Quanto Dura Il Termine Concesso Dal Tribunale Nel Concordato In Bianco?

Il problema in sintesi

Quando un’impresa deposita la domanda di accesso al concordato preventivo “con riserva” — quella che tutti chiamano ancora concordato in bianco — non sta guadagnando tempo indefinito. Sta avviando un conto alla rovescia che il tribunale fissa con decreto e che, nella quasi totalità dei casi, si misura in poche settimane. Alla scadenza di quel termine la proposta, il piano e l’attestazione devono essere depositati: se non lo sono, la domanda viene dichiarata inammissibile o improcedibile e, quando pende un ricorso di un creditore, si apre la strada alla liquidazione giudiziale. Il rischio non è teorico: è la conseguenza ordinaria del ritardo di un solo giorno.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia. Il tema è quello della crisi d’impresa nella sua fase più delicata, quella in cui l’imprenditore ha chiesto protezione al tribunale e deve costruire in tempi contingentati uno strumento di regolazione della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, due abilitazioni che riguardano precisamente la costruzione di percorsi di risanamento sotto vigilanza giudiziale e con scadenze rigide. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire la stessa linea difensiva dal decreto di concessione del termine fino all’eventuale giudizio di legittimità sulla dichiarazione di inammissibilità.

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Inquadramento normativo: che cos’è la domanda con riserva e da dove nasce il termine

Sul piano normativo, l’istituto è oggi disciplinato dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), rubricato “Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione”. La norma consente al debitore di presentare la domanda di accesso di cui all’art. 40 CCII corredandola della sola documentazione prevista dall’art. 39, comma 3 — bilanci degli ultimi tre esercizi (o, per chi non è tenuto al bilancio, le dichiarazioni dei redditi e IRAP dei tre precedenti periodi d’imposta) ed elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione e dell’eventuale domicilio digitale — riservandosi di presentare in un momento successivo la proposta, il piano e gli accordi.

La definizione essenziale è questa: il concordato in bianco non è un concordato “più leggero”, è un concordato depositato a metà, con l’impegno di completarlo entro un termine che il tribunale fissa e controlla. La ratio è duplice. Da un lato si vuole permettere all’imprenditore che si trova sotto pressione — un pignoramento in arrivo, un’istanza di liquidazione giudiziale già depositata, fornitori che stanno per revocare le forniture — di ottenere subito l’ombrello delle misure protettive e di congelare la situazione mentre costruisce la soluzione. Dall’altro si vuole evitare che quell’ombrello diventi un riparo permanente usato per rinviare l’inevitabile: di qui la durata contenuta del termine e il controllo del commissario giudiziale.

Va precisato che la domanda ex art. 44 CCII è a tutti gli effetti una domanda ex art. 40 CCII, e apre quindi il procedimento unitario. Non è un atto preparatorio o una “prenotazione” priva di effetti: dal deposito discendono conseguenze immediate e pesanti, dalla nomina del commissario giudiziale agli obblighi informativi periodici, dalla necessità di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione alla possibilità di chiedere misure protettive. Proprio per questo la dottrina e la giurisprudenza parlano di “fase prenotativa” del procedimento unitario, non di procedura autonoma.

La disciplina va distinta da istituti affini con i quali viene confusa con una certa frequenza. La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) è un percorso stragiudiziale e volontario, con un esperto indipendente nominato dalla commissione e senza spossessamento: lì non c’è alcun termine per depositare un piano davanti al tribunale, perché non c’è ancora alcuna domanda concorsuale. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII, invece, è l’esito eventuale di una composizione negoziata fallita e segue regole proprie, notevolmente più rigide in punto di termini. Un esempio concreto chiarisce la differenza: un’impresa che abbia percorso la composizione negoziata senza esito e voglia poi accedere al concordato semplificato non può contare sugli stessi spazi di proroga che avrebbe avuto con una domanda ex art. 44 CCII, come si vedrà più avanti a proposito degli orientamenti di merito.

Infine, il raffronto con il regime previgente. Chi ha memoria della legge fallimentare ricorderà l’art. 161, comma 6, R.D. 267/1942, che consentiva al giudice di fissare un termine compreso fra sessanta e centoventi giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi di non oltre sessanta giorni, con riduzione a sessanta giorni in caso di pendenza di istanza di fallimento. Il Codice della crisi ha dimezzato lo spazio temporale di partenza: dove la legge fallimentare partiva da sessanta giorni, l’art. 44 CCII parte da trenta. È il dato che più spesso spiazza gli imprenditori e i professionisti che tornano a occuparsi di crisi dopo qualche anno di pausa.


