Si Può Continuare A Lavorare Durante Il Concordato In Bianco?

Chi deposita una domanda di concordato “in bianco” (o “con riserva”, secondo la formula dell’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) si pone quasi sempre, il giorno dopo, la stessa domanda: posso ancora aprire il capannone, pagare gli stipendi, ordinare la merce, firmare con la banca? La legge risponde in poche righe. Dice che l’imprenditore conserva la gestione, che gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale e che quelli compiuti senza autorizzazione sono inefficaci. Il problema è che la legge non dice quali atti siano “straordinari” quando un piano ancora non esiste. E proprio qui, in questo vuoto, lavorano i giudici.

Negli ultimi tre anni la Corte di Cassazione è intervenuta più volte, e con una frequenza crescente nel 2025 e nel 2026, su questioni che decidono la sopravvivenza quotidiana dell’impresa in fase prenotativa: se la proroga di una fideiussione sia un atto ordinario, se si possano pagare le ritenute sugli stipendi, se i crediti dei fornitori che continuano a consegnare saranno davvero pagati per primi, se un pagamento sbagliato faccia saltare tutta la procedura. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica per la tua impresa: cosa puoi fare liberamente, cosa devi chiedere prima, cosa non devi fare mai.

Perché proprio lo Studio Monardo si occupa di questo tema? Perché la fase del concordato con riserva è il punto in cui la crisi d’impresa smette di essere una trattativa privata e diventa una procedura sotto il controllo del tribunale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che spesso precede la domanda prenotativa, cioè la composizione negoziata, e le regole di gestione dell’impresa durante le trattative. Ed è avvocato cassazionista: gli orientamenti che esamineremo nascono quasi tutti in Cassazione, ed è in Cassazione che, se necessario, vanno difesi.

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Il quadro normativo in breve: cosa dice il Codice della crisi sulla gestione in fase prenotativa

Prima di entrare nelle sentenze serve una mappa essenziale delle norme su cui i giudici si sono pronunciati. Il lettore che già le conosce può passare oltre; chi le incontra per la prima volta troverà qui il minimo indispensabile.

L’art. 44 CCII consente al debitore di depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi riservandosi di presentare in seguito la proposta, il piano e la documentazione. Il tribunale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi fino a ulteriori sessanta giorni. Nello stesso decreto il tribunale nomina, di regola, un commissario giudiziale e impone al debitore obblighi informativi periodici sulla gestione, anche finanziaria, dell’impresa. Il decreto può essere revocato se emergono atti in frode, se il debitore viola gravemente gli obblighi informativi o non versa le somme richieste per le spese.

Il cosiddetto Correttivo ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha riscritto questa disciplina aggiungendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In estrema sintesi, come ha osservato la dottrina che ha commentato la riforma, esiste oggi un regime “ordinario”, modellato sul concordato preventivo, nel quale gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci e comportano la revoca del decreto che concede il termine; e un regime alternativo, al quale il debitore può accedere se deposita un progetto coerente con uno strumento diverso (per esempio un accordo di ristrutturazione o un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), con margini di autonomia gestoria più ampi.

L’art. 46 CCII disciplina gli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo. Dopo il deposito, e fino al decreto di apertura, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale; la domanda di autorizzazione deve contenere idonee informazioni sul contenuto del piano. Gli atti di ordinaria amministrazione, invece, restano nella disponibilità dell’imprenditore. Lo stesso articolo stabilisce che i crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili: è la regola che rende possibile continuare a trovare fornitori disposti a lavorare con un’impresa in crisi.

L’art. 94 CCII regola l’amministrazione dei beni dopo l’apertura della procedura: l’imprenditore conserva l’amministrazione e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, e gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione devono essere autorizzati. L’art. 94-bis protegge i contratti pendenti nel concordato in continuità, impedendo ai creditori di risolverli o modificarli per il solo fatto della domanda. L’art. 97 consente al debitore di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti, ma lo scioglimento può essere chiesto solo quando il piano e la proposta sono stati depositati. Gli artt. 99 e 100 disciplinano i finanziamenti prededucibili urgenti e l’autorizzazione a pagare crediti anteriori essenziali per la continuità.

Infine, un dettaglio procedurale che spesso sorprende: la sospensione feriale dei termini (quella che opera dal 1° al 31 agosto) non si applica, salvo diversa disposizione, ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi. Chi deposita a luglio non può contare su un mese in più.

Un’avvertenza di metodo. Molte delle pronunce che esamineremo sono state rese su fattispecie ancora regolate dalla legge fallimentare (artt. 161, comma 7, 167, 168 e 173 L.F.), perché i procedimenti arrivano in Cassazione con anni di ritardo. I principi affermati, però, riguardano nozioni che il Codice della crisi ha ripreso quasi letteralmente, e la stessa Cassazione li richiama come criteri interpretativi anche per le norme nuove. Li leggeremo dunque come orientamenti validi per il presente, segnalando i punti in cui il passaggio al CCII potrebbe cambiare qualcosa.

L’orientamento consolidato: l’impresa continua a lavorare, ma cambia il metro con cui si giudicano i suoi atti

Partiamo dalla risposta breve alla domanda del titolo: sì, durante il concordato in bianco l’impresa può continuare a lavorare. Non c’è spossessamento, non arriva un curatore, l’amministratore resta al suo posto. Ciò che cambia, e le sentenze lo hanno chiarito con progressiva precisione, è il punto di vista da cui ogni atto viene valutato.

