o chi ne ha già beneficiato due volte, oltre a chi ha compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La verifica delle date di eventuali procedure precedenti va fatta qui, non a deposito avvenuto.

Cosa può fare il debitore ora

Le opzioni in questa fase sono più di quante sembri. La finestra difensiva più importante è accelerare la preparazione della domanda quando ci sono esecuzioni in corso, perché ogni settimana guadagnata è una settimana in meno di pignoramenti che producono effetti. Se un’esecuzione è già iniziata, restano disponibili le ordinarie opposizioni esecutive per i vizi del titolo o degli atti, che però non vanno usate come strumento dilatorio. Si può valutare se la situazione sia davvero da concordato minore o se non convenga un altro percorso (lo vedremo nei “binari paralleli”). Si deve, soprattutto, ricostruire con onestà le cause del sovraindebitamento: la Cassazione, con l’ordinanza del 18 maggio 2026, n. 14800, ha confermato la revoca di un’omologazione ottenuta da un imprenditore che aveva attribuito la crisi quasi solo alla pandemia, tacendo debiti già maturati prima. Una ricostruzione incompleta scritta oggi può travolgere l’omologazione ottenuta domani.

In concreto, il materiale da preparare in questa fase si divide in tre blocchi. Il primo è il passivo: per ogni creditore servono importo, titolo, eventuali garanzie e privilegi, data di insorgenza del debito, stato di eventuali contenziosi o esecuzioni; per i debiti fiscali e contributivi, le risultanze ufficiali degli enti, che spesso differiscono da quanto il debitore ricorda. Il secondo è l’attivo: beni immobili e mobili registrati con una stima attendibile, crediti verso clienti, attrezzature, partecipazioni, redditi prevedibili dei prossimi anni. Il terzo è la storia: gli atti di disposizione degli ultimi anni, le operazioni straordinarie, le cause che hanno portato alla crisi. È il terzo blocco quello che la Cassazione ha mostrato di guardare con più attenzione, perché è lì che si misura la trasparenza del debitore.

Precluse, in questa fase, sono le mosse che la legge guarda con sospetto: vendere beni a familiari, pagare selettivamente un creditore “amico”, costituire vincoli sul patrimonio. Tutto finirà nell’elenco degli atti di disposizione che il gestore deve esaminare.

L’errore tipico di questa fase

Presentarsi all’OCC con una lista di creditori scritta a memoria. Il debitore dimentica il fideiussore che ha pagato la banca e ora vanta un regresso, l’ente previdenziale di categoria, il fornitore con cui c’è una contestazione aperta. Ogni creditore omesso è un creditore che non riceverà la proposta, che non voterà, e che potrà poi contestare. È anche, in prospettiva, un’informazione mancante che il giudice può leggere come difetto di trasparenza.

Quanto dura realmente

Non c’è una durata legale. Nella pratica, la fase preparatoria richiede di solito tra i due e i sei mesi: meno per il professionista con pochi creditori e contabilità ordinata, di più per l’impresa con decine di fornitori, debiti fiscali stratificati e garanzie reali. I tempi di risposta degli uffici fiscali e degli enti previdenziali pesano molto; così come il tempo che il debitore impiega a consegnare i documenti.

Giorno 0: il deposito della domanda in tribunale

Cosa succede

Siamo al giorno 0. La domanda viene depositata presso il tribunale competente, individuato in base al centro degli interessi principali del debitore. Con la domanda arrivano sul tavolo del giudice la proposta, il piano, i documenti dell’art. 75 e la relazione particolareggiata dell’OCC. Da questo momento la procedura ha un fascicolo, un giudice e un numero di ruolo. Da questo momento, anche, ogni parola scritta nella proposta vincola il debitore.

La norma

L’art. 76 CCII richiede che la relazione dell’OCC contenga, tra l’altro, l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere, l’indicazione di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione, e soprattutto la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. La proposta, per l’art. 74, può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma e la suddivisione in classi.

Qui entra in scena la pronuncia che più ha inciso sul contenuto delle proposte. Con la sentenza del 28 ottobre 2025, n. 28574, la Cassazione ha affermato che la libertà di contenuto della proposta non consente di derogare agli artt. 2740 e 2741 c.c. né all’ordine delle cause di prelazione, così come regolato per il concordato preventivo e richiamato dall’art. 74, comma 4, CCII. Tradotto: si possono creare classi e trattare diversamente creditori dello stesso rango, ma non si può mettere sullo stesso piano un creditore privilegiato e uno chirografario senza pagare integralmente il primo, salvo che una norma lo consenta espressamente. Una proposta che viola queste regole è inammissibile, e il giudice può rilevarlo d’ufficio già in apertura.

Il tema non è nuovo. Già sotto la legge 3/2012 il pagamento non integrale dei privilegiati era consentito solo assicurando una misura non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione dei beni gravati, secondo l’attestazione dell’OCC: principio che la Cassazione ha ripreso nell’ordinanza del 14 febbraio 2023, n. 4613, esaminando i presupposti di ammissibilità dell’accordo rispetto ai crediti assistiti da prelazione.

I termini che si attivano

Il deposito non fa partire termini perentori a carico del debitore, ma apre la finestra in cui il giudice esamina la domanda. È anche il momento in cui l’istanza di misure protettive deve essere già scritta: se nella domanda manca la richiesta di blocco delle azioni esecutive, il decreto di apertura non la conterrà. Il correttivo-ter ha rafforzato questo profilo, consentendo di ottenere la protezione dopo il deposito della domanda completa, ma la protezione resta subordinata all’istanza.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva del giorno 0 è la qualità del deposito. Una proposta costruita rispettando fin dall’inizio l’ordine dei privilegi, una documentazione completa, una relazione dell’OCC che affronta frontalmente la convenienza rispetto alla liquidazione: sono questi gli elementi che riducono il rischio di richieste di integrazione e di inammissibilità. Se il piano prevede risorse di terzi — un familiare che versa una somma, un nuovo socio, la vendita di un bene altrui — l’impegno deve essere documentato e serio, non una promessa verbale.

La giurisprudenza di merito ha mostrato quanto la finanza esterna possa cambiare la partita. Il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 1 del 14 gennaio 2025, ha ammesso un concordato minore liquidatorio sorretto da apporto di terzi, ritenuto idoneo ad aumentare l’attivo e a offrire un’alternativa alla liquidazione controllata. Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 3 marzo 2025, ha omologato una proposta in cui la presenza di risorse esterne aveva migliorato le percentuali di soddisfazione rispetto alla liquidazione, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni per la parte di attivo proveniente dal patrimonio del debitore.

L’errore tipico di questa fase

Scrivere la proposta partendo da quanto il debitore “vuole” pagare, e non da quanto i creditori otterrebbero in una liquidazione. Il confronto con l’alternativa liquidatoria non è un paragrafo di stile: è il parametro su cui il giudice misurerà la convenienza se un creditore contesta, ed è il presupposto del cram down nei confronti del fisco e degli enti previdenziali.

