Il Concordato In Bianco Finisce In Visura Camerale E In Centrale Rischi?

Questa guida raccoglie le domande che ci sentiamo rivolgere più spesso da imprenditori che stanno valutando una domanda di accesso con riserva — quello che tutti continuano a chiamare “concordato in bianco” — e che hanno un timore preciso, spesso l’unico che li blocca davvero: la paura che il solo deposito del ricorso bruci la reputazione dell’impresa presso banche, fornitori e clienti. Le domande sono riportate nel modo in cui vengono poste al telefono o in studio; le risposte sono complete, ma dirette.

Il quadro normativo di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e poi dal cosiddetto Correttivo ter, il D.Lgs. 136/2024: l’accesso con riserva è oggi disciplinato dall’art. 44, la pubblicità del decreto dall’art. 45, gli effetti della domanda dagli artt. 46 e 54-55. Sul versante bancario, la fonte da leggere non è un articolo di legge ma un atto di vigilanza: la Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 sulla Centrale dei rischi, nella versione risultante dal 21° aggiornamento del febbraio 2025, affiancata dalla Circolare n. 272/2008 sulla qualità del credito. Sono due mondi che seguono regole diverse e vanno tenuti distinti: la visura camerale è pubblicità legale, la Centrale dei rischi è una banca dati riservata agli intermediari.

Lo Studio Monardo lavora esattamente sul punto di contatto tra questi due mondi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: sono le due abilitazioni che riguardano, in modo diretto e documentato, la gestione dell’impresa che entra in una procedura di regolazione della crisi. A queste si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario, ed è questa la competenza che serve quando il problema non è più il tribunale ma la classificazione che la banca attribuisce all’esposizione.

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Cos’è esattamente il concordato “in bianco”?

È la possibilità di depositare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi prima di avere pronto il piano, ottenendo subito gli effetti della domanda e un termine per completarla.

L’art. 44 del Codice della crisi consente al debitore di presentare la domanda di accesso allegando soltanto la documentazione contabile essenziale — i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, per chi non è tenuto al bilancio, le dichiarazioni dei redditi e IRAP dei tre periodi d’imposta precedenti) e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione — riservandosi di depositare in un secondo momento la proposta, il piano e l’attestazione.

Il tribunale, se la domanda supera il vaglio iniziale, pronuncia un decreto con cui fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Nello stesso decreto nomina il commissario giudiziale, che vigila sulla fase e riferisce al tribunale.

Due precisazioni che il Correttivo ter ha reso importanti. La prima: la fase con riserva non è più legata al solo concordato preventivo. Il termine può essere concesso anche per depositare la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis. Il nome “concordato in bianco” è sopravvissuto all’istituto che lo aveva generato, l’art. 161, sesto comma, della vecchia legge fallimentare, ma oggi è tecnicamente impreciso: si tratta di un accesso con riserva a uno strumento non ancora definitivamente scelto.

La seconda: l’art. 44 prevede oggi la possibilità per il debitore di indicare fin da subito lo strumento verso il quale intende dirigersi, giovandosi in fase prenotativa del relativo regime giuridico. Se lo strumento non viene indicato, o se non viene depositato il progetto di regolazione della crisi, si applica il regime generale dell’art. 46 (così, in modo lineare, il Tribunale di Modena con provvedimento del 18 febbraio 2025).

Quello che conta, per il tema di questa guida, è una conseguenza che molti imprenditori scoprono tardi: la fase con riserva produce effetti pubblicitari identici a quelli di una domanda completa. Non esiste una versione “riservata” del concordato in bianco.

Ma se non ho ancora depositato il piano, l’azienda risulta già in concordato?

Risulta che l’azienda ha presentato una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e che il tribunale le ha concesso un termine. Non risulta ancora ammessa ad alcuna procedura, ma il segnale al mercato è già partito.

È una distinzione che ha un peso giuridico reale e un peso reputazionale molto minore. Sul piano giuridico, l’ammissione al concordato preventivo arriva solo con il decreto di apertura ex art. 47 CCII, dopo il deposito della proposta e del piano: fino a quel momento l’impresa è in una fase prenotativa, non in una procedura concorsuale aperta. Sul piano pratico, chi legge una visura camerale non ragiona per fasi processuali. Legge che quell’impresa si è rivolta al tribunale perché è in crisi.

Per questo la scelta di depositare una domanda con riserva non va mai presa come una mossa “leggera” o esplorativa, da fare tanto per guadagnare tempo. La giurisprudenza, del resto, sanziona esattamente questo uso: la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 111 del 22 aprile 2025, ha qualificato come abuso del processo la domanda con riserva depositata a ridosso dell’udienza fissata per i ricorsi di liquidazione giudiziale, a pochi giorni dalla rinuncia a un identico ricorso, senza alcun mutamento delle condizioni economiche e finanziarie. E il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 6 marzo 2025, ha ritenuto che il debitore che ha già usufruito del termine ex art. 44 non possa riproporre la stessa istanza rispetto alla medesima situazione di crisi, richiamando i doveri di buona fede e di tempestività che l’art. 4 CCII pone a carico del debitore.

Finisce davvero in visura camerale? E cosa si legge esattamente?

Sì, finisce in visura, e ci finisce in tempi strettissimi. Quello che si legge è un estratto del decreto, non l’intero fascicolo.

L’art. 45 CCII è netto. Entro il giorno successivo al suo deposito, il decreto di concessione dei termini è comunicato al debitore, al pubblico ministero e a chi ha eventualmente chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale. Nello stesso termine il cancelliere lo trasmette per estratto all’ufficio del registro delle imprese, che deve procedere all’iscrizione entro il giorno successivo.

L’estratto contiene il nome del debitore, il nome del commissario giudiziale, il dispositivo del decreto e la data del deposito. Non contiene i bilanci, non contiene l’elenco dei creditori, non contiene le valutazioni del tribunale sulla situazione dell’impresa. Ma contiene tutto quello che serve a un lettore attento per capire che cosa sta succedendo: c’è un tribunale, c’è un commissario, c’è un termine.

