Il giorno dopo il deposito: chi tiene davvero il timone
Il giorno dopo il deposito della domanda di concordato con riserva, in molte aziende si respira un’aria strana. Il telefono dell’amministratore squilla più del solito: la banca chiede un incontro “urgente”, il fornitore principale sospende le consegne “in attesa di chiarimenti”, un socio di minoranza pretende un’assemblea per cambiare l’organo amministrativo, un creditore già in causa fa sapere che “si rivolgerà al tribunale”. La domanda che tutti si fanno, spesso senza dirla, è una sola: chi comanda adesso in questa impresa?
La risposta giuridica è più netta di quanto si creda. L’imprenditore, e nelle società l’organo amministrativo, conserva la gestione dell’impresa; lo fa però dentro un perimetro nuovo, con un commissario giudiziale che vigila, un tribunale che autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, obblighi informativi periodici e soci che, dall’iscrizione della decisione di accesso nel registro delle imprese, non possono più revocare gli amministratori a proprio piacimento (art. 120-bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d’ora in poi CCII). Ma il vero punto non è la teoria delle competenze: è che i creditori conoscono questo perimetro meglio di molti imprenditori, e lo usano per riprendersi, pezzo per pezzo, il controllo che la legge ha lasciato alla governance.
Questo articolo ribalta la prospettiva. Invece di elencare regole, ricostruisce le mosse che la controparte tipica — banca, società di leasing, fornitore strategico, creditore già munito di titolo — compie durante la fase prenotativa, e per ciascuna indica il limite che la legge le impone e la contromossa del debitore. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una figura formata proprio per condurre le trattative tra impresa in difficoltà e creditori, e la fase del concordato con riserva è esattamente il momento in cui quella trattativa si gioca. A ciò si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che consente di seguire i provvedimenti della procedura — revoche, dichiarazioni di improcedibilità, aperture di liquidazione giudiziale — fino all’ultimo grado, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, indispensabile quando la controparte principale è una banca.
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Chi hai di fronte: la razionalità del creditore nella fase prenotativa
Prima di studiare le mosse, bisogna capire il giocatore. Il creditore di un’impresa che deposita una domanda con riserva non è un nemico irrazionale: è un attore economico che, da quel giorno, ha davanti a sé una sola domanda — quanto recupererò, e quando, a seconda di come si chiuderà questa partita?
Dal suo punto di vista, la domanda prenotativa è un evento ambiguo. Da un lato gli toglie strumenti: se il debitore ha chiesto le misure protettive, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui si esercita l’impresa (art. 54, comma 2, CCII); le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione diventano inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46, comma 5, CCII); le garanzie ottenute a ridosso della crisi rischiano di cadere. Dall’altro lato, la domanda gli apre una finestra informativa che prima non aveva: il debitore deve depositare informative periodiche, un commissario giudiziale controlla la gestione, ogni atto rilevante passa dal tribunale.
La controparte tipica si divide in quattro famiglie, e ognuna ha una convenienza diversa.
La banca è il creditore più attrezzato. Ha fidi autoliquidanti, anticipi su fatture, conti con saldi da compensare, garanzie personali dei soci e degli amministratori. Il suo calcolo è freddo: se può recuperare fuori dal concorso (incassando crediti ceduti, escutendo fideiussori, compensando), preferisce non trattare; se tutte le vie esterne sono chiuse, diventa il primo interlocutore disposto a ragionare su una proposta, perché sa che nella liquidazione giudiziale il suo credito chirografario vale poco.
La società di leasing ragiona sul bene. Se il bene è strategico per la continuità, ha potere contrattuale enorme; se il bene è facilmente ricollocabile sul mercato, tenderà a spingere per lo scioglimento del contratto e la restituzione.
Il fornitore strategico è il creditore più emotivo ma anche il più ricattabile, nel senso buono: vuole essere pagato, ma vuole anche continuare a vendere. Se l’impresa sopravvive, lui conserva un cliente. È il primo che minaccia lo stop delle forniture ed è spesso il primo a firmare un accordo.
Il creditore già munito di titolo — chi ha un decreto ingiuntivo esecutivo, un pignoramento in corso, un’istanza di liquidazione giudiziale pendente — è quello che più di tutti vive la domanda con riserva come un “furto di tempo”. La sua mossa naturale è dimostrare al tribunale che la domanda è dilatoria.
C’è poi un attore che non è creditore ma pesa come tale: il socio, specie quello di minoranza o quello che vede nella crisi l’occasione per prendere il controllo. Nella logica del creditore, il socio è spesso un alleato tattico: un cambio di amministratori può portare in plancia di comando qualcuno più disponibile a una soluzione liquidatoria o a un accordo favorevole a un singolo creditore.
Accanto a queste figure ne compaiono altre due, meno visibili ma spesso decisive. I lavoratori dipendenti sono creditori privilegiati per retribuzioni e trattamento di fine rapporto, e la loro posizione pesa sulla scelta tra continuità e liquidazione: un piano in continuità conserva i posti di lavoro e, con essi, un consenso che il tribunale e gli altri creditori non ignorano. Il creditore che spinge per la liquidazione deve fare i conti con questa realtà, e il debitore che la documenta bene nelle informative guadagna credibilità. Il pubblico ministero, infine, non è un creditore ma può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale e segnalare al tribunale le condotte che giustificano la revoca del termine (art. 44, comma 2, CCII). In più di un caso deciso dalla Cassazione, l’iniziativa della procura si è sommata a quella dei creditori, rafforzandone l’effetto: è un attore da tenere in conto soprattutto quando l’impresa ha debiti rilevanti verso enti pubblici o quando emergono irregolarità contabili.
Tutti questi soggetti hanno una caratteristica comune: nessuno di loro ha il potere di gestire l’impresa, ma ciascuno può influire su chi la gestisce, direttamente o attraverso il tribunale. È per questo che la domanda “chi comanda” non ha una risposta solo formale. Formalmente comanda la governance; sostanzialmente comanda chi riesce a orientare le decisioni del tribunale e, con esse, il destino della procedura. Il resto dell’articolo mostra come ogni mossa del creditore sia un tentativo di spostare questo equilibrio, e come ogni contromossa del debitore serva a riportarlo dove la legge lo ha collocato.
La convenienza economica del creditore è la chiave di lettura di tutto quello che segue. Ogni sua mossa, anche la più aggressiva, si spiega con un confronto tra ciò che recupererebbe in liquidazione giudiziale, ciò che potrebbe ottenere da un concordato e ciò che può portarsi a casa subito, fuori dal concorso. Il debitore che capisce questo confronto può spostarlo a proprio favore.
La mappa dei poteri: chi decide cosa, dal deposito al decreto di apertura
Per leggere le mosse del creditore serve una mappa precisa di chi decide cosa nella fase prenotativa. Senza questa mappa, ogni pressione esterna sembra legittima; con la mappa, si vede subito dove il creditore sta chiedendo qualcosa che la legge non gli dà.
L’organo amministrativo decide se accedere allo strumento, quale strumento scegliere e quale contenuto dare a proposta e piano (art. 120-bis CCII); gestisce l’impresa nell’ordinaria amministrazione (art. 46, comma 2, CCII); chiede al tribunale le autorizzazioni per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione; redige le informative periodiche; decide se chiedere la proroga del termine e se depositare il progetto previsto dall’art. 44, comma 1-quater. È il centro decisionale, e tutte le mosse dei creditori, in un modo o nell’altro, mirano a condizionarlo.
