Chi Può Accedere Al Concordato In Bianco?

Il concordato in bianco non si perde quasi mai perché il piano era sbagliato: si perde, molto più spesso, perché chi lo ha depositato non poteva depositarlo, non nel modo in cui l’ha fatto o non in quel momento.

La domanda “con riserva” disciplinata dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) viene percepita come una porta che si apre per chiunque abbia debiti e bisogno di tempo: si deposita un ricorso essenziale, si ottengono da trenta a sessanta giorni per costruire piano e proposta, nel frattempo i creditori si fermano. In realtà la porta ha una serratura precisa. Serve un debitore con determinate caratteristiche soggettive, una documentazione minima che minima non è affatto, una tempistica compatibile con eventuali istanze di liquidazione giudiziale già pendenti e un comportamento, durante la riserva, coerente con la funzione dello strumento. Il debitore che ignora anche uno solo di questi passaggi rischia di trasformare lo strumento di salvataggio nell’anticamera della liquidazione giudiziale.

Questi sono gli errori che ricorrono con maggiore frequenza, ordinati dal più grave al più insidioso:

  1. Credere che il concordato in bianco sia aperto a qualsiasi debitore, anche all’impresa minore, al professionista o al consumatore.
  2. Presentare la domanda con un’impresa già cancellata o senza la decisione dell’organo competente.
  3. Depositare un ricorso “vuoto” pensando che “in bianco” significhi senza documenti.
  4. Arrivare tardi, quando l’istanza di liquidazione giudiziale del creditore è già all’udienza.
  5. Usare la riserva come parcheggio, rinunciando e ripresentando la domanda.
  6. Gestire l’impresa durante la riserva come se nulla fosse cambiato.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa soglia di accesso, perché è il punto in cui si incrociano due mondi che la legge tiene separati. Da un lato gli strumenti per l’impresa “maggiore” – concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione – dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera anche come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che accompagna proprio la fase in cui l’impresa sceglie se e come arrivare davanti al tribunale. Dall’altro le procedure di sovraindebitamento per chi al concordato in bianco non può accedere, dove l’Avvocato è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Capire da quale lato del confine si trova il cliente è la prima diagnosi, e la più determinante.

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Errore n. 1 – Pensare che il concordato in bianco sia una strada aperta a qualunque debitore

L’errore

Il titolare di una piccola ditta individuale di impiantistica, con debiti verso fornitori e banca per circa 430.000 euro, legge che esiste un modo per “congelare” i creditori depositando un semplice ricorso in tribunale. Si convince che sia la soluzione anche per lui e chiede di preparare una domanda di concordato preventivo con riserva. Accanto a lui, un professionista con studio avviato e un consumatore con mutui e finanziamenti pensano la stessa cosa.

Perché è un errore

L’art. 44 CCII consente al debitore di presentare la domanda di accesso di cui all’art. 40 riservandosi di depositare in seguito la proposta, il piano e gli accordi. La riserva, però, è funzionale a tre sbocchi precisi: la proposta di concordato preventivo, la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’art. 64-bis. Chi non può accedere a nessuno di questi tre strumenti non può accedere nemmeno alla riserva, che ne è soltanto l’anticamera.

Il concordato preventivo e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione sono riservati all’imprenditore commerciale che non possiede congiuntamente i requisiti dell’impresa minore indicati dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti, ricavi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. Gli accordi di ristrutturazione hanno un perimetro soggettivo più ampio, perché si rivolgono anche all’imprenditore non commerciale, purché non minore.

Soprattutto, per le procedure di sovraindebitamento la chiusura è espressa. L’art. 65, comma 2, CCII esclude l’applicazione dell’art. 44 alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: né la ristrutturazione dei debiti del consumatore né il concordato minore conoscono la domanda prenotativa. Il consumatore, il professionista, l’imprenditore agricolo sotto soglia, la start-up innovativa e l’impresa minore devono presentarsi con una domanda già completa, corredata dalla relazione dell’Organismo di composizione della crisi.

Le conseguenze

Una domanda con riserva proposta da un soggetto che non ne ha i requisiti è destinata alla declaratoria di inammissibilità. Il danno, però, non si ferma lì. Il debitore perde settimane preziose convinto di essere protetto, mentre i creditori proseguono indisturbati le procedure esecutive e iscrivono garanzie. Nel frattempo il tempo che avrebbe potuto essere impiegato per costruire con l’OCC una proposta di concordato minore o un piano di ristrutturazione del consumatore è andato sprecato. Quando la domanda corretta arriva, spesso un pignoramento è già in fase avanzata o un immobile è già stato posto in vendita.

C’è poi un profilo di responsabilità processuale. Il tribunale che rigetta una domanda manifestamente infondata può regolare le spese secondo le regole ordinarie, e chi insiste in percorsi palesemente preclusi espone l’impresa a costi di giustizia che non producono alcun risultato.

Cosa fare invece

Prima di parlare di “concordato in bianco” bisogna rispondere a una domanda sola: chi è, giuridicamente, il debitore. Occorre verificare i tre parametri dell’impresa minore sui bilanci o sulle dichiarazioni degli ultimi tre esercizi, qualificare correttamente l’attività (commerciale, agricola, professionale) e solo allora scegliere la porta. Se il debitore supera anche uno solo dei tre limiti dimensionali ed è imprenditore commerciale, la riserva dell’art. 44 è disponibile. Se invece rientra congiuntamente in tutti e tre, la strada è quella del sovraindebitamento, con la nomina di un Gestore della crisi attraverso l’OCC e la predisposizione di una domanda piena.

Per l’impresa non ancora insolvente, o in crisi reversibile, conviene valutare anche la composizione negoziata della crisi degli artt. 12 e seguenti CCII, aperta anche alle imprese sotto soglia, che consente di ottenere misure protettive su istanza e di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’onere di dimostrare di essere impresa minore grava sul debitore, non su chi ne chiede la liquidazione: è l’imprenditore che, per sottrarsi alla liquidazione giudiziale, deve provare il possesso congiunto dei requisiti. Questo produce un effetto paradossale ma frequente: l’imprenditore che pensa di “stare sotto” i limiti ma non ha una contabilità in grado di dimostrarlo viene trattato come impresa maggiore. In quel caso la riserva dell’art. 44 diventa praticabile, ma si porta dietro tutto il rigore del concordato preventivo, compresa l’esposizione alla liquidazione giudiziale se il percorso fallisce. La qualificazione soggettiva va quindi costruita sui documenti, non su una percezione.