Requisiti e termini: la durata esatta, la decorrenza e la proroga

La disciplina prevede che, a fronte della domanda con riserva, il tribunale pronunci un decreto con il quale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione di cui all’art. 45, comma 2, CCII, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2, oppure chiede l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all’art. 39.

Tre elementi meritano attenzione separata.

Primo: la forbice 30-60 giorni è rimessa alla valutazione del tribunale, non alla richiesta del debitore. Il giudice guarda alla dimensione dell’impresa, al numero dei creditori, allo stato di avanzamento dichiarato nella domanda, alla presenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale. Un’impresa che deposita una domanda del tutto generica, senza alcun accenno alla direzione che intende prendere, riceve con ragionevole probabilità il termine minimo. Un’impresa che allega già gli elementi essenziali di un progetto di risanamento ottiene più spesso il termine pieno.

Secondo: la decorrenza. Il termine non decorre dalla data del decreto né dalla sua comunicazione, ma dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, CCII. Questo è il punto su cui, nella pratica, si consumano gli errori di calcolo più gravi. Il terzo decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha esplicitato la decorrenza proprio per chiudere una questione che prima aveva dato luogo a orientamenti divergenti tra i tribunali, alcuni dei quali facevano decorrere il termine dalla pubblicazione del decreto. Oggi il riferimento è univoco, ma resta il problema pratico: tra il deposito della domanda e l’iscrizione può passare qualche giorno, e chi conta male perde giorni preziosi o, peggio, deposita fuori termine credendo di essere in tempo.

Terzo: la proroga. Il termine è prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni. La formulazione introdotta dal Correttivo ter è più esigente di quella originaria: non basta più allegare difficoltà generiche, occorre dimostrare che un progetto esiste già ed è in stato avanzato di predisposizione. Il Correttivo ha però eliminato il divieto assoluto di proroga in pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale, che nella versione originaria dell’art. 44 rendeva impossibile ottenere tempo aggiuntivo quando un creditore aveva già chiesto la liquidazione.

Da qui discende il calcolo della durata massima, che è meno intuitivo di quanto sembri. La durata complessiva massima non è sempre di centoventi giorni: è pari al termine inizialmente concesso più, al massimo, sessanta giorni di proroga. Se il tribunale ha fissato trenta giorni, il tetto è novanta. Solo se il termine iniziale è stato di sessanta giorni si arriva ai centoventi. È un dettaglio che cambia radicalmente la pianificazione del lavoro dell’attestatore e dei consulenti.

Quanto alla natura dei termini, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel qualificare come perentorio il termine per il deposito della proposta e del piano: non è prorogabile a semplice richiesta né d’ufficio, e la sua inosservanza comporta decadenza. Gli atti depositati dopo la scadenza sono inutilizzabili, e la completezza della domanda si valuta alla data di scadenza, non a quella dell’udienza.

Un punto chiude la questione dei calcoli e va memorizzato perché è controintuitivo. La sospensione feriale dei termini processuali opera, nel nostro ordinamento, dal 1° al 31 agosto. Ebbene, l’art. 44, comma 3, CCII esclude espressamente l’applicazione della sospensione feriale ai termini di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1: il termine per il deposito della proposta e del piano, quello per gli obblighi informativi periodici e quello per il versamento della somma per le spese di procedura corrono anche in agosto. Chi imposta il calendario dando per scontato che agosto “non conti” arriva a settembre con la domanda già inammissibile.

Tabella dei termini nella fase con riserva

TermineDecorrenzaDurataNaturaConseguenza del mancato rispetto
Deposito di proposta, piano, attestazione e documentazione ex art. 39, commi 1 e 2 (art. 44, co. 1, lett. a)Dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese ex art. 45, co. 2Da 30 a 60 giorni, come fissati dal tribunalePerentorioInammissibilità/improcedibilità della domanda; possibile apertura della liquidazione giudiziale se pende ricorso
Proroga del termine (art. 44, co. 1, lett. a, seconda parte)Dalla scadenza del termine originarioFino a ulteriori 60 giorniPerentorio; concessione discrezionale e motivataIl rigetto lascia in vita il termine originario, che scade ugualmente
Versamento della somma per le spese di procedura (art. 44, co. 1, lett. d)Dal decreto10 giorniPerentorioInammissibilità della domanda
Obblighi informativi periodici verso il commissario giudiziale e il tribunale (art. 44, co. 1, lett. c)Dal decretoPeriodicità almeno mensileVigilato; la violazione è rilevanteSegnalazione del commissario, revoca del decreto, improcedibilità
Durata complessiva delle misure protettive (art. 8 CCII)Dalla pubblicazione dell’istanzaNon oltre 12 mesi complessivi, comprese proroghe e rinnoviInderogabileCessazione della protezione, riattivazione delle azioni esecutive
Sospensione feriale 1-31 agosto——Esclusa per i termini di cui alle lett. a), c) e d) dell’art. 44, co. 1Il termine matura anche durante agosto

Procedura passo-passo: dal deposito alla scadenza

In termini operativi, la fase con riserva si svolge secondo una sequenza che conviene conoscere per intero prima di depositare, perché quasi nessuno dei passaggi è recuperabile a posteriori.