Il punto di partenza: gli atti “legalmente compiuti” e la prededuzione (Cass. 14713/2019)

La vicenda da cui nasce questo filone è tipica. Un’impresa deposita una domanda di concordato in bianco, continua l’attività, contrae obbligazioni con terzi, poi rinuncia al concordato e fallisce. I creditori che hanno lavorato con l’impresa durante la fase prenotativa chiedono di essere pagati in prededuzione nel fallimento.

La Suprema Corte, con la sentenza della Sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713, ha chiarito che la prededuzione spetta ai crediti nati da atti legalmente compiuti dall’imprenditore dopo la domanda in bianco, anche se poi la procedura concordataria non si conclude, purché esista un collegamento tra le procedure. “Legalmente compiuto” significa, secondo l’orientamento ormai pacifico: atto di ordinaria amministrazione, oppure atto di straordinaria amministrazione debitamente autorizzato.

Il principio, calato nella pratica, significa che la domanda in bianco non congela l’impresa: le permette di continuare a comprare, vendere, produrre, e dà ai terzi che lavorano con lei una ragionevole aspettativa di essere pagati con preferenza. Ma questa aspettativa esiste solo se l’atto rientra nei confini della legalità procedurale.

La verifica della natura dell’atto come presupposto della prededuzione (Cass. 10652/2025)

Sei anni dopo, la Sez. I, con la sentenza 23 aprile 2025, n. 10652, ha ripreso e reso più rigoroso lo stesso ragionamento. Il caso riguardava ancora crediti sorti durante il concordato e fatti valere in prededuzione nel successivo fallimento.

L’orientamento si è consolidato nel senso che il giudice, prima di riconoscere la prededuzione, deve verificare in concreto se l’atto da cui nasce il credito fosse di ordinaria o di straordinaria amministrazione e, in questo secondo caso, se fosse stato autorizzato. Non basta che il credito sia sorto “durante” la procedura: occorre che sia sorto nel modo giusto.

In altre parole, se sei un fornitore che continua a consegnare a un’impresa in concordato in bianco, la tua posizione dipende dalla qualificazione dell’atto; se sei l’imprenditore, ogni contratto che firmi senza autorizzazione, quando l’autorizzazione era necessaria, espone il tuo contraente a perdere la prededuzione. E un contraente che lo sa smetterà di lavorare con te.

Il metro di giudizio: l’interesse della massa, non quello dell’impresa (Cass. 2042/2026)

La precisazione più importante è arrivata con l’ordinanza della Sez. I, 30 gennaio 2026, n. 2042. La vicenda riguardava la revoca di un concordato preventivo per atti in frode e per atti compiuti senza autorizzazione; la Corte ne ha approfittato per chiarire come si distinguono gli atti ordinari da quelli straordinari subito dopo il deposito di una domanda con riserva.

La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione va condotta guardando all’interesse della massa dei creditori e non a quello dell’imprenditore. Un atto che, in un’impresa sana, sarebbe normale gestione può assumere un carattere diverso nel contesto della procedura. Il criterio distintivo è l’effetto economico: sono ordinari gli atti che conservano o migliorano il patrimonio; sono straordinari quelli che producono effetti pregiudizievoli, come diminuzioni o dispersioni.

Il principio, calato nella pratica, significa che la domanda da porsi prima di firmare non è “questo lo facevo anche prima?”, ma “questo atto riduce ciò che resterà ai creditori?”. Un acquisto di materie prime a prezzi di mercato per evadere un ordine già acquisito conserva valore. Uno sconto straordinario al cliente in cambio di un incasso anticipato, una garanzia concessa a un terzo, una transazione che rinuncia a parte di un credito, possono invece ridurlo, anche se l’impresa li ha sempre fatti.

La stessa ordinanza ha precisato che, quando il commissario accerta atti in frode, non contano i ravvedimenti successivi del debitore: correggere la domanda dopo che l’irregolarità è stata scoperta non salva la procedura. Chi pensa di “sistemare dopo” un atto discutibile deve sapere che quella strada, per la Cassazione, non esiste.

La dipendenza dal tipo di concordato (Cass. 82/2025)

Il quarto tassello è l’ordinanza della Sez. I, 3 gennaio 2025, n. 82. La Corte ha affermato che la legittimità di un atto, e dunque la sua qualificazione come ordinario o straordinario, dipende anche dal tipo di concordato perseguito: lo stesso atto può essere coerente con un concordato in continuità e incoerente con un concordato liquidatorio. Da qui la conseguenza per il concordato in bianco: per poter giudicare gli atti compiuti in fase prenotativa è necessario che il debitore abbia indicato, almeno di massima, quale tipo di concordato intende proporre.

In altre parole, se ti trovi nella fase con riserva e vuoi continuare a produrre, la scelta di dichiarare fin da subito l’intenzione di proporre un concordato in continuità non è una formalità: è ciò che consente al tribunale, al commissario e poi al giudice della prededuzione di leggere i tuoi atti come coerenti con quel progetto. Una domanda del tutto muta sul tipo di soluzione lascia ogni atto esposto alla lettura più severa.

Questione aperta n. 1: come si distingue un atto ordinario da uno straordinario quando il piano ancora non c’è?

La questione

“Ho depositato la domanda con riserva. Il piano lo stiamo ancora scrivendo. Oggi la banca mi chiede di rinnovare una garanzia, un cliente mi propone un accordo transattivo, un fornitore mi offre uno sconto se pago in anticipo. Posso firmare?” È la domanda più frequente in assoluto, e la più difficile, perché il criterio che la giurisprudenza utilizza (la coerenza dell’atto con il piano) presuppone un piano che, per definizione, nella fase in bianco non è ancora stato depositato.

