Prima di tutto: non stai scegliendo tra due strade, stai scegliendo quando partire
Ti rispondo subito, senza giri di parole: tra “concordato in bianco” e “concordato con riserva” non c’è alcuna differenza giuridica. Sono due nomi dello stesso istituto, a cui la pratica ne ha aggiunti altri due, “preconcordato” e “domanda prenotativa”. Nato nel 2012 all’art. 161, sesto comma, della legge fallimentare, oggi vive nell’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), riscritto dal D.Lgs. 83/2022 e ritoccato ancora dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Il nome ufficiale attuale è lungo e poco amichevole: “accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione”.
Se hai cercato questa differenza, però, probabilmente la tua domanda vera è un’altra: “devo depositare subito una domanda con riserva per proteggere l’azienda, oppure aspettare di avere il piano completo?”. E qui la risposta non è teorica, perché dipende da quanti giorni hai davanti, da chi ti sta aggredendo e da quanto è pronto il tuo progetto di risanamento.
Per questo questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire: otto mosse in sequenza, ciascuna con il suo obiettivo, il suo termine, la sua base normativa e il controllo da fare prima di passare alla successiva. Se lo segui nell’ordine giusto, la riserva diventa uno scudo; se lo salti, diventa un conto alla rovescia che lavora contro di te.
Perché lo Studio Monardo segue proprio questa materia? Perché la domanda con riserva è il punto d’ingresso degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata, che è spesso l’alternativa (o l’anticamera) della riserva. Quando la crisi riguarda un’impresa minore, che al concordato preventivo non può accedere, entrano in gioco le sue qualifiche di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC. E se il tribunale revoca i termini o apre la liquidazione giudiziale, la sua abilitazione di cassazionista consente di difendere la stessa linea fino all’ultimo grado.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Chi entra nel percorso dalla porta sbagliata perde i giorni più preziosi, quelli iniziali. Rispondi a queste quattro domande con onestà, carte alla mano.
Domanda 1 — Sei un’impresa che può accedere al concordato preventivo? Il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione sono riservati all’imprenditore commerciale che supera le soglie dell’impresa minore. Controlla i tuoi ultimi tre esercizi: se l’attivo patrimoniale annuo è rimasto entro 300.000 euro, i ricavi annui entro 200.000 euro e i debiti, anche non scaduti, entro 500.000 euro, sei impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII). In quel caso la domanda con riserva ex art. 44 non è la tua strada: il tuo percorso passa dal concordato minore, gestito con l’Organismo di Composizione della Crisi. Se superi anche una sola soglia in uno degli esercizi, puoi continuare con questo piano.
Domanda 2 — Qualcuno ha già chiesto la tua liquidazione giudiziale? Guarda la posta certificata della società e verifica se ti è stato notificato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale (quella che una volta si chiamava istanza di fallimento) con il decreto di convocazione. Se la risposta è sì, hai un limite invalicabile: la tua domanda di accesso va proposta entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 CCII. Il correttivo del 2024 ha chiarito proprio questo punto nell’art. 40, comma 10, per evitare che un rinvio dell’udienza venga usato per spostare la scadenza.
Domanda 3 — Hai pignoramenti in corso o imminenti? Elenca le procedure esecutive già iniziate (conti bloccati, immobili pignorati, crediti verso clienti pignorati presso terzi) e i precetti già notificati. Se il patrimonio aziendale è sotto attacco, il fattore decisivo diventa la rapidità con cui ottieni le misure protettive, e la riserva serve proprio a questo.
Domanda 4 — A che punto è il tuo progetto di risanamento? Sii concreto. Hai già un advisor che ha costruito un piano? Hai un attestatore individuato? Hai idea se punti alla continuità aziendale o alla liquidazione? Hai iniziato trattative con banche o fornitori strategici? Se il progetto è maturo al 70-80%, forse ti conviene la domanda piena. Se è poco più di un’idea, la riserva ti dà il tempo di costruirlo, ma i 30-60 giorni concessi dal tribunale sono pochi per partire da zero.
Una verifica in più, che fai in cinque minuti: controlla nel fascicolo della società se negli ultimi mesi hai già presentato e poi rinunciato a un’altra domanda con riserva. La legge fallimentare vietava di ripresentarla per due anni; il Codice della crisi ha eliminato quel divieto espresso, ma la giurisprudenza continua a sanzionare la ripresentazione abusiva, come vedrai alla mossa 7.
Riserva o domanda piena: il confronto che devi fare prima della tabella
Visto che “in bianco” e “con riserva” sono sinonimi, il vero bivio che hai davanti è tra la domanda con riserva e la domanda piena. Mettile a confronto sui punti che contano per te.
| Aspetto | Domanda con riserva (art. 44 CCII) | Domanda piena (art. 40 CCII) |
|---|---|---|
| Cosa depositi subito | Ricorso, bilanci degli ultimi tre esercizi, elenco creditori | Ricorso, proposta, piano, attestazione, documentazione completa |
| Protezione dalle esecuzioni | Sì, se la chiedi nel ricorso | Sì, se la chiedi nel ricorso |
| Commissario giudiziale | Nominato con il decreto dei termini | Nominato all’apertura del concordato |
| Obblighi informativi mensili | Sì, fino alla scadenza del termine | Secondo lo strumento e le disposizioni del tribunale |
| Tempo per costruire la soluzione | 30-60 giorni, più eventuale proroga fino a 60 | Già impiegato prima del deposito |
| Scelta dello strumento finale | Rinviata alla scadenza | Fatta al momento del deposito |
| Rischio principale | Non arrivare in tempo, revoca, abuso | Domanda depositata troppo tardi rispetto alle aggressioni |
Leggi la tabella così: la riserva compra tempo a un prezzo. Se il tempo ti serve perché qualcuno ti sta aggredendo e il piano non è pronto, il prezzo vale la pena. Se il piano è quasi pronto, pagare quel prezzo (commissario, informative, spese, vincoli sugli atti) per guadagnare pochi giorni può non convenirti. E se nessuno ti sta aggredendo, potresti non avere bisogno di nessuna delle due, almeno per ora: la composizione negoziata ti lascia negoziare in un ambiente meno formale.
C’è una terza via di mezzo che il correttivo del 2024 ha reso esplicita: puoi depositare la riserva e, insieme o in seguito, un progetto di regolazione redatto secondo le regole dello strumento che intendi usare, chiedendo di applicare fin da subito quel regime (art. 44, comma 1-quater). È la soluzione per chi ha già una direzione chiara ma non ancora tutti i documenti: ottieni il tempo della riserva e anticipi alcune tutele proprie dello strumento scelto.
Ora usa la tabella: individua la riga che descrive meglio la tua situazione e parti dalla mossa indicata. Anche se parti da una mossa successiva, torna poi a leggere le precedenti: i controlli di completamento valgono per tutti.
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Impresa minore (sotto tutte e tre le soglie) | Mossa 1 (e poi percorso OCC) | La riserva ex art. 44 non è lo strumento corretto per te |
| Crisi iniziale, nessuna azione esecutiva, tempo per negoziare | Mossa 1 | Valuta prima la composizione negoziata |
| Ricorso per liquidazione giudiziale già notificato | Mossa 2, subito | Il limite è la prima udienza fissata ex art. 41 |
| Pignoramenti in corso, vendite fissate | Mossa 2 e poi Mossa 3 | Ti servono le misure protettive nel ricorso |
| Domanda con riserva già depositata, decreto appena ricevuto | Mossa 4 | Hai 10 giorni al massimo per le spese |
| Termine in corso, piano non ancora pronto | Mossa 6 | Prepara il progetto per chiedere la proroga |
| Termine in scadenza e piano irrecuperabile | Mossa 7 | Devi gestire l’uscita senza cadere nell’abuso |
Non passare oltre finché non hai collocato la tua impresa in una riga di questa tabella: tutto il resto del piano presuppone questa scelta.
Mossa 1 — Verifica che la riserva sia davvero lo strumento giusto per te
Obiettivo della mossa: decidere, prima di depositare qualsiasi atto, se ti serve la domanda con riserva, una domanda piena, la composizione negoziata o un percorso diverso. Una riserva depositata senza motivo ti espone a controlli, costi di procedura e rischi, senza darti nulla in cambio.