1. Verifica preliminare dei presupposti. Prima di tutto occorre accertare che il debitore sia assoggettabile agli strumenti di regolazione della crisi e che versi in stato di crisi o di insolvenza. La domanda con riserva è pensata per l’imprenditore commerciale non minore; per il debitore civile, il consumatore, il professionista e l’imprenditore sotto soglia esistono percorsi distinti nel Titolo IV del Codice. Depositare una domanda ex art. 44 CCII quando il presupposto soggettivo manca significa perdere settimane e presentarsi al tribunale con una posizione già indebolita.

2. Predisposizione della documentazione ex art. 39, comma 3. Bilanci degli ultimi tre esercizi (o dichiarazioni fiscali per i soggetti non obbligati) ed elenco nominativo dei creditori con crediti, cause di prelazione e domicili digitali. Questo elenco non è un adempimento formale: la Cassazione ha chiarito che un elenco incompleto o non veritiero integra una carenza informativa radicale, idonea a determinare l’inammissibilità della domanda anche dopo che il termine è stato concesso. Chi lo compila “per approssimazione”, contando di sistemarlo con il piano, si espone a una declaratoria di inammissibilità prima ancora che il termine scada.

3. Individuazione del tribunale competente. La domanda si propone al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI). Per le società la presunzione è quella della sede legale risultante dal registro delle imprese, superabile con prova contraria; i trasferimenti di sede nell’anno anteriore al deposito non rilevano ai fini della competenza. La Cassazione è intervenuta di recente proprio sull’onere della prova necessario per superare la presunzione legale di coincidenza tra COMI e sede legale. Sbagliare l’ufficio giudiziario in questa fase significa affrontare un’eccezione di incompetenza mentre il conto alla rovescia sarebbe dovuto già partire.

4. Deposito del ricorso e richiesta delle misure protettive. Il ricorso ex artt. 40 e 44 CCII si deposita telematicamente. Se servono le misure protettive ex art. 54 CCII — cioè il blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori — vanno chieste espressamente, con l’istanza che va pubblicata nel registro delle imprese; la conferma spetta al tribunale. È importante sapere che la giurisprudenza di merito ha affermato che, quando l’impresa ha già beneficiato di misure protettive in composizione negoziata per la durata massima, la richiesta di nuove misure nella successiva fase con riserva presuppone che sia stato quantomeno accennato, nelle sue linee generali, un progetto di risanamento aggiornato e non implausibile. Non basta cambiare procedura per azzerare il contatore della protezione.

5. Il decreto del tribunale. Con il decreto il tribunale fissa il termine (30-60 giorni), nomina il commissario giudiziale attribuendogli poteri di vigilanza e di segnalazione degli atti in frode, dispone gli obblighi informativi periodici almeno mensili e ordina il versamento entro dieci giorni di una somma per le spese di procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine concesso. Il mancato versamento di quella somma nei dieci giorni è, da solo, causa di inammissibilità: è l’inciampo più banale e più frequente dell’intera fase.

6. La gestione dell’impresa durante il termine. Il debitore conserva l’amministrazione, ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale. La qualificazione di un atto come ordinario o straordinario non è astratta: la Corte di cassazione ha affermato che, in mancanza di una discovery anche minima sul tipo di proposta e di piano che il debitore intende presentare, diventa impossibile distinguere tra le due categorie, con la conseguenza che vanno considerati di straordinaria amministrazione tutti gli atti idonei a incidere negativamente sul patrimonio. Il riflesso pratico è pesante: i crediti sorti da atti compiuti in quella fase non godono automaticamente della prededuzione se gli atti non sono stati legittimamente compiuti.

7. Gli obblighi informativi periodici. Il debitore deve depositare con cadenza almeno mensile le informazioni sulla gestione finanziaria e sull’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano. Il commissario giudiziale vigila e riferisce immediatamente al tribunale su ogni atto di frode non dichiarato nella domanda e su ogni condotta idonea a pregiudicare una soluzione efficace della crisi. La violazione di questi obblighi apre la strada alla revoca del decreto di concessione del termine prima ancora della sua scadenza.