Il tribunale fissa il termine per il deposito di proposta e piano, nomina il commissario giudiziale, stabilisce la cadenza delle informative e la somma da versare per le spese; autorizza gli atti straordinari; conferma o revoca le misure protettive; su segnalazione, revoca il termine; decide sull’eventuale istanza di liquidazione giudiziale pendente. È l’unico soggetto che può togliere alla governance il controllo della partita, e per questo il creditore scrive a lui, non all’amministratore.
Il commissario giudiziale vigila sulla gestione, verifica la veridicità dei dati e riferisce al tribunale, segnalando atti in frode o condotte pregiudizievoli. Non amministra, non firma, non sostituisce l’imprenditore. Ma è l’interlocutore tecnico del tribunale, e la sua valutazione degli atti del debitore pesa molto più di quella di un singolo creditore. Un rapporto trasparente con il commissario — informazioni anticipate, richieste di parere sugli atti dubbi, documenti consegnati senza ritardi — è una delle difese più efficaci contro le segnalazioni ostili.
I soci vengono informati della decisione e aggiornati periodicamente (art. 120-bis, comma 3, CCII), ma non autorizzano l’accesso né possono revocare gli amministratori senza giusta causa approvata dal tribunale delle imprese. Conservano la possibilità, se rappresentano almeno il dieci per cento del capitale, di presentare proposte concorrenti, e le modifiche statutarie necessarie al piano possono essere attuate per effetto dell’omologazione.
I creditori, infine, non decidono nulla della gestione, ma dispongono di un arsenale di iniziative: istanza di liquidazione giudiziale, opposizione alla conferma delle misure protettive, istanza di revoca o abbreviazione delle stesse, segnalazione ai sensi dell’art. 44, comma 2, CCII, e — più avanti — voto sulla proposta, opposizione all’omologazione, proposte concorrenti quando la legge le ammette. Il debitore che conosce questo arsenale sa in anticipo da quale porta arriverà il prossimo attacco.
Una conseguenza pratica di questa mappa è spesso sottovalutata: poiché il creditore non può comandare direttamente, tutte le sue mosse efficaci passano attraverso un errore del debitore. Le esecuzioni funzionano se il deposito è tardivo; l’attacco alle misure funziona se il ricorso di conferma è debole; la leva contrattuale funziona se l’impresa non risponde; la segnalazione funziona se l’atto non era autorizzato o l’informativa era lacunosa; la revoca degli amministratori funziona se la decisione di accesso è rimasta lettera morta; l’accusa di abuso funziona se la domanda è reiterata o vuota. È una lettura che cambia la prospettiva: la difesa, in questa fase, è anzitutto la prevenzione dei propri errori.
Mossa n. 1 — Arrivare prima: esecuzioni, ipoteche e istanza di liquidazione giudiziale
La mossa
La prima cosa che il creditore farà, se ha fiutato la crisi, è cercare di arrivare prima del deposito. Le forme sono tre: avviare o accelerare un pignoramento; iscrivere un’ipoteca giudiziale sulla base di un decreto ingiuntivo; depositare un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, così da costringere l’impresa a giocare in difesa e dentro un calendario dettato da altri.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché ogni garanzia o vincolo ottenuto prima della pubblicazione della domanda può sopravvivere al concorso, o quantomeno diventare una carta negoziale. L’istanza di liquidazione giudiziale, poi, ha un effetto ulteriore: fissa un’udienza (art. 41 CCII) che diventa una scadenza anche per il debitore, perché la domanda con riserva non può più essere proposta dopo quella udienza. Il creditore preferisce non muovere quando il suo credito è ben garantito da un fideiussore solvibile — in quel caso gli conviene aggredire il garante e lasciare l’impresa al suo destino — oppure quando teme che la propria iniziativa acceleri una liquidazione in cui recupererebbe meno di quanto otterrebbe da un accordo.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone paletti precisi.
Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46, comma 5, CCII). La corsa all’ipoteca, se il debitore deposita in tempo, si rivela inutile.
Dopo il deposito, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia verso gli altri creditori concorrenti se non con autorizzazione del tribunale. Il vincolo ottenuto “di corsa” non tiene.
Se il debitore ha chiesto le misure protettive, dalla pubblicazione della domanda i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa (art. 54, comma 2, CCII). Il Tribunale di Milano, con decisione del 29 febbraio 2024, ha precisato che l’effetto decorre proprio dalla pubblicazione della domanda prenotativa contenente la richiesta di misure protettive, senza attendere altro.
E c’è di più: la giurisprudenza di legittimità ha esteso il meccanismo della “consecuzione” tra procedure. Con l’ordinanza n. 20536/2024 la Cassazione ha chiarito che la retrodatazione del periodo sospetto al momento della prima domanda concorsuale opera anche quando al concordato in bianco segue un’amministrazione straordinaria, e non solo quando segue il fallimento: le garanzie ottenute a ridosso della domanda restano esposte a inefficacia.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa si chiama tempismo: la domanda con riserva va depositata quando è ancora utile, cioè prima che il creditore consolidi la sua posizione e comunque entro i limiti che l’art. 40, comma 10, CCII pone quando pende già un ricorso per liquidazione giudiziale. Il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha precisato che il riferimento è alla prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41: non è un termine “mobile” che slitta con i rinvii, come una parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto in passato. Chi aspetta l’ultimo rinvio dell’udienza per depositare rischia di scoprire che la finestra si è già chiusa.
Seconda contromossa: chiedere espressamente le misure protettive nella domanda, perché senza richiesta non c’è protezione, e presidiare il successivo passaggio di conferma davanti al tribunale (ne parliamo nella mossa n. 2). Terza contromossa: mappare subito i vincoli iscritti negli ultimi novanta giorni, per sapere quali ipoteche giudiziali sono destinate a diventare inefficaci e usare questa informazione nel negoziato con quel creditore.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre a Cass. n. 20536/2024 sulla consecuzione, va ricordato che la Cassazione, con le ordinanze gemelle n. 7117 e n. 7118 del 12 marzo 2020, ha escluso che la domanda in bianco depositata in occasione dell’udienza per la dichiarazione di insolvenza sia di per sé abusiva: la coincidenza temporale non basta, occorre dimostrare in concreto lo scopo dilatorio. È un punto decisivo, perché il creditore che ha depositato l’istanza di liquidazione tenterà quasi sempre di sostenere il contrario.
Mossa n. 2 — Smontare lo scudo: l’attacco alle misure protettive
La mossa
Se il debitore ha ottenuto le misure protettive, la seconda mossa del creditore è indebolirle: contestarne la conferma, chiederne la revoca o l’abbreviazione, sostenere che non riguardano il suo credito o il bene su cui intende agire, oppure — più sottilmente — cercare di aggirarle con condotte che non sono tecnicamente esecuzioni.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene attaccare lo scudo quando ha un’azione esecutiva già avanzata (un’asta fissata, un pignoramento presso terzi che sta per produrre assegnazioni) o quando ritiene che il debitore stia usando la protezione solo per guadagnare mesi. Preferisce non farlo quando l’attacco rischia di irrigidire il tribunale a favore del debitore, o quando il suo credito è così piccolo che il costo del contenzioso supera il vantaggio atteso.