Un secondo profilo riguarda l’imprenditore agricolo. Chi esercita attività agricola non è assoggettabile a liquidazione giudiziale e non può proporre il concordato preventivo, ma, se non è impresa minore, può accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Poiché la riserva dell’art. 44 è costruita anche in funzione degli accordi, l’impresa agricola di dimensioni rilevanti può valutare una domanda prenotativa finalizzata a quello specifico sbocco. Il punto che sfugge quasi sempre è che, in questo caso, il ricorso deve essere coerente con lo strumento effettivamente accessibile: una domanda che prospetta un concordato preventivo per un’impresa agricola si scontra con un limite soggettivo che nessuna riserva può superare. Anche qui la qualificazione dell’attività, che per le imprese agricole con attività connesse può essere tutt’altro che scontata, va fatta sui fatti e sui documenti: la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella di trasformazione o commercializzazione è una valutazione che il tribunale compie in concreto.

Infine, va ricordato che la riserva è uno strumento del debitore. Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, il garante che ha firmato fideiussioni a favore della società o l’amministratore esposto personalmente non possono utilizzare la domanda con riserva della società per proteggere il proprio patrimonio personale. La loro posizione va valutata separatamente, di norma con gli strumenti del sovraindebitamento, e conviene farlo in parallelo, non dopo: le banche che vedono sospese le azioni contro la società tendono infatti a rivolgersi immediatamente ai garanti.


Errore n. 2 – Presentare la domanda con un’impresa cancellata o senza una decisione valida dell’organo competente

L’errore

Una S.r.l. ha cessato l’attività operativa da oltre un anno; il liquidatore, per chiudere i conti, ha ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese. Pochi mesi dopo un creditore minaccia azioni contro l’ex socio e il liquidatore pensa di “rimettere in piedi” la società con un concordato in bianco. In un’altra impresa, il ricorso viene firmato dall’amministratore delegato dopo una semplice riunione informale con i soci, senza verbale notarile.

Perché è un errore

L’art. 33, comma 4, CCII è netto: la domanda di accesso al concordato minore, al concordato preventivo o all’omologazione degli accordi di ristrutturazione presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile. La norma ha codificato un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità sotto la legge fallimentare e non lascia margini interpretativi: l’impresa cancellata può ancora subire la liquidazione giudiziale nell’anno successivo alla cancellazione, ma non può proporre strumenti di regolazione negoziale.

Per le società, poi, l’art. 120-bis CCII attribuisce la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi, insieme al contenuto della proposta e alle condizioni del piano, in via esclusiva agli amministratori. La decisione deve risultare da un verbale redatto da notaio, che va depositato e iscritto nel registro delle imprese. Non è un adempimento formale da sistemare in seguito: è il fondamento della legittimazione a presentare la domanda.

Le conseguenze

Per l’impresa cancellata la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità senza possibilità di sanatoria, mentre resta intatta la possibilità per i creditori di chiederne la liquidazione giudiziale entro l’anno. Il liquidatore ottiene così l’effetto opposto a quello sperato: attira l’attenzione del tribunale sulla società senza alcuna protezione.

Per la società che deposita senza verbale notarile, o con una delibera assunta dall’organo sbagliato, il rischio è che la domanda venga considerata priva della sua base legittimante, con la conseguenza di esporsi a una pronuncia di inammissibilità o di dover rinnovare l’atto perdendo tempo. Quando il deposito è stato fatto proprio per anticipare l’udienza sull’istanza di liquidazione giudiziale, anche pochi giorni possono essere decisivi.

Cosa fare invece

Se la società è ancora iscritta ma inattiva, la valutazione dello strumento va fatta prima di chiedere la cancellazione, non dopo. Una volta cancellata, la regolazione negoziale della crisi societaria non è più percorribile, e il tema si sposta sulla posizione personale dei soci illimitatamente responsabili o dei garanti, che possono avere accesso, ricorrendone i presupposti, alle procedure di sovraindebitamento.

Per le società attive, la sequenza corretta è: riunione dell’organo amministrativo alla presenza del notaio; verbale che contenga la decisione di accedere allo strumento con riserva e le linee della strategia; deposito e iscrizione nel registro delle imprese; solo dopo, deposito del ricorso firmato dal difensore munito di procura. Quando l’amministrazione è affidata a un consiglio, occorre verificare le regole statutarie sui quorum; quando esistono deleghe, occorre verificare che la delega sia sufficiente o che la decisione sia comunque assunta collegialmente.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’art. 120-bis sottrae ai soci la decisione sull’accesso allo strumento, ma non li tiene fuori dalla scena. Gli amministratori devono informare i soci della decisione di accedere a uno strumento di regolazione e riferire periodicamente sul suo andamento. In più, se il piano prevede modifiche dello statuto, aumenti di capitale o operazioni straordinarie, queste possono essere attuate nell’ambito del piano stesso anche senza le ordinarie delibere assembleari. Molti amministratori, temendo un conflitto con la compagine sociale, rinviano la decisione e aspettano un consenso che la legge non richiede: è un ritardo che la norma ha voluto proprio evitare.

L’esperienza insegna che la cancellazione viene spesso chiesta per ragioni di semplificazione amministrativa, su consiglio di chi segue la contabilità e senza una valutazione sulle prospettive della crisi. Il momento della messa in liquidazione volontaria, invece, è proprio quello in cui conviene fermarsi a riflettere. Una società in liquidazione, ancora iscritta, può accedere agli strumenti di regolazione della crisi, anche con riserva, e può proporre ad esempio un concordato liquidatorio che assicuri ai creditori un risultato migliore rispetto alla liquidazione giudiziale, rispettando i requisiti che la legge prevede per quella tipologia di piano. Il liquidatore che chiude troppo in fretta rinuncia a questa possibilità per sempre.

C’è poi un aspetto di responsabilità da non trascurare. Gli amministratori e i liquidatori hanno il dovere di adottare assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Scelte come la cancellazione affrettata di una società con debiti rilevanti, o il rinvio della decisione di accesso in attesa di un consenso dei soci che la legge non richiede, possono essere valutate successivamente anche sotto questo profilo. Una decisione presa nei tempi e nei modi corretti, documentata nel verbale notarile, è anche una forma di tutela per chi amministra.


Errore n. 3 – Credere che “in bianco” significhi “senza documenti”

L’errore

Un’impresa di trasporti con debiti per oltre un milione di euro deposita un ricorso con riserva allegando il bilancio dell’ultimo esercizio e un elenco sommario dei “principali creditori”, con l’indicazione che gli altri saranno individuati nel corso del termine. Il ragionamento è comprensibile: “Il piano lo presentiamo dopo, i documenti completi pure”.

Perché è un errore

La riserva riguarda la proposta, il piano e gli accordi, non la documentazione essenziale. L’art. 44, comma 1, CCII richiede che la domanda sia accompagnata dalla documentazione prevista dall’art. 39, comma 3: i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP dei tre periodi d’imposta precedenti; l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre al domicilio digitale se disponibile.

Si tratta di un contenuto minimo che non ha nulla di formale. L’elenco dei creditori serve a consentire al tribunale e al commissario giudiziale di comprendere la dimensione e la composizione dell’indebitamento, di valutare la plausibilità del percorso e di vigilare sul rispetto della parità di trattamento durante la riserva.