8. L’istanza di proroga. Va depositata prima della scadenza del termine originario, mai dopo. Deve indicare i giustificati motivi e, soprattutto, deve essere corredata dal progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza in stato avanzato di predisposizione. Una proroga chiesta allegando soltanto la complessità della situazione, le difficoltà di reperire i dati o il ritardo dei professionisti viene respinta con motivazione stereotipata in una larghissima parte dei casi. Il tribunale, inoltre, non è obbligato a concedere tutti i sessanta giorni richiesti: può concederne meno, e può subordinare la proroga al deposito di una relazione informativa aggiornata corredata di budget economico e finanziario.

9. Il deposito finale. Entro la scadenza — originaria o prorogata — vanno depositati proposta, piano, attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2. In alternativa, il debitore può chiedere l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti. In questo secondo caso attenzione: la giurisprudenza di legittimità ha affermato che anche l’iscrizione nel registro delle imprese deve intervenire entro il termine fissato dal giudice, non essendo sufficiente il deposito.

10. L’esito. Se il deposito è tempestivo e completo, il procedimento prosegue verso l’apertura del concordato. Se manca o è tardivo, il tribunale dichiara l’inammissibilità o l’improcedibilità e, quando pende un ricorso di un creditore o del pubblico ministero, può aprire con la stessa decisione la liquidazione giudiziale. Non esiste rimessione in termini per dimenticanza, né sanatoria per deposito tardivo spontaneo.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

I due esempi che seguono sono ipotesi dimostrative costruite a scopo esplicativo, non casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare come si costruisce materialmente il calendario e dove si annidano gli errori.

Esempio di calcolo n. 1 — proroga ottenuta, tetto rispettato

Ipotesi: società a responsabilità limitata del settore metalmeccanico, passivo complessivo 2.847.300 €, di cui 1.128.400 € verso fornitori, 940.200 € verso istituti di credito e 778.700 € verso dipendenti ed enti. Nessun ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale pendente al momento del deposito.

  • Domanda ex artt. 40 e 44 CCII depositata il 4 marzo.
  • Iscrizione nel registro delle imprese ex art. 45, comma 2: 7 marzo. Da questa data decorre il termine.
  • Decreto del tribunale: termine di 45 giorni, commissario giudiziale nominato, somma per le spese da versare entro dieci giorni.
  • Scadenza del termine originario: 21 aprile.
  • Il 14 aprile la società deposita istanza di proroga allegando il progetto di regolazione della crisi: bozza di piano in continuità indiretta con affitto d’azienda già negoziato, manifestazione di interesse di un affittuario, prime interlocuzioni con l’attestatore.
  • Il tribunale, sentito il commissario, concede 60 giorni: nuova scadenza al 20 giugno.
  • Durata complessiva: 45 + 60 = 105 giorni, entro il tetto di 105 giorni applicabile a questo caso (termine iniziale 45 + massimo 60).

Esito: il deposito di proposta, piano e attestazione avviene il 18 giugno. La domanda prosegue. Si noti che, se il tribunale avesse fissato inizialmente 30 giorni, il tetto sarebbe stato di 90 giorni e la stessa tempistica di lavoro avrebbe prodotto un deposito tardivo.

Esempio di calcolo n. 2 — il mese di agosto e la proroga ridotta

Ipotesi: società in nome collettivo operante nella distribuzione alimentare, passivo 1.263.900 €, con un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale già depositato da un fornitore per 84.500 €.

  • Iscrizione della domanda nel registro delle imprese: 11 giugno.
  • Decreto: termine di 60 giorni. Scadenza: 10 agosto.
  • Errore tipico da evitare: ritenere che la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto sposti la scadenza a settembre. Non è così: l’art. 44, comma 3, CCII esclude la sospensione feriale per questo termine, che matura il 10 agosto.
  • Il 4 agosto la società chiede la proroga di 60 giorni allegando un progetto ancora embrionale, privo di attestazione preliminare e di quantificazione del fabbisogno.
  • Il tribunale, valorizzando il parere del commissario giudiziale che segnala il rischio di erosione dell’attivo, concede una proroga ridotta di 30 giorni, subordinandola al deposito di una relazione sulla gestione economica e finanziaria con budget: nuova scadenza al 9 settembre.
  • La società deposita l’11 settembre.

Esito: deposito tardivo di due giorni. Gli atti depositati oltre il termine perentorio sono inutilizzabili; la domanda viene dichiarata inammissibile e, essendo pendente il ricorso del fornitore, il tribunale può aprire con lo stesso provvedimento la liquidazione giudiziale. Due giorni di ritardo producono lo stesso effetto di due mesi.