Cosa hanno deciso i giudici

La Sez. I, con l’ordinanza 3 gennaio 2025, n. 82, già vista, ha indicato la prima via d’uscita: il debitore deve fornire almeno un’indicazione di massima del tipo di concordato. Senza quel minimo di informazione, il parametro di valutazione manca.

La sentenza della Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638, ha portato il ragionamento alle sue conseguenze. Per valutare se un atto compiuto dopo la domanda con riserva sia ordinario o straordinario occorre che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano; in mancanza di queste informazioni, l’atto che si riveli idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell’impresa deve essere considerato di straordinaria amministrazione, e quindi richiede l’autorizzazione.

L’ordinanza della Sez. I, 30 gennaio 2026, n. 2042 ha fornito il criterio sostanziale (conservazione o miglioramento del patrimonio da un lato, diminuzione o dispersione dall’altro) e ha richiamato, come precedenti della stessa linea, sia la n. 82/2025 sia l’ordinanza della Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 36370. Il filone, quindi, non è episodico: si è formato nell’arco di più anni e si è progressivamente irrigidito.

La dottrina che ha commentato il Correttivo ter segnala che il criterio prevalente, anche nella giurisprudenza di merito, considera ordinari gli atti di prosecuzione dei rapporti in corso e il perfezionamento dei contratti che, con una valutazione compiuta in anticipo, risultino coerenti con la conservazione del valore dell’impresa e con la natura del piano, qualunque sia la tipologia di concordato.

C’è contrasto?

Più che un contrasto, c’è un’evoluzione. La lettura meno rigorosa, diffusa nei primi anni del concordato in bianco, tendeva a qualificare come ordinario tutto ciò che rientrava nell’attività tipica dell’impresa. L’orientamento oggi prevalente in Cassazione è diverso: guarda agli effetti sul patrimonio e alla coerenza con il progetto dichiarato, e in caso di silenzio del debitore sul progetto sposta il dubbio verso la straordinarietà.

L’assunzione prudenziale, alla luce di Cass. 14638/2026, è questa: nel dubbio, un atto che può ridurre il patrimonio va trattato come straordinario e sottoposto all’autorizzazione del tribunale prima di essere compiuto. Il costo di un’istanza in più è modesto; il costo di un atto dichiarato inefficace, con la possibile revoca del decreto che concede il termine, può essere la fine della procedura.

Cosa significa per te

In concreto, la tua gestione quotidiana in fase prenotativa dovrebbe seguire tre regole. Prima: dichiara fin dalla domanda, o comunque il prima possibile, il tipo di soluzione che intendi perseguire (continuità diretta, indiretta, liquidazione), perché è il metro con cui saranno giudicati i tuoi atti. Seconda: separa le operazioni ripetitive e conservative (vendite a prezzi di mercato, acquisti per commesse in corso, pagamento degli stipendi correnti, utenze) da quelle che toccano il patrimonio (garanzie, transazioni, cessioni di beni, sconti eccezionali, rinnovi di contratti di finanziamento). Terza: per le seconde, prima di firmare, chiedi un parere al commissario e presenta istanza al tribunale con idonee informazioni sul piano, come vuole l’art. 46, comma 2, CCII.

Nella fase con riserva, la domanda da farsi prima di ogni firma non è “lo facevo anche prima?”, ma “questo atto riduce ciò che resterà ai creditori?”.

Questione aperta n. 2: posso pagare dipendenti, fornitori e fisco mentre il concordato è in bianco?

La questione

“L’azienda funziona: ho ordini, ho personale, ho fornitori. Ma ho anche debiti vecchi con tutti loro. Il 27 del mese devo pagare gli stipendi, il 16 del mese successivo le ritenute. Il mio fornitore principale dice che non consegna più se non salda il pregresso. L’Agenzia mi ha notificato una cartella per imposte dell’anno scorso. Chi posso pagare, e chi no?” È il cuore della domanda “si può continuare a lavorare?”, perché un’impresa che non paga i dipendenti e i fornitori correnti semplicemente si ferma.

Cosa hanno deciso i giudici

La distinzione fondamentale è quella tra debiti anteriori alla domanda e obbligazioni che nascono dalla prosecuzione dell’attività.

La Sez. V (tributaria), con la sentenza 27 gennaio 2025, n. 1859, ha affrontato il caso delle ritenute fiscali sulle retribuzioni. L’imprenditore che ha depositato domanda di concordato, anche con riserva, e prosegue l’attività deve versare le ritenute sulle retribuzioni che paga ai dipendenti per il lavoro corrente; se non lo fa, maturano sanzioni e interessi. Le ritenute relative alle retribuzioni anteriori alla domanda, invece, sono debiti pregressi e non possono essere pagate, salvo che ricorrano le condizioni della norma che consente il pagamento dei crediti anteriori essenziali (oggi l’art. 100 CCII).

La Sez. V, con la sentenza 7 maggio 2026, n. 13243, ha guardato la stessa questione dall’altro lato: quello dei debiti tributari anteriori notificati durante la procedura. La Corte ha ritenuto ammissibile l’iscrizione a ruolo e la notifica dei crediti anteriori, ma ha qualificato il loro pagamento, anche rateale, come atto di straordinaria amministrazione possibile solo se autorizzato; di conseguenza l’omesso pagamento di quei debiti anteriori non può essere sanzionato, perché il debitore non era libero di pagarli.