L’iscrizione avviene presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo in cui l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l’ufficio corrispondente a quest’ultima.

Va aggiunto un passaggio a monte, spesso ignorato. Anche la domanda di accesso è soggetta a pubblicità ai sensi dell’art. 40 CCII, con trasmissione al registro delle imprese e iscrizione nei giorni immediatamente successivi; e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive, di questa richiesta il conservatore fa espressa menzione. Significa che, nel caso più frequente — domanda con riserva accompagnata dall’istanza di misure protettive ex art. 54, comma 2 — la visura non dice soltanto che l’impresa si è rivolta al tribunale: dice anche che ha chiesto di bloccare le azioni dei creditori.

Chi può leggere queste annotazioni?

Chiunque. Non serve un interesse qualificato, non serve una motivazione, non serve essere creditori.

Il registro delle imprese è pubblicità legale. Una visura ordinaria si estrae in pochi minuti, online, a costi irrisori, da parte di un fornitore che sta decidendo se concedere una dilazione, di un cliente che sta valutando se firmare un contratto pluriennale, di un concorrente, di una banca con cui non si è mai lavorato, di un candidato che deve decidere se accettare un’offerta di lavoro.

E la pubblicità non serve solo a informare: produce effetti giuridici. Ai sensi dell’art. 2193 c.c., l’iscrizione nel registro delle imprese rende il fatto opponibile ai terzi, mentre la mancata iscrizione fa presumere — salvo prova contraria — che i terzi lo ignorassero. Nel sistema del Codice della crisi, l’iscrizione è inoltre il momento da cui decorrono termini decisivi: il termine concesso dal tribunale ex art. 44, come chiarito dal Correttivo ter, decorre dall’iscrizione prevista dall’art. 45, comma 2, e non più dal deposito o dalla comunicazione; ed è dall’iscrizione della domanda che si contano i trenta giorni entro cui il giudice deve confermare o revocare le misure protettive ai sensi dell’art. 55, comma 3.

Prima del Correttivo, il punto era controverso: la Cassazione, con la pronuncia n. 29740 del 19 novembre 2018, aveva affermato che il termine decorresse dalla presentazione della domanda, non dall’emissione o dalla comunicazione del provvedimento, con l’effetto di far ricadere sul debitore i ritardi dell’ufficio. Oggi quel rischio è stato spostato: il conto parte da un fatto pubblico e verificabile.

Quanto tempo passa, in concreto, tra il deposito e il momento in cui il mercato può vederlo?

Nella sequenza fisiologica prevista dalla legge, due o tre giorni dal decreto. Non settimane.

Vale la pena mettere in fila gli adempimenti, perché è su questa sequenza che si costruisce — o si perde — la possibilità di gestire la comunicazione verso banche, fornitori e clienti.

FaseAttoTermineSoggetto / destinatario
DepositoDomanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII (documentazione ex art. 39, comma 3)—Tribunale del luogo del centro degli interessi principali del debitore (art. 27 CCII)
Pubblicità della domandaTrasmissione al registro delle imprese e iscrizione, con menzione espressa dell’eventuale richiesta di misure protettive (art. 40 CCII)Giorni immediatamente successivi al depositoCancelleria → conservatore del registro imprese
DecretoDecreto di concessione dei termini, con nomina del commissario giudiziale (art. 44 CCII)All’esito del vaglio inizialeTribunale
ComunicazioneComunicazione del decretoEntro il giorno successivo al deposito del decretoDebitore, pubblico ministero, richiedenti la liquidazione giudiziale
Pubblicità del decretoTrasmissione per estratto al registro delle impreseEntro lo stesso termineCancelliere
IscrizioneIscrizione dell’estratto (nome del debitore, nome del commissario, dispositivo, data di deposito)Entro il giorno successivo alla trasmissioneRegistro delle imprese della sede legale (e della sede effettiva, se diversa)
DecorrenzaInizio del termine di 30-60 giorni per il deposito di proposta e pianoDall’iscrizione ex art. 45, comma 2—
Misure protettiveConferma o revoca da parte del giudice, con decreto reclamabileEntro 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese (art. 55, comma 3)Tribunale
SegnalazioneClassificazione dell’esposizione nelle rilevazioni di Centrale dei rischiDalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domandaBanche e intermediari partecipanti

La lettura della tabella suggerisce la conclusione operativa più importante di questa guida: la finestra utile per comunicare la notizia ai propri interlocutori prima che la scoprano da soli si misura in giorni, non in mesi. Ed è una finestra che si apre prima del deposito, non dopo.

Quanto dura la fase in bianco, e cosa succede se sforo il termine?

Da un minimo di trenta a un massimo di centoventi giorni complessivi, considerando la proroga. Se non depositi nel termine, la domanda diventa improcedibile e si apre la strada alle iniziative dei creditori.

Il termine iniziale, come detto, va da trenta a sessanta giorni e decorre dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese. La proroga — fino a ulteriori sessanta giorni — non è automatica: va chiesta e va giustificata, e il Codice richiede che i giustificati motivi siano comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Non basta dichiarare che il piano è in lavorazione: bisogna dimostrarlo con un elaborato.

Durante la fase, il commissario giudiziale vigila. L’art. 44 gli attribuisce il compito di riferire immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori e su ogni circostanza o condotta del debitore idonea a pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Se il tribunale accerta le violazioni, revoca con decreto non reclamabile il termine concesso.

Tre precisazioni pratiche. La prima: il termine è unico nella sua funzione, e la giurisprudenza di merito tende a escludere che il debitore possa riaprire la partita con una nuova identica istanza sulla stessa situazione di crisi (Trib. Vicenza, 6 marzo 2025). La seconda: il Codice della crisi, a differenza dell’art. 161, nono comma, della legge fallimentare, non riproduce testualmente lo sbarramento biennale che rendeva inammissibile la nuova domanda in bianco presentata entro due anni da una precedente non andata a buon fine; il che non significa via libera, perché il controllo si è semplicemente spostato sul terreno dell’abuso del processo, come dimostra la già citata sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 111 del 22 aprile 2025. La terza, la più rilevante qui: la scadenza del termine senza deposito non cancella l’annotazione in visura. Resta iscritto che quella domanda c’è stata.