Casi particolari: dove la regola generale non basta

Pendenza di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Nella versione dell’art. 44 CCII anteriore al D.Lgs. 136/2024 la proroga era esclusa in radice quando pendevano domande per l’apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di cassazione ha confermato la lettura rigorosa di quel testo, escludendo in modo inequivocabile la proroga in presenza di tali domande. Il Correttivo ter ha rimosso il divieto, ma questo non significa che oggi la proroga sia automatica: significa che il tribunale può concederla valutando la consistenza del progetto e la serietà del ricorso del creditore. Alcuni tribunali di merito hanno concesso la proroga ritenendo non ostativa la pendenza di un ricorso fondato su un credito privo di accertamento giudiziale e in assenza di attività esecutiva; altri hanno negato la proroga proprio valorizzando il rischio di aggravamento del dissesto.

Riproposizione della domanda dopo una rinuncia. È la manovra più insidiosa e quella su cui la giurisprudenza di legittimità è intervenuta con maggiore severità. Il debitore che, invece di eseguire le integrazioni richieste dal tribunale, rinunci alla domanda e ne depositi immediatamente una nuova con riserva, in assenza di modifiche significative dell’attivo e del passivo, compie un abuso del diritto, con conseguente inammissibilità della nuova domanda. Variazioni marginali — la liberazione di un immobile, la ripresa di trattative, l’avvio di azioni di recupero crediti — possono essere recepite integrando il piano originario e non giustificano una nuova procedura prenotativa. Nel regime della legge fallimentare l’art. 161, comma 9, precludeva espressamente la riproposizione nel biennio; oggi il controllo passa dalla clausola generale dell’abuso.

Concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII. Qui il quadro è ancora più stretto. La giurisprudenza di merito ha affermato che il termine per l’integrazione della domanda di concordato semplificato non può superare i sessanta giorni e non è prorogabile, a pena di inammissibilità; altri tribunali hanno dichiarato l’inammissibilità della domanda della società che, all’esito di una composizione negoziata, non aveva depositato proposta e piano entro il termine assegnato. Chi ragiona per analogia con l’art. 44 CCII e conta su una proroga si trova senza rete.

Crediti sorti durante la fase con riserva. Se la domanda viene poi dichiarata inammissibile e segue l’apertura della procedura liquidatoria, la prededucibilità dei crediti derivanti dagli atti compiuti nel frattempo non è una conseguenza automatica: occorre che gli atti siano stati legittimamente compiuti, e la valutazione dipende anche dal grado di discovery offerto dal debitore sul tipo di proposta e di piano che intendeva presentare. È il motivo per cui una domanda “in bianco” davvero muta, priva di qualunque indicazione di rotta, danneggia non solo l’imprenditore ma anche i fornitori che hanno continuato a lavorare con lui.

Opponibilità dei titoli formatisi nel frattempo. Quando la domanda con riserva viene dichiarata inammissibile e ne consegue l’apertura della procedura concorsuale liquidatoria, i titoli ottenuti dai creditori conservano la loro efficacia secondo le regole ordinarie: la Cassazione ha chiarito, con riguardo al decreto ingiuntivo, che è sufficiente che il visto di esecutorietà sia stato apposto prima della dichiarazione di fallimento, senza che occorra l’anteriorità rispetto alla domanda di concordato. Tradotto: la fase con riserva non cancella retroattivamente le posizioni consolidate dei creditori.

In questa materia lo Studio Monardo opera con una combinazione di abilitazioni che è raro trovare riunite in un unico interlocutore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e avvocato cassazionista, e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora simultaneamente sul piano giuridico e su quello economico-finanziario.


Domande frequenti

Il termine del concordato in bianco è sempre di 120 giorni? No, ed è un equivoco molto diffuso, figlio del vecchio art. 161, comma 6, legge fallimentare. Nel Codice della crisi il tribunale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile fino a ulteriori sessanta. Il tetto massimo teorico di centoventi giorni si raggiunge solo se il termine iniziale concesso è stato di sessanta giorni e se la proroga viene concessa nella misura piena. Con un termine iniziale di trenta giorni il massimo complessivo scende a novanta.

Da quando decorre esattamente il termine? Dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, CCII. Non dal deposito del ricorso, non dalla data del decreto, non dalla comunicazione di cancelleria. È il punto su cui il terzo decreto correttivo è intervenuto per superare le incertezze interpretative precedenti. Prima di impostare il calendario occorre quindi verificare la data effettiva di iscrizione, che può non coincidere con quella prevista.

Se agosto cade nel mezzo, il termine si sospende? No. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 44, comma 3, CCII la esclude espressamente per il termine di deposito della proposta e del piano, per gli obblighi informativi periodici e per il versamento della somma per le spese. Un termine che scade il 20 agosto scade il 20 agosto.