I suoi limiti
Il meccanismo delle misure tipiche è semi-automatico: gli effetti decorrono dalla pubblicazione della domanda, ma il tribunale deve confermarli o revocarli con decreto entro termini stringenti (art. 55 CCII); se il decreto non interviene nei tempi, gli effetti cessano. Questo significa che il creditore ha un’occasione processuale precisa per dire la sua, ma anche che non può agire “in autotutela” ignorando lo stop: gli atti esecutivi iniziati o proseguiti in violazione delle misure protettive sono colpiti da nullità.
La revoca o l’abbreviazione delle misure non si ottiene con una generica lamentela: il creditore deve dimostrare che le misure non soddisfano più l’obiettivo di favorire la regolazione della crisi, oppure che sono sproporzionate rispetto al pregiudizio che gli arrecano, oppure che il debitore ha compiuto atti in frode. La durata complessiva delle misure, inoltre, è limitata per legge, e non può essere prorogata all’infinito.
Sul fronte delle condotte “aggiranti”, il correttivo del 2024 ha ampliato la nozione di misure protettive. Il Tribunale di Milano, con decisione del 24 dicembre 2024, ha ritenuto che, dopo il correttivo, le misure possano riguardare anche condotte commissive e omissive dei creditori, e non solo le azioni esecutive in senso stretto: la chiusura di una linea di credito o il rifiuto di adempiere un contratto possono rientrare nel raggio della protezione, se il tribunale lo dispone.
C’è però un limite anche per il debitore, che il creditore conosce bene: secondo l’orientamento di merito prevalente (Trib. Milano, 30 marzo 2023; Trib. Arezzo, 1° febbraio 2024), nella fase prenotativa il debitore può aspirare in linea di massima alle sole misure protettive tipiche, non a quelle “atipiche” o cautelari, per le quali serve un quadro più definito. Il creditore punterà proprio su questa asimmetria: tutto ciò che non è coperto dalla protezione tipica, per lui, è terreno libero.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire la domanda e il successivo ricorso di conferma in modo da resistere al vaglio di proporzionalità: spiegare perché la protezione serve alle trattative, con quali creditori si sta trattando, perché il sacrificio imposto al singolo creditore è inferiore al beneficio per la massa. La misura protettiva non va “presa e tenuta”: va difesa con i fatti, udienza dopo udienza.
In secondo luogo, se l’impresa è in continuità e ha bisogno di protezione contro condotte specifiche (per esempio il rifiuto di rinnovare un affidamento essenziale), va valutata subito l’opportunità di formulare istanze mirate, oppure di depositare il progetto previsto dal comma 1-quater dell’art. 44 CCII, introdotto dal correttivo, che consente al debitore di giovarsi del regime proprio dello strumento prescelto. Più la domanda prenotativa si avvicina a un progetto concreto, più il debitore guadagna strumenti e più il creditore perde argomenti.
Le pronunce che ti proteggono
Trib. Milano, 29 febbraio 2024 (decorrenza del divieto di azioni esecutive dalla pubblicazione della domanda prenotativa); Trib. Milano, 24 dicembre 2024 (misure protettive estese a condotte commissive e omissive dopo il correttivo); Trib. Avellino, 13 febbraio 2025, che però offre anche un’arma al creditore: la misura revocata o non confermata perde efficacia e non può essere recuperata con una semplice istanza di proroga delle altre misure. È un errore procedurale che il creditore attento sfrutta immediatamente.
Mossa n. 3 — Stringere la leva contrattuale: forniture, fidi, compensazioni
La mossa
Quando non può agire in giudizio, il creditore agisce sul contratto. La banca revoca o non rinnova gli affidamenti, trattiene gli incassi delle fatture anticipate, compensa i saldi attivi dei conti. Il fornitore sospende le consegne o pretende il pagamento anticipato. La società di leasing invia la diffida per la risoluzione. È la mossa più silenziosa e spesso la più efficace, perché colpisce la cassa, cioè l’ossigeno della fase prenotativa.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché il credito anteriore, dentro la procedura, sarà pagato in moneta concordataria; se riesce a recuperare qualcosa fuori (un incasso trattenuto, una compensazione) quel qualcosa è pieno. Il fornitore, poi, ragiona anche sul futuro: non vuole accumulare nuovi crediti verso un cliente che potrebbe finire in liquidazione. Preferisce non farla quando l’impresa è per lui un cliente rilevante e la continuità gli garantisce margini futuri superiori alla perdita sul pregresso: in quel caso minaccia, ma raramente esegue.
I suoi limiti
Qui il suo margine si restringe in modo significativo per effetto dell’art. 94-bis CCII. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. È una regola che trasforma il ricatto del fornitore in un inadempimento.
Le forniture successive al deposito, se regolarmente autorizzate o rientranti nell’ordinaria amministrazione, generano crediti prededucibili (art. 46, comma 4, CCII): il fornitore che continua a consegnare non finisce nel calderone chirografario, e questo gli toglie buona parte della ragione economica per fermarsi.
Sul fronte bancario, la situazione è più sfumata. Gli incassi di crediti ceduti o affidati in mandato alla banca, e la possibilità di compensarli con il debito da anticipazione, dipendono dal contenuto delle clausole contrattuali (patto di compensazione, mandato all’incasso, cessione vera e propria) e sono oggetto di un contenzioso giurisprudenziale ampio e non uniforme. Il limite, però, è sempre lo stesso: la banca deve dimostrare di avere un titolo contrattuale anteriore e opponibile che la autorizzi a trattenere; in mancanza, le somme appartengono alla massa.
Infine, i contratti pendenti possono essere sciolti o sospesi, ma su iniziativa del debitore e con autorizzazione del tribunale (art. 97 CCII), non per scelta unilaterale del creditore, salvo i casi previsti dalla legge.
La tua contromossa
La contromossa chiave è mettere per iscritto la regola: a ogni sospensione di fornitura o revoca di fido va risposto con una comunicazione motivata che richiami l’art. 94-bis CCII e la natura prededucibile dei crediti nuovi. Molti fornitori sospendono per prudenza, non per strategia, e cambiano posizione appena capiscono che le consegne future saranno pagate in prededuzione.
Con le banche serve un lavoro diverso: ricostruire, contratto per contratto, la natura dei rapporti di anticipo e degli incassi, per capire se la banca sta trattenendo somme che non le spettano. È un’analisi da avvocato e da commercialista insieme, perché si gioca sulle clausole e sulle movimentazioni. Se l’impresa è in continuità e alcuni fornitori sono davvero insostituibili, si può chiedere al tribunale l’autorizzazione al pagamento dei loro crediti anteriori, secondo le condizioni poste dall’art. 100 CCII: una leva negoziale potente, da usare con misura.
Le pronunce che ti proteggono
Il principio affermato da Cass. n. 1730 del 24 gennaio 2025 è un’arma a doppio taglio da conoscere bene: la prededuzione dei crediti nati da contratti conclusi nella fase prenotativa non è automatica, ma presuppone che l’atto sia stato legalmente compiuto (cioè, se straordinario, autorizzato). Per il fornitore questo significa che conviene continuare a consegnare solo dentro un quadro autorizzato; per il debitore, che ogni nuovo contratto rilevante va inquadrato prima, non dopo. Lo stesso filone si ritrova in Cass. n. 82 del 3 gennaio 2024 e in Cass. n. 36370 del 29 dicembre 2023, che richiedono una valutazione in concreto della natura dell’atto e della sua utilità per i creditori.