L’annotazione si cancella, prima o poi?

No, non si “cancella” nel senso in cui lo intendono gli imprenditori. Si stratifica.

Il registro delle imprese non funziona come un archivio che si ripulisce: funziona come una storia. Gli eventi successivi — il deposito della proposta, il decreto di apertura, l’omologazione, oppure l’inammissibilità, la rinuncia, l’improcedibilità — vengono iscritti a loro volta e si affiancano ai precedenti. Una visura storica continua a mostrare la sequenza completa.

Questo produce due conseguenze opposte, ed è importante conoscerle entrambe.

La prima è negativa: chi estrae una visura storica vedrà per sempre che l’impresa, in un certo anno, ha depositato una domanda di accesso con riserva.

La seconda è positiva, e viene quasi sempre trascurata: anche l’esito positivo viene iscritto. Se alla fase con riserva segue il deposito del piano, l’apertura della procedura e l’omologazione, quella sequenza è leggibile quanto la prima annotazione. Un’impresa che ha attraversato un concordato in continuità e ne è uscita con un piano omologato ha, in visura, una storia molto diversa da un’impresa che ha depositato una domanda in bianco e l’ha lasciata morire. Gestire la pubblicità significa anche completare il percorso.

E la Centrale Rischi? Chi segnala, quando, e cosa viene scritto?

Segnalano le banche e gli intermediari, non il tribunale. Segnalano dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda. E ciò che scrivono, per il concordato in bianco, è “inadempienza probabile”, non “sofferenza”.

È il punto su cui si concentrano più equivoci, quindi conviene procedere per gradi.

La Centrale dei rischi è una banca dati gestita dalla Banca d’Italia e alimentata dagli intermediari partecipanti, che segnalano mensilmente la propria esposizione verso ciascun cliente. Non è pubblica: vi accedono gli intermediari per valutare il merito di credito, e vi accede l’interessato che chiede a Banca d’Italia i dati che lo riguardano. Un fornitore non può consultarla. Un concorrente nemmeno.

La disciplina di dettaglio è nella Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, aggiornata nel febbraio 2025 con il 21° aggiornamento. Il paragrafo 20 della Sezione 6 del Capitolo II è dedicato specificamente alla domanda di concordato preventivo, e distingue proprio le ipotesi del concordato “in bianco” e del concordato in continuità. La regola è questa: a partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda, e fino all’omologazione, le esposizioni del debitore concordatario vanno classificate tra le inadempienze probabili — quelle che il linguaggio bancario chiama unlikely to pay e che hanno sostituito la vecchia categoria dell’incaglio.

Le eccezioni sono due, e sono tassative:

  • l’esposizione era già classificata a sofferenza al momento della presentazione della domanda;
  • sopravvengono elementi oggettivi nuovi che inducano l’intermediario, nella propria responsabile autonoma valutazione, a classificare il debitore tra le sofferenze.

La ragione della regola è dichiarata: al momento del deposito del ricorso l’esito della crisi è incerto, e una classificazione immediata a sofferenza rischierebbe di ostacolare il risanamento invece di misurarlo. Indicazioni di identico tenore si ritrovano nella Circolare n. 272/2008 (Matrice dei conti), nella sezione dedicata alla qualità del credito.

Un chiarimento tecnico che risolve molte discussioni: in Centrale dei rischi non esiste una casella “inadempienza probabile” distinta e visibile come tale. Ciò che la Centrale rileva, tra le categorie di censimento, è la sofferenza. La classificazione a inadempienza probabile rileva nella segnaletica di vigilanza e si traduce, in Centrale dei rischi, nel non essere segnalati tra le sofferenze. Detto in modo diretto: il concordato in bianco, di per sé, non deve produrre una segnalazione a sofferenza.

Ero già segnalato a sofferenza prima di depositare: cosa cambia?

Cambia tutto, purtroppo in peggio. La regola di favore dell’art. 20 non retroagisce.

Se al momento della presentazione della domanda l’esposizione era già classificata a sofferenza, quella classificazione resta. Il deposito del ricorso non opera come una cancellazione, né obbliga la banca a riclassificare la posizione tra le inadempienze probabili. È la prima delle due eccezioni previste dalla Circolare, ed è quella che ricorre più spesso nella pratica, perché l’impresa arriva al tribunale quando il rapporto bancario è già deteriorato da mesi.

Questo suggerisce una valutazione strategica che precede la scelta dello strumento: prima di depositare, occorre sapere esattamente come si è classificati. Non è un dato che si desume dall’umore del gestore di filiale: si ricava dalla visura della propria posizione in Centrale dei rischi, che l’interessato può chiedere gratuitamente alla Banca d’Italia, e dal confronto con la documentazione contrattuale.

C’è poi una questione a valle. Se la segnalazione a sofferenza anteriore era illegittima — perché fondata su un mero inadempimento e non su una situazione di insolvenza o sostanzialmente equiparabile — la strada non è chiedere al giudice della crisi di cancellarla, ma contestarla nella sede propria, con un’azione risarcitoria e di rettifica. Sono due contenziosi diversi, davanti a giudici diversi, con regole probatorie diverse.

La banca può peggiorare la classificazione mentre la procedura è in corso?

Sì, ma solo in presenza di elementi oggettivi nuovi, e la Circolare fissa criteri stringenti per stabilire quando ricorrano.

È la seconda eccezione, ed è quella più delicata perché lascia un margine di autonomia all’intermediario. Il testo della Circolare, come ricostruito dal Tribunale di Verona nel provvedimento del 26 febbraio 2025, non si limita a enunciare la possibilità: detta criteri analitici e stringenti proprio per limitare la discrezionalità della banca, indicando quando le novità possano dirsi verificate e quando invece non si possano considerare intervenute.

Dove sta la linea di confine? Non nell’aggravarsi della crisi già nota al momento del deposito, che per definizione non è un fatto nuovo: sta in circostanze sopravvenute e obiettivamente accertabili, tipicamente la revoca del termine per atti di frode, l’improcedibilità della domanda, la trasformazione del percorso in una prospettiva liquidatoria, l’emergere di un passivo radicalmente diverso da quello dichiarato.