Sul versante dei professionisti che assistono l’impresa, la Sez. I, con la sentenza 3 luglio 2025, n. 18020, ha escluso dal passivo del successivo fallimento il compenso del professionista che non aveva informato il debitore del divieto di eseguire pagamenti non autorizzati di debiti concorsuali. La pronuncia non riguarda direttamente l’imprenditore, ma dice molto sulla gravità che la Cassazione attribuisce ai pagamenti non autorizzati in corso di procedura: sono una violazione tale da far perdere il compenso a chi avrebbe dovuto prevenirli.

Resta il tema dei fornitori che continuano a lavorare. Qui entra in gioco l’ordinanza della Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 1730, che ha escluso la prededuzione quando alla domanda con riserva non ha fatto seguito il deposito della proposta e del piano, e dunque non c’è stata l’apertura effettiva della procedura. La Corte ha richiesto una continuità tra le fasi (la cosiddetta consecuzione) perché la prededuzione possa operare.

C’è contrasto?

Tra la n. 1730/2025 e la più risalente n. 14713/2019 si avverte una tensione. La pronuncia del 2019 aveva riconosciuto la prededuzione anche in caso di rinuncia al concordato, purché vi fosse consecuzione con il successivo fallimento; quella del 2025 la esclude quando la domanda in bianco resta tale, senza deposito di piano e proposta. Le due decisioni non sono necessariamente incompatibili, perché la risposta dipende dal modo in cui le procedure si susseguono e da cosa è stato effettivamente depositato; ma il segnale dell’orientamento più recente è di maggiore severità.

L’assunzione prudenziale è che la prededuzione dei crediti sorti in fase prenotativa sia solida solo se la procedura prosegue con il deposito di piano e proposta: un concordato in bianco lasciato cadere espone i fornitori che hanno continuato a lavorare. Chi vuole che i fornitori continuino a consegnare deve dunque mettere in condizione il proprio piano di arrivare davvero al deposito.

Cosa significa per te

Le retribuzioni correnti e le relative ritenute si pagano: sono costi della gestione in corso, e non pagarle significa accumulare sanzioni. Le mensilità arretrate e le ritenute arretrate, invece, non si pagano di tua iniziativa. La via corretta è l’art. 100 CCII, che consente al tribunale di autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi quando un professionista indipendente attesta che sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori; la stessa norma permette, alle medesime condizioni, di autorizzare il pagamento della retribuzione della mensilità antecedente al deposito ai lavoratori addetti all’attività che prosegue. I debiti fiscali anteriori notificati dopo la domanda non vanno pagati, né rateizzati, senza autorizzazione.

È qui che il coordinamento tra avvocato e commercialista fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e la separazione tra debito corrente e debito pregresso, specie sul versante fiscale, è esattamente il terreno in cui le due competenze devono lavorare insieme.

Pagare un debito vecchio senza autorizzazione, anche con le migliori intenzioni, è uno degli errori che la Cassazione considera più gravi nella fase con riserva.

Questione aperta n. 3: i contratti in corso e i fornitori strategici mi lasceranno lavorare?

La questione

“Ho depositato la domanda e il giorno dopo il mio fornitore di energia mi ha scritto che, in base a una clausola del contratto, il deposito di una domanda concorsuale è causa di risoluzione. La società di leasing minaccia di riprendersi i macchinari. Un cliente importante vuole sospendere l’appalto. D’altro canto, io stesso ho un contratto di locazione di un magazzino che non mi serve più e che vorrei chiudere subito.” Continuare a lavorare significa anche poter contare sui contratti in corso, e poter uscire da quelli che pesano.

Cosa hanno deciso i giudici

Il Codice della crisi, con l’art. 94-bis, ha introdotto per il concordato in continuità un divieto rivolto ai creditori: non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, né risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto della domanda o del mancato pagamento di crediti anteriori; le clausole che lo prevedono sono inefficaci. La norma, però, parla di “concordato in continuità”, e il concordato in bianco non ha ancora un piano: si applica o no?

Il Tribunale di Milano, Sez. II civile e crisi d’impresa, con il decreto del 2 novembre 2025, ha risposto in senso favorevole al debitore. Una società aveva depositato a settembre una domanda con riserva dichiarando di voler proporre un concordato in continuità e aveva chiesto, insieme alle misure protettive, l’applicazione dell’art. 94-bis. Il Tribunale ha ritenuto che, quando la domanda prenotativa precisa di essere diretta a un concordato in continuità, le regole proprie di quell’istituto, e in particolare l’art. 94-bis, possano operare già nella fase con riserva, perché la loro funzione è proprio quella di preservare il valore dell’impresa quando la continuità è la condizione del successo del piano. Il giudice ha inoltre collegato l’operatività della norma alla concessione delle misure protettive previste dall’art. 54 CCII.

Sul lato opposto, quello del debitore che vuole liberarsi di un contratto, la legge è più netta. L’art. 97 CCII consente la sospensione dei contratti pendenti anche nella fase con riserva, ma riserva lo scioglimento al momento in cui piano e proposta sono stati depositati, perché è sulla base del piano che il giudice deve valutare se la prosecuzione del contratto sia incoerente o non funzionale. La giurisprudenza di merito si era orientata così già nel vigore della legge fallimentare, come mostra il decreto del Tribunale di Bergamo del 20 febbraio 2019, che aveva ritenuto inammissibile lo scioglimento nel concordato con riserva. La sospensione, quando è concessa in fase prenotativa, non può durare oltre il termine assegnato per il deposito del piano.