Mossa n. 4 — Sorvegliare e segnalare: il creditore come “secondo commissario”
La mossa
La mossa più sofisticata, e sempre più frequente, non è aggredire: è osservare. Il creditore legge ogni informativa periodica depositata dal debitore, confronta i dati con quelli in suo possesso, segue i movimenti dei beni aziendali, verifica se sono stati fatti pagamenti a creditori anteriori, se sono stati venduti cespiti, se sono stati conclusi contratti importanti senza autorizzazione. Poi scrive al commissario giudiziale o direttamente al tribunale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché la segnalazione è poco costosa e potenzialmente decisiva: l’art. 44, comma 2, CCII prevede che il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario o del pubblico ministero, revochi il termine concesso quando accerta atti di frode, condotte che pregiudicano una soluzione efficace della crisi, gravi violazioni degli obblighi informativi o il mancato versamento della somma per le spese. La revoca del termine, se pende un’istanza di liquidazione giudiziale, apre la strada all’esame di quella istanza. Il creditore preferisce non segnalare quando sta trattando in privato con il debitore e teme che una procedura in liquidazione gli renda meno di quanto l’accordo promette.
I suoi limiti
La revoca non è automatica e non si basa sul sospetto: richiede un accertamento del tribunale, previa audizione del debitore, su uno dei presupposti tassativi dell’art. 44, comma 2. Il creditore deve portare fatti, non impressioni.
Sugli atti compiuti senza autorizzazione, poi, la giurisprudenza ha sviluppato un criterio che protegge anche il debitore in buona fede: conta la sostanza dell’atto, non l’etichetta. Secondo Cass. n. 82 del 3 gennaio 2024, per stabilire se un atto della fase prenotativa sia di ordinaria o straordinaria amministrazione serve almeno un’indicazione del tipo di concordato perseguito, perché lo stesso atto può essere funzionale in una continuità e pregiudizievole in una liquidazione. Una linea giurisprudenziale di legittimità formatasi sotto la legge fallimentare ha inoltre escluso che il compimento di atti straordinari non autorizzati porti alla revoca quando gli atti non sono in concreto pregiudizievoli per i creditori.
Ma il margine del debitore è stretto: in assenza di un piano depositato, secondo Cass. n. 1730 del 24 gennaio 2025, qualunque atto potenzialmente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio va considerato straordinario, e quindi soggetto ad autorizzazione preventiva. E l’ordinanza n. 21291/2024 ha ricordato che l’atto di straordinaria amministrazione compiuto senza il via libera del tribunale può condurre alla non ammissione al concordato e, di conseguenza, alla procedura liquidatoria. L’art. 46, comma 1, CCII è esplicito: in mancanza di autorizzazione, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto che ha concesso il termine.
La tua contromossa
Qui sta il cuore della risposta alla domanda del titolo. Nella fase prenotativa l’amministratore comanda, ma comanda “a vista”: ogni decisione che esce dall’ordinaria gestione va prima portata al tribunale. La contromossa chiave è costruire un protocollo interno — un vero e proprio “semaforo” — che classifichi preventivamente gli atti in tre fasce: ordinaria amministrazione (libera), atti dubbi (da sottoporre al commissario per un parere informale e, se serve, al tribunale), atti straordinari (sempre autorizzati, con istanza motivata sull’urgenza e sull’utilità per i creditori).
La seconda contromossa riguarda le informative periodiche previste dall’art. 44, comma 1, lettera c), CCII, di regola a cadenza almeno mensile. Un’informativa scritta bene disarma il creditore che cerca incoerenze; un’informativa lacunosa gli regala l’argomento della “grave violazione degli obblighi informativi”. Va redatta come se il primo lettore fosse il creditore più ostile, perché spesso è così.
In questa fase la presenza di un professionista che abbia esperienza diretta della negoziazione della crisi fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta con l’impresa il protocollo degli atti e le informative in modo che la gestione resti nelle mani della governance e non scivoli, segnalazione dopo segnalazione, nelle mani dei creditori.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. n. 82 del 3 gennaio 2024 (necessità di una minima indicazione del tipo di concordato per qualificare gli atti); Cass. n. 36370 del 29 dicembre 2023 (valutazione concreta della funzione dell’atto); Cass. n. 1730 del 24 gennaio 2025 (atti potenzialmente pregiudizievoli in assenza di piano = straordinaria amministrazione; prededuzione solo per atti legalmente compiuti); Cass., ord. n. 21291/2024 (conseguenze dell’atto straordinario non autorizzato sull’ammissione alla procedura).
Mossa n. 5 — Cambiare chi siede al timone: la pressione sulla governance
La mossa
È la mossa che risponde più direttamente alla domanda “chi comanda”. Il creditore, di rado da solo, più spesso in sintonia con un socio, prova a cambiare l’organo amministrativo: far convocare un’assemblea, revocare l’amministratore che ha deciso di accedere al concordato, nominarne uno più “ragionevole” — cioè disponibile a rinunciare alla domanda, a trasformare il piano in liquidatorio, a chiudere un accordo separato con quel creditore. A volte la pressione è indiretta: il creditore che è anche fideiussore o parte correlata agisce sui soci familiari, sulla holding, sui patti parasociali.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché nel concordato la proposta la scrive chi amministra. Se cambia l’amministratore, può cambiare tutto: il tipo di piano, la ripartizione tra classi, la scelta tra continuità e liquidazione. Preferisce non farla quando la governance attuale sta già costruendo una proposta per lui accettabile: sostituire gli amministratori in piena procedura significa anche rallentare, e il tempo, per lui, è denaro che si deprezza.
I suoi limiti
Qui la legge ha costruito il limite più robusto di tutto il sistema. L’art. 120-bis CCII attribuisce agli amministratori, in via esclusiva e inderogabile, la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e di determinarne il contenuto; la decisione risulta da verbale notarile, viene depositata e iscritta nel registro delle imprese. I soci devono essere informati e aggiornati periodicamente, ma non autorizzano né bloccano.
Dall’iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino all’omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa; e non costituisce giusta causa la presentazione della domanda di accesso in presenza delle condizioni di legge (art. 120-bis, comma 4, CCII). In più, la delibera di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente, sentiti gli interessati.
La ratio, secondo la dottrina e la prima giurisprudenza di merito, deriva dalla Direttiva europea sulla ristrutturazione: impedire che i soci — e, per il loro tramite, singoli creditori — ostacolino il risanamento. I soci conservano contrappesi, ma sono spostati dentro la procedura: quelli che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale possono presentare proposte concorrenti (art. 120-bis, comma 5, CCII), possono votare come classe se la proposta li riguarda, possono opporsi all’omologazione.
Il limite, però, non è assoluto. Il Tribunale di Catanzaro, in una pronuncia tra le prime ad applicare la norma e ampiamente commentata, ha chiarito che la protezione degli amministratori copre l’uso fisiologico dello strumento e non un comportamento ostruzionistico: se l’amministratore annota la decisione nel registro delle imprese e poi, per mesi, non deposita nulla, la giusta causa può sussistere. Lo stesso filone ha precisato che la tutela non opera più una volta aperta la liquidazione giudiziale.