Sul piano sostanziale, del resto, la nozione di sofferenza ha confini precisi e consolidati. La Circolare la riserva all’intera esposizione per cassa verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, a prescindere dalle previsioni di perdita e dall’esistenza di garanzie reali o personali. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5593/2026 della Prima Sezione civile, ha ribadito che il semplice inadempimento contrattuale non basta: occorre una verifica sulla complessiva situazione economica del debitore, e la banca che segnala senza compierla espone sé stessa a responsabilità. Nella stessa direzione, già la pronuncia n. 1931/2017 aveva spostato il baricentro sulla situazione oggettiva di incapacità finanziaria, non sul mero ritardo nei pagamenti.

Su questo terreno specifico — la verifica tecnica della classificazione attribuita dall’intermediario e la sua contestazione — lo Studio Monardo opera attraverso uno staff multidisciplinare attivo a livello nazionale in diritto bancario, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sulla stessa posizione: perché la legittimità di una segnalazione si dimostra leggendo insieme il contratto, la centrale rischi e i bilanci, non uno dei tre da solo.

Sono garante o fideiussore della società: finisco segnalato anch’io?

La posizione del garante ha una sua rilevanza autonoma, e il danno che subisce è un danno proprio, non riflesso.

È una delle domande che arrivano più spesso, e la risposta è meno rassicurante di quanto si vorrebbe. Il garante è associato, nei flussi informativi, alla posizione garantita: la classificazione del debitore principale si riverbera sulla sua affidabilità percepita. La Cassazione se ne è occupata in casi in cui il garante, dopo la segnalazione a sofferenza della società debitrice, si era visto rifiutare un finanziamento personale proprio in ragione di quell’accostamento, riconoscendo che il pregiudizio del garante è un danno diretto, azionabile in proprio ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non un semplice riflesso del danno societario.

La conseguenza operativa è duplice. Da un lato, chi ha prestato garanzie personali non può considerarsi estraneo alle sorti della classificazione aziendale: ha un interesse concreto e autonomo a che quella classificazione sia corretta. Dall’altro, in sede di costruzione del percorso di regolazione della crisi, la posizione dei garanti va considerata fin dall’inizio, anche perché le misure protettive e cautelari del Codice possono, a determinate condizioni e su istanza motivata, essere estese al patrimonio dei terzi garanti.

Posso chiedere al tribunale di vietare alle banche di segnalarmi?

Si può chiedere. Viene concesso raramente, e la giurisprudenza più recente è prevalentemente contraria.

L’art. 54, comma 2, CCII consente al debitore di chiedere, oltre alle misure protettive tipiche, i provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Su questa base è stata più volte avanzata l’istanza di inibire agli intermediari la segnalazione a sofferenza o il peggioramento della classificazione.

L’orientamento che si è consolidato nel 2025 è restrittivo, e le motivazioni sono convergenti.

Il Tribunale di Verona, con il provvedimento del 26 febbraio 2025, ha escluso l’inibitoria salvo il verificarsi di eventi patologici, osservando che la Circolare 139/1991 già prevede, per il concordato in bianco, la classificazione tra le inadempienze probabili e già fissa criteri stringenti per le eccezioni: se la regola di vigilanza protegge già il debitore, non serve un ordine del giudice che la duplichi.

Il Tribunale di Nola, con provvedimento del 15 maggio 2025, ha negato in sede di composizione negoziata la misura cautelare del divieto di segnalazione, ritenendola priva di reale utilità. Il Tribunale di Perugia, con provvedimento del 2 maggio 2025, ha aggiunto un argomento di sistema: bloccare una segnalazione corretta significa produrre una rappresentazione non veritiera della situazione aziendale, il che si pone in contrasto con l’impianto informativo su cui la procedura stessa si regge.

Esistono pronunce di segno opposto, che in contesti specifici hanno accolto misure cautelari volte a impedire segnalazioni pregiudizievoli o la revoca di linee autoliquidanti. Ma sono decisioni calibrate su situazioni concrete, non l’affermazione di un principio generale.

La lettura corretta è questa: la difesa efficace non è chiedere al giudice di vietare la segnalazione, è far sì che la segnalazione sia quella giusta. Il perimetro lo ha già tracciato la Banca d’Italia; il lavoro dell’avvocato è farlo rispettare, prima in via stragiudiziale e poi, se necessario, in sede risarcitoria.

Le banche mi revocano tutti gli affidamenti il giorno dopo l’iscrizione?

Non automaticamente, e non legittimamente per il solo fatto dell’accesso alla procedura. Ma non esiste, nel concordato, un divieto generale di revoca paragonabile a quello previsto per la composizione negoziata.

Occorre essere onesti sulle differenze. Nella composizione negoziata della crisi, l’art. 16, comma 5, CCII contiene una disciplina specifica sul comportamento delle banche rispetto agli affidamenti in essere, che il debitore può invocare direttamente. Nel percorso concordatario, la protezione passa invece per le misure protettive e cautelari degli artt. 54 e 55 e per i principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Nella pratica, gli effetti più immediati dell’iscrizione non riguardano quasi mai la revoca formale degli affidamenti a medio-lungo termine: riguardano le linee autoliquidanti — anticipo fatture, sconto di effetti, factoring — che si prosciugano per il semplice fatto che la banca smette di anticipare nuovo credito. È un effetto silenzioso, che non richiede alcuna comunicazione formale e che colpisce esattamente la voce da cui dipende la continuità: la liquidità operativa.

Per questo il tema va affrontato prima del deposito, non dopo. Sapere quali linee sono realmente essenziali, quali sono già state ridotte, quali possono essere oggetto di istanza cautelare mirata, è parte integrante della preparazione della domanda.

I fornitori lo scoprono? E i clienti?

Se hanno l’abitudine di monitorare le visure dei propri partner commerciali, lo scoprono in pochi giorni. E il modo peggiore per farglielo sapere è lasciare che lo leggano da soli.