C’è contrasto?

Sull’applicazione anticipata dell’art. 94-bis non c’è ancora una pronuncia della Cassazione, e la soluzione del Tribunale di Milano è una lettura estensiva, argomentata e condivisa da una parte dei commentatori, ma non l’unica possibile. Altri tribunali potrebbero ritenere che la tutela presupponga un piano in continuità già depositato. L’assunzione prudenziale è che la protezione dei contratti essenziali in fase prenotativa vada chiesta espressamente, con una domanda che dichiari la continuità e con la richiesta di misure protettive, senza darla per automatica.

Cosa significa per te

Se la tua impresa vive di contratti di durata (forniture di energia e materie prime, leasing, appalti, licenze), la domanda con riserva va scritta pensando a loro: dichiarare la finalità di continuità, chiedere le misure protettive, individuare i contratti essenziali e, se serve, chiedere al giudice di ribadire l’inefficacia delle clausole risolutive legate al deposito. Se invece vuoi uscire da un contratto, nella fase in bianco puoi chiedere solo la sospensione; lo scioglimento dovrà attendere il deposito del piano. La controparte ha diritto a un indennizzo, che sarà trattato come credito anteriore.

La continuità dei contratti essenziali, nella fase con riserva, non è un effetto automatico della domanda: è il risultato di una domanda costruita per ottenerla.

La pronuncia più recente e rilevante: Cass. 18 maggio 2026, n. 14638

Il contesto

La vicenda arrivata alla Prima Sezione è, a prima vista, marginale. Un’impresa aveva depositato una domanda di concordato con riserva. Durante la fase prenotativa, alcune fideiussioni rilasciate da terzi a garanzia di obbligazioni dell’impresa erano scadute; le parti ne avevano concordato la proroga. Le garanzie erano state poi escusse, e chi aveva pagato aveva chiesto di essere ammesso in prededuzione, nel successivo fallimento, per il credito di regresso nei confronti dell’impresa.

La domanda giuridica era: la proroga di una fideiussione scaduta è semplice prosecuzione di un rapporto esistente, e quindi ordinaria amministrazione, oppure è qualcosa di più?

La motivazione in linguaggio piano

La Corte ha risposto in due passaggi. Il primo riguarda la natura dell’atto: una fideiussione scaduta non è più un rapporto in corso; prorogarla per volontà delle parti significa, nella sostanza, stipulare un nuovo contratto. Non si tratta quindi di proseguire un rapporto, ma di crearne uno, con un nuovo impegno che può tradursi in un nuovo debito dell’impresa verso il garante.

Il secondo passaggio riguarda il metodo. Per stabilire se un atto compiuto dopo la domanda con riserva sia ordinario o straordinario, dice la Corte, bisogna disporre di informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare. Se queste informazioni mancano, l’atto che si mostra idoneo a incidere negativamente sul patrimonio va considerato straordinario. Ne segue che la proroga, in quel caso, richiedeva l’autorizzazione specifica del tribunale.

Cosa cambia rispetto a prima

La sentenza non inventa un principio nuovo, ma ne fissa le conseguenze in modo netto. Prima, il silenzio del debitore sul tipo di concordato poteva essere interpretato come un vuoto neutro, da colmare caso per caso con il criterio dell’attività tipica. Oggi il silenzio ha un costo: quando il debitore non ha detto nulla sul piano, il dubbio sulla natura di un atto potenzialmente pregiudizievole si risolve nel senso della straordinarietà. È una regola che sposta sull’imprenditore l’onere di dare contenuto alla propria domanda fin dall’inizio.

La pronuncia ha anche un risvolto per i terzi, in particolare per banche e garanti. Chi rinnova una garanzia a favore di un’impresa in concordato in bianco senza verificare che l’atto sia stato autorizzato rischia che il proprio credito di regresso non sia riconosciuto come credito da atto legalmente compiuto. È prevedibile che, dopo questa sentenza, gli istituti di credito chiedano con maggiore frequenza il provvedimento autorizzativo prima di rinnovare linee e garanzie: un motivo in più, per l’impresa, per programmare le istanze con anticipo rispetto alle scadenze.

Resta una cautela di diritto intertemporale. La pronuncia è resa su una fattispecie regolata dalla legge fallimentare; il Codice della crisi, con l’art. 46, comma 2, chiede espressamente che l’istanza di autorizzazione contenga idonee informazioni sul piano, e con l’art. 44, comma 1-ter, sanziona gli atti urgenti di straordinaria amministrazione non autorizzati con l’inefficacia e la revoca del decreto. Il principio della n. 14638/2026 si inserisce dunque in una disciplina che, nel frattempo, è diventata ancora più esigente.

I principi alla prova dei numeri: tre simulazioni sulla gestione in fase prenotativa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare come i principi esaminati si applicano a situazioni tipiche. Non sono casi reali e non rappresentano esiti garantiti.

Simulazione 1: stipendi e ritenute a cavallo della domanda

Ipotesi: una società manifatturiera con 23 dipendenti deposita la domanda di concordato con riserva il 13 ottobre, dichiarando di voler proporre un concordato in continuità diretta. Il tribunale concede un termine di 60 giorni, che scade il 12 dicembre. Alla data del deposito risulta non pagata la retribuzione di settembre, pari a 36.410 € netti, con ritenute non versate per 8.735 €. Il 27 ottobre l’impresa deve pagare la retribuzione di ottobre, pari a 38.720 € netti, con ritenute per 9.184 €.