Le conseguenze

La giurisprudenza di legittimità, formatasi sull’art. 161, sesto comma, della legge fallimentare ma applicabile a una norma costruita sullo stesso schema, è costante. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 6 agosto 2021, n. 22454 ha stabilito che il deposito dell’elenco nominativo dei creditori con i relativi crediti è un requisito di ammissibilità della domanda con riserva, la cui mancanza può essere rilevata anche dopo la concessione del termine. Lo stesso principio è stato ribadito da Cass., Sez. I, ord. 23 luglio 2024, n. 20476, che ha qualificato l’elenco completo come requisito essenziale e ha chiarito che la verifica sulla sua sussistenza, eventualmente sfuggita in un primo esame, può essere compiuta anche in un momento successivo.

Il debitore che ha ottenuto il termine con un elenco incompleto non è quindi al sicuro: la carenza può riemergere a distanza di settimane e condurre all’inammissibilità, con apertura della liquidazione giudiziale se è pendente un’istanza dei creditori. Anche la giurisprudenza di merito ha adottato un approccio rigoroso: il Tribunale di Treviso, 16 marzo 2023, ha ritenuto che, in mancanza degli elementi essenziali della domanda con riserva, il ricorso vada rigettato, perché il Codice non prevede la concessione di un termine per sanare quella carenza e non può applicarsi per analogia la disposizione che consente integrazioni al piano già depositato.

Cosa fare invece

La documentazione dell’art. 39, comma 3, va trattata come un piccolo piano in miniatura: completa, coerente con le scritture contabili, verificabile. L’elenco dei creditori deve includere tutti i creditori noti, compresi quelli contestati, con l’indicazione del credito come risultante dalla contabilità e dell’eventuale causa di prelazione, e va affiancato da una nota che segnali le posizioni in contestazione. I bilanci devono essere quelli approvati e depositati; se l’ultimo esercizio non è ancora approvato, occorre una situazione patrimoniale aggiornata e un’esplicita spiegazione.

La preparazione di questi documenti non è un lavoro da affidare all’ultima settimana. Per questo è utile che il lavoro legale e quello contabile procedano insieme fin dall’inizio, con un confronto quotidiano tra chi redige il ricorso e chi ricostruisce la posizione debitoria.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il ricorso con riserva, pur essendo “leggero”, è già un atto che espone il debitore sul piano informativo. Dal decreto di concessione del termine discendono obblighi informativi periodici sulla gestione finanziaria e sull’attività compiuta per predisporre la proposta, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. La Cassazione ha più volte collegato la manifesta inidoneità dell’attività preparatoria e le gravi carenze informative alla possibile interruzione anticipata del termine (tra le altre, Cass., Sez. I, ord. 17 maggio 2021, n. 13222). Un elenco dei creditori impreciso al momento del deposito rende molto difficile, dopo, adempiere in modo coerente a quegli obblighi.

È qui che molti compromettono la propria posizione: l’elenco dei creditori viene redatto partendo dai solleciti ricevuti e dalle posizioni “calde”, dimenticando i debiti tributari e contributivi non ancora iscritti a ruolo, i fornitori con cui esiste un rapporto continuativo, i dipendenti per le competenze maturate, i finanziatori soci, le garanzie prestate a favore di terzi. Ognuna di queste omissioni altera il quadro che il tribunale e il commissario leggono e rende più difficile, in seguito, giustificare il trattamento previsto nel piano. Un elenco preciso fin dall’inizio consente invece di individuare già nella fase con riserva le possibili classi di creditori e di impostare correttamente il dialogo con i creditori più rilevanti.

Lo stesso vale per i bilanci. Se l’ultimo bilancio approvato non rappresenta più la situazione reale – perché nel frattempo si sono verificate perdite rilevanti, svalutazioni di crediti o di magazzino – è opportuno che il ricorso lo dica apertamente e che fornisca una situazione aggiornata. La trasparenza sul peggioramento non indebolisce la domanda: la rende credibile. Al contrario, uno scarto evidente tra i numeri depositati con la riserva e quelli che emergeranno con il piano sarà il primo elemento su cui si concentrerà l’attenzione del commissario giudiziale e dei creditori.


Errore n. 4 – Arrivare tardi, quando la liquidazione giudiziale è già all’udienza

L’errore

Un creditore notifica a una S.p.A. il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale; il tribunale fissa l’udienza. L’impresa ha avviato mesi prima una composizione negoziata, poi archiviata, e ritiene di avere ancora tempo. Deposita la domanda con riserva a ridosso di un rinvio dell’udienza, convinta che questo basti a “fermare tutto” e a ottenere, se necessario, la proroga del termine per il piano.

Perché è un errore

L’art. 40, comma 10, CCII stabilisce che, in pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41. Il termine non si applica se la domanda è proposta all’esito della composizione negoziata entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 17, comma 8. Fuori da queste finestre, la domanda tardiva non ha la forza di paralizzare l’istruttoria sulla liquidazione.

Anche la proroga ha limiti. Nella versione dell’art. 44, comma 1, lett. a), anteriore al D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, la pendenza di domande di liquidazione giudiziale escludeva la proroga del termine. Il correttivo ha rimodellato la disciplina: la pendenza dell’istanza dei creditori non chiude più in modo automatico ogni spazio, ma la prosecuzione è subordinata al deposito di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza redatto in conformità allo strumento prescelto. In ogni caso la proroga, fino a ulteriori sessanta giorni, presuppone giustificati motivi documentati proprio dalla predisposizione di quel progetto.

Le conseguenze

Il Tribunale di Milano, con la pronuncia del 19 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile per tardività una domanda prenotativa depositata dopo l’archiviazione della composizione negoziata ma oltre il termine dell’art. 40, comma 10, e ha aperto la liquidazione giudiziale. L’errore di calendario si è tradotto, senza passaggi intermedi, nella perdita dell’impresa.

Sul versante della proroga, la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 26 maggio 2026, n. 16358 ha affermato che, nel regime anteriore al correttivo, la presenza di domande di liquidazione giudiziale impediva la proroga del termine indipendentemente dalla sussistenza di giustificati motivi, confermando l’inammissibilità del concordato con riserva e l’apertura della liquidazione. Lo stesso orientamento emerge da Cass., Sez. I, ord. 25 maggio 2026, n. 16199. Nella pronuncia n. 16358 la Corte ha anche lasciato ferma la condanna del legale rappresentante alle spese e al contributo unificato per mala fede nel conferimento della procura, ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII: un segnale chiaro che l’uso dilatorio della riserva può avere conseguenze anche personali.