Quanto dura realmente

Il deposito è un atto istantaneo. Ma se il fascicolo arriva incompleto, il giudice può chiedere integrazioni, e il calendario si allunga di settimane. In concreto, il vero tempo del “giorno 0” si misura in quello che è stato fatto nelle settimane precedenti.

Dal giorno 1 alle settimane successive: l’esame di ammissibilità e il decreto di apertura

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il giudice legge la domanda e decide se aprire la procedura. Se la proposta è ammissibile, pronuncia il decreto di apertura; se non lo è, la dichiara inammissibile. Se mancano documenti o chiarimenti, può chiedere integrazioni al debitore.

Il decreto di apertura è l’atto che cambia il paesaggio. Con esso il giudice dispone la pubblicità della proposta, ordina, se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, assegna ai creditori il termine per votare e, su istanza del debitore, vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore fino a quando il provvedimento di omologazione non diventa definitivo.

La norma

L’art. 77 CCII elenca le cause di inammissibilità: documentazione che non consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale, esdebitazione già ottenuta nei cinque anni precedenti o per due volte, atti in frode ai creditori, mancanza dei presupposti soggettivi. L’art. 78 disciplina il decreto di apertura e i suoi contenuti.

Sul modo in cui il giudice valuta l’ammissibilità, la Cassazione ha dato indicazioni che valgono ancora. Con la sentenza del 27 novembre 2024, n. 30538, pronunciata su un accordo regolato dalla legge 3/2012, la Corte ha chiarito che il comportamento pregresso del debitore entra in ogni procedura di composizione della crisi, anche in quella in cui la legge non richiede espressamente la “meritevolezza”: la relazione dell’OCC deve dar conto di come il debitore sia arrivato alla crisi, perché da lì passa il giudizio sulla sua affidabilità come proponente. La Cassazione del 2025 sulla par condicio (n. 28574) ha poi legittimato una verifica anticipata di ammissibilità estesa al rispetto delle regole di trattamento dei creditori.

Sul piano delle impugnazioni, sotto la vecchia legge la stessa Corte, con la sentenza del 27 novembre 2024, n. 30529, ha precisato che il provvedimento che si ferma alla declaratoria di inammissibilità non decide su diritti contrapposti e non è quindi impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione; diverso il discorso per i provvedimenti sul diniego o sulla concessione dell’omologazione, che hanno natura decisoria.

I termini che si attivano

Il giudice non ha un termine perentorio per decidere sull’apertura, ma il decreto, una volta emesso, fa partire due orologi: quello dell’OCC, che deve comunicare proposta e decreto ai creditori, e quello dei creditori, che devono votare. Dal decreto decorre il termine di trenta giorni entro cui l’OCC deve comunicare la proposta a tutti i creditori. E dal decreto, se richiesto, parte la protezione: da quel momento le azioni esecutive individuali non possono essere iniziate né proseguite, a pena di nullità, fino alla definitività dell’omologazione.

Un dettaglio che fa la differenza: il divieto riguarda le azioni esecutive e l’acquisizione di prelazioni, non cancella retroattivamente ciò che è già stato definito. Una somma già assegnata al creditore con ordinanza prima del decreto è, in linea generale, fuori dal perimetro della protezione.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva di questa fase è breve e va sfruttata tutta: rispondere subito e con precisione alle richieste di integrazione del giudice. Ogni integrazione tardiva o approssimativa sposta in avanti il decreto e quindi la protezione. Se il decreto è stato emesso con il divieto delle esecuzioni, bisogna farlo valere immediatamente nei procedimenti esecutivi pendenti, depositandolo nei fascicoli: il giudice dell’esecuzione non lo apprende da solo.

Se invece arriva la declaratoria di inammissibilità, si apre un bivio. Si può valutare di ripresentare una domanda corretta, se il vizio è rimediabile (documenti mancanti, proposta da riscrivere nel rispetto delle prelazioni). Si può valutare l’impugnazione, nei limiti in cui è ammessa. Si può valutare di cambiare strada verso un’altra procedura.

L’errore tipico di questa fase

Credere che il decreto di apertura “fermi tutto” in automatico. Senza l’istanza del debitore non c’è divieto; con l’istanza, il divieto va comunque portato nei procedimenti esecutivi. Il secondo errore è sottovalutare una richiesta di integrazione, trattandola come una formalità: spesso è il segnale che il giudice ha individuato un punto debole della proposta.

Quanto dura realmente

I tempi variano molto da tribunale a tribunale e dipendono dal carico della sezione che si occupa delle procedure concorsuali. In genere, tra il deposito e il decreto di apertura passano da alcune settimane a un paio di mesi; se ci sono integrazioni, si va oltre. In questa fase il debitore non controlla il calendario del giudice, ma controlla la completezza di ciò che gli mette davanti.

Entro 30 giorni dal decreto: la comunicazione della proposta ai creditori

Cosa succede

Il calendario ora corre. L’OCC prende il decreto e la proposta e li trasmette a tutti i creditori, di regola via PEC. È un passaggio che sembra burocratico e invece è il cuore della legittimità del voto: il creditore che non riceve la proposta non è messo nella condizione di esprimersi, e il silenzio-assenso, che vedremo tra poco, presuppone che il silenzio sia di chi ha davvero ricevuto la comunicazione.

La norma

L’art. 78, comma 2, lett. a), CCII affida all’OCC la comunicazione della proposta e del decreto a tutti i creditori entro trenta giorni. Il comma 4 dello stesso articolo onera il creditore di indicare, nella propria risposta, un indirizzo PEC a cui ricevere le comunicazioni successive. Per i creditori pubblici conta chi è titolare del credito: la Cassazione, con la già citata sentenza n. 30538 del 2024, ha chiarito che per i crediti tributari il diritto di voto spetta all’ente impositore, cioè all’Agenzia delle Entrate, e non all’agente della riscossione, che cura soltanto l’esazione. È un dettaglio che condiziona a chi va indirizzata la proposta e come si calcolano le maggioranze.

I termini che si attivano

Il termine di trenta giorni dal decreto per la comunicazione ai creditori è un termine che l’OCC deve rispettare, e il suo mancato rispetto può incidere sulla regolarità della procedura. Dalla comunicazione (o dalla data indicata nel decreto) decorre il termine per il voto, che il giudice fissa in misura non superiore a trenta giorni. Ricordiamo che la sospensione feriale non si applica: una comunicazione eseguita il 15 luglio può far scadere il voto a metà agosto.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore non comunica personalmente la proposta, ma non è uno spettatore. La finestra difensiva di questa fase è la verifica incrociata degli indirizzi dei creditori. Chi conosce il proprio passivo sa quali fornitori hanno cambiato PEC, quale banca ha ceduto il credito a una società di cartolarizzazione, quale finanziaria è stata incorporata. Segnalare queste circostanze all’OCC prima dell’invio evita che una comunicazione vada al destinatario sbagliato.