Sviluppo. La retribuzione di ottobre remunera in parte lavoro prestato prima del 13 ottobre e in parte lavoro successivo; va quindi verificata la quota riferibile al periodo successivo alla domanda, che è costo della gestione corrente. Per la parte successiva, alla luce di Cass. 1859/2025, l’impresa paga lo stipendio e versa le relative ritenute entro il 16 novembre: in caso contrario maturano sanzioni e interessi. La retribuzione di settembre e la quota di ottobre anteriore al deposito sono debiti pregressi: non possono essere pagate di iniziativa del debitore. Per la mensilità antecedente al deposito l’impresa può presentare istanza ex art. 100 CCII, con l’attestazione del professionista indipendente sull’essenzialità delle prestazioni dei lavoratori addetti all’attività che prosegue. Le ritenute arretrate per 8.735 € restano debito anteriore.

Esito. Se l’impresa paga la mensilità di settembre senza autorizzazione, compie un pagamento non autorizzato di credito concorsuale, con il rischio di contestazioni da parte del commissario e, nei casi più gravi, di revoca. Se invece segue il percorso dell’art. 100, può mantenere la forza lavoro senza violare la parità di trattamento.

Simulazione 2: il fornitore strategico che pretende il saldo del pregresso

Ipotesi: la stessa società acquista un componente essenziale da un unico fornitore qualificato. Alla data della domanda il fornitore vanta un credito di 27.350 €. Il 21 ottobre comunica che non consegnerà l’ordine successivo, del valore di 14.960 €, se non viene saldato il pregresso.

Sviluppo. Se la domanda ha dichiarato la continuità e sono state chieste le misure protettive, l’impresa può sostenere, sulla scorta di Trib. Milano 2 novembre 2025, che l’art. 94-bis operi già in fase prenotativa: il fornitore essenziale non può rifiutare l’adempimento dei contratti in corso per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Se il rapporto non è un contratto pendente ma una sequenza di ordini singoli, la tutela è più debole; la strada alternativa è chiedere l’autorizzazione ex art. 100 CCII a pagare, in tutto o in parte, i 27.350 € anteriori, con l’attestazione dell’essenzialità della fornitura. La nuova fornitura da 14.960 €, acquistata a prezzi di mercato per evadere commesse in corso, è atto di ordinaria amministrazione coerente con la continuità, e il relativo credito nasce da un atto legalmente compiuto.

Esito. Il fornitore che consegna avrà diritto alla prededuzione per 14.960 €; ma, alla luce di Cass. 1730/2025, quella prededuzione è solida se la procedura prosegue con il deposito del piano e della proposta. Se l’impresa lasciasse scadere il termine del 12 dicembre senza depositare nulla, il fornitore potrebbe trovarsi a concorrere con i chirografari.

Simulazione 3: la banca chiede di prorogare una fideiussione

Ipotesi: il 4 novembre, a metà del termine, un istituto di credito comunica che una fideiussione di 183.500 €, rilasciata da una società del gruppo a garanzia di un affidamento dell’impresa, è scaduta il 31 ottobre, e propone di prorogarla per dodici mesi. La domanda con riserva ha indicato la continuità, ma nessun contenuto del piano è stato ancora trasmesso.

Sviluppo. Alla luce di Cass. 14638/2026, la proroga di una garanzia scaduta equivale a un nuovo contratto e, in quanto idonea a creare un nuovo debito di regresso a carico dell’impresa, va trattata come atto di straordinaria amministrazione. L’impresa deve presentare istanza al tribunale ai sensi dell’art. 46 CCII, allegando informazioni sul contenuto del piano (per esempio la funzione dell’affidamento nella prosecuzione dell’attività e la sua sostenibilità nei flussi previsti), e acquisire il parere del commissario.

Esito. Se l’autorizzazione è concessa, il credito di regresso del garante nascerà da un atto legalmente compiuto. Se la proroga viene firmata senza autorizzazione, l’atto è esposto all’inefficacia e, secondo l’art. 44, comma 1-ter, alla revoca del decreto che ha concesso il termine: la conseguenza è la perdita della protezione proprio nel momento più delicato.