Molte imprese strutturate hanno sistemi di monitoraggio automatico che segnalano ogni variazione nelle visure dei clienti e dei fornitori rilevanti. Per loro, l’iscrizione ex art. 45 è una notifica.

Qui si gioca una partita che non è giuridica ma è decisiva. La notizia è pubblica per definizione: non può essere nascosta e non ha senso provarci. Può però essere accompagnata. Un fornitore che riceve una comunicazione ordinata — che spiega che l’impresa ha scelto uno strumento di regolazione della crisi, che ha chiesto misure protettive, che i crediti sorti per gli atti legalmente compiuti dopo il deposito godono di prededuzione, che esiste un commissario che vigila — reagisce in un modo. Lo stesso fornitore che scopre da una visura che il suo cliente è in tribunale reagisce in un altro, e quasi sempre sospendendo le forniture.

Il tempo di preparazione della comunicazione verso i terzi è parte della strategia processuale, non un’attività accessoria da svolgere quando si trova un momento.

Quanto tempo resta la traccia in Centrale Rischi?

Il flusso informativo che gli intermediari ricevono copre le ultime trentasei rilevazioni mensili. Tre anni di storia, aggiornata mese per mese.

È un dato che va conosciuto per quello che è, senza drammatizzarlo e senza minimizzarlo. Non esiste una “cancellazione” a richiesta dei dati corretti: la Centrale dei rischi registra la storia dell’esposizione, e la storia comprende sia i periodi di deterioramento sia il successivo ritorno alla regolarità. Le rettifiche riguardano i dati errati, non quelli sgraditi.

Va tenuta distinta la Centrale dei rischi della Banca d’Italia dai sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati, che seguono regole proprie — tempi di conservazione, obblighi di preavviso, diritti dell’interessato — definite dal codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali. Sono banche dati diverse, con discipline diverse: confonderle porta a richieste di cancellazione indirizzate al soggetto sbagliato, che si concludono con un nulla di fatto.

Un’ultima precisazione sull’informativa. La Circolare 139 prevede che il cliente consumatore sia informato preventivamente la prima volta che viene classificato negativamente. Per l’impresa quella specifica garanzia non opera negli stessi termini, il che non significa che la banca possa segnalare al buio: significa che la tutela dell’impresa si costruisce sul terreno della correttezza sostanziale della classificazione, che è esattamente il terreno su cui la Cassazione interviene con maggiore incisività.

Rischio di perdere tutto? Mi conviene ancora?

La domanda con riserva è uno strumento, non una scommessa. Conviene quando c’è un progetto; è dannosa quando serve solo a rinviare.

La risposta onesta richiede di mettere sul tavolo entrambe le colonne.

Dalla parte dei costi: la pubblicità è immediata, integrale e irreversibile; le linee autoliquidanti tendono a chiudersi; i fornitori diventano prudenti; la classificazione bancaria peggiora o si cristallizza.

Dalla parte dei benefici: dal deposito operano gli effetti protettivi dell’art. 46 CCII, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione senza autorizzazione del tribunale e le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori; su istanza operano le misure protettive che bloccano azioni esecutive e cautelari; i crediti sorti per gli atti legalmente compiuti godono di prededuzione; restano sospesi, ai sensi dell’art. 89 CCII, gli obblighi di ricapitalizzazione degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. e la causa di scioglimento per riduzione del capitale ex art. 2484, n. 4, c.c.

Il punto di equilibrio non è teorico. Se esiste un progetto di risanamento sostenibile e il tempo serve a metterlo per iscritto, il prezzo della pubblicità si paga per ottenere qualcosa. Se invece non c’è nulla dietro, l’impresa paga interamente il costo reputazionale e non incassa alcun beneficio, e alla scadenza del termine si ritrova esposta ai ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale con una posizione peggiore di prima.

Va infine ricordato che le misure protettive hanno un tetto: sommando i diversi strumenti eventualmente utilizzati in sequenza, la durata complessiva non può superare i dodici mesi ai sensi dell’art. 8 CCII. Il tempo che si può comprare è finito, e va speso.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite su numeri e date coerenti con i termini di legge. Non sono casi reali: sono esercizi che servono a far vedere come si muovono, insieme, il registro delle imprese e la Centrale dei rischi.

Prima ipotesi — l’impresa che arriva con la posizione ancora “in bonis”

Società a responsabilità limitata del settore metalmeccanico. Esposizione bancaria complessiva 1.847.000 €, così composta: mutuo chirografario residuo 612.000 €, anticipo fatture utilizzato per 935.000 € su un accordato di 1.100.000 €, scoperto di conto 300.000 €. Nessuna posizione classificata a sofferenza; due banche su tre hanno già classificato l’esposizione tra le inadempienze probabili nei mesi precedenti, la terza no. Debito verso fornitori 1.240.000 €. Due decreti ingiuntivi notificati, uno dei quali già esecutivo.

Il 14 aprile la società deposita domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII, con contestuale richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 54, comma 2.

Sequenza degli effetti:

  • 14-16 aprile — la domanda viene trasmessa al registro delle imprese e iscritta; il conservatore dà espressa menzione della richiesta di misure protettive. Da questo momento chiunque estragga una visura legge che l’impresa ha chiesto l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e ha chiesto protezione dai creditori.
  • 22 aprile — il tribunale pronuncia il decreto ex art. 44, concede un termine di sessanta giorni e nomina il commissario giudiziale.
  • 23 aprile — il cancelliere trasmette l’estratto al registro delle imprese.
  • 24 aprile — l’estratto è iscritto. Da questa data, e non dal 22, decorrono i sessanta giorni: la proposta e il piano andranno depositati entro il 23 giugno, salvo proroga fino a ulteriori sessanta giorni.
  • Rilevazione di aprile — le tre banche classificano l’esposizione tra le inadempienze probabili, ai sensi del paragrafo 20 della Sezione 6 della Circolare 139. Nessuna segnalazione a sofferenza: nessuna delle posizioni lo era al momento del deposito e non risultano elementi oggettivi nuovi.
  • Effetto reale sulla liquidità — la protezione non impedisce alle banche di smettere di anticipare. L’anticipo fatture non viene rinnovato sui nuovi crediti: nell’arco di sessanta giorni, con un ciclo medio di incasso a 90 giorni, la società deve reggere senza circa 900.000 € di liquidità rotativa. È questo, e non la revoca formale, il vero problema da pianificare prima del deposito.
  • Entro il 24 maggio (trenta giorni dall’iscrizione della domanda) — il giudice conferma o revoca le misure protettive con decreto reclamabile, ai sensi dell’art. 55, comma 3.