Se nel frattempo un creditore ha ceduto il proprio credito, la cessione va seguita: il voto spetta a chi è titolare del credito al momento della votazione, con le esclusioni previste dall’art. 79 per i cessionari e gli aggiudicatari dei crediti nell’anno precedente la domanda e per i parenti stretti del debitore.

L’errore tipico di questa fase

Dare per scontato che “l’OCC ci pensa”. L’Organismo lavora sui dati forniti dal debitore. Se l’elenco creditori contiene un indirizzo sbagliato o un creditore dimenticato, la comunicazione sarà sbagliata o mancante, e il vizio emergerà nel momento peggiore: quando qualcuno contesterà l’omologazione.

Quanto dura realmente

Nella prassi la comunicazione viene eseguita nei giorni immediatamente successivi al decreto, spesso in una o due settimane. Il limite dei trenta giorni è un tetto, non un obiettivo. Più rapida è la comunicazione, prima si apre e si chiude la finestra del voto.

I trenta giorni del voto: adesioni, dissensi e silenzio-assenso

Cosa succede

Sono passati pochi giorni dal decreto e i creditori hanno la proposta in mano. Adesso devono decidere. Non c’è un’adunanza, non c’è un’aula: ciascuno fa pervenire all’OCC, tramite PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la propria dichiarazione di adesione o di mancata adesione, insieme alle eventuali contestazioni. Chi non scrive nulla entro il termine è considerato favorevole.

La norma

L’art. 78, comma 2, lett. c), CCII stabilisce che il giudice assegni ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per esprimersi. L’art. 79 fissa la maggioranza: il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se un unico creditore è titolare di crediti superiori a quella maggioranza, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Se ci sono classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori privilegiati soddisfatti integralmente non votano, salvo rinuncia alla prelazione. Il comma 3 introduce il silenzio-assenso: in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata comunicata.

Il confronto con la vecchia disciplina è istruttivo. Con la legge 3/2012 l’accordo richiedeva il consenso di almeno il 60% dei crediti; oggi basta la maggioranza semplice. Anche il silenzio-assenso esisteva già, introdotto nel 2012, ma il voto doveva pervenire prima dell’udienza fissata dal giudice. Il Codice ha sostituito l’udienza con un termine secco.

La Cassazione, nell’ordinanza n. 14800 del 18 maggio 2026, ha spiegato perché proprio questo meccanismo impone al debitore un onere informativo rigoroso: il voto si esaurisce in un termine breve e fisso, e il silenzio viene letto come adesione. Se l’informazione di partenza è incompleta, il consenso che ne esce non è davvero informato.

I termini che si attivano

Il termine per il voto è fissato dal giudice e non può superare i trenta giorni. La legge non lo qualifica espressamente come perentorio, ma secondo la lettura prevalente funziona come termine di chiusura: una dichiarazione che arriva dopo la scadenza non viene conteggiata, e il creditore silente resta computato tra i favorevoli. Nello stesso termine devono pervenire anche le contestazioni dei creditori: chi vuole contestare la convenienza della proposta deve farlo adesso, non all’udienza.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la fase in cui la procedura si vince o si perde, e in cui il debitore ha più margine di quanto pensi. La finestra difensiva dei trenta giorni del voto è il presidio attivo del consenso: capire in anticipo chi voterà contro e perché, verificare che ogni creditore abbia effettivamente ricevuto la comunicazione, chiarire i dubbi di chi chiede spiegazioni sulla fattibilità del piano, raccogliere le adesioni espresse dei creditori maggiori.

È qui che l’esperienza di chi conosce la procedura dall’interno fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, sa come l’Organismo registra i voti, calcola le maggioranze e verbalizza le contestazioni.

C’è poi il capitolo del fisco. Se l’Agenzia delle Entrate o un ente previdenziale annunciano voto contrario, il debitore deve chiedersi subito se quel voto sia determinante e se la proposta sia più conveniente della liquidazione per quei creditori: sono le due condizioni del cram down, che si giocherà davanti al giudice ma si prepara adesso, con i numeri della relazione dell’OCC.

Ciò che il debitore non può fare è modificare liberamente la proposta mentre il voto è in corso senza che i creditori siano rimessi nelle condizioni di esprimersi: una rimodulazione sostanziale richiede una nuova comunicazione e, di regola, un nuovo termine.

L’errore tipico di questa fase

Affidarsi al silenzio-assenso come se fosse una garanzia. Il silenzio aiuta, ma non basta se i creditori maggiori votano espressamente contro. E il silenzio di un creditore che non ha ricevuto la proposta non è un silenzio utile: è un vizio che può emergere in sede di omologazione o di reclamo.

Quanto dura realmente

Il termine è di trenta giorni al massimo, spesso fissato esattamente in trenta. A questo vanno aggiunti i tempi tecnici dell’OCC per verificare le dichiarazioni pervenute, ricalcolare i crediti ammessi al voto ed escludere quelli che non votano. In pratica, dal decreto alla chiusura del conteggio passano di solito sei-otto settimane.

Chiuso il voto: la relazione dell’OCC e le contestazioni dei creditori

Cosa succede

Il termine è scaduto. Da questo momento in poi la partita passa dalle PEC dei creditori al fascicolo del giudice. L’OCC mette in fila le dichiarazioni pervenute, conta i crediti favorevoli espressi, aggiunge quelli silenti, sottrae quelli contrari, esclude i crediti che non hanno diritto di voto, verifica se ricorrono le maggioranze aggiuntive (per teste, se c’è un creditore dominante; per classi, se la proposta le prevede). Poi redige una relazione sui voti e la trasmette al giudice, insieme alle contestazioni ricevute e alla propria valutazione su di esse.

La norma

La disciplina sta tra l’art. 79 CCII, che regola il calcolo delle maggioranze e le esclusioni, e l’art. 80, che definisce ciò su cui il giudice dovrà pronunciarsi. Le esclusioni non sono un dettaglio: non votano, e non sono computati nel calcolo, il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore, i parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Non votano i privilegiati che la proposta soddisfa per intero, a meno che rinuncino alla prelazione.

Sulle contestazioni, l’art. 80 distingue due piani. C’è la contestazione della convenienza, sollevata da un creditore dissenziente: il giudice può comunque omologare se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. E c’è il limite soggettivo: il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi sulla verifica del merito creditizio, non può far valere la mancanza di convenienza.

