Garanti E Fideiussori Nella Composizione Negoziata: Sono Davvero Al Riparo Dalle Azioni Delle Banche? Tre Strade A Confronto

Il bivio di chi ha firmato una garanzia per la propria impresa

I garanti e i fideiussori sono protetti dalle azioni delle banche quando l’impresa garantita avvia la composizione negoziata della crisi? È la domanda che si pone, quasi sempre con una certa urgenza, il socio che ha firmato una fideiussione omnibus a favore della propria S.r.l., il coniuge che ha prestato una garanzia “di famiglia”, l’ex amministratore che si ritrova esposto per debiti di una società che non gestisce più. La risposta immediata è deludente: la legge non estende automaticamente la protezione al patrimonio dei garanti. Ma fermarsi qui sarebbe riduttivo, perché accanto a questo dato esistono almeno tre percorsi realmente praticabili, ciascuno con presupposti, tempi e rischi diversi.

Non esiste una soluzione valida per ogni garante, ed è esattamente questo il punto: la strada giusta dipende dal ruolo del garante nel piano di risanamento, dal tipo di fideiussione firmata e dallo stato delle iniziative già avviate dalla banca.

Questa guida mette a confronto le tre strade con lo stesso metro di giudizio: base normativa, scenari in cui ciascuna ha senso, vantaggi, rovescio della medaglia e pronunce che la sostengono o la limitano.

Il tema si colloca all’incrocio tra crisi d’impresa e diritto bancario, ed è per questo che rientra nella specializzazione dello Studio Monardo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi la composizione negoziata dall’interno delle sue regole di funzionamento; coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, indispensabile per analizzare il contratto di fideiussione; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, qualifiche che entrano in gioco quando il garante persona fisica deve cercare una tutela propria.

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Il quadro di partenza: cosa protegge la composizione negoziata e cosa lascia scoperto

La composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), è un percorso stragiudiziale e volontario. L’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza chiede la nomina di un esperto indipendente, che agevola le trattative con i creditori quando il risanamento appare ragionevolmente perseguibile. Il testo vigente è quello risultante dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo ter).

Il cuore della questione che interessa i garanti sta nell’articolo 18 CCII. L’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con un’istanza successiva, l’applicazione di misure protettive del patrimonio, rivolte a tutti i creditori oppure solo a determinati creditori, categorie o iniziative. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e diritti con i quali è esercitata l’attività d’impresa. Sono esclusi dalla protezione i crediti dei lavoratori.

Il correttivo ter ha poi chiarito un aspetto che interessa da vicino il rapporto con le banche: in presenza di misure protettive, i creditori non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o revocare le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Resta ferma, per le banche, la possibilità di sospendere o revocare gli affidamenti quando lo richieda la disciplina di vigilanza prudenziale (art. 16, comma 5, CCII).

Le misure protettive producono effetti dalla pubblicazione, ma devono essere confermate dal tribunale: l’imprenditore deposita il ricorso ex art. 19 CCII entro il giorno successivo alla pubblicazione; il tribunale, all’esito dell’udienza, fissa una durata tra 30 e 120 giorni, prorogabile, con un limite complessivo di 240 giorni. Accanto alle misure protettive, lo stesso art. 19 consente di chiedere i provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Ecco allora il dato di partenza comune a tutte le opzioni: la lettera della legge tutela l’imprenditore e i beni dell’impresa, non il patrimonio personale di chi ha garantito i suoi debiti. La fideiussione è un’obbligazione autonoma e solidale: la banca, di regola, può chiedere il pagamento al fideiussore senza prima escutere il debitore principale, e può farlo anche mentre l’impresa negozia sotto la protezione del tribunale.

Tre ulteriori concetti sono indispensabili per il confronto.

Il primo riguarda la differenza tra misura protettiva e misura cautelare. La prima opera dalla pubblicazione e va solo confermata; la seconda deve essere concessa dal giudice, eventualmente anche senza sentire la controparte quando ne ricorrono i presupposti. Quando si chiede di estendere lo scudo ai garanti, la giurisprudenza di merito tende sempre più a qualificare la richiesta come cautelare atipica, con un onere di motivazione più impegnativo.

Il secondo riguarda la sorte dei diritti della banca verso i garanti negli strumenti che possono seguire la composizione negoziata. Nel concordato preventivo i creditori conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati e fideiussori (art. 117 CCII, già art. 184 l. fall.), principio consolidato in Cassazione. Negli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa vale una regola analoga per i creditori non aderenti. La liberazione del garante, quindi, non è mai un effetto naturale del risanamento dell’impresa: va negoziata o conquistata con strumenti diversi.

Il terzo riguarda il decreto ingiuntivo. La giurisprudenza ritiene che il ricorso monitorio sia un’azione di accertamento e non un’azione esecutiva o cautelare; di conseguenza, anche quando l’impresa è protetta, la banca può ottenere un titolo. Il vero momento di rischio per il garante si sposta allora sull’esecuzione e sulla scelta di come reagire al decreto.

Chi sono, in concreto, i garanti di cui parliamo

Sotto l’etichetta di garante si nascondono posizioni giuridiche molto diverse, e la differenza pesa sul confronto tra le opzioni.

Il socio-amministratore fideiussore è la figura più frequente: ha firmato una fideiussione omnibus a favore della banca per ottenere affidamenti alla propria società di capitali. Per lui la garanzia è strettamente legata all’attività d’impresa, con conseguenze rilevanti sia sulla possibilità di invocare tutele consumeristiche sia sull’accesso al piano del consumatore.