Quando va fatta
Subito, appena ti accorgi che non riesci più a pagare con regolarità: ritardi nei pagamenti di stipendi, debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni, esposizioni bancarie sconfinate. Se c’è già un ricorso per liquidazione giudiziale pendente, questa mossa va compressa in pochi giorni, perché l’udienza è il tuo limite. Se invece nessuno ti ha ancora aggredito, hai il lusso di ragionare, ed è proprio il momento in cui le scelte si fanno meglio.
Come si esegue
Il primo passo è capire che cosa ti offre la riserva, in concreto. Depositando la domanda con riserva ottieni tre cose: il tribunale ti concede un termine per presentare la proposta e il piano; puoi chiedere le misure protettive che bloccano le azioni esecutive e cautelari dei creditori; e, finché la domanda è pendente, la tua liquidazione giudiziale non può essere dichiarata se non in presenza di abuso o di inammissibilità. In cambio accetti un regime di controllo: un commissario giudiziale che ti osserva, rapporti mensili, autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione, versamento delle spese di procedura.
Poi confronta la riserva con le alternative.
La domanda piena (art. 40 CCII, con proposta, piano, attestazione e documenti) produce subito gli stessi effetti protettivi, ma senza la fase di “attesa”: il tribunale valuta direttamente l’ammissibilità. È la scelta più solida quando il piano è già pronto, perché eviti il rischio di non farcela nei termini.
La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII, derivata dal D.L. 118/2021) è un percorso stragiudiziale: chiedi la nomina di un esperto indipendente tramite la piattaforma della camera di commercio, negozi con i creditori in modo riservato e puoi comunque chiedere misure protettive al tribunale. Non ti fa perdere la gestione dell’impresa e non ti sottopone al commissario giudiziale. Se fallisce, puoi ancora passare alla riserva o accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che è utilizzabile solo a valle di una composizione negoziata non riuscita.
Il concordato minore e gli altri strumenti del sovraindebitamento sono la via per l’impresa minore, come hai verificato nella diagnosi.
Prima di procedere, assicurati di aver risposto per iscritto a queste domande: il mio problema è il tempo (mi serve protezione immediata) o la costruzione della soluzione (mi serve un ambiente riservato per negoziare)? Ho già creditori che hanno chiesto la liquidazione? Ho un piano o solo un’idea di piano?
La base giuridica
L’art. 44, comma 1, CCII consente al debitore di presentare la domanda di cui all’art. 40 con la sola documentazione dell’art. 39, comma 3, riservandosi di depositare in seguito la proposta, il piano e gli accordi. Il riferimento agli “accordi” è importante: sotto il Codice della crisi la riserva non è più solo “concordato in bianco”, perché alla scadenza puoi depositare, in alternativa, la proposta di concordato preventivo, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione o quella del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis). La composizione negoziata è regolata dagli artt. 12 e seguenti; le soglie dell’impresa minore dall’art. 2, comma 1, lett. d).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più frequente è scoprire che un creditore ha già depositato ricorso per la liquidazione giudiziale mentre stai ancora valutando. In quel caso non puoi più permetterti il percorso lento: passa direttamente alla mossa 2 e verifica la data della prima udienza. Un secondo imprevisto è scoprire, rifacendo i conti, di essere impresa minore: non insistere con l’art. 44, perché il ricorso verrebbe dichiarato inammissibile e avresti perso settimane. Il terzo è la tentazione di usare la riserva solo per guadagnare tempo, senza un progetto reale: la Cassazione considera inammissibile, per abuso del processo, la domanda di concordato proposta solo per rinviare la dichiarazione di insolvenza (Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2020, n. 7117). Se non hai alcuna prospettiva di proposta, la riserva non ti salva: ti espone.
Come si collegano composizione negoziata e riserva
Non pensare alla composizione negoziata e alla riserva come a due strade che si escludono. Spesso sono due tappe dello stesso percorso. Se avvii la composizione negoziata, lavori con un esperto indipendente per alcuni mesi, raccogli dati, costruisci un dialogo con banche e fornitori. Se al termine le trattative non portano a un accordo, il lavoro fatto non va perso: il dossier che hai costruito diventa la base per un eventuale accesso con riserva o direttamente per una domanda piena, e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è disponibile solo a chi è passato dalla composizione negoziata.
Il ragionamento operativo è quindi questo. Se hai tempo e nessuna procedura esecutiva ti sta portando via beni essenziali, la composizione negoziata ti permette di preparare con calma la soluzione. Se invece hai un ricorso per liquidazione giudiziale notificato o una vendita all’asta fissata tra poche settimane, la composizione negoziata rischia di arrivare tardi e la riserva diventa la leva immediata. In entrambi i casi, la scelta va messa per iscritto con le sue ragioni: ti servirà anche per dimostrare, se contestato, che non hai usato lo strumento per finalità dilatorie.
Check di completamento
Non passare alla mossa 2 finché non puoi confermare tre condizioni: hai verificato di superare almeno una soglia dell’impresa minore; hai deciso per iscritto tra riserva, domanda piena e composizione negoziata, motivando la scelta; se hai un ricorso per liquidazione giudiziale pendente, conosci con esattezza la data della prima udienza fissata ex art. 41.
Mossa 2 — Prepara il ricorso e il fascicolo minimo
Obiettivo della mossa: depositare un ricorso con riserva completo, davanti al tribunale competente, firmato dal soggetto legittimato e corredato dei documenti richiesti, così da ottenere il decreto di concessione dei termini senza contestazioni preliminari.
Quando va fatta
Appena hai deciso per la riserva. Se c’è un ricorso per liquidazione giudiziale, il deposito va fatto prima della prima udienza fissata ex art. 41 CCII: non contare sul fatto che l’udienza venga rinviata. Se hai pignoramenti con vendite fissate, ogni giorno di ritardo è un giorno in cui il creditore può proseguire.
Come si esegue
Il primo passo è individuare il tribunale competente. Non dare per scontato che sia quello della sede legale. Il Codice della crisi collega la competenza al centro degli interessi principali del debitore (il cosiddetto COMI): la sede legale è una presunzione, ma cede se il centro effettivo della gestione è altrove ed è riconoscibile dai terzi. Se negli ultimi mesi hai trasferito la sede, fai particolare attenzione: gli spostamenti recenti sono guardati con sospetto. Un ricorso depositato davanti al giudice sbagliato ti fa perdere tempo proprio quando non ne hai.
Poi raccogli la documentazione dell’art. 39, comma 3, CCII. Per la domanda con riserva ti servono, in sostanza: i bilanci degli ultimi tre esercizi (se la tua impresa non è obbligata a redigerli, le dichiarazioni fiscali dei tre periodi precedenti) e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Verifica l’elenco con cura: un creditore dimenticato oggi è un creditore che domani contesterà la correttezza della tua procedura.
Quindi verifica chi deve decidere e firmare. Nelle società, la decisione di accedere a uno strumento di regolazione spetta all’organo amministrativo (art. 120-bis CCII); il correttivo del 2024 ha chiarito i soggetti legittimati anche per la domanda con riserva. Prepara la delibera o la determina dell’organo amministrativo, verbalizzata, e conferisci la procura al difensore che sottoscriverà il ricorso.
Infine costruisci il ricorso. Deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni (art. 40, comma 2). Anche se la legge ti consente di “riservarti” il piano, non depositare un atto vuoto: spiega in modo sintetico ma credibile la causa della crisi, lo strumento verso cui pensi di orientarti e perché ti serve tempo. Se vuoi le misure protettive, scrivilo esplicitamente nel ricorso (ci torni alla mossa 3). Se vuoi applicare fin da subito il regime dello strumento che intendi usare, valuta il deposito di un progetto di regolazione ai sensi del comma 1-quater dell’art. 44.
La base giuridica
Art. 40 CCII per il contenuto della domanda; art. 39, comma 3, per la documentazione minima; art. 44, comma 1, per la riserva; art. 27 per la competenza; art. 120-bis per la decisione degli amministratori nelle società. Sulla competenza la Cassazione ha chiarito che conta il centro degli interessi principali, che si presume coincidente con la sede legale finché non si prova che è altrove e che i terzi lo percepiscono come tale (Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865), e che la sede effettiva si individua dove si prendono le decisioni di gestione e dove si svolge l’attività preponderante (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620).