I termini che si attivano

La relazione dell’OCC non ha un termine perentorio fissato dalla legge, ma segue immediatamente la chiusura del voto. Per i creditori, invece, le contestazioni andavano proposte entro il termine assegnato per il voto: chi non ha contestato allora difficilmente potrà costruire in seguito una contestazione di convenienza nuova. Il calendario, in questa fase, è di fatto nelle mani dell’OCC e del giudice.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva di questa fase è la replica tecnica alle contestazioni. Se un creditore ha contestato la convenienza, il debitore — attraverso i propri difensori — può depositare osservazioni che dimostrino, numeri alla mano, che l’alternativa liquidatoria darebbe a quel creditore meno di quanto offre il piano. Se il creditore contestante è una banca che ha erogato credito in modo imprudente, si può eccepire che la contestazione di convenienza gli è preclusa. Se la maggioranza non è stata raggiunta per il voto contrario del fisco o dell’ente previdenziale, si deve predisporre la richiesta di omologazione forzosa, documentando che quel voto è stato determinante e che la proposta è per quel creditore più conveniente della liquidazione.

Precluso, a questo punto, è rimettere in discussione i numeri della proposta senza una nuova votazione. Una modifica sostanziale dopo il voto richiede che i creditori siano chiamati di nuovo a esprimersi.

Un esempio numerico aiuta a capire perché il dettaglio del conteggio conti così tanto. Ipotesi: crediti complessivi per 243.870 €, di cui 18.400 € vantati dal fratello del debitore, che non può votare e non entra nel calcolo. I crediti ammessi al voto sono quindi 225.470 €, e la maggioranza si raggiunge con 112.736 € di voti favorevoli, non con 121.936 € come si otterrebbe calcolando sul totale. Se nel conteggio dell’OCC il credito del familiare fosse stato erroneamente incluso, una proposta approvata potrebbe apparire respinta, o viceversa. Allo stesso modo, un creditore privilegiato soddisfatto integralmente che abbia votato contro non deve pesare sul risultato, perché la legge non gli attribuisce il voto. Sono queste verifiche, apparentemente aritmetiche, a determinare l’esito.

Anche il momento in cui arrivano le dichiarazioni è decisivo. Un voto contrario inviato alle 23:50 dell’ultimo giorno è tempestivo; lo stesso voto inviato il giorno dopo non entra nel conteggio e il creditore resta computato tra i silenti, cioè tra i favorevoli. Per questo la relazione dell’OCC dovrebbe indicare, per ogni dichiarazione, data e ora di ricezione.

L’errore tipico di questa fase

Leggere la relazione dell’OCC solo nella parte finale, quella che dice “maggioranza raggiunta” o “non raggiunta”. Il dettaglio del conteggio — chi è stato escluso, quali voti sono stati ritenuti tardivi, come sono stati trattati i crediti contestati — è spesso il punto su cui si giocherà il reclamo, da una parte o dall’altra.

Quanto dura realmente

Tra la scadenza del voto e il deposito della relazione passano di solito da una a tre settimane. Poi il fascicolo resta in attesa della decisione, con tempi che dipendono dall’agenda del tribunale e dalla presenza o meno di contestazioni da istruire.

La decisione: la sentenza di omologazione, il cram down o il diniego

Cosa succede

Siamo al momento che il debitore aspetta da mesi. Il giudice verifica l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, il raggiungimento delle maggioranze, la regolarità del procedimento. Se non ci sono contestazioni e tutto è in ordine, omologa con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la trascrizione, e dichiara chiusa la procedura. Se ci sono contestazioni, le risolve. Se la maggioranza manca per il dissenso del fisco o degli enti previdenziali, valuta se ricorrono i presupposti del cram down. Se la proposta non può essere omologata, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata.

La norma

È l’art. 80 CCII. Il suo comma 3 contiene la regola che ha cambiato il destino di molte procedure: il giudice omologa anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l’adesione è determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta è, per quei creditori, conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’OCC. Il riferimento espresso agli enti previdenziali è stato chiarito dal correttivo-ter, eliminando una disparità tra creditori pubblici.

La Cassazione, con l’ordinanza del 16 maggio 2026, n. 14555, ha fissato un punto destinato a pesare in tutti i tribunali: il cram down nel concordato minore non richiede che il debitore abbia formulato una transazione fiscale secondo il modello dell’art. 88 CCII previsto per il concordato preventivo. Il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle regole del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, e l’art. 80, comma 3, disciplina già autonomamente, in forma semplificata e con l’intervento dell’OCC, il trattamento dei crediti pubblici. La Corte ha quindi cassato una decisione che aveva preteso quelle formalità.

Il precedente storico di questa regola sta nella stessa vita dell’accordo di composizione: fu la riforma del 2020 a introdurre nella legge 3/2012 la possibilità di omologare nonostante il voto contrario del fisco, e la Corte costituzionale, già nel 2019, aveva rimosso il divieto di falcidia dell’IVA proprio in un giudizio di omologazione di un accordo sollevato dal Tribunale di Udine.

I termini che si attivano

Con la sentenza di omologazione il piano diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per chi ha votato contro o non ha votato. La notificazione della sentenza fa decorrere il termine di trenta giorni per il reclamo. Se invece il giudice nega l’omologazione, le misure protettive cessano: dal diniego, i creditori tornano liberi di iniziare o proseguire le esecuzioni, salvo che il debitore chieda e ottenga l’apertura della liquidazione controllata, che produce i propri effetti di blocco.

Cosa può fare il debitore ora

In caso di omologazione, la finestra difensiva è la messa in sicurezza del risultato: depositare la sentenza nei procedimenti esecutivi pendenti, chiedere la cancellazione delle formalità pregiudizievoli nei limiti previsti dal piano, organizzare da subito i flussi di pagamento. In caso di diniego, le opzioni sono tre e vanno valutate in pochi giorni: reclamo, conversione in liquidazione controllata, nuova domanda corretta se il vizio è rimediabile e non si è in presenza di cause ostative. Il diniego non è la fine della strada, ma è il momento in cui scegliere quella successiva senza perdere tempo.

L’errore tipico di questa fase

Pensare al cram down solo quando il fisco ha già votato contro. La convenienza rispetto alla liquidazione si dimostra con i numeri inseriti nella proposta e nella relazione dell’OCC fin dal giorno 0: se quei numeri non ci sono, il giudice non ha su che cosa fondare l’omologazione forzosa.

Quanto dura realmente

Dalla chiusura del voto alla sentenza, in assenza di contestazioni complesse, passano di solito da uno a tre mesi. Con contestazioni da istruire o un’udienza da fissare, i tempi si allungano. Complessivamente, dal deposito all’omologazione, la procedura si chiude spesso in un arco compreso tra quattro e otto mesi, con ampie differenze tra tribunali.

Entro 30 giorni dalla notificazione: il reclamo e il ricorso per cassazione

Cosa succede

La sentenza è stata pronunciata. Ma non è ancora definitiva. Un creditore dissenziente può impugnarla davanti alla corte d’appello; lo stesso può fare il debitore contro un diniego. È il reclamo, un giudizio rapido che riesamina la decisione del tribunale. Contro la decisione della corte d’appello resta il ricorso per cassazione.