Esito dimostrativo: se il piano viene depositato nei termini e la procedura prosegue, la visura registra la sequenza completa e la classificazione bancaria resta nella fascia delle inadempienze probabili fino all’omologazione. Se il termine scade senza deposito, l’improcedibilità viene iscritta a sua volta e costituisce un elemento oggettivo nuovo idoneo, in concreto, a giustificare il passaggio a sofferenza.

Seconda ipotesi — l’impresa che arriva già segnalata

Impresa individuale del settore edile. Esposizione bancaria 438.000 € verso due intermediari. Una delle due posizioni, pari a 267.000 €, è classificata a sofferenza dal mese di novembre dell’anno precedente, dopo sei rate di mutuo impagate. L’imprenditore deposita domanda con riserva il 9 settembre, convinto che il deposito “azzeri” la segnalazione.

Sviluppo:

  • La posizione di 267.000 € resta a sofferenza. Ricorre la prima eccezione della Circolare: l’esposizione era già classificata in quel modo al momento della presentazione della domanda, e il deposito del ricorso non obbliga alla riclassificazione.
  • La seconda posizione, pari a 171.000 €, non essendo classificata a sofferenza al momento del deposito, viene ricondotta tra le inadempienze probabili dalla rilevazione di settembre.
  • L’imprenditore sostiene che la segnalazione di novembre fosse illegittima, perché fondata sul solo mancato pagamento delle rate in assenza di qualunque analisi della sua complessiva situazione economica. Questa contestazione non si propone al giudice della crisi e non si risolve con un’istanza cautelare: si propone con un’autonoma azione di accertamento e risarcimento, sulla quale la Cassazione richiede la prova del danno e del nesso causale, ammettendo però la prova per presunzioni.
  • L’elemento su cui si costruisce la difesa non è l’inadempimento in sé, ma ciò che la banca ha fatto o non ha fatto prima di segnalare: se dagli atti risulta che si è limitata a riscontrare l’esistenza del debito scaduto senza verificare lo stato complessivo dell’impresa, l’illegittimità è argomentabile.

Esito dimostrativo: due posizioni della stessa persona, due classificazioni diverse, due strategie diverse. La prima si aggredisce fuori dal concordato, con un’azione autonoma; la seconda si presidia dentro il concordato, controllando che nessuna banca la sposti a sofferenza in assenza di novità oggettive.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

Ce n’è una che non ci viene quasi mai posta, e che invece dovrebbe essere la prima. Eccola:

“Prima di depositare, chi verifica che cosa risulta già scritto su di me in Centrale Rischi, e con quali date?”

Il motivo per cui è decisiva è semplice e si ricava da tutto quello che si è detto fin qui. L’intera disciplina della Circolare 139 ruota attorno a una fotografia scattata in un istante preciso: la classificazione esistente al momento della presentazione della domanda. Se in quell’istante l’esposizione è già a sofferenza, il regime di favore non si applica. Se non lo è, la banca non può spostarla a sofferenza senza elementi oggettivi nuovi.

Ne discendono tre conseguenze operative che valgono più di molte discussioni teoriche.

La prima: il momento del deposito è una variabile strategica. Se si è a conoscenza del fatto che una banca sta per procedere alla classificazione a sofferenza, depositare prima o dopo cambia il regime applicabile all’intera esposizione verso quell’intermediario. Non si tratta di eludere nulla: si tratta di conoscere le regole nel momento in cui producono effetto.

La seconda: la fotografia va scattata, non immaginata. L’accesso ai propri dati di Centrale dei rischi è un diritto esercitabile gratuitamente presso la Banca d’Italia. Chi deposita senza aver letto la propria posizione sta decidendo al buio su uno degli elementi che determineranno la sostenibilità finanziaria della procedura.

La terza: quella fotografia è anche una prova. Se in corso di procedura una banca sposta la classificazione a sofferenza, la contestazione si costruisce dimostrando quale fosse la situazione al momento del deposito e quale sia il preteso elemento oggettivo nuovo. Senza il dato di partenza, la contestazione resta un’affermazione.


Ma i giudici cosa dicono?

Di seguito i riferimenti più significativi sui due versanti trattati — la pubblicità dell’accesso con riserva e la classificazione bancaria — con gli estremi, il principio in sintesi e la ragione per cui rilevano su questo tema.

1) Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 21865 del 29 luglio 2025. La competenza sulla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi appartiene al tribunale del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, che si presume coincidere con la sede legale, salvo prova che esso sia altrove e che i terzi ne abbiano avuto percezione. Rilevanza: la sede legale non è solo un dato anagrafico in visura, è il criterio che individua il tribunale competente e, di riflesso, l’ufficio del registro presso cui l’iscrizione viene eseguita.

2) Corte di Cassazione, Sez. I civile, n. 9371 del 9 aprile 2025. La valutazione sulla competenza va compiuta quando il giudice dispone di tutti gli elementi, cioè quando sono stati depositati proposta, piano e documentazione, coincidendo con la decisione di ammissione o non ammissione; a tal fine non rilevano né il precedente decreto di concessione del termine né l’eventuale delibazione sulle misure protettive. Rilevanza: conferma che la fase con riserva è preliminare rispetto alla decisione sull’ammissione, pur producendo già effetti pubblicitari pieni.

3) Corte di Cassazione, Sez. I civile, n. 12352 del 9 maggio 2025. Il mancato deposito della cauzione, il deposito di somma inferiore o il mancato rispetto del termine fissato non determinano l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda di concordato preventivo. Rilevanza: segna un limite agli automatismi sanzionatori nel percorso concordatario, in un contesto in cui ogni provvedimento negativo genera a sua volta un’annotazione pubblica.