Il familiare terzo garante, spesso il coniuge o un genitore, non ha quote né incarichi nella società. La sua posizione è più debole sul piano dell’estensione delle misure, perché difficilmente il suo patrimonio è funzionale al piano, ma è potenzialmente più forte sul piano delle difese personali, perché può rivestire la qualità di consumatore.

Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone risponde dei debiti sociali per legge, non solo per contratto. Qui la giurisprudenza è più aperta a includerlo nella protezione e riconosce che gli effetti esdebitatori degli strumenti concorsuali della società possono estendersi a lui.

Il terzo datore di ipoteca non è un fideiussore: ha vincolato un bene determinato, non tutto il proprio patrimonio. Se quel bene è usato dall’impresa, rientra più facilmente nella protezione dell’art. 18 CCII; se non lo è, il creditore ipotecario conserva il diritto di agire su quel bene.

Infine, il garante di una garanzia pubblica, come il Fondo di Garanzia PMI, non è un garante privato del debitore ma interviene a favore della banca; quando paga, si surroga nei diritti di quest’ultima, e il garante privato può ritrovarsi a fronteggiare un nuovo creditore con prerogative diverse.

Su queste basi si innestano le tre strade: chiedere al tribunale di estendere la protezione ai garanti; negoziare la loro posizione dentro le trattative; attivare una tutela autonoma del garante, sul piano contrattuale e, se necessario, del sovraindebitamento.


Opzione 1 – Estendere lo scudo del tribunale ai garanti con le misure dell’art. 19 CCII

In cosa consiste

È l’imprenditore, nel ricorso per la conferma delle misure protettive o con istanza autonoma, a chiedere al tribunale di vietare ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari anche sul patrimonio dei garanti, o di non escutere le fideiussioni per la durata delle trattative. La base normativa è la combinazione degli articoli 18 e 19 CCII con la nozione di misura cautelare dell’art. 2, lett. q), CCII, che comprende i provvedimenti funzionali a tutelare il patrimonio o l’impresa nel corso delle trattative.

Il presupposto concreto, emerso con chiarezza nella giurisprudenza di merito, è la strumentalità del patrimonio del garante rispetto al piano. Il Tribunale di Venezia (6 febbraio 2023) ha ammesso l’estensione in un caso in cui i garanti erano parte attiva della composizione e avevano messo i propri beni a disposizione dei creditori. Il Tribunale di Brescia (17 aprile 2025) ha accolto una richiesta analoga osservando che le azioni della banca possono colpire contemporaneamente debitore e garanti, e che lasciare scoperti questi ultimi avrebbe vanificato il risanamento; ha pesato, in quel caso, il parere favorevole dell’esperto sul progetto di piano. Nella stessa direzione si colloca il Tribunale di Mantova (28 giugno 2024).

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello del socio che conferisce finanza esterna: il piano prevede che il socio garante venda un immobile personale o apporti liquidità per coprire parte dello stralcio offerto alle banche. Se la banca pignorasse quell’immobile, verrebbe meno una fonte del piano stesso.

Il secondo scenario riguarda il garante titolare di beni usati dall’impresa: il capannone di proprietà del socio concesso in locazione o comodato alla società. Qui l’estensione si appoggia anche sulla lettera dell’art. 18, che protegge i beni con i quali è esercitata l’attività d’impresa.

Il terzo scenario è quello della società di persone, dove il socio illimitatamente responsabile è esposto per i debiti sociali. Il Tribunale di Torino (22 dicembre 2023) ha ricondotto il socio illimitatamente responsabile nella nozione di debitore proprio in ragione dell’imperfetta soggettività delle società personali, e il Tribunale di Vicenza (19 giugno 2025) ha esteso il divieto al patrimonio del socio accomandatario che si era impegnato ad apportare finanza esterna significativa, qualificando la misura come cautelare atipica.

Come si esegue, in sintesi

La richiesta va formulata nel ricorso ex art. 19 CCII o in istanza successiva, indicando con precisione i garanti, i beni coinvolti e soprattutto il nesso tra quel patrimonio e la fattibilità delle trattative. Serve documentare gli impegni assunti dal garante, meglio se in forma vincolante, e il parere dell’esperto è un elemento che i tribunali considerano con attenzione. La banca interessata partecipa al contraddittorio e può reclamare il provvedimento.

Vantaggi motivati

A fronte di una richiesta ben costruita, il vantaggio è evidente: il garante resta al riparo proprio nella fase in cui le trattative sono più fragili, e la banca è spinta a sedersi al tavolo invece di cercare una scorciatoia sul patrimonio personale. L’estensione mantiene inoltre coerenza al piano: i beni del garante destinati al risanamento non vengono dispersi in esecuzioni individuali. Il Tribunale di Bologna (22 settembre 2025) ha aggiunto un profilo interessante: l’esperto vigila sulla vendita dei beni del socio coobbligato e sulla destinazione dei ricavi, anche pretendendo strumenti come il deposito vincolato delle somme, il che rende la misura più accettabile anche agli occhi dei creditori.

Rischi e svantaggi, senza sconti

Il rovescio della medaglia è l’incertezza dell’esito. Una parte non trascurabile della giurisprudenza nega l’estensione ai fideiussori. Il Tribunale di Napoli Nord (24 gennaio 2024) ha escluso che le misure protettive, pur di contenuto potenzialmente atipico, possano oltrepassare i limiti soggettivi fissati dalla legge a vantaggio di terzi come i fideiussori. Il Tribunale di Napoli, in sede di reclamo proposto da una banca (ordinanza del 4 febbraio 2026), ha riformato un provvedimento che aveva vietato l’escussione delle fideiussioni e le segnalazioni in Centrale dei Rischi. Nell’orientamento napoletano, al più, la protezione può riguardare specifici beni del garante funzionali all’attività d’impresa, non il suo intero patrimonio.