Cosa fare invece

La domanda con riserva va depositata prima dell’udienza fissata sull’istanza di liquidazione, non a ridosso di un rinvio, e deve essere accompagnata, quando ci sono istanze pendenti, da un progetto di regolazione già abbozzato in modo credibile. Chi ha concluso una composizione negoziata deve segnare in calendario la data della comunicazione dell’esperto e calcolare subito il termine di sessanta giorni; chi riceve la notifica di un ricorso per liquidazione giudiziale deve considerare quella notifica come l’inizio del conto alla rovescia.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, segue il passaggio dalla composizione negoziata alla domanda con riserva con attenzione particolare ai termini di decadenza, che sono spesso il vero punto di rottura di questi percorsi.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi non opera, salvo diversa previsione, la sospensione feriale dei termini, che negli altri processi civili copre il periodo dal 1° al 31 agosto. L’art. 9 CCII esclude questa sospensione proprio per garantire la rapidità delle procedure. Chi deposita un ricorso con riserva a fine luglio e conta sulla “pausa” di agosto per guadagnare un mese si ritrova con un termine che corre regolarmente, e con un piano da presentare in pieno periodo feriale, quando professionisti, attestatori e controparti sono meno reperibili. Allo stesso modo, il Tribunale di Massa, con provvedimento del 20 maggio 2026, ha ritenuto che l’impresa che ha già beneficiato in composizione negoziata di misure protettive per la durata massima di 240 giorni possa ottenere ulteriore protezione nella fase con riserva solo se indica almeno per grandi linee un piano o un progetto di risanamento aggiornato e non implausibile. Chi arriva dalla composizione negoziata, quindi, non entra nella riserva “a mani vuote”.

Va aggiunto un elemento che spesso viene sottovalutato. La domanda con riserva produce i suoi effetti, compresi quelli protettivi quando richiesti, dalla pubblicazione nel registro delle imprese: è da quel momento, e non dal deposito in cancelleria, che decorre il termine concesso dal tribunale. Il debitore che deposita all’ultimo giorno utile rispetto all’udienza sulla liquidazione deve quindi assicurarsi non solo della tempestività del deposito, ma anche della rapidità dell’iscrizione, verificando che tutti i dati necessari siano corretti. Nei giorni che precedono l’iscrizione i creditori non sono ancora vincolati dalle misure protettive e possono, in ipotesi, avviare o proseguire le proprie iniziative.

Occorre considerare, inoltre, che la trattazione della domanda del debitore e dell’istanza del creditore avviene in modo unitario. Il tribunale esamina insieme le due prospettive e valuta se lo strumento proposto sia idoneo a regolare la crisi. Presentarsi a quell’esame con una riserva priva di qualsiasi contenuto, quando un creditore ha già documentato l’insolvenza, significa affidare la decisione quasi interamente alla lettura che il tribunale darà dello stato dell’impresa. Per questo, anche quando la legge non lo impone espressamente, conviene che il ricorso con riserva indichi le cause della crisi, le linee della soluzione e le attività già avviate.


Errore n. 5 – Usare la riserva come parcheggio: rinunciare e ripresentare

L’errore

Una società deposita una domanda con riserva, ottiene il termine, presenta proposta e piano. Il tribunale chiede integrazioni su alcuni punti critici: la stima di un immobile, la sostenibilità dei flussi, il trattamento di una classe di creditori. Invece di rispondere, la società rinuncia alla domanda e, pochi mesi dopo, ne deposita una nuova, sempre con riserva, segnalando qualche novità marginale: un immobile liberato dal conduttore, trattative avviate con un possibile investitore, un’azione per il recupero di canoni arretrati.

Perché è un errore

Il diritto del debitore di accedere agli strumenti di regolazione della crisi non è illimitato. L’art. 4 CCII impone a tutte le parti, e quindi anche al debitore, di comportarsi secondo buona fede e correttezza nelle trattative e nel corso dei procedimenti. L’art. 47, ultimo comma, CCII consente la riproposizione della domanda solo quando intervengono mutamenti delle circostanze. La giurisprudenza ha da tempo elaborato la figura dell’abuso del processo concordatario: la domanda utilizzata per finalità diverse da quella per cui l’ordinamento la prevede, e in particolare per differire l’apertura della liquidazione giudiziale, è inammissibile.

Il Tribunale di Milano, con un provvedimento del 12 settembre 2024, ha precisato che i mutamenti rilevanti devono consistere in cambiamenti fattuali intervenuti nella vita dell’impresa, non prospettati né prospettabili in precedenza, tali da giustificare una vera ripartenza nella ricerca di una soluzione.

Le conseguenze

La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 25 febbraio 2026, n. 4246 ha confermato l’inammissibilità per abuso del diritto della seconda domanda con riserva presentata dal debitore che, anziché integrare la proposta come richiesto dal tribunale, aveva rinunciato e ripresentato la domanda sulla base di variazioni patrimoniali marginali, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale. Secondo la Corte, quelle variazioni avrebbero potuto essere recepite nel piano originario attraverso l’integrazione; il loro utilizzo come giustificazione per ripartire da zero rivelava lo scopo dilatorio.

Nella stessa pronuncia la Corte ha anche ribadito che lo stato di insolvenza può sussistere pur in presenza di un patrimonio immobiliare consistente, se questo non è prontamente liquidabile per far fronte ai debiti scaduti. Molti imprenditori sottovalutano questo punto: “abbiamo gli immobili” non è un argomento sufficiente per escludere l’insolvenza.

Le conseguenze possono colpire anche chi rappresenta l’impresa. Come si è visto, l’art. 51, comma 15, CCII consente la condanna del legale rappresentante per mala fede, e la Cassazione ha lasciato ferma una condanna di questo tipo nell’ordinanza n. 16358/2026.

Cosa fare invece

Quando il tribunale chiede integrazioni, la strada corretta è rispondere nel merito e nei termini, adeguando il piano, non azzerare la procedura. Se sono davvero intervenuti fatti nuovi e significativi – la perdita di un cliente decisivo, l’ingresso di un investitore con impegni vincolanti, un evento esterno che cambia i flussi – questi fatti vanno documentati e spiegati fin dal primo atto della nuova domanda, perché il tribunale li valuterà subito. La scelta tra integrare e ricominciare va fatta con una valutazione tecnica, non sotto la pressione dei tempi.

Il dettaglio che pochi conoscono

Dopo il correttivo del 2024, il debitore può depositare una domanda con riserva senza aver ancora scelto definitivamente lo strumento: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Questa flessibilità è preziosa, ma non autorizza a cambiare strada ripetutamente. Se il debitore non indica lo strumento, si applica il regime più rigoroso del concordato preventivo; se lo indica, può scegliere il regime autorizzativo corrispondente. Un cambio di strumento motivato è fisiologico; una sequenza di cambi di rotta senza fatti nuovi è uno dei segnali che i tribunali leggono come indice di abuso.