4) Corte di Cassazione, Sez. I civile, n. 10652 del 23 aprile 2025. Detta i criteri per stabilire se gli atti compiuti dall’imprenditore in corso di concordato siano “legalmente compiuti”, con conseguente prededucibilità dei crediti che ne derivano. Rilevanza: è il profilo da spiegare ai fornitori quando si comunica l’accesso alla procedura, perché riguarda la sorte dei crediti che maturano dopo il deposito.

5) Corte di Cassazione, Sez. I civile, n. 29740 del 19 novembre 2018. Nel sistema previgente, il termine concesso dal tribunale decorreva dalla presentazione della domanda, non dall’emissione né dalla comunicazione del provvedimento. Rilevanza: è la pronuncia che il Correttivo ter ha superato, ancorando oggi la decorrenza all’iscrizione nel registro delle imprese ex art. 45, comma 2, e liberando il debitore dal rischio dei ritardi dell’ufficio.

6) Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 5593/2026. Il solo inadempimento contrattuale non giustifica la segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi: occorre verificare se il debitore versi in effettive gravi difficoltà economiche, e l’omissione di tale verifica integra violazione della disciplina della Centrale dei rischi, con diritto al risarcimento in capo al segnalato. Rilevanza: è il principio cardine per contestare il passaggio a sofferenza durante la fase con riserva.

7) Corte di Cassazione, Sez. I civile, n. 1931 del 25 gennaio 2017. Ciò che rileva ai fini della sofferenza è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria del debitore, non il ritardo nel pagamento in sé considerato. Rilevanza: fornisce il criterio sostanziale con cui misurare la legittimità della classificazione durante la procedura.

8) Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 20885 del 5 agosto 2019. Il danno all’immagine e alla reputazione da illegittima segnalazione non è in re ipsa: costituisce danno-conseguenza e va allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento. Rilevanza: definisce l’onere probatorio di chi agisce dopo una segnalazione indebita.

9) Corte di Cassazione, Sez. I civile, n. 15609 del 9 luglio 2014. Il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere provato anche per presunzioni e, per l’imprenditore, può consistere nel peggioramento dell’affidabilità commerciale, essenziale per ottenere e conservare i finanziamenti. Rilevanza: è il precedente che rende praticabile la prova del danno anche in assenza di documentazione diretta.

10) Corte di Cassazione, Sez. I civile, n. 3989 del 17 febbraio 2025. Ribadisce, in tema di segnalazione erronea, la necessità di allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli, escludendo ogni automatismo risarcitorio. Rilevanza: conferma la continuità dell’orientamento e l’importanza di costruire il materiale probatorio fin dal primo momento.

11) Tribunale di Verona, Sez. II civile, provvedimento del 26 febbraio 2025. Nella fase prenotativa o nel giudizio di conferma delle misure protettive, l’istanza volta a inibire alle banche la segnalazione a sofferenza non può essere accolta salvo il verificarsi di eventi patologici, poiché la Circolare 139/1991 già impone, per il concordato in bianco, la classificazione tra le inadempienze probabili e circoscrive con criteri stringenti le eccezioni. Rilevanza: è la pronuncia più direttamente in tema, e spiega perché la protezione va cercata nelle regole di vigilanza più che in un ordine del giudice.

12) Tribunale di Nola, provvedimento del 15 maggio 2025. In sede di composizione negoziata è stata negata la misura cautelare del divieto di segnalazione alla Centrale dei rischi, ritenuta di dubbia utilità. Rilevanza: conferma la linea restrittiva anche nello strumento in cui la protezione del debitore è più marcata.

13) Tribunale di Perugia, provvedimento del 2 maggio 2025. Inibire una segnalazione corretta risulta eccessivo, perché la completezza delle informazioni sulle posizioni di rischio è funzionale al percorso di risanamento, che si regge su una rappresentazione veritiera della situazione aziendale. Rilevanza: introduce l’argomento sistematico contro le inibitorie generalizzate.

14) Tribunale di Vicenza, Sez. civile — procedure concorsuali, provvedimento del 6 marzo 2025. Il termine concesso ai sensi dell’art. 44, comma 1, CCII può essere accordato una sola volta: il debitore che ne ha già usufruito non può riproporre identica istanza rispetto alla medesima situazione di crisi, in applicazione dei doveri di buona fede e tempestività dell’art. 4 CCII. Rilevanza: chiarisce che la fase con riserva non è ripetibile a piacimento, e che l’annotazione già iscritta pesa anche sulle scelte successive.

15) Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 111 del 22 aprile 2025. Integra abuso del processo la domanda con riserva proposta in prossimità dell’udienza per la trattazione dei ricorsi di liquidazione giudiziale, a pochi giorni dalla rinuncia a identico ricorso e senza mutamenti delle condizioni economiche e finanziarie, quando appaia diretta solo a dilazionare. Rilevanza: individua il confine tra uso legittimo dello strumento e impiego meramente dilatorio.

16) Tribunale di Modena, provvedimento del 18 febbraio 2025. In caso di mancata indicazione dello strumento prescelto ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, CCII, o di omesso deposito del progetto di regolazione della crisi, opera il regime generale dell’art. 46 CCII, integrabile anche in via analogica con le norme sul concordato preventivo. Rilevanza: chiarisce quale disciplina si applica durante la fase con riserva “pura”, che è poi quella in cui l’impresa resta esposta più a lungo.

17) Tribunale di Avellino, provvedimento del 13 febbraio 2025. L’inibitoria all’acquisto di diritti di prelazione non concordati costituisce effetto automatico dell’iscrizione della domanda prenotativa nel registro delle imprese. Rilevanza: mostra il rovescio positivo della pubblicità: la stessa iscrizione che espone l’impresa è ciò che attiva la protezione verso i creditori.