Va poi soppesata la durata limitata: la protezione segue quella delle misure, entro il tetto dei 240 giorni. Terminate le trattative senza esito, la banca riprende piena libertà d’azione. Infine, la misura non impedisce alla banca di ottenere un decreto ingiuntivo contro il garante: blocca l’aggressione del patrimonio, non la formazione del titolo.

Profilo ideale di questa opzione: il garante che contribuisce concretamente al piano con beni o finanza propri, in un’impresa con prospettive di risanamento documentate e con un esperto che ha espresso una valutazione favorevole.


Opzione 2 – Negoziare la posizione del garante dentro le trattative con la banca

In cosa consiste

La composizione negoziata è, prima di tutto, un tavolo di trattativa. L’art. 23 CCII individua gli esiti possibili: un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, oppure l’accesso ad altri strumenti come gli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o il concordato semplificato. In ciascuno di questi esiti la posizione dei garanti può diventare oggetto espresso di negoziazione.

L’elemento dirimente è che la liberazione del garante non discende automaticamente dall’accordo raggiunto dall’impresa. Il codice civile prevede che la remissione accordata al debitore principale liberi i fideiussori (art. 1239 c.c.), ma nella prassi le banche inseriscono clausole di riserva dei diritti verso i garanti. Negli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, e nel concordato preventivo, i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati restano salvi: la Cassazione lo ha ribadito per gli accordi a efficacia estesa con l’ordinanza n. 6662 del 20 marzo 2026 e, per il concordato, con un orientamento costante che parte dalle Sezioni Unite n. 3022 del 16 febbraio 2015. Il garante, quindi, ottiene tutela solo se le clausole dell’accordo lo prevedono in modo esplicito.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello della banca con interesse economico al risanamento: un’esposizione chirografaria rilevante, prospettive di recupero in liquidazione modeste, un piano che offre una percentuale superiore. In questo contesto la liberazione o la limitazione della garanzia diventa una moneta di scambio credibile.

Il secondo scenario è quello del garante che può offrire qualcosa di definito: un pagamento a saldo e stralcio della propria posizione, una garanzia reale su un bene determinato in sostituzione della fideiussione omnibus, un impegno a un apporto rateale.

Il terzo scenario riguarda la fideiussione con profili contestabili: garanzie riproduttive dello schema ABI, possibili decadenze ex art. 1957 c.c., importi massimi superati. La contestabilità, anche se non ancora portata in giudizio, sposta gli equilibri della trattativa.

Come si esegue, in sintesi

La posizione dei garanti va inserita nella proposta rivolta alle banche fin dalle prime fasi, con l’assistenza dell’esperto che agevola il confronto. Le clausole su cui si concentra la negoziazione sono tipicamente: il patto di non escussione per la durata dell’accordo; la liberazione del garante all’integrale esecuzione degli impegni dell’impresa; la riduzione dell’importo garantito; la sostituzione della garanzia personale con una garanzia specifica. Se l’esito è un accordo sottoscritto anche dall’esperto o un accordo di ristrutturazione, il testo va redatto tenendo conto delle regole dell’art. 1239 c.c. e dell’art. 59 CCII sui coobbligati.

Vantaggi motivati

Il vantaggio principale è la stabilità: una clausola contrattuale di liberazione, a differenza di una misura del tribunale, non scade dopo 240 giorni e resiste alla conclusione delle trattative. In secondo luogo, questa strada allinea gli interessi: il garante ha ragione di sostenere il piano, la banca ottiene certezza sui tempi di rientro. Infine, l’accordo evita il contenzioso, con un risparmio anche in termini di costi di giustizia e di tempi.

Rischi e svantaggi, senza sconti

Il rovescio della medaglia è che tutto dipende dalla disponibilità della banca. La composizione negoziata non prevede alcun meccanismo che imponga a un creditore di liberare i garanti. Quando il credito è stato ceduto a una società veicolo, le logiche negoziali cambiano e possono irrigidirsi. Va considerato anche che, durante la trattativa, se non c’è una misura del tribunale che copra i garanti, la banca resta libera di agire in via monitoria ed esecutiva: la negoziazione, quindi, si svolge con il garante esposto, e il suo potere contrattuale è tanto maggiore quanto più solide sono le sue eventuali difese.

C’è infine un rischio redazionale: un accordo che riduce il debito dell’impresa senza una clausola chiara sui garanti apre la strada a un contenzioso successivo sull’effetto liberatorio, con esiti che dipendono dalla qualificazione della singola pattuizione.

Il peso dei diversi esiti delle trattative

Va soppesato che non tutti gli esiti previsti dall’art. 23 CCII offrono al garante le stesse occasioni. Il contratto con uno o più creditori è lo strumento più flessibile: le parti possono disciplinare liberamente la sorte delle fideiussioni, con il solo limite della coerenza con il piano. La convenzione di moratoria sospende le scadenze e può contenere un impegno parallelo di non escussione, ma per sua natura è temporanea. L’accordo sottoscritto anche dall’esperto rafforza la stabilità degli atti esecutivi del piano, senza però incidere di per sé sui rapporti di garanzia.