La norma

Il procedimento di reclamo è regolato dall’art. 51 CCII, richiamato dalla disciplina del concordato minore. Sotto la vecchia legge la Cassazione aveva già distinto: i provvedimenti sul diniego o sulla concessione dell’omologazione hanno natura decisoria e sono destinati a stabilizzarsi; la semplice declaratoria di inammissibilità, invece, non decide su diritti contrapposti (Cass. n. 30529 del 2024). Il Codice ha costruito su questa base un sistema più lineare.

Sul merito delle impugnazioni, la giurisprudenza recente dice molto. La vicenda decisa dalla Cassazione con l’ordinanza n. 14800 del 2026 è nata proprio da un reclamo: la corte d’appello aveva revocato l’omologazione per l’incompletezza delle informazioni fornite dal debitore, e la Cassazione ha confermato. La vicenda della sentenza n. 28574 del 2025 è passata per un reclamo respinto dalla Corte d’appello di Roma, che aveva già affermato l’inderogabilità dell’ordine dei privilegi. Sul fronte delle imprese cessate, la stessa Corte d’appello di Roma, con decreto del 13 dicembre 2024, aveva letto l’art. 33, comma 4, CCII come divieto anche per l’imprenditore individuale cancellato; la Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 2026, ha confermato la lettura letterale della norma per il concordato minore.

I termini che si attivano

Il reclamo va proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza: è un termine perentorio. Contro la decisione della corte d’appello, il ricorso per cassazione va proposto entro trenta giorni dalla notificazione. Ricordiamo che per questi termini la sospensione feriale dall’1 al 31 agosto non opera, salvo diversa previsione: una sentenza notificata a metà luglio va reclamata entro metà agosto.

Cosa può fare il debitore ora

Se il debitore ha ottenuto l’omologazione e un creditore reclama, la finestra difensiva è la costituzione tempestiva nel giudizio di reclamo, con una difesa che riprenda i numeri della convenienza e la regolarità del voto. Se il debitore ha subito un diniego, deve decidere se reclamare, valutando con realismo se il vizio individuato dal tribunale sia contestabile o se non convenga ripartire con una domanda nuova o con la liquidazione controllata. In ogni caso, è in questa fase che conta la continuità: chi ha scritto la proposta conosce i punti forti e deboli del fascicolo meglio di chiunque altro.

L’errore tipico di questa fase

Considerare chiusa la procedura con la lettura della sentenza e iniziare a pagare senza verificare se sia stato proposto reclamo. O, dal lato opposto, lasciar scadere il termine per reclamare un diniego contando sulla pausa estiva, che in questa materia non c’è.

Quanto dura realmente

Il reclamo davanti alla corte d’appello si definisce di regola in alcuni mesi. Il giudizio di cassazione può richiedere uno o due anni. Nel frattempo, se l’omologazione è stata concessa, il piano normalmente va eseguito: la pendenza dell’impugnazione non è una ragione per sospendere i pagamenti, salvo provvedimenti diversi.

Da uno a cinque anni e oltre: l’esecuzione del piano, la vigilanza dell’OCC e la chiusura

Cosa succede

Sono passati mesi dal deposito, e adesso comincia la fase più lunga e meno raccontata. Il debitore paga secondo il piano: rate mensili o trimestrali, riparti periodici, vendite di beni se previste. L’OCC vigila sull’esatto adempimento, risolve le difficoltà operative e, se necessario, le sottopone al giudice. Alla fine, l’Organismo presenta una relazione finale e la procedura si chiude definitivamente. Il debitore esce libero dalla parte di debiti che il piano ha falcidiato.

La norma

L’art. 81 CCII regola l’esecuzione e la vigilanza dell’OCC. L’art. 82 disciplina la revoca dell’omologazione: il giudice la pronuncia, d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi interessato, se risulta che il passivo è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito, che è stata sottratta, occultata o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, che sono state simulate attività inesistenti o compiuti atti in frode ai creditori; e anche quando il piano è divenuto inattuabile e non è possibile modificarlo. L’art. 83 consente, in caso di revoca, la conversione in liquidazione controllata.

L’ordinanza n. 14800 del 2026 mostra come la revoca non sia un’ipotesi di scuola: un’omologazione ottenuta sulla base di informazioni incomplete può cadere anche dopo che il piano ha iniziato a produrre effetti. E la Cassazione ha precisato che l’assistenza dell’OCC non supplisce alle omissioni del debitore: la responsabilità della trasparenza resta sua.

I termini che si attivano

Durante l’esecuzione, i termini sono quelli del piano: ogni scadenza di pagamento prevista dal piano omologato è, di fatto, un termine da rispettare, perché l’inadempimento prolungato può condurre alla revoca per inattuabilità. Se il piano diventa difficile da eseguire per fatti sopravvenuti, è in quel momento, non dopo mesi di rate saltate, che va chiesto l’intervento dell’OCC e valutata una modifica.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva dell’esecuzione è la tempestività nel segnalare le difficoltà. Un calo del fatturato, la perdita di un cliente importante, una malattia: tutto ciò che può incidere sulla capacità di pagare va comunicato all’OCC subito, documentato, e accompagnato da una proposta di soluzione. Il debitore deve inoltre custodire le prove di ogni pagamento, perché la relazione finale si fonda su quei riscontri.

Precluso è il “fai da te”: saltare una rata contando di recuperarla, pagare un creditore più di quanto previsto, vendere un bene non incluso nel piano senza verificare le conseguenze.

Resta da chiarire che cosa accade ai debiti al termine del percorso. Con l’omologazione il piano vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda: chi aveva un credito di 10.000 € e si è visto offrire il 22% ha diritto, a piano eseguito, a 2.200 € e a nulla di più. Il concordato minore, però, non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso: il garante che ha firmato per il debitore resta esposto per la parte non pagata, e questo va considerato fin dal giorno 0, soprattutto quando i garanti sono familiari. I creditori con titolo posteriore alla domanda, infine, non sono toccati dal piano e vanno pagati regolarmente.

La relazione finale dell’OCC chiude il cerchio. Terminata l’esecuzione, l’Organismo riferisce al giudice sugli adempimenti compiuti, sui pagamenti eseguiti, su eventuali scostamenti rispetto al piano. È un documento che il debitore ha interesse a rendere il più lineare possibile, conservando fin dal primo mese quietanze, bonifici e comunicazioni. Una procedura eseguita con precisione, ma documentata male, rischia di trasformare la chiusura in un nuovo momento di verifica.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che, una volta omologato, il piano si esegua da solo. Molte revoche non nascono da frodi, ma da piani diventati inattuabili che nessuno ha provato a correggere in tempo.

Quanto dura realmente

Dipende dal piano: da uno a cinque anni nella maggior parte dei casi, con piani più lunghi quando la proposta prevede la vendita di immobili o la dismissione graduale di beni. A questo si aggiungono i tempi della relazione finale e della chiusura.