18) Tribunale di Monza, ordinanza del 22 dicembre 2014. Già nel sistema previgente si affermava che, in caso di concordato in bianco o in continuità, le segnalazioni dovessero tendenzialmente escludere la classificazione a sofferenza, riservata a chi versa in sostanziale insolvenza, in favore della categoria della difficoltà temporanea. Rilevanza: dimostra la continuità dell’impostazione, oggi confermata dal testo aggiornato della Circolare.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo quando un’impresa sta valutando una domanda di accesso con riserva e teme gli effetti su visura e Centrale dei rischi.

1. Estraiamo e leggiamo la posizione di Centrale dei rischi prima del deposito. Ricostruiamo, rilevazione per rilevazione, come ciascun intermediario ha classificato l’esposizione nei mesi precedenti, così da sapere esattamente quale sarà la fotografia al momento della presentazione della domanda.

2. Verifichiamo la legittimità delle segnalazioni già presenti. Confrontiamo la classificazione attribuita con la documentazione contrattuale, con l’andamento dei pagamenti e con la situazione economica complessiva, per individuare le segnalazioni fondate sul mero inadempimento e quindi contestabili.

3. Calcoliamo il calendario esatto della pubblicità. Ricostruiamo la sequenza deposito-decreto-trasmissione-iscrizione e individuiamo il giorno in cui la notizia diventerà leggibile da chiunque, per consentire di pianificare le comunicazioni ai terzi con anticipo.

4. Prepariamo il pacchetto informativo per banche, fornitori e clienti. Redigiamo i testi delle comunicazioni, differenziati per categoria di interlocutore, spiegando il perimetro delle misure protettive, il regime della prededuzione e il ruolo del commissario giudiziale.

5. Redigiamo la domanda di accesso con riserva e l’istanza di misure protettive. Curiamo il contenuto della domanda ex art. 44, l’indicazione dello strumento prescelto quando conveniente, la richiesta di misure protettive ex art. 54, comma 2, e le eventuali misure cautelari mirate sulle linee di credito realmente essenziali.

6. Presidiamo il termine e la proroga. Seguiamo la costruzione del progetto di regolazione della crisi che deve comprovare i giustificati motivi, e depositiamo l’istanza di proroga nei tempi utili, evitando le decadenze che produrrebbero ulteriori annotazioni negative.

7. Contestiamo agli intermediari i peggioramenti di classificazione privi di elementi oggettivi nuovi. Interveniamo in via stragiudiziale con contestazione formale documentata e, quando necessario, promuoviamo l’azione giudiziale di accertamento dell’illegittimità e di risarcimento del danno.

8. Assistiamo separatamente i garanti e i fideiussori. Verifichiamo la posizione autonoma di chi ha prestato garanzie personali, valutiamo l’estensione delle misure protettive al patrimonio dei terzi garanti e costruiamo, dove ne ricorrano i presupposti, la domanda risarcitoria propria del garante.

9. Gestiamo la fase di reclamo e le impugnazioni. Curiamo il reclamo contro il decreto sulle misure protettive e ogni successiva impugnazione, mantenendo una linea difensiva unitaria in ciascun grado.

10. Ricostruiamo la storia dell’impresa nel registro delle imprese a percorso concluso. Verifichiamo che tutte le iscrizioni successive — deposito del piano, apertura, omologazione — risultino correttamente annotate, perché la visura racconta anche gli esiti positivi e non solo l’inizio della crisi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo, che nasce dentro una procedura di regolazione della crisi d’impresa, pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualificazione che presuppone la conoscenza tecnica dei percorsi di risanamento, delle misure protettive e del rapporto tra impresa in crisi e sistema bancario, cioè esattamente la materia di questa guida. Accanto a essa pesa il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, perché la classificazione in Centrale dei rischi non è un tema processuale: è un tema di vigilanza bancaria, che richiede di leggere insieme circolari di Banca d’Italia, contratti e dati contabili.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio. Chi imposta la valutazione preliminare sulla convenienza del deposito è lo stesso professionista che, se necessario, porterà la questione davanti alla Corte di Cassazione: non ci sono passaggi di consegne, non ci sono ricostruzioni da rifare, non c’è una linea difensiva che cambia strada perché cambia il difensore.

Lo staff lavora in modo integrato: avvocati e commercialisti sulla stessa posizione. In una materia in cui il dato giuridico e il dato contabile si determinano a vicenda — la classificazione bancaria dipende dai bilanci, la sostenibilità del piano dipende dalla liquidità residua, la liquidità residua dipende da come si comporteranno le banche — tenere separate le due competenze significa perdere informazioni per strada.


In sintesi

Tre messaggi emergono da tutte le risposte di questa guida.

Il primo: il concordato in bianco è pubblico dal primo giorno, senza eccezioni. L’iscrizione nel registro delle imprese avviene entro pochi giorni dal decreto, è leggibile da chiunque e non si cancella. Chi sceglie questo strumento deve decidere come comunicarlo, perché non può decidere se comunicarlo.

Il secondo: in Centrale dei rischi la domanda con riserva non significa sofferenza. La regola della Banca d’Italia colloca le esposizioni del debitore concordatario tra le inadempienze probabili dalla rilevazione riferita alla data della domanda, con due sole eccezioni tassative. Conoscere quelle eccezioni è ciò che permette di riconoscere una segnalazione illegittima.

Il terzo: la difesa non passa da un divieto di segnalare, ma dal controllo su ciò che viene segnalato. I tribunali, nel 2025, hanno negato con costanza le inibitorie generalizzate; la Cassazione, nello stesso periodo, ha invece rafforzato la tutela sostanziale contro le classificazioni prive di presupposti. È lì che si difende l’impresa.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia per una ragione verificabile e non generica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, cioè abilitato proprio sui percorsi di regolazione della crisi di cui l’accesso con riserva fa parte; è avvocato cassazionista, e questo assicura la continuità della difesa fino all’ultimo grado quando la contestazione di una segnalazione arriva in Corte di Cassazione; ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è la competenza necessaria per confrontarsi con gli intermediari sul terreno delle circolari di vigilanza. Non promettiamo risultati: analizziamo la posizione, verifichiamo le classificazioni, costruiamo la strategia e la portiamo avanti fino in fondo.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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