Il punto che sfugge quasi sempre è che la riserva non è un tempo “neutro”: è un periodo in cui il debitore è osservato. Il commissario giudiziale verifica l’attività compiuta per la predisposizione della proposta e del piano, riceve le informazioni periodiche sulla gestione finanziaria e riferisce al tribunale. Se emerge che il debitore non sta lavorando alla soluzione ma sta solo guadagnando tempo, il termine può essere abbreviato e la domanda dichiarata improcedibile. Chi ha già rinunciato una volta e ripresenta la domanda si trova quindi sotto una lente ancora più attenta, e ogni ritardo nell’adempimento degli obblighi informativi viene letto alla luce della precedente rinuncia.

Per questo la strategia corretta, quando la prima domanda incontra difficoltà, è documentare il lavoro svolto: incarichi conferiti all’attestatore, contatti con potenziali investitori, perizie commissionate, bozze di accordo con i creditori principali. Sono questi elementi, e non le dichiarazioni di intenti, che consentono al tribunale di distinguere il debitore in difficoltà reale da quello che utilizza lo strumento in modo strumentale.


Errore n. 6 – Gestire l’impresa durante la riserva come se nulla fosse cambiato

L’errore

Depositata la domanda con riserva, l’amministratore continua a operare come prima: paga un fornitore strategico per un debito scaduto da mesi, concede un’ipoteca alla banca in cambio di una nuova linea di credito, vende un macchinario per fare cassa. Non ha chiesto espressamente le misure protettive nel ricorso, convinto che scattino in automatico.

Perché è un errore

Con il deposito della domanda si applicano, nella fase con riserva, gli effetti previsti dall’art. 46 CCII: il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ma gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale; i pagamenti di crediti anteriori non autorizzati violano la parità di trattamento; i creditori non possono acquisire diritti di prelazione opponibili ai concorrenti se non con autorizzazione, e le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda sono inefficaci nei loro confronti. Dopo il correttivo del 2024, il debitore che ha indicato uno strumento diverso dal concordato può optare per il regime autorizzativo proprio di quello strumento, ma deve farlo in modo espresso.

Le misure protettive, inoltre, non sono automatiche. L’art. 54, comma 2, CCII le collega alla richiesta del debitore contenuta nella domanda: solo se il debitore ne fa richiesta, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Il tribunale, poi, deve confermarle o revocarle.

Le conseguenze

La Cassazione ha chiarito che nella fase di preconcordato il debitore può compiere senza autorizzazione soltanto gli atti di gestione finalizzati a conservare l’integrità e il valore del patrimonio, e che il compimento autonomo di atti di straordinaria amministrazione può condurre alla non ammissione alla procedura (Cass., Sez. I, ord. n. 21291 del 2024). In assenza di un piano depositato, qualsiasi atto potenzialmente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio tende a essere qualificato come straordinario, e quindi a richiedere l’autorizzazione. L’effetto pratico è che un pagamento o una garanzia concessi “per tenere in piedi l’impresa” possono diventare la ragione per cui l’impresa non viene ammessa.

Chi non chiede le misure protettive, infine, resta esposto alle azioni esecutive proprio nel momento in cui sta costruendo il piano: un pignoramento sui conti correnti o sui crediti verso clienti può svuotare la liquidità necessaria alla continuità.

Cosa fare invece

Durante la riserva ogni atto che esce dalla gestione corrente va sottoposto prima alla verifica di un legale e, quando serve, all’autorizzazione del tribunale, con istanza motivata sull’urgenza e sulla funzionalità dell’atto al piano. Le misure protettive vanno chieste espressamente nel ricorso, indicando i creditori e le azioni che si intendono paralizzare; quando servono misure mirate, occorre chiedere misure cautelari specifiche. Le forniture essenziali vanno gestite in modo da non creare pagamenti preferenziali di debiti anteriori.

Il dettaglio che pochi conoscono

La durata complessiva delle misure protettive non può superare i dodici mesi, considerando anche quelle ottenute in composizione negoziata, secondo quanto prevede l’art. 8 CCII. Chi ha “consumato” gran parte di quel tempo nella fase stragiudiziale entra nella riserva con un margine ridotto. Anche per questo la composizione negoziata e la domanda con riserva vanno progettate come un unico percorso, e non come due tentativi separati.

Un ulteriore errore frequente riguarda i contratti in corso. L’impresa che deposita la domanda con riserva continua ad avere rapporti con fornitori, clienti, locatori, banche. I contratti pendenti non si sciolgono per effetto del deposito, e le clausole che prevedono la risoluzione o la decadenza dal beneficio del termine per il solo fatto della presentazione della domanda incontrano limiti significativi nella disciplina del Codice. Tuttavia, la sorte dei singoli rapporti va gestita in modo consapevole: sospendere o sciogliere un contratto è una scelta che il debitore deve valutare in funzione del piano, e che in molti casi richiede un’istanza al tribunale. Il debitore che smette semplicemente di pagare i canoni correnti di un leasing essenziale, o che continua a rifornirsi da un fornitore pagando anche parte dello scaduto, crea esattamente il tipo di disordine che il commissario segnalerà.

L’esperienza insegna, infine, che la liquidità durante la riserva è spesso più scarsa del previsto. Una previsione di cassa per le settimane del termine, costruita prima del deposito, consente di capire se l’impresa è in grado di sostenere i costi correnti senza dover ricorrere a operazioni straordinarie. Quando la risposta è negativa, occorre pianificare subito eventuali richieste di finanziamenti autorizzati, che il Codice consente in presenza dei presupposti di legge.


Gli errori in cifre

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare l’effetto concreto degli errori descritti. Non riguardano casi reali.

Simulazione 1 – Sopra o sotto soglia? Ipotesi: ditta individuale di commercio all’ingrosso. Negli ultimi tre esercizi l’attivo patrimoniale massimo è 287.400 €, i ricavi massimi 193.700 €, i debiti complessivi, compresi quelli non scaduti, 468.900 €. Tutti e tre i valori sono entro i limiti dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII (300.000 / 200.000 / 500.000 €) → l’imprenditore è impresa minore → la domanda con riserva ex art. 44 non è disponibile → la strada è il concordato minore, con domanda completa e relazione dell’OCC. Variante: stessa ditta, ma i debiti ammontano a 512.300 €. Basta il superamento di uno solo dei tre parametri perché venga meno il possesso congiunto → l’imprenditore non è impresa minore → la riserva ex art. 44 è accessibile, ma l’impresa diventa anche assoggettabile a liquidazione giudiziale. Una differenza di 43.400 € di debiti cambia l’intero sistema di regole applicabili.

Simulazione 2 – Il calendario della riserva Ipotesi: S.r.l. con debiti per 1.284.600 €. La domanda con riserva viene iscritta nel registro delle imprese il 2 marzo 2027. Il tribunale concede il termine massimo di 60 giorni. Scadenza del termine: 1° maggio 2027. Il 20 aprile la società chiede la proroga, allegando un progetto di piano con la struttura della proposta e le prime verifiche dell’attestatore → proroga concessa per ulteriori 60 giorni → nuova scadenza: 30 giugno 2027. Variante negativa: la società chiede la proroga il 29 aprile senza alcun progetto, adducendo genericamente “trattative in corso” → proroga negata → il 1° maggio scade il termine senza deposito → declaratoria di inammissibilità; se pende un’istanza di liquidazione giudiziale, apertura della liquidazione.