Quando invece la composizione sfocia in uno strumento con effetti verso creditori non aderenti, come l’accordo di ristrutturazione a efficacia estesa o il concordato semplificato, il garante torna in una posizione più esposta: la legge salvaguarda i diritti verso i fideiussori dei creditori che non hanno firmato, e soltanto chi ha sottoscritto clausole espresse resta vincolato alla liberazione. L’elemento dirimente, in questa prospettiva, è ottenere l’adesione individuale proprio delle banche che detengono le fideiussioni più pesanti.

Le opzioni 1 e 2 non si escludono: l’estensione delle misure può servire proprio a proteggere il garante mentre si negozia la sua liberazione, e sul punto si rinvia alla sezione dedicata ai criteri di scelta.

Profilo ideale di questa opzione: il garante di un’impresa con un piano economicamente convincente per le banche, in grado di offrire una contropartita definita e, possibilmente, dotato di argomenti difensivi seri sulla fideiussione.


Opzione 3 – La tutela autonoma del garante: difese sulla fideiussione e strumenti di sovraindebitamento

In cosa consiste

La terza strada prescinde dal destino dell’impresa e guarda al garante come soggetto a sé. Si articola su due livelli, spesso combinati.

Il primo livello è contrattuale e processuale: verificare se la fideiussione sia valida ed efficace e, in caso di decreto ingiuntivo o di precetto, proporre opposizione. Le leve ricorrenti sono la nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI, la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., i limiti dell’importo massimo garantito, la tutela consumeristica quando il garante è un consumatore.

Il secondo livello è concorsuale personale: se il garante persona fisica è sovraindebitato, può accedere agli strumenti del CCII a lui dedicati, cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67), il concordato minore (art. 74 e seguenti) o la liquidazione controllata con successiva esdebitazione. Questi strumenti prevedono misure protettive proprie, questa volta riferite al patrimonio del garante stesso.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello del garante estraneo al piano: il coniuge o il familiare che non dispone di beni utili al risanamento e per il quale un’estensione delle misure della composizione negoziata sarebbe difficilmente ottenibile.

Il secondo scenario riguarda la banca già in fase avanzata: decreto ingiuntivo notificato, precetto, pignoramento in corso sul patrimonio del garante. Qui i termini processuali impongono una reazione autonoma, indipendentemente dall’andamento delle trattative dell’impresa.

Il terzo scenario è quello del garante con esposizione complessiva insostenibile: più fideiussioni, debiti personali, patrimonio insufficiente anche nel caso di risanamento della società.

Come si esegue, in sintesi

Sul versante contrattuale, l’analisi parte dal testo della fideiussione: data di stipula, natura omnibus o specifica, presenza delle tre clausole censurate (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c.), clausola di pagamento a prima richiesta. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, hanno ridisegnato il perimetro di queste difese: il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 conserva valore di prova privilegiata solo entro il suo ambito temporale e oggettivo, mentre fuori da quel perimetro il garante deve provare l’intesa con ulteriori elementi; inoltre, in presenza di una valida clausola a prima richiesta, un’istanza stragiudiziale tempestiva può bastare al creditore per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. anche se la deroga a tale norma è nulla.

Sul versante del sovraindebitamento, la domanda si propone tramite un Organismo di Composizione della Crisi, con la verifica preliminare della qualifica soggettiva. La Cassazione, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha precisato che il socio fideiussore è consumatore solo se ha assunto la garanzia per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale; se la fideiussione è espressione o strumento dell’attività svolta, la via del piano del consumatore è preclusa e restano il concordato minore o la liquidazione controllata.

Vantaggi motivati

Il vantaggio è l’autonomia: il garante non dipende né dalla discrezionalità del tribunale della composizione negoziata né dalla disponibilità della banca. Le difese contrattuali, se fondate, possono ridurre o eliminare il debito; gli strumenti di sovraindebitamento offrono una prospettiva di esdebitazione che nessun accordo dell’impresa garantisce. Inoltre, per il socio di società di persone, la giurisprudenza riconosce che l’effetto esdebitatorio del concordato della società si estende al socio illimitatamente responsabile anche per i debiti sociali da lui garantiti con fideiussione (Tribunale di Pistoia, sentenza n. 529 del 12 giugno 2024).

Rischi e svantaggi, senza sconti

A fronte di questi vantaggi, va soppesato che le difese sulla fideiussione ABI sono diventate più selettive dopo le Sezioni Unite del 2026: per le fideiussioni specifiche o stipulate fuori dal triennio 2002-2005 serve una prova che non sempre è disponibile, e l’argomento della decadenza ex art. 1957 c.c. perde forza quando la banca ha inviato una richiesta scritta tempestiva. L’opposizione a decreto ingiuntivo, poi, comporta un giudizio di cognizione con i relativi tempi e costi di giustizia, e con il rischio di condanna alle spese in caso di esito negativo.

Gli strumenti di sovraindebitamento, dal canto loro, incidono sull’intero patrimonio del garante e, nel caso della liquidazione controllata, comportano la cessione dei beni; la ristrutturazione del consumatore, come visto, è preclusa a molti soci garanti. Si tratta di scelte con effetti profondi e in larga misura irreversibili.

Profilo ideale di questa opzione: il garante non coinvolto nel piano dell’impresa, già raggiunto da iniziative giudiziali, oppure titolare di una fideiussione con vizi documentabili o di un’esposizione personale che nessun accordo societario potrebbe rendere sostenibile.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come le tre strade reagiscono alla stessa situazione. Non descrivono casi reali.