Se qualcosa va storto
Se ti accorgi dopo il deposito che il tribunale potrebbe non essere competente, non aspettare che lo rilevi il giudice: parlane subito con il difensore, perché la trasmissione degli atti al giudice competente richiede tempo e le misure protettive potrebbero risentirne. Se ti manca un bilancio (per esempio l’ultimo non ancora approvato), deposita la situazione contabile più aggiornata disponibile e spiega nel ricorso il motivo: un’omissione non spiegata pesa molto di più di un documento provvisorio dichiarato come tale. Se l’organo amministrativo è diviso, non procedere con una firma contestabile: una domanda presentata da chi non è legittimato è esposta a inammissibilità.
Check di completamento
Prima della mossa 3, verifica: hai individuato il tribunale competente sulla base del COMI e non solo della sede legale; il fascicolo contiene i tre bilanci (o i dichiarativi) e l’elenco creditori completo; la decisione dell’organo amministrativo è documentata e la procura al difensore è firmata.
Mossa 3 — Chiedi le misure protettive e presidia la loro conferma
Obiettivo della mossa: bloccare le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio dell’impresa dal momento della pubblicazione della domanda e ottenere, entro trenta giorni, la conferma del giudice. Senza conferma tempestiva, la protezione cade.
Quando va fatta
La richiesta va inserita nel ricorso con riserva, al momento del deposito. Gli effetti partono dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Da quella data inizia a correre il termine di trenta giorni entro cui il giudice deve confermare o revocare le misure.
Come si esegue
Il primo passo è scrivere nel ricorso una richiesta espressa di applicazione delle misure protettive previste dall’art. 54, comma 2, CCII. Non è una formalità: le misure tipiche operano solo se il debitore le chiede. Con la pubblicazione della domanda, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio o sui beni e diritti con cui eserciti l’attività.
Poi individua, una per una, le procedure che vuoi fermare: numero di ruolo delle esecuzioni, date delle vendite fissate, pignoramenti presso terzi sui conti o sui crediti verso i clienti. Prepara per ciascuna una copia dell’estratto della domanda pubblicata e fai depositare nel fascicolo esecutivo un’istanza che segnali la pendenza della domanda con misure protettive: il giudice dell’esecuzione deve saperlo per non procedere.
Quindi prepara la fase di conferma. Il giudice, assunte se necessario sommarie informazioni, conferma o revoca le misure con decreto entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. In quella fase devi dimostrare che le misure servono davvero alla riuscita delle trattative e che non stai semplicemente sottraendo beni ai creditori. Porta dati: flussi di cassa, elenco dei rapporti che la protezione salva, primi contatti con i creditori principali. La riserva sulla documentazione non ti esonera dall’onere di spiegare perché meriti protezione: lo ha ricordato, per esempio, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con un provvedimento del 28 marzo 2025.
Infine tieni sotto controllo la durata. Con il decreto di conferma il giudice fissa la durata delle misure, al massimo quattro mesi (art. 55, comma 3). Le eventuali proroghe non possono superare il tetto complessivo di dodici mesi stabilito dall’art. 8 CCII.
La base giuridica
Art. 54, comma 2, CCII per il contenuto delle misure protettive; art. 55, comma 3, per la conferma entro trenta giorni con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.; art. 8 per la durata massima complessiva. Il correttivo del 2024 ha precisato che le misure protettive “atipiche” (quelle ulteriori, modellate sulle esigenze del caso) si possono chiedere solo quando hai già depositato proposta, piano o accordi: durante la riserva pura puoi contare sulle misure tipiche, salvo che tu abbia depositato il progetto previsto dal comma 1-quater dell’art. 44.
Se qualcosa va storto
Il rischio più grave è che il decreto di conferma non arrivi nei trenta giorni. In quel caso gli effetti protettivi cessano e la domanda di misure può essere riproposta. Fai monitorare il fascicolo ogni giorno a partire dal ventesimo e, se il giudice non ha ancora fissato nulla, sollecita. Se il giudice revoca le misure, valuta con il difensore il reclamo: il decreto è reclamabile secondo le regole del procedimento cautelare. Se un creditore prosegue comunque un’esecuzione, deposita subito nel fascicolo esecutivo la prova della pubblicazione della domanda e della richiesta di misure. E ricorda che la protezione non tocca i creditori con titolo successivo alla domanda: i debiti nuovi vanno pagati regolarmente.
Cosa le misure protettive non coprono
Prima di contare sulla protezione, assicurati di sapere dove finisce. Le misure dell’art. 54, comma 2, riguardano le azioni esecutive e cautelari dei creditori per titolo o causa anteriore sul patrimonio del debitore e sui beni con cui esercita l’attività. Non coprono i creditori per debiti nati dopo la domanda: se non paghi un fornitore per una consegna successiva, quel fornitore potrà agire. Non coprono automaticamente i garanti personali, come il socio che ha firmato una fideiussione a favore della banca. E non trasformano in una tregua generale le relazioni contrattuali: un contratto in corso non si “congela” per il solo effetto della domanda, e le regole sulla sospensione o sullo scioglimento dei contratti pendenti sono proprie dello strumento che sceglierai.
C’è poi un effetto distinto dalle misure protettive, che vale anche senza una tua richiesta specifica: finché la domanda di accesso è pendente, la liquidazione giudiziale non può essere dichiarata se non quando la domanda di regolazione risulti inammissibile, abusiva o improcedibile. Alcuni tribunali qualificano questo effetto come conseguenza automatica della domanda e non come misura protettiva in senso stretto, sottratta quindi alla conferma entro trenta giorni. Non affidarti però a questa lettura per trascurare la conferma: le esecuzioni individuali restano ferme solo se le misure vengono confermate.
Check di completamento
Prima della mossa 4, verifica: il ricorso contiene la richiesta espressa di misure ex art. 54, comma 2; hai annotato la data di iscrizione della domanda nel registro delle imprese e calcolato la scadenza dei trenta giorni; hai segnalato la pendenza della domanda in ogni procedura esecutiva in corso.
Mossa 4 — Esegui il decreto: spese, commissario, informative mensili
Obiettivo della mossa: adempiere senza errori agli obblighi che il decreto di concessione dei termini ti impone, perché ciascuno di essi, se violato, può portare alla revoca dei termini e alla perdita di ogni protezione.
Quando va fatta
Dal giorno in cui ricevi il decreto. Le scadenze sono strette e, attenzione, i termini dell’art. 44 per il deposito della proposta, per le informative e per il versamento delle spese non si sospendono durante la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (art. 44, comma 3). Se depositi la riserva a luglio, lavori anche ad agosto.
Come si esegue
Il primo passo è leggere il decreto parola per parola. Il tribunale, con quel provvedimento, fa quattro cose: fissa il termine per il deposito della proposta, del piano o degli accordi; nomina un commissario giudiziale; stabilisce gli obblighi informativi periodici; ordina il versamento di una somma per le spese della procedura.
Annota subito la scadenza del versamento delle spese. Il termine è perentorio e non può superare dieci giorni. Organizza la provvista prima ancora di depositare il ricorso, perché dieci giorni passano in fretta, soprattutto se i conti sono pignorati. Conserva la prova del versamento e depositala nel fascicolo.
Poi calcola la scadenza del termine principale. Il termine, compreso tra trenta e sessanta giorni, decorre dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese (art. 45, comma 2), non dal deposito del ricorso. Controlla la visura camerale per conoscere la data esatta di iscrizione. Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, si sposta al primo giorno non festivo successivo.
Quindi prendi contatto con il commissario giudiziale nei primi giorni. Il commissario vigila su di te, deve riferire immediatamente al tribunale ogni atto in frode ai creditori non dichiarato nella domanda e ogni condotta che pregiudichi una soluzione efficace della crisi. Trattalo come un interlocutore, non come un avversario: mettigli a disposizione contabilità, estratti conto e contratti prima che te li chieda. La trasparenza anticipata è la migliore difesa contro una segnalazione.
Infine organizza le informative. Il decreto fissa obblighi informativi con periodicità almeno mensile, anche sulla gestione finanziaria e sullo stato di preparazione della proposta e del piano; con la stessa cadenza devi depositare una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, che viene iscritta nel registro delle imprese. Crea un calendario con le date di deposito e un modello di relazione che il tuo amministrativo aggiorna ogni mese: incassi, pagamenti, saldo di cassa, debiti sorti dopo la domanda, stato delle trattative, atti compiuti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta con lo staff di commercialisti il calendario delle informative mensili fin dal giorno del decreto, perché nella fase con riserva la regolarità degli adempimenti è la prima prova di serietà del debitore.