Simulazione 3 – La trappola di agosto Ipotesi: iscrizione della domanda con riserva il 20 luglio; termine concesso di 45 giorni. L’amministratore conta sulla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e ritiene di avere tempo fino a ottobre. Calcolo corretto: la sospensione feriale non si applica ai procedimenti del Codice della crisi (art. 9 CCII) → 20 luglio + 45 giorni = 3 settembre. Se il piano è depositato il 3 ottobre, è tardivo di un mese.

Simulazione 4 – La domanda dopo l’udienza Ipotesi: un creditore con credito di 76.850 € deposita ricorso per liquidazione giudiziale; udienza fissata il 17 novembre. La società, con esposizione complessiva di 2.341.700 €, deposita la domanda con riserva il 16 novembre → domanda tempestiva ai sensi dell’art. 40, comma 10, e trattata unitariamente. Variante: deposito il 19 novembre, dopo l’udienza, senza che sia intervenuta una composizione negoziata conclusa nei sessanta giorni precedenti → decadenza → domanda inammissibile → la liquidazione giudiziale può essere aperta.


La mappa degli errori

Gli errori descritti non si collocano tutti nello stesso momento. Alcuni si consumano prima ancora di scrivere il ricorso, quando si sceglie lo strumento o si decide di cancellare la società; altri si verificano nel momento del deposito; altri ancora maturano durante la riserva, quando il debitore crede che il lavoro difficile sia già stato fatto. La tabella che segue li ordina secondo il momento in cui si commettono e indica, per ciascuno, se esiste una via di recupero.

ErroreMomentoConseguenza principaleRimedio possibile
Accesso da parte di soggetto escluso (impresa minore, consumatore, professionista)Scelta dello strumentoInammissibilità, perdita di tempo, esecuzioni non sospeseSì: domanda piena di sovraindebitamento tramite OCC
Impresa cancellata dal registroPrima del depositoInammissibilità insanabile (art. 33, co. 4)No per la società; parziale per soci e garanti
Mancanza di verbale notarile / decisione dell’organo sbagliatoPrima del depositoDifetto di legittimazione, ritardoParziale: rinnovo tempestivo dell’atto
Documentazione incompleta (elenco creditori, bilanci)DepositoInammissibilità, anche rilevata a distanzaParziale: nuovo deposito se ancora nei termini
Deposito dopo l’udienza sulla liquidazioneDepositoDecadenza (art. 40, co. 10), apertura liquidazioneMolto limitato: reclamo solo per vizi della decisione
Proroga chiesta senza progettoDurante la riservaTermine non prorogato, inammissibilitàParziale: reclamo, se i motivi erano documentati
Rinuncia e ripresentazione senza fatti nuoviDurante/dopo la riservaAbuso, inammissibilità, condanna ex art. 51, co. 15Solo con mutamenti reali e documentati
Atti straordinari non autorizzati, misure protettive non chiesteDurante la riservaNon ammissione, esecuzioni che proseguonoParziale: autorizzazione successiva difficile; istanza di misure

La checklist preventiva

Prima di depositare una domanda di concordato in bianco, verifica che:

  • [ ] l’attività sia qualificata correttamente come commerciale, agricola o professionale, con documenti a supporto;
  • [ ] l’impresa superi almeno uno dei tre parametri dell’impresa minore (attivo, ricavi, debiti) negli ultimi tre esercizi, con prova contabile;
  • [ ] l’impresa sia regolarmente iscritta e non cancellata dal registro delle imprese;
  • [ ] per le società, esista il verbale notarile della decisione degli amministratori, già depositato e iscritto;
  • [ ] siano pronti i bilanci degli ultimi tre esercizi, o le dichiarazioni dei redditi e IRAP per chi non è obbligato al bilancio;
  • [ ] l’elenco dei creditori sia completo di nominativi, importi, cause di prelazione e domicili digitali, comprese le posizioni contestate;
  • [ ] sia stata verificata l’eventuale pendenza di istanze di liquidazione giudiziale e la data della prima udienza;
  • [ ] se si esce da una composizione negoziata, sia stata annotata la data della comunicazione dell’esperto e il termine di sessanta giorni;
  • [ ] sia stato calcolato il termine per il deposito del piano senza contare sulla sospensione feriale;
  • [ ] esista almeno una bozza di progetto di regolazione, indispensabile per chiedere la proroga o per procedere con istanze pendenti;
  • [ ] nel ricorso siano chieste espressamente le misure protettive e, se necessario, misure cautelari specifiche;
  • [ ] l’organo amministrativo sia stato informato che, dal deposito, pagamenti di debiti anteriori, garanzie e atti straordinari richiedono verifica e, quando previsto, autorizzazione.

Se anche una sola casella resta vuota, il deposito va rinviato quanto basta per completarla – a meno che una scadenza imminente imponga di depositare subito, e in quel caso va scelto consapevolmente quale rischio assumere.


E se l’errore l’ho già fatto?

Non tutti gli errori sono definitivi. Distinguere tra quelli che si possono ancora riparare e quelli che hanno prodotto una preclusione è il primo passo per non peggiorare la situazione.

Se la domanda con riserva è stata presentata da un soggetto che non poteva accedervi – un’impresa minore, un professionista, un consumatore – la via d’uscita è abbandonare subito quella strada e aprire il percorso del sovraindebitamento, rivolgendosi a un Organismo di composizione della crisi. Per l’impresa minore e il professionista la destinazione naturale è il concordato minore; per il consumatore la ristrutturazione dei debiti; in alternativa, per chi non ha prospettive di proposta, la liquidazione controllata con l’esdebitazione che ne può seguire. Il tempo perso non si recupera, ma la preclusione non riguarda questi strumenti.

Se la documentazione depositata era incompleta e il termine non è ancora scaduto, conviene integrare immediatamente, spontaneamente e in modo esaustivo, prima che la carenza venga rilevata. La giurisprudenza citata rende evidente che aspettare non è una strategia: la carenza può essere rilevata in qualunque momento.

Se il tribunale ha già dichiarato inammissibile la domanda e ha aperto la liquidazione giudiziale, lo strumento di reazione è il reclamo contro la sentenza di apertura, nei termini previsti dal Codice. Il reclamo, però, non serve a rimediare a un errore del debitore: serve a far valere un errore del tribunale, ad esempio una valutazione scorretta dei requisiti, un’erronea applicazione del termine di decadenza, un difetto del contraddittorio. Contro la decisione della Corte d’appello è poi possibile il ricorso per cassazione, per violazione di legge. È in questi passaggi che la continuità della difesa tra i gradi di giudizio diventa decisiva.