La giurisprudenza in tabella: il riepilogo delle pronunce esaminate

La tabella che segue raccoglie tutte le decisioni citate nell’analisi. Per ciascuna è indicata la questione decisa, il principio riassunto in una riga con parole nostre e la rilevanza pratica per chi gestisce un’impresa in fase prenotativa. Le pronunce della Cassazione rese su fattispecie di legge fallimentare sono state utilizzate come criteri interpretativi per le corrispondenti norme del Codice della crisi, con le cautele indicate nel testo. Per le decisioni di merito, si tratta di orientamenti di singoli uffici giudiziari, utili ma non vincolanti per altri tribunali.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass., Sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713Prededuzione dei crediti sorti dopo la domanda in biancoI crediti da atti legalmente compiuti sono prededucibili anche se il concordato non prosegue, se c’è consecuzioneFonda la possibilità di continuare a lavorare con i terzi
Cass., Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 36370Qualificazione degli atti nel concordatoPrecedente della linea sulla distinzione tra atti ordinari e straordinari, richiamato dalla giurisprudenza successivaMostra la continuità dell’orientamento
Cass., Sez. I, 3 gennaio 2025, n. 82Atti del debitore in concordato in biancoLa legittimità dell’atto dipende dal tipo di concordato, che va indicato almeno di massimaConviene dichiarare subito la finalità (continuità o liquidazione)
Cass., Sez. I, ord. 24 gennaio 2025, n. 1730Prededuzione senza deposito del pianoSenza apertura effettiva della procedura la prededuzione è esclusaI fornitori sono tutelati se si arriva al deposito
Cass., Sez. V, 27 gennaio 2025, n. 1859Ritenute sulle retribuzioniLe ritenute sugli stipendi correnti vanno versate; quelle anteriori sono debito pregressoGestione corretta del personale in fase prenotativa
Cass., Sez. I, 23 aprile 2025, n. 10652Crediti da atti “legalmente compiuti”Il giudice deve verificare la natura dell’atto e, se straordinario, l’autorizzazioneOgni contratto non autorizzato mette a rischio la prededuzione
Cass., Sez. I, 9 maggio 2025, n. 12352Cauzione per le spese in concordato con riservaIl mancato o insufficiente deposito della cauzione non rende di per sé inammissibile o improcedibile la domandaUn inadempimento formale non chiude automaticamente la procedura
Cass., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020Compenso del professionistaEscluso dal passivo il professionista che non avvisa il debitore del divieto di pagamenti non autorizzatiConferma la gravità dei pagamenti non autorizzati
Cass., Sez. I, ord. 30 gennaio 2026, n. 2042Criterio ordinario/straordinario; atti in frodeSi valuta l’interesse della massa; i ravvedimenti successivi non salvano la proceduraPrima di firmare, chiedersi se l’atto impoverisce il patrimonio
Cass., Sez. V, 7 maggio 2026, n. 13243Debiti tributari anteriori notificati in proceduraPagarli, anche a rate, è atto straordinario da autorizzare; l’omesso pagamento non è sanzionabileNon rateizzare debiti fiscali anteriori senza autorizzazione
Cass., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638Proroga di fideiussione scadutaÈ un nuovo contratto; senza informazioni sul piano, l’atto pregiudizievole è straordinarioLe garanzie vanno rinnovate solo con autorizzazione
Trib. Milano, Sez. II civ., decreto 2 novembre 2025Art. 94-bis in fase prenotativaSe la domanda dichiara la continuità, la tutela dei contratti pendenti può operare subitoProtezione dei contratti essenziali, da chiedere espressamente
Trib. Bergamo, decreto 20 febbraio 2019Scioglimento dei contratti nel concordato con riservaLo scioglimento non è ammissibile prima del pianoIn fase in bianco si può ottenere solo la sospensione
Trib. S. Maria Capua Vetere, decreto 2 febbraio 2024Proroga del termine ex art. 44 per concordato in continuitàProroga accolta solo in parte, all’esito di una verifica concretaLa proroga non è automatica: va motivata con un progetto

Sintesi operativa: i principi da tenere a mente ogni giorno

Dall’insieme delle decisioni esaminate si ricavano alcune regole di condotta che valgono per tutta la durata della fase con riserva.

  • L’impresa può continuare a lavorare: la domanda con riserva non comporta spossessamento e l’imprenditore conserva la gestione.
  • Gli atti di ordinaria amministrazione restano liberi; quelli di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale prima di essere compiuti.
  • Il criterio per distinguerli è l’effetto sul patrimonio: conserva o migliora (ordinario) oppure diminuisce o disperde (straordinario), guardando all’interesse dei creditori (Cass. 2042/2026).
  • Dichiara subito il tipo di concordato che intendi proporre: senza questa indicazione il dubbio si risolve nel senso della straordinarietà (Cass. 82/2025 e 14638/2026).
  • Stipendi e ritenute correnti si pagano; arretrati di dipendenti, fornitori e fisco non si pagano senza autorizzazione (Cass. 1859/2025 e 13243/2026).
  • Per i fornitori essenziali la via è l’art. 100 CCII, con attestazione del professionista indipendente.
  • La prededuzione dei crediti nati in fase prenotativa è solida se la procedura arriva al deposito di piano e proposta (Cass. 1730/2025).
  • La tutela dei contratti essenziali (art. 94-bis) va chiesta espressamente, dichiarando la continuità e domandando le misure protettive.
  • In fase in bianco si può chiedere la sospensione dei contratti pendenti, non il loro scioglimento.
  • Rinnovi di garanzie, transazioni, cessioni di beni e nuovi finanziamenti vanno sempre sottoposti al tribunale.
  • I termini del procedimento non godono della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: il calendario va gestito come se agosto non esistesse.
  • Correggere dopo non basta: i ravvedimenti successivi non neutralizzano un atto irregolare già scoperto.

Quindi, in pratica? Le domande che ci si pone davvero

Posso continuare a vendere ai miei clienti e incassare le fatture?

Sì. Vendere i prodotti o i servizi dell’impresa a condizioni di mercato e incassare i relativi corrispettivi è l’essenza della gestione ordinaria, e conserva il patrimonio. Attenzione, però, agli sconti eccezionali per ottenere incassi anticipati, alle cessioni di crediti e alle compensazioni con debiti anteriori: alla luce del criterio di Cass. 2042/2026, sono operazioni che possono ridurre ciò che spetta ai creditori e vanno valutate caso per caso, se necessario con istanza.

Devo pagare gli stipendi del mese in corso? E quelli arretrati?