Dati di partenza comuni

Una S.r.l. manifatturiera ha un’esposizione verso una banca di 318.700 €, di cui 204.300 € per un finanziamento chirografario e 114.400 € per scoperti di conto. I garanti sono due: il socio-amministratore, con fideiussione omnibus fino a 400.000 € sottoscritta nel 2019, e la coniuge, con fideiussione specifica sul finanziamento fino a 210.000 €. Il socio è proprietario del capannone in cui l’impresa opera e di un appartamento libero stimato 176.500 €. L’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive viene pubblicata il 14 aprile; il piano prevede di offrire alla banca il 67% del credito, pari a 213.529 €, di cui 150.000 € provenienti dalla vendita dell’appartamento del socio.

Simulazione A – Estensione delle misure ai garanti (Opzione 1)

Il ricorso ex art. 19 CCII viene depositato il 15 aprile, giorno successivo alla pubblicazione, con richiesta di estendere il divieto di azioni esecutive e cautelari al capannone e all’appartamento del socio, documentando l’impegno scritto di vendita e di versamento vincolato del ricavato. Per la coniuge, che non apporta beni al piano, l’estensione viene chiesta sulla sola base del rischio di pressione sulla famiglia.

Esito ragionevolmente prevedibile secondo gli orientamenti descritti: per il socio, il nesso tra appartamento e piano è documentato e il capannone è un bene con cui si esercita l’attività, quindi la richiesta ha basi solide nel filone Venezia-Brescia-Bologna; per la coniuge, in assenza di strumentalità, la richiesta rischia il rigetto, soprattutto davanti a un tribunale che segue l’orientamento restrittivo. Se il tribunale concede 120 giorni e poi una proroga di altri 90, la protezione del socio copre 210 giorni complessivi, restando entro il limite di 240. Nel frattempo la banca può comunque chiedere un decreto ingiuntivo verso entrambi i garanti: per il socio il titolo resterà congelato sul piano esecutivo, per la coniuge no.

Simulazione B – Negoziazione della liberazione (Opzione 2)

Nel corso delle trattative, con l’ausilio dell’esperto, la proposta alla banca viene articolata così: pagamento di 213.529 € in 36 mesi, con prima rata di 150.000 € entro 60 giorni dalla firma alimentata dalla vendita dell’appartamento; in cambio, patto di non escussione verso entrambi i garanti per la durata del piano e liberazione della coniuge al pagamento della prima rata, liberazione del socio all’integrale esecuzione.

Il confronto economico per la banca: in un’ipotesi liquidatoria, con il credito chirografario e un attivo disponibile limitato, la percentuale attesa è stimata al 22%, cioè circa 70.114 €, cui si aggiungerebbe l’incertezza sul recupero verso i garanti. La proposta vale 143.415 € in più rispetto a quello scenario. Se la banca accetta, la tutela dei garanti deriva dal contratto e sopravvive alla fine delle trattative. Se la banca pretende di conservare i diritti verso il socio fino all’integrale pagamento, il socio resta esposto per la differenza fino a 400.000 € in caso di inadempimento dell’impresa: la clausola di liberazione progressiva va quindi calibrata con attenzione.

Simulazione C – Difesa autonoma della coniuge garante (Opzione 3)

La banca, non coperta da misure nei confronti della coniuge, ottiene un decreto ingiuntivo di 204.300 € sulla fideiussione specifica, notificato il 6 luglio. Il termine di 40 giorni per l’opposizione decorre dal 7 luglio: tra il 7 e il 31 luglio maturano 25 giorni; il decorso si sospende dal 1° al 31 agosto per la sospensione feriale; i restanti 15 giorni decorrono dal 1° settembre, sicché il termine scade il 15 settembre.

Sul merito: la fideiussione specifica è del 2019, fuori dal triennio 2002-2005, quindi dopo le Sezioni Unite n. 24825/2026 l’argomento della nullità ABI richiede una prova ulteriore dell’intesa, non sempre reperibile. Sul fronte dell’art. 1957 c.c.: il finanziamento è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine il 10 gennaio; la banca ha inviato alla coniuge una PEC di richiesta di pagamento il 2 marzo, entro sei mesi. Se la fideiussione contiene una valida clausola a prima richiesta, quella PEC può essere sufficiente a evitare la decadenza. L’opposizione, dunque, andrebbe fondata su profili ulteriori (per esempio la qualità di consumatrice della coniuge, estranea alla società, con le tutele del Codice del consumo) e affiancata, se l’esposizione complessiva risultasse insostenibile, dalla valutazione di una ristrutturazione dei debiti del consumatore, per la quale la sua estraneità all’impresa è un elemento favorevole.


Il confronto in tabella

La tabella che segue sintetizza le differenze tra le tre strade. Le voci vanno lette in combinazione con le sezioni precedenti: una cella non può restituire tutte le sfumature, e soprattutto non tiene conto del fatto che le opzioni sono spesso combinabili. Sotto la voce costi sono indicati esclusivamente i costi previsti dalla legge; il compenso dell’esperto nella composizione negoziata è disciplinato dal CCII ed è a carico dell’imprenditore.