La base giuridica
Art. 44, comma 1, lettere a), b), c) e d), CCII; art. 44, comma 2, sulla revoca; art. 44, comma 3, sull’esclusione della sospensione feriale; art. 45 sulla comunicazione e iscrizione del decreto. La Cassazione ha precisato che il decreto con cui il tribunale ordina il versamento delle spese non è reclamabile autonomamente: le contestazioni sulla misura della somma si fanno valere nel reclamo contro l’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523). Per le procedure ancora regolate dalla legge fallimentare, la stessa Corte ha escluso che il mancato versamento conducesse automaticamente all’inammissibilità, proprio perché mancava una norma espressa, che oggi invece c’è (Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12352). Il messaggio per te è chiaro: con il Codice della crisi il mancato versamento è causa espressa di revoca.
Se qualcosa va storto
Se non riesci a versare le spese nei dieci giorni, non lasciare scadere il termine in silenzio: il tribunale revoca i termini con decreto non reclamabile, sentiti te e i creditori che hanno chiesto la liquidazione. Prima della scadenza, valuta con il difensore se ci sono fonti alternative (un socio, un finanziamento autorizzato) e documentale. Se salti un’informativa per un problema tecnico, depositala appena possibile spiegando il motivo: la revoca scatta per violazione “grave” degli obblighi informativi, e un ritardo di un giorno motivato non è la stessa cosa di un silenzio di un mese. Se il commissario segnala un atto che ritieni legittimo, preparati a illustrarlo al tribunale con documenti: la revoca presuppone che il tribunale accerti effettivamente la condotta.
Check di completamento
Prima della mossa 5: hai versato le spese e depositato la prova; conosci la data di iscrizione del decreto e la scadenza esatta del termine; hai un calendario delle informative mensili e hai già avuto un primo incontro con il commissario giudiziale.
Mossa 5 — Amministra l’impresa sotto riserva senza commettere passi falsi
Obiettivo della mossa: continuare a far lavorare l’azienda durante il termine, distinguendo con precisione gli atti che puoi compiere da solo da quelli che richiedono l’autorizzazione del tribunale, perché un atto sbagliato può renderlo inefficace e far revocare i termini.
Quando va fatta
Dal giorno del deposito della domanda fino alla scadenza del termine. Gli effetti dell’art. 46 CCII si producono dalla data del deposito, non da quella del decreto: già il giorno dopo aver depositato il ricorso sei nel nuovo regime.
Come si esegue
Il primo passo è classificare le operazioni che l’impresa compie normalmente. Nella gestione ordinaria restano libere le attività coerenti con l’oggetto sociale e la continuità: acquistare materie prime, vendere i prodotti, pagare gli stipendi correnti, pagare i fornitori per le forniture successive alla domanda. Gli atti di straordinaria amministrazione, invece, richiedono l’autorizzazione del tribunale: vendere un immobile o un ramo d’azienda, concedere garanzie, stipulare finanziamenti significativi, transigere liti rilevanti, rinunciare a crediti.
Poi crea un protocollo interno. Stabilisci che nessun atto fuori dall’ordinario venga firmato senza un parere preventivo del difensore; tieni un registro degli atti compiuti; comunica le regole a chi ha poteri di firma e ai responsabili amministrativi.
Quindi fai attenzione ai pagamenti dei debiti anteriori. Pagare un creditore per un debito sorto prima della domanda altera la parità di trattamento su cui si fonda la procedura, e un pagamento selettivo non autorizzato può essere letto come atto in frode dal commissario. Se un fornitore strategico condiziona le nuove forniture al pagamento del pregresso, non cedere da solo: il pagamento dei crediti anteriori per prestazioni essenziali è possibile solo nei limiti e con le autorizzazioni previste per lo strumento che intendi usare.
Tieni presente anche un vantaggio. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti durante la procedura (per esempio, i fornitori che ti riforniscono dopo la domanda) sono prededucibili, cioè vengono pagati prima degli altri. Usalo come argomento con i fornitori: chi lavora con te adesso è tutelato.
Infine ricorda l’effetto societario. Dalla data del deposito della domanda e fino alla scadenza del termine non si applicano gli obblighi di ricapitalizzazione per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.) e non opera la causa di scioglimento per riduzione del capitale. Resta però ferma, per il periodo anteriore al deposito, la responsabilità degli amministratori per la gestione non conservativa (art. 2486 c.c.): se hai rimandato troppo, la riserva non cancella il passato.
La base giuridica
Art. 44, commi 1-bis e 1-ter, e art. 46 CCII. Il comma 1-ter, introdotto dal correttivo del 2024, è severo: gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto di concessione dei termini. Il Tribunale di Ferrara (decreto 28 maggio 2024) ha trattato come straordinaria amministrazione, bisognosa di autorizzazione, perfino il pagamento di acconti ai professionisti durante la riserva. Sul fronte della prededuzione dei professionisti, le Sezioni Unite hanno fissato il criterio della funzionalità della prestazione alle finalità della procedura (Cass. civ., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093), criterio poi applicato alla fase con riserva (Cass. civ., Sez. I, ord. 1 luglio 2024, n. 17962).
Se qualcosa va storto
Se hai già compiuto un atto di straordinaria amministrazione senza autorizzazione, non nasconderlo: il commissario lo scoprirà. Parla subito con il difensore, valuta se l’atto può essere neutralizzato (per esempio risolvendo consensualmente il contratto) e informa il commissario prima che debba segnalarlo lui. Se un atto è davvero urgente, chiedi l’autorizzazione con istanza motivata spiegando perché non può attendere: il tribunale può provvedere rapidamente, e l’urgenza documentata è molto più difendibile di un fatto compiuto. Se un fornitore blocca le consegne, valuta con il difensore se esistono i presupposti per chiedere un’autorizzazione mirata, anziché pagare di tua iniziativa.
Check di completamento
Prima della mossa 6: hai un protocollo scritto che distingue ordinaria e straordinaria amministrazione; nessun debito anteriore è stato pagato senza autorizzazione; ogni atto straordinario compiuto finora è stato autorizzato e documentato.
Mossa 6 — Costruisci il piano, scegli lo strumento finale e, se serve, chiedi la proroga
Obiettivo della mossa: trasformare la riserva in un progetto concreto entro il termine, scegliendo tra concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, e ottenere la proroga solo se il progetto è già abbastanza avanzato da giustificarla.
Quando va fatta
Dal primo giorno del termine. L’errore più comune è pensare che la costruzione del piano inizi dopo aver “messo in sicurezza” l’azienda: in realtà, con 30-60 giorni a disposizione, se non cominci subito non arriverai in tempo. L’istanza di proroga va depositata prima della scadenza del termine originario, con un margine di qualche giorno per consentire al tribunale di decidere.
Come si esegue
Il primo passo è scegliere lo strumento finale. La riserva, sotto il Codice della crisi, è uno scivolo verso tre destinazioni diverse, e la scelta dipende dai tuoi creditori e dai tuoi numeri.
Il concordato preventivo è lo strumento più completo: puoi proporre ai creditori un pagamento parziale, suddividerli in classi, vincolare anche i dissenzienti se si raggiungono le maggioranze. Può essere in continuità (l’impresa prosegue) o liquidatorio (i beni vengono venduti), e nel concordato liquidatorio la legge richiede che il piano porti un apporto di risorse esterne che aumenti in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti funzionano quando riesci a mettere d’accordo creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (con varianti agevolate e ad efficacia estesa), mentre gli estranei vanno pagati integralmente nei termini di legge.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis) consente di distribuire il valore anche in deroga alle regole ordinarie di graduazione, ma richiede l’approvazione unanime delle classi.
Poi costruisci il piano con i tuoi consulenti. Ti serve un advisor che elabori il piano industriale e finanziario, un attestatore indipendente che certifichi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, un difensore che scriva la proposta e verifichi la compatibilità con le regole dello strumento. Coinvolgi da subito i creditori principali: una banca che ha visto i numeri in anticipo vota in modo diverso da una banca che li scopre il giorno del deposito.
Quindi valuta la proroga con realismo. Il termine iniziale è prorogabile, su tua istanza, fino a ulteriori sessanta giorni, ma solo in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Non basta dire “ci serve più tempo”: devi depositare il progetto, anche non definitivo, che dimostri a che punto sei. Il Tribunale di Taranto (decreto 16 luglio 2025) ha negato la proroga a un debitore che non aveva allegato alcun progetto, ritenendo che la proroga presupponga uno stadio avanzato del programma di risanamento o comunque una chiara rivelazione delle intenzioni.