Se il debitore ha rinunciato a una domanda e vuole ripresentarla, la via è percorribile solo in presenza di mutamenti reali delle circostanze. Prima di depositare, occorre raccogliere e documentare quei mutamenti in modo che il tribunale possa verificarli immediatamente.

Se durante la riserva sono stati compiuti atti straordinari senza autorizzazione, la strada è la trasparenza: segnalarli al commissario giudiziale e al tribunale, spiegarne la ragione e l’effetto sul patrimonio, e dimostrare, se possibile, che non hanno pregiudicato i creditori. Non esiste una sanatoria automatica, ma la valutazione del tribunale tiene conto della buona fede e dell’effettivo pregiudizio.

Quando invece l’impresa è stata cancellata dal registro, la regolazione negoziale della crisi societaria è preclusa. Resta però aperta, per i soci illimitatamente responsabili e per i garanti persone fisiche, la valutazione degli strumenti di sovraindebitamento sulla propria posizione personale.

Resta un’ultima considerazione, spesso decisiva sul piano pratico. Quando un errore è stato commesso, la tentazione è quella di reagire in fretta, depositando un nuovo atto per “rimediare”. Nella maggior parte dei casi, però, un secondo atto affrettato aggrava il problema: può essere letto come conferma dell’intento dilatorio, può contenere le stesse carenze del primo, può far decorrere termini che sarebbe stato meglio non far decorrere. Prima di qualunque nuova iniziativa conviene ricostruire con esattezza cosa è stato depositato, quali provvedimenti sono stati adottati e quali termini sono in corso, e solo dopo scegliere la mossa. Una valutazione ordinata di pochi giorni vale più di un deposito immediato ma sbagliato.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho una ditta individuale e ho già depositato il ricorso con riserva: è tutto perduto?” No. Se l’impresa rientra nei parametri dell’impresa minore, la domanda con riserva non è la strada giusta, ma la strada giusta esiste: il concordato minore con l’assistenza di un OCC. Serve però muoversi in fretta, perché le esecuzioni nel frattempo non sono sospese.

“L’udienza per la liquidazione giudiziale c’è stata ieri e non ho depositato nulla: posso ancora chiedere il concordato in bianco?” Di regola, no: l’art. 40, comma 10, prevede una decadenza. L’eccezione riguarda la domanda proposta all’esito di una composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esperto. Va verificato con precisione se il proprio caso rientra in questa finestra.

“Nel ricorso ho messo solo i creditori principali: devo preoccuparmi?” Sì. L’elenco completo è un requisito di ammissibilità e la sua carenza può essere rilevata anche dopo la concessione del termine. Se il termine è ancora aperto, l’integrazione immediata è la mossa corretta.

“Ho pagato un fornitore dopo aver depositato la domanda: rischio l’inammissibilità?” Dipende dalla natura dell’atto e dal suo effetto sul patrimonio. Un pagamento di un debito anteriore non autorizzato è un segnale negativo, ma non produce sempre e automaticamente l’inammissibilità: la valutazione riguarda se l’atto era straordinario e se ha pregiudicato i creditori. Va comunicato subito al commissario.

“Il tribunale mi ha chiesto integrazioni e non riesco a rispondere in tempo: posso rinunciare e ripartire?” È esattamente lo scenario esaminato da Cass. n. 4246/2026. Senza mutamenti reali delle circostanze, la nuova domanda rischia di essere considerata abusiva. Molto meglio chiedere il tempo necessario nei limiti consentiti e rispondere nel merito.

“Sono amministratore: posso essere condannato personalmente?” L’art. 51, comma 15, CCII consente la condanna del legale rappresentante in caso di mala fede nel conferimento della procura. Non è una conseguenza ordinaria, ma i tribunali la applicano quando lo strumento è utilizzato in modo palesemente dilatorio.

“Ho già fatto una composizione negoziata senza risultato: posso ancora chiedere il concordato in bianco?” Sì, a condizione di rispettare i tempi. La domanda proposta all’esito della composizione negoziata entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esperto non è soggetta alla decadenza legata all’udienza sulla liquidazione giudiziale. Occorre però tenere conto della durata delle misure protettive già godute, che si somma a quella richiesta nella nuova fase entro il limite complessivo di dodici mesi, e del fatto che i tribunali chiedono a chi arriva dalla composizione negoziata di indicare almeno le linee di un progetto aggiornato. In alternativa, se l’esperto ha dato atto che le trattative sono state condotte con correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito, può essere valutato il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che ha però regole e tempi propri.

“La mia impresa è in crisi ma non ancora insolvente: la riserva fa per me?” Il presupposto oggettivo della domanda è la crisi o l’insolvenza, quindi anche l’impresa in crisi può accedervi. Proprio quando l’insolvenza non si è ancora manifestata, però, conviene valutare se la composizione negoziata, che non comporta un procedimento giudiziale e consente trattative più riservate, sia uno strumento più adatto. La riserva dell’art. 44 rende pubblica la crisi attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese, con effetti sul rapporto con banche, fornitori e clienti che vanno previsti e gestiti.

“Posso scegliere lo strumento dopo aver depositato la riserva?” Sì: dopo il correttivo del 2024 la domanda con riserva può essere depositata anche senza aver ancora scelto tra concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. In mancanza di scelta si applica il regime del concordato preventivo. La scelta successiva, entro il termine, è fisiologica; ciò che il tribunale non accetta sono i cambi di rotta ripetuti e privi di fatti nuovi.


Gli errori davanti ai giudici

Queste sono le pronunce che mostrano, in concreto, cosa è accaduto a chi ha commesso gli errori descritti.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 febbraio 2026, n. 4246 Principio: la nuova domanda con riserva presentata dopo aver rinunciato alla precedente, invece di integrare la proposta come richiesto dal tribunale, costituisce abuso quando si fonda su variazioni patrimoniali marginali; la conseguenza è l’inammissibilità e l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: è il riferimento centrale per l’errore n. 5 e chiarisce anche che un patrimonio immobiliare non liquidabile non esclude l’insolvenza.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. 26 maggio 2026, n. 16358 Principio: nel testo dell’art. 44, comma 1, lett. a), anteriore al D.Lgs. 136/2024, la pendenza di domande di liquidazione giudiziale impediva la proroga del termine anche in presenza di giustificati motivi; resta ferma la condanna del legale rappresentante ex art. 51, comma 15, CCII non impugnata autonomamente da quest’ultimo. Rilevanza: mostra il costo del ritardo (errore n. 4) e i riflessi personali dell’uso dilatorio della riserva (errore n. 5).

3. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 maggio 2026, n. 16199 Principio: conferma, per lo stesso regime anteriore al correttivo, la preclusione della proroga del termine in presenza di istanze di liquidazione giudiziale. Rilevanza: consolida l’orientamento e dimostra che non si tratta di una decisione isolata.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. 23 luglio 2024, n. 20476 Principio: l’elenco nominativo completo dei creditori con i rispettivi crediti è un requisito essenziale di ammissibilità della domanda “in bianco”; la sua mancanza può essere accertata anche dopo lo scrutinio iniziale. Rilevanza: fondamento dell’errore n. 3, con l’avvertenza che la concessione del termine non “copre” le carenze.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 agosto 2021, n. 22454 Principio: il mancato deposito dell’elenco dei creditori rende improcedibile la domanda con riserva, e il vizio può emergere anche dopo che il termine per il piano è stato concesso. Rilevanza: è il precedente da cui muove la giurisprudenza successiva sull’art. 44 CCII.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. 17 maggio 2021, n. 13222 Principio: la manifesta inidoneità dell’attività compiuta dal debitore per preparare proposta e piano, unita a gravi carenze, può giustificare l’interruzione anticipata della fase con riserva. Rilevanza: collega il rigore documentale del deposito (errore n. 3) alla condotta durante il termine.

7. Cass. civ., Sez. I, sent. 31 marzo 2016, n. 6277 Principio: il termine assegnato dal giudice per il deposito di proposta, piano e documenti nella fase con riserva ha natura perentoria. Rilevanza: spiega perché il calcolo del termine (simulazioni 2 e 3) non ammette approssimazioni.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21291 del 2024 Principio: nella fase di preconcordato il debitore può compiere senza autorizzazione solo gli atti di gestione volti a conservare l’integrità e il valore del patrimonio; il compimento autonomo di atti di straordinaria amministrazione può condurre alla non ammissione. Rilevanza: riferimento principale per l’errore n. 6.

9. Tribunale di Milano, 19 dicembre 2025 Principio: dopo l’archiviazione della composizione negoziata, la domanda prenotativa depositata oltre il termine dell’art. 40, comma 10, CCII, in pendenza di istanza di liquidazione, è inammissibile per tardività e si apre la liquidazione giudiziale. Rilevanza: mostra quanto sia delicato il passaggio dalla composizione negoziata alla riserva (errore n. 4).

10. Tribunale di Massa, 20 maggio 2026 Principio: l’impresa che ha già ottenuto in composizione negoziata misure protettive per la durata massima può ottenere ulteriore protezione nella fase con riserva solo indicando almeno per grandi linee un progetto di risanamento aggiornato e plausibile. Rilevanza: chi arriva dalla composizione negoziata deve presentarsi con contenuti, non solo con un ricorso.

11. Tribunale di Milano, 12 settembre 2024 Principio: i mutamenti delle circostanze che consentono di ripartire con uno strumento diverso devono consistere in fatti nuovi nella vita dell’impresa, non prospettati né prospettabili prima. Rilevanza: fissa il criterio con cui valutare la ripresentazione o il cambio di strumento (errore n. 5).

12. Tribunale di Treviso, 16 marzo 2023 Principio: la domanda con riserva priva degli elementi essenziali va rigettata; il Codice non prevede un termine per sanare quelle carenze e non si applica per analogia la norma sulle integrazioni del piano. Rilevanza: conferma, sul piano del merito, che il deposito “leggero” non tollera lacune documentali (errore n. 3).

13. Tribunale di Taranto, 18 giugno 2025 Principio: anche quando l’accesso al concordato semplificato è chiesto con riserva, la domanda piena deve essere depositata nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Rilevanza: chi esce da una composizione negoziata e punta al concordato semplificato non può contare su una dilatazione dei tempi attraverso la riserva.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nel concordato in bianco la differenza tra un accesso utile e una porta chiusa si gioca quasi sempre prima del deposito o nei primi giorni della riserva. Il lavoro dello studio ha quindi un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare quali strade restano aperte.

1. Qualifichiamo il debitore. Esaminiamo bilanci e dichiarazioni degli ultimi tre esercizi e verifichiamo, parametro per parametro, se l’impresa è o non è impresa minore, e se l’attività è commerciale, agricola o professionale.

2. Scegliamo la porta giusta. Confrontiamo concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, composizione negoziata e, per chi è sotto soglia, gli strumenti di sovraindebitamento.

3. Controlliamo la legittimazione. Verifichiamo lo stato dell’iscrizione nel registro delle imprese e prepariamo con il notaio la decisione degli amministratori richiesta dall’art. 120-bis.

4. Costruiamo il corredo documentale. Con i commercialisti dello staff ricostruiamo l’elenco completo dei creditori, con importi, cause di prelazione e posizioni contestate, e verifichiamo la coerenza con le scritture contabili.

5. Calcoliamo i termini. Individuiamo l’udienza sull’eventuale istanza di liquidazione, la finestra dei sessanta giorni dopo la composizione negoziata, la scadenza del termine per il piano, senza sospensione feriale.

6. Prepariamo il progetto di regolazione. Impostiamo fin dall’inizio un progetto sufficientemente definito da sostenere la proroga e da affrontare istanze di liquidazione pendenti.

7. Chiediamo e difendiamo le misure protettive. Formuliamo la richiesta nel ricorso, individuiamo le misure cautelari specifiche necessarie e sosteniamo la conferma davanti al tribunale.

8. Presidiamo la gestione durante la riserva. Verifichiamo in anticipo gli atti che l’impresa intende compiere e, quando necessario, predisponiamo le istanze di autorizzazione, curando i rapporti con il commissario giudiziale.

9. Interveniamo quando l’errore è già stato fatto. Quando il termine è scaduto o la domanda è stata dichiarata inammissibile, verifichiamo se esistono vizi della decisione da far valere con il reclamo e, se la strada è chiusa, se i soci e i garanti possono accedere al sovraindebitamento.

10. Accompagniamo il contenzioso fino all’ultimo grado. Dal reclamo in Corte d’appello al ricorso per cassazione, la linea difensiva resta la stessa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione consente di affrontare l’intero percorso impugnatorio quando un errore di accesso va contestato nei gradi successivi: la strategia impostata al momento del deposito del ricorso con riserva è la stessa che viene difesa nel reclamo e, se necessario, in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza passaggi di consegne che disperdono argomenti e tempo.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, permette di tenere unito ciò che nel concordato in bianco non può essere separato: il rigore dei requisiti giuridici e l’esattezza dei numeri su cui quei requisiti si misurano.


In chiusura

Chiedersi “chi può accedere al concordato in bianco” significa, in realtà, porsi tre domande diverse: chi è il debitore, in che condizioni si presenta e in quale momento. Gli errori descritti nascono quasi sempre dal considerare la riserva come una scorciatoia, quando è un accesso regolato da requisiti precisi, controllati dal tribunale in ogni fase.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo confine: come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 l’Avv. Monardo accompagna le imprese nella fase in cui la crisi può ancora essere governata e lo strumento scelto con lucidità; come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC individua la strada del sovraindebitamento per chi alla riserva non può accedere; come cassazionista difende le scelte fatte fino all’ultimo grado di giudizio. È questa combinazione di competenze a rendere lo studio specializzato proprio nella soglia di accesso agli strumenti di regolazione della crisi.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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