CriterioOpzione 1 – Estensione delle misureOpzione 2 – Negoziazione della liberazioneOpzione 3 – Tutela autonoma del garante
TempiRapidi: richiesta con il ricorso ex art. 19 CCII, decisione in poche settimaneLegati alla durata delle trattative, di regola alcuni mesiVariabili: termini perentori per le opposizioni, giudizio di merito anche pluriennale; procedure OCC con tempi propri
ComplessitàMedia-alta: va dimostrata la strumentalità del patrimonio del garanteMedia: richiede una proposta credibile e clausole redatte con precisioneAlta: analisi del contratto, prova dell’intesa ABI o dei presupposti consumeristici, eventuale procedura di sovraindebitamento
Rischi in caso di esito negativoRigetto o revoca in reclamo; la banca resta libera di agireNessun accordo; il garante resta esposto senza protezioneCondanna alle spese; per la liquidazione controllata, perdita dei beni
Effetti sull’esecuzioneBlocca esecuzioni e cautelari sui beni indicati, non il decreto ingiuntivoNessun effetto automatico; il patto di non escussione vincola solo la banca firmatariaSospensione possibile con l’opposizione o con le misure protettive delle procedure di sovraindebitamento
Durata della tutelaTemporanea, entro il limite di 240 giorniStabile, secondo le clausole dell’accordoDefinitiva in caso di accoglimento o di esdebitazione
ReversibilitàAlta: le misure possono essere revocate o non prorogateBassa una volta firmato l’accordoBassa per le procedure concorsuali personali; media per il contenzioso
Costi previsti dalla leggeCosti di giustizia del procedimento ex art. 19 CCIINessun costo di giustizia se l’accordo resta stragiudizialeContributo unificato secondo il valore della causa (D.P.R. 115/2002); oneri dell’OCC fissati dalla normativa di settore

I criteri per scegliere

Nessuna delle tre strade è preferibile in astratto. Il ragionamento corretto è condizionale e si sviluppa attorno ad alcuni criteri che, nella pratica, orientano la decisione più di ogni altra considerazione.

Primo criterio: il ruolo del garante nel piano. Se il garante mette a disposizione beni o finanza destinati al risanamento, l’Opzione 1 trova il suo terreno più fertile, perché la strumentalità del suo patrimonio è documentabile. Se invece il garante è estraneo al piano, l’estensione delle misure si fonda su argomenti deboli e le energie vanno generalmente orientate verso le Opzioni 2 e 3.

Secondo criterio: lo stadio delle iniziative della banca. Se la banca non ha ancora agito, c’è spazio per costruire prima la protezione e poi la trattativa. Se è già stato notificato un decreto ingiuntivo, il termine di opposizione decorre a prescindere dalla composizione negoziata, e l’Opzione 3 diventa almeno in parte obbligata, anche solo per non perdere difese.

Terzo criterio: la qualità della fideiussione. Data di stipula, natura omnibus o specifica, presenza delle clausole ABI, clausola a prima richiesta, comportamento della banca nei sei mesi successivi alla scadenza: dopo le Sezioni Unite del 2026, questi elementi vanno verificati uno per uno. Una fideiussione con vizi solidi rafforza sia la difesa autonoma sia la posizione negoziale; una fideiussione inattaccabile sposta il baricentro sulla trattativa.

Quarto criterio: l’interesse economico della banca. Il confronto tra quanto la banca otterrebbe dal piano e quanto recupererebbe dalla liquidazione dell’impresa e dall’escussione dei garanti misura la sua disponibilità a liberare questi ultimi. Se il patrimonio dei garanti è modesto, la liberazione costa poco alla banca e l’Opzione 2 è più realistica; se il patrimonio è consistente, la banca tenderà a conservare la garanzia come leva.

Quinto criterio: la sostenibilità complessiva della posizione personale. Se il garante ha un’esposizione che, sommando fideiussioni e debiti propri, non potrebbe essere onorata neppure in caso di successo del risanamento, nessuna misura temporanea e nessuna liberazione parziale risolve il problema: la valutazione di uno strumento di sovraindebitamento va messa sul tavolo per tempo, verificando con rigore la qualifica soggettiva alla luce della Cassazione n. 29746/2025.

Nella maggior parte delle situazioni reali la scelta non è esclusiva: la combinazione più frequente vede l’estensione delle misure usata per proteggere il garante durante la negoziazione della sua liberazione, con le difese contrattuali tenute pronte come argomento negoziale e, se necessario, processuale.

Le combinazioni più frequenti

In termini di sequenza, tre combinazioni ricorrono con particolare frequenza. La prima abbina l’estensione delle misure alla negoziazione: il garante è protetto per il tempo della trattativa e la sua liberazione entra nella proposta. La seconda abbina la negoziazione alla difesa contrattuale: i vizi della fideiussione non vengono portati subito in giudizio, ma esposti alla banca come rischio concreto di contenzioso, così da rendere più conveniente un accordo. La terza abbina la difesa processuale al sovraindebitamento: il garante si oppone al decreto per non perdere le proprie eccezioni e, in parallelo, valuta con l’OCC uno strumento di ristrutturazione della propria esposizione complessiva.

A fronte di queste combinazioni, il rischio da evitare è la dispersione: più strade aperte senza coordinamento generano atti contraddittori, per esempio riconoscimenti del debito resi in trattativa che indeboliscono le difese nell’opposizione. Ogni passaggio va quindi valutato anche per le sue ricadute sugli altri tavoli.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, valuta insieme le tre strade, perché la posizione del garante non si difende in un solo tavolo.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà del percorso?

In larga misura sì, ma con alcune avvertenze. Si può passare da un’estensione delle misure a una negoziazione, e anzi è il percorso più naturale. Il passaggio inverso è più delicato: una volta firmato un accordo con clausole sui garanti, gli spazi per rimetterle in discussione si riducono. Quanto all’Opzione 3, i termini perentori delle opposizioni non attendono la conclusione delle trattative: rinunciare a opporsi a un decreto ingiuntivo nella speranza di un accordo significa accettare che quel titolo diventi definitivo.

E se chiedo l’estensione delle misure e il tribunale la nega?