La stessa procedura, due calendari

Due ipotesi dimostrative, costruite a tavolino per mostrare come la stessa situazione di partenza produca esiti opposti a seconda di quando il debitore si muove. Non sono casi reali: sono esercizi sulle date e sui numeri.

Dati di partenza comuni. Un professionista con studio individuale ha un passivo di 187.460 €: banca chirografaria 62.310 €, fornitori e collaboratori 41.980 €, Agenzia delle Entrate 58.740 €, cassa previdenziale di categoria 24.430 €. Il 1° marzo 2027 la banca gli notifica un atto di precetto. Il 22 marzo 2027 notifica un pignoramento presso terzi sui crediti verso tre committenti, per 14.620 €, con udienza fissata al 7 giugno 2027.

Calendario A — il debitore che agisce alle finestre giuste.

  • 8 febbraio 2027: prima del precetto, il professionista conferisce l’incarico all’OCC. Quando arriva il precetto, la preparazione è già a metà strada.
  • 29 aprile 2027: deposito della domanda di concordato minore, con istanza di divieto delle azioni esecutive. La proposta, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, offre ai creditori privilegiati il 41% — misura che l’OCC attesta superiore al 31% ricavabile dalla liquidazione — e ai chirografari il 22%, finanziato interamente da un apporto esterno di un familiare, documentato con impegno scritto.
  • 25 maggio 2027: decreto di apertura con divieto delle esecuzioni. Il 27 maggio viene depositato nel fascicolo esecutivo. All’udienza del 7 giugno non c’è assegnazione: i 14.620 € restano nel perimetro del piano.
  • 7 giugno 2027: l’OCC comunica proposta e decreto a tutti i creditori (il termine massimo scadeva il 24 giugno). Il debitore ha verificato in anticipo gli indirizzi PEC. Il voto si chiude il 7 luglio 2027.
  • Esito del voto: aderiscono espressamente la banca (62.310 €) e fornitori per 30.150 €; restano silenti fornitori per 11.830 €; votano contro Agenzia delle Entrate (58.740 €) e cassa previdenziale (24.430 €). Crediti favorevoli: 104.290 € su 187.460 €, pari al 55,63%. Maggioranza raggiunta; nessun creditore detiene da solo più della maggioranza.
  • 19 luglio 2027: relazione dell’OCC. L’Agenzia ha contestato la convenienza; i numeri mostrano 41% contro 31% della liquidazione.
  • 28 settembre 2027: sentenza di omologazione. Notificata il 4 ottobre 2027, il termine per il reclamo scade il 3 novembre 2027. Nessun reclamo.
  • Dal novembre 2027: i 14.620 € liberati confluiscono nel primo riparto ai privilegiati; il residuo dovuto ai privilegiati, 19.479,70 €, viene pagato in 60 rate da circa 324,66 €; ai chirografari vanno 22.943,80 € di finanza esterna, in tre tranche.
  • Bilancio: 232 giorni dall’incarico all’OCC all’omologazione; 152 giorni dal deposito.

Calendario B — il debitore che lascia correre.

  • 1° marzo 2027: arriva il precetto. Il professionista lo mette da parte, sperando in un accordo informale con la banca.
  • 22 marzo 2027: pignoramento presso terzi. Due dei tre committenti, ricevuto l’atto, riducono gli incarichi.
  • 7 giugno 2027: udienza esecutiva. Senza alcuna protezione, il giudice assegna alla banca 14.620 €. Il credito della banca scende a 47.690 €.
  • 14 giugno 2027: solo ora il professionista si rivolge all’OCC.
  • 5 luglio 2027: un fornitore con decreto ingiuntivo pignora il conto; il 20 settembre ottiene l’assegnazione di 6.380 €. I fornitori scendono a 35.600 €. Il passivo è ora di 166.460 €, ma l’attivo si è ridotto di 21.000 € e il reddito futuro è calato.
  • 11 ottobre 2027: deposito. Il familiare, nel frattempo, ha ridimensionato l’apporto. La proposta offre ai privilegiati il 28% e ai chirografari il 14%. L’OCC attesta che la liquidazione darebbe ai privilegiati circa il 30%.
  • 16 novembre 2027: decreto di apertura. Il 14 dicembre l’OCC comunica la proposta; un fornitore con credito di 9.870 € la riceve a un indirizzo PEC non più attivo, che nessuno aveva verificato. Il voto si chiude il 13 gennaio 2028.
  • Esito del voto: votano contro la banca (47.690 €), l’Agenzia (58.740 €) e la cassa (24.430 €); aderiscono fornitori per 25.730 €; il fornitore da 9.870 € risulta silente. Favorevoli: 35.600 € su 166.460 €, pari al 21,39%. Maggioranza mancata.
  • Il cram down non regge: il voto del fisco e della cassa sarebbe stato determinante (con la loro adesione si sarebbe arrivati al 71,35%), ma la proposta, con il 28% contro il 30% della liquidazione, non è conveniente per loro. Sullo sfondo resta anche il vizio della comunicazione al fornitore.
  • Marzo 2028: diniego di omologazione, cessazione delle misure protettive, istanza di conversione in liquidazione controllata.

La differenza tra i due calendari non sta nei debiti di partenza, che sono identici. Sta in quattro mesi: quelli tra il precetto e l’incarico all’OCC. In quei quattro mesi il calendario B ha perso 21.000 € di attivo, una parte del reddito futuro e, con essi, la possibilità di dimostrare la convenienza.

I binari paralleli

La cronologia descritta fin qui è quella del concordato minore che arriva all’omologazione. Ma la procedura non corre mai da sola: accanto a essa scorrono altri binari, e il debitore può trovarsi a cambiare treno in corsa.

Il binario delle esecuzioni individuali. Finché non c’è il decreto di apertura con il divieto, le esecuzioni proseguono secondo i propri tempi. Il debitore può proporre le ordinarie opposizioni esecutive quando ci sono vizi da far valere, ma la vera interferenza tra i due binari è il divieto dell’art. 78: dal decreto, su istanza, le esecuzioni non possono iniziare né proseguire fino alla definitività dell’omologazione. Il binario esecutivo, in quel momento, si ferma; riparte se l’omologazione viene negata.

Il binario del consumatore. Se chi ha debiti è un consumatore — cioè ha contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale — il concordato minore non è accessibile. La strada è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), che non passa per il voto dei creditori ma per la valutazione del giudice. È un calendario diverso: niente trenta giorni di voto, ma osservazioni dei creditori e decisione giudiziale. La Cassazione, con la sentenza dell’11 aprile 2025, n. 9549, ha confermato che in quel piano si può prevedere una moratoria di un anno nel pagamento dei crediti prelatizi. Per i nuclei familiari, il Codice consente anche una procedura unitaria, con le particolarità della procedura “mista” quando un componente è consumatore e un altro no.