Che cosa devo allegare per ottenere la proroga? Giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La giurisprudenza di merito richiede uno stadio avanzato di elaborazione del programma di ristrutturazione, oppure una discovery strutturata delle intenzioni di risanamento desumibile dall’allegazione del progetto. Una bozza generica, una manifestazione d’intenti aspecifica o il semplice richiamo alle difficoltà incontrate dai professionisti non bastano e portano al rigetto.

Posso impugnare il decreto che mi nega la proroga? Il provvedimento di rigetto dell’istanza di proroga non è un provvedimento autonomamente impugnabile secondo l’orientamento consolidato: se congruamente motivato, resta insindacabile. Le doglianze sul punto si fanno valere nell’ambito del reclamo contro la decisione che dichiara l’inammissibilità della domanda o che apre la liquidazione giudiziale. Questo rende la fase davanti al tribunale, e la qualità dell’istanza depositata, molto più decisiva di quanto si immagini.

Che cosa succede se deposito il piano con un giorno di ritardo? Gli atti depositati dopo la scadenza di un termine perentorio non autorizzato sono inutilizzabili e non possono essere presi in considerazione dal giudice. La proposta viene valutata sulla base della documentazione esistente alla data di scadenza, e l’incompletezza a quella data ne determina l’inammissibilità. Se pende un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale può provvedere con lo stesso provvedimento. Il ritardo di un giorno e quello di un mese producono lo stesso effetto.

Posso presentare una nuova domanda con riserva se la prima non ha funzionato? È la strada più rischiosa. Se non ci sono modifiche significative dell’attivo e del passivo rispetto alla prima domanda, la riproposizione integra abuso del diritto e la nuova domanda è inammissibile. Resta invece possibile, in pendenza dell’udienza fissata per la declaratoria di inammissibilità o per l’esame delle istanze dei creditori, depositare una domanda di concordato completa, cioè non più prenotativa.


Il quadro giurisprudenziale

Di seguito i riferimenti più utili per orientarsi sul termine della fase con riserva, con il principio espresso in forma sintetica e riformulata e l’indicazione della sua rilevanza pratica.

Cass. civ., Sez. I, ord. 26 maggio 2026, n. 16358. Nel testo dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII anteriore al D.Lgs. 136/2024, la pendenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale escludeva in modo netto la concessione della proroga. Nel caso deciso, il rigetto della proroga aveva condotto all’inammissibilità della domanda e all’apertura della liquidazione giudiziale, con condanna del legale rappresentante per mala fede ex art. 51, comma 15, CCII. Rilevanza: misura la severità dell’impianto originario e spiega perché, anche dopo il Correttivo, la proroga resti un beneficio da meritare e non un diritto.

Cass. civ., Sez. I, ord. 25 febbraio 2026, n. 4246. Costituisce abuso del diritto, con conseguente inammissibilità, la presentazione di una nuova domanda di concordato con riserva ex art. 44 CCII da parte del debitore che, anziché eseguire le integrazioni richieste dal tribunale, rinunci alla domanda precedente e ne depositi un’altra in assenza di variazioni significative dell’attivo e del passivo. Rilevanza: chiude la via del “reset” del termine mediante rinuncia e nuovo deposito.

Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14537. Per qualificare come ordinari o straordinari gli atti compiuti nella fase con riserva occorre un presupposto informativo minimo; gli atti di straordinaria amministrazione richiedono apposita autorizzazione. Rilevanza: la durata del termine non è tempo “libero”: ogni atto compiuto in quelle settimane è sindacabile.

Cass. civ., Sez. I, ord. 8 febbraio 2026, n. 2817. In tema di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, il commissario giudiziale nominato riferisce su ogni aspetto rilevante e il suo parere concorre alle determinazioni del giudice, senza che le attestazioni del professionista indipendente producano preclusioni. Rilevanza: chiarisce il peso del commissario, figura che nella fase con riserva vigila e segnala, anche ai fini della proroga.

Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958. La carenza informativa riscontrata dal commissario giudiziale può condurre alla revoca per atti in frode, e le integrazioni di notizie e valutazioni operate successivamente dal debitore e dall’attestatore non sanano il deficit. Rilevanza: conferma che le informazioni vanno messe a disposizione dentro il termine, non dopo.

Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 11220. In tema di concordato in continuità indiretta, l’ammissibilità si misura sul miglior soddisfacimento dei creditori e sulla maggior disponibilità dell’attivo concordatario. Rilevanza: indica il traguardo qualitativo che il piano costruito durante il termine deve raggiungere; un piano depositato in tempo ma privo di questo requisito non salva la procedura.