Il rigetto non pregiudica le altre strade. Va però considerato che la banca, vista respinta la richiesta, potrebbe accelerare le iniziative sul patrimonio del garante. Per questo la richiesta di estensione va costruita solo quando esistono i presupposti di strumentalità, e accompagnata da una strategia alternativa pronta. Il provvedimento, inoltre, è reclamabile, come dimostra la vicenda decisa dal Tribunale di Napoli nel febbraio 2026 su reclamo della banca.

La composizione negoziata impedisce alla banca di segnalarmi in Centrale dei Rischi?

La giurisprudenza più recente è prudente. Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza del 4 febbraio 2026, ha revocato l’inibitoria delle segnalazioni, ritenendola incompatibile con gli obblighi che gravano sugli intermediari. Esistono pronunce di segno diverso, ma è corretto considerare questo effetto come non garantito.

Se l’impresa si risana e paga la banca con uno stralcio, sono automaticamente liberato?

Non necessariamente. Se lo strumento utilizzato è un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa verso i non aderenti, i diritti della banca verso i fideiussori restano salvi per la parte non pagata, come affermato dalla Cassazione. Se si tratta di un accordo con la banca, tutto dipende dalla formulazione: una remissione pura libera i fideiussori per l’art. 1239 c.c., ma le clausole di riserva sono frequenti. Solo una clausola espressa di liberazione offre certezza.

Durante la composizione negoziata la banca può chiedermi di pagare subito?

In linea generale sì, se non esiste una misura del tribunale che copra il garante. La richiesta stragiudiziale di pagamento e il ricorso per decreto ingiuntivo restano possibili; ciò che l’estensione delle misure impedisce è l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sui beni indicati. Per questo è importante sapere, fin dall’inizio, se e in che misura la protezione è stata chiesta anche per i garanti.

Conviene riconoscere il debito per mostrare buona fede alla banca?

È una scelta da soppesare con cautela. Un riconoscimento di debito può rendere più fluida la trattativa, ma ha effetti sulla prescrizione e può essere utilizzato in un successivo giudizio per contrastare eccezioni sulla validità o sull’efficacia della fideiussione. Prima di sottoscrivere dichiarazioni o piani di rientro personali, conviene verificare quali difese si stanno eventualmente sacrificando.

Sono socio e fideiussore: posso usare il piano del consumatore?

Dipende dal legame tra la garanzia e l’attività d’impresa. Se la fideiussione è stata prestata come strumento dell’attività svolta, per esempio dal socio-amministratore per finanziare la propria società, la Cassazione esclude la qualifica di consumatore. Restano percorribili il concordato minore e la liquidazione controllata. Il familiare estraneo alla gestione e privo di partecipazioni si trova in una posizione diversa e più favorevole.


Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che contribuiscono a illuminare. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.

Sull’estensione delle misure ai garanti (Opzione 1)

Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023. Ha ritenuto ammissibile, nella composizione negoziata, estendere il divieto di azioni esecutive e cautelari ai garanti e ai soci illimitatamente responsabili quando questi partecipano attivamente al percorso e mettono i propri beni a servizio dei creditori. È il precedente che ha fissato il criterio della partecipazione concreta del garante al piano.

Tribunale di Torino, 22 dicembre 2023. Ha incluso il socio illimitatamente responsabile di una società di persone nella nozione di debitore protetto, valorizzando la sostanziale coincidenza tra i debiti della società e quelli dei soci. Rileva per i garanti che sono al tempo stesso soci di società personali.

Tribunale di Mantova, 28 giugno 2024. Si inserisce nel filone favorevole all’estensione della protezione ai garanti. Conferma che l’apertura non è isolata ma diffusa in più sedi giudiziarie.

Tribunale di Brescia, 17 aprile 2025. Ha esteso le misure ai terzi garanti osservando che le azioni della banca possono dirigersi contemporaneamente contro debitore e garanti, e che la mancata estensione avrebbe compromesso il risanamento; ha dato peso al parere favorevole dell’esperto. È utile per impostare la motivazione del ricorso.

Tribunale di Vicenza, 19 giugno 2025. Ha esteso il divieto al patrimonio del socio accomandatario impegnato ad apportare finanza esterna rilevante, qualificando la misura come cautelare atipica ai sensi dell’art. 2, lett. q), CCII. Chiarisce la natura giuridica della richiesta e il relativo onere di allegazione.

Tribunale di Bologna, 22 settembre 2025. Ha qualificato come cautelare l’estensione della protezione al socio illimitatamente responsabile e ha attribuito all’esperto il compito di vigilare sulla vendita dei beni del coobbligato e sulla destinazione dei ricavi, anche tramite depositi vincolati. Mostra come rendere l’estensione compatibile con l’interesse dei creditori.

Tribunale di Napoli Nord, 24 gennaio 2024. Ha negato che le misure protettive, pur atipiche nel contenuto, possano superare i confini soggettivi fissati dalla legge a favore di terzi come i fideiussori. Rappresenta l’orientamento restrittivo con cui ogni richiesta deve confrontarsi.

Tribunale di Napoli, ordinanza collegiale del 4 febbraio 2026. Accogliendo il reclamo di una banca, ha eliminato dalle misure confermate il divieto di escutere le fideiussioni e il divieto di segnalazione in Centrale dei Rischi. Dimostra che anche un’estensione ottenuta in prima battuta può cadere in sede di reclamo.

Sulla sorte delle garanzie negli accordi e nei concordati (Opzione 2)

Cassazione, Sezioni Unite, 16 febbraio 2015, n. 3022. Ha confermato che nel concordato preventivo i creditori mantengono integri i propri diritti verso coobbligati e fideiussori. È il riferimento di base per comprendere perché la liberazione del garante va negoziata espressamente.