Il binario della liquidazione controllata. È la destinazione più frequente quando il concordato minore non riesce: su istanza del debitore dopo il diniego, oppure in caso di revoca. È anche il binario obbligato per l’imprenditore cancellato dal registro, secondo la sentenza n. 20141 del 2026. La liquidazione controllata ha una timeline propria: sentenza di apertura, inventario, liquidazione dei beni, riparti; e al termine l’esdebitazione, che per il Codice può arrivare di diritto decorsi tre anni dall’apertura, in presenza dei presupposti. Sul rapporto con le esecuzioni, la Cassazione, con la sentenza del 19 agosto 2024, n. 22914, ha affermato che il creditore fondiario può proseguire l’esecuzione immobiliare individuale anche in pendenza di liquidazione controllata: un’informazione decisiva per chi ha la casa ipotecata.

Il binario della composizione negoziata. Per l’imprenditore sotto soglia, il Codice prevede la possibilità di accedere alla composizione negoziata con l’ausilio di un esperto, con sbocchi che includono lo stesso concordato minore. È un calendario più flessibile e riservato, utile quando la crisi è ancora reversibile e c’è margine per trattative. La Cassazione n. 880 del 2026, pur escludendo le cooperative agricole dal sovraindebitamento, ha ricordato che restano percorribili gli strumenti negoziali compatibili con la loro natura.

Il binario del creditore che chiede la liquidazione. C’è infine un binario che il debitore non sceglie: quello attivato da un creditore che, stanco di attendere, chiede l’apertura della liquidazione controllata del debitore sovraindebitato. Quando le due iniziative si incrociano — la domanda di concordato minore del debitore e l’istanza di liquidazione del creditore — il tribunale deve coordinarle, e la giurisprudenza di merito tende a dare spazio alla soluzione negoziale se è seria e tempestiva. Anche qui il fattore tempo è decisivo: una domanda di concordato minore già depositata, completa e credibile, pesa molto più di una domanda annunciata.

Il binario della vecchia legge. Per le procedure di accordo depositate prima del 15 luglio 2022, la timeline resta quella della legge 3/2012: udienza fissata dal giudice, voto da far pervenire all’OCC prima dell’udienza, maggioranza del 60%. Molte di queste procedure sono oggi in fase di esecuzione, e le regole di revoca e di cessazione degli effetti vanno lette alla luce di quella disciplina.

BinarioChi può percorrerloVoto dei creditoriMomento tipico di ingresso
Concordato minoreProfessionisti, imprenditori minori, agricoli, altri non assoggettabili a liquidazione giudizialeSì, maggioranza dei crediti, silenzio-assensoCrisi con prospettiva di continuità o finanza esterna
Ristrutturazione del consumatoreConsumatoriNo, decide il giudiceDebiti estranei all’attività professionale
Liquidazione controllataOgni sovraindebitato, anche l’imprenditore cancellatoNoDiniego, revoca, assenza di alternative
Composizione negoziataImprenditore, anche sotto sogliaTrattativa, non votoCrisi ancora reversibile

Le 5 finestre critiche

Nella cronologia di un concordato minore ci sono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito.

  1. La finestra tra il precetto e il pignoramento. Sono i giorni in cui l’incarico all’OCC e la preparazione della domanda possono ancora arrivare prima dell’assegnazione delle somme. Chi li spreca perde attivo e, spesso, la possibilità di dimostrare la convenienza del piano.
  2. La finestra del deposito completo con istanza di protezione. Una domanda senza richiesta di divieto delle esecuzioni lascia il patrimonio scoperto fino all’omologazione. Una domanda incompleta ritarda il decreto e quindi la protezione.
  3. La finestra dei trenta giorni del voto. È il periodo in cui la maggioranza si costruisce: verifica delle comunicazioni, dialogo con i creditori maggiori, preparazione del cram down se il fisco o l’ente previdenziale annunciano dissenso.
  4. La finestra delle repliche alle contestazioni e del reclamo. Dopo il voto, la convenienza va difesa con i numeri; dopo la sentenza, il termine di trenta giorni per il reclamo non conosce pause estive.
  5. La finestra della prima difficoltà nell’esecuzione. Il primo segnale che il piano non regge va portato all’OCC subito. È la differenza tra una modifica gestita e una revoca subita.

Le domande sul tempo

Ho ricevuto un precetto dieci giorni fa. Posso ancora chiedere il concordato minore? Sì: il precetto non preclude la procedura. Ma dall’undicesimo giorno la banca può pignorare, e la protezione arriva solo con il decreto di apertura, su istanza. Ogni settimana di ritardo nella preparazione della domanda aumenta il rischio che le somme vengano assegnate prima del decreto.

Il pignoramento è già stato notificato un mese fa. È troppo tardi? Non necessariamente. Se l’udienza di assegnazione non si è ancora tenuta, un decreto di apertura con divieto delle esecuzioni ottenuto prima di quella data impedisce la prosecuzione. Se l’assegnazione è già avvenuta, quelle somme sono di regola perse per il piano, ma la procedura resta percorribile per il resto del passivo.

Quanto dura in tutto un concordato minore? La fase preparatoria richiede di solito da due a sei mesi; dal deposito all’omologazione si va spesso da quattro a otto mesi; l’esecuzione dura quanto il piano, di norma da uno a cinque anni. Reclami e ricorsi possono aggiungere mesi o anni, ma non sospendono di per sé l’esecuzione del piano omologato.

Il voto si chiude a metà agosto: i creditori hanno più tempo per via delle ferie? No. Per i termini del Codice della crisi la sospensione feriale dall’1 al 31 agosto, salvo diversa previsione, non si applica. Un termine che scade il 14 agosto scade il 14 agosto.

Avevo avviato un accordo con la legge 3/2012 nel 2021. Si applicano le nuove regole? Per le procedure già pendenti al 15 luglio 2022 continua ad applicarsi la disciplina della legge 3/2012. Le pronunce della Cassazione sui principi comuni — trasparenza, affidabilità del proponente, voto del titolare del credito tributario — valgono però anche per quelle procedure.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Riferimenti ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati in parole nostre.

Prima del deposito — chi può accedere

  1. Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. L’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può proporre il concordato minore, per il tenore letterale dell’art. 33, comma 4, CCII; gli resta la liquidazione controllata con esdebitazione. Rilevanza: va verificata prima di aprire la pratica con l’OCC, per non costruire una domanda destinata all’inammissibilità.
  2. Corte d’appello di Roma, decreto 13 dicembre 2024. Aveva già letto l’art. 33, comma 4, CCII come preclusione anche per l’imprenditore individuale cessato. Rilevanza: mostra la linea di merito poi consolidata dalla Cassazione.
  3. Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 880. La cooperativa di imprenditori agricoli, soggetta per legge alla liquidazione coatta amministrativa, non può accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento. Rilevanza: delimita il perimetro soggettivo dell’accordo e del concordato minore.