Un’ultima verifica: la proroga dopo il correttivo del 2024 non è più esclusa per il solo fatto che sia pendente un ricorso per la liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Verona ha applicato questa lettura anche ai procedimenti già in corso quando il correttivo è entrato in vigore. Ma con un ricorso pendente il tribunale sarà più rigoroso nel valutare i tuoi motivi: preparali con doppia cura.
Il calendario di lavoro dei sessanta giorni
Per non arrivare alla scadenza con il piano a metà, dividi il termine in fasi. Prendi come esempio un termine di sessanta giorni e adattalo alla durata che ti ha concesso il tribunale.
Nella prima settimana consolida i numeri: situazione patrimoniale aggiornata, debiti classificati per natura e privilegio, flussi di cassa settimanali per le otto settimane successive. Senza questa base, advisor e attestatore lavorano su ipotesi.
Dalla seconda alla quarta settimana l’advisor costruisce il piano: scenario di continuità o di liquidazione, fabbisogno finanziario, stima di ciò che i creditori otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale, che è il termine di paragone di ogni proposta. In parallelo apri il confronto con le due o tre controparti decisive, di solito le banche e i fornitori più esposti.
Tra la quarta e la sesta settimana l’attestatore esamina il piano e i dati. È il momento in cui emergono le criticità: un credito sottostimato, un bene sopravvalutato, un’ipotesi di ricavo troppo ottimistica. Prima di procedere oltre, assicurati di aver risolto ogni rilievo, perché un’attestazione negativa a pochi giorni dal deposito ti lascia senza alternative.
Nella settima e ottava settimana il difensore scrive la proposta definitiva, verifica la formazione delle classi e la completezza della documentazione, e si prepara il deposito. Se a metà del termine ti accorgi che il calendario è saltato di più di dieci giorni, non aspettare: è il momento di preparare l’istanza di proroga con il progetto che hai già, perché una proroga chiesta con un progetto concreto è molto più credibile di una chiesta a ridosso della scadenza con le mani vuote.
La base giuridica
Art. 44, comma 1, lett. a), CCII per il termine e la proroga; art. 44, comma 1-quater, per il regime anticipato dello strumento scelto; artt. 84 e seguenti per il concordato preventivo; artt. 57, 60 e 61 per gli accordi di ristrutturazione; art. 64-bis per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva già chiarito che il termine della riserva è perentorio e decadenziale, prorogabile solo per giustificati motivi (Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2016, n. 6277): un principio che il Codice della crisi ha reso ancora più stringente legando la proroga al progetto.
Se qualcosa va storto
Se l’attestatore, a pochi giorni dalla scadenza, ti comunica che non è in grado di attestare la fattibilità, non depositare comunque un piano non attestato: sarebbe inammissibile. Valuta con il difensore se cambiare strumento (per esempio passare da un concordato in continuità a un accordo di ristrutturazione, se le adesioni ci sono) o se la strada corretta è gestire l’uscita dalla procedura (mossa 7). Se la proroga viene negata, hai il termine originario e basta: concentra tutte le risorse sul deposito. Se un creditore chiave rifiuta le trattative, non fermarti: nel concordato conta la maggioranza, non l’unanimità, e la classificazione dei creditori può ridurre il peso di un singolo dissenziente.
Check di completamento
Prima della mossa 7: hai scelto lo strumento finale e lo hai motivato per iscritto; l’attestatore ha confermato che sarà in grado di rilasciare l’attestazione; se ti serve la proroga, hai depositato l’istanza con il progetto di regolazione allegato prima della scadenza.
Mossa 7 — Deposita nei termini la domanda piena oppure gestisci l’uscita senza cadere nell’abuso
Obiettivo della mossa: depositare entro la scadenza la proposta, il piano, l’attestazione e la documentazione completa; oppure, se non ce la fai, scegliere consapevolmente come chiudere la fase con riserva senza trasformarla in un abuso che il tribunale sanzionerà con la liquidazione giudiziale.
Quando va fatta
Entro il termine fissato dal decreto, o prorogato. Ricorda: niente sospensione feriale. Se il termine scade il 31 agosto, scade il 31 agosto.
Come si esegue
Il primo passo, se il piano è pronto, è verificare la completezza del deposito. Per il concordato preventivo devi depositare la proposta con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e tutta la documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2: non più solo bilanci ed elenco creditori, ma anche situazione economico-patrimoniale aggiornata, stato analitico ed estimativo delle attività, elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, e tutto quanto richiesto dalla norma. Per gli accordi di ristrutturazione e per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, la documentazione cambia secondo quanto indicato dall’art. 44, comma 1, lett. a). Fai una checklist documentale incrociata con il difensore e l’attestatore almeno una settimana prima.
Poi, se il piano non è pronto e la proroga è stata negata o esaurita, affronta la situazione con lucidità. Le opzioni sono tre.
Puoi lasciar scadere il termine: il tribunale, verificato il mancato deposito, dichiara la domanda inammissibile e, se ci sono ricorsi per la liquidazione giudiziale e ne ricorrono i presupposti, apre la liquidazione. Non è una scelta, è una resa: evitala.
Puoi rinunciare alla domanda (art. 43 CCII). La rinuncia chiude la procedura, ma fa cadere la protezione e non impedisce ai creditori o al pubblico ministero di chiedere la liquidazione.
Puoi rinunciare e depositare una nuova domanda. Qui sta il rischio maggiore. Il Codice della crisi non riproduce il divieto biennale della legge fallimentare, e alcuni tribunali, come quello di Brescia, hanno ammesso la ripresentazione della domanda con riserva dopo una rinuncia, purché non ci sia abuso. Ma la Cassazione è netta: con l’ordinanza del 25 febbraio 2026, n. 4246, ha confermato l’inammissibilità di una seconda domanda con riserva ex art. 44 presentata pochi mesi dopo la rinuncia alla prima, in presenza di variazioni patrimoniali marginali che avrebbero potuto essere recepite nel piano originario, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale. La nuova domanda è legittima solo se è cambiato qualcosa di sostanziale nella realtà aziendale e se è davvero una domanda seria, meglio se piena.
La base giuridica
Art. 44, comma 1, lett. a), CCII per il contenuto del deposito; art. 39, commi 1 e 2, per la documentazione; art. 43 per la rinuncia; art. 47 per l’ammissibilità. Sulla rinuncia e sulla nuova domanda, oltre a Cass. n. 4246/2026, resta attuale il principio espresso da Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2016, n. 6277: scaduto il termine senza proroga, la domanda integrata tardivamente è inammissibile, ma il debitore può presentare una nuova domanda completa, purché non si traduca in un abuso dello strumento. Il limite generale dell’abuso è consolidato (Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2020, n. 7117).
Se qualcosa va storto
Se il giorno della scadenza il sistema telematico non accetta il deposito, conserva le ricevute di errore e chiedi immediatamente la rimessione in termini con istanza motivata. Se ti accorgi dopo il deposito che manca un documento, integralo subito, prima che il tribunale lo rilevi. Se il tribunale dichiara inammissibile la domanda e apre la liquidazione giudiziale, il rimedio è il reclamo contro la sentenza: in quella sede puoi far valere anche le contestazioni sulla fase con riserva, comprese quelle sulle spese (come ha chiarito Cass. n. 12523/2024). Qui entra in gioco la difesa nei gradi successivi, fino alla Cassazione.
Check di completamento
Prima della mossa 8: hai depositato la domanda piena entro la scadenza con tutta la documentazione e l’attestazione; oppure hai scelto per iscritto, con il difensore, l’opzione di uscita e ne hai valutato il rischio di abuso; hai conservato tutte le ricevute di deposito telematico.
Mossa 8 — Accompagna la domanda piena fino all’omologazione
Obiettivo della mossa: superare il vaglio di ammissibilità, ottenere il voto favorevole dei creditori (se lo strumento lo richiede) e arrivare all’omologazione, conservando la protezione del patrimonio e la credibilità costruita durante la riserva.
Quando va fatta
Dal giorno successivo al deposito della domanda piena. I tempi da qui in avanti dipendono dal tribunale, dallo strumento e dalle eventuali opposizioni.