Cassazione, Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382. Ha escluso il diritto di voto del fideiussore nel concordato del debitore garantito, osservando che prima del pagamento il garante non è titolare di un credito di regresso. Illustra la posizione marginale del garante nelle procedure dell’impresa.

Cassazione, Sez. I, 25 maggio 2021, n. 14363. Ha ribadito che l’esecuzione del concordato non esdebita coobbligati e fideiussori. Conferma la stabilità dell’orientamento.

Cassazione, Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. Ha affermato, per gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa nella disciplina previgente, che i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori permangono. È rilevante quando l’esito della composizione negoziata sia un accordo di ristrutturazione.

Tribunale di Pistoia, 12 giugno 2024, n. 529. Ha riconosciuto che l’effetto esdebitatorio del concordato della società si estende al socio illimitatamente responsabile anche per i debiti sociali da lui garantiti con fideiussione, revocando il decreto ingiuntivo. Delimita l’eccezione rilevante per i soci di società di persone.

Sulla tutela autonoma del garante (Opzione 3)

Cassazione, Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994. Ha stabilito che le fideiussioni conformi allo schema ABI censurato sono nulle limitatamente alle clausole riproduttive dell’intesa, mentre il resto del contratto rimane valido. È il punto di partenza di ogni difesa sulle fideiussioni ABI.

Cassazione, Sezioni Unite, 28 agosto 2026, n. 24825. Ha circoscritto il valore di prova privilegiata del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 al suo perimetro temporale e oggettivo, imponendo al garante una prova ulteriore per fideiussioni specifiche o stipulate in altri periodi, e ha riconosciuto che una valida clausola a prima richiesta consente al creditore di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. con un’istanza stragiudiziale tempestiva. Ridefinisce il peso concreto delle difese contrattuali.

Cassazione, Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Ha precisato che il socio fideiussore persona fisica è consumatore solo quando ha garantito per scopi estranei alla propria attività, restando esclusa la qualifica se la fideiussione è strumento dell’attività svolta. Determina quale procedura di sovraindebitamento sia accessibile al garante.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a una fideiussione esposta durante la composizione negoziata, lo Studio Monardo mette in campo strumenti concreti, coordinati tra loro e calibrati sulla posizione del singolo garante.

  1. Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, incrociando il ruolo del garante nel piano, lo stadio delle iniziative bancarie e gli orientamenti del tribunale competente.
  2. Analizziamo il testo della fideiussione clausola per clausola: data, natura omnibus o specifica, clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., clausola a prima richiesta, importo massimo, alla luce delle Sezioni Unite n. 24825/2026.
  3. Ricostruiamo la cronologia delle richieste della banca per verificare il rispetto del termine semestrale dell’art. 1957 c.c. e l’idoneità degli atti inviati al garante.
  4. Redigiamo la richiesta di estensione delle misure nel ricorso ex art. 19 CCII o in istanza autonoma, documentando la strumentalità dei beni del garante e gli impegni vincolanti da lui assunti.
  5. Costruiamo la proposta negoziale per le banche con le clausole sui garanti: patto di non escussione, liberazione progressiva, sostituzione della garanzia, avvalendoci dell’analisi economica dello staff sul confronto con lo scenario liquidatorio.
  6. Controlliamo la redazione degli accordi perché la liberazione del garante sia espressa e non esposta a contestazioni successive sull’art. 1239 c.c. o sulle clausole di riserva.
  7. Predisponiamo l’opposizione a decreto ingiuntivo e all’esecuzione nei termini, calcolando le scadenze anche in relazione alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
  8. Verifichiamo la qualifica soggettiva del garante persona fisica e l’accesso alla ristrutturazione del consumatore, al concordato minore o alla liquidazione controllata.
  9. Impostiamo la procedura di sovraindebitamento del garante quando l’esposizione personale lo richiede, coordinandola con l’andamento delle trattative dell’impresa.
  10. Difendiamo la strategia in ogni grado, dal tribunale fino alla Corte di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, dove la scelta di oggi produce effetti per anni, pesa in modo particolare la continuità di strategia fino in Cassazione: la linea impostata nel ricorso per le misure, nella trattativa o nell’opposizione è la stessa che verrà sostenuta in appello e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza cambiare difensore e senza ricostruire da capo il fascicolo. Una difesa del garante che nasce già pensata per reggere nei gradi successivi evita scelte iniziali che, in seguito, diventerebbero difficili da correggere.

A questo si aggiunge il lavoro dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che operano insieme sullo stesso caso: i primi sulle questioni processuali e contrattuali, i secondi sulla sostenibilità del piano, sul confronto con lo scenario liquidatorio e sulla valutazione del patrimonio del garante.


In chiusura: una scelta che non va delegata al caso

La composizione negoziata non protegge da sola chi ha garantito i debiti dell’impresa, ma non lascia il garante senza strade. L’estensione delle misure offre uno scudo rapido e temporaneo a chi contribuisce al piano; la negoziazione con la banca consente una tutela stabile se esiste un interesse economico condiviso; la difesa autonoma e gli strumenti di sovraindebitamento restituiscono al garante un percorso proprio quando le prime due vie non bastano.

La scelta tra queste strade dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, termini processuali e diritti che non sempre si recuperano.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo incrocio di discipline: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 consente di leggere la composizione negoziata nelle sue regole operative; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario permette di analizzare a fondo la fideiussione; le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC coprono la tutela personale del garante sovraindebitato; l’abilitazione di cassazionista garantisce che la strategia possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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