La tua contromossa
La contromossa chiave è dare contenuto alla decisione: la protezione dell’art. 120-bis è tanto più solida quanto più la governance dimostra, con i fatti, di usare lo strumento per regolare la crisi e non per congelare la situazione. Tradotto in pratica: verbale notarile ben motivato, iscrizione tempestiva, informazione ai soci documentata, deposito della domanda in tempi coerenti con la decisione, lavoro visibile sul piano.
Se il socio o il creditore tentano comunque la strada della revoca, l’amministratore ha due linee di difesa: la prima davanti al tribunale delle imprese, contestando la giusta causa; la seconda dentro la procedura, dove il commissario giudiziale e il tribunale concorsuale possono valutare se il cambio di governance sia strumentale a interessi estranei a quelli della massa. Chi comanda, in questa fase, è l’organo amministrativo che decide; ma resta al comando solo se la sua decisione è credibile.
Le pronunce che ti proteggono
Trib. Catanzaro, decreto in materia di art. 120-bis, comma 4, CCII (giusta causa e comportamento ostruzionistico; inapplicabilità della tutela dopo l’apertura della liquidazione giudiziale), commentato su riviste specialistiche nel 2025. Si tratta di giurisprudenza di merito: sul punto non risultano ancora, allo stato delle nostre verifiche, pronunce di legittimità consolidate, e questo rende il terreno ancora aperto per argomentazioni ben costruite da entrambe le parti.
Mossa n. 6 — Dimostrare che è solo tempo guadagnato: l’accusa di abuso e la guerra dei termini
La mossa
L’ultima mossa, e la più pericolosa, è quella che punta alla chiusura della partita: convincere il tribunale che la domanda con riserva è dilatoria. Il creditore che ha depositato istanza di liquidazione giudiziale, o che si è unito a quella di un altro, sostiene che il debitore non ha alcuna reale prospettiva di regolare la crisi, che ha già fatto domande analoghe, che il termine è scaduto o non poteva essere prorogato, che le informative sono vuote. L’obiettivo è ottenere l’improcedibilità o l’inammissibilità della domanda e, a seguire, l’apertura della liquidazione giudiziale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene quando ritiene che la liquidazione gli dia più di quanto potrà mai dargli un concordato — tipicamente se è ipotecario su un bene di valore, o se punta ad azioni di responsabilità e revocatorie che solo il curatore può esercitare. Preferisce non farla quando è chirografario puro e sa che, in liquidazione, prenderà una percentuale modesta e dopo molti anni.
I suoi limiti
La giurisprudenza di legittimità ha tracciato un confine che il creditore deve rispettare. L’abuso del processo non si presume: va accertato in concreto. Già le Sezioni Unite (Cass., SU, n. 9935/2015) avevano riconosciuto che la domanda in bianco si presta per sua natura a usi dilatori, ma proprio per questo hanno chiesto un vaglio caso per caso. Le ordinanze n. 7117 e n. 7118 del 12 marzo 2020 hanno escluso che il deposito della domanda in coincidenza con l’udienza sull’insolvenza sia di per sé abusivo. Cass. n. 8982 del 31 marzo 2021 ha individuato l’abuso quando la domanda non mira a regolare la crisi con i creditori ma ha il palese scopo di rinviare la dichiarazione di insolvenza.
Il creditore deve quindi provare lo scopo dilatorio con elementi concreti: precedenti rinunce, reiterazioni senza novità, inadempimento degli obblighi informativi, assenza di qualsiasi lavoro sul piano.
Il debitore, però, deve sapere che la giurisprudenza più recente è severa. Con l’ordinanza n. 4246 del 25 febbraio 2026 la Cassazione ha ritenuto inammissibile la riproposizione della domanda con riserva dopo la rinuncia a una precedente procedura, in assenza di significative modifiche della situazione patrimoniale e finanziaria. E con l’ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026 ha ribadito il carattere rigoroso del termine dell’art. 44 CCII, escludendo la proroga in pendenza di domande di liquidazione giudiziale nel caso esaminato, e ha richiamato la possibile responsabilità personale del legale rappresentante per impugnazioni palesemente infondate e defatigatorie. Va segnalato che il correttivo del 2024 è intervenuto proprio sulla disciplina della proroga, e la giurisprudenza di merito (Trib. Verona) ha ritenuto che, dopo le modifiche, la proroga del termine possa essere concessa anche se pende un ricorso per liquidazione giudiziale: su questo punto il quadro è in movimento, e il creditore sceglierà sempre la lettura più rigorosa.
Sul versante della rinuncia, infine, Cass. n. 288 dell’8 gennaio 2025 ha precisato che la rinuncia alla domanda di concordato, riportando l’impresa in bonis, interrompe il collegamento tra le procedure, salvo che l’insolvenza successiva derivi dalla stessa crisi originaria: una regola che incide sulla sorte delle prededuzioni e delle revocatorie, e dunque sulla convenienza dei creditori.
La tua contromossa
La contromossa chiave è non dare al creditore il materiale per l’accusa. In concreto: una sola domanda, ben preparata, invece di più domande improvvisate; richiesta di proroga solo se sorretta da giustificati motivi documentati; informative periodiche che mostrino l’avanzamento reale del piano (incarichi all’attestatore, trattative in corso, perizie commissionate, contatti con investitori); rispetto puntuale dell’obbligo di versare la somma per le spese della procedura.
Se l’accusa arriva comunque, la difesa si gioca sul terreno del caso concreto indicato dalla Cassazione: dimostrare che esistono serie prospettive di regolazione della crisi. In questa fase, un provvedimento sfavorevole non è la fine della partita: i provvedimenti di apertura della liquidazione giudiziale sono reclamabili e, poi, ricorribili per cassazione. La continuità della difesa, dal primo deposito all’ultimo grado, evita che la linea cambi a metà strada.
Attenzione anche al calendario: la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica, di regola, ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi (art. 9 CCII). Chi confida nella pausa estiva rischia di perdere un termine.
Le pronunce che ti proteggono
Cass., SU, n. 9935/2015; Cass. n. 7117 e n. 7118 del 12 marzo 2020; Cass. n. 8982 del 31 marzo 2021 (l’abuso richiede un accertamento concreto dello scopo dilatorio). E, sul versante opposto, da conoscere per non cadere nella trappola: Cass., ord. n. 4246 del 25 febbraio 2026; Cass., ord. n. 16358 del 26 maggio 2026; Cass. n. 288 dell’8 gennaio 2025.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a vedere come cambia la convenienza del creditore quando il debitore muove nei tempi giusti.
Simulazione A — La corsa all’ipoteca. Ipotesi: società di produzione con esposizione complessiva di 1.847.300 €. Un fornitore con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 63.480 € iscrive ipoteca giudiziale sul capannone il 4 febbraio. La società deposita domanda con riserva, con richiesta di misure protettive, e la domanda viene pubblicata nel registro delle imprese il 17 aprile. Tra il 4 febbraio e il 17 aprile corrono 72 giorni: l’ipoteca rientra nei novanta giorni ed è inefficace rispetto ai creditori anteriori (art. 46, comma 5, CCII). Il fornitore passa da una posizione ipotecaria a una chirografaria. A quel punto, per la controparte, la convenienza economica di sostenere la liquidazione crolla: da chirografario, un concordato che offra anche solo una percentuale certa in tempi brevi diventa preferibile. Se invece la società avesse depositato il 20 maggio (105 giorni dopo l’iscrizione), l’ipoteca sarebbe rimasta efficace e il fornitore avrebbe avuto un interesse opposto.