Come si esegue
Il primo passo è preparare il vaglio di ammissibilità. Nel concordato preventivo il tribunale verifica la ritualità della proposta, la corretta formazione delle classi e che il piano non sia manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali. Metti a disposizione del commissario e del tribunale ogni chiarimento richiesto, rapidamente: i rinvii per integrazioni sono il momento in cui molte procedure si incagliano.
Poi, una volta aperto il concordato, prepara la fase del voto. Il commissario redige la sua relazione e i creditori votano. Parla con i creditori delle classi decisive prima del voto, spiegando loro il confronto tra ciò che otterrebbero con il concordato e ciò che otterrebbero con la liquidazione giudiziale. Ricorda che il giudizio sulla convenienza economica spetta in via principale ai creditori, mentre il tribunale presidia la legalità e la fattibilità: la Cassazione ha ribadito questa distinzione di piani (Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2025, n. 11223).
Quindi affronta l’omologazione. Se i creditori approvano, il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto e le eventuali opposizioni. Prepara le risposte alle opposizioni con i dati del piano e con l’attestazione, e valuta con il difensore gli strumenti che la legge offre per superare il dissenso di singole classi, quando ne ricorrono i presupposti.
Infine pianifica l’esecuzione. L’omologazione non è la fine: è l’inizio dell’esecuzione del piano. Imposta un controllo mensile sugli scostamenti rispetto alle previsioni, perché un concordato omologato ma non eseguito può essere risolto.
La base giuridica
Art. 47 CCII per l’apertura del concordato; artt. 105 e seguenti per il ruolo del commissario e il voto; artt. 48 e 112 per l’omologazione; art. 119 per la risoluzione. Per le ragioni di credito sorte nella fase precedente, la giurisprudenza ha chiarito che la prededuzione dei professionisti che hanno assistito il debitore dipende dalla funzionalità della prestazione rispetto alla procedura (Cass. civ., Sez. I, 7 ottobre 2024, n. 26159) e può essere negata quando questa funzionalità manca (Cass. civ., Sez. I, ord. 23 settembre 2024, n. 25387).
Se qualcosa va storto
Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, verifica subito i margini per il reclamo e, in parallelo, se è ancora possibile modificare la proposta nei tempi consentiti. Se il voto è negativo, valuta con il difensore le strade residue, inclusa la conversione verso un altro strumento se ci sono le adesioni. Se l’omologazione viene negata e si apre la liquidazione giudiziale, la difesa passa ai gradi di impugnazione: qui la continuità del difensore, che conosce la procedura dal primo giorno della riserva, fa la differenza.
Il rapporto con il commissario dopo l’apertura
Dopo l’apertura il commissario giudiziale cambia prospettiva: non vigila più soltanto sulla tua gestione durante l’attesa, ma esamina il piano e redige la relazione che i creditori leggeranno prima di votare. Quella relazione pesa moltissimo sulle decisioni delle banche. Il primo passo è mettergli a disposizione, subito, tutti i documenti su cui si fonda il piano, comprese le carte di lavoro dell’advisor. Il secondo è rispondere per iscritto e con dati a ogni sua richiesta di chiarimento. Il terzo è non sottovalutare le osservazioni critiche: se il commissario segnala un punto debole, correggerlo prima del voto (quando la legge lo consente) è molto meglio che vederlo usato dagli oppositori in sede di omologazione.
Ricorda infine che gli effetti prodotti dalla domanda con riserva proseguono nella procedura aperta: la continuità tra le due fasi è proprio il senso dell’istituto. Tutto ciò che hai fatto bene durante la riserva, dalla regolarità delle informative alla trasparenza sugli atti di gestione, diventa il capitale di credibilità che porti davanti ai creditori.
Check di completamento
Hai superato questa mossa quando: il tribunale ha aperto il concordato (o ammesso la domanda di omologazione degli accordi o del piano); il voto dei creditori si è concluso con le maggioranze richieste; il tribunale ha omologato e hai impostato il monitoraggio dell’esecuzione.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma realistici, per mostrarti come lo stesso punto di partenza porti a esiti opposti a seconda della tempestività. Non riproducono casi reali.
Situazione di partenza comune. Una S.r.l. di lavorazioni meccaniche ha debiti per 1.287.450 euro, di cui 412.300 verso due banche, 538.900 verso fornitori e il resto verso altri creditori. Ha ricavi per 2.341.000 euro nell’ultimo esercizio: supera le soglie dell’impresa minore. Un fornitore ha pignorato il conto principale per 64.870 euro e un altro creditore ha notificato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, con prima udienza fissata per il 12 marzo 2026.
Simulazione 1 — Chi esegue le mosse in ordine. La società deposita la domanda con riserva lunedì 2 marzo 2026, con richiesta espressa di misure protettive. La domanda è iscritta nel registro delle imprese martedì 3 marzo: da quel giorno il fornitore non può proseguire il pignoramento. Il giudice deve confermare le misure entro giovedì 2 aprile. Il decreto di concessione dei termini viene emesso lunedì 9 marzo e ordina il versamento di 18.460 euro per le spese entro dieci giorni: la società, che aveva predisposto la provvista con un finanziamento soci, versa il 13 marzo. Il decreto è iscritto mercoledì 11 marzo con un termine di sessanta giorni: la scadenza teorica è domenica 10 maggio, che slitta a lunedì 11 maggio. Il 28 aprile la società deposita istanza di proroga allegando un progetto di concordato in continuità con proposta ai chirografari del 31%. Il tribunale concede ulteriori 45 giorni. Il piano attestato viene depositato in tempo. La domanda è stata proposta prima dell’udienza del 12 marzo: il ricorso per liquidazione non può essere accolto finché la procedura di regolazione è pendente e seria.
Simulazione 2 — Chi arriva tardi alla mossa 2. Stessa società, ma l’amministratore aspetta di “avere le idee chiare” e deposita la domanda con riserva il 13 marzo, il giorno dopo la prima udienza fissata ex art. 41. La domanda è tardiva rispetto al limite dell’art. 40, comma 10, CCII: il tribunale può procedere sul ricorso per la liquidazione giudiziale. Nel frattempo il pignoramento del conto da 64.870 euro è andato avanti. L’impresa, che aveva un’ipotesi di concordato in continuità del tutto ragionevole, perde la possibilità di proporla in quella sede. Undici giorni di ritardo hanno cambiato l’esito.
Simulazione 3 — Chi dimentica la conferma delle misure. La società deposita in tempo il 2 marzo e ottiene l’iscrizione il 3, ma nessuno monitora il fascicolo sulla conferma delle misure protettive. Se il decreto di conferma non viene depositato entro il 2 aprile, gli effetti protettivi cessano: il fornitore può riprendere il pignoramento e un altro creditore, con decreto ingiuntivo esecutivo per 27.340 euro, può avviare un’esecuzione sul magazzino. La società può riproporre la domanda di misure, ma nel frattempo la liquidità è stata erosa proprio mentre serviva a finanziare la continuità.
Simulazione 4 — Chi deposita a luglio e dimentica che agosto non si ferma. Un’altra società, sempre sopra le soglie, deposita la domanda con riserva a inizio luglio 2026. Il decreto, iscritto venerdì 17 luglio, concede 45 giorni. L’amministratore, convinto che “ad agosto i termini sono sospesi”, pianifica il deposito del piano per fine settembre. Errore: i termini dell’art. 44 non sono soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Il termine scade lunedì 31 agosto 2026. Chi lavora ad agosto deposita il piano in tempo o, entro metà agosto, chiede la proroga allegando il progetto. Chi confida nella sospensione arriva a settembre con la domanda già esposta all’inammissibilità.
Le quattro simulazioni ti dicono la stessa cosa da angoli diversi: nella riserva i numeri del debito contano meno delle date. Una proposta del 31% ai chirografari è buona solo se arriva nei termini.
Il piano in una pagina
Se devi tenere a mente una sola cosa, tieni questa: la domanda con riserva è un patto con il tribunale. Il tribunale ti dà tempo e protezione; tu gli dai trasparenza, regolarità e un piano entro la scadenza. Ogni violazione del patto (spese non versate, informative saltate, atti straordinari non autorizzati, termine mancato) può far cadere tutto.