Giorno 0 — il contenuto della proposta

  1. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La libertà di contenuto della proposta di concordato minore non autorizza deroghe alla responsabilità patrimoniale, alla par condicio e all’ordine delle prelazioni; la violazione rende la proposta inammissibile, rilevabile anche d’ufficio. Rilevanza: è il parametro con cui scrivere ogni proposta.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 febbraio 2023, n. 4613. Esamina i presupposti di ammissibilità dell’accordo ex legge 3/2012 rispetto ai crediti muniti di prelazione, nel quadro della regola che ne consente il pagamento non integrale solo entro il valore ricavabile dalla liquidazione. Rilevanza: la stessa logica regge oggi il trattamento dei privilegiati nel concordato minore.
  3. Corte cost., 29 novembre 2019, n. 245. Ha dichiarato illegittimo il divieto di falcidia dell’IVA nell’accordo di composizione della crisi, per l’ingiustificata disparità con il concordato preventivo. Rilevanza: ha aperto la strada al trattamento dei crediti tributari nelle procedure minori.
  4. Tribunale di Campobasso, sentenza 14 gennaio 2025, n. 1. Ha ammesso un concordato minore liquidatorio sostenuto da finanza di terzi idonea ad aumentare l’attivo. Rilevanza: conferma il peso della finanza esterna nel costruire la proposta.
  5. Tribunale di Milano, sentenza 3 marzo 2025. Ha omologato un concordato minore in cui l’apporto esterno migliorava la soddisfazione rispetto alla liquidazione, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni per l’attivo del debitore, respingendo contestazioni sulla quantificazione di un credito previdenziale. Rilevanza: esempio concreto di proposta costruita con finanza esterna che supera il vaglio di omologazione.

Apertura e voto — affidabilità, trasparenza, legittimazione

  1. Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2024, n. 30538. Il comportamento pregresso del debitore rileva in tutte le procedure di composizione della crisi, anche nell’accordo; per i crediti tributari vota l’ente titolare e non l’agente della riscossione. Rilevanza: incide sul contenuto della relazione dell’OCC e sul calcolo delle maggioranze.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 18 maggio 2026, n. 14800. Nel concordato minore il debitore deve dare un quadro completo e veritiero della propria situazione; il termine breve del voto e il silenzio-assenso rendono l’informazione essenziale; le omissioni possono portare all’inammissibilità o alla revoca dell’omologazione, e l’OCC non le supplisce. Rilevanza: collega la fase preparatoria all’intera vita della procedura.

Decisione e impugnazioni

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2026, n. 14555. L’omologazione forzosa nel concordato minore in mancanza di adesione del fisco non presuppone una transazione fiscale secondo l’art. 88 CCII, perché l’art. 80, comma 3, detta una disciplina autonoma e semplificata. Rilevanza: definisce come preparare e chiedere il cram down.
  2. Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2024, n. 30529. Sotto la legge 3/2012, la sola declaratoria di inammissibilità dell’accordo non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, a differenza delle decisioni sull’omologazione. Rilevanza: orienta la scelta tra impugnare e ripresentare la domanda.

Binari paralleli

  1. Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore è ammessa una moratoria di un anno per i crediti prelatizi. Rilevanza: riguarda il binario alternativo per chi non può accedere al concordato minore.
  2. Cass. civ., Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914. Il creditore fondiario può proseguire l’esecuzione immobiliare anche durante la liquidazione controllata. Rilevanza: è un dato decisivo quando si valuta la conversione del concordato minore in liquidazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo studio interviene nel punto della timeline in cui ti trovi. Ecco, in concreto, cosa facciamo.

  1. Se non hai ancora ricevuto atti esecutivi, ricostruiamo il passivo reale incrociando estratti bancari, posizioni fiscali e previdenziali e contratti, e verifichiamo prima di tutto se sei legittimato al concordato minore o se la tua strada è un’altra.
  2. Se hai ricevuto un precetto o un pignoramento, calcoliamo le date dell’udienza di assegnazione e organizziamo la preparazione della domanda per arrivare al decreto di apertura, con istanza di divieto delle esecuzioni, prima di quella data.
  3. Al giorno 0, costruiamo la proposta rispettando l’ordine delle prelazioni e documentiamo la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, così che i numeri siano pronti anche per un eventuale cram down.
  4. Dopo il decreto di apertura, depositiamo il provvedimento nei procedimenti esecutivi pendenti e verifichiamo che il blocco venga effettivamente applicato.
  5. Prima della comunicazione ai creditori, controlliamo con l’OCC l’elenco dei destinatari, gli indirizzi PEC, le cessioni di credito intervenute e i soggetti esclusi dal voto.
  6. Durante i trenta giorni del voto, seguiamo le risposte dei creditori, rispondiamo alle richieste di chiarimento e prepariamo la richiesta di omologazione forzosa se il fisco o l’ente previdenziale annunciano voto contrario.
  7. Dopo il voto, redigiamo le osservazioni alle contestazioni di convenienza e verifichiamo il conteggio delle maggioranze nella relazione dell’OCC.
  8. Dopo la sentenza, curiamo la difesa nel reclamo e, se necessario, nel ricorso per cassazione; in caso di diniego, valutiamo e attiviamo la conversione in liquidazione controllata o la nuova domanda.
  9. Durante l’esecuzione, monitoriamo le scadenze del piano e, al primo segnale di difficoltà, prepariamo la richiesta di modifica da sottoporre all’OCC e al giudice.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un articolo sull’accordo di composizione della crisi, l’abilitazione che pesa di più è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento, affiancata al ruolo di fiduciario di un OCC: significa conoscere la procedura dal lato di chi redige la relazione particolareggiata, comunica la proposta, raccoglie i voti e riferisce al giudice. È questa conoscenza del lavoro dell’Organismo che ci permette di anticipare le domande che l’OCC e il tribunale porranno, prima che diventino ostacoli.

C’è poi un vantaggio di continuità: la stessa strategia, impostata alla prima analisi della tua posizione, viene seguita dallo stesso difensore dal deposito fino all’eventuale giudizio in Cassazione, grazie all’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Non si cambia avvocato quando la procedura cambia grado.

Infine, il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i flussi, i valori di liquidazione e la sostenibilità del piano; gli avvocati trasformano quei numeri in una proposta ammissibile e la difendono davanti al giudice.

Chiusura

La cronologia di un accordo di composizione della crisi — oggi concordato minore — è fatta di termini brevi, di silenzi che contano come voti, di decreti che proteggono solo se vengono chiesti. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Nei due calendari che abbiamo messo a confronto, i debiti erano gli stessi: a cambiare l’esito sono stati quattro mesi di attesa.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, la stessa legge che ha creato l’accordo di composizione, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC. Conoscere la procedura dal lato dell’Organismo significa sapere dove si inceppa, e quando.

📩 Il momento giusto per muoversi è la tappa in cui ti trovi oggi, non la prossima: scrivici subito, trovi tutti i recapiti dello studio al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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