Cass. civ., Sez. I, ord. 30 marzo 2025, n. 8365. Il termine concesso per integrare la proposta ha natura perentoria e non è prorogabile; gli atti e i documenti depositati dopo la scadenza sono inutilizzabili e la proposta si valuta sulla documentazione esistente alla data di scadenza, la cui incompletezza ne determina l’inammissibilità. La pronuncia precisa inoltre che l’attività di una holding finalizzata alla mera dismissione delle partecipazioni non integra continuità aziendale. Rilevanza: è il riferimento più netto sulla perentorietà e sull’inutilizzabilità del deposito tardivo.

Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 1730. Dichiarata inammissibile la domanda di concordato in bianco per mancata presentazione del piano, la prededucibilità dei crediti derivanti dagli atti compiuti nel frattempo non è automatica: occorre che gli atti siano stati legittimamente compiuti e che il debitore abbia fornito una discovery quantomeno minima sul tipo di proposta e di piano; in mancanza, vanno considerati di straordinaria amministrazione gli atti idonei a incidere negativamente sul patrimonio. Rilevanza: dimostra che il costo del termine sprecato ricade anche sui creditori che hanno continuato a fornire l’impresa.

Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34837. Nella domanda prenotativa poi sfociata in accordi di ristrutturazione, l’iscrizione nel registro delle imprese deve avvenire entro il termine fissato dal giudice. Rilevanza: il rispetto del termine non si esaurisce nel deposito telematico; occorre completare anche l’adempimento pubblicitario.

Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34378. Il provvedimento della Corte d’appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione è ricorribile per cassazione entro il termine breve di trenta giorni decorrente dalla notificazione a mezzo PEC del testo integrale a cura della cancelleria. Rilevanza: mostra che il regime di rigore sui termini accompagna la procedura fino al giudizio di legittimità.

Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5279. Quando la domanda di concordato con riserva è dichiarata inammissibile e ne consegue la dichiarazione di fallimento, per l’opponibilità del decreto ingiuntivo è sufficiente che il visto di esecutorietà sia anteriore alla declaratoria concorsuale, senza che debba precedere la domanda di concordato. Rilevanza: misura gli effetti concreti, per i creditori, del termine lasciato scadere.

Tribunale di Massa, 20 maggio 2026. La società che abbia già beneficiato delle misure protettive in composizione negoziata per la durata massima di 240 giorni e che chieda nuove misure nella successiva fase con riserva deve avere quantomeno accennato, per grandi linee, a un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile. Rilevanza: il passaggio da uno strumento all’altro non rigenera la protezione senza contenuti.

Tribunale di Verona, Sez. II civ., 13 aprile 2026. Affronta l’istanza di accesso con riserva sotto il profilo delle misure cautelari ex art. 54, comma 1, CCII in relazione a un contratto di leasing in corso di svolgimento. Rilevanza: mostra come, nelle settimane del termine, la gestione dei contratti pendenti sia parte integrante della strategia e non un tema rinviabile.

Tribunale di Milano, 31 marzo 2025. Dichiarata l’inammissibilità della domanda di concordato semplificato presentata all’esito di una composizione negoziata, per mancato deposito di proposta e piano entro il termine assegnato. Rilevanza: conferma che nel concordato semplificato prenotativo lo spazio di recupero è ancora più ridotto.

Tribunale di Parma, 3 gennaio 2025. In tema di concordato semplificato, il termine per l’integrazione della domanda concesso con decreto non può superare i sessanta giorni e non è prorogabile, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione. Rilevanza: segna la differenza di regime rispetto all’art. 44 CCII, che una proroga invece la prevede.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto 2 febbraio 2024. Accolta solo parzialmente l’istanza di proroga ex art. 44, comma 1, lett. a), CCII: concessi trenta giorni in luogo dei sessanta richiesti, subordinando la proroga al deposito di una relazione informativa sulla gestione economica e finanziaria corredata da budget, anche in considerazione del rischio di maturazione di perdite segnalato dal commissario giudiziale. Rilevanza: è la dimostrazione che la proroga può essere ridotta e condizionata, e che pianificare sui sessanta giorni pieni è imprudente.

A questi si affiancano gli orientamenti di merito consolidatisi dopo il Correttivo ter sulla soglia qualitativa richiesta per la proroga: il Tribunale di Taranto ha affermato che la proroga è giustificabile solo in presenza di uno stadio avanzato di predisposizione del programma di ristrutturazione o di una discovery strutturata delle intenzioni di risanamento; il Tribunale di Milano ha negato la proroga a fronte di un piano abbozzato, carente nei contenuti essenziali e riducibile a una mera manifestazione d’intenti; il Tribunale di Verona ha ritenuto ammissibile la proroga anche in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale alla luce della nuova formulazione della norma.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella fase con riserva il fattore decisivo non è la creatività della soluzione, è l’organizzazione del tempo. Ecco, in concreto, che cosa fa lo Studio.