Simulazione B — Il fornitore che si ferma. Ipotesi: impresa in continuità con fatturato mensile di 312.600 €, dipendente per il 38% degli acquisti da un fornitore di componenti, verso il quale ha un debito anteriore di 128.950 €. Il giorno dopo la pubblicazione della domanda, il fornitore comunica lo stop delle consegne fino al pagamento del pregresso. Contromossa del debitore entro 48 ore: lettera che richiama l’art. 94-bis CCII (divieto di rifiuto unilaterale dell’adempimento dei contratti essenziali per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori) e la natura prededucibile dei crediti per le nuove forniture regolarmente eseguite (art. 46, comma 4, CCII). Il fornitore valuta: continuare a consegnare circa 118.800 € al mese, pagati in prededuzione, contro il rischio di inadempimento e di perdere il cliente. Nella maggior parte delle ipotesi razionali, riprende le consegne. La leva che sembrava del creditore torna alla governance. Se poi il fornitore è davvero insostituibile, l’impresa può valutare l’istanza ex art. 100 CCII per pagare, previa autorizzazione, i crediti anteriori, trasformando il pagamento in merce di scambio negoziale.
Simulazione C — La segnalazione al tribunale. Ipotesi: termine concesso di 60 giorni dall’iscrizione del decreto, avvenuta il 9 marzo, quindi fino all’8 maggio. Il 2 aprile l’amministratore, senza autorizzazione, vende un automezzo per 41.700 € a un acquirente collegato a un socio. La banca creditrice, leggendo l’informativa mensile, rileva la vendita e segnala il fatto al commissario e al tribunale il 12 aprile, chiedendo la revoca del termine ai sensi dell’art. 44, comma 2, CCII, e contestualmente insiste sulla propria istanza di liquidazione giudiziale. Il debitore si trova a difendere un atto che, in assenza di piano, rischia di essere qualificato come straordinario (Cass. n. 1730/2025) e quindi inefficace, con il pericolo della revoca del decreto (art. 46, comma 1, CCII). Se invece l’amministratore avesse depositato il 25 marzo un’istanza di autorizzazione motivata — urgenza, prezzo supportato da stima, destinazione del ricavato alle spese correnti — la stessa operazione sarebbe stata legale e la banca non avrebbe avuto nulla da segnalare. La differenza tra le due storie è una sola istanza, depositata una settimana prima.
Quando all’avversario conviene trattare
La lettura più utile della fase prenotativa è anche la meno diffusa: il creditore non è sempre ugualmente disposto a trattare. La sua disponibilità segue la convenienza, e la convenienza cambia in momenti precisi.
Il primo momento favorevole arriva subito dopo la pubblicazione della domanda con misure protettive, se il debitore ha depositato in tempo. In quel momento il creditore scopre che le vie esterne si sono chiuse: esecuzioni bloccate, ipoteche recenti inefficaci, nuove prelazioni impossibili senza autorizzazione. La sua posizione relativa peggiora di colpo e la trattativa diventa per lui un modo per recuperare certezza.
Il secondo momento arriva quando il tribunale conferma le misure protettive. Finché la conferma è in discussione, il creditore aggressivo ha un’ultima speranza di rompere lo scudo; dopo, deve fare i conti con mesi di immobilità. Molte trattative si sbloccano proprio all’indomani del decreto di conferma.
Il terzo momento è quando il debitore rende visibile il progetto di piano: anche senza depositarlo formalmente, far vedere al creditore quale percentuale di soddisfacimento il piano può offrire, e confrontarla con una stima realistica della liquidazione giudiziale (tempi, costi di procedura, valori di realizzo dei beni). Un creditore che vede nero su bianco la differenza tra il 23% in diciotto mesi e il 9% in sei anni smette di attaccare e comincia a negoziare la classe in cui sarà collocato.
Il quarto momento riguarda i creditori con garanzie esterne, tipicamente la banca con fideiussioni dei soci. Qui la convenienza si sposta quando il piano o gli accordi collaterali coinvolgono anche la posizione dei garanti: la banca tratta più volentieri se può chiudere in un’unica soluzione sia il rapporto con l’impresa sia quello con i fideiussori. È un terreno dove la competenza in diritto bancario pesa quanto quella concorsuale.
Esiste, simmetricamente, un momento in cui al creditore non conviene trattare: quando ha in mano un argomento forte per la revoca del termine o per l’abuso. Per questo ogni errore del debitore — l’atto non autorizzato, l’informativa lacunosa, la proroga chiesta senza motivi — non è solo un rischio processuale: è una perdita di potere negoziale. L’accordo, poi, può assumere forme diverse: adesione al piano con collocazione in una classe dedicata, accordo di ristrutturazione dei debiti se il debitore sceglie quella strada, piani di pagamento dei crediti prededucibili, accordi sulla prosecuzione dei contratti. La scelta dipende dalla composizione del passivo e dalla forza relativa dei creditori, che va misurata prima di sedersi al tavolo.
Come leggere i segnali di apertura del creditore
La disponibilità alla trattativa raramente viene dichiarata apertamente: si legge nei comportamenti. Alcuni segnali ricorrono con frequenza e vale la pena riconoscerli.
Il primo è il cambio di interlocutore. Quando la banca sposta la pratica dall’ufficio che gestisce il rapporto ordinario a quello che segue le posizioni in ristrutturazione, sta ammettendo che il credito non sarà recuperato nei modi ordinari e che serve una soluzione strutturata. È il momento di presentare numeri, non lamentele.
Il secondo è la richiesta di informazioni specifiche: il creditore che chiede la situazione patrimoniale aggiornata, la stima dei beni, le previsioni di cassa, sta costruendo il proprio confronto tra concordato e liquidazione. Rispondere con dati coerenti con quelli depositati in tribunale rafforza la credibilità del debitore; rispondere con dati diversi è un regalo all’avversario, che li userà nella prossima segnalazione.
Il terzo è l’abbandono delle iniziative collaterali: il fornitore che smette di sollecitare, la società di leasing che non dà seguito alla diffida, il creditore che rinvia l’udienza sull’istanza di liquidazione senza insistere. Sono segnali che la controparte sta valutando se attendere la proposta sia più conveniente che combatterla.
Il quarto, meno evidente, è l’attenzione alla classe. Quando il creditore comincia a chiedere in quale categoria sarà collocato, con quali altri creditori, con quale trattamento rispetto ai privilegiati, ha già accettato l’idea di un concordato e sta negoziando la propria posizione al suo interno. In quel momento la trattativa si sposta dal “se” al “come”, e il debitore riacquista gran parte del controllo.
Ci sono poi segnali opposti, da non ignorare: un creditore che, invece di rispondere alle proposte, moltiplica gli accessi agli atti, deposita memorie sulle informative, contatta i soci o il commissario, sta preparando un’uscita dalla trattativa e un attacco processuale. Riconoscere per tempo quale strada ha imboccato la controparte consente di scegliere se accelerare l’accordo o rafforzare le difese, invece di scoprirlo il giorno dell’udienza.