Stampa questa tabella e tienila sulla scrivania dell’amministratore e del responsabile amministrativo. Aggiorna la colonna delle scadenze con le date reali della tua procedura appena ricevi il decreto.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Scelta dello strumento | Capire se la riserva è la strada giusta | Prima di ogni deposito | Procedura inutile o inammissibile (impresa minore, abuso) |
| 2. Ricorso e fascicolo | Deposito completo al tribunale competente | Entro la prima udienza ex art. 41 se c’è ricorso per liquidazione | Domanda tardiva o davanti a giudice incompetente |
| 3. Misure protettive | Bloccare esecuzioni e cautelari | Richiesta nel ricorso; conferma entro 30 giorni dall’iscrizione | Le esecuzioni proseguono; protezione che cessa |
| 4. Esecuzione del decreto | Spese, commissario, informative | Spese entro massimo 10 giorni; informative almeno mensili | Revoca dei termini con decreto non reclamabile |
| 5. Gestione sotto riserva | Operare senza atti vietati | Dal deposito alla scadenza | Atti inefficaci e revoca dei termini |
| 6. Piano e proroga | Costruire lo strumento finale | Termine 30-60 giorni; proroga fino a 60 giorni con progetto | Proroga negata, piano non pronto |
| 7. Deposito o uscita | Domanda piena o uscita ragionata | Entro la scadenza, senza sospensione feriale | Inammissibilità, abuso, liquidazione giudiziale |
| 8. Ammissione e omologa | Arrivare all’omologazione | Tempi del tribunale | Voto negativo, rigetto, risoluzione |
Due annotazioni finali per la tua pagina. Primo: tutte le scadenze della riserva corrono anche dal 1° al 31 agosto. Secondo: ogni volta che hai un dubbio se un atto sia ordinario o straordinario, trattalo come straordinario e chiedi prima.
Gli scenari di deviazione: il tuo piano B
Anche un piano eseguito bene può incontrare imprevisti. Ecco i tre più frequenti e come reagire.
Scenario A — Il creditore accelera
Un creditore, saputo della domanda, presenta subito un ricorso per la liquidazione giudiziale, oppure segnala al tribunale presunti atti in frode per ottenere la revoca dei termini. Il piano B è in tre passi. Il primo passo è rispondere nel merito, con documenti: la revoca presuppone che il tribunale accerti davvero un atto in frode o una condotta pregiudizievole, o una grave violazione degli obblighi informativi. Il secondo è accelerare la mossa 6: se riesci a depositare prima il progetto di regolazione o addirittura la domanda piena, togli argomenti a chi sostiene che la riserva sia solo dilatoria. Il terzo è coinvolgere il commissario: se hai costruito un rapporto trasparente con lui (mossa 4), la sua relazione sarà il tuo miglior testimone. Ricorda che dopo il correttivo del 2024 la pendenza di un ricorso per liquidazione non esclude di per sé la proroga, ma rende più severo il giudizio del tribunale sui tuoi motivi.
C’è poi un aspetto che molti trascurano. Se la domanda con riserva viene dichiarata inammissibile e segue la liquidazione giudiziale, i creditori che avevano un decreto ingiuntivo possono farlo valere nella liquidazione se il decreto è divenuto esecutivo prima della sentenza di apertura, anche se dopo la domanda con riserva: lo ha affermato la Cassazione per il regime della legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5279). Il creditore che ottiene l’esecutorietà durante la riserva si mette in una posizione migliore: tienine conto quando valuti i tempi.
Scenario B — Il termine è scaduto
Ti accorgi di aver sbagliato il calcolo e il termine è scaduto ieri, senza deposito e senza istanza di proroga. Il piano B è limitare il danno. Se il ritardo dipende da una causa a te non imputabile (un malfunzionamento del sistema di deposito, un impedimento documentato), chiedi subito la rimessione in termini con prova dell’impedimento. Se il ritardo è tuo, non esiste un rimedio automatico: l’unica strada è valutare, con estrema cautela, una nuova domanda completa, corredata fin dall’inizio di proposta, piano e attestazione. La nuova domanda non deve essere una semplice ripetizione della precedente, né un modo per prendere altro tempo: deve essere seria, completa e giustificata. Con le ordinanze richiamate alla mossa 7, la Cassazione ti ha già detto dove passa il confine tra seconda chance e abuso.
Scenario C — Un documento è irreperibile
L’ex amministratore non consegna la contabilità degli ultimi due anni, oppure un bilancio non è mai stato approvato. Il piano B varia a seconda della fase. Se sei alla mossa 2, deposita ciò che hai e spiega nel ricorso, con documenti, perché manca il resto: una lacuna spiegata è diversa da una lacuna nascosta. Se sei alla mossa 6, fai ricostruire la contabilità dai commercialisti con i dati bancari e fiscali disponibili e informa il commissario; l’attestatore dovrà valutare se i dati ricostruiti sono sufficientemente attendibili. Se il documento mancante è decisivo e non ricostruibile in tempo, valuta la proroga motivandola proprio con questa difficoltà, allegando il progetto nello stato in cui si trova. E se l’irreperibilità dipende da condotte dell’ex amministratore, documentale: potrebbero servire in seguito.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 3 prima della mossa 2, cioè chiedere le misure protettive senza depositare la domanda con riserva? No, non nell’ambito dell’art. 44: le misure tipiche dell’art. 54, comma 2, si chiedono con la domanda di accesso. Se vuoi protezione senza entrare in una procedura giudiziale, lo strumento è la composizione negoziata, nella quale puoi chiedere misure protettive con la sua disciplina specifica.
Il termine della riserva decorre dal deposito del ricorso o dal decreto? Dall’iscrizione del decreto di concessione dei termini nel registro delle imprese, come stabilisce l’art. 44, comma 1, lett. a). Il termine di trenta giorni per la conferma delle misure protettive, invece, decorre dall’iscrizione della domanda. Sono due date diverse: segnale entrambe.
Posso pagare lo stipendio ai dipendenti durante la riserva? Le retribuzioni correnti, per il lavoro prestato dopo la domanda, rientrano nella gestione ordinaria dell’impresa che prosegue. Diverso è il caso degli arretrati maturati prima della domanda: sono crediti anteriori e il loro pagamento va valutato con il difensore alla luce delle regole dello strumento prescelto.
Posso cambiare strumento a metà strada, per esempio passare dal concordato agli accordi di ristrutturazione? Sì, la domanda con riserva è costruita proprio per lasciarti scegliere alla scadenza tra concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Quello che non puoi fare è depositare uno strumento privo dei suoi requisiti: se passi agli accordi, devi avere davvero le adesioni necessarie.
La riserva mi protegge anche dalle azioni contro i garanti personali, per esempio il socio fideiussore? Le misure protettive riguardano il patrimonio del debitore e i beni con cui esercita l’attività. Le posizioni dei garanti personali seguono regole proprie: non dare per scontato che siano protetti e fai esaminare la loro situazione separatamente.
Cosa succede se la mia società ha già depositato una riserva l’anno scorso e poi ha rinunciato? Non c’è più il divieto biennale della legge fallimentare, ma la nuova domanda viene esaminata con attenzione particolare. Se la tua situazione aziendale è rimasta sostanzialmente la stessa, il rischio che il tribunale veda un abuso è alto. Parti dalla mossa 1 e documenta cosa è cambiato.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Ecco le pronunce su cui poggia ciascuna mossa. Per ognuna trovi gli estremi, il principio espresso in parole semplici e il motivo per cui ti riguarda. Alcune sono state rese sotto la legge fallimentare, ma i principi sono richiamati ancora oggi nell’applicazione del Codice della crisi.
A sostegno delle mosse 1 e 7 (serietà della domanda e abuso)
Cass. civ., Sez. I, ord. 25 febbraio 2026, n. 4246. Una società aveva presentato domanda con riserva ex art. 44 CCII, poi vi aveva rinunciato e, pochi mesi dopo, ne aveva depositata un’altra invocando cambiamenti patrimoniali di scarso rilievo. La Corte ha confermato che la seconda domanda era inammissibile per abuso e che la liquidazione giudiziale era stata legittimamente aperta. Rilevanza: è la pronuncia più recente sulla ripresentazione sotto il Codice della crisi e segna il limite della strategia “rinuncio e riparto”.
Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2020, n. 7117. La domanda di concordato presentata non per regolare la crisi con i creditori, ma solo per rinviare la dichiarazione di insolvenza, è inammissibile perché integra un abuso del processo. Rilevanza: è il fondamento del controllo del tribunale sulla serietà della tua riserva fin dalla mossa 1.