  1. Ricostruiamo il calendario reale del termine, partendo dalla data effettiva di iscrizione nel registro delle imprese ex art. 45, comma 2, CCII, e non dalla data del decreto o del deposito, e fissiamo per iscritto le scadenze intermedie di ciascun professionista coinvolto.
  2. Verifichiamo prima del deposito i presupposti soggettivi e oggettivi e la competenza territoriale sul centro degli interessi principali, per evitare che un’eccezione di incompetenza consumi il termine.
  3. Costruiamo l’elenco nominativo dei creditori in forma completa e verificata, incrociando contabilità, estratti conto, titoli esecutivi notificati e posizioni contestate, perché la sua incompletezza è di per sé causa di inammissibilità.
  4. Predisponiamo il ricorso ex artt. 40 e 44 CCII con il livello di discovery necessario a qualificare correttamente gli atti gestori che verranno compiuti durante il termine e a proteggere la prededucibilità dei crediti che ne deriveranno.
  5. Gestiamo l’istanza di misure protettive ex art. 54 CCII e la relativa pubblicazione, coordinandola con l’eventuale protezione già ottenuta in composizione negoziata e con il tetto complessivo dei dodici mesi.
  6. Presidiamo il versamento della somma per le spese di procedura entro i dieci giorni dal decreto e ogni altro adempimento a scadenza breve, con monitoraggio dedicato.
  7. Redigiamo e depositiamo le relazioni informative periodiche verso il commissario giudiziale e il tribunale, curando che il contenuto regga anche la funzione di prova, a fine termine, del lavoro effettivamente svolto.
  8. Confezioniamo l’istanza di proroga allegando il progetto di regolazione della crisi, con lo stato di avanzamento del piano, il fabbisogno quantificato, le manifestazioni di interesse acquisite e l’indicazione dell’attestatore già incaricato.
  9. Coordiniamo attestatore, advisor finanziario e organi sociali su un unico cronoprogramma, in modo che l’attestazione sia disponibile prima della scadenza e non nel giorno stesso.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli nelle sedi proprie, sostenendo il reclamo contro la decisione di inammissibilità o contro l’apertura della liquidazione giudiziale e, ove ne ricorrano i presupposti, il successivo ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come quello del termine nel concordato in bianco pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021: è l’abilitazione che si occupa proprio della costruzione di percorsi di risanamento sotto vigilanza, dentro finestre temporali definite e con obblighi informativi periodici, cioè esattamente la situazione in cui si trova l’impresa durante la fase prenotativa. A questa si affianca la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di mantenere la stessa impostazione difensiva dal decreto di concessione del termine fino al giudizio di legittimità, senza il passaggio di consegne a un difensore diverso che nelle procedure concorsuali è spesso la causa di strategie difensive discontinue.

Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — consente di far procedere in parallelo la costruzione giuridica della domanda e l’elaborazione economico-finanziaria del piano, che è l’unico modo realistico di rispettare un termine di trenta o sessanta giorni. Il nostro impegno è di mezzi e di metodo: analizziamo, verifichiamo, costruiamo la strategia e presidiamo le scadenze. Non promettiamo esiti, perché nessun professionista serio può farlo.


In conclusione

Il termine concesso dal tribunale nel concordato in bianco va da trenta a sessanta giorni, decorre dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese ed è prorogabile una sola volta, fino a ulteriori sessanta giorni, soltanto se il debitore dimostra con un progetto già avanzato che il lavoro è davvero in corso. Non si sospende in agosto. Non si recupera con un deposito tardivo. Non si rigenera rinunciando e ripresentando la domanda. Chi entra nella fase prenotativa senza un cronoprogramma costruito a ritroso dalla scadenza sta usando lo strumento nel modo in cui più facilmente conduce alla liquidazione giudiziale.

È precisamente per questo che lo Studio Monardo è il riferimento naturale su questa materia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: due abilitazioni che presuppongono la conoscenza operativa dei percorsi di risanamento a termine, con vigilanza di un organo terzo e obblighi informativi continui, che è esattamente la struttura della fase con riserva. La qualifica di avvocato cassazionista assicura poi che la stessa linea, se serve, arrivi fino all’ultimo grado di giudizio, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti permette di far correre insieme il fronte giuridico e quello economico-finanziario, che nel concordato con riserva non possono procedere in sequenza.

📩 Non aspettare che il termine sia a metà per chiedere aiuto: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina. Nel concordato in bianco il tempo non è una variabile, è la regola del gioco — e si gioca una volta sola.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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