Un’ultima avvertenza riguarda gli accordi separati. Nella fase prenotativa, il pagamento di crediti anteriori fuori dalle ipotesi autorizzate espone il debitore alle conseguenze viste nella mossa n. 4, e un accordo “privato” con un singolo creditore, che lo avvantaggi rispetto agli altri, può essere letto come atto pregiudizievole per la massa. La trattativa si fa, ma si fa dentro le regole della procedura, con soluzioni che trovino spazio nel piano o che il tribunale possa autorizzare. È proprio qui che la competenza del negoziatore della crisi incontra quella del processualista: ottenere l’accordo senza offrire al creditore successivo l’argomento per far saltare la procedura.
La partita in tabella
La tabella che segue riassume le sei mosse, il vincolo che la legge impone al creditore, la contromossa del debitore e la finestra temporale in cui quest’ultima è utile. È uno strumento di lavoro: va letta insieme alle sezioni precedenti, perché ogni riga semplifica una valutazione che nel caso concreto richiede l’esame degli atti.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Esecuzioni, ipoteche giudiziali, istanza di liquidazione | Inefficacia delle ipoteche giudiziali nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione (art. 46, c. 5); divieto di azioni esecutive con misure protettive (art. 54, c. 2) | Deposito tempestivo con richiesta di misure protettive | Prima dell’udienza fissata ex art. 41 se pende istanza di liquidazione (art. 40, c. 10) |
| Attacco alle misure protettive | Conferma o revoca con decreto nei termini dell’art. 55; revoca solo per inidoneità, sproporzione o atti in frode | Ricorso di conferma motivato su utilità e proporzionalità; eventuale progetto ex art. 44, c. 1-quater | Dalla pubblicazione della domanda al decreto di conferma |
| Stop forniture, revoca fidi, compensazioni | Art. 94-bis: nessun rifiuto unilaterale dei contratti essenziali per crediti anteriori; prededuzione dei crediti nuovi (art. 46, c. 4) | Diffida motivata; analisi delle clausole bancarie; istanza ex art. 100 per fornitori strategici | Immediata, entro pochi giorni dalla condotta |
| Segnalazione di atti e informative | Revoca del termine solo per i presupposti tassativi dell’art. 44, c. 2, previo accertamento | Protocollo “semaforo” sugli atti; istanze di autorizzazione preventive; informative complete | Per tutta la durata del termine, con cadenza almeno mensile |
| Revoca degli amministratori | Inefficacia della revoca senza giusta causa dall’iscrizione della decisione fino all’omologazione; approvazione del tribunale delle imprese (art. 120-bis, c. 4) | Decisione notarile motivata, iscrizione tempestiva, lavoro visibile sul piano; opposizione davanti al tribunale delle imprese | Dall’iscrizione della decisione all’omologazione |
| Accusa di abuso e guerra dei termini | Abuso da accertare in concreto (SU 9935/2015; Cass. 8982/2021); requisiti per la proroga (art. 44, c. 1, lett. a) | Una sola domanda ben costruita; proroga solo con giustificati motivi; prova delle prospettive di risanamento | Dal deposito alla scadenza del termine; poi reclamo e ricorso per cassazione |
Le domande di chi è sotto attacco
Dopo il deposito della domanda con riserva, l’amministratore può ancora firmare contratti e pagare fornitori? Sì, per l’ordinaria amministrazione; no, senza autorizzazione, per la straordinaria. L’art. 46 CCII consente liberamente gli atti di ordinaria amministrazione e richiede l’autorizzazione del tribunale per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione. Il pagamento di debiti anteriori è, in linea generale, precluso per rispetto della parità di trattamento, salvo le autorizzazioni previste dalla legge. In assenza di piano, la Cassazione tende a considerare straordinario ogni atto potenzialmente pregiudizievole per il patrimonio.
I soci possono revocare l’amministratore che ha deciso di presentare la domanda? No, non liberamente. Dall’iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino all’omologazione, la revoca è inefficace senza giusta causa, e la domanda di accesso non è di per sé giusta causa; la delibera deve essere approvata dal tribunale delle imprese (art. 120-bis, comma 4, CCII).
Un creditore può pignorarmi il conto dopo il deposito? Non se hai chiesto e ottenuto le misure protettive. Dalla pubblicazione della domanda che contiene la richiesta, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni dell’impresa; le misure devono poi essere confermate dal tribunale nei termini dell’art. 55 CCII. Senza richiesta, lo scudo non c’è.
Il fornitore può smettere di consegnare perché non l’ho pagato? Se il contratto è essenziale e sono in corso le misure protettive, non per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. Lo prevede l’art. 94-bis CCII. Le nuove forniture regolarmente eseguite danno luogo a crediti prededucibili.
Quanto tempo ho per depositare il piano? Il termine fissato dal tribunale, tra trenta e sessanta giorni, prorogabile fino a ulteriori sessanta solo per giustificati motivi. Dopo il correttivo del 2024, il termine decorre dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese. La proroga in pendenza di istanze di liquidazione giudiziale è un punto su cui la giurisprudenza non è uniforme: meglio non contarci.
Il commissario giudiziale comanda al posto mio? No: vigila, non amministra. Il commissario controlla la gestione, verifica le informative e segnala al tribunale eventuali atti in frode o condotte pregiudizievoli; la gestione resta alla governance. Ma una segnalazione del commissario pesa, davanti al tribunale, molto più di quella di un singolo creditore.
I paletti fissati dai giudici
Riepiloghiamo le pronunce richiamate, organizzate per la mossa del creditore che ciascuna limita o, al contrario, rafforza. I principi sono riformulati in parole nostre; per il testo integrale occorre consultare i provvedimenti.
Contro la corsa alle garanzie (mossa n. 1)
Cass., ord. n. 20536/2024. La retrodatazione del periodo sospetto alla prima domanda concorsuale opera anche quando al concordato in bianco segue l’amministrazione straordinaria. Rilevanza: le garanzie ottenute nell’imminenza della domanda prenotativa restano esposte, e il creditore lo sa.
Cass. n. 7117 e n. 7118 del 12 marzo 2020. Depositare la domanda in bianco in coincidenza con l’udienza sull’insolvenza non integra, da sé, abuso. Rilevanza: il creditore che ha agito per primo non può fondare l’accusa di dilatorietà sulla sola tempistica.
Sulle misure protettive (mossa n. 2)
Trib. Milano, 29 febbraio 2024. Il divieto di azioni esecutive e cautelari decorre dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda prenotativa contenente la richiesta di misure. Rilevanza: fissa il momento esatto da cui l’azione del creditore diventa illegittima.
Trib. Milano, 24 dicembre 2024. Dopo il correttivo, le misure protettive possono riguardare anche condotte commissive o omissive dei creditori. Rilevanza: apre la strada a proteggere l’impresa da revoche di affidamenti o rifiuti di adempiere.
Trib. Avellino, 13 febbraio 2025. La misura semi-automatica non confermata o revocata perde efficacia e non si recupera con una semplice istanza di proroga. Rilevanza: un errore procedurale del debitore diventa un varco per il creditore.