Gli stipendi per il lavoro prestato dopo la domanda si pagano, e con essi le ritenute, come ha chiarito Cass. 1859/2025; in caso contrario si accumulano sanzioni. Gli arretrati sono crediti anteriori: per la mensilità antecedente al deposito dei lavoratori addetti all’attività che prosegue si può chiedere l’autorizzazione ex art. 100 CCII. Pagarli di propria iniziativa espone a contestazioni.

Mi è arrivata una cartella per imposte dell’anno scorso: devo chiedere la rateizzazione?

No, non senza autorizzazione. Secondo Cass. 13243/2026, la notifica è legittima, ma il pagamento dei debiti tributari anteriori, anche in forma rateale, è atto di straordinaria amministrazione; se non è autorizzato, l’omesso pagamento non è sanzionabile. Il debito fiscale anteriore troverà il suo trattamento nel piano, eventualmente con la transazione sui crediti tributari.

Il tribunale mi ha chiesto una cauzione per le spese e non riesco a versarla tutta: la procedura è finita?

Non automaticamente. Cass. 12352/2025 ha escluso che il mancato deposito della cauzione, o il deposito di una somma inferiore, renda di per sé inammissibile o improcedibile la domanda. Resta però un segnale negativo, e l’art. 44 CCII prevede la revoca del decreto in caso di mancato versamento delle somme per le spese: conviene spiegare subito al tribunale la situazione e proporre una soluzione.

Se i 60 giorni non bastano, posso ottenere una proroga?

Sì, fino a ulteriori sessanta giorni, ma solo con giustificati motivi. L’esperienza dei tribunali, come mostra il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2 febbraio 2024, che ha accolto solo in parte una richiesta di proroga per un concordato in continuità, indica che la proroga non è un automatismo: va sostenuta dimostrando che il piano è realmente in lavorazione e che nel frattempo la gestione non danneggia i creditori.

Dalla massima al fascicolo: cosa fa lo Studio Monardo quando l’impresa è in fase prenotativa

Le sentenze esaminate descrivono un terreno in cui ogni atto conta. Lo Studio Monardo applica questi orientamenti al singolo fascicolo con strumenti concreti:

  1. Redigiamo la domanda con riserva dichiarando fin da subito il tipo di soluzione perseguita, così che gli atti successivi siano valutati alla luce della continuità o della liquidazione, come richiedono Cass. 82/2025 e 14638/2026.
  2. Classifichiamo gli atti di gestione dell’impresa in ordinari e straordinari, costruendo con l’amministratore un protocollo interno che indica cosa si può firmare e cosa va prima portato al tribunale.
  3. Predisponiamo le istanze di autorizzazione ex art. 46 CCII, corredate dalle informazioni sul piano che la norma richiede, e le coordiniamo con il parere del commissario giudiziale.
  4. Separiamo, insieme ai commercialisti dello staff, il debito corrente da quello pregresso, con particolare attenzione a retribuzioni, ritenute e debiti fiscali notificati durante la procedura.
  5. Prepariamo le istanze ex art. 100 CCII per il pagamento dei fornitori essenziali e della mensilità antecedente dei lavoratori, coordinandoci con il professionista indipendente che deve attestare l’essenzialità.
  6. Chiediamo le misure protettive e la tutela dei contratti essenziali ex art. 94-bis, individuando i rapporti da proteggere e contestando le clausole risolutive legate al deposito.
  7. Gestiamo le richieste di sospensione dei contratti pendenti ex art. 97, notificando le istanze alle controparti e pianificando lo scioglimento per il momento del deposito del piano.
  8. Verifichiamo le richieste di banche e garanti (rinnovi, proroghe, nuove linee) e le sottoponiamo al tribunale quando la giurisprudenza le qualifica come atti straordinari.
  9. Pianifichiamo il calendario del termine e dell’eventuale proroga, tenendo conto che la sospensione feriale non opera, e prepariamo la richiesta di proroga con il progetto di piano che la giustifica.
  10. Difendiamo l’impresa se il commissario o i creditori contestano atti di gestione, in reclamo e nei gradi successivi, fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema in cui le regole sono state scritte, in gran parte, dalla Prima Sezione civile e dalla Sezione tributaria della Cassazione, la qualifica di cassazionista consente allo Studio di seguire la stessa linea difensiva dall’impostazione della domanda con riserva fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa strategia. Gli orientamenti che proteggono l’impresa si costruiscono nel primo atto e si difendono fino all’ultimo grado. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 permette inoltre di leggere la fase prenotativa in continuità con l’eventuale composizione negoziata che l’ha preceduta.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso con avvocati e commercialisti insieme: la distinzione tra debito corrente e debito pregresso, la gestione delle ritenute, la lettura dei flussi di cassa da allegare alle istanze richiedono entrambe le competenze nello stesso momento.

In chiusura

Continuare a lavorare durante il concordato in bianco è possibile, ed è anzi lo scopo per cui questo strumento esiste. Ma la Cassazione, soprattutto tra il 2025 e il 2026, ha chiarito che la libertà gestoria dell’imprenditore in fase prenotativa è una libertà misurata sull’interesse dei creditori, e che il silenzio sul piano si paga con un regime più rigido. Stipendi correnti sì, arretrati no; forniture per commesse in corso sì, rinnovi di garanzie solo con autorizzazione; contratti essenziali protetti, se lo si chiede.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si trova esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la gestione della crisi d’impresa, che conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, la difesa degli orientamenti fino in Cassazione, che segue come avvocato cassazionista, e il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, indispensabile quando in gioco ci sono banche, garanzie e debiti fiscali.

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