Cass. civ., Sez. I, 31 marzo 2016, n. 6277. Il termine concesso per il deposito di proposta e piano è perentorio; scaduto senza proroga, l’integrazione tardiva rende la domanda inammissibile, ma il debitore può presentare un nuovo ricorso completo purché non si tratti di un abuso. Rilevanza: disegna le opzioni di uscita della mossa 7 e il margine del piano B nello scenario del termine scaduto.
A sostegno della mossa 2 (competenza)
Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865. Per le domande di accesso agli strumenti di regolazione è competente il tribunale del centro degli interessi principali, che si presume coincidere con la sede legale salvo prova che si trovi altrove e che ciò sia percepibile dai terzi. Rilevanza: ti dice dove depositare e quale prova serve per derogare alla sede legale.
Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620. Con specifico riferimento alla domanda prenotativa ex art. 44 CCII, la competenza segue il luogo in cui si assumono di fatto le decisioni gestionali e si svolge l’attività preponderante, valutando le prove nel loro complesso secondo il criterio della riconoscibilità esterna. Rilevanza: conferma che la verifica della competenza è parte integrante della preparazione del ricorso.
A sostegno della mossa 4 (spese e decreto)
Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523. Il decreto che ordina il versamento delle spese entro dieci giorni non è impugnabile con reclamo autonomo; le doglianze sulla misura delle spese si fanno valere impugnando l’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: non puoi contestare subito l’importo, devi versarlo nei termini.
Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12352. Nel regime della legge fallimentare, il mancato o insufficiente versamento delle spese disposto dal tribunale non determinava automaticamente l’inammissibilità della domanda con riserva, mancando una norma espressa; la Corte ha sottolineato che le regole più severe dell’art. 44 CCII non erano applicabili a quel caso per ragioni temporali. Rilevanza: letta al contrario, ti ricorda che oggi la norma espressa esiste e il mancato versamento porta alla revoca.
A sostegno delle mosse 5 e 8 (gestione e prededuzione)
Cass. civ., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093. Il credito del professionista incaricato per l’accesso al concordato è prededucibile anche nella successiva procedura liquidatoria se la sua prestazione è stata funzionale, con valutazione ex ante, alle finalità della procedura. Rilevanza: fissa il criterio generale per i costi dei consulenti che ti accompagnano nella riserva.
Cass. civ., Sez. I, ord. 1 luglio 2024, n. 17962. Applica il criterio della funzionalità al professionista che ha prestato ausilio tecnico per l’accesso al concordato con riserva, riconoscendo che quel credito può essere prededucibile alle condizioni indicate. Rilevanza: riguarda direttamente la fase della riserva e la gestione dei rapporti con i consulenti.
Cass. civ., Sez. I, ord. 23 settembre 2024, n. 25387. Quando manca la funzionalità della prestazione dell’advisor rispetto alla conservazione dei valori aziendali, il compenso non gode di prededuzione. Rilevanza: spiega perché gli incarichi professionali durante la riserva vanno impostati con obiettivi chiari e autorizzati quando necessario.
Cass. civ., Sez. I, 7 ottobre 2024, n. 26159. Ribadisce che la prededuzione del professionista che ha assistito l’accesso al concordato dipende dalla funzionalità della prestazione rispetto alla prima procedura, anche nella procedura liquidatoria successiva. Rilevanza: completa il quadro per la mossa 8 e per l’eventuale esito negativo.
Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2025, n. 11223. Il controllo del tribunale sulla proposta concordataria si svolge su piani distinti: la convenienza economica è rimessa essenzialmente al giudizio dei creditori, mentre al giudice spetta la verifica di legalità e fattibilità. Rilevanza: orienta la preparazione del voto nella mossa 8.
A sostegno degli scenari di deviazione
Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5279. Se la domanda con riserva è dichiarata inammissibile e segue la procedura liquidatoria, il decreto ingiuntivo è opponibile alla massa purché il visto di esecutorietà sia anteriore alla dichiarazione di insolvenza, senza che debba precedere la domanda con riserva. Rilevanza: mostra perché il fallimento della riserva peggiora anche la tua posizione verso i creditori con titoli in formazione.
Giurisprudenza di merito utile
Accanto alla Cassazione, alcuni provvedimenti di merito indicano come i tribunali applicano oggi l’art. 44: il Tribunale di Taranto, 16 luglio 2025, sulla proroga subordinata a un progetto di regolazione allegato; il Tribunale di Verona, sull’ammissibilità della proroga anche con liquidazione giudiziale pendente dopo il correttivo; il Tribunale di Ferrara, 28 maggio 2024, sulla necessità di autorizzazione per gli acconti ai professionisti durante la riserva; il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 28 marzo 2025, sull’onere di allegazione minima per la conferma delle misure protettive; il Tribunale di Brescia, sulla riproponibilità della domanda dopo la rinuncia in assenza di abuso.
Cosa può fare lo Studio Monardo mentre esegui il piano
Eseguire le otto mosse da soli, con i termini che corrono anche ad agosto, è possibile solo in teoria. In pratica serve una squadra che lavori in parallelo sul fronte giudiziario e su quello contabile. Ecco cosa fa concretamente lo Studio Monardo.
- Verifichiamo le soglie dell’impresa minore sui tuoi ultimi tre bilanci e ti indichiamo per iscritto se il tuo percorso è l’art. 44 CCII, il concordato minore tramite OCC o la composizione negoziata.
- Individuiamo il tribunale competente ricostruendo dove si trova il centro effettivo degli interessi dell’impresa, con i documenti che lo dimostrano.
- Redigiamo il ricorso con riserva e ne curiamo il deposito telematico, con la delibera dell’organo amministrativo e l’elenco creditori verificato riga per riga.
- Formuliamo la richiesta di misure protettive e depositiamo nelle procedure esecutive pendenti le istanze che segnalano la domanda, monitorando la conferma entro i trenta giorni.
- Calcoliamo tutte le scadenze del decreto (spese, informative, termine principale, proroga) e le inseriamo in un calendario condiviso con l’amministrazione, tenendo conto che nessuna si sospende ad agosto.
- Prepariamo con i commercialisti dello staff le relazioni mensili sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria e le informative al commissario giudiziale.
- Valutiamo in anticipo ogni atto di gestione per distinguere ordinaria e straordinaria amministrazione e redigiamo le istanze di autorizzazione quando servono.
- Costruiamo con te la scelta dello strumento finale tra concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, e prepariamo il progetto di regolazione per l’eventuale proroga.
- Analizziamo le opzioni di uscita se il piano non è realizzabile, valutando il rischio di abuso prima di qualsiasi rinuncia o nuova domanda.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli: reclamo contro il diniego o la revoca delle misure protettive, reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e, se necessario, ricorso in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come la domanda con riserva, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno la composizione negoziata, cioè lo strumento con cui la riserva va sempre messa a confronto, e il modo in cui si costruisce un dialogo credibile con banche e fornitori. È da questa esperienza che nasce la valutazione iniziale della mossa 1, quella che decide tutto il resto.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi ha scritto il ricorso con riserva è la stessa persona che, se il tribunale revoca i termini o apre la liquidazione giudiziale, difende la tua linea nel reclamo e davanti alla Corte di Cassazione. Non devi spiegare di nuovo la tua storia a un nuovo difensore nel momento più critico.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i legali presidiano termini, atti e contraddittorio con il tribunale; i commercialisti ricostruiscono i numeri, preparano le relazioni mensili e dialogano con advisor e attestatore. È questa integrazione che consente di reggere il ritmo di una procedura che non concede pause.
Chiusura: il tempo è l’unica risorsa che la riserva ti presta
Torniamo alla domanda da cui sei partito. “Concordato in bianco” e “concordato con riserva” sono la stessa cosa: una domanda che ti dà tempo e protezione in cambio di trasparenza e disciplina. La differenza vera non è nel nome, ma nel modo in cui la usi. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude, e nella riserva nessun termine si ferma, nemmeno dal 1° al 31 agosto.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: l’esperienza di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per scegliere tra riserva e composizione negoziata e condurre le trattative; le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC quando l’impresa è sotto le soglie e la strada è il concordato minore; l’abilitazione di cassazionista per difendere la stessa strategia se la procedura approda alle impugnazioni. Non ti promettiamo un risultato: ti garantiamo che analizzeremo la tua situazione, verificheremo ogni termine e costruiremo con te il piano più solido possibile.
📩 Hai già un ricorso per liquidazione notificato o un decreto con il termine che corre? Scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo studio sono qui sotto, al termine di questa guida.