Sui contratti e sulla prededuzione (mossa n. 3)
Cass. n. 1730 del 24 gennaio 2025. In mancanza di un piano depositato, l’atto potenzialmente pregiudizievole per il patrimonio è di straordinaria amministrazione e richiede autorizzazione; la prededuzione non è automatica e presuppone un’utilità concreta per i creditori, valutata ex ante. Rilevanza: disciplina il rapporto con fornitori e prestatori di servizi nella fase prenotativa (principio espresso sulla legge fallimentare, ma coerente con gli artt. 46 e 94 CCII).
Sulla sorveglianza degli atti (mossa n. 4)
Cass. n. 82 del 3 gennaio 2024. Per qualificare un atto della fase prenotativa come ordinario o straordinario serve almeno un’indicazione del tipo di concordato perseguito. Rilevanza: il debitore che dichiara per tempo la direzione del piano rende più difendibili i propri atti.
Cass. n. 36370 del 29 dicembre 2023. La natura dell’atto va valutata in concreto, guardando alla sua funzione e al suo impatto sul patrimonio. Rilevanza: nega al creditore le qualificazioni astratte.
Cass., ord. n. 21291/2024. L’atto di straordinaria amministrazione compiuto senza autorizzazione può condurre alla non ammissione al concordato e alla procedura liquidatoria. Rilevanza: è la pronuncia che il creditore citerà per primo nella sua segnalazione.
Sulla governance (mossa n. 5)
Trib. Catanzaro, decreto ex art. 120-bis, comma 4, CCII (commentato nel 2025). La protezione degli amministratori non copre condotte ostruzionistiche e cessa con l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: delimita l’unica via con cui soci e creditori possono cambiare il vertice.
Sull’abuso e sui termini (mossa n. 6)
Cass., SU, n. 9935/2015. La domanda in bianco si presta a usi dilatori e richiede un vaglio in concreto. Rilevanza: base di tutta la giurisprudenza successiva sull’abuso.
Cass. n. 8982 del 31 marzo 2021. È inammissibile la domanda presentata non per regolare la crisi ma con il palese scopo di rinviare la dichiarazione di insolvenza. Rilevanza: fissa l’onere del creditore di dimostrare lo scopo deviato.
Cass., ord. n. 4246 del 25 febbraio 2026. La riproposizione della domanda con riserva dopo una rinuncia, senza significative novità patrimoniali e finanziarie, è abusiva. Rilevanza: limita la strategia delle domande a catena.
Cass., ord. n. 16358 del 26 maggio 2026. Il termine dell’art. 44 CCII è rigoroso e, nel caso esaminato, non prorogabile in pendenza di domande di liquidazione; possibile responsabilità personale del legale rappresentante per impugnazioni defatigatorie. Rilevanza: il creditore la userà per chiudere la finestra del debitore.
Trib. Verona (provvedimento in materia di proroga ex art. 44 CCII dopo il D.Lgs. 136/2024). Dopo il correttivo, la proroga del termine può essere concessa anche se pende un ricorso per liquidazione giudiziale. Rilevanza: segnala che la questione della proroga è ancora aperta.
Cass. n. 288 dell’8 gennaio 2025. La rinuncia alla domanda di concordato interrompe il collegamento tra le procedure, salvo che l’insolvenza successiva derivi dalla crisi originaria. Rilevanza: incide sulla prededuzione dei crediti sorti nella fase prenotativa.
Due pronunce di contorno
Cass. n. 21865/2025. La competenza per la domanda di accesso spetta al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la sede legale. Rilevanza: il creditore può contestare la competenza se la sede è stata spostata di recente.
Cass. n. 20175 del 18 luglio 2025. La temporanea inesigibilità dei crediti anteriori, con i relativi effetti sulla prescrizione, è legata all’omologazione e non opera nella fase che la precede. Rilevanza: i creditori devono presidiare le proprie prescrizioni anche durante la fase prenotativa, salvo l’effetto sospensivo proprio delle misure protettive.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nel concordato con riserva la partita si gioca su due tavoli insieme: quello processuale, davanti al tribunale, e quello negoziale, con i creditori. Giochiamo la partita al tuo fianco su entrambi: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo della trattativa quando la loro convenienza si sposta.
- Mappiamo il passivo creditore per creditore, ricostruendo per ciascuno garanzie, titoli, azioni in corso e convenienza economica tra concordato e liquidazione giudiziale.
- Verifichiamo le ipoteche giudiziali e le prelazioni iscritte negli ultimi novanta giorni, individuando quelle destinate a divenire inefficaci e usando questo dato nella trattativa.
- Predisponiamo la domanda con riserva e la richiesta di misure protettive, calibrando il deposito sui termini imposti dalla pendenza di eventuali istanze di liquidazione giudiziale.
- Redigiamo e difendiamo il ricorso di conferma delle misure protettive, argomentandone utilità e proporzionalità e replicando alle istanze di revoca dei creditori.
- Costruiamo con l’impresa il protocollo degli atti — ordinari, dubbi, straordinari — e depositiamo le istanze di autorizzazione prima che l’atto sia compiuto.
- Rispondiamo per iscritto a stop di forniture, revoche di affidamenti e diffide, richiamando l’art. 94-bis CCII e verificando, con i commercialisti dello staff, le clausole bancarie di anticipo, mandato e compensazione.
- Curiamo le informative periodiche in modo che documentino l’avanzamento reale del piano e non lascino spazio all’accusa di grave violazione degli obblighi informativi.
- Assistiamo l’organo amministrativo nella decisione ex art. 120-bis CCII e lo difendiamo davanti al tribunale delle imprese contro revoche prive di giusta causa.
- Replichiamo alle segnalazioni e alle accuse di abuso, portando in udienza la prova concreta delle prospettive di regolazione della crisi.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli — reclamo e ricorso per cassazione — mantenendo la stessa linea difensiva dal primo deposito all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita come questa, due di queste abilitazioni pesano più delle altre. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere dall’interno la logica della trattativa con banche, fornitori e investitori: è la competenza che serve per capire quando la convenienza del creditore si sposta e per trasformare quel momento in un accordo. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce la continuità: la strategia costruita al momento del deposito è la stessa che viene difesa nel reclamo e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza cambi di difensore e senza cambi di linea.
Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — legge la procedura anche sul piano economico: la convenienza del creditore, il confronto tra percentuali di soddisfacimento, la tenuta dei flussi di cassa nella fase prenotativa sono materia da commercialista quanto da avvocato, e nella nostra impostazione vengono valutati da entrambi.
Chiusura: chi comanda è chi conosce il gioco
Torniamo alla domanda del titolo. Nel concordato con riserva comanda l’organo amministrativo: la legge gli riserva la decisione di accedere allo strumento, lo protegge dalla revoca senza giusta causa, gli lascia la gestione ordinaria. Ma ogni giorno della fase prenotativa è una verifica di quel comando: il creditore osserva, segnala, stringe i contratti, attacca le protezioni, contesta i termini. Nelle procedure della crisi non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo da competenze che le corrispondono esattamente: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, costruita proprio sul dialogo tra impresa e creditori; il patrocinio in Cassazione, per difendere le scelte della governance fino all’ultimo grado; il coordinamento di uno staff in diritto bancario e tributario, perché nella fase prenotativa la controparte più attrezzata è quasi sempre una banca.
📩 Ogni settimana della fase prenotativa conta: scrivici oggi stesso e mettiamo in ordine le tue prossime mosse — i recapiti dello studio sono al termine di